Disegno di legge n. 1334
V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
EDIZIONE PROVVISORIA
VOLUME II
Articoli da 40 a 107 e Tabelle
ART. 40.
Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
1. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è di 116.000 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 2.500 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Entro il 31 gennaio 2019, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il Patto per la salute 2019-2021 che contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi, ed in particolare le misure di cui al successivo comma 3.
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1.565 milioni di euro annui a decorrere per l'anno 2019, 1.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dall'articolo 88-bis.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Abrogazione di sussidi ambientalmente dannosi)
1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sono soppresse le voci 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio) con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli e 2 (Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici).
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
3. Le disposizioni del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario in corso alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
40. 67. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Per l'anno 2019, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è confermato in 114.435 milioni di euro. Per l'anno 2020 tale livello è incrementato di 2.000 milioni invece che di 2.175 milioni e per l'anno 2021 è incrementato di ulteriori 1.500 milioni invece che di 2.350 milioni.
40. 34. Mandelli.
Al comma 1, sostituire le seguenti parole: è confermato in 114.435 milioni di euro con le seguenti: è determinato per l'anno 2019 in 115.435 in milioni di euro. Quota parte dell'incremento è vincolato alla piena attuazione dei Nuovi Livelli essenziali di assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 420 della legge n. 205 del 2017.
Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019;
b) sopprimere l'articolo 55;
c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
40. 32. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Al comma 1, sostituire le parole: è confermato in 114.435 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 2.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 1.500 milioni di euro per l'anno 2021, con le seguenti: è stabilito in 115.435 milioni di euro. Tale livello è incrementato di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 2.500 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, con le seguenti: 8.000 milioni di euro per gli anni 2019, 2020, 2021, e a 9.000 milioni a decorrere dal 2022.
40. 37. Pedrazzini, Bagnasco, Occhiuto, Bond, Brambilla, Cannizzaro, Minardo, Mugnai, Novelli, Versace, D'Ettore, Mandelli, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: è confermato in 114.335 milioni di euro con le seguenti: è stabilito in 114.950 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.385.
40. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Boschi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Entro il 30 giugno 2019, è stipulata, successivamente all'adozione delle misure previste e non attuate del Patto per la salute 2014-2016 (Rep atti CSR 82/2014), una specifica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il Patto per la salute 2019-2021 che, contempli misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati e di efficientamento dei costi.
b) al comma 3, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) la promozione della ricerca in ambito sanitario il miglioramento dell'efficienza e dell'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi;
c) sostituire la rubrica con la seguente: (Fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021 e nuovo patto per la salute 2019-2021)
40. 1. Lorenzin, Boschi.
Al comma 2, sostituire le parole da: Per gli anni 2019, 2020 e 2021 fino a: entro il 31 gennaio 2019 di una specifica intesa con le seguenti: Entro il 30 giugno 2019, è stipulata, successivamente all'adozione delle misure previste e non attuate del Patto per la salute 2014-2016, di cui al repertorio atti Csr 82/2014, una specifica intesa.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Fabbisogno sanitario nazionale standard per gli anni 2019-2021 e nuovo patto per la salute 2019-2021.
40. 69. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 gennaio con le seguenti: 30 giugno.
40. 23. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È comunque abolito il diritto fisso di 10 euro dovuto da parte degli utenti non esenti per il reddito su ogni prestazione del Servizio Sanitario Nazionale, di cui alla legge n. 111 del 2011.
40. 9. Mollicone, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) la revisione dei servizi di emergenza/urgenza negli ospedali della Regione Sicilia con l'incremento di risorse per il potenziamento di macchinari e personale medico e infermieristico nei pronto soccorso.
40. 54. Minardo.
Al comma 3, lettera b), dopo le parole: con particolare riferimento alla cronicità e alle liste d'attesa aggiungere le seguenti: nonché alla garanzia dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in maniera uniforme sul territorio nazionale.
40. 68. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole: e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori privati accreditati.
40. 70. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) individuazione di criteri di ripartizione delle risorse che consentano il riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione dell'indice di deprivazione;
b) al comma 4, sostituire le parole: incrementate di 10 milioni con le seguenti: incrementate di 40 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 220 e la parola: 400 con la seguente: 370.
40. 39. Mugnai, Gelmini, Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.
Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
h) la soluzione delle disparità di trattamento tra i pensionati AIRE ex Pubblici Amministrazione e pensionati del settore privato residenti in paesi extra UE e in paesi con i quali non sono in vigore Accordi o Convenzioni in caso di rientro in Italia;
i) l'introduzione di una tessera TEAM dedicata agli italiani all'estero – iscritti all'AIRE – per il controllo e la regolare erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi dei regolamenti UE 883/2004 e 987/2009, così come la riduzione degli abusi delle prestazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale all'estero.
40. 59. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) la soluzione delle disparità di trattamento tra i pensionati AIRE ex Pubblici Amministrazione e pensionati del settore privato residenti in paesi extra UE e in paesi con i quali non sono in vigore Accordi o Convenzioni in caso di rientro in Italia.
40. 57. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
h) l'introduzione di una tessera TEAM dedicata agli italiani all'estero – iscritti all'AIRE – per il controllo e la regolare erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi dei regolamenti UE 883/2004 e 987/2009, così come la riduzione degli abusi delle prestazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale all'estero.
40. 58. Ungaro, Schirò, Carè, La Marca.
Al comma 3 dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
h) lo sviluppo di reparti basati sull'intensità di cura e complessità assistenziale per la gestione di cronici e post-acuti;
i) l'investimento in nuove figure professionali che arricchiscano il middle management come l'ingegnere gestionale o biomedico;
l) il pieno coinvolgimento dei medici di medicina generale nel sistema di continuità assistenziale;
m) la previsione di contratti ad hoc per i medici che prolunghino l'attività fino a 70 anni, prevedendo il superamento del limite contributivo di 40 anni;
n) la definizione di una lista di attività che potrebbero essere svolte dal medico in formazione specialistica;
o) la previsione di nuovi modelli contrattuali per i medici che non accedono alle scuole di specializzazione, con percorsi protetti da sistemi di tutoraggio e formazione in Azienda;
p) l'inserimento di medici neo-laureati non specializzati per la gestione di pazienti post-acuti.
40. 25. Ubaldo Pagano, Fragomeli.
Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
h) l'individuazione di criteri di ripartizione delle risorse che consentano il riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione dell'indice di deprivazione.
*40. 26. Ubaldo Pagano.
Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
h) l'individuazione di criteri di ripartizione delle risorse che consentano il riequilibrio territoriale attraverso l'applicazione dell'indice di deprivazione.
*40. 74. Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 406, è aggiunto il seguente:
«406-bis. I fondi di cui ai commi 400 e 401 concorrono al rimborso delle spese sostenute per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi, anche per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano».
40. 38. Sandra Savino, Novelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo l'ottavo periodo sono aggiunti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2019, al fine di garantire un migliore coordinamento della spesa sanitaria, nonché di assicurare un pieno, uniforme e costante accesso ai Livelli Essenziali di Assistenza, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possono, altresì, programmare, nell'ambito della rispettiva quota di attribuzione delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale, l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire l'invarianza degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione del precedente comma, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono ad apportare gli opportuni interventi di contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al comma 14, primo periodo, del presente articolo».
40. 5. Centemero, Boldi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».
40. 6. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 145 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
40. 10. Ubaldo Pagano.
Al comma 4, sostituire le parole: incrementate di 10 milioni, con le seguenti: incrementate di 40 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 220 e la parola: 400 con la seguente: 340.
40. 51. Mugnai, Gelmini, Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di dare attuazione alle misure previste alla lettera a), del comma 3, è rifinanziato il Fondo di cui al comma 804, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 60 milioni nel 2019, per 120 milioni nel 2020 e per 180 milioni a decorrere dal 2021.
Conseguentemente, all'articolo 55, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 125 milioni;
b) sostituire le parole: 430 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: 310 milioni per l'anno 2020 e 250 milioni decorrere dal 2021.
40. 3. Frassini, Pretto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 245 e sostituire la parola: 400 con la seguente: 395.
40. 4. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 442 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2017, n. 205, la parola: «0,5» è sostituita con la seguente: «2» e le parole: «fatturato annuo» sono sostituite con le seguenti: «utile lordo».
40. 7. D'Attis.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 435, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:
«435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2019, di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico».
Conseguentemente, all'articolo 55 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 149 milioni;
b) sostituire le parole: 430 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: 388 milioni per l'anno 2020, 382 milioni per l'anno 2021, 378 milioni per l'anno 2022, 360 milioni per l'anno 2023, 348 milioni per l'anno 2024, 334 milioni per l'anno 2025 e 327 milioni a decorrere dall'anno 2026.
40. 11. De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 6, comma 4, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
« c) Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, o Laurea specialistica appartenente alle classi delle professioni sanitarie ovvero titolo equipollente.».
*40. 12. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 6, comma 4, della legge 1o febbraio 2006, n. 43, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
« c) Laurea Magistrale in Scienze infermieristiche ed ostetriche, o Laurea specialistica appartenente alle classi delle professioni sanitarie ovvero titolo equipollente.».
*40. 48. Mandelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 1-bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio al 31 dicembre 2018 addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico, sono inquadrati a domanda, nel ruolosanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.
**40. 17. De Filippo, Carnevali.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 1-bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, utilizzano, ad esaurimento, nell'ambito del numero delle ore di incarico svolte alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i medici addetti alla stessa data alle attività di guardia medica e di medicina dei servizi. Per costoro valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Le regioni possono individuare aree di attività della emergenza territoriale e della medicina dei servizi, che, al fine del miglioramento dei servizi, richiedono l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini, i medici in servizio al 31 dicembre 2018 addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico, sono inquadrati a domanda, nel ruolo sanitario, nei limiti dei posti delle dotazioni organiche definite ed approvate nel rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e previo giudizio di idoneità secondo le procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 1997, n. 502. Nelle more del passaggio alla dipendenza, le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con l'attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa, incluse forme di mobilità interaziendale.
**40. 40. Mugnai, Bagnasco, Novelli, Pedrazzini, Bond, Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2018, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 42.000.000;
2020: – 42.000.000;
2021: – 42.000.000.
40. 13. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dal 30 dicembre 2018, il trattamento economico di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilito dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo, concorre alla determinazione del monte salari utile ai fini della determinazione degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva a carico del bilancio delle Amministrazioni competenti secondo quanto previsto dall'articolo 48, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
40. 43. Mugnai, Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Mandelli, D'Ettore, Paolo Russo, Cannizzaro, Occhiuto.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. A partire dal 1o gennaio 2019 le Regioni e le Province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2018 svolgano attività prevalentemente nell'ambito ospedaliero ed in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, con incarico non inferiore a diciassette ore settimanali, sono inquadrati, a domanda, previo superamento di un concorso riservato, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale.
4-ter. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma 4-bis, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.
4-quater. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 4-bis sono rese indisponibili.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
40. 14. De Filippo, Carnevali.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 422, le parole: «un ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria», sono sostituite con le seguenti: «un ruolo dirigenziale della ricerca sanitaria ed un ruolo non dirigenziale delle attività di supporto alla ricerca sanitaria»;
b) al comma 423, dopo le parole: «424 a 434,» le parole: «nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto» sono sostituite con le seguenti: «nell'ambito dei CCNL rispettivamente della dirigenza e del comparto della Sanità, in apposite sezioni in ciascuna area con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili,»;
c) al comma 424, dopo le parole: «di ricerca, personale» sono aggiunte le seguenti: «afferente alla sola area di ricercatori»; dopo le parole: «del contratto collettivo nazionale di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «dell'area dirigenziale»;
d) al comma 425, dopo le parole: «procedure concorsuali» sono aggiunte le seguenti: «relative ai distinti profili della dirigenza e del comparto»;
e) al comma 426, ovunque ricorrano, le parole: «cinque anni» sono sostituite con le seguenti: «tre anni»;
f) al comma 427, dopo le parole: «il personale» sono aggiunte le seguenti: «limitatamente a quello con qualifica di ricercatore»; la parola: «cinque» è sostituita con la seguente: «tre»;
g) al comma 428, dopo le parole: «a tempo indeterminato» le parole: «nei ruoli», sono sostituite con le seguenti: «nei distinti ruoli della dirigenza e del comparto»;
h) al comma 428, le parole: «che abbia completato il secondo periodo contrattuale» sono sostituite con le seguenti: «che abbia completato il primo o il secondo periodo contrattuale»;
i) al comma 429, la parola: «quinquennio» è sostituita con la seguente: «triennio».
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2019, di 365 milioni di euro per l'anno 2020.
40. 15. Quartapelle Procopio, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Siani, Schirò, Pini, Rizzo Nervo.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 422, le parole: «un ruolo dirigenziale» sono sostituite con le seguenti: «un ruolo dirigenziale e uno»;
b) al comma 423, le parole: «nei commi da 424 a 434,»: sono sostituite con le seguenti: «nei presenti commi»; dopo le parole: «lavoro del comparto Sanità» sono aggiunte le seguenti: «per quello che concerne il ruolo dirigenziale e del contratto della Dirigenza Sanità per il ruolo dirigenziale», dopo le parole: «altri ruoli del comparto sono aggiunte le seguenti: «gli inquadramenti previsti nella dirigenza» dopo le parole: «lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «e indeterminato»;
c) al comma 424, le parole: «del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti: «del 40 per cento»; alla fine del comma dopo le parole «a decorrere dall'anno 2021» è aggiunto il seguente periodo: «A garanzia delle coperture delle risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca vengono inserite specifiche risorse al fine di garantire che il fondo abbia risorse sufficienti per tutta la durata dei contratti stipulati in base al presente comma»;
d) al comma 428, dopo le parole: «del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «o nei rispettivi ruoli della Ricerca come specificato dal comma 422», le parole: «compresi quelli della dirigenza per il solo personale della ricerca sanitaria» sono soppresse e la parola: «secondo» è sostituita con le seguenti: «primo o secondo»;
e) al comma 432, dopo le parole: «collettivo del comparto Sanità» sono aggiunte le seguenti: «e di quello della dirigenza»; dopo le parole: «con rapporti di lavoro flessibili» sono aggiunte le seguenti: «ivi compreso il personale con Borsa di studio»; dopo le parole: «almeno tre anni negli ultimi cinque» sono aggiunte le seguenti: «con contratti flessibili o almeno 5 anni negli ultimi 8 con borsa di studio».
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2019, di 365 milioni di euro per l'anno 2020.
40. 16. Quartapelle Procopio, Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Siani, Schirò, Pini, Rizzo Nervo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cessa di avere efficacia al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
40. 18. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 2, comma 71 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, cessa di avere efficacia al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 e 400, con le seguenti: 100 e 250.
40. 41. Mugnai, Bagnasco, Pedrazzini, Novelli, Bond, Mandelli, D'Ettore, Paolo Russo, Cannizzaro, Occhiuto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 42.000.000;
2020: – 42.000.000;
2021: – 42.000.000.
40. 19. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000.
40. 42. Mugnai, Bagnasco, Pedrazzini, Novelli, Bond, Mandelli, D'Ettore, Paolo Russo, Cannizzaro, Occhiuto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. In deroga al limite di cui al comma precedente e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 435 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è in ogni caso implementato dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1o gennaio 2017».
*40. 20. De Filippo, Carnevali, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. In deroga al limite di cui al comma precedente e fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 435 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è in ogni caso implementato dalla retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio a far data dal 1o gennaio 2017».
*40. 44. Mugnai, Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Mandelli, D'Ettore, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42 e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto ministeriale 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2003, sono equipollenti al diploma universitario rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea L/SNT2 di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito con legge 11 gennaio 2018, n. 3.
4-ter. L'equipollenza dei titoli indicati al precedente comma non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4-quater. All'attuazione della presente disposizione si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
40. 21. Carnevali.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2019, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2019 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
40. 45. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Pentangelo, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Cosimo Sibilia, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui alla lettera b), comma 1, articolo 18, dei decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e sue modifiche e integrazioni, hanno efficacia anche per il triennio 2019-2021.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 12.500.000;
2020: – 12.500.000;
2021: – 12.500.000.
40. 46. Pedrazzini, Mugnai, Minardo, Novelli, Versace, Bagnasco, Pella, Cannizzaro, Bond, Brambilla.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il DRG relativamente al trapianto di cornea, al fine di ricomprendere le spese complessive dell'intervento, con esclusione del costo dei tessuti per il trapianto.
40. 47. Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le previsioni di cui agli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificata dall'articolo 13, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si applicano anche ai dirigenti delle professioni infermieristiche.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 698.000;
2020: – 698.000;
2021: – 698.000.
40. 49. Mandelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per implementare gli screening oculari per la prevenzione di malattie della retina e di altre patologie oculari, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – .
40. 50. Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di predisporre la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, le risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale sono incrementate di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 180 milioni e sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.
40. 22. De Filippo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 8. Fiorini, Bond, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 73. Lacarra, Boccia, Ubaldo Pagano, Bordo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 75. Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 78. Lorenzin, Boschi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 35. Polverini, Zangrillo, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 71. Epifani, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 66. Moretto, Benamati, De Micheli, Zardini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
40. 60. Melilli, Boschi, Marco Di Maio.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge n. 232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021.
4-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.830 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
b) sopprimere l'articolo 55;
c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
40. 28. De Filippo, Boschi, Carnevali, Campana, Pini, Ubaldo Pagano, Siani, Schirò, Rizzo Nervo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: «indicatori epidemiologici territoriali» sono aggiunte le seguenti: «criterio di deprivazione economica con un peso del 10 per cento da valere sull'intera quota».
40. 24. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: «per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è soppressa;
b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.535 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.835 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
b) sopprimere l'articolo 55;
c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
40. 29. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Schirò.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019 e concludere entro il 31 dicembre 2020».
40. 30. Carnevali.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019 e concludere entro il 31 dicembre 2020»;
b) al secondo periodo le parole: «massima del 50 per cento» sono sostituite con le seguenti: «massima del 60 per cento» e dopo le parole: «rapporto di lavoro flessibile» sono inserite le seguenti: «nonché con contratti di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 55.
40. 31. Carnevali, Madia, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 i dispositivi anticoncezionali, medici e ormonali ed i contraccettivi meccanici o di barriera, sono aggiunti ai livelli essenziali di assistenza (LEA). La gratuità dei contraccettivi è garantita a una delle seguenti condizioni:
a) persone di età inferiore a 26 anni;
b) persone con Isee inferiore a 25.000 euro;
c) coloro che sono beneficiari di protezione internazionale;
d) sieropositivi; a coloro che hanno malattie sessualmente trasmissibili;
e) portatori di HPV;
f) donne, entro sei mesi dall'interruzione volontaria di gravidanza;
g) donne post partum entro i dodici mesi dal parto.
Il Ministro della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di attuazione del presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
40. 33. Pini, Carnevali, Morani, Quartapelle Procopio, Bruno Bossio.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno 2019 è garantita la gratuità dei dispositivi contraccettivi medici e ormonali e dei contraccettivi meccanici e di barriera a coloro che sono già esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie, a coloro che abbiano un'età inferiore ai 26 anni, a coloro che siano beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo nonché alle donne che abbiano effettuato entro i 12 mesi precedenti un'interruzione di gravidanza. Inoltre è garantita la gratuità dei contraccettivi di barriera anche a coloro cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
40. 72. Sportiello, Nesci, Massimo Enrico Baroni, Provenza, Troiano, Sarli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo le parole da: «a favore di cittadini residenti» fino a: « Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2010,» sono soppresse;
b) al quarto periodo, dopo le parole: «i ricoveri» sono inserite le seguenti: «oncologici e quelli.».
40. 36. Crosetto, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
4-ter. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2019, previo riscontro del Ministero della salute.
Conseguentemente:
a) sopprimere l'articolo 55;
b) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
40. 27. Carnevali.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1o gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 720 milioni di euro, distribuito in quattro annualità di uguale importo per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
4-ter. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2019, previo riscontro del Ministero della salute.
4-quater. A maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutato in 180 milioni di euro annui per quadriennio 2019-2022, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dal prelievo di cui all'articolo 80.
Conseguentemente, all'articolo 80, sostituire le parole: dello 0,5 per cento con le seguenti: dello 0,9 per cento.
40. 61. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 435 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:
«435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2019, di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico.».
Conseguentemente:
all'articolo 55 apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 149 milioni;
b) sostituire le parole: 430 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: 388 milioni per l'anno 2020, 382 milioni per l'anno 2021, 378 milioni per l'anno 2022, 360 milioni per l'anno 2023, 348 milioni per l'anno 2024, 334 milioni per l'anno 2025 e 327 milioni a decorrere dall'anno 2026.
40. 62. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 48, comma 19, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il numero 4) sono aggiunti i seguenti:
«4-bis) alla copertura degli eventuali maggiori oneri relativi alla spesa farmaceutica derivanti dalla rimozione della preclusione per i medici di medicina generale della prescrizione di terapie innovative e di comprovata efficacia e sicurezza, come le terapie orali a beneficio di pazienti affetti da diabete di tipo 2 che agiscono sul sistema incretinico quali i DPP-4I nonché di LAMA/LABA e ICS, anche in associazione, a beneficio di pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva;
4-ter) alla copertura dell'eventuale superamento del tetto di spesa per l'acquisto di ossigeno terapeutico, al netto del costo dei servizi accessori alla fornitura del medesimo».
40. 63. Moretto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I tetti della spesa farmaceutica sono calcolati al netto della spesa per i medicinali a base di ossigeno. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 64. Moretto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I tetti della spesa farmaceutica per gli anni 2019, 2020, 2021 sono calcolati al netto della spesa per ossigeno terapeutico, purché la spesa annuale per l'ossigeno, a parità di volumi forniti, non superi quella sostenuta nel 2015. In caso di superamento dei volumi, i tetti della spesa farmaceutica sono comunque calcolati al netto della spesa per ossigeno terapeutico, a condizione che il rapporto fra la spesa per l'ossigeno terapeutico e i volumi di ossigeno erogati non subisca incrementi rispetto ai valori registrati nel 2015.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
40. 65. Moretto.
Dopo il comma 4, il seguente:
4-bis. Al comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2019, le tariffe massime relative alle prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».
*40. 56. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà, Cannizzaro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Al comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2019, le tariffe massime relative alle prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».
*40. 76. Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale del personale del Comparto sanitario non medico, e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2019, di 24,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 30,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 38,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 47,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 56 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio dello stesso comparto e non destinati ad altri settori.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 è ridotto di 21 milioni di euro per l'anno 2019, di 24,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 30,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 38,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 47,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 56 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
40. 77. Cecconi, Caiata, Vitiello, Benedetti, Tasso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
40. 80. Locatelli, Foscolo, Segnana, Navarra, Alessandro Pagano, Trizzino.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Istituzione Fondo per la prevenzione alle dipendenze)
1. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti, alcoliche e al gioco d'azzardo patologico (GAP), sia tra i minori che tra gli adulti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la prevenzione alle dipendenze. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le regioni si potranno avvalere delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, da svolgere, sui territori regionali, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio per la salute connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e al gioco d'azzardo patologico e sui servizi predisposti dalle strutture socio-sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate per affrontare il problema delle dipendenze. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
3. Nell'ambito del sito internet istituzionale del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento delle dipendenze, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi di cui al comma 2.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso le scuole di ogni ordine e grado, attività formative e progetti finalizzati al contrasto delle dipendenze. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, le scuole si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi e maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: pari a 8.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
40. 01. Lorenzin, Toccafondi, Lupi, Soverini, Boschi.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019-2021.
Conseguentemente, all'articolo 80, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,85 per cento.
40. 02. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Alla lettera p), del comma 796 della legge n. 296 del 2006, dopo il primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «Gli assistiti che hanno una retribuzione lorda annua che non supera i 40.000 euro sono esclusi dal contributo. Per tutti gli altri assistiti il pagamento è proporzionale alla classe di reddito di appartenenza.».
2. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 1 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Sospensione di sussidi ambientali dannosi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
40. 03. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Le risorse di cui al presente articolo sono vincolate al finanziamento esclusivo di progetti per la vita indipendente e l'inclusione nella società, ai sensi della Linea di intervento 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013 «Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro a decorrere dal 2020.
40. 04. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Il Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2019, di 200 milioni decorrere dal 2020.
40. 05. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Per il finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità politica delegata agli affari regionali e alle autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019.
40. 06. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Le risorse destinate al finanziamento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro a decorrere dal 2020.
40. 07. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico istituito nello stato di previsione del Ministero della salute a decorrere dall'anno 2019 ha una dotazione di 30 milioni di euro annui.
2. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, eventualmente non utilizzate per l'anno 2018 confluiscono per l'anno 2019 nel fondo medesimo.
Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: 0,56.
40. 08. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 30 milioni di euro dell'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,58 per cento.
40. 09. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 1,25 per cento.
40. 010. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. All'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modifiche:
a) al primo periodo sostituire le parole: «5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020» con le seguenti: «5.480 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5.180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;
b) al secondo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso ad esclusione delle risorse destinate al Fondo per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle risorse destinate al Fondo per l'assistenza in favore delle persone con disabilità grave di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112,».
Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 1,25 per cento.
40. 011. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Analisi e screening negli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248)
1. Gli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248 possono mettere a disposizione strumenti atti ad effettuare misurazioni e prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo e organizzare screnning e campagne di prevenzione, atte a tutelare la salute pubblica del cittadino. Il tutto nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
40. 013. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Abrogazione superticket ed esenzione degli inoccupati)
1. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: «, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è soppressa;
b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1o gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
40. 012. Rostan, Fassina, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Gli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni della legge 4 agosto 2006, sono soggetti autorizzati ad erogare in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, secondo modelli organizzativi stabiliti dalle regioni e province autonome, ausili per l'incontinenza, per diabetici, prodotti dietetici per celiaci, e tutti i prodotti previsti dall'assistenza sanitaria integrativa e protesica inseriti nei livelli essenziali di assistenza.
40. 014. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 70 milioni di euro per il triennio 2019-2021.
Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,65 per cento.
40. 018. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Gli esercizi commerciali di cui l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni della legge 4 agosto 2006, n. 248, possono svolgere il servizio di CUP (Centro Unico Prenotazioni), attraverso la prenotazione, pagamento dell'eventuale ticket previsto e il ritiro di referti di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale.
40. 015. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 50 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, tali incrementi sono finalizzati al finanziamento di progetti di reinserimento sociale di persone con problematiche correlate al gioco d'azzardo patologico presentati dalle regioni che realizzano la maggiore riduzione percentuale dei punti vendita di gioco sul proprio territorio. Le modalità e i criteri di assegnazione delle risorse di cui al presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 per cento con le seguenti: 0,65 per cento.
40. 017. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, i seguenti importi di quote vincolate:
a) importo destinato all'assegnazione delle borse di studio ai medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 467, pari a 38,735 milioni di euro;
b) importo destinato all'assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 35, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pari a 30.990 milioni di euro;
c) importo destinato alla riqualificazione dell'assistenza sanitaria e dell'attività libero-professionale, di cui all'articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per un valore massimo di 41,317 milioni di euro confluiscono nella quota indistinta dei fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.
40. 020. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Il fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia istituito dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021
Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
40. 021. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Incremento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali)
1. Al fine di contrastare il progressivo e preoccupante aumento del fenomeno delle dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti tra le fasce giovanili, la dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 100 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. L'incremento di 100 milioni di euro annuali nel triennio dovrà essere destinato specificatamente agli interventi previsti nel comma 2, lettera h) dell'articolo 22 della legge 8 Novembre 2000, n. 328 per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei sintetici e dal ritorno del consumo di eroina con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose. La quota aggiuntiva di 100 milioni di euro annuali per il triennio è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di conferenza unificata utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: pari a 8.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
40. 022. Bellucci, Lollobrigida, Gemmato.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Finanziamento dell'ISMETT)
1. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*40. 023. Navarra, Boschi.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Finanziamento dell'ISMETT)
1. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*40. 041. Trizzino, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
40. 025. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40. 026. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Alla parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «127-vicies) integratori alimentari di cui alla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002».
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.647.244,04 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
40. 027. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
1. A decorrere dall'anno 2019, il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 è incrementato di 20 milioni di euro annui.
Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 280.
40. 028. Minardo.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
1. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 425 milioni di euro a decorrere dal 2020.
40. 039. Amitrano, Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Villani, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Specialistica ambulatoriale)
1. A partire dal 1o gennaio 2019 le Regioni e le Province autonome individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, previo espletamento e superamento di un concorso riservato, gli specialisti ambulatoriali medici, veterinari e sanitari a rapporto convenzionale che alla data del 31 dicembre 2018 svolgano attività prevalentemente nell'ambito ospedaliero ed in tutti i dipartimenti di prevenzione del Servizio Sanitario Nazionale, con incarico non inferiore a diciassette ore settimanali, sono inquadrati, a domanda, previo superamento di un concorso riservato, nel ruolo della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale.
2. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui al comma i, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2001.
3. Le ore già coperte in regime convenzionale dal personale di cui al comma 1 sono rese indisponibili.
40. 029. Mugnai, Novelli, Bagnasco, Pedrazzini, Bond, Paolo Russo, Mandelli, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Il Ministero della salute, di concerto con la regione Puglia, attribuisce alla Asl di Taranto un assetto speciale che la pone sotto il diretto controllo delle Istituzioni statali, proprio per la particolare situazione sanitaria che colpisce la popolazione dell'intera provincia a causa dell'elevato inquinamento ambientale.
40. 030. Labriola.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1 È istituito, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la Regione Puglia e l'Azienda Sanitaria di Taranto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro finalizzato ad individuare, le strutture sanitarie pubbliche già esistenti per potenziare i settori carenti, in particolare oncologia, pediatria e pneumologia, le linee guida per gli interventi previsti ed elaborare delle proposte operative a tutela degli operatori del settore.
2. Al gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero della salute, partecipano rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e finanze, della regione Puglia e della Azienda sanitaria di Taranto.
3. Entro due mesi dall'inizio della sua attività il grappo di lavoro deve concludere i propri lavori e formulare proposte operative al Ministro della salute e alla Regione Puglia.
4. Ai componenti del gruppo di lavoro non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
40. 031. Labriola.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 435, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito con il seguente:
«435. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale del personale della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria nonché del personale infermieristico del Servizio Sanitario Nazionale e di attuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2019, di 42 milioni di euro per l'anno 2020, di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 66 milioni di euro per l'anno 2023, di 82 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per l'anno 2025, di 103 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria e del personale infermieristico.».
40. 032. Mandelli.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Commissione Tecnica sui lavori gravosi)
1. La Commissione di cui al comma 155 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, già prorogata dall'articolo 5, comma 1-bis del decreto-legge del 27 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche nella legge 21 settembre 2018 n. 108, termina i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenterà alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
40. 035. Giorgis.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Istituzione commissione tecnica di studio per classificazione e comparazione a livello nazionale e internazionale, della spesa previdenziale e assistenziale)
1. La Commissione di cui al comma 158 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, termina i lavori entro il 30 settembre 2019 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione.
40. 036. Giorgis.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali)
1. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2019, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2019 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
40. 038. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207)
1. Presso il Ministero della salute è istituto in fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, per l'attuazione delle disposizioni di cui al Comma 2.
2. Per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato in regime di convenzione, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 3. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta valere fino a un massimo di cinque annualità, anteriori alla data di costituzione del rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 maggio 1985, n. 207. La disciplina secondo la quale si esercita la facoltà di riscatto è quella prevista dal decreto interministeriale 2 ottobre 2001 (Facoltà di riscatto di attività prestata con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) e successive modificazioni.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 248 milioni di euro e: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 398 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023.
40. 040. Cantini, Cenni.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Rifinanziamento Fondo da destinare ai comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale)
1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2018. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2 della presente legge.
Conseguentemente:
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019;
al decreto-legge n. 113 del 2008 la lettera a) dell'articolo 12 è soppressa.
40. 033. Migliore, Fiano, Carnevali, Giorgis.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Rifinanziamento Fondo da destinare ai comuni che accolgono i richiedenti protezione internazionale)
1. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni richiedente protezione accolto nei centri del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e di 500 euro per ognuno di quelli ospitati nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 novembre 2018. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019.
40. 034. Migliore, Fiano, Carnevali, Giorgis.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Rifinanziamento Fondo per le adozioni internazionali)
1. Il «Fondo per le adozioni internazionali» di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016) è rifinanziato a decorrere dal 2019 per 1 milione di euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 249 milioni di euro per l'anno 2019 e di 399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
40. 037. Quartapelle Procopio.
ART. 41.
Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: di 50 milioni di euro per l'anno 2019, di 68,40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91,80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro per l'anno 2022.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I medici in formazione nel corso degli ultimi due anni di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti».
1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 68,40 milioni di euro per l'anno 2020, a 91,80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 120 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
41. 10. Minardo.
Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68,40 milioni di euro per l'anno 2020, 91,80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro per l'anno 2022.
Conseguentemente:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per far fronte alla reale emergenza derivante dalla carenza di medici specialisti dopo il comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti»;
b) all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e: 430 milioni rispettivamente con le seguenti: 150 milioni e: 300 milioni.
41. 6. Mugnai, Gelmini, Bagnasco, Pedrazzini, Novelli, Bond, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.
Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: di 33,75 milioni di euro per l'anno 2019, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
Conseguentemente, all'articolo 55, al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e: 430 milioni, rispettivamente con le seguenti: 170 milioni e: 350 milioni.
41. 8. Pedrazzini, Mugnai, Occhiuto, Minardo, Novelli, Versace, Bagnasco, Pella, Cannizzaro, Bond, Brambilla, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di 136,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 183,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55.
41. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni fino a: a decorrere dal 2023 con le seguenti: di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2020, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro per l'anno 2022.
Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 162,5 milioni di euro per l'anno 2019, 406,6 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 401,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
41. 4. Ubaldo Pagano, Carnevali.
Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 90 milioni di euro per l'anno 2020, di 136,8 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 21, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.909 milioni di euro annui.
41. 2. Frassinetti, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 68,40 milioni di euro per l'anno 2020, di 91,80 milioni di euro per l'anno 2021, di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 e sopprimere le parole: e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 227,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 376,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 371,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
41. 13. Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sopprimere le parole da:, di 91,8 milioni di euro fino alla fine del comma.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, deve essere definito sulla base delle programmazioni regionali dei fabbisogni formativi ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto congiunto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 13 giugno 2017, n. 402.
41. 17. Lorenzin, Boschi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I medici in formazione nel corso degli ultimi due anni di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti».
*41. 3. Ubaldo Pagano, Fragomeli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I medici in formazione nel corso degli ultimi due anni di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, possono svolgere attività assistenziale presso strutture del servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica sono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti».
*41. 7. Mugnai, Gelmini, Bagnasco, Pedrazzini, Novelli, Bond, Paolo Russo, D'Ettore, Cannizzaro, Occhiuto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale possono, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, consentire ai medici in formazione nel corso degli ultimi due anni di formazione, fermo restando l'obbligo formativo, di svolgere attività assistenziale con oneri a carico della medesima struttura. Le risorse originariamente destinate alla copertura dei contratti di formazione specialistica vengono liberate e destinate con vincolo al finanziamento di ulteriori contratti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
41. 15. Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, deve essere definito sulla base del fabbisogno espresso dalle singole regioni ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto interministeriale Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e Ministero della salute del 13 giugno 2017, n. 402.
41. 5. Carnevali, De Filippo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La definizione del numero, per ciascuna scuola, di contratti di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, deve essere definito sulla base delle programmazioni regionali dei fabbisogni formativi ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nel rispetto dei criteri di accreditamento di cui al decreto congiunto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Ministero della salute 13 giugno 2017, n. 402.
41. 14. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Le risorse stanziate annualmente per i contratti di formazione specialistica medica, e non utilizzate, sono riassegnate nella misura del 70 per cento per il finanziamento dei medesimi contratti di formazione.
41. 9. Pedrazzini, Mugnai, Occhiuto, Minardo, Novelli, Versace, Bagnasco, Pella, Cannizzaro, Bond, Brambilla, Mandelli, Prestigiacomo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 15-novies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le parole: «ovvero, su istanza dell'interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero, su istanza dell'interessato, al compimento del settantesimo anno di età, previo consenso da parte della direzione aziendale, e senza che la permanenza in servizio dia luogo ad un aumento del numero dei dirigenti».
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 184 milioni di euro e le parole: 430 milioni con le seguenti: 429 milioni.
41. 16. Ferro, Lucaselli.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. Al fine di tutelare le piccole farmacie rurali e per garantire la loro importante funzione di presidio sanitario unico ed indispensabile nelle zone periferiche e disagiate, il fatturato del dispensario farmaceutico per loro vigente, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362, non concorre al fatturato della farmacia principale con riguardo agli sconti a carico delle farmacie in favore del servizio sanitario nazionale.
41. 01. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Accise sui tabacchi)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il maggiore gettito di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse già vincolate a copertura della dotazione del predetto fondo dall'articolo 1, comma 393, della legge n. 232 del 2016, per un importo pari a 600 milioni di euro, a decorrere dal gennaio 2019 confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
41. 02. Lorenzin, Madia, Toccafondi, Boschi.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di assunzione e stabilizzazione docenti universitari per i corsi professioni sanitarie)
1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da pubblicare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge le università, a decorrere dall'anno 2019, sono autorizzate, in deroga alle loro facoltà assunzionali e al fine di strutturare il corpo docenti in Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche nel sistema universitario per l'insegnamento ai corsi delle professioni sanitarie, all'assunzione e stabilizzazione di docenti interni o esterni abilitati fino alla spesa massima di 2 milioni di euro.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
41. 03. Cecconi, Caiata, Vitiello, Benedetti, Tasso.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Detrazioni fiscali per le spese sanitarie veterinarie)
1. All'articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «fino all'importo di lire 750.000», sono sostituite con le seguenti: «comprese quelle per le terapie riabilitative, per l'acquisto dei farmaci veterinari, inclusi quelli senza obbligo di prescrizione medica, fino all'importo di euro 774,68».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 04. Sarli, Sportiello, Troiano, Provenza.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Implementazione del nuovo sistema informativo sanitario)
1. Nell'ambito del nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), di cui al decreto 7 dicembre 2016, n. 262, recante procedure per l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale del Servizio sanitario nazionale, anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, il Ministero della salute, con decreto da emanarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le procedure atte a consentire l'inserimento di informazioni anamnestiche del paziente sia per finalità diagnostiche e di consulto specialistico sia per studi epidemiologici e progetti di prevenzione mirati.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 300.000 euro per l'anno 2019, e in euro 20.000.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 05. Menga.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di efficientamento telematico del Ministero della salute)
1. Al fine di rendere più efficace, efficiente e trasparente il sistema di relazioni e comunicazioni telematiche del Ministero della salute con le organizzazioni sanitarie e con i soggetti che operano nel settore della salute è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 0,3 milioni;
2020: – ;
2021: – .
41. 026. Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. Alle attività istituzionali in materia di ricerca sanitaria e di innovazione in sanità, anche nell'ottica di un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, sono destinate in misura del 50 per cento agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero dellla salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e del il 50 per cento agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare lo 0,1 per cento delle risorse di cui all'articolo 86, comma 1, lettera a). Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede nei limiti delle maggiori risorse rinvenienti dall'incremento dello 0,1 per cento della percentuale di cui all'articolo 39-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Le somme riscosse ai sensi del presente comma sono allocate nello stato di previsione del Ministero della salute, alla «Missione 2: Ricerca e innovazione, «Programma 2.1: ricerca per il settore della sanità pubblica».
Conseguentemente, all'articolo 86, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 11 per cento con le seguenti: 11,1 per cento.
41. 06. Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Marrocco, Palmieri, Mandelli, Rossello, Ruffino, Zanettin, Minardo, Cristina, Caon, Cappellacci, Cosimo Sibilia, Anna Lisa Baroni, Ferraioli, Casino, Squeri, Musella, Gagliardi, Fatuzzo, Cannatelli, Fitzgerald Nissoli.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche nell'ottica dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede a carico del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al successivo articolo 55. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, alla «Missione 2: Ricerca e innovazione, «Programma 2.1: ricerca per il settore della sanità pubblica».
41. 07. Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Marrocco, Palmieri, Mandelli, Rossello, Ruffino, Zanettin, Minardo, Cristina, Caon, Cappellacci, Cosimo Sibilia, Anna Lisa Baroni, Ferraioli, Casino, Squeri, Musella, Gagliardi, Fatuzzo, Cannatelli, Fitzgerald Nissoli, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: «in modo unitario» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «direttamente dal prestatore di lavoro autonomo, il quale provvede a registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.».
2. I commi 39, 40, 41, 42, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi.
41. 08. Mugnai, Pedrazzini, D'Ettore, Bond, Versace, Novelli, Minardo, Brambilla, Bagnasco, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di dirigenza sanitaria)
1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, sono soppressi il secondo, terzo, quarto e quinto periodo;
b) all'articolo 2, comma 2:
1) sono soppresse le parole: «nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa»;
2) sono soppresse le parole da: «previo espletamento delle procedure», fino a: «inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1»;
c) all'articolo 2, il comma 3 è soppresso;
d) all'articolo 3, comma 1:
1) le parole da: «attingendo obbligatoriamente agli elenchi regionali di idonei», fino a: «è aggiornato con cadenza biennale» sono soppresse;
2) le parole: «con le procedure di cui al presente articolo» sono soppresse;
e) l'articolo 5 è abrogato;
f) all'articolo 8, comma 1, sono soppresse le parole: «e alle commissioni regionali di cui agli articoli 2 e 3,»;
g) all'articolo 8, comma 2, sono soppresse le parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 5».
41. 09. Sandra Savino, Novelli.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali)
1. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui al l'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge n. 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge n. 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e 430 milioni rispettivamente con le seguenti: 165 milioni e: 410 milioni.
41. 010. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. A favore dell'Unione italiana ciechi, di cui alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, sono assegnati 100.000 euro per il 2019, per l'organizzazione di eventi promozionali inerenti la lettura Braille, in occasione della giornata nazionale del Braille del 21 febbraio.
Conseguentemente, all'articolo 90, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 100.000;
2020: –;
2021: –.
41. 011. Paolo Russo, Pedrazzini, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli, Versace, Bagnasco, Occhiuto, Pella, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1. All'articolo 112 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quarto comma, è aggiunto li seguente:
«5. Contestualmente, al rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della farmacia, l'autorità sanitaria competente ne da comunicazione all'Ordine della provincia ove la farmacia ha sede. La violazione del presente obbligo comporta responsabilità disciplinare a carico del dirigente competente».
41. 013. Rotondi, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 362)
1. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta l'applicazione, nei confronti della società, di una sanzione pecuniaria da 15.000 a 100.000 euro.».
41. 012. Rotondi, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 362)
1. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma non si applicano alla partecipazione di mero capitale; le prestazioni di lavoro autonomo non configurano in alcun caso ipotesi di incompatibilità.».
41. 014. Rotondi, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 362)
1. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le incompatibilità di cui alle lettere b) e c) del precedente comma, ivi incluso il lavoro autonomo, non si applicano alla partecipazione di mero capitale.».
41. 015. Rotondi, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 362)
1. All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, primo comma, le lettere b) e c) sono abrogate.
41. 016. Rotondi, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 362)
All'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 362, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«Il socio che non rimuove le situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7, comma 2, secondo periodo, entro tre mesi dall'incompatibilità accertata dall'azienda sanitaria locale competente, decade dalla qualità di socio con provvedimento adottato dalla azienda stessa.».
41. 017. Rotondi, Pella, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Pubblicità sanitaria)
1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.
2. In presenza di comunicazioni con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, gli ordini professionali sanitari territoriali o le rispettive Federazioni, verificano preventivamente la correttezza delle informative sanitarie proposte dagli interessati con apposita istanza autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni, decorso il quale le predette informative possono essere diffuse, rimanendo in tal caso comunque salvo il controllo successivo, con connessa facoltà di emissione di motivato provvedimento ordinistico, locale o centrale, che ne inibisca la diffusione.
3. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
41. 018. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Tiramani, Ziello, Murelli.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali)
Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «procedura selettiva pubblica» sono inserite le seguenti: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica,»;
b) dopo le parole: «un'anzianità di servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero di titolarità di borsa,».
41. 021. Tomasi, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Bellachioma.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di figure professionali)
Per coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3, già svolgevano legittimamente un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo e che, ai sensi di quanto previsto dal dall'articolo 4, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, non hanno titoli idonei per l'iscrizione all'albo professionale poiché, pur avendone titolo, non hanno potuto conseguire l'equivalenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 42 del 1999, non si applica la disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, ai sensi della quale per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
41. 022. Lorefice, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Mammì, Menga, Nappi, Sarli, Leda Volpi, Faro, Adelizzi, Angiola, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Sodano, Trizzino.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»)
1. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono aggiunte le seguenti: «, le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienza congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
b) all'articolo 2, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono aggiunte le seguenti: «, le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
c) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista della patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie.»;
d) all'articolo 3, comma 4, lettera e):
1) dopo le parole: «patologie metaboliche ereditarie» sono aggiunte le seguenti: «, le patologie neuromuscolari su base genetica, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
e) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e genetica»;
f) all'articolo 6:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 29.715.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2019» e la parola: «15.715.000» è sostituita dalla seguente: «19.715.000».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 023. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Risorse per il Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)
Il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, istituito dall'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000;
2020: –;
2021: –.
41. 024. Lapia, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Detrazione per spese di mantenimento di cani guida per non vedenti)
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. Dall'imposta lorda si detrae nella misura forfettaria di 700 euro, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.».
b) al comma 2 dell'articolo 15, dopo le parole: «del comma 1» sono aggiunte le seguenti: «e del comma 1-quater».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: euro 248.950.000 per l'anno 2019 e euro 398.950.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
41. 025. Misiti, Trano, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 42.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «26 miliardi di euro» con le seguenti: «28 miliardi di euro»;
b) al comma 2 sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»; le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro»; le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».
*42. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «26 miliardi di euro» con le seguenti: «28 miliardi di euro»;
b) al comma 2 sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»; le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro»; le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».
*42. 6. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Carnevali.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
42. 1. Lorenzin, Boschi.
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:
«L'incremento di cui al presente articolo vincolato per 50 milioni di euro alla riqualificazione tecnologica dei servizi di radioterapia di interesse oncologico, mediante l'acquisto di apparecchiature innovative di ultima generazione e dei relativi sistemi informativi».
42. 8. Colla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il camma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata “adroterapia” è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. IL CNAO si impegna a rendicontare alla fine di ogni anno il processo di avanzamento progettuale, l'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori».
42. 3. Grimoldi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Lorenzoni, Flati, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Faro, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il camma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'autorizzazione di spesa prevista nella sezione II «Rifinanziamenti, definanziamenti, e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazioni vigente articolo 23, comma 3, lettera b) legge 190/1996» – 22.18 Istruzione del secondo ciclo – Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di cui all'articolo 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è incrementata di 37 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021.
Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge.
42. 5. Frassini, Ribolla, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alla regione Veneto, per il completamento del programma di riqualificazione della rete ospedaliera ed il riequilibrio territoriale, nonché per la valorizzazione del relativo patrimonio immobiliare sanitario, sociosanitario (Programmazione 2018-2023).
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
42. 9. Bond, Cannizzaro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere in fine il seguente periodo: «con esclusione delle cose immobili ospitanti strutture ospedaliere, sanitarie, di ricovero e cura.».
42. 10. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Credito di imposta per impianti di videosorveglianza e sicurezza per studi medici a ambulatori privati)
1. A decorrere dall'anno 2019 viene riconosciuto agli studi medici e agli ambulatori sanitari privati, nel limite di spesa di 20 milioni per il triennio 2019-2021, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione ex articolo 17 decreto legislativo n. 241 del 1997 pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'allestimento di nuovi impianti di videosorveglianza e di misure di sicurezza al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni.
Conseguentemente, all'articolo 80, sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: dello 0,56.
42. 01. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo per impianti di videosorveglianza e misure di sicurezza e Presidi medici di Pronto soccorso e di continuità assistenziale (ex Guardia medica))
1. Nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni per il triennio 2019-2021, da destinare al finanziamento di progetti per la videosorveglianza e l'allestimento di misure di sicurezza per Presidi medici di Pronto soccorso e di continuità assistenziale, al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni.
Conseguentemente, all'articolo 80, sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: dello 0,65.
42. 02. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Manutenzione straordinaria e rafforzamento della sicurezza delle sedi all'estero)
1. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese e di rafforzare le misure di sicurezza delle sedi all'estero, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per la manutenzione straordinaria degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro nel 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.
*42. 03. Borghese.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Manutenzione straordinaria e rafforzamento della sicurezza delle sedi all'estero)
1. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese e di rafforzare le misure di sicurezza delle sedi all'estero, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per la manutenzione straordinaria degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro nel 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.
*42. 034. Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Piano per la disinfestazione preventiva West Nile)
1. Al fine di contrastare la diffusione del virus West Nile, il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e gli enti locali, entro 60 giorni, dalla pubblicazione della presente legge predispone un piano per la disinfestazione preventiva.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede si mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
42. 04. Benedetti.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo bonifica dell'amianto dei locali pubblici e aperti al pubblico)
1. È istituito un Fondo per l'attuazione della bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali. La dotazione del fondo è stabilita in 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge, vengono definite le modalità di utilizzo del predetto Fondo.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 21 comma 1, che è ridotto di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019-2020.
42. 05. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo speciale per sicurezza edilizia scolastica)
1. È Istituto presso il Ministero dell'istruzione, della ricerca e dell'università un «Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica» con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui, a decorrere dall'anno finanziario 2019.
2. Il Fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2).
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2019 e 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
42. 06. Fidanza, Trancassini, Mollicone, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Adeguamento degli edifici scolastici alla normativa antincendio)
1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, come modificato dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai comuni, alla provincie e alle città metropolitane di 200 milioni annui dal 2019 al 2021, nell'ambito del riparto del Fondo investimenti rifinanziato all'articolo 1, comma 1072 della legge di bilancio 2018, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'edilizia scolastica.
3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
42. 07. Fidanza, Trancassini, Mollicone, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
L'articolo 1, comma 456, della legge 205 del 2017 è soppresso.
42. 08. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
41-quinquies) dispositivi medici cd. «defibrillatori semiautomatici;».
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 183 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 428 milioni.
42. 09. Osnato, Foti, Acquaroli, Lucaselli, Gallinella.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per la non autosufficienza)
Il Fondo per la non autosufficienza è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
42. 010. Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(incremento del Fondo per le non autosufficienze)
1. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituito nello stato di previsione del lavoro e delle politiche sociali, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: di 350 milioni di euro.
42. 017. Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per il sostegno dei caregiver familiari)
Il Fondo per il sostegno dei caregiver familiari è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: di 350 milioni di euro.
42. 011. Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento dell'assegno di invalidità)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'importo dell'assegno di invalidità civile è pari a 560 euro mensili.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.000 milioni.
42. 012. Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave)
1. Al fine di garantire l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, la dotazione del Fondo, istituito con legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: di 350 milioni di euro.
42. 013. Bellucci, Gemmato.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
42. 014. Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui a l'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni e le parole: di 400 milioni di euro con le seguenti: di 350 milioni di euro.
42. 016. Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies, del decreto-legge n. 416 del 1989.
42. 015. Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore)
1. All'articolo 83 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento», le parole: «30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro», e le parole: «35 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento»;
b) al comma 2, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento»;
c) al comma 5, le parole: «19 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento» e le parole: «1.300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».
2. All'onere recato dal presente articolo, stimato in 100 milioni di euro decorrere dal 2019, si provvede mediante e corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
42. 018. Lucaselli.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie)
1. Le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni.
42. 019. Martino.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. Al fine di garantire il pieno funzionamento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, composto dall'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie regionali, nonché i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 e 400 rispettivamente con seguenti: 150 e 300.
42. 020. Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. Al fine di consentire la realizzazione all'interno delle principali stazioni ferroviarie di presìdi sanitari e di primo soccorso, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con Intesa in sede di Conferenza unificata, sono individuate modalità e criteri attuativi, nonché la quota di cofinanziamento regionale.
2. Quale contributo statale all'attuazione del presente articolo, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
3. Agli oneri recati dal presente articolo si provvede mediante riduzione di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021 delle risorse del fondo di cui all'articolo 55, e di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021 delle risorse del fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
42. 021. Mulè, Novelli, Pedrazzini, D'Ettore, Bond, Versace, Mugnai, Paolo Russo, Pella, Prestigiacomo, D'Attis.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo nazionale per la fauna selvatica)
1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute.
2. A copertura degli oneri conseguenti alla disposizione di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni di cui all'articolo 55 della presente legge.
42. 022. Brambilla, Pella, Siracusano, Spessotto, Prestipino, Zanella, Biancofiore, Fitzgerald Nissoli, Ciampi, Occhionero, Carla Cantone.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. Al fine di promuovere e sostenere l'attività sportiva giovanile alla regione Toscana è attribuito per l'anno 2019 un contributo straordinario di 20 milioni di euro finalizzato agli investimenti volti al completamento dell'Area Sportiva polivalente sita in Subbiano (Arezzo). Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
42. 023. D'Ettore.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli ibridi ed elettrici adattati a persone con disabilità)
1. All'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo le parole: «motore diesel,» sono aggiunte le seguenti: «o di veicoli ibridi ed elettrici,».
2. All'onere recato dalla presente disposizione stimato in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
42. 024. Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici)
1. All'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «e pubblici»;
b) al comma 2, ultimo periodo è aggiunto in fine, il seguente periodo: «specificando, per ogni comune, la quota destinata agli interventi dei privati e quella agli interventi dei comuni stessi».
2. Il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e pubblici, di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, così cose modificato dal comma precedente, è rifinanziato per euro 80 milioni a decorrere dall'anno 2019.
3. All'onere recato dalla presente disposizione, stimato in 80 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
42. 025. Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Promozione della dismissione di immobili pubblici)
1. Al fine di favorire fa dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle regioni e degli enti locali, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti.
All'onere recato della presente disposizione, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
42. 026. Novelli, Sandra Savino.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo l'ottavo periodo sono aggiunti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2019, al fine di garantire alle regioni ed alla province Autonome di Trento e Bolzano la piena facoltà di coordinamento della spesa sanitaria, nonché di assicurare un pieno, uniforme e costante accesso ai livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono altresì programmare, nell'ambito della rispettiva quota di attribuzione delle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale, l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dal primo periodo». Al fine di garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi al precedente periodo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad apportare gli opportuni interventi di contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al comma 14, primo periodo, del presente articolo.
42. 027. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «in modo unitario» fino alla fine del comma sono sostituite dalla seguenti: «direttamente dal prestatore di lavoratore autonomo, il quale provvede a registrare nelle strutture contabili obbligatorie, ovvero in apposito reistro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura».
b) sono abrogati i commi 39, 40, 41 e 42.
42. 028. De Angelis, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(NUE 112)
1. Al fine di completare l'estensione a tutte le regioni del territorio nazionale dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo denominato «Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo» con la dotazione pari a 11,6 milioni di euro per l'anno 2019, 29,4 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 41,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Tali risorse sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle regioni impegnato per il funzionamento del Servizio 112 Numero Unico Europeo, sulla base di specifici accordi fra il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e le regioni.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le apposite variazioni di bilancio per il cinquanta per cento nello stato di previsione del Ministero dell'interno e per il restante cinquanta per cento nello stato di previsione del Ministero della salute.
42. 029. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Razionalizzazione e finanziamento delle banche dati in materia sanitaria)
1. Per il finanziamento delle spese di manutenzione e gestione del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante l'istituzione presso il Ministero della salute di una banca dati destinata alla registrazione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT), è autorizzata la spesa di euro 400.000 annui, a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2032.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione della disposizione normativa di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. Per la completa realizzazione e la gestione evolutiva dell'Anagrafe nazionale vaccini, lo stanziamento di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, è incrementato di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2032.
4. Al fine di raccogliere in modo uniforme sull'intero territorio nazionale mediante le anagrafi vaccinali regionali i dati da inserire nell'Anagrafe nazionale vaccini, anche attraverso il riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, sono stanziati euro 2.000.000 per l'anno 2019 ed euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2032, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e 4, si provvede, per lo stanziamento di euro 2.000.000 per l'anno 2019, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo all'accantonamento del Ministero della salute, e, per lo stanziamento di euro 550.000, a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2032, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. È istituita presso il Ministero della salute, in coordinamento con le regioni, una banca dati centralizzata destinata a rendere più efficiente ed efficace il sistema degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alle leggi 25 febbraio 1992, n. 210 e 29 ottobre 2005, n. 229.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'attivazione della banca dati di cui al comma 6.
8. All'onere derivante dal comma 6, pari a 250 mila euro annui, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
9. Al fine di rendere più efficace, efficiente e trasparente da parte del Ministero della salute le procedure di liquidazione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alle leggi 25 febbraio 1992, n. 210 e 29 ottobre 2005, n. 229, sono stanziati per il triennio 2019-2021, 500 mila euro annui per integrare e ammodernare il sistema informativo, dematerializzare le pratiche giacenti e creare un sistema integrato che consenta agli interessati di consultare lo stato del procedimento amministrativo che li riguarda, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. A decorrere dal 1o aprile 2019 è resa operativa presso il Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel sistema della banca dati informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, un'apposita sezione dedicata all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione – Sistema Informativo Nazionale degli Animali d'Affezione – S.I.N.A.AF., alimentata ed interconnessa con le banche dati delle regioni e delle province autonome delle anagrafi di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a euro 500.000 per l'anno 2019, si provvede nell'ambito degli stanziamenti, già disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 del fondo di rotazione europeo, destinati alla lotta delle malattie infettive degli animali.
42. 030. D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Piattaforma italiana del fosforo)
1. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo, prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e import del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari ad euro 200.000 per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2019: –200.000.
42. 031. Zolezzi, Vignaroli, Varrica, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi soggetti al controllo di prevenzione incendi. Il Ministero provvede altresì alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate con le modalità e i tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di ultimazione della ricognizione. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalente, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini dell'eventuale adeguamento alle norme di prevenzione incendi da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al precedente periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a valere sulle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.
42. 032. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo)
1. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 11, comma 6, lettera a) e b), del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni, gli enti locali si potranno avvalere di una rete interna di tipo informatico predisposta dalla Sogei. All'attuazione della presente disposizione, i cui oneri sono valutati in 30.000 euro per l'anno 2019, provvede l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.
42. 033. Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
ART. 43.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 43.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
2. Per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
3. Per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021.
4. Per le finalità di cui agli articoli 19 e 27, comma 9, della legge n. 354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021.
5. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge n. 207 del 1976, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
6. Per le finalità di cui all'articolo 70 della legge n. 165 del 2001, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
7. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
8. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
9. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge n. 413 dei 1991 è autorizzata la spesa di 2,7 miIioni di euro per il 2019, 4,7 milioni di euro per il 2020 e 5,3 milioni di euro per il 2021.
10. Per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 55,3 milioni di euro per il 2019, a 57,3 per il 2020, a 57,9 per il 2021, a 29 milioni di euro per l'anno 2022 e a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 4. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 43.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
1. Per garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 1. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 43.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
1. Per la realizzazione, l'ammodernamento e la manutenzione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 2. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Sostituire con il seguente:
Art. 43.
(Fondo per la riforma del processo penale)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 3. Bazoli, Verini, Morani, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per le spese relative alla progettazione, ristrutturazione, ampliamento e messa in sicurezza delle strutture giudiziarie ubicate in Sicilia, Calabria, Campania, Puglia.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 150.
43. 5. Bartolozzi, Prestigiacomo, Germanà, Siracusano, Minardo, Occhiuto, D'Attis, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, Pella.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:
1-ter. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1-bis, ai quadri apicali dipendenti privati è consentito di accedere alla qualifica superiore, ovvero alla qualifica di dirigente. Il suddetto beneficio è riconosciuto con decorrenza economica dal 1o settembre 2004, se pensionati al 26 agosto 2004, ovvero dalla data del pensionamento; se successiva, il conseguente riconoscimento economico non è soggetto a termini di prescrizione o decadenza e non concorre a formare il reddito imponibile ai fini dell'IRPEF.
1-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2007, il beneficio dell'incremento del 7,5 per cento si applica anche alla pensione e all'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente di cui al comma 1 e all'aumento figurativo di cui al comma 1 dell'articolo 3, della presente legge, in godimento al coniuge e ai figli, anche se il matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico o i figli siano nati successivamente al medesimo evento, nonché, in mancanza di coniuge o di figli, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita ovvero deceduti includendo quelli defunti alla data del 26 agosto 2004, con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma 1.
b) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione trova applicazione anche nel caso in cui l'invalido sia deceduto prima del 1o gennaio 2014 ovvero qualora i familiari abbiano presentato domanda di richiesta dei beneficio dopo la morte dell'invalido, con decorrenza economica dal 12 gennaio 2014»;
2) al comma 3-ter, sopprimere le seguenti parole: «o ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento»;
3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche ai figli naturali e ai figli adottivi a decorrere dal 1o gennaio 2014;
c) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. Le percentuali di invalidità di cui alla presente legge sono espresse in una percentuale unica inclusiva del danno biologico e morale ai fini del riconoscimento di ogni beneficio di legge. In caso di intercorso aggravamento le percentuali di invalidità già accertate devono essere rivalutate seguendo il medesimo criterio. La percentuale unica in ogni caso non può superare la misura del cento per cento.
1-bis. Le valutazioni e rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, ivi incluse le prime valutazioni per attentati terroristici avvenuti prima e dopo il 26 agosto 2004, sono espresse in una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva, comprensiva anche del danno biologico e morale secondo quanto previsto dall'avicolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 181 del 2009.
1-ter. Le domande di revisione per intervenuto aggravamento dell'invalidità già accertata possono essere presentate in ogni tempo, senza limiti e senza alcuna preclusione»;
d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7.
1. A decorrere dal 26 agosto 2004, ai trattamenti pensionistici diretti spettanti alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ed ai familiari di cui all'articolo 3 della presente legge, nonché ai trattamenti pensionistici indiretti e di reversibilità spettanti agli stessi soggetti è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica in misura pari alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Alla suddetta rivalutazione si aggiunge un incremento annuale percentuale pari, nel massimo, all'1,25 per cento calcolato secondo l'articolazione indicata dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La sommatoria dei due valori percentuali determina l'incremento percentuale complessivo annuo da applicarsi alla misura della pensione dell'anno precedente».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: – 9.000.000;
2019: – 7.000.000;
2020: – 5.000.000.
43. 07. De Maria.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 97-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)
1. All'articolo 1, comma 97-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «Il servizio deve essere erogato» inserire le seguenti: «unicamente, senza possibilità di aggregazione commerciale,»;
b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
“4. L'avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all'indirizzo già predisposto dall'ufficiale giudiziario.
L'avviso di ricevimento può essere trasmesso per telegrafo o in via telematica, quando l'autorità giudiziaria o la parte interessata alla notificazione dell'atto ne faccia richiesta, purché il mittente anticipi la spesa oltre il pagamento della tassa normale. Il telegramma deve essere spedito a cura dell'agente postale e contenere le generalità del destinatario o della persona abilitata che ha ricevuto il piego con l'indicazione della relativa qualifica, i quali, all'atto della consegna del piego, debbono firmare il relativo registro.
L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni.
I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce.”»;
c) alla lettera e), capoverso «Art. 6», la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
d) alla lettera f), capoverso «Art. 7», al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il piego non viene consegnato personalmente ai destinatario dell'atto, l'operatore postale da notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Il costo della raccomandata è a carico del mittente.»;
e) alla lettera g), capo verso «Art. 8», al comma 1, sostituire le parole: «lo stesso giorno» con le seguenti: «entro due giorni lavorativi dal giorno del tentativo di notifica» e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di notifiche dirette ai soggetti di cui all'articolo 145 del codice di procedura civile.»;
f) alla lettera m), capoverso «Art. 16-bis», dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «2. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano alla presente legge.».
2. Ai fine di consentire il completamento della disciplina regolatoria e la conclusione dei tempi di realizzazione da parte degli operatori postali, il termine di cui all'articolo 1, comma 97-quinquies, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato, è differito al 1o settembre 2019. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dagli operatori postali sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
43. 01. Germanà, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. Al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo II aggiungere le parole: «sicurezza stradale» dopo le parole: «sicurezza pubblica»;
b) aggiungere al Titolo II il Capo IV: «Disposizioni in materia di sicurezza stradale»;
c) aggiungere l'art. 31-bis titolato: «Modifiche all'articolo 589-bis del Codice Penale»;
1. Al quinto comma dell'articolo 589-bis del codice penale sono aggiunti in fine i seguenti numeri:
4) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito dell'uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia, cagioni per colpa la morte di una persona.
5) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di accertamenti d'ufficio, risulti essere intestato ad un prestanome ex articolo 94-bis codice della strada e cagioni per colpa la morte di una persona.
d) aggiungere l'art. 31-ter titolato: «Modifiche all'articolo 590-bis del codice penale».
1. Al comma 5 dell'articolo 590-bis del codice penale aggiungere in fine i seguenti numeri:
4) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito dell'uso di apparecchi radiotelefonici durante la marcia, cagioni per colpa la morte di una persona.
5) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di accertamenti d'ufficio, risulti essere intestato ad un prestanome ex articolo 94-bis codice della strada e cagioni per colpa la morte di una persona.
e) aggiungere l'art. 31-quater: «Modifiche all'articolo 173 codice della strada».
1. Al comma 3-bis dell'articolo 173 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «da euro 161» a euro «euro 647» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 160 a euro 646» e le parole da: «da uno a tre mesi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei mesi».
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 222:
1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 589-bis consegue la revoca della patente e all'articolo 590-bis del codice penale consegue la sospensione da due mesi a tre anni della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente per il luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca o sospensione della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca o sospensione della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
2) il comma 3-ter è così modificato: «Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del presente articolo per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca.
3. All'articolo 590-bis del codice penale dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente:
«Quando le lesioni sono gravi come previsto dal comma 1, il reato è procedibile a querela di parte».
43. 04. Rotta.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)
1. All'articolo 561, comma primo, del codice civile, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'art. 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione».
2. All'articolo 563 del codice civile, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario.».
3. All'articolo 2652 del codice civile, all'inizio del secondo periodo del n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: «Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 563,».
4. All'articolo 2655 del codice civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 codice civile,».
5. All'articolo 769 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Decorsi 20 anni dalla conclusione del contratto, la donazione diviene irrevocabile.».
6. All'articolo 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «L'azione non può essere proposta decorsi 20 anni dalla donazione.».
43. 05. Tomasi, Cantalamessa, Bisa, Tateo, Boniardi, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Turri.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. All'articolo 11 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro a decorrere dal 2019.
43. 015. Carfagna, Cannizzaro, Boschi.
Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:
Art. 43-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)
All'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il numero 4) sono inseriti i seguenti:
« 4-bis) all'articolo 553, dopo il terzo comma è inserito il seguente: “L'ordinanza di assegnazione delle somme di cui ai commi precedenti deve essere comunicata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al terzo dal creditore procedente unitamente ai riferimenti identificativi della procedura, ivi inclusi il nome, cognome e codice fiscale del creditore procedente e, ove diverso dal creditore procedente, anche del destinatario del pagamento e alle modalità di adempimento, ivi inclusi gli estremi per effettuare il pagamento e l'importo definitivo comprensivo di ogni onere e spesa. Il terzo adempie nel termine di novanta giorni decorrente dalla data di comunicazione dell'ordinanza, prima della scadenza di tale termine ed in mancanza dei suddetti dati, il creditore non può procedere alla notifica dell'atto di precetto”»;
4-ter) all'articolo 546, primo comma, dopo le parole: «della metà» sono aggiunte le seguenti: «e, comunque, per un importo non inferiore a euro duemila,».
Conseguentemente, all'articolo 91, quarto comma, dopo le parole: primo comma sono inserite le seguenti: e nei procedimenti di pignoramento presso terzi di cui agli articoli 543 e seguenti.
43. 06. Germanà, Sozzani, Bergamini, Baldelli, Mulè, Pentangelo, Rosso, Zanella.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misura a sostegno dei soggetti assegnatari di beni confiscati alla Mafia)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Le somme del Fondo non utilizzate o impegnate nell'anno precedente sono destinate, nel limite di 10 milioni, ai soggetti a cui è assegnato in concessione un bene confiscato ai sensi dell'articolo 48 lettere c) e c-bis), del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011. Le somme sono utilizzate esclusivamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene assegnato.
3. Con regolamento adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'assegnazione delle risorse ai soggetti di cui al secondo comma. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90 della presente legge.
43. 020. Caso, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 021. La II Commissione.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 010. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Miceli, Bordo, Annibali, Boschi.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
1. Per le finalità di cui agli articoli 19 e 27 della legge n. 354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100.000 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 022. La II Commissione.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
1. Per le finalità di cui agli articoli 19 e 27, comma 9, della legge n. 354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione e 100 mila euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 014. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 024. La II Commissione.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 013. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese per gli uffici giudiziari)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**43. 023. La II Commissione.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese per gli uffici giudiziari)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**43. 012. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese di giustizia)
1. Per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 09. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, al secondo periodo le parole: «anche con riguardo alla responsabilità civile,» sono sostituite dalle seguenti: «, solo per la responsabilità amministrativa».
2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «penale o».
43. 08. Labriola.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. Il Fondo per l'attività delle Consigliere e dei consiglieri nazionali di parità di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 016. Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Fragomeli.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Incremento spese per investimenti regione siciliana)
1. Dal 2019 al 2025 la regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.
2. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 e il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
43. 02. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Contenzioso tributario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge n. 413 del 1991 è autorizzata la spesa di 2,7 milioni di euro per il 2019, 4,7 milioni di euro per il 2020 e 5,3 milioni di euro per il 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,7 milioni di euro per il 2019, 4,7 milioni di euro per il 2020 e 5,3 milioni di euro per il 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 011. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Risorse per i centri antiviolenza)
1. All'articolo 5-bis. del decreto-legge n. 93 del 2013, come modificato dalla legge n. 119 del 2013, al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «un terzo» con le seguenti: «un quarto».
43. 017. Boschi.
ART. 44
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al secondo periodo, dopo le parole: «spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali», sono aggiunte le seguenti: «inserite nel conto economico consolidato come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni,» e le parole: «un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva, sono sostituite dalle seguenti: «un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale non inferiore al 45 per cento.».
44. 2. Fassina, Conte, Fornaro, Pastorino, Palazzotto, Rostan, Occhionero, Speranza, Stumpo, Fratoianni, Muroni.
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) al primo periodo le parole: «legge di bilancio per il 2018» sono sostituite dalle seguenti: «legge di bilancio per il 2020»
44. 1. Gavino Manca, Mura, Miceli, Moretto.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Promozione dei processi di economia circolare nella produzione di prodotti energetici e biochimici da rifiuti)
1. Al fine di favorire i processi di economia circolare utili al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei prodotti energetici, quali biocarburanti anche avanzati, e dei prodotti bio-chimici, gli impianti di produzione di tali prodotti alimentati da rifiuti costituiscono impianti di recupero di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Per le stesse finalità, costituiscono altresì impianti di preminente interesse nazionale gli impianti di produzione dei prodotti di cui al primo capoverso alimentati da prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti (materie prime seconde) o da sottoprodotti derivanti da produzioni realizzate a partire da materie prime rinnovabili.
2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti degli impianti di cui al comma 1, ove non già definiti a livello europeo o nazionale, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al periodo precedente, le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti di trattamento dei rifiuti volti alla produzione dei prodotti di cui al primo comma contengono altresì i criteri di verifica delle condizioni di cui all'articolo 184-ter specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto derivanti dai processi di trattamento autorizzati e definiscono i valori limite per le sostanze inquinanti, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
3. Alla luce del progresso tecnologico, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, sono integrate le norme tecniche specifiche e i princìpi/standard di riferimento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 in relazione alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per la produzione di prodotti energetici e bio-chimici.
4. Al fine di contenere il consumo di suolo non antropizzato, per l'individuazione delle aree di realizzazione degli impianti di recupero è data priorità alle aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati ed alle aree industriali dismesse o parzialmente dismesse. A tal fine, all'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 2, è inserito il seguente comma: «2-bis. Al fine di consentire, il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per il rilascio da parte dell'autorità competente del nulla osta al riutilizzo di aree in cui la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.».
44. 07. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Murelli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Appalti della pubblica amministrazione per la riduzione nell'uso della plastica nel confezionamento degli alimenti e delle bevande e nella produzione di imballaggi)
1. Nell'ambito delle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, con particolare riguardo al confezionamento degli alimenti e delle bevande per servizi di ristorazione collettiva e di fornitura di derrate alimentari, è fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di assegnare punteggi premianti all'offerente che si impegna a fornire contenitori e imballaggi realizzati con materiali biodegradabili e/o compostabili, o in plastica riciclata in luogo della plastica vergine o del polistirolo.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1.
3. Dal 1o gennaio 2021 è fatto divieto per la Pubblica Amministrazione di stipulare contratti per l'acquisizione di beni in plastica monouso. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute e dello sviluppo economico, sono individuate eventuali deroghe al divieto di cui al presente comma.
44. 03. Prestigiacomo, Cortelazzo, Mandelli, Occhiuto, Cannizzaro, Labriola, Giacometto.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Misure per la velocizzazione degli investimenti sulla rete ferroviaria)
1. Al fine di ridurre i costi e i tempi di realizzazione degli investimenti, finalizzati allo sviluppo e potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto regolate da appositi atti di concessione e contratti di programma con lo Stato, l'amministratore delegato della società concessionaria, nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte nel Contratto di Programma nonché nei limiti di spesa individuati nel Documento Pluriennale di Pianificazione all'atto della sua emanazione con esclusione dei progetti da realizzare per lotti costruttivi non funzionali, provvede, senza compensi aggiuntivi, ad avviare e curare il dibattito pubblico ove previsto ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con esclusione degli interventi disciplinati dalla legge n. 164 del 2014, a curare e definire i livelli di progettazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a indire la Conferenza di servizi e approvare il progetto, avviare le attività negoziali, consegnare i lavori adottando, se del caso, provvedimenti d'urgenza, ad espletare ogni altra attività amministrativa, tecnica e operativa occorrente al compimento delle attività di progettazione, delle occupazioni d'urgenza e delle espropriazioni, nonché dell'espletamento delle procedure di affidamento e della realizzazione delle opere. Il Ministero vigilante provvede a verificare che le attività sopra individuate siano svolte nell'esatto adempimento degli obblighi che derivano alla società concessionaria dal Contratto di programma al fine di valutare i gradi di conformità alla programmazione, constatare e valutare lo stato della progettazione o dei lavori, analizzare e valutare i costi delle opere, effettuare la vigilanza sulle specifiche tecniche di settore, il monitoraggio sulle opere realizzate per quanto attiene agli investimenti, le eventuali verifiche di cantiere.
2. Per semplificare l’iter approvativo e la razionalizzazione dei monitoraggi dei progetti di investimento finalizzati allo sviluppo e potenziamento delle reti infrastrutturali di trasporto regolati da appositi atti di concessione e contratti di programma con lo Stato, viene escluso l'utilizzo dello strumento del Contratto istituzionale di sviluppo.
3. Le risorse iscritte nel capitolo di bilancio 7122 del Ministero dell'economia e delle finanze, ridenominato «Contributi in conto impianti da corrispondete a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture» sono ripartite secondo due ed esclusivi piani gestionali (pg) specificatamente dedicati al finanziamento rispettivamente del Contratto di Programma – Parte Servizi e del Contratto di Programma – Parte investimenti.
4. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, i commi 1, 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli schemi di contratto di programma quinquennali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, siglati entro 60 giorni successivi alla scadenza del precedente periodo di vigenza contrattuale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari e dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sono trasmessi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE, che li approva con delibera, entro 30 giorni dalla trasmissione.
2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della delibera CIPE, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Parlamento gli schemi di contratto di cui al comma precedente, per l'espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono nel termine di trenta giorni dalla trasmissione. Entro i successivi 30 giorni, i contratti di cui al comma 1, preventivamente sottoscritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2-bis. Per gli eventuali aggiornamenti ai contratti di cui al comma 1 che non comportino modifiche sostanziali e siano sostanzialmente finalizzati alla riprogrammazione di interventi nonché al recepimento delle risorse finanziarie recate dalla legge di Stabilità o da altri provvedimenti, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasmette una informativa al Parlamento. Nel caso di modifiche sostanziali si procede, invece, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti. Per sostanziali si intendono le modifiche che superano del 15 per cento le previsioni riportate nei contratti di programma di cui al comma 1, con riferimento ai costi e ai relativi fabbisogni complessivi da finanziare nel quinquennio di vigenza contrattuale.».
44. 09. Maccanti, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Risorse per Ferrovie dello Stato)
1. La dotazione del fondo di cui al comma 11-sexies dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2019: –4 milioni;
2020: –4 milioni;
2021: –4 milioni.
44. 05. Sozzani, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Risorse per Ferrovie dello Stato)
1. La dotazione del fondo di cui al comma 11-sexies dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: 2.900 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 con le seguenti: 2.896 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.096 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.396 milioni per l'anno 2021 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2033.
44. 06. Sozzani.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Risorse finanziarie di Ferrovie dello Stato)
1. Le risorse disponibili, ivi incluse quelle perenti già impegnate a copertura degli oneri finanziari relativi al Programma di interventi per la riqualificazione e la realizzazione delle infrastrutture complementari alle Grandi stazioni, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, sono assegnate in favore di Grandi Stazioni Rail, al fine di consentire il completamento degli interventi del Programma di cui sopra, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono. Il CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, provvede alla riprogrammazione delle risorse di cui sopra.
44. 04. Sozzani.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
1. Per il finanziamento del raddoppio ferroviario Parma-Vicofertile della linea Pontremolese sono stanziati 230 milioni di euro per l'anno 2019 finalizzati alla realizzazione del lotto funzionale Parma-Vicofertile.
Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 20 milioni.
44. 02. Orlando.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
1. Per il sollecito completamento dell'alta velocità Padova-Bologna, ivi comprese le opere accessorie, sono assegnate a Rete ferroviaria italiana, risorse pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2023.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2023, e 400 annui a decorrere dall'anno 2024.
44. 3. Caon.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Circolabilità del materiale rotabile)
Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 1302/14 che disciplinano la configurazione delle toilette a circuito chiuso dei veicoli ferroviari di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, i veicoli dei treni adibiti al trasporto di passeggeri ed attualmente in esercizio potranno continuare a circolare, senza alcuna restrizione, sino al 31 dicembre 2025, indipendentemente dalle modalità di funzionamento dei sistemi di scarico delle toilette.
44. 010. Maccanti, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Bonus bebè)
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 125, primo periodo, le parole: «tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2019»;
b) al comma 125, secondo periodo, le parole: «e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui» sono soppresse;
2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 240 milioni di euro per il 2019, 930 milioni per il 2020 e 2.060 milioni a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
44. 01. Lucaselli.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Riserva per il Mezzogiorno – Ripristino della cosiddetta «Clausola Ciampi»)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale della spesa in conto capitale, sia ordinaria che straordinaria, tendenzialmente pari al 45 per cento del totale di tale spesa, e di destinare alle medesime regioni almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma. La verifica del mantenimento degli impegni di spesa è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale che invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ogni anno.
44. 011. Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
ART. 45.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nelle aree di crisi complessa, come stabilito da decreto del Ministero dello sviluppo economico, confinanti con Abruzzo e Campania».
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 fino alla fine del comma con le seguenti: 238 milioni per l'anno 2019, 361 milioni di euro per l'anno 2020 e 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
45. 1. Latini, Gerardi, Zicchieri, Eva Lorenzoni, Segneri, Cataldi, Frusone, Patassini.
Al comma 1, premettere la seguente:
« 0a) Al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nelle aree di crisi industriale complessa, come stabilito da decreto del Ministero dello sviluppo economico, confinanti con Abruzzo e Campania.»».
45. 4. Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Frusone.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
« a-bis). al comma 2, alinea, le parole: «18 ed» sono sostituite dalle seguenti: «16 ed»»;
b) sopprimere la lettera b).
45. 3. Ungaro.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
a-bis) al comma 2, alinea, le parole: «18 ed» sono sostituite dalle seguenti: «16 ed».
45. 2. Ungaro.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione)
1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita del 50 per cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
2. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo di 5 milioni di euro per le piccole imprese, di 15 milioni di euro per le medie imprese e di 20 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
6. Il credito di imposta è concesso, secondo l'ordine delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2.020.
7. All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro per il 2019 e in 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
45. 01. Lucaselli.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Disposizioni per l'occupazione e lo sviluppo economico nel settore della balneazione)
1. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.
2. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.
3. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.
4. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il loro rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328 o il loro rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e i Comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.
45. 02. Minardo.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Rifinanziamento Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020.».
2. Al predetto onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
45. 010. Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:
Art. 45-bis.
(Rifinanziamento Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020. Di conseguenza, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020.».
Conseguentemente:
all'articolo 55 sostituire le parole: 430 con le seguenti: 130;
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 con le seguenti: 100.
45. 011. Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
1. A decorrere dall'anno 2019 la misura relativa al credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 in favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo si applica anche nei confronti delle imprese agricole che acquistano macchinari, impianti e attrezzature.
2. Dall'attuazione del comma 1 discendono oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 150; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 300.
45. 03. Minardo.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, concernente la destinazione alle regioni del Mezzogiorno di una quota dei contributi versati dalla società Cassa depositi e prestiti Spa al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
1. Al comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 45 per cento delle risorse derivanti dall'intervento nel Fondo della Cassa depositi e prestiti Spa è destinato a interventi di garanzia da realizzare nelle regioni Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo.
45. 05. Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile)
1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione dei reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è sempre revocato:
a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.
5. Nei casi di cui al comma 4, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.
6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
7. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
45. 06. Carfagna, Prestigiacomo, Gelmini, Occhiuto, Casciello, Cristina, Bartolozzi, Battilocchio, Benigni, Bergamini, Biancofiore, Cappellacci, D'Ettore, Fasano, Fatuzzo, Ferraioli, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Gagliardi, Germanà, Giacometto, Giacomoni, Mandelli, Marin, Marrocco, Mazzetti, Milanato, Novelli, Ripani, Rossello, Rotondi, Ruffino, Sozzani, Palmieri, Pella, Pentangelo, Pettarin, Pittalis, Rosso, Saccani Jotti, Sarro, Scoma, Squeri, Cannizzaro, Boschi.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES))
1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.
2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
c) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
d) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 miliardi di euro per l'anno nell'anno 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
45. 08. Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Battilocchio, Biancofiore, Casino, D'Attis, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Fitzgerald Nissoli, Labriola, Marin, Napoli, Orsini, Palmieri, Pittalis, Pettarin, Rotondi, Ruffino, Sarro, Silli, Scoma, Siracusano, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES))
1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.
2. Il godimento del benefìcio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
a) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del benefìcio, pena la revoca retroattiva del benefìcio concesso e goduto;
b) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro nel 2019, 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 1,2 miliardi di euro nell'anno 2022 si provvede:
a) quanto a 800 milioni di euro nel 2019 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati;
b) quanto a 2 miliardi di euro nel 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, nonché a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione ciclo di programmazione 2014-2020;
c) quanto a 2 miliardi di euro nel 2021 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027;
d) quanto a 1 miliardo e 200 milioni di euro nel 2022 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2021-2027.
45. 09. Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Battilocchio, Biancofiore, Casino, D'Attis, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Fitzgerald Nissoli, Labriola, Marin, Napoli, Orsini, Palmieri, Pittalis, Pettarin, Rotondi, Ruffino, Sarro, Silli, Scoma, Siracusano, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Nuove disposizioni perii rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES))
1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.
2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
e) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
f) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 7.000.
45. 07. Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Battilocchio, Biancofiore, Casino, D'Attis, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Fitzgerald Nissoli, Labriola, Marin, Napoli, Orsini, Palmieri, Pittalis, Pettarin, Rotondi, Ruffino, Sarro, Silli, Scoma, Siracusano, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
1. Al fine di rafforzare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi sono stanziati 5 milioni di euro per l'annualità 2019 e 2020 per le finalità di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai presente comma, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante riduzione dei fondi previsti dall'articolo 19 comma 2 della presente legge di bilancio.
45. 012. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Istituzione della zona economica speciale «Parco degli appennini Meridionali»)
1. È istituita la zona economica speciale «Parco degli appennini Meridionali» comprendente i Parchi nazionali della Campania, della Basilicata, della Calabria e della Puglia.
2. Il Consiglio dei Ministri, su proposta de Ministro dell'Ambiente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della Presente legge, approva il regolamento di gestione del Parco degli appennini meridionali.
3. In attuazione dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991, il Ministro dell'ambiente promuove l'autorizzazione dell'UE per le Aree Protette insistenti nel Parco degli appennini Meridionali, prevista dal decreto-legge n. 91 del 2017 per la promozione della Zone Economiche Speciali in attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017, per la parte relativa alle seguenti aree strategiche: «arrestare la perdita di biodiversità», «garantire una gestione sostenibile delle risorse naturali» e «creare comunità e territori resilienti, custodire i paesaggi e i beni culturali».
4. Il Ministro dell'Ambiente promuove l'autorizzazione in sede UE per le Aree Protette, il Community Led Local Development CLLD, previsto dagli articoli 32-35 del Regolamento UE N. 1303/2013, quale strumento per lo sviluppo sostenibile locale di tipo partecipativo.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone la No Tax per imprese e persone, con un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno, residenti in comuni degli Appennini meridionali che hanno subito, negli ultimi dieci anni, uno spopolamento superiore al 40 per cento.
6. Il Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispone a favore dei pensionati mono reddito che vivono in Comuni degli Appennini meridionali, soggetti negli ultimi dieci anni a uno spopolamento superiore al 40 per cento, la non tax per le indennità pensionistiche inferiori a euro 1.200 mensili,
7. Le comunità montane ricadenti in tutto o in parte nell'ambito del Parco degli Appennini meridionali, d'intesa con gli uffici dell'impiego promuovono e realizzano progetti per la manutenzione del territorio.
45. 013. Conte, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Buoni pasto formato elettronico)
1. Si intendono buoni pasto, di cui all'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, unicamente i documenti di legittimazione prodotti in forma elettronica.
45. 014. Pastorino, Fassina, Fornaro.
ART. 46.
Al comma 1 secondo periodo, sostituire le parole: limite di spesa di 75.000 con: limite di spesa di 175.000 e le parole: nel limite massimo di 175.000 con: nel limite massimo di 25.000;
Conseguentemente alla fine del secondo periodo aggiungere i seguenti: L'attività del commissario è altresì sostenuta da tre subcommissari, divisi per area geografica (Nord-Centro-Sud) al fine di coadiuvarlo nella vigilanza costante delle fondazioni lirico sinfoniche e nelle relazioni con gli organismi parlamentari. Con questa struttura si istituirà «l'osservatorio per la vigilanza di gestione delle fondazioni lirico sinfoniche» che dovrà inviare un rapporto sullo stato della gestione del suddetto osservatorio contemporaneamente al ministro e agli organi parlamentari;
Conseguentemente all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.900 milioni di euro annui».
46. 1. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis) Il fondo di cui all'articolo 1, della legge 30 aprile 1985, prende la denominazione di «Fondo per arti e lo spettacolo dal vivo». La dotazione del Fondo di cui al precedente periodo è incrementata, a decorrere dell'anno 2019 di 80 milioni di euro annui.
Conseguentemente all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.920 milioni di euro annui.
46. 2. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Contributo annuo Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti)
1. A decorrere dall'anno 2019, all'Unione italiana ciechi e ipovedenti, di cui alla legge 12 gennaio 1996, n. 24, è erogato un contributo di euro 500.000 per la promozione di attività sul territorio in linea con le finalità di cui all'articolo 2 della legge 3 agosto 2007, n. 126.
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2019.
46. 024. Grimoldi, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno alle edicole)
1. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui, con le seguenti: 8.955 milioni di euro annui.
46. 02. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno alle edicole)
1. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alte eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento dei direttore della medesima Agenzia.
3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che viene ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con: 225 e le parole: 400 con: 350.
46. 010. Casciello, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno alle edicole)
1. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 375 milioni di euro a decorre dall'anno 2020.
46. 017. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno alle edicole)
1. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90 comma 2.
46. 023. Pretto, Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Modifiche alla disciplina del sistema di diffusione della stampa)
All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci; integrativi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, in aggiunta ad altre merci, i quotidiani e le tipologie, attinenti all'oggetto prevalente della loro attività commerciale, di periodici».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Ai punti vendita non esclusivi attivati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni del comma precedente.
2-ter. I punti vendita integrativi sono soggetti agli obblighi della parità di trattamento nell'ambito dei quotidiani e della tipologia di periodici prescelta per la vendita, in quota proporzionale.».
3. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto delle esigenze di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.».
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza nonché della necessità di assicurare la più ampia agibilità della rete di vendita a salvaguardia del diritto del cittadino all'accesso all'informazione, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, garantendo comunque la prevalenza degli spazi destinati a quotidiani e periodici, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatori previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente».
4. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: «Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per la diffusione della stampa»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. La fornitura di pubblicazioni ai punti vendita integrativi è consentita, oltre che agli editori e ai distributori, ai punti vendita esclusivi e non esclusivi con le modalità previste dal comma precedente».
Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.955 milioni di euro annui.
46. 04. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Modifiche alla disciplina del sistema di diffusione della stampa)
All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci; integrativi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, in aggiunta ad altre merci, i quotidiani e le tipologie, attinenti all'oggetto prevalente della loro attività commerciale.».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Ai punti vendita non esclusivi attivati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni del comma precedente.
2-ter. I punti vendita integrativi sono soggetti agli obblighi della parità di trattamento nell'ambito dei quotidiani e della tipologia di periodici prescelta per la vendita, in quota proporzionale.».
3. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto delle esigenze di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza nonché della necessità di assicurate la più ampia agibilità della rete di vendita a salvaguardia del diritto del cittadino all'accesso all'informazione, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, garantendo comunque la prevalenza degli spazi destinati a quotidiani e periodici, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatoti previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.».
4. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: «Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per la diffusione della stampa»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. La fornitura di pubblicazioni ai punti vendita integrativi è consentita, oltre che agli editori e ai distributori, ai punti vendita esclusivi e non esclusivi con le modalità previste dal comma precedente.
*46. 03. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Modifiche alla disciplina del sistema di diffusione della stampa)
All'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita: esclusivi, che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e di periodici; non esclusivi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, quotidiani e periodici in aggiunta ad altre merci; integrativi, che possono vendere, alle condizioni stabilite dal presente decreto, in aggiunta ad altre merci, i quotidiani e le tipologie, attinenti all'oggetto prevalente della loro attività commerciale.».
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Ai punti vendita non esclusivi attivati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni del comma precedente.
2-ter. I punti vendita integrativi sono soggetti agli obblighi della parità di trattamento nell'ambito dei quotidiani e della tipologia di periodici prescelta per la vendita, in quota proporzionale.».
3. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I comuni possono individuare le zone nelle quali, tenuto conto delle esigenze di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale, l'apertura di nuovi punti vendita è regolamentata sulla base delle disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano vigenti in materia e dei criteri adottati con le modalità di cui al comma 3.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
4. Con intesa in sede di Conferenza unificata sono individuati, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale in materia di concorrenza nonché della necessità di assicurate la più ampia agibilità della rete di vendita a salvaguardia del diritto del cittadino all'accesso all'informazione, criteri omogenei per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti vendita esclusivi, di ampliare le categorie merceologiche e i servizi offerti al pubblico, garantendo comunque la prevalenza degli spazi destinati a quotidiani e periodici, nonché la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi a valore aggiunto a favore delle amministrazioni territoriali, delle aziende sanitarie locali, delle aziende di trasporto pubblico e delle aziende di promozione turistica, fermi restando gli eventuali vincoli autorizzatoti previsti, per tali attività e servizi ulteriori, dalla normativa vigente.».
4. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo dell'articolo è sostituito dal seguente: «Nuove opportunità imprenditoriali e commerciali per la diffusione della stampa»;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. La fornitura di pubblicazioni ai punti vendita integrativi è consentita, oltre che agli editori e ai distributori, ai punti vendita esclusivi e non esclusivi con le modalità previste dal comma precedente.
*46. 09. Casciello, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. Al decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito in legge, con modificazioni, dal decreto-legge 29 luglio 2014, n. 106, all'articolo 1, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
b) le parole: «di appartenenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;
c) dopo le parole: «delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica»; conseguentemente, al comma 2 la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; conseguentemente al comma 5 la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
2. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro a decorre dall'anno 2020.
46. 020. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 235 milioni di euro, una carta elettronica, utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
2. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni in favore in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
4. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di 12,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.
5. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
7. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
8. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
9. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nell'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
10. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali a L'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2019, si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all'articolo 1 comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.
46. 025. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno per il libro e la lettura)
1. Al fine di favorire e sostenere il libro e la lettura quale mezzo per la conoscenza, la cultura e la crescita sociale, sono previsti i seguenti interventi:
a) all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole «con dotazione annua pari a 4 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: «con dotazione annua pari a 6 milioni di euro,»;
b) all'articolo 1, comma 319 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole «di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,.
Conseguentemente, all'articolo 59, comma 9, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.5. Pianificazione generale delle forze annate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti modificazioni:
2019:
CP: - 3.000.000;
CS: - 3.000.000;
2020:
CP: - 4.300.000;
CS: - 4.300.000;
2021:
CP: - 4.300.000;
CS: - 4.300.000.
46. 015. Franceschini, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno per il libro e la lettura)
1. Al fine di favorire e sostenere il libro e la lettura quale mezzo per la conoscenza, la cultura e la crescita sociale, sono previsti i seguenti interventi:
a) all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole «con dotazione annua pari a 4 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: con dotazione annua pari a 6 milioni di euro,»;
b) all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole «di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,».
Conseguentemente, all'articolo 59, comma 9, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 247 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
46. 016. Franceschini, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. Il comma 3, del decreto legislativo 18 aprile del 2016, n. 50 è sostituito dal seguente:
«3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica e l'innovazione, il Ministero per i beni e le attività culturali, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali, ogni altro ente pubblico, nonché i soggetti di qualunque tipologia in loro controllo analogo, anche congiunto, possono attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, la pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali materiali ed immateriali; per l'individuazione di uno o più partner privati, i soggetti di cui al presente comma ricorrono alle procedure semplificate analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 375 milioni di euro a decorre dall'anno 2020.
46. 018. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:
c-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
46. 019. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Costituzione del distretto turistico culturale della Locride)
1. Per la creazione del Distretto turistico-culturale della Locride, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, composto di 42 comuni, dell'area compresa tra la costa ionica – da Punta Stilo a Capo Sparavento – e l'Aspromonte, caratterizzato dalla stretta integrazione tra valori naturalistici, ambientali e paesaggistici e beni culturali, con l'obiettivo di realizzare l'integrazione tra le risorse, storiche, culturali ed ambientali, specializzando l'offerta di servizi di accoglienza connotati da adeguati standard qualitativi e quantitativi, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, si provvede alla sua istituzione, sulla base di uno specifico progetto presentato dalla Regione Calabria, sentiti i comuni interessati e le associazioni imprenditoriali e culturali operanti nell'area.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5:000.000.
46. 026. Cannizzaro.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Contributo alla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi)
1. All'articolo 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Ai fini del funzionamento dei servizi essenziali della Federazione, il contributo annuo di cui al precedente comma è ad essa direttamente erogato per un ammontare pari a euro 500.000, entro il 31 marzo di ogni anno, senza necessità di preventivo accordo da raggiungere in sede di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 112 è sostituito con il seguente:
«112. Il contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 284, è aumentato di euro 450.000 a decorrere dall'anno 2019.».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: euro 249.900.000 per l'anno 2019 e di euro 399.900.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
46. 027. Ferraioli.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Disposizioni per la promozione dello spettacolo)
1. Al fine di promuovere e rafforzare le attività di spettacolo in coerenza con i principi dettati dall'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175, la dotazione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Una quota delle risorse di cui al precedente periodo, pari a 5 milioni di euro, è destinata al finanziamento di progetti speciali che prevedano il concorso di regioni e enti locali per la salvaguardia di teatri di interesse nazionale e di rilevante interesse culturale, compresi quelli di minoranza linguistica, che versino in situazioni di difficoltà temporanea e con lo scopo di contribuire al rilancio delle loro attività.
2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-decies) è aggiunta la seguente:
«i-undecies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
46. 013. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Interventi a sostegno degli agricoltori danneggiati dalle gravi calamità atmosferiche 2018 e soggetti al pagamento dei ruoli di contribuenza emessi dai Consorzi di bonifica della Sicilia nei confronti delle imprese consorziate)
In relazione allo stato di emergenza maltempo verificatosi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e alla grave situazione in cui versa il settore agricolo regionale, che stanno causando notevoli difficoltà finanziarie agli agricoltori soggetti al pagamento dei ruoli di contribuenza, i Consorzi di bonifica sono autorizzati a revocare i ruoli di contribuenza emessi ed ancora non riscossi del triennio 2016-2018: per ammortizzare gli effetti economici gravanti sui Consorzi di Bonifica per effetto della revoca dei ruoli, è autorizzata in favore degli stessi la spesa di 45 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018 da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli revocati per il triennio 2016-2018.
Conseguentemente all'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 8.955 di euro per l'anno 2019;
b) sopprimere il comma 4.
46. 01. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Disposizioni in materia di spettacolo dal vivo)
1. Al fine di salvaguardare lo spettacolo dal vivo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali i propri progetti, nei termini e secondo le modalità stabiliti con apposito decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Una quota non inferiore al 50 per cento del finanziamento dovrà essere destinato a federazioni o associazioni dei soggetti di cui al primo periodo.
Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali, apportare le seguenti variazioni:
2019: - 2.000.000;
2020: - 2.000.000;
2021: - 2.000.000.
46. 022. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Rifinanziamento iniziative per la conservazione della Memoria e per le attività culturali delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia)
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.
2. Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n. 92, il contributo a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e il contributo a favore della Società di studi fiumani sono incrementati di 100.000 euro per ciascuno degli enti, a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
46. 011. Rosato, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Fassino.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco)
1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
46. 012. Paolo Russo, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. Agli enti e agli organismi, anche con personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore culturale, si applicano, ove compatibili, le agevolazioni fiscali previste dal decreto legislativo n. 117 del 2017 «Codice del Terzo settore a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106» e dal decreto legislativo n. 112 del 2017 «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma
2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020., con le seguenti: è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
46. 021. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Fondo unico per lo spettacolo)
1. Il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è rifinanziato per un importo di 50 milioni di euro dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 135 milioni di euro per l'anno 2019 e di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
46. 014. Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Di Giorgi, Anzaldi, Ciampi, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Disposizioni per le celebrazioni in onore di Nilde Iotti)
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del ventesimo anno dalla sua scomparsa e del centenario dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui per gli anni 2019 e 2020.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per l'anno 2019 e 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
46. 05. Rosato.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. All'articolo 27, comma 3, lettera d) della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), dopo le parole «della Fondazione Cineteca di Bologna» sono aggiunte le seguenti: «nonché della Fondazione Cineteca italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli».
46. 06. Sandra Savino, Bubisutti, Pettarin, Novelli, Tondo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo le parole «spettacolo viaggiante» sono aggiunte le seguenti: «nonché le Associazioni senza scopo di lucro, ovvero bande musicali legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia Autonoma.».
46. 07. Pettarin, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore – all'articolo 79, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
«6-bis. Alle Bande Musicati, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia Autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.
46. 08. Pettarin, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto.
ART. 47.
Al comma 1, dopo le parole: impianti sportivi pubblici aggiungere le seguenti: compresi i palazzi dello sport polivalenti e multifunzionali.
47. 1. Ferraioli, Pettarin.
Al comma 1, sostituire le parole: 65 per cento con le seguenti: 80 per cento.
Conseguentemente all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.982,500 milioni di euro annui.
47. 4. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, sostituire le parole: 13,2 milioni con le seguenti 15 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la cifra: 250 con la seguente: 248,2 e sostituire la cifra: 400 con la seguente: 398,2.
47. 5. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180,6 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 406 milioni di euro.
47. 6. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
47. 3. Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pettarin, Pella.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Le compagnie di danza, bande musicali, cori e orchestre amatoriali prendono la denominazione di Associazione Culturale Dilettantistica (ACD).
8-ter. Il regime fiscale semplificato previsto dalla legge n. 350 del 2003 per le ASD è esteso anche alle ACD e può essere usufruito senza che le stesse siano obbligate all'affiliazione alle compagnie sportive.
47. 7. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 15, comma 2 lettera i-quinquies del testo unico delle imposte su redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il limite dei 18 anni di età non si applica alle persone maggiorenni diversamente abili».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato a 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2019, di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
47. 2. Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Fragomeli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituite la cifra: 250 con la seguente: 240 e sostituire la cifra: 400 con la seguente: 390.
*47. 8. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituire la cifra: 250 con la seguente: 240 e sostituire la cifra: 400 con la seguente: 390.
*47. 9. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Fondo per le vittime di atti persecutori)
1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il «Fondo per l'indennizzo delle vittime di atti persecutori» con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le persone fisiche, costituite come parte civile, in favore delle quali sia stata emessa sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni, a carico di soggetti imputati, del reato di cui all'articolo 612-bis, del codice penale, che non hanno potuto conseguire il risarcimento dei danni in quanto l'autore dei reati medesimi risulti insolvente, irreperibile o deceduto.
3. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione dell'apposita richiesta, dello svolgimento dell'istruttoria e della liquidazione dell'indennizzo.
4. All'onere di cui al comma 1, stimato in 2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
47. 05. Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Sostegno alla ripresa del mercato immobiliare)
1. Al fine di sostenere e rilanciare il settore della compravendita immobiliare, dal 1o gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni, tutte le imposte relative al trasferimento di proprietà di immobili sono ridotte nella misura del 50 per cento.
2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 5.000 milioni di euro per le annualità 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo, di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
47. 04. Lucaselli.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Impulso alla dismissione di immobili pubblici)
1. Al fine di agevolare la dismissione di immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni, il cambio di destinazione d'uso degli immobili ceduti è sempre esente da oneri, anche in caso di frazionamenti.
2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
47. 03. Lucaselli.
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis.
(Riscatto della laurea ai fini pensionistici)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5-bis l'ultimo periodo è soppresso;
b) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: 5-bis.1. Il contributo versato per l'onere di riscatto è detraibile dall'imposta dovuta dall'interessato, o dai soggetti cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 50 per cento.
2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 300 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge.
47. 02. Lucaselli.
ART. 48.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 48.
(Disposizioni in materia di sport)
1. A decorrere dall'anno 2019, le risorse pari ad una quota annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive, sono destinate al finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della società Coni servizi Spa. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI che ne dispone la modulazione:
a) per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
b) per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva;
c) per la quota da destinare alla Coni servizi Spa.
48. 05. Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pella, Pettarin.
Sopprimere i commi da 1 a 4.
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.550.000.
48. 8. Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pettarin, Pella.
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
48. 2. Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Nobili.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Sport e Salute Spa con le seguenti: CONI Servizi Spa;
sopprimere i commi 3 e 4.
48. 9. Crosetto, Lucaselli.
Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI:
a) per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana in misura non inferiore a 40 milioni;
b) per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva in misura non inferiore a 260 milioni;
c) è destinata alla Coni Servizi Spa la quota eccedente l'utilizzo finalizzato agli impegni di cui alle lettere a) e b).
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il CONI può rimodulare gli importi di cui al comma 2, secondo periodo.
48. 4. Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pella, Pettarin, Cannizzaro.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il CONI può rimodulare gli importi di cui al comma 2, secondo periodo.
48. 5. Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pella, Pettarin.
Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente:
«4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze su indicazione del Coni».
48. 7. Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pella, Pettarin.
Al comma 4, lettera b), capoverso comma 4 sostituire il secondo periodo con il seguente:
«4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presidente della società e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Coni».
48. 6. Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pella, Pettarin.
Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: da nonché fino a minutaggio, con le seguenti: nonché i criteri di determinazione della somma dei minuti effettivamente giocati, per ogni singola partita, dai giovani calciatori di cui al comma 1, lettera c-bis).
48. 1. Tuzi, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Villani, Belotti, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
8-bis. Alle Bande Musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro del Coni.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
48. 13. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
8-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 sono apportate le seguenti modifiche:
1. Al comma 1, dopo le parole: «iscritte nel Registro CONI,» sono aggiunte le seguenti: «nonché le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le società di mutuo soccorso e le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, iscritte nei rispettivi registri»;
2. Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: «della società o associazione sportiva» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero dell'organizzazione di volontariato, associazione di promozione sociale, società di mutuo soccorso, impresa sociale o cooperativa sociale».
48. 12. Gadda.
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
8-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per le aree demaniali in concessione, le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI non sono considerati soggetti passivi ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione alle aree da esse direttamente gestite.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni con le seguenti: di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni.
48. 3. Barelli, Marin, Cannizzaro.
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. È istituita l'Accademia Italiana di Equitazione con le seguenti finalità:
conservare e tramandare tali tradizioni specifiche;
addestramento equini secondo gli insegnamenti caprilliani con una forte visione etologica atta a promulgare il rispetto del cavallo secondo le più recenti teorie;
formazione dei cavalieri secondo i canoni caprilliani;
centro di richiamo turistico e spettacolare.
L'Accademia avrà la forma giuridica di Fondazione composta da rappresentanti dell'Esercito italiano, federazioni sportive relative, e associazioni d'arte equestre.
A tal fine possono essere utilizzati come sede luoghi e istituzioni legati a tali storiche tradizioni:
Ippodromo Militare Generale Giannattasio a Tor di Quinto in Roma;
Centro Militare di Equitazione di Montelibretti;
Caserma Salvo D'Acquisto a Tor di Quinto in Roma Azienda Sperimentale di Tor Mancina.
Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.995 milioni di euro annui per ognuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
48. 10. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
8-bis. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale ed intellettiva, il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, “Special Olympics Italia” e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale, è fissato in euro 800.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2019: – 800.000;
2020: – 800.000;
2021: – 800.000.
48. 11. Ciaburro, Lucaselli, Pella.
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostituire le parole: «il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni» con le seguenti parole: «il divieto di cui al presente comma si applica anche alla pubblicità insita nelle sponsorizzazioni».
48. 14. Butti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Trasferimento degli immobili di Coni Servizi spa agli Enti territoriali)
1. Al fine di consentire l'utilizzo ai fini sportivi, da parte degli enti territoriali interessati, di immobili non funzionali all'attività di CONI Servizi S.p.a., con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, su proposta di CONI Servizi S.p.a., detti immobili che vengono, con lo stesso decreto, trasferiti allo Stato, e per esso all'Agenzia del Demanio, che ne curerà il subtrasferimento agli enti territoriali ove gli immobili incidono.
2. Gli eventuali oneri di manutenzione rimangono a carico di CONI Servizi S.p.a. per un periodo massimo di sei mesi dal trasferimento allo Stato o, se anteriore, fino all'avvenuto subtrasferimento.
3. l'Agenzia del demanio individua, d'intesa con CONI Servizi S.p.a., beni immobili patrimoniali funzionali a Soggetto sociale e all'attività di CONI Servizi S.p.a., di valore almeno pari agli immobili da questa trasferiti, che vengono conferiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a Coni Servizi S.p.a., cui fa carico l'eventuale conguaglio e, comunque, il versamento allo Stato di somma pari al 3 per cento del valore degli immobili ad essa trasferiti.
4. Tutte le formalità inerenti l'immissione in possesso e la consegna degli immobili oggetto di trasferimento e di subtrasferimento ai sensi del presente articolo sono curate dall'Agenzia del Demanio.
5. Gli atti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono effettuati in regime di neutralità fiscale.
48. 04. Gavino Manca, Mura, Raciti, Pizzetti, Gariglio, Critelli.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
1. Al fine di promuovere la formazione e il pieno sviluppo della persona umana, riconoscendo l'educazione motoria e sportiva quale espressione di un diritto personale, la presente legge introduce misure di sostegno alle famiglie, mediante l'incremento delle detrazioni per spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 3 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi, per la partecipazione a corsi di attività sportiva e motoria del figli e minori equiparati.
2. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, sostituire la lettera i-quinquies con la seguente:
i-quinquies) le spese sostenute per figli di età fino ai 18 anni per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o ministro delegato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e le attività sportive, secondo il seguente schema:
1) per età compresa tra 3 e 10 anni è prevista una detrazione fino ad un massimo di 400 euro l'anno per figlio;
2) per età compresa tra 11 e 18 anni è prevista una detrazione fino ad un massimo di 500 euro l'anno per figlio. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero.
3. Nei casi di alunni disabili è comunque prevista la possibilità di dedurre in toto le spese sostenute per corsi di attività motoria e sportiva.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della presente legge.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
48. 06. Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pettarin, Pella.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Tassazione dei veicoli di interesse storico)
1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
1-ter. I veicoli indicati al comma 1-bis sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente».
All'onere derivante dal comma 1-bis, stimato in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politico-economico di cui all'articolo 90, comma 2.
48. 07. Novelli, Sandra Savino.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente
Art. 48-bis.
(Fondo sport e periferie)
1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, il Fondo «Sport e Periferie» di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è finanziato per un importo di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 183 milioni di euro per l'anno 2019 e di 428 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
48. 08. Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino.
Dopo articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Impianti sportivi nei comuni, fino a 20 mila abitanti, del Mezzogiorno)
1. Al fine di proseguire nel potenziamento della impiantistica sportiva nelle regioni del Mezzogiorno, per l'anno 2019, è autorizzato, in favore dei comuni fino a 20 mila abitanti, un contributo straordinario pari a 200 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con: 50 milioni.
48. 09. Pezzopane.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
1. Il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato, per la concessione di contributi per interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 17 novembre 2004.
48. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, attuativo della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: « g) al commercio sulle aree pubbliche; e h) alle concessioni balneari.»
b) all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni balneari ed al commercio sulle aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
48. 02. Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
«Art. 48-bis.
(Disposizioni in materia di energia)
1. Al fine di salvaguardare la produzione di energia elettrica derivante da impianti eolici ed eliminare i contenziosi in atto, tutti gli impianti eolici con potenza fino a 200 Kw, già iscritti in posizione utile nel registro EOLN-RG2012, di cui al bando dell'8 settembre 2012, ai quali è stato negato l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 luglio 2012, sono riammessi agli incentivi previsti dalla normativa per tale registro, con una riduzione del 6 per cento della tariffa incentivante di riferimento, a partire dalla data di entrata in esercizio degli impianti, così come comunicata al GSE. La riammissione avviene entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a condizione che il soggetto responsabile rinunci ai contenziosi con il GSE.».
48. 03. Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche)
1. All'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «fino a tale data» sono sostituite dalle parole: «fino al 31 dicembre 2022».
48. 01. Fassina, Pastorino, Saltamartini, Patassini, Foscolo, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
ART. 49.
Sopprimerlo.
49. 154. Benedetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 49.
1. Al fine di incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e di promuovere l'attività agricola, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma, 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a venti anni, a giovani cittadini italiani con meno di 45 anni che gestiscono un'impresa agricola o che si impegnano a costituirla.
2. Per lo sviluppo aziendale gli imprenditori agricoli di cui al comma 1, possono accedere prioritariamente alle agevolazioni di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
3. Ai fini di cui al comma 1 l'assegnazione a titolo gratuito dei terreni avviene a seguito di presentazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, di, un progetto di sviluppo e/o miglioramento aziendale.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le linee guida per la presentazione dei progetti di cui al comma 3, i periodi minimi di durata delle attività previste e la loro sostenibilità nel tempo sia ambientale che economica, nonché le modalità di presentazione e selezione dei progetti.
49. 151. Benedetti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 49.
(Interventi per favorire il ripopolamento e lo sviluppo delle aree rurali nelle aree del Centro Italia colpite dai fenomeni sismici del 2016 e del 2017)
1. Al fine di favorire il ripopolamento e lo sviluppo economico e ambientale dei comuni siti nelle aree del Centro Italia colpite dai fenomeni sismici del 2016 e del 2017, così come individuati negli allegati 1 e 2, ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre n. 189 convertito nella legge 15 dicembre 2016 n. 229 e dell'Allegato 2.bis. ai sensi dell'articolo 18-undicies del decreto-legge del 9 febbraio 2017 n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017 n. 45, ai giovani che vogliono avviare nuove aziende agricole è concesso a richiesta un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di 20 anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto di terreni o il cofinanziamento delle Misure dei programmi di sviluppo rurale per l'avvio e la gestione di attività di agricoltura multifunzionale, biologica e sociale. Per l'attuazione del presente comma è istituito un fondo rotativo con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.
2. Con decreto dei Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.
49. 80. Pezzopane, Gadda, Boschi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 49.
(Fondo di garanzia per la prima casa)
1. Il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è rifinanziato con 100 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020 e 100 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2019,345 milioni di euro per l'anno 2020, 330 milioni di euro per l'anno 2021 e 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
49. 101. Gribaudo, Rotta.
Sopprimere i commi da 1 a 3.
Conseguentemente all'articolo 90, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis) Il fondo di cui all'articolo 10 della legge n. 194 del 1o dicembre 2015 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.
49. 94. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Sopprimere i commi da 1 a 3.
Conseguentemente all'articolo 90, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis) Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.
49. 211. Ciampi.
Sopprimere i commi da 1 a 3.
*49. 93. Cenni, Gadda, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Sopprimere i commi da 1 a 3.
*49. 37. Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Fragomeli.
Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato ai finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:
a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica del servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;
c) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;
d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;
e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.
2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi.
3. All'attuazione del Piano di cui al comma 2 provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
4. Per l'attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019, 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020 e di 320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
49. 74. Cenni, Gadda, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, De Menech, Carnevali.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: Al fine di favorire la crescita demografica.
Conseguentemente:
al medesimo comma, al medesimo periodo, sostituire le parole da: ai nuclei familiari con terzo figlio fino a: una quota societaria almeno pari al 30 per cento con le seguenti: a società costituite da giovani imprenditori agricoli che assegnano una quota societaria non inferiore al 30 per cento a soggetti svantaggiati di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 18 agosto 2015, n. 141,;
al comma 2 sostituire le parole: Ai nuclei familiari con le seguenti: Alle società.
49. 104. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: venti con la seguente: venticinque.
Conseguentemente, al medesimo articolo:
al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole da: con terzo figlio fino a: 2021, con le seguenti: costituiti da soggetti con età compresa tra i 18 e i 40 anni;
al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: a società aggiungere le seguenti: o associazioni;
alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la crescita demografica attraverso il sostegno alla famiglia.
49. 36. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Al comma 1, sostituire le parole da: ai nuclei familiari con terzo figlio fino a: almeno pari al 30 per cento con le seguenti: a cooperative agricole sociali e a società cooperative o società di persone costituite in misura non inferiore al 60 per cento da donne.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: Ai nuclei familiari con le seguenti: I soggetti.
49. 102. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai nuclei familiari con terzo figlio nato in uno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: ai giovani con età inferiore ai 40 anni.
49. 139. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: con terzo figlio nato in uno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: accedono prioritariamente a tali agevolazioni coloro che presentano progetti compatibili con il «Piano strategico per lo sviluppo del sistema biologico» e il Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.
49. 153. Benedetti.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: società costituite da giovani fino a: pari al 30 per cento con le seguenti: micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile.
2) al comma 2, sostituire le parole: per l'acquisto della prima casa in prossimità del terreno assegnato con le seguenti: per l'acquisto o ristrutturazione della prima casa in prossimità del terreno assegnato o per gli investimenti in innovazione di prodotto, processo, organizzativa e le parole: 5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per l'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
49. 140. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 2, con il seguente:
2. Al fine di favorire lo sviluppo delle aree rurali e di contrastarne lo spopolamento è concesso un mutuo di importo fino a 200.000 euro per la durata di venti anni, a un tasso di interesse pari a zero, per l'acquisto della prima casa. È concessa l'esenzione del pagamento della retta per asili nido e scuole materne e l'esenzione dal pagamento dei contributi per le nuove assunzioni. Per l'attuazione del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 65 milioni di euro per l'anno 2019 e di 115 milioni di euro per l'anno 2020.
49. 141. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, dopo le parole: per l'acquisto della prima casa, aggiungere le seguenti: senza ulteriore consumo di suolo agricolo.
49. 155. Benedetti.
Al comma 2, dopo le parole: per l'acquisto della prima casa, aggiungere le seguenti: già costruita o da ristrutturare senza ulteriore consumo di suolo agricolo.
49. 156. Benedetti.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o agli interventi di ristoro dei danni causati dalle gelate dal 26 al 28 febbraio 2018 nelle provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani, Rieti e Roma.
49. 142. Luca De Carlo, Trancassini, Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 513.
(Turbata libertà dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e di attività professionali)
Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola o professionale è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi:
1) se il fatto è commesso da più di tre persone;
2) se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime, prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale, piantagioni, vivai, impianti di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative.
Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.».
*49. 3. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 513 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 513.
(Turbata libertà dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e di attività professionali)
Chiunque usa violenza o minaccia, ovvero adopera mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'attività industriale, artigianale, commerciale, agricola o professionale è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 2.000 a euro 20.000, e si procede d'ufficio, nei seguenti casi:
1) se il fatto è commesso da più di tre persone;
2) se la commissione del fatto comporta il danneggiamento di materie prime, prodotti agricoli e agroalimentari, prodotti finiti, attrezzature necessarie all'esercizio dell'attività imprenditoriale, piantagioni, vivai, impianti di allevamento di bestiame, bioparchi, sedi di ricerca su fauna e flora o la dispersione di animali in allevamento, anche per finalità dimostrative.
Fuori dei casi di cui all'articolo 416, per i delitti previsti dal primo e secondo comma commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.».
*49. 110. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, le parole: «gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2020.».
**49. 171. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, le parole: «gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2020.».
**49. 111. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016 n. 199, le parole: «gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «gennaio 2020.».
**49. 4. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: «Il titolare dell'impresa», sono inserite le seguenti: «coltivatrice diretta».
*49. 170. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: «Il titolare dell'impresa», sono inserite le seguenti: «coltivatrice diretta».
*49. 117. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: «Il titolare dell'impresa», sono inserite le seguenti: «coltivatrice diretta».
*49. 1. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, dopo le parole: «Il titolare dell'impresa», sono inserite le seguenti: «coltivatrice diretta».
*49. 49. Cenni, Gadda, Critelli, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 148, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'allegato B richiamato, dopo la lettera N., è inserita la seguente:
«N-bis. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 185. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 148, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'allegato B richiamato, dopo la lettera N., è inserita la seguente:
«N-bis. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 166. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 148, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'allegato B richiamato, dopo la lettera N., è inserita la seguente:
«N-bis. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 67. Nevi, Caon, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Spena, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 148, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'allegato B richiamato, dopo la lettera N., è inserita la seguente:
«N-bis. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 59. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 148, lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'allegato B richiamato, dopo la lettera N., è inserita la seguente:
«N-bis. Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 14. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sia in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici.».
*49. 192. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sia in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici.».
*49. 167. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sia in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici.».
*49. 53. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 8, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il diritto di prelazione di cui al presente comma spetta anche all'imprenditore agricolo professionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che sia in possesso della qualifica da almeno due anni e non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici.».
*49. 22. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 13. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 124. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «direttamente coltivata», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 179. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 12. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 66. Caon, Nevi, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Spena, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 46. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 123. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: «coltivata direttamente», sono sostituite dalle seguenti: «coltivata o condotta».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 178. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: «all'imprenditore agricolo professionale», sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,».
**49. 193. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: «all'imprenditore agricolo professionale», sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,».
**49. 52. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 7, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: «all'imprenditore agricolo professionale», sono inserite le seguenti: «, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,».
**49. 23. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
*49. 72. Spena, Fasano, Nevi, Caon, Brunetta, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
*49. 48. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, spettano anche alle società agricole di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 99 del 2004, a condizione che un socio, per le società di persone, o un amministratore, per le società di capitali, sia iscritto nella previdenza agricola.
*49. 2. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, alta Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.
**49. 194. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, alta Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.
**49. 169. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, alta Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.
**49. 50. Cenni, Gadda, Critelli, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
Conseguentemente, alta Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.
**49. 25. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.
*49. 168. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.
*49. 71. Spena, Nevi, Caon, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.
*49. 51. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il campo di applicazione delle aliquote di accisa previste al punto 5 della Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, comprende anche gli impieghi svolti dalle imprese agricole unite in rete di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 500.000;
2020: – 500.000;
2021: – 500.000.
*49. 24. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate.
**49. 19. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono consentire l'introduzione, nelle acque interne regionali, di specie non locali e non invasive, senza pregiudizio agli habitat naturali e alla fauna selvatica locale, ai soli fini della pesca sportiva o della riduzione della pressione di pesca gravante sulle popolazioni ittiche autoctone pregiate.
**49. 118. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è abrogato.
49. 196. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto Il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 209. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto Il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 84. Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Brunetta, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto Il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 89. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto Il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: - 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 28. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 208. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 79. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 85. Anna Lisa Baroni, Nevi, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 29. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
**49. 105. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile il moltiplicatore è pari a 75,».
Conseguentemente sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
49. 91. Cenni, Gadda, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
*49. 203. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
*49. 159. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
*49. 86. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
*49. 106. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
*49. 78. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Sono iscrivibili nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, in qualità di familiari coadiuvanti, i figli dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) che prestino il proprio lavoro in maniera abituale e prevalente nell'impresa di cui risulta titolare il genitore, che dedichino alle attività agricole, di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavino dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Sono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge.
*49. 30. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
**49. 207. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
**49. 163. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
**49. 34. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
**49. 73. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani, D'Ambrosio.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto.».
**49. 41. Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000.
*49. 206. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000.
*49. 162. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000.
*49. 33. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 5.000.000.
*49. 75. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per l'anno 2019 e 385 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
49. 39. Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2019 e 395 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
49. 40. Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2019 l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2019.
49. 26. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le Associazioni e le Organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.
49. 20. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503.
*49. 202. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente delia Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503.
*49. 164. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente delia Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503.
*49. 6. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 3 ettari, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del medesimo decreto del Presidente delia Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503.
*49. 42. Cardinale, Gadda, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.
**49. 127. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dai Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento dei rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.
**49. 9. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dai Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento dei rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.
**49. 63. Caon, Anna Lisa Baroni, Nevi, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Spena, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura dell'85 per cento degli importi pagati.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 1.000.000;
2020: – 1.000.000;
2021: – 1.000.000.
49. 44. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La contribuzione straordinaria cui è tenuto l'associato come concorso nelle spese sostenute dal Consorzio di bonifica, relative a interventi straordinari per la costruzione di nuove opere volte al contenimento del rischio idraulico e del conseguente dissesto idrogeologico, in virtù di atti deliberativi, acquista rilevanza fiscale come detrazione d'imposta nella misura del 65 per cento degli importi pagati.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: -1.000.000;
2020: -1.000.000;
2021: -1.000.000.
49. 108. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: -2.000.000;
2020: -2.000.000;
2021: -2.000.000.
*49. 130. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: -2.000.000;
2020: -2.000.000;
2021: -2.000.000.
*49. 8. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: -2.000.000;
2020: -2.000.000;
2021: -2.000.000.
*49. 62. Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriali aventi ad oggetto iniziative di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e alghicoltura, richieste da acquacoltori, si applica il canone meramente ricognitorio.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: -2.000.000;
2020: -2.000.000;
2021: -2.000.000.
*49. 43. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese, ai sensi del Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008 della Commissione, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui al decreto-legge n. 5 del 2009, convertito dalla legge n. 33 del 2009, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.
49. 214. Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.
*49. 128. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.
*49. 64. Spena, Nevi, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Caon, Anna Lisa Baroni, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.
*49. 10. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA-SGFA.
*49. 45. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.
**49. 165. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.
**49. 122. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.
**49. 65. Caon, Nevi, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Spena, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.
**49. 11. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'attività enoturistica, di cui all'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo articolo 2135 del codice civile.
**49. 47. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000.
*49. 113. Luca De Carlo, Gemmato, Caretta, Ciaburro, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000.
*49. 54. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000.
*49. 21. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi del settore olivicolo-oleario, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Il 70 per cento delle risorse del Fondo è riservato al conseguimento degli obiettivi di incremento della produzione e di aggregazione ed organizzazione economica, con particolare riferimento alle azioni di agevolazione per l'accesso al credito da parte degli operatori della filiera olivicola.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000.
*49. 70. Nevi, Spena, Caon, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
**49. 161. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
**49. 136. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
**49. 76. Portas, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
**49. 88. Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, sono acquisiti, d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole sono tenute ad indicare nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma solo nell'ipotesi in cui non abbiano costituito o aggiornato il fascicolo aziendale.
**49. 32. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
*49. 119. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
*49. 18. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
*49. 69. Spena, Nevi, Caon, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 3, dell'articolo 40, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano agli impianti fotovoltaici parzialmente o totalmente integrati su strutture, agli impianti fotovoltaici per i quali il soggetto responsabile abbia stipulato garanzia a favore dell'ente autorizzante per la rimessa in pristino del sito al termine della vita dell'impianto e nel caso di impianti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.».
*49. 55. Dal Moro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) interventi per il rafforzamento della filiera avicola;».
**49. 186. Luca De Carlo, Ciaburro, Caretta, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) interventi per il rafforzamento della filiera avicola;».
**49. 15. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) interventi per il rafforzamento della filiera avicola;».
**49. 68. Nevi, Caon, Brunetta, Fasano, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni, Spena, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 507 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la lettera a), è inserita la seguente: «a-bis) interventi per il rafforzamento della filiera avicola;».
**49. 58. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.
Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: -1.000.000;
2020: -1.000.000;
2021: -1.000.000.
*49. 7. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di aggiornamento del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, gli impianti di biogas di potenza fino a 300 kW hanno diritto all'accesso diretto ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto legislativo n. 28 del 2011 e dai successivi decreti di attuazione già emanati.
Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: -1.000.000;
2020: -1.000.000;
2021: -1.000.000.
*49. 61. Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Brunetta, Caon, Fasano, Sandra Savino, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.»;
2) dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le condizioni di mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo nei casi di cessione dei mutui,».
49. 35. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Patassini, Saltamartini, Caparvi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Gli stanziamenti di cui al comma 126, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementati di 3 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per il 2020 al fine di concedere alle aziende agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori per interventi di contenimento del batterio e di ripristino in buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri per la concessione dell'agevolazione di cui al presente comma.
4-ter. Al fine di assicurare il proseguimento delle attività di ricerca volte a contrastare il batterio Xylella fastidiosa il fondo di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -4.000.000;
2020: -3.000.000.
49. 27. L'Abbate, Cassese, Cunial, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di contrastare l'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è ulteriormente incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 182 milioni di euro per l'anno 2019 e 427 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
49. 213. Portas, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche: «le parole: “è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fermo lo stanziamento già disposto per l'anno 2018, il Fondo è incrementato di 9 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021”».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 241 milioni di euro per l'anno 2019 e di 391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
49. 109. Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
h-bis) le «Comunità del cibo e della biodiversità di interesse agricolo e alimentare» di cui all'articolo 13 della legge 1o dicembre 2015, n. 194.
49. 90. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 le parole: «Ministero del Tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, nel seguente modo:
a) 30 per cento per il funzionamento e la conduzione dei centri recupero della fauna selvatica autorizzati e gestiti dalle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
b) 30 per cento per la realizzazione di azioni di monitoraggio della fauna selvatica ad opera di università, istituti scientifici riconosciuti, enti di gestione, di aree protette, regioni e province autonome;
c) 40 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa».
49. 152. Benedetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per la realizzazione di progetti del settore apistico finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 2 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
49. 157. Benedetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, nel limite di 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia dell'entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie all'attuazione del credito d'imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
Per le finalità di cui al presente comma è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 3 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
49. 158. Benedetti.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 910 le parole: «attraverso una banca o un ufficio postale» sono abrogate; dopo la lettera d) è aggiunto la seguente: «e) pagamento in contanti fino a 3.000 euro annui per i lavoratori del settore agricolo con rapporto contrattuale di durata complessivamente inferiore ad un anno»;
2) al comma 911, le parole: «qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che per i lavoratori del settore agricolo con rapporto contrattuale di durata complessivamente inferiore ad un anno.».
49. 81. Spena, Fasano, Nevi, Caon, Brunetta, Sandra Savino, Anna Lisa Baroni.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per il finanziamento dei prestiti di conduzione (credito di esercizio) erogati a favore delle imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al fine di agevolare i prestiti contratti con le banche e per sostenere le spese di esercizio dell'impresa, sono stanziati 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I beneficiari sono le imprese agricole, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, condotte da imprenditore agricolo iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti. Le imprese beneficiarie devono avere dimensioni economiche pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone. Il riparto dello stanziamento tra le regioni è effettuato mediante Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 380 milioni.
49. 100. Spena.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per il finanziamento dei prestiti di conduzione e del credito di esercizio dalla semina al raccolto erogati a favore delle imprese agricole attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, al fine di agevolare i prestiti contratti con le banche e per sostenere le spese di esercizio dell'impresa, sono stanziati 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. I beneficiari sono le imprese agricole, attive nella produzione primaria di prodotti agricoli, condotte da imprenditore agricolo iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) e in regola con i relativi versamenti. Le imprese beneficiarie devono avere dimensioni economiche pari ad almeno 12.000 euro di Produzione Standard totale in zona montana e ad almeno 15.000 euro di Produzione Standard totale nelle altre zone. Il riparto dello stanziamento tra le regioni è effettuato mediante Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019 e di 380 milioni.
49. 82. Spena.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per il finanziamento della Filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali, anche pluriennali, di filiera con i produttori, di accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte tassi di interesse e accensione della garanzia di Stato in favore dei produttori, di previsione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis», sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, da assegnare al Fondo di cui all'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente comma. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente comma.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000.
49. 99. Spena.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito dei bandi relativi all'attuazione degli obiettivi del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020, finanziati o cofinanziati dall'Unione europea, per la parte relativa alla promozione di azioni per ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca, è avviata una sperimentazione tramite l'utilizzo di miscele di batteri saprofìti associati a enzimi catalitici termostabili incapsulati e relativi composti eutrofici aventi la finalità di rapido innesco del processo di digestione microbiologica della sostanza organica, sia in ambiente aerobico che anaerobico, e delle fermentazioni utili nelle deiezioni. Alla suddetta sperimentazione sono assegnate risorse pari a 3 milioni di euro per gli anni 2019-2021. La sperimentazione è avviata mediante contributi alle imprese agricole in forma singola o associata come cooperative, consorzi di scopo o comunioni a scopo di godimento. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo sono individuate le modalità applicative del presente comma, con riferimento alle modalità di accesso ai fondi, alla misurazione della riduzione dell'emissione di gas serra realizzata, alla qualità delle miscele utilizzate e all'entità degli importi di sostegno.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -3.000.000;
2020: -3.000.000;
2021: -3.000.000.
49. 96. Caon.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, con riferimento le prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1;
b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 sono elevati a 7.500 euro annui;
c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera c) del comma 14;
d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17;
e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
49. 98. Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Brunetta, Fasano, Sandra Savino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nei comuni delle aree rurali colpiti da desertificazione di attività economiche e commerciali, al fine di favorire l'avvio di nuove attività, ove sono presenti meno di tre attività, viene applicata per le nuove attività, per gli anni 2020, 2021 e 2022, un'imposta sostitutiva sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, pari al 5 per cento.
49. 103. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di superare l'emergenza relativa al tracollo del raccolto castanicolo, causata dall'insetto «Cinipide galligeno» (agente Dryocosmus kuriphilus), nonché dalla malattia denominata «Mal dell'inchiostro» (agente Phytophthora cambivora) è previsto:
a) un indennizzo pari al 100 per cento per la mancata produzione degli anni dal 2015 al 2018 compresi, calcolata rispetto alla produzione lorda vendibile, ai sensi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, riferita all'ultimo triennio di produzione ordinaria 2009-2011;
b) nei castagneti da frutto nei quali sia accertata la presenza del «Mal dell'inchiostro», un contributo compreso tra 15.000 e 20.000 euro per ettaro, da considerarsi sia quale costo volto al risanamento ambientale dei castagneti che hanno importanti implicazioni sulla stabilità idrogeologica dei versanti che quale costo per il ripristino della loro vocazione produttiva.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 7 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
49. 143. Trancassini, Luca De Carlo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di superare l'emergenza relativa al tracollo del raccolto castanicolo, causata dalla malattia denominata «Mal dell'inchiostro» (agente Phytophthora cambivora) è previsto un contributo compreso tra 15.000 e 20.000 euro per ettaro, da considerarsi sia quale costo volto al risanamento ambientale dei castagneti che hanno importanti implicazioni sulla stabilità idrogeologica dei versanti che quale costo per il ripristino della loro vocazione produttiva.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 4,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
49. 144. Trancassini, Luca De Carlo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 913, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «né ai rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato, così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375».
49. 173. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi da 910 a 914 sono soppressi.
49. 174. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
Conseguentemente, i tempi indicati all'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, sono rispettivamente prorogati di un anno.
49. 176. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1142 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «dicembre 2018» sono sostitute dalle seguenti: «dicembre 2019».
49. 210. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 910, le parole «1o luglio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2019».
49. 175. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a) le parole: «8 m2» sono sostituite dalle seguenti: «40 m2».
49. 180. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3 del decreto ministeriale 2 gennaio 1998 n. 28, alla lettera a) le parole: «8 m2», sono sostituite dalle seguenti: «50 m2».
49. 177. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. La lettera a), comma 1, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218 è abrogata.
4-ter. All'articolo 2598 del codice civile, è aggiunto il seguente comma:
«4. Allestisce un'asta elettronica per l'acquisto di prodotti della filiera agroalimentare attraverso la presentazione da parte degli offerenti di prezzi modificati al ribasso con un divario di costi non giustificato dagli obiettivi della produzione e fuorviando la scelta del consumatore.».
4-quater. All'articolo 56 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari non sono oggetto di aste elettroniche.».
49. 92. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di sostenere le imprese agricole condotte da donne e favorirne l'accesso al credito, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per l'imprenditoria agricola femminile con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 2 milioni per l'anno 2021.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
49. 95. Boschi, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Fragomeli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi e di rafforzare le finalità di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» è istituto un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. La ripartizione dello stanziamento del Fondo di cui al comma 2-bis, è demandato ad apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è destinato prioritariamente alle seguenti finalità:
a) promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle aziende anche attraverso una efficace collaborazione ed interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell'Ordine coinvolte;
b) realizzare una apposita banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati, rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
c) potenziare l'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l'istituzione ed il finanziamento di apposite sezioni territoriali;
d) rafforzare il Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito, l'attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all'accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori; l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri;
e) istituire e garantire la piena ed efficace operatività, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Tavolo del Caporalato» allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
49. 146. Cenni.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni; voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
49. 135. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*49. 121. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*49. 57. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di sostenere la filiera maidicola italiana e favorire gli investimenti per la tracciabilità e la certificazione della qualità del mais nazionale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per lo sviluppo della coltivazione del mais nazionale con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*49. 16. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
**49. 56. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
**49. 17. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di promuovere la produzione di colture proteiche, leguminose e foraggere sul territorio nazionale e la qualità e la tracciabilità delle produzioni di origine italiana, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo della coltivazione di leguminose e piante proteiche con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
**49. 120. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*49. 107. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*49. 77. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*49. 31. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*49. 87. Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
4-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*49. 160. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In osservanza di quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del Demanio e i comuni costieri verificano e certificano la disponibilità della risorsa demaniale marittima al fine di programmare nuove iniziative imprenditoriali su aree disponibili in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della direttiva 2006/123/CE. Allo scopo di tutelare il legittimo affidamento e garantire la continuità aziendale delle imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2006, è riconosciuta una durata della concessione in essere non inferiore a trenta anni.
49. 212. Bergamini.
Dopo l'articolo 49, è inserito il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per la manutenzione per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico)
1. Al fine di prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico sul territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per la manutenzione del territorio con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
2019:
CP: – 400.000.000;
CS: – 400.000.000.
2020:
CP: – 400.000.000;
CS: – 400.000.000.
2021:
CP: – 400.000.000;
CS: – 400.000.000.
49. 01. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per il ripristino boschivo nelle aree colpite dal maltempo)
1. Al fine di ripristinare il tessuto boschivo delle aree colpite dal maltempo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:
2019:
CP: - 300.000.000;
CS: - 300.000.000.
2020:
CP: - 300.000.000;
CS: - 300.000.000.
2021:
CP: -300.000.000;
CS: - 300.000.000.
49. 02. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018)
1. Per l'anno 2019, è istituito il Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento dei seguenti progetti:
a) interventi a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e forestali danneggiate tra i quali: rimozione dei danni da tempesta; recupero dei depositi di mezzi agricoli, delle serre e dei capannoni di stoccaggio; interventi di messa in sicurezza dei territori interessati; messa in sicurezza delle aree a valle; ripristino della viabilità agro-forestale; impiego di prodotti fitosanitari; salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti; ripristino degli agriturismi danneggiati; manutenzione di vie di comunicazione pubbliche sollecitate dal trasporto di legname;
b) misure finanziarie a favore dei proprietari di aree boschive quali: sostegno allo smercio dei grossi quantitativi di legname; realizzazione di vie d'esbosco principali; realizzazione di piazzali di deposito del legname; recupero delle strutture turistiche montane; prestazioni straordinarie per ripristinare la normale agibilità degli spazi forestali; crediti d'investimento per l'acquisizione di macchinari e veicoli per fronteggiare l'emergenza.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 1, si provvede, entro il 31 gennaio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 5.900 milioni di euro.
49. 051. De Menech, Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Rotta, Incerti, Portas, Zardini, Pellicani, Moretto, Zan, Enrico Borghi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Gelate regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)
1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
49. 073. Sasso, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, D'Ambrosio, Gallinella, Cassese, L'Abbate.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale)
1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, interventi indennizzatori, di cui al capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
49. 013. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Gallinella.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane)
1. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, è istituito in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, per un importo di 4 milioni di euro annui, in via sperimentale, per il triennio 2019, 2020 e 2021, per le imprese della filiera del legno che operano sopra i 600 metri di altitudine e che provvedono alla gestione e manutenzione continua del territorio valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, si applica un'aliquota sostitutiva del 15 per cento per il pagamento delle imposte gravanti sul reddito di impresa ai fini Irpef e Ires.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 242 milioni di euro per l'anno 2019 e 392 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
49. 090. Liuni, Gastaldi, Coin, Golinelli, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
All'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», sostituire le parole «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,» con le seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2021,».
49. 0100. Ferraioli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Aziende faunistico-venatorie)
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le attività delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».
*49. 03. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Aziende faunistico-venatorie)
1. All'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, organizzate in forma di impresa individuale o collettiva. Le concessioni sono corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico, conservando, ripristinando, migliorando e creando l'ambiente naturale e la sua biodiversità. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di abbattimento.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Su richiesta dei concessionari interessati, le regioni autorizzano la conversione delle aziende faunistico-venatorie in uno dei tipi di cui al comma 1, lettere a) e a-bis).»;
c) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Le attività delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1, lettera a-bis), ivi compresa la ricezione e l'ospitalità, esercitate dall'imprenditore agricolo, si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile.».
*49. 096. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica)
1. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«4-bis. A decorrere dall'anno 2019 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
4-ter. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.
49. 027. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per l'anno 2019 e 385 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
49. 071. Golinelli, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Gallinella, Del Sesto.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni per il contenimento ed eradicazione della nutria)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi umidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione di 2 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente, o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.
2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato I, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.
3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 248 milioni di euro per l'anno 2019 e 398 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
49. 072. Golinelli, Liuni, Coin, Gastaldi, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Classificazione catastale fabbricati rurali)
1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 5,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
49. 04. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Iscrizione fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)
1. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole «30 novembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2020».
49. 06. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Aumento percentuali di compensazione del legno)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, in misura non superiore al 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
49. 05. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di documentazione e informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 83, comma 3-bis, le parole: «superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 25.000 euro per pagamento»;
b) all'articolo 91, comma 1-bis, le parole «superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 25.000 euro per pagamento».
49. 08. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di documentazione e informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei)
All'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma 3-bis):
«3-bis) Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma precedente e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione procedente».
49. 09. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di documentazione e informazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:
«3-bis. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo.»;
b) il comma 1-bis dell'articolo 91 è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo».
49. 011. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni per rafforzare l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi)
1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per una quota pari al cinquanta per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Programma «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» afferente la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al fine di potenziare l'operatività dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
49. 010. Schullian, Gallinella, Gagnarli, Cassese, L'Abbate.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norme per rafforzare il sistema dei controlli per la tutela della qualità e la repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari)
1. Al fine di garantire un efficiente sistema di controllo a tutela delle produzioni di qualità italiane, assicurando un'attività di formazione specialistica e adeguate dotazioni direttamente connesse all'attività ispettiva, all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, ultimo capoverso, dopo le parole: «dalle università» sono aggiunte le seguenti: «e dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.»;
b) al comma 14, ultimo capoverso, dopo le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono aggiunte le seguenti: «dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.».
2. Per le inderogabili esigenze dell'attività di controllo a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari e della reputazione del made in Italy, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è autorizzato a reclutare e ad assumere un numero massimo di 57 unità di personale, nei limiti di un importo massimo fino a 500.000 euro per l'anno 2019.
3. All'articolo 1, comma 213-bis, ultimo capoverso, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «agenzie fiscali» sono aggiunte le seguenti: «dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari».
4. All'articolo 26 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 sono aggiunti i seguenti commi:
«4. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
5. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio statale sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere assegnati al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari per le attività di controllo e di vigilanza nel settore agroalimentare.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2019: - 500.000.
49. 044. Parentela, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore economico)
1. I contratti tra privati che hanno ad oggetto la compravendita di fondi agricoli con superficie non superiore a cinquemila metri quadri, o il cui valore economico è inferiore a cinquemila euro, possono essere rogati dal segretario comunale del comune di ubicazione dei fondi medesimi ovvero, nel caso di contratti aventi ad oggetto la compravendita di appezzamenti di terreni agricoli che insistono sul territorio di più comuni, dal segretario comunale del comune nel quale insiste la porzione maggiore. Il segretario comunale provvede anche alle autenticazioni delle sottoscrizioni necessarie alla stipula degli atti per il trasferimento dei suddetti fondi.
49. 012. Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Esclusione lavoratori stagionali agricoli dall'applicazione dei commi da 910 a 914 della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. All'articolo 1, comma 913, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici», sono inserite le seguenti: «e dei contratti collettivi nazionali e territoriali per gli operai agricoli e florovivaisti.».
49. 014. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)
1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole.
*49. 015. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Delega al Governo in materia di semplificazione contributiva e amministrativa nel settore agricolo)
1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;
b) favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole.
*49. 023. Luca De Carlo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del Regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)
1. L'articolo 23, comma 4 del Regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
**49. 016. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del Regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)
1. L'articolo 23, comma 4 del Regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
**49. 022. Luca De Carlo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del Regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)
1. L'articolo 23, comma 4 del Regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
**49. 077. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norma interpretativa sull'articolo 23, comma 4 del Regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923)
1. L'articolo 23, comma 4 del regio decreto n. 2523 del 31 ottobre 1923 si intende riferito alle industrie conserviere in ragione della propria capacità produttiva, ad esclusione degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile. relativamente alle attività connesse di trasformazione e conservazione di cui al medesimo articolo 2135, comma 3.
**49. 095. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Competitività agricoltura di montagna)
1. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito nello stato di previsione dei Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017.
2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata; in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019, 426 milioni di euro annui per il 2020 e il 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
49. 021. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Competitività agricoltura di montagna)
1. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017.
2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.»
*49. 017. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Competitività agricoltura di montagna)
1. Al fine di incentivare processi di salvaguardia e crescita socio economico territoriale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle imprese agricole ubicate nelle zone montane, con particolare riferimento al sostegno di attività promozionali destinate alle imprese che utilizzano l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 26 luglio 2017.
2. Al Fondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.»
*49. 086. Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Interventi per la tutela del territorio e per l'agricoltura in aree montane)
1. Al fine di adeguare i costi sostenuti dalle imprese ai dati macroeconomici di cui all'articolo 298 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle predette annualità, in misura non superiore al 10 per cento per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, che esercitano l'attività di allevamento nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di individuazione delle attività di allevamento che si considerano effettivamente svolte nonché i requisiti di permanenza minima rispetto al ciclo di vita degli animali nei predetti territori montani. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 18 milioni di euro annui.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 232 milioni di euro per l'anno 2019 e 382 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
49. 080. Lolini, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Superamento della frammentazione fondiaria dei fondi agricoli in area montana)
1. Al fine di favorire la razionalizzazione, la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori agroforestali montani, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti:
a) la ricomposizione dell'asse ereditario in favore dei discendenti legittimi e naturali, nel caso di terreni intestati al coniuge, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, ad altri parenti entro il sesto grado;
b) una procedura agevolata, basata sul consenso sottoscritto dalle parti, in caso di acquisto da parte di eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime, di proprietà di altri componenti il nucleo familiare, quali il coniuge, gli ascendenti legittimi, i collaterali, gli altri parenti entro il sesto grado;
c) una procedura semplificata in caso di eventuali comproprietari non più rintracciabili, residenti in altri Stati o impossibilitati a partecipare all'atto di compravendita di fondi agricoli ubicati in territori agroforestali montani;
d) una riduzione, fino all'eventuale esenzione, delle imposte di registro, catastali e ipotecarle per gli atti di trasferimento di terreni e delle relative pertinenze volti alla ricomposizione dei fondi agricoli e al riordino delle proprietà frammentate nei territori agroforestali montani gli atti di trasferimento a titolo oneroso.
2. La razionalizzazione di cui al comma 1 avviene nel limite massimo della disponibilità delle risorse pari a 250 milioni per l'anno 2019 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2020.».
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 90.
49. 087. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni per i comuni montani e parzialmente montani)
1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza» la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni, ubicati in tutto o in parte oltre la quota di 600 metri di altezza, atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali.
2. I terreni, con esclusione di quelli delle aree boschive, individuati dalle particelle per i quali, anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità, non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati dalle particelle del catasto terreni, inseriti nel registro comunale di cui al precedente comma, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al precedente comma rilasciata dal Comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso.
5. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
6. La individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali ai sensi del comma 3,
7. Sono fatte salve le norme in materia di terreni silenti e associazioni di scopo previste dal decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 – testo unico in materia di foreste e filiere forestali.
8. Per le esigenze della ricognizione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un fondo al quale sono assegnate risorse pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di accesso al fondo da parte dei comuni interessati.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: Voce Ministero dell'economia e delle finanze.
2019: - 100.000;
2020: - 100.000;
2021; - 100.000.
49. 092. Lolini, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norme sugli istituti di patronato e di assistenza sociale)
1. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.».
*49. 018. Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norme sugli istituti di patronato e di assistenza sociale)
1. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.».
*49. 029. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norme sugli istituti di patronato e di assistenza sociale)
1. Alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «dell'anno 2016», sono sostituite con le seguenti: «dell'anno 2018.».
49. 019. Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)
1. Al fine di incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e di promuovere l'attività agricolo biologica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a trent'anni, a giovani contadini italiani con meno di 45 anni che gestiscono un'impresa agricola o che si impegnino a costituirla.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento, in coerenza con la Comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica come definite nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti, dei progetti e delle iniziative che possono essere finanziati.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico alle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come rideterminati dal comma 5.
6. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto già disposto dal medesimo articolo, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H400, H410, H411, H412, H413 di cui al Regolamento (CE) n. 1227/2008 del 16 dicembre 2008. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede all'aggiornamento del decreto 22 febbraio 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai fini dell'inserimento dei prodotti fitosanitari di cui al precedente periodo.
7. I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come rideterminati dal comma 6 del presente articolo, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi di cui all'articolo 59, corami 2 e 2-bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
49. 020. Benedetti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norme in materia di gestione delle zone Natura 2000 e delle aree marine protette)
1. Al fine di favorire la corretta gestione delle attività di pesca all'interno di tutte le zone Natura 2000, le zone particolarmente protette e le zone particolarmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM) designate ai fini della conservazione di tali habitat a norma della direttiva 92/43/CEE o della decisione 1999/800/CE, secondo le pertinenti disposizioni comunitarie vigenti in materia di sfruttamento delle risorse ittiche e di tutela ambientale, presso ognuna delle suddette zone sono istituiti specifici «comitati di regia» con funzioni di indirizzo, gestione e coordinamento di tutte le azioni amministrative necessarie ad assicurare il pieno rispetto degli obblighi comunitari esistenti.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sono definite le modalità di costituzione e funzionamento dei comitati di cui al comma 1. In questi comitati è assicurata la partecipazione delle associazioni di cooperative, imprese e pescatori comparativamente più rappresentative a livello locale e/o nazionale.
3. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali delle cooperative e delle imprese di pesca professionale comparativamente più rappresentative.».
49. 064. Portas, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con dotazione pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, finalizzato alla promozione della sperimentazione e al sostegno di iniziative rivolte alla formazione e all'assistenza tecnica degli operatori dell'agricoltura sociale, come definita dall'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;»;
b) al numero 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto;»;
c) al numero 51) della Tabella A, parte III, le parole: «oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e» sono soppresse.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede annualmente, con proprio decreto, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
49. 028. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo progetti pilota agricoltura sociale)
1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un Fondo, con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, per il finanziamento di progetti pilota volti alio sviluppo delle aree rurali interne, tramite l'assegnazione di terreni demaniali.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri di riparto delle risorse del predetto Fondo tra le regioni e le province autonome, i soggetti ammessi a richiedere i finanziamenti nonché i criteri e le modalità per l'accesso agli stessi.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
49. 054. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Credito d'imposta agricoltura sociale)
1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 18 agosto 2015, n. 141, che hanno presentato al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in associazione con i soggetti di cui al comma all'articolo 2, comma 1 della legge 18 agosto 2015, n. 141, un progetto per sostenere il recupero, la riqualificazione e la messa a norma di fabbricati agricoli e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 18 agosto 2015, n. 141. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione e messa a norma dei fabbricati agricoli, comunicano trimestralmente al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del fabbricato, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) c) e d) della legge 18 agosto 2015, n. 141.
5. Con decreto dei Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei presente articolo, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
49. 055. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per l'innovazione nell'agricoltura sociale)
1. Al fine di favorire e potenziare l'innovazione nell'ambito dell'agricoltura sociale secondo gli standard europei, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per l'innovazione nell'agricoltura sociale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'effettuazione di studi di fattibilità e allo sviluppo di capacità delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. Gli interventi di cui al primo periodo hanno la durata massima di un anno.
3. Le modalità di funzionamento e di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché le relative aree di intervento sono stabilite con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2019.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2019 e un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
49. 056. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la qualità e la competitività del comparto cerealicolo)
1. il Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020.
49. 037. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo-saccarifere)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo-saccarifere nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019,426 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*49. 038. Critelli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo-saccarifere)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo un Fondo volto a favorire la competitività delle produzioni delle imprese bieticolo-saccarifere nonché l'aggregazione e l'organizzazione del comparto medesimo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019,426 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 426 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*49. 040. Incerti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera)
1. Il Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, rifinanziato dall'articolo 56-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019,425 milioni di euro per gli anni 2020.
49. 041. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento settore frutta a guscio)
1. È istituito un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
2. Una quota pari al 40 per cento della dotazione di cui al comma 1 è riservata, per la sola annualità 2019, al sostegno di progetti di recupero e rilancio del settore castanicolo nazionale.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie attivabili per l'esecuzione delle azioni previste dagli stessi.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2019: –500.000;
2020: –500.000;
2021: –500.000.
49. 045. Del Sesto, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Progetti innovativi spreco alimentare)
1. Il fondo di cui all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
49. 049. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Carnevali.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo aiuti alimentari)
1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
49. 050. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Carnevali, De Carlo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento legge biodiversità)
1. Il Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui all'articolo 10 della legge 1o dicembre 2015, n. 194, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020.
49. 053. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo garanzia Ismea)
1. Il Fondo di credito, istituito con decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, finalizzato a potenziare l'offerta di credito a vantaggio delle aziende agricole allo scopo di favorirne la crescita e l'ammodernamento, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020.
49. 057. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento delle iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)
1. Il comma 2 dell'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è sostituito dal seguente:
«2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000, per l'annualità 2019, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 “Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca” del bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio.
49. 061. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento dei Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019)
1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di 8 milioni di euro, sulla base delle necessità della nuova Programmazione, per l'annualità 2019.
Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio.
49. 062. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Misura sociale per imbarcati su unità da pesca)
1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 121, dopo le parole: «di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250» inserire le seguenti: «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita».
2. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 135, dopo le parole: «a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma» sono inserite le seguenti: «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita».
49. 060. Incerti, D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Misure di sostegno al reddito per i pescatori)
1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera non superiore a quanto previsto dai massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'INPS divisi forfettariamente per 26.
2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito, è moltiplicata per il numero delle giornate di pesca effettivamente non lavorate, ivi inclusi i sabati.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'Indennità di cui al presente comma.
4. Eventuali residui delle somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza sono riportate all'esercizio successivo per la medesima finalità.
49. 063. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas, Bruno Bossio.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico).
1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
2. Le somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2019, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 239 milioni.
49. 069. Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Gagnarli, Cassese, L'Abbate.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Sgravi contributivi e previdenziali settore della pesca)
1. L'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dall'anno 2019 i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 50 per cento».
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 246 milioni di euro per l'anno 2019, di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
49. 076. Lolini, Liuni, Coin, Gastaldi, Golinelli, Lo Monte, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Contributo per l'effettuazione di pesca sportiva)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disciplina della pesca sportiva e ricreativa)
1. La pesca non professionale per fini sportivi e ricreativi a mare è subordinata ad una comunicazione obbligatoria al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al pagamento di un contributo annuale compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro commisurato alta tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioni, modalità ed esenzioni per l'attuazione del presente articolo.
3. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per l'ottanta per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Il restante venti percento è versato al fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad attività di ricerca scientifica sullo stato degli habitat marini e sul monitoraggio dello stato della risorsa ittica e della sua salvaguardia, nonché alle attività di promozione di pesca sportiva e ricreativa marittima.
5. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con decreto del Ministro è istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il “Tavolo Blu” della pesca sportiva nelle acque marittime, con compiti consultivi in ordine alla legislazione in materia di pesca sportivo-ricreativa in mare e di valorizzazione e sviluppo della pesca sportiva sostenibile e del turismo pescasportivo nelle acque marittime, nonché in ordine alla destinazione delle risorse, di cui al primo periodo del comma 4. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo del comma 4, nonché la composizione del «Tavolo Blu».
49. 067. Lo Monte, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Inclusione delle attività svolte dagli operatori della pesca nell'ambito delle mansioni usuranti)
1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella Tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate particolarmente usuranti le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui alla Tabella B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
49. 089. Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)
1. Alle concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto, si applica il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.
2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali, rilasciate o rinnovate, ai sensi del comma 1, per le aree non occupate da strutture produttive, si applica il canone annuo pari ad un decimo di quanto previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595, e successive modificazioni.
49. 093. Vallotto, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Estensione Cisoa agricola al settore della pesca marittima)
1. Le disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative.
49. 094. Gastaldi, Coin, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Interventi per favorire il recupero dei centri storici a fini abitativi o turistico-ricettivi nei comuni fino a 20.000 abitanti)
1. Per le spese di recupero e ristrutturazione a fini abitativi o turistico-ricettivi di immobili ubicati nei centri storici dei comuni fino a 20.000 abitanti spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari all'80 per cento degli importi sostenuti dal contribuente, fino a un tetto massimo di spesa di 200.000 euro, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo.
2. La detrazione fiscale è concessa con le modalità di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive modificazioni, a condizione che gli stessi immobili oggetto di recupero o ristrutturazione siano effettivamente utilizzati dai soggetti proprietari o da affittuari a fini abitativi o turistico-ricettivi per un periodo di almeno 5 anni successivi al completamento degli interventi oggetto delle agevolazioni.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, a valere sul fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2019, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto dal presente articolo.
49. 024. Acquaroli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Sostegno economico alla natalità)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, alle future madri cittadine italiane o di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e per i loro figli anche adottivi, residenti in Italia, è riconosciuto:
a) un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 960 euro. Il premio di cui alla presente lettera, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o alla nascita, all'atto dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il premio sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui;
b) un assegno di importo pari a 960 euro annui, per ogni figlio nato o adottato, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno di cui alla presente lettera è corrisposto, a domanda, dall'INPS fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato;
c) un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato ad undici mensilità per ogni figlio nato o adottato, e finalizzato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché di forme di supporto ed assistenza presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private ed è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dello stesso richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
2. I premi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, né rilevano in sede di verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 353 e 355 sono abrogati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
5. Il beneficio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è riconosciuto nel limite massimo di 344 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
6. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo dell'assegno di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, primo periodo. L'INPS provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede con quota parte delle maggiori entrate provenienti dalla seguente disposizione:
dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1.984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
49. 025. Boldrini, Fassina.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Misure di sostegno alla genitorialità)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già introdotto in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è elevata a quindici giorni consecutivi, da fruire entro i 12 mesi dalla nascita del figlio o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore (in caso di adozione e affidamento nazionale o internazionale); al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.
2. Il beneficio di cui al comma 1, si applica anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 7 e 8, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
3. All'articolo 4, comma 24, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per la madre lavoratrice, anche autonoma o imprenditrice, al termine del periodo di congedo di maternità, per gli undici mesi successivi e in alternativa al congedo parentale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, è disciplinata, con decreto di natura non regolamentare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da richiedere al datore di lavoro. Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto, a decorrere dal 2019, nel limite di spesa di 50 milioni di euro in ragione annua.
4. Con il decreto attuativo di natura non regolamentare di cui al precedente comma 3 vengono definiti il numero e l'importo dei voucher nonché i criteri di accesso e le modalità di utilizzo degli stessi, tenuto anche conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
5. All'onere derivante dal presente articolo pari a valutato in 132,2 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante quota parte dei maggiori introiti derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 80 della presente legge.
Conseguentemente, all'articolo 80 le parole: dello 0,50 sono sostituite con le seguenti: dello 0,75 per cento.
49. 033. Boldrini, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)
1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2019-2021 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 210 del 2015, come convertito con legge n. 21 del 2016.
2. A partire dal 1o gennaio 2019, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
49. 030. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Digitalizzazione degli adempimenti per la tracciabilità dei rifiuti)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina criteri e modalità per la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, l'applicazione delle semplificazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti ed il conseguente superamento del SISTRI, nonché le opportune modifiche normative.
2. Il sistema di cui al comma 1:
a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
b) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle, imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.
3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente disposizione e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Conseguentemente, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52, ed il decreto 20 marzo 2013;
b) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011;
c) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 dei decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
d) il decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78;
e) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorie nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
6. A partire dal 1o gennaio 2019, si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle citate previsioni in materia di SISTRI.
7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 miliardi per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, con riferimento ai singoli regimi interessati.
49. 031. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Digitalizzazione degli adempimenti per la tracciabilità dei rifiuti)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina criteri e modalità per la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, l'applicazione delle semplificazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti ed il conseguente superamento del SISTRI, nonché le opportune modifiche normative.
2. Il sistema di cui al comma 1:
a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni ed ad attività funzionali al controllo ed al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
b) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 dei decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.
3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente disposizione e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Conseguentemente, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni, ed il decreto 20 marzo 2013;
b) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e successive modificazioni e integrazioni;
c) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
d) il decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78;
e) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
6. A partire dal 1° gennaio 2019, si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle citate previsioni in materia di SISTRI.
7. A copertura di eventuali oneri, si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
49. 034. Sozzani, Cortelazzo, Fiorini, Prestigiacomo, Labriola, Gagliardi, Mazzetti, Giacometto, Casino, Ruffino, D'Ettore, Pella.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Digitalizzazione degli adempimenti per la tracciabilità dei rifiuti)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e sentite le associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina criteri e modalità per la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, l'applicazione delle semplificazioni relative alla tracciabilità dei rifiuti ed il conseguente superamento del SISTRI, nonché le opportune modifiche normative.
2. Il sistema di cui al comma 1:
a) non deve comportare oneri a carico delle imprese per la costituzione ed il funzionamento dello stesso, con particolare riferimento ai costi relativi ad operazioni e ad attività funzionali al controllo e al monitoraggio dei dati e delle informazioni di competenza o di interesse della Pubblica Amministrazione;
b) può prevedere, in considerazione della tipologia delle attività svolte e dei rifiuti prodotti o gestiti, in alternativa al sistema cartaceo vigente, la trasposizione in formato digitale dei relativi dati e la trasmissione degli stessi, con le medesime tempistiche, ad un sistema centrale gestito dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In tal caso, deve essere assicurata l'interoperabilità con i software gestionali aziendali e non deve essere richiesto l'obbligatorio utilizzo di particolari tecnologie o di specifici dispositivi informatici. Deve altresì essere assicurato il coordinamento con le altre banche dati della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire l'efficiente e tempestivo scambio delle informazioni detenute, anche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti a carico delle imprese.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 definisce:
a) le informazioni necessarie ai fini della tracciabilità e le modalità di annotazione, di trasmissione e messa a disposizione dei dati all'autorità competente, con forme e tempistiche compatibili con le esigenze operative delle attività di impresa;
b) le categorie di imprese alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate;
c) la data di avvio del periodo transitorio ai fini di una sperimentazione obbligatoria della durata di almeno 90 giorni, la data della successiva verifica di funzionalità che deve essere effettuata dalle imprese ed organizzata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le organizzazioni di cui al comma 1, nonché le modalità per l'effettuazione del monitoraggio dei risultati della verifica e la conseguente procedura di adeguamento del sistema, in caso di esito negativo della stessa;
d) la data di avvio dell'operatività del sistema, che risulta subordinata all'esito positivo della verifica di cui alla lettera c) ed all'adozione del decreto di cui al comma 3;
e) le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate allo stesso, anche attraverso un apposito comitato, dal cui funzionamento non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato;
f) il coordinamento con gli adempimenti previsti dagli articoli 189, 190 e 193, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella versione previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione delle disposizioni citate;
g) il coordinamento con gli adempimenti previsti dall'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provvedendo, se necessario, alla modifica o integrazione della disposizione citata, anche al fine di garantire l'automatica trasposizione, nel sistema, delle informazioni detenute dall'Albo nazionale gestori ambientali e di semplificare e di ridurre gli adempimenti a carico delle imprese;
h) le semplificazioni nel sistema dei controlli riconosciute alle imprese che adempiono agli obblighi di tracciabilità con modalità informatiche.
3. Entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 1, il Governo è delegato ad adottare un decreto che definisca le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi previsti dal sistema di cui alla presente disposizione e provveda alla modifica o al coordinamento di quelle previste per la violazione degli obblighi di cui alla lettera f). Le sanzioni devono essere commisurate e proporzionate alla tipologia e quantità dei rifiuti ed alla natura dell'illecito. Il decreto deve graduare la responsabilità nel primo periodo di applicazione e prevedere forme di ravvedimento operoso per gli errori burocratici e di minore entità.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente norma, sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Conseguentemente, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e integrazioni, il decreto 18 febbraio 2011, n. 52 e successive modificazioni e integrazioni ed il decreto 20 marzo 2013;
b) l'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 2011 e successive modificazioni e integrazioni;
c) gli articoli 16, 35, 37, 38 e 39, commi 1, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 9, 10 e 15 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
d) il decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78;
e) l'articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Nelle more dell'avvio dell'operatività del sistema di cui al comma 1, le imprese sono tenute al rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 con l'applicazione del relativo regime sanzionatorio nella versione previgente alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e dall'articolo 52, comma 2-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134.
6. A partire dal 1o gennaio 2019, si intendono cessati gli impegni contrattuali assunti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei confronti di Selex-SEMA per lo svolgimento delle attività funzionali alla realizzazione del sistema SISTRI, pendenti alla data di entrata in vigore della presente norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le parti contrattuali e l'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici definisce con decreto, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, le modalità per l'estinzione dei rapporti economici derivanti dal contratto indicato, senza la previsione di alcun costo aggiuntivo o obbligazione a carico delle imprese iscritte a SISTRI. Con il medesimo decreto, sono definite le modalità per il progressivo recupero, nell'arco di cinque anni, dei contributi versati dalle imprese in adempimento alle citate previsioni in materia di SISTRI.
49. 081. Crosetto, Caretta, Ciaburro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni fiscali concernenti le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi)
1. A decorrere dall'anno 2019 i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo applicato nell'anno 2018 per un fattore pari a cinque.
2. A decorrere dall'anno 2019 sono incrementate del 50 per cento le aliquote di prodotto che i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
3. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati.
4. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli interventi concernenti le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
49. 098. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni fiscali concernenti il patrimonio immobiliare inutilizzato)
1. A decorrere dall'anno 2019 i comuni il cui territorio ricade nelle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, possono elevare, fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota dell'imposta municipale propria applicata ai fabbricati che risultano inutilizzati.
2. Ai sensi del comma 1, i fabbricati si considerano inutilizzati quando non sono destinati, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.
3. Il comma 9-bis, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
4. I comuni possono destinare i proventi derivanti dall'incremento dell'aliquota dell'imposta municipale propria di cui al presente articolo esclusivamente ad interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla realizzazione di aree a verde pubblico o di impianti e servizi di pubblica utilità.
49. 099. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Incentivi impianti biogas)
1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 49. 046. Paolo Russo, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Incentivi impianti biogas)
1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 49. 088. Gastaldi, Coin, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Equiparazione coadiuvante agricolo)
1. Ai fini fiscali si considerano equiparati ai coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari iscritti nella medesima gestione.
49. 074.Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di revisione macchine agricole)
1. Al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
2. L'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, è sostituito dal seguente:
Allegato 1
Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) |
Tempi |
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 | Revisione entro il 31 dicembre 2019 |
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 | Revisione entro il 31 dicembre 2020 |
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 | Revisione entro il 31 dicembre 2021 |
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 | Revisione entro il 31 dicembre 2022 |
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1o gennaio 2016 | Revisione al 5o anno entro la fine del mese di prima immatricolazione |
*49. 07. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di revisione macchine agricole)
1. Al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
2. L'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agri
Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) |
Tempi |
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 | Revisione entro il 31 dicembre 2019 |
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 | Revisione entro il 31 dicembre 2020 |
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 | Revisione entro il 31 dicembre 2021 |
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 | Revisione entro il 31 dicembre 2022 |
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1o gennaio 2016 | Revisione al 5o anno entro la fine del mese di prima immatricolazione |
*49. 0101. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni in materia di revisione macchine agricole)
1. Al comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019».
2. L'allegato 1 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 maggio 2015, è sostituito dal seguente:
Allegato 1
Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) |
Tempi |
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973 | Revisione entro il 31 dicembre 2019 |
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1974 al 31 dicembre 1990 | Revisione entro il 31 dicembre 2020 |
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 1991 al 31 dicembre 2010 | Revisione entro il 31 dicembre 2021 |
Trattori agricoli immatricolati dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 | Revisione entro il 31 dicembre 2022 |
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1o gennaio 2016 | Revisione al 5o anno entro la fine del mese di prima immatricolazione |
*49. 0102. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali)
1. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per interventi di bonifica dall'amianto nei fabbricati rurali non ad uso abitativo e nei manufatti contenenti amianto strumentali all'attività agricola, ivi compresi i rimessaggi ed i ricoveri connessi all'attività agricola, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro per fondo rustico per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
2. Le detrazioni di cui all'articolo 16, comma 1-sexies.2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 3 del presente articolo sono fruibili nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2018,10 milioni di euro per l'anno 2019 e 15 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2019: –5.000.000;
2020: –10.000.000;
2021: –15.000.000.
49. 036. Portas, Gadda, Critelli, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
1. Al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è aggiunto il seguente articolo «6-ter. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo può avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, del supporto tecnico della società di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, coordinato con la legge di conversione 2 luglio 2015, n. 91, per l'attuazione degli interventi relativi ai contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché allo svolgimento delle attività previste dal decreto ministeriale 31 marzo 2017, n. 72. Le risorse non impegnate al 31 dicembre 2018, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono conservate quali residui di stanziamento per essere destinati alle finalità di cui al presente articolo.
49. 042. Maglione, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modulazione delle accise in base ai quantitativi prodotti)
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
«3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge n. 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
< 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
< 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
< 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
< 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento»;
b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge n. 1354 del1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49. 043. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Credito d'imposta per la tracciabilità del Made in Italy agroalimentare)
1. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche blockchain, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del Made in Italy agroalimentare.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
49. 052. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas, De Menech, Bruno Bossio.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Accesso dei veicoli al servizio della persona disabile nei comuni che hanno istituito aree con limitazione di traffico)
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, cura e rende disponibile il collegamento in rete, di tutti i comuni con oltre 50.000 abitanti che hanno istituito al proprio interno aree con limitazione di traffico, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso dei veicoli al servizio della persona disabile titolare dell'apposito contrassegno, anche se non residente, a tutte le suddette aree con limitazione di traffico.
2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i parametri tecnici per l'eventuale software certificato, in aggiunta ai programmi informatici dalle stesse amministrazioni comunali, utilizzato per la trasmissione e la condivisione dei dati inerenti la targa del suddetto veicolo al servizio della persona disabile.
3. L'accesso è garantito nei comuni di tutto il territorio nazionale riguardo: alle zone a traffico limitato (Ztl); alle zone a traffico controllato (Ztc); nelle vie e corsie preferenziali riservate ai mezzi di trasporto pubblico e ai taxi; in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse e per esigenze di carattere militare oppure quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne.
Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
49. 059. Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sugli obblighi degli utilizzatori di opere musicali o audiovisive)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo.».
*49. 039. Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sugli obblighi degli utilizzatori di opere musicali o audiovisive)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo.».
*49. 065. Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sugli obblighi degli utilizzatori di opere musicali e audiovisive)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo.».
*49. 085. Andreuzza, Saltamartini, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modifica dell'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sugli obblighi degli utilizzatori di opere musicali o audiovisive)
1. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«5. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo.».
*49. 097. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Resto al Sud)
1. All'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «e del regolamento (UE) n. 717/2014» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti de minimis, nonché del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca».
2. All'articolo 1, comma 8-bis, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis» fino alia fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «(UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti de minimis e (UE) n. 508/2014 relativo ai Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca.».
49. 066. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Vendita diretta)
1. All'articolo 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I medesimi soggetti di cui al comma 1, possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quello prodotto dalla propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli. Il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli».
49. 068. Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di TARI)
1. L'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le aree scoperte il cui possesso o la cui detenzione a qualsiasi titolo costituisce presupposto per l'assoggettamento ad imposizione non sono inclusi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
49. 075. Gastaldi, Coin, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Aliquota Iva applicabile alle cessioni dei prodotti della panetteria)
1. All'articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quello contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni».
49. 078. Saltamartini, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(lnterventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno)
1. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che posseggono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo in forma di « voucher» per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi, nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti.
2. Alle imprese che acquistano alberi o tronchi ai fini di un reimpiego produttivo, caduti ovvero abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi di cui al comma precedente, è riconosciuto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al trenta per cento del costo di acquisto, a condizione che venga certificata la provenienza del legname dalle zone di cui al comma precedente e riconosciuto un corrispettivo almeno pari ai costi medi di produzione.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
4. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 15 della presente legge.
49. 079.Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Gallinella.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Semplificazione fascicolo aziendale)
1. All'articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «site in comuni montani» sono inserite le seguenti: «prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua».
49. 082. Viviani, Maggioni, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Esclusione Ente risi dalle norme di contenimento della spesa pubblica)
1. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano all'Ente nazionale risi le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
49. 083. Liuni, Maggioni, Coin, Gastaldi, Golinelli, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Assegnazione agevolata di beni ai soci)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 1o gennaio 2019 ed entro il 30 settembre 2019, a condizione che tutti i soci, ove prescritto, risultino iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2018. I versamenti rateali i dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.
2. Nella trasformazione in società semplice, ai sensi del comma 1, di società il cui patrimonio è costituito prevalentemente da terreni agricoli, le riserve di utili, di cui all'articolo 170, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano imponibili nella misura di un quinto. Sull'importo determinato ai sensi del periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1, comma 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
49. 084. Viviani, Maggioni, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
1. Al fine di favorire la filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali anche pluriennali, di filiera tra produttori e imprese di trasformazione, all'accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte dei tassi di interesse e accensione della garanzia dello Stato in favore dei produttori, all'adozione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da assegnare al Fondo di cui all'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente articolo. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente articolo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000.
49. 0103. Spena, Cannizzaro.
ART. 50.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche riferita alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore.
50. 10. Fassina, Pastorino.
Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 con una votazione da 106 a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anni di età, in università statali e non statali, comprese le università telematiche.
50. 5. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 2, lettere a) e b), sostituire la parola: cittadini, con la seguente: residenti e le parole: 30 giugno 2019 con le seguenti: 31 ottobre 2019.
Conseguentemente, al comma 9, sostituire le parole: L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con apposita circolare, con le seguenti: Il Ministero del lavoro provvede, con proprio decreto ministeriale.
50. 3. Mollicone, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le parole: nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 30 giugno 2019.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni e sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 40 milioni.
Conseguentemente, al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere di cui al presente comma, stimato in 50 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
50. 9. Lucaselli.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: nel periodo compreso tra il primo gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con le seguenti: negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019.
50. 6. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 1 a 11 sono posti a carico, nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse dei programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».
50. 12. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Al comma 2, lettera a), sostituire la cifra: 2018 con la seguente: 2015.
50. 11. Ungaro.
Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le seguenti parole: ad eccezione delle università telematiche.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera a), dopo la parola: magistrale aggiungere le seguenti: e vecchio ordinamento e sopprimere le seguenti parole: e prima del compimento del trentesimo anno di età.
Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), sopprimere le parole: ottenuto nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età.
50. 2. Frassinetti, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le seguenti parole: ad eccezione delle Università telematiche.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 1 a 11 sono posti a carico, nel limite di 55 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».
50. 13. Conte, Fassina.
Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le parole seguenti: ad eccezione delle università telematiche.
* 50. 1. Latini, Toccalini, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le parole seguenti: ad eccezione delle università telematiche.
* 50. 7. Aprea, Silli, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: ad eccezione fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 183 milioni e le parole: 430 milioni annui a decorrere dal 2020 con le seguenti parole: 428 milioni per l'anno 2020 e 430 milioni annui a decorrere dal 2020.
50. 8. Foti, Lucaselli.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di fruizione dell'esonero di cui al comma 1.
50. 4. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Regime fiscale lavoratori «rimpatriati»)
1. Al comma 150, lettera a), numero 2), dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 la frase: «le parole: “settanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “cinquanta per cento”» è sostituita dalla seguente: « le parole: “settanta per cento” sono sostituite dalle seguenti: “trenta per cento”;».
50. 05. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Fondo per contrastare l'emigrazione dei giovani italiani)
1. Presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è istituito un apposito fondo, con una dotazione di cinquanta milioni di euro annui a decorrere dal 2019, destinato alla copertura di interventi legislativi volti a contrastare l'emigrazione dei giovani italiani, in particolare attraverso l'adozione di misure di detassazione del lavoro dipendente per le aziende che assumono giovani italiani, e la destinazione di finanziamenti in favore di università e centri di ricerche volti alla creazione di borse di studio per sostenere la ricerca con giovani laureati italiani in Italia.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
50. 03. Crosetto, Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Fondo per contrastare l'emigrazione dei giovani italiani)
1. Presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è istituito un apposito fondo destinato alla copertura di interventi legislativi volti a contrastare l'emigrazione dei giovani italiani, in particolare attraverso l'adozione di misure di detassazione del lavoro dipendente per le aziende che assumono giovani italiani, e la destinazione di finanziamenti in favore di università e centri di ricerche volti alla creazione di borse di studio per sostenere la ricerca con giovani laureati italiani in Italia.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a valere sulle risorse di cui allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», programma «flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose».
50. 02. Crosetto, Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 50, è aggiunto il seguente:
Art. 50-bis.
1. Per l'anno 2019, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 50 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 40.000 euro, a favore di coloro i quali contraggono matrimonio.
2. Le spese che possono beneficiare nella detrazione di cui al comma 1 sono quelle relative all'evento nuziale quali banchetto nuziale, fotografo, arredi floreali, musica, abiti, bomboniere e lavori tipografici.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni ed è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
4. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo comma, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.995 milioni di euro per l'anno 2019 e 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
50. 04. Ferro, Lucaselli.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Soppressione del divieto dì iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola)
1. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.
50. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Regime speciale per lavoratori impatriati: estensione periodo di fruizione incentivi fiscali)
1. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «e per i quattro periodi successivi» sono sostituite dalle seguenti: «e per i sei periodi successivi».
2. All'articolo 1, comma 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la parola: «2020» è sostituita dalla seguente: «2022». All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «il quadriennio 2017-2020» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni dal 2017 al 2022 inclusi».
50. 06. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè.
Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Contributo destinato all'acquisto di parrucche per pazienti oncologici)
1. I pazienti oncologici che a seguito di un ciclo di chemioterapia abbiano subito una repentina perdita di capelli hanno diritto ad un contributo di euro 300 per l'acquisto di parrucca. La richiesta di contributo deve essere indirizzata alla Azienda sanitaria locale di riferimento, presentando un certificato che attesti la patologia neoplastica e l'intercorsa alopecia secondaria a trattamenti chemioterapici e la ricevuta di avvenuto pagamento per l'acquisto della parrucca. Le regioni provvedono all'erogazione del contributo.
2. All'onere recato, stimato in 10 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
50. 07. Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.
Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Art. 50-bis.
(Esonero dall'aumento del contributo addizionale nei contratti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato)
1. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «anche in regime di somministrazione» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ai lavoratori assunti a termine, anche a scopo di somministrazione, per lo svolgimento delle attività stagionali individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 21, comma 2, decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché ai lavoratori assunti dalle agenzie per il lavoro con contratto a tempo determinato a scopo di somministrazione.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 13,75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.
50. 08. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 51
Sopprimerlo.
*51. 26. Magi, Fusacchia.
Sopprimerlo.
*51. 21. Madia, Boschi, Navarra.
Sopprimerlo.
*51. 17. Zanettin, Cannizzaro.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, articolo 1, comma 5, le parole da: «partecipate» fino alla fine del comma, sono sostituite con la seguente: «controllate».
51. 3. Lucchini, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «alla data del 31 dicembre 2015» sono soppresse;
b) all'articolo 4, comma 7, le parole: «la produzione di energia da fonti rinnovabili» sono sostituite con seguenti: «la produzione di energia da fonti rinnovabili, la distribuzione e la vendita di energia, nonché l'efficientamento energetico»;
c) all'articolo 26, comma 3, le parole: «detenute al 31 dicembre 2015» sono soppresse;
d) all'articolo 26, il comma 4 è sostituito con il seguente:
«4. Il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione della delibera. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissibilità o domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione»;
e) all'articolo 26, il comma 5 è sostituito col seguente: «5. Il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati per un periodo di dodici mesi dalla data di adozione degli atti. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla loro adozione. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
51. 16. Porchietto.
Al comma 1 è premesso il seguente:
01. All'articolo 4, comma 2, alinea, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «nei limiti di cui al comma 1,» sono soppresse; conseguentemente la parola: «le», è sostituita dalla parola: «Le»;
b) dopo le parole: «costituire società» sono inserite le seguenti: «o gruppi di società»;
c) dopo le parole: «mantenere partecipazioni in società» sono inserite le seguenti: «o gruppi di società».
51. 4. Pretto, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera e) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunta la lettera: « f) le società pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, tenuti ad adottare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017, possono costituire società miste a maggioranza pubblica, per la ricerca e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti fitosanitari ecosostenibili o biologici, al fine di tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali, in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La scelta per la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
51. 20. Sozzani, Cannizzaro.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «fonti rinnovabili» sono aggiunte le seguenti: «e società per l'esercizio di imprese termali che non risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti, che non abbiano prodotto un risultato negativo per almeno quattro dei cinque esercizi precedenti, che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio superiore a un milione di euro e che sostengano in modo continuativo l'Ente pubblico proprietario delle quote nell'erogazione di servizi generali e di interesse pubblico, destinando utili e sostegno economico alla gestione dei servizi stessi».
51. 22. Cenni.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 1, al primo periodo, le parole: «anche indirette» sono abrogate;
b) all'articolo 5, comma 3, le parole: «o indiretta» sono abrogate;
c) all'articolo 15 il comma 5 è abrogato;
d) all'articolo 20, comma 1, le parole: «o indiretta» sono abrogate;
e) all'articolo 24, comma 1, le parole: «o indirettamente» sono abrogate.
51. 9. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «anche indirette» sono soppresse;
b) al comma 3, le parole: «o indiretta» sono soppresse».
51. 5. Pretto, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Al comma 1, capoverso 5-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'eventuale scadenza dei termini di cui ai commi 4 e 5, qualora già intervenuta, è priva di effetto per le società di cui al presente comma.
51. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-bis) aggiungere il seguente:
5-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel quinquennio precedente alla ricognizione.
*51. 1. Terzoni, Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-bis) aggiungere il seguente:
5-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel quinquennio precedente alla ricognizione.
*51. 23. Terzoni, Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Berardini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 6, alla fine del primo periodo, le parole: «secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5», sono abrogate;
b) all'articolo 20, il secondo periodo del comma 7, è sostituito dal seguente: «Si applica l'articolo 24, comma 9».
51. 12. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 4, comma 9-ter, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «non superiore all'1 per cento del capitale sociale» sono aggiunte le seguenti: «ovvero all'importo di euro 200.000».
51. 19. Librandi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016. n. 175, il comma 7 è abrogato.
51. 15. Mandelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 7, le parole da: «all'articolo 4, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e», sono abrogate;
b) all'articolo 28, comma 1, lettere o) e p), le parole da: «, limitatamente» fino alla fine del periodo sono abrogate.
51. 11. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, articolo 15, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La Struttura di cui al comma 1, riferisce con cadenza semestrale, rispetto allo stato di attuazione del presente decreto, agli indirizzi richiesti ed espressi nonché sui dati relativi alle partecipazioni e razionalizzazioni raccolte, in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».
51. 10. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «società a partecipazione mista pubblico-privata» sono sostituite dalle seguenti: «società di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c)»;
b) la parola: «esclusivo» è soppressa.
51. 14. Mandelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«2-bis. Al fine di favorire i processi di razionalizzazione delle società e di razionale allocazione delle risorse umane le amministrazioni pubbliche, anche in accordo tra loro, possono stabilire procedure, criteri e modalità per il passaggio di personale, già dipendente a tempo indeterminato, tra società a controllo pubblico o tra queste ed altri soggetti di diritto privato controllati dalle medesime amministrazioni pubbliche. Il reclutamento di personale ai sensi del comma 2 potrà essere subordinato al previo esperimento delle procedure di cui al presente comma.
2-ter. In caso di acquisto da parte di società a controllo pubblico, di azienda o di ramo di azienda di società a capitale maggioritario privato, al personale dell'azienda o del ramo d'azienda ceduta e rientrante nella previsione di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165 del 2001 si applica l'articolo 2112 del codice civile, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016.
2-quater. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-bis. Qualora, in occasione della verifica annuale delle partecipazioni di cui all'articolo 20, le amministrazioni pubbliche dovessero verificare che, nelle società ove detengono quote di partecipazione inferiori alla maggioranza assoluta, i processi di razionalizzazione previsti dal piano straordinario approvato entro il 30 settembre 2017 non hanno determinato i risultati previsti dai piani di razionalizzazione, possono, entro il 30 settembre 2019, adottare un provvedimento motivato per decidere l'alienazione delle relative quote. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al capoverso precedente. In caso di mancata alienazione entro i termini previsti dal capoverso precedente, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.»».
51. 18. Ubaldo Pagano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 20, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera d) è abrogata.
1-ter. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 12-quinquies è abrogato.
*51. 7. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 20, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la lettera d) è abrogata.
1-ter. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il comma 12-quinquies è abrogato.
*51. 25. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 4, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «un anno», sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi».
**51. 8. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 24, comma 4, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: «un anno», sono sostituite con le seguenti: «ventiquattro mesi».
**51. 24. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
b) al comma 4, le parole: «alla sua entrata in vigore,» sono sostituite con le seguenti: «alla deliberazione,»;
c) i primi due periodi del comma 5 sono sostituiti dai seguenti: «Il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti, finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, per i dodici mesi successivi alla deliberazione. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni».
51. 13. Mandelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, al comma 12-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni:
al primo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2018-2020»;
al secondo periodo, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite con le seguenti: «triennio 2018-2020» nonché dopo le parole: «e 2016-2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2017-2019».
51. 6. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Patent Box)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui ai commi da 37 a 43 dell'articolo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito regime di patent box, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di indicare le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico in apposita e idonea documentazione indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale legge.
2. In via opzionale, il regime documentale di cui al comma precedente può essere adottato anche in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili ai sensi dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni dei successivi commi. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 disciplina anche il contenuto della documentazione prevista in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili. Resta ferma la possibilità di accedere, in qualsiasi ipotesi, al ruling preventivo su opzione dei soggetti interessati, unitamente alla comunicazione dell'opzione con la dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di rettifica del reddito escluso ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1 deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella relativa dichiarazione dei redditi, anche integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, purché, tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 44 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In assenza di detta comunicazione, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di ruling in corso all'entrata in vigore della presente legge a condizione che non sia terminata la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 ove instaurata. In caso di opzione, la documentazione di cui al comma 1 dovrà riportare anche l'applicazione del regime per gli anni pregressi.
5. La quota di reddito agevolabile relativo a periodi d'imposta per i quali è decorso il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, sussistendo gli altri presupposti necessari alla fruizione del beneficio, è indicata nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non si applica l'articolo 2, comma 8-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di stabilire il regime transitorio nonché le modalità di comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di opzione documentale.
*51. 04. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Murelli.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Patent Box)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui ai commi da 37 a 43 dell'articolo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito regime di patent box, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di indicare le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico in apposita e idonea documentazione indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale legge.
2. In via opzionale, il regime documentale di cui al comma precedente può essere adottato anche in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili ai sensi dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni dei successivi commi. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 disciplina anche il contenuto della documentazione prevista in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili. Resta ferma la possibilità di accedere, in qualsiasi ipotesi, al ruling preventivo su opzione dei soggetti interessati, unitamente alla comunicazione dell'opzione con la dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di rettifica del reddito escluso ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1 deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella relativa dichiarazione dei redditi, anche integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, purché, tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 44 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In assenza di detta comunicazione, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di ruling in corso all'entrata in vigore della presente legge a condizione che non sia terminata la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 ove instaurata. In caso di opzione, la documentazione di cui al comma 1 dovrà riportare anche l'applicazione del regime per gli anni pregressi.
5. La quota di reddito agevolabile relativo a periodi d'imposta per i quali è decorso il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, sussistendo gli altri presupposti necessari alla fruizione del beneficio, è indicata nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non si applica l'articolo 2, comma 8-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di stabilire il regime transitorio nonché le modalità di comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di opzione documentale.
*51. 01. La VI Commissione.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Patent Box)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui ai commi da 37 a 43 dell'articolo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito regime di patent box, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di indicare le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico in apposita e idonea documentazione indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale legge.
2. In via opzionale, il regime documentale di cui al comma precedente può essere adottato anche in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili ai sensi dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni dei successivi commi. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 disciplina anche il contenuto della documentazione prevista in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili. Resta ferma la possibilità di accedere, in qualsiasi ipotesi, al ruling preventivo su opzione dei soggetti interessati, unitamente alla comunicazione dell'opzione con la dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di rettifica del reddito escluso ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1 deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella relativa dichiarazione dei redditi, anche integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, purché, tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 44 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In assenza di detta comunicazione, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di ruling in corso all'entrata in vigore della presente legge a condizione che non sia terminata la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 ove instaurata. In caso di opzione, la documentazione di cui al comma 1 dovrà riportare anche l'applicazione del regime per gli anni pregressi.
5. La quota di reddito agevolabile relativo a periodi d'imposta per i quali è decorso il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, sussistendo gli altri presupposti necessari alla fruizione del beneficio, è indicata nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non si applica l'articolo 2, comma 8-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di stabilire il regime transitorio nonché le modalità di comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di opzione documentale.
*51. 019. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Murelli.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Start-up)
1. Al fine di incentivare e sostenere la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, è escluso per i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle medesime società».
2. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2019, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 febbraio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2019, 39 milioni di euro per l'anno 2020 e 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
**51. 017. Centemero, Ribolla, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi, Murelli.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Start-up)
1. Al fine di incentivare e sostenere la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, è escluso per i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle medesime società».
2. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2019, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 febbraio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2019, 39 milioni di euro per l'anno 2020 e 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
**51. 02. La VI Commissione.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Start-up)
1. Al fine di incentivare e sostenere la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, è escluso per i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle medesime società».
2. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2019, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 febbraio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2019, 39 milioni di euro per l'anno 2020 e 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
**51. 03. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Murelli.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: autofinanziamento OdV)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 33, comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Negli altri casi, tali attività saranno considerate attività diverse, da svolgersi alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 6 del presente decreto».
51. 011. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: lavoratori nelle APS)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 36, comma 1, le parole: «cinque per cento.» sono sostituite con le seguenti: «venti per cento».
51. 06. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: beni culturali di proprietà di EE.PP.)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 71, comma 3, dopo le parole: «Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «nonché eventuali ulteriori importi determinati dall'Amministrazione proprietaria in base alle valutazioni sull'impatto sociale, occupazionale e culturale delle attività svolte».
51. 012. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: titoli di solidarietà)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 79, comma 1, sopprimere le parole: «non commerciali di cui all'articolo 79».
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo i cui oneri sono valutati in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
51. 05. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: imposte dirette)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 79, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non siano superiori di oltre il 10 per cento dei relativi costi per ciascun periodo di imposta e per non oltre i due periodi di imposta successivi».
2. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo i cui oneri sono valutati 0 euro per gli anni 2019 e 2020, in 2,5 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,4 milioni di euro dall'anno 2022, si provvede: per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
51. 07. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: imposte indirette)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «l'imposta di registro non è dovuta per i contratti di appalto stipulati tra enti del terzo settore di cui al comma 1 ed enti pubblici».
2. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, all'articolo 82, comma 7, le parole: «che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale» sono sostituite con le parole: «di cui al comma 1 del presente articolo».
51. 09. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: deduzioni e detrazioni per erogazioni liberali)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 83, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 82, comma 1»;
b) al comma 2, le parole: «non commerciali di cui all'articolo 79 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 82, comma 1;» e al secondo periodo le parole da: «Qualora» a: «l'eccedenza» sono sostituite dalle seguenti: «L'eventuale eccedenza»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) il comma 6 è abrogato.
51. 010. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore: de minimis)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 88, dopo le parole: « de minimis», sono aggiunte le seguenti: «nei limiti del regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale».
51. 014. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Codice del Terzo settore)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 89, dopo il comma 23, è aggiunto il seguente:
«23-bis. Gli Enti del Terzo settore assolvono agli adempimenti previsti dalla legge n. 124 del 2017, articolo 1, commi 125 e 127, già con la redazione del bilancio di cui all'articolo 3 nel decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative modalità e tempistiche».
51. 013. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifica all'impresa sociale)
1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, dopo le parole: «dell'articolo 2359 del codice civile» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle associazioni o fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207. Tali enti, qualora intendano acquisire la qualifica di impresa sociale, non possono avere il legale rappresentante designato da una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; le nomine degli amministratori da parte dell'amministrazione pubblica, in ogni caso, non possono determinare un mandato fiduciario con facoltà di revoca».
51. 08. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
All'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sopprimere il comma 6 e sostituirlo col seguente:
«6. A strutture ultimate in ogni loro parte dell'intero intervento edilizio autorizzato, entro il termine di sessanta giorni dall'ottenimento da parte del committente di quanto previsto ai successivi punti a) e c), il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59;
b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi e ai sistemi di messa in coazione;
c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme».
51. 015. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il criterio di cui alla lettera b), del comma 2, del presente articolo non rileva in caso di società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie degli Enti locali di cui al comma 5 dell'articolo 4 del presente decreto».
51. 016. Gagliardi, Bagnasco, Cassinelli, Mulè, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), le parole: «la produzione di energia da fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «la produzione, la distribuzione e la vendita di energia da fonti rinnovabili, nonché l'efficientamento energetico».
51. 018. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 52.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: 2020/2021 aggiungere le seguenti: e 2021/2022;
b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tra i compiti dell’equipe vi sarà quello di monitorare la piena attivazione del piano digitale della scuola così come previsto dal piano nazionale scuola digitale prevedendo la digitalizzazione totale dell'editoria scolastica entro i termini previsti.
52. 1. Mollicone, Frassinetti, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire la parola: 120 con la seguente: 240.
Conseguentemente il comma 2 è sostituito dal seguente:
Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 2,88 milioni di euro per l'anno 2019, a 7,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4,32 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2019, 2020 e 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
52. 2. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per garantire il corretto funzionamento delle attività didattiche, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 è prevista l'assunzione di 6.000 unità di Assistenti amministrativi e 3.000 unità di Assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione, entro i limiti di 240 milioni di euro annui, si provvede mediante incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
52. 3. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Tempo pieno nella scuola primaria)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 226,73 milioni nel 2019, di 328,63 milioni nel 2020, di 322,92 milioni nel 2021, di 325,75 milioni nel 2022, di 325,42 milioni nel 2023, di 324,55 milioni nel 2024, di 323,59 milioni nel 2025, di 321,93 milioni nel 2026, di 319,59 milioni nel 2027 e di 318,90 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
52. 01. La VII Commissione.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Tempo pieno nella scuola primaria)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 1.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 238,36 milioni nel 2019, di 364,3 milioni nel 2020, di 361,46 milioni nel 2021, di 362,88 milioni nel 2022, di 362,71 milioni nel 2023, di 362,28 milioni nel 2024, di 361,8 milioni nel 2025, di 360,96 milioni nel 2026, di 359,8 milioni nel 2027 e di 359,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
52. 017. Marzana, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Esonero dall'insegnamento per i collaboratori dei dirigenti scolastici reggenti)
1. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 168 milioni di euro per l'anno 2019 e di 404 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
*52. 02. La VII Commissione.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Esonero dall'insegnamento per i collaboratori dei dirigenti scolastici reggenti)
1. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 168 milioni di euro per l'anno 2019 e di 404 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
*52. 012. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di rimborso spese per i dirigenti assegnatari di reggenza)
1. Al fine di assicurare il regolare e corretto funzionamento degli istituti scolastici, ai dirigenti scolastici assegnatari di reggenza è assicurato, entro i limiti di spesa complessiva di cui al comma 3, il rimborso delle spese di trasporto necessarie all'espletamento delle attività ad essi assegnati.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 spetta:
a) il rimborso integrale delle spese di trasporto su mezzi pubblici, dietro presentazione dei relativi biglietti di viaggio, per i viaggi in treno è rimborsato esclusivamente l'importo del biglietto ferroviario di seconda classe;
b) per i viaggi effettuati con automezzo proprio, un rimborso in misura non superiore a quanto sarebbe spettato in caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico; a tal fine, il costo dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato è calcolato nella misura del costo di un quinto di un litro di benzina per chilometro, considerato il prezzo medio della benzina nel primo giorno del mese in cui è avvenuto lo spostamento;
c) il rimborso per la spesa sostenuta per pedaggio autostradale, dietro presentazione del relativo scontrino, qualora non sia in dotazione o non sia utilizzata la tessera autostradale;
d) il rimborso delle spese di taxi nell'ambito della località di missione, motivate da specifiche esigenze di servizio, dietro presentazione della relativa ricevuta.
3. La spesa di cui al presente articolo è individuata nel limite massimo di tre milioni di euro, da assegnare agli Uffici scolastici regionali in proporzione al numero di reggenze assegnate.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione di tale disposizione si provvede mediante incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
52. 03. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo per la gratuità della ristorazione nella scuola primaria statale)
1. Al fine di fornire pasti di elevata qualità nutrizionale, adeguati alle diverse esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali della comunità infantile, e di garantire, in deroga al regime di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la gratuità del servizio di mensa per le alunne e gli alunni degli istituti comprensivi e equiparati statali che attivano il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e dell'università un Fondo, denominato «Fondo per la gratuità della ristorazione nella scuola primaria statale», destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa, ed alimentato dal maggior gettito derivante da un incremento dell'imposizione fiscale a carico dei produttori di bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali e dei superalcolici di cui al successivo articolo 88-bis.
2. La gratuità del servizio di mensa è garantito a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'alunno richiedente il servizio sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
3. Possono avanzare richiesta di accesso alle risorse del «Fondo» di cui al comma 1, tutti i comuni che gestiscono direttamente il servizio di refezione scolastica presso le scuole statali primarie che attivano il tempo pieno, per la copertura integrale delle relative spese effettivamente dagli stessi sostenute, previo presentazione al Ministero dell'istruzione e dell'università di un progetto di erogazione del servizio fondato su parametri di qualità e riferibili: a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute; b) all'offerta di alimenti a filiera corta; c) all'utilizzo di alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata; d) all'utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili.
4. Le risorse accreditate ai comuni richiedenti, ai sensi del presente articolo, sono da ritenersi aggiuntive e non sostitutive di altre forme di contribuzione o sostegno finanziario da parte dello Stato al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione e dell'università vengono stabiliti termini, piani di ripartizione e modalità di erogazione ai richiedenti, delle risorse del «Fondo» di cui al comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Tassa sulle bibite gassose)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
52. 04. Fratoianni, Pastorino, Fassina, Boldrini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Disposizioni in materia di rafforzamento del ruolo degli intermediari nel processo di digitalizzazione)
1. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. La comunicazione di cui al comma 1 può avvenire anche attraverso soggetti terzi, intermediari o associazioni di categoria, ove questi siano autorizzati da apposita delega rilasciata dall'impresa stessa, utilizzando le medesime tecnologie dell'informazione e della comunicazione.».
52. 05. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Contributo aggiuntivo per le scuole materne paritarie)
1. A decorrere dall'anno 2019 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: con una dotazione di 135 milioni di euro per l'anno 2019 e di 380 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
52. 06. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Accesso a elenchi anagrafici per le scuole)
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, dopo il comma 2, così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 2015, n. 126, aggiungere il seguente:
«2-bis. Alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di cui all'articolo 1 della legge n. 62 del 2000 che ne facciano richiesta, il comune può rilasciare gli elenchi di cui al comma 1 anche periodicamente, al solo fine di informare la popolazione residente in merito alla offerta formativa delle scuole presenti nel territorio».
52. 07. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Tassa rifiuti per le scuole paritarie)
1. All'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. A decorrere dall'anno 2019 i criteri di corresponsione delle somme dovute dalle scuole paritarie di ogni ordine e grado ai singoli comuni, per quel che concerne la tassa TARI, saranno rapportati al numero degli alunni frequentanti la scuola stessa.
2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.».
52. 08. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Apertura degli istituti scolastici in giugno e in luglio)
1. Sulla base delle proprie esigenze didattiche ed organizzative le amministrazioni comunali possono determinare l'apertura degli istituti scolastici di propria competenza, anche nei mesi di giugno e luglio. I genitori degli alunni che partecipano alle attività didattiche, formative ed educative si fanno carico delle eventuali spese aggiuntive. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
52. 09. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Fusacchia.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo scuole paritarie con alunni disabili)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2019 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro annui.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
52. 010. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Libri di testo scuole primarie)
1. A partire dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 115 milioni di euro per l'anno 2019 e 360 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
52. 011. Fidanza, Mollicone, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Organico dell'autonomia)
1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 6.250 unità per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
2. Le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 possono essere destinate, da parte degli uffici scolastici regionali, anche all'istituzione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia statale.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 tra scuola primaria e scuola dell'infanzia, prevedendo che il 30 per cento delle suddette unità sia destinato alla scuola dell'infanzia.
Conseguentemente:
all'articolo 55, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 112,084 milioni di euro per l'anno 2019, di 138,334 milioni di euro per l'anno 2020;
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 400 milioni di euro per l'anno 2020, di 319,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 173,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
52. 013. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a coprire tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) mediante l'utilizzo delle ordinarie procedure assunzionali.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
52. 014. Ascani, Piccoli Nardelli, Prestipino, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Anzaldi, Rossi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)
1. Al fine di promuovere il sistema integrato di educazione e di istruzione sino a sei anni, il Fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il fondo è utilizzato per le finalità e con le modalità previste nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
52. 015. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi, Carnevali.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Docenti di sostegno)
1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2019.
52. 016. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi, Bruno Bossio, Carnevali.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Destinazione di quota parte del Fondo unico di giustizia alle misure di contrasto alla dispersione scolastica)
1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) in misura non inferiore al tre per cento, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica».
52. 018. Casa, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Sasso, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Nesci.
ART. 53.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «di 400 posti» con le seguenti: «400 docenti di strumenti musicali e 400 unità di personale docente del liceo musicale»;
b) sostituire le parole «4,85 milioni» con le seguenti «9,7 milioni»; sostituire le parole «18,16 milioni» con le seguenti «36,32 milioni»; sostituire le parole «23,56 milioni» sostituire le parole «19,96 milioni» con le seguenti «39,93 milioni»; sostituire le parole «20,49 milioni» con le seguenti «40,98 milioni»; sostituire le parole «21,56 milioni» con le seguenti «43,12 milioni»;
c) aggiungere in fine il seguente periodo: «È fatto comunque salvo il reperimento di risorse aggiuntive utili all'eventuale ampliamento dell'organico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89 e dal relativo allegato E. A tal fine, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà completare la ricognizione degli organici dei licei musicali e coreutici al fine di implementarne la relativa dotazione organica ove necessario».
Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.891 milioni di euro annui.
53. 1. Frassinetti, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto comunque salvo il reperimento di risorse aggiuntive utili all'eventuale ampliamento dell'organico nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 89 e dal relativo allegato E. A tal fine, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, provvede entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, a compiere una ricognizione degli organici dei licei musicali e coreutici al fine di implementarne la relativa dotazione organica ove necessario.
53. 3. Fassina, Fratoianni, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. A decorrere dall'anno 2019 in riferimento all'anno scolastico 2019-2020, a favore del sistema dei licei ad indirizzo sportivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per istituzione scolastica, nel limite massimo di spesa di 40 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire le parole: 185 milioni con 145 milioni;
sostituire le parole: 430 milioni con 390 milioni.
53. 2. Aprea, Marin, Casciello, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di porre rimedio alle condizioni di confusione dei licei musicali e alla situazione dei docenti si dispone l'integrazione delle classi di concorso con la conseguente creazione di codici specifici per ogni strumento jazz come da «nota a» della Tabella A, Codice A-55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 259 del 2017.
53. 4. Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 53, è inserito il seguente:
Art. 53-bis.
(Introduzione nei livelli essenziali di assistenza degli ausili e delle protesi a tecnologia avanzata)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata, destinati a persone con disabilità fisiche, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.
2. L'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 non può comportare nuove spese superiore a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
All'onere recato, stimato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 90, comma 2.
53. 05. Versace, Cortelazzo, Pedrazzini, Bagnasco, Bond, Brambilla, Minardo, Mugnai, Novelli.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
(Educatori professionali socio-pedagogici)
1. All'articolo 1, comma 598 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «età superiore a cinquanta anni e almeno dieci anni di servizio, ovvero abbiano» sono sostituite con le seguenti «almeno cinque anni di servizio».
53. 01. Pastorino, Fassina, Fornaro.
Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 92 del 2004, è autorizzata la spesa ulteriore di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare all'istituto Regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata e di 70.000 euro alla Società di Studi Fiumani.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
53. 03. Bignami, Pettarin.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 53-bis.
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 92 del 2004 è autorizzata la spesa ulteriore di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare all'istituto Regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata e di 70.000 euro alla Società di Studi Fiumani.
Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni.
2019: – 70.000;
2020: – 70.000;
2021: – 70.000.
53. 04. Bignami, Pettarin.
Dopo l'articolo 53, è inserito il seguente
Art. 53-bis.
1. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 1 milione di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente allo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23, Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2):
2019:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
53. 06. Grimoldi, Panizzut, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassinetti, Pretto, Ribolla.
Dopo l'articolo, 53 è inserito il seguente:
Art. 53-bis.
(Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti.
2. Il Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro a decorrere dal 2019, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle accise sul costo finale dei carburanti.
3. Le accise sui carburanti sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.
All'onere recato, stimato in 500 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
53. 02. Lucaselli.
ART. 54.
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: 2019/2020 inserire le seguenti: 2021 e 2022;
b) sostituire le parole: nell'anno con con le seguenti: entro l'anno;
c) aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Con l'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario come disciplinato dal decreto interministeriale del 22 giugno 2018, ed è pubblicata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'anno scolastico 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 145 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
54. 1. Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1 sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
La trasformazione di cui al primo periodo, è disposta tenuto conto della spesa già autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a tal scopo avvalendosi della quota non utilizzata per i fini ivi previsti. È iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo di parte corrente, denominato «Fondo per l'incremento della dotazione organica ATA» per la trasformazione a tempo pieno di tutti i contratti stipulati per il personale già titolare di contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'istruzione scolastica, con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.
Conseguentemente,
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al «Fondo per far fronte alle esigenze indifferibili» di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
sopprimere i commi 2 e 3.
54. 7. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Al comma 1, aggiungere, in fine i seguenti periodi:
Con l'attivazione, a partire dall'anno scolastico 2018/2019, anche dei posti relativi al profilo C professionale dei coordinatori amministrativi e tecnici, al fine dell'indizione delle procedure per la mobilità professionale e dei passaggi verticali di cui all'articolo 4, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Comparto Scuola del 3 dicembre 2009, A tal fine entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è rideterminato l'organico del personale amministrativo, tecnico e ausiliario come disciplinato dal decreto interministeriale del 22 giugno 2019, ed è pubblicata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'Ordinanza con cui si autorizzano le procedure relative ai passaggi d'area da una inferiore a quella superiore dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici e amministrativi, per l'anno scolastico 2019/2020. Nello stesso decreto, sono disciplinate le modalità per la formazione del personale che ha partecipato alle precedenti procedure indette con Decreto Direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010, al fine del collocamento in una graduatoria utile per l'assunzione nel nuovo profilo su posti vacanti e disponibili prima dell'attivazione delle nuove procedure.
Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative si procede, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, alla reinternalizzazione dei servizi di sorveglianza e pulizia. Ministro dell'istituzione, dell'università e della ricerca è, quindi, autorizzato ad assumere 11.857 unità di Collaboratori Scolastici con conseguente aumento delle dotazioni organiche.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 145 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 350 milioni di euro.
54. 2. Bucalo, Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al fine di individuare inderogabilmente entro la data del 30 giugno 2019 soluzioni gestionali e amministrative ottimali, ulteriori acquisti ai «Servizi di pulizia ed ausiliari volti a garantire il regolare svolgimento del servizio, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, saranno effettuati previo confronto tra le amministrazioni dello Stato, gli enti locali e le organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori interessati ivi comprese quelle dei lavoratori della scuola».
54. 8. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è abrogato.
3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019 e a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della Legge 13 luglio 2015, n. 107
54. 5. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 334 è abrogato.
3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili» di cui all'articolo, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 6. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Al comma 602 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportare le seguenti modificazioni:
le parole: «trentesimo giorno» sono state con le seguenti: «decimo giorno»;
le parole: «19,65 milioni» sono sostituite con le seguenti: «58,95 milioni».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
54. 4. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. In deroga alla normativa vigente in materia di contratti a tempo determinato, e in considerazione della specificità del servizio, della sua particolare valenza sociale e della necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche presso gli enti locali, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per la copertura dei posti vacanti e disponibili presso le istituzioni scolastiche ed educative degli enti locali non si applicano le disposizioni in materia di termini e durata massima dei suddetti contratti, fatto salvo l'obbligo degli stessi enti locali di bandire procedure concorsuali volte alla copertura dei posti vacanti e disponibili con cadenza biennale ove Il ricorso a contratti a tempo determinato superi per due anni successivi la percentuale del 25 per cento del totale dei contratti riferiti alle stesse istituzioni scolastiche ed educative.
54. 3. Sandra Savino, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, che rimangono ferme per le successive procedure, è autorizzato a riservare una quota pari al 30 per cento dei posti messi a concorso per il profilo di Direttore Amministrativo in tutte le scuole di ogni ordine e grado, da destinare agli Assistenti amministrativi facenti funzione nel ruolo di direttore dei servizi generali e amministrativi che hanno espletato l'incarico di sostituzione almeno due anni negli ultimi otto.
3-ter. Viene autorizzata una procedura riservata, accanto a quella del concorso ordinario, che prevede una prova concorsuale tramite colloquio orale di natura non selettiva nei riguardi del personale Assistente amministrativo in possesso dei requisiti di cui al comma precedente.
3-quater. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo di cui al secondo periodo sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge. L'entità del contributo è determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
54. 9. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. Al fine di garantire agli assistenti Amministrativi, che sostituiscono i Direttori servizi generali e amministrativi nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, è abrogato l'articolo 1, commi 44 e 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
54. 064. Prestipino.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
1. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative in caso di mancata copertura del posto di Direttore dei servizi generali e amministrativi, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il Dirigente Scolastico è autorizzato ad attivare una procedura di reclutamento attraverso i Centri per l'impiego dipendenti dalle Province o città metropolitane.
2. Gli aspiranti Direttori dei servizi generali e amministrativi, inviati alle scuole dai Centri per l'impiego, dovranno essere in possesso del requisito culturale prescritto per l'accesso al ruolo dei Direttori SGA e dovranno sostenere una procedura selettiva per colloquio che sarà svolta dal Dirigente Scolastico, con la presenza di due docenti suoi collaboratori. Della procedura selettiva sarà redatto specifico processo verbale e all'esito della stessa il Dirigente Scolastico provvederà alla stipula di un contratto individuale di lavoro per supplenza annuale.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 720 milioni di euro per l'anno 2019 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
54. 063. Prestipino.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. Al fine di garantire il regolare funzionamento di tutte le Istituzioni Scolastiche ed Educative, sono abrogate con decorrenza dall'anno scolastico, 2019/2020 le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un Dirigente Scolastico e di un Direttore SGA alle scuole sottodimensionate.
2. L'organico dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori dei servizi generali amministrativi è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 214 milioni di euro per l'anno 2019 e di 364 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
54. 061. Prestipino.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. Al fine di migliorare la funzionalità del servizio scolastico, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, nelle scuole il cui posto di dirigente scolastico risulti vacante e disponibile e affidato in reggenza per l'intero anno scolastico, uno dei collaboratori del dirigente scolastico reggente può essere esonerato dall'insegnamento.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, sono sostituite dalle seguenti: di 228 milioni di euro per l'anno 2019 e di 335 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
54. 014. Fusacchia, Toccafondi.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. Al fine di potenziare i servizi amministrativi e tecnici delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere, con conseguente aumento delle dotazioni organiche, 6.000 unità di Assistenti Amministrativi e 3.000 unità di Assistenti Tecnici a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Gli Assistenti Tecnici neo assunti saranno destinati ad incrementare l'organico delle Istituzioni Scolastiche del primo ciclo.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
54. 062. Prestipino.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure sulle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e sulla stabilizzazione del personale precario nelle istituzioni educative)
1. Al fine di assicurare la qualità della prestazione didattica nella scuola dell'infanzia è consentita la stipulazione di contratti a tempo determinato fin dal primo giorno dell'assenza del titolare.
2. Il personale educativo con incarico di lavoro a tempo determinato che abbia maturato 36 mesi di servizio anche non continuativo nelle istituzioni educative è assunto con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1o settembre 2019.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.
Conseguentemente dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2018 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
54. 017. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Ripristino insegnamento moduli nella scuola primaria)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, a partire dalle prime classi della scuola elementare è ripristinato l'insegnamento per moduli di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 148. Conseguentemente, è abrogato l'articolo 4 della legge 30 ottobre 2008, n. 169. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è riprogrammata progressivamente negli anni successivi la dotazione organica del personale docente. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente intervento, si dispone del fondo di cui all'articolo 1, comma 613, della legge 29 dicembre 2017, n. 205.
54. 018. Fassina, Fratoianni, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:
Art. 54-bis.
(Stabilizzazione sezioni primavera e assunzione personale)
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 13 Aprile 2015, n. 65, al fine di procedere ad un complessivo processo di stabilizzazione del personale delle sezioni primavera allocate presso le scuole dell'infanzia pubbliche e comunali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone un piano pluriennale di assunzioni di educatori e di docenti, da attuare a partire dall'anno scolastico 2019-2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 Luglio 2015, n. 107.
54. 015. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza degli edifici scolastici)
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-ter. I dirigenti delle istituzioni scolastiche rispondono dei rischi connessi alle attività che si svolgono in presenza di alunne e alunni o del personale scolastico o, comunque, sono inserite nel piano triennale dell'offerta formativa. I dirigenti delle istituzioni scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici, tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. I dirigenti delle istituzioni scolastiche, qualora, sulla base di una valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al precedente periodo non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale»;
b) all'articolo 28, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3.1. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici».
54. 052. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Tempo pieno nelle scuole delle regioni meridionali)
1. Considerato l'elevato tasso di dispersione scolastica a livello nazionale e, in particolar modo, nelle regioni meridionali e insulari, al fine di implementare e rendere più omogeneo sul territorio nazionale il tempo pieno o prolungato nel lungo periodo, a partire dall'anno scolastico 2019/2020 nelle suddette regioni è prevista l'estensione del tempo scuola di tutte le classi di scuola primaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'organico di diritto delle classi di scuola primaria delle regioni meridionali e insulari sono assegnate 30 ore settimanali in luogo delle attuali 27.
3. La legge 24 settembre 1971, n. 820, è finanziata per ulteriori 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. La ripartizione delle suddette risorse è effettuata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di consentire una effettiva perequazione territoriale in termini di offerta formativa e la conseguente sensibile riduzione dello squilibrio tra le regioni in termini di offerta di tempo pieno o prolungato.
4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede:
a) per un limite massimo di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante quota parte del gettito riveniente dalle disposizioni di cui al comma 5;
b) per un limite massimo di 250 milioni di euro annui mediante le risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2019 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è fissata in misura pari al 20 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
54. 016. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure in favore degli studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM)
1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è incrementato di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 249,5 milioni nel 2019 e di 399,5 milioni annui a decorrere dal 2020.
54. 067. Belotti, Carbonaro, Nitti, Casa, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Carnevali, Patassini, Saltamartini, Caparvi.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. L'articolo 1, comma 145 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente:
«Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, spetta un credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascun periodo di imposta».
2. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto e disciplinato dall'articolo 1, commi 146, 147, 148, 148-bis e 149 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito di imposta di cui al presente articolo, valutati in euro 20 milioni annui, si provvede con le entrate di cui al Titolo IX.
54. 06. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Fusacchia.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. Al fine di promuovere la formazione e la crescita culturale ed economica del Paese, il secondo comma dell'articolo 142, del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.
54. 05. Calabria.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)
1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere un più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, all'articolo 6, comma 1, lettera a) sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2018 e 2019».
54. 058. Fatuzzo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)
1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere il più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, all'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
«a) 70 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti televisive operanti ambito locale, di cui il 10 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti televisive aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7».
54. 056. Fatuzzo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazioni delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)
1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere un più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, all'articolo 6, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «2016 e 2017» con le seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019».
54. 059. Fatuzzo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofonica locali)
1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere un più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, all'articolo 2, comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) 20 per cento riservato ai contributi spettanti alle emittenti radiofoniche operanti in ambito locale, di cui il 25 per cento deve essere riservato ai contributi destinati alle emittenti radiofoniche aventi carattere comunitario secondo quanto indicato nell'articolo 7».
54. 057. Fatuzzo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)
1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere un più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'Innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, all'articolo 6 sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. A partire dall'anno 2017 e seguenti nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella I e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria per la ripartizione delle risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito. Le emittenti che negli anni 2017 e 2018 sono state costrette a ridurre gli organici vengono riammesse alla graduatoria con l'assegnazione di un punteggio proporzionale al numero dei dipendenti effettivamente impiegati durante i rispetti anni di attività».
54. 055. Fatuzzo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni concernenti i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)
1. Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere un più equo sistema di ripartizione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, alla Tabella 1, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), sostituire il comma 1 con il seguente:
1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito in sede di prima attuazione secondo le aree e aliquote sotto riportate:
AREE | ALIQUOTE |
a) Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b) | 95% |
b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) (per emittenti televisive) ed i ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) | 2% |
c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per le spese tecnologiche innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e) | 3% |
54. 054. Fatuzzo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Rimborsi tariffe postali agevolate per prodotti editoriali)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente».
54. 04. Ferraioli, Pettarin, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Gelmini.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente»;
2. Al comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertiti con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono aggiunte le seguenti: «degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e»;
b) il secondo periodo è soppresso.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 183 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 428 milioni.
54. 09. Bucalo, Fidanza, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
«Art. 54-bis.
(Tutela del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
1. Alla legge 22 aprile 1941 n. 633, articolo 171-ter, comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «I soggetti sottoposti al diritto d'autore, in regola con la relativa licenza SIAE, non possono in alcun modo essere penalmente perseguiti per i diritti connessi».
54. 053. Fatuzzo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. Al fine di sostenere il settore della produzione e promozione della musica Jazz, è autorizzata la spesa di 750.000 euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 55, comma 1.
54. 01. La VII Commissione.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Promozione musica Jazz)
1. Al fine di sostenere il settore della produzione e promozione della musica jazz, è autorizzata la spesa di 750.000 euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del Ministero per i beni e le attività culturali.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: di 249,25 milioni nel 2019, di 399,25 milioni all'anno nel 2020 e 2021, e di 400 milioni a decorrere dal 2022.
54. 068. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)
1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nell'anno 2021 con un importo di 50 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*54. 02. La III Commissione.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)
1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nell'anno 2021 con un importo di 50 milioni di euro. Al relativo oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*54. 08. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)
1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, è rifinanziato per l'anno 2021 con un importo di 50 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: e di 400 milioni di euro per l'anno 2020, 350 milioni di euro per l'anno 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
54. 035. Schirò, La Marca, Ungaro, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a favore del funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero;
b) la spesa di 50 mila euro per l'anno 2019, a favore del funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero finalizzato alla realizzazione della Conferenza mondiale dei giovani italiani all'estero;
c) la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a favore dei Comites di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 milioni e 50 mila euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014. n. 190.
54. 030. Fitzgerald Nissoli.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a favore del funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 031. Fitzgerald Nissoli.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 50 mila euro per l'anno 2019, a favore del funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero finalizzato alla realizzazione della Conferenza mondiale dei giovani italiani all'estero.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 mila euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 032. Fitzgerald Nissoli.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a favore dei Comites di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 23 ottobre 2003, n. 286.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari al milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili dì cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 033. Fitzgerald Nissoli.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, per le scuole statali e paritarie all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64;
b) la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019, per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 029. Fitzgerald Nissoli.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a favore delle Camere di commercio italiane all'estero.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 028. Fitzgerald Nissoli.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019, a integrazione della dotazione finanziaria per contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 027. Fitzgerald Nissoli.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Interventi a favore delle comunità italiane nel mondo per rafforzare gli interessi italiani all'estero)
1. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di un milione di euro per l'anno 2019, ad integrazione delle misure in corso di applicazione a sostegno della particolare condizione di emergenza riguardante gli italiani residenti all'estero, con particolare considerazione per quelli esposti a situazioni di disagio sociale;
b) la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, per il potenziamento della rete consolare.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019, con le seguenti: 244 milioni di euro per l'anno 2019.
54. 07. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati)
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dall'anno 2022 le risorse per gli interventi, le attività e le iniziative di cui al presente articolo sono stabilite in 5 milioni di euro annui.
2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dall'anno 2022 le risorse per gli interventi, le attività e le iniziative di cui al presente articolo sono stabilite in 2,3 milioni di euro annui.
3. È abrogato il comma 8-quinquies all'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 si sostituiscono le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 242, 7 milioni di euro per l'anno 2019 di 392,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*54. 013. Fusacchia, Ungaro, La Marca, Longo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Minoranza Italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati)
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dall'anno 2022 le risorse per gli interventi, le attività e le iniziative di cui al presente articolo sono stabilite in 5 milioni di euro annui.
2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dall'anno 2022 le risorse per gli interventi, le attività e le iniziative di cui al presente articolo sono stabilite in 2,3 milioni di euro annui.
3. È abrogato il comma 8-quinquies all'articolo 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 si sostituiscono le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 242,7 milioni di euro per l'anno 2019 di 392,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*54. 038. Brunetta, Pettarin.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Istituzione del Fondo per la promozione del «turismo di ritorno»)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2019, di 7 milioni di euro per il 2020, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, per l'incentivazione e il potenziamento del «turismo di ritorno» degli italiani all'estero e degli italodiscendenti.
2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato al cofinanziamento di progetti presentati da regioni, enti locali, soggetti associativi e imprese, incluse in un apposito albo predisposto dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, emana il regolamento di gestione del Fondo di cui ai precedenti commi.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: di 245 milioni per l'anno 2019, 393 milioni di euro per l'anno 2020, 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
54. 026. La Marca, Schirò, Ungaro, Carè.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)
1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale, sono assegnate all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ulteriori somme pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni di euro, fino alla fine del comma, con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
*54. 03. La III Commissione.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)
1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale, sono assegnate all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ulteriori somme pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni di euro, fino alla fine del comma, con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
*54. 036. Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 6 febbraio 2009, n. 7, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 5 della medesima legge, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è incrementato di 150 milioni di euro.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 150 milioni di euro annui.
54. 037. Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Lavori di completamento del raddoppio della tratta Andora-Finale Ligure)
1. Al fine di garantire il tempestivo completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora-Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con Rete Ferroviaria Italiana, è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al Contratto di programma 2017-2021 al fine di disporre l'applicazione del predetto finanziamento per ciascuno degli anni a decorrere dal 2019.
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo Infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
54. 065. Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Sozzani.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Lavori di completamento del raddoppio della tratta Andora-Finale Ligure)
1. Al fine di garantire il completamento del raddoppio della tratta ferroviaria Andora-Finale Ligure, quale opera prioritaria di interesse nazionale, e intervento infrastrutturale decisivo per garantire e potenziare i collegamenti tra la Liguria di ponente e la Liguria di levante, il Nord Italia e l'Europa, e consentire l'adeguamento del sistema ferroviario e di movimentazione merci per i porti liguri, il contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 240. della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. All'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui al comma I si provvedere a valere sul fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
54. 039. Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Gagliardi, Sozzani.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Impianti a fune)
1. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999; n. 140 è rifinanziato per una somma pari a 40 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021.
2. Per i medesimi fini di cui al comma 1 è riconosciuto, nell'ambito dei trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, un incremento di risorse pari a 5 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
2019: –45.000.000;
2020: –45.000.000;
2021: –45.000.000.
54. 048. Sandra Savino.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Sicurezza degli impianti a fune e di innevamento programmato)
1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni, è rifinanziato per una somma pari a 40 milioni di euro annui nel triennio 2019-2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
2019: –40.000.000;
2020: –40.000.000;
2021: –40.000.000.
54. 069. Bergamini.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure di sostegno agli impianti di risalita)
1. Al fine di garantire la regolare attività degli impianti di risalita, le spese di ammodernamento e di miglioramento dei livelli di sicurezza sostenute dai soggetti gestori degli stessi impianti, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, sono assimilate ad ammortamento di investimenti ed oneri finanziari.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, valutati in 30 milioni di euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 041. Sandra Savino.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misura in favore dei pendolari autostradali)
1. L'agevolazione tariffaria sul pedaggio autostradale, pari fino al 20 per cento del pedaggio, in favore dei pendolari che usufruiscono di dispositivo Telepass già in precedenza previsto negli accordi tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'Associazione italiana società concessionarie autostrade e trafori è prorogata per gli anni 2019 e 2020. Ai fini del primo periodo è previsto un contributo di importo pari a 1 milione di euro annui.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2019: –6.000.000;
2020: –6.000.000;
54. 042. Bignami.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Pedaggi dei mezzi di soccorso)
1. All'articolo 373, comma 2 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, le parole «adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo specifico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «adibiti al soccorso nell'espletamento del relativo servizio, anche non in emergenza».
2. Le società concessionarie autostradali trasmettono alle competenti commissioni parlamentari una relazione semestrale contenente i dati dei flussi dei mezzi complessivi che hanno avuto accesso alla rete autostradale, suddivisi per aree geografiche regionali, con il valore dei pedaggi corrisposti, distinguendo tra mezzi di soccorso esentati dalla corresponsione degli importi dovuti dagli altri veicoli.
4. Entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta con proprio decreto le modalità per la redazione della relazione di cui al comma 3, sentita l'Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT).
54. 049. Silli, Sandra Savino.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Continuità territoriale marittima della Sardegna)
1. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «funzioni relative alla continuità territoriale» sono aggiunte le seguenti: «, comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima».
2. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone e cose, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso.
3. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima lo Stato eroga annualmente, a decorrere dal 2019, alla regione autonoma della Sardegna un contributo pari a 73 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 73 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
54. 043. Cappellacci.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Continuità territoriale aerea della Sardegna)
1. Considerata la necessità di assicurare la continuità territoriale della Regione Sardegna attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra gli scali sardi di Alghero, Cagliari ed Olbia e gli aeroporti di Bologna, Napoli, Torino, Verona, come precedentemente disposto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2005, n. 36 successivamente abrogato dal decreto ministeriale 8 agosto 2018, a decorrere dal 2019 alla regione autonoma della Sardegna è erogato annualmente un contributo pari a 14 milioni di euro, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, al fine dell'imposizione di oneri di servizio pubblico.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nel limite di 14 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
54. 044. Cappellacci.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso i porti pugliesi)
1. A decorrere dal 1o marzo 2019 sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i porti presenti nei territori delle Autorità portuali del Mar Ionio e del Mar Adriatico Meridionale.
2. Gli autotrasporti internazionali cui è fatto riferimento sono quelli eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei porti di cui al comma 1, ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei porti di cui al comma 1 e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai container.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina le modalità e i criteri di accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni amministrative.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo discendono oneri pari a 22 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 228 milioni di euro per l'anno 2019 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
54. 040. D'Attis, Sisto, Elvira Savino, Labriola, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure per il trasporto)
1. Atteso che il piano di risanamento di EAV s.r.l. non e ancora concluso, fermo restando che le misure per il raggiungimento dell'equilibrio economico previste dall'articolo 11, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono state disattese nel previsto regime di ordinarietà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze nomina il Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, al fine di provvedere al raggiungimento dell'equilibrio economie-o di EAV s.r.l. ai sensi dell'articolo 16 commi 5, 6 e 7 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Il Commissario ha la competenza alla verifica ed alla certificazione dei pagamenti già effettuati, accertate eventuali irregolarità interviene a tutela degli interessi della PA.
2. Ai fini di cui al comma 1 e nelle more del riallineamento del rapporto debiti/crediti intercorrente tra la Regione Campania e la società EAV s.r.l., il contributo straordinario di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1o dicembre 2016, n. 225, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2019.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 047. Paolo Russo, Pentangelo, Sarro.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.
2. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 discendono oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000;
2020. – 1.000.000.
54. 045. Sozzani, Spena, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Intervento urgente per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.)
1. All'articolo 12, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole «31 ottobre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2019»;
b) al comma 2, le parole «15 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2019».
2. Allo scopo di garantire l'adempimento delle obbligazioni di trasporto assunte dalla amministrazione straordinaria fino alla data di cessione del complesso aziendale senza soluzione di continuità del servizio di trasporto aereo e assicurare la regolare prosecuzione dei servizi di collegamento aereo nel territorio nazionale e per il territorio nazionale esercitati dalle società di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con moddificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 nelle more della definitiva conclusione della procedura di cessione dei complessi aziendali, nonché allo scopo di consentire la definizione ed il perseguimento del programma della relativa procedura di amministrazione straordinaria, l'ammontare del finanziamento a titolo oneroso di cui all'articolo 50, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementato di 80 milioni di euro, da erogarsi nell'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 105 milioni di euro.
54. 046. Sozzani.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure a sostegno della logistica e della logistica digitale)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 188 dopo le parole: «n. 27» inserire le seguenti: «nel cui perimetro sono contenuti i PCS delle Autorità di Sistema Portuale e delle Autorità portuali», conseguentemente, dopo le parole «Ferrovie dello Stato Italiane», eliminare le parole «I PCS (Port Community System) delle Autorità portuali»;
b) sostituire il comma 189 con il seguente:
«89. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla realizzazione e gestione del SiNaMoLo per il tramite del soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e a tal fine definisce le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti di cui al comma 188 e definendo gli standard dei protocolli di comunicazione e trasmissione dati. Per la realizzazione del sistema è assegnato 1 milione di euro per l'anno 2019»;
c) al comma 190 dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, sostituire le parole da «per le attività» fino a «del presente articolo», con le seguenti: «Per la gestione del sistema»;
d) al comma 191 sostituire le parole da: «Agli oneri derivanti» fino a: «pari a» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 189 e 190 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2019 e a».
2. All'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il seguente comma:
«583-bis. Visto il comma 583 e considerati i tempi necessari a diffondere sul territorio nazionale le attività della logistica digitale, al Soggetto Attuatore Unico della Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono ulteriormente assegnati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Il contribuito di cui al presente comma è erogato senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto Attuatore Unico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive apposita convenzione con il Soggetto Attuatore Unico».
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
54. 060. Sozzani.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Garanzia di omologazione e conformità delle biciclette elettriche a pedalata assistita)
1. Al fine di contrastare il fenomeno della vendita di biciclette elettriche a pedalata assistita non rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente, anche in considerazione della crescente diffusione di questi veicoli sul mercato, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'effettuazione di test di conformità su un campione di veicoli nuovi di fabbrica, a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica e per promuovere un uso legale della bicicletta. Le modalità tecniche e le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 050. Bergamini.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Rideterminazione del canone di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale)
1. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1o gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».
2. Con l'opzione di cui al comma 1 i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
3. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.
4. Ai rapporti concessori di cui al precedente comma 1, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24 novembre 2003, si applicano le misure stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.
54. 066. Andreuzza, Viviani, Raffaelli, Saltamartini, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)
1. Al fine di salvaguardare il commercio e le attività produttive operanti su aree pubbliche, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) alle concessioni di beni demaniali e del patrimonio dello Stato e degli enti pubblici territoriali, rilasciate per servizi pubblici, per servizi e attività portuali e produttive o per alcuna delle seguenti attività:
1) stabilimenti balneari;
2) gestione di strutture turistico-ricettive e attività turistico-ricreative o sportive;
3) noleggio di imbarcazioni e natanti;
4) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
5) esercizi commerciali in genere;
6) mercati periodici con occupazione di suolo pubblico».
2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono abrogati.
54. 010. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi, Boschi, Marattin.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Proroga termine delle concessioni di commercio su aree pubbliche)
1. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 dicembre 2020», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
54. 011. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Cessione agevolata di beni ai soci)
1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2019, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo; del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2018. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, si applicano in misura fissa.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2019 e la restante parte entro il 16 giugno 2020, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio i 997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
*54. 025. Lucaselli.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Cessione agevolata di beni ai soci)
1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2019, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo; del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2018, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1o ottobre 2018. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2019 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le imposte di registro, ipotecarie e catastali, si applicano in misura fissa.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2019 e la restante parte entro il 16 giugno 2020, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio i 997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2019.
*54. 070. Sandra Savino.
Dopo l'articolo 54, aggiungete il seguente:
Art. 54-bis.
1. All'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 21 è abrogato. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, valutati in 140 milioni a decorrere dal 2019, si provvede secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 034. Calabria.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la riduzione delle accise sui carburanti usati in agricoltura.
2. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dal 2019, è utilizzato al fine di abbattere il peso delle scelse sul carburanti usati in agricoltura sul costo finale dei carburanti.
3. Le accise sul carburanti usati in agricoltura sono rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in modo che il minor gettito non sia superiore alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55, è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019.
54. 024. Lucaselli.
Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019, il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incremento di 10 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
54. 020. Misiti, Dall'Osso, Grippa, Alemanno, De Toma, Rachele Silvestri, Sut, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Angiola, Aprile, Aresta, Ascari, Azzolina, Baldino, Barbuto, Massimo Enrico Baroni, Barzotti, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Bologna, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Cunial, Currò, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, D'Arrando, Sabrina De Carlo, De Giorgi, De Girolamo, De Lorenzis, De Lorenzo, De Toma, Deiana, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, D'Incà, D'Ippolito, Donno, Dori, D'Orso, D'Uva, Ehm, Emiliozzi, Ermellino, Faro, Federico, Ficara, Flati, Ilaria Fontana, Forciniti, Frate, Frusone, Gagnarli, Galantino, Galizia, Gallinella, Gallo, Giannone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Giuliodori, Grande, Grimaldi, Grippa, Gubitosa, Ianaro, Invidia, Iorio, Iovino, L'Abbate, Lapia, Lattanzio, Licatini, Liuzzi, Lombardo, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Macina, Maglione, Mammì, Alberto Manca, Maniero, Manzo, Maraia, Mariani, Marino, Martinciglio, Marzana, Masi, Melicchio, Menga, Migliorino, Misiti, Nappi, Nesci, Nitti, Olgiati, Orrico, Pallini, Palmisano, Papiro, Parentela, Parisse, Paxia, Penna, Perantoni, Perconti, Pignatone, Provenza, Raduzzi, Raffa, Ricciardi, Rizzo, Rizzone, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Rospi, Roberto Rossini, Ruggiero, Ruocco, Giovanni Russo, Saitta, Salafia, Sapia, Sarli, Sarti, Scagliusi, Scanu, Scerra, Scutellà, Segneri, Serritella, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siragusa, Sodano, Spadoni, Spessotto, Sportiello, Suriano, Sut, Termini, Terzoni, Testamento, Torto, Trano, Traversi, Tripiedi, Elisa Tripodi, Trizzino, Troiano, Tucci, Tuzi, Vallascas, Varrica, Vianello, Vignaroli, Villani, Vizzini, Volpi Leda, Zanichelli, Zennaro, Zolezzi, Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Bordo, Boschi, Bossio, Braga, Buratti, Campana, Cantini, Cantone Carla, Cardinale, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Di Maio Marco, Enrico, Fassino, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Gribaudo, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Manca Gavino, Mancini, Marattin, Maria Ferri, Martina, Mauri, Melilli, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morani, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nobili, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Pagano Ubaldo, Paita, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Romano Andrea, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini, Polverini, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Siracusano, Maria Tripodi, Fassina.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)
1. A decorrere dall'anno 2019, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
54. 023. Misiti, Dall'Osso, Grippa, Alemanno, De Toma, Rachele Silvestri, Sut, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Angiola, Aprile, Aresta, Ascari, Azzolina, Baldino, Barbuto, Massimo Enrico Baroni, Barzotti, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Bologna, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Cunial, Currò, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, D'Arrando, Sabrina De Carlo, De Giorgi, De Girolamo, De Lorenzis, De Lorenzo, De Toma, Deiana, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, D'Incà, D'Ippolito, Donno, Dori, D'Orso, D'Uva, Ehm, Emiliozzi, Ermellino, Faro, Federico, Ficara, Flati, Ilaria Fontana, Forciniti, Frate, Frusone, Gagnarli, Galantino, Galizia, Gallinella, Gallo, Giannone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Giuliodori, Grande, Grimaldi, Grippa, Gubitosa, Ianaro, Invidia, Iorio, Iovino, L'Abbate, Lapia, Lattanzio, Licatini, Liuzzi, Lombardo, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Macina, Maglione, Mammì, Alberto Manca, Maniero, Manzo, Maraia, Mariani, Marino, Martinciglio, Marzana, Masi, Melicchio, Menga, Migliorino, Misiti, Nappi, Nesci, Nitti, Olgiati, Orrico, Pallini, Palmisano, Papiro, Parentela, Parisse, Paxia, Penna, Perantoni, Perconti, Pignatone, Provenza, Raduzzi, Raffa, Ricciardi, Rizzo, Rizzone, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Rospi, Roberto Rossini, Ruggiero, Ruocco, Giovanni Russo, Saitta, Salafia, Sapia, Sarli, Sarti, Scagliusi, Scanu, Scerra, Scutellà, Segneri, Serritella, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siragusa, Sodano, Spadoni, Spessotto, Sportiello, Suriano, Sut, Termini, Terzoni, Testamento, Torto, Trano, Traversi, Tripiedi, Elisa Tripodi, Trizzino, Troiano, Tucci, Tuzi, Vallascas, Varrica, Vianello, Vignaroli, Villani, Vizzini, Volpi Leda, Zanichelli, Zennaro, Zolezzi, Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Bordo, Boschi, Bossio, Braga, Buratti, Campana, Cantini, Cantone Carla, Cardinale, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Di Maio Marco, Enrico, Fassino, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Gribaudo, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Manca Gavino, Mancini, Marattin, Maria Ferri, Martina, Mauri, Melilli, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morani, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nobili, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Pagano Ubaldo, Paita, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Romano Andrea, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini, Polverini, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Siracusano, Maria Tripodi, Fassina.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)
1. Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 131 comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni per l'anno 2020 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2021.
2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 205 milioni per l'anno 2019, 350 milioni per l'anno 2020 e 345 milioni a decorrere dall'anno 2021.
54. 022. Dall'Osso, Misiti, Grippa, Alemanno, De Toma, Rachele Silvestri, Sut, Boschi, Marattin, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Angiola, Aprile, Aresta, Ascari, Azzolina, Baldino, Barbuto, Massimo Enrico Baroni, Barzotti, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Bologna, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Cunial, Currò, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, D'Arrando, Sabrina De Carlo, De Giorgi, De Girolamo, De Lorenzis, De Lorenzo, De Toma, Deiana, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, D'Incà, D'Ippolito, Donno, Dori, D'Orso, D'Uva, Ehm, Emiliozzi, Ermellino, Faro, Federico, Ficara, Flati, Ilaria Fontana, Forciniti, Frate, Frusone, Gagnarli, Galantino, Galizia, Gallinella, Gallo, Giannone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Giuliodori, Grande, Grimaldi, Grippa, Gubitosa, Ianaro, Invidia, Iorio, Iovino, L'Abbate, Lapia, Lattanzio, Licatini, Liuzzi, Lombardo, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Macina, Maglione, Mammì, Alberto Manca, Maniero, Manzo, Maraia, Mariani, Marino, Martinciglio, Marzana, Masi, Melicchio, Menga, Migliorino, Misiti, Nappi, Nesci, Nitti, Olgiati, Orrico, Pallini, Palmisano, Papiro, Parentela, Parisse, Paxia, Penna, Perantoni, Perconti, Pignatone, Provenza, Raduzzi, Raffa, Ricciardi, Rizzo, Rizzone, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Rospi, Roberto Rossini, Ruggiero, Ruocco, Giovanni Russo, Saitta, Salafia, Sapia, Sarli, Sarti, Scagliusi, Scanu, Scerra, Scutellà, Segneri, Serritella, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siragusa, Sodano, Spadoni, Spessotto, Sportiello, Suriano, Sut, Termini, Terzoni, Testamento, Torto, Trano, Traversi, Tripiedi, Elisa Tripodi, Trizzino, Troiano, Tucci, Tuzi, Vallascas, Varrica, Vianello, Vignaroli, Villani, Vizzini, Volpi Leda, Zanichelli, Zennaro, Zolezzi, Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Bordo, Boschi, Bossio, Braga, Buratti, Campana, Cantini, Cantone Carla, Cardinale, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Di Maio Marco, Enrico, Fassino, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Gribaudo, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Manca Gavino, Mancini, Marattin, Maria Ferri, Martina, Mauri, Melilli, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morani, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nobili, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Pagano Ubaldo, Paita, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Romano Andrea, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini, Polverini, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Siracusano, Maria Tripodi, Fassina.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo per il caregiver familiare)
1. Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni per l'anno 2019, 350 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2021.
54. 021. Misiti, Dall'Osso, Grippa, Alemanno, De Toma, Rachele Silvestri, Sut, Boschi, Marattin, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Angiola, Aprile, Aresta, Ascari, Azzolina, Baldino, Barbuto, Massimo Enrico Baroni, Barzotti, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Bologna, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Cunial, Currò, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, D'Arrando, Sabrina De Carlo, De Giorgi, De Girolamo, De Lorenzis, De Lorenzo, De Toma, Deiana, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, D'Incà, D'Ippolito, Donno, Dori, D'Orso, D'Uva, Ehm, Emiliozzi, Ermellino, Faro, Federico, Ficara, Flati, Ilaria Fontana, Forciniti, Frate, Frusone, Gagnarli, Galantino, Galizia, Gallinella, Gallo, Giannone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Giuliodori, Grande, Grimaldi, Grippa, Gubitosa, Ianaro, Invidia, Iorio, Iovino, L'Abbate, Lapia, Lattanzio, Licatini, Liuzzi, Lombardo, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Macina, Maglione, Mammì, Alberto Manca, Maniero, Manzo, Maraia, Mariani, Marino, Martinciglio, Marzana, Masi, Melicchio, Menga, Migliorino, Misiti, Nappi, Nesci, Nitti, Olgiati, Orrico, Pallini, Palmisano, Papiro, Parentela, Parisse, Paxia, Penna, Perantoni, Perconti, Pignatone, Provenza, Raduzzi, Raffa, Ricciardi, Rizzo, Rizzone, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Rospi, Roberto Rossini, Ruggiero, Ruocco, Giovanni Russo, Saitta, Salafia, Sapia, Sarli, Sarti, Scagliusi, Scanu, Scerra, Scutellà, Segneri, Serritella, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siragusa, Sodano, Spadoni, Spessotto, Sportiello, Suriano, Sut, Termini, Terzoni, Testamento, Torto, Trano, Traversi, Tripiedi, Elisa Tripodi, Trizzino, Troiano, Tucci, Tuzi, Vallascas, Varrica, Vianello, Vignaroli, Villani, Vizzini, Volpi Leda, Zanichelli, Zennaro, Zolezzi, Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Bordo, Boschi, Bossio, Braga, Buratti, Campana, Cantini, Cantone Carla, Cardinale, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Di Maio Marco, Enrico, Fassino, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Gribaudo, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Manca Gavino, Mancini, Marattin, Maria Ferri, Martina, Mauri, Melilli, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morani, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nobili, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Pagano Ubaldo, Paita, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Romano Andrea, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini, Polverini, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Siracusano, Maria Tripodi, Fassina.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 la visita per il rilascio della patente per il disabile e per i suoi familiari con un reddito complessivo fino a 30.000 euro (lordi) per nucleo familiare è gratuita per il soggetto affetto da disabilità ed in forma ridotta ovvero pari al 50 per cento del costo attuale per i suoi familiari.
54. 019. Dall'Osso, Misiti, Grippa.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure volte a prevenire i decessi a causa di malattie del cuore)
1. Al fine di tutelare la salute e prevenire i decessi a causa di malattie ischemiche del cuore, malattie cerebrovascolari e altre malattie del cuore, presso gli scali aerei, ferroviari e marittimi e a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi è fatto obbligo di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) e di personale formato ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120, e successive modificazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2019 è riconosciuto, a titolo di contributo a fondo perduto, un importo pari al venti per cento del costo di acquisto di defibrillatori automatici e semiautomatici esterni (DAE), nei limiti di 50 milioni di euro.
3. Il decreto del Ministro della salute, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione pari a 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
54. 051. Mulè.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Abrogazione del minor prezzo tra i criteri di aggiudicazione dell'appalto)
1. Il comma 4 dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto, sentiti i pareri di competenza, rende attuativa la presente disposizione.
54. 012. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
ART. 55.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 2, è incrementato di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, da destinare al finanziamento della nona salvaguardia esodati.
55. 9. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere i seguenti:
Art. 68-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo nazionale con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni a decorrere dal 2020 per agevolazioni fiscali previste dall'articolo 68-quater al fine dell'apertura di attività del commercio o per la prosecuzione di attività del commercio già esistenti nelle periferie urbane delle città, limitatamente alle strutture di cui all'articolo 4 comma 1 lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, nonché per le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 68-sexies.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni prevede i criteri per la concessione delle agevolazioni fiscali per l'apertura di attività del commercio o per la prosecuzione di attività del commercio già esistenti nelle periferie urbane dei comuni ricompresi nelle città metropolitane con maggiore attenzione di quelle periferie con grave disagio e marginalità sociale.
3. Le regioni identificano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni non ricompresi nelle città metropolitane che possono usufruire delle agevolazioni della presente legge a condizione che presentino particolari situazioni di degrado urbanistico, di disagio sociale o necessità di rivitalizzare le aree urbane abbandonate indipendentemente dalla loro localizzazione.
4. Le città metropolitane provvedono alla identificazione delle aree periferiche entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. I comuni di cui al comma 2 e 3 entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge determinano con apposite delibere di giunta le aree periferiche oggetto della presente legge.
Art. 68-ter.
1. Possono beneficiare delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 68-quater le attività del commercio di cui al comma 1, dell'articolo 1 che abbiano la sede dell'attività commerciale nelle periferie individuate dal comma 2 dell'articolo 68-bis.
2. Le risorse economiche del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 68-bis, costituiscono il limite per la fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.
3. Risultano oggetto di agevolazioni tutte le attività commerciali di cui all'articolo 68-bis che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, abbiano superficie di vendita non superiore ai 150 metri quadrati nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e ai 250 mq. nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Art. 68-quater.
1. Le attività del commercio di cui ai precedenti articoli, possono usufruire fino al 31 dicembre 2024 delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
b) esenzione dell'IMU sugli immobili delle attività del commercio aperte ai sensi della presente legge e utilizzati per svolgere la loro attività;
c) azzeramento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per tre anni a carico delle attività di commercio per i contratti a tempo indeterminato;
d) esenzione dell'imposta TARI.
2. Le attività commerciali di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 68-bis, per poter godere dei benefici di cui alla presente legge devono mantenere la propria attività nella sede come individuata ai sensi del comma 2, dell'articolo 68-bis pena la revoca dei benefici goduti ai sensi della presente legge.
Art. 68-quinquies.
1. Le regioni possono agevolare le attività commerciali di cui al comma 1, d all'articolo 68-bis, con proprie risorse economiche ai sensi della presente legge.
Art. 68-sexies.
1. L'Associazione bancaria italiana ed il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano un'apposita convenzione con il compito di definire le modalità e i criteri per la concessione di mutui a tasso agevolato per i soggetti di cui al comma 1, all'articolo 68-bis per la costituzione di nuove attività del commercio e per la prosecuzione di attività del commercio ubicate nelle aree periferiche come individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 68-bis.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui al comma 1.
Art. 68-septies.
1. Per l'ammodernamento delle attività del commercio esistenti o per la nuova costruzione di attività del commercio individuate nelle aree periferiche di cui al comma 2 all'articolo 68-bis della presente legge, i comuni adottano con atto consiliare le procedure per la realizzazione delle opere pubbliche necessarie a favorire l'esercizio delle attività del commercio oggetto della presente legge.
2. I pareri, i visti e i nulla-osta e qualsiasi altro strumento necessario per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine non siano resi si intendono acquisiti con esito positivo.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa in Conferenza unificata stabilisce i criteri necessari per la realizzazione delle opere necessarie alla prosecuzione delle attività del commercio o alla loro nuova costituzione.
55. 11. Lupi, Tondo, Colucci, Sangregorio.
Sopprimerlo.
* 55. 6. Foti, Lucaselli.
Sopprimerlo.
* 55. 10. Librandi.
Al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 125 milioni di euro per il 2019, di 370 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della particolare autonomia, al comune di Roma capitale è attribuito un contributo di 60 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione delle strade.
55. 7. Giachetti, Nobili.
Al comma 1 sostituire la parola: 185 con la seguente: 35 e sostituire la parola: 430 con la seguente: 280.
Conseguentemente:
all'articolo 68, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018» e dopo le parole: «300 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 100 e sostituire la parola: 400 con la seguente: 250.
55. 5. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Vietina, Musella.
Al comma 1, sostituire le parole: 185 con le seguenti: 135.
Conseguentemente dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni volte a dare soluzione ai nuclei abitativi degradati della città di Messina)
1. Il comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predispone e avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui all'articolo 1, è assegnata al comune la somma di 250 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Quale contributo alla costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari di cui al comma 2, sono stanziati 250 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dalla presente legge sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
5. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione di cui al comma 4:
a) l'abitazione in grotte, baracche, scantinati e simili, alloggi pericolanti e igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità;
b) l'alloggio in locali a spese del comune, ovvero in zone da risanare o soggette a demolizione per esecuzione di opere pubbliche;
c) il maggior numero di familiari a carico;
d) il più basso reddito di lavoro.
6. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 50.
55. 8. Siracusano, Germanà.
Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: con una dotazione di 128,48 milioni di euro per l'anno 2019 e di 353,48 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Conseguentemente all'articolo 57 sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
55. 12. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Fusacchia.
Al comma 1, sostituire le parole: con una dotazione di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: con una dotazione di 165 milioni di euro per l'anno 2019 e di 410 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Conseguentemente, all'articolo 59 sopprimere il comma 7.
55. 13. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 179 milioni;
2) sostituire le parole da: e di 430 milioni fino a: 2020, con le seguenti:, di 424 milioni per gli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni a decorrere dal 2022.
Conseguentemente, alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma 1.5, Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
2020:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
2021:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
55. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 183 milioni;
2) sostituire le parole da: e di 430 milioni fino a: 2020, con le seguenti:, di 428 milioni per gli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni a decorrere dal 2022.
Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 18 Giovani e Sport, Programma 18.1, attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2020:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2021
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
55. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 183 milioni;
2) sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti: 428 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 18 Giovani e Sport, Programma 18.1, attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2020:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2021:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
55. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, a valere sul fondo di cui al primo periodo, l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è destinato al Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, per l'indennizzo delle vittime.;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Per le vittime di reati violenti intenzionali l'indennizzo da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al 50 per cento dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo provvisionale con un tetto massimo di euro cinquantamila. L'indennizzo sarà corrisposto nella misura di euro quarantamila nel caso risulti ignoto l'autore del reato o nel caso non sia stata chiesta una provvisionale in sede penale, ma si sia ottenuta in tale fase ma condanna generica al risarcimento del danno.
1-ter. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Tale somma è destinata esclusivamente in favore delle vittime di reati violenti intenzionali per l'erogazione di spese mediche, assistenziali e per l'acquisto di presidi sanitari necessari alla vittima a causa della violenza subita. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli ami 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1.
1-quater. La domanda di accesso a quanto previsto al comma 1-ter non è alternativa alla domanda di accesso al solo indennizzo previsto al comma 1, ma i relativi benefici sono cumulabili.
1-quinquies. Con regolamento, adottato tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1-ter, per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati e che dovranno comprendere anche l'erogazione dei farmaci di fascia C.».
55. 4. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo. Coerentemente con le disposizioni del Parlamento europeo che a gennaio 2016 ha deciso che tutto l'abbigliamento motociclistico dovrà rispondere a standard europei relativi alla protezione offerta, rispettando in tutta Europa gli stessi standard di sicurezza la detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEN (European Commitee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e successive modificazioni. La misura si applica nel limite di spesa di 10 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2018 e 2019. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo.
Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 350 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
55. 02. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.
2. La suddetta detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEN (European Commitee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
3. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le parole: 182 milioni di euro per l'anno 2019 e di 427 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
55. 042. Fidanza, Rotelli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)
1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.
2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
4. La misura di cui al comma 1 si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ove il predetto limite sia superato, la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino alla concorrenza del limite medesimo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
55. 062. Morelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Al comma 49-bis dell'articolo 31 della legge n. 448 del 1998 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di alienazione del bene senza il rispetto della procedura di affrancazione, il venditore può effettuarla anche successivamente, pagando, oltre al costo, una penale pari al 15 per cento del valore dell'affrancazione».
55. 01. Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 lo stanziamento di cui al comma 338 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 e per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2 della presente legge.
55. 03. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Criterio di accesso alla tariffa incentivante)
All'articolo 3-bis.1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo le parole: «sono di competenza statale.» sono aggiunte le seguenti: «La graduatoria di accesso agli incentivi è sempre soggetta a scorrimento nei limiti dell'impegno complessivo autorizzabile di 50 Mw. La tariffa incentivante, in caso di scorrimento della graduatoria, non è soggetta a decurtazione.».
55. 04. Benvenuto.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure a sostegno della logistica e della logistica digitale)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 188 dopo le parole: «n. 27» aggiungere le seguenti: «nel cui perimetro sono contenuti i PCS delle Autorità di Sistema Portuale e delle Autorità portuali»; conseguentemente, dopo le parole: «Ferrovie dello Stato Italiane» sono soppresse le parole: «I PCS (Port Community System) delle Autorità portuali»;
b) il comma 189 è sostituito dal seguente:
«189. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovrintende alla realizzazione e gestione del SiNaMoLo per il tramite del soggetto attuatore unico della Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e a tal fine definisce le modalità per l'attuazione del SiNaMoLo, assicurando il coordinamento dei soggetti di cui al comma 188 e definendo gli standard dei protocolli di comunicazione e trasmissione dati. Per la realizzazione del sistema è assegnato 1 milione di euro per l'anno 2019.»;
c) al comma 190, dell'articolo 1, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole da: «Per le attività» fino a: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Per la gestione del sistema»;
d) al comma 191 le parole da: «Agli oneri derivanti» fino a: «pari a» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal comma 189 e 190 del presente articolo, pari a 1 milione di euro per il 2019 e a».
2. All'articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: «583-bis. Visto il comma 583 e considerati i tempi necessari a diffondere sul territorio nazionale le attività della logistica digitale, al Soggetto Attuatore Unico detta Piattaforma Logistica Nazionale ai sensi dell'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono ulteriormente assegnati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022. Il contribuito di cui al presente comma è erogato senza obbligo di cofinanziamento a carico del Soggetto attuatore unico. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoscrive apposita convenzione con il Soggetto attuatore unico.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
55. 05. Crosetto, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.
2. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.
4. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il cui rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni, aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.
55. 07. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli, Mandelli, Bergamini, D'Attis, Fiorini, Mulè, Mugnai, Ripani, Polidori, Rampelli, Bruno Bossio.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
«2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di novanta giorni.».
55. 06. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni. – Codice della navigazione, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio.».
55. 08. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, le parole: «alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti con: «delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79».
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 180 milioni e le parole: 430 milioni con le parole: 425 milioni.
55. 09. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Modifiche al Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)
1. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «mare» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410».
55. 010. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Modifiche al Codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942 n. 327)
1. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.
3-ter. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.
3-quater. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.».
55. 011. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2.
55. 012. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 18 aprile 2005.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano.
55. 013. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 732 dopo la parola: «giudiziari» sono aggiunte le parole: «e amministrativi», le parole: «del 30 settembre 2013» sono sostituite con le seguenti: «del 23 ottobre 2018» e dopo le parole: «in favore dello Stato dei canoni» sono aggiunte le parole: «imposte accessorie» e al comma 733 la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2019».
2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
55. 014. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi)
1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l'estensione della durata della concessione per cinquanta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali l'estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al comma 1.
55. 016. Fidanza, Zucconi, Rizzetto, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Interpretazione autentica della definizione di attività d'impresa in ambito turistico-alberghiero)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.
2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
* 55. 017. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Interpretazione autentica della definizione di attività d'impresa in ambito turistico-alberghiero)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a 8 giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.
2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera.
* 55. 056. Bendinelli, Nevi, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Tutela della salute e della sicurezza dei clienti delle locazioni brevi)
1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
2. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
3. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n, 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;
c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
d) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive.
** 55. 018. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Tutela della solide e della sicurezza dei clienti delle locazioni brevi)
1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico- sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.
2. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e deve stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.
3. Ferme restando le competenze delle Regioni in materia di turismo, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini:
a) dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n, 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) dell'applicazione dell'imposta imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale;
c) del pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;
d) della comunicazione delle generalità degli alloggiati, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni;
e) delle rilevazioni statistiche sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive.
** 55. 057. Bendinelli, Nevi, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Registro nazionale delle locazioni brevi)
1. I locatori delle unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l'Agenzia delle entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le caratteristiche del registro di cui al comma 1, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.
3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;
f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante i quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;
l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.
4. I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 1:
a) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
b) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro di cui al presente articolo.
5. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 si applicano a chi svolga l'attività di cui al comma 1 senza essere iscritto nel registro di cui al presente articolo o rivolga la propria offerta al pubblico per un numero di giorni superiore a quello dichiarato all'atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 4 sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
6. I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni.
* 55. 019. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Registro nazionale delle locazioni brevi)
1. I locatori delle unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni, sono tenuti ad iscriversi nel registro nazionale istituito presso l'Agenzia delle Entrate, previa comunicazione al comune competente della segnalazione certificata di inizio attività.
2. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
a) le caratteristiche del registro di cui al comma, che ha sede presso l'Agenzia stessa; le modalità ed i termini per l'iscrizione nello stesso;
b) i requisiti soggettivi per l'iscrizione nel registro, inclusi quelli previsti all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (onorabilità), all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia) ed agli articoli 11, 92 e 131 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 agosto 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni;
c) le modalità di pubblicazione dei dati contenuti nel registro, che devono essere accessibili a chiunque vi abbia interesse, anche mediante rete internet.
3. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i contenuti minimi della segnalazione certificata di cui al comma 1, che deve contenere almeno:
a) i dati anagrafici e il codice fiscale della persona che esercita l'attività di cui al comma 1, la quale assume ogni responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi, pubblici e privati, inclusi quelli connessi alla comunicazione dei flussi turistici e alla denuncia degli ospiti di cui all'articolo 109 del regio decreto n. 773 del 1931;
b) la posizione di ogni unità abitativa utilizzata per l'esercizio dell'attività, comprensiva di comune, via, numero civico, scala, piano, interno, coordinate geografiche espresse in gradi decimali e nominativo indicato sul citofono;
c) la visura catastale aggiornata di ogni unità abitativa, dalla quale si evincano i dati anagrafici e il codice fiscale del proprietario;
d) la planimetria catastale di ogni unità abitativa, con l'indicazione del numero di camere e di posti letto;
e) l'attestazione della sussistenza dei requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, delle condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente e degli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali, incluse le disposizioni in materia di prevenzione incendi;
f) l'indicazione dei periodi dell'anno durante ì quali l'alloggio viene reso disponibile per il pubblico;
g) gli estremi delle polizze assicurative inerenti la responsabilità civile verso i clienti e i danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio;
h) i dati anagrafici e il codice fiscale della società alla quale sia eventualmente affidata, in tutto o in parte, la gestione operativa dell'unità abitativa;
i) l'attestazione dell'assenso del proprietario dell'unità abitativa, qualora sia persona diversa da colui che esercita l'attività;
l) l'attestazione dell'assenso del condominio in cui si svolge l'attività.
4. I locatori delle unità immobiliari di cui al comma 1:
a) non devono utilizzare, nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, anche telematica, parole e locuzioni anche in lingua straniera, idonee ad indurre confusione sulla natura e le caratteristiche del servizio fornito e sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività;
b) devono inserire nella denominazione, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione rivolta al pubblico, incluse quelle effettuate tramite sistemi di prenotazione online, la dicitura «alloggio privato non professionale», l'esatta ubicazione dell'alloggio stesso, nonché il nome, il cognome ed il codice fiscale di chi assume la responsabilità contrattuale ed il numero di iscrizione nel registro di cui al presente articolo.
5. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 4 è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 3.000 per ogni comunicazione rivolta al pubblico e per ogni giorno di pubblicazione della stessa. Le medesime sanzioni di cui al comma 1 si applicano a chi svolga l'attività di cui al comma 1 senza essere iscritto nel registro di cui al presente articolo o rivolga la propria offerta al pubblico per un numero di giorni superiore a quello dichiarato all'atto della registrazione. In caso di recidiva nelle violazioni, è disposta la sospensione dell'attività. Se le comunicazioni di cui al comma 4 sono rivolte al pubblico per il tramite di un sistema di prenotazione online o di un altro soggetto terzo, esso è responsabile solidalmente.
6. I contratti conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione online che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni.
* 55. 052. Bendinelli, Nevi, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Modifiche agli articoli 544-bis e 544-ter del codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 544-bis, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a cinque anni»;
b) all'articolo 544-ter, primo comma, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque mesi a tre anni o con la multa da 10.000 a 40.000 euro».
55. 020. Rizzetto.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Finanziamento rinnovo parco ferroviario regionale)
1. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui all'articolo 15, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172 per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla integrazione della delibera CIPE del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti, destinando una quota pari a 200 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale.
Conseguentemente:
all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: dell'1.
55. 021. Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Finanziamento interventi urgenti messa in sicurezza reti ferroviarie regionali)
1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto n. 216 del 5 agosto 2016, a decorrere dall'anno 2019, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, nonché per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
2. A decorrere dal 1o giugno 2019 e successivamente con cadenza annuale, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (Ansfisa) invia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle competenti commissioni parlamentari una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento di attuazione degli interventi di cui al comma precedente.
Conseguentemente:
ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione;
all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: 1.20.
55. 022. Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Piano di sicurezza ferroviaria)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale n. 216 del 5 agosto 2016, per il triennio 2019-2021 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 200 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2019, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.
Entro il 31 maggio 2019, l'Ansfisa presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.
Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: 1.
55. 023. Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Finanziamento Fondo nazionale trasporti)
1. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
55. 027. Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Incremento risorse piano recupero immobili e alloggi edilizia residenziale pubblica)
1. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
Conseguentemente all'articolo 80 le parole: dello 0,5 sono sostituite con le seguenti: 0,7.
55. 025. Fassina, Muroni, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Istituzione Fondo recupero immobili pubblici e privati inutilizzati)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il «Fondo per il recupero e riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e di privati inutilizzati», da almeno cinque anni, da destinare alle famiglie in disagio economico e sociale impossibilitate ad accedere alla locazione attraverso l'offerta di mercato, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, al fine di consentire la definizione del piano di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati, i Prefetti, gli enti locali e le Regioni anche in coordinamento tra loro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuano una mappature degli immobili di proprietà del demanio civile e militare, delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle regioni e degli enti pubblici o a partecipazione pubblica alla cabina di regia di cui al comma 2 del presente articolo, anche al fine di individuare le necessarie risorse economiche per procedere al piano di recupero o autorecupero e riuso degli immobili inutilizzati.
2. L'eventuale non effettuazione della mappatura da parte dei soggetti di cui al comma 1 sarà interpretato come mancanza di effettivo fabbisogno abitativo e non saranno oggetto di finanziamento di cui al fondo istituito dal comma 1 del presente articolo, dei progetti di riuso degli immobili.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una cabina di regia, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti composta dal Ministro delle infrastrutture e trasporti o un suo delegato, dal Ministro dell'economia e commercio o da un suo delegato, da un rappresentante di Federcasa, associazione enti gestori immobili di edilizia residenziale pubblica, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante dell'agenzia dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, tre rappresentanti delle Regioni e tre rappresentanti dell'Anci, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi. L'istituzione della cabina di regia non dovrà comportare oneri per la finanza pubblica e la partecipazione non dà diritto a indennità o rimborsi a qualsiasi titolo.
4. La cabina di regia di cui al comma 3 dovrà svolgere in particolare i seguenti compiti:
a) individuare gli immobili da finanziare con le risorse di cui al fondo istituito al comma 1 sulla base della mappatura effettuata nei termini di cui al comma 1;
b) monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse di cui al Fondo e dell'utilizzo degli immobili oggetto di recupero a favore di nuclei famigliari in disagio economico e abitativo aventi i requisiti per l'accesso alla assegnazione di una casa di edilizia residenziale pubblica come definiti dalla legge regionale in materia;
c) inviare una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari con l'indicazione analitica delle risorse erogate, di quelle impegnate, del numero di alloggi oggetto dei programmi di recupero per il riuso e il numero di famiglie che ne hanno usufruito.
Conseguentemente, all'articolo 80 le parole: dello 0,5 sono sostituite con le seguenti: dello 1.
55. 026. Fassina, Muroni, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Fondo per l'attuazione del programma nazionale di edilizia residenziale pubblica)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo per l'attuazione del programma nazionale di edilizia residenziale pubblica», di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo è alimentato dalle risorse derivanti dalle maggiori entrate recate dai seguenti interventi:
a) gli stanziamenti destinati in sede di legge di bilancio in misura comunque non inferiore allo 0,5 per cento delle spese totali iscritte nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno di riferimento;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole «la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431», con le seguenti: «la cedolare secca si applica ai contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3 e 5, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n 431»;
c) il comma 9-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:
«9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, si applica l'imposta municipale propria nell'aliquota determinata dal comune interessato pari a quella applicata agli alloggi non utilizzati come prima casa o in assenza di regolare contratto di locazione registrato».
55. 028. Fassina, Muroni, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure per agevolare la dismissione del patrimonio residenziale degli enti previdenziali pubblici)
1. Il termine previsto dal comma 20-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è prorogato al 31 dicembre 2017.
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 410 del 2001, le parole: «alle società di cui al comma 1 dell'articolo 2», sono sostituite dalle seguenti: «dall'alienazione a terzi».
55. 029. Morassut.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Aliquote agevolate per i veicoli destinati ai disabili)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019.
* 55. 030. Benamati, Moretto, De Micheli, Carnevali.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Iva agevolate per i veicoli destinati ai disabili)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019.
* 55. 032. Pentangelo, Versace, Paolo Russo, Sarro, Germanà, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disposizioni di semplificazione in materia di energia)
Al fine di agevolare gli investimenti nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e di incrementare il gettito fiscale conseguente, all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: «idroelettrici ed eolici» sono sostituite dalle seguenti: «e idroelettrici»;
b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli impianti eolici non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, gli interventi di modifica del progetto autorizzato, consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore, che, a prescindere dalla potenza nominale, comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale in misura non superiore al 15 per cento».
Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.500.
55. 033. Martino.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Incentivi per la geotermia)
1. In coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è definita la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate nonché le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione per i bandi avviati nel triennio 2019-2021.
55. 068. Ziello, Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Modifiche alla disciplina degli incentivi sull'energia prodotta da biomasse, biogas e bioliquidi)
1. All'articolo 1, comma 150, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 3 quater della legge 27 febbraio 2017, n. 18, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n, 243, e dall'articolo 1, comma 588, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, sostituire le parole: «è pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1o gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è erogato sulla base dei seguenti criteri: a) deve essere tale da compensare la differenza tra i costi a carico del beneficiario e i ricavi, in ogni caso garantendo l'equilibrio economico finanziario dell'impianto, ivi inclusa l'equa remunerazione; b) deve essere verificata con cadenza annuale la persistenza della necessità di compensazione dei ricavi. Al fine di salvaguardare la produzione da fonti rinnovabili, con delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, sono definite ai sensi dei commi precedenti e di quanto già stabilito dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo».
55. 044. Martino.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disposizioni di semplificazione in tema di sostegno alla micro-cogenerazione)
All'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 dopo la lettera g) aggiungere la seguente lettera:
«h) prodotta con unità di micro-cogenerazione definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 e disciplinate dal comma 20 dell'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Qualora il combustibile utilizzato in tali unità sia il gas naturale ovvero il gas di petrolio liquefatti questo viene assoggettato alla pertinente accisa per la produzione, diretta o indiretta, di energia elettrica prevista alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche e integrazioni.».
55. 045. Martino.
Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disposizioni di razionalizzazione di procedure ad evidenza pubblica)
1. All'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico del 23 giugno 2016, le parole: «1o dicembre 2017» sono sostituite con le seguenti: «1o dicembre 2019» limitatamente agli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f), di cui al suddetto decreto ministeriale, a condizione che le procedure ad evidenza pubblica ivi previste fossero in corso alla data del 27 luglio 2017 ma non concluse alla data del 1o dicembre 2017 e che abbiano ad oggetto i medesimi impianti all'epoca autorizzati o loro rinnovi.
55. 034. Martino.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Aliquote agevolate per i veicoli destinati ai disabili)
1. Alla Tabella A, parte II (Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento), del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, il punto 31 è sostituito dal seguente:
31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l'adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi; autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, e veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti, ovvero ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel, e di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi per ridotte o impedite capacità motorie, anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento.
All'onere di cui sopra, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze nella medesima Tabella A.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
2019: – 20 milioni;
2021: – 20 milioni;
2020: – 20 milioni.
55. 031. Pentangelo, Versace, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, i Prefetti delle province della regione Lazio, nell'ambito delle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio finalizzate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata e ambientale, e, in particolare, delle attività di combustione illecita dei rifiuti, sono autorizzati ad avvalersi, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, di un contingente massimo di 850 unità di personale militare delle Forze armate, posto a loro disposizione dalle competenti autorità militari ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
2. Almeno 500 unità del personale di cui al comma precedente dovrà essere impiegato nel territorio di Roma Capitale.
3. Nel corso delle operazioni di cui al comma 2 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.
4. Il personale di cui al comma 1 è posto a disposizione dei prefetti interessati fino al 31 dicembre 2020.
55. 037. Rampelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche)
1. All'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025».
55. 038. Rampelli, Lollobrigida, Fidanza, Rizzetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59)
1. Al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis. Al commercio al dettaglio sulle aree pubbliche»;
b) l'articolo 70 è soppresso.
55. 039. Rampelli, Lollobrigida, Fidanza, Rizzetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
In favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 5, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 24,9 milioni.
55. 040. Rampelli, Fidanza, Lollobrigida, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021.
2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 5, sostituire le parole. 25 milioni con le seguenti: 19 milioni.
55. 041. Rampelli, Lollobrigida, Fidanza, Rizzetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Contrasto alla vendita di biciclette a pedalata assistita non conformi alla normativa vigente)
1. Al fine di contrastare il fenomeno della vendita di biciclette a pedalata assistita non rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente, anche in considerazione della crescente diffusione di questi veicoli sul mercato, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'effettuazione di test di conformità su un campione di veicoli nuovi di fabbrica, a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica e per promuovere un uso legale della bicicletta. Le modalità tecniche e le procedure per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 184 milioni di euro per l'anno 2019 e di 429 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
55. 043. Fidanza, Rotelli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Istituzione dell'Autorità portuale dello Stretto di Messina).
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici»;
b) alla lettera f), le parole: «e dello Stretto» sono soppresse;
c) dopo la lettera i) è inserita la seguente:
«i-bis) dello Stretto di Messina».
2. All'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio – Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi, Villa San Giovanni, Vibo Valentia e Reggio Calabria»;
b) dopo il numero 9) è inserito il seguente:
«9-bis) Autorità di sistema portuale dello stretto di Messina – Porti di Messina, Milazzo e Tremestieri».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione pari a euro 3 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.
55. 046. Siracusano, Germanà.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
È istituito un Fondo per il diritto allo studio presso il Ministero dell'economia e delle Finanze, con una dotazione finanziaria di 2.000.000.000 euro per garantire l'accesso gratuito alla scuola di ogni ordine e grado e per dare seguito alle misure previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63.
Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.998 milioni di euro annui.
55. 047. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Esclusione aree accessorie dalla Tari)
Dopo il comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto il seguente: «Sono altresì escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali adibiti ad attività alberghiere, nonché le aree assimilabili a quelle condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile a servizio di attività alberghiere».
Agli oneri derivanti dalla presente manovra si provvede mediante le risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 90 comma 2.
55. 048. Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Equiparazione Tari alle civili abitazioni)
Dopo il comma 652, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è aggiunto il seguente:
«652-bis. Agli immobili destinati ad uso turistico ricettivo si applica la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 90 comma 2».
55. 049. Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Dopo il comma 652, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, aggiungere il seguente 652-bis: Agli immobili destinati ad uso turistico ricettivo si applica la medesima tariffa prevista per le civili abitazioni. Alle minori entrate per i comuni si provvede mediante incremento delle risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale, nel limite di 500 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.500 milioni.
55. 053. Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Tari – attività stagionali)
Al comma 659, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: «ma ricorrente» sono aggiunte le seguenti: «tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno».
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante le risorse destinate al Fondo di cui all'articolo 90 comma 2.
55. 050. Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Al comma 659, lettera c), della legge 27 dicembre 2013 n. 147, dopo le parole: «ma ricorrente» aggiungere le seguenti: «tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno. Alle minori entrate per i comuni si provvede mediante incremento delle risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale, nel limite di 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».
Conseguentemente all'articolo 21 al comma 1, sostituire le parole: «9.000 milioni» con le seguenti: «8.700 milioni».
55. 054. Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Dopo il comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente 641-bis: «Sono altresì escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali ed accessorie a locali adibiti ad attività alberghiere, nonché le aree assimilabili a quelle condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile a servizio di attività alberghiere. Alle minori entrate per i comuni si provvede mediante incremento delle risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale, nel limite di 150 milioni di euro a decorrere dal 2019.»
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
55. 051. Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, è aggiunto infine il seguente periodo: «nonché di quanto indicato all'articolo 68, lettera c), secondo comma, del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo». Alle minori entrate per i comuni si provvede mediante incremento de le risorse destinate al Fondo di solidarietà comunale, nel limite di 500 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Conseguentemente all'articolo 21 al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.500 milioni.
55. 055. Bendinelli, Nevi, Polidori, Bond, Cortelazzo, Bergamini, Caon, Fiorini.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure a sostegno della sicurezza nelle città metropolitane)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «della cultura 2019» sono aggiunte le seguenti: «, alla città di Roma Capitale, e alle città metropolitane di Napoli, Milano e Genova», inoltre, al medesimo comma sostituire la parola: «detenzione» è sostituita dalla seguente: «detezione»;
b) al comma 2 dopo le parole: « 2019» sono aggiunte le seguenti: «e 8 milioni di euro per il 2020», conseguentemente al comma 3 del medesimo articolo dopo la parola: « 2019» sono inserite le seguenti: «e 2 milioni di euro per il 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
55. 058. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Incentivi alla mobilità ciclistica)
1. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e in particolar modo il ricorso alla mobilità ciclistica, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.».
Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000.
55. 059. Mulè, Sozzani.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Istituzione dell'aeroporto civile del Mela)
1. È istituito l'aeroporto civile dei Mela, di seguito denominato «aeroporto», quale opera infrastrutturale strategica di interesse nazionale per lo sviluppo economico, sociale e turistico del bacino dell'area di Messina e del Meridione.
2. La giunta regionale della Sicilia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a individuare l'area entro la quale procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenendo conto anche delle opere e dei servizi già realizzati, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti.
3. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto la giunta regionale della Sicilia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa europea e nazionale, anche prevedendo, se del caso, l'affidamento al contraente generale.
4. La società concessionaria:
a) provvede al finanziamento della progettazione, costruzione e gestione dell'opera, per la costruzione e il mantenimento dell'infrastruttura aeroportuale attraverso la gestione dello scalo per un periodo non inferiore a quarant'anni. Nei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale, può essere previsto un contributo finanziario dello Stato, da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; negli stessi limiti, può essere previsto un contributo anche da parte della Regione Sicilia;
b) destina una quota pari almeno al 5 per cento degli utili di esercizio alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità localizzate nei comuni limitrofi, nel raggio di dieci chilometri dal territorio destinato all'infrastruttura aeroportuale.
5. L'approvazione del progetto dell'aeroporto da parte delle amministrazioni di cui al comma 3 equivale, a tutti gli effetti, a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità e di urgenza delle opere.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione pari a 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n, 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.
55. 060. Siracusano.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).
1. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;.
2. Le Società Concessionarie autostradali tengono conto delle modifiche apportate dal comma 1 e ne danno attuazione.».
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati complessivamente in 300.000 euro annui, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni fino alla fine, con le seguenti: 249,7 milioni per l'anno 2019 e di 399,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
55. 061. Capitanio, Maccanti, Morelli, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Murelli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure per favorire le connessioni ferroviarie)
1. Al fine di garantire investimenti nel campo infrastrutturale dedicati alla realizzazione di connessioni ferroviarie, in grado di attivare finanziamenti europei, che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità al sistema portuale/aeroportuale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, destinato alle Regioni, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021. Possono essere finanziate esclusivamente opere che prevedono un cofinanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 15 della presente legge.
55. 063. Maccanti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Modifiche al decreto legislativo n. 40 del 2017)
Al comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: fatto salvo che per i rappresentanti degli operatori volontari di cui all'articolo 9, comma 3, ai quali viene corrisposto, nel rispetto delle procedure indicate dal dipartimento competente ed a valere sui propri capitoli senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, il rimborso delle spese di viaggio.
55. 064. Lapia, D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Bologna, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disposizioni urgenti sulla cessazione della qualifica di rifiuto)
1. All'articolo 4-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Per ciascuna tipologia di rifiuto, nelle more dell'entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, affinché un rifiuto, sottoposto ad un'operazione di recupero, cessi di essere tale.
5-ter. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, oppure ai sensi del titolo IlI-bis della parte seconda del presente decreto che stabiliscono, ai sensi e per gli effetti del comma 1, criteri specifici individuati nel rispetto delle condizioni del medesimo comma 1, affinché un rifiuto, sottoposto ad un'operazione di recupero, cessi di essere tale.
55. 065. Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per il ripianamento e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinate alle unità operative del genio con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
55. 066. Rizzo, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, Dall'Osso, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Giovanni Russo, Roberto Rossini, Traversi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disposizioni urgenti per interventi sulle giacenze straordinarie di pneumatici fuori uso derivanti da flussi irregolari nel mercato del ricambio)
1. Al fine di garantire, in via d'urgenza e nelle more del completamento della revisione organica della normativa di settore, misure idonee a superare l'attuale situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento ai pneumatici fuori uso generati nel mercato del ricambio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il 30 giugno 2019, ciascun soggetto obbligato ai sensi del decreto 11 aprile 2011, n. 82, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede, nel rispetto della normativa di settore, alla raccolta e gestione di una extra quantità in peso di pneumatici fuori uso pari al cinque per cento del rispettivo quantitativo annuale in peso dovuto, ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, per l'anno 2018. I predetti soggetti obbligati provvedono agli oneri di cui al presente articolo attraverso la rideterminazione del rispettivo contributo ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la durata del periodo di cui sopra.».
55. 067. Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Murelli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Tariffe editoriali agevolate)
All'articolo 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi prestati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono aggiunte le seguenti: «degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e;
2. il secondo periodo è soppresso.
5-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale.
55. 069. Ferraioli.
ART. 56
L'articolo 56, comma 1, è sostituito dai seguenti:
1. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «e di 96 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di 190 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019».
1-bis. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014» sono inserite le seguenti: «, e sino al 31 dicembre 2019,»;
b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2020, le istituzioni scolastiche svolgono i servizi per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici unicamente mediante ricorso a personale dipendente, e i corrispondenti posti nell'organico di diritto sono disaccantonati, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5.».
1-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare una apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2020, il personale impegnato, senza soluzione di continuità, dalla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124 sino al 31 agosto 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative e statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Il presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
1-quater. Alla procedura di cui al comma 1-ter sono riservati i posti disaccantonati ai sensi dell'articolo 58, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dal presente articolo. Le conseguenti assunzioni avvengono anche a tempo parziale, nel limite dei posti di cui al primo periodo. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero delle ore se non in presenza di risorse certe e stabili.
1-quinquies. Il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021.
56. 10. Gallo, Frusone, Segneri, Bella, Marzana, Costanzo, Villani, Melicchio, Acunzo, Tuzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari sono svolti, dalle istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente con personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Dalla predetta data, i posti accantonati nell'organico dei collaboratori scolastici sono nuovamente disponibili e sono riservati al personale delle imprese di pulizia, impegnato presso le scuole nell'erogazione dei predetti servizi senza soluzione di continuità dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, sino ad agosto 2020. Il predetto personale partecipa a una apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio. Il personale che supera la selezione è assunto, anche a tempo parziale, nel profilo di collaboratore scolastico, nel limite di una maggiore spesa non superiore a quella già prevista, per lo svolgimento dei medesimi servizi, dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disciplinata l'attuazione del presente comma.
1-ter. Al fine di ridurre la consistenza del personale dipendente dalle imprese di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per politiche attive del lavoro, anche in deroga ai requisiti vigenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è disciplinata l'attuazione del presente comma.
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: , di 194 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 con le seguenti: e di 94 milioni di euro per il 2020.
*56. 1. La VII Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari sono svolti, dalle istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente con personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Dalla predetta data, i posti accantonati nell'organico dei collaboratori scolastici sono nuovamente disponibili e sono riservati al personale delle imprese di pulizia, impegnato presso le scuole nell'erogazione dei predetti servizi senza soluzione di continuità dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, sino ad agosto 2020. Il predetto personale partecipa a una apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio. Il personale che supera la selezione è assunto, anche a tempo parziale, nel profilo di collaboratore scolastico, nel limite di una maggiore spesa non superiore a quella già prevista, per lo svolgimento dei medesimi servizi, dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disciplinata l'attuazione del presente comma.
1-ter. Al fine di ridurre la consistenza del personale dipendente dalle imprese di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per politiche attive del lavoro, anche in deroga ai requisiti vigenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è disciplinata l'attuazione del presente comma.
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: , di 194 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 con le seguenti: e di 94 milioni di euro per il 2020.
*56. 9. Fusacchia, Toccafondi, Gallo, Villani, Carbonaro.
All'articolo 56 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per le azioni di riqualificazione, recupero e adeguamento antisismico del patrimonio di edilizia scolastica presente nelle regioni del Mezzogiorno, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa straordinaria pari a 100 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con: 150 milioni.
56. 2. Pezzopane.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per gli interventi di demolizione di opere abusive disposti dal prefetto. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni annuali finanziaria del fondo, sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
2-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis 1., l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: «Art. 41. (L). – (Demolizione di opere abusive). – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto, nel termine previsto, alla demolizione e ai ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni, entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno, le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Negli elenchi sono indicati, in particolare, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.
4. Le modalità previste dal comma 3 per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, che vi provvede nel termine di duecentosettanta giorni previsto dal primo periodo del comma 1».
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
56. 8. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per gli interventi di demolizione di opere abusive disposti dal prefetto. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni annuali finanziaria del fondo, sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
2-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I Comuni trasmettono con cadenza annuale l'elenco delle opere abusive per i quali non si è concluso l’iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto, può avvalersi delle competenze degli uffici e degli organi della Pubblica amministrazione e dello Stato, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi anche delle risorse di cui al comma precedente. L'agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alla Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio istituita con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 presso il Ministero delle infrastrutture, ai Ministeri dell'ambiente e dei beni e attività culturali, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
56. 3. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 100 milioni per il 2019 e 100 milioni per il 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 300 milioni di euro annui per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
56. 4. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'articolo 2, comma 475 della legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Senza pregiudizio per la continuità dell'operatività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose.
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
56. 5. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
56. 6. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
56. 7. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Procedure in deroga per l'approvazione e l'attuazione dei progetti di intervento contro il rischio idrogeologico nella Regione Siciliana)
1. I presidenti di regione, nella qualità di Commissari di Governo Contro il Dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, così come meglio indicati all'articolo 10 della legge n. 116 del 2014, e gli eventuali soggetti attuatori dai medesimi individuati, provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei Commissari, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
Per i progetti di interventi e di opere per cui è prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale, statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione fermo restando le eventuali fasi relative alle pubblicazioni previste dalla legge che si completeranno recependo le previste osservazioni e prescrizioni degli organi competenti in materia ambientale.
3. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione – in deroga alla procedura prevista dall'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 – è rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma della Giunta Regionale di Governo, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale; ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che si esprimono entro 7 giorni, negli altri casi.
4. I Commissari di cui al comma 1 al fine di acquisire speditamente le progettazioni esecutive, provvedono alla loro approvazione in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 23, 24 e 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni. Fermo restando i requisiti tecnici ivi previsti e le soglie delle direttive europee in materia di verifica della qualità della progettazione.
5. In deroga alle disposizioni previste dall'articolo 95 del Codice degli appalti, esclusivamente per l'affidamento dei servizi di ingegneria, da affidare secondo procedure negoziate per effetto del combinato dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 36 comma 2, lettera b), i Commissari di cui al comma 1, al fine di acquisire speditamente le progettazioni esecutive procedono all'individuazione dei contraente con il metodo del prezzo più basso.
56. 01. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Riforma dei codici ATECO)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'istituto nazionale di statistica e l'Agenzia delle Entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, adotta la riforma dei codici ateco, ovvero la classificazione delle attività economiche, al fine di garantire una migliore individuazione dell'attività economica svolta mediante nuova suddivisione in macro aree produttive. La partecipazione a gare pubbliche e appalti è consentita sia con riferimento all'attività professionale esercitata rilevata con riferimento ai codici, che mediante partita Iva. È onere del Ministero della funzione pubblica dare informazione alle stazioni appaltanti che il riferimento alle attività professionale richiesta nel bando pubblico sia identificabile sia mediante i codici ateco che la partita Iva.
56. 02. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Ampliamento dei soggetti facenti parte del Sistema nazionale di certificazione delle competenze)
Le associazioni professionali incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 contenente «Disposizioni in materia di professioni non organizzate» fanno parte del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.
56. 03. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
(Fondo unico per il patrocinio a spese dello Stato)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 tutti gli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato per il pagamento degli onorari e delle spese dei difensori, dovuti ai sensi dell'articolo 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluiscono nel Fondo unico per il patrocinio a spese dello Stato, istituito a decorrere dalla stessa data, nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
2. Il fondo, oltre ad essere alimentato dagli stanziamenti di cui al comma 1, è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2019, di euro 30 milioni.
All'onere recato, stimato in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
56. 04. Lucaselli.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
1. Allo scopo di assicurare il proseguimento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
56. 05. Ehm, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 57.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. A decorrere dal 1o settembre 2019, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1o giugno 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale, occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, è inserito a domanda nelle relative graduatorie provinciali. Entro il 1o giugno 2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati, consentendo l'inserimento a domanda altresì al personale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2001, n. 66, assunto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impiegato con funzioni di assistenti tecnici ed amministrativi e occupato alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA nelle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del citato Decreto Ministeriale.
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, quantificato in 480 milioni di euro nel 2019 e 1.440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui agli articoli 88-bis, 88-ter e 88-quater.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88 inserire i seguenti:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
Art. 88-ter.
(Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare)
1. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente:
671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.;
b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
Art. 88-quater.
(Tassazione dei redditi da capitale)
4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».
57. 42. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione al fine di potenziare le strutture di accoglienza diffuse sul territorio. Al fine di efficientare la spesa, anche in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, il Ministero dell'interno, con apposito regolamento, definisce i capitolati di spesa atti a garantire, oltre ai servizi minimi di vitto e alloggio, adeguati programmi di inserimento lavorativo e di apprendimento della lingua italiana e di assistenza psicologica, in particolare per i soggetti più vulnerabili, e risparmi di spesa per un ammontare pari ad almeno 100 milioni per l'anno 2019, 150 milioni per l'anno 2020 e 200 milioni annui a decorrere dal 2021.
2-bis. Al fine di garantire l'efficientamento della spesa e il risparmio da essa derivante anche nell'erogazione dei servizi, il Ministero dell'interno con il regolamento di cui al comma precedente, individua altresì i servizi che possono essere erogati su scala territoriale, superando il meccanismo del finanziamento pro-capite/pro-die. Gli eventuali ulteriori risparmi ottenuti da questa modalità confluiscono in apposito Fondo da istituirsi presso il Ministero dell'interno e da destinarsi ad iniziative di promozione culturale negli istituti di formazione di ogni ordine e grado sul tema dell'importanza dell'interscambio culturale e della conoscenza della nostra Costituzione.
2-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 2.
57. 11. Migliore, Fiano.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Al fine di una più efficiente gestione dei servizi di accoglienza e asilo per i richiedenti e beneficiari di protezione internazionale, i risparmi derivanti dalla eventuale contrazione del fenomeno migratorio, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, con la legge 28 febbraio, n. 39.
57. 35. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in un apposito fondo fino alla fine del comma, con le seguenti: nel Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
57. 49. Magi, Fusacchia.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: in un apposito fondo fino alla fine del periodo con le seguenti: nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013.;
b) sopprimere il comma 3.
57. 28. Librandi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 lettera c) del regolamento UE n. 516/2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata nella misura dell'80 per cento alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del citato regolamento UE n. 516/2014 e per il restante 20 per cento alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.
3-ter. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola Regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture.
57. 10. Bignami, Vietina, Cannizzaro.
Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 156,748 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 401,748 milioni.
57. 48. Fidanza, Lucaselli.
Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 221.748.000 euro e le parole: 400 milioni di euro con le seguenti: 371.748.000 euro.
57. 7. Mulè.
Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 221 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 371 milioni.
57. 5. Anzaldi, Piccoli Nardelli, Ascani, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 220 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 370 milioni.
57. 13. Gelmini, Casciello, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 370 milioni.
57. 36. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
Conseguentemente, all'onere recato, stimato in 28 milioni e 252.000 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
57. 26. Lucaselli.
Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
57. 8. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere il comma 6;
b) sopprimere il comma 9.
57. 52. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 ottobre 2016, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 226, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2019».
57. 14. Casciello, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste Italiane S.p.A., ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, convertito, con modificazioni dall'articolo della legge 27 febbraio 2004, n. 46, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente».
b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
5-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
1. Al primo periodo, dopo le parole: «in favore» sono aggiunte le seguenti: «degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e»;
2. Il secondo periodo è soppresso.
9-ter. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, individua i criteri e i requisiti necessari per assegnare il rimborso agli operatori titolari di licenza o di autorizzazione generale.
57. 6. Bruno Bossio.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 23 del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Gli utilizzatori che diffondono opere musicali o audiovisive trasmesse da emittenti radiotelevisive o organismi analoghi ovvero diffondono le stesse opere tramite cd, dvd, blu-ray, file ed altri supporti precompilati sono esonerati dagli obblighi di rendicontazione analitica di cui al presente articolo.».
57. 46. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 15 maggio 2017 n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tramite contratti con società di distribuzione esterne non controllate dall'impresa editrice richiedente il contributo né ad essa collegati» sono soppresse;
b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Le copie distribuite di cui al comma 1, nonché le copie vendute di cui al comma 3, devono essere certificate annualmente da una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Consob.».
57. 47. Gebhard, Plangger, Schullian.
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
14-bis. Il Ministro della giustizia, può disporre, quando sussistono ragioni organizzative o funzionali, per permettere l'esercizio dell'attività giudiziaria, che gli uffici giudiziari indicati nella Tabella allegata al decreto legislativo n. 155 del 2012, che utilizzano immobili su cui gravano canoni di locazione passiva a carico dello Stato, impieghino come sedi decentrate per lo svolgimento delle attività giudiziarie gli immobili interessati da interventi di edilizia finanziata con fondi statali e vincoli di utilizzo per fini di giustizia di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 119 anche se ubicati in comuni diversi dalla sede centrale ma sempre nel medesimo circondario giudiziario.
57. 25. Minardo.
Sopprimere i commi 15 e 16.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 147.645.393 euro per l'anno 2019 e di 397.645.393 euro annui a decorrere dal 2022.
57. 33. Ungaro, De Luca, Schirò, Quartapelle Procopio.
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 149.645.393 euro per l'anno 2019 e di 397.645.393 euro annui a decorrere dal 2022.
57. 31. Ungaro, Quartapelle Procopio, La Marca, Schirò, Carè, Scalfarotto.
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui con le seguenti: 214.645.393 euro per l'anno 2019 e di 367.645.393 euro annui.
57. 37. Boldrini, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 214.640 milioni di euro per l'anno 2019 e di 367.640 milioni di euro annui.
57. 12. Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Bonomo, Fassino, Guerini, Minniti.
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 214,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 367,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
57. 43. Fusacchia, Tabacci, Toccafondi.
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente deposizione pari a 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
57. 9. Valentini, Vito, Biancofiore, Cappellacci, Carfagna, Fitzgerald Nissoli, Gelmini, Napoli, Orsini, Maria Tripodi, Fascina, Gregorio Fontana, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Sopprimere il comma 16.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019.
57. 32. Ungaro, De Luca, Schirò.
Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con: 193 e la parola: 400 con la seguente: 343.
57. 15. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 193,48 milioni di euro per l'anno 2019 e di 343,48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*57. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 193,48 milioni di euro per l'anno 2019 e di 343,48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*57. 34. Delrio, Ascani, Marattin, Anzaldi, Boccia, Boschi, Ciampi, De Micheli, Di Giorgi, Franceschini, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi.
Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
57. 27. Librandi.
Sostituire i commi 18, 19, 20 e 21 con i seguenti:
18. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 33 è sostituito dal seguente:
«I percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, negli istituti tecnici e professionali e nel licei sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa».
19. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono assegnate alle scuole per avviare progetti mirati al contrasto della dispersione scolastica, all'orientamento e al ri-orientamento.
57. 41. Fratoianni, Fassina.
Sostituire i commi da 18 a 21 con i seguenti:
18. Gli istituti superiori di secondo grado delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, ubicati in Comuni con una popolazione superiore a trentamila abitanti istituiscono, nell'ambito della loro autonomia istituzionale ed ordinamentale e senza nuovi oneri per la finanza pubblica, in maniera autonoma o consorziati, laboratori territoriali per l'occupabilità di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
19. I laboratori territoriali per l'occupabilità di cui al comma precedente promuovono l'alternanza scuola lavoro, anche ai fini dell'apprendistato.
57. 38. Conte, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Sostituire i commi 18, 19, 20 con i seguenti:
18. I percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati percorsi di istruzione integrata e, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, sono attuati senza alcuna durata minima obbligatoria.
19. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere del Forum delle associazioni studentesche di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 luglio 2002, n. 79, sono definite le linee guida in merito ai percorsi di istruzione integrata.
20. Le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono riassegnate alle scuole sulla base dei criteri stabiliti nelle linee guida di cui al precedente comma, nonché per un ammontare sufficiente a garantire la totale gratuità dei percorsi per gli studenti destinatari.
Conseguentemente, al comma 21, dopo le parole: dalle istituzioni scolastiche, aggiungere: non.
57. 39. Fratoianni, Fassina, Pastorino.
Sostituire il comma 18 con il seguente:
18. I percorsi in alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono rinominati: «Alternanza scuola impresa» e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per una complessiva:
a) non inferiore a 220 ore nel triennio terminale del percorso degli studi degli istituti professionali;
b) non inferiori a 180 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi tecnici;
c) non inferiore a 100 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.970 milioni euro annui.
57. 53. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 18, sostituire le parole: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento con le seguenti: percorsi in alternanza scuola-cittadinanza.
57. 44. Fusacchia.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 18, dopo le parole: per l'orientamento aggiungere le seguenti: ai fini dell'alternanza scuola lavoro;
b) al comma 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai fini dell'alternanza scuola lavoro;
c) sopprimere i commi 20 e 21.
57. 40. Epifani, Fassina, Pastorino.
Al comma 18, sostituire le parole: 2018/2019 con le seguenti: 2019/2020.
57. 17. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 18, dopo le parole: finanziario 2019 inserire le seguenti: restano obbligatori e.
57. 16. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 18, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 61 del 2017.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con le seguenti: 225 e la parola: 400 con: 370.
57. 20. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 18, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), sostituire la parola: 180 con la seguente: 400;
alla lettera b), sostituire la parola: 150 con la seguente: 400;
alla lettera c), sostituire la parola: 90 con la seguente: 400.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 174 e la parola: 400 con la seguente: 324.
57. 18. Aprea, Gelmini, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire la parola: 180 con la seguente: 400;
b) alla lettera b), sostituire la parola: 150 con la seguente: 400;
c) alla lettera c), sopprimere le parole: dei licei.
57. 50. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Fusacchia.
Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire la parola: 180 con la seguente: 200;
b) alla lettera b), sostituire la parola: 150 con la seguente: 200;
c) alla lettera c), sostituire la parola: 90 con la seguente: 200.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 230 e la parola: 400 con la seguente: 380.
57. 19. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 18 apportare le seguenti modifiche:
a) alla lettera a), sostituire la parola: 180 con la seguente: 400;
b) alla lettera b), sostituire la parola: 150 con la seguente: 400;
57. 29. Mandelli, Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Squeri.
Al comma 18 apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sostituire la parola: 180 con la seguente: 400;
b) alla lettera c), sopprimere le parole: dei licei.
57. 51. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Fusacchia.
Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli studenti partecipanti ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, a decorrere dall'anno 2019 deve coprire obbligatoriamente anche il percorso dello studente da casa fino al luogo di svolgimento delle ore dei predetti percorsi. All'attuazione del presente comma si provvede nei limite massimo di spesa di 5 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 245 e la parola: 400 con la seguente: 395.
57. 24. Vietina, Occhiuto, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
«18-bis. I percorsi di cui al comma 18 mirano, a favore degli studenti, a sviluppare competenze trasversali, facilitare l'orientamento, promuovere una conoscenza diretta e approfondita del mondo del lavoro, dell'impresa, della cultura, delle istituzioni e amministrazioni pubbliche, dell'impatto delle nuove tecnologie sulla società, così come a sviluppare un senso di cittadinanza, italiana ed europea, e a promuovere azioni e iniziative di cittadinanza attiva.
18-ter. Al fine di assicurare un effettivo e efficace svolgimento dei percorsi di cui al comma 18, una somma pari a euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2019, a valere sul rifinanziamento, previsto dall'articolo 28, comma 1 della presente legge, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è destinata ad assunzioni di personale da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per assicurare l'attuazione, l'accompagnamento, il monitoraggio e la valutazione di impatto delle misure previste al comma 18.».
57. 45. Fusacchia.
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
«18-bis. Al fine di promuovere la cittadinanza attiva tra gli studenti, una parte delle ore dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, fino a un massimo del 20 per cento del totale complessivo, può essere svolta presso associazioni di volontariato o ONLUS regolarmente iscritte nei registri regionali o nazionali.».
57. 23. Vietina, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.
Sostituire i commi 19 e 20 con i seguenti:
19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1977, sentite le associazioni più rappresentative dei datori di lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
20. Alle istituzioni scolastiche, anche costituite in reti, che nell'ambito della loro autonomia inseriscono nel piano triennale dell'offerta formativa progetti di svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che richiedono contingenti orari superiori al numero minimo di ore previsto dal precedente comma 18 è assicurato quale elemento di premialità per la realizzazione di detti progetti, un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente, fino a esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.
20-bis. I percorsi di cui al comma 18 possono essere espletati anche mediante esperienze di lavoro realizzate con contratto di apprendistato di I livello di cui al decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla base di apposite convenzioni definite ai sensi del decreto legislativo n. 77 del 2005. L'apprendistato può essere svolto anche all'estero per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.
20-ter. Al fine di sostenere l'attività di programmazione dei percorsi di apprendistato nell'ambito dei percorsi di cui al precedente comma 18, dall'anno scolastico 2019-2020 è riconosciuto alle istituzioni scolastiche un contributo di 500 euro ad alunno, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo.
20-quater. Ai datori di lavoro pubblici e privati, alle Onlus, agli enti e alle istituzioni che assumono con contratto di apprendistato di I livello studenti nell'ambito di progetti attivati ai fini dello svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui al precedente comma 18, dall'anno scolastico 2019-2020 è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi per ogni studente assunto, l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di euro 2.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.
20-quinquies. Al fine di favorire la mobilità studentesca internazionale e lo svolgimento di esperienze di studi all'estero nonché l'apprendimento di soft skills, è istituita la «dote merito» per gli studenti del IV o V anno di scuola secondaria superiore che presentano una valutazione scolastica non inferiore alla media del 9 che, nell'ambito dei percorsi di cui al precedente comma 18, intendono svolgere una parte o tutto l'anno scolastico in corso di frequenza presso istituzioni scolastiche situate all'estero sulla base di progetti predisposti dalle scuole, anche costituite in rete alle scuole, o alle reti di scuole, che attivano i progetti di mobilità internazionale di cui al presente comma è riconosciuto un contributo annuale fino a euro 500 per ciascun studente per la mobilità in contesti europei e fino a 2500 euro per studente per progetti in contesti internazionali extraeuropei, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, denominato Fondo per la dote merito con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità di presentazione da parte delle scuole dei progetti di mobilità internazionale e di riparto delle risorse del Fondo.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 50 e la parola: 400 con la seguente: 230.
57. 22. Aprea, Gelmini, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Sostituire il comma 19 con il seguente:
19. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1977, sentite le associazioni più rappresentative dei datori di lavoro, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
57. 21. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo pari a 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati ad incrementare il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 228 e la parola: 400 con la seguente: 330.
57. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo, pari a 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati ad incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 228 e la parola: 400 con la seguente: 330.
57. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
22-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «2021/2022».
57. 1. D'Incà, Grande, Faro, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
22-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 2012 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Conferenza unificata, in attuazione dell'intesa raggiunta sul bando periferie, adotta i provvedimenti necessari per consentire l'immediata attuazione degli interventi connessi al bando medesimo. La sospensione delle convenzioni di cui all'articolo 13, comma 02, non si applica al progetto della città metropolitana di Messina».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 200.
57. 30. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Proroga del fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero)
1. A favore del potenziamento e della promozione della lingua e della cultura italiana all'estero il fondo di cui all'articolo 1 commi 587, 588 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 è rifinanziato nell'anno 2021 con un importo di 50 milioni di euro. Al relativo onere pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato all'articolo 90 comma 2 della presente legge. A favore di detto fondo saranno devolute anche le risorse inutilizzate di cui all'articolo 57 comma 17.
57. 01. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Tributo speciale deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi)
1. All'articolo 3, comma 27 secondo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 dopo le parole: «o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico» sono aggiunte le seguenti: «o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche».
57. 02. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Comunicazione spese pubblicitarie, stampa e relazioni pubbliche)
1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 5 comma 4 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
2. A decorrere dall'anno 2019 per i comuni non trova applicazione l'articolo 27 comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 133.
57. 03. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Vincoli alle spese di consulenza, relazioni pubbliche e convegni, autovetture, sponsorizzazioni, missioni, formazione, manutenzione, acquisto autovetture)
1. A decorrere dall'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135.
5. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trovano applicazione: l'articolo 14 e articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
57. 013. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Piano della performance e relazione sulla performance)
1. L'articolo 10, l'articolo 13 comma 6, lettere b) e c), l'articolo 14 comma 3 e l'articolo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
57. 014. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Relazione di inizio e fine mandato provinciale e comunale)
1. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
57. 015. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Acquisto Beni Mobili)
1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con meno di 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12 comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
57. 012. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Piano triennale della spesa)
1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
57. 011. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Vincoli alle spese di consulenza, relazioni pubbliche e convegni, autovetture, sponsorizzazioni, missioni, formazione, manutenzione, acquisto autovetture)
1. A decorrere dall'anno 2019, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione i commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione i commi 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5 comma 2 del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
5. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trovano applicazione gli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
57. 06. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Piano della performance e relazione sulla performance)
1. L'articolo 10, l'articolo 13, comma 6, lettere b) e c), l'articolo 14 comma 3 e l'articolo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
57. 07. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Relazione di inizio e fine mandato provinciale e comunale)
1. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti.
57. 08. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Acquisto Beni Mobili)
1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con meno di 1000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12 comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
57. 05. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57 è aggiunto il seguente:
Art. 57-bis.
(Piano triennale della spesa)
1. A decorrere dall'anno 2019 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
57. 04. Ciaburro, Lucaselli, Caretta.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Abrogazione contributo scolastico)
1. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 a tutte le Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado non è consentito imporre tasse o richiedere contributi volontari alle famiglie degli alunni di qualsiasi genere o natura per l'espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse alla frequenza scolastica, come fotocopie, materiale didattico o altro, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui agli articoli 88-bis e 88-ter.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere i seguenti:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
Art. 88-ter.
(Tassazione dei redditi da capitale)
5. All'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 28 per cento».
57. 016. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Abrogazione contributi scuole paritarie)
1. Ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2019/20 è abolito ogni contributo pubblico alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, ad esclusione delle scuole paritarie degli enti locali.
2. Le risorse derivanti dal precedente comma, vengono riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per incrementare le risorse finanziarie destinate al Miglioramento dell'Offerta Formativa.
57. 017. Fratoianni, Fassina.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Potenziamento dell'Agenzia per la coesione territoriale)
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013 n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 la lettera f-bis) è abrogata;
b) sostituire il comma 3 con il seguente.
«3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai Fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione:
a) opera in raccordo con le amministrazioni competenti il monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione, anche attraverso specifiche attività di valutazione e verifica, ferme restando le funzioni di controllo e monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato;
b) svolge azioni di sostegno e di assistenza tecnica alle amministrazioni che gestiscono programmi europei o nazionali con funzioni specialistiche di tecnostruttura con obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni interessate, sia con l'intervento di qualificati soggetti pubblici di settore per l'accelerazione e la realizzazione dei programmi, anche con riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di bandi pubblici;
c) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, sull'attuazione dei programmi e sulla realizzazione dei progetti che utilizzano i fondi strutturali;
d) vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche, il miglioramento della qualità, della tempestività, dell'efficacia e della trasparenza delle attività di programmazione e attuazione degli interventi;
e) costituisce la sede di confronto per la programmazione del Fondo di sviluppo e coesione tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Città metropolitane, per la definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori, livello nazionale e regionale e dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché, infine, dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari;
f) provvede, con appositi provvedimenti, alla programmazione e alla ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione tra le diverse aree tematiche nazionali in relazione ciclo il 2021-2027;
g) può assumere le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi sia per la conduzione di specifici progetti a carattere sperimentale, sia nelle ipotesi di cui al successivo punto h);
h) dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6 del decreto legislativo n. 88 del 2011».
c) sopprimere i commi 14-bis e 14-ter.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le funzioni della Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) sono trasferite all'Agenzia per la coesione territoriale.
3. Sono altresì trasferite all'Agenzia per la coesione territoriale le funzioni del Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di cui all'articolo 1, commi da 703 a 706 della legge n. 190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) in relazione al quadro di programmi azione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per ciclo 2021-2027.
4. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
57. 018. Occhiuto, Prestigiacomo, Bartolozzi, Battilocchio, Biancofiore, Casino, D'Attis, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Fitzgerald Nissoli, Labriola, Marin, Napoli, Orsini, Palmieri, Pittalis, Pettarin, Rotondi, Ruffino, Sarro, Scoma, Siracusano.
Dopo l'articolo 57 aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
(Unità per l'efficientamento della spesa pubblica e il miglioramento della qualità dei servizi pubblici)
1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita l'Unità per l'efficientamento della spesa pubblica e il miglioramento della qualità dei servizi pubblici, di seguito denominata «Unità», presieduta dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e composta da quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, per la durata della legislatura. I membri sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della finanza pubblica, dell'analisi economica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi delle politiche pubbliche. I membri appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni sono collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita. In ogni caso, i membri estranei alla pubblica amministrazione non possono essere inferiori alle dieci unità.
2. L'Unità è l'organismo centrale preposto, nell'ambito del Governo e alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, al coordinamento dell'attuazione dei programmi e delle misure di analisi, razionalizzazione, revisione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche.
3. L'Unità ha poteri di indirizzo e di impulso nei confronti delle amministrazioni competenti per le specifiche iniziative di misure di analisi, razionalizzazione, revisione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche e, anche sulla base della deliberazione di cui al comma 4, provvede a:
a) individuare i settori e le funzioni di spesa prioritarie in relazione alle attività e ai servizi offerti e le misure per efficientarne i costi di produzione;
b) individuare i programmi di spesa a bassa priorità i cui benefici non giustifichino il costo per il contribuente o siano inferiori rispetto a quelli di altri programmi di spesa che potrebbero essere sotto finanziati;
c) redigere una metodologia per la revisione della spesa pubblica, da adottare con delibera del Consiglio dei ministri, che riporti:
1. gli obiettivi di lungo termine della revisione e le azioni per la sua realizzazione;
2. le modalità di revisione della spesa, indicando priorità e cronoprogramma, con particolare attenzione al collegamento tra unità di bilancio e servizio reso, anche con riferimento alla spesa trasferita, e alle procedure amministrative per l'erogazione dello stesso, al fine di rendere più efficiente il processo e più efficace il servizio;
3. le metriche da adottare per individuare la spesa aggredibile e controllare sistematicamente i risultati, sia in fase di implementazione che di valutazione;
4. i metodi per integrare il processo di valutazione e quello di programmazione economico finanziaria;
d) esercitare le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza delle attività di revisione della spesa svolte dai nuclei di analisi e valutazione di cui al comma 6. Per ogni esercizio finanziario, l'Unità trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sull'attività svolta;
e) monitorare e coordinare i nuclei di cui al comma 6 per l'applicazione della metodologia di cui alla lettera c) e, entro il 15 marzo di ogni anno, trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte di revisione della spesa ai fini della predisposizione del Documento di economia e finanza;
f) fornire elementi statistici per la valutazione e il monitoraggio del processo di revisione e proporre al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri eventuali nuove misure di revisione della spesa;
g) informare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze dell'eventuale e reiterata inerzia delle amministrazioni coinvolte e proporre l'adozione delle misure necessarie.
4. Con delibera del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, sono individuate le missioni e i relativi programmi del bilancio delle amministrazioni centrati dello Stato oggetto di analisi e valutazione da parte dei nuclei di cui al comma 6. Entro un anno dalla costituzione dell'Unità di cui al comma 1 e, successivamente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la metodologia di revisione della spesa di cui al comma 3, lettera c) è approvata e comunicata ai suddetti nuclei, tenuto conto anche delle priorità previste dalla delibera di cui al precedente periodo.
5. Nell'ambito delle missioni del bilancio dello Stato è individuato, con decreto del Ministro competente, un Responsabile per ogni programma di spesa. Lo stesso Responsabile può essere titolare di più programmi di spesa.
6. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Nuclei di analisi e valutazione della spesa, di seguito denominati «Nuclei». Ai predetti Nuclei, coordinati da un membro dell'Unità scelto tra i membri estranei alla pubblica amministrazione, partecipano i Rappresentanti dei programmi delle missioni oggetto di analisi e valutazione di cui al comma 5, nonché un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I Nuclei attuano la revisione della spesa sotto le direttive dell'Unità e seguendone le indicazioni operative. In particolare, provvedono a verificare l'efficacia, l'efficienza, l'attualità e la congruità delle singole autorizzazioni di spesa, anche trasferita, e a formulare eventuali proposte di revisione.
8. L'Unità e i Nuclei corrispondono con tutte le amministrazioni pubbliche, con gli enti di diritto pubblico e con gli enti partecipati da soggetti pubblici e richiede ad essi, oltre alla comunicazione di dati e informazioni, ogni forma di collaborazione ritenuta utile per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali. A tal fine, le amministrazioni e gli enti di cui al precedente periodo assicurano all'Unità e ai Nuclei l'accesso a tutte le banche di dati in materia di economia o di finanza pubblica da loro costituite o alimentate. Ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1986, n. 322, l'Unità e i Nuclei sono equiparati agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.
57. 019. Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Bond.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotta di euro 824.607.
2. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono abrogati.
3. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui alla legge 13 aprile 1999, n. 111 e alla legge 17 maggio 2005, n. 91 assume la natura di contributo obbligatorio.
57. 020. Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 58.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 237 milioni di euro per l'anno 2019 e di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
58. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Sopprimerlo.
58. 26. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella.
Sostituirlo con il seguente:
1. I percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema educativo di istruzione nazionale sono svolti nei corsi di laurea magistrale e nei corsi accademici di secondo livello, finalizzati all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative, nonché di riflessione suite pratiche didattiche, che caratterizzano il profilo formativo e professionale del docente.
2. Con uno o più decreti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono individuati, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, e dell'articolo 10, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270:
a) le classi dei corsi di laurea magistrale, istituiti e attivati anche con le modalità di cui al comma 5, finalizzati anche alla formazione di cui al comma 1;
b) il profilo formativo e professionale del docente;
c) le correlate attività didattiche, comprensive di laboratori e attività di tirocinio, del corso di laurea o di diploma universitario, anche con funzione di verifica delle attitudini relazionali, comunicative e organizzative proprie della funzione docente. Il tirocinio si conclude con una valutazione che tiene conto del giudizio formulato dal docente dell'istituzione scolastica presso cui si è svolto il tirocinio stesso;
d) i relativi ambiti disciplinari;
e) i relativi crediti distinti per i settori scientifico-disciplinari in misura pari all'80 per cento dei complessivi centoventi crediti formativi universitari prescritti, di cui non più del 25 per cento dell'area pedagogico-professionale per i corsi finalizzati all'insegnamento nelle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado, in modo da garantire, al termine del percorso formativo, l'acquisizione del profilo formativo e professionale del docente, con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione.
3. Per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, le classi dei corsi di cui al comma 2, lettera a), sono individuate con riferimento all'insegnamento delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento disciplinare. I decreti di cui al comma 2, lettera c), disciplinano, altresì, le attività didattiche concernenti l'integrazione scolastica degli alunni disabili e prevedono che la formazione iniziale dei docenti possa essere svolta anche mediante la frequenza di stage all'estero.
4. I corsi di laurea magistrale e i corsi accademici di secondo livello, di cui al comma 1, sono istituiti dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, sulla base dei criteri e delle procedure e nell'osservanza dei requisiti minimi strutturali stabiliti con appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. I corsi di laurea magistrale possono essere istituiti, in conformità a quanto previsto dal comma 2, lettera a), con il concorso di una o più facoltà dello stesso ateneo o di più atenei, a seguito di specifiche convenzioni stipulate dai rettori interessati, su proposta delle rispettive facoltà. Le convenzioni definiscono l'apporto delle rispettive università, in termini di docenza, di strutture didattiche e scientifiche, di laboratori e di risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi, anche prevedendo appositi organi consiliari composti da rappresentanti delle competenti strutture accademiche degli atenei.
6. Le classi di abilitazione per l'insegnamento delle discipline impartite nella scuola secondaria di primo e di secondo grado sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7. Per lo svolgimento dei compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, svolti esclusivamente nell'ambito dei corsi di laurea magistrale di cui al presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315.
8. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito albo regionale, istituito presso l'ufficio scolastico regionale, tenuto dagli organismi tecnici rappresentativi regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.
9. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei corsi previsti dall'articolo 2, del decreto legislativo n. 59 del 2017, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, attestato dall'iscrizione nell'albo regionale di cui al comma 8 costituisce requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.
58. 21. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
d) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3 – (Concorso d'istituto). A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di conclusione dei corsi previsti dall'articolo 2, il possesso dell'abilitazione all'insegnamento, attestato dall'iscrizione nell'albo regionale di cui all'articolo 3, costituisce requisito esclusivo per l'ammissione ai concorsi per docenti, che sono banditi dalle istituzioni scolastiche statali con cadenza almeno triennale, secondo le esigenze della programmazione e al fine di effettuare la copertura dei posti disponibili e vacanti accertati dagli uffici scolastici provinciali e regionali.
58. 25. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera d), sopprimere i numeri 4) e 5).
58. 36. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2), con il seguente:
2) al comma 3 le parole: «Nell'ambito della collaborazione di cui all'articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo», sono soppresse.
58. 35. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Art. 5.
(Requisiti di accesso)
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure, il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
c) 16 CFU/CFA acquisiti informa curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, in attività di tirocinio realizzate ai sensi dell'articolo 12.
2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;
c) 16 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, in attività di tirocinio realizzate ai sensi dell'articolo 12.
3. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), il possesso dei requisiti di cui al comma 1 o al comma 2, unitamente al superamento di percorsi di specializzazione per le attività di sdegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono titoli di accesso ai percorsi di specializzazione i requisiti di cui al comma 1 o comma 2 con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o di secondo grado.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono, altresì, individuati i settori scientifico- disciplinari all'interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi 1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizzative del conseguimento dei crediti in forma extra- curricolare e gli eventuali costi a carico degli interessati, nonché gli effetti sulla durata normale del corso per gli studenti che eventualmente debbano conseguire detti crediti in forma aggiuntiva rispetto al piano di studi curricolare.
5. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU e CFA di cui ai commi 1 e 2 quale titolo di accesso, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente».
Conseguentemente:
a) alla lettera l) sopprimere le parole: e 12;
b) dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
l-bis) sostituire l'articolo 12 con il seguente:
«Art. 2.
(Tirocinio)
1. Costituisce requisito necessario per l'accesso al concorso di cui all'articolo 3, comma 1, l'aver svolto in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare, attività di tirocinio accademico, d'ora in poi definito solo “tirocinio”, presso scuole del sistema pubblico di istruzione.
2. Il tirocinio, diretto e indiretto, consiste in almeno 400 ore di attività, pari a 16 CFU/CFA, realizzate sulla base di un progetto di tirocinio formativo concordato tra l'ente accademico e la scuola ospitante. Pur nell'autonomia didattica dell'ente accademico afferente, il tirocinio è svolto sotto la guida di un tutor in servizio presso la scuola, e di un tutor coordinatore utilizzato, secondo quanto previsto dal comma 6, presso le strutture dipartimentali di università e istituzioni AFAM preposte a tal fine.
3. Il tirocinio diretto è svolto presso le istituzioni scolastiche e consta di attività di osservazione, analisi, progettazione e successiva realizzazione di attività di insegnamento e funzionali all'insegnamento.
4. Il tirocinio indiretto è svolto presso l'università o l'istituzione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e consta di attività di progettazione, discussione e riflessione valutativa sulle attività.
5. La selezione e l'attività dei tutor sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, i cui effetti sono applicabili al personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali nel tirocinio di cui al comma 1.
6. Il servizio di insegnamento eventualmente prestato presso istituzioni scolastiche pubbliche può essere riconosciuto nell'ambito del tirocinio per non oltre 150 ore (6 CFU/CFA) e, comunque, solo in presenza di certificazione, rilasciata dal tutor coordinatore e scolastico, della riflessione critica sull'attività didattica svolta».
c) sostituire la lettera m) con la seguente:
m) sostituire l'articolo 13 con il seguente:
«Art. 13.
(Percorso annuale di formazione iniziale e prova e accesso al ruolo)
1. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova è finalizzato specificamente a verificare la padronanza degli standard professionali da parte dei docenti e si conclude con una valutazione finale. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità di espletamento della formazione iniziale nel percorso annuale, consistente in almeno 20 CFU/CFA, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale. Il percorso annuale di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. L'accesso al ruolo è precluso a coloro che non siano valutati positivamente al termine del percorso annuale di formazione iniziale e prova. In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova. Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o in applicazione dell'articolo 33, comma 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine di prestazione delle domande delle istanze per il relativo concorso.
d) all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 237 milioni di euro per l'anno 2019 e di 387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
58. 3. Prestipino.
Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) all'articolo 5:
1) al comma 1, la lettera a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
a) la laurea magistrale o a ciclo unico specialistica, oppure il diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, finalizzato all'acquisizione delle competenze disciplinari, pedagogiche, didattiche, organizzative, relazionali e comunicative nonché di riflessione sulle pratiche didattiche;
b) almeno 40 crediti formativi universitari (CFU) nei settori scientifico-disciplinari per l'insegnamento acquisiti in forma curriculare o aggiuntiva con attenzione alle specifiche conoscenze, abilità e competenze coerenti con il servizio di insegnamento previsto per le singole classi di abilitazione;
2) al comma 4, le parole: «24 CFU/CFA» sono sostituite dalle seguenti: «40 CFU/CFA».
58. 24. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 3).
58. 34. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
h) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
Art. 7 – 1. Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento sono iscritti sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale istituito presso l'ufficio scolastico regionale e distinto per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado per classe di abilitazione.
58. 22. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 1, alla lettera l), sopprimere le parole: e 12.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
58. 32. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Al comma 1, lettera m), numero 3) capoverso comma 3, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni.
58. 33. Fassina, Fratoianni, Pastorino, Fornaro.
Al comma 1, lettera o), al numero 1), premettere il seguente:
01. Al comma 2, lettera a), le parole: «anche in deroga al» sono sostituite dalle seguenti: «abolito il» e le parole: «sino al termine di validità delle graduatorie medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso» sono sostituite dalle seguenti: «sino ad esaurimento delle graduatorie medesime».
58. 20. Bignami, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, lettera o), numero 2), dopo le parole: almeno tre annualità di servizio aggiungere le seguenti: prestato con il prescritto titolo di studio.
58. 1. Misiti, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Sostituire il comma 5 con i seguenti:
5. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 i ruoli del personale docente sono provinciali. Le procedure di reclutamento del personale docente avverranno su sede di titolarità, così come le operazioni di mobilità territoriale e professionale.
6. I commi 66, 67, 79, 80, 81 e 82 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono abrogati e al comma 68 apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2018/2019» e le parole: «gli ambiti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «le istituzioni scolastiche autonome».
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il personale docente titolare su ambito territoriale alla data del 31 dicembre 2018 assume dalla stessa data la titolarità presso la scuola in cui presta servizio su posto dell'organico dell'autonomia. Al personale docente che non si trova a prestare servizio in una istituzione scolastica appartenente all'ambito di titolarità alla predetta data del 31 dicembre 2018 è assegnata d'ufficio la titolarità presso l'ultima sede in cui ha prestato servizio o per la quale abbia ricevuto un incarico triennale ai sensi delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, tutto il personale docente assunto con contratto a tempo indeterminato assume la titolarità nella istituzione scolastica autonoma cui è assegnato in forza di procedure di reclutamento o di mobilità territoriale e professionale.»
58. 31. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora per effetto della successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente per la copertura di posti vacanti e disponibili, il rapporto di lavoro abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione, si dà luogo all'assunzione a tempo indeterminato in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999».
5-ter. All'articolo 1, comma 10-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, è disposto l'inserimento, a domanda, di tutto il personale in possesso di abilitazione, ivi incluso il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e il diploma tecnico professionale, nonché del personale educativo».
5-quater. All'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la graduatoria permanente sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, si procede all'assunzione delle graduatorie d'istituto che sono trasformate a partire dall'anno scolastico 2019/2020 in graduatorie provinciali, anche per il personale sprovvisto di abilitazione.
5-quinquies. Per il personale docente assunto in ruolo, a seguito di provvedimenti giurisdizionali non definitivi, a seguito di superamento dell'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è disposto lo scioglimento della riserva con decorrenza giuridica dall'anno successivo al superamento dell'anno di prova. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e indeterminato nelle istituzioni scolastiche svolti dal predetto personale.
5-sexies. All'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, sono ammessi direttamente alle prove scritte nel novero del 30 per cento dei posti messi a concorso ad essi riservati».
5-septies. All'articolo 1, comma 605, secondo periodo, legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «ultimi otto» sono sostituite dalle seguenti: «ultimi diciotto».
58. 9. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. Al comma 1 dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1965, n. 1124, secondo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «infortunio» sono inserite le seguenti: «, nelle Istituzioni scolastiche ed educative,»;
b) le parole: «due giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni».
5-ter. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «datore di lavoro» sono inserite le seguenti: «, nelle istituzioni scolastiche ed educative, le parole: «due giorni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque giorni».
58. 30. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2019/2020 nella scuola primaria e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, fermo restando il rispetto di ciascuna autonomia scolastica, al fine di valorizzare l'offerta formativa degli studenti possono essere organizzati corsi di difesa personale e di arti marziali. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma entro trenta giorni dall'entrata in vigore e della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 395 milioni.
58. 27. Siracusano, Germanà.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
58. 23. D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro, Cannizzaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per garantire agli assistenti amministrativi, che sostituiscono i direttori SGA nei posti vacanti e disponibili o solo disponibili, un adeguato riconoscimento delle funzioni superiori esercitate sono abrogate, con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020, le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 44 e 45, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.993 milioni di euro annui.
58. 6. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di potenziare i servizi amministrativi e tecnici delle istituzioni scolastiche ed educative, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad assumere – con conseguente aumento delle dotazioni organiche – 6.000 unità di Assistenti Amministrativi e 3.000 unità di Assistenti Tecnici a partire dall'anno scolastico 2019/2020. Gli Assistenti Tecnici assunti in attuazione dalle disposizioni di cui al presente comma sono destinati ad incrementare l'organico delle istituzioni scolastiche del primo ciclo.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1 primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.760 milioni di euro annui.
58. 11. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per attuare quanto previsto dal CCNL del 10 novembre 2014, prorogato dall'articolo 39 del CCNL 19 aprile 2018, in materia di indennità mensile ai direttori SGA che lavorano anche in una seconda scuola sottodimensionata, è stanziata la somma di euro 5 milioni per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro.
58. 7. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantite il regolare funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche ed educative, sono abrogate con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un dirigente Scolastico e di un direttore SGA alle scuole sottodimensionate. Conseguentemente l'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori SGA è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1 primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.964 milioni di euro annui.
58. 10. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative in caso di mancata copertura del posto di direttore SGA, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il dirigente scolastico è autorizzato ad attivare una procedura di reclutamento attraverso i centri per l'impiego dipendenti dalle Province o città metropolitane. Gli aspiranti inviati alle scuole dai centri per l'impiego dovranno essere in possesso del requisito culturale prescritto per l'accesso al ruolo dei direttori SGA. Gli aspiranti inviati sosterranno una procedura selettiva per colloquio che sarà svolta dal dirigente scolastico, con la presenza di due docenti suoi collaboratori. Della procedura selettiva è redatto specifico processo verbale e all'esito della stessa il dirigente scolastico provvede alla stipula di un contratto individuale di lavoro per supplenza annuale.
58. 8. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico e di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, a decorrere daranno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici possono confermare l'organico dell'anno precedente fino all'attingimento in graduatoria degli aventi diritto.
58. 14. Vietina, Occhiuto, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Pella, Prestigiacomo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di razionalizzare la spesa per il reclutamento del personale docente, di perseguire il pubblico interesse all'economicità e alla speditezza dell'azione amministrativa nonché di evitare l'inutile dispendio di risorse pubbliche, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca avvia nuove procedure concorsuali subordinatamente all'avvenuta immissione in ruolo nella stessa amministrazione, di tutti i soggetti che hanno sostenuto con successo prove concorsuali e collocati come idonei nelle proprie graduatorie.
58. 15. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del direttore generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
58. 16. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro, Cannizzaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, che siano stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a termine ottenendo giudizio positivo, conseguono comunque l'idoneità e vengono inseriti nelle graduatorie finali di seguito all'ultimo idoneo e nell'ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito.
58. 17. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per quanto attiene il trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'INPS di cui alla ordinanza ministeriale 6 maggio 1998, n. 217, il riferimento all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL SCUOLA 1994/1997, in godimento presso il comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal CCNL – EPNE 1994/1997 proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta con decorrenza 1o settembre 1998 al personale, in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di spesa di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
58. 18. Bignami, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «la predetta graduatoria è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, maggiorati del 10 per cento» sono soppresse.
5-ter. All'articolo 1, comma 113, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la lettera g) è soppressa.
58. 19. Bignami, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. La durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato di 4 anni, ai sensi delle graduatorie permanenti prorogate dal precedente comma, è prorogata a domanda nella stessa sede fino a 6 anni.
5-ter. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, sono aggiunti infine, i seguenti periodi: «Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2, si applicano altresì al personale che ha prestato da sette a nove anni di servizio all'estero, che si collocherà in posizione utile alla nomina nelle graduatorie di cui all'articolo 19. Questo personale non potrà in nessun modo superare i dodici anni complessivi di servizio all'estero.
5-quater. All'articolo 37, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il personale in servizio all'estero, con un mandato di nove anni e il personale che ha superato sei anni consecutivi di servizio all'estero, può permanervi fino a nove anni scolastici».
58. 29. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nella scuola primaria e nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, fermo restando il rispetto di ciascuna autonomia scolastica, al fine di valorizzare l'offerta formativa degli studenti possono essere organizzati corsi di difesa personale e di arti marziali in ciascuno degli anni 2019 e 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma entro trenta giorni dall'entrata in vigore e della presente legge. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, entro il limite massimo di spesa pari 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.
58. 28. Siracusano, Germanà.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1, comma 95, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: «e personale educativo».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 6 milioni di euro nel 2019 e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2020.
58. 2. Sasso, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento dei Direttori dei servizi generali e amministrativi)
1. All'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nelle more dell'espletamento del concorso per il reclutamento di cui al primo periodo, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle istituzioni scolastiche, dopo aver esperito tutte le procedure previste dalle vigenti norme contrattuali, il dirigente scolastico è autorizzato all'attribuzione delle supplenze annuali previo colloquio, sulla base degli elenchi presenti presso i Centri per l'impiego, a soggetti in possesso del requisito culturale prescritto per l'accesso al ruolo del Direttori dei servizi generali e amministrativi».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
58. 01. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Proseguimento piano nazionale contrasto «diplomifici»)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca prosegue il piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica già avviato ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 13 luglio 2015, n. 107, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, con particolare riferimento alla coerenza del piano triennale dell'offerta formativa con quanto previsto dalla legislazione vigente e al rispetto della regolarità contabile, del principio della pubblicità dei bilanci e della legislazione in materia di contratti di lavoro. Ai fini delle predette attività di verifica, il piano straordinario è diretto a individuare prioritariamente le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado caratterizzate da un numero di diplomati che si discosta significativamente dal numero degli alunni frequentanti le classi iniziali e intermedie. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta annualmente alle Camere una relazione recante l'illustrazione degli esiti delle attività di verifica. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
58. 02. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Fusacchia.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Riapertura delle graduatorie ad esaurimento)
1. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio.
58. 03. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Potenziamento organico dei posti di sostegno)
1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 75 è sostituito dal seguente:
«75. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessario per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, quantificato in 480 milioni di euro nel 2019 e 1440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui agli articoli 88-bis, 88-ter e 88-quater.
Conseguentemente dopo l'articolo 88, aggiungere i seguenti:
Art. 88-bis. – (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici) – 1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
Art. 88-ter. – (Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare) – 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 639 terzo periodo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
c) il comma 671 è sostituito dal seguente:
«671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria».
d) al comma 674 le parole: «o detentorie» sono soppresse;
e) al comma 678, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;
f) il comma 681 è sostituito dal seguente:
«681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».
Art. 88-quater. – (Tassazione dei redditi da capitale) – 1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».
58. 04. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Piano straordinario di assunzione di educatori professionali e pedagogisti)
1. Al fine di contrastare la formazione del precariato nell'ambito delle professioni dell'educatore socio-pedagogico, socio-sanitario e del pedagogista il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a partire dall'anno scolastico 2019-2020, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, avvia di un Piano pluriennale di assunzioni dedicato alle figure di educatori professionali e pedagogisti nelle scuole di ogni ordine e grado, con l'obiettivo prioritario di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica.
2. Per i fini del comma precedente è istituita la figura di un educatore professionale e di un pedagogista in ogni Istituzione scolastica.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti nel limite del maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 88-bis.
Conseguentemente dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis – (Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici) – 1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
58. 05. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Assunzione di precari abilitati TFA o PAS)
1. Al fine di completare il contingente di assunzioni di personale da ammettere all'ultimo anno del percorso FIT, di cui al decreto ministeriale n. 579 del 2 agosto 2018, sono consentite nomine con effetti giuridici ai docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso di cui al decreto del direttore generale n. 85 del 1o febbraio 2018 – come previsto all'articolo 17, comma 2, lettera b) dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in tutti i casi in cui le relative graduatorie di merito siano pubblicate anche oltre il 31 agosto 2018 ed entro il 31 dicembre 2018.
2. Restano salvi i soli effetti economici, conseguenti all'effettivo servizio prestato.
3. Gli Uffici scolastici regionali provvedono allo scorrimento delle graduatorie, nell'ambito dei posti autorizzati, individuando i docenti utilmente collocati nelle rispettive graduatorie.
58. 06. Fratoianni, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di inclusione scolastica)
1. Nell'anno 2019 è autorizzata la spesa di euro 5,03 milioni al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in favore delle istituzioni scolastiche.
2. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2019»;
b) all'articolo 19, ovunque ricorrano, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2019»;
c) all'articolo 20, comma 4, le parole: «pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 ed a euro 15,11 milioni a decorrere dall'anno 2020».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 5,03 milioni in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento nell'anno 2019, si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa derivanti dal comma 2.
58. 07. Villani, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Boschi, Marattin.
ART. 59.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, il Fondo di dui all'articolo 55 è ridotto di 60 milioni di euro nel 2019 e 531 milioni di euro nel periodo 2020-2031.
59. 32. Ferro, Foti, Lollobrigida, Deidda, Lucaselli.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e 531 milioni di euro nel periodo dal 2019 al 2031, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
59. 23. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine del raggiungimento nel triennio 2019-2021 e del successivo mantenimento dell'obiettivo del 2 per cento nel rapporto risorse Difesa/PIL, così come richiesto in ambito NATO, le spese militari sono incrementate di 5 miliardi di euro nel 2019, di 8 miliardi di euro nel 2020 e di 11 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.
Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.810 milioni di euro nel 2019, 5.820 milioni di euro nel 2020 e 2.820 milioni di euro annui a decorrere dal 2021;
b) sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
59. 17. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Al comma 1, sostituire le parole: 30 gennaio 2019 con le seguenti: 30 marzo 2019.
59. 18. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari, che si esprimono nei termini e nei modi di cui al comma 3 dell'articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
59. 21. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.
*59.19. La IV Commissione.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.
*59.16. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari che si esprimono nei termini e nei modi di cui al comma 3 dell'articolo 536 del decreto legislativo n. 66 del 2010.
59. 4. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano.
Sopprimere il comma 2.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 è ridotto di 78 milioni di euro per il 2019, 95 milioni di euro nel 2020 e 40 milioni di euro nel 2021.
59. 22. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Sostituire il comma 2, con i seguenti:
2. Le spese e le relative consegne per investimento iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sono incrementate:
a) per 50 milioni di euro nell'anno 2019, per 100 milioni di euro nell'anno 2020 e per 60 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1997, n. 266:
b) per 50 milioni di euro nell'anno 2019, per 20 milioni di euro nell'anno 2020 e per 20 milioni di euro nell'anno 2021, in relazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come rifinanziata dall'articolo 1 comma 140, lettera f), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dalla presente disposizione, pari a 100 milioni per il 2019, 120 milioni per il 2020 e 80 milioni per il 2021, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
59. 20. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 le spese nello Stato di previsione del Ministero sviluppo economico sono destinate, per un importo pari a 70 milioni all'anno, alla realizzazione del programma Piaggio P. 2HH.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 330 milioni di euro per l'anno 2020, 330 milioni di euro per l'anno 2021, 330 milioni di euro per l'anno 2022, 330 milioni di euro per l'anno 2023, 330 milioni di euro per l'anno 2024, 330 milioni di euro per l'anno 2025, 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
59. 3. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le risorse non impiegate al 31 dicembre 2018 per il piano di smaltimento delle ecoballe in Campania, sono assegnate per le attività di bonifica della «terra dei fuochi» tra le province di Caserta e Napoli.
59. 15. Paolo Russo.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di prevenire nuove procedure d'infrazione da parte della Commissione europea, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito fondo con dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2017, 50 milioni per l'anno 2018 e 50 milioni per l'anno 2019 per la definizione di un Piano straordinario di messa in sicurezza permanente e ripristino dello stato del luoghi nelle aree interessate da depositi di rifiuti realizzate in violazione delle norme europee in materia di gestione delle discariche di rifiuti, non comprese nei siti di interesse nazionale e individuate, con relativa priorità d'intervento, nella pianificazione regionale di settore in materia di gestione del rifiuti e siti contaminati. Il Piano di cui al presente comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono, nonché le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento degli Interventi medesimi le risorse sono destinate, prioritariamente, a interventi di rimozione dei rifiuti depositati, realizzazione della messa in sicurezza permanente o ripristino dello stato dei luoghi, che risultino sia cofinanziati dalle regioni per un valore almeno pari al 30 per cento dell'intero importo stimato degli interventi.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –50.000.000;
2020: –50.000.000;
2021: –50.000.000.
59. 36. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di sostenere i processi di bonifica e messa in sicurezza dei siti SIN presenti nel Mezzogiorno, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni interessate, provvede ad emanare il regolamento concernente le modalità di erogazione delle suddette risorse.
59. 47. Pezzopane.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di proseguire nell'opera di bonifica del sito di Porto Marghera è autorizzata per il biennio 2019-2020 la spesa pari a 5 milioni di euro per ciascun anno.
Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro e le parole 430 con le seguenti: 425.
59. 7. Pellicani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Le risorse assegnate al finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, di cui alla legge n. 434 del 1998, sono incrementate di 10 milioni di euro dal 2019.
Conseguentemente, all'articolo 55, al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e 430 milioni rispettivamente con le parole: 175 milioni e 420 milioni.
59. 14. Brambilla, Pella.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui»;
b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di reintegrare le risorse a copertura dei premi da corrispondere per il fermo biologico temporaneo degli anni 2016, 2017, 2018, per l'anno 2019 sono stanziati euro 800.000, da erogare agli operatori di settore della regione Toscana, secondo le modalità previste dal primo periodo. Al relativo onere, pari a euro 800.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
59. 33. Ripani, Mugnai.
Sostituire il comma 6, con il seguente:
6. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui»;
b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di reintegrare le risorse a copertura dei premi da corrispondere per il fermo biologico temporaneo degli anni 2016, 2017, 2018, per l'anno 2019 sono stanziati 8 milioni di euro, da erogare secondo le modalità previste dal primo periodo. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
59. 34. Ripani, Mugnai.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo le parole: «A decorrere dall'anno 2018 e nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2018, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, e a decorrere dall'anno 2019, nel limite di spesa di 7 milioni di euro annui. Al relativo onere, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;
b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Al fine di reintegrare le risorse a copertura dei premi da corrispondere per il fermo biologico temporaneo degli anni 2016, 2017, 2018, per l'anno 2019 sono stanziati 8 milioni di euro, da erogare secondo le modalità previste dal primo periodo. Al relativo onere, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
59. 35. Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero «45,07» è sostituito dal seguente: «50».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
59. 40. Acquaroli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
59. 41. Benedetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 121, dopo le parole: «di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250,» inserire le seguenti: «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita». Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 135, dopo le parole: «a ciascuno dei soggetti di cui al presente comma» inserire le seguenti: «nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
59. 42. Benedetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019 di cui all'articolo 2, comma 5-decies, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di 8 milioni di euro, sulla base delle necessità della nuova Programmazione, per l'annualità 2019.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 242 milioni.
59. 43. Benedetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera non superiore a quanto previsto dai massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'INPS divisi forfettariamente per 26. L'indennità non concorre alla formazione del reddito, è moltiplicata per il numero delle giornate di pesca effettivamente non lavorate, ivi incluse le giornate di sabato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 239 milioni.
59. 44. Benedetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni relative alla integrazione dei salari in favore dei lavoratori agricoli di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle unità adibite alla pesca marittima ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
59. 45. Benedetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*59. 9. Incerti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. A decorrere dal 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato «Fondo», è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente Incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*59. 10. D'Alessandro.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 165 milioni di euro.
59. 31. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019.
59. 6. Ascani, Franceschini, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2018/2019, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
7-bis. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2019, può essere utilizzata per:
a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.
7-ter. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
7-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 270 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7-sexies. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.
59. 24. Marrocco, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli.
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, aggiungere la seguente lettera i-undecies: le spese sostenute per un importo non superiore a 400 euro annui, fino alla durata legale del corso di studi frequentato, per l'acquisto di libri scolastici o universitari richiesti dallo stesso percorso scolastico o universitario frequentato. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite di spesa di 270 milioni annui, si procede, per il 2019 mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A decorrere dal 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
7-bis. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.
59. 25. Labriola, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto.
Al comma 7, aggiungere il seguente periodo: All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole: «e nell'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e 2019».
59. 8. Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019»;
b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019»;
c) al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2018 e 2019»;
d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e a 61,2 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole: «e a 41,2 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, a 41,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 62,4 milioni di ero per l'anno 2019».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 62,4 milioni di euro nel 2019.
59. 2. Amitrano, Zanichelli, Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Villani.
Sopprimere il comma 8.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.998 milioni di euro annui.
59. 27. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 8, sostituire le parole: conseguentemente ridotti con la seguente: aumentati.
Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 3.901.000;
2020: – 3.961.000:
2021: – 3.961.000.
59. 38. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 430 milioni di euro, con le seguenti: 422 milioni di euro.
59. 28. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2020: – 4.851.250:
2021: – 4.851.250.
59. 37. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Sopprimere il comma 9.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 242 e la parola: 400 con la seguente: 392.
59. 26. Marrocco, Casciello, Aprea, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.
Al comma 9, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: legge 14 novembre 2016, n. 220, articolo 18, comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 396 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
59. 13. Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Al comma 9, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 398,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
59. 12. Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Al comma 9, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione: legge 7 marzo 2001, n. 62, articolo 8.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 399,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
59. 11. Piccoli Nardelli, Ascani, Franceschini, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi.
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
9-bis. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la RAI-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento.
59. 39. Lacarra.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«3-bis. Le firme possono altresì essere raccolte con modalità telematiche, attraverso l'utilizzo della firma digitale ovvero della firma elettronica qualificata. I promotori pubblicano sul proprio sito web, previamente comunicato al Ministero dell'interno, i moduli per la sottoscrizione digitale che, una volta sottoscritti dai cittadini, vengono consegnati dal Comitato promotore alle segreterie comunali per la verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali».
9-ter. All'articolo 1 comma 4 della legge 3 giugno 1999, n. 157, la parola: «1 euro» è sostituita da: «50 centesimi di euro». I risparmi derivanti da tale disposizione confluiscono nel «Fondo per il sostegno agli investimenti per l'innovazione negli enti locali», previsto al cap. 933 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
59. 46. Magi, Fusacchia.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750 mila euro a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio è sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta di identità elettronica corrisponderà all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016 comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, questi ultimi restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riverserà, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno i soli corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità elettroniche rilasciate».
9-ter. Al comma 1 dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: «con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri» a «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
9-quater. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 750 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
59. 5. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 13, comma 2, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: «400 milioni» sono sostituite con le seguenti: «480 milioni». All'ultimo periodo aggiungere in fine: «il 15 per cento del fondo è destinato prioritariamente alle finalità di cui all'articolo 19».
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
59. 29. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. Le spese culturali individuali quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle detrazioni fiscali alla stregua delle spese mediche. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere oltre al nome e cognome il codice fiscale.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
59. 30. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
9-bis. All'articolo 59 del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, il terzo e quarto periodo sono sostituiti con il seguente:
Negli appalti relativi a lavori pubblici, l'affidamento può avere ad oggetto:
a) la sola esecuzione sulla base di un progetto esecutivo aventi i contenuti di cui all'articolo 23, comma 8;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo approvato dall'amministrazione aggiudicatrice e avente i contenuti di cui all'articolo 23, comma 7.
2) i commi 1-bis e 1-ter sono soppressi.
59. 1. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale».
59. 01. Magi, Fusacchia.
Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. All'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, aggiungere il seguente periodo: «La quota a diretta gestione statale è destinata, in una misura comunque non inferiore al 5 per cento della disponibilità complessiva per ciascun anno, alla realizzazione di messaggi pubblicitari e al conseguente acquisto di spazi televisivi, radiofonici, della stampa periodica, nonché di altri mezzi di informazione, aventi lo scopo di assicurare adeguata informazione ai contribuenti sulla possibilità di scegliere, in sede di dichiarazione annuale del redditi, di destinare la quota pari all'otto per mille di cui all'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione dello Stato, nonché sulle iniziative che lo Stato finanzia o intende finanziare ai sensi dell'articolo 48, primo periodo, della presente legge e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1998, n. 76».
59. 02. Magi, Fusacchia.
Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo».
59. 03. Magi, Fusacchia.
Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è definanziato per i corrispondenti importi.
59. 04. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
Art. 59-bis.
(Sussidi ambientalmente favorevoli)
1. Con decreto del Ministero dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU», dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo dei Sussidi del Ministero ambiente, previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché da eventuali altre entrate. Il CIPE è incaricato della gestione e del reimpiego dei fondi di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, altresì, un piano specifico per l'agricoltura.
3. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1° gennaio 2019 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
59. 05. Pastorino, Muroni, Fassina.
Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo le parole «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» sono aggiunte le parole: «che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro».
59. 06. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 59 inserire il seguente:
Art. 59-bis.
(Lavoratori collocati in quiescenza che rinunciano al trattamento pensionistico per proseguire l'attività lavorativa dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. Alle pubbliche amministrazioni è consentito conferire ai soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici territoriali, ovvero all'interno di organi di amministrazione attiva o consultiva di enti pubblici, nazionali o locali, purché il lavoratore in quiescenza rinunci, contestualmente all'accettazione dell'incarico, al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico e senza diritto di recupero delle somme, salva fatta la disciplina di settore in materia di incarichi e cariche presso organi costituzionali, entro il limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione sono disciplinate le modalità attuative della presente disposizione».
59. 07. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:
Art. 59-bis.
(Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria)
1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, a decorrere dal 1o gennaio 2020:
a) la legge 7 agosto 1990, n. 230 è abrogata;
b) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le seguenti parole: «, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250»;
c) gli articoli da 1 a 24 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono abrogati;
d) all'articolo 2, comma 2, legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono soppresse le seguenti parole «la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici,»;
e) l'articolo 2, comma 2, legge 26 ottobre 2016, n. 198 è abrogato;
f) la legge 6 giugno 1978, n. 291 è abrogata;
g) la legge 4 aprile 1953, n. 246 è abrogata.
2. Con riferimento all'annualità 2019 i criteri di calcolo del contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono così modificati;
a) al comma 8, lettera a) la cifra «300.000» è sostituita dalla seguente: «30.000». la cifra «500.000» è sostituita dalla seguente: «50.000»; alla lettera b) la cifra «700.000» è sostituita dalla seguente «70.000», la cifra «1.500.000» è sostituita dalla seguente: «150.000»; alla lettera c) la cifra «2.500.000» è sostituita dalla seguente: «250.000»;
b) al comma 9, la cifra «1.000.000» è sostituita dalla seguente: «100.000», la cifra «2.500.000» è sostituita dalla seguente «250.000»;
c) al comma 10, lettera a) le parole «0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici» sono sostituite dalle seguenti: «0,35 euro per copia venduta»; alla lettera c) le parole «0,35 euro per copia venduta» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici»;
d) al comma 11 secondo periodo, la cifra «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «350.000»;
e) al comma 13, la cifra «300.000» è sostituita dalla seguente: «30.000», la cifra «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «350.000»;
f) al comma 15, dopo le parole «complessivamente erogabile» vengono inserite le seguenti: «non può essere superiore ad un importo massimo di 500.000 euro e...».
3. Con riferimento al contributo diretto alle imprese che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche relativo all'annualità 2019 si applicano i limiti di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, di conseguenza all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 il secondo periodo è soppresso.
4. Sono soppressi i commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 198 del 26 ottobre 2016 e il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49.
5. La legge 4 aprile 1953, n. 246 è abrogata. Dopo l'articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è inserito il seguente: «Art. 9-bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, è stabilita la destinazione di un contributo a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma».
6. È abrogato l'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 e successive modificazioni. Limitatamente all'anno 2019, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6 della legge n. 198 del 26 ottobre 2016, è stabilita la destinazione di un contributo ai quotidiani in lingua slovena, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nei limiti delle risorse disponibili e fino all'importo massimo di 516.456,90.
7. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul fondo per il pluralismo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
59. 08. Varrica.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. Al decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, all'articolo 1:
al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;
b) le parole: «di appartenenza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;
c) dopo le parole: «delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza» sono inserite le seguenti: «delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni:
al comma 2 la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014»;
al comma 5 la parola «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014»;
2. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1o luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 155 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 400 milioni di euro.
59. 09. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017)
1. Al fine di fronteggiare esigenze di carattere operativo e di valorizzare l'attuazione di specifici programmi e il raggiungimento di qualificati obiettivi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
59. 010. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo le parole: «della fondazione Cineteca di Bologna» sono aggiunte le seguenti: «nonché della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli».
59. 011. Panizzut, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 60.
Al comma 1 premettere il seguente;
01. Al comma 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;
b) e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote».
60. 5. Nevi, Mandelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. 1. Al comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, le parole: «, con legge,» sono soppresse.
60. 14. Pastorino, Fassina.
Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.
*60.13. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.
*60.15. Fidanza, Trancassini, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 5 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le sanzioni per il mancato conseguimento del saldo 2017, di cui ai commi da 475 a 478 del medesimo articolo, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti.
*60.18. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Al comma 6 sostituire le parole: dall'anno 2021 con le seguenti: dall'anno 2020.
Conseguentemente sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi da 1 a 7 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 16, comma 1, è ridotto di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.900 milioni di euro per l'anno 2021, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022, di 2.900 milioni di euro per l'anno 2023, di 3.300 milioni di euro per l'anno 2024, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2025, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2026, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2027 e di 3.150 milioni di euro a decorrere dal 2028.
60. 16. Musella.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Dopo il comma 1, dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di 200 euro».
60. 17. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio dell'esercizio di riferimento»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
60. 1. Marattin.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 2019 è pari almeno all'85 per cento dell'importo».
60. 2. Marattin, Miceli
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai comuni è attribuito un contributo di 564 milioni di euro a decorrere dal 2019 che confluisce nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 564 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 164 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
60. 3. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;
b) al comma 26, secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
c) al comma 28 le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019».
60. 4. Boschi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 866 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 alla lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «ad esclusione dell'accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità».
60. 6. Quartapelle Procopio, Marattin, Tabacci, Scalfarotto, Fiano, Mor, Noja.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «Per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e a decorrere dall'anno 2019» e dopo le parole: «300 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».
8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
60. 19. Marattin, Enrico Borghi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, dopo il comma 1-ter, aggiungere il seguente:
«1-quater. Ai comuni delle regioni a statuto ordinario, con popolazione non superiore a 60.000 abitanti, che presentano un Fondo di Solidarietà Comunale negativo è corrisposta una quota integrativa, pari al 40 per cento della propria quota perequativa e di alimentazione, nel caso in cui l'incidenza della negativa perequazione delle risorse (così come individuate alla voce B14 del prospetto ministeriale di calcolo del Fondo stesso) algebricamente sommata alla quota dell'alimentazione sia superiore o uguale al 10 per cento delle entrate proprie di natura corrente dell'ultimo bilancio consuntivo approvato al netto della componente della TARI in base a quanto previsto al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni».
60. 7. Ferri.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. La lettera b) dell'articolo 1 della legge n. 164 del 12 agosto 2016 è sostituita dalla seguente:
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
1-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e in virtù della sentenza della Corte Costituzionale n. 101 del 2018, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 nonché dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione accantonato a qualsiasi titolo dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso stabilmente il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle suddette entrate finali.
60. 8. Ferri.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il comma 880 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 è sostituito dal seguente:
«880. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa».
60. 9. Ferri.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al comma 882 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «nel 2019 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2020 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari ad almeno il 75 per cento, nel 2020 pari ad almeno l'85 per cento, nel 2021 è pari ad almeno il 95 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».
60. 10. Ferri.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo Il comma 9-ter è aggiunto il seguente:
«9-quater. Per gli anni 2017 e 2018, le variazioni al bilancio di previsione dei comuni con popolazione non superiore a 20 mila abitanti possono determinare l'applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto vincolato, destinato agli investimenti e disponibile a copertura del fondo pluriennale vincolato, relativamente alle annualità successive a quella in corso ricomprese nel bilancio di previsione finanziarlo. La quota dell'avanzo di amministrazione presunto applicabile per tale finalità non può comunque superare il 70 per cento del fondo cassa risultante alla data del 30 settembre dell'anno in corso. L'utilizzo della facoltà di cui ai periodi precedenti è strettamente collegata all'attuazione dei progetti di investimento previsti nel piano delle opere-pubbliche di ciascun ente e la concessione di spazi finanziari nell'ambito dell'eventuale ricorso al patto verticale nazionale per gli anni 2018 e 2019 tiene conto dell'importo dell'avanzo applicato per effetto del presente comma».
60. 11. Fragomeli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In deroga alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari deliberate da ciascun comune a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i rimborsi delle somme acquisite dai comuni a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per gli anni dal 2013 al 2018 possono essere effettuati in forma rateale entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta del contribuente è diventata definitiva.
60. 12. Melilli.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni e le province autonome, tre anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo di trenta, rapportato all'entità degli investimenti ritenuti necessari, avendo prioritariamente riguardo agli interventi che assicurano il miglioramento e il risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza; alla consistenza e alla qualità del piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, comunque, la piena efficienza ed il regolare funzionamento del beni e delle opere di cui di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, alle misure di compensazione ambientate e territoriale – anche a carattere finanziario – per le comunità locali interessate, oltre ad un programma per la valorizzazione tecnologica e strutturale del beni, delle opere e degli impianti afferenti le grandi concessioni idroelettriche teso al miglioramento delle prestazioni in termini energetici. Per le concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2018, per le quali non è tecnicamente applicabile il termine di cui al primo periodo del presente comma, le regioni attribuiscono le concessioni a titolo oneroso secondo le procedure di cui al presente articolo entro e non oltre il 31 dicembre 2023 e, in ogni caso, con decorrenza delle nuove concessioni dal 1o gennaio 2024. Le risorse finanziarie derivanti dalle procedure di proroga delle concessioni sono impiegate per il miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di competenza, ivi compresi interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, nonché per la compensazione territoriale a favore degli enti locali interessati da definirsi mediante accordo di programma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, tra comuni del bacino imbrifero interessato e le regioni di pertinenza. Nel bando di gara sono specificate altresì le eventuali condizioni di esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara è indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalità e durata»;
b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto sono stabiliti le modalità, i termini di indizione e le procedure di affidamento della concessione, i requisiti organizzativi, finanziari e tecnici per la partecipazione al procedimento, i parametri e i termini per lo svolgimento da parte delle amministrazioni competenti delle procedure concorrenziali ad evidenza pubblica anche a seguito delle valutazioni di pianificazione dell'uso delle risorse idriche effettuate dalle amministrazioni competenti. Con il medesimo decreto sono disciplinati anche i criteri e i parametri per l'aggiudicazione della concessione e per stabilire la durata della stessa in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i criteri e i parametri tecnico-economici per la definizione dell'oggetto della procedura di assegnazione e per determinare diritti e obblighi del nuovo concessionario e di quello uscente».
2. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la continuità gestionale e la sicurezza degli impianti, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario della titolarità del ramo d'azienda, definito e concordato fra il concessionario uscente e l'amministrazione concedente prima dell'indizione della procedura, comprensivo dei beni e delle opere individuate ai sensi dall'articolo 25, commi 1 e 2, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, funzionali all'esercizio della concessione, nonché dei rapporti giuridici afferenti alla stessa.
60. 01. Enrico Borghi, Del Barba, De Menech.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Disciplina della TARI)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2014 al 2020»;
b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:
«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
60. 02. Fragomeli.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro)
1. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto in fine il seguente comma: «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, è aggiunto il seguente: «1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, del comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.».
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti:, di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
60. 03. Fragomeli.
Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Nuova IMU)
1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 assicurando la neutralità finanziarla nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.
7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, per l'importo di 350 milioni euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1 della presente legge, e per l'importo di 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 della presente legge.
60. 04. Fragomeli, Marattin.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito del patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 40, comma 9-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora le imprese non abbiano provveduto all'invio della documentazione finale di spesa entro la data del 30 giugno 2019, accerta la decadenza dai benefici per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è altresì disposto il recupero dei contributi erogati.
2. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti amministrativi già adottati, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di procedure di gestione delle misure di cui al comma 1, per le imprese non interessate dalle disposizioni di decadenza di cui al medesimo comma 1, la definizione del procedimento agevolativo avviene con procedura semplificata stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico che disciplina altresì, in caso di inerzia di soggetti proposti alla definizione dei procedimenti, le modalità di attribuzione di specifici poteri sostitutivi a soggetti pubblici o privati individuati d'intesa con le regioni interessate.
3. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate, le risorse residue dei patti territoriali laddove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico nell'ambito di appositi accordi di programma con le regioni interessate, per il finanziamento di progetti pilota, presentati, per i rispettivi territori di riferimento, per il tramite dei Soggetti Responsabili dei patti territoriali, laddove posseggano i requisiti previsti dal «Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Responsabile unico di contratto d'area e del Soggetto responsabile di patto territoriale, ai sensi del regolamento approvato con decreto ministeriale n. 320 del 31 luglio 2000» con il conferimento ad essi di analoghe funzioni e responsabilità di quelle previste dal disciplinare stesso, per la realizzazione di interventi di sviluppo locale a valenza interregionale o che interessino vaste aree territoriali, volti tra l'altro a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi. Nella definizione dei predetti progetti è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, accertate dallo stesso Ministero dello sviluppo economico con il decreto direttoriale del 3 gennaio 2014 e non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge per indisponibilità delle risorse. Ai medesimi accordi di programma, possono essere destinate altresì le risorse di cui alla deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, impegnate in favore delle regioni e non utilizzate entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.
60. 05. Cenni.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
60. 06. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nel confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
60. 07. Fidanza, Trancassini, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
b) al comma 2 le parole: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
c) al comma 3 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
60. 08. Fidanza, Trancassini, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti «sino alla data del 31 dicembre 2019».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 10 milioni di euro per il 2019.
60. 09. Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;
b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
60. 010. Fidanza, Trancassini, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89.».
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 563,4 milioni di euro dall'anno 2019.
60. 011. Fidanza, Trancassini, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:
«4-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
4-bis.2. Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati.
4-bis.3. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è abrogato».
60. 012. Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo manifestazioni pubbliche)
1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per le manifestazioni pubbliche».
2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni l'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: 181 milioni di euro per l'anno 2019, 426 milioni di euro per l'anno 2020 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
60. 013. Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(FCDE accantonamento minimo)
1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo», sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».
Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento, sono sostituite dalle seguenti: nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento.
60. 014. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(FCDE determinazione a rendiconto)
1. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio», sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».
60. 015. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente;
Art. 60-bis.
(Deroga accesso al mutuo enti locali)
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis dell'articolo 243-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;
b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».
60. 016. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Anticipazioni di tesoreria)
1. All'articolo 21 comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 e successive modificazioni, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2019».
60. 017. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Proroga deliberazione bilancio di previsione enti locali)
1. Per l'anno 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 marzo 2019.
60. 018. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Semplificazioni per i piccoli comuni)
1. All'articolo 1 comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «al fine di semplificare ulteriormente la disciplina del Documento unico di programmazione (DUP) semplificato di cui all'articolo 170, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267», sono soppresse;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 dell'articolo 170» è abrogato e sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».
2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino, a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
60. 019. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Rimborso spese legali amministratori locali)
1. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».
60. 020. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo straordinario funzioni fondamentali città metropolitane)
1. Per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito per l'anno 2019 un contributo di 100 milioni di euro da ripartirsi mediante decreto del Ministero dell'interno secondo gli stessi criteri di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 20181 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2018, n. 36.
60. 021. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Istituzione comparto e tavolo permanente delle città metropolitane)
1. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare il rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.
2. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.
3. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.
*60. 022. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Istituzione comparto e tavolo permanente delle città metropolitane)
1. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i. rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.
2. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.
3. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.
*60. 052. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
«Art. 60-bis.
(Adeguamento tariffe Cosap)
1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1), sottopunto I), le parole: «lire 1.500 per utenza» sono sostituite dalle seguenti: «2 euro per utenza»;
b) al punto 1), sottopunto II), le parole: «lire 1.250 per utenza» sono sostituite dalle seguenti: «1,80 euro per utenza»;
c) al punto 5), dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente.», è aggiunto il seguente periodo: «Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali».
** 60.023. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
«Art. 60-bis.
(Adeguamento tariffe Cosap)
1. All'articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1), sottopunto I), le parole: «lire 1.500 per utenza» sono sostituite dalle seguenti: «2 euro per utenza»;
b) al punto 1), sottopunto II), le parole: «lire 1.250 per utenza» sono sostituite dalle seguenti: «1,80 euro per utenza»;
c) al punto 5), dopo le parole: «31 dicembre dell'anno precedente.» è aggiunto il seguente periodo: «Le aziende di erogazione dei pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi trasmettono agli enti concedenti entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli elenchi delle utenze nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali».
** 60.038. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Modifiche alla disciplina della TARI)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 652, al terzo periodo le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle parole: «per gli anni dal 2014 al 2020»;
b) dopo il comma 683 è inserito il seguente:
«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2019, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento».
60. 024. Pastorino, Fornaro, Fassina
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Misure preventive a sostegno del contrasto all'evasione)
1. Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, inerenti attività commerciali o produttive possono disporre con norma regolamentare che il rilascio o rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
2. Gli enti locali hanno facoltà, in occasione di affidamenti di contratti pubblici secondo le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di richiedere, tra i requisiti generali, che gli operatori economici devono possedere, per partecipare a tali procedure, che il requisito di regolarità fiscale previsto all'articolo 80, comma 4 del citato decreto sia sussistente anche per il pagamento di tributi, imposte e canoni di competenza della stazione appaltante, relativamente ad un importo minimo complessivo stabilito con disposizione regolamentare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In deroga a quanto disposto dall'articolo 216, comma 13, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 81, comma 2, del decreto legislativo medesimo le stazioni appaltanti verificano il possesso del requisito di cui al presente comma consultando le banche dati in proprio possesso.
60. 025. Pastorino, Fornaro, Fassina
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Modalità di quantificazione FCDE)
1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.» sono sostituite dalle seguenti: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi»;
b) le parole:
«incassi di competenza es. X+incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X»
sono sostituite dalle seguenti:
«incassi di competenza es. X+incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X»;
c) le parole: «Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente» sono soppresse.
* 60. 026. Pastorino, Fornaro, Fassina
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Modalità di quantificazione FCDE)
1. All'esempio 5 dell'appendice tecnica del principio della contabilità finanziaria allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi.» sono sostituite dalle seguenti: «2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra la somma degli incassi in c/competenza e in conto residui rapportati agli accertamenti degli ultimi 5 esercizi»;
b) le parole:
«incassi di competenza es. X+incassi esercizio X+1 in c/residui X
Accertamenti esercizio X»
sono sostituite dalle seguenti:
«incassi di competenza es. X+incassi in c/residui es. X
Accertamenti esercizio X»;
c) le parole: «Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente» sono soppresse.
* 60. 055. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Rimborso IVA spettante alla Regione siciliana per i maggiori oneri sostenuti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali previsti per garantire i servizi ferroviari di interesse regionale e locale)
1. Con le modalità stabilite dal comma 4, articolo 9 della legge n. 472 del 7 dicembre 1999 «Interventi nel settore dei trasporti» e dal successivo decreto ministeriale 22 dicembre 2000 è rimborsata alla Regione Siciliana l'onere relativo all'IVA, nella misura del 10 per cento del corrispettivo di cui al Contratto di servizio del trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale.
60. 027. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera b), le parole: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni».
60. 028. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. Al fine di implementare l'attività di controllo del litorale della provincia di Taranto, attraverso una maggiore dotazione di mezzi e personale a disposizione della Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Taranto, sono stanziati 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. A favore della realizzazione di un centro di soccorso e recupero, anche con finalità didattiche, a tutela della fauna marina dell'area del Mar Piccolo e di tutta la costa marina dell'area di Taranto, anche attraverso l'utilizzo di idonea imbarcazione appositamente predisposta alle suddette finalità, sono stanziati 800.000 euro per il 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 3.800.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
60. 029. Labriola.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Blocco innalzamento tributi locali)
1. Al comma 26, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per l'anno 2019 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote»;
60. 030. Mazzetti, D'Ettore, Cortelazzo, Mandelli.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».
60. 031. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Estensione del blocco dei pagamenti ai crediti derivanti da ingiunzioni di pagamento articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
1. All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai crediti degli enti territoriali derivanti dalla notifica di ingiunzioni di cui al Regio decreto 14 aprile 1910 n. 639, con riferimento all'effettuazione di pagamenti di importo superiore a mille euro. Nelle more della creazione di un archivio nazionale di riferimento per la completa attuazione del presente comma, gli enti territoriali possono determinare, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei provvedimenti destinati a disciplinare le entrate proprie, le modalità di verifica dell'esistenza di debiti oggetto di ingiunzione di pagamento dello stesso ente o di altri enti territoriali appositamente convenzionati, ai fini del blocco dei pagamenti dovuti al debitore da parte dell'ente stesso, di sue società controllate, o di altri enti territoriali convenzionati ai fini del presente comma, per importi superiori a mille euro, ferma restando la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 1, con riferimento a qualsiasi dilazione di pagamento ottenuta dal debitore.
2-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 ottobre 2019 adotta un regolamento per l'istituzione di un archivio nazionale delle ingiunzioni di pagamento alimentato su base volontaria dagli enti territoriali, recante le ulteriori disposizioni necessarie alla completa attuazione del comma 2-ter».
60. 034. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Semplificazioni in materia di imposta di registro)
1. All'articolo 67, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, viene aggiunto il seguente comma:
«1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
2. Dopo il comma 1, lettera a), dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma:
«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l'imposta fissa di euro 200.»
60. 035. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)
1. All'articolo 3, comma 1, lettera q) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole «dello Stato,» sono aggiunte le seguenti parole «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,».
2. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole «al contributo unificato il processo già esente» sono sostituite dalle seguenti: «al contributo unificato il processo e le parti già esistenti».
60. 036. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Tutela dei crediti comunali)
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 si applicano anche agli enti territoriali.
60. 037. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti)
1. L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«691. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici».
60. 040. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo, 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Salvaguardia dell'entrate propria comunale)
1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11», sono soppresse.
60. 042. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2016, n. 208 non trova applicazione e, qualora già applicata, ne vengono meno gli effetti.
60. 044. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. Limitatamente ai comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti, la sanzione di cui al comma 723, lettera a) dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è disciplinata secondo le modalità previste dal comma 475 lettera a) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
60. 045. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Termini e modalità della contabilità economico-patrimoniale)
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1».
b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7.».
2. I comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato a decorrere dal 2019 con riferimento all'anno 2018.
60. 046. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni)
1. All'articolo 1 comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118», e le parole da: «al fine», fino al termine del periodo sono soppresse;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».
2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.
60. 047. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Superamento limiti di mandato nei piccoli comuni)
1. All'articolo 51, dopo il comma 4, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
Ai sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati».
2. Il comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56 è soppresso.
60. 048. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Rimborso spese legali amministratori locali)
1. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente periodo:
«L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».
60. 049. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi)
1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
60. 050. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Assegnazione fondo straordinario funzioni fondamentali delle città metropolitane)
1. Per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito per l'anno 2019 un contributo di 100 milioni di euro da ripartirsi mediante decreto del Ministero dell'interno secondo gli stessi criteri di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 13 febbraio 2018, n. 36.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 150.
60. 051. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Città metropolitane – Utilizzo di risorse vincolate)
1. Per il 2019 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:
a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma. 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 60, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.
60. 053. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.
60. 054. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
Armonizzazione contabile. Semplificazione iter approvazione DUP)
1. All'articolo 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per la conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione».
60. 056. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Semplificazioni degli adempimenti delle tesorerie)
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – «condizioni di legittimità dei pagamenti» sono soppressi;
b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è soppresso.
60. 057. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Rateizzazioni per recuperi di somme a carico degli enti locali)
1. All'articolo 1, comma 128, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola «massimo» è soppressa e sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «La durata massima della rateizzazione di cui ai periodi precedenti è estesa a quindici anni a decorrere dal 1o gennaio 2019. A tal fine, non si fa luogo al ricalcolo sulle somme già recuperate. Con le stesse modalità di cui al terzo periodo, il Ministero dell'interno può concedere rateizzazioni non superiori a cinque anni per le somme a debito dovute dagli enti locali per motivi diversi da assegnazioni o contributi riguardanti la mobilità del personale. Il termine di cui al periodo precedente è esteso a dieci anni per le somme dovute dagli enti locali con riferimento agli anni 2014 e 2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 34».
60. 058. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Fondo contenziosi connessi a calamità o cedimenti strutturali)
1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 170, il comma 2 è sostituito con il seguente:
«2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'anno 2016, entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2018, ed entro il 20 dicembre 2019 per l'anno 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. Le richieste sono soddisfatte per l'intero importo. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nel caso in cui l'ammontare delle richieste sia inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo».
60. 059. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Spese per la formazione delle amministrazioni pubbliche)
1. All'articolo 6, comma 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2011» sono aggiunte le seguenti: «e fino al 31 dicembre 2019».
60. 060. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)
1. Alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 866, sono aggiunti i seguenti:
«866-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera a), intestati agli enti locali ivi compresi quelli gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.P.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze.
886-ter. Per il riacquisto da parte degli enti locali dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso l'eventuale contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
866-quater. I risparmi annuali di spesa derivanti agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
866-quinquies. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2017, presentino le seguenti caratteristiche:
a) mutui con vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
866-sexies. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 aprile 2019 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente, del sindaco o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4, sulla base delle modalità di attuazione stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 20 marzo 2019.
866-septies. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 4, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
866-octies. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 6, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
866-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 maggio 2019, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
866-decies. A seguito della ristrutturazione dei mutui, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
866-undecies. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 4, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 13, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 9.
866-duodecies. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
866-terdecies. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
866-quaterdecies. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
866-quindecies. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
866-sexdecies. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
866-septiesdecies. L'avvenuta ristrutturazione di un mutuo ai sensi del presente articolo comporta il venir meno dell'eventuale contributo statale in conto interessi accordata sul mutuo originario.
866-octiesdecies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti possono essere estese con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche alle posizioni debitorie delle regioni. Sono comunque esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui già ristrutturati in forza dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 20014, n. 89».
60. 061. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali e ristrutturazione obbligazioni)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni riguardanti la ristrutturazione delle posizioni debitorie degli enti locali di natura obbligazionaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
60. 062. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Riduzione del peso del debito degli enti locali)
1. Negli anni 2019 e 2020, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2017 con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.
2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma. 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.
3. In alternativa. all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2018-19, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019 e 20 milioni di euro per il 2020, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 90 comma 2.
60. 063. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. A decorrere dal 2019 i servizi pubblici focali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne definiscono il perimetro, anche al fine di favorire i processi di aggregazione dei gestori, e ne istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi.
2. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali non può essere inferiore a quella del territorio provinciale. Nel caso in cui, in applicazione della disciplina previgente, le regioni abbiano individuato ambiti o bacini di dimensione inferiore, le stesse provvedono ad adeguarne il perimetro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le procedure concorrenziali di affidamento già avviate. In caso di violazione del presente comma, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta della modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui il perimetro dell'ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239.
6. Gli enti locali aderiscono agli enti di governo di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla loro istituzione o designazione. Qualora non lo facciano, il Presidente della regione esercita i poteri sostitutivi, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro un termine non superiore a sessanta giorni. In caso di mancato esercizio dei poteri sostitutivi entro sessanta giorni dalla scadenza di quest'ultimo termine, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
60. 064. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. La dotazione finanziaria del contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata, a decorrere dall'anno 2019, di 12 milioni di euro annui.
2. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
60. 065. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.
ART. 61.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, resta determinata per l'anno 2019 nell'importo di 4.932.554.000 euro e, a decorrere dall'anno 2020, è incrementata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
Conseguentemente,
all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, con le seguenti: 8.420 milioni per l'anno 2019 e 430 milioni annui a decorrere dall'anno 2020;
all'articolo 55 sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti: 381 milioni.
61. 17. Fidanza, Gemmato, Rotelli, Lucaselli.
Al comma 7, lettera a), dopo le parole: degli edifici del territorio inserire le seguenti: con particolare riferimento all'edilizia scolastica.
*61. 14. Fassina, Fornaro, Pastorino.
Al comma 7, lettera a), dopo le parole: degli edifici del territorio inserire le seguenti: con particolare riferimento all'edilizia scolastica.
*61. 2. Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.
Al comma 7, lettera a), dopo le parole: degli edifici del territorio inserire le seguenti: con particolare riferimento all'edilizia scolastica.
*61. 8. Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.
Al comma 7, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
e-bis) per le regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016-2018, per interventi finalizzati al miglioramento del sistema viario principale di accesso ai comuni del cratere.
61. 9. Melilli.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera d) del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata. La percentuale di cui al primo al primo periodo è ridotta nella misura
7-ter. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma 7-bis è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione da comunicazione al Ministero dell'interno per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.
7-quater. Agli oneri derivanti dai commi 7-bis e 7-ter, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
61. 16. Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera d) del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata.
7-ter. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma 7-bis è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione da comunicazione al Ministero dell'interno per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.
*61. 13. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con il Consiglio delle autonomie locali se istituito, ovvero delle rappresentanze territoriali degli enti locali. Gli enti locali beneficiari sono soggetti alla verifica di cui alla lettera d) del comma 6 e, nel caso di mancato o parziale utilizzo dei contributi ricevuti, sono tenuti alla restituzione delle relative somme, secondo modalità da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 31 marzo 2019 su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata.
7-ter. Per gli anni 2019 e 2020, la percentuale di cui al comma 7-bis è elevata al 60 per cento e una quota pari almeno alla metà, per il 2019, e ad almeno un terzo, per il 2020, è assegnata ai comuni della rispettiva regione inclusi nella graduatoria formata a norma del comma 855 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non sono risultati beneficiari del relativo contributo erariale. Di tale assegnazione la regione da comunicazione al Ministero dell'interno per consentire la verifica del limite di cui all'ultimo periodo del comma 854 del citato articolo 1 della legge n. 205 del 2017. Con riferimento ai tempi di attivazione e al monitoraggio delle opere oggetto del contributo, si applicano i commi 857, 858, 859 e 860, sulla base del provvedimento regionale di assegnazione che può rideterminare le date di cui al comma 858.
*61. 4. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Entro il 31 dicembre 2019 con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità e i termini entro i quali le Regioni demandano ai comuni la realizzazione degli interventi di manutenzione del territorio a rischio idrogeologico e in particolare dei bacini dei corsi d'acqua al fine di aumentare la capacità di assorbimento delle piogge e di aumentare i tempi di corrivazione. Detti interventi contemplano aspetti agricoli, forestali ed urbanistici ed hanno in linea di principio natura di tipo non strutturale. Le attività sistematiche di ricognizione dei corsi d'acqua e delle loro pertinenze previste sono effettuate dagli organi competenti nell'ambito delle funzioni ordinarie e straordinarie di polizia idraulica conferite alla Regione. Rientrano in particolare tra le attività di polizia idraulica la sorveglianza delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua volta all'individuazione, nell'alveo, sulle sponde e nei territori golenali, di ogni tipo di manomissione, di piantumazioni di specie arboree d'alto fusto non consentite nella golena, della sottrazione di materiale inerte, di scarichi non autorizzati, di deposito di rifiuti, della realizzazione di opere che interferiscano, direttamente o indirettamente, con il corso d'acqua. Nell'ambito delle competenze di protezione civile assegnate alla Regione, sono svolte dagli organi competenti ricognizioni periodiche sistematiche sulle condizioni di abbassamento.
61. 6. Minardo.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con ANCI e UPI.
*61. 7. D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Per ciascuna regione a statuto ordinario, la quota di investimenti di cui ai commi 3 e 5 da destinare agli enti locali ricadenti sul proprio territorio deve essere pari almeno al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 2 e 4. La quota di cui al periodo precedente si riduce all'ammontare delle richieste degli enti locali, qualora queste risultino inferiori. I criteri di riparto delle risorse assegnate agli enti locali sono definiti da ciascuna regione di concerto con ANCI e UPI.
*61. 15. Fassina, Fornaro, Pastorino.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Una quota parte pari al 5 per cento dei fondi previsti dalle tabelle 3 e 4 sono riservati al miglioramento del sistema viario principale di accesso alle aree interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che può essere effettuato anche attraverso apposite convenzioni da stipulare tra ANAS e le Regioni interessate.
61. 11. Melilli.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Le regioni interessate dagli eventi sismici del 2016-2018 riservano almeno il 10 per cento degli interventi al miglioramento del sistema viario principale di accesso ai comuni del cratere, anche attraverso il cofinanziamento di interventi previsti da ANAS, da attuare mediante stipula di specifiche convenzioni.
61. 10. Melilli.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
b) al comma 2, lettera b) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
c) al comma 2, lettera c) dopo la parola: «regionali» sono inserite le seguenti: «e delle città metropolitane»;
d) al comma 2, lettera d) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
e) al comma 2, lettera e) dopo la parola: «regione» sono inserite le seguenti: «e città metropolitana»;
f) al comma 4, dopo le parole: «tra le regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
12-ter. Le percentuali di ripartizione tra Regioni e Città metropolitane sono definite con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in aggiornamento della Tabella 1 del decreto ministeriale dell'11 novembre 2014.
*61. 12. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
b) al comma 2, lettera b) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
c) al comma 2, lettera c) dopo la parola: «regionali» sono inserite le seguenti: «e delle città metropolitane»;
d) al comma 2, lettera d) dopo la parola: «regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
e) al comma 2, lettera e) dopo la parola: «regione» sono inserite le seguenti: «e città metropolitana»;
f) al comma 4, dopo le parole: «tra le regioni» sono inserite le seguenti: «e le città metropolitane»;
12-ter. Le percentuali di ripartizione tra Regioni e Città metropolitane sono definite con decreto ministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in aggiornamento della Tabella 1 del decreto ministeriale dell'11 novembre 2014.
*61. 3. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. All'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. Ai fini del limite di cui al comma 6, non rilevano i debiti autorizzati dalle regioni per finanziare gli investimenti aggiuntivi oggetto di intese o accordi con lo Stato».
61. 1. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
12-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la parola «2020» è sostituita dalla seguente «2021». Alle maggiori spese derivanti dal presente comma, valutate in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
61. 18. Musella.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Tributo speciale deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi)
1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, dopo le parole: «Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: «, in impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche»;
b) al comma 27, dopo le parole: «ove sono ubicati le discariche» sono aggiunte le seguenti: «o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche,»;
c) al comma 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «in assenza di specifiche disposizioni regionali, i gestori degli impianti di cui al comma 25 devolvono un contributo di “sostenibilità” a favore del comune d ubicazione dell'impianto e ai comuni limitrofi, nella misura complessiva pari al 2 per cento della tariffa di conferimento introitata. Tale contributo, finalizzato alla realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani, è versato con cadenza trimestrale, previo atto d'intesa tra il gestore dell'impianto e i comuni interessati».
61. 01. Gastaldi, Benvenuto.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Tributo speciale deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi)
1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 25, dopo le parole: «Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica» sono inserite le seguenti: «, in impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche»;
b) al comma 27, dopo le parole: «ove sono ubicati le discariche» sono aggiunte le seguenti: «o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche»;
c) al comma 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I gestori degli impianti di cui al comma 25 devolvono un contributo di “sostenibilità” a favore del comune di ubicazione dell'impianto e ai comuni limitrofi, rapportato ai quantitativi di rifiuti conferiti. Tale contributo, determinato con atto d'intesa tra il gestore dell'impianto e i comuni sede di impianto, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo sociale e al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani».
61. 012. Gastaldi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Benvenuto.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato per investimenti)
1. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
61. 02. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Ristrutturazione del debito delle Regioni)
1. All'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «la ristrutturazione» sono aggiunte le seguenti: «o estinzione anticipata anche parziale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La ristrutturazione di cui al presente comma non può riguardare mutui oggetto di precedenti ristrutturazioni ai sensi del presente articolo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 2.»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per il riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, il medesimo Ministero può effettuare emissioni di titoli di Stato fino all'importo corrispondente alla riduzione del debito nominale generata dalle operazioni di ristrutturazione del debito delle regioni, effettuate ai sensi del presente articolo, a far data dal 1o gennaio 2018. La riduzione del debito nominale è riferita alla riduzione del debito nominale delle regioni al netto del valore nominale dei titoli di Stato emessi con riferimento alle operazioni di cui al presente articolo. Le provviste finanziarie di cui al presente comma sono erogate, su base proporzionale, secondo le effettive necessità delle regioni, salvo diverso accordo assunto in sede di Conferenza Stato-regioni. In ogni caso, per le finalità di cui al presente articolo, l'importo massimo delle emissioni di titoli di Stato per l'esercizio 2019 non può superare il limite di euro 200.000.000; per gli esercizi successivi il limite sarà costituito dalla riduzione del debito nominale di cui sopra»;
c) al comma 5:
1) le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre dell'anno precedente all'anno in cui viene posta in essere l'operazione di ristrutturazione»;
2) alla lettera a) le parole «vita residua pari o superiore a 5 anni e» sono soppresse;
3) alla lettera b) le parole: «vita residua pari o superiore a 5 anni e» sono soppresse e le parole «250 milioni» sono sostituite dalle parole «50 milioni»;
d) al comma 7, le parole «entro il 20 giugno 2014» sono soppresse;
e) al comma 10, le parole «da emanarsi entro il 18 luglio 2014» sono soppresse;
f) al comma 12, dopo le parole «di cui al comma 15», la parola «è» è sostituita dalle seguenti: può essere, nei limiti di quanto previsto al comma 2»;
g) al comma 13, dopo le parole: «valore di riacquisto dei titoli» sono aggiunte le seguenti: «al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2» e dopo le parole «di rinegoziazione,» sono aggiunte le seguenti: «al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2»;
h) al comma 14, dopo le parole «riacquisto del titolo» sono aggiunte le seguenti: «al netto dell'eventuale contributo al riacquisto di cui al comma 2,».
61. 017. De Micheli.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
Ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regioni)
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'articolo 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. A seguito della ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse a carico della regione è pari al rendimento di mercato del Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati alla riduzione del debito, alla riduzione del prelievo fiscale e al rilancio degli investimenti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 61.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 6 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
61. 016. De Micheli, Melilli.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Compensazione riduzione fondo perequativo)
1. Alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo, nei limiti di 13.687.129,54 di euro, a titolo di compensazione della quota di fondo perequativo non attribuita nell'anno 2016, a causa del minor gettito IRAP determinato dalle misure introdotte dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A tal fine, le somme iscritte in conto residui sul capitolo 2862 di cui al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria» relativo alla missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un ammontare pari a 13.687.129,54 di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
61. 010. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Riconoscimento per la Regione siciliana del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità)
1. A causa del grave e permanente svantaggio naturale derivate dall'insularità si provvede alla tutela dei diritti individuali e inalienabili garantiti dalla Costituzione mediante una effettiva parità ed un reale godimento dei diritti stessi. A tal fine è trasferito alla Regione siciliana, a titolo di contributo per il superamento dello svantaggio, la somma di 100 milioni di euro annui per il triennio 2019, 2021.
Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:
al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.900 milioni di euro;
sopprimere il comma 4.
61. 03. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Premialità per favorire gli investimenti)
1. Al fine di favorire l'incremento degli investimenti sul territorio, all'articolo 6, comma 20, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a decorrere dall'anno 2020 e fino al 2033, è stanziata ai fini della spesa di investimento l'importo di 50 milioni».
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 16 della presente legge in misura pari a 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.
61. 011. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Misure in favore del superamento del precariato, in materia di lavoro flessibile e proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali)
1. Le Regioni, al fine del superamento del precariato e della valorizzazione delle professionalità acquisite dal personale con rapporto di lavoro flessibile, possono prevedere negli atti di programmazione dei fabbisogni di personale la cessione di quote della propria capacità assunzionale per il triennio 2018-2020, alle agenzie regionali strumentali e agli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni stesse, per consentire la stabilizzazione del personale che ha maturato presso dette agenzie ed enti i requisiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. La cessione di quote di capacità assunzionale alle agenzie ed enti di cui al comma precedente, per le medesime finalità di stabilizzazione, può avvenire anche tramite incremento degli ordinari limiti finanziari per assunzioni a tempo indeterminato, in applicazione ed entro i limiti di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Le agenzie regionali strumentali e gli enti pubblici partecipati e controllati dalle regioni, sono tenuti ad utilizzate, nel triennio 2018-2020, l'intera capacità assunzionale ceduta dalle regioni ai sensi dei commi precedenti, per le stabilizzazioni tramite assunzioni a tempo indeterminato del personale aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e/o per procedure concorsuali riservato al personale aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
4. Alle Regioni in regola con le disposizioni di cui al comma 557 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
5. L'efficacia delle graduatorie concorsuali dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni non precedenti al 31 dicembre 2013 sono prorogate al 31 dicembre 2019.
61. 04. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Misure in favore delle liquidità delle imprese vantanti crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni)
1. Il comma 13 dell'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è sostituito dal seguente: «13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti possono essere stipulate mediante scrittura privata e devono essere notificate, alle amministrazioni debitrici. La notifica è effettuata direttamente dal cessionario con comunicazione alla stazione appaltante, anche in forma elettronica o raccomandata con avviso di ricevimento. È fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili ai cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.».
61. 07. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
(Misure per favorire la mobilità sostenibile e la qualità dell'aria)
1. Al fine di accelerare l'adozione di misure di prevenzione e riduzione delle concentrazioni di inquinanti con particolare riferimento al miglioramento della qualità dell'aria, prioritariamente nelle aree urbane, attraverso: un incremento della mobilità sostenibile e condivisa; una migliore e più diffusa rete di ricariche elettriche; il passaggio a modalità di trasporto pubblico a più basse emissioni anche attraverso il rinnovo del parco mezzi; l'aumento dell'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, anche implementando gli impegni con il protocollo d'Intesa del 30 dicembre 2015 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Conferenza delle Regioni e Anci, sono stanziati, quale contributo statale, 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019-2022.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione delle misure di cui al comma 1.
3. A copertura degli oneri di cui al comma 1, gli stanziamenti di cui all'articolo 16, comma 1, della presente legge, sono ridotti di 300 milioni per ciascuno degli anni 2019-2022.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni per ciascuno degli anni 2020-2021-2022, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
61. 08. Cortelazzo, Occhiuto, Sozzani, Labriola, Nevi, Mulè, Ruffino, Giacometto, Gagliardi, Mazzetti, Casino, Prestigiacomo, D'Ettore, Mandelli, Baldelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:
Art. 61-bis.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)
1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2020:
CP: – 50.000.000;
CS: – 50.000.000.
2021:
CP: –50.000.000;
CS: – 50.000.000.
61. 09. Ciaburro.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
1. Al fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Lazio, è autorizzato allo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019, per la riapertura della fermata ferroviaria «Divino Amore» posta alla progr. Km 16+1656 della linea Roma-Formia-Napoli, tra le stazioni di Torricola e Pomezia.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
61. 05. Brunetta.
Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:
Art. 61-bis.
1. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza di Via di Porta Medaglia (RM), quale arteria viaria atta a garantire il collegamento tra la Strada provinciale 3/e Via Ardeatina e SP95/b Via Laurentina, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
61. 06. Brunetta.
ART. 62.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'esenzione di cui al comma 1 è estesa agli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico, in possesso di certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 novembre 2009, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis, pari a 18,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
62. 1. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Murelli.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
«Art. 62-bis.
(Modifiche e integrazioni all'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99)
1. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole «concessi in locazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «noleggio senza conducente, sia a breve che a lungo termine, e a noleggio in modalità condivisa (car sharing)»;
2) le parole «, in luogo dei singoli utilizzatori,» sono soppresse;
3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i veicoli concessi in locazione finanziaria, il versamento di cui al periodo precedente è effettuato dalle imprese in luogo dei singoli utilizzatori»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Ai sensi del presente articolo, per contratto di noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente, si intende il contratto di durata non inferiore a dodici mesi. I contratti di noleggio a lungo termine sono registrati al Pubblico Registro Automobilistico.
1-ter. Ai sensi del presente articolo, per contratto di noleggio di veicoli a breve termine senza conducente, si intendono i contratti di durata inferiore a dodici mesi. È fatto obbligo di annotare al Pubblico Registro Automobilistico la sede di esclusiva o prevalente allocazione di tali veicoli e di quelli a noleggio in modalità condivisa, utilizzati nell'esercizio di impresa di noleggio veicoli senza conducente.
1-quater. Se il noleggio dello stesso veicolo, di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter è coperto da contratti consecutivi conclusi fra le stesse parti, ivi incluse le proroghe dei contratti, la durata è quella complessiva dei citati contratti»;
c) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Fermo restando la soggettività passiva della società di noleggio, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica per i contratti di noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente, sono determinati in ogni caso in relazione del luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo risultante al Pubblico Registro Automobilistico. Nel caso di utilizzatori non residenti in Italia, la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sono determinati in relazione alla sede legale della Società di noleggio risultante al Pubblico Registro Automobilistico.
3-ter. La competenza ed il gettito della tassa automobilistica per i contratti di noleggio di veicoli a breve termine senza conducente e quelli dei veicoli a noleggio in modalità condivisa, sono determinati in relazione al luogo di esclusiva o prevalente allocazione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di impresa di noleggio veicoli senza conducente risultante al Pubblico Registro Automobilistico».
62. 02. De Micheli, Melilli.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
(Perequazione, economico-finanziaria)
1. Nelle more della completa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), quali livelli inderogabili di quantità e qualità dei servizi offerti da garantire su tutto il territorio nazionale, le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, al fine di raggiungere gli standard produttivi e sociali nazionali, possono trattenere per un periodo di dieci anni, oltre alle risorse loro riconosciute, il 20 per cento del gettito delle entrate che lo Stato raccoglie dal loro territorio.
2. Il Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto a regolare la procedura di attuazione del comma precedente.
62. 01. Conte, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
1. I rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018, sono ridefiniti entro il 31 marzo 2019 attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali.
2. Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea – Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.
62. 05. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:
Art. 62-bis.
(Ripiano maggior disavanzo)
1. Al fine di favorire per l'esercizio finanziario 2019 e seguenti le spese di investimento le Regioni e le Province autonome di Trento, e Bolzano che nell'esercizio finanziario 2017 hanno provveduto in sede di riaccertamento ordinario alla cancellazione per carenza dei presupposti giuridici dei crediti e dei debiti relativi ad assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea – Programmazione 2017/2013 possono ripianare l'eventuale maggiore disavanzo conseguente in 30 esercizi a quote costanti.
62. 07. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma.
Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:
Art. 62-bis.
1. I rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018, sono ridefiniti entro il 31 marzo 2019 attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali.
62. 04. Mura.
Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:
Art. 62-bis.
1. I rapporti finanziari fra lo Stato e le regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle D'Aosta, alla luce di quanto previsto dalle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 403 del 2018, sono ridefiniti entro il 31 marzo 2019 attraverso la conclusione di appositi accordi bilaterali.
62. 08. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma.
ART. 63.
Sopprimerlo.
63. 7. Cappellacci.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, in ogni caso, e la parola: complessivo;
al comma 1, secondo periodo, sopprimere la parola: complessivo e le parole:, a invarianza di concorso complessivo alla finanza pubblica;
sostituire la tabella 7, con la seguente:
Tabella 7.
(Articolo 63, comma 1).
2019 | 2020 | 2021 | |
Valle d'Aosta | 123 | 103 | 103 |
Friuli Venezia Giulia | 716 | 836 | 836 |
Sicilia | 1.001 | 1.001 | 1.001 |
Sardegna | 451 | 366 | 281 |
TOTALE | 2.291 | 2.306 | 2.221 |
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.615 milioni di euro per l'anno 2019, a 6.830 milioni di euro per l'anno 2020, a 6.745 milioni di euro per l'anno 2021 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
63. 5. Gavino Manca, Mura.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».
1-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».
*63. 3. Alessandro Pagano, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».
1-ter. All'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47».
*63. 4. Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
(Disposizioni finanziarie concernenti la Regione Trentino-Alto Adige)
1. Le disposizioni recate dai commi da 2 a 4 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, ed entrano in vigore il 1o gennaio 2019.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 75, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
« f-bis) i nove decimi delle entrate erariali derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale»;
b) all'articolo 15-bis, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:
«3-ter. L'ammontare delle quote di gettito delle "accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati" di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), ad uso riscaldamento, è determinato annualmente sulla base delle quantità di prodotti estratti dai depositi commerciali situati nel territorio di ciascuna Provincia, ad eccezione del gettito del gas naturale che è determinato sulla base delle forniture ai consumatori finali. La spettanza è determinata con riferimento all'aliquota di accisa per la rispettiva destinazione d'uso, ottenuta come media delle aliquote vigenti per il medesimo impiego nell'anno in esame, ponderate con il numero di giorni dell'anno di rispettiva vigenza».
3. Le quote spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera f-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come da ultimo modificato dal presente articolo, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, dalle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, dalle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. Fatto salvo il gettito spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, e successive modificazioni e integrazioni, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province autonome, questa è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.
4. A compensazione della mancata devoluzione dei gettiti spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni e integrazioni, e dei proventi derivanti da tutti i giochi con vincita in denaro e delle accise relative al carburante ad uso riscaldamento, ad eccezione del gas naturale, riferiti agli anni antecedenti al 2019, è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento ed alla provincia autonoma di Bolzano un importo forfetario pari a 300 milioni di euro ciascuna. Tali importi vengono erogati, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in tre quote annuali pari a 100 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma.
63. 01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:
Art. 63-bis.
(Minoranza italiana in Croazia e Slovenia e Esuli istriani, giuliani e dalmati)
1. Per la prosecuzione degli interventi, le attività e le iniziative di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
3. Il comma 8-quinquies dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 7,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
63. 02. Lorenzin, Boschi.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
1. A far data dal 1o gennaio 2019, è istituito il Fondo Speciale per l'attuazione della zona franca integrale nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna. Il contributo complessivo alla finanza pubblica per gli anni 2019, 2020 e 2021 è determinato, in via provvisoria, negli importi indicati nella Tabella 7 allegata alla presente legge.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge è ridotto di 1.000 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e d'inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
2020:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
2021:
CP: – 1.000.000.000;
CS: – 1.000.000.000.
63. 03. Deidda, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:
Art. 63-bis.
1. Nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna che tenga conto tra le altre cose delle sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità è riconosciuto alla Regione Sardegna un contributo pari a 285 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 85 milioni di euro per l'anno 2019 e il fondo di cui all'articolo 90, comma 2 è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2019.
63. 04. Mura.
Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:
Art. 63-bis.
1. Nel 2019, nelle more della definizione dei complessivi rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna che tenga conto tra le altre cose delle sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015; n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità è riconosciuto alla Regione Sardegna un contributo pari a 285 milioni di euro.
63. 05. Mura.
ART. 64.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: Alle province con le seguenti: Alle province e alle città metropolitane e sostituire le parole: le province con le seguenti: le province e le città metropolitane.
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Ai fini del monitoraggio degli interventi, si applica il comma 3.
al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.
*64. 19. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: Alle province con le seguenti: Alle province e alle città metropolitane e sostituire le parole: le province con le seguenti: le province e le città metropolitane.
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Ai fini del monitoraggio degli interventi, si applica il comma 3.
al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.
*64. 37. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: Alle province con le seguenti: Alle province e alle città metropolitane e sostituire le parole: le province con le seguenti: le province e le città metropolitane.
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Il contributo di cui al primo periodo è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2019. Le spese finanziate dalle risorse assegnate per ogni annualità devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate, ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre di ogni anno. Ai fini del monitoraggio degli interventi, si applica il comma 3.
al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 300 milioni.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.
*64. 50. Marattin.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
al primo periodo, dopo la parola: province inserire le seguenti: e città metropolitane;
al secondo periodo, dopo la parola: province inserire le seguenti: e città metropolitane.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Finanziamento dei piani di sicurezza per la manutenzione di strade e di scuole delle province delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario.
64. 35. Varrica, Ficara, Vignaroli, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Zolezzi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Al comma 1 sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.750 milioni di euro annui.
64. 15. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 con le seguenti: 350 milioni di euro annui per il 2019 e di 250 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2033.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2019.
64. 47. Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni;
al secondo periodo, sostituire le parole: una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente;
sopprimere il comma 3;
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.
64. 1. Melilli.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni;
al secondo periodo sostituire le parole: una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente;
sopprimere il comma 3;
dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma precedente, sono utilizzati altresì per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per l'anno 2021 e successivi.
64. 11. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni;
al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente;
sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033.
64. 22. Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni;
al secondo periodo, sostituire le parole: una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente;
sopprimere il comma 3.
64. 32. D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.
Apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni;
sopprimere il comma 3.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 220 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
64. 21. Gagliardi.
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni;
2) sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 55, al comma 1, sostituire rispettivamente le parole: 185 milioni e 430 milioni con le seguenti: 155 milioni e 400 milioni.
64. 16. Gagliardi, D'Ettore, Cortelazzo, Occhiuto, Sozzani, Labriola, Nevi, Mulè, Ruffino, Giacometto, Mazzetti, Casino, Prestigiacomo, Mandelli, Baldelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.
64. 6. Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Navarra, Padoan.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 29, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: di 220 milioni nel 2019, 370 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2033 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
64. 7. Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.
Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni.
*64. 13. Bruno Bossio.
Al comma 1, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 280 milioni.
*64. 33. Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per il 50 per cento, tra le province che inserire le seguenti:, al netto delle eventuali spese sostenute a valere su analoghi contributi già erogati da altri enti.
64. 2. Parolo, Lucchini, Binelli, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Il contributo di cui al primo periodo per i soli anni 2019 e 2020 è suddiviso per il 60 per cento per la manutenzione delle strade e per il 40 per cento per la manutenzione delle scuole. In via prioritaria per gli anni 2019 e 2020 vengono finanziate le opere di cui esistono già progetti esecutivi approvati per un importo massimo di 15 milioni di euro a provincia, il finanziamento concesso per le opere di messa in sicurezza e manutenzione stradale in via prioritaria viene assegnato alle province che hanno un valore del rapporto tra superficie territoriale e popolazione residente pari o superiore a 0,017 km2 popolazione.
Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma 1, dopo le parole: primo periodo inserire le seguenti: così come suddiviso al secondo periodo per gli anni 2019 e 2020.
64. 48. Rospi, Cillis.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente.
*64. 45. Fassina, Fornaro, Pastorino.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente.
*64. 5. Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: una diminuzione della spesa con le seguenti: una diminuzione della spesa corrente.
*64. 34. D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Una somma non inferiore a 75 milioni delle risorse di cui al comma 1 deve essere destinata con le medesime modalità ivi riportate alle province delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
64. 20. De Luca.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 1, sono altresì utilizzati per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'anno 2021.
*64. 8. Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 1, sono altresì utilizzati per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'anno 2021.
*64. 31. Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I criteri e le modalità di riparto di cui al comma 1, sono altresì utilizzati per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dall'anno 2021.
*64. 38. Fassina, Fornaro, Pastorino.
Sopprimere il comma 3.
**64. 44. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Sopprimere il comma 3.
**64. 14. Bruno Bossio.
Sopprimere il comma 3.
**64. 30. Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.
Sopprimere il comma 3.
**64. 4. Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.
Dopo il comma, 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, destinato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali appenniniche e montane di competenza dei predetti comuni, che abbiano particolare rilievo sotto il profilo dei collegamenti con strade provinciali e statali o sotto il profilo turistico, paesaggistico e ambientale.
3-ter. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 3-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione delle infrastrutture stradali dei piccoli comuni.
3-quater. All'onere derivante dal comma 3-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
64. 18. Vietina, D'Ettore, Mandelli, Mugnai, Cortelazzo, Pella, D'Attis, Labriola, Ruffino, Casino, Occhiuto, Prestigiacomo, Cannizzaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Alle province interessate alla realizzazione di nuovi ponti sul Po e suoi affluenti, in sostituzione di ponti esistenti con problemi strutturali e inidonei alle misure di sicurezza oggi previste per tali infrastrutture, è attribuito un contributo pari 50 milioni di euro dal 2019 al 2033. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasferisce le risorse alle province interessate, previa intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le province certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni, fino alla fine del comma, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
64. 3. Lucchini, Benvenuto, Parolo, Binelli, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Murelli, Cavandoli, Vinci, Tombolato.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione», sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».
*64. 40. Fassina, Fornaro, Pastorino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione», sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».
*64. 27. Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, dopo le parole: «a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione», sono inserite le seguenti: «nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo».
*64. 9. Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, senza vincolo di destinazione.
**64. 36. D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, senza vincolo di destinazione.
**64. 43. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2019».
*64. 10. Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2019».
*64. 28. D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2019».
*64. 41. Fassina, Fornaro, Pastorino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati» e le parole: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072», sono sostituite dalle seguenti: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076».
**64. 26. Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati» e le parole: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072», sono sostituite dalle seguenti: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076».
** 64. 39. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero in caso di presenza di ribassi di gara non riutilizzati» e le parole: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1072», sono sostituite dalle seguenti: «per essere riassegnate al fondo di cui al comma 1076».
** 64. 12. Pezzopane, Cenni, Nardi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di consentire gli interventi di monitoraggio e di messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici ubicati nei territori di Arezzo, Casentino, Valdarno e Valtiberina, sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230.
64. 17. D'Ettore, Mugnai.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti è autorizzata la spesa di euro 90 milioni per l'anno 2019 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici ed eventuali interventi di messa in sicurezza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
64. 23. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge 27 dicembre 2017, n. 205, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2020, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2019.
* 64. 42. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge 27 dicembre 2017, n. 205, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2020, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2019.
* 64. 29. Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli enti locali non devono considerare ai fini del pareggio di bilancio, definito dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi sull'edilizia scolastica, la realizzazione di interventi di ammodernamento e recupero del patrimonio scolastico esistente, anche ai fini della messa in sicurezza degli edifici, nonché di costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici.
64. 25. Minardo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito per l'anno 2019 un contributo di 100 milioni di euro da ripartirsi mediante decreto del Ministero dell'interno secondo gli stessi criteri di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2018, n. 36.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: di 150 milioni di euro per l'anno 2019.
64. 51. Marattin.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Incremento fondi edilizia scolastica e universitaria)
1. Le risorse destinate all'edilizia pubblica, compresa quella scolastica e universitaria sono incrementate di 1.440 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui agli articoli 88-bis, 88-ter e 88-quater.
Conseguentemente dopo l'articolo 88 aggiungere i seguenti:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
Art. 88-ter.
(Disposizioni tributarie relative alla proprietà immobiliare)
1. All'articolo 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia dei territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9».
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»
3) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse.
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui Punita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».
Art. 88-quater.
(Tassazione dei redditi da capitale)
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 29 per cento».
64. 03. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Eliminazione del vincolo per l'acquisto di immobili da parte degli enti locali)
1. Dopo il comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali».
64. 01. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disciplina degli accessi su strade affidate alla gestione della società ANAS Spa)
1. I commi 23-bis e 23-ter dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono abrogati.
64. 02. Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo per penali relative ad estinzione anticipata del debito)
1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale e la ristrutturazione, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province e delle città metropolitane è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 230 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 380.
64. 04. Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Utilizzo compensazioni siti nucleari)
1. All'articolo 4, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, dopo la parola: «contributo» sono inserite le seguenti: «, senza vincolo di destinazione».
* 64. 05. D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Utilizzo compensazioni siti nucleari)
1. All'articolo 4, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, dopo la parola: «contributo» sono inserite le seguenti: «, senza vincolo di destinazione».
* 64. 06. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Utilizzo compensazioni siti nucleari)
1. All'articolo 4, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, dopo la parola: «contributo» sono inserite le seguenti: «, senza vincolo di destinazione».
* 64. 061. Tiramani, Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Contributo ai comuni per acquisto libri di testo scuole primarie)
1. A partire dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
64. 07. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Libri di testo scuole primarie)
1. A decorrere dal 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.
2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al decreto dipartimentale 27 febbraio 2018 per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire la parola: 185 con la seguente: 115 e sostituire la parola: 430 con la seguente: 360.
64. 037. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie della regione siciliana)
Alla regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, con particolare riguardo per la trasformazione di tutte le tratte aventi un unico binario, in tratte a doppio binario.
Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.900 milioni di euro;
sopprimere il comma 4.
64. 09. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture stradali e autostradali della regione siciliana)
Alla regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete stradale e autostradale, con particolare riguardo per la viabilità interna e le grandi arterie di collegamento insulare.
Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.900 milioni di euro;
sopprimere il comma 4.
64. 013. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Adeguamento e potenziamento delle infrastrutture portuali della regione siciliana, realizzazione della difesa costiera, protezione dall'erosione marina e protezione delle infrastrutture litoranee)
Alla regione siciliana è attribuito un contributo di 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture portuali, la difesa contro l'erosione marina, la realizzazione di opere di sistemazione costiera e per la protezione delle infrastrutture litoranee.
Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.900 milioni di euro;
sopprimere il comma 4.
64. 014. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Bonifica dei siti contaminati della regione siciliana)
Alla regione siciliana è attribuito un contributo di 50 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire la bonifica dei siti contaminati precedentemente occupati da discariche o cave dismesse.
Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 8.950 milioni di euro;
sopprimere il comma 4.
64. 010. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Efficientamento e potenziamento del sistema di dighe e invasi della regione siciliana)
1. Alla regione siciliana è attribuito un contributo di 200 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 per consentire l'efficentamento e il potenziamento del sistema di dighe e invasi con particolare riguardo per il ripristino funzionale delle opere di presa alimentanti gli invasi, gli acquedotti di interconnessione tra serbatoi artificiali, gli adduttori di alimentazione di reti irrigue e potabili.
64. 011. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni urgenti per gli enti intermedi della Regione siciliana)
1. Nelle more della costituzione degli organi e dell'avvio della nuova gestione delle città metropolitane e dei liberi consorzi comunali, conseguenti al completamento della riforma dei predetti enti, in deroga, solo per l'anno 2018, alle vigenti disposizioni generali di contabilità per gli enti locali siciliani, sono autorizzati i seguenti interventi urgenti finalizzati a contenere la crisi finanziaria degli enti intermedi:
a) predisposizione, nell'anno in corso, di un bilancio di previsione solo annuale;
b) utilizzo, ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'annualità 2018, dell'avanzo di amministrazione libero e destinato per garantire il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti dall'articolo 162 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
2. È consentito, altresì, ai predetti enti intermedi, di procedere, motivatamente, alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedano professionalità tecniche e non fungibili per lo svolgimento delle funzioni fondamentali previste dalla legge regionale n. 15 del 2015 mediante incarichi dirigenziali a termine, conferiti ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
64. 012. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni volte a dare soluzione ai nuclei abitativi degradati della città di Messina)
1. Il comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predispone e avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui all'articolo 1, è assegnata al comune la somma di 250 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Quale contributo alla costruzione o all'acquisto degli alloggi popolari di cui al comma 2, sono stanziati 250 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dalla presente legge sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
5. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione di cui al comma 4:
l'abitazione in grotte, baracche, scantinati e simili, alloggi pericolanti e igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità;
l'alloggio in locali a spese del comune, ovvero in zone da risanare o soggette a demolizione per esecuzione di opere pubbliche;
il maggior numero di familiari a carico;
il più basso reddito di lavoro.
6. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa pari a 250 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse rinvenienti dai fondi strutturali comunitari relativi al ciclo di programmazione 2014-2020, anche mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati.
64. 015. Siracusano, Germanà.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Disposizioni volte a dare soluzione ai nuclei abitativi degradati della città di Messina)
1. Il comune di Messina, per il tramite dell'Agenzia per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me), predispone e avvia un piano di risanamento, finalizzato alla bonifica e riqualificazione ambientale, nonché demolizione degli alloggi malsani ed impropri, delle casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, da attuarsi entro il periodo massimo di tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la costruzione o l'acquisto degli alloggi popolari destinati a sostituire le abitazioni demolite in esecuzione del piano di cui all'articolo 1, è assegnata al comune la somma di 250 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Quale contributo alla costruzione o all'acquisto degli alloggi popolari di cui al comma 2, sono stanziati 250 milioni di euro per l'anno 2019.
4. Gli alloggi realizzati o acquistati con le modalità previste dalla presente legge sono assegnati in locazione, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì indicati i criteri per l'individuazione di graduatorie, nonché dei soggetti economicamente o socialmente deboli, ai fini dell'applicazione di specifiche misure di tutela.
5. Costituisce titolo preferenziale per l'assegnazione di cui al comma 4:
l'abitazione in grotte, baracche, scantinati e simili, alloggi pericolanti e igienicamente inidonei, in edifici pubblici o in condizioni di promiscuità;
l'alloggio in locali a spese del comune, ovvero in zone da risanare o soggette a demolizione per esecuzione di opere pubbliche;
il maggior numero di familiari a carico;
il più basso reddito di lavoro.
6. All'assegnazione degli alloggi di cui al precedente comma, provvede l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me).
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata cinquantennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa attraverso il coinvolgimento del Fondo investimenti per l'abitare, gestito da Cassa Investimenti Sgr, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti della Regione Sicilia.
64. 016. Siracusano, Germanà.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo speciale per sicurezza edilizia scolastica)
È istituto presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un «Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica» con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2).
64. 08. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo speciale per sicurezza edilizia scolastica)
È istituto presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un «Fondo speciale sicurezza edilizia scolastica» con una dotazione iniziale pari a 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Il fondo di cui al comma 1 ha l'obiettivo di finanziare gli interventi necessari, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, effettuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (per le zone 3 e 4) e dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone 1 e 2).
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 150; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 300.
64. 051. Pella, Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'ammissibilità del rimborso delle spese legali è da intendersi riferita anche ai provvedimenti conclusi o pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione».
64. 017. D'Attis.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Il territorio del comune di Trieste costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro e sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 350 milioni di euro.
64. 018. Sandra Savino.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al fine di agevolare i collegamenti tra centri di ricerca, università e imprese sul territorio, per attuare i necessari miglioramenti del sistema viario che collega la città di Frascati alla città di Roma sono stanziati 5 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per il 2020 e 5 milioni per il 2021, per la realizzazione di un sistema di rotatorie in grado di migliorare la viabilità.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.
64. 019. Spena.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Per favorire l'intermodalità tra la linea di Alta velocità e la linea ferroviaria lenta Roma-Firenze, sono stanziati 20 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2019 e 2020 per l'avvio dei lavori della stazione «Media Etruria» a Rigutino (località Manziana).
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – .
64. 020. D'Ettore, Mugnai.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al fine di consentire il necessario completamento del sistema viario collegato alla strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E78), sono stanziati 120 milioni per l'anno 2019, 120 milioni per il 2020 e 110 milioni per il 2021, per la realizzazione del cosiddetto «Nodo di Olmo», 1o tratto della variante alla SR71 S. Zeno-S. Giuliano.
Conseguentemente:
alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 30.000.000.
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 330 milioni per l'anno 2020, 320 milioni per il 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
64. 021. D'Ettore, Mugnai, Fiorini.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al fine di garantire i lavori di messa in sicurezza del tratto stradale della SS1 Aurelia, con particolare riferimento all'intervento di adeguamento della SS1 tratta Grosseto-Capalbio, sono stanziati 300 milioni di euro per il 2019.
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: 3.000 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 2.700 milioni di euro per l'anno 2019.
64. 022. Ripani, Mugnai.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Per consentire il raddoppio da 2 a 4 corsie del raccordo autostradale Arezzo-Battifolle, di collegamento tra il casello di Arezzo della A1 con la tangenziale urbana, e da questa alla E78, sono stanziati 60 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 190.
64. 023. D'Ettore, Mugnai.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al fine di consentire gli indispensabili interventi di manutenzione del Ponte Girevole di Taranto, sono stanziati 1.500.000 euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.500.000;
2020: –;
2021: –.
64. 024. Labriola.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al fine di consentire la conclusione dei lavori di adeguamento della strada a scorrimento veloce Grosseto-Fano (E78), sono stanziati 200 milioni per ciascuno degli anni 2019-2021.
Conseguentemente:
all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e 430 milioni con le seguenti: 85 milioni e 330 milioni;
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 e 400 con le seguenti: 150 e 300.
64. 025. D'Ettore, Mugnai, Fiorini, Ripani, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i comuni applicano, approvando entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le procedure amministrative previste dall'articolo 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, una riduzione, complessivamente non inferiore all'1 per mille, dell'aliquota dell'Imu e della Tasi ovvero, nei casi in cui l'Imu e la Tasi non siano dovute, una riduzione della Tari non inferiore al 40 per cento dell'importo annuo a carico del singolo contribuente.
64. 026. Mandelli.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. Al fine di proseguire nell'azione di decongestionamento della rete viaria, anche minore, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa annua di 60 milioni di euro per le misure di cui all'articolo 1, commi 647, 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 190.
64. 027. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo per il sostegno agli amministratori locali intimiditi)
1. Al fine di sostenere gli amministratori locali vittime di intimidazioni di cui alla legge 3 luglio 2017, n. 105, è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per il sostegno agli amministratori locali vittime di intimidazioni».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 1 milione di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 249 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 398.
64. 028. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Diritto di accesso)
1. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: «dell'ordine pubblico» sono aggiunte le seguenti: «della sicurezza urbana» e dopo le parole: «all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini» sono aggiunte le seguenti: «e alle attività di polizia locale».
64. 029. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Copertura assicurativa veicoli)
1. All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica» sono aggiunte le seguenti parole: «, anche per tramite le polizie locali,»;
b) dopo le parole: «su aree a queste equiparate» sono aggiunte le seguenti parole: «A tal fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può sottoscrivere apposita convenzione con l'Associazione nazionale comuni italiani».
64. 030. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Tassa di circolazione veicoli Polizia locale)
1. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
« i) veicoli in dotazione della polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».
64. 031. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(ZTL ambientali)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli impianti raccolgono dati sugli accessi e la circolazione rilevando immagini solamente ai fini dell'accertamento dell'infrazione»;
b) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'interconnessione degli impianti con altri strumenti, archivi o banche dati è consentita esclusivamente per le finalità di applicazione del presente regolamento».
64. 032. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale)
1. All'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 75 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per le scuole secondarie di secondo grado».
2. Dopo il comma 70 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: «70-bis. A partire dall'anno 2019 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede ai riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati».
Conseguentemente:
all'articolo 55 sostituire le parole: 185 con le seguenti: 175 e sostituire le parole: 430 con le seguenti: 330;
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 70 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 220.
64. 033. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Risorse per la bonifica amianto)
1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 140-ter è inserito il seguente: «140-quater. Una quota del fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita ai comuni e alle città metropolitane per l'attuazione di interventi in materia di rimozione dell'amianto, da destinare in via prioritaria alla bonifica degli edifici scolastici. Le risorse di cui al precedente periodo sono attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei programmi di investimento presentati dalle amministrazioni comunali entro il 31 marzo per l'anno 2018 ed entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste superi lo stanziamento annuo di cui al precedente comma, le risorse sono attribuite proporzionalmente tra tutti gli interventi ammessi al finanziamento. Nel caso in cui sia inferiore allo stanziamento, le risorse eccedenti sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, ed entrano nella disponibilità del riparto dell'anno successivo per le medesime finalità.».
64. 034. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(TARSU – Contributo scuole)
1. A decorrere dell'anno 2019, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Conseguentemente all'articolo 55 sostituire le parole: 185 con le seguenti: 105 e sostituire le parole: 350 con le seguenti: 368.
64. 035. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Mensa personale scolastico statale)
1. A partire dall'anno scolastico 2018-2019, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.
Conseguentemente all'articolo 55 sostituire le parole: 185 con le seguenti: 123 e sostituire le parole: 430 con le seguenti: 368.
64. 036. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Finanziamento fondo regionale protezione civile)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, finalizzato al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali e a concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del succitato decreto è costituita da 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021 nell'ambito dell'Unità revisionale di base di parte capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione, nonché le relative attività di monitoraggio.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 350.
64. 038. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera in ambito urbano)
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di sostenere finanziariamente i comuni e le città metropolitane nelle misure da adottare per la loro riduzione. La dotazione del Fondo nazionale di cui al comma precedente è costituita da:
a) 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
b) il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e combustibili di origine petrolifera in relazione ad aumenti del prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto nel DPEF per gli anni 2019-2021, nei limiti di 200 milioni di euro annui.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Fondo di cui al comma 1 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prioritariamente all'adozione da parte dei comuni e delle città metropolitane di misure finalizzate a ridurre le emissioni inquinanti in ambito urbano, quali:
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell'intermodalità;
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.
4. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione nazionale paritetica per il contenimento delle emissioni inquinanti in atmosfera nelle aree urbane allo scopo di definire un programma finalizzato a sostenere le misure da adottare per la riduzione delle emissioni. La Commissione, è composta da sei rappresentanti, di cui tre appartenenti alle amministrazioni statali competenti in materia e tre rispettivamente delle regioni e delle autonomie locali individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e nominati con apposito decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che la presiede. La Commissione provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1, a predisporre entro l'avviso di finanziamento degli interventi dei comuni e delle città metropolitane, in misura non superiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 350.
64. 040. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Modifiche al Codice della strada)
1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 12-bis, le parole da: «in misura pari al 50 per cento ciascuno» fino a: «strade in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui al comma 12-ter»;
b) al comma 12-ter le parole: «e al patto di stabilità interno» sono soppresse;
c) il comma 12-quater è abrogato.
64. 041. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Modifiche al Codice della strada)
1. All'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «entro novanta giorni dall'accertamento» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni dall'accertamento»;
b) le parole: «la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data».
64. 042. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Controllo elettronico e misure per contrastare l'inquinamento)
1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modifiche:
al comma 1-bis, dopo la lettera g-ter) è inserita la seguente:
«g-quater) rilevazione delle violazioni alle limitazioni alla circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
al comma 1-ter, secondo periodo, le parole «Nei casi previsti alle lettere b), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti alle lettere b), f), g) e g-quater)».
64. 043. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Proventi sanzioni amministrative pecuniarie)
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera di giunta, alle finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.»;
b) al comma 5 il primo periodo è soppresso;
c) al comma 5-bis:
1) le parole: «alla lettera c) del» sono sostituite dalla seguente: «al»;
2) le parole: «polizia provinciale e di» sono soppresse.
64. 044. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo manifestazioni pubbliche)
1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per le manifestazioni pubbliche».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 247 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 396.
64. 046. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo sperimentale di riequilibrio per le province)
1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2016».
64. 047. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Zoffili, De Martini, Prestigiacomo, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali)
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'articolo 234 è sostituito dal seguente:
«Art. 234.
(Organo di revisione economico-finanziaria)
1. Negli enti locali la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio composto da tre membri. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e nelle loro forme associative, salvo quanto previsto dal comma 2, la revisione è affidata ad un solo revisore. I soggetti sono scelti tra gli iscritti all'elenco dei revisori dei conti degli enti locali di cui al decreto del Ministro dell'interno del 15 febbraio 2012, n. 23, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nelle unioni di comuni che esercitano in forma associata tutte le funzioni fondamentali dei comuni che ne fanno parte, la revisione economico-finanziaria è affidata ad un collegio di revisori composto da tre membri che svolge le medesime funzioni anche per i comuni che fanno parte dell'unione.
3. Entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, l'ente locale emana un avviso da pubblicare nel proprio sito istituzionale, nonché nei siti della prefettura-UTG territorialmente competente e, se diversa, della prefettura-UTG del capoluogo di regione. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, l'ente locale emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.
4. Nell'avviso sono determinati almeno i seguenti elementi:
a) eventuali ulteriori funzioni rispetto a quelle previste dall'articolo 239;
b) modalità di svolgimento dell'incarico;
c) eventuale presenza di istituzioni dell'ente;
d) compenso spettante.
5. I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentano domanda per l'affidamento dell'incarico di revisore economico finanziario dell'ente locale. Entro i 10 giorni successivi si procede al sorteggio tra i soli soggetti che hanno presentato domanda. In caso di domande assenti o insufficienti il sorteggio è effettuato tra gli iscritti all'elenco su base regionale.
6. A seguito degli esiti del sorteggio l'organo consiliare dell'ente provvede alla nomina dell'organo di revisione.
7. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dell'avvenuta esecutività della delibera di nomina.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3, 4 e 5.».
64. 049. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)
1. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica, possono assumere personale di polizia municipale a tempo indeterminato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto, n. 2014, n. 114, e di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni di cui al presente comma non rilevano ai fini del rispetto delle disposizioni del periodo precedente.
64. 050. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Murelli.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Pianificazione triennale normativa antincendio)
1. Al fine di adottare una pianificazione triennale che preveda un progressivo adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici, si provvede allo stanziamento diretto ai comuni, alle provincie e alle città metropolitane di 200 milioni annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, nell'ambito del riparto del Fondo investimenti rifinanziato all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018, anche autorizzando l'assunzione di mutui utilizzando le somme previste a favore del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca per l'edilizia scolastica.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 50 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 200.
64. 052. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Completamento PRiU)
1. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015 recante: «Disposizioni per il definitivo completamento dei programmi di riqualificazione urbana a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, al decreto 21 dicembre 1994 e alla delibera CIPE 23 aprile 23 aprile 1997», nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere» così come riconosciuto dal collegio di vigilanza. Per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'ufficio competente istanza di permesso di costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del collegio di vigilanza di modificare il cronoprogramma.
64. 053. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali)
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai fini delle attività di controllo, accertamento e riscossione, anche coattiva, l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b),; del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre, anche in forma massiva, copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
b) in particolare, ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono a titolo gratuito ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi anagrafici del Ministero dell'interno, presso l'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, presso gli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli enti previdenziali, le camere di commercio, il pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;
d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni;
e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006;
f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 35, comma 25, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301, del 29 dicembre 2006.
64. 054. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche)
1. Gli atti delle procedure esecutive promosse dagli enti locali e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) ,del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono iscritti in esenzione relativamente ad ogni spesa di giustizia. Sono altresì esenti da ogni onere giudiziario le impugnative in sede civile e tributaria. I diritti per le notifiche delle ingiunzioni e degli atti connessi alle procedure esecutive, qualora effettuati dagli ufficiali giudiziari, continuano ad essere ridotti alla metà.
64. 055. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Tutela dei diritti del contribuente, limiti all'emissione dell'ingiunzione, certezza degli oneri della riscossione coattiva)
1. Una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale, è stabilita nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti ministeriali 21 novembre 2000 e 12 settembre 2012, nonché ai decreti n. 455 del 18 dicembre 2001, n. 109, dell'11 febbraio 1997, e n. 80 del 15 maggio 2009, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
64. 056. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
1. All'articolo 52, comma 5, lettera b), punto 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto» sono soppresse.
64. 057. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Rappresentanza in giudizio dell'ente impositore)
1. L'ente impositore ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono avvalersi ed essere rappresentati avanti al tribunale, al giudice di pace e alle commissioni tributarie, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
64. 058. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti)
1. Il comma 691 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997. In tal caso la convenzione può prevedere il versamento del tributo o della tariffa dovuti per il servizio rifiuti al soggetto gestore del servizio, in deroga alle disposizioni vigenti, limitatamente ai casi in cui il soggetto gestore del servizio sia un ente pubblico o una società in house, o un'azienda controllata da soggetti pubblici».
64. 059. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Piano straordinario per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
1. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai comuni è attribuito un finanziamento pari a 500 milioni di euro annui per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuote dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2019. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 500 milioni di euro per le annualità 2019, 2020 e 2021.
64. 060. Novelli, Sandra Savino.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Fondo per penali relative ad estinzione anticipata del debito)
1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale e la ristrutturazione, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle province e delle città metropolitane è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
64. 062. Pezzopane, Cenni, Nardi.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Interventi per la prevenzione del rischio sismico)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 e di euro 50 milioni per l'anno 2024.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione.
4. Ai fini dell'applicazione degli esiti delle verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici svolte dagli enti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina una apposita Commissione tecnica per la definizione dei livelli di accettabilità delle verifiche, alla quale partecipa un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 135 milioni di euro per l'anno 2019, 280 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2023, di 380 milioni di euro per l'anno 2024 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
64. 063. Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Interventi per la prevenzione del rischio sismico)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna regione.
4. Ai fini dell'applicazione degli esiti delle verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici svolte dagli enti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nomina una apposita Commissione tecnica per la definizione dei livelli di accettabilità delle verifiche, alla quale partecipa un rappresentante del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 250.
64. 039. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
ART. 65.
Al comma 2, sopprimere la parola: vincolata, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.
*65. 2. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Al comma 2, sopprimere la parola: vincolata, ed aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente.
*65. 9. Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, aggiungere in fine, i seguenti periodi:
Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.
**65. 3. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Al comma 2, aggiungere in fine, i seguenti periodi:
Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. In sede di prima applicazione dei commi precedenti, la quota vincolata del risultato di amministrazione applicabile al bilancio di previsione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo pari al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015,2016 e 2017, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità.
**65. 8. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Al comma 2, aggiungere in fine, i seguenti periodi:
Le risorse accantonate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2017 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate, possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2018 purché riguardanti opere per le quali l'ente abbia già avviato le procedure per la scelta del contraente fatte salve dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione 2018 se entro il 30 aprile 2019 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
65. 4. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
*65. 1. Melilli.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché della quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione a valere sui fondi previsti dall'articolo 1, comma 468-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
*65. 11. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a far data dall'esercizio in corso alla data di approvazione della presente legge limitatamente per gli enti locali in dissesto o post dissesto che hanno operato accantonamenti per debiti o garanzie riconosciuti dall'organismo straordinario di liquidazione.
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
65. 12. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Fondo crediti di dubbia esigibilità. Accantonamento minimo e determinazione a rendiconto)
1. All'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti «nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.».
Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento sono sostituite dalle seguenti: nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento.
65. 013. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Recupero risorse del Fondo di solidarietà comunale)
1. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
65. 08. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Rimodulazione percentuali perequazione)
1. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 percento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dall'anno 2023.».
65. 03. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Piano di rientro extradeficit Regione autonoma della Sardegna per ammortamenti non sterilizzati)
1. La regione Sardegna è autorizzata a ripianare il disavanzo risultante dal rendiconto dell'esercizio 2017 approvato dalla Giunta regionale, limitatamente alla quota derivante dalle perdite del sistema sanitario regionale conseguenti alla mancata sterilizzazione degli ammortamenti a tutto il 2012, in un arco temporale di venticinque anni ed in rate costanti a decorrere dal 2018. La quota accantonata al risultato di amministrazione 2017 della regione Sardegna in ragione dei debiti verso il sistema sanitario non ancora ripianati al 31 dicembre 2017, può essere utilizzata a copertura delle perdite del sistema sanitario purché nei limiti della riduzione del disavanzo applicato secondo il piano di rientro approvato ai sensi dell'articolo 42, commi 12 e seguenti, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e secondo la disposizione di cui al precedente periodo.
65. 05. Gavino Manca, Mura.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Città metropolitane – utilizzo risorse vincolate)
1. Per il 2019 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:
a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
b) le quote già vincolate in avanzo di amministrazione per effetto delle norme del Codice della strada richiamate dall'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
c) i proventi da alienazioni patrimoniali senza vincoli di destinazione.
65. 06. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Riapertura riaccertamento straordinario)
1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunti i seguenti:
848-bis. I comuni che, in fase di riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punto 9.3 e dei decreti ministeriali di attuazione, hanno rilevato un disavanzo tecnico di amministrazione ripianato in un periodo non superiore a trent'anni, possono provvedere, entro i termini di approvazione del rendiconto 2018, quindi entro e non oltre il 30 aprile 2019, ad effettuare le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
848-ter. Agli oneri derivanti dal comma 848-bis, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
65. 07. Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:
Art. 65-bis.
(Riapertura riaccertamento straordinario)
1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente:
«848-bis. I comuni che, in fase di riaccertamento straordinario dei residui, effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria punto 9.3 e dei decreti ministeriali di attuazione, hanno rilevato un disavanzo tecnico di amministrazione ripianato in un periodo non superiore a trent'anni, possono provvedere, entro i termini di approvazione del rendiconto 2018, quindi entro e non oltre il 30 aprile 2019, ad effettuare le operazioni di riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 2018. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.».
65. 014. Boccia.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la dotazione della «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2019, di 2.000 milioni di euro, al fine di far fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 15 ottobre 2018, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 ottobre 2018, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, esclusi quelli contenuti nei piani di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvati con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 agli enti locali.
65. 011. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1. All'articolo 191, comma 3, primo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti», sono soppresse.
65. 010. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 15 milioni di euro annui dal 2019 al 2022. Le gestioni commissariali pubblicizzano nei mezzi ritenuti più idonei le finalità e l'utilizzo dei fondi assegnati. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondete riduzione del fondo di cui all'articolo 16, comma 1.
65. 012. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 66.
Al comma 2, capoverso «Art. 161», al comma 4, sopprimere le parole: In sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1o novembre 2019.
66. 1. Marattin.
Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di cui ai precedenti periodi possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
66. 5. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dall'esercizio 2019, ai comuni e alle loro forme associative che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile e il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente non trovano applicazione le disposizioni di cui:
a) all'articolo 5, commi 4 e 5, della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
b) all'articolo 1, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) all'articolo 6, commi 12 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
d) all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
e) all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
f) all'articolo 24 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
66. 2. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 457, lettera e), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non si applicano per le Amministrazioni Comunali che hanno rinnovato i propri organismi nella tornata elettorale del giugno 2018.
66. 3. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il comma 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, è abrogato.
66. 4. Pella.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione».
66. 6. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 887, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole da «al fine» fino al termine del comma medesimo sono soppresse;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito dal seguente: “6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione”. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: “è costituito dal quinto livello” è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello”».
66. 7. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Facoltà di revisione del riaccertamento straordinario dei residui)
1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente: «848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma».
66. 01. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie)
1. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, agli articoli 53-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune».
66. 06. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 641 sono aggiunti i seguenti:
«641-bis. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, per le aziende turistiche che forniscono una pluralità di servizi alla stessa utenza, si tiene conto solo di quella parte dove viene effettuato il servizio principale.
641-ter. Con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comune dispone una riduzione tariffaria tenendo conto dell'effettiva apertura dell'attività nel corso dell'anno».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole «185 milioni» con le seguenti «175 milioni» e le parole «430 milioni» con le seguenti «420 milioni».
66. 03. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Lucaselli.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Semplificazione dei pagamenti tra Comuni)
1. Sono autorizzate le compensazioni tra Comuni facenti parte di una stessa Convenzione e tra gli stessi Comuni che partecipano a diverse Convenzioni.
2. Le compensazioni di cui al comma 1 possono avvenire per titoli omogenei: il Comune che in qualità di Capofila di una Convenzione sostiene le spese correnti (titolo 1 dei bilanci comunali) per conto di tutti i componenti può compensarle con le spese correnti sostenute da un altro Comune a sua volta Capofila per un altro servizio e che ha sostenuto per esso delle spese rientranti nel titolo 1.
3. Il Comune che in qualità di Capofila di una Convenzione sostiene le spese di investimento (titolo 2 dei Bilanci comunali) per tutti i componenti può compensarle con le spese di investimento sostenute da un altro Comune a sua volta Capofila per un altro servizio e che ha sostenuto per esso delle spese rientranti nel titolo 2.
4. La differenza dopo la compensazione viene versata con bonifico dal Comune debitore (tramite la normale procedura: determina del Responsabile, mandato di pagamento, bonifico). In alternativa questa differenza può a sua volta essere estinta tramite lavori pubblici equivalenti (titolo 2) o forniture di servizi equivalenti (titolo 1). Questa alternativa è possibile solo previo accordo deliberato e sottoscritto tra le due Amministrazioni.
66. 05. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Servizio idrico integrato per i comuni montani)
1. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai comma 2, lettera b), dopo le parole: «unicità della gestione» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dei Comuni montani con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti che abbiano in essere gestioni autonome del servizio idrico integrato o di segmenti di esso»;
b) al comma 2-bis, lettera a), le parole: «con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148», sono sostituite «con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».
2. A contributo per eventuali maggiori oneri di cui al precedente comma, sono stanziati 2 milioni di euro annui.
Conseguentemente all’articolo 90, comma 2, sostituire le parole «250» e «400», rispettivamente con le parole «248» e «398».
66. 07. Bignami, Cortelazzo, Mandelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Labriola, Gagliardi, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Imu impianti di risalita)
1. All'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: «articolo 13» sono inserite le seguenti: «ad eccezione, a decorrere dall'anno di imposta 2019, degli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo».
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 55 comma 1.
66. 08. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Imposta sulla pubblicità)
1. All'articolo 1, comma 739, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e che gli stessi hanno la possibilità di continuare ad applicare, per gli anni successivi, le tariffe esplicitamente o tacitamente a tale data approvate».
66. 09. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Servizi di tesoreria e di cassa)
1. All'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, operanti nei piccoli comuni possono anch'esse affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa».
66. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:
Art. 66-bis.
(Disavanzo di amministrazione)
1. All'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «considerati nel bilancio di previsione» sono soppresse.
66. 011. Caparvi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Murelli.
Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66-bis.
(Oneri di Urbanizzazione Secondaria)
1. All'articolo 16, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «chiese ed altri edifici religiosi,» sono soppresse.
66. 012. Cancelleri, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 67.
Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:
Art. 67-bis.
(Fondo per il mantenimento delle risorse in seguito al passaggio IMU-Tasi)
1. All'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018» e dopo le parole: «300 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».
67. 01. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:
Art. 67-bis.
(Modifiche alla disciplina sui fondi destinati ai comuni)
1. All'articolo 1, comma 855, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «che presentano la minori incidenza dell'avanzo di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «che presentano la maggiore incidenza dell'avanzo di amministrazione».
67. 04. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:
Art. 67-bis.
(Istituzione fondo manifestazioni pubbliche)
1. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il «Fondo per le manifestazioni pubbliche».
2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2018, 4 milioni di euro per l'anno 2019 e 4 milioni di euro per l'anno 2020.
67. 02. Pastorino, Fornaro, Fassina.
ART. 68.
Al comma 1, sostituire le parola da: sono revocate e rimangono acquisite fino alla fine del comma con le seguenti: rimangono acquisiti all'ente beneficiario per ulteriori interventi connessi al progetto.
68. 22. Fassina, Pastorino.
Al comma 1, sostituire le parole da: sono revocate e rimangono acquisite fino alla fine del comma con le seguenti: sono utilizzabili da parte delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia per interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie.
68. 18. De Luca.
Apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. I comuni al momento della chiusura della progettazione definitiva dei progetti relativi alle convenzioni di cui al comma 2, possono richiedere un acconto pari al 20 per cento del contributo dello Stato per la realizzazione di tali progetti.».
al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, detratte le eventuali somme versate come acconto ai sensi del comma 1-bis.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 79 milioni di euro per l'anno 2019.
68. 21. Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;
b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».
68. 23. Fassina, Pastorino, Fornaro, Conte, Palazzotto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In deroga a quanto previsto al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), dell'articolo 243-bis e all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis citato possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000, necessari alla copertura di spese relative alle convenzioni di cui al comma 2.
68. 19. Fassina, Pastorino.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La parte residua della somma necessaria per completare il rimborso delle spese da sostenere per l'esecuzione dei programmi delle convenzioni di cui al comma 2, pari a 80 milioni di euro e quella eventualmente non ancora spesa a seguito ai ritardi conseguenti alle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 02 e 03, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, rimangono a disposizione per tale scopo.
68. 20. Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. È consentito agli enti attuatori, sulla base dei cronoprogrammi ridefiniti nell'ambito dell'adeguamento delle convenzioni di cui al comma 4 del presente articolo, di proseguire o attivare gli interventi previsti da ciascun progetto, provvedendo ai relativi oneri autonomamente. Per tale fine, Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata ad utilizzare il prestito riqualificazione periferie urbane con possibilità di restituzione entro 5 anni senza alcuna penale e senza oneri a carico degli enti attuatori. Dall'attuazione del presente comma discendono oneri stimati pari a 100 milioni di euro per ciascun anno di cui al periodo precedente.
3-ter. Gli enti beneficiari posti in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale possono contrarre debiti finalizzati ad anticipazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni stesse, alle medesime condizioni di cui al comma 3-bis.
3-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede quanto a 80 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; quanto a 20 milioni annui mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazione dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
68. 26. Cassinelli, Bagnasco, Gagliardi, Mulè.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di rendere pienamente operative le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;
b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
68. 25. Marattin.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I comuni e città metropolitane, che avranno rispettato il termine del 15 settembre indicato dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri con sua comunicazione del 7 agosto 2018, sulla base di quanto disposto ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, sono esclusi dall'applicazione di quanto disposto dalla legge 21 settembre 2018, n. 108.
68. 24. D'Ettore, Mugnai, Cortelazzo.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
b) al comma 2 le parole: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
c) al comma 3 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede mediante attuazione di quanto stabilito dal comma 4-quater.
4-quater. A decorrere dall'anno 2019 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente per un importo pari a 600 milioni di euro ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
68. 12. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.».
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4-quater.
4-quater. A decorrere dall'anno 2019 i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente per un importo pari a 570 milioni di euro ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
68. 17. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 36:
1) al comma 2, lettera a), le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro»;
2) alla lettera b) le parole: «40.000 euro» e «150.000 euro» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «200.000 euro» e «500.000 euro»;
3) alla lettera c) le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro».
b) all'articolo 148, al comma 6 le parole: «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 euro»;
c) all'articolo 32, comma 14, le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro»;
d) all'articolo 95, il comma 4, lettera c) le parole: «40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «200.000 euro».
68. 1. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di accelerare gli interventi di riqualificazione, adeguamento impianti, nonché la rimozione e smaltimento di coperture e rivestimenti contenenti amianto o altri materiali nocivi, da parte degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021.
Conseguentemente:
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2019, 330 milioni per ciascun anno 2020 e 2021, e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022»;
alla Tabella B voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 30.000.000.
68. 3. D'Ettore, Cortelazzo, Prestigiacomo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Occhiuto.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di verificare la dimensione complessiva e la distribuzione della perdita di gettito subita negli anni dal 2013 al 2018 dai comuni che, a decorrere dal 2013, si sono avvalsi della facoltà di confermare o prorogare gli aumenti tariffari previsti dall'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da sottoporre all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 marzo 2019. A seguito delle risultanze di tale elaborazione, con apposito provvedimento di legge può estere istituito un ristoro in proporzione della perdita di gettito subita da ciascun comune.
68. 4. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.
68. 5. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020, il 100 per cento nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «il 45 per cento per gli anni 2018 e 2019, il 55 per cento per l'anno 2020, il 65 per cento per l'anno 2021, l'80 per cento per l'anno 2022, il 100 per cento dell'anno 2023».
68. 6. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 882, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento, nel 2021 è pari almeno al 90 per cento e dal 2022 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo».
Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento sono sostituite dalle seguenti: nel 2019 è pari almeno al 75 per cento, nel 2020 è pari almeno all'80 per cento.
68. 7. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 le parole: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».
68. 8. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:
«848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'Organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2018 provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro il 28 febbraio 2019. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma.
68. 9. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguente: «sino alla data del 31 dicembre 2019».
68. 11. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2019, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 marzo 2019.
68. 13. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 723, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative al mancato rispetto per l'anno 2016 del saldo non negativo di cui al comma 710 del medesimo articolo 1 non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali la violazione sia stata accertata, nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
68. 15. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono applicare la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, terzo periodo, della citata legge n. 147 del 2013, entro il limite dello 0,4 per mille, nel caso in cui nel 2018 la maggiorazione non sia stata applicata o sia stata applicata in misura inferiore. Negli altri casi il limite è elevato al valore effettivamente applicato nell'anno 2018».
68. 16. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:
Art. 68-bis.
1. All'articolo 1, comma 71, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
b) al primo periodo, dopo le parole: «dalle città metropolitane» sono aggiunte le seguenti: «relativamente all'importo di cui al periodo precedente, una somma non inferiore a 50 milioni è destinata all'introduzione di imbarcazioni ad alimentazione ibrida o elettrica e alle relative infrastrutture di supporto.»;
c) all'ultimo periodo, dopo le parole: «e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da emanarsi entro il 31 marzo 2019».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023.
68. 01. Moretto.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Misure per la disciplina dell'accesso e della sosta dei mezzi di trasporto collettivo di linea nelle ZTL in cui sono ubicate fermate e aree di sosta)
1. Per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato all'interno delle quali sono ubicate fermate e aree di sosta, i mezzi di trasporto collettivo di linea Euro 6 e dotati di filtro antiparticolato, o alimentati a metano, Gpl, biocarburanti, o infine spinti da motore elettrico o ibrido, sono esentati dal pagamento di qualsivoglia tariffa.
68. 02. Fidanza, Rotelli.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Fondo per le periferie)
1. A decorrere dall'anno 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo nazionale con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli gli anni 2019, 2020 e 2021 per agevolazioni fiscali previste dalla presente legge al fine dell'apertura di attività del commercio o per la prosecuzione di attività del commercio già esistenti nelle periferie urbane delle città, limitatamente alle strutture di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le risorse economiche del Fondo costituiscono il limite per la fruizione delle agevolazioni di cui al presente articolo.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede i criteri per la concessione delle agevolazioni fiscali per l'apertura di attività del commercio o per la prosecuzione di attività del commercio già esistenti nelle periferie urbane dei comuni ricompresi nelle città metropolitane con maggiore attenzione di quelle periferie con grave disagio e marginalità sociale e nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Le agevolazioni sono relative esclusivamente alle attività commerciali che mantengono la propria attività nella sede come individuata dal presente articolo pena la revoca dei benefici goduti.
3. Le regioni identificano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni non ricompresi nelle città metropolitane che possono usufruire delle agevolazioni della presente legge a condizione che presentino particolari situazioni di degrado urbanistico, di disagio sociale o necessità di rivitalizzare le aree urbane abbandonate indipendentemente dalla loro localizzazione.
4. Le città metropolitane provvedono alla identificazione delle aree periferiche entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. I comuni di cui ai commi 2 e 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge determinano con apposite delibere di giunta le aree oggetto della presente legge.
6. Risultano oggetto di agevolazioni tutte le attività commerciali di cui all'articolo 1 che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, abbiano superficie di vendita non superiore ai 150 mq nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e ai 250 mq nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
7. Le attività del commercio di cui al presente articolo possono usufruire fino al 31 dicembre 2024 delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
b) esenzione dell'IMU sugli immobili delle attività del commercio aperte ai sensi della presente legge e utilizzati per svolgere la loro attività;
c) azzeramento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per tre anni a carico delle attività di commercio per i contratti a tempo indeterminato;
d) esenzione dell'imposta TARI.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri per usufruire delle agevolazioni di cui al comma 7.
9. Per gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo i pareri, i visti e i nulla-osta e qualsiasi altro strumento necessario per la realizzazione dei medesimi interventi devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro quindici giorni dalla richiesta. Qualora entro tale termine non siano resi si intendono acquisiti con esito positivo.
10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
68. 03. Colucci, Lupi, Tondo, Toccafondi.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)
1. Per l'anno 2019 è istituito il Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1o marzo 2019 i comuni interessati trasmettono i progetti alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al presente comma sono altresì definiti:
a) la documentazione che i comuni interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
b) i criteri per la valutazione dei progetti, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi;
c) i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi;
d) i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa.
2. Sulla base dell'istruttoria svolta, la Presidenza del Consiglio dei ministri seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 1.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, per l'anno 2019 è istituito nello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 6.200 milioni di euro.
68. 015. Boschi, Marattin, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Gebhard, Fragomeli.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Completamento PRiU)
1. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progetta- zione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
68. 04. Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Completamento PRiU)
1. Per i Programmi (PRiU) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015, nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale si intendono comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere», così come riconosciuto dal Collegio di Vigilanza. Per «opere pubbliche avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata avviata la progettazione definitiva secondo legislazione sui lavori pubblici, per «opere private avviate» devono intendersi quelle per le quali sia stata presentata all'Ufficio competente istanza di Permesso di Costruire o atto equivalente. Resta ferma la facoltà del Collegio di Vigilanza di modificare il cronoprogramma.
68. 08. Boccia.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Fondo per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado)
1. Per gli anni 2019 e 2020 ai comuni è attribuito un finanziamento pari a 400 milioni di euro annui per la manutenzione e la costruzione di edifici destinati alle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il finanziamento è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le modalità di ripartizione del fondo sono determinate tramite intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 28 febbraio 2019.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 400 milioni per gli anni 2019 e 2022.
68. 05. Lucaselli.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Superamento limiti assunzionali piccoli comuni montani)
1. A decorrere dall'anno 2019, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni classificati come montani ai sensi della legge n. 991 del 1952 e i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
2. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati nella misura del 25 per cento a fronte di comprovata e motivata necessità e per il mantenimento di servizi essenziali.
3. Dall'attuazione del presente articolo derivano oneri pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 235 e sostituire le parole: 400 con le seguenti: 385.
68. 06. Vietina, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Disposizioni per la definizione agevolata dei crediti non riscossi degli enti locali e per la cancellazione dei residui attivi di dubbia esigibilità dai loro bilanci)
1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni 2016, 2017 e 2018, dagli enti stessi o dai soggetti abilitati iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione agevolata del 40 per cento dell'importo dovuto, con contestuale esclusione delle relative sanzioni.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le città metropolitane e i comuni stabiliscono, dandone notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale:
a) il numero delle rate da corrispondere ai fini della definizione agevolata di cui al comma 1, nonché la loro scadenza che, in ogni caso, non può essere inferiore a trentasei mesi;
b) le modalità con cui il debitore è tenuto a manifestare la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c) i termini per la presentazione dell'istanza nella quale il debitore è tenuto a indicare il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d) il termine entro il quale l'ente locale dovrà trasmettere ai debitori la comunicazione nella quale indicare l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 2 sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della suddetta istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
5. Al fine di garantire il rispetto dell'autonomia delle città metropolitane e dei comuni, l'applicazione della definizione agevolata di cui al presente articolo è da considerare facoltativa quando i citati enti locali ritengano inopportuno il ricorso alla stessa tenuto conto del grado di compliance normalmente registrato e dell'efficacia delle azioni di recupero dell'evasione condotte sul territorio. Le città metropolitane e i comuni possono comunque rinunciare all'applicazione della definizione agevolata solo con delibera motivata da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, corrispondenti al 60 per cento del totale dell'attivo dello stato patrimoniale delle città metropolitane e dei comuni che hanno applicato la definizione agevolata di cui al medesimo articolo, si provvede, anche al fine di cancellare definitivamente i residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità dei citati enti locali e di favorire la chiarezza, la veridicità e la correttezza dei loro bilanci, mediante il ricorso all'accensione di un mutuo di durata trentennale presso la Cassa depositi e prestiti Spa, compensato in quota annuale a valere sui trasferimenti erariali complessivamente erogati nei confronti dei medesimi enti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.
68. 07. Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Nevi, Napoli, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
1. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
2. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma l.
Conseguentemente:
all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e: 430 milioni, rispettivamente con le parole: 110 milioni e: 340 milioni;
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni e: 400 milioni, rispettivamente con le parole: 100 milioni e: 250 milioni;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 20.000.000;
2020: – 20.000.000;
2021: – 20.000.000;
alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 30.000.000.
68. 010. Carfagna, Gelmini, Aprea, Pedrazzini, Mandelli, Brambilla, D'Attis, Versace, Novelli, Prestigiacomo, Occhiuto, Cannizzaro, D'Ettore, Pella.
Dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
1. Al fine di favorire gli interventi di riqualificazione del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla riqualificazione e al risanamento ambientale della provincia di Reggio Calabria, sono stanziati 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 per opere di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue dei comuni della costa tirrenica e ionica in provincia di Reggio Calabria.
Conseguentemente:
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 e: 400, rispettivamente con le parole: 150 e 300;
alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 50.000.000;
2020: – 50.000.000;
2021: – 50.000.000.
68. 011. Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Santelli, Maria Tripodi.
Dopo articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Riqualificazione urbana Mestre)
1. Al fine di sostenere il processo di riqualificazione e rigenerazione urbana di Mestre è autorizzata, per l'anno 2019, la spesa straordinaria pari a 25 milioni di euro.
2. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e con il Comune di Venezia, apposito decreto per la erogazione delle risorse di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con: 225 milioni.
68. 012. Pellicani.
Dopo articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Piano di intervento per riqualificazione urbana per i comuni del Mezzogiorno fino a 10 mila abitanti)
1. Al fine di promuovere misure di recupero e riqualificazione urbana per i comuni delle regioni del Mezzogiorno fino a 10 mila abitanti è autorizzata, per il biennio 2019-2020, la spesa pari a 100 milioni di euro.
2. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge il Ministero dell'economia e finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti previa intesa con le regioni interessate provvede ad emanare apposito regolamento concernente le modalità di assegnazione ed erogazione delle risorse di cui al presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con: 150 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
68. 013. Pezzopane.
Dopo articolo 68, aggiungere il seguente:
Art. 68-bis.
(Riqualificazione delle aree industriali dismesse)
1. Al fine di favorire i processi di riqualificazione delle aree industriali dismesse, all'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «infrastrutture di aree industriali dismesse» sono sostituite dalle seguenti: «infrastrutture e sistemi di mobilità a basso impatto ambientale fra le aree industriali dismessi e l'esistente rete del trasporto pubblico.».
68. 014. Parolo, Grimoldi, Cecchetti, Boniardi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Murelli.
ART. 69.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 69.
(Gestione commissariale per il debito pregresso di Roma Capitale)
1. Le attività di natura ordinaria e straordinaria del commissario del debito pregresso di Roma Capitale si concludono al 31 dicembre 2018. Dal 1o gennaio 2019 il comune di Roma assume con bilancio separato i crediti ed i debiti residui della gestione commissariale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è quantificato il debito certo liquido ed esigibile residuo al 31 dicembre 2018 e, conseguentemente, l'entità del fondo statale destinato al finanziamento del debito pregresso di Roma Capitale.
69. 1. Melilli, Morassut.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Fondo per l'attuazione dello status di Roma Capitale)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per Roma Capitale», con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria degli interventi volti al completamento del trasferimento dei poteri a Roma Capitale ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 7.000 milioni.
69. 013. Lollobrigida, Meloni, Rampelli, Bellucci, Mollicone, Silvestroni, Lucaselli.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Fondo mobilità Roma Capitale)
1. Al fine di assicurare una mobilità sostenibile per l'area metropolitana di Roma Capitale è istituito il Fondo per la mobilità di Roma Capitale, con una dotazione iniziale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nell'area della città metropolitana di Roma Capitale.
Conseguentemente, alla tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: - 25.000.000;
2020: - 25.000.000;
2021: - 25.000.000.
69. 06. Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Interventi sulle linee metropolitane di Roma Capitale)
1. Per l'esercizio finanziario 2019 sono destinati 55 milioni di euro per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma e per l'acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché 90 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B della metropolitana di Roma.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 195 milioni.
69. 014. Francesco Silvestri, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Deroga al limite previsto in merito alla possibilità di contrarre mutui da parte degli enti in pre dissesto a completamento dell'accordo del 18 ottobre relativo al Bando periferie)
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 243-bis, comma 9-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.»;
b) all'articolo 249 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati.».
69. 01. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Proroga contributo per indennizzi estinzione anticipata dei mutui)
1. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
b) al comma 2 le parole «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
c) al comma 3 le parole «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
69. 02. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Assegnazione fondo straordinario funzioni fondamentali delle città metropolitane)
1. Per l'esercizio delle funzioni fondamentali, alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito per l'anno 2019 un contributo di 100 milioni di euro da ripartirsi mediante decreto del Ministero dell'interno secondo gli stessi criteri di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2018, n. 36.
69. 03. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Istituzione comparto e Tavolo permanente delle Città metropolitane)
1. È istituito un comparto autonomo delle Città metropolitane previste dalle leggi nazionali e dalle legislazioni delle regioni a statuto speciale, al fine di regolare i rapporti finanziari e le questioni ordinamentali di specifico interesse.
2. A tal fine è altresì istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un tavolo permanente di raccordo e consultazione, su ogni settore di interesse e sulle problematiche specifiche delle Città metropolitane, con il compito di esaminare le questioni relative all'istituzione delle Città metropolitane, al loro finanziamento, nonché le politiche di sviluppo e azioni di implementazione delle politiche urbane.
3. Il tavolo è composto dai sindaci metropolitani, dal Presidente del Consiglio dei ministri o suo delegato e dai ministri competenti per materia.
69. 04. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Fondo mobilità città Metropolitane)
1. Al fine di assicurare una mobilità sostenibile per le Città metropolitane è istituito il Fondo per la mobilità delle aree metropolitane, con una dotazione iniziale di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nelle aree delle città metropolitane.
Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 40.000.000;
2020: – 40.000.000;
2021: – 40.000.000.
69. 05. Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Rifinanziamento legge 5 febbraio 1992, n. 139, recante interventi per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna)
1. Per gli interventi di competenza dei Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativamente alla bonifica del sito ex C&C di Permunia (PD) è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di 5 milioni di euro.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
69. 07. Benedetti.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
(Gestione commissariale della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia)
1. Nelle more della revisione dalla disciplina dei giochi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con i Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, un Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel Comune di Campione d'Italia.
2. Il Commissario, al fine di superare la crisi socio-occupazionale del territorio, opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della Regione Lombardia nonché con operatori economici e predispone, entro quarantacinque giorni, un piano di interventi da realizzare.
3. Per lo svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
69. 08. Braga, Butti.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero della salute, sentito il Ministero dello sviluppo economico, la Conferenza delle regioni, l'Ispra, le Agenzie regionali per l'ambiente, definisce e individua le «aree ambientali complesse» presenti sul territorio nazionale.
2. Per area ambientale complessa, si intende un territorio circoscritto che presenta tutte le seguenti caratteristiche:
a) una popolazione residente superiore a 100 mila abitanti;
b) la presenza di impianti siderurgici, di combustione e di smaltimento rifiuti impattanti sotto l'aspetto ambientale e sanitario e sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (elenco IPPC ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
c) criticità ambientali, quali la qualità dell'aria e una concentrazione media elevata di PM10, come definite dal decreto legislativo 13 agosto del 2010, n. 155;
d) la presenza di un sito di interesse nazionale (SIN), ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito per gli anni 2019-2021, un Fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun anno, quale contributo statale per l'attuazione di interventi organici a favore delle aree ambientali complesse, ai fini della predisposizione di un efficiente monitoraggio ambientale e sanitario; di iniziative per favorire la mobilità sostenibile e il trasporto pubblico a più basse emissioni; la riduzione delle emissioni degli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati; gli interventi di bonifica e riqualificazione ambientale delle aree SIN o SIR; benefìci per ridurre le più pericolose emissioni inquinanti dagli impianti industriali presenti.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
69. 015. Nevi, Gelmini, Giacometto, Cortelazzo, Ruffino, Prestigiacomo, Labriola, Mazzetti, Casino, Porchietto, D'Attis, Polidori, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
1. Al fine di consentire la piena funzionalità dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Pisa, anche a garanzia dei ricercatori e di tutti i dipendenti dell'ente di ricerca, sono stanziali 3.500.000 di euro per l'anno 2019 a favore del medesimo Istituto.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250, con le seguenti: 246,5.
69. 016. D'Ettore, Mugnai, Mazzetti.
Dopo l'articolo 69, aggiungere il seguente:
Art. 69-bis.
1. A favore della città di Trieste, quale organizzatrice dell’Euro Science Open Forum (ESOF) 2020, sono stanziati 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020, sono stanziati 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per l'anno 2020.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: –.
69. 017. D'Ettore, Pettarin, Novelli, Sandra Savino.
ART. 70.
Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: nell'ultimo triennio con le seguenti: nell'ultimo anno.
70. 6. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, capoversi d-bis) e d-ter) sopprimere le parole: solo con riferimento alle regioni;
b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicabili anche agli enti locali.
Conseguentemente, all'articolo 71, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, lettera a), capoverso g-bis), sopprimere le parole: solo alle regioni;
al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: dalla regione.
70. 8. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. L'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è sostituito dal seguente:
«Art. 6-bis. – (Disposizioni per agevolare la riduzione del debito delle regioni) – 1. Al fine di favorire la riduzione del debito, per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato, purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte.».
70. 1. De Micheli, Melilli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Al secondo periodo del comma 4, dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «fino al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.
70. 3. Melilli.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:
«4-ter. A decorrere dall'esercizio 2018 le regioni escludono dal riaccertamento ordinario i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto.».
2-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 779, le parole da: «, per le regioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) i commi 780 e 781 sono abrogati.
2-quater. Al secondo periodo del comma 6-ter dell'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «degli edifici» sono aggiunte le seguenti: «e delle infrastrutture pubbliche.».
70. 7. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 779, le parole da: «per le regioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) i commi 780 e 781 sono abrogati.
70. 4. Melilli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al secondo periodo del comma 6-ter dell'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «degli edifici» sono inserite le seguenti: «e delle infrastrutture pubbliche».
70. 5. Melilli.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. I fondi comunitari inutilizzati al 31 dicembre 2018 e relativi al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 vengono redistribuiti tra le regioni virtuose in ragione della loro capacità e qualità di utilizzo dei fondi stessi. Con successivo decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti con apposito provvedimento ministeriale i criteri per la ripartizione dei fondi di cui al presente comma.
70. 9. Vietina, Paolo Russo, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Nevi, Napoli, Mandelli, Prestigiacomo.
ART. 71.
Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:
Art. 71-bis.
1. Ferma restando la natura giuridica di libera attività d'impresa dell'attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, i proventi economici liberamente pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali, sul cui territorio insistono impianti alimentati da fonti rinnovabili, sulla base di accordi bilaterali sottoscritti prima del 10 settembre 2010, data di entrata in vigore delle linee guida nazionali in materia, restano acquisiti nei bilanci degli enti locali, mantenendo detti accordi piena efficacia. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fatta salva la libertà negoziale delle parti, gli accordi medesimi sono rivisti alla luce del decreto ministeriale 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 e segnatamente dei criteri contenuti nell'allegato 2. Gli importi già erogati e da erogarsi in favore degli enti locali concorrono alla formazione del reddito di impresa del titolare dell'impianto alimentato da fonti rinnovabili.
71. 01. Faro, Angiola, Lovecchio, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 72.
Sopprimerlo.
72. 1. Foti.
Al comma 1, dopo le parole: della normativa vigente aggiungere le seguenti: e per la organica revisione dell'articolo 1, commi 5 e 51, della legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di consentire l'elezione diretta dei presidenti e dei sindaci nonché dei consiglieri provinciali e dei consiglieri metropolitani per i rinnovi dei consigli provinciali e delle città metropolitane previsti nel 2021.
72. 2. Silvestroni, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:
Art. 72-bis.
(Riequilibrio della componente Commissione tecnica fabbisogni standard)
Al comma 29 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: undici componenti sono sostituite dalle seguenti: tredici componenti;
b) le parole: uno designato dalle regioni sono sostituite dalle seguenti: tre designati dalle regioni.
72. 01. Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari.
ART. 73.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve intendersi il grave mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per almeno tre esercizi finanziari consecutivi. La procedura per la deliberazione del dissesto ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, non può comunque essere avviata o completata qualora, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Sezione regionale della Corte dei Conti abbia già accertato il grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'ente locale può revocare la deliberazione di dissesto già adottata in conseguenza dell'accertato grave inadempimento del piano di riequilibrio finanziario, pluriennale reiterato per meno di tre esercizi finanziari consecutivi, laddove il suddetto accertamento sia intervenuto nel corso dell'anno 2018.
73. 1. Minardo.
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
1-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
73. 2. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:
Art. 73-bis.
(Disposizioni per i comuni in stato di dissesto finanziario)
1. Le disposizioni relative al fondo di solidarietà di cui alla lettera b), comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
73. 01. Melilli.
Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
Art. 73-bis.
(Sanzioni per violazione al patto di stabilità interno e al saldo di competenza)
1. Limitatamente agli enti in condizione di dissesto finanziario ed in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 31 dicembre 2015, le sanzioni relative al mancato rispetto nel 2016 del saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza, per violazioni emerse in base all'articolo 1, commi 724, 725, 726 e 727 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, o, per gli esercizi precedenti al 2016, del Patto di stabilità interno in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano state accertate prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
73. 02. Vanessa Cattoi, Alessandro Pagano.
ART. 74.
Al comma 2 sopprimere la lettera g).
74. 4. Benamati.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. I mutui concessi agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi, con possibilità di allungamento della data di scadenza dei vigenti piani di ammortamento e dimezzamento del numero delle rate annue. Il pagamento delle rate dei mutui rinegoziati ai sensi del presente comma è effettuato solo per l'anno di competenza con slittamento dei decimi residui della quota capitale e della quota interessi degli anni 2016, 2017 e 2018 nei 3 anni successivi alla scadenza naturale del piano di ammortamento.
74. 2. Benamati.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
b) al comma 2 le parole: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020»;
c) al comma 3 le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020».
4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 48 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
74. 7. Fragomeli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti ordinari di province e città metropolitane in prestiti flessibili, con la finalità di riduzione dell'indebitamento attraverso la gestione dei residui dei mutui non erogati su finanziamenti già concessi.
*74. 6. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti ordinari di province e città metropolitane in prestiti flessibili, con la finalità di riduzione dell'indebitamento attraverso la gestione dei residui dei mutui non erogati su finanziamenti già concessi.
*74. 5. D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a trasformare i prestiti ordinari di province e città metropolitane in prestiti flessibili, con la finalità di riduzione dell'indebitamento attraverso la gestione dei residui dei mutui non erogati su finanziamenti già concessi.
*74. 1. Melilli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La Cassa Depositi e Prestiti, in deroga alla normativa vigente, è autorizzata a concedere mutui anche in favore dei comuni che hanno deliberato il piano di equilibrio, ma solo per progetti e interventi su cui la regione competente ha già provveduto ad emanare apposito finanziamento.
74. 3. Bruno Bossio.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
All'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole «di ciascuna operazione» sono aggiunte le seguenti: «L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera è, altresì, consentito per sostenere operazioni di partenariato pubblico-privato e di finanza di progetto, il cui valore sia pari o superiore a cinque milioni di euro. Per l'esecuzione dell'istruttoria su tali operazioni, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. si avvale del supporto tecnico degli istituti bancari. Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
74. 01. Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente articolo:
Art. 74-bis.
(Interventi per facilitare le attività di riscossione degli enti locali)
1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:
a) ai soli fini della riscossione coattiva, l'ente locale creditore e la società a capitale interamente pubblico locale accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere a riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso l'Agenzia delle entrate relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
b) l'accesso di cui alla lettera a) è garantito gratuitamente, anche in via telematica attraverso credenziali informatiche rilasciate dall'Agenzia delle entrate entro 30 giorni dalla richiesta.
74. 02. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1 dopo il comma 466 è inserito il seguente:
466-bis. È concessa la possibilità da parte di enti in dissesto o post-dissesto di includere tra le entrate finali la quota di avanzo di amministrazione del fondo rischi contenzioso applicato per il pagamento di debiti o impegni giuridici derivanti dalle gestioni precedenti alla dichiarazione di dissesto.
74. 03. Carabetta.
Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:
Art. 74-bis.
(Utilizzo avanzo di amministrazione per estinzione anticipata del debito degli Enti Locali)
1. All'articolo 187, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «abbia somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del fondo crediti di dubbia esigibilità,» sono sostituite dalle seguenti: «evidenzi a rendiconto un fondo crediti di dubbia esigibilità congruo, secondo quanto previsto dalla normativa e dai principi contabili temporalmente vigenti,».
74. 04. Quartapelle Procopio, Marattin, Tabacci, Scalfarotto, Fiano, Mor, Noja.
ART. 75.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le parole: le regioni a statuto speciale, e le parole: e le province autonome;
b) sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Qualora le regioni a statuto ordinario non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo, alla regione a statuto ordinario inadempiente è assegnato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il termine di sessanta giorni per provvedervi.»;
c) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. Le regioni a statuto speciale provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale e ordinario.
75. 5. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini.
Al comma 1, sopprimere le parole:, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.
75. 2. Marattin.
Al comma 1, dopo le parole: e del trasporto pubblico locale, aggiungere le seguenti: e da quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo (FSC, POC).
*75. 1. Ribolla, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini.
Al comma 1, dopo le parole: e del trasporto pubblico locale, aggiungere le seguenti: e da quelli destinati al finanziamento delle funzioni decentrate e di quelle delegate dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, nonché da quelli destinati allo sviluppo (FSC, POC).
*75. 4. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. La Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei sindaci della provincia approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle fusioni. Il Piano può essere rivisto ogni triennio. Sul Piano è sentita la regione che entro 60 giorni esprime il proprio parere rinviandolo alla Conferenza metropolitana o all'Assemblea dei sindaci. Decorsi i suddetti termini senza che la regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. La Conferenza metropolitana e l'Assemblea dei sindaci si pronunciano motivatamente in via definitiva entro i successivi sessanta giorni sulle eventuali osservazioni espresse dalla regione. Nel caso in cui la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei sindaci non abbiano adottato il Piano nei termini di cui al primo capoverso, il Prefetto assegna agli enti un termine ulteriore entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
4-ter. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica entro i quali individuare le Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le fusioni di comuni, su proposta dei comuni interessati. Restano ferme le Unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle quali ove ne ricorrano i presupposti, si applica quanto previsto dal presente comma. Eventuali proposte di modifica delle Unioni esistenti possono essere avanzate dalla maggioranza dei sindaci dei comuni già appartenenti all'Unione.
4-quater. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni è effettuato in base al numero ed alla tipologia di funzioni fondamentali e dei servizi associati, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, come regolamentato da decreto ministeriale. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica quanto previsto dall'Intesa di Conferenza Unificata sancita con atto n. 936 del 1o marzo 2006.
4-quinquies. L'Unione si avvale di una figura apicale con funzioni di coordinamento generale e di collegamento tra gli organi politici e quelli tecnici. Per quanto non disciplinato diversamente, si applicano le disposizioni previste per i comuni con pari popolazione.
4-sexies. In caso di fusione di comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata collegialmente ai sindaci che alla data di estinzione dei comuni aderenti alla fusione ricoprivano l'incarico. Al Comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione pari a quella del Comune di minori dimensioni tra quelli oggetto dì fusione. Al fine di garantire, nei tempi più brevi possibili la piena funzionalità dei comuni risultanti da fusione, i loro organi sono eletti nel primo turno elettorale utile, successivo ad essa, ivi compreso il turno straordinario di cui all'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4-septies. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 128, inserire il seguente comma 128-bis «in tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanziati dallo Stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni ai sensi detta presente legge.
4-octies. All'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni, convertito in legge del 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 28, 31, 31-bis, 31-ter e 31-quater sono abrogati;
b) al comma 30, primo periodo, eliminare la parola «obbligatoriamente»;
c) il comma 106, articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato.
Sono comunque soppresse le normative in contrasto con i commi precedenti.
4-novies. In base ad un accordo approvato in Conferenza Unificata, è adottato un Piano straordinario di supporto alle fusioni e all'esercizio associato delle funzioni comunali tramite unioni. Il piano prevede azioni coordinate a livello nazionale e articolate per singoli ambiti territoriali, al fine di coadiuvare l'elaborazione di un piano operativo della forma associativa o della fusione, e la formulazione degli atti necessari, in particolare in riferimento alla nuova organizzazione, all'integrazione di uffici e servizi, al personale, ecc. Il Piano prevede anche sostegno ai percorsi di coinvolgimento di organizzazioni economiche e sociali.
75. 6. Ciampi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 21-ter del decreto legislativo n. 533 del 1993 è inserito il seguente:
«3-bis. Al fine di ridurre gli oneri connessi allo svolgimento delle consultazioni elettorali, qualora entro il termine di 180 giorni dalla dichiarazione della giunta per le elezioni siano previste altre consultazioni elettorali, il termine di cui al presente comma può essere prorogato. Il Governo è autorizzato a prorogare il termine di cui al comma 3 fino alla data necessaria per permettere l'accorpamento a tali consultazioni;».
75. 3. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:
Art. 75-bis.
1. Nelle more del contenimento della spesa pubblica e al fine di individuare i possibili settori di risparmio di spesa pubblica, garantendo i servizi di pubblica utilità, in particolar modo del welfare state, con decreto del Presidente del Consiglio è istituita la Cabina tecnica di spending review, composta da 5 esperti dotati di alta esperienza tecnica e di comprovata esperienza, anche esterni alla pubblica Amministrazione, nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La struttura opera alle dirette dipendenze della Presidenza del Consiglio. Le unità possono essere assunte secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227. Tale contingente è da intendersi aggiuntivo a quello attualmente previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227 e il relativo personale può essere utilizzato esclusivamente nell'ambito della struttura tecnica.
3. Il coordinatore della struttura è nominato con decreto del Presidente del Consiglio e deve essere in possesso di elevata qualificazione ed esperienze professionali in materia di risparmio pubblico.
4. Alla struttura partecipano i dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato, tramite propri rappresentanti, ai fini del necessario raccordo con gli aspetti di propria competenza.
5. L'incarico di coordinatore ha natura di incarico aggiuntivo a titolo gratuito.
6. Il piano di attività annuale della struttura è formulato sentite le esigenze rappresentate dai Dipartimenti del Tesoro e della Ragioneria generale dello Stato e costituisce oggetto di una direttiva del Presidente del Consiglio. La direttiva contiene indicazioni per il raccordo delle attività della struttura e reciproco scambio con le cabine di regia e altri soggetti competenti in materia di risparmio pubblico.
7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 6 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
8. Con medesimo decreto di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio disciplina le norme di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da 250 alla fine del comma con le seguenti: 247 milioni di euro per l'anno 2019 e 397 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
75. 03. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Murelli.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
(Istituzione tavolo di confronto sulle controversie in corso)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un tavolo di confronto tecnico con ANCI con il compito di censire i principali oggetti di controversia di carattere generale relativi all'assegnazione di risorse erariali ai comuni e alle città metropolitane e lo stato dell'eventuale contenzioso in corso, nonché di individuare le possibili soluzioni attraverso la rimozione o l'attenuazione delle cause.
75. 01. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:
Art. 75-bis.
1. All'articolo 10-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, è aggiunto il seguente periodo: «Posti i motivi di particolare interesse pubblico che stanno alla base dell'attività della Polizia locale, i comuni sono esentati dal pagamento degli oneri collegati alla consultazione, da parte della stessa, del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione».
75. 04. Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Bilotti, Corneli, Dadone, Parisse, Elisa Tripodi, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Forciniti, Francesco Silvestri, Spadoni, Ascari, D'Arrando, Sportiello, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 76.
Sostituito dal seguente:
1. All'articolo 1, comma 1159, alinea, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Unioni montane.
Conseguentemente:
a) alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle Unioni montane;
b) agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad euro 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per il biennio 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55.
76. 6. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con le seguenti: di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;
b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1, comma 1160, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: dalla legge n. 127 del 2007, sono aggiunte le seguenti:, da emanare entro il 31 marzo 2019,.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
76. 4. Moretto, De Menech.
Al comma 1, sostituire le parole: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
76. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti sostituire le parole: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di Riserva e Speciali, apportare le seguenti modificazioni:
2019:
CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.
2021:
CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.
76. 1. Ciaburro.
Al comma 1, sostituire le parole: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, con le seguenti: di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e il 2020, e di 30 milioni di euro per il 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 1, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 15.000.000.
76. 3. Ruffino, Cortelazzo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Bond.
Al comma 1, sostituire le parole: di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 con le seguenti: di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 30 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 370 milioni di euro per l'anno 2020.
76. 5. Enrico Borghi.
All'articolo 76, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dell'area del Passo dello Stelvio, inserita nel Parco Nazionale dello Stelvio, secondo le modalità di gestione di cui all'intesa Stato Regioni sottoscritta l'11 febbraio 2015, la Regione Lombardia, anche attraverso società da essa partecipata, è autorizzata alla costituzione di un apposito veicolo societario atto allo scopo.
76. 7. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Società valorizzazione area Passo dello Stelvio)
1. Al fine di favorire la valorizzazione dell'area del Passo dello Stelvio inserita nel Parco Nazionale dello Stelvio secondo le modalità di gestione di cui all'Intesa Stato-Regioni sottoscritta l'11 febbraio 2015, la Regione Lombardia, anche attraverso società da essa partecipata, è autorizzata alla costituzione di un apposito veicolo societario atto allo scopo.
76. 06. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Fondo comuni confinanti)
1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 117-bis, è inserito il seguente: «117-ter. Una quota pari al 5 per cento delle risorse di cui al comma 117 è ripartita in pari misura al finanziamento di progetti ed iniziative, anche aventi carattere sovraterritoriale, relativamente al Parco Nazionale dello Stelvio, su proposta della Regione Lombardia, e alla Fondazione Dolomiti Unesco, su proposta della Regione Veneto».
76. 05. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 76, aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Istituzione Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle aree territoriali svantaggiate confinanti con Stati esteri)
1. È istituito un Fondo per finanziare progetti di sviluppo economico a sostegno delle province svantaggiate in considerazione della concorrenza di regimi più vantaggiosi, in particolare quelli fiscali, che vigono negli Stati esteri confinanti.
2. La dotazione del Fondo è di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province beneficiarie delle risorse in dotazione e definite le modalità di funzionamento del Fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.
76. 02. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Istituzione Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle aree territoriali svantaggiate del Friuli Venezia Giulia confinanti con Stati esteri)
1. È istituito un Fondo per finanziare progetti di sviluppo economico a sostegno delle province svantaggiate del Friuli Venezia Giulia in considerazione della concorrenza di regimi più vantaggiosi, in particolare quelli fiscali, che vigono negli Stati esteri di confine.
2. La dotazione del Fondo è di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province beneficiarie delle risorse in dotazione e definite le modalità di funzionamento del Fondo.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.
76. 01. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità, è attribuita alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
76. 03. Mura.
Dopo l'articolo 76 aggiungere il seguente:
Art. 76-bis.
(Continuità territoriale aerea da e per la Sardegna)
1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità, attribuita alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, ridurre di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, l'importo di cui all'articolo 90, comma 2.
76. 04. Mura.
ART. 77.
Al comma 1 premettere le parole: Al fine di adottate le necessarie politiche volte a favorire il popolamento delle aree montane, a promuovere l'occupazione nei comuni di montagna e a mitigare i disagi legati a chi vive nelle aree montane e sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2019, 340 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
77. 13. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 55 comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 175 milioni di euro per l'anno 2019, 420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
77. 12. Luca De Carlo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 210 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
*77. 5. Ruffino, Cortelazzo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni, con le seguenti: 50 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 2010 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
*77. 11. Enrico Borghi.
Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 50 milioni di euro.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di Riserva e Speciali, apportare le seguenti modificazioni:
2019:
CP: -40.000.000;
CS: -40.000.000.
2020:
CP: -40.000.000;
CS: -40.000.000.
2021:
CP: -40.000.000;
CS: -40.000.000.
77. 16. Ciaburro.
Al comma 1 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 5 milioni di euro sono destinati in via esclusiva all'attuazione dell'articolo 16 della medesima legge n. 97 del 1994.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 175 milioni e le parole: 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 420 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
77. 14. Ciaburro, Caretta, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1 aggiungere infine il seguente periodo: Le previste sono impiegate nelle misura minima del 20 per cento per progetti per la sicurezza del turismo montano, con particolare destinazione al ripristino della rete sentieristica nei territori colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici.
77. 8. Braga, De Menech, De Micheli, Enrico Borghi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per l'anno 2019 il fondo di cui al comma 1 è incrementato di 5 milioni di euro, destinati ad interventi per la sicurezza del turismo montano nei territori colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici, volti al ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica.
Conseguentemente all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni.
77. 7. Braga, De Menech, De Micheli, Enrico Borghi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorire il ripopolamento delle zone, montane ed evitare la chiusura degli esercizi commerciali in tali zone, è riconosciuto un credito d'imposta in favore degli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, di artigiani e agricoltori, nonché in favore delle persone fisiche che spostano la residenza in paesi montani in via di spopolamento. Il credito d'imposta è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa di 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sentite le Commissioni parlamentari, sono stabiliti: i requisiti dei soggetti beneficiari, le modalità di richiesta, di concessione e di erogazione del credito d'imposta, i criteri di priorità nell'assegnazione e per la formazione di una graduatoria, volti a garantire il rispetto del limite massimo complessivo di spesa di cui al comma 2, nonché le ulteriori norme necessarie per l'esecuzione della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente:
sostituire la rubrica con la seguente: (Interventi per la montagna);
all'articolo 21, comma 1, primo periodo sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
77. 15. Lupi, Colucci, Tondo.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
Al fine di contrastare la desertificazione commerciale nei comuni fino a 3.000 abitanti, con particolare riferimento a quelli montani, per la creazione di centri multifunzionali per la prestazione di servizi di natura commerciale, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il riparto tra le regioni è effettuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
77. 2. Giacometto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di contrastate la desertificazione commerciale nei comuni montani fino a 3.000 abitanti, come individuati ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 e 2021, per l'erogazione di misure di sostegno ai piccoli esercizio commerciali di vicinato di cui alla lettera d) del comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1996, n. 114, ivi compresa l'adozione di misure per ridurre il carico fiscale. Il riparto tra le regioni è effettuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo di ciascun anno.
Conseguentemente all'articolo 90 comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
77. 3. Giacometto.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di favorite l'agricoltura nei comuni montani, come individuati ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono adottate le seguenti misure:
1) con riferimento le prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera del comma 1;
b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 sono elevati a 7.500 euro annui;
c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera b) del comma 14;
d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17;
e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 da parte dell'utilizzatore, fatto salvo quanto previsto dalla lettera d), si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione.
2) all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Con specifico riguardo alle attività agricole, ivi comprese quelle non esercitate professionalmente, non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado, anche acquisiti in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.».
Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.
77. 4. Biancofiore, Sandra Savino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai fini di agevolare gli esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione all'articolo 16 della legge 30 gennaio 1994 n. 97, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Il Governo è delegato a individuare, a partire dalle 72 aree pilota della Strategia nazionale uree interne, le «zone franche montane» ove vengono adottate particolari misure e parametri per la fiscalità delle imprese.
1-ter. Agli eventuali oneri conseguenti alle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede nei limiti di 40 milioni di euro annui, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
77. 6. Ruffino, Cortelazzo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3, quarto periodo dell'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo la parola: «nominare» è soppressa la parola: «alcuni» e dopo le parole: «nel rispetto del principio di rotazione» sono soppresse le parole: «essendo il presidente».
77. 1. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis
1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con la seguente: 200 e la parola 400 con le seguenti: 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 400 e la parola: 2019 con 2022.
*77. 07. Ruffino, Cortelazzo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Gagliardi, Casino, Labriola, Mazzetti.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis
1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con la seguente: 200 e la parola 400 con le seguenti: 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 400 a la parola: 2019 con 2022.
*77. 014. Enrico Borghi.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)
1. Il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 6 ottobre 2017 n. 158 è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per l'anno 2019 e di 385 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
77. 012. Terzoni, Manzo, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Incremento fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)
1. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere in fine le parole: «e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
*77. 04. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Incremento fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)
1. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, aggiungere in fine le parole: «e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
*77. 09. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
All'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 160 milioni di euro per l'anno 2019, 405 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
77. 02. Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Fondo nazionale per i piccoli comuni)
1. Al comma 862, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e di ulteriori 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
77. 015. Enrico Borghi, Melilli, De Menech.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al ripario dell'anno successivo».
*77. 01. Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al ripario dell'anno successivo».
*77. 05. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le risorse annualmente non attribuite sono acquisite al ripario dell'anno successivo».
*77. 08. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:
Art. 77-bis.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 896 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e di 40 milioni di euro per l'anno 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e a 40 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 della presente legge.
77. 013. Enrico Borghi.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Misure di contrasto ai fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree montane)
1. Dopo l'articolo 13 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, è inserito il seguente:
Art. 13-bis.
(Interventi a favore delle aree marginali montane)
1. Al fine di contrastare i fenomeni di rarefazione e desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane e favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento sono istituite zone franche montane e zone a fiscalità di vantaggio.
2. Ai fini del presente articolo, per marginalità deve intendersi la condizione di un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione e generare difficoltà di insediamento e sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui alla presente legge.
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Le zone a fiscalità di vantaggio e le zone franche montane sono individuate dal CIPE sulla base del calcolo del grado di marginalità definito tenendo conto dei seguenti parametri:
a) altimetria;
b) rischio desertificazione economica e commerciale;
c) calo demografico nel quinquennio.
4. Le Regioni individuano, con specifico atto, e sulla base dei parametri di cui al comma 3 zone montane a fiscalità di vantaggio. A livello regionale è istituito un fondo apposito; finanziato con le risorse di cui al comma 10, per la riduzione delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, ivi comprese quelle agricole, ricadenti nelle zone di cui al presente comma, che svolgano almeno una tra le seguenti funzioni:
a) promuovono nuovi insediamenti abitativi nei comuni delle zone montane;
b) propongono prodotti alimentari tipici delle aree montane la cui produzione avvenga nel raggio massimo di 30 chilometri;
c) rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;
d) offrono in un unico punto vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.
5. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.
6. Le riduzioni di cui al comma 4 non possono essere inferiori:
a) al 50 per cento delle imposte e dei contributi per le zone ad alta marginalità;
b) al 30 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a media marginalità;
c) al 10 per cento delle imposte e dei contributi per le zone a bassa marginalità.
7. I comuni ad alta marginalità al di sotto dei 3000 abitanti e classificati come montani ricadono nella zona franca montana, da intendersi come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente e individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE.
8. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.
9. Le agevolazioni e le riduzioni di cui al presente articolo si applicano alle attività e alle imprese, ivi comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei Comuni di riferimento per il cui territorio la riduzione viene concessa.
10. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Tavolo tecnico permanente per il sostegno alle aree montane a rischio desertificazione economica e commerciale, che opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
11. Il fondo di cui al comma 4, secondo periodo, reca una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
77. 06. Vietina, Bignami, Nevi, Paolo Russo, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Napoli, Mandelli, Prestigiacomo.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Risorse per le Zone franche urbane non ricomprese nell'obiettivo «Convergenza»)
1. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza», è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2019.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle Imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalle legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni, con le seguenti: 220 milioni.
77. 010. Di Muro, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Rospi, Zoffili, De Martini.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
(Agevolazione sulle accise per gasolio da riscaldamento per i comuni sopra i 1.500 metri)
1. All'articolo 10 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Limitatamente alle zone montane, per i Comuni situati ad un'altitudine superiore ai 1.500 metri sopra il livello del mare, a decorrere dai 1o gennaio 2019, le accise previste nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gravanti sui prodotti energetici indicati nel comma 1 dell'articolo 21 del citato testo unico, sono ridotte del venti per cento.
3-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2019, si applicano le disposizioni in materia di accisa di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E.».
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati complessivamente in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni fino alla fine, con le seguenti: 240 milioni per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
77. 011. Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi.
Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:
Art. 77-bis.
1. Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
77. 03. D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
ART. 78.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 220 per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
78. 1. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Sostituire l'articolo 78 con il seguente:
Art. 78.
(Fabbisogno finanziario delle università)
1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 4 per cento. Il Ministro dell'università e della ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal presente comma è incrementato degli oneri contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 220 per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
78. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Appartare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ovunque ricorrono, introdurre il seguente periodo: L'incremento non può comunque essere inferiore al 3 per cento del fabbisogno determinato a consuntivo dell'anno precedente.
Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui a decorrerre dall'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21, comma 1.
78. 12. D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
Al comma 1, inserire infine il seguente periodo: Sono considerate pagamenti per attività di ricerca e innovazione le spese sostenute dalle Università per la retribuzione del personale inquadrato con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato con la qualifica di ricercatore.
78. 11. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
Al comma 2, sopprimere le parole: il solo.
78. 4. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente
2-bis: Per l'anno 2020 non concorrono al calcolo del fabbisogno finanziario esclusivamente i pagamenti per investimenti. Il fabbisogno programmato per l'anno 2020 del sistema universitario è determinato sulla base del fabbisogno realizzato per l'anno 2019, al netto della media dei pagamenti per investimenti dell'ultimo triennio, incrementato del tasso di crescita del PIL reale stabilito dall'ultima nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.750 milioni di euro annui.
78. 5. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 3, sostituire la parola: 2020 con la seguente: 2021 e sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2020.
78. 6. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 5, dopo le parole: distribuzione del fabbisogno aggiungere il seguente periodo: anche tenendo conto dei risultati degli Atenei in materia di ricerca e innovazione scientifica.
78. 7. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Al fine di aumentare il numero di accessi alle università, di aumentare il numero dei laureati e di facilitare il completamento delle carriere universitarie interrotte, gli studenti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo successivo possono optare per il pagamento di un contributo onnicomprensivo di iscrizione alle università pubbliche fissato nella misura del doppio della sola tassa regionale per il Diritto allo Studio, comunque non superiore agli euro 400, qualora rinuncino alla frequenza delle lezioni universitarie e dei servizi di ateneo.
Sono ammessi al beneficio gli studenti iscritti che non godono dell'esonero totale o parziale dai contributi universitari, che abbiano compiuto non meno di 28 anni e che siano lavoratori non occasionali, a tempo pieno o parziale.
Tali studenti non sono computati nel calcolo del numero degli studenti in corso e fuori corso ai fini del riparto delle quote del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università statali e dei Consorzi interuniversitari.
In caso di violazione degli impegni di cui al comma 1, allo studente è attribuita la fascia di tassazione di competenza.
Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
78. 9. Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.
Sopprimere il comma 7.
78. 13. D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri.
Al comma 7, dopo le parole: precedente inserire le seguenti: con uno scostamento registrato della misura non inferiore almeno al 3 per cento.
78. 10. Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
7-bis. Al fine di garantire gli strumenti e i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019 ed il cofinanziamento di interventi per la realizzazioni di strutture residenziali universitarie di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338 è incrementato di 50 milioni a decorrere dal 2020. Al fine di rendere più accessibile e funzionale il predetto cofinanziamento il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e della Conferenza stato-regioni, provvede a modificare il relativo bando di accesso e ad emanare il successivo entro il 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88 inserire il seguente:
Art. 88-bis.
(Contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche gassate e superalcolici)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
78. 14. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
1. Al comma 14 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
3) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) Il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse»;
4) la lettera c) è soppressa;
5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
«d) il comma 681 è sostituito dal seguente: "681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."».
78. 15. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca è istituito un fondo di 500.000 euro, destinato a promuovere e sostenere la divulgazione e l'accesso aperto all'informazione scientifica, denominato: «Fondo per l'accesso aperto all'informazione scientifica e la sua divulgazione». Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 55, comma 1.
78. 16. Lattanzio, Gallo, Villani, Bella, Tuzi.
Dopo il comma 8 inserire il seguente:
8-bis). Le detrazioni per canoni di locazione previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TU delle imposte sui redditi) sono applicate a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea senza distinzioni sul luogo di residenza è la distanza dello stesso dalla sede di studi, ad essi non si applica il limite temporale di 3 anni fissato per la fruizione.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro.
78. 8. Frassinetti, Mollicone, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale)
1. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alla lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007».
78. 3. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis
(Centro del Gusto)
1. Al fine di sostenere la centralità dell'alimentazione per la salute e l'economia e il ruolo di primo piano delle imprese agro-alimentari calabresi per la creazione di ricchezza e valore del territorio regionale e del Mezzogiorno, è autorizzato un contributo annuo a favore Università degli Studi Magna Grecia di Catanzaro pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per l'istituzione e il funzionamento presso la medesima Università di un Centro multidisciplinare per la ricerca scientifica ed applicata, formazione, promozione nel settore alimentare.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione e della ricerca scientifica, Missione 2, Programma 2.3 «Sistema universitario e formazione post universitaria», apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000;
2020:
CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000;
2021:
CP: -10.000.000;
CS: -10.000.000.
78. 01. Ferro, Lucaselli.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
78-bis.
(Modifica dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)
1. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente: « ee-octies) Metaponto-Policoro (dalla foce del fiume Bradano alla foce del fiume Sinni)».
2. L'istituzione e il primo avviamento della riserva di cui al comma precedente, è finanziato nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per l'esercizio 2019, il suo funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2020 con euro 150.000.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 100.000 per l'anno 2019 e a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
78. 02. Rospi, Gubitosa, Cillis.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
78-bis.
(Modifica dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394)
1. Al fine di valorizzare la peculiare specificità naturalistica di straordinari ecosistemi marini sommersi, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-septies) è aggiunta la seguente: « ee-octies) Metaponto-Policoro (dalla foce del fiume Bradano alla foce del fiume Sinni).
2. L'istituzione e il primo avviamento della riserva di cui al comma precedente, è finanziato nei limiti massimi di spesa di euro 100.000 per l'esercizio 2019, il suo funzionamento è finanziato, a decorrere dall'esercizio 2020 con euro 150.000.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 100.000 per l'anno 2019 e a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, mediante corrispondente riduzione delle somme già destinate al funzionamento delle altre riserve marine.
4. Per potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 200.000 euro a decorrere dall'anno 2019.
5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante ricorso al fondo per gli investimenti degli enti territoriali istituito dall'articolo 16 della presente legge.
78. 03. Rospi, Gubitosa, Cillis.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis
(Modifiche al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)
1. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, alla lettera d), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007.».
78. 04. Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Contribuzione universitaria. Ampliamento della no tax area)
1. I commi 255, 256,257 e 258 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono sostituiti dai seguenti:
«255. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) appartengono ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della Situazione Economica Equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;
b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.
256. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro».
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misura del prelievo erariale unico)
Ai fini dell'attuazione degli oneri di cui all'articolo 78-bis), pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, a decorrere dal 1o gennaio 2019, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui ai regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, e successivamente dalli articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 7,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Superenalotto.
78. 05. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 42 della legge, 5 febbraio 1992, n. 104 è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni e sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 380 milioni.
78. 06. Misiti, Dall'Osso, Grippa, Alemanno, De Toma, Rachele Silvestri, Sut, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Angiola, Aprile, Aresta, Ascari, Azzolina, Baldino, Barbuto, Massimo Enrico Baroni, Barzotti, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Bologna, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Cunial, Currò, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, D'Arrando, Sabrina De Carlo, De Giorgi, De Girolamo, De Lorenzis, De Lorenzo, De Toma, Deiana, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, D'Incà, D'Ippolito, Donno, Dori, D'Orso, D'Uva, Ehm, Emiliozzi, Ermellino, Faro, Federico, Ficara, Flati, Ilaria Fontana, Forciniti, Frate, Frusone, Gagnarli, Galantino, Galizia, Gallinella, Gallo, Giannone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Giuliodori, Grande, Grimaldi, Grippa, Gubitosa, Ianaro, Invidia, Iorio, Iovino, L'Abbate, Lapia, Lattanzio, Licatini, Liuzzi, Lombardo, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Macina, Maglione, Mammì, Alberto Manca, Maniero, Manzo, Maraia, Mariani, Marino, Martinciglio, Marzana, Masi, Melicchio, Menga, Migliorino, Misiti, Nappi, Nesci, Nitti, Olgiati, Orrico, Pallini, Palmisano, Papiro, Parentela, Parisse, Paxia, Penna, Perantoni, Perconti, Pignatone, Provenza, Raduzzi, Raffa, Ricciardi, Rizzo, Rizzone, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Rospi, Roberto Rossini, Ruggiero, Ruocco, Giovanni Russo, Saitta, Salafia, Sapia, Sarli, Sarti, Scagliusi, Scanu, Scerra, Scutellà, Segneri, Serritella, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siragusa, Sodano, Spadoni, Spessotto, Sportiello, Suriano, Sut, Termini, Terzoni, Testamento, Torto, Trano, Traversi, Tripiedi, Elisa Tripodi, Trizzino, Troiano, Tucci, Tuzi, Vallascas, Varrica, Vianello, Vignaroli, Villani, Vizzini, Volpi Leda, Zanichelli, Zennaro, Zolezzi, Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Bordo, Boschi, Bossio, Braga, Buratti, Campana, Cantini, Cantone Carla, Cardinale, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Di Maio Marco, Enrico, Fassino, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Gribaudo, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Manca Gavino, Mancini, Marattin, Maria Ferri, Martina, Mauri, Melilli, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morani, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nobili, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Pagano Ubaldo, Paita, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Romano Andrea, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini, Polverini, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Siracusano, Maria Tripodi.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Interventi a favore dei comuni)
1. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;
b) dopo le parole: «300 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui».
78. 07. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Integrazione fondo di solidarietà comunale)
1. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Resta ferma, a decorrere dall'anno 2019, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».
78. 08. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa.
78. 09. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007».
78. 010. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo l'articolo 78 è aggiunto il seguente:
Art. 78-bis.
(Imu e facoltà dei comuni di esentare i residenti all'estero)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni della legge 22 dicembre 2011, n. 214 dopo il settimo periodo è aggiunto il seguente: «I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) a condizione che non risulti locata».
78. 011. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.
Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Interventi per la prevenzione del rischio sismico)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2019, di euro 150 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 2023 e di euro 50 milioni per l'anno 2024.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione.
4. Ai fini dell'applicazione degli esiti delle verifiche della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici svolte dagli Enti ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero delle infrastrutture nomina una apposita Commissione tecnica per la definizione dei livelli di accettabilità delle verifiche, alla quale partecipa un rappresentante del Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed un rappresentante del dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.
78. 012. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:
Art. 78-bis
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 smi)
1. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa.
Conseguentemente, alla lettera e), le parole: lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: lettere da a) a c).
78. 013. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale Trasporti)
1. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
78. 014. Marattin.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019» e dopo il primo periodo le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018 e 2019».
b) al comma 28, secondo periodo, sostituire le parole: «Per l'anno 2018» con le seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019» e le parole «per gli anni 2016 e 2017» con le seguenti «per gli anni 2016, 2017 e 2018.
78. 015. Librandi.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Fondo ricerca, incubatori universitari, spin-off e estart-up)
1. Al fine di favorire la nascita e la crescita di start-up universitari, valorizzare la conoscenza tecnologica, incrementare il dialogo tra mondo produttivo e accademico rafforzando gli strumenti di collaborazione stabili utili per coniugare ricerca ed innovazione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, un fondo denominato «Fondo ricerca, incubatori universitari, spin off e start-up», con una dotazione di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Possono accedere al Fondo gli atenei e gli enti di ricerca, anche costituiti in rete, al fine di attivare progetti di ricerca e di sostenere anche la costituzione di start up innovative, a partecipazione prevalente universitaria direttamente connesse con il mondo della ricerca universitaria.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN) sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione delle risorse del Fondo tra le università.
Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.200 milioni.
78. 018. D'Ettore, Saccani Jotti, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, Gelmini.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente articolo:
Art. 78-bis.
1. Al fine di razionalizzare la spesa per le università statali, a decorrere dall'anno 2019 le facoltà assunzionali delle Università statali sono definite secondo i criteri previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, prevedendo in ogni caso che, con riferimento al triennio 2018-2020, per le Università statali, con esclusione degli Istituti universitari ad ordinamento speciale, che al 31 dicembre del 2018 riportano un valore dell'indicatore di sostenibilità economico-finanziaria (ISEF) di cui al decreto legislativo 49/2012 superiore a 1,20, sia consentito assumere personale oltre il limite imposto al turnover di cui all'articolo 66, comma 13-bis, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con oneri a carico del proprio bilancio previa relazione analitica del Collegio dei revisori dei Conti dell'Ateneo e solo, relativamente al personale docente e ricercatore, con riferimento ad assunzioni per professori di I e II fascia reclutati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e a ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b) della medesima legge.
2. Al fine di garantire l'invarianza dei saldi generali del bilancio delle amministrazioni pubbliche e per garantire un progressivo riequilibrio nell'utilizzo delle risorse tra le università, con particolare riferimento al rapporto docenti/studenti/personale tecnico-amministrativo, viene istituito presso ogni Università, da parte del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, un Fondo, denominato Fondo punti organico, nel quale far confluire i punti organico inutilizzati a causa di una impossibilità di spesa dovuta ai vincoli finanziari. I punti organico confluiti in detto fondo potranno essere ceduti ad altri Atenei in base a criteri stabiliti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stesso e utili al progressivo riequilibrio del richiamato rapporto docenti/studenti/personale tecnico-amministrativo.
78. 019. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1 gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga; 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato»
2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.
78. 020. Varrica.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. Dall'anno 2019 è attribuito ai Comuni interessati un contributo complessivo di 625 milioni di euro per il reintegro completo della perdita di gettito dovuta all'introduzione della TASI.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, della presente legge.
78. 021. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, D'Ettore, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. All'articolo 1, comma 884, della legge n. 205 del 2017, le parole: «il 45 per cento per l'anno 2018, il 60 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard», sono sostituite dalle seguenti «il 30 per cento per l'anno 2019 e per gli anni seguenti, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard».
78. 022. Gagliardi, Mulè, Cassinelli, Bagnasco, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. All'articolo 1, comma 882, della legge n. 205 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni: le Parole: «, nel 2018 è pari almeno al 75 per cento, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 2018, e per gli anni seguenti, è pari almeno al 75 per cento.».
78. 023. Gagliardi, Cassinelli, Bagnasco, Mulè, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 78 è aggiunto il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre, n. 232 è integrato con fondi a carico dello stato per euro 560.000.000 di euro».
2. A copertura delle misure di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, della presente legge.
78. 024. Gagliardi, Bagnasco, Mulè, Cassinelli, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 449, lettera c), della legge 11 dicembre, n. 232 è integrato ogni anno con fondi a carico dello Stato, per ristorare i comuni delle perdite che conseguono annualmente e cumulativamente in conseguenza dell'applicazione delle agevolazioni di cui alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi da 10 a 54».
2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione della Stazione di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, della presente legge.
78. 025. Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 78 è aggiunto il seguente:
Art. 78-bis.
1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 140 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione di 140 milioni per l'anno 2019, della dotazione di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, della presente legge.
78. 026. Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. A decorrere dal 2019 è istituito un fondo a favore degli enti locali per:
a) la copertura integrale delle spese di refezione per il personale statale docente, che accede al servizio di mensa comunale di cui al decreto-legge 95/2012, comma 4;
b) l'attribuzione integrale ai comuni con sedimi aeroportuali dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003;
c) il reintegro totale dei costi sostenuti dai comuni al seguito del trasferimento agli stessi del servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, di cui alla legge 24 aprile 1941, n. 392, per l'importo pari a quanto approvato annualmente come rendicontazione e non ancora versato.
2. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante riduzione della dotazione di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, della presente legge.
78. 027. Gagliardi, Mulè, Bagnasco, Cassinelli, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Scambio sul posto)
1. All'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009 n. 99, dopo le parole: «i Comuni» sono soppresse le parole: «con popolazione fino a 20.000 residenti» dopo le parole: «per gli impianti di cui sono proprietari» sono soppresse le parole: «di potenza non superiore a 200 kW».
Dopo le parole: «scambiata con la rete e» sono inserite le seguenti: «, per i Comuni con più di 20.000 abitanti,».
78. 028. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
Art. 78-bis.
(Fondo per il finanziamento del Trasporto pubblico locale)
1. Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
«Art. 78-bis.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni e integrazioni)
1. All'articolo 27 comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni nella legge 21 giugno 2017, n. 96, la lettera d) è soppressa.
Conseguentemente alla lettera e), le parole: lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti: lettere da a) a c).
78. 029. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
Art. 78-bis.
(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)
1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 e successive modificazioni e integrazioni, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, successive modificazioni e integrazioni, Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e seguenti del regolamento di cui al decreto ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106.
Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS e successive modificazioni e integrazioni, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera.
78. 030. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo l'articolo 78 è inserito il seguente:
Art. 78-bis.
(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)
1. All'articolo 8, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal regolamento di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti: «nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale.».
78. 031. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, non si applica agli Enti ed alle Istituzioni di Ricerca indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, limitatamente alle procedure di reclutamento straordinario ai sensi dell'articolo 20 commi 1 e 2 del suddetto decreto. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere delle risorse dei bilanci degli enti di ricerca.
78. 032. Melicchio, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 14 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 32,4 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni a decorrere dal 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 217,6 milioni nel 2019 e di 300 milioni annui a decorrere dal 2020.
78. 033. Bella, Nitti, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Iovino, Boschi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca (FOE), di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 30 milioni di euro per il 2019 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 220 milioni nel 2019 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
78. 034. Gallo, Bella, Nitti, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Frate, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Iovino, Boschi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Rifinanziamento del Fondo nazionale Trasporti)
1. Al fine di sterilizzare gli effetti determinati dal comma 28, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni in dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78. 035. Maccanti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(Rifinanziamento fondo borse di studio)
1. Al fine di ampliare i livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2019 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 10 milioni di euro annui.»
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 240 milioni nel 2019 e di 390 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
78. 036. Lattanzio, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Iovino, Boschi.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. Al fine di sostenere il pagamento delle spese per le utenze e locazioni, il fondo di funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 245 milioni nel 2019 e di 395 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
78. 037. Nitti, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Boschi.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo I, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 50 milioni di euro per l'anno 2019, per 50 milioni di euro per l'anno 2020, per 50 milioni di euro per l'anno 2021, per 50 milioni di euro per l'anno 2022 e 50 milioni di euro per l'anno 2023. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato al finanziamento del rifacimento profondo della piattaforma stradale e della manutenzione del verde pubblico di Roma capitale.
Conseguentemente all'articolo 15, sostituire le parole: con una dotazione di 2.900 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2033 con le seguenti: con una dotazione di 2.850 milioni di euro per l'anno 2019, di 3.050 milioni di euro per l'anno 2020, di 3.350 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
78. 041. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 50 milioni di euro per l'anno 2019. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato:
a) nel fondo per l'adozione di un piano straordinario per il rinnovo del parco veicolare merci;
b) agli interventi in favore della logistica portuale.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019.
78. 042. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
(Estensione della no fax area per studenti universitari)
1. All'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, dopo il comma 256 è inserito il seguente:
256-bis: L'esenzione del pagamento delle tasse per tutta la durata del corso di studio è inoltre estesa a tutti gli studenti che incorrono nelle seguenti condizioni:
a) preesistente e/o sopraggiunta condizione di disabilità, così come definita all'articolo 3 delia legge n. 104 del 1992;
b) genitori single o incapienti.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 187 milioni nel 2019 e di 337 milioni annui a decorrere dal 2020.
78. 043. Lattanzio, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro, destinato a promuovere e sostenere la divulgazione e l'accesso aperto all'informazione scientifica, denominato: «Fondo per l'accesso aperto all'informazione scientifica e la sua divulgazione».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 184,5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 429,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
78. 044. Lattanzio, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere,, Faro, Adelizzi,, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:
Art. 78-bis.
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 200 milioni di euro per l'anno 2019, per 350 milioni di euro per l'anno 2020, per 350 milioni di euro per l'anno 2021, per 350 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per l'anno 2023. L'incremento di cui al periodo precedente è destinato al:
a) rifinanziamento del piano strategico nazionale della mobilità sostenibile;
b) nuovi percorsi ciclabili da aggiungere a quelli già finanziati dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
c) rifinanziamento del programma di sicurezza stradale.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2019, 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022,50 milioni di euro per Fanno 2023 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2024.
78. 045. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 78 inserire il seguente:
Art. 78-bis.
(112 Numero Unico Europeo)
1. Al fine di completare l'estensione a tutte le Regioni del territorio nazionale dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo denominato «Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo» con una dotazione pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Tali risorse sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle Regioni impiegato per il funzionamento del Servizio 112 Numero Unico Europeo, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il Ministero della salute e le Regioni.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le apposite variazioni di bilancio per il cinquanta per cento nello stato di previsione del Ministero dell'interno e per il restante cinquanta per cento nello stato di previsione del Ministero della salute.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 244,2 milioni di euro per l'anno 2019, 385,3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 379,4 milioni a decorrere dall'anno 2021.
78. 046. Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Belotti, Corneli, Dadone, Parisse, Tripiedi, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Forciniti, Francesco Silvestri, Spadoni, Ascari, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Boschi.
ART. 79.
Al comma 1 sostituire le parole: 31 dicembre 2019 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2021.
79. 113. Colaninno, De Micheli, Rossi, Pezzopane, Benamati, Carla Cantone, Critelli, Delrio, De Maria, Marco Di Maio, Fassino, Franceschini, Incerti, Pini, Rizzo Nervo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. In via sperimentale per il triennio 2019-2021 gli impianti e le infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici sono esenti dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.
1-ter. Nel caso in cui il comune o la provincia abbiano previsto il pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, le occupazioni con impianti e infrastrutture adibite alla ricarica dei veicoli elettrici devono ritenersi ricomprese, a tutti gli effetti, nella previsione di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 63 del citato decreto.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -10.000.000;
2020: -10.000.000;
2021: -10.000.000.
79. 10. D'Incà, Faro, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Villani.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 28 ottobre 2018, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi meteorologici di cui al presente periodo. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi meteorologici, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
2-ter. I redditi dei fabbricati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, distrutti anche parzialmente od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30 novembre 2018, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2021. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2018 e fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro il 30 novembre 2018, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale, che nei successivi venti giorni trasmette copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) le parole: 250 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni;
b) le parole: 400 milioni sono sostituite dalle seguenti: 300 milioni.
79. 140. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura agricola, commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subìto, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ottengono, a domanda, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2021, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000.
79. 139. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'importo di 85 milioni di euro, versato dalla Camera dei deputati e affluito al bilancio dello Stato in data 2 ottobre 2018 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è destinato, nell'esercizio 2018, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 ottobre 2018. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
79. 143. Baldelli, Terzoni, Patassini, Pezzopane, Trancassini, Boldrini, Schullian, Gallinella, Cannizzaro, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Troiano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari anche in sede di definizione di alcune posizioni debitorie consolidatesi nel periodo dell'emergenza sisma, al Comune di L'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modifiche e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini dei saldi di finanza pubblica.
79. 84. Martino, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune di L'Aquila, nei confronti dell'ente locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2019 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 83. Martino, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune di L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,4 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal regime impositivo dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-octies, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, dalla legge n. 44 del 2012. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 86. Martino, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2019 al Comune di L'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,1 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre del 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 85. Martino, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In relazione alte esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprite 2009, per l'anno 2019 è assegnato in favore del comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71.
79. 149. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio.
79. 150. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il personale precario e quello assunto a seguito del concorso pubblico, impiegati presso il Comune de L'Aquila e in parte presso gli uffici per la ricostruzione del cratere, è trasferito nell'ambito delle piante organiche dei rispettivi enti.
79. 151. Pezzopane, D'Alessandro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Tuttavia ai fini della determinazione del patrimonio immobiliare, non si dovrà tener conto del valore dei fabbricati oggetto di espressa dichiarazione di inagibilità sino a quando la predetta condizione non verrà a cessare.».
79. 152. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Nelle more della realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria necessari alla riorganizzazione della rete ospedaliera e dell'offerta sanitaria nel territorio della Regione Abruzzo, già colpito da eventi sismici, nei Comuni di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne non si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70.
3-ter. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore di cui al comma 3-bis la Giunta regionale provvede, in applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 1, ad individuare i singoli provvedimenti di riorganizzazione della rete ospedaliera per i presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona e Penne.
3-quater. Sono altresì sospese, a partire dallo stesso termine previsto dal comma 3-bis, le disposizioni contenute nei Decreti del Commissario ad acta con riferimento ai presidi di Popoli, Atessa, Guardiagrele, Ortona, Tagliacozzo, Atri, Sulmona, Penne.
79. 153. D'Alessandro, Pezzopane.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2011/C6/05 dell'11 gennaio 2011.
* 79. 154. Pezzopane, De Micheli, Verini, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Per i beneficiari delle misure di cui all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018 provvede al recupero degli aiuti dichiarati illegittimi con la decisione della Commissione europea C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 limitatamente ai soli importi eccedenti la soglia de minimis di euro 500.000 come determinata dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 come integrato con Comunicazione della Commissione 2011/C6/05 dell'11 gennaio 2011.
* 79. 155. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 28, articolo 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il diritto alla riduzione del 40 per cento dell'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è riconosciuto a partire dalla data di pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.».
79. 87. Martino, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 2019 e per ciascuno degli anni in cui siano previste, una quota pari al 4 per cento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a) e lettera b) della legge n. 232 del 2016, è destinata ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nel quadro di un programma di sviluppo volto ad assicurare effetti positivi di lungo periodo in termini di valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, di ricadute occupazionali dirette e indirette, di incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese, a:
a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva;
b) attività e programmi di promozione turistica e culturale;
c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;
d) azioni di sostegno alle attività imprenditoriali;
e) azioni di sostegno per l'accesso al credito delle imprese, comprese le micro e piccole imprese;
f) interventi e servizi per cittadini e imprese.
3-ter. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati all'interno di un Programma di sviluppo predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice Commissari di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Programma di Sviluppo è sottoposto al Comitato interministeriale per la programmazione economica per l'approvazione e l'assegnazione delle risorse. Il Programma individua tipologie di intervento, amministrazioni attuatrici, disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed ex post, della eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime.
79. 156. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504» aggiungere le seguenti: «nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario.».
79. 157. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo le parole: «Il contributo di cui alla presente lettera è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente» aggiungere le seguenti: «Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.».
79. 158. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tutti gli interventi di protezione civile realizzati ai fini dell'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi sismici dell'Italia centrale iniziati ad agosto 2016, e per la ricostituzione del tessuto sociale, possono essere realizzati in deroga alle seguenti norme che regolano i domini collettivi:
a) legge 4 agosto 1894 n. 397;
b) legge 16 giugno 1927 n. 1766;
c) Regio decreto n. 332 del 1928;
d) legge n. 168 del 2017;
e) legge Regionale Umbria n. 1 del 1984;
f) decreto legislativo n. 42 del 2004, articolo 142.
79. 59. Nevi, Baldelli, Polidori, Martino, Rotondi, Spena, Polverini, Barelli, Battilocchio, Marrocco, Mandelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione decennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 425 milioni di euro annui dal 2020 al 2028 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
79. 130. Trancassini, Acquaroli, Prisco, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza, di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, che siano utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
3-ter. Ai fini della quantificazione da riconoscere, a titolo di indennizzo, a fronte dell'eventuale esproprio delle aree di cui al comma 1, sono considerate le relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 26 agosto 2018.
3-quater. A seguito dell'eventuale rimozione delle Soluzioni Abitative di Emergenza le aree espropriate rimangono destinate a finalità di Protezione Civile.
3-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
79. 159. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei Comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai fini degli adempimenti in materia sismica e per l'accelerazione del processo di ricostruzione, per gli interventi di riparazione e rafforzamento locale di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 39 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 4/2016 e dalla O.C. n. 8/2016, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione del preavviso scritto e del deposito presso la struttura regionale competente in materia; per gli interventi di ripristino con miglioramento sismici o di adeguamento o per la ricostruzione degli edifici di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 189 del 2016, disciplinati dalla O.C. n. 13/2017 e dalla O.C. n. 19/2017, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva da parte della competente struttura regionale.
79. 160. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
79. 161. Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Gli enti locali compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, possono riformulare o rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale, secondo le previsioni di cui ai commi 849, 888 e 889 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in deroga alle scadenze ivi previste e anche al solo fine di rideterminarne la durata in applicazione del comma 888 della legge medesima, con deliberazione consiliare da adottarsi entro il 31 ottobre 2018.
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
79. 162. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche e integrazioni alla fine del terzo periodo dopo le parole: «apposita delega motivata» sono aggiunte le seguenti: «, oltre ad un rappresentante dei Comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI Regionale di riferimento».
79. 106. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'articolo 3, comma 1, è sostituito dal seguente:
«1. Per la gestione della ricostruzione ogni regione istituisce, unitamente agli enti locali interessati, un ufficio comune, denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016”, di seguito “Ufficio speciale per la ricostruzione”. Il Commissario straordinario, d'intesa con i comitati istituzionali di cui all'articolo 1, comma 6, predispone uno schema tipo di convenzione. Le regioni disciplinano l'articolazione territoriale di tali uffici, per assicurarne la piena efficacia e operatività, nonché la dotazione del personale destinato agli stessi a seguito di comandi o distacchi da parte delle stesse o di altre regioni, province e comuni interessati, ovvero da parte di altre pubbliche amministrazioni. Per non pregiudicare fattività di ricostruzione, in caso di comando o distacco di personale pubblico presso gli Uffici Speciali o di loro proroga, decorso il termine di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza che l'amministrazione di appartenenza abbia adottato il provvedimento di comando o di distacco, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la sola manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella relativa richiesta. Per il perfezionamento del provvedimento di comando o di distacco, si prescinde in ogni caso dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza. I comuni e le province sono autorizzati a stipulare contratti a tempo determinato nel limite delle unità di personale comandato o distaccato presso gli Uffici Speciali per la ricostruzione a valere sulle risorse rimborsate dagli Uffici speciali per la ricostruzione e in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le regioni, le province e i comuni interessati possono altresì assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016, di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Agli oneri di cui ai periodi primo, secondo, terzo e settimo si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 52. Ferme restando le previsioni di cui al terzo ed al settimo periodo, nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, possono essere destinate ulteriori risorse, fino ad un massimo di complessivi 55 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per i comandi ed i distacchi disposti dalle regioni, dalle province, dai comuni ovvero da altre pubbliche amministrazioni regionali o locali interessate, per assicurare la funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione ovvero per l'assunzione da parte delle regioni, delle province o dei comuni interessati di nuovo personale, con contratti a tempo determinato della durata massima di due anni, a supporto dell'attività del Commissario straordinario, delle regioni, delle province e dei comuni interessati. L'assegnazione delle risorse finanziarie previste dal settimo e dall'ottavo periodo del presente comma è effettuata con provvedimento del Commissario straordinario. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche per le assunzioni a tempo indeterminato garantendo in ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. Le disposizioni del presente comma in materia di comandi o distacchi, ovvero per l'assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo determinato nel limite di un contingente massimo di quindici unità, si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, anche agli enti parco nazionali il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nei comuni di cui agli allegati 1 e 2. Le risorse finanziarie non utilizzate dagli enti parco nazionali rimangono nella disponibilità degli Uffici speciali per la ricostruzione.».
79. 163. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente comma:
«13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, con le modalità previste dal suddetto decreto».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
79. 164. Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
«13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.».
* 79. 95. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
«13-ter. Qualora gli interventi di ripristino posti in essere da proprietari di immobili privati abbiano un costo superiore ai massimali di spesa finanziabili con i fondi di cui al presente articolo, e/o prevedano ulteriori lavori di rafforzamento strutturale non ammissibili a finanziamento per pratiche di “danni lievi” ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, viene data la possibilità ai soggetti richiedenti l'intervento di attivare il meccanismo di recupero fiscale definito “sisma bonus”. Le somme eccedenti il contributo concesso, nel caso di interventi con costo superiore al massimale di spesa finanziabile ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016 e le somme necessarie per interventi di rafforzamento strutturale ulteriori rispetto a quelle necessarie per gli interventi di ripristino dell'agibilità, possono essere ammesse ai benefici previsti dal decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, così come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio 2018) e con i criteri di cui al decreto MIT n. 58 del 28 febbraio 2017, con le modalità previste dal suddetto decreto.».
* 79. 165. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni comuni per la riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti)
1. In caso di interventi realizzati prima degli eventi sismici in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 o in difformità da essa, il proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, può presentare, anche contestualmente alla domanda di contributo, richiesta di permesso in sanatoria e ottenerlo, in deroga all'articolo 36 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, purché l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente alla data di presentazione della domanda di contributo. Il rilascio del permesso in sanatoria resta in ogni caso subordinato al pagamento del contributo ai sensi del comma 2 dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
2. Il comma 1 trova applicazione solamente nel caso di incrementi di volume e nei limiti delle norme regionali attuativi dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni ed enti locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia (Repertorio atti n. 21/CU del 1o aprile 2009), ovvero delle norme regionali vigenti in materia di urbanistica ed edilizia. In tale caso il contributo di cui all'articolo 5 non spetta per la parte relativa all'incremento di volume.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 qualora le difformità riguardino anche parti strutturati, il tecnico incaricato redige la valutazione della sicurezza ai sensi delle NTC vigenti nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo. Il titolo in sanatoria di cui ai medesimi commi è rilasciato dal comune subordinatamente all'autorizzazione rilasciata in materia sismica sul medesimo progetto dal competente ufficio regionale o comunale.
4. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è consentito l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), anche in caso di interventi che non soddisfino le condizioni previste dal medesimo comma 4, qualora gli stessi rientrino tra quelli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Il procedimento autorizzatorio semplificato si applica anche nei casi di cui al comma 2.
5. Le opere di demolizione poste in essere per la pubblica incolumità e necessarie per la ricostruzione rientrano nella disposizione di cui al punto A.29 dell'Allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica) al decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017.
6. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il rilascio in sanatoria del titolo abilitativo edilizio estingue i reati contravvenzionali e costituisce causa estintiva del reato edilizio, oggetto di contestazione, per il sopravvenuto rilascio dello stesso titolo abilitativo edilizio in sanatoria ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. Il rilascio del predetto titolo estingue altresì i reati di cui all'articolo 95 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
79. 96. Polidori.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali.».
* 79. 166. Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 11 dell'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è aggiunto il seguente:
«11-bis. Per l'esecuzione e la realizzazione di piani di recupero e/o progetti finalizzati al pieno ripristino del tessuto urbano in centri storici e in nuclei urbani e rurali, i Comuni possono procedere ad acquisire in proprietà, in deroga agli attuali vincoli imposti dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228 comma 138. I Comuni dovranno necessariamente vincolare l'acquisto di detti immobili, in deroga alla suddetta legge, all'esecuzione di piani di recupero di centri storici e di nuclei urbani e rurali.».
* 79. 167. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019» sono aggiunte le seguenti: «e 2019/2020.».
** 79. 125. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 1 dell'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole: «Per l'anno scolastico 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019» sono aggiunte le seguenti: «e 2019/2020.».
** 79. 94. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le seguenti: «per l'anno 2018» sono inserite le parole: «e per l'anno 2019».
79. 168. Morgoni, Braga, Pezzopane, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è inserito il seguente:
«Art. 25-bis.
(Misure per la tutela dei familiari delle vittime decedute a seguito degli eventi calamitosi del 2009, 2012 e 2016)
1. Fatte salve le provvidenze in favore degli eredi delle vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al comma 4 eventualmente previste anche da altre disposizioni di legge, è riconosciuto ai familiari della vittima deceduta a seguito di uno degli eventi sismici e/o calamitosi di cui al comma 4 del presente articolo il diritto ad un indennizzo a carico dello Stato pari a 5.000 euro.
2. In presenza di eredi figli aventi minore età all'atto del decesso della vittima di cui al comma 1 del presente articolo, l'indennizzo è pari ad euro 40.000.
3. La domanda per l'indennizzo è presentata dagli aventi diritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificato di morte della vittima con indicazione degli eredi e dell'età di questi ultimi all'atto del decesso della vittima;
b) dichiarazione giurata di un medico legale che attesti la connessione diretta tra gli eventi sismici/calamitosi ed il decesso della vittima.
4. Il presente articolo trova applicazione in caso di vittime decedute a seguito degli eventi sismici di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.
79. 14. Zennaro, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto, in fine, il seguente:
«Art. 25-bis.
1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perderà il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 145 milioni di euro per l'anno 2019, 390 milioni di euro per l'anno 2020 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
79. 123. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è aggiunto il seguente:
«Art. 25-bis.
1. Per favorire lo sviluppo e il rilancio dell'economia dei Comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge, a decorrere dal 31 dicembre 2018, è prevista la completa defiscalizzazione e decontribuzione per i due anni successivi all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ogni iscritto nelle liste di cui all'articolo 25.
2. Qualora il rapporto di lavoro dovesse interrompersi, prima dello scadere dei due anni, per causa non imputabile al lavoratore, il datore di lavoro perde il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo e sarà obbligato al versamento dei contributi e delle imposte dovute».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 145 milioni di euro per l'anno 2019, 390 milioni di euro per l'anno 2020 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
79. 124. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 28, comma 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
79. 169. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 le parole: «il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 è altresì differito» sono sostituite dalle seguenti: «i pagamenti delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e negli esercizi 2019 e 2020 sono altresì differiti».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
79. 132. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 2-bis, ultimo periodo le parole: «rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti parole: «a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
* 79. 47. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, comma 2-bis, ultimo periodo le parole: «rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti parole: «a 96 ore lavorative al mese indipendentemente dalla popolazione ivi residente».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
* 79. 170. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «rispettivamente a 48 ore lavorative al mese, elevate a 96 ore per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite con le seguenti: «a 96 ore lavorative al mese per i comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis, con riferimento a tutti i soggetti di cui al comma 4 dell'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
79. 9. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Terzoni, Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:
«Art. 44-bis.
1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
2. Qualora l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.».
79. 171. Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:
«Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)
1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
2. Qualora l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
* 79. 98. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, è inserito il seguente:
«Art. 44-bis.
(Riduzione dei tempi per la valutazione delle aree acquisite dagli enti locali per interventi di ricostruzione)
1. In caso di acquisizione di aree per la realizzazione delle strutture di emergenza e degli immobili da ricostruire nei comuni inclusi negli allegati 1, 2 e 2-bis, la valutazione di congruità del prezzo prevista dall'articolo 12 comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, deve essere effettuata dall'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio entro 60 giorni dalla richiesta.
2. Qualora l'Agenzia delle Entrate-Ufficio Provinciale del Territorio non provveda nei termini di cui al comma 1, la suddetta valutazione tecnica può essere effettuata dall'ufficio competente all'interno dell'ente ovvero può essere richiesta ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
* 79. 172. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 45 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'indennità di cui al comma 4 in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, è riconosciuta, anche per l'anno 2018, nel limite di 134,8 milioni di euro per il medesimo anno.»
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 173. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti tributari di cui all'articolo 48, commi 1-bis, 10, 10-bis e 11, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 120 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
79. 174. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente;
3-bis. L'ammontare dovuto dai contribuenti per la sospensione dei versamenti contributivi di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.
3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 120 milioni di euro per l'anno 2018. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 176 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
79. 175. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera g) è soppressa;
b) aggiungere, in fine, il seguente articolo:
«Art. 48-bis.
(Estinzione dei mutui e dei finanziamenti)
A far data dal 5 settembre 2016 è estinto il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga disposizione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. L'estinzione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.»
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
79. 131. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 11, le parole: «60 rate» sono sostituite dalle seguenti: «120 rate»;
b) al comma 13, le parole: «sessanta rate» sono sostituite dalle seguenti: «120 rate»;
3-ter. Al decreto-legge n. 55 del 2018, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 8, sostituire le parole: «a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 78,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,08 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «a 201,02 milioni di euro per l'anno 2018, a 160,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 23,08 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) all'articolo 1, dopo il comma 8, inserire il seguente:
«8.1. Entro il 30 agosto 2018, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 110 milioni per l'anno 2018, 82 milioni per l'anno 2019 e per 11 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2018, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 60 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 1,7 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
79. 176. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 48, comma 11, le parole: «fino a un massimo di 60 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di 120 rate» e è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, oggetto delle sospensioni, al netto dei versamenti già eseguiti, è ridotto al 40 per cento.».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 130 milioni di euro per l'anno 2019, 428 milioni di euro per l'anno 2020, 392,20 milioni annui dal 2021 al 2023 e di 405 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.
79. 122. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 11, secondo periodo, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: «fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo,» sono aggiunte le seguenti: «o fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo in caso di reddito familiare annuo complessivo non superiore a 30.000 euro».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
79. 13. Zennaro, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al comma 11, secondo periodo, dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «fino a un massimo di 60 rate mensili» sono sostituite dalle seguenti: «fino a un massimo di 120 rate mensili».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 11,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2018.
79. 12. Zennaro, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 48, comma 11 sostituire le parole: «a decorrere dal 16 gennaio 2019» con le seguenti parole: «a decorrere dalla data di cessazione dello stato emergenziale». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
79. 121. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 48, comma 12, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, le parole: «entro il mese di febbraio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese di dicembre 2020. Entro lo stesso termine sono considerate tempestive:
a) le istanze di autotutela ed i ricorsi avverso provvedimenti di liquidazione ed irrogazione di sanzioni tributarie e contributive, avvisi di accertamento e gli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 notificati a decorrere dal 24 agosto 2016;
b) le attività previste dall'articolo 48 comma 1 lettera l)».
79. 32. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 13, secondo periodo, le parole: «31 gennaio 2019» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
b) al comma 16, primo periodo, le parole: «fino all'anno d'imposta 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno d'imposta 2019».
3-ter. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «dal 10 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2020».
3-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 8. Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Trizzino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo dopo le parole: «allegati 1 e 2» sono aggiunte le seguenti: «e 2-bis»;
b) al terzo periodo, la parola: «sessanta» è sostituita con la seguente: «120» e le parole: «gennaio 2019», ove ricorrano, sono sostituite con le seguenti: «dicembre 2020».
79. 28. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. L'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 terzo periodo, è così modificato: «Per non pregiudicare l'attività di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese, l'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere è autorizzato a stipulare, per il biennio 2017-2018, contratti a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale, a valere sulle risorse rimborsate dalla struttura del Commissario straordinario per l'utilizzo del contingente di personale in posizione di comando di cui al primo periodo, attingendo dalle graduatorie delle procedure concorsuali bandite e gestite in attuazione di quanto previsto dall'articolo 67-ter, commi 6 e 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le quali è disposta la proroga di validità fino al 31 dicembre 2018, o, di personale dipendente di società in house providing in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 che abbiano acquisito comprovata esperienza in materia di ricostruzione nei territori del cratere abruzzese».
79. 177. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2018,» sono inserite le seguenti: «e di 29 milioni di euro per l'anno 2019 a valore sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3»; le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019»;
b) al comma 1-bis le parole: «con efficacia limitata agli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «con efficacia limitata agli anni 2017, 2018, 2019»;
c) al comma 3-bis ultimo periodo: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3» è sostituito dal seguente: «I contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al precedente periodo posso essere rinnovati, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies del presente articolo, per un massimo di due volte e per una durata non superiore al 31 dicembre 2019, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.»
79. 104. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 50-bis, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, dopo le parole: «fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono inserite le parole: «e per l'anno 2019»;
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 178. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 50-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, alla fine del comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per gli anni 2018 e 2019 i Comuni possono procedere alle assunzioni a tempo determinato a carattere stagionale di agenti di polizia locale mediante l'utilizzo delle predette risorse, derogando il limite di spesa di cui all'articolo 1 dei commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il limite previsto dall'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con maggiori oneri a carico del bilancio comunale.»
79. 99. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti. Le spese necessarie per tali assunzioni sono poste a carico del bilancio dei singoli enti.».
79. 105. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è apportata la seguente modifica:
dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
79. 179. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 50-bis, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 è aggiunto il seguente:
«5-bis. I comuni compresi nell'allegato 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189 possono effettuare assunzioni a tempo indeterminato, connesse alle improrogabili esigenze della ricostruzione pubblica e privata, anche in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente a condizione che l'incidenza delle spese di personale non sia superiore al 40 per cento delle spese correnti».
79. 180. Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo l'articolo 50-bis, è aggiunto il seguente:
«Art. 50-ter.
(Riclassificazione delle sedi di segreteria dei Comuni colpiti dagli eventi sismici)
1. In deroga alla previsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997 i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto (ovvero i comuni in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una «zona rossa») in caso vada deserta la procedura di nomina del segretario comunale, possono richiedere al Ministero dell'interno – Albo dei Segretari comunali e provinciali, la riclassificazione della sede di segreteria a classe demografica superiore.
2. La richiesta promossa dalla Giunta Comunale, è inoltrata al Ministero dell'interno che procede entro 10 giorni dalla richiesta con proprio decreto, alla riclassificazione. Il Comune, ricevuto il decreto di riclassificazione, procede nei 10 giorni successivi ad una nuova richiesta di pubblicazione in sede vacante secondo la nuova classe demografica assegnata.
3. I maggiori oneri sono a carico del Bilancio comunale.»
79. 100. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Dopo l'articolo 3 della legge n. 158 del 6 ottobre 2017 è aggiunto il seguente:
«Art. 3-bis. – (Fondo per lo sviluppo strutturale dei piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016). – 1. A favore dei piccoli comuni compresi negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, un Fondo speciale per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in Sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive in quei territori. Per gli anni 2018 e 2019, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2018 e 2019, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, Le occorrenti variazioni di bilancio.».
Conseguentemente, alla Rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e ulteriori misure per la ricostruzione.
79. 181. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e di consentire la progressiva cessazione delle funzioni commissariali, con riassunzione delle medesime da parte degli enti ordinariamente competenti.
Conseguentemente:
a) al secondo periodo, sostituire le parole: salvo espressa rinunzia degli interessati con le seguenti: su esplicita conferma del Commissario Straordinario, salvo espressa rinunzio del personale assunto ai sensi degli articoli 3, comma 1 e 50, comma 3 lettera a) del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
b) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera e) le parole: «nella misura massima di cento unità» sono soppresse;
b) al comma 3-bis, lettera e), dopo le parole: «è corrisposto con oneri a carico esclusivo del commissario straordinario» aggiungere le seguenti: «, il quale provvede direttamente anche alla sua liquidazione ovvero mediante apposita convenzione con altra amministrazione dello Stato o ente locale.».
4-ter. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il Commissario straordinario, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione, provvede, anche per prestazioni di servizi, a stipulare, fino alla data del 31 dicembre 2020, le convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettera b) e lettera c) del medesimo decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. I contratti rinnovati o stipulati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, di cui alle convenzioni del precedente periodo, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4-quater. Al Commissario straordinario e agli esperti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio connesse all'espletamento delle attività demandate, senza maggiori oneri nell'ambito delle risorse già previste per spese di missioni.
4-quinquies. Al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della realizzazione e della gestione della piattaforma telematica per l'inoltro delle istanze relative ai procedimenti di edilizia pubblica e privata nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, nonché per il monitoraggio e la rendicontazione delle risorse utilizzate nella ricostruzione e l'interoperabilità con i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 150.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Le relative risorse sono trasferite alla contabilità speciale, di cui all'articolo 4, comma 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
4-sexies. All'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016 le parole: «fino a 10 esperti» sono sostituite con le seguenti: «fino a 15 esperti, fermo restando il tetto di spesa individuale e complessivo».
c) sopprimere gli articoli 55 e 90.
79. 22. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per le medesime finalità è autorizzata l'assunzione presso gli Uffici Speciali della ricostruzione di personale aggiuntive per un numero pari al 50 per cento del personale attualmente impiegato presso gli stessi Uffici, con le medesime modalità e condizioni previste dagli articoli 3 e seguenti del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite dalle seguenti: 151,50 milioni di euro per l'anno 2019, 426,50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
79. 120. Acquaroli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Prisco.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Tutti i territori delle province colpite dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, sono considerate zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1257/99 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
79. 141. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire gli interventi di manutenzione straordinaria e ampliamento della SS4 Salaria sono stanziati 60 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: 125 milioni di euro per l'anno 2019.
79. 128. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di consentire gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza della SS4 Salaria sono stanziati 100 milioni di euro.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
79. 127. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
79. 126. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, gli enti locali di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 39 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009 possono avvalersi delle prerogative in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 20 commi 2, 3, 4 del decreto legislativo n. 75 del 2017 per il personale non dirigenziale ancora in servizio alla data del 31 dicembre 2017 assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012.
79. 129. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Qualora nell'esercizio dei poteri sostitutivi comunali di cui all'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, insorga, per inadempimenti non imputabili al beneficiario del contributo di cui all'articolo 4 della del citato decreto-legge n. 6 del 998, un contenzioso relativo alla progettazione, direzione o realizzazione dei lavori di ricostruzione, resta comunque fermo l'obbligo del beneficiario di restituire al Comune le somme eccedenti il contributo dovuto, relative alle spese sostenute dal medesimo Comune per l'intervento sostitutivo, ad eccezione dei maggiori costi conseguenti agli inadempimenti oggetto di contenzioso. Tali maggiori costi sono recuperati dal Comune nei confronti dei soggetti responsabili degli stessi, sulla base degli esiti del contenzioso.
79. 24. Caparvi, Gallinella, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998 n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, al quarto periodo, le parole: «triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «quinquennio 2016-2020» e le parole: «massimo di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di cinque anni».
Conseguentemente sopprimere l'articolo 90.
79. 23. Caparvi, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei luoghi colpiti da avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali che si manifestano nel territorio nazionale con maggiore frequenza e intensità, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2019, di 50 milioni di euro annui.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
79. 68. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di fronteggiare le crescenti emergenze nel settore agricolo, il Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2 le parole: 250 milioni sono sostituite dalle parole: 200 milioni.
79. 56. Caon, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «5.000» è sostituita con la seguente: «15.000».
79. 21. Bellachioma, Parolo, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente:
«4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte. con provvedimento delle autorità competenti. sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».
* 79. 45. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente:
«4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte. con provvedimento delle autorità competenti. sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».
* 79. 74. Fiorini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente:
«4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte. con provvedimento delle autorità competenti. sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».
* 79. 2. De Menech, Rotta, Moretto, Zardini, Pellicani, Zan, Dal Moro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente:
«4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte. con provvedimento delle autorità competenti. sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».
* 79. 182. Bignami.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente:
«4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte. con provvedimento delle autorità competenti. sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».
* 79. 183. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017,2018, 2019 e 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
** 79. 77. Fiorini, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017,2018, 2019 e 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
** 79. 184. Bignami, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017,2018, 2019 e 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
** 79. 185. Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017,2018, 2019 e 2020»;
b) al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità».
** 79. 186. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2019: -30.000.000;
2020: -30.000.000;
2021: –.
79. 15. Lorefice, Cancelleri, Ficara, Marzana, Martinciglio, Saitta, D'Orso, Pignatone, Luciano Cantone, Alaimo, Suriano, Papiro, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «ulteriori rimborsi.» è aggiunto il seguente periodo: «I contribuenti che hanno adito l'Autorità giudiziaria e ottenuto sentenza di accoglimento hanno diritto al rimborso del 50 per cento delle somme dovute.»
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2019: -60.000.000;
2020: –;
2021: –.
79. 16. Lorefice, Cancelleri, Ficara, Marzana, Martinciglio, Saitta, D'Orso, Pignatone, Luciano Cantone, Alaimo, Suriano, Papiro, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 11, il comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dai seguenti:
«5-bis. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo.
5-ter. Per il comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso.
5-quater. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento.
La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. 11 termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo.
Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento.
5-quinquies. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano e integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia e in particolare:
OPCM 3978 dell'8 novembre 2011;
OPCM 4013 del 23 marzo 2014;
D.C.D. n. 108 del 18 aprile 2012;
L. 125 del 15 agosto 2015.
Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse.
5-sexies. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono’ nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni.
79. 187. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 422 sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «Nelle suddette ricognizioni dei fabbisogni sono ricompresi i danni relativi alle pertinenze strettamente funzionali alle prime e seconde case e agli immobili delle attività economiche e produttive»;
b) al comma 427, ovunque ricorra, la parola: «marzo» è sostituita dalla seguente: «gennaio».
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis trovano applicazione dal 1o gennaio 2019.
79. 109. De Micheli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «Per l'anno 2018 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro», aggiungere il seguente periodo: «per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, è assegnato un contributo straordinario dell'importo annuale di 12 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 173 milioni di euro per l'anno 2019, 418 milioni di euro annui dal 2020 al 2021 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
79. 188. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis, All'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2019, al fine di garantire la copertura dei maggiori costi del servizio di trasporto pubblico locale, connessi alle conseguenze del sisma, è altresì assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario dell'importo complessivo di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste.».
79. 189. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
4-ter. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020»; al secondo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna annualità»;
4-quater. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, al primo periodo le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»; al secondo periodo le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
4-quinquies. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dal comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Gli oneri di cui al presente comma, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
4-sexies. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo le parole: «al tal fine attivati» la lettera: «e» è sostituita dalla lettera: «o». Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al presente comma provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
4-septies. Il comma 758 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
«Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per fa ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
4-octies. Dopo il comma 4 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è inserito il seguente:
«4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in una unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato».
4-novies. 9. Ai maggiori oneri derivanti dai commi da 4-bis a 4-quater, pari complessivamente a 34 milioni di euro per il 2019, 100 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
79. 190. De Micheli, Colaninno, Rossi, Benamati, Carla Cantone, Critelli, Delrio, De Maria, Marco Di Maio, Fassino, Franceschini, Incerti, Pini, Rizzo Nervo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro», aggiungere le seguenti parole: «Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019.
79. 192. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «Per l'anno 2018 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni 2018 e 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro annui».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 248 milioni di euro per l'anno 2019.
79. 148. D'Eramo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
* 79. 191. Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
* 79. 38. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
* 79. 76. Fiorini, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
* 79. 193. Bignami, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
* 79. 194. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 6 comma 13-ter, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, le parole: «un anno» sono sostituite con le seguenti: «due anni».
79. 33. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
* 79. 75. Fiorini, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
* 79. 195. Bignami, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
* 79. 196. Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2020»;
b) le parole: «nel limite di 500.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020».
* 79. 197. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al primo periodo, le parole: «Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017», sono soppresse e la parola: «dicembre» è sostituita dalla seguente: «gennaio».
4-ter. Il comma 11, dell'articolo 48, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è sostituito dal seguente:
«11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni, disposte dal citato decreto ministeriale 1o settembre 2016 e dai commi 1-bis, 10 e 10-bis, avviene entro il 31 dicembre 2020. Le somme oggetto di sospensione possono essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 dicembre 2020. Su richiesta del lavoratore dipendente o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Il versamento delle ritenute non operate ai sensi del comma 1-bis del presente articolo può essere effettuato nei termini previsti al capoverso precedente. Entro la stessa data, riprendono i versamenti e i piani di rateazione emessi ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e dei ruoli di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge n. 78 del 2010 con conseguente slittamento delle scadenze delle rate ricadenti nel periodo di sospensione».
79. 31. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, è sostituito dal seguente:
«4. I pagamenti di tutti i tributi con scadenza nel periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 sono tempestivi se effettuati da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2021. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare entro il 31 dicembre 2018. Le imposte in scadenza nel 2018 possono essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 dicembre 2021.
79. 29. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria possono, fino all'esaurimento delle risorse disponibili ripartite tra le regioni, prorogare ulteriormente le misure assistenziali di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229».
79. 198. Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Gallinella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018» e la parola: «2018» è sostituita dalle seguenti: «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».
79. 199. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
4-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.
79. 20. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
4-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
79. 117. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».
Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire le parole: 250 e: 400, rispettivamente con le parole: 210 e 370.
79. 61. Fiorini, Baldelli, Nevi, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «2017» e: «2018» sono sostituite, rispettivamente, da: «2018» e: «2019 e in 23,9 milioni di euro per l'anno 2020».».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 sono sostituite con le seguenti: 161,1 milioni di euro per l'anno 2019, 406,1 milioni di euro per l'anno 2020 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
79. 200. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per le spese sostenute per l'acquisizione dei beni strumentali nuovi di cui al comma 1, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
79. 201. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
* 79. 103. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
* 79. 202. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 4 dell'articolo 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito nella legge 7 aprile 2017, n. 45 sostituire le parole: «31 agosto 2018» con le parole: «31 agosto 2019».
* 79. 203. Trancassini, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 sono concesse per il periodo di imposta in corsa alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i quattro successivi.»;
c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Amministrazioni comunali disciplinano con propri provvedimenti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di restituzione dei contributi e delle imposte comunali versate e non dovute dai soggetti beneficiari delle agevolazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».
79. 25. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
79. 204. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Terzoni, Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: «e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre successivi».
b) dopo il comma 5, inserire i seguenti:
5-bis. I soggetti che hanno presentata modello di istanza per le agevolazioni di cui al presente articolo per gli anni 2017 e 2018, con una richiesta inferiore rispetto agli importi utilizzabili possono integrare la richiesta limitatamente all'anno 2018 per la quota effettivamente mancante attraverso il modello di istanza di cui alla circolare n. 114735 del 15 settembre 2017 del Ministero dello sviluppo economico.
5-ter. Le integrazioni di cui al comma precedente sono ripartite dal Ministero dello sviluppo economico nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma successivo.
5-quater. Le agevolazioni di cui al comma 5-bis ed all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, saranno riconosciute e ripartite tra i soggetti che ne avranno fatto richiesta nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46.
5-quinquies. Le imprese che hanno sede nei comuni di cui all'allegato 1, 2 e 2-bis possono optare per uno dei quadrimestri di cui ai precedenti commi per il calcolo della riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento.
Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le parole: Le imprese sono sostituite dalle seguenti: Le imprese e i professionisti; le parole: reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa sono sostituite dalle seguenti: reddito derivante dallo svolgimento dell'attività; la lettera d) viene sostituita dalla seguente: d) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per rassicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
79. 26. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le esenzioni di cui ai commi 2 e 3, con riferimento ai comuni in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una “zona rossa”, sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i tre anni successivi.».
Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
79. 205. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 4, le parole: «e per quello successivo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i tre anni successivi. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
79. 206. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Terzoni, Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. L'Istituto nazionale della previdenza sociale disciplina con propri provvedimenti, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo».
79. 207. Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Terzoni, Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Le agevolazioni fiscali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, riconosciute alle imprese aventi la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana istituita con il comma 1 del medesimo articolo 46, sono estese ai periodi di imposta 2019 e 2020.
4-ter. Per i periodi di imposta di cui al comma 4-bis, ai fini delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non si applica il limite minimo di riduzione del fatturato di cui ai commi 2 e 5 del medesimo articolo 46, e i benefici sono concessi alle imprese che possano comunque documentare di aver subito nell'anno di riferimento una riduzione del fatturato rispetto al periodo di imposta precedente.
4-quater. Per le finalità di cui ai commi 4-bis e 4-ter è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, al comma 2 è ridotto di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
79. 208. De Micheli, Braga, Melilli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, dopo il comma 11-quater è aggiunto il seguente:
«11-quinquies. Relativamente ai soggetti cui si applicano le disposizioni recate dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229:
a) il periodo di cui al comma 4 lettera b) inizia dal 1o gennaio 2017 e termina al 30 settembre 2019;
b) i termini di cui al comma 5, 6, 7 e 8 lettera a) sono prorogati di due anni;
c) i termini di cui al comma 8, lettera b), sono prorogati di tre anni.».
79. 30. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
4-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 4-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
* 79. 72. Fiorini, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
4-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 4-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
* 79. 43. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
4-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 4-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
* 79. 209. Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
4-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 4-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
* 79. 210. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2019 e 2020 sono assegnati ai comuni individuati dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
4-ter. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 4-bis provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2019 e 2020 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
* 79. 211. Bignami, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter. Gli oneri di cui al comma 4-bis sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nel provvedimenti e nel contratti regolanti i mutui stessi.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
** 79. 70. Fiorini, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter. Gli oneri di cui al comma 4-bis sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nel provvedimenti e nel contratti regolanti i mutui stessi.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
** 79. 41. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter. Gli oneri di cui al comma 4-bis sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nel provvedimenti e nel contratti regolanti i mutui stessi.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
** 79. 212. Bignami, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è prorogata all'anno 2019 la sospensione, prevista dall'articolo 14 comma 5-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-ter. Gli oneri di cui al comma 4-bis sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nel provvedimenti e nel contratti regolanti i mutui stessi.
4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, quantificati in 1,4 milioni di euro per l'annualità 2019 e 1,3 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
** 79. 213. Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
79. 214. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
79. 48. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 745 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: «di cui all'allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis».
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
79. 215. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. L'articolo 1, comma 746, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 è integralmente sostituito dal seguente:
1. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal 1o settembre 2016 ai 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni dei Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
4-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma:
«746-bis. le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari ai 25 per cento:
a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni dei Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.».
Ai maggiori oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 10 milioni per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 216. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è integralmente sostituito dal seguente:
«1. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei titolari di imprese individuali o di imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari ai 25 per cento:
a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229».
4-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 746, è inserito il seguente comma: 746-bis. Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione, in favore dei soci di società in nome collettivo e i loro familiari coadiutori, dei soci di società di fatto, dei soci accomandatari di società in accomandita semplice, dei soci accomandanti di società in accomandita semplice che siano familiari coadiutori dei soci accomandatari, nonché dei soci di società a responsabilità limitata, che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento:
a) nel periodo dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni dei Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
b) nel periodo dal 1o novembre 2016 al 28 febbraio 2017, rispetto al rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229;
c) nel periodo dal 1o febbraio 2017 al 31 maggio 2017, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2016, per coloro i quali hanno la sede principale o l'unità locale nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, con la legge 15 dicembre 2016, n. 229.
79. 217. Morgoni, Pezzopane, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 dei decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione anche ai soci e familiari dei soci che partecipano all'attività della stessa società in via abituale e prevalente che, in società snc, sas e srl aventi diritto all'esenzione fiscale, risultino iscritti nella stessa gestione INPS del socio loro congiunto».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
79. 218. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «i titolari di imprese individuali o di imprese familiari» sono sostituite con le seguenti: «gli iscritti alla gestione previdenziale INPS Artigiani e Commercianti».
79. 27. Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 1 comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
* 79. 73. Fiorini, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 1 comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
* 79. 219. Bignami, Cannizzaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. L'articolo 1 comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente: «Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
* 79. 220. Zolezzi, Romaniello, Zanichelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 1 comma 771 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «è assegnato un contributo» sono inserite le seguenti: «di importo non superiore al tetto previsto dai regolamenti della Commissione europea relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione per gli aiuti de minimis».
8-ter. All'articolo 1, comma 774, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole: «il 31 marzo 2019».
79. 11. Giaccone, Boldi, Pettazzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione previsto all'articolo 43 del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
79. 118. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Il Fondo regionale di protezione civile previsto all'articolo 45 del codice di protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 100 milioni di euro per il 2019.
79. 119. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli, De Menech.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), numero 2) le parole: «60 rate», sono sostituite con le seguenti: «120 rate»;
b) al comma 1, lettera b), le parole: «fino ad un massimo di sessanta rate mensili» sono sostituite con le seguenti: «fino ad un massimo di 120 rate mensili».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole da: 250 milioni fino alla fine con le seguenti: 238,2 milioni per l'anno 2019, 388,2 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2028 e di 400 milioni a decorrere dal 2029.
79. 3. Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
* 79. 145. D'Eramo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 79, aggiungere il seguente:
79-bis. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2019».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
* 79. 221. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. A favore della regione Toscana, per la quale è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito degli eventi atmosferici verificatisi tra il 28 ottobre e il 4 novembre 2018, sono stanziati 40 milioni di euro per il 2019, 10 milioni dei quali per la provincia di Grosseto, per i primi interventi di rispristino, ricostruzione, assistenza alla popolazione colpita, e per la ripresa economica delle attività produttive e agricole dei territori interessati. Per consentire ai comuni virtuosi colpiti dalle calamità naturali di poter utilizzare le somme a disposizione per far fronte all'emergenza, le risorse suddette sono spese in deroga al patto di stabilità interno.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 210.
79. 60. Ripani, Mugnai, D'Ettore, Silli, Mazzetti, Carrara.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 109 del 2018 le parole: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato», sono sostituite dalle seguenti: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati o intestati alla gestione del Commissario delegato».
79. 42. Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 109 del 2018, nella frase: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato», la lettera: «e» è sostituita dalla lettera: «o».
* 79. 71. Fiorini.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto-legge 109 del 2018, nella frase: «purché depositate su singoli conti correnti bancari a tal fine attivati e intestati alla gestione del Commissario delegato», la lettera: «e» è sostituita dalla lettera: «o».
* 79. 222. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire il ristoro dei danni subiti dalle aziende agricole e zootecniche e dagli allevatori della regione Toscana che hanno subito danni da predazione di lupi, sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90, al comma 1, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000
2021: –
2022: –
79. 62. Ripani, Mugnai, Carrara, D'Ettore, Silli, Mazzetti.
Al comma 5 sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 100 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 185 milioni di euro per l'anno 2019, 410 milioni per l'anno 2020 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
79. 138. Fidanza, Patelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di consentire il ristoro dei maggiori costi, e dei danni subiti dalle imprese ferroviarie del settore merci, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni.
79. 37. Sozzani.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di consentire il ristoro dei maggiori costi e dei danni subiti dalle imprese ferroviarie del settore merci, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Commissario delegato, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, i criteri e le modalità per l'erogazione dei fondi.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:
2019: – 5 milioni
79. 36. Sozzani.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di favorire in via d'urgenza la creazione di condizioni migliorative in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, nell'area interessata dall'evento relativo al crollo del ponte Morandi, nella sua accezione territoriale più ampia, per le imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in detta area, è consentita l'istituzione per la durata massima di 5 anni di una apposita Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES» ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12.
Conseguentemente all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 230.
79. 51. Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive integrazioni e modifiche (Codice della Navigazione) sono aggiunti in fine i seguenti commi:
«Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.
A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.
La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante».
79. 89. Minardo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive integrazioni e modifiche (Codice della Navigazione) aggiungere il seguente comma: «Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni».
79. 90. Minardo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al terzo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» sono sostituite dalle seguenti: «le relative somme sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1».
79. 144. Magi, Cecconi, Fusacchia.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1, comma 428, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «e comunque per le imprese con danni accertati complessivi e finanziabili superiori a 1 milione di euro si provvede ad un indennizzo massimo del 50 per cento nel limite massimo di cui al comma 423».
79. 115. Del Basso De Caro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. A favore dei territori colpiti dagli incendi verificatisi nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, nel mese di settembre 2018, al fine di realizzare interventi per il ripristino dei danni ai beni mobili ed immobili pubblici e privati e per contrastare il dissesto idrogeologico, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli interventi indicati nel primo periodo.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 235 milioni.
79. 142. Ciampi, Cenni, Ceccanti.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di attuare, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, i primi interventi urgenti in relazione agli incendi verificatisi nei comuni della Provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti, nel mese di settembre 2018 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2019.
8-ter. Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 8-bis, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
79. 69. Cenni, Ciampi, Ceccanti, Gadda.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei luoghi colpiti da avversità atmosferiche eccezionali e di calamità naturali che si manifestano nel territorio nazionale con maggiore frequenza ed intensità, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2019, di 50 milioni di euro annui.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
79. 133. Cenni.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di consentire il ripristino e il consolidamento della funzionalità delle opere portuali danneggiate dalle mareggiate, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b) e d), del decreto legislativo n. 1 del 2018, nelle zone interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma, affluiscono, con vincolo di destinazione, alle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 a favore dei Commissari delegati appositamente nominati. Al riparto della somma di cui al presente comma si provvede con apposita ordinanza di protezione civile, da adottarsi previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni.
79. 114. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Allo scopo di garantire le condizioni necessarie alla ripresa delle attività turistiche nei territori interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 a causa delle eccezionali mareggiate, le concessioni di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, in attuazione del comma 4-bis del medesimo articolo 03 del decreto-legge n. 400 del 1993, possono essere prorogate in funzione degli investimenti da realizzare in opere e infrastrutture per lo svolgimento dell'attività balneare.
79. 116. Buratti, De Micheli.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine di fronteggiare le criticità conseguenti all'evento del crollo del ponte Morandi nonché di tutelare e garantire la salute degli abitanti della zona fino al ripristino dell'ordinaria viabilità, le prestazioni sanitarie riferite al servizio dell'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti delle Valli Stura e Seri via sono effettuate negli ospedali piemontesi ricadenti nei territori comunali di Ovada, Novi e Alessandria.
8-ter. Il Ministro della salute con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con la Conferenza Unificata al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalità organizzative per l'attuazione delle prestazioni di cui al comma 8-bis.
8-quater. Con il medesimo decreto di cui al comma 8-ter è stabilità la quota aggiuntiva, in sede di riparto del Fondo sanitario Nazionale per l'anno 2019, spettante al Piemonte in relazione alle prestazioni erogate per l'emergenza/urgenza per i pazienti provenienti delle Valli Stura e Scrivia.
79. 110. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.
Dopo il comma, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di sostenere le imprese, che vedono a rischio la prosecuzione della propria attività produttiva a seguito dei crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'Autostrada A10, collocate al di fuori del perimetro delimitato con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione con proprio provvedimento il Commissario per l'emergenza individua le aree dell'area metropolitana di Genova a cui estendere le disposizioni per consentire la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive prevedendo un'adeguata indennità a supporto delle spese di trasferimento nel limite di spesa massimo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza di cui all'articolo 1, comma 8 del decreto-legge n. 109 del 2018, che è allo scopo integrata di 5 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 245.
79. 111. De Micheli, Braga, Paita, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 1 e 2 settembre 2018 sui territori comunali di Verona, San Pietro in Cariano, Negrar, Colognola ai Colli, San Martino Buon Albergo, Zevio, Belfiore, Soave, Monteforte d'Alpone, Cazzano di Tramigna, Illasi (VR) per cui è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto con decreto n. 103 del 2 settembre 2009, sono stanziati 5 milioni di euro per consentire il superamento delle criticità e dei danni riscontrati.
Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 245 milioni.
79. 112. Rotta, Zardini.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di garantite un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in favore della Regione Sicilia.
Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 230 e la parola: 400 con la seguente: 380.
79. 88. Minardo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sicilia una somma di euro 20 milioni per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.
Conseguentemente all'articolo 90 comma 2, sostituire la parola: 250 milioni con la seguente: 230.
79. 91. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. È trasferita alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale, per il parziale ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito l'isola nei mesi di ottobre e novembre, la somma di euro 100 milioni di euro.
Conseguentemente all'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 8.900 di euro per l'anno 2019;
b) sopprimere il comma 4.
79. 92. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Sono trasferiti alla Regione Campania, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per la bonifica del territorio e il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno provocato l'esondazione del fiume Samo, con particolare riguardo per i comuni siti in prossimità della foce, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, la somma di 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 8.950 di euro per l'anno 2019;
b) sopprimere il comma 4.
79. 93. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Ai fini del completamento della fase di ricostruzione per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, alla gestione commissariale del Veneto è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni euro per l'anno 2019, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni per l'anno 2019 con le seguenti: 248 milioni per l'anno 2019.
79. 34. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono e di quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dall'istituto del Credito Sportivo e dagli altri istituti di Credito privati, previo accordo con l'ABI, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1 e alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2, e dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 52.
79. 97. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Al fine dell'acquisizione al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici verificatesi, nel Centro Italia, dal 24 agosto 2016 di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le aree sulle quali insistono le strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché le aree su cui insistono le strutture di cui all'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016, utilizzate in forza di contratto di locazione o ad altro titolo diverso dalla proprietà, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327.
8-ter. Il computo dell'indennizzo spettante ai proprietari dei terreni in relazione alle espropriazioni di cui al precedente comma è effettuato sulla base delle relative destinazioni urbanistiche antecedenti alla data del 24 agosto 2016.
8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nel limite massimo di euro 100 milioni di euro nell'anno 2019 fino a concorrenza delle richieste.
8-quinquies. A seguito dell'eventuale rimozione delle strutture provvisorie di cui al comma 1 le aree espropriate rimangono destinate a finalità di sviluppo socio economico del territorio, sono ridotte in pristino, in tutto o in parte, ai fini della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi, mentre gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 150.
79. 101. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. La gestione e la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, nonché delle strutture di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del capo del dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono affidate, previa stipulazione di accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i comuni di cui agli allegati 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, all'ente o agenzia per la gestione dell'edilizia residenziale pubblica individuata dalla regione sul cui territorio tali strutture insistono, sino al termine delle temporanee esigenze abitative o produttive indotte dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti. Sono fatti salvi, ove conclusi tra i medesimi comuni, le regioni, l'agenzia del demanio e il dipartimento della protezione civile, diversi accordi, stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, 241, in base ai quali la gestione sia assunta direttamente dal comune o dalla regione interessati previo adeguamento dei trasferimenti di risorse nei rispettivi bilanci in base ad un piano pluriennale di finanziamento straordinario.
8-ter. Entro sei mesi dall'affidamento della gestione e della manutenzione di cui al comma 8-bis, la proprietà delle strutture temporanee di cui al medesimo comma viene trasferita al patrimonio indisponibile dei comuni interessati, i quali, al termine delle temporanee esigente abitative o produttive, utilizzano tali strutture per lo sviluppo socioeconomico del territorio ovvero, decorsi almeno cinque anni dal trasferimento della proprietà al proprio patrimonio, riducono in pristino, in tutto o in parte, le aree temporaneamente edificate a fini di tutela o valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, Gli oneri derivanti dall'uso finalizzato allo sviluppo socioeconomico dei comuni sono a carico del bilancio dei medesimi; gli oneri derivanti dalle attività di riduzione in pristino sono a carico del bilancio delle regioni territorialmente competenti.
79. 102. Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8-bis. Sono trasferiti alla Regione Campania, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per la bonifica del territorio e il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno provocato l'esondazione del fiume Sarno, con particolare riguardo per i comuni siti in prossimità della foce, Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, la somma di 50 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 8.950 di euro per l'anno 2019;
b) sopprimere il comma 4.
79. 107. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per consentire la più rapida rimozione del materiale vegetale abbattuto e l'avvio degli interventi di ripristino dei boschi, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nonché il ripristino degli arenili ed i connessi interventi di ripascimento per la riduzione del rischio di erosione costiera, in attuazione di quanto previsto dalla lettera d) del medesimo articolo 25, nelle zone interessate dalla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata il 9 novembre 2018 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Le risorse di cui al presente comma, che possono essere anche parzialmente destinate ad interventi a favore di soggetti privati ed attività economiche e produttive danneggiati dai predetti fenomeni in attuazione della lettera f) del medesimo articolo 25, affluiscono, con vincolo di destinazione, alle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018 a favore ai Commissari delegati appositamente nominati. Al riparto della somma di cui al presente comma si provvede con apposita ordinanza di protezione civile, da adottarsi previa intesa con i presidenti delle regioni interessate.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 50 milioni di euro per il 2019.
79. 108. De Micheli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Menech.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per il completamento del canale scolmatore dell'idrovia Padova Venezia, destinato a regimentare il livello delle acque nei casi di esondazione dall'alveo del sistema fluviale Bacchiglione-Brenta, nel tratto che percorre le province di Vicenza, Padova e Venezia, sono stanziati 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le somme sono trasferite, entro il 31 gennaio di ciascun anno, alla Regione Veneto che avvia i lavori, con procedura di urgenza, sulla base della progettazione già approvata. Le opere d'urgenza sono realizzate tenendo conto della possibilità di trasformare il canale scolmatore in idrovia di V classe.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 201 di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 – 2023, e 400 annui a decorrere dall'anno 2030.
79. 63. Caon.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione degli eventi meteorologici del 29 e 30 ottobre 2018 che hanno interessato la città di Imperia causando, in particolare, il danneggiamento e il crollo del Molo Lungo di Oneglia, ai fini della ricostruzione della messa in sicurezza dello stesso, al comune di Imperia sono attribuite risorse straordinarie in misura pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
79. 64. Mulè, Cannizzaro.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Nelle more della realizzazione dei lavori di adeguamento e potenziamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti la tratta autostradale A10 Genova Pegli-Ventimiglia. L'agevolazione consiste nel rimborso dell'importo del pedaggio, pari al 70 per cento, a favore dei residenti della Regione Liguria e a quanti, anche non residenti in tale regione, prestano lavoro o studiano nelle province di Genova, Savona e Imperia.
8-ter. In sede di definizione dell'accordo di cui al comma 8-bis sono definiti la durata, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 244 milioni di euro per l'anno 2018, di 394 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
79. 65. Mulè.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con l'Associazione italiana società concessionarie e trafori, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un accordo volto a prevedere agevolazioni tariffarie inerenti i pedaggi per le autostrade A10, A26 e A7. L'agevolazione consiste nel rimborso dell'importo del pedaggio, pari al 70 per cento, a favore dei residenti della Regione Liguria e a tanti, anche non residenti in tale regione, prestano lavoro o studiano nelle province di Genova, Savona e Imperia.
8-ter. In sede di definizione dell'accordo di cui al comma 8-bis sono definiti la durata, i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per l'anno 2018, di 385 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
79. 66. Mulè.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di fronteggiare i rischi derivanti dalla presenza del sito di stoccaggio di rifiuti radioattivi a Saluggia, il comma 1-bis, articolo 4, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, è sostituito dal seguente:
«1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo ai sensi del comma 1 è definito mediante la determinazione di aliquote della tariffa elettrica per un gettito complessivo pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora prelevato dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, con aggiornamento annuale sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), valutata la pericolosità dei rifiuti, ed è ripartito, per ciascun territorio, in misura del 50 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il sito, in misura del 25 per cento in favore della relativa provincia e in misura del 25 per cento in favore dei comuni contermini i cui confini si trovano nel raggio di 20 chilometri rispetto al confine del comune nel cui territorio, è ubicato il sito. Il contributo spettante a questi ultimi è calcolato in proporzione alla superficie ed alla popolazione residente nei Comuni contermini.».
79. 67. Giacometto.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In deroga a quanto stabilito dal Piano assicurativo agricolo nazionale di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 28405 del 6 novembre 2017, pubblicato sulla Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2017, gli eventi avversi di “gelo e brina” sono ricompresi, ai fini del riconoscimento dei danni a colture agricole, nel Piano assicurativo stesso, limitatamente agli eventi avversi occorsi nella Regione Emilia-Romagna nell'anno 2018. La misura è riconosciuta nel limite di 5 milioni di euro.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: –5.000.000.
79. 78. Bignami.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010. n. 2.
79. 79. Minardo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dalle imprese agricole che nell'ultimo triennio abbiamo subito danni alle strutture, alle scorte di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa di eventi eccezionali, favorendo il ripiano dei debiti pregressi e la prosecuzione dell'attività produttiva, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 200; indi sostituire le parole: 400 con le seguenti: 350.
79. 80. Minardo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subìto danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite della disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente comma entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
79. 81. D'Attis, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis.1. Le somme residue relative ai mutui finora non erogati in attuazione dall'articolo 16, comma 17, della legge n. 41 del 1986, concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per il risanamento dei centri storici ed alla ricostruzione di opere pubbliche danneggiate e di alloggi da assegnare in locazione nei comuni della provincia di Salerno, già colpiti dal terremoto del 1980 e ulteriormente danneggiati dal nubifragio del novembre 1985, possono essere erogate ai Comuni interessati anche ai fini della realizzazione di opere di messa in sicurezza di zone a rischio di dissesto idrogeologico nel territorio comunale, previo parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
79. 82. Brunetta, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Per consentire il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, nonché il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nelle zone individuate con il provvedimento di richiesta di stato di calamità del Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento alle prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96:
a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4, dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 sono elevati a 7.500 euro annui;
c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera c) del comma 14 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017;
e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 dell'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.
79. 57. Biancofiore, Sandra Savino, Cannizzaro.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di consentire il ripristino del regolare svolgimento del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e di igiene urbana, compromesso a seguito del crollo del Viadotto Polcevera, sono stanziate a favore del comune di Genova risorse straordinarie nella misura di euro 15.000.000 per l'anno 2019 da destinare ad investimenti di rinnovo del parco mezzi e di ripristino delle aree di stoccaggio dei rifiuti e degli impianti di lavorazione andate perdute.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019 - 15.000.000;
2020 - ;
2021 - .
79. 58. Gagliardi, Cassinelli, Mulè, Bagnasco, Ripani, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Casino, Cortelazzo, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione alle penalizzazioni derivanti dall'allungamento dei tempi di accesso al servizio aereo per effetto del crollo del Ponte Morandi e della conseguente riduzione del bacino di traffico dell'aeroporto di Genova Sestri, il Commissario Delegato di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, mette inoltre a disposizione della società Aeroporto di Genova S.p.A., concessionaria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione dell'aeroporto di Genova Sestri, la somma di euro 2.000.000 per il sostegno ai vettori aerei che operano sullo scalo. Le modalità per il conseguimento del contributo verranno definite in apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.
Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra: 250, con la seguente: 248.
79. 52. Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In relazione alle criticità legate alla mobilità all'interno della città di Genova al fine di prevedere la piena accessibilità delle strutture sanitarie e un potenziamento delle stesse entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge, la Regione Liguria, d'intesa con il Ministero della salute provvede a:
a) potenziare in termini di mezzi e unità di personale i presidi sanitari della Valpolcevera;
b) prolungare h24 l'operatività del Punto di Primo intervento presso l'Ospedale A. Gallino di Pontedecimo con conseguente potenziamento dell'organico in servizio;
c) a prorogare al 31 dicembre 2020 la convenzione con i VV.FF. per il servizio di elisoccorso;
d) realizzare presso l'Ospedale di Voltri un servizio h24 per le guardie mediche di neurologia e di cardiologia nonché l'aumento dei posti letto di Osservazione Breve Intensiva (OBI) in modo tale da riclassificare l'Ospedale di Voltri da Pronto Soccorso a DEA di I Livello permettendo così di ridurre gli accessi in situazioni di emergenza-urgenza presso l'Ospedale Villa Scassi di Sampierdarena;
e) a prevedere con l'Ente gestore dell'autostrada A7 la possibilità di utilizzare come casello riservato alle ambulanze un accesso di servizio già esistente presso località Fondega, nel Comune di Serra Ricci.
Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra: 250 con la seguente: 245.
79. 53. Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alle imprese coinvolte dal crollo del Ponte Morandi ove impossibilitate a proseguire la propria attività presso l'attuale sede è altresì attribuita la possibilità, tramite l'azione del Commissario di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, di ricollocarsi, anche con supporto delle spese di trasferimento, nel rispetto dei protocolli e degli accordi esistenti, all'interno delle aree ex siderurgiche. Per le finalità di tale comma è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra 250 con la seguente: 245.
79. 54. Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate al pagamento delle indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica e di finanziare le campagne di vaccinazione, con particolare riferimento alle razze bovine della Murgia materana a rischio erosione genetica, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 per l'anno 2020. A valere sulle suddette risorse, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo avvia in concorso con le regioni, nell'anno 2019, specifiche campagne di vaccinazione dei capi. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure applicative del presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e 390 milioni.
79. 55. Labriola, Casino.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In riferimento alla particolare condizione della municipalità Valpolcevera all'interno del tessuto urbano della città metropolitana di Genova è autorizzata la spesa pari a 4 milioni di euro per la realizzazione della Casa della Salute.
Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra 250, con la seguente: 246.
79. 46. Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Allo scopo di estendere gli interventi a sostegno alla totalità dei soggetti danneggiati dal crollo del Ponte Morandi di Genova, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza, di cui al decreto-legge n. 109 del 2018, individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità è stanziata la ulteriore somma pari a 12.500.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, al comma 2, sostituire la cifra 250, con la seguente: 237,5.
79. 49. Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Allo scopo di estendere gli interventi a sostegno alla totalità dei soggetti, ivi comprese le imprese, danneggiati dai crollo del Ponte Morandi di Genova, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Commissario delegato per l'emergenza, di cui al decreto-legge 8 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua una area limitrofa alla zona delimitata con le ordinanze del sindaco del comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018. Per tale finalità, per l'anno 2019, è stanziata la ulteriore somma pari a 25 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 225.
79. 50. Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. In considerazione dei danni subiti dalla Basilica di San Marco a Venezia e per gli indispensabili interventi di ripristino e recupero del patrimonio storico e artistico della città dovuti all'eccezionale acqua alta dell'ottobre 2018 è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 55 comma 1 le parole 185 milioni di euro sono sostituite dalle seguenti: 175 milioni di euro.
79. 35. Pellicani.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione.
79. 17. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Provincia di Belluno colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 28 ottobre 2018 per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021.
8-ter. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8-quater. Ai fini di cui al comma 8-bis l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 10 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2019-2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturati di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 5. De Menech.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Provincia di Belluno, in particolare nelle aree del Cadore e dell'Agordino colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 28 ottobre 2018 per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021.
8-ter. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
8-quater. Ai fini di cui al comma 8-bis l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2019-2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 6. De Menech.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi in favore della regione Friuli a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dell'autunno 2018)
1. In considerazione della dichiarazione dello Stato di emergenza, per il coordinamento degli interventi di rispristino, riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori della Regione Friuli, interessati dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 28 ottobre e il 4 novembre 2018, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia svolge, sino al 31 dicembre 2019 la funzione di Commissario straordinario al fine di consentire il sollecito ripristino della viabilità, fronteggiare il dissesto idrogeologico, procedere alla ricostruzione delle strutture pubbliche e private danneggiate dagli eventi atmosferici, avviare la messa in sicurezza delle aree forestali e di ricostruzione boschiva, individuare le aree di stoccaggio del legname recuperato, sostenere il reddito della popolazione e delle imprese nelle aree colpite, ripristinare le strutture destinate al turismo montano. In considerazione della rilevante distruzione della massa boschiva, il Commissario può adottare altresì specifici interventi per sostenere il prezzo del legno e per sostenete le imprese di settore, ivi comprese l'adozione di misure volte a favorire la loro crescita dimensionale e finanziaria.
2. Il Commissario opera con poteri derogatori rispetto alle norme autorizzatorie vigenti e assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno e della vulnerabilità. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario o da Assessore regionale delegato, nonché dai sindaci del comuni colpiti, individuati dagli atti regionali, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione.
3. Nel territorio della Regione limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda relativi ad immobili ubicati nei suddetti comuni, dei quali risultano essere proprietarie o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, sono sospesi sino al 30 giugno 2019:
a) i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 2 novembre 2018 ed il 30 giugno 2018, nonché la sospensione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 12. Non si procede al rimborso di quanto già versato;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
c) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti Spa, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati;
d) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
e) il pagamento delle fatture riferite ai servizi nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, in relazione alle quali la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per il periodo a decorrere dal 28 ottobre al 2018 al 30 giugno 2019, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
f) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
g) il versamento dei contributi consortili di bonifica gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli.
4. Per consentire il ripristino delle strutture turistiche e agricole, delle aree forestali, nonché il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nelle zone individuate con il provvedimento di richiesta di stato di calamità del Presidente della Regione e nelle altre aree individuate dal Commissario, sino al 30 dicembre 2019, non operano i limiti in materia di durata della prestazione di lavoro, di tipologia di lavoratori utilizzabili, nonché di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti per le prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura e turismo di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
5. Per le finalità del presente articolo, oltre alle risorse per le prime emergenze erogate a valere sui Fondi della protezione civile, sono trasferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia 250 milioni di euro per l'anno 2019. Le somme sono erogate entro il 15 gennaio 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per 200 milioni di euro per l'anno 2019 della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2 e per 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 095. Sandra Savino.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. I redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate a seguito dell'evento alluvionale del 28 ottobre in Veneto, a decorrere dall'anno d'imposta in corso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società fino al 31 dicembre 2020. I fabbricati di cui al primo periodo sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal tributo per i servizi indivisibili di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dalla prima rata in scadenza successiva all'evento e fino al 31 dicembre 2020. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il rimborso a Comuni interessati dagli eventi atmosferici avversi del minor gettito connesso all'esenzione di cui al precedente periodo.
2. Per i soggetti privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili che abbiano subito danni direttamente conseguenti all'evento, verificati con perizia asseverata, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive per le persone fisiche e giuridiche. Per i soggetti che svolgono attività economica, le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sui funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
3. Le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili di cui ai commi 1 e 2 ovvero negli stessi residenti o domiciliate e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza dell'evento.
4. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti, a far data dal 14 agosto 2018, all'imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all'imposta di bollo, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito dell'evento.
5. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, destinate ai soggetti residenti o che hanno sede o unità locali negli immobili di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019, 300 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
79. 0119. De Menech, Rotta, Moretto, Zardini, Pellicani, Zan, Dal Moro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure urgenti in favore dei territori delle Provincie di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza interessati da gravi eventi atmosferici)
1. Per gli enti locali colpiti dal maltempo nel mese di ottobre 2018, individuati attraverso un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è prevista la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2019 incluse quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1 comma 426 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1 comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Gli oneri di cui al comma 1, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2020, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
3. Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai comuni, compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi per opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019. Per gli anni 2019 e 2020 i contributi di cui al periodo precedente sono assegnati ai comuni compresi nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza per spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di miglioramento e messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
4. Agli oneri derivanti dal precedente comma 3 quantificati in 5 milioni di euro per l'annualità 2019 e 5 milioni di euro per l'annualità 2020, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
5. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui al comma 3.
6. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico nelle province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza.
7. Per l'attuazione degli interventi di immediata necessità di cui al comma 6, al fondo per interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico è assegnata una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2019.
8. Al Presidente della Regione Veneto sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite per l'attuazione degli interventi loro delegati.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla messa in sicurezza dei territorio a seguito del maltempo nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, al miglioramento della dotazione infrastrutturale nonché al recupero degli immobili e delle strutture destinate a servizi per la popolazione, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali interessati spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.
11. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
12. Con riferimento al periodo d'imposta 2018, al fine di superare le difficoltà che si possono verificare per l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), e-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e 1), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti nei territori della Provincia di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate nell'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
13. Nei Comuni ricadenti nelle Province di Belluno, Venezia, Treviso, Rovigo e Vicenza, individuati secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, a partire dal 12 dicembre 2018 sono sospesi fino al 31 luglio 2019:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
c) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
d) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
e) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
f) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 maggio 2017, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti Spa, comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
h) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui alta legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della proprietà coltivatrice;
i) il pagamento delle prestazioni e degli accertamenti che sono effettuati dai servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale a carico dei residenti o titolari di attività zootecniche e del settore alimentare coinvolti negli eventi del sisma;
l) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.
14. All'onere di cui al comma 13, si provvede mediante corrispondente riduzione nei limiti di 16 milioni di euro per il 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004. n. 307.
79. 0116. De Menech, Rotta, Moretto, Zardini, Pellicani, Zan, Dal Moro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. È concessa, ai sensi del comma 3, un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, per un massimo di dodici mesi, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatisi in Veneto il 28 ottobre 2018, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio individuate con provvedimento del Commissario delegato per la gestione dell'emergenza, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
2. In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento di cui al comma 8-bis, è riconosciuta, ai sensi del comma 8-quater, un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
3. Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto della regione Veneto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
4. La regione, insieme al decreto di concessione, invia la lista dei beneficiari all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla regione Veneto.
5. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 0120. De Menech, Rotta, Moretto, Zardini, Pellicani, Zan, Dal Moro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. Ai fini dell'istituzione di una zona franca nei territori dei comuni della Regione Veneto colpita dagli eccezionali eventi atmosferici del 28 ottobre 2018 per il quale è stato dichiarato lo stato di crisi dalla Regione Veneto, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021.
2. La definizione della perimetrazione della zona franca e delle agevolazioni alle imprese localizzate all'interno della medesima è stabilita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Veneto e il CIPE, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Ai fini di cui al comma 1 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 10 milioni di euro gli anni 2019-2020-2021. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2019-2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 0121. De Menech, Rotta, Moretto, Zardini, Pellicani, Zan, Dal Moro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi in favore della regione Veneto a seguito degli eccezionali eventi atmosferici dell'autunno 2018)
1. In considerazione della dichiarazione dello Stato di emergenza, per il coordinamento degli interventi di rispostine, riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nei territori della Regione Veneto, interessati dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 28 ottobre e il 4 novembre 2018, il Presidente della Regione Veneto svolge, sino al 31 dicembre 2019 la funzione di Commissario straordinario al fine di consentire il sollecito ripristino della viabilità, fronteggiare il dissesto idrogeologico, procedere alla ricostruzione delle strutture pubbliche e private danneggiate dagli eventi atmosferici, avviare la messa in sicurezza delle aree forestali e di ricostruzione boschiva, individuare le aree di stoccaggio del legname recuperato, sostenere il reddito della popolazione e delle imprese nelle aree colpite, ripristinare le strutture destinate al turismo montano. In considerazione della rilevante distruzione della massa boschiva, il Commissario può adottare altresì specifici interventi per sostenere il prezzo del legno e per sostenere le imprese di settore, ivi comprese l'adozione di misure volte a favorire la loro crescita dimensionale e finanziaria.
2. Il Commissario opera con poteri derogatori rispetto alle norme autorizzatorie vigenti e assicura una ricostruzione unitaria e omogenea nei territori colpiti e a tal fine programma l'uso delle risorse finanziarie e approva le ordinanze e le direttive necessarie per la progettazione ed esecuzione degli interventi, nonché per la determinazione dei contributi spettanti ai beneficiari sulla base di indicatori del danno e della vulnerabilità. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario o da Assessore regionale delegato, nonché dai sindaci dei comuni colpiti, individuati dagli atti regionali, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione.
3. Nel territorio della Regione limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda relativi ad immobili ubicati nei suddetti comuni, dei quali risultano essere proprietarie o titolari di diritti reali di godimento, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti, sono sospesi sino al 30 giugno 2019:
a) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nonché le attività esecutive da parte dell'agenzia della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e delle Regioni;
c) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato, e degli enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
d) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
e) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dalla Cassa depositi e prestiti Spa, comprensivi dei relativi interessi;
f) la sospensione dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
g) i termini relativi agli adempimenti e versamenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei Comuni di cui all'allegato 1, per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dalle calamità rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale;
h) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 29 ottobre 2018 al 30 giugno 2019. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 30 giugno 2019, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2019;
i) il pagamento delle fatture riferite ai servizi nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, in relazione alle quali la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per il periodo a decorrere dal 28 ottobre al 2018 al 30 giugno 2019, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;
l) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo.
4. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni individuati ai sensi del comma 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1o novembre 2018 e fino al 30 giugno 2019. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Nei confronti dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro che alla data del 29 ottobre 2018 risiedevano o avevano sede legale o operativa nei Comuni individuati ai sensi del comma 2 non trovano applicazione le sanzioni amministrative per ritardate comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro:
6. Per consentire il ripristino delle strutture turistiche, nelle zone individuate con il provvedimento di richiesta di stato di calamità del Presidente della Regione e nelle altre aree individuate dal Commissario, sino al 30 dicembre 2019, non operano i limiti in materia di durata della prestazione di lavoro, di tipologia di lavoratori utilizzabili, nonché di ricorso al contratto di prestazione occasionale, previsti per le prestazioni di lavoro occasionali nel settore del turismo di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificati dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.
7. Per consentire il ripristino delle imprese agricole e delle aree forestali, nonché il recupero e lo stoccaggio del legname e la vigilanza dello stesso, nelle zone individuate con il provvedimento di richiesta di stato di calamità del Presidente della Veneto, sino al 30 dicembre 2019, con riferimento le prestazioni di lavoro occasionali in agricoltura di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96:
a) non operano i limiti di compenso per ciascun lavoratore ed utilizzatore che sono incrementati a 7.500 euro con riferimento alle lettere a) e c) e a 15.000 euro con riferimento alla lettera b) del comma 1;
b) i compensi esenti da imposizione fiscale, ai sensi del comma 4 sono elevati a 7.500 euro annui;
c) non operano i limiti di tipologia di lavoratori utilizzabili, di cui al comma 8 e alla lettera e alla lettera c) del comma 14;
d) non operano i limiti di durata della prestazione di lavoro di cui alle lettere d) ed e) del comma 17;
e) in caso di superamento dei limiti di cui al comma 17 da parte dell'utilizzatore si applica la sanzione minima ivi prevista per ogni prestazione lavorativa giornaliera o superamento dei limiti di cui alle lettere precedenti per cui risulta accertata la violazione.
Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2.
8. Per le finalità del presente articolo, oltre alle risorse per le prime emergenze erogate a valere sui Fondi della protezione civile, sono trasferiti alla Regione Veneto 250 milioni di euro per l'anno 2019. Le somme sono erogate entro il 15 gennaio 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione per 200 milioni di euro per l'anno 2019 della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 comma 2 e per 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 087. Bond, Caon.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi per il litorale veneto colpito dagli eventi alluvionali dell'autunno 2018)
1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi lungo il litorale veneto e l'eccezionale fenomeno dell'acqua alta che ha colpito la città di Venezia nel mese di ottobre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa del Presidente della Regione Veneto, sono individuate le priorità a sostegno dei territori colpiti dai richiamati eventi calamitosi.
2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019, per interventi di ripristino e a sostegno attività economiche danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
79. 085. Pellicani.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi per le popolazioni dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al ponte San Michele di Paderno/Calusco sul fiume Adda)
1. In considerazione dei disagi arrecati alla popolazione dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al ponte San Michele di Paderno/Calusco sul fiume Adda, di cui è stata predisposta la chiusura totale dal 15 settembre 2018 su richiesta di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, è istituita una zona franca urbana il cui ambito è definito dal Presidente della Regione Lombardia, sentite le province di Bergamo e Lecco, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana di cui al comma 1 e che abbiano registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 15 settembre al 15 dicembre, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nei medesimi comuni, le seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 50.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse, previa apposita richiesta al comune interessato, per il periodo di imposta degli anni 2019 e 2020 e 2021.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca urbana entro il 31 marzo 2019.
5. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 4, si applicano nel limite massimo di spesa di 2 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, sulla base della data e ora della di presentazione della domanda.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 248 milioni di euro per l'anno 2019, 398 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 400 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2023.
* 79. 097. Carnevali, Fragomeli.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi per le popolazioni dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al ponte San Michele di Paderno/Calusco sul fiume Adda)
1. In considerazione dei disagi arrecati alla popolazione dei territori dei Comuni delle province di Bergamo e Lecco limitrofi al ponte San Michele di Paderno/Calusco sul fiume Adda, di cui è stata predisposta la chiusura totale dal 15 settembre 2018 su richiesta di Rfi-Rete Ferroviaria Italiana, è istituita una zona franca urbana il cui ambito è definito dal Presidente della Regione Lombardia, sentite le province di Bergamo e Lecco, secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca urbana di cui al comma 1 e che abbiano registrato una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 15 settembre al 15 dicembre, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nei medesimi comuni, le seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di euro 50.000 riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1, nel limite di euro 100.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta.
3. Le esenzioni di cui al comma 2 sono concesse, previa apposita richiesta al comune interessato, per il periodo di imposta degli anni 2019 e 2020 e 2021.
4. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca urbana entro il 31 marzo 2019.
5. Le agevolazioni di cui ai commi 2 e 4, si applicano nel limite massimo di spesa di 2 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, sulla base della data e ora della di presentazione della domanda.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
7. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni fino alla fine del comma, con le seguenti: 248 milioni di euro per l'anno 2019, 398 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e 400 milioni di euro annuì a decorrere dall'anno 2023.
* 79. 0104. Ferrari, Centemero, Belotti, Frassini, Invernizzi, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Tomasi.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi per i territori colpiti da eventi alluvionali in Sicilia)
1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Sicilia nel mese di ottobre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Presidente della Regione Siciliana, sono individuate le priorità infrastrutturali, anche sulla viabilità minore, a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi.
2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019, per interventi di ripristino di manufatti stradali, nonché per la ripresa delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento di unità immobiliari danneggiate e per ulteriori interventi di emergenza finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose nei territori dei comuni individuati.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
79. 083. Miceli.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Interventi per i territori colpiti da eventi alluvionali Calabria)
1. A seguito degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Calabria nel mese di ottobre 2018, con decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Presidente della regione Calabria, sono individuate le priorità infrastrutturali, anche sulla viabilità minore, a sostegno degli ambiti territoriali colpiti dagli eventi calamitosi.
2. In favore dei territori di cui al comma 1 è autorizzata la spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019, per interventi infrastrutturali, a sostegno delle attività produttive e delle attività agricole, per il risarcimento dei danneggiati e per ulteriori interventi di emergenza.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
79. 084. Bruno Bossio.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure a sostegno della sicurezza nella città di Genova)
1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «della cultura 2019» sono aggiunte le seguenti: «, e alla città di Genova»;
b) al comma 2 dopo le parole: «2019» sono inserite le seguenti: «e 2 milioni di euro per il 2020»;
c) al comma 3 dopo la parola: «2019» sono inserite le seguenti: «e 2 milioni di euro per il 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere b) e c) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 come rifinanziato dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
79. 099. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure per affrontare criticità sistema ferroviario in Lombardia)
Al fine di risolvere le criticità strutturali e i disservizi sulla rete ferroviaria Lombarda, per il biennio 2019-2020 è autorizzata la spesa pari a 100 milioni di euro per interventi infrastrutturali e per il rinnovo del materiale rotabile.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2 sostituire le parole: 250 milioni con: 150 milioni e: 400 milioni con le seguenti: 300 milioni.
79. 086. Pizzetti, Colaninno.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza» sono soppresse.
79. 020. Borghese.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. Al comma 659 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» dopo la lettera e) è aggiunto il seguente periodo: «il comune sulla base dello stesso regolamento citato nella precedente disposizione prevede l'esenzione nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE (Anagrafe degli italiani Residenti all'Estero) che non siano locate o date in comodato d'uso.».
79. 058. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Esenzione Imu per i cittadini iscritti all'AIRE)
1. All'articolo 13, comma 2, nono periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della datazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
79. 026. Cirielli.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Istituzione di Zes)
1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di Zone economiche speciali, di seguito denominate «ZES», nelle regioni che non sono beneficiarie delle disposizioni di cui agli articolo 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con legge 3 agosto 2017, n. 123.
2. Le Zes sono costituite in ciascuna Regione di cui al comma 1 con le modalità, i limiti e le caratteristiche di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge.
3. Alle Zes di cui al comma 1 sono riconosciute a decorrere dal 2018 le tipologie di agevolazioni previste all'articolo 5 del citato decreto-legge, alle medesime condizioni, nel limite di spesa annuo di 25 milioni di euro ne 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2 milioni di euro a decorrere dal 2020.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 25 milioni di euro nel 2019; 31,25 milioni di euro nel 2020 e 150,2 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
79. 08. Moretto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. Le amministrazioni locali e regionali possono avvalersi della struttura del Commissario Straordinario per assicurarsi in tempi celeri la bonifica o messa in sicurezza dei siti di discarica insistenti nel proprio territorio anche non oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziate e già messe a disposizione a tale scopo.
2. Il Commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077, si avvale di risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5 per cento annuale, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.500.
79. 0101. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Fondo per la sicurezza dei turismo nei territori montani colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici)
1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare ad interventi per la sicurezza del turismo nei territori montani colpiti da gravi eventi sismici o atmosferici, volti al ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse.
2. Le risorse sono finalizzate nella misura di un milione di euro alla sistemazione della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse dei territori delle regioni Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo interessate dagli eventi sismici del 2016 e nella misura di 4 milioni di euro alla sistemazione della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse dei territori delle regioni Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia colpite dai gravi eventi atmosferici del mese di ottobre 2018.
3. Il Club Alpino Italiano acquisisce, attraverso i propri Gruppi regionali, sentiti gli enti locali e pubblici interessati, i progetti per gli interventi di ripristino e messa in sicurezza della rete sentieristica e delle strutture di accoglienza ad essa connesse, e li trasmette al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, indicandone i costi. All'individuazione degli interventi da realizzare si provvede, entro sessanta giorni dalla trasmissione, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Gli interventi sono realizzati dai singoli enti locali e pubblici competenti, che svolgono il ruolo di stazione appaltante. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo provvede all'erogazione dei finanziamenti direttamente agli enti interessati.
4. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, d'intesa con il Club Alpino Italiano, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione a conclusione della realizzazione degli interventi.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –5.000.000.
79. 0100. Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Integrazione del Fondo per le emergenze nazionali)
1. Al fine di assicurare, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi e indispensabili fabbisogni, gli immediati interventi nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre e novembre 2018, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è rifinanziato per un ammontare pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
2. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione:
a) per un ammontare pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6 comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
b) per un ammontare pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
79. 0115. De Menech, Rotta, Moretto, Zardini, Pellicani, Zan, Dal Moro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Misure in materia di trasporti eccezionali)
1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvede ad individuare, d'intesa con i diversi soggetti istituzionali coinvolti, i percorsi accessibili su tutta la rete nazionale, per il transito dei trasporti eccezionali.
2. L'Agenzia provvede alla individuazione dei percorsi di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dall'Archivio Informatico Nazionale Opere Pubbliche – AINOP.
3. La mappa dei percorsi accessibili di cui al comma 1 è aggiornata annualmente entro il 31 dicembre.
4. L'Agenzia a partire dal 1o gennaio 2019 diventa il soggetto di coordinamento unico per il rilascio delle autorizzazioni riguardanti i trasporti eccezionali.
79. 0114. De Menech, Rotta, Moretto, Zardini, Pellicani, Zan, Dal Moro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. Per l'anno 2019, le imprese agricole che hanno subito danni a causa degli eventi climatici avversi dei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni che hanno ricevuto la dichiarazione dello stato di calamità naturale con decreto del Ministero delle Politiche agricole, forestali, alimentari e del turismo di cui al decreto legislativo n. 102 del 2004, sono esenti dal pagamento dell'I.M.U. agricola, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1992 e successive modificazioni, ferme restando le esenzioni dal pagamento dell'imposta in favore dei terreni agricoli siti nei comuni individuati dalla circolare n. 9 del 1993.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministero delle politiche agricoli alimentari forestali e del turismo, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per accedere all'esenzione di cui al comma 1, in base al minor reddito.
3. Agli oneri relativi alle disposizioni di cui al presente articolo, nei limiti di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90 della presente legge.
79. 0109. Marzana, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Rifinanziamento degli interventi per il trasporto intermodale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativamente al completamento dei progetti per migliorare il sistema del trasporto intermodale e della catena logistica, è autorizzato il finanziamento rispettivamente di 50 milioni di euro per gli anni 2019-2021 e di 25 milioni di euro per gli anni 2019-2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 175 milioni di euro per l'anno 2019, 325 milioni di euro per l'anno 2020, 325 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022.
79. 0108. De Girolamo, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Incentivi per l'acquisto di veicoli)
1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica elettrico della categoria MI e che consegnano per la rottamazione un veicolo diesel o a benzina della medesima categoria di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 5.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0;
b) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 4.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 1;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 2 e 3;
2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 a condizione che:
a) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza;
b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.
5. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sui valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 2, lettera d);
e) copia della polizza e della ricevuta del bollo auto per l'anno in corso;
f) l'auto deve essere in regola con la revisione.
8. Colui che non intende sostituire l'auto rottamata riceve dalla Motorizzazione civile un codice alfanumerico di avvenuta rottamazione di auto da Euro 0 a Euro 3 che assume un controvalore di nominale di euro 3.000 (1.500) e che può consegnare ad una società di servizio di auto condivisa (« car sharing»), ovvero ad una società che eroga servizi riguardanti la mobilità, che lo annulla informaticamente e gli riconosce un credito di euro 3.000 da utilizzare entro cinque anni.
79. 0107. Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, De Lorenzis, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Card buono mobilità)
1. Al fine di promuovere in via sperimentale la rottamazione di autovetture particolarmente inquinanti, senza acquisto di un nuovo veicolo, ai residenti nel territorio nazionale che rottamino la propria autovettura entro il 31 dicembre 2019, è assegnata una carta elettronica dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2019, utilizzabile per l'acquisto di velocipedi e per l'acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. La rottamazione di cui al comma 1 riguarda le autovetture con classificazione Euro 4 e precedenti.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della carta di cui al comma 1.
4. Agli oneri di cui al presente articolo nel limite massimo di 1 milione di euro per gli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90 della presente legge.
79. 0106. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Rifinanziamento delle attività di controllo sulle emissioni inquinanti)
1. Al fine di assicurare i controlli sui veicoli nuovi di fabbrica e sui veicoli circolanti previsti dall'articolo 2, comma 655, della legge 28 febbraio 2015, n. 208 è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021.
2. Le risorse in conto residui dello Stato di Previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in quota parte, al finanziamento delle finalità di cui al comma 1.
79. 0105. Spessotto, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, De Lorenzis, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Contratti sotto soglia)
1. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera b) dopo le parole: «operatori economici» sono inserite le seguenti «anche mediante criteri che possono agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese locali,»;
2) dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera: « b-bis) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 500.000 euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori idoneamente qualificati, ove esistenti nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti individuati sulla base di indagini di mercato nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a quindici ovvero al maggiore numero ritenuto idoneo dalla stazione appaltante, il Rup seleziona gli operatori economici da invitare, sorteggiando il cinquanta per cento tra quelli che hanno sede nel territorio in cui sono eseguiti i lavori e il restante cinquanta per cento tra tutti gli altri operatori che hanno manifestato interesse. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati,»;
3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, mediante procedura negoziata con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse. Al fine di semplificare e accelerare la procedura, la presentazione dell'offerta vale quale dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa vigente e dalla lettera di invito. La stazione appaltante, prima di procedere all'apertura delle offerte, verifica a campione, su un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, il possesso dei requisiti di qualificazione generali e speciali. La verifica dei requisiti è effettuata anche sull'aggiudicatario».
79. 0103. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Pareri di precontenzioso dell'ANAC)
1. All'articolo 211, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’» sono sostituite con le parole: «applica nei confronti del ricorrente le sanzioni previste dall’».
79. 0102. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di microcredito)
1. Le microimprese e le piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, possono beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche in assenza delle caratteristiche di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione di cui al comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993. Le agevolazioni di cui al presente comma decorrono dalla data di deliberazione dello stato di emergenza, emanata ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al termine della durata dello stato di emergenza.
79. 092. Terzoni, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Gallinella.
Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:
Art. 79-bis.
(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della Tutela dei Territorio e dei Mare è istituito un fondo denominato «Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali» con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
3. Per ciascuna vittima è attribuita ai familiari una somma complessiva pari a 200.000 euro, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
4. Il commissario straordinario adotta i provvedimenti di elargizione.
5. Le elargizioni di cui al comma 1 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire le cifre: 250 e: 400 con le seguenti: 200 e: 350.
79. 081. Pezzopane, Morgoni, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Orlando, Pellicani, Carnevali, Melilli, Verini, Morani, D'Alessandro, Ascani.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Disposizioni urgenti per interventi suite giacenze straordinarie di pneumatici fuori uso)
1. Al fine di garantire, in via d'urgenza, misure idonee a superare l'attuale situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti sui territorio nazionale, a partire dal 1o gennaio 2019, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un quantitativo di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di PFU pari in peso a novantacinque.
2. È fatto divieto di distribuire avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica scelta. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, comunque presenti sul territorio nazionale, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato.
3. È abrogato il comma 4 dell'articolo 9 dei decreto dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82.
79. 059. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. Al fine di favorire il raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per ognuno degli anni 2019 e 2020, destinati ai comuni compresi nelle città metropolitane. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede al riparto dei fondi tra i comuni, assicurando criteri di favore sulla base dell'indice di deprivazione sociale.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 150; indi sostituire la parola: 400 con: 300.
79. 060. Carfagna, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Fiscalità in materia di consumi di suolo e rigenerazione urbana)
1. Il consumo del suolo, per l'impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato da un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico, ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.
2. Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, su tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici naturali o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l'area sia coperta da superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per interventi su aree edificate o comunque utilizzate a usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione. Il contributo di cui al comma 1 può essere sostituito, previa accordo con il Comune, con una cessione compensativa di un'area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fruizione ecologico-ambientale dell'area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili. Tale area deve essere di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell'intervento previsto.
3. Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al pagamento degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e gli stessi termini. I comuni destinano i proventi del contributo a un fondo per interventi di bonifica dei suoli, di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, di demolizione e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, di acquisizione e realizzazione di aree verdi.
4. I proventi degli oneri relativi all'urbanizzazione primaria e secondaria e al costo di costruzione di cui all'articolo 16 del Testo Unico dell'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 sono versati in un conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati ad interventi per minimizzare il rischio idrogeologico e sismico, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all'acquisizione delle aree da espropriare, nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale.
79. 057. Muroni, Fassina, Palazzotto.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Carta di identità del territorio)
1. Sono destinati 10 milioni di euro per ciascun anno degli anni 2019, 2020 e 2021 ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento della Carta di identità del territorio e della messa in sicurezza sismico e idrogeologico del territorio e del patrimonio edilizio nazionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avviano, sulla base dei sistemi informativi territoriali forniti dalle istituzioni centrali competenti e coordinati dal Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA), la predisposizione della cartografia informatizzata su supporto satellitare. La Carta di identità del territorio, è pubblicata sui siti informatici istituzionali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Le amministrazioni procedenti concludono tassativamente il procedimento entro il 31 dicembre 2019.
2. Al fine di assicurare una conoscenza approfondita, efficiente e unitaria del territorio, la Carta di identità di cui al comma 1 individua le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche pedologiche, chimico-fisiche e idrogeologiche del suolo;
b) la conoscenza della resistenza e della stabilità del suolo in relazione ai possibili effetti locali indotti da un evento sismico o idrogeologico;
c) i vincoli, di qualsiasi natura, gravanti sul territorio;
d) la pianificazione del territorio, con particolare riferimento a quella urbanistica;
e) la mappatura del suolo occupato da superfici artificiali;
f) le rilevazioni e le analisi effettuate;
g) la mappatura dell'abusivismo edilizio tramite anche l'utilizzo dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate che devono contenere tutte le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai comuni e ai prefetti, in modo che siano avviate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad aggiornare costantemente la predetta carta e trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata sulle attività svolte, segnalando le eventuali criticità. La relazione annuale può individuare, sulla base di idonee valutazioni da parte degli enti competenti, le aree da assoggettare prioritariamente ad un programma di messa in sicurezza del territorio.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 30 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
All'articolo 80 le parole: «dello 0,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «dello 0,6 per cento».
79. 046. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Disposizioni in materia di repressione dell'abusivismo edilizio).
1. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, istituito dal comma 26 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio, ai sensi del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è esercitato dal Prefetto. I comuni trasmettono con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'iter di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il Prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 1.
3. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il Prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 100 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
All'articolo 80 le parole: «dello 0,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «dello 0,7 per cento».
79. 047. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Trasferimento strutture emergenziali ai comuni).
1. Al fine di trasferire le strutture di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 al patrimonio indisponibile dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito i territori del centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, i medesimi comuni, le regioni, l'Agenzia del demanio e il Dipartimento della protezione civile stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i quali vengono altresì disciplinate le procedure per l'attivazione dei relativi interventi di manutenzione.
2. Gli oneri amministrativi derivanti dall'attuazione del comma 1 sono a carico dei bilanci dei comuni cui è trasferita la proprietà delle strutture temporanee ad usi pubblici. I comuni sono responsabili del mantenimento dell'efficienza delle strutture da utilizzare per esigenze future di protezione civile o per Io sviluppo socioeconomico del territorio. Le strutture di cui al presente comma sono esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati.
3. Le aree su cui insistono le strutture di cui al comma 1, se utilizzate in forza di contratto di locazione od altro titolo, sono soggette ad esproprio per pubblica utilità con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 si provvede nel limite massimo di euro 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
79. 048. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di duecento milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000
2020:
CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000
2021:
CP: – 200.000.000;
CS: – 200.000.000.
79. 021. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:
Art. 79-bis.
(Libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio)
1. Ai fini della messa in sicurezza del territorio e del patrimonio edilizio nazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con le amministrazioni comunali del proprio territorio, adottano entro il 30 giugno 2018 misure finalizzate a rendere obbligatoria l'istituzione del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio. Il libretto in parola è obbligatorio per ogni immobile di proprietà pubblica o privata, qualsiasi sia la sua destinazione funzionale. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dispongono altresì la tempistica per l'aggiornamento del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio con una cadenza non superiore a tre anni.
2. Il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio contiene le informazioni attinenti alla costruzione dell'edificio e alle sue pertinenze, registra le eventuali modifiche apportate al progetto originario e riporta ogni tipo di intervento eseguito sul fabbricato e sulle relative pertinenze, ivi compresi i lavori svolti da enti erogatori di pubblici servizi, indicando tassativamente i seguenti dati:
a) la localizzazione e i dati catastali dei bene immobile;
b) la tipologia delle fondazioni, delle elevazioni e della struttura portante;
c) le planimetrie o, in loro assenza, i rilievi geometrici, che descrivono le caratteristiche, incluse quelle volumetriche o dimensionali, dell'immobile al momento della predisposizione del fascicolo, evidenziando le eventuali modifiche strutturali intervenute;
d) l'epoca di costruzione, il sistema costruttivo e i materiali utilizzati, nonché il relativo stato manutentivo e se sono stati effettuati interventi per ridurre il rischio sismico;
e) le destinazioni di uso pregresse e attuali;
f) le pertinenze edilizie prive di autonoma destinazione;
g) la rilevazione della eventuale presenza di fessurazioni o lesioni, ovvero di eventuali elementi di criticità statica, sismica o geologica, nonché delle carenze documentali essenziali alla valutazione della sicurezza;
h) le caratteristiche geologiche del suolo e del sottosuolo;
i) l'analisi, e la classe, energetica dell'edificio e delle singole unità che lo costituiscono.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo schema tipo del libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio e sono indicati, altresì, le modalità di rilascio, redazione e aggiornamento dello stesso.
4. Alla predisposizione della documentazione necessaria per il libretto di prevenzione e manutenzione dell'edificio provvede un professionista abilitato. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca i rappresentanti del Consiglio nazionale degli ingegneri, del Consiglio nazionale degli architetti e del Consiglio nazionale dei geometri per stipulare una convenzione che individui i requisiti per lo svolgimento delle attività professionali predette e definire i compensi.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito proveniente dalla seguente disposizione.
All'articolo 80 le parole: «dello 0,5 per cento» sono sostituite con le seguenti: «dello 0,56 per cento».
79. 045. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro, Braga.
Dopo l'articolo 79, aggiungere i seguenti:
Art. 79-bis.
(Fiscalità immobiliare comunale)
1. È istituita l'imposta municipale sugli immobili (nuova IMU), disciplinata dal presente articolo e dagli articoli da 79-ter a 79-quaterdecies, che sostituisce l'imposta municipale sugli immobili (IMU), di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché il tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013.
2. L'imposta di cui al comma 1 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi Statuti.
Art. 79-ter.
(Presupposto d'imposta e definizioni)
1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 2, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
2. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni e disposizioni:
a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In caso di completamento parziale del fabbricato le unità immobiliari accatastate o comunque utilizzate sono soggette a imposta come fabbricato. Il valore dell'area fabbricabile su cui insiste il fabbricato parzialmente costruito è calcolato proporzionalmente alla cubatura, o alla superficie utile, prevista dal progetto approvato;
b) per abitazione principale, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abilitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per le pertinenze dell'abitazione principale, si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
c) sono, altresì, considerate abitazioni principali:
1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
4) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
d) per area fabbricabile, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, nei limiti della loro quota di possesso, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
e) per terreno agricolo, il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.
Art. 79-quater.
(Soggetti dell'obbligazione tributaria)
1. Il soggetto attivo dell'imposta è il comune con riferimento agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso.
L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1o gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.
2. I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di beni demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. In caso di locazione finanziaria, l'imposta è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.
3. È riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 79-bis, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
Art. 79-quinquies.
(Base imponibile)
1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
e) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
f) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
2. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. Per i fabbricati non iscritti in catasto diversi da quelli di cui al primo periodo, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, nelle more delle procedure di accatastamento, il valore è determinato provvisoriamente con riferimento alla rendita dei fabbricati similari. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1o gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 o gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei casi seguenti:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Art. 79-sexies.
(Aliquote)
1. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,4 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,2 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
2. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 02 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla, fino all'azzeramento.
3. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'I,14 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
Art. 79-septies.
(Poteri dei comuni in materia di aliquote)
1. Il comune può differenziare l'aliquota dello 0,76 per cento per i fabbricati ad uso residenziale diversi dall'abitazione principale, per i fabbricati a disposizione, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, per i fabbricati locati a titolo di abitazione principale, per i fabbricati concessi in comodato a parenti in linea retta o collaterale oppure ad affini, stabilendo il grado di parentela.
2. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.
3. Il comune può differenziare l'aliquota dello 0,76 per cento per i fabbricati industriali, per i fabbricati commerciali, per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D, anche differenziando tra le diverse categorie, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B, per i fabbricati appartenenti alla categoria catastale C3, per i fabbricati ad uso commerciale con particolari caratteristiche tipiche dei centri storici, da determinarsi nel regolamento del tributo.
4. Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Art. 79-octies.
(Esenzioni)
1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione e limitatamente alla quota di possesso;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.
2. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
3. Sono, altresì, esenti dall'imposta gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto- legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, n. 1, nonché il regolamento di cui al decreto ministeriale 19 novembre 2012, n. 200.
Art. 79-novies.
(Applicazione dell'imposta e versamenti)
1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. A decorrere dall'anno 2019, i comuni devono assicurare la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati, ovvero procedere autonomamente all'invio degli stessi modelli.
3. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento della imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere sarà pari a quanto dovuto per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, con riferimento alla somma dell'IMU e della Tasi, questa ultima comprensiva della quota prevista per l'occupante. Il versamento della rata a saldo della imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. Il versamento dell'imposta dovuta dagli enti non commerciali di cui al comma 23, è effettuato, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento della imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio della imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Gli enti non commerciali di cui al comma 23 eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della pubblicazione sul predetto sito informatico, il comune è tenuto a effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti della imposta, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, del testo degli stessi, nonché delle aliquote e della detrazione risultanti dalle delibere, secondo un'applicazione che verrà resa disponibile sul Portale stesso. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione del testo degli stessi e degli elementi in essi contenuti nel predetto sito informatico.
4. Ferma restando la potestà regolamentare degli enti locali disciplinata dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e dalle altre disposizioni speciali in materia, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è predisposto un modello uniforme per le deliberazioni comunali in materia di tributi. Con il medesimo decreto sono stabilite altresì modalità di comunicazione telematica uniformi per tutti gli enti locali italiani, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.
5. In caso di mancato invio degli atti e di mancato inserimento delle aliquote entro il termine del 14 ottobre e di conseguente mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. Non si applicano sanzioni e interessi, a sensi dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel caso in cui il contribuente ha versato un minore importo della imposta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione inserite dal comune nella predetta sezione del sito del Dipartimento che risultano inferiori a quelle contenute nelle deliberazioni di approvazione delle aliquote e dei regolamenti pubblicate sullo stesso sito.
6. Il versamento dell'imposta è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.
7. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene. Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'articolo 1117, n. 2, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
8. I possessori degli immobili, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 19-octies, comma 1, lettere b), c) e d), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto compatibili. Resta confermata la disposizione dell'articolo 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
Art. 79-decies.
(Deducibilità ai fini delle imposte sui redditi)
1. L'imposta relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 79-undecies.
(Sanzioni)
1. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 33, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro Le sanzioni di cui ai periodi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla normativa statale. Per tutto quanto non previsto dalle precedenti disposizioni, si applicano i commi da 158 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 79-duodecies.
(Riscossione dell'imposta)
1. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto e comunque non oltre i termini eventualmente disposti da norme di attuazione del riordino della riscossione delle entrate degli enti locali, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2018, risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili.
2. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;
f) prevedere che l'applicazione di agevolazioni introdotte autonomamente con proprio regolamento sia subordinata alla presentazione, da parte del soggetto passivo, di una specifica comunicazione a pena di decadenza;
g) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale sugli immobili propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 79-terdecies.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 sono abrogate le disposizioni incompatibili con gli articoli da 79-bis a 79-duodecies.
Art. 79-quaterdecies.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 19-bis a 19-undecies non devono determinare nuovi o maggiori oneri o maggiori entrate per il bilancio dello Stato.
2. Qualora si determini un nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato, con successivo provvedimento la percentuale di deduzione di cui all'articolo 19-decies viene rideterminata fino a garantire le maggiori entrate necessarie alla copertura dei maggiori oneri.
3. Qualora si determini un maggiore entrata per il bilancio dello Stato, con successivo provvedimento la predetta entrata viene riassegnata al Fondo di solidarietà comunale per essere ripartita tra i Comuni.
79. 044. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Murelli.
ART. 80.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. Al fine di consentire l'estinzione del l'ingente contenzioso pendente in materia, di evitare l'insorgenza di ulteriore contenzioso e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:
1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012;
2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell'1,90 per cento sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto I del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questo «verrà messo a ruolo in cartella esattoriale con possibilità di rateizzazione fino a 72 mesi» oppure «potrà essere rateizzato in un numero massimo di 72 rate mensili»;
3) al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli si coordineranno con l'Associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa A.GI.SCO.
1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma l5-bis, nei limiti di 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90.
80. 2. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di consentire l'estinzione dell'ingente contenzioso pendente in materia, di evitare l'insorgenza di ulteriore contenzioso e conseguentemente, limitare l'esposizione finanziaria derivante da condanne al risarcimento del danno:
1) ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012. n. 44, così come risultante per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 275 del 20 novembre 2013, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, si procede alla ridefinizione delle condizioni economiche previste dalle convenzioni eccessive alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche mediante abolizione delle integrazioni delle quote di prelievo di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998. n. 169 relative agli anni dal 2006 al 2012;
2) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, definiscono in via transattiva ogni questione di natura risarcitoria con le agenzie ippiche, o loro aventi causa, già titolari di concessioni per attività di raccolta per conto dello Stato di gioco a totalizzatore e quota fissa ed altre scommesse di ippica nazionale ed internazionale, attenendosi ai seguenti criteri: ai concessionari o aventi causa è riconosciuto un importo a titolo di indennizzo risarcitorio per il danno patrimoniale subito pari alla percentuale dell'1,90 per cento sul volume di incasso di ciascuna agenzia, con esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dall'anno 2000 e per tutta la durata di esercizio della concessione; l'importo riconosciuto può essere compensato in caso di debenza di quote di prelievo risultanti dall'applicazione del punto 1 del presente comma e qualora il saldo della compensazione esprima un debito a carico dei concessionari o aventi causa, questo potrà essere rateizzato in un numero massimo di 72 rate mensili»;
3) al fine di dare immediata applicazione a quanto stabilito dal presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli si coordineranno con l'Associazione di categoria dei concessionari o aventi causa maggiormente rappresentativa A.GI.SCO.
1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma l5-bis, nei limiti di 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90.
80. 1. Germanà.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Nelle more di pervenire entro l'anno 2019 all'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni, con la retrocessione alla regione siciliana di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 830, 831 e 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'esercizio finanziario 2019 la compartecipazione regionale al finanziamento del fabbisogno sanitario è commisurata all'aliquota del 42,50 per cento. Con decreto legislativo di attuazione dello Statuto speciale della regione siciliana da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 43 dello stesso, sono apportate le conseguenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074.
1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal presente comma. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
80. 3. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Cannizzaro.
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il comma 516 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è abrogato.
Conseguentemente:
all'articolo 55 sostituire la parola: 185 con la seguente: 85 e la parola: 430 con la seguente: 330;
all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 50 e la parola: 400 con la seguente: 200.
80. 4. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma, Cannizzaro.
Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:
Art. 80-bis.
(Divieto di pubblicità giochi e scommesse)
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 87 del 2018, convertito con legge 9 agosto 2018, n. 96, aggiungere in fine le seguenti parole: «e i Casinò italiani autorizzati dal Ministero dell'interno all'esercizio del gioco d'azzardo».
80. 02. Mandelli, Squeri.
Dopo l'articolo 80, inserire il seguente:
Art. 80-bis.
(Aliquota IVA per le opere di difesa idraulica e in particolare le opere di difesa della costa)
1. Alla Tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-quinquies), è inserito il seguente:
127-quinquies-bis) opere di difesa idraulica e di difesa della costa.
Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, di un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
80. 01. D'Alessandro, Topo, Gavino Manca, Pezzopane, Paita, Morani, De Filippo, Pellicani, Lacarra, Miceli.
ART. 81.
Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Riapertura dei termini per l'assegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci, per la trasformazione agevolata detta società e per l'estromissione dei beni dall'impresa individuale)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1o ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: « di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020» con le seguenti: « di 340 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2024 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».
81. 01. Marco Di Maio, D'Alessandro.
Dopo l'articolo 81 aggiungere il seguente:
Art. 81-bis.
(Riapertura dei termini per rassegnazione o la cessione agevolata dei beni ai soci, per la trasformazione agevolata della società e per l'estromissione dei beni dall'impresa individuale)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2018 ed entro il 30 settembre 2019. La condizione prevista dal richiamato comma 115 che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, ai fini del periodo precedente è riferita al 30 settembre 2018 e il titolo di trasferimento che consente l'iscrizione dei soci dopo il 30 settembre 2018 deve avere data certa anteriore al 1o ottobre 2018. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 30 giugno 2020.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. Si considerano immobili strumentali oggetto delle disposizioni indicate nel periodo precedente anche quelli relativi all'azienda concessa in affitto e ancorché questa sia l'unica azienda dell'imprenditore. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 30 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.
81. 02. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.
ART. 82.
Sopprimerlo.
82. 2. Crosetto, Caretta, Ciaburro.
Sopprimerlo.
All'onere recato, stimato in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
82. 1. Lucaselli.
Sopprimerlo.
Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, pari a 1986,6 milioni di euro per l'anno 2019, a 1.238,1 milioni di euro per il 2020, a 1.263,6 milioni di euro per il 2021, a 1.250,9 milioni di euro per il 2022, a 1.253,1 milioni di euro per il 2023 e a 1.255,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90 della presente legge.
82. 3. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
ART. 83.
Dopo l'articolo 83, aggiungere il seguente:
Art. 83-bis.
1. Tutti i soggetti, privati e giuridici ovvero aziende, che alla data del 31 dicembre 2018, abbiano subìto una segnalazione dall'Istituto bancario per somme non saldate e in corso di risoluzione, nel primo caso fino a 50.000 euro e nel secondo caso fino a 100.000 euro, godono della cancellazione automatica e immediata da ogni archivio e banca dati, contenente informazioni di cosiddetto «cattivo pagatore», a partire dalla data del 1o gennaio 2019, a meno che non abbiano in corso contenziosi relativi ad illeciti penali quali insolvenza fraudolenta o truffa.
83. 01. Dall'Osso.
ART. 85.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Facoltà di applicazione dei princìpi contabili internazionali)
1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Facoltà di applicazione)
1. I soggetti di cui al precedente articolo, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamento, hanno facoltà di applicare i princìpi contabili di cui al presente decreto».
Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 2.
85. 04. Trano, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di princìpi contabili)
1. Nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'IVASS con regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al comma 1 previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 2.
85. 03. Trano, Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Facoltà di applicazione dei princìpi contabili internazionali)
1. Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Facoltà di applicazione)
1. I soggetti di cui al precedente articolo, cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamento, hanno facoltà di applicare i principi contabili di cui al presente decreto».
85. 01. La VI Commissione.
Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:
Art. 85-bis.
(Disposizioni in materia di princìpi contabili)
1. Nell'esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali possono valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, cosi come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, anziché al valore desumibile dall'andamento del mercato fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale misura può essere estesa agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabilite dall'IVASS con regolamento, che ne disciplina altresì le modalità applicative. Le imprese applicano le disposizioni di cui al primo comma previa verifica della coerenza con la struttura degli impegni finanziari connessi al proprio portafoglio assicurativo.
3. Le imprese indicate al comma 2 che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 destinano a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 e i valori di mercato alla data di chiusura del periodo di riferimento, al netto del relativo onere fiscale. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello della citata differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o altre riserve patrimoniali disponibili o, in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi.
85. 02. La VI Commissione.
ART. 86.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
alla lettera a), sostituire la parola: «11» con la seguente: «11,1»;
dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) un importo pari al 10 per cento delle risorse derivanti dall'incremento dello 0,5 per cento di cui alla precedente lettera a) è destinato in misura del 50 per cento agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e del il 50 per cento agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Le somme derivanti dalle disposizioni della presente lettera sono allocate nello stato di previsione del Ministero della Salute, alla Missione 2: Ricerca e innovazione», «Programma 2.1: ricerca per il settore della sanità pubblica».
86. 4. Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Marrocco, Palmieri, Mandelli, Rossello, Ruffino, Zanettin, Minardo, Cristina, Caon, Cappellacci, Cosimo Sibilia, Anna Lisa Baroni, Ferraioli, Casino, Squeri, Musella, Gagliardi, Fatuzzo, Cannatelli, Fitzgerald Nissoli.
All'articolo 86, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, sopprimere la parola: a dopo le parole: nella misura sopprimere le seguenti: del 23,5 per cento;
b) al comma 4, lettera a), alinea, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: lettere b), c), d) ed e).
86. 5. Brunetta.
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso «a)», sostituire le parole: le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a) e dal comma 6, con le seguenti: la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a);
b) le lettere b) e c) sono soppresse.
* 86. 1. Frassini, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso «a)», sostituire le parole: le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, con le seguenti: la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a),»;
b) le lettere b) e c) sono soppresse.
* 86. 3. D'Attis, Mandelli, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso «a)», sostituire le parole: le misure percentuali previste dal comma 3, lettera a), e dal comma 6, con le seguenti: la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a),»;
b) le lettere b) e c) sono soppresse.
* 86. 6. Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 4, lettera a), il capoverso «a)», è sostituito con il seguente:
a) le aliquote di base di cui al comma 1 e la misura percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 39-octies del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, nonché la misura percentuale prevista dal comma 3, lettera a), e gli importi di cui al comma 5 del medesimo articolo fino, rispettivamente, a 0,5 punti percentuali, a 2 punti percentuali e a euro 5.
86. 7. Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Disposizioni in materia di accisa sulla birra prodotta dai piccoli birrifici)
1. All'articolo 1, comma 514 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «sulla birra artigianale prodotta da piccoli birrifici, come definita dall'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, l'aliquota di accisa è ridotta del 50 per cento per produzioni annue da zero a 40 mila ettolitri, del 30 per cento per produzioni annue superiori a 40 mila ettolitri e fino a 100 mila ettolitri e del 10 per centro per produzioni annue superiori a 100 mila ettolitri e fino a 200 mila ettolitri. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 15 della presente legge.
86. 01. Brunetta.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Riformulazione aliquote di accisa sulla birra in favore dei piccoli birrifici)
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Per i piccoli birrifici di cui al comma 3-ter l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione annua:
a) inferiore a 20.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
b) superiore a 20.000 ma non a 50.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
c) superiore a 50.000 ma non a 100.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
d) superiore a 100.000 ma non a 200.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.
3-ter. Per piccoli birrifici si intendono quelli definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354»;
b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro elettronico di scarico di magazzino, nel quale sono assunti in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.
7-ter. I controlli sui volumi di cui all'articolo 7-bis sono effettuati dall'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 181 milioni di euro per l'anno 2019 e 426 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
86. 02. Gribaudo.
Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis.
(Riformulazione aliquote di accisa sulla birra in favore dei piccoli birrifici)
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dai seguenti:
«3-bis. Per i piccoli birrifici di cui al comma 3-ter l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione annua:
a) inferiore a 20.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
b) superiore a 20.000 ma non a 50.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
c) superiore a 50.000 ma non a 100.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
d) superiore a 100.000 ma non a 200.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.
3-ter. Per piccoli birrifici si intendono quelli definiti dall'articolo 2, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 16 agosto 1962, n. 1354»;
b) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
«7-bis. Per le fabbriche di birra di cui al comma 3-ter il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro elettronico di scarico di magazzino, nel quale sono assunti in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese.
7-ter. I controlli sui volumi di cui all'articolo 7-bis sono effettuati dall'Agenzia delle Dogane nell'ambito delle proprie competenze, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 4 milioni di euro l'anno, si provvede mediante la rideterminazione in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato a decorrere dal 1o gennaio 2019 dell'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
86. 03. Gribaudo.
ART. 87.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere da 1o gennaio 2019 al 30 settembre 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 ed entro il 16 giugno 2020.
87. 1. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:
Art. 87-bis.
(Detrazione fiscale dei canoni di locazione corrisposti da studenti fuori sede)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi la lettera i-sexies) è sostituita dalla seguente:
« i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea;»
2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono definiti modalità e termini di attuazione della disposizione di cui al comma 1. Per la finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 240 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente al maggior onere derivante dalla precedente disposizione pari a 240 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede mediante utilizzo, fino a concorrenza del relativo fabbisogno, di quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione: all'articolo 80 le parole: dello 0,5 sono sostituite con le seguenti: dell'1,0 per cento.
87. 01. Fratoianni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
ART. 88.
Sopprimerlo.
88. 1. Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
88. 2. Lucaselli, Delmastro Delle Vedove, Rampelli.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
1. Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera d), e secondo comma della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio regionale anche se riscosse nel restante territorio dello Stato.
2. A decorrere dall'anno 2019, e per le annualità successive 2020 e 2021, in attuazione di quanto disposto dalla norma costituzionale di cui al comma 1, le maggiori entrate iscritte con la legge di Bilancio di Previsione per l'anno 2019 e Bilancio pluriennale di previsione per gli anni 2019-2020-2021, sono misurate in euro 3.000.000.000
3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, a iscrivere, in conto del capitolo di entrata nel bilancio di previsione 2019 e nel bilancio pluriennale 2019-2021, le somme derivanti dalle maggiori entrate di cui ai precedenti commi e, contestualmente, ad istituire un nuovo apposito e correlativo capitolo di spesa denominato «Fondo unico per la realizzazione delle iniziative e delle politiche economiche e sociali di contrasto allo svantaggio della insularità che grava sul popolo sardo».
4. Nell'ambito delle iniziative previste nel programma pluriennale di attuazione di cui al fondo unico del comma 3, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato ad istituire:
a) un apposito capitolo di spesa di euro 500.000.000 riferito all'attuazione del programma per il totale rimborso delle accise gravanti sui costi dei prodotti petroliferi a favore dei consumi registrati nell'ambito del territorio della Sardegna;
b) un apposito capitolo di spesa di euro 500.000.000 riferito all'attuazione del programma di interventi di risanamento ambientale della vasta area industriale di SARROCH e zone limitrofe sulle quali insiste la raffineria petrolifera della SARAS Chimica.
88. 030. Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Rideterminazione dei canoni concessori per le strutture del turismo nautico antecedenti la legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1o gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».
2. Con l'opzione di cui al comma 3-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
3. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3-bis e 3-ter, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 165 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 410 milioni.
88. 07. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Lucaselli.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2019, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.
88. 010. Liuzzi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Varrica.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in materia di riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi e per contante e destinazione delle maggiori entrate rinvenienti all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 431 a 434 della legge n. 143 del 2013 come modificata dall'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017)
1. Dopo l'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono inseriti i seguenti:
Art. 5-novies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per eredi)
1. Le attività depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dagli eredi di soggetti fiscalmente residenti in Italia, derivanti da redditi prodotti da questi ultimi e non regolarizzati ai sensi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-opties del presente decreto, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 10 per cento del valore delle attività e della giacenza alla data di morte del de cuius, a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
2. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al comma precedente a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
3. L'istanza di regolarizzazione può essere trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione di successione e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento può essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo, in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui è avvenuto il decesso del de cuius, sono prorogati di due anni limitatamente alle somme e alle attività oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
5. Limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-bis del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, se successiva, alla data del decesso del de cuius.
Art. 5-decies.
(Riapertura dei termini della collaborazione volontaria per contante)
1. È possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-opties della presente legge dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 30 giugno 2019 a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2.
2. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater comma 1, lettera a) possono essere presentati entro il 30 settembre 2019.
3. Alle istanze presentate secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-opties, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse sino al 30 settembre 2017;
b) per le sole attività oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, scadenti a decorrere dal 1o gennaio 2018 sono fissati al 31 dicembre 2020; non si applica l'ultimo periodo dell'articolo 5-quater, comma 5;
c) è facoltà degli interessati optare per l'assoggettamento ad imposizione forfetaria, a titolo di imposte, interessi, sanzioni e contributi, in misura pari al 20 per cento ed al 10 per cento, rispettivamente degli accrediti e degli addebiti di cui non siano in grado di giustificare, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'origine o la destinazione;
d) limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti di cui all'articolo 5-quinquies comma 1, lettera a), sino alla data del 30 giugno 2019».
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, affluiscono nell'ambito di un apposito capito di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinate all'incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1069, della legge n. 205 del 2017.
88. 016. Zanettin.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione dei prodotti per la prima infanzia e ad uso fisiologico ed intimo delle donne lavabili e compostabili)
1. A decorrere dall'anno 2019 per i prodotti per la prima infanzia e ad uso fisiologico ed intimo delle donne lavabili e compostabili si applica l'Iva al 4 per cento.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della salute, con decreto elenca i prodotti cui si applica l'Iva al 4 per cento.
3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 100 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
88. 09. Benedetti.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
1. Le prestazioni di benessere del corpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono accessorie, in conformità all'articolo 12 del medesimo decreto, alle prestazioni alberghiere a condizione che siano rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi e sempreché il valore normale delle prestazioni di benessere e di cura non risulti prevalente rispetto a quello della prestazione alberghiera.
2. Il corrispettivo delle prestazioni di benessere del colpo e di cura della persona rese ai clienti alloggiati nella struttura ricettiva è indicato separatamente nella fattura emessa, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dal prestatore dei servizi ricettivi.
Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente, valutate in 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
88. 02. Schullian, Gebhard, Plangger.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai finitori dei medesimi.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
88. 08. Schullian, Gebhard, Plangger.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Valori postali fuori tariffa)
1. All'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982, dopo il quarto comma è inserito il seguente: «Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore è autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche in più lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico».
88. 026. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Regime tributario spedale per i lavoratori rimpatriati)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato ai sensi del codice civile, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, inclusi i dipendenti della pubblica amministrazione.
b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
1-bis. Il regime di cui al comma 1 si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti identificati dal comma 1 o dal comma 2 che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2019. In questo caso, la percentuale di cui al comma 1 è portata al sessanta per cento. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis);
c) al comma 3, primo periodo, le parole: «in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», sono sostituite dalle seguenti: «in cui è avvenuto il trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile»;
d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta anche nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione.
e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
5-bis. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al cinque per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza o il domicilio in un territorio montano o in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2019. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo e ai dipendenti della pubblica amministrazione.
88. 024. Gusmeroli, Cavandoli, Ribolla, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Rientro professionisti e ricercatori)
1. All'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nei tre periodi d'imposta successivi» sono sostituite dalle seguenti: «nei cinque periodi d'imposta successivi»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei sette periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, nel caso di docenti e ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia del domicilio o della residenza ai sensi del codice civile o nei dodici mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal docente e ricercatore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. Per i docenti e ricercatori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dieci periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato. Per i docenti o ricercatori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o docente diviene residente, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato e nei dodici periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza nel territorio dello Stato.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal 1o gennaio 2019, anche ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che abbiano acquisito la residenza in Italia prima di tale data.
88. 023. Gusmeroli, Cavandoli, Ribolla, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Rientro cervelli)
1. Al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'articolo 44 è inserito il seguente:
Art. 44-bis.
(Cattedra con dote per il ritorno in Italia e la stabilizzazione di ricercatori italiani a livelli di carriera medio-elevata)
1. Le disposizioni agevolative di cui all'articolo 44 si applicano anche agli emolumenti percepiti da docenti o ricercatori che rientrano in Italia a seguito dell'istituzione di una cattedra con dote finanziata da enti pubblici o privati, a condizione che:
a) gli emolumenti siano erogati al docente o ricercatore da un ente pubblico o privato dotato o meno di personalità giuridica, con la finalità di finanziare un'attività di ricerca sulla base di uno specifico progetto che deve essere definito nelle sue linee guida prima dell'assegnazione dell'attività di ricerca;
b) l'attività di ricerca si svolga presso un'istituzione universitaria Italiana, che accetti di associare il docente o ricercatore alla facoltà, alle condizioni indicate dalle lettere f) e g) seguenti;
c) docenti o ricercatori siano cittadini italiani, non siano stati residenti o domiciliati in Italia ai sensi del codice civile negli ultimi cinque anni, siano in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, non siano stati occasionalmente residenti all'estero;
d) i docenti non ricoprano già il ruoto di professore ordinario nel sistema universitario italiano al momento dell'assegnazione della cattedra;
e) docenti o ricercatori rispondano a requisiti d'eccellenza definiti nel comma 2;
f) l'ente finanziatore corrisponda la retribuzione del docente o ricercatore per un ciclo quinquennale rinnovabile fino a tre volte, unitamente ad una quota aggiuntiva corrispondente al cinquanta per cento della retribuzione del docente o ricercatore per sostenere i costi diretti della sua ricerca;
g) l'università si impegni a coprire i costi indiretti eventualmente legati alla cattedra «con dote», con una delibera del consiglio di facoltà o organo equivalente in cui si accolga il docente o ricercatore sulla base del progetto specifico finanziato nell'ambito della cattedra con dote.
2. I docenti o ricercatori dovranno essere cittadini italiani autori o coautori di un numero non inferiore a dieci pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali di tipo «peer reviewed», ovvero che includano un processo di selezione e accettazione del lavoro scientifico proposto per la pubblicazione da parte di comitato scientifico.
3. Le erogazioni o donazioni tramite cui viene istituita o finanziata una cattedra con dote sono deducibili dalle imposte dirette fino ad un importo massimo del 30 per cento dell'imponibile.
88. 022. Gusmeroli, Cavandoli, Ribolla, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Norme in materia di entrate locali)
1. All'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020».
88. 025. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Norme in materia di entrate locali)
1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, terzo periodo, le parole: « 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018, 2019 e 2020».
88. 031. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Misure di contrasto all'evasione fiscale)
1. Le istanze e le segnalazioni certificate da presentare agli enti ed agli uffici pubblici preposti al controllo dell'attività edilizia ed al rilascio di titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta, certificati di agibilità e ad attestare il deposito di progetti ed atti derivanti da prestazioni professionali in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere corredate, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, da una copia del contratto di prestazione d'opera intellettuale, redatto ai sensi dell'articolo 2222 e seguenti del codice civile, nonché dell'articolo 9, comma 4 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sottoscritto dal professionista incaricato e dal committente.
2. Nel contratto di cui al comma 1 devono essere chiaramente stabilite le prestazioni richieste al professionista incaricato ed il compenso concordato tra le parti.
3. Il compenso di cui al comma 2 deve essere calcolato nel rispetto dei parametri stabiliti dal decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140, la cui corretta applicazione potrà essere verificata, su richiesta, da ordini e collegi professionali.
4. Per ogni prestazione eseguita dal professionista deve essere trasmessa all'ente o all'ufficio preposto, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il pagamento dei compensi relativi alla prestazione resa, oggetto del contratto di cui al comma 1, in cui devono essere riportati gli estremi del bonifico bancario, eseguito nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
5. La mancata presentazione del contratto di cui al comma 1 e della dichiarazione di cui al comma 4 costituisce motivazione per la legittima interruzione del procedimento amministrativo.
88. 01. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)
1. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo le parole: «che il comodante possieda un solo immobile in Italia» sono aggiunte le seguenti: «o, in caso di comproprietà, attraverso una quota pari ad almeno il 50 per cento».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione pari a circa 30 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante il maggior gettito derivante dal comma 3.
3. All'articolo 80, comma 1, sostituire le parole: «dello 0,5» con le seguenti: «dello 0,56 ».
88. 014. Fornaro, Pastorino, Fassina.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Riduzione della base imponibile dell'IMU)
1. All'articolo 13, comma 3, lettera 0a) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il beneficio di cui alla presente lettera si estende in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione pari a circa 20 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante il maggior gettito derivante dal comma 3.
3. All'articolo 80, comma 1, sostituire le parole: «dello 0,5» con le seguenti: «dello 0,55 per cento».
88. 013. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Deducibilìtà degli oneri di utilità sociale ai fini della determinazione della base imponibile delle società)
1. All'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore all'1,5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi.
2. I maggiori risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 vanno ad incremento delle risorse del Fondo sanitario nazionale di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.».
88. 015. Fassina, Rostan, Pastorino, Fratoianni.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Violazione degli obblighi di dichiarazione IVA)
1. All'articolo 1, comma 935, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «superiore a quella effettiva», sono aggiunte le seguenti: «ed in caso di applicazione dell'imposta ad operazioni esenti, non imponibili non soggetti a IVA e fuori campo IVA».
88. 017. Fragomeli.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Fabbricati non rurali)
1. All'articolo 9, comma 3, decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: - 5.400.000;
2020: - 5.400.000;
2021: - 5.400.000.
*88. 035. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Fabbricati non rurali)
1. All'articolo 9, comma 3, dei decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: - 5.400.000;
2020: - 5.400.000;
2021: - 5.400.000.
*88. 021. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Distributori di latte crudo)
1. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto- legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo e di altri prodotti a filiera corta».
**88. 06. Luca De Carlo, Caretta, Ciaburro, Lucaselli.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Distributori di latte crudo)
1. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto- legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo e di altri prodotti a filiera corta».
**88. 033. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Distributori di latte crudo)
1. All'articolo 4, comma 6, lettera a), capoverso 2, primo periodo, del decreto- legge 28 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei distributori automatici per la vendita diretta di latte crudo e di altri prodotti a filiera corta».
**88. 019. Portas, Gadda, Cenni, Critelli, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Esercizio di più attività)
1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
*88. 034. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Esercizio di più attività)
1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
*88. 020. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Esercizio di più attività)
1. Nel caso in cui il contribuente eserciti più attività gestite con contabilità separata, ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, il presupposto per accedere al rimborso dell'IVA a credito, di cui all'articolo 30, terzo comma, lettera a) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1972, n. 633, va verificato in riferimento all'attività per cui l'imposta è applicata nei modi ordinari.
*88. 04. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
ART. 89.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. Il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 900 milioni di euro per il 2019 e 360 milioni di euro a decorrere dal 2021.
89. 4. Lucaselli.
Al comma 1, sostituire le parole da: concorrono al conseguimento fino alla fine del comma con le seguenti: sono destinati in una quota pari a un terzo per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 a finanziare misure di sostegno agli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, processi di trasformazione tecnologica e digitale, assunzione di personale per favorire processi di digitalizzazione e riorganizzazione aziendale, utilizzo e connettività finalizzati all'accesso a sistemi di cloud computing a supporto dei processi produttivi e/o della supply chain, e la realizzazione di sistemi di trasporto intelligenti ITS.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.800 milioni.
89. 7. Fidanza, Rotelli, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1, comma 1039, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «per l'esercizio finanziario 2021» sono aggiunte le seguenti: «nonché 25 milioni di euro a titolo di indennizzo integrativo una tantum unicamente in favore degli operatori di rete in ambito locale titolari di diritti d'uso di frequenze televisive inferiori a 700 Mhz e attribuite a livello internazionale all'Italia alla data di entrata in vigore dell'articolo 6, comma 9-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sui proventi derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali con l'utilizzo della banda 694-790 MHz e delle bande di spettro pioniere 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz, di cui al comma 1026 della presente legge. Gli indennizzi percepiti dagli operatori di rete in ambito locale di cui ai precedenti periodi non sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all'articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e come tali non partecipano alla formazione del reddito.».
89. 1. Capitanio, Centemero, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di promuovere l'innovazione dei processi produttivi è costituito un fondo, pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 1, per la costituzione di Centri di competenza di livello regionale con la presenza di Università, enti di ricerca e sistema delle imprese, per la sperimentazione ed il trasferimento tecnologico legati alle tecnologie 5G, Intelligenza Artificiale e blockchain, in favore delle filiere produttive e dei distretti industriali.
89. 2. Giacomelli, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Nobili, Paita, Andrea Romano, Losacco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di potenziare l'azione di monitoraggio e controllo con particolare riguardo ai manufatti sospesi di strade autostrade e ferrovie, attraverso l'utilizzo di sensori e nuove tecnologie è autorizzata la creazione di un apposito Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cui dotazione, per l'anno 2019, pari a 200 milioni di euro, è a valere sulle risorse di cui al comma 1.
89. 3. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
1-bis. I proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G, individuate come bande pioniere dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
89. 5. Butti, Fidanza, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Al fine di favorire l'evoluzione verso la tecnologia 5G, in linea con quanto previsto dal Piano di azione per il 5G della Commissione europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea del 14 settembre 2016, COM(2016) 588 final, i proventi derivanti dall'assegnazione o dalla proroga dei diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali contenute nella banda 3,4-3,6 GHz sono determinati in misura non inferiore al prezzo di aggiudicazione delle bande assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ponderato con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
1-ter. Il comma 2 non si applica nel caso di proroga di frequenze utilizzate per finalità diverse dallo sviluppo della tecnologia 5G fino alla scadenza prevista dal relativo provvedimento di aggiudicazione.
1-quater. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G prima della scadenza prevista dal provvedimento di aggiudicazione, i proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze sono rideterminati in misura non inferiore agli importi minimi di offerta previsti dal disciplinare di gara del Ministero dello sviluppo economico, ponderati con riferimento alla durata del diritto d'uso, alla popolazione potenzialmente coinvolta e alla quantità di banda oggetto dell'assegnazione, del rinnovo o della proroga.
1-quinquies. In caso di utilizzo delle frequenze contenute nella banda 3,4-3,6 GHz per lo sviluppo della tecnologia 5G in violazione dei commi X-bis e X-quater, si applicano la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al dieci per cento e non superiore al venti per cento del fatturato realizzato dall'assegnatario o suo avente causa nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla condotta sanzionata e la sanzione accessoria dell'immediata revoca di ogni diritto d'uso concesso sulle medesime frequenze.
89. 6. Butti, Fidanza, Lucaselli.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 1135 del codice civile».
*89. 06. Fidanza, Rotelli, Butti, Lucaselli.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 135 del codice civile».
*89. 010. Butti, Fidanza, Rotelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 135 del codice civile».
*89. 07. Lorenzin, Boschi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 135 del codice civile».
*89. 021. Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33)
1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. I lavori necessari alla realizzazione di infrastrutture interne all'edificio predisposte per l'alta velocità, volte a portare la rete sino alla sede dell'abbonato, sono equiparati ai lavori di manutenzione straordinaria urgente di cui all'articolo 135 del codice civile».
*89. 024. Mandelli.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Voucher alla domanda per la diffusione di connessioni ad alta velocità di trasmissione)
1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’ applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.
2. I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1,3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21 della presente legge.
89. 09. Lorenzin, Boschi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Voucher alla domanda per la diffusione di connessioni ad alta velocità di trasmissione)
1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.
2. I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 1,3 miliardi di euro, come individuata dalla delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017, e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
*89. 08. Lorenzin, Boschi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Voucher alla domanda per la diffusione di connessioni ad alta velocità di trasmissione)
1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload, e comunque aumentabili fino a 1 Gbps, erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti in forma di voucher di importo non superiore a 250 euro.
2. I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 1,3 miliardi di euro, come individuata dalla delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017, e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
*89. 018. Mandelli.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente articolo:
Art. 89-bis.
(Voucher alla domando per lo diffusione di connessioni ad alta velocità di trasmissione)
1. Al fine di favorire la diffusione della banda ultralarga, sono adottati, per gli anni 2019, 2020 e 2021, conformemente al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis», interventi per il finanziamento a fondo perduto ai clienti finali per l'attivazione di servizi di connessione in postazione fissa stabile, continuativa e prevedibile, in grado di garantire velocità di connessione ad almeno 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload erogati in rete ad altissima capacità, come definita dalla Comunicazione (2016) 587 della Commissione Europea del 14 settembre 2016. Gli interventi di finanziamento di cui al primo periodo sono riconosciuti informa di voucher di importo non superiore a 250 euro.
2. I voucher di cui al comma 1 sono erogati agli utenti finali per il tramite degli operatori che offrono i servizi di cui al comma 1 secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 3. Il valore dei voucher viene riconosciuto agli utenti finali, che hanno richiesto l'attivazione dei servizi di cui al comma 1, da parte degli operatori anche attraverso compensazione dei costi a carico dei medesimi utenti. Entro 180 giorni dalla data di attivazione dei servizi di cui al comma 1, l'ammontare dei voucher riconosciuti dagli operatori ai sensi del secondo periodo è liquidato agli stessi, previa comunicazione dell'identificativo del cliente, dell'indirizzo di attivazione del servizio e del servizio offerto e attivato.
3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 1,3 miliardi di euro, come individuata dalla delibera CIPE n. 71 del 7 agosto 2017, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 265 del 13 novembre 2017, e sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
89. 011. Butti, Fidanza, Rotelli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Semplificazioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale).
1. All'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Gli indici non si applicano ai soggetti che, anche su base volontaria, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati retalivi ai corrispettivi giornalieri ed emettono esclusivamente fatture elettroniche ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni».
89. 012. Fregolent, Marattin, Colaninno, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Canoni per le concessioni di beni del demanio marittimo per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto).
1. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1o gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».
2. Con l'opzione di cui al comma 1 i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, versano le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
3. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
89. 01. Moretto.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante il codice della navigazione, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.
3-ter. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.
3-quater. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante».
89. 014. Ferri.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. I titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020 nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1 comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194 convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2010, n. 2.
89. 015. Ferri.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. È considerata impresa balneare italiana, caratterizzante l'utilizzo a scopi turistico-ricreativi della costa italiana, l'impresa che esercita l'attività di conduzione dello stabilimento balneare e rientra nella definizione della micro o piccola impresa ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 le imprese balneari italiane, così come definite al comma 1, in quanto connotanti il paesaggio costiero, costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale dello Stato italiano.
89. 016. Ferri.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 732, dopo la parola: «giudiziari» sono inserite le seguenti: «e amministrativi», dopo la parola: «data», le parole: «del 30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «del 23 ottobre 2018» e dopo le parole «in favore dello Stato dei canoni» sono inserite le seguenti: «imposte accessorie». Al comma 733, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2019».
2. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone.
89. 017. Ferri.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. All'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 22, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
« d) il numero della fattura rilasciata dal mediatore per l'attività svolta e le analitiche modalità di pagamento della provvigione»;
b) il comma 22.1. è sostituito dal seguente:
«22.1. In caso di assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese o REA ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Camera di Commercio di competenza per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 8 della legge n. 39 del 1989. Il notaio è, altresì, obbligato a richiedere i dati identificativi di tutti coloro che, al di fuori delle parti contraenti, intervengono all'atto della cessione dell'immobile ed a quale titolo intervengono. In caso di intervento a titolo professionale, il professionista indica il numero della fattura rilasciata alle parti e le analitiche modalità di pagamento del compenso. In caso di omessa, incompleta o mendace dichiarazione ed indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni».
89. 019. Polidori.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(112NUE)
1. Al fine di completare l'estensione a tutte le Regioni del territorio nazionale dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo, di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito Fondo denominato «Fondo unico a sostegno dell'operatività del 112 Numero Unico Europeo» con una dotazione pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2019, 14,7 milioni per l'anno 2020 e pari a 20,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Tali risorse sono destinate a contribuire al pagamento degli oneri connessi alla retribuzione del personale delle Regioni impiegato per il funzionamento del Servizio 112 Numero Unico europeo, sulla base di specifici accordi tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le regioni.
3. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo graveranno, in egual misura, sugli stati di previsione del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le apposite variazioni di bilancio.
89. 022. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Personale 112NUE)
1. All'articolo 76 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
«2-bis. Al fine di garantire che le chiamate al numero di emergenza siano trattate nel modo più conforme all'emergenza rappresentata dal chiamante, nonché al fine di ridurre i tempi di gestione dell'emergenza stessa, il Ministero provvede affinché il personale impiegato nella gestione delle chiamate in arrivo al numero unico sia adeguatamente qualificato in ragione di tutte possibili richieste, attingendo, se necessario, alle risorse umane di cui dispongono le forze di polizia e di soccorso.».
89. 023. Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, in materia di rivendita dei titoli di accesso a spettacoli da parte di soggetti diversi dai titolari dei sistemi per la loro emissione)
1. Al comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «e le altre autorità competenti» sono sostituite dalle seguenti: «, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato,»;
b) dopo le parole: «agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati» sono inserite le seguenti: «e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma»;
c) il terzo periodo è soppresso.
3. Dopo il comma 545 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dalla presente legge, sono inseriti i seguenti:
«545-bis. I titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 1.000 spettatori sono nominali, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità del partecipante all'evento, compresi i minorenni.
545-ter. Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti o dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, per la vigilanza e per il controllo all'accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso in conformità con quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009. Al fine di salvaguardare l'ordine pubblico, in casi straordinari, il prefetto, o il questore su autorizzazione del prefetto, può inviare il personale di pubblica sicurezza per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente comma, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 luglio 1931, n. 733, e della legge 1° aprile 1981, n. 121.
545-quater. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominale e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal presente articolo. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale.
545-quinquies. Salvo l'ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominale secondo le modalità previste dal presente articolo, nel caso di diversità tra il nominativo dell'acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso sono annullati, senza alcun rimborso».
89. 025. Battelli, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Villani.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. È istituito, a decorrere dall'anno 2019, un Fondo destinato al miglioramento dei servizi consolari pari a 98 milioni di euro, corrispondenti alla diminuzione delle risorse dovute dal 2009 ad oggi. Il Fondo è ripartito tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare.
Conseguentemente:
all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 154 milioni di euro;
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: -98.000.000;
2020: -98.000.000.
89. 02. Borghese.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. I proventi derivanti dalla riscossione dei diritti per il trattamento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui alla tabella dei diritti consolari allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono destinati interamente al miglioramento dei servizi consolari tramite distribuzione proporzionale ai consolati stessi in proporzione al numero di italiani residenti all'estero in ogni circoscrizione consolare.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 51.000.000.
89. 03. Borghese.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
1. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-bis è soppresso.
89. 04. Borghese.
Dopo l'articolo 89, aggiungere il seguente:
Art. 89-bis.
(Utilizzo dei proventi derivanti dai pagamenti effettuati ai sensi della Parte Sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Le somme derivanti dai pagamenti effettuati dai contravventori ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 2, nonché dell'articolo 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono versate in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnate, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, secondo le quote di seguito indicate:
a) in misura pari al 50 per cento alle province delle regioni a statuto ordinario per il finanziamento delle attività di cui al comma 85, lettera a) e b), dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56;
b) in misura pari al 25 per cento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico;
c) in misura pari al 25 per cento al Ministero dell'interno per il soddisfacimento delle esigenze connesse alla tutela della sicurezza pubblica.
89. 05. Ferro, Lucaselli.
ART. 90.
Premettere il seguente:
Art. 090
(Disposizioni per le celebrazioni in onore di Nilde Iotti)
1. Al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde Iotti, in occasione del trentesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita, è autorizzata la spesa di 200 mila euro per l'anno 2019 e di 400 mila euro per l'anno 2020.
Conseguentemente all'articolo 90, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 249, 7 milioni di euro per l'anno 2019, di 399,6 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
090. 01. Orlando.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.;
b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi e di rafforzare le finalità di cui alla legge 29 ottobre 2016, n. 199, «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» è istituito un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. La ripartizione dello stanziamento del Fondo di cui al comma 2-bis, è demandato ad apposito decreto del Ministero del lavoro da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è destinato prioritariamente alle seguenti finalità:
a) promuovere una maggiore capillarità dei controlli nei territori e nelle aziende anche attraverso una efficace collaborazione ed interazione tra gli organismi competenti e le Forze dell'Ordine coinvolte;
b) realizzare una apposita banca dati nella quale sono raccolte tutte le risultanze relative alle indagini e ai sequestri effettuati, rispetto alla gestione delle informazioni investigative relative ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
c) potenziare l'operatività della Rete del lavoro agricolo di qualità, quale strumento fondamentale di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura, attraverso l'istituzione ed il finanziamento di apposite sezioni territoriali;
d) rafforzare il Piano di interventi per l'accoglienza dei lavoratori agricoli stagionali prevedendo in particolare convenzioni per l'introduzione del servizio di trasporto gratuito, l'attivazione di presidi medico-sanitari mobili, la disponibilità di immobili demaniali o confiscati alla mafia quale presidi in caso di necessità di gestione delle esigenze e delle emergenze connesse all'accoglienza, il potenziamento delle attività di tutela ed informazione ai lavoratori; l'istituzione di corsi di lingua italiana per i lavoratori stranieri;
e) istituire e garantire la piena ed efficace operatività, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Tavolo del Caporalato» allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura.
90. 5. Cenni, Gadda, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 dell'articolo 90 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 245 milioni di euro per l'anno 2019, di 395 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.;
b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il Fondo speciale di cui al comma 3, articolo 4 della legge 20 febbraio 2006, n. 77 è incrementato di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021.
90. 8. Cenni.
Al comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente:
allo stato di previsione del: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione L'Italia in Europa e nel Mondo, programma Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 5.800.000;
CS: + 5.800.000.
2020:
CP: + 5.800.000;
CS: + 5.800.000.
2021:
CP: + 5.800.000;
CS: + 5.800.000.
allo stato di previsione del Ministero dei beni è delle attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
2020:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
2021:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
2020:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
2021:
CP: + 100.000;
CS: + 100.000.
90. 7. Rosato, Serracchiani, Quartapelle Procopio.
Al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020: con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022.
Conseguentemente, alla Tabella 10, Missione 2, Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13), Programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti modifiche:
2019:
CP: + 200.000.000;
CS: + 200.000.000.
2020:
CP: + 300.000.000;
CS: + 300.000.000.
2021:
CP: + 300.000.000;
CS: + 300.000.000.
90. 1. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 244,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 394,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.5 Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 5.800.000;
CS: + 5.800.000.
2020:
CP: + 5.800.000;
CS: + 5.800.000.
2021:
CP: + 5.800.000;
CS: + 5.800.000.
90. 3. Panizzut, Formentini, Bubisutti, Billi, Caffaratto, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Ribolla, Zoffili, Pretto, Pettarin, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Tomasi, Sabrina De Carlo, Sut.
Al comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 249,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 149,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000.
2020:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000.
2021:
CP: + 80.000;
CS: + 80.000.
90. 4. Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Fragomeli.
Al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 249 milioni di euro per l'anno 2019 e di 399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:
2019:
CP: + 1.000.000;
CS; + 1.000.000.
2020:
CP: + 1.000.000;
CS; + 1.000.000.
2021:
CP: + 1.000.000;
CS; + 1.000.000.
*90. 6. Brunetta, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 249 milioni di euro per l'anno 2019 e di 399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, alla Tabella 3, Ministero dello sviluppo economico, Missione Competitività e sviluppo delle imprese (11), Programma Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6), gli importi sono così modificati:
2019:
CP: + 1.000.000;
CS; + 1.000.000.
2020:
CP: + 1.000.000;
CS; + 1.000.000.
2021:
CP: + 1.000.000;
CS; + 1.000.000.
*90. 11. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-ter. All'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sostituire le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2018, di 30 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021,» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2019, di 60 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».
2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2019 e per i successivi anni 2019 e 2020, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
90. 10. Borghese.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A favore degli italiani nel mondo e per rafforzare gli interessi italiani all'estero, sono autorizzati i seguenti interventi:
a) la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiane all'estero;
b) la spesa di 400.000 euro, per l'anno 2019, a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero. All'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la lettera e) è abrogata;
c) la spesa di 1.000.000 di euro, per l'anno 2019, a favore dei Comitati degli italiani all'estero;
d) la spesa di 600.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto;
e) la spesa di 400.000 euro, a decorrere dall'anno 2019, a favore delle agenzie di stampa specializzate per gli italiani all'estero che abbiano svolto tale servizio per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da almeno cinque anni;
f) la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2019, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
g) la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle camere di commercio italiane all'estero. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
90. 12. Borghese.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)
1. La dotazione del Fondo per gli anni 2019, 2020 e 2021 è di 10 milioni di euro annui per l'indennizzo delle vittime.
2. Per le vittime di reati violenti intenzionali l'indennizzo da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al 50 per cento dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo provvisionale con un tetto massimo di euro cinquantamila.
L'indennizzo sarà corrisposto nella misura di euro quarantamila nel caso risulti ignoto l'autore del reato o nel caso non sia stata chiesta una provvisionale in sede penale, ma si sia ottenuta in tale fase una condanna generica al risarcimento del danno.
3. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Tale somma è destinata esclusivamente in favore delle vittime di reati violenti intenzionali per l'erogazione di spese mediche, assistenziali e per l'acquisto di presidi sanitari necessari alla vittima a causa della violenza subita.
4. La domanda di accesso a quanto previsto al comma 3) non è alternativa alla domanda di accesso al solo indennizzo previsto al comma 1), ma i relativi benefici sono cumulabili.
5. Con regolamento, adottato tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3, per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati e che dovranno comprendere anche l'erogazione dei farmaci di fascia C.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2018: –2.500.000;
2019: –2.500.000;
2020: –2,500.000.
90. 03. Versace, Rossello, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici)
1. Il «Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici», di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Tale somma è destinata in favore delle vittime di reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici per l'erogazione di spese mediche e assistenziali necessari alle vittime.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dell'interno, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati. Lo schema del regolamento di cui al presente comma è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annuì a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
90. 05. Versace, Rossello, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
1. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», di cui all'articolo 19, comma 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementato di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
90. 04. Prestigiacomo, Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Fondo Agroalimentare Made in Italy)
1. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il fondo a sostegno dei consorzi agroalimentari Made in Italy, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla agevolazione all'accesso al credito e alla riduzione della pressione fiscale per le aziende e per i soggetti che intendano fare impresa per il tramite della trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari italiani.
3. Per gli interventi di cui ai presente articolo è previsto uno stanziamento nel limite di spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, a valere sul fondo di cui all'articolo 21 comma 1.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ! Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 marzo 2019, sono dettate le disposizioni attuative di cui ai presente articolo.
90. 02. Acquaroli, Luca De Carlo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 90, aggiungere il seguente:
Art. 90-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
90. 01. Gebhard, Schullian, Plangger, Emanuela Rossini, Tripodi.
ART. 92.
All'articolo 92, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Ai fini della massimizzazione delle riscossioni di cui al comma precedente e nell'ottica della semplificazione delle operazioni a premio, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Tutte le fasi della manifestazione a premio destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei premi e alla partecipazione alla manifestazione che può avvenire attraverso il servizio postale, telefonico o mediante internet ovvero mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio».
* 92. 1. D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Ai fini della massimizzazione delle riscossioni di cui al comma precedente e nell'ottica della semplificazione delle operazioni a premio, all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Tutte le fasi della manifestazione a premio destinate all'aggiudicazione dei premi sono effettuate nel territorio dello Stato. Le attività connesse al confezionamento dei premi e alla partecipazione alla manifestazione che può avvenire attraverso il servizio postale, telefonico o mediante internet ovvero mediante carte di pagamento possono svolgersi anche al di fuori del detto territorio».
* 92. 2. Lorenzin.
ART. 98.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare il mantenimento del sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e garantire l'esecuzione dei servizi in essere, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è dotato di 495 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
98. 1. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di assicurare i servizi di accoglienza e protezione dei minori stranieri non accompagnati erogati dagli enti locali, il Fondo minori non accompagnati, di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è dotato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
98. 2. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che accolgono beneficiari e richiedenti protezione internazionale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019. A tal fine, la dotazione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge del 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 2016, n. 225, è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del presente disegno di legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni persona accolta nei centri del Sistema di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati e di 500 euro per ognuna di quelle ospitate nelle altre strutture e comunque nei limiti della disponibilità del fondo. Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, definisce il contributo spettante a ciascun comune entro il 28 febbraio 2018.
98. 3. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
ART. 99.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale di categoria C (CCNEELL), assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 1o gennaio 2018 nelle Segreterie tecniche operative delle Autorità di Bacino Nazionali, istituite ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, e confluite nelle Autorità di Bacino Distrettuale, istituite con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione dell'alta professionalità acquisita e della specificità delle attività svolte, è autorizzata la progressione verticale nella categoria D anche in deroga alla dotazione organica dell'Ente. La progressione avviene entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente norma previa presentazione domanda da parte del personale. Requisito necessario, ai fini della progressione, è la presenza in servizio in modo continuativo, presso le Segreterie tecniche operative delle Autorità di Bacino Nazionali, in data antecedente il 31 dicembre 2012. L'incremento di spesa è da prevedere a valere sulle dotazioni di competenza e di cassa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
99. 1. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il personale di categoria C (CCNEELL), assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio al 1o gennaio 2018 nelle Segreterie tecniche operative (STO) delle Autorità di Bacino Nazionali, istituite con legge 18 maggio 1989, n. 183, e confluite nelle Autorità di Bacino Distrettuale, istituite con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione dell'alta professionalità acquisita e della specificità delle attività svolte, è autorizzata la progressione verticale nella categoria D anche in deroga alla dotazione organica dell'Ente. La progressione avviene entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma previa presentazione domanda da parte del personale. Requisito necessario, ai fini della progressione, è la presenza in servizio in modo continuativo, presso le Segreterie tecniche operative delle Autorità di Bacino Nazionali, in data antecedente il 31 dicembre 2012. Ai maggiori oneri pari a 46.700 euro annui, provvede il Ministero medesimo nell'ambito delle proprie disponibilità.
99. 2. Paolo Russo.
ART. 101.
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
9-bis. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 614 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, è inserito il seguente:
«2-ter. Nella prospettiva degli interventi di valorizzazione del personale civile contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa in relazione alla peculiarità del suo impiego e al contributo fornito in termini di integrazione delle funzioni di difesa e sicurezza assicurate dal personale delle Forze armate, è istituito un Fondo integrativo del trattamento economico accessorio del personale civile della Difesa destinato a remunerare tale peculiare situazione di impiego e la complessità e variabilità dei nuovi compiti da assolvere. La dotazione finanziaria di detto Fondo integrativo, volto a prevedere compensi per il supporto fornito alle attività delle Forze Armate in tema di difesa e sicurezza nazionale, è pari a 21 milioni annui per il triennio 2019-2021 ed è ripartito attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per gli anni 2019 e 2020, nei termini di cui all'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; per il 2021, mediante quota parte dei risparmi di cui all'articolo 11, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94».
9-ter. Al fine di soddisfare le esigenze di efficientamento e ammodernamento dello strumento militare, anche mediante mirati processi di razionale rimodulazione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa nonché nella prospettiva della valorizzazione di tale personale, il Ministero della difesa è autorizzato, nei limiti del 50 per cento delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella prima area funzionale all'area seconda, con profilo professionale di addetto e attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1. Per le stesse finalità e con gli stessi limiti, il Ministero della difesa è autorizzato, nell'ambito dei posti disponibili e in relazione al fabbisogno, ad indire una o più procedure interne per il passaggio del personale inquadrato nella seconda area alla terza area funzionale con attribuzione della prima fascia retributiva d'inquadramento F1, qualora in possesso dei prescritti titoli di studio previsti per l'accesso dall'esterno alla terza area. Gli effetti economici e giuridici decorrono dalla completa definizione delle procedure selettive. Il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e nell'ambito della medesima area funzionale, nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e 50 per cento, computando in tale ultima percentuale anche gli accessi per procedure assunzionali finalizzate al 31 dicembre 2018. Per le finalità di cui al comma 1, si provvede alla relativa copertura finanziaria a valere sulle facoltà assunzionali annuali del Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
101. 1. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. È autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per il completamento del reparto logistico della Brigata Sassari.
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140.
101. 2. Deidda, Lucaselli, Rampelli.
ART. 107.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con la piena attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, che disciplina le spese per il personale degli enti e delle istituzioni di ricerca. In particolare, al fine di garantire il principio del budget quale unico vincolo alle nuove assunzioni, come ribadito dall'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo, gli enti e istituzioni di ricerca non sono soggetti al vincolo sul trattamento accessorio stabilito dall'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nella misura in cui sia necessario garantire la parità di retribuzione a tutto il personale inquadrato al medesimo livello contrattuale.
107. 3. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
1-bis. Sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*107. 1. La III Commissione.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*107. 7. Boldrini, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea.
Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 210 milioni di euro per l'anno 2019, 360 milioni per l'anno 2020, 360 milioni per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
107. 5. Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
*107. 2. La III Commissione.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
*107. 4. Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
*107. 6. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in coerenza e a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.
*107. 8. Boldrini, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Riforma dei contributi erogati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. La legge 23 dicembre 1982, n. 948 è abrogata.
2. Dopo l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è aggiunto il seguente:
«Art. 23-bis.
(Enti internazionalistici)
1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può erogare, a valere su un apposito stanziamento, contributi ad enti con personalità giuridica o a organizzazioni non lucrative di utilità sociale, impegnati da almeno tre anni continuativi nella formazione in campo internazionalistico o nella ricerca in materia di politica estera. Le erogazioni sono regolate da convenzioni, stipulate previa procedura pubblica, nel rispetto dei prìncipi di trasparenza e di parità di trattamento. I bandi individuano modalità per incoraggiare la partecipazione di giovani studiosi alle attività di cui al primo periodo.
2. I contributi sono attribuiti a progetti di ricerca, proposti dagli enti internazionalistici, nell'ambito di priorità tematiche approvate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale entro il 31 gennaio di ciascun anno. Sullo schema di decreto è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che è reso entro venti giorni dall'assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
3. Le spese effettivamente sostenute per i progetti sono rimborsate nella misura massima del settantacinque per cento.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 778.000 annui a decorrere dal 2019.»
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: 778.000;
CS: 778.000.
2020:
CP: 778.000;
CS: 778.000.
2021:
CP: 778.000
CS: 778.000
107. 01. Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Cooperazione allo sviluppo)
1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, ai fini dell'utilizzo in favore delle azioni stesse.
107. 02. Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art. 107-bis.
(Incremento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)
1. Per rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000;
2021: –10.000.000.
107. 03. Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 107, inserire il seguente:
Art. 107-bis.
(Riforma dei contributi erogati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. La legge 6 febbraio 1992, n. 180 è abrogata.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1967, n. 18, dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis.
(Partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale)
1. Per consentire la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, il Ministero degli affari esteri è della cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Resta ferma la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici.
2. Per le finalità di cui al primo comma, possono essere altresì concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri. In tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento.
3. Nell'ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145 e con le modalità ivi previste, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento circa le iniziative avviate in attuazione del presente articolo.
4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 903.000 annui a decorrere dal 2019».
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo programma 1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: 158.429;
CS: 158.429.
2020:
CP: 158.429;
CS: 158.429.
2021:
CP: 158.429.
CS: 158.429.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo programma 1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: 617.808;
CS: 617.808.
2020:
CP: 617.808;
CS: 617.808.
2021:
CP: 617.808;
CS: 617.808.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo programma 1.5 (Integrazione europea), apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: 127.183;
CS: 127.183.
2020:
CP: 127.183;
CS: 127.183.
2021:
CP: 127.183;
CS: 127.183.
107. 04. Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
TAB. 2.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 10 Comunicazioni, programma 10.2 Sostegno al pluralismo dell'informazione, apportare le seguenti variazioni:
2020:
CP: + 28.252.000;
CS: + 28.252.000.
2021:
CP: + 28.252.000;
CS: + 28.252.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
2020:
CP: –28.252.000;
CS: –28.252.000;
2021:
CP: –28.252.000;
CS: –28.252.000.
Tab. 2. 3. Lucaselli.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –5.000.000;
CS: –5.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000.
Tab. 2. 1. Carnevali, Boschi, De Filippo, Martina, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000;
2020:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000;
2021:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000;
2020:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000;
2021:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
*Tab. 2. 4. Lupi, Colucci, Tondo.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000;
2020:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000;
2021:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, programma 1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000;
2020:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000;
2021:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
*Tab. 2. 5. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Boschi.
Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 18 Giovani e Sport, programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000;
2020:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000;
2021:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –30.000.000;
CS: –30.000.000;
2020:
CP: –30.000.000;
CS: –30.000.000;
2021:
CP: –30.000.000;
CS: –30.000.000.
Tab. 2. 2. Novelli, Sandra Savino.
TAB. 4.
Allo stoto di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +100.000;
CS: +100.000;
2020:
CP: +100.000;
CS: +100.000;
2021:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –100.000;
CS: –100.000;
2020:
CP: –100.000;
CS: –100.000;
2021:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
Tab. 4. 1. Occhiuto.
Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +100.000;
CS: +100.000;
2020:
CP: +100.000;
CS: +100.000;
Conseguentemente, allo stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –100.000;
CS: –100.000;
2020:
CP: –100.000;
CS: –100.000;
Tab. 4. 2. Occhiuto.
Allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia programma 3.1 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +100.000;
CS: +100.000;
Conseguentemente, allo stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –100.000;
CS: –100.000;
Tab. 4. 3. Occhiuto.
TAB. 8.
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +50.000;
CS: +50.000.
2020:
CP: +50.000;
CS: +50.000.
2021:
CP: +250.000;
CS: +250.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –50.000;
CS: –50.000.
2020:
CP: –50.000;
CS: –50.000.
2021:
CP: –250.000;
CS: –250.000.
Tab. 8. 1. Vinci, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
TAB. 9.
Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
2020:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
2021:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
2020:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
2021:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
Tab. 9. 1. Occhiuto.
Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
2020:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
2020:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
Tab. 9. 2. Occhiuto.
Allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.2 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionale, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
Tab. 9. 3. Occhiuto.
TAB. 10.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +21.000.000;
CS: +21.000.000.
2020:
CP: +36.820.000;
CS: +36.820.000.
2021:
CP: +35.000.000;
CS: +35.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –21.000.000;
CS: –21.000.000.
2020:
CP: –36.820.000;
CS: –36.820.000.
2021:
CP: –35.000.000;
CS: –35.000.000.
Tab. 10. 1. Maccanti, Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico, programma 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
2020:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
2021:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
2020:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
2021:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
Tab. 10. 2. Occhiuto.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico, programma 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
2020:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
2020:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
Tab. 10. 3. Occhiuto.
Allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 3 Casa e assetto urbanistico, programma 3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +100.000;
CS: +100.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –100.000;
CS: –100.000.
Tab. 10. 4. Occhiuto.
TAB. 13.
Allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistiche, programma 1.5 Tutela e valorizzazioni dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –1.000.000;
CS: –1.000.000
Tab. 13. 1. Panizzut, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
TAB. A.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –30.000.000;
2020: –30.000.000;
2021: –30.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 18 Giovani e sport, programma 18.2 Incentivazione e sostegno alla gioventù, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000.
2020:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000.
2021:
CP: +30.000.000;
CS: +30.000.000.
Tab. A. 14. Frassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –6.000.000;
2020: –6.000.000;
2021: –6.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +6.000.000;
CS: +6.000.000;
2020:
CP: +6.000.000;
CS: +6.000.000;
2021:
CP: +6.000.000;
CS: +6.000.000;
Tab. A. 7. Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Fragomeli, Carnevali.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –4.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP: +4.500.000;
CS: +4.500.000;
*Tab. A. 1. La III Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –4.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP: +4.500.000;
CS: +4.500.000;
*Tab. A. 18. Ungaro, La Marca, Schirò, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: –4.000.000;
2020: –4.000.000;
2021: –4.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione 2 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale programma 2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo apportare le seguenti variazioni:
2019
CP: +4.000.000
CS: +4.000.000.
2020:
CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.
2021:
CP: +4.000.000;
CS: +4.000.000.
Tab. A. 16. Losacco.
Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –3.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nei mondo, programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
Tab. A. 24. La Marca, Ungaro, Schirò, Carè.
Alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: –3.000.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 2: Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale programma 2.1 Regolamentazione della circolazione stradale e servizi di motorizzazione apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +3.000.000;
CS: +3.000.000.
Tab. A. 15. Cantini, Pizzetti.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –2.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
*Tab. A. 2. La III Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2021: –2.500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2021:
CP: +2.500.000;
CS: +2.500.000.
*Tab. A. 19. La Marca, Ungaro, Schirò, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000;
2021: –1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo, programma 3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2020:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2021:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
Tab. A. 23. La Marca, Ungaro, Schirò, Carè.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000;
2021: –1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2020:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2021:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
*Tab. A. 3. La III Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –1.000.000;
2020: –1.000.000;
2021: –1.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2020:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
2021:
CP: +1.000.000;
CS: +1.000.000.
*Tab. A. 22. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –800.000;
2020: –800.000;
2021: –800.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +800.000;
CP: +800.000.
2020:
CP: +800.000;
CP: +800.000.
2021:
CP: +800.000;
CP: +800.000.
**Tab. A. 4. La III Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –800.000;
2020: –800.000;
2021: –800.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +800.000;
CP: +800.000.
2020:
CP: +800.000;
CP: +800.000.
2021:
CP: +800.000;
CP: +800.000.
**Tab. A. 17. Schirò, Ungaro, La Marca, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –800.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +800.000;
CS: +800.000.
*Tab. A. 6. La III Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –800.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +800.000;
CS: +800.000.
*Tab. A. 20. La Marca, Schirò, Ungaro, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –500.000;
2020: –1.500.000;
2021: –1.500.000.
Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero della difesa, missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +500.000;
CP: +500.000.
2020:
CP: +1.500.000;
CP: +1.500.000;
2021:
CP: +1.500.000;
CP: +1.500.000;
Tab. A. 13. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –500.000;
2020: –500.000;
2021: –500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2020:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2021:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
*Tab. A. 5. La III Commissione.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –500.000;
2020: –500.000;
2021: –500.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2020:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
2021:
CP: +500.000;
CS: +500.000.
*Tab. A. 21. Ungaro, Schirò, La Marca, Carè, Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –80.000;
2020: –80.000;
2021: –80.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 14.1 Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +80.000;
CP: +80.000.
2020:
CP: +80.000;
CP: +80.000.
2021:
CP: +80.000;
CP: +80.000.
Tab. A. 10. Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Siani, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Fragomeli.
TAB. B.
Alla Tabella B, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2019: +5.000.000;
2020: +5.000.000;
2021: +5.000.000.
Conseguentemente, alla medesima Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000;
2021: –5.000.000.
Tab. B. 4. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –15.000.000;
2020: –15.000.000;
2021: –15.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +15.000.000;
CS: +15.000.000;
2020:
CP: +15.000.000;
CS: +15.000.000;
2021:
CP: +15.000.000;
CS: +15.000.000.
Tab. B. 3. Paita, Vazio.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000;
2021: –5.000.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000;
2020:
CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000;
2021:
CP: +5.000.000;
CS: +5.000.000.
Tab. B. 2. Cantini, Buratti.
Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –2.600.000.
Conseguentemente, allo stato di previsione, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +2.600.000;
CS: +2.600.000.
Tab. B. 1. Losacco.