Disegno di legge n. 1334
V Commissione
(Bilancio, tesoro e programmazione)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
EDIZIONE PROVVISORIA
EMENDAMENTI SEGNALATI
ART. 2.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 si applicano le disposizioni concernenti le agevolazioni in materia di accisa sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei territori montani colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come previsto dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 200 milioni;
b) sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 350 milioni.
2. 2. Caretta, Luca De Carlo, Ciaburro, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Aliquota IVA sui prodotti da riciclo e riuso)
1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater) materie prime, semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
1-quinquies) compostato derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*2. 01. La VI Commissione.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Aliquota Iva sui prodotti da riciclo e riuso)
1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-ter sono aggiunti i seguenti:
«1-quater) materie prime, semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
1-quinquies) compostato derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*2. 010. Ruocco, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano.
ART. 3.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «per attività» aggiungere le seguenti: «di trasporto valori effettuata con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, nonché».
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori, di cui al precedente periodo, possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
* 3. 1. Martino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 3 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «per attività» aggiungere le seguenti: «di trasporto valori effettuata con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti di massa complessiva, nonché».
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le procedure per ottenere il rimborso destinato alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto valori, di cui al precedente periodo, possono essere attivate solo dopo l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio dei 27 ottobre 2003».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
* 3. 5. Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Abrogazione dell'imposta di registro)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: 1.200 milioni di euro per l'anno 2019 e a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
3. 01. Marattin, Padoan, Boschi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Abrogazione dell'Irap sui privati)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2018, l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applica limitatamente alle pubbliche amministrazioni.
2. Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate: le necessarie modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al comma 1, nonché le ulteriori disposizioni legislative e regolamentari abrogate ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4,73 miliardi per l'anno 2019, 19,92 miliardi di euro per l'anno 2020, 9,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 12,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e di 12,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 9 miliardi di euro per l'anno 2020, 2,61 miliardi di euro per l'anno 2021, 5,79 miliardi di euro per l'anno 2022 e 5,1 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, della presente legge;
b) quanto a 4,73 miliardi di euro per l'anno 2019, e 7 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 2, della presente legge;
c) quanto a 2.678 milioni di euro per l'anno 2020 mediante incremento dell'aliquota ordinaria dell'IVA, corrispondente alla soppressione, all'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della presente legge, delle parole: «di 0,8 punti percentuali per l'anno 2020»;
d) quanto a 430 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge;
e) quanto a 405 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2;
f) quanto a 408 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 02. Marattin, Padoan, Boschi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Riduzione dell'accisa sui carburanti di 2 centesimi al litro)
1. A decorrere dal 1o luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2020 l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:
a) benzina e benzina con piombo: euro 708,4 per mille litri;
b) gasolio usato come carburante: euro 597,4 per mille litri.
2. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma 1, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 465 milioni di euro per l'anno 2019 e di 930 milioni di euro per l'anno 2020, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote.
Conseguentemente:
all'articolo 19, comma 20, sostituire le parole: per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con le seguenti: per l'anno 2021;
sostituire l'articolo 55, con il seguente:
Art. 55.
(Fondo per l'attuazione del programma di governo e disposizioni per la riduzione delle auto blu)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione pari a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 e comunque alimentato dai risparmi di spesa ottenuti ai sensi del presente articolo.
2. A decorrere dal 1o luglio 2019, nessuna amministrazione pubblica può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei commi 2 e 3 e sono disposte le modalità per la loro dismissione.;
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2020 e incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 15 milioni di euro per l'anno 2020.
alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.000.000;
2020: – 40.000.000.
3. 010. Rotta.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 514, le parole: «in euro 3» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 2,98»;
b) dopo il comma 514, è inserito il seguente:
«514-bis. Al fine di valorizzare i piccoli birrifici indipendenti che rappresentano una realtà produttiva molto dinamica e ad alto livello qualitativo, all'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, il comma 3-bis è sostituito con il seguente:
3-bis. Ai piccoli birrifici indipendenti, sotto i 60.000 hl si applica l'aliquota di cui all'Allegato I, sezione Alcole e bevande alcoliche, relativa alla voce Birra, ridotta del 30 per cento. Il pagamento delle accise avviene dopo l'emissione della fattura di vendita con l'uscita del prodotto dallo stabilimento.».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2019, e di 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
3. 011. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 4.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 6;
all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: con una dotazione pari a 5.044,30 milioni di euro per l'anno 2019;
sopprimere l'articolo 82.
4. 24. Delrio, Fregolent, Marattin, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.
Al comma 1, lettera c), capoverso lettera d), eliminare le seguenti parole: a società a responsabilità limitata o.
Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 90.
4. 30. Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, che abbiano superficie di vendita non superiore ai 150 metri quadri nei comuni montani con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e che, in base ai dati ISTAT riferiti all'anno 2018, abbiano registrato una diminuzione della popolazione residente superiore al 5 per cento, l'imposta sostitutiva unica del 15 per cento, come disciplinata dal presente articolo è ridotta al 5 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, le parole: con una dotazione pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 sono sostituite dalle seguenti: con una dotazione pari a 8.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4. 32. Tondo, Lupi, Colucci, Sangregorio.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Soppressione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, degli studi di settore e dei parametri)
1. Sono abrogati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, gli studi di settore previsti dagli articoli 62-bis e 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 ed i parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Le disposizioni normative e regolamentari relative all'elaborazione e all'applicazione dei parametri, degli studi di settore e degli indici sintetici di affidabilità fiscale cessano di produrre effetti nei confronti dei soggetti interessati agli stessi dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
3. Sono altresì abrogate le norme che fanno rinvio a qualsiasi titolo alle disposizioni abrogate dal presente articolo.
4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, col quale i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
5. Ove le risorse individuate nel comma 4 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini.
6. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 5 si applica nelle seguenti misure: a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda; b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.
7. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
8. È obbligato al pagamento dell'imposta: a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro; b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.
9. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
11. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 9 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 10.
12. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 5 a 10 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. 012. Ruocco, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Regime tributario speciale per i lavoratori impatriati)
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente il regime tributario speciale per i lavoratori impatriati, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e i redditi da lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento di cui all'alinea e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;
b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.»;
b) il comma 1-bis è abrogato;
c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel rispetto dei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
3-ter. La fruizione dei benefici di cui al comma 1 è incompatibile con la contemporanea fruizione degli incentivi previsti dall'articolo 17 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
3-quater. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo i soggetti che, essendo titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgono all'estero, in forza di tale rapporto, la propria attività lavorativa anche per il periodo temporale individuato dal comma 1, lettera a).
3-quinquies. La durata del beneficio di cui al comma 3 è estesa ai sei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione dei reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare per i primi quattro anni, al sessanta per cento per il quinto anno e al settanta per cento per il sesto anno, al verificarsi, a seguito del rientro in Italia dei beneficiario, di una delle seguenti condizioni:
a) acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale;
b) contrazione di matrimonio o costituzione di un'unione civile;
c) nascita o adozione di un figlio.
3-sexies. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2019, anche ai beneficiari correnti e anche a tutti i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo;».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
4. 013. Ungaro, Fregolent, Schirò, Carè, La Marca.
Dopo l'articolo 4, aggiungere i seguenti:
Art. 4-bis.
(Eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi identificati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1. Entro il 1o luglio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze presenta d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto un programma esecutivo per l'eliminazione a partire dal 1o gennaio 2020 dei sussidi ambientalmente dannosi identificati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli» di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. I risparmi di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e in anticipazione del comma 1 del presente articolo, sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. È istituito un fondo per il credito di imposta per investimenti in riduzione dell'impatto ambientale nei settori coinvolti dal taglio degli sconti; il predetto fondo è alimentato, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con parte dei risparmi derivanti dalla misura di cui al presente comma per i primi tre anni.
Art. 4-ter.
(Ridefinizione delle accise sulla base delle emissioni-serra)
1. Entro il 1o luglio 2019, in base a tabelle elaborate dell'Enea che tengono conto delle emissioni di gas climalteranti legate ai comuni utilizzi dei prodotti energetici attraverso le tecnologie più diffuse, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridefinisce le aliquote delle accise sul consumo finale di prodotti energetici per renderle proporzionati alle emissioni di gas serra medie relative al consumo di tali prodotti. Il valore di tali aliquote, per unità di emissione, sarà stabilito per il 2019 in misura tale da mantenere invariato il gettito complessivo.
2. Dal 2020 il valore per unità di emissione delle accise dei prodotti energetici sarà pari al valore di mercato dei permessi ad emettere CO2 nell'ambito del sistema europeo ETS e comunque non inferiore a 30 euro/T di CO2. Tale valore minimo sarà aumentato di 2 euro/T all'anno per 5 anni.
3. Le maggiori entrate di cui al presente articolo alimentano il Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1 comma 431 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Art. 4-quater.
(Carbon-IVA)
1. Entro il 1o ottobre 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di tabelle statistiche relative ai processi produttivi standard di tutte le categorie merceologiche rilevanti, propone un progetto di «definizione dell'IVA, a parità di gettito atteso, sulla base delle emissioni di gas-serra relative alla produzione e al consumo dei beni.
4. 01. Magi.
ART. 6.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di Irap)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 100 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 50 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale».
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini.
4. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:
a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.
5. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
6. È obbligato al pagamento dell'imposta:
a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro;
b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.
7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.
10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6. 01. La VI Commissione.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di Irap)
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 100 mila euro, qualora le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedano complessivamente il 50 per cento dei compensi percepiti e comunque nell'attività non venga impiegato più di un lavoratore dipendente a tempo pieno ovvero due a tempo parziale».
2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 397, è ridotto di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente:
a) dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Sugar tax)
1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020 e 2021 è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per quanto occorra, ai predetti fini.
2. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 1 si applica nelle seguenti misure:
a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.
3. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
4. È obbligato al pagamento dell'imposta:
a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro;
b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.
5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 6.
8. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 1 a 6 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
b) all'articolo 90 sopprimere il comma 2;
6. 09. Ruocco, Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
1. Ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, qualora il reddito d'impresa ovvero di lavoro autonomo ecceda quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente, l'eccedenza concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo nella misura del cinquanta per cento. La disposizione si applica esclusivamente per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2019, 420 milioni di euro per l'anno 2020 e 430 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
6. 02. Crosetto, Meloni, Lollobrigida, Lucaselli.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis
(Abolizione dello «split payment»)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 17-ter è abrogato;
b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter, sono abrogate.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'articolo 1, comma 633, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1o gennaio 2019.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 pari a 2.500 milioni di euro per il 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020 si provvede attraverso le maggiori entrate derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.250 milioni di euro per il 2020. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.250 nell'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e non si applica la riduzione delle spese fiscali.
6. 024. Giacomoni, Mandelli, Nevi, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di note variazione di procedure concorsuali)
1. Il comma 567 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.000.
6. 010. Baratto, Nevi, Martino, Giacomoni, Angelucci, Benigni, Bignami, Cattaneo, Occhiuto, D'Ettore, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Mandelli, Prestigiacomo, Paolo Russo.
ART. 7.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Detrazioni per carichi di famiglia)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c):
1) le parole: «950 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.150 euro»;
2) le parole: «a 1.220 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari a 1.300 euro»;
3) le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «600 euro»;
4) le parole da: «con più di tre figli a carico» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «con due figli a carico la detrazione è aumentata di 300 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con tre figli a carico la detrazione è aumentata di 400 euro per ciascun figlio. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico la detrazione è aumentata di 500 euro per ciascun figlio»;
b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) oltre a quanto previsto dalla lettera d), quale misura di sostegno alla assistenza recata ai genitori, è riconosciuta una detrazione pari a ulteriori 500 euro per ciascuno dei genitori, o dei genitori del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto fra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro».
2. A decorrere dall'anno d'imposta 2019, l'importo previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a 5.000 euro.
Conseguentemente alle minori entrate derivanti dall'articolo 7-bis, valutate in 2 miliardi e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e per gli anni 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'introduzione del reddito e delle pensioni di cittadinanza e per la revisione del sistema pensionistico come previsto dall'articolo 21, comma 1, della presente legge.
7. 02. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Toccafondi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti)
1. Il comma 1-quater dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di euro mille, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Nel caso in cui la spesa di cui al periodo precedente sia sostenuta da persona fiscalmente a carico di un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare, la detrazione spetta a quest'ultimo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 400 mila a decorrere dall'anno 2019.
7. 07. Grimoldi, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Detrazioni fiscali in materia di mantenimento dei cani guida per i non vedenti)
1. Il comma 1-quater dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura forfettaria di 700 euro, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Nel caso in cui la spesa di cui al periodo precedente sia sostenuta da persona fiscalmente a carico di un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare, la detrazione spetta a quest'ultimo.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: euro 248.950.000 per l'anno 2019, euro 398.950.000 annui a decorrere dall'anno 2020.
7. 03. Misiti, Dall'Osso, Grippa.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
1. Il comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente:
«9. Al procedimento sanzionatorio di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. Solo per le violazioni dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51 il cui importo non sia superiore a 250.000 euro ed in deroga all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al 5 per cento dell'importo trasferito o acquisito, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione. Il pagamento in misura ridotta non è esercitabile da chi si è già avvalso della medesima facoltà per altra violazione dell'articolo 49, commi 1, 2, 5, 6 e 7, e dell'articolo 51, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui si procede.».
7. 08. Angiola, L'Abbate, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 8.
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.472,20 milioni di euro per l'anno 2019, 6.575,20 milioni di euro per l'anno 2020 e 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
b) sopprimere l'articolo 88.
8. 24. Delrio, Fregolent, Marattin, Boccia, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Mancini, Melilli, Navarra, Padoan, Ungaro.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti:, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
*8. 11. Mandelli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti:, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
*8. 33. Butti, Fidanza, Rotelli, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui all'articolo 102 del citato testo unico, aggiungere le seguenti:, nonché degli investimenti effettuati per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione.
Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per investimenti per favorire la transizione verso reti di comunicazione elettronica di quinta generazione, si intendono gli investimenti effettuati per l'aggiudicazione dei diritti d'uso delle frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica in larga banda mobili terrestri bidirezionali destinate a favorire la transizione verso la tecnologia 5G e per la successiva realizzazione delle reti 5G.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 232,2 milioni di euro per l'anno 2019, 381,3 milioni di euro per l'anno 2020, 377,27 milioni di euro per l'anno 2021, 363,26 milioni di euro per l'anno 2022, 358,17 milioni di euro per l'anno 2023, 358,31 milioni di euro per l'anno 2024, 384,16 milioni di euro per l'anno 2025, 373,18 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.
*8. 35. Lorenzin, Boschi.
Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: determinato o.
8. 27. Fassina, Epifani, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con riferimento al costo del personale di cui alla lettera b) del comma 1 all'importo della quota riferibile all'assunzione di personale dipendente femminile viene applicata un'aliquota ridotta di ulteriori due punti.
Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: dell'1,5 per cento.
8. 28. Boldrini, Fassina, Pastorino.
Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo la parola: esistenti aggiungere le seguenti:, progetti di ricerca e sviluppo.
Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Per ciascun periodo di imposta l'ammontare degli investimenti è determinato sulla differenza del valore di acquisto dei beni materiali nuovi, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, o del valore degli investimenti in ricerca e sviluppo e le cessioni di beni materiali.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 55 e 90.
*8. 1. La VI Commissione.
Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo la parola: esistenti aggiungere le seguenti:, progetti di ricerca e sviluppo.
Conseguentemente, alla medesima lettera b), sostituire il terzo periodo con il seguente: Per ciascun periodo di imposta l'ammontare degli investimenti è determinato sulla differenza del valore di acquisto dei beni materiali nuovi, ad eccezione di quelli di cui al periodo precedente, o del valore degli investimenti in ricerca e sviluppo e le cessioni di beni materiali.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 55 e 90.
*8. 4. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
**8. 7. Crosetto, Caretta, Ciaburro.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
**8. 20. Moretto, Benamati, Marco Di Maio.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
**8. 30. Pastorino, Fassina, Fornaro.
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: se i predetti soggetti a: le vicende della riserva con le seguenti: per motivi di semplificazione se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano considerando unicamente il reddito d'impresa imponibile senza tener conto della destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva medesima.
**8. 32. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Il comma 2 dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, è soppresso.
8. 37. Colucci, Lupi, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(IVA agevolata su pellet)
1. Alla tabella A – Parte III del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 98 sono soppresse le parole: «, esclusi i pellet».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 154 milioni di euro per l'anno 2019 e di 304 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
8. 015. Aprile, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:
Art. 8-bis.
(IVA agevolata su prodotti igienico-sanitari)
1. Alla tabella A – Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter), è aggiunto il seguente:
«1-quater) prodotti per la protezione dell'igiene femminile, dei neonati, dei disabili, degli anziani individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro un limite di spesa, a carico del bilancio dello Stato, di 68 milioni di euro a decorrere dal 2019;».
Art. 8-ter.
1. Alla Tabella A – Parte I [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] Prodotti agricoli ed ittici – del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 sono soppressi i seguenti numeri:
6) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco o refrigerato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
42) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v.d. 24.01);
2. Alla Tabella A – Parte II – Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 18) sono soppresse le parole: materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica;
3. Alla Tabella A – Parte III [Beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta] Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento sono soppressi i seguenti numeri:
9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
20-bis) tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato;
127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli.
8. 016. Martinciglio, Misiti, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Sodano, Trizzino, Zennaro, Zolezzi.
ART. 9.
Al comma 1, sostituire le parole: Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell'anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, con le seguenti: Il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.000 milioni.
9. 10. Sandra Savino.
Al comma 1, sopprimere le parole:, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
9. 25. Foti, Butti, Trancassini, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: «locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni,» sono aggiunte le seguenti: «salvo nei casi in cui il contratto abbia ad oggetto la locazione di immobili ad uso abitativo a società di persone».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
9. 3. Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: «la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431» sono sostituite con le seguenti: «la cedolare secca si applica ai contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 3 e 5, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'anno di imposta 2019.
9. 010. Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Trattamento tributario delle convenzioni urbanistiche)
1. All'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, sono premesse le seguenti parole: «Limitatamente all'ambito territoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) al terzo comma, le parole: «all'articolo 40-bis» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 36-bis e 40-bis».
Conseguentemente all'articolo 90, com- ma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 249,5 milioni.
9. 011. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Redditi fondiari percepiti)
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'imputazione dei redditi fondiari, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «I redditi» sono aggiunte le seguenti: «, percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa,»;
b) le parole: «ad uso abitativo» e le parole: «dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Ove le risorse individuate nel comma 2 non risultino sufficienti a copertura degli oneri derivanti dal comma 1, è istituita l'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti, il cui gettito viene destinato, per la metà del suo importo, ai predetti fini.
4. L'imposta sul consumo di bevande ad alto contenuto di zuccheri aggiunti di cui al comma 3 si applica nelle seguenti misure:
a) mezzo centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai cinque grammi ed inferiore ai dieci grammi su 100 millilitri di bevanda;
b) un centesimo di euro per grammo di zucchero aggiunto superiore ai dieci grammi per 100 millilitri di bevanda.
5. L'obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione ovvero della importazione. L'imposta è esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato.
6. È obbligato al pagamento dell'imposta:
a) il produttore o il distributore o il commerciante all'ingrosso, in solido tra loro;
b) relativamente all'importazione, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.
7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative dell'imposta, ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 7 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 8.
10. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dai commi da 3 a 8 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
9. 016. Ruocco, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche al regime della scissione dei pagamenti)
1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. Le cessioni e le prestazioni effettuate da soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato nei confronti di operatori tenuti all'applicazione del regime di cui al presente articolo per le cessioni o prestazioni effettuate sono eseguite senza pagamento dell'imposta, previa dichiarazione scritta di questi ultimi e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni assoggettate al predetto regime fatte dai medesimi nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i committenti possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni o di servizi. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta devono dare comunicazione scritta al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio o dopo tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l'ammontare dei corrispettivi delle operazioni fatte ai sensi del presente articolo nell'anno solare precedente. La volontà di avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma ha efficacia fino a revoca espressa, da comunicare con le stesse modalità dell'adesione. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione scritta al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L'opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, rimane efficace, al termine di ciascun triennio, per il successivo. La revoca deve essere comunicata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio successivo al termine del triennio. I soggetti che iniziano l'attività o non hanno comunque effettuato operazioni soggette al regime previsto dal presente articolo nell'anno solare precedente possono avvalersi, per la durata di un triennio solare, della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell'imposta, dandone preventiva comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l'ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.
2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano a condizione:
a) che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni assoggettate al regime di cui al presente articolo, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10 per cento del volume d'affari determinato ai sensi dell'articolo 20. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attività da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facoltà di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare supera la predetta percentuale del volume d'affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
b) che l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che ne rilascia ricevuta per via telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, deve essere consegnata al fornitore o prestatore prima dell'effettuazione dell'operazione; la dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.
2-quater. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter si applicano per gli acquisti di beni e servizi effettuati a decorrere dal 1o gennaio 2019, con riferimento alle operazioni ricadenti nell'ambito di applicazione del presente articolo effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le norme di attuazione del presente comma e dei commi 2-bis e 2-ter.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
9. 017. Ruocco, Gusmeroli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Istituzione di un Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio)
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il sostegno delle microimprese attive nel settore del commercio al dettaglio, come definite dall'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
2. Ai fini del finanziamento del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025 per l'erogazione dei contributi di cui al comma 3.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è utilizzato, nei limiti delle risorse ivi iscritte, per il finanziamento:
a) di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la digitalizzazione, per la dotazione di strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica, di sistemi di sicurezza innovativi e di sistemi di videosorveglianza;
b) di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi;
c) di contributi per le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia, di eliminazione delle barriere architettoniche, e di incremento dell'efficienza energetica, ovvero per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del quinto anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.
4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, nei limiti delle risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1, i requisiti per beneficiare dei contributi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 020. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Pezzopane.
ART. 10.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Proroga della disciplina di maggiorazione dell'ammortamento)
1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 29, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «30 giugno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020»;
b) al comma 30, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite, ovunque ricorrano, con dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2019», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
2. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.».
Conseguentemente:
all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.465 milioni di euro per l'anno 2020, 6.015 milioni di euro per l'anno 2021, 6.160 milioni di euro per l'anno 2022, 6.220 milioni di euro per l'anno 2023, 6.220 milioni di euro per l'anno 2024, 6.150 milioni di euro per l'anno 2025, 6.655 milioni di euro per l'anno 2026, 6.950 milioni di euro per l'anno 2027, 7.000 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2028.
alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019 –10.000.000;
2020 –10.000.000;
2021 –10.000.000.
10. 59. Delrio, Moretto, Gadda, Marattin, Benamati, Boccia, Bonomo, Boschi, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, De Micheli, Incerti, Madia, Gavino Manca, Melilli, Mor, Nardi, Navarra, Noja, Padoan, Portas, Zardini, Pezzopane.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 10.
1. A decorrere dall'anno 2019, al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano nella misura del 150 per cento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre dell'anno in corso, ovvero entro il 31 dicembre dell'anno successivo a condizione che entro la data del 31 dicembre dell'anno in corso il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
2. La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
3. Per i soggetti che, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, beneficiano della maggiorazione di cui al comma 1 e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato 6 annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
4. Ai fini della fruizione dei benefìci di cui ai commi 1 e 3, l'impresa è tenuta a produrre la documentazione di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Resta ferma, inoltre, l'applicazione delle disposizioni in materia di investimenti sostitutivi previste dall'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
6. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3».
Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
10. 14. Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;
b) al comma 1 sostituire le parole: effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 con le seguenti: effettuati entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021;
c) sopprimere il comma 2;
d) al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 6.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 7.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 8.000 milioni di euro per l'anno 2031 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
10. 19. Gelmini, Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri, Palmieri.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le parole: nelle misure previste dal comma 2 del presente articolo;
b) sopprimere il comma 2;
c) al comma 5 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Restano ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 1, comma 34 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 7.000 milioni di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, 7.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 7.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 8.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, 8.200 milioni di euro per l'anno 2029, 8.500 milioni di euro per l'anno 2030 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031.
10. 18. Gelmini, Barelli, Porchietto, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri, Palmieri.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'allegato A, annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sezione «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità» è aggiunta la seguente voce: «i sistemi per la cyber sicurezza dei macchinari e delle infrastrutture, ed in particolare i beni materiali (parte hardware) dedicati alla cyber security (ad esempio i firewall industriali, Intrusion detection system, Network Intrusion Detection System, ecc.)»;
b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali relativi alla sola categoria «software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)» di cui all'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, la maggiorazione di cui al comma 3 del presente articolo si applica indipendentemente dall'investimento in beni di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 90 comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027, 200 milioni di euro nell'anno 2028 e 230 milioni di euro per l'anno 2029 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030.
10. 6. Mandelli.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il medesimo articolo, aggiungere il seguente:
10-bis.
(Proroga del super ammortamento)
1. Al fine di incentivare gli investimenti delle piccole e medie imprese, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino a 516 euro, dal 15 ottobre 2018 al 31 dicembre 2019, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 50 per cento.
*10. 1. La VI Commissione.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.
Conseguentemente, dopo il medesimo articolo, aggiungere il seguente:
10-bis.
(Proroga del super ammortamento)
1. Al fine di incentivare gli investimenti delle piccole e medie imprese, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino a 516 euro, dal 15 ottobre 2018 al 31 dicembre 2019, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 50 per cento.
*10. 57. Gusmeroli, Centemero, Cavandoli, Ferrari, Covolo, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Il credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 di cui ai commi da 46 a 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, con le modalità ivi previste. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le somme eventualmente residue, relative al credito di imposta non usufruiti negli anni precedenti, sono riassegnate per gli anni 2019 e successivi con le medesime finalità.
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.750 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
10. 17. Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 46 a 55, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
10. 40. Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
*10. 2. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
*10. 7. Delrio, Gadda, Marattin, Cenni, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Pezzopane.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
*10. 8. Sandra Savino, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sozzani.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
*10. 33. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi entro la data del 31 dicembre 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
*10. 47. Ciaburro, Caretta, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di cloud computing.
**10. 13. Fiorini, Cortelazzo, Mazzetti, Mandelli, Occhiuto.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Ai soli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si considerano agevolabili, con le modalità ordinarie, gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, realizzati mediante soluzioni di cloud computing.
**10. 29. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Pezzopane.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Estromissione agevolata immobili strumentali)
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2018, poste in essere dal 1o gennaio 2019 al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2019.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –;
2020: –;
2021: – 4.000.000.
10. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga del credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 46, le parole: «nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nei quattro periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017»;
b) al comma 56, al primo periodo, le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
10. 04. Delrio, Moretto, Marattin, Benamati, Boccia, Bonomo, Boschi, De Micheli, Madia, Gavino Manca, Melilli, Mor, Nardi, Navarra, Noja, Padoan, Zardini, Pezzopane.
ART. 11.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «36 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento» e la parola: «48.000» è sostituita con la seguente: «96.000»;
b) al comma 3, la parola: «48.000» è sostituita con la seguente: «96.000».
Conseguentemente all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.000 milioni di euro annui;
b) sopprimere il comma 4.
11. 5. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con i seguenti:
1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
1-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 6 giugno 2013»;
1-ter) al comma 2, lettera b), le parole: «sostenute dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2015»;
b) al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: «2) al comma 2, lettera b-bis), al primo periodo, le parole: “sostenute dai 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: “sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2018”»;
c) al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole «sostenute nell'anno 2019», con le seguenti: «sostenute a decorrere dall'anno 2018»;
d) al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:
4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
5) al comma 2-quinquies, ultimo periodo, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021», sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018»;
e) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con i seguenti:
1) al comma 1, le parole: «sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2018», sono sostituite dalle seguenti: «sostenute a decorrere dai 26 giugno 2012»;
1-bis) al comma 1-bis, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
1-ter) al comma 1-ter, le parole: «Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021», sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: a 6.710,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 5.891,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 5.324,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 5.749,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 5.182,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 4.616,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 4.049,7 milioni di euro per l'anno 2026, a 3.483,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 2.916,5 milioni di euro per l'anno 2028, a 2.349,9 milioni di euro per l'anno 2030 e a 2.774,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2031.
11. 48. De Menech, Boschi, Braga, Enrico Borghi, Fregolent, Pezzopane.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1 le parole: «La detrazione di cui al presente comma è ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «La detrazione di cui al presente comma è del 65 per cento per le spese, sostenute dal 1o gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811 del 2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013».
Conseguentemente:
all'articolo 90 comma 1, sostituire le parole: nel triennio 2019-2021 con le seguenti: nel biennio 2020-2021;
sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 150 milioni per l'anno 2020 e di 300 milioni annui a decorrere dal 2021.
11. 53. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
2-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:
«b-ter), per interventi relativi a operazioni di bonifica dall'amianto, escluse quelle agevolate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, qualora tali operazioni siano effettuate contestualmente e in dipendenza da interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio, sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: di 185 milioni per l'anno 2019 e di 430 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 180 milioni per l'anno 2019, di 400 milioni per l'anno 2020 e di 390 milioni a decorrere dal 2021.
11. 46. Buratti, Braga, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.
Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero:
3-bis) al comma 2, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: « b-ter) per l'acquisto e la posa in opera di apparecchi sanitari (vasi), rubinetteria sanitaria per bagno e cucina, soffioni doccia e colonna doccia attrezzate, a ridotto consumo d'acqua, sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020, fino ad un valore massimo della detrazione di 3.000 euro. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dello sviluppo economico provvede con proprio decreto a definire i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti per poter beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente lettera».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle parole: 200 milioni per l'anno 2019, 290 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030 e 400 milioni a decorrere dall'anno 2031.
11. 31. Barelli, Porchietto, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-bis dopo le parole: «ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi» sono aggiunte le seguenti: «ovvero su specifica opzione del contribuente, da effettuarsi in dichiarazione dei redditi, in 10 quote annuali di pari importo».
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 180 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.
11. 25. Lucaselli.
Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
1-bis) al comma 1-septies, le parole: «zone classificate a rischio sismico» sono sostituite dalle seguenti: «zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3».
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni di euro per l'anno 2020, di 360 milioni di euro per l'anno 2021, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
11. 44. De Micheli, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Melilli.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
3. Alle maggiori spese derivanti dal comma 2, valutate in 30,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
11. 61. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013. n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 169,3 milioni di euro per l'anno 2019, 391,7 milioni di euro per l'anno 2020, 399,3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2030.
11. 4. Boschi, De Micheli, Pezzopane.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010 n. 22, dopo le parole: «sono di competenza Statale.» è inserito il seguente periodo: «La graduatoria di accesso agli incentivi è sempre soggetta a scorrimento nei limiti dell'impegno complessivo autorizzabile di 50 Mw. La tariffa incentivante, in caso di scorrimento della graduatoria, non è soggetta a decurtazione».
11. 30. Sozzani.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e: 430 milioni, rispettivamente con le parole: 150 milioni e: 390 milioni.
11. 13. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Disposizioni in materia di rifiuti e di imballaggi)
1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiungere, in fine, il seguente comma:
«6. Per ciascuna tipologia di rifiuto, fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto di cui al comma 2, i criteri specifici di cui al comma 1 possono essere stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano per il singolo caso, nel rispetto delle condizioni ivi indicate, tramite autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo. Restano ferme le autorizzazioni già rilasciate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi degli articoli 208, 209, 211, nonché ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del presente decreto legislativo, ove conformi alle condizioni di cui al comma 1».
2. A parziale recepimento della direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 14 giugno 2018, conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita all'articolo 4 della direttiva 2008/98/CE, ai fini di incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, l'impresa acquirente della merce contenuta nell'imballaggio è tenuta a versare all'impresa venditrice una somma a titolo di deposito cauzionale, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio esposto in fattura. L'importo viene restituito al momento della resa dell'imballaggio all'impresa venditrice, la quale, in caso di raccolta separata e deposito in discarica per lo smaltimento degli scarti degli imballaggi usati, fruisce di un credito d'imposta in egual misura, da fruire entro il periodo d'imposta successivo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241.
3. Con decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del comma 4 e le ulteriori misure atte ad incentivare:
a) la restituzione o raccolta, o entrambi, degli imballaggi usati e dei rifiuti di imballaggio prodotti dal consumatore, da altri utenti finali o dal flusso di rifiuti per smistarli verso le soluzioni di gestione dei rifiuti più appropriate;
b) riutilizzo o recupero, incluso il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio raccolti.
4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004.
11. 042. Ruocco, Paternoster, Tarantino, Centemero, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Credito per interventi antisismici)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il comma 1-septies sono aggiunti i seguenti:
«1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che sostengono le tipologie di spese di cui ai predetti commi, possono optare per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 28 febbraio 2019.
1-novies. Il credito di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
1-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-octies e 1-novies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 10,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
11. 029. Marattin, Pezzopane.
Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Proroga del credito di imposta per le strutture ricettive)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: «per i periodi d'imposta 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi d'imposta dai 2017 al 2021»;
b) al comma 5, le parole: «nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, e di 60 milioni di euro nell'anno 2023».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 250 milioni di euro per l'anno 2019, di 340 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, di 340 milioni di euro per l'anno 2023 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
11. 034. Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Verini, Pezzopane.
Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Istituzione del contributo ecologico)
1. A partire dal 1o gennaio 2019 al fine di promuovere l'attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la green economy è istituito un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO2) nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.
2. Il contributo ecologico di cui al comma 1 è stabilito in 20 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
3. Il contributo ecologico è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:
a) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico di cui alla comma 2 è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO2 prodotta;
b) se la riduzione delle emissioni di CO2 è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo di cui comma 2 è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO2 prodotta.
4. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
5. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 4 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del medesimo comma 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
6. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate:
a) alla riduzione delle imposte sul reddito delle persone e delle imprese;
b) a favorire attraverso contributi gli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati dalla green economy;
c) ai progetti di recupero e riqualificazione ambientale.
11. 031. Muroni, Fassina, Pastorino, Fornaro.
ART. 12.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga della detrazione Irpef del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di immobili in classe A o B)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021.».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 234,4 milioni di euro per l'anno 2019, 368,8 milioni per l'anno 2020, 353,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022.
*12. 01. Cattaneo, Gelmini, Mandelli, Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Pella, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Proroga detrazione Irpef del 50 per cento dell'IVA per l'acquisto di immobili in classe A o B)
1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 234,4 milioni di euro per l'anno 2019, 368,8 milioni per l'anno 2020, 353,2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2022.
*12. 011. Braga, De Micheli, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Melilli.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, sostituire le parole: «e 2018» con le seguenti: «2018 e 2019».
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
12. 04. Gebhard, Plangger, Schullian, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Alla Tabella A – Parte II-bis [Beni e servizi soggetti all'aliquota del 5 per cento] del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, infine, il seguente numero:
1-quater. latte in polvere e liquido per neonati, prodotti alimentari per l'infanzia, pannolini, assorbenti.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
12. 08. Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano.
ART. 13.
Sopprimerlo.
Conseguentemente all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le parole: 8.700 milioni.
13. 8. Foti, Crosetto, Lucaselli.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 430 milioni a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 130 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e 430 milioni a decorrere dall'anno 2022.
13. 16. Delrio, Fregolent, Moretto, Marattin, Benamati, Boccia, Bonomo, Boschi, Colaninno, De Micheli, Del Barba, Fragomeli, Librandi, Madia, Gavino Manca, Mancini, Melilli, Mor, Nardi, Navarra, Noja, Padoan, Ungaro, Zardini, Pezzopane.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le lettere a), b) e d);
b) alla lettera f) nel comma 11 richiamato, sopprimere le parole: fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*13. 5. Bond, Marin, Baratto, Bendinelli, Cortelazzo, Caon.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sopprimere le lettere a), b) e d);
b) alla lettera f) nel comma 11 richiamato, sopprimere le parole: fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di cui al comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 21, al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.700 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2121 e 9.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
*13. 10. Porchietto, Barelli, Bendinelli, Carrara, Fiorini, Della Frera, Polidori, Squeri.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Al fine di favorire l'applicazione del regime previsto dai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (patent box) al settore delle ricerca, con particolare riguardo alla ricerca farmaceutica, dando certezza alla redditività dei relativi investimenti, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla modifica del decreto di natura non regolamentare previsto dal comma 44 dell'articolo 1 della citata legge n. 190 n. 2014, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata di entrata in vigore della presente legge, prevedendo che, in caso di positiva istruttoria dell'istanza l'Accordo tra impresa e Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, debba essere siglato entro i successivi trenta giorni. Tale procedura si applica anche alle istanze già positivamente esitate, per le quali non è ancora pervenuto l'Accordo. La mancata chiusura del procedimento entro il termine di centottanta giorni dal deposito dell'istanza di ruling, è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I dirigenti responsabili sono assoggettati, altresì, ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo oltre il centottantesimo.
13. 3. Fiorini.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Proroga del credito di imposta per attività di formazione)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 03. Liuzzi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Masi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Credito d'imposta per l'acquisto di prodotti fitosanitari per l'agricoltura biologica)
1. A decorrere dall'anno 2019 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del credito di imposta, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa abbia fruito indebitamente.
6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.
7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
13. 06. Benedetti.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale)
1. A decorrere dal 2019 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale» di seguito denominato «Fondo» con una dotazione iniziale di 1 miliardo di euro annui per ciascun anno del triennio 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e per le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
b) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero di servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
c) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
d) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
e) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì al fine di sostenere la nascita di nuove imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.000.
13. 010. Gelmini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Agevolazioni fiscale «plastic free» per la riconversione filiera italiana stoviglie monouso in plastica)
1. In attuazione delle politiche e degli obiettivi dell'Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare, nei limiti di 300 mila euro annui, al fine di ridurre l'impatto ambientale della plastica e il depauperamento delle risorse non rinnovabili fossili, alle aziende produttrici di stoviglie di plastica, si riconosce, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta nella misura del 36 per cento della spesa effettivamente sostenuta per l'acquisto di nuovi impianti, idonei alla produzione di stoviglie realizzate con materiali biodegradabili o compostabili certificati a norma dello standard UNI EN 13432 e con contenuto di rinnovabile superiore al 50 per cento secondo lo standard EN 17033.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 249,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 399,7 milioni di euro a decorrere dal 2020.
13. 019. Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di enti di natura non commerciale)
1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, all'articolo 79, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c) se svolte da Fondazioni Ex Ipab, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria, e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi».
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 245 milioni per l'anno 2019 e di 395 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
13. 022. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
1. Al fine di favorire l'acquisto di motoveicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettere b), c) e f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del medesimo decreto, adattati ai soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, al n. 31 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «se con motore Diesel» sono inserite le seguenti: «se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile».
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986 n. 97 è sostituito dal seguente:
«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina e a 2.800 centimetri cubici se con motore Diesel, se con motore ibrido, se con motore elettrico, se con motore elettrico ibrido ricaricabile tramite collegamento e se con motore alimentato da cellule a combustibile, anche prodotti in serie, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono modificate le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 16 maggio 1986, concernente «Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati agli invalidi».
13. 023. Donno, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti
alloggiati in strutture ricettive)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
13. 026. Schullian, Gebhard, Plangger, Caiata.
ART. 14
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*14. 12. Zanella, Gelmini, Mulè, Cassinelli, Gagliardi, Bagnasco, Rosso.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*14. 25. Butti, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*14. 28. Fidanza, Osnato, Rotelli.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, ulteriori 50 milioni delle risorse di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinati alla quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione riservata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
*14. 24. Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano, Pezzopane.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, l'intera quota di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
**14. 11. Zanella, Gelmini, Rosso.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2019, l'intera quota di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è destinata esclusivamente all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale.
**14. 20. D'Attis.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.
2-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone Rai, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone Rai le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell'anno 2018 dalle aziende di vendita.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*14. 15. Martino.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto 13 maggio 2016, n. 94, del Ministero dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei costi effettivamente sostenuti dalle imprese elettriche per l'iniziale implementazione del processo di fatturazione del canone Rai e per la gestione dello stesso che siano eventualmente rimasti a carico delle medesime nonché le modalità per il relativo rimborso.
2-ter. Per gli anni successivi all'anno 2017, al fine di garantire il ristoro dei costi che le aziende di vendita di energia sostengono per la gestione della fatturazione del canone RAI, per ogni cliente a cui viene addebitato il canone RAI le aziende di vendita dell'energia elettrica trattengono direttamente, dal complesso dei canoni incassati, una percentuale pari allo 0,4 per cento dell'importo del canone. Con il decreto di cui al precedente comma verranno stabilite le modalità per il ristoro dei costi sostenuti nell'anno 2018 dalle aziende di vendita.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000;
2021: – 5.000.000.
*14. 8. D'Attis.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Norme in materia di detrazioni per carichi di famiglia)
1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104». La disposizione di cui al precedente periodo del presente comma acquista efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
14. 037. Dall'Osso, Misiti, Grippa.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2019, il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a. ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998. n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti da quanto previsto dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 058. Brunetta, Bartolozzi, Polverini.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)
1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
«c-bis) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i prodotti fitosanitari)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
14. 012. Brambilla, Pella, Frassinetti, Spessotto, Ferri, Prestipino, Occhionero, Zanella, Saccani Jotti, Fitzgerald Nissoli, Siracusano, Biancofiore, Bond, Della Frera, Fatuzzo, Minardo, Ciampi.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Esaurimento graduatorie giornalisti Rai)
1. Al fine di proseguire il processo di risparmio a medio-lungo termine già avviato con l'articolo 1, comma 1096, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Rai-Radiotelevisione Italiana SpA, nel procedere all'immissione in organico di personale per il triennio 2019-2021, attinge prioritariamente alle graduatorie di cui al predetto comma 1096 fino al relativo esaurimento.
14. 032. Lacarra, Pezzopane, Bartolozzi, Bruno Bossio.
ART. 15.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Piano di investimenti «Casa Italia Sicura»)
1. Al fine di realizzare un Piano di investimenti volto al contrasto del dissesto idrogeologico, alla cura e alla valorizzazione del territorio, alla messa in sicurezza del suolo, allo sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane nonché del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, anche in riferimento alla sicurezza e all'efficienza energetica degli edifici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 3,4 miliardi di euro per l'anno 2019, 3,6 miliardi di euro per l'anno 2020, 3,9 miliardi di euro per l'anno 2021, e 3,5 miliardi dall'anno 2022 all'anno 2033, denominato «Fondo Casa Italia Sicura».
2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza, i decreti di cui al periodo precedente individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità previste dal presente articolo. In tal caso il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio, anche in conto residui. Nel caso in cui siano individuati interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati appositi decreti previa intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere.
3. Per le finalità di cui al comma 1, ferme restando le attribuzioni disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, in capo al Dipartimento della protezione civile e alle altre amministrazioni competenti in materia, è istituito un apposito dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, denominato «Casa Italia Sicura». Per l'attuazione di quanto disposto dal presente e per lo svolgimento dei compiti del Dipartimento è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2019.
4. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» garantisce il necessario coordinamento degli interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza del suolo, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica, di sviluppo delle infrastrutture idriche e delle aree urbane, in modo da assicurare l'integrazione delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione concreta degli interventi in tali materie attribuite ai diversi livelli di governo, centrale, periferico, territoriale e locale, agli enti pubblici nazionali e territoriali, ad ogni altro soggetto pubblico e privato competente che opera sul territorio nazionale ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse disponibili.
5. Il dipartimento «Casa Italia Sicura» provvede in particolare a:
a) coordinare gli attori istituzionali coinvolti;
b) elaborare linee guida per la promozione della sicurezza e per la valorizzazione del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
c) individuare il fabbisogno di dati e informazioni rilevanti per le finalità di cura e valorizzazione del territorio, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica;
d) promuovere il coordinamento delle fonti informative esistenti e la loro accessibilità;
e) monitorare l'andamento degli investimenti pubblici nel settore di competenza;
f) individuare le forme di finanziamento più adeguate per ridurre la pericolosità, la vulnerabilità e l'esposizione, a fronte di rischi naturali, del territorio, delle aree urbane, del patrimonio abitativo e dell'edilizia scolastica e proporre misure di coordinamento e semplificazione dei diversi strumenti di finanziamento esistenti;
g) elaborare proposte e gestire progetti per il perseguimento delle sue finalità;
h) promuovere attività di formazione e informazione nelle materie di competenza.
Conseguentemente:
a) sopprimere gli articoli 17 e 18;
b) alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: –210.000.000;
2020: –180.000.000;
2021: –160.000.000;
alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
2019: –50.000.000;
2020: –50.000.000;
2021: –60.000.000;
alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000;
2021: –20.000.000;
alla voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apportare le seguenti variazioni:
2019: –30.000.000;
2020: –30.000.000;
2021: –30.000.000;
alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
2019: –40.000.000;
2020: –40.000.000;
2021: –40.000.000;
alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
2019: –30.000.000;
2020: –40.000.000;
2021: –50.000.000;
alla voce Ministero per i beni e le attività culturali apportare le seguenti variazioni:
2019: –20.000.000;
2020: –20.000.000;
2021: –20.000.000;
alla voce Ministero della salute apportare le seguenti variazioni:
2020: –20.000.000;
2021: –20.000.000.
15. 21. Delrio, Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, De Menech, Pezzopane.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenuto conto che una quota non inferiore al cinquanta per cento delle relative risorse è destinata ad interventi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
15. 16. Fassina, Conte, Pastorino, Palazzotto, Occhionero, Stumpo, Speranza.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario a supporto della micromobilità elettrica pari a 25 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 marzo 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.
3-ter. Al fine di sostenere la diffusione della micromobilità elettrica e promuovere l'utilizzo di mezzi di trasporto innovativi e sostenibili, è autorizzata la sperimentazione nelle città della circolazione su strada di veicoli di mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica come segway, hoverboard e monopattini. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità attuative e gli strumenti operativi della sperimentazione.
15. 10. Nobili, Braga, Pizzetti, Bruno Bossio, Gariglio, Paita.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2019 e 60 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda.
15. 1. Valbusa, Formentini, Comencini, Bordonali, Donina, Eva Lorenzoni, Benvenuto, Lucchini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
*15. 2. Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Navarra, Padoan.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
*15. 4. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
*15. 11. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
*15. 17. Fidanza, Silvestroni, Zucconi, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
*15. 18. Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza di ponti, gallerie e viadotti di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle relative risorse anche sulla base della lunghezza della rete viaria di competenza e fascia altimetrica, nonché sulla base del numero delle opere e del livello progettuale disponibile per l'attuazione degli interventi.
*15. 22. Fassina, Fornaro, Pastorino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 615 del 19 settembre 2018.
**15. 3. Pezzopane, Cenni, Nardi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 615 del 19 settembre 2018.
**15. 5. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 615 del 19 settembre 2018.
**15. 19. D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario di manutenzione e messa in sicurezza delle scuole secondarie di secondo grado di competenza delle province e delle Città metropolitane pari a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base del numero delle opere e del livello progettuale degli interventi tra quelli considerati ammissibili ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, n. 615 del 19 settembre 2018.
**15. 23. Fassina, Fornaro, Pastorino.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 3, è previsto un programma straordinario a supporto del trasporto pubblico locale per le province e le città metropolitane pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione ed eventuale revoca delle suddette risorse.
15. 12. Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Paita, Andrea Romano.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Piano per il contrasto al dissesto idrogeologico)
1. Per accelerare gli interventi integrati di messa in sicurezza del territorio, rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, e per l'adattamento ai cambiamenti climatici, sono stanziati 3.000 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2019-2023.
2. Gli interventi prioritari sono individuati dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni, sentiti gli enti locali, le autorità di bacino, le Agenzie regionali dell'ambiente, l'Ordine nazionale dei geologi, e il Dipartimento della protezione civile. Le risorse possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale.
3. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse già previste dalla normativa nazionale vigente, destinate agli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del territorio.
4. Le risorse di cui alla presente articolo, possono essere destinate anche al finanziamento, previa demolizione del manufatto, di misure incentivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono individuate le agevolazioni statali anche di carattere fiscale, volte a favorire, le delocalizzazioni di cui al comma 4. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti territoriali per le medesime finalità.
6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La riduzione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
15. 05. Prestigiacomo, Gelmini, Cortelazzo, Casino, Gagliardi, Giacometto, Labriola, Mazzetti, Ruffino, Occhiuto, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Detrazioni per l'acquisto di seggiolini dotati di dispositivo antiabbandono)
All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-decies) è aggiunta la seguente: « i-undecies) le spese sostenute per l'acquisto dei dispositivi di allarme anti-abbandono o di sedili con dispositivi di allarme anti-abbandono integrato, in misura pari al cinquanta per cento, per un importo non superiore a 100 euro.»;
b) al comma 2, le parole: «e i-decies)» sono sostituite dalle seguenti: « i-decies) e i-undecies)».
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 181,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 331,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
15. 08. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Rifinanziamento dell'incentivo alle imprese ferroviarie per il trasporto merci)
1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzato il finanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 245 milioni di euro per l'anno 2019, 395 milioni di euro per l'anno 2020, 395 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
15. 09. De Lorenzis, Scagliusi, Barbuto, Barzotti, Luciano Cantone, Carinelli, De Girolamo, Ficara, Grippa, Liuzzi, Marino, Raffa, Paolo Nicolò Romano, Serritella, Spessotto, Termini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 16.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 3.750 milioni di euro per l'anno 2019, di 4.150 milioni di euro per l'anno 2020, di 2.750 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.350 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, di 4.900 milioni di euro per l'anno 2024, di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 4.200 milioni di euro per l'anno 2027, di 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033 e di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.
Conseguentemente, all'articolo 64, commi 1 e 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 1.000 milioni di euro.
Ai maggiori oneri pari a 750 milioni a decorrere dal 2019 si provvede fino al relativo fabbisogno con quota parte del maggior gettito derivante dalla seguente disposizione.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
16. 66. Fornaro, Fassina.
Al comma 2, dopo le parole: del dissesto idrogeologico inserire le seguenti: delle bonifiche.
16. 6. Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Al comma 2 dopo le parole: dei beni culturali e ambientali aggiungere le seguenti: nonché all'istituzione di Osservatori ambientali in aree d'uso o d'interesse militare con funzione di consulenza per le regioni dove insistono poligoni militari all'aperto, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
16. 2. Corda, Galantino, Aresta, Chiazzese, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Iorio, Iovino, Giovanni Russo, Roberto Rossini, Traversi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di consentire la realizzazione di opere funzionali al contrasto del rischio idrogeologico dei territori percorsi dagli incendi è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con i decreti di cui al comma 3, previa intesa con la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è effettuata la ripartizione delle risorse attribuendo precedenza ai contesti maggiormente critici sul territorio nazionale.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 15.000.000;
2020: – 15.000.000;
2021: – 15.000.000.
16. 5. Ziello, Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Lolini, Legnaioli, Viviani.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. La quota del fondo non ancora destinata è ripartita fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di riparto prevista alle tabelle di cui all'articolo 61 della presente legge. Entro il 31 gennaio 2019 le regioni a statuto ordinario assegnano almeno il 40 per cento della propria quota agli enti locali del territorio regionale d'intesa con le associazioni rappresentative territoriali, ANCI regionale e Unione delle province regionale, per investimenti nelle finalità previste dal comma 2, dando priorità per le risorse assegnate ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui al comma 853 della legge n. 205 del 2017.
*16. 12. Frassini, Ribolla, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Saltamartini, Patassini.
Sostituire il comma 3, con il seguente:
3. La quota del fondo non ancora destinata è ripartita fra le regioni a statuto ordinario secondo la percentuale di riparto prevista alle tabelle di cui all'articolo 61 della presente legge. Entro il 31 gennaio 2019 le regioni a statuto ordinario assegnano almeno il 40 per cento della propria quota agli enti locali del territorio regionale d'intesa con le associazioni rappresentative territoriali, ANCI regionale e Unione delle province regionale, per investimenti nelle finalità previste dal comma 2, dando priorità per le risorse assegnate ai comuni per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui al comma 853 della legge n. 205 del 2017.
*16. 13. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Pezzopane.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: criteri di riparto aggiungere le seguenti: tali da assicurare che non meno del 30 per cento sia destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.
16. 38. De Luca, Pezzopane.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: «di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024», sono sostituite dalle seguenti: «di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024». Conseguentemente al secondo periodo le parole: «30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro» e le parole: «10 milioni di euro», sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».
3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 3-bis, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
16. 48. Moretto.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. A decorrere dell'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione annua di 200 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1. Il fondo è destinato a finanziare interventi a favore della lotta alla desertificazione commerciale delle montagne, in particolar modo attraverso misure di fiscalità di vantaggio per le attività commerciali e d'impresa che operano nei territori dei comuni in cui operano non più di cinque esercizi commerciali. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e i Ministri competenti, sono individuate le Zone Economiche Speciali Montane, ricomprendenti i territori ad alta e altissima marginalità socio-economica anche sulla base delle classificazioni redatte dalla Strategia Nazionale per le Aree interne.
16. 36. Delmastro Delle Vedove, Lucaselli, Rampelli.
Al comma 4, sostituire la parola: ricorrono con le seguenti: possono ricorrere.
16. 9. Parolo, Lucchini, Raffaelli, Ribolla, Patassini, Tarantino, Gusmeroli, Fogliani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «1.000 euro», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».
16. 7. Binelli, Lucchini, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dell'effettiva» sono sostituite dalle seguenti: «successivo all'effettiva».
16. 50. Braga.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le province e città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente all'articolo 90 il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
16. 56. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, nonché per implementare la sua operatività, per l'aeroporto di Reggio Calabria, sono stanziati 20 milioni di euro per il 2019, 15 milioni per il 2020 e 15 milioni per il 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –20.000.000;
2020: –15.000.000;
2021: –15.000.000.
16. 012. Cannizzaro, Occhiuto, D'Ettore, Santelli, Maria Tripodi, Dieni, Bartolozzi, Pella, Bruno Bossio, Polverini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche).
1. All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dell'effettiva» sono sostituite dalle seguenti: «successivo all'effettiva».
16. 015. Zoffili, Locatelli, Claudio Borghi, Parolo, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Fondo per gli enti territoriali per interventi di prevenzione e riduzione dei rifiuti e riutilizzo dei prodotti)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 per favorire l'attuazione degli articoli 180 e 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di prevenzione della produzione dei rifiuti e riutilizzo dei prodotti.
2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle piccole e medie imprese (PMI) che abbiano adottato misure per la prevenzione e riduzione dei propri rifiuti nonché per il riuso dei prodotti utilizzati nell'attività di impresa.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le tipologie di attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti nonché di riuso dei propri prodotti che possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo, nonché i criteri per la concessione e l'utilizzazione delle risorse del Fondo.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
16. 017. Vignaroli, Varrica, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Zolezzi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di Piano Nazionale di interventi nel settore idrico)
1. Al fine di accelerare la predisposizione e l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 516, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il Piano nazionale è aggiornato, di norma, ogni due anni, tenendo conto dello stato di avanzamento degli interventi in corso di realizzazione già inseriti nel medesimo Piano nazionale, come risultante dal monitoraggio di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti, e dei nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per il potenziamento, il ripristino e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di contrastare la dispersione delle risorse idriche, con preferenza per gli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni»;
b) al comma 517, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) è sostituita con la seguente: « a) raggiungimento di adeguati livelli di qualità tecnica, ivi compreso l'obiettivo di riduzione della dispersione delle risorse idriche;»;
2) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti «Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa con gli altri soggetti responsabili della realizzazione degli interventi, trasmettono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, secondo le modalità dalla medesima previste, i dati necessari ad individuare lo stato iniziale delle dispersioni idriche, nonché gli interventi volti alla progressiva riduzione delle stesse. Entro sessanta giorni dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, eventuali ulteriori informazioni e documenti necessari.»;
c) dopo il comma 523, è inserito il seguente: «523-bis. I soggetti realizzatori possono altresì avvalersi di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica, anche per gli interventi previsti nel Piano Nazionale di cui al comma 516 e di quelli relativi alle infrastrutture idriche finanziate a valere su altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono agli obiettivi di cui allo stesso comma 516.»;
d) al comma 525, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo le parole: «responsabili e propongono» sono sostituite con le seguenti: «nonché in caso di assenza del soggetto legittimato propongono»;
2) al secondo periodo dopo le parole: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine» sono inserite le seguenti: «e comunque non oltre il termine di 120 giorni,» e le parole «nomina un commissario ad acta» sono sostituite con le seguenti: «nomina Commissario straordinario di governo il Segretario Generale dell'Autorità di distretto di riferimento»;
3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il Segretario Generale dell'Autorità di distretto, in qualità di Commissario straordinario di governo, opera in via sostitutiva anche per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano in mancanza del gestore legittimato ad operare.»;
4) il terzo periodo è sostituito con il seguente: «Gli oneri per i compensi dei commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi.»;
5) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso sia nominato un nuovo Segretario Generale, il Commissario cessa dall'incarico e viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario.».
2. Per l'attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 150 milioni per l'anno 2019 e 250 milioni annui per il periodo dal 2020 al 2025, di cui 100 milioni per l'anno 2019 e 150 milioni annui per il periodo dal 2020 al 2025 per la sezione «invasi», a valere sul Fondo investimenti di cui all'articolo 15 (fondo investimenti Amministrazioni centrali).
16. 019. Daga, Vignaroli, Varrica, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Zolezzi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Utilizzo dei proventi derivanti dai pagamenti effettuati ai sensi della Parte Sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le quote delle risorse derivanti dai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 318-quater, comma 2, nonché dell'articolo 318-septies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo, da destinare, a decorrere dal 1o gennaio 2019, mediante riassegnazione:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le esigenze di tutela ambientale e di repressione degli illeciti in campo ambientale;
b) in misura non inferiore ad un quarto, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
c) in misura non inferiore ad un quarto, al Ministero dell'interno per il soddisfacimento delle esigenze connesse alla tutela della sicurezza pubblica.
2. Le somme di cui al comma 1, lettera a), sono destinate al finanziamento delle attività di prevenzione e gestione dei rifiuti e degli inquinamenti, comprese le azioni di vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale.
3. Gli importi determinati ai sensi del comma 1 sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato e riassegnati sui pertinenti capitoli dello stato di previsione dei Ministeri interessati per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
16. 018. Varrica, Vignaroli, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Zolezzi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 17.
Sopprimerlo.
*17. 2. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Sopprimerlo.
*17. 9. Ciaburro.
Sopprimerlo.
*17. 12. Rospi.
Sopprimerlo.
*17. 14. Foti, Lucaselli.
Sopprimerlo.
*17. 17. Varrica.
Sopprimerlo.
*17. 18. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Sopprimerlo.
*17. 25. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, Enrico Borghi.
Sopprimerlo.
*17. 28. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Sopprimerlo.
*17. 29. Ferro, Trancassini, Luca De Carlo, Lucaselli.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
(Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, è istituita la «Centrale per la programmazione e il monitoraggio delle opere pubbliche», di seguito denominata «Centrale».
2. La Centrale opera, in autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale, sotto la responsabilità di un coordinatore che ne dirige l'attività e può stipulare convenzioni per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo con i soggetti interessati. È assicurata l'indipendenza delle valutazioni della Centrale nell'esercizio delle funzioni ad essa demandate. Il personale tecnico della Centrale, di cui al comma 4, svolge le attività di programmazione e monitoraggio in piena autonomia e con indipendenza di giudizio nelle valutazioni tecniche, anche attivando opportune collaborazioni con gli altri organi dello Stato aventi competenze per le opere di cui trattasi.
3. La Centrale, in accordo con le amministrazioni centrali competenti e con gli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, si occupa della programmazione e monitoraggio di opere pubbliche come disciplinata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14. La Centrale svolge le seguenti attività:
a) gestione di un fondo di rotazione espressamente dedicato agli enti locali per la realizzazione dei vari livelli di progettazione, necessari alla successiva valutazione e richiesta di finanziamento di cui ai punti successivi;
b) definizione dei criteri per individuare le priorità di finanziamento dei progetti di cui al punto a) anche alla luce delle strategie di sviluppo definite in accordo con le Amministrazioni locali e statali;
c) definizione dei punti qualificanti dell'Agenda Urbana italiana privilegiando quei criteri di sostenibilità socioeconomica e ambientale tendenti al contrasto dei cambiamenti climatici, alla lotta al dissesto idrogeologico, alla valorizzazione delle qualità urbane e territoriali, all'evoluzione del territorio italiano verso modelli di efficienza, attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale;
d) assistenza agli enti territoriali per la definizione delle strategie locali coerenti con l'Agenda urbana italiana come da punto c);
e) assistenza agli enti territoriali nella definizione dei piani di finanziamento delle opere pubbliche mediante verifica di coerenza con le strategie di cui al punto d) e definizione di appositi elenchi di priorità;
f) monitoraggio dello stato di attuazione delle opere in costruzione e in previsione;
g) riguardo alle opere pubbliche esistenti, in progetto o in costruzione, verifica della compatibilità con le strategie locali, livelli di interazione con opere similari limitrofe, monitoraggio e verifica costi-benefici;
h) attività di supporto e tutoraggio, diretto a quelle Amministrazioni che lo richiederanno nella gestione dei processi di cui ai punti e), f), g) mediante apposito personale della Centrale, ivi distaccato per specifici periodi.
4. Al fine di consentire lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo, è autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. Le modalità di svolgimento e i criteri per la selezione, improntata a princìpi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i predetti Ministri.
5. Per garantire l'immediata operatività negli ambiti di intervento della Centrale, la commissione permanente di valutazione di cui al comma 4, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, se in possesso dei requisiti professionali specifici, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui al comma 3 e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
6. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite misure per coordinare le attività e l'organizzazione della Centrale.
7. Tutti gli atti connessi con l'istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse.
8. Agli oneri connessi all'istituzione, al funzionamento e all'attività della Centrale si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
17. 19. Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
(Centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 è istituita, quale articolazione tecnica del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Centrale unica per la progettazione delle opere pubbliche, di seguito Centrale Unica, con sede in Roma. Con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la struttura e l'organizzazione della Centrale Unica, anche rispetto a quanto stabilito dagli articoli 23 e 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Centrale Unica, sulla base di apposite linee guida e di modelli standardizzati definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di programmazione, progettazione, direzione lavori, collaudi, coordinamento della sicurezza e supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento, provvede:
a) alla redazione degli elaborati progettuali, articolati sui livelli di progettazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
b) alla gestione delle procedure di affidamento delle attività progettuali per conto delle stazioni appaltanti, con particolare riguardo ai concorsi di progettazione e di idee, come definiti nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) alla predisposizione di modelli di progettazione omogenei per opere pubbliche caratterizzate da un elevato grado di uniformità e ripetitività.
3. Le attività di cui al comma 2 sono svolte dalla Centrale Unica anche su richiesta delle amministrazioni centrali, periferiche e territoriali, aventi qualifica di stazioni appaltanti, e tengono conto degli strumenti di pianificazione e di programmazione degli interventi infrastrutturali previsti dalla legislazione vigente, con particolare riguardo a quanto stabilito all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, in materia di sicurezza delle infrastrutture.
4. In ragione dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività della Centrale Unica, sino all'adozione del decreto di cui al comma 1, si provvede al reclutamento di cento unità di personale, mediante apposita procedura selettiva nell'ambito delle risorse umane appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tali da garantire la massima neutralità e imparzialità. Per tale fase, considerata la prevalente presenza di professionalità tecniche all'interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il personale selezionato è comandato da altre pubbliche amministrazioni nella misura massima del cinquanta per cento, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli della Centrale Unica del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie.
5. Agli oneri connessi all'istituzione e al funzionamento della Centrale unica si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
Conseguentemente, sostituire il comma 5 dell'articolo 15 con il seguente:
5. Per le finalità di cui all'articolo 17 è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
17. 20. Varrica.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, in particolare, al fine di assicurare la più efficace interazione con i Comuni e le loro forme associative, con ANCI e le sue strutture tecniche;
b) al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque e aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dall'ANCI;
c) al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 3 aggiungere le seguenti: e con le centrali di rappresentanza degli enti locali che partecipano alla Conferenza Unificata.
17. 7. Pella.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 50;
b) al medesimo comma 4, sostituire le parole: a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, con le seguenti: altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,;
c) al medesimo comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, al fine di costituire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) al comma 5, sopprimere le parole: e limitatamente alle prime 50 unità di personale;
e) al comma 6, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: , degli enti territoriali.
*17. 5. Marattin, Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Navarra, Padoan, De Menech.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 50;
b) al medesimo comma 4, sostituire le parole: a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, con le seguenti: altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,;
c) al medesimo comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, al fine di costituire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) al comma 5, sopprimere le parole: e limitatamente alle prime 50 unità di personale;
e) al comma 6, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: , degli enti territoriali.
*17. 6. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 50;
b) al medesimo comma 4, sostituire le parole: a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, con le seguenti: altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,;
c) al medesimo comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, al fine di costituire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) al comma 5, sopprimere le parole: e limitatamente alle prime 50 unità di personale;
e) al comma 6, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: , degli enti territoriali.
*17. 23. Paolo Russo, D'Attis, Pella, Ripani, Mugnai.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 50;
b) al medesimo comma 4, sostituire le parole: a livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, con le seguenti: altamente qualificato per lo svolgimento delle attività di progettazione e di supporto previste al comma 2,;
c) al medesimo comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Con le stesse modalità sono avviate procedure selettive pubbliche, sulla base di un piano di fabbisogni condiviso con l'Unione delle Province d'Italia, per assumere 250 funzionari tecnici altamente qualificati, entro il 30 giugno 2019, al fine di costituire nelle Province e nelle Città metropolitane strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
d) al comma 5, sopprimere le parole: e limitatamente alle prime 50 unità di personale;
e) al comma 6, dopo le parole: e dei trasporti aggiungere le seguenti: , degli enti territoriali.
*17. 26. Fassina, Fornaro, Pastorino.
Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Acceleratore degli investimenti regionali)
1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti dal piano degli investimenti definito con il Documento di economia e finanza regionale 2019-2021, a valere su finanziamenti regionali, statali o comunitari, nonché di sostenere le analoghe iniziative degli enti locali del proprio territorio, le Regioni attivano misure amministrative per rafforzare le funzioni di programmazione e realizzazione degli investimenti.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, le Regioni possono procedere all'assunzione a tempo determinato, per gli anni 2019, 2020 e 2021, mediante procedure selettive, entro un contingente massimo di 50 unità di personale di profilo tecnico di qualifica non dirigenziale per lo svolgimento delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ivi comprese le attività di responsabile unico del procedimento e di componente delle commissioni giudicatrici.
3. Le assunzioni sono poste in essere dalle Regioni nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e i relativi contratti sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. La spesa relativa alle assunzioni di cui al comma 2 non rileva ai fini del rispetto da parte delle Regioni dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni e integrazioni.
17. 06. Madia, Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Melilli, Navarra, Padoan.
ART. 18.
Sopprimerlo.
*18. 11. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane.
Sopprimerlo.
*18. 8. Foti, Lucaselli.
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI.
Conseguentemente, al comma 2, lettera e), dopo la parola: Ministeri aggiungere le seguenti: e della Fondazione Patrimonio Comune dell'ANCI.
18. 2. Pella.
Dopo l'articolo, 18 aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile)
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle politiche pubbliche orientate al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre del 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica assume la denominazione di Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo fatto al Comitato interministeriale per la programmazione economica deve intendersi riferito al Comitato interministeriale per lo sviluppo sostenibile.
3. Per le finalità di coordinamento delle politiche pubbliche di cui al comma 1, è stanziata la somma di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alle attività di sviluppo di modelli in grado di valutare l'impatto delle politiche settoriali sui diversi obiettivi dell'Agenda 2030.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 250.000;
2020: – 250.000;
2021: – 250.000.
18. 01. Del Barba, Muroni, Fusacchia, Braga, Berlinghieri, Buratti, Cenni, Incerti, Madia, Quartapelle Procopio, Ungaro, Zardini.
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Coordinamento e programmazione della politica nazionale della ricerca e dell'innovazione)
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. — (Coordinamento e programmazione nazionale). — 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri di una struttura di missione da istituire ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, provvede al coordinamento e alla programmazione della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione nazionale.
2. La struttura di missione di cui al comma 1 è composta da unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o da personale in servizio presso università o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche in forma di comando, sulla base di apposite intese con le amministrazioni di appartenenza.
3. La struttura di missione:
a) formula proposte per la definizione degli indirizzi e delle priorità strategiche da inserire nel documento di economia e finanza;
b) definisce il Programma nazionale della ricerca per periodi coerenti con i cicli di programmazione europea da sottoporre all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti; aggiorna periodicamente e comunque non oltre un triennio il Programma nazionale della ricerca (PNR); assicura che la programmazione tenga conto delle esigenze territoriali espresse dalle regioni;
c) verifica e valuta gli effetti delle politiche pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione e predispone relazioni periodiche;
d) individua le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi;
e) formula proposte per favorire il coordinamento e la progettualità a livello regionale, per favorire il contributo italiano alla definizione delle priorità strategiche a livello europeo e per migliorare l'accesso del sistema dell'università e della ricerca ai finanziamenti dell'Unione europea;
f) provvede all'individuazione e alla ricognizione delle fonti di finanziamento;
g) acquisisce dati e informazioni dalle amministrazioni dello Stato interessate e dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema dell'università e della ricerca (ANVUR);
h) propone specifici interventi di particolare rilevanza strategica per il raggiungimento degli obiettivi generali, finanziati anche a valere su un apposito Fondo integrativo speciale per la ricerca, di seguito denominato “Fondo speciale”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
i) dà impulso e coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di promozione e sostegno per la missione “Ricerca e innovazione” e svolge ogni altra competenza attribuita con il decreto istitutivo.
4. Presso la struttura di missione di cui al comma 1 è istituito un Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione, di seguito denominato “Comitato di esperti”, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelti tra personalità di alta qualificazione del mondo scientifico, tecnologico, culturale e produttivo. Sono componenti di diritto del Comitato di esperti tre rettori in carica, designati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, il presidente di un ente nazionale di ricerca in carica, designato dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e un componente designato dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Comitato di esperti ha funzioni di supporto e consulenza al Presidente del Consiglio dei ministri per le attività di cui al comma 3. Il suo funzionamento è assicurato dalla struttura di missione di cui al comma 1.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate la composizione, la durata del mandato, le norme generali di funzionamento del Comitato di esperti e ne è altresì individuato il coordinatore e le sue competenze».
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204» sono soppresse.
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) valuta, preliminarmente all'approvazione del Documento di economia e finanza da parte del Consiglio dei ministri, gli indirizzi e le priorità strategiche predisposti dalla struttura di missione di cui all'articolo 1 da inserire nel Documento di economia e finanza»;
b) al comma 2, le parole: «Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica», ovunque ricorrano, sono sostitute dalle seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri»;
c) il comma 3 è abrogato.
4. L'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è abrogato. Ogni riferimento della normativa vigente al Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR) si intende riferito al Comitato di esperti per la politica della ricerca e dell'innovazione previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 5 giugno 1998, come sostituito dall'articolo 18-bis della presente legge.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la struttura di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 18-bis della presente legge, con il compito di predisporre in sede di prima applicazione, entro i successivi novanta giorni, il Programma nazionale della ricerca comprensivo di tutti gli interventi alla cui realizzazione concorrono, con risorse disponibili nei loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie e attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca.
6. Il Programma nazionale della ricerca di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 18-bis della presente legge dedica una sezione alle prospettive di riorganizzazione degli enti nazionali di ricerca controllati dallo Stato per evitare sovrapposizioni e favorire il coordinamento evidenziando, tra l'altro, per ogni ente le specificità delle missioni, i punti salienti della programmazione, l'articolazione territoriale, le risorse finanziarie, umane e strumentali, nonché i risultati conseguiti negli ultimi tre anni da esporre in coerenza con le specifiche missioni.
7. Al fine di consolidare la rete nazionale degli enti nazionali e sostenere la politica nazionale come ridefinita in base al presente articolo, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 300 milioni di euro per l'anno 2020, e di 300 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 130 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: è incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2019.
18. 04. Di Giorgi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Franceschini, Prestipino, Rossi, Pezzopane.
ART. 19.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Per il finanziamento degli interventi di riconversione dell'industria bellica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge del 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti modificazioni:
2019: –5.000.000;
2020: –20.000.000;
2021: –20.000.000.
19. 8. Suriano, Emiliozzi, Cabras, Sabrina De Carlo, Ehm, Frusone, Aresta, Chiazzese, Corda, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Galantino, Iorio, Iovino, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
7-bis. Lo Stato, tramite il Ministero dello sviluppo economico, può altresì sottoscrivere speciali classi di quote o azioni di uno o più organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che a loro volta investano in quote o azioni di fondi per il Venture Capital, come definiti dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come sostituito dalla lettera b) del comma 11 del presente articolo.
19. 111. Fusacchia.
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
11-bis. All'articolo 23, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al numero 1) dopo le parole: «in mercati regolamentati» sono inserite le seguenti: «e sistemi multilaterali di negoziazione gestiti da un soggetto che gestisce ovvero amministra l'attività di un mercato regolamentato».
11-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 11-bis, valutato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 106. Fregolent, Fragomeli, Del Barba, Colaninno, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 101 è inserito il seguente:
«101-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019, l'importo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 30.000 euro a 100.000 euro e il limite complessivo di cui al primo periodo del comma 101 è elevato da 150.000 euro a 500.000 euro; conseguentemente, a decorrere dalla medesima data, ai soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al primo periodo del comma 101, come modificati ai sensi del presente comma».
b) al comma 102, dopo le parole: «o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e per almeno l'1,5 per cento in organismi di investimento collettivo del risparmio o società di capitali, che investono per un valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rispettivo rendiconto di gestione o bilancio d'esercizio, in start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o in piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, o in incubatori certificati, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 156,8 milioni di euro per l'anno 2019, di 356,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 296,2 milioni di euro per l'anno 2021, di 220,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 139,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
19. 104. Fregolent, Del Barba, Colaninno, Fragomeli, Librandi, Mancini, Topo, Ungaro.
Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
19-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;
b) al comma 7-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;
c) dopo il comma 7-bis, sono inseriti i seguenti:
«7-ter. A decorrere dall'anno 2019, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 70 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, o altre società che investano per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.
7-quater. Non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'Imposta sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società, diversi da start-up innovative, il 70 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi di venture capital, Fondi di Fondi di Venture Capital, fondi promossi da incubatori, acceleratori certificati o network di business angel, società di investimento, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up e PMI innovative.
7-quinquies. L'investimento massimo detraibile ovvero deducibile ai sensi dei commi 7-ter e 7-quater non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e di euro 4.000.000 per le società incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali».
19-ter. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento in start-up innovative e PMI innovative.
19-quater. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano direttamente o, nel caso di Fondi di Fondi di Venture Capital indirettamente per almeno il 30 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso del periodo di imposta in cui è stato effettuato l'investimento in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, sono deducibili in misura pari al 50 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui.
19. 97. Mor, Moretto, Benamati, Bonomo, Gavino Manca, Nardi, Noja, Zardini.
Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole da: nonché per accrescere fino alla fine del comma con le seguenti: per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, nonché per promuovere nuove iniziative imprenditoriali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per interventi volti a favorire lo sviluppo delle start-up costituite dai giovani di età non superiore a 35 anni, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure di incentivazione nonché criteri e modalità di concessione. La funzione di amministrazione vigilante è attribuita al Ministero dello sviluppo economico. Al Fondo possono affluire, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa, contributi su base volontaria. Le modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, imprese o singoli cittadini sono definite dal regolamento di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
19. 23. Boschi, Pezzopane.
Al comma 20 apportare le seguenti modificazioni:
al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d) il potenziamento, da parte del Ministero della difesa, degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché per il rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale;
al terzo periodo, sostituire le parole: il Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa per quanto attiene agli interventi di cui alla lettera d);
al quarto periodo, dopo le parole: Ministero dello sviluppo economico, aggiungere le seguenti: e al Ministero della difesa per quanto concerne gli interventi di cui alla lettera d).
19. 9. Iovino, Aresta, Chiazzese, Corda, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo invia una relazione al Parlamento relativa all'attività del Fondo di cui al presente comma.
19. 1. La IX Commissione.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. In linea con le finalità di cui al precedente comma, al fine del potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché per il rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con il Ministro delle sviluppo economico, lo stanziamento del fondo di cui al precedente comma è ripartito tra i diversi interventi. Di tale ripartizione è data comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –3.000.000;
2020: –3.000.000;
2021: –3.000.000.
19. 6. Iovino, Aresta, Chiazzese, Corda, Dall'Osso, Del Monaco, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Roberto Rossini, Giovanni Russo, Traversi, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Per l'avvio delle iniziative nazionali nel settore dell'economia circolare, come individuate dal Piano integrato della Commissione europea, siglato il 18 dicembre 2017, anche sotto forma di quota di cofinanziamento per i programmi comunitari HORIZON 2020 e LIFE, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'economia circolare, dotato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e delle ricerca, è individuato l'organismo competente alla gestione delle risorse ed è definito un assetto organizzativo che consenta l'uso efficiente delle risorse del Fondo al fine di favorire il collegamento tra i diversi settori di ricerca interessati dagli obiettivi di economia circolare, la collaborazione con gli organismi di ricerca internazionali, l'integrazione con i finanziamenti della ricerca europei e nazionali.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –10.000.000;
2020: –10.000.000;
2021: –10.000.000.
19. 50. Silli, Pella, Carrara.
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
20-bis. Nel biennio 2019-2020 al fine di una piena valorizzazione delle sperimentazioni della piattaforma 5G in atto nelle città di Bari, L'Aquila, Matera, Milano e Prato è assicurato il sostegno pari complessivamente a 60 milioni di euro alle corrispondenti regioni sulla base di progetti da presentarsi entro marzo 2019, secondo i criteri e le modalità previsti dalla delibera CIPE n. 105/2017.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 125 milioni di euro e la parola: 430 con la seguente: 370.
19. 20. Giacomelli, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Nobili, Paita, Andrea Romano, Noja, Pezzopane, Quartapelle Procopio, D'Alessandro, Topo, Gavino Manca, Enrico Borghi, Berlinghieri, Sensi, Pagani, Scalfarotto, Carla Cantone, Migliore, Boccia, Marco Di Maio, Zardini, De Filippo, Rosato, Zan, Pellicani, Del Barba, Mor, Losacco, Lacarra, Carnevali.
Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
21-bis. I contributi di cui al precedente comma, nei limiti di spesa di cui al comma 23, sono estesi anche ai liberi professionisti, come definiti dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE, organizzati in forma autonoma e in rete.
21-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo il comma 4-quinquies è aggiunto il seguente:
«4-sexies. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai lavoratori autonomi ed ai soggetti esercenti attività libero-professionali. I professionisti iscritti ad ordini o collegi soddisfano gli oneri di registrazione di cui al comma 4-quater mediante deposito del contratto presso l'ordine o collegio professionale di appartenenza, e informano tempestivamente l'ordine o il collegio di ogni modifica del contratto di rete, anche relativamente ai soggetti partecipanti. Gli ordini e i collegi tengono un apposito registro dei contratti di rete stipulati dai professionisti iscritti, e comunicano tempestivamente alle parti sottoscrittrici del contratto e alle Camere di commercio interessate ogni provvedimento disciplinare inerente il professionista stesso. Le attività professionali espletate dal professionista nell'ambito del contratto di rete sono considerate equivalenti all'attività professionale tipica sotto il profilo fiscale e contributivo. Conseguentemente, le disposizioni di cui al comma 4-quinquies si applicano solo ove compatibili».
Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole: di cui al comma 21 con le seguenti: di cui ai commi 21 e 21-bis.
19. 31. Mandelli, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 3,5 milioni di euro per le sole garanzie concesse nell'ambito di portafogli finanziamenti».
23-ter. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale dedicata alla concessione di garanzie in favore di piccole e medie imprese che effettuano operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed entro il limite di 3,5 milioni di euro, a condizione che almeno il 60 per cento del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia del Fondo sia destinato a investimenti in beni materiali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della sezione di cui al presente comma.
23-quater. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi precedenti, le piccole e medie imprese possono accedere alla garanzia del Fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, in relazione a operazioni finanziarie che determinano il superamento del limite di importo garantibile di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a fronte del pagamento di una commissione orientata al mercato calcolata sulla quota dell'operazione finanziaria che ecceda il predetto limite. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia.
23-quinquies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499» e dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a 3.500.000 euro».
23-sexies. In caso di cessione a terzi dei mini bond o dei portafogli di mini bond su cui sia stata concessa la garanzia ai sensi dell'articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, la predetta garanzia resta valida ed alle stesse condizioni concesse ai soggetti richiedenti che hanno sottoscritto l'emissione dei mini bond e nei cui confronti è stata rilasciata la garanzia. Nel suddetto caso di cessione la garanzia può essere attivata dal cessionario o dai soggetti richiedenti.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
19. 70. D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze un gruppo di lavoro costituito da 10 persone dedicato alla predisposizione ed alla gestione di una piattaforma denominata «Service» il cui obiettivo primario è:
a) supportare fondi pensione e casse di previdenza nell'analisi tecnico-finanziaria e legale degli investimenti, nonché coadiuvare tali soggetti nelle valutazioni agli stessi demandate;
b) promuovere forme di aggregazione e convergenza delle risorse finanziarie dei fondi pensione e casse di previdenza per aumentare la massa da investire ed agevolare un efficace investimento in asset liquidi ed illiquidi.
Il Service potrà altresì svolgere un'attività di promozione nei confronti di investitori istituzionali domestici ed esteri delle opportunità di investimento in Italia in infrastrutture e nei distretti interessati da processi di aggregazione e riorganizzazione aziendale.
23-ter. I componenti di detto gruppo di lavoro saranno individuati entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della presente legge attraverso determina dirigenziale del Direttore generale del Tesoro tra membri dell'organico del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico dotati di elevate competenze in ambito finanziario e di asset management e, all'occorrenza, tra persone di elevata professionalità anche esterne ai Ministeri sunnominati, in numero comunque non superiore ai componenti designati nell'ambito dell'organico ministeriale. Per la partecipazione di membri esterni all'organico ministeriale non è previsto alcun compenso a valere sulle finanze pubbliche.
23-quater. Entro trenta giorni dalla nomina dei relativi componenti, il Service, attraverso un rappresentate delegato, invia al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico uno schema di regolamento dell'attività indicante le tipologie di asset investibili, le modalità di governance del Service e di investimento, le modalità e i criteri guida per la scelta degli asset e le linee per la programmazione annuale da elaborarsi nel rispetto e in coordinamento con quanto previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2014, n. 166, come eventualmente modificato ed integrato. Tale regolamento dovrà ottenere l'approvazione della Direzione generale del Tesoro entro 30 giorni dalla ricezione.
23-quinquies. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Service trasmetterà al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro per lo sviluppo economico una dettagliata relazione in merito alle attività svolte dalla piattaforma, con particolare riferimento, inter alia, a numero e soggetti coinvolti, entità delle risorse mobilitate, andamento generale della gestione delle risorse.
23-sexies. Agli investimenti effettuati da casse e fondi pensione attraverso il Service si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 1, commi da 88 a 99, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla detassazione del rendimento sugli investimenti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disciplinate entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalità applicative del presente comma.
23-septies. Dall'attuazione dei commi da 23-bis a 23-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'attuazione del comma 23-sexies derivano oneri valutati in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 con le seguenti: 155; e le parole: 430 con le seguenti: 400.
19. 74. D'Ettore, Fiorini, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
23-ter. La disposizione di cui al comma 23-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
23-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 23-bis e 23-ter, pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, per l'importo di 350 milioni euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge, e per l'importo di 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere in fine, le seguenti parole: deducibilità Imu dal reddito d'impresa.
19. 85. Benamati, Moretto, Bonomo, Gavino Manca, Mor, Nardi, Noja, Zardini, Marco Di Maio, Pezzopane.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. Ai fini del potenziamento delle catene logistiche e dell'intermodalità sostenibile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, dell'articolo 3, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, dopo le parole: «con particolare riferimento alle autostrade del mare» sono aggiunte le seguenti: «ed al trasporto per vie d'acqua navigabili interne»;
b) al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205:
1) alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 1, dopo le parole: «strada-mare,» sono aggiunte le seguenti: «strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne»;
2) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole: «con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima» sono aggiunte le seguenti: «e per vie d'acqua navigabili interne».
23-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-bis discendono oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente:
il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
alla rubrica, dopo le parole: voucher manager aggiungere le seguenti: potenziamento della intermodalità sostenibile.
19. 13. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti effettuati nei fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) di cui all'articolo 1, lettera m-octies.1), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (TUF), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.
23-ter. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui al comma 23-bis, l'investimento individuale non può superare il limite di 150.000 euro annui e deve essere detenuto per almeno cinque anni.
23-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 23-bis e 23-ter, quantificati in 10,3 milioni per il 2019, in 25,7 milioni per il 2020 e in 46,3 milioni per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, della presente legge.
19. 17. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. La garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti, avente durata fino a 30 anni, che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie, nonché le spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, può avere validità fino a 30 anni dalla data di sua concessione e decade allo scadere del periodo predetto.
23-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 23-bis, quantificati in 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 120. Lorenzin, Boschi.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
23-bis. All'articolo 1, comma 5-novies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «investono prevalentemente in piccole e medie imprese» sono aggiunte le parole: «e di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129».
23-ter. All'articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:
«1-ter. La sottoscrizione di obbligazioni o di strumenti finanziari di debito è riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, agli investitori professionali e a particolari categorie di investitori eventualmente individuate dalla Consob e deve avvenire su una sezione del portale separata rispetto a quella su cui si svolge la raccolta di capitale di rischio».
19. 15. Pretto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
24. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è aggiunto il seguente:
«3-bis. È assegnato alle società di cui al comma 3, a valere sui fondi residui di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo complessivo di 49 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro destinati a sviluppare progetti di innovazione finanziaria, ivi inclusi quelli offerti dal Fintech con infrastrutture di cloud computing, big data e blockchain con l'obiettivo di efficientare i processi produttivi delle società di cui al comma 1, valorizzando anche la partecipazione con le banche interessate all'innovazione della specie; 15 milioni di euro finalizzati alla costituzione di fondi di investimento alternativi previsti dagli articoli 46-bis e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per rilevare le sofferenze dei Confidi associati alle società di cui al comma 1 con conseguente attività di recupero crediti, previa opportuna autorizzazione; 1 milione di euro finalizzato alla diffusione dell'educazione finanziaria, alla formazione manageriale ed alla consulenza alle imprese; 3 milioni di euro per il rilascio di garanzie a valere su finanziamenti rivolti al sostegno del capitale immateriale, alla crescita della competitività e produttività delle micro e piccole imprese da realizzarsi anche tramite aggregazioni».
19. 109. Speranza, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
23-bis. All'articolo 1, comma 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno» sono aggiunte le seguenti: «il 3 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per almeno».
19. 19. Centemero, Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Agevolazioni fiscali e contributive per l'incentivazione di investimenti da parte di imprese estere nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale)
1. Al fine di incentivare gli investimenti e l'insediamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse, attraverso la creazione di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi, sono riconosciute alle imprese di cui al presente articolo agevolazioni fiscali nel limite di spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. Sono considerate «aree economicamente depresse» i territori di provincia nei quali si registri un tasso di disoccupazione, secondo lo specifico indicatore ISTAT superiore al 20 per cento o che sono riconosciute come aree di crisi complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, di cui rispettivamente agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
3. Nei limiti delle risorse di cui al comma 1, le imprese che avviano un'attività nelle aree di cui al comma 2 nel periodo tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2021, nei settori di cui al comma 5, possono fruire delle seguenti agevolazioni:
a) tassazione al 4 per cento dell'imposta sul reddito di società (IRES) per i primi cinque periodi di imposta;
b) esenzione dell'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
c) esenzione dell'imposta municipale unica (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese per l'esercizio delle nuove attività economiche;
d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento.
4. Ai fini del godimento dei benefici di cui al comma 3 la nuova impresa è soggetta ai seguenti obblighi:
a) deve assumere almeno 20 lavoratori, mantenere le loro attività nelle aree di cui al comma 2 per almeno 5 anni, pena la revoca retroattiva di benefici concessi e goduti;
b) almeno il 50 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della provincia in cui ha sede la nuova impresa. Di tale 50 per cento almeno un 30 per cento deve essere assunto a tempo indeterminato, di cui almeno 2 lavoratori devono essere ultracinquantenni. Non sono computati come dipendenti coloro che svolgono un ruolo nell'organo amministrativo dell'azienda o abbiano legami di parentela con amministratore, presidente o soci dell'azienda;
c) deve avere almeno un amministratore residente nella provincia in cui ha sede la nuova azienda;
d) deve investire in immobilizzazioni materiali entro 2 anni da quando l'azienda è operativa per un importo minimo di 100.000 euro;
e) deve avere una partecipazione societaria da impresa estera fino ad un massimo del 51 per cento.
5. Le attività imprenditoriali ammesse ai benefici fiscali di cui al comma 3 sono le seguenti:
a) farmaceutica e chimica (produzione e commercio all'ingrosso);
b) tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica ed automazioni;
c) ricerca per innovazione e sviluppo, salvaguardia e gestione ambiente;
d) servizi per le imprese, le aziende e le persone;
e) formazione, sicurezza, editoria, trasporti;
f) industrie alimentari;
g) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.
6. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati è eseguita dagli organi competenti e dalla Commissione europea dopo il primo anno dall'istituzione della nuova impresa sulla base dei seguenti indicatori predefiniti:
a) numero di imprese insediate;
b) occupazione creata;
c) volume d'affari;
d) entità a consuntivo dei benefici.
7. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni contenute nel presente articolo, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».
19. 059. Cataldi, Gabriele Lorenzoni, Zennaro, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Misiti, Sodano, Trizzino, Furgiuele.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Esenzione imposta insegne e occupazione suolo pubblico per attività commerciali aventi sede nell'area del cratere interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)
1. Non è dovuta l'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per le attività con sede legale o operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
19. 063. Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e allo scopo di favorire il processo di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche nonché per incentivare la creazione, all'interno delle medesime amministrazioni, di autonome strutture organizzative dedicate a tale finalità, è prevista l'istituzione dell'Albo del dirigenti per la transizione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale si accede mediante superamento di concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 5.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, procedono, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'istituzione di un'apposita struttura per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie, cui è preposto il dirigente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'assunzione del dirigente è disposta utilizzando la prima unità di personale disponibile nell'Albo di cui al comma 1, al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) la dotazione organica dell'ente presenti almeno due posizioni dirigenziali di livello generale;
b) l'ente avvii la procedura per la copertura di una posizione dirigenziale di livello generale;
c) non risulti già in servizio nell'ente un dirigente di livello generale in possesso dei requisiti ed incaricato in via esclusiva delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 82 del 2005.
3. L'assunzione del dirigente generale di cui al comma 2 è effettuata a valere sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione interessata. È data facoltà di procedere all'assunzione anche a valere sulle risorse derivanti dall'utilizzo, per una quota finanziariamente equivalente, delle facoltà assunzionali relative al personale non dirigenziale. L'assunzione ha durata triennale e può essere rinnovata.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono essere individuate le amministrazioni che, in ragione della specificità delle funzioni svolte o della ridotta dimensione della dotazione organica, non sono tenute all'applicazione delle norme di cui al comma 2.
5. In applicazione dei commi da 1 a 3, nell'anno 2019 e con cadenza triennale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è bandito un concorso per la formazione di un elenco di soggetti da inserire nell'Albo dei dirigenti per la transizione digitale. L'inserimento nell'Albo avviene in base ad una graduatoria di merito e non dà diritto all'assunzione. I requisiti per la partecipazione al concorso sono fissati nel bando in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In esito alla formazione della graduatoria di ogni concorso successivo a quello bandito nel 2018, l'intero elenco degli iscritti all'Albo formato in precedenza è sostituito da quello formato in esito allo svolgimento della nuova procedura. All'atto dell'assegnazione di un incarico e decorsi i tre anni, il soggetto può essere iscritto nuovamente all'Albo a condizione che la valutazione della performance individuate, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia stata pari o superiore al 90 per cento. All'onere relativo allo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle dotazioni di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di livello dirigenziale, valutano la possibilità di assumere, in via prioritaria, un soggetto a cui assegnare le funzioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. A tal fine i predetti enti possono utilizzare la prima unità di personale disponibile nell'albo di cui al comma 1.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo incentivante l'innovazione digitale con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 finalizzato all'erogazione di contributi alle amministrazioni che costituiscono le strutture di cui al comma 2 e procedono alle assunzioni di cui ai commi da 1 a 5 nonché alle regioni e agli enti locali che procedono ad assunzioni ai sensi del comma 6. I contributi sono finalizzati ad agevolare il processo di digitalizzazione delle amministrazioni e degli enti destinatari e sono erogati nella misura del 30 per cento del costo del personale e in ordine di priorità di arrivo delle richieste, fino a esaurimento del Fondo.
8. All'onere di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 064. D'Incà, Faro, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)
1. All'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e medie imprese».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative delle finalità del presente articolo.
3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 071. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2018, le start-up innovative, come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono esentate da qualsiasi tassa, imposta e tributo, per il primo esercizio successivo a quello dell'anno di inizio della loro attività. Ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si individuano i criteri e le condizioni ai quali le start-up devono attenersi per poter accedere benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 036. Calabria, Gelmini, Palmieri.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Credito d'imposta per le spese relative all'adozione di misure di prevenzione di attività illecite da parte di terzi e di infortuni domestici)
1. Per l'anno d'imposta 2019 è ammessa una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nel limite massimo complessivo di 25 milioni di euro per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, di tecnologie di prevenzione degli infortuni domestici e telemedicina, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali.
2. La detrazione è pari al 100 per cento del costo sostenuto, fino ad un ammontare complessivo di euro 5.000 per le spese relative all'istallazione degli impianti e delle tecnologie previste dalla norma e nei limiti del 30 per cento del valore dell'impianto per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza.
3. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi per i soggetti con età anagrafica non superiore a 65 anni e in tre quote annuali per gli altri.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Agenzia delle entrate stipula specifiche convenzioni con gli enti comunali, provinciali e regionali, nonché con gli istituti di vigilanza, i gestori telefonici, le aziende eroganti servizi e forniture di acqua, gas ed energia elettrica e gli enti finanziari ed assicurativi, gli esercizi commerciali specializzati nella vendita degli impianti, al fine di semplificare il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il sostenimento delle spese detraibili. Il testo delle convenzioni e le modalità di sottoscrizione delle stesse sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. In alternativa alla detrazione delle spese, i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per la cessione del corrispondente credito. Gli aventi diritto potranno cedere il credito ai soggetti convenzionati con l'Agenzia delle entrate che hanno ceduto i beni o effettuato gli interventi, ovvero agli altri soggetti privati convenzionati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il possesso dei suindicati requisiti in capo al cedente del credito viene certificato da parte dell'Agenzia delle entrate mediante specifica attestazione. Il testo e le modalità di rilascio della prescritta attestazione è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 160 milioni.
19. 02. Lollobrigida, Lucaselli.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta successivi al 2018, entro il limite di 240 milioni annui.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.2 Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.
2020:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.
2021:
CP: – 240.000.000;
CS: – 240.000.000.
19. 039. Zucconi, Fidanza, Silvestroni, Lucaselli, Ferro.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis
(Misure di incentivazione per l'acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati ad utenze domestiche)
1. A decorrere dall'anno 2019, al fine di favorire l'autoconsumo di energia rinnovabile, è riconosciuto un contributo a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici. Il contributo è erogato in favore dei soggetti proprietari oppure titolari di un diritto reale di godimento su immobili o terreni su cui è installato un impianto fotovoltaico destinato ad utenze domestiche.
2. Il contributo è riconosciuto a fronte di spese regolarmente documentate e sostenute a decorrere dal 1o luglio 2018 e fino al 30 giugno 2021 e non è cumulabile con altri benefìci economici statali riconosciuti per il medesimo intervento. Il contributo è pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 3.000 euro per intervento.
3. Il contributo è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 25 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo contenenti:
a) i requisiti dei soggetti beneficiari;
b) le caratteristiche delle spese ammissibili;
c) le modalità di richiesta, concessione ed erogazione del contributo;
d) i criteri di priorità nell'assegnazione del contributo, volti a garantire il rispetto del limite massimo complessivo di spesa di cui al comma 3;
e) le modalità operative relative alla rendicontazione delle spese, ai controlli e al monitoraggio dei risultati;
f) ulteriori norme necessarie per l'esecuzione delle presenti disposizioni.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 30.000.000;
2020: – 30.000.000;
2021: – 30.000.000.
19. 061. Manzo, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Modifiche alla normativa in materia di limiti all'utilizzo del denaro contante)
1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1 e 14 sono abrogati.
2. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.
19. 06. Crosetto, Meloni, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli, Zucconi.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Abrogazione delle disposizioni recanti l'estensione dei periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi)
1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 149, 150 e 151 sono abrogati.
19. 010. Berardini, Vallascas, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Varrica.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Esenzione dall'applicazione dell'imposta per insegne e occupazione di suolo pubblico per attività commerciali aventi sede nell'area del cratere interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)
1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale o operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di approvazione della presente legge dispone le modalità di attuazione della presente norma.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come incrementato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
19. 016. Berardini, Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Terzoni.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Progetti di ricerca sull'innovazione urbana)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto un fondo, di parte corrente, con la dotazione di un milione di euro per l'anno 2019, al fine di finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel capo dell'innovazione urbana. Possono accedere al finanziamento i progetti di ricerca che riguardino lo sviluppo urbano sostenibile nei suoi molteplici aspetti, di carattere urbanistico, sociale, economico, ambientale, culturale, istituzionale e finanziario, presentati da città metropolitane oppure da comuni con più di 200.000 abitanti o capoluoghi di città metropolitana, insieme a università o enti pubblici di ricerca e a imprese in forma singola o associata. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono ulteriormente definiti i requisiti per la partecipazione ai bandi, le modalità e i termini di partecipazione, i criteri per la selezione dei progetti e l'importo dei finanziamenti.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, a valere sulla quota non utilizzata per i fini ivi previsti.
19. 062. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Esenzione dall'applicazione dell'imposta per insegne e occupazione di suolo pubblico per attività commerciali aventi sede nell'area del cratere interessata dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)
1. L'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi ed aree pubbliche ai sensi del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 non è dovuta per le attività con sede legale o operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, nel limite massimo di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 066. Berardini, Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Terzoni, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
1. Per la promozione del progetto di Scuola Europea di Industrial Engineering and Management è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il finanziamento di progetti innovativi di formazione in IE&M in Italia e di ulteriori 7 milioni di euro a decorrere dal 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19. 067. D'Attis, Elvira Savino.
ART. 20.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In seguito ad eventuali accertate irregolarità nel possesso del documento unico di regolarità contributiva, la decadenza dai benefici di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, opera a decorrere dall'anno di imposta in corso alla data di accertamento.
20. 14. Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO
Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE
Art. 20-bis.
(Stabilizzazione dell'APE sociale)
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «In via sperimentale, dal 1o maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o maggio 2017».
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto entro il limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2019, 930 milioni di euro per l'anno 2020, 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, 2.150 milioni di euro per l'anno 2022, 2.500 milioni di euro per l'anno 2023 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.400 milioni di euro per l'anno 2019, 6.070 milioni di euro per l'anno 2020, 5.400 milioni di euro per l'anno 2021, 4.850 milioni di euro per l'anno 2022, 4.500 milioni di euro per l'anno 2023, 4.400 a decorrere dall'anno 2024.
20. 07. Delrio, Serracchiani, Gribaudo, Marattin, Carla Cantone, Boccia, Boschi, Lacarra, Lepri, Madia, Melilli, De Micheli, Mura, Navarra, Padoan, Viscomi, Zan, Pezzopane.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO
Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE
Art. 20-bis.
(Potenziamento ed estensione del reddito di inclusione)
1. Al fine di incrementare il beneficio economico e la platea dei beneficiari del Reddito d'inclusione (ReI), al decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), le parole: «euro 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.000»;
b) all'articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il beneficio economico del ReI è pari, su base annua, al valore di euro 4.000 moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, al netto delle maggiorazioni previste dall'allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Il beneficio non può eccedere il limite dell'ammontare su base annua dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, incrementato del 50 per cento. Il valore mensile del ReI è pari a un dodicesimo del valore su base annua»;
c) all'articolo 4, comma 5, primo periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi»;
d) all'articolo 6, comma 4, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I beneficiari del ReI per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, accedono all'assegno di ricollocazione anche in deroga alle condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, dei medesimo decreto legislativo n. 150 del 2015. In caso di successo occupazionale, l'importo dell'assegno di ricollocazione per i beneficiari del ReI è riconosciuto in misura maggiorata del 100 per cento»;
e) all'articolo 7, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, è pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 450 milioni di euro nel 2019 e a 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, inclusivi delle risorse di cui al comma 9»;
f) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) il valore di euro 4.000, di cui all'articolo 4, comma 1, in coerenza con le modifiche delle soglie di cui alla lettera a);»;
b) la lettera f) è sostituita dalla seguente: « f) il massimale dei beneficio economico erogabile, di cui all'articolo 4, comma 1».
2. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:
al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 3.802 milioni di euro per l'anno 2019, 3.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.870 milioni a decorrere dall'anno 2021;
al comma 1 sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
20. 06. Delrio, Carnevali, Lepri, Marattin, De Filippo, Serracchiani, Boccia, Boschi, Campana, Carla Cantone, Gribaudo, Lacarra, Madia, Melilli, De Micheli, Mura, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Viscomi, Zan, Pezzopane.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO
Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE
Art. 20-bis.
(Assegno unico per i figli a carico)
1. Al fine di favorire la natalità, promuovere l'occupazione, in particolare femminile, e incrementare il sostegno finanziario alla genitorialità, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per l'assegno unico ai figli» con una dotazione di 4 miliardi di euro per l'anno 2019 e 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi finalizzati al riconoscimento di un assegno unico per ciascun figlio minorenne a carico, sotto forma di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, in misura decrescente al crescere del reddito, per tutti i tipi di lavoro e per tutte le fasce di reddito, ivi inclusi i contribuenti con una imposta netta minore o uguale a zero.
3. L'assegno di cui al comma 2 prevede un beneficio massimo di 240 euro per dodici mensilità ed è ridotto per i figli maggiorenni di età inferiore a ventisei anni e maggiorato per ciascun figlio con disabilità.
4. I provvedimenti di cui al comma 2 individuano i trattamenti e gli strumenti vigenti aventi le medesime finalità dell'assegno di cui al comma 2, che cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dei medesimi provvedimenti. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma incrementano la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 di euro con le seguenti: 5.200 milioni di euro;
b) al comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.500 milioni di euro per l'anno 2019 e a 5.800 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
20. 05. Delrio, Lepri, Carnevali, Marattin, De Filippo, Boccia, Boschi, Campana, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Pezzopane.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
TITOLO III
MISURE PER IL LAVORO, L'INCLUSIONE SOCIALE, LA PREVIDENZA E IL RISPARMIO
Capo I
MISURE PER IL LAVORO, IL CONTRASTO, ALLA POVERTÀ, L'ACCESSO ALLA PENSIONE
Art. 20-bis.
(Riduzione del costo del lavoro)
1. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, ai rapporti di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, l'aliquota di contribuzione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti si applica in misura ridotta di quattro punti percentuali con riferimento ai periodi lavorativi svolti fino al 31 dicembre 2028. Sono conseguentemente ridotte, nel rispetto delle proporzioni previste dalla normativa vigente, le aliquote di contribuzione a carico, rispettivamente, del datore di lavoro e del lavoratore. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altre agevolazioni contributive. In tali ultimi casi, il beneficio è riconosciuto solo a decorrere dal mese successivo a quello di scadenza dell'agevolazione.
2. Con riferimento al periodo decorrente dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2028, la riduzione dell'aliquota contributiva di cui al comma 1 si applica anche nel caso di trasformazione di contratto a tempo determinato o di contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
3. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente articolo e delle conseguenti minori entrate contributive, stimate in 1.450 milioni di euro per l'anno 2019, 1.760 milioni di euro per l'anno 2020, 2.410 milioni di euro per l'anno 2021, 2.910 milioni di euro per l'anno 2022, 3.530 milioni di euro per l'anno 2023, 4.170 milioni di euro per l'anno 2024, 4.850 milioni di euro per l'anno 2025, 5.490 milioni di euro per l'anno 2026, 6.240 milioni di euro per l'anno 2027; 7.030 milioni di euro per l'anno 2028, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 30 milioni di euro per l'anno 2028.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 5.250 milioni di euro per l'anno 2019, 5.240 milioni di euro per l'anno 2020, 4.590 milioni di euro per l'anno 2021, 4.090 milioni di euro per l'anno 2022, 3.470 milioni di euro per l'anno 2023, 2.830 milioni di euro per l'anno 2024, 2.150 milioni di euro per l'anno 2025, 1.510 milioni di euro per l'anno 2026, 760 milioni di euro per l'anno 2027 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
20. 04. Delrio, Serracchiani, Marattin, Gribaudo, Boccia, Boschi, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Madia, Melilli, De Micheli, Mura, Navarra, Padoan, Viscomi, Zan, Pezzopane.
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Rifinanziamento credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020. Conseguentemente, la dotazione finanziaria di cui al comma 108 dello stesso articolo è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2020».
2. Al predetto onere si provvede, per un valore corrispondente, mediante ricorso alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica è autorizzato ad operare le necessarie azioni di rimodulazione delle assegnazioni del Fondo.
20. 09. Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo, Fiorini, Bond, Bartolozzi.
ART. 21.
All'articolo 21, premettere il seguente:
Art. 021.
(Misure per la famiglia e la natalità)
1. Il comma 125 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
«125. Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 è riconosciuto un assegno annuale di importo pari a 1.000 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività, nonché a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
2. Il comma 248 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è abrogato.
3. Per favorire la promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata, la quota ad essa destinata delle risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è elevata a 50 milioni di euro dall'anno 2019.
4. Quale contributo alle spese delle famiglie e sostegno alla natalità, dal 1o gennaio 2019 e per il quinquennio 2019-2023, è riconosciuto in via sperimentale ai datori di lavoro privati che erogano una o più mensilità aggiuntive ai propri dipendenti per ogni figlio nato o adottato, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo erogato pari a 3 mila euro su base annua per dipendente.
5. L'esonero di cui al comma 4, spetta ai datori di lavoro in presenza di dipendenti con un'anzianità di servizio pari ad almeno due anni e a condizione che i medesimi non presentino le proprie dimissioni entro i successivi ventiquattro mesi se non per gravi motivi familiari.
6. L'importo erogato entro i limiti per dipendente indicati dal comma 4, è esente dall'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle addizionali regionali e comunali.
7. La mensilità aggiuntiva di cui al comma 4 è riconosciuta, in caso di adozione, previa presentazione del documento di avvenuta adozione con l'ingresso del minore in famiglia da parte della lavoratrice ovvero del lavoratore dipendente e, in caso di nascita, per i soli lavoratori dipendenti padri, previa presentazione al proprio datore di lavoro del certificato di nascita del figlio.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2019, si applicano a regime le disposizioni introdotte in via sperimentale dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. La durata del congedo obbligatorio è aumentata a dieci giorni.
9. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il suddetto beneficio è altresì riconosciuto, nel limite di spesa di 15 milioni di euro dal 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
10. Quale contributo dello Stato all'ampliamento dell'offerta degli asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e per ridurre la forte disomogeneità e disparità territoriale che la caratterizza, è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2022, per la realizzazione di asili nido e dei servizi per la prima infanzia, e la messa in sicurezza delle strutture esistenti che li ospitano. Una quota è riservata per favorire le imprese e altri luoghi di lavoro nella realizzazione di asili aziendali o interaziendali.
11. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione tra le regioni delle risorse, anche in funzione del necessario riequilibrio territoriale dell'offerta di cui al comma 10.
12. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, di cui all'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Le risorse non utilizzate restano nelle disponibilità del medesimo Fondo. Dal medesimo anno il limite dell'ammontare dei rimborsi delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione di cui al citato articolo 1, comma 152, della legge 311 del 2004 e all'articolo 1, comma 348, della legge 266 del 2005, è stabilito in 20 milioni di euro annui.
13. Il Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito con priorità per l'accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, è rifinanziato dall'anno 2019 per 250 milioni di euro.
14. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i primi due periodi sono sostituiti con i seguenti: «1.100 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati. La detrazione è aumentata a 1.400 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 500 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».
15. All'articolo 15, comma 1, lettera i-septies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «2.100 euro» e: «40.000 euro» sono sostituite rispettivamente con le seguenti: «2.500 euro» e «70.000 euro».
16. A decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione, sono riconosciuti 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184. Per le donne di cui al primo periodo, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.
17. Agli oneri di cui al presente articolo, si provvede nei limiti di 6.500 milioni annui, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
021. 02. Palmieri, Gelmini, Carfagna, Mandelli, Aprea, Anna Lisa Baroni, Bignami, Bond, Calabria, Cannizzaro, Casciello, Cattaneo, D'Attis, D'Ettore, Della Frera, Fascina, Ferraioli, Gregorio Fontana, Gagliardi, Giacometto, Giacomoni, Labriola, Marin, Musella, Napoli, Nevi, Occhiuto, Orsini, Pedrazzini, Pella, Perego Di Cremnago, Pentangelo, Pettarin, Porchietto, Prestigiacomo, Paolo Russo, Ripani, Rossello, Saccani Jotti, Silli, Siracusano, Sisto, Squeri, Tartaglione, Maria Tripodi, Zanella, Bartolozzi.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti)
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo per il sostegno alla formazione degli studenti, con una dotazione pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 1o gennaio 2019, destinato a finanziare la formazione scolastica ed extracurriculare degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.
2. A tal fine, a tutti gli studenti residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, una Carta elettronica.
3. La carta di cui al comma 2 è alimentata con un importo annuale pari a 1.000 euro, a decorrere dal 1o gennaio 2019. Detto importo è versato nel mese di settembre di ogni anno di frequenza effettiva della scuola da parte dei soggetti beneficiari fino alla conclusione dell'intero ciclo scolastico. L'abbandono dell'anno scolastico costituisce causa di decadenza dal beneficio e comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate, proporzionalmente al periodo di mancata frequenza.
4. La carta di cui al comma 2 può essere utilizzata per l'acquisto di libri, per il trasporto, per il servizio mensa e per ogni esigenza dello studente decisa dagli organi preposti, nonché per le ulteriori finalità determinate con il decreto di cui al comma 5, anche a integrazione e supporto della formazione scolastica.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.
6. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
21. 73. Boccia, Bordo, Lacarra, Ubaldo Pagano, Pezzopane.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Fondi per l'ampliamento del Reddito di Inclusione)
1. Al fine del potenziamento delle misure contro la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale è incrementato il Fondo Povertà di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, di 1.802 milioni per l'anno 2019, 1.842 milioni per l'anno 2020 e 1.870 milioni a decorrere dall'anno 2020.
2. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a dare attuazione a una revisione della disciplina del ReI di cui al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nell'ottica della più efficiente allocazione e distribuzione della maggiore dotazione finanziaria garantita dagli incrementi di cui al comma 1, anche mediante ricorso allo strumento perequativo della imposta negativa.
Conseguentemente sostituire l'articolo 6 con il seguente:
Art. 6.
(Trasformazione del bonus 80 euro in maggiore detrazione per lavoro dipendente e riduzione da cinque a tre delle aliquote progressive IRPEF)
1. Al Testo unico in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell'articolo 11:
1) a decorrere dall'anno di imposta 2019, alla lettera b) le parole: «28.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «75.000 euro» e le lettere c) e d) sono soppresse;
2) a decorrere dall'anno di imposta 2021, alle lettere b) ed e) le parole: «75.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «150.000»;
b) il comma 1-bis dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«1-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete una detrazione aggiuntiva, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.600 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.600 euro, ma non a 26.600 euro. La detrazione aggiuntiva spetta per la parte corrispondente al rapporto tra 26.600 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro»;
c) dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 è inserito il seguente comma:
«1-ter. Qualora la detrazione aggiuntiva spettante ai sensi del comma 1-bis sia di importo superiore all'imposta lorda determinata sui redditi di cui al comma 1-bis, al netto della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a questa eccedenza. Il credito può essere fruito esclusivamente in sede di dichiarazione dei redditi dell'avente diritto o di conguaglio annuale da parte del sostituto di imposta».
21. 63. Gelmini, Brunetta, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo, Cassinelli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati» con una dotazione che costituisce limite di spesa di 6.802 milioni di euro per l'anno 2019, 6.842 milioni di euro per l'anno 2020 e 6.870 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di utilizzo del Fondo secondo i principi contenuti nell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, limitatamente alla quota contributiva e fiscale gravante sui lavoratori.
Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
21. 80. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Al comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: pari a 8.650 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Proroga dell'assegno del bonus bebé).
1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili, anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
21. 85. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Rizzo Nervo, Schirò, Siani, Boschi, Pezzopane.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: per l'anno 2019 pari a 8.000 milioni di euro e a decorrere dal 2020 pari a 6.700 milioni di euro annui.
Conseguentemente, dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. Alla legge 11 febbraio 1980 n. 18 dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:
Art. 3-bis.
(Istituzione dell'assegno personale di cura)
1. Coloro a cui è già stata riconosciuta l'indennità di accompagnamento, così come prevista rispettivamente dall'articolo 1 della presente legge ovvero dall'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, o l'indennità di comunicazione di cui all'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni, possono, a domanda, sottoporsi ad ulteriore accertamento, che può avvenire anche sugli atti, presso le commissioni competenti ai fini del riconoscimento delle condizioni per l'erogazione di un ulteriore assegno personale di cura di importo variabile e gradato secondo quanto indicato dagli articoli 3-bis, comma 3, e 3-ter, comma 2, volto a favorire progetti individualizzati per l'inclusione sociale, l'autonomia personale e le necessità di sostegno intensivo.
2. Coloro i quali richiedano la concessione di una indennità di accompagnamento indicate dal comma 1, contestualmente alla presentazione di tale domanda possono anche richiedere che le visite di accertamento delle condizioni relative all'invalidità civile, cecità civile, sordità, nel caso gli esiti diano luogo al riconoscimento dei requisiti sanitari per la concessione delle rispettive indennità di accompagnamento o di comunicazione, individuano la sussistenza delle condizioni richieste per l'erogazione e la graduazione dell'assegno personale di cura.
3. Con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministro per la famiglia e la disabilità, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento del diritto all'assegno personale di cura per l'individuazione delle gradazioni di tale assegno, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3-ter, comma 2. Tali criteri devono commisurare il grado di disabilità sulla base di un sistema uniforme di valutazione attraverso una scala articolata per livelli di gravità condizioni e necessità specifiche e devono tener conto dell'intensità del sostegno individuale necessario, in coerenza con la definizione di disabilità espressa dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 3 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
Art. 3-ter.
(Importo ed erogazione dell'assegno personale di cura)
1. Per il computo dell'assegno personale di cura si assume a riferimento l'importo indicizzato dell'indennità di accompagnamento riconosciuto agli invalidi civili ai sensi della presente legge.
2. L'importo dell'assegno personale di cura può essere riconosciuto fino ad un valore massimo pari al doppio dell'importo previsto dalla citata indennità di accompagnamento secondo la seguente gradazione:
a) sostegno all'autonomia e all'inclusione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis comma 3: importo pari a una volta l'indennità di accompagnamento;
b) sostegno a progetti di vita indipendente di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
c) sostegno a persone con disabilità grave in condizioni di necessitare di assistenza vitale così come definita dall'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016: importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
d) sostegno a percorsi di deistituzionalizzazione di persone con disabilità grave così come definita secondo i criteri stabiliti del decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3: importo fino ad un importo pari al doppio dell'indennità di accompagnamento;
3. Una volta che la concessione dell'assegno personale di cura e la relativa graduazione siano state approvate dalle commissioni competenti, ai fini della sua erogazione nei casi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 2 è richiesta la sottoscrizione di un progetto individualizzato elaborato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con il coinvolgimento diretto dell'interessato o di chi lo rappresenta, dai servizi sociali territorialmente competenti. Il progetto individualizzato deve indicare in modo specifico e dettagliato la finalità e le modalità dell'erogazione, secondo quanto previsto al comma 7.
4. Qualora i servizi sociali territorialmente competenti non elaborino i progetti individualizzati entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dall'esito delle valutazioni delle commissioni competenti, secondo i criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 3-bis, comma 3, l'interessato o chi lo rappresenta, può richiedere comunque l'erogazione dell'assegno personale di cura. In tal caso, l'erogazione sarà subordinata all'indicazione da parte del richiedente della finalità di impiego e la modalità di erogazione dell'assegno di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
5. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura di cui alla lettera c), del comma 2 è sufficiente la presentazione della congruente documentazione sanitaria indicata all'articolo 3 e agli allegati 1 e 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 accompagnata dall'indicazione da parte dell'interessato o di chi lo rappresenta, delle finalità di impiego e della modalità di erogazione dell'assegno personale di cura, secondo quanto previsto al comma 6.
6. L'assegno personale di cura a scelta dell'avente diritto o di chi lo rappresenta può essere erogato secondo le seguenti modalità:
a) rilascio di una carta servizi o voucher utilizzabile per l'acquisto di servizi professionali di assistenza o di cura conformi alla finalità individuata secondo il caso ai sensi dei commi 3, 4 e 5 erogati dagli enti locali, da strutture socio-sanitarie accreditate o da centri e soggetti convenzionati con l'INPS;
b) trasferimento monetario volto alla copertura di costi di assistenza personale o di cura ovvero all'acquisto di beni o servizi conformi alla finalità individuata secondo il caso, ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5. Tale trasferimento monetario deve avvenire attraverso l'accredito dell'importo attribuito a titolo di assegno personale di cura con le stesse modalità con cui viene accreditata l'indennità di accompagnamento percepita dall'interessato.
7. Ai fini dell'erogazione dell'assegno personale di cura è richiesta rendicontazione delle spese sostenute così da consentire la verifica di coerenza tra l'impegno della prestazione e la finalità individuata, secondo il caso, ai sensi dei commi 3, 4 o 5. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 6, la documentazione volta alla rendicontazione deve includere copia del contratto di assunzione dell'assistente personale o del personale di cura e dei relativi versamenti contributivi e previdenziali, ovvero la documentazione comprovante l'acquisto dei beni e dei servizi individuati.
8. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sentite le maggiori organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità, si provvede:
a) alla individuazione delle competenze, delle responsabilità e dei procedimenti concessori, delle procedure di erogazione dell'assegno personale di cura e delle modalità di verifica, sospensione e revoca;
b) alla definizione di modalità e criteri omogenei per le procedure di rendicontazione di cui al precedente comma 4 garantendo la massima semplificazione, trasparenza e tracciabilità di tali procedure;
c) alla definizione di linee guida per la redazione dei progetti individualizzati di cui al precedente comma 2.
9. Il diritto all'assegno personale di cura, ove riconosciuto, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale viene presentata la relativa domanda.
21. 84. Noja, Carnevali, Pezzopane.
Al comma 1 sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.000 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 1.525 milioni;
b) al comma 3 sopprimere la lettera d).
21. 55. D'Ettore, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, Pella, Paolo Russo.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:
Gli interventi previsti dal precedente periodo sono finalizzati alla corresponsione di benefici fiscali e contributivi alle imprese che procedono all'assunzione di lavoratori avviati al lavoro dai centri per l'impiego di cui al comma 4 nonché dai soggetti privati che svolgono attività di somministrazione di lavoro, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
21. 82. Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è corrisposta, ai percettori di trattamento pensionistico pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo, in misura proporzionalmente incrementata entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le opportune modifiche alla Tabella A del citato decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, nonché le disposizioni attuative del presente comma.
21. 34. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano compiuto i 35 anni di età, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure previdenziali a favore dei lavoratori», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, di cui 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 sono destinati per misure previdenziali a favore dei giovani lavoratori.
21. 33. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
Conseguentemente, all'articolo 34, comma 1, sostituire le parole: 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 con le seguenti: 2.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 2.425 milioni di euro per l'anno 2020 e in 2.775 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
21. 32. Viscomi, Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Zan.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'anticipo pensionistico di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è riconosciuto anche per gli anni a decorrere dal 2019, entro il limite di spesa di 1.000 milioni di euro annui.
Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 con le seguenti: 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000.
21. 30. Carla Cantone, Serracchiani, Gribaudo, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Pezzopane.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai seguenti soggetti, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011:
a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, descritti all'articolo 1, comma 214, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011, i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditarle alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;
d) ai lavoratori cessati, intendendosi come tali quelli:
1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli con disabilità grave;
f) con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.
2-ter. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 2-bis e 2-quinquies, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 2-bis a 2-quinquies del presente articolo.
2-quater. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
2-quinquies. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
2-sexies. Agli oneri di cui al comma 2-quinquies si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
21. 29. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Pezzopane.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. In considerazione del limitato utilizzo della misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1, commi da 214 a 218 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei limiti e mediante l'utilizzo delle accertate economie, e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 221, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 continuano ad applicarsi, a domanda, a lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inclusi nelle precedenti otto salvaguardie, fino alla concorrenza massima di 6.000 soggetti. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e i comitati dei lavoratori esodati, individua e dispone i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei soggetti a cui si applica la nona salvaguardia di cui al periodo precedente, includendo tra questi i lavoratori e le lavoratrici che abbiano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, facendo affidamento sulla normativa vigente alla data degli accordi.
2-ter. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi del comma 2-bis è riconosciuto a domanda nei limiti previsti. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto al numero massimo fissato o alle risorse finanziarie di cui al comma 2-bis, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
2-quater. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori individuati dal decreto ministeriale di cui al comma 2-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal medesimo comma 2-bis. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
2-quinquies. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 2-quater del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
2-sexies. I benefici di cui al comma 2-bis sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 42 milioni di euro per l'anno 2019, di 62,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 67 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 32,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 20,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 10,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 2,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 1,3 milioni di euro per l'anno 2028, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,4 milioni di euro per l'anno 2030, di 0,2 milioni di euro per l'anno 2031.
2-septies. Agli oneri di cui al comma 2-sexies si provvede sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
21. 70. Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine di prorogare il regime sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà ivi prevista è estesa anche alle lavoratrici che maturano i requisiti previsti dal medesimo comma, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2019 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui al predetto regime sperimentale. Al regime di cui al primo periodo hanno accesso anche le lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2019 i requisiti previsti per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il termine del 31 dicembre 2019 deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.
2-ter. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previdenziali derivanti dalla proroga della sperimentazione di cui al comma 2-bis, al netto dei dati di consuntivo e del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 281, secondo periodo e terzo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e relativi alla conclusione della sperimentazione, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno con quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 2.
21. 41. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 2, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 62 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: l'assunzione di lavoratori giovani aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dal comma 2-bis.
21. 44. Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino all'entrata in vigore delle misure adottate ai sensi dei provvedimenti normativi di cui al comma 2, e a valere sulle medesime risorse, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i lavoratori e le lavoratrici iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva sia almeno pari a 100.
Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: l'assunzione di lavoratori giovani aggiungere le seguenti: fermo restando quanto disposto dal comma 2-bis.
21. 45. Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il comma 9 dell'articolo 1, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente:
«9. Il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità si consegue in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.».
2-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
21. 57. Boldrini, Epifani, Fassina, Pastorino.
Al comma 4, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro e dopo le parole: per il funzionamento inserire le seguenti: e la stabilizzazione del personale.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro con le seguenti: 240 milioni di euro.
21. 68. Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2.
21. 1. La XI Commissione.
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. Ai fini della corresponsione del trattamento pensionistico da cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando la competenza di ciascuna gestione previdenziale, ivi compresi gli enti di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, a provvedere alla liquidazione dell'ammontare della parte di trattamento pensionistico loro spettante, l'INPS provvede, come unico ente erogatore della pensione da cumulo, con le risorse stanziate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
21. 12. Legnaioli, Caffaratto, Caparvi, Eva Lorenzoni, Moschioni, Murelli, Bubisutti, Ribolla.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 34 della Costituzione, per rendere effettivo il diritto all'istruzione indipendentemente dalle condizioni reddituali, di favorire l'attrattività del Paese nei confronti del resto del mondo, e contribuire alla formazione delle prossime classi dirigenti dei Paesi dei Nord Africa e del Medio Oriente, contribuendo alla stabilità e progresso dell'area dei Mediterraneo, nello stato di previsione del Ministero del istruzione, dell'università e della ricerca è iscritto il Fondo per l'effettività del diritto allo studio e l'investimento nella formazione dei giovani, denominato «Fondo Alternativo», con lo stanziamento di 6.700 milioni di euro nel 2019 e di 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Il Fondo è finalizzato:
a) nella misura di 5.000 milioni di euro nel 2019, alla costruzione di nuovi edifici scolastici o all'adeguamento di quelli esistenti, di proprietà pubblica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti il riparto del fondo tra gli enti locali beneficiari, nonché i criteri, i termini e le modalità di utilizzo delle risorse;
b) nella misura di 1.000 milioni per il 2019 per l'attribuzione a ricercatori e professori universitari, nonché a ricercatori degli enti di ricerca, di borse di mobilità, finalizzate allo svolgimento di un periodo sabbatico di durata annuale in istituzioni di ricerca e universitarie estere. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i requisiti, i termini e le procedure per l'accesso alle borse di mobilità e l'ammontare delle stesse;
c) nella misura di 4.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare borse di studio per assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, sino al dottorato di ricerca. In ragione del reddito del destinatario, le borse di studio possono coprire tutte le spese per il mantenimento dello studente, incluse quelle di alloggio, vitto e per l'acquisto dei libri di testo e degli altri materiali didattici, nonché le tasse per la frequenza dei corsi di studio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti di merito e di reddito per l'accesso alle borse di studio e l'ammontare delle stesse, in ragione del reddito del beneficiario, nonché i termini e le modalità delle relative procedure;
d) nella misura di 1.500 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell'Unione europea, dei giovani studenti iscritti all'anno precedente a quello terminale della scuola secondaria di secondo grado, mediante l'attribuzione di borse di mobilità, finalizzate a compiere una esperienza formativa presso istituti e scuole di altri Paesi e finalizzate altresì alla certificazione della conoscenza della lingua del Paese ospitante al livello C1 del quadro comune di riferimento europeo. Le spese di trasporto, vitto, alloggio e per il materiale didattico sono poste a carico delle borse di mobilità, il cui importo è determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Col predetto decreto sono, altresì, definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l'attribuzione delle medesime borse di mobilità. Un importo fino a 50 milioni di euro può essere riservato per borse di studio e formazione presso le Agenzie dell'ONU e le rappresentanze diplomatiche dell'Unione europea nel mondo;
e) nella misura di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la mobilità, nei Paesi dell'Unione europea, dei professori della scuola secondaria di secondo grado, al fine di consentirne il distacco, per un anno scolastico, presso le istituzioni scolastiche dei Paesi ospitanti, nonché la sostituzione, nel periodo di distacco, presso le scuole titolari. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti l'importo delle borse di mobilità nonché criteri, requisiti, termini e modalità per la loro attribuzione;
f) nella misura di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a finanziare la frequenza, negli istituti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di giovani meritevoli di talento provenienti principalmente dai Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, nonché per favorirne l'apprendimento della lingua e la conoscenza della cultura italiana. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, requisiti, termini e modalità per l'attribuzione delle relative borse di studio;
g) nella misura di 692,5 milioni di euro nel 2019, di 1.045 milioni di euro nel 2020, di 1.068,4 milioni di euro nel 2021, 1.091,8 milioni di euro nel 2022, di 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2023, ad incrementare il numero di contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;
h) nella misura di 30 milioni di euro nel 2019 per il risanamento e il potenziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 46.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2 e 3;
sopprimere l'articolo 41.
21. 71. Fusacchia, Tabacci, Magi.
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.
21. 2. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
4-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'Interessato. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 240 milioni e le parole: 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 382 milioni di euro annui per gli anni 2020 e 2021, e 375 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, di 369 milioni di euro per l'anno 2024, di 378 milioni di euro per l'anno 2025 e di 344 milioni a decorrere dall'anno 2025.
21. 6. Eva Lorenzoni, Bordonali, Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
*21. 22. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di welfare. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni.
*21. 65. Melilli, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.
**21. 24. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale contributivo di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, i contributi previdenziali maturati a seguito della prestazione lavorativa svolta mediante rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, con orario part-time verticale, sono in ogni caso da computarsi nell'intero anno solare ai fini dell'acquisizione del diritto all'accesso al trattamento pensionistico. Per i contratti di lavoro a tempo parziale conclusi prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto al trattamento pensionistico con riferimento a periodi interamente non lavorati avviene mediante domanda da presentare all'INPS entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I trattamenti pensionistici liquidati per effetto del riconoscimento di anzianità contributiva per periodi interamente non lavorati non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già maturati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza diritto alla corresponsione di arretrati.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro a decorrere dal 2020.
**21. 67. Epifani, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, le parole: «dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388».
4-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali.
*21. 56. Mandelli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, le parole: «dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla rispettiva quota, è effettuato dagli enti previdenziali interessati che sostengono direttamente i relativi oneri amministrativi contabili. Ciascun ente, in relazione alla quota di propria competenza, procede agli adempimenti di cui all'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388».
4-ter. Al fine di rafforzare la sostenibilità e l'adeguatezza, gli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509 del 1994 e di cui al decreto legislativo n. 103 del 1996 possono erogare prestazioni a sostegno del lavoro professionale nonché per la copertura dei rischi biometrici volte ad ampliare le platee di riferimento, anticipare l'ingresso nel mercato del lavoro e ridurre gli effetti sulla contribuzione delle interruzioni di lavoro e di reddito. Dell'impatto di dette misure si dà adeguata rappresentazione nei bilanci tecnici attuariali.
*21. 59. Germanà, Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Minardo, Pentangelo, Scoma, Siracusano, Sozzani.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Contributo di solidarietà a carico delle grandi ricchezze)
1. Per attuare politiche atte a ridurre la povertà acuita dalla crisi economica iniziata nel 2008, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, è istituito un contributo di solidarietà determinato e percepito dallo Stato a carico di chi possiede grandi patrimoni mobiliari e immobiliari.
2. Per base imponibile di tale contributo s'intende la ricchezza netta di un contribuente superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività finanziarie e delle attività non finanziarie al netto delle passività finanziarie e compreso il patrimonio non strumentale delle società.
3. Per patrimoni mobiliari si intendono:
a) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;
b) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano.
4. Il contributo di solidarietà di cui al comma 1 è dovuto dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, e determinato applicando l'aliquota dello 0,8 per cento per i patrimoni superiori a 3 milioni di euro.
5. Dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.
6. Dall'ammontare del contributo di cui al comma 1 sono detratte le somme versate come imposte a carattere patrimoniale derivanti da disposizioni vigenti.
7. Il contributo di cui al comma 1 è versato in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, determina le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
9. I maggiori proventi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente destinati al finanziamento delle misure di sostegno di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
21. 0103. Fornaro, Fassina, Pastorino, Epifani, Fratoianni, Conte, Muroni.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Lavoratori esposti all'amianto)
1. Al comma 115, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2019, possono presentare domanda di riconoscimento dei benefici di cui al presente comma anche i lavoratori che sono stati esposti alla lavorazione dell'amianto, contraendo la patologia, accertata e comprovata anche in via extragiudiziale, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Ai fini previdenziali, i contributi calcolati con il sistema retributivo o misto, versati in periodi di esposizione all'amianto sono imputati alla quota C, concernente il sistema contributivo, nonché ricalcolati secondo i parametri di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e all'articolo 47 del citato decreto-legge n. 269 del 2003.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 100 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
21. 0123. Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Maraia.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Nona salvaguardia esodati)
1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.
2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 329 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del fondo istituito di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge destinato ad interventi in materia pensionistica.
21. 026. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni conclusive di salvaguardia in materia di accesso al pensionamento e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)
1. Al fine di portare a termine la disciplina transitoria degli interventi di salvaguardia in materia previdenziale e in considerazione del limitato utilizzo delle risorse di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, confluite, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi per ulteriori 6.000 soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, ad incremento dei contingenti di categorie già oggetto dei precedenti otto provvedimenti di salvaguardia.
2. Dall'attuazione del comma 1 derivano oneri pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 6.330 milioni di euro e le parole: 7.000 milioni di euro con le seguenti: 6.630 milioni di euro.
21. 067. Fatuzzo, Polverini, Zangrillo, Cannatelli, Musella, Rotondi, Scoma.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)
1. In via sperimentale, a partire dal 1o gennaio 2019, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, assicurando l'invarianza di spesa.
21. 053. Paolo Russo, Carfagna, Fasano, Sarro, Pentangelo, Casciello.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Proroga di disposizioni in materia di anticipo pensionistico)
1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019».
2. Il beneficio dell'indennità prorogata ai sensi del comma 1 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2019, di 630 milioni di euro per l'anno 2020, di 666,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 323,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2024 e di 6,5 milioni di euro per l'anno 2025. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185 della medesima legge, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani di cui all'articolo 21.
4. Nel limite di spesa di cui al comma 2, i rapporti di lavoro di tipo stagionale o a tempo determinato, riguardanti i lavoratori di cui alla lettera N allegato C, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono equiparati ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai fini della determinazione dei requisiti di accesso al beneficio di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
21. 058. Incerti, Gadda, Critelli, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Portas.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)
1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è determinato, a decorre dal 1° gennaio 2019, in euro 350.
2. All'onere di cui al comma 1, stimato in 2.650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
21. 046. Versace, Cortelazzo, Occhiuto, Gelmini, Pedrazzini, Mandelli, Pella, Novelli, Cannizzaro, Paolo Russo, Prestigiacomo, Mugnai, D'Ettore.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. Al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus (FISH), sono stanziati, per l'anno 2019, 400.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 184.600.000 euro.
21. 0116. Panizzut, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)
1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con le seguenti: 240 e le parole: 400 con le seguenti: 390.
21. 0124. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure in materia di irrilevanza fiscale dei trattamenti pensionistici di guerra)
1. Per la determinazione dei limiti di reddito previsti per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non rilevano i trattamenti pensionistici di guerra.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 243 milioni di euro per l'anno 2019 e di 393 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
21. 0121. Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Quoziente familiare)
1. Presso il Ministero dell'economica e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione del quoziente familiare», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi per l'introduzione del meccanismo di determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche attraverso il sistema del quoziente familiare.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
21. 07. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 21, comma 1, è ridotto di 6.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
21. 08. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Fondo per la gratuità degli asili nido)
1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie dal pagamento dell'asilo nido.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.600 milioni.
21. 09. Meloni, Crosetto, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Asili nido gratuiti)
1. Con riferimento ai nati o adottati a decorrere dal 1o gennaio 2019, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è riconosciuto il rimborso integrale delle spese documentate, sostenute dal nucleo familiare di appartenenza. Il rimborso è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 21 della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
21. 011. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Boschi.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente)
1. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017, a quattro giorni per l'anno 2018 e a dieci giorni a decorrere dall'anno 2019, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. L'indennità di cui al presente comma è riconosciuta entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente:
all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2019 e di 330 milioni di euro a decorrere dal 2020;
alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
21. 078. Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Carfagna.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Disposizioni in materia di voucher «baby sitting» per le lavoratrici dipendenti)
1. All'articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».
Conseguentemente:
all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 210 milioni di euro per l'anno 2019 e di 360 milioni annui a decorrere dall'anno 2020;
alla rubrica del Titolo III, Capo I, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conciliazione tra vita privata e vita professionale.
21. 085. Gribaudo, Serracchiani, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan, Boschi, Annibali, Pezzopane, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Cenni.
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Misure urgenti in favore delle madri lavoratrici)
1. Fermi restando gli interventi in materia pensionistica di cui all'articolo 21, comma 2, a decorrere dal 1o gennaio 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno compiuto almeno 64 anni di età, ai fini della maturazione del requisito contributivo per l'accesso alla pensione sono riconosciuti dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di tre anni.
2. Per le donne di cui al comma 1, il requisito contributivo pensionistico si intende rispettato ove la somma tra l'anzianità contributiva e gli anni riconosciuti in funzione di ogni figlio sia almeno pari a 36.
3. Il riconoscimento degli anni per ogni figlio si applica anche ai casi di cui ai Titoli II e III della legge 4 maggio 1983, n. 184.
4. Ai fini del computo del trattamento pensionistico agli anni riconosciuti per ogni figlio non corrisponde alcuna contribuzione figurativa.
5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo discendono oneri pari a 1.500 milioni di euro annui.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, sostituire rispettivamente le parole: 6.700 milioni di euro e 7.000 milioni di euro con le seguenti: 5.200 milioni di euro e 5.500 milioni di euro.
21. 0127. Carfagna, Zangrillo, Polverini, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale e contributivo sulle nuove assunzioni)
1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumano lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 8.000 milioni di euro annui. Ai soggetti neoassunti è altresì riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 2.410 euro su base annua, nel limite di spesa complessivo pari a 2.900 milioni di euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi dei commi da 1 a 6 non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l'assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
3. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, è stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 1, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni, fatti salvi i vigenti limiti di legge per il contratto di apprendistato.
4. Fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva, di lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce l'assunzione con l'esonero.
5. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva adibito alle stesse mansioni del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 3.
6. L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un ulteriore periodo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. L'esonero contributivo di cui al comma 1 si applica, alle condizioni e con le modalità previste nei precedenti commi, anche nei casi di conversione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contatto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione.
8. L'esonero di cui ai commi da 1 a 7 e non si applica ai rapporti di lavoro domestico. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
9. I redditi di lavoro dipendente percepiti dai soggetti neoassunti di cui commi 1 e 7 non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, per un periodo massimo di trentasei mesi.
10. Il beneficio fiscale di cui al comma 9 si applica, per un periodo massimo di dodici mesi, anche nei casi di prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2018, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data della prosecuzione.
11. Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro prima del decorso del periodo agevolato, il beneficio fiscale è riconosciuto al lavoratore neoassunto sui redditi di lavoro dipendente percepiti in relazione a nuovi contratti di lavoro di cui al comma 1, per il periodo residuo utile alla piena fruizione e indipendentemente dall'età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
12. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quanto a 4.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente articolo con riferimento ai singoli regimi interessati.
Conseguentemente, all'articolo 21, apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro;
b) sopprimere il comma 4.
21. 060. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Incentivo all'occupazione stabile)
1. Con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, le somme restituite in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 28 dicembre 2012, n. 92, sono maggiorate del 5 per cento nel limite di spesa di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 1o gennaio 2019.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede, per 20 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 130 milioni di euro per l'anno 2019 e 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 90, comma 2, e per 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55.
21. 062. Cannatelli, Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Incentivi all'occupazione stabile e riduzione del cuneo fiscale).
1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023 e nei limiti di spesa di cui al comma 3, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione di contratti di lavoro a termine già attivati alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 2018, n. 96, si applicano le seguenti misure di riduzione:
a) 25 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
b) 15 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
c) 10 per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e 5 per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata massima dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.
2. Al fine di promuovere il rilancio dei consumi, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023, ai redditi da lavoro derivanti dai rapporti di cui al comma 1 le aliquote IRPEF stabilite dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono applicate con le seguenti riduzioni:
a) 40 per cento per la durata dei primi dodici mesi di rapporto lavorativo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
b) 25 per cento per la durata dodici mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera a) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023;
c) 15 per cento per la durata dei trentasei mesi di rapporto lavorativo successivi al periodo di cui alla lettera b) e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2023.
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e a 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2021, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.100 milioni a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2021, per la previsione relativa agli anni 2021, 2022 e 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
Conseguentemente, all'articolo 21, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 6.600 milioni di euro.
21. 063. Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Incentivi all'occupazione)
1. Al fine di promuovere l'occupazione, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a termine, ovvero con contratto di apprendistato, è riconosciuta, a domanda e per un periodo di sei mesi purché il contratto abbia durata almeno annuale, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 2.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 100 milioni di euro annui.
2. Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1o gennaio 2019, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero trasformino il contratto a tempo determinato purché attivato prima del 31 dicembre 2018, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di sei mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 11.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 2.300.000 milioni di euro annui.
3. Nei casi di cui al comma 1, al medesimo datore di lavoro privato che procede alla trasformazione dei contratti a termine o di apprendistato in essere, entro il 1o settembre 2019, è riconosciuta, a domanda e per un periodo massimo di dodici mesi, una quota percentuale del relativo trattamento salariale, nel limite massimo di un importo pari a 20.000 euro e nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro annui.
4. Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, i datori di lavoro privati e i lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali, dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). La misura di cui ai commi 1, 2 e 3 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi.
5. A carico dei datori di lavoro privati che beneficiano delle somme di cui ai commi 2 e 3 e che nei successivi dodici mesi licenziano uno o più lavoratori, la somma di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è dovuta nella misura del 65 per cento.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riconoscimento delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.
Conseguentemente, all'articolo 21 sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 3.000 milioni di euro.
21. 065. Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:
a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subìto un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;
b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subìto un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;
c) articolo 3, comma 1-bis, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;
d) articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera b);
e) articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;
f) articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subìto un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;
g) articolo 4, comma 2-bis, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;
h) articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;
i) articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;
l) articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
m) articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
3. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;
b) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;
c) l'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.
4. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» e «vittima della criminalità organizzata» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere all'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico giustizia di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, della legge 13 novembre 2008, n. 181.
21. 096. Bignami.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Lavoro di cittadinanza)
1. Tutti coloro che rispondono ai requisiti per poter accedere al reddito di cittadinanza in base alle norme attuative dell'articolo 21, possono optare per un programma di lavoro, detto «lavoro di cittadinanza», promosso e gestito dalle amministrazioni territoriali. L'importo spettante per la prestazione di lavoro di cittadinanza è pari all'importo massimo del reddito di cittadinanza al quale si aggiunge la contribuzione previdenziale ordinaria.
2. Chi partecipa al programma di lavoro di cittadinanza di cui al comma 1 può in qualunque momento optare per la proposta di lavoro prevista dal programma di reddito di cittadinanza.
3. I progetti di lavoro di cittadinanza sono finanziati, nei limiti di 1 miliardo di euro l'anno, attraverso un Fondo, denominato «Fondo per il lavoro di cittadinanza» alimentato dalla riduzione di pari importo del Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza di cui al precedente articolo 21. Il 45 per cento delle risorse dedicate al Lavoro di Cittadinanza sono impegnate nel Mezzogiorno.
4. I soggetti promotori dei progetti saranno principalmente le amministrazioni pubbliche territoriali. I progetti possono essere basati anche su richieste di iniziativa popolare, o su progetti proposti da associazioni, rigorosamente no-profit, la cui storia e la cui capacità organizzativa è tale da poter gestire l'inserimento di lavoratori dei programmi. Gli enti territoriali dovranno tenere conto, nella formulazione dei progetti, che i costi, organizzativi e materiali degli stessi, restano a loro carico.
5. I progetti devono aver superato un bando di gara, con il quale vengono esplicitate finalità e modalità di realizzazione, svolto dalla Centrale per la progettazione delle opere pubbliche di cui all'articolo 17. I progetti assegnati saranno supervisionati nella loro attuazione dalle Direzioni Territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. I lavoratori che nell'assolvimento degli obblighi di lavoro non dimostrano correttezza, responsabilità e diligenza, rischiano il licenziamento. Al terzo licenziamento in un programma di lavoro, il cittadino perde il diritto a tale opzione.
7. I progetti devono essere finalizzati, a seconda delle abilità e competenze dei lavoratori coinvolti nel programma, alla fornitura di servizi di cura dell'ambiente, naturale e storico, delle persone e della comunità, ma sempre, al di fuori di quelli che l'amministrazione pubblica deve garantire, come:
a) attività di ristrutturazione di immobili pubblici da adibire a case di quartiere, dove organizzare attività gratuite per le fasce più bisognose della popolazione, bambini e anziani, in orari scoperti rispetto ai turni di lavoro;
b) attività di supporto allo studio, giochi da tavolo, lettura quotidiani o libri per ragazzi, attività ludico-ricreative e sportive;
c) catalogazione e digitalizzazione degli archivi di musei e biblioteche civiche;
d) servizio di sorveglianza e guida presso musei, biblioteche, siti pubblici di interesse storico e artistico se privi di presidio o non fruibili al pubblico del tutto o solo parzialmente;
e) recapito domiciliare di spesa alimentare o farmaceutica per gli anziani;
f) messa in sicurezza del territorio da rischio idrogeologico;
g) coltivazione e cura di orti e giardini cittadini;
h) lotta ai parassiti che danneggiano le coltivazioni.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, vengono stabilite le modalità di attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
21. 099. Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Proroga degli sgravi contributivi per l'assunzione di donne vittime di violenza di genere)
1. Le misure di cui all'articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono prorogate nel limite di spesa di un milione di euro annui, per il triennio 2019-2021.
2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 20104, n. 190.
21. 0113. Boschi, Marco Di Maio, Rossi, Moretto, Cenni, Gavino Manca, Prestipino, Fregolent, Annibali, Carla Cantone, Cantini, Viscomi, De Filippo, Ferri, Schirò, Ascani, Migliore, Nardi, Pezzopane, Quartapelle Procopio, Ciampi, Bruno Bossio, Melilli, Mor, Pini, Incerti, Del Barba, Giachetti, Scalfarotto, Pizzetti, Di Giorgi, Gadda, Zan, Verini, Paita, Siani, Piccoli Nardelli, Sensi, Noja, Mura, Ungaro, Zardini, Enrico Borghi, Carfagna.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Compensazione della spesa per le forniture di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati)
1. A partire dal 1o aprile 2019, la compensazione della spesa per e forniture di energia elettrica e di gas naturale a favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati, di cui all'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è riconosciuta automaticamente a tutti i soggetti che abbiano presentito Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, per una qualsiasi prestazione o servizio di natura sociale o assistenziale e il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità, come attestato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), sia ricompreso entro i limiti stabiliti dal decreto di cui al predetto articolo 1, comma 76, della legge 4 agosto 2017, n. 124.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'INPS trasferisce le informazioni utili in suo possesso al Sistema informativo integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, secondo criteri e condizioni definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità di regolazione energia reti e ambiente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce d'intesa con l'INPS e Acquirente Unico S.p.A. le modalità operative per il trasferimento delle informazioni e per la successiva gestione da parte di Acquirente Unico S.p.A. ai fini dell'erogazione della compensazione.
21. 0117. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
All'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. A tutela degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza che non possono usufruire di trattamenti previdenziali o assistenziali erogati dall'Italia o dal Paese di residenza è istituito un apposito Fondo di euro 10 milioni annui, a decorrere dall'anno 2019.
2. Le risorse per l'istituzione del fondo di cui al comma 1 saranno reperite nell'ambito del fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 21, comma 2.
21. 01. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepiti all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex «Obiettivo Convergenza»)
1. Al Capo I del Titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 24-ter. – (Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti da prestazioni pensionistiche percepite all'estero da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni delle regioni dell'ex obiettivo «Convergenza»). – 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni ricadenti nelle regioni dell'ex “Obiettivo Convergenza” ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva, di cui al comma 2 del presente articolo, per i primi dieci periodi d'imposta, dei redditi, percepiti all'estero, derivanti da pensioni e assegni ad esse assimilati a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un tempo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione.
2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 6.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 2.500 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6 dell'articolo 24-bis. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
3. In ogni caso si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 dell'articolo 24-bis.».
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 180 milioni di euro e le parole: 430 milioni con le seguenti: 425 milioni.
21. 06. Meloni, Lollobrigida, Ferro, Bucalo, Cirielli, Gemmato, Varchi, Lucaselli.
Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Istituzione dell'Assegno per l'occupazione e la riqualificazione dei lavoratori disoccupati di età compresa tra trenta e cinquanta anni, nonché concessione di un incentivo per l'assunzione di lavoratori nelle regioni del Mezzogiorno)
1. A decorrere dal 1o marzo 2019, è riconosciuta, su richiesta e a titolo individuale e non cedibile, una misura reddituale Assegno Io-Lavoro volta ad offrire una retribuzione minima, in tutto o in parte sostitutiva di quella a carico del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazioni di lavoro esclusivamente presso imprese del settore privato, ivi compresi enti del terzo settore che svolgono servizi generali.
2. Al fine di garantire una gestione diretta e trasparente della misura e dei rapporti di prestazione di lavoro, nonché per promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, è istituita la piattaforma informativa di cui al comma 15, quale esclusivo strumento per l'accesso alla misura reddituale di cui al presente articolo e alle prestazioni ad essa connesse.
3. La misura di cui al comma 1, di seguito denominata Assegno, è riconosciuta dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), su richiesta, e comunque nel limite massimo annuo di 2.500 milioni di euro, a chi in età anagrafica compresa tra i 30 e i 49 anni compiuti attiva prestazioni di lavoro come disciplinate dal presente articolo e versa nelle seguenti condizioni:
a) stato di disoccupazione da oltre ventiquattro mesi;
b) non beneficia di alcuna misura di sostegno al reddito;
c) un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000;
d) un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000.
4. L'Assegno, di importo pari a 800 euro, comprensivo di oneri contributivi, è erogato con cadenza mensile in un conto telematico a titolo personale del prestatore di lavoro, per una durata complessiva pari a dodici mesi.
5. La misura reddituale è usufruibile anche in maniera non continuativa nel termine dei trentasei mesi successivi alla prima prestazione di lavoro attivata secondo le modalità di cui al presente articolo e fermo restando il periodo anagrafico in cui essa è richiedibile.
6. La misura reddituale, qualora ricorrano le condizioni espressamente previste dal comma 8, può essere riconosciuta per la durata di ulteriori dodici mesi purché siano trascorsi almeno dodici mesi dal termine di cui al comma 4.
7. L'importo mensile è corrisposto dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in proporzione al numero di giornate lavorate, al singolo prestatore esclusivamente in corrispondenza di un accordo di prestazione di lavoro come disciplinato dal presente articolo.
8. Il prestatore beneficiario della misura reddituale può proporre ad un datore di lavoro del settore privato la propria disponibilità a svolgere attività lavorative secondo modalità individuate di comune accordo, nei limiti della legislazione vigente. Fatta salva l'ipotesi di cui al successivo comma 13, la stipula del contratto di prestazione effettuata ai sensi del presente articolo solleva il datore di lavoro dall'erogazione di una retribuzione.
9. Non sono ammessi all'accesso a forme di prestazione di lavoro disciplinate dal presente articolo i datori di lavoro del settore privato che hanno effettuato licenziamenti nei tre mesi precedenti. Il datore di lavoro che usufruisce di prestazioni di lavoro disciplinate dal presente articolo e licenzia uno o più dipendenti assunti precedentemente l'attivazione della prestazione non è ammesso, per la durata dei dodici mesi successivi, a usufruire della medesima tipologia di prestazioni, ivi compresa quelle attivate al momento del licenziamento, fatto salvo il beneficio dell'Assegno Io-Lavoro riconosciuto in favore del prestatore di lavoro.
10. Alla misura reddituale e alla prestazione di lavoro ad essa connessa di cui alla presente articolo si accede esclusivamente attraverso la piattaforma informatica di cui al comma 15 dal presente articolo gestita da ANPAL.
11. Il prestatore e il datore stipulano nell'apposita sezione della piattaforma informatica l'accordo di prestazione in via telematica. Tale accordo può essere interrotto, attraverso la medesima sezione digitale, in qualsiasi momento con decorrenza dal giorno successivo e senza alcun vincolo per le parti.
12. È interamente a carico del datore di lavoro, per l'intera durata della prestazione, il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.
13. Fatto salvo l'importo mensile dell'Assegno Io-Lavoro, il prestatore e il datore possono concordare prima o durante lo svolgimento della prestazione di lavoro raggiunta di altre somme a titolo retributivo che sono da intendersi esclusivamente a carico del datore di lavoro. A tal fine nell'apposita sezione della piattaforma informatica di cui al comma 15 è stipulato un accordo di retribuzione aggiuntiva.
14. Ferma restando l'ipotesi di cui al comma 13, l'Assegno non è cumulabile con altri redditi e misure di sostegno al reddito. La misura reddituale Assegno-Io Lavoro non costituisce reddito imponibile ai sensi dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
15. A decorrere dal 1o febbraio 2019 è istituita presso l'ANPAL la piattaforma informatica Io-Lavoro, di seguito denominata I-LAV, quale strumento tecnologico di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
16. La piattaforma I-LAV è istituita per i seguenti fini:
a) accesso alla misura reddituale disciplinata dal presente articolo;
b) gestione del conto telematico individuale ivi comprese le operazioni di erogazione e accreditamento degli importi dell'Assegno Io-Lavoro;
c) registrazione e identificazione dei prestatori e dei datori di lavoro, trasmissione e registrazione degli accordi di prestazione di lavoro, degli accordi di retribuzione aggiuntiva.
17. I dati di cui al comma 15 sono condivisi in via telematica con INPS, INAIL e i centri per l'impiego. Ai fini delle attività di indagine e di controllo i dati registrati sulla piattaforma digitale sono messi a disposizione dell'Ispettorato del lavoro e delle Forze dell'ordine.
18. Il prestatore e il datore provvedono alla registrazione e alla identificazione sulla piattaforma informatica per mezzo del Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Attraverso la piattaforma sono trasmessi, agli indirizzi di posta elettronica inseriti dal prestatore e dal datore la seguente documentazione:
a) gli accordi stipulati;
b) le buste paga;
c) ogni altra comunicazione fiscale e amministrativa inerente la prestazione di lavoro, ivi comprese le comunicazioni di termine della prestazione da parte del datore e del prestatore;
d) l'eventuale sospensione dell'accesso alla misura in concomitanza con l'attivazione di un rapporto di lavoro di cui al comma 21.
19. Attraverso la piattaforma I-LAV il prestatore di lavoro può trasferire, senza alcun onere, gli importi ricevuti dell'Assegno Io-Lavoro esclusivamente presso un conto personale debitamente registrato sulla medesima piattaforma informatica.
20. Nella piattaforma I-LAV è dedicata una apposita sezione per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Ai fini di cui al presente articolo ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
21. Fatta salva la disposizione di cui al comma 13, secondo periodo, al datore di lavoro del settore privato che assume, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, prestatori di lavoro di al comma 3 è riconosciuto un importo pari a 10.000 euro quale bonus occupazionale, nel limite massimo di spesa pari 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
22. Il bonus di cui al comma 21 è riconoscibile a imprese che da almeno tre anni hanno sede legale e sede di attività in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e che assumono prestatori di lavoro residenti, da almeno cinque anni, in una delle regioni del presente comma.
23. L'importo di cui al comma 21 è erogato da INPS in tre quote annuali di pari entità da corrispondere a decorrere dal termine del periodo di prova.
24. Il datore di lavoro che licenzia uno o più dipendenti nell'arco dei trentasei mesi successivi al riconoscimento dell'importo di cui al comma 21, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di licenziamento, è obbligato a risarcire l'INPS, entro sei mesi dalla data di licenziamento, dell'intero ammontare delle somme ricevute maggiorato del cinquanta per cento.
25. Ai fini di cui al presente articolo e in particolare al fine di promuovere percorsi di qualificazione e reinserimento nel mondo del lavoro ANPAL svolge attività di controllo presso i datori di lavoro e i lavoratori che beneficiano di prestazioni disciplinate dal presente articolo e monitora l'andamento della misura reddituale sperimentale.
26. Entro il 15 febbraio 2019 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto disciplina le modalità e i termini di svolgimento delle attività di controllo di cui al comma 25 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) verifica dello svolgimento effettivo delle prestazioni di lavoro;
b) verifica dei percorsi riqualificativi dei prestatori di lavoro.
27. Il decreto di cui al comma 26 disciplina inoltre l'attività di monitoraggio per una rilevazione analitica e statistica con cadenza trimestrale con riguardo a:
a) numero, tipologia e durata degli accordi di prestazione di lavoro attivati;
b) settori produttivi in cui sono attivati gli accordi di prestazione;
c) fasce d'età e aree territoriali dei prestatori di lavoro attivi;
d) ammontare delle risorse pubbliche impegnate;
e) numero, tipologia e durata dei contratti di lavoro a tempo indeterminato attivati ai sensi del presente articolo.
28. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la previsione e le modalità di applicazione di misure sanzionatorie amministrative pecuniarie, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del prestatore e del datore di lavoro che violino le disposizioni del presente articolo.
29. Semestralmente ANPAL pubblica sul proprio sito web un report contenente i risultati delle attività di controllo e di monitoraggio.
30. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette una relazione annuale alle commissioni parlamentari competenti sui risultati della misura reddituale sperimentale Io-Lavoro e sulla piattaforma I-LAV.
31. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 25 a 27 e al comma 29, l'ANPAL si avvale della struttura e delle risorse di ANPAL Servizi Spa di cui all'articolo 1, comma 595, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
32. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 discendono oneri pari a 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019: dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 15 discendono oneri pari a 2 milioni di euro a decorrere dal l'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 31 discendono oneri pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019; per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 21 discendono oneri pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro con le seguenti: 5.488 milioni di euro.
21. 074. Occhiuto, Carfagna, Polverini, Zangrillo, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
ART. 23.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazione concesso, nella misura e secondo le modalità ivi previste, ai soggetti che si trovano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo alla data di presentazione della domanda.
2-ter. L'aliquota contributiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuta, nella misura e secondo le modalità ivi previste, dagli iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.
23. 1. Bubisutti, Murelli, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. In considerazione della grave crisi occupazionale e produttiva scaturita a seguito del crollo del Ponte Morandi ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, nell'ambito territoriale della regione Liguria, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre in deroga alla normativa vigente, sulla base di specifici accordi stipulati con la medesima regione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria nonché, nei casi di soggetti privi di occupazione, di trattamenti di indennità mensile pari al trattamento di integrazione salariale, le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2020. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di concessione ed erogazione dei trattamenti di cui al presente articolo. I suddetti benefici sono riconosciuti nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 80 milioni di euro per il 2020.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni, con le seguenti: 105 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni.
23. 2. Paita, Pizzetti, Bruno Bossio, Cantini, Gariglio, Giacomelli, Nobili, Andrea Romano, Pezzopane.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di proseguire nel processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la regione Calabria con propria previsione di bilancio.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 135 milioni di euro.
*23. 3. Bruno Bossio, Viscomi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di proseguire del processo di stabilizzazione della intera platea dei lavoratori ex LSU ed LPU della Calabria, di cui all'articolo, comma 207, terzo e quarto periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2019. Sono altresì prorogate di ulteriori 12 mesi, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 223, 224 e 225 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Le amministrazioni in base a quanto previsto dal presente comma sono autorizzate a prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato, anche in deroga alla normativa vigente rispetto al limite dei 36 mesi, con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro progressiva stabilizzazione. Agli obiettivi di cui al presente comma concorre la Regione Calabria con propria previsione di bilancio.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le seguenti: 135 milioni di euro.
*23. 10. Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1 comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da consolidare nel bilancio dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal primo periodo e assicurando il consolidamento della spesa. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale del fabbisogni in cui all'articolo 6, comma 2, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per gli enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste dalla Commissione stabilità finanziaria degli enti locali. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui alla presente disposizione, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse. All'onere di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
23. 12. Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.
ART. 24.
Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:
Art. 24-bis.
1. Al fine di favorire l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie attraverso l'erogazione di mutui, lo Stato, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, garantisce l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal comma 3.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per un periodo massimo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
3. Alla lettera a) del comma 100, dell'articolo 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nonché a favore delle giovani coppie di età compresa tra i trenta e i quaranta anni, e dei nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d'intesa con l'Associazione bancaria italiana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità per l'accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese da parte dei soggetti di cui alla lettera a) del comma 100 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal comma 3.
5. Per le finalità previste dai commi da 1 a 3 del presente articolo, è previsto l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni con le seguenti: 8.700 milioni.
24. 02. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
ART. 25.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 25.
1. La spesa massima mensile corrisposta per l'accoglienza di ciascun richiedente asilo non può superare l'importo della pensione sociale.».
25. 3. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Tavolo caporalato», di seguito «Tavolo».
1-ter. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di finanza e delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. Possono partecipare alle riunioni del tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore.
1-quater. I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici.
1-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità.
1-sexies. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Il decreto di proroga è adottato con la medesima procedura.
1-septies. Al Tavolo sono attribuite le seguenti funzioni:
a) definizione degli obiettivi strategici;
b) elaborazione delle misure specifiche da sviluppare per migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli;
c) individuazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori.
1-octies. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione Generale dell'immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1-novies. La partecipazione al tavolo dei componenti, anche se soggetti esterni all'amministrazione, non deve comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, e pertanto gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso,indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno.
1-decies. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui al comma 1.
25. 2. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo Africa)
1. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui.
*25. 01. III Commissione.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo Africa)
1. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui.
*25. 09. Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Bonomo, Fassino, Guerini, Minniti.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo Africa)
1. Per sostenere gli interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 2019 è rifinanziato di 50 milioni annui.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui, con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 350 milioni di euro annui.
*25. 012. Formentini, Billi, Caffaratto, Coin, Comencini, Di San Martino Lorenzato Di Ivrea, Grimoldi, Ribolla, Zoffili, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze perseguitate nelle aree di crisi del Medio Oriente)
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, da destinare a interventi di sostegno diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi del Medio Oriente, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125.
2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le parole: 175 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le seguenti: 420 milioni.
25. 02. Lupi, Toccafondi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate nelle aree di crisi)
1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, da destinare a interventi di sostegno, diretto alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi, attuati dai soggetti del sistema della cooperazione italiana allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 2, lettera c) della legge 11 agosto 2014, n. 125.
2. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta ogni anno una relazione sulla realizzazione delle iniziative finanziate con le risorse del fondo di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro con le parole: 175 milioni di euro e le parole: 430 milioni di euro con le parole: 420 milioni.
25. 013. Formentini, Ribolla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi, Saltamartini, Patassini.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Fondo nazionale per le adozioni internazionali)
1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per le adozioni internazionali, destinato ad assegnare un finanziamento per ogni famiglia che procede all'adozione di minori stranieri, ai sensi del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella misura massima di 5.000 euro per ogni bambino adottato, il fondo ha una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Al Fondo affluiscono altresì le somme derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri interessati.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la presentazione delle domande per accedere al finanziamento di cui al comma 1, nonché per l'esame delle medesime, per l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento assegnato.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
25. 016. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Incremento del Fondo rimpatri)
1. La dotazione del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le parole: 35 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 280 milioni.
25. 04. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Misure per il contrasto all'immigrazione illegale)
1. Tenuto conto che le risorse di cui al comma 281 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 non sono state utilizzate, al fine di potenziare le misure di contrasto all'immigrazione illegale e di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 600.000 euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni con le seguenti: di 249,4 milioni.
25. 014. Iezzi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(indennità in caso di violenza sulle donne)
1. L'indennità di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è estesa alle lavoratrici autonome.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps per tre mesi in base ad una quota mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima denuncia dei redditi presentata dalla lavoratrice autonoma.
3. Per fruire del congedo e dell'indennità occorre avere un rapporto di lavoro autonomo in corso di svolgimento ed essere inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 248 milioni di euro per l'anno 2019 e di 398 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
25. 015. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:
Art. 25-bis.
(Risorse per il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)
1. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2019: – 6 milioni;
2020: – 6 milioni;
2021: – 6 milioni.
25. 017. Macina, Dieni, Alaimo, Baldino, Bilotti, Corneli, Dadone, Parisse, Elisa Tripodi, Berti, Brescia, Maurizio Cattoi, D'Ambrosio, Forciniti, Francesco Silvestri, Spadoni, Ascari, D'Arrando, Sportiello, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Bartolozzi.
ART. 26.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
16-bis. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 200 n. 150, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i giornalisti in servizio presso gli uffici stampa al momento dell'entrata in vigore della predetta contrattazione collettiva, e il cui profilo professionale sia stato definito da leggi regionali preesistenti, continua a trovare applicazione quarto previsto dalle medesime leggi».
26. 1. Capitanio, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Congedo di paternità)
1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, per gli anni 2017 e 2018, dall'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è prorogata anche per gli anni 2019 e 2020. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è pari a quattro giorni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2019 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 208 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 358 milioni.
26. 062. Murelli, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 27.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 27.
(Investimenti qualificati)
1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 88 è sostituito dal seguente:
«88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;
2) al comma 89 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie emesse dalle predette imprese»;
b) la lettera b-bis) è sostituita dalle seguenti:
b-bis) quote o azioni di OICR di credito, di OICR immobiliari, di OICR infrastrutturali, nonché in prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali – piattaforme di Peer to Peer Lending – gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia;
b-ter) titoli di Stato italiani e titoli emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996;
3) il comma 92 è sostituito dal seguente:
«92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. I soggetti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.»;
4) al comma 101 le parole: «30.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro» e le parole: «30.000 euro e di 150.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «100.000 euro annui ed entro un limite complessivo non superiore a 500.000 euro».
2. Con regolamento della CONSOB, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le regole per l'emissione da parte delle PMI di strumenti finanziari di cui all'articolo 1, commi 89 e 102, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificati dalle disposizioni del presente articolo, nel rispetto dei principi di tutela degli investitori e semplificazione delle procedure di emissione e delle procedure di quotazione nei mercati regolamentati.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
27. 9. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 27.
(Investimenti qualificati)
1. Il comma 88 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:
«88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89 del presente articolo. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì destinare somme, fino al 10 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, ai piani di risparmio a lungo termine di cui al comma 100 del presente articolo.».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90 comma 2, è ridotto di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
27. 8. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 89, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
b.1) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016, di cui agli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ovvero nei comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, di cui all'allegato 2-bis al citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
b.2) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono in start-up innovative come definite dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in micro-imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
2) il comma 95 è abrogato.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 160 milioni di euro per l'anno 2019 e di 310 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
27. 1. Zennaro, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, dopo il comma 1-quater, è aggiunto il seguente:
«1-quinquies. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 si applica nella misura del 12,50 per cento ai proventi delle obbligazioni e dei titoli similari, quotati su mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione e sistemi organizzati di negoziazione, emessi da consorzi di piccole e medie imprese costituiti al solo scopo delle predette emissioni. La disciplina dei predetti consorzi è demandata ad un regolamento della CONSOB, da emanarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.».
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
27. 10. Giacomoni, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
1. Per la copertura degli oneri connessi all'attuazione dell'articolo 3 della legge 1° ottobre 2018, n. 117, è autorizzata la spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 5, sostituire le parole: 25 milioni con le parole: 24 milioni.
27. 01. Meloni, Lollobrigida, Fidanza, Lucaselli.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefìci previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto)
1. Per gli anni dal 2018 al 2020, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.
2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della prestazione una tantum pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione una tantum per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.
4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.
5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.
6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1° ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.
7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefìci previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, corredata a pena di improcedibilità di curriculum lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.
8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi 5, 6 e 7.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 155 milioni di euro per l'anno 2019 e 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
27. 06. Serracchiani, Gribaudo, Carla Cantone, Lacarra, Lepri, Mura, Viscomi, Zan.
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis
(Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti nel settore dell'autotrasporto merci)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del comma 2, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di cui alla lettera b) del comma 2, spetta un rimborso, in misura pari al 50 per cento del totale, delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno d'età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 di cui al CCNL-Logistica, trasporto merci e spedizione;
b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiane, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
3. Alle imprese di cui al comma 2, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 1, fino ad un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 3.000 euro totali per ciascun periodo d'imposta.
4. Il rimborso di cui al comma 1 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 1 è erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i requisiti di cui al comma 2. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 1 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il rimborso di cui al comma 1 è escluso per i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali, nonché per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
27. 08. Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Patassini, Saltamartini, Caparvi.
ART. 28.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il rifinanziamento di cui al comma 1, primo periodo, è destinato anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici non economici nazionali e dalle agenzie ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
28. 56. Madia, Navarra.
Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) analisi e studi di fattibilità, valutazione ex ante, tecnica di redazione degli atti normativi e monitoraggio, analisi e verifica di impatto della regolamentazione.
28. 52. Fusacchia, Braga, Muroni, Berlinghieri, Buratti, Cenni, Del Barba, Incerti, Madia, Quartapelle Procopio, Ungaro, Zardini.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1148 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato è prorogata al 31 dicembre 2019.
28. 66. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Al comma 4, primo periodo, alinea, sopprimere le parole: di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, primo periodo, alla lettera a) apportare le seguenti modificazioni:
dopo le parole: per l'anno 2021 aggiungere le seguenti:, da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assunzione di personale di cui alla presente lettera è autorizzata, con le medesime modalità di cui al periodo precedente, anche mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
28. 6. Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
sostituire la parola: massimo con la seguente: minimo;
dopo le parole: così ripartito: a) aggiungere le seguenti: almeno;
dopo le parole: 12 agosto 2016, n. 161; b) aggiungere le seguenti: almeno;
sostituire le parole: 2.000.000 con le seguenti: 6.000.000;
aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, adottano adeguate misure per il superamento del precariato.
Conseguentemente, il Fondo di all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
28. 46. Bartolozzi, Zanettin, Bruno Bossio.
Al comma 4, primo periodo, lettera a), sostituire le parole: 903 unità di Area II con le seguenti: 1.903 unità di Area II, F2.
Conseguentemente:
alla medesima lettera a), sopprimere le parole: e 1000 unità di Area II per l'anno 2021;
sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 60.075.771 per l'anno 2019 e di euro 114.154.525 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'attuazione del comma 4, alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2, F2, si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore, si provvede mediante l'indizione di concorso pubblico.
*28. 1. Trizzino, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
Al comma 4, primo periodo, lettera a), sostituire le parole: 903 unità di Area II con le seguenti: 1.903 unità di Area II, F2.
Conseguentemente:
alla medesima lettera a), sopprimere le parole: e 1000 unità di Area II per l'anno 2021;
sostituire il terzo periodo con il seguente: Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 60.075.771 per l'anno 2019 e di euro 114.154.525 a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato ai sensi del comma 1 del presente articolo;
dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'attuazione del comma 4, alla copertura di tutti i profili professionali dell'area funzionale 2, F2, si provvede mediante scorrimento della graduatoria del concorso indetto con Decreto 18 novembre 2016 – Concorso pubblico a n. 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, area funzionale II, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Qualora siano indisponibili tali professionalità nelle graduatorie in vigore, si provvede mediante l'indizione di concorso pubblico.
*28. 31. Miceli, Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Bordo, Annibali, Boschi, Pezzopane.
Al comma 4, sostituire le parole: con le modalità di cui all'articolo 1, commi 2-bis, 2-ter e 2-septies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161 con le seguenti: con le modalità di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2017 in tema di rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria. Ai soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e che alla data del 31 dicembre 2018 abbiano terminato l'esperienza formativa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è attribuito il titolo professionalizzante ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. In favore dei predetti soggetti, il Ministero della giustizia, nelle more dell'espletamento delle selezioni per le assunzioni di cui ai precedenti periodi, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è autorizzato alla stipula di contratti a termine per 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2019. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 11.615.018 per l'anno 2019.
Conseguentemente, al medesimo comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 11.615.018 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
28. 69. Caiata, Vitiello.
Al comma 4, primo periodo, lettera a), dopo le parole: legge 12 agosto 2016, n. 161, aggiungere le seguenti: nonché in base a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dando priorità ai lavoratori in possesso di qualifica di ausiliario o di operatore amministrativo acquisita a seguito dell'espletamento di specifico periodo di tirocinio presso uffici giudiziari.
28. 78. Ferro, Prisco, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Alla direzione degli istituti penali per minorenni di Torino, Milano, Roma, Nisida (NA), Airola (BN), Bari e Catania sono preposti dirigenti di istituto penitenziario. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entra sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per la destinazione dei dirigenti di cui al primo periodo presso le predette articolazioni periferiche del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Ai dirigenti assegnati agli istituti penali per minorenni è assicurata una formazione specializzata in materia minorile, nell'ambito delle risorse umane, strumentale e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per le esigenze di cui al presente comma la dotazione organica dei dirigenti di istituto penitenziario è incrementata di 7 unità e le Tabelle C ed E del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle Tabelle 1-bis e 1-ter, allegate alla presente legge.
4-ter. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere 35 dirigenti di istituto penitenziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 1.582.165,50 per l'anno 2019 e in euro 3.164.331,01 a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali non esercitate relativamente al turn-over degli anni 2009 – 2017.
4-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 4-ter.
TABELLA 1-bis.
(articolo 28, comma 4-bis)
«Tabella C (articolo 16, comma 9)
Ministero della Giustizia
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale | |
Qualifiche dirigenziali – carriera amministrativa | Dotazione organica |
Dirigenti 1a fascia | 19 |
Dirigenti 2a fascia | 378 |
Totale Dirigenti | 397 |
Qualifiche dirigenziali – carriera penitenziaria | |
Dirigenti generali penitenziari | 17 |
Dirigenti penitenziari | 341 |
Totale Dirigenti | 358 |
TABELLA 1-ter.
(articolo 28, comma 4-bis)
«Tabella E (articolo 16, commi 1 e 9)
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Dotazione organica complessiva del personale amministrativo | |
Qualifiche dirigenziali | Dotazione organica |
Dirigenti penitenziari | |
Dirigenti generali penitenziari | 16 |
Dirigenti istituti penitenziari | 307 |
Dirigenti Area 1 | |
Dirigenti 2a fascia carriera amministrativa | 29 |
Aree | Dotazione organica |
Terza area | 2.219 |
Seconda area | 2.377 |
Prima area | 93 |
TOTALE QUALIFICHE DIRIGENZIALI | 352 |
TOTALE AREE | 4.689 |
TOTALE COMPLESSIVO | 5.041 |
28. 8. Perantoni, Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Palmisano, Saitta, Sarti, Scutellà, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «371 unità»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021.»
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.200.000 per l'anno 2019, a 3.966.350 per l'anno 2020 e a euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*28. 25. Verini, Bazoli, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
4-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «371 unità»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2019, di euro 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021.»
4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 1.200.000 per il 2019, 3.966.350 per l'anno 2020 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*28. 86. La II Commissione.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**28. 26. Annibali, Bazoli, Boschi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**28. 85. La II Commissione.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penitenziari, di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché per la realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuta per detenute madri, l'amministrazione penitenziaria è autorizzata all'assunzione straordinaria di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, destinato ai ruoli di funzionario contabile, funzionario giuridico pedagogico e assistente tecnico. Le assunzioni di cui al primo periodo sono autorizzate in deroga ai limiti per le facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previsti dalla normativa vigente. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 4.059.349 per l'anno 2019 e di euro 8.118.698 a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
2019: –4.059.349;
2020: –8.118.698;
2021: –8.118.698.
28. 7. Palmisano, Salafia, Piera Aiello, Ascari, Barbuto, Businarolo, Cataldi, Di Sarno, Di Stasio, Dori, D'Orso, Giuliano, Perantoni, Saitta, Sarti, Scutellà, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Nel rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e nelle more della rideterminazione dell'attuale dotazione organica, gli Enti Parchi nazionali con dotazione organica inferiore a 10 unità sono autorizzati a procedere, con oneri a carico del proprio bilancio, alla stabilizzazione in posizione soprannumeraria di 5 unità di personale anche in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni e senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
28. 2. Angiola, Masi, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere, per l'anno 2019, 100 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. È a tale fine autorizzata la spesa di euro 1.975.600 per l'anno 2019 e di euro 3.951.200 annui a decorrere dal 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: euro 248.024.400 per l'anno 2019 ed euro 396.048.800 annui a decorrere dall'anno 2020.
28. 84. Borghese.
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
13-bis. All'articolo 19, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la parola: «duecento» è sostituita dalla seguente: «duecentoquaranta». Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a bandire una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e ad assumere fino a 20 unità della terza area funzionale, posizione economica F1. Per le finalità del presente comma sono elevati gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti per l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo utilizzando le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile nei limiti di spesa di euro 812.080 annui a decorrere dall'anno 2019. Agli ulteriori oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 812.080 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
28. 5. Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti»;
c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;
e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
* 28. 12. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.»;
c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;
e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
* 28. 10. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.»;
c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;
e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
* 28. 16. Melilli, Pezzopane, Cenni, Nardi.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.»;
c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;
e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
* 28. 48. D'Attis, Paolo Russo, Pella, Ripani, Mugnai.
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
14-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 845, secondo periodo, le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;
b) al comma 845, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le facoltà assunzionali sono calcolate unitariamente per i dirigenti e i dipendenti.»;
c) al comma 845, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Per accelerare le procedure di assunzione per la copertura di posti vacanti relativi a figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, le Province possono procedere anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
d) al comma 846, le parole: «le lettere da c) a g) del comma 420» sono sostituite dalle seguenti: «il comma 420»;
e) al comma 847, le parole: «25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «50 per cento».
* 28. 64. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. In considerazione dell'esigenza di rafforzare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche e delle facoltà, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali può coprire, per il 2019, le proprie carenze nei profili professionali della seconda e terza area assumendo in ordine di graduatoria, nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà assunzionali per il 2019 e dei posti complessivamente da coprire secondo quanto previsto dai rispettivi bandi, i candidati risultati idonei nelle procedure selettive interne per il passaggio rispettivamente alla seconda e terza area con graduatorie approvate a decorrere dal 1o gennaio 2010.
28. 3. Testamento, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019.
28. 59. Madia, Navarra, Pezzopane.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2019, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, gli enti locali possono computare anche le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate nella medesima annualità. Le assunzioni di cui al precedente periodo non possono essere effettuate prima delle cessazioni che concorrono a produrre il relativo turn-over. La disciplina di cui all'ottavo e nono periodo si applica anche agli enti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Assunzioni nella pubblica amministrazione e negli enti locali.
28. 55. Madia, Navarra, Pezzopane.
Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
16-bis. Al fine di garantire l'espletamento di servizi essenziali ed infungibili, gli enti locali sono autorizzati a porre in essere processi di reclutamento del personale con incarico dirigenziale, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, soltanto se nell'ambito del personale in organico non siano presenti profili professionali adeguati. Altresì, è autorizzata la stabilizzazione del personale precario al fine di superare le procedure europee di infrazione in corso nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
16-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri per la ripartizione tra le regioni delle risorse di cui al comma 16-bis.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
28. 4. Cancelleri, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
1. A decorrere dall'anno 2020 le regioni e gli enti locali delle regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, nel caso in cui la spesa per il personale non risulti superiore al fabbisogno standard di personale.
2. Il fabbisogno standard di personale, sia in termini di costi standard retributivi sia di consistenza standard di unità impiegate, è individuato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (di seguito CTFS) di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. La CTFS si avvarrà del supporto metodologico e delle ricognizioni informative dalla Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A., che potrà anche predisporre appositi questionari ed avvalersi della collaborazione dell'ISTAT, della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione (CINSEDO) delle regioni, dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) e dell'Unione delle province Italiane (UPI). Il fabbisogno di personale delle regioni, in conformità ai criteri stabiliti dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sarà relativo alle funzioni diverse dalla sanità.
4. Per la determinazione della spesa e del personale di riferimento di ogni ente valgono i dati comunicati da ogni ente al Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO). Per il primo anno di applicazione valgono le spese complessive per il personale e il numero di unità risultanti al 31 dicembre 2017.
5. Qualora la spesa complessiva per il personale, omnicomprensiva di stipendi, oneri e compensi accessori sia inferiore al fabbisogno standard di personale, gli enti territoriali di cui al comma 1 potranno assumere personale fino al raggiungimento del fabbisogno standard di personale. L'ente dovrà comunque sottostare al limite più sfavorevole tra il fabbisogno in termini finanziari e il fabbisogno in termini numero di dipendenti.
6. Resta ferma l'applicazione dell'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 60 della presente legge. Con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
7. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2019 in favore della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose S.p.A.
8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. A decorrere dal 2020 non si applicano alle regioni e agli enti locali delle regioni a statuto ordinario le disposizioni relative al contenimento della spesa del personale e i vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente.
28. 028. Marattin, Padoan, Boschi.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Forme di lavoro flessibile)
1. Alle regioni in regola con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
28. 011. Madia, Navarra.
Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Razionalizzazione delle risorse per l'attuazione del CCNL 20/05/2018 e della normativa dei centri per l'impiego)
1. Fermo il rispetto dei limiti complessivi di spesa per il personale ai sensi dei commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui l'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato nell'anno 2016, non opera per le risorse stanziate in bilancio per la retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa degli enti del comparto delle funzioni locali, nei limiti dei risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato. Per effetto di quanto indicato al periodo precedente le corrispondenti risorse non possono essere destinate a nuove assunzioni sino alla cessazione dell'incarico, allo scadere del quale tornano ad alimentare la capacità assunzionale dell'ente.
2. All'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «o, in alternativa, nell'ambito dei processi di delega delle funzioni con apposite leggi regionali, il personale resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province, in entrambi i casi» e dopo le parole: «con corrispondente incremento della dotazione organica» sono aggiunte le seguenti: «e cessazione degli effetti di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190».
3. All'articolo 1, comma 795, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «per la gestione dei servizi per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «qualora la funzione non sia delegata a province e città metropolitane con legge regionale».
4. All'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego» sono aggiunte le seguenti: «o le province e le città metropolitane, se delegate nell'esercizio delle funzioni».
28. 029. Cestari, Pretto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 30.
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 362 unità con le seguenti: 1.000 unità.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1, è ridotto di 33 milioni di euro per l'anno 2019 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
30. 9. Varchi, Maschio, Montaruli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle norme di bilinguismo, alle assunzioni straordinarie di personale di cui al presente articolo, è riservata un'aliquota di posti pari all'1 per cento.
30. 12. Plangger, Schullian, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Al personale del Comparto soccorso pubblico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96. Con apposito decreto del Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i tempi di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2019, di 75 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2019, di 325 milioni di euro per l'anno 2020 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
30. 3. Cirielli, Lollobrigida, Ferro.
Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
Art. 30-bis.
(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione «Strade Sicure»)
1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «pari a 7.050 unità» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 9.100».
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 165 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 410 milioni.
30. 02. Crosetto, Deidda, Ferro, Lucaselli.
Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:
Art. 30-bis.
(Transiti del personale già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato)
1. Il personale in servizio nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della Guardia di finanza, già appartenente al disciolto Corpo forestale dello Stato, può presentare domanda per il transito, previa ricognizione dei posti disponibili e tenuto conto del rispettivo fabbisogno, in altra amministrazione statale tra quelle individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e della giustizia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definiti i criteri e le modalità da applicare alle procedure di transito, compresi il numero e il ruolo del personale da destinare alle amministrazioni di assegnazione, senza pregiudizio per le facoltà assunzionali di queste ultime previste dalla legge. Le relative domande dovranno essere presentate nei venti giorni successivi alla pubblicazione dello stesso decreto. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le medesime modalità di cui al comma 1, sono individuate le risorse finanziarie da trasferire dalle amministrazioni di appartenenza a quelle destinatarie.
3. Il personale di cui al comma 1 dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza all'atto del transito in altra amministrazione statale cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva. In caso di transito in altra Forza di polizia, si applica l'articolo 864, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
4. Il periodo di servizio maturato nelle amministrazioni di provenienza è valido ad ogni effetto giuridico ed economico. Al personale transitato è dovuta la corresponsione della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
5. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo. Il transito nell'amministrazione di cui all'articolo 24 della legge 1o aprile 1981, n. 121, avviene nel solo anno 2019, in extraorganico, e in un contingente massimo di trecento unità.
6. Per l'anno 2019, e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di trecento unità nei ruoli base dell'Arma dei carabinieri, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1o dicembre.
7. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui al comma 6, pari a un importo massimo di euro 614.863 per l'anno 2019, 10.345.659,5 per l'anno 2020, 12.465.162 per l'anno 2021, 12.465.162 per l'anno 2022, 12.465.162 per l'anno 2023, 12.501.106,5 per l'anno 2024, 12.896.496 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 5, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.
30. 04. Pagani, De Micheli, Madia, De Menech.
ART. 31.
Al comma 1 sostituire le parole: non prima del 10 maggio 2019 con le seguenti: entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2019 con le seguenti: entro e non oltre il 31 marzo 2019 e le parole: non prima del 1o aprile 2020 con le seguenti: entro e non oltre il 31 marzo 2020.
31. 6. Pastorino, Fornaro, Fassina.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario ed accessorio svolto dal personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, durante le fasi emergenziali.
3-ter. I redditi di cui al comma 3-bis non concorrono ai fini fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
31. 4. Prisco, Meloni, Lollobrigida, Donzelli, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, nonché in occasione delle attività di addestramento e formazione, al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è esteso il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario per le ipotesi di cui al presente comma, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 1,5 milioni di euro per il 2019 e di un milione di euro annui a decorrere dal 2020.
31. 2. Cestari, Grimoldi, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio o in occasione delle attività di addestramento e formazione è esteso al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il sistema di tutela previdenziale ed assistenziale riconosciuto, per tali eventi, ai vigili del fuoco in servizio permanente. In caso di decesso del personale volontario, per le ipotesi di cui al presente articolo, sono estese ai familiari superstiti le forme di trattamento pensionistico applicate per tali eventi al personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2019: 1.500.000;
2020: 1.000.000;
2021: 1.000.000.
31. 1. D'Incà, Faro, Adelizzi, Buompane, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
1. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste dall'articolo 31, al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è così incrementato: a) 500 unità di personale, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, con età superiore a 46 anni nel ruolo SATI per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del turn over sino ad esaurimento; b) 500 unità di personale di cui al medesimo decreto legislativo n. 97 del 2017, con età inferiore a 46 anni per il 2019 e a partire dal 2020 l'attribuzione del turn over al 50 per cento con le graduatorie vigenti.
2. Al personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riconosciuto un attestato di operatività di 4o livello. Sulla base di apposite convenzioni sottoscritte tra la Conferenza Unificata e le associazioni di categoria dei datori di lavoro saranno definite le linee guida per stabilire una garanzia occupazionale del personale di cui al periodo precedente.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2019, il rapporto di lavoro del personale volontario di cui al comma precedente è disciplinato da apposito Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) sottoscritto con le associazioni di categoria.
4. Le amministrazioni pubbliche, ove necessario, possono attivare una procedura di reclutamento di unità antincendio, mediante ricorso del personale volontario discontinuo delle strutture centrali e periferiche appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rientrante nel decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente pari a 800 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
31. 08. Cannizzaro, Ruffino.
ART. 32.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Personale ricerca sanitaria)
1. Al fine di garantire e promuovere il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'attività di ricerca sanitaria, parte integrante del Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee dell'11 marzo 2005 n. 2005/251/CE, e di consentire un'organica disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria, è istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito complessivamente denominati «Istituti», fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un ruolo dirigenziale e uno non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria.
2. Il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 1 è disciplinato, sulla base di quanto previsto nel presente articolo, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanità, per quello che concerne il ruolo non ruolo dirigenziale, e del contratto della Dirigenza Sanità per il ruolo dirigenziale, in un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti economici dei relativi profili, prendendo a riferimento quelli della categoria apicale degli altri ruoli del comparto e gli inquadramenti previsti nella dirigenza, valorizzando, con riferimento al personale della ricerca sanitaria, la specificità delle funzioni e delle attività svolte, con l'individuazione, con riferimento ai rapporti di lavoro a tempo determinato e indeterminato di cui al comma 3, di specifici criteri, connessi anche ai titoli professionali nonché alla qualità e ai risultati della ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica, in relazione a quanto previsto dal comma 1, gli atti aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono, nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici sperimentali, al direttore generale.
3. Per garantire un'adeguata flessibilità nelle attività di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attività, entro il limite del 40 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per tutte le attività di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 2 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Il limite di cui al primo periodo è incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2019, 70 milioni di euro per l'anno 2020 e 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A garanzia delle coperture delle risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca verranno inserite risorse ad hoc che garantiranno il fondo per tutta la durata dei contratti stipulati in base al presente comma.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 3.
5. Gli Istituti possono bandire le procedure concorsuali per il reclutamento del personale di cui al comma 3 nonché procedere all'immissione in servizio dei vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 6. L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo è subordinata alla verifica della disponibilità finanziaria nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 3.
6. Il personale assunto ai sensi del comma 5 è soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneità per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni di servizio, secondo modalità, condizioni e criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo della valutazione annuale, per tre anni consecutivi, determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra gli Istituti e con il consenso dell'interessato, è ammessa la cessione del contratto a tempo determinato, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3.
7. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di contenimento delle spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva dotazione organica del personale destinato alle attività di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale o nei rispettivi ruoli della ricerca come specificato dal comma 1, previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia completato il primo o il secondo periodo contrattuale con valutazione positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto del Ministro della salute previsto dal comma 6.
8. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di personale fornito di elevata professionalità, gli Istituti possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per la durata del relativo progetto di ricerca, con gli sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. Il costo del contratto grava sul fondi del progetto finanziato con il bando pubblico e il contratto può essere prorogato per il completamento del primo quinquennio di cui al comma 5, subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie di cui al comma 3.
9. Gli istituti possono altresì utilizzare una quota fino al 5 per cento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 3 per stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 5 con ricercatori residenti all'estero, la cui produzione scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 6.
10. Il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 3 e 11 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalità previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
11. In sede di prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del contratto collettivo del comparto Sanità e di quello della dirigenza di cui al comma 2, il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2018, con rapporti di lavoro flessibile, ivi compreso il personale con borsa di studio, instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni negli ultimi cinque con contratti flessibili o almeno 5 anni negli ultimi 8 con borsa di studio, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 3 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 6.
12. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, nelle more dell'assunzione del personale di cui al comma 11, gli Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di lavoro in essere, del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3.
32. 05. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:
Art. 32-bis.
(Misure urgenti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili)
1. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo e quarto periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e di cui all'articolo 20, commi 2 e 14, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro da consolidare nel bilancio dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicurando il consolidamento della spesa.
2. Le suddette procedure si applicano in deroga al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, enti in dissesto finanziario, esonerando gli stessi dalle procedure previste con la COEL.
3. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui al presente articolo, fino alla loro conclusione e inderogabilmente entro un triennio dalla data di pubblicazione della presente legge, con utilizzo delle medesime risorse.
4. All'onere di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
32. 07. Cannizzaro, Occhiuto, Santelli, Maria Tripodi, D'Ettore.
ART. 33.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 128 è inserito il seguente:
« 128-bis. L'aggiornamento dei premi e dei contributi è effettuato nella misura necessaria per conseguire l'equilibrio economico, finanziario ed attuariale del bilancio dell'INAIL. A tal fine, è confermata la riduzione di premi e contributi disposta, a decorrere dal 2016, dal comma 128, alla quale si aggiunge la riduzione disposta dal presente comma fino al conseguimento dell'equilibrio di cui al precedente periodo.».
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, valutati in 1.500 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a decorrere da quell'anno, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spesa fiscali.
33. 3. Gelmini, Zangrillo, Polverini, Mandelli, Prestigiacomo, Cannatelli, Fatuzzo, Musella, Rotondi, Scoma, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. In relazione alle esigenze riabilitative dei propri assicurati ed anche al fine di consentire, ricorrendone le condizioni, la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza che realizzino effettive finalità di contenimento della spesa sanitaria, attraverso specifiche sinergie tra strutture pubbliche e private, ospedaliere ed extraospedaliere, così come previsto dalla lettera c-bis) del comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95 del 2012, l'INAIL è autorizzato a valutare, in via eccezionale, nell'ambito del piano triennale degli investimenti 2019/2021, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di investimenti immobiliari nel settore termale e alberghiero-termale, con esclusivo riferimento alle aree che presentano significative condizioni di crisi economico-industriale. I territori termali nei quali possono essere effettuati i citati interventi, sono individuati nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
33. 4. De Filippo, Benamati.
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Incremento del Fondo di sostegno per le vittime di gravi infortuni sul lavoro)
1. La dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
33. 01. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini, Sgarbi, Boschi.
ART. 34.
Al comma 6 sostituire le parole: 210 milioni con le seguenti: 1.000 milioni.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 5.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
34. 6. Migliore, Fiano.
Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Incentivi fiscali a favore degli esercizi convenzionati che erogano servizi sostitutivi di mensa per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dall'anno 2019, ai lavoratori autonomi ed alle imprese qualificate come esercizio convenzionato ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122, recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell'articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che abbiano subìto perdite su crediti risultanti da elementi certi e precisi, riguardanti buoni pasto ritirati ed emessi in virtù di convenzioni CONSIP, per conto di amministrazioni pubbliche, oltre alla deducibilità fiscale della perdita su crediti prevista all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore della perdita, tenuto conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente appositamente stanziate, che costituisce tetto di spesa.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile dai lavoratori autonomi e dalle imprese qualificate come esercizio convenzionato in compensazione dei loro debiti per imposte, contributi dovuti all'INPS ed altre somme dovute allo Stato, alle regioni ed agli enti previdenziali, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, con particolare riguardo all'individuazione delle perdite su crediti che danno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione e l'utilizzo del credito d'imposta, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
34. 08. Brunetta, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
ART. 35.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35.
(Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro)
1. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di personale, prevalentemente ispettivo, pari a 300 unità per l'anno 2019, a 300 unità per l'anno 2020 e a 330 unità per l'anno 2021. Conseguentemente, il fondo risorse decentrate di cui all'articolo 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni centrali per il triennio 2016-2018 è integrato di euro 750.000 per il 2019, di euro 1.500.000 per il 2020 e di euro 2.325.000 annui a decorrere dal 2021.
2. All'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «nel limite massimo di 10 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 13 milioni di euro annui».
3. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità da assumere e la relativa spesa. Ai relativi oneri, pari ad euro 6.100.000 per l'anno 2019, ad euro 24.393.000 per l'anno 2020 e ad euro 37.889.000 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 2-bis, e 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione.
4. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, le parole: «due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale» sono sostituite dalle seguenti: «quattro posizioni di livello dirigenziale generale e 94 posizioni dirigenziali di livello non generale». In relazione a quanto previsto dal presente comma con decreto del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro sono modificate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2016.
5. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato alla assunzione delle unità dirigenziali derivanti dalla modifica della dotazione organica di cui al comma 4 nonché, al fine di garantire una presenza continuativa dei responsabili di ciascuna struttura territoriale, di ulteriori 12 unità dirigenziali di livello non generale, anche attingendo dalla graduatoria del concorso bandito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale «Concorsi ed esami», n. 89 del 21 novembre 2006, la cui validità, a tal fine, è prorogata sino al 30 giugno 2019. Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 2-bis, e 34-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trovano applicazione. Ai relativi oneri, pari ad euro 2.640.000 annui a decorrere dal 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. Gli importi delle sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata:
a) del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dell'articolo 12, del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, dell'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
b) del 10 per cento gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;
c) del 20 per cento gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
7. Le maggiorazioni di cui al comma 6 sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. Le maggiorazioni di cui al comma 6, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinate all'incremento del fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro per valorizzare l'apporto del proprio personale.
8. Le entrate derivanti dalla applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono destinate, entro il limite annuo di euro 800.000, ad incrementare il fondo risorse decentrate dell'Ispettorato nazionale del lavoro e destinate ad incentivare l'attività di rappresentanza in giudizio dell'ente.
9. Al fine di consentire una piena operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro la previsione di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Agenzia, sino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
35. 2. Faro, Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Amitrano, Ciprini, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Villani.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A partire dall'anno 2019, nel limite di 200 milioni di euro annui, la dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro è incrementata, ogni tre anni, di un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di turn-over del personale, con conseguente assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte dell'INPS e dell'INAIL. L'Ispettorato nazionale del lavoro, in ragione delle esigenze tecniche e funzionali, di concerto con INPS e INAIL, può incrementare la dotazione organica di ciascun ente del numero di ispettori necessari.»;
b) all'articolo 7:
1) i commi 1 e 3 sono abrogati;
2) al comma 2, le parole: «che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di dettare le linee di condotta e le direttive di carattere operativo, nonché di definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento» sono soppresse.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
35. 1. Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Costanzo.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
1. All'articolo 52-quater, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità nazionale anticorruzione, non trova applicazione l'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 90 del 2014.».
2. A copertura di eventuali maggiori oneri conseguenti alla disposizione di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 10 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 55.
35. 06. Labriola, Polverini, Gagliardi, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di riordino delle camere di commercio)
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, dopo il comma 9, è inserito il seguente:
«9-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al completamento delle procedure di mobilità di cui al presente articolo, le camere di commercio non oggetto di accorpamento, ovvero che ne abbiano concluso il processo, possono procedere all'assunzione di nuovo personale nel limite della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, al fine di assicurare l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.».
35. 07. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 36.
Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione, previa intesa con le rappresentanze del personale.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 260 milioni di euro annui.
*36. 7. La IV Commissione.
Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione, previa intesa con le rappresentanze del personale.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 260 milioni di euro annui.
*36. 1. Pagani, Enrico Borghi, Carè, De Menech, Losacco, Lotti, Rosato.
Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 con le parole: 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ripartire in sede di concertazione e contrattazione, previa intesa con le rappresentanze del personale.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni di euro annui con le seguenti: 260 milioni di euro annui.
*36. 3. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 140 milioni.
Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
36. 2. Migliore, Fiano.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2019 per la previsione relativa al 2019 e entro il 15 marzo 2020 per gli anni successivi, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
36. 017. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Disposizioni in materia di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)
1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:
a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 e al comma 1 dell'articolo 31 della presente legge, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 34 della presente legge, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco relativa al triennio 2019-2021 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;
c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la valorizzazione specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dal citato decreto legislativo n. 195 del 1995;
d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le Forze di polizia e le Forze armate in proporzione del personale complessivamente interessato, compreso quello che, con decorrenza 1o gennaio 2019 non rientra nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;
e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dal secondo e dal terzo periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa all'anno 2019, e entro il 15 marzo 2020 per la previsione relativa all'anno 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al secondo e al terzo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
36. 028. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Sisto, Calabria, Milanato, Ravetto, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Santelli, Silli, Sorte, Tartaglione, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Contributo in favore dell'Istituto Domenico Martuscelli per minorati della vista di Napoli)
1. In ragione della straordinaria situazione di gestione dell'Istituto Domenico Martuscelli per minorati della vista di Napoli si dispone per gli anni 2019, 2020 e 2021 un contributo straordinario in favore di tale Istituto, ente scolastico di diritto pubblico, posto alle dipendenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella misura di 250.000 euro annui.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –250.000;
2020: –250.000;
2021: –250.000
36. 015. Paolo Russo.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza)
1. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2021.
36. 018. Mandelli, Paolo Russo, Pella.
Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Incremento assegni familiari)
1. All'Istituto nazionale della previdenza sociale è concesso un contributo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, destinato all'incremento degli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 85 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 330 milioni.
36. 04. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Regime previdenziale dell'attività di informazione e comunicazione)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, i soggetti che svolgono, sia in ambito pubblico che privato, l'attività di comunicatore professionale, il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente nazionale italiano di unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1025/2012, sono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani – «Giovanni Amendola» (INPGI). Sono altresì iscritti all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI – Gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI – Gestione separata, istituita ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2018 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della citata forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 80 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 230 milioni.
36. 026. Murelli, Centemero, Bubisutti, Caffaratto, Caparvi, Legnaioli, Eva Lorenzoni, Moschioni, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:
Art. 36-bis.
(Contributo in favore dell'Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità)
1. Vista l'accresciuta attesa di vita delle popolazioni e le conseguenti ed ingravescenti patologie della retina, al fine di ridurre significativamente il tempo delle diagnosi e i danni visivi e sociali ed il gravame assistenziale, il Ministero della salute affida alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB) la gestione di un progetto di screening straordinario mobile che solleciti una rinnovata attenzione alle problematiche delle minorazioni visive, con particolare riferimento alle patologie retiniche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è attribuito un contributo straordinario alla sezione italiana dell'IAPB pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 500.000 per gli anni 2019, 2020 e 2021.
36. 022. Paolo Russo, Mandelli.
ART. 37.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente capo:
Capo II-bis.
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA NATALITÀ
Art. 37-bis.
(IVA agevolata sui prodotti per la prima infanzia)
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili e girelli, destinati all'infanzia».
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 65 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 310 milioni.
37. 03. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:
Art. 37-bis.
(Consiglio Nazionale dei Giovani)
1. È istituito il Consiglio Nazionale dei Giovani, quale organo consultivo e di rappresentanza dei giovani. Il Consiglio svolge i compiti e le funzioni indicati all'articolo 37-ter.
2. Ulteriori compiti e funzioni possono essere attribuiti al Consiglio Nazionale dei Giovani, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'ambito del programma «Incentivazione e sostegno alla gioventù» della missione «Giovani e sport» è istituito un fondo con una dotazione di euro 200.000 per l'anno 2019, per il finanziamento delle attività di cui agli articoli da 37-bis a 37-quater. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale.
Art. 37-ter.
(Finalità del Consiglio Nazionale dei Giovani)
1. Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia, il Consiglio Nazionale dei Giovani:
a) promuove il dialogo tra le istituzioni, le organizzazioni giovanili ed i giovani;
b) promuove il superamento degli ostacoli alla partecipazione dei giovani ai meccanismi della democrazia rappresentativa e diretta;
c) promuove la cittadinanza attiva dei giovani e, a tal fine, sostiene l'attività delle associazioni giovanili, favorendo lo scambio di buone pratiche e incrementando le reti tra le stesse;
d) agevola la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale;
e) collabora con le amministrazioni conducendo studi e stilando rapporti sulla condizione giovanile utili a definire le politiche per i giovani;
f) esprime pareri e proposte sugli atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani;
g) partecipa ai forum associativi, europei ed internazionali, incoraggiando la comunicazione, le relazioni e gli scambi tra le organizzazioni giovanili dei diversi paesi.
2. Il Consiglio Nazionale dei Giovani è ulteriormente sentito sulle questioni che il Presidente del Consiglio dei Ministri o l'Autorità politica delegata in materia, ritengano opportuno sottoporre al suo esame; il Consiglio Nazionale dei Giovani può anche essere sentito, su richiesta dei Ministri competenti, su materie e politiche che abbiano impatto sulle giovani generazioni, d'intesa con le Autorità politiche indicate al primo periodo.
3. Il Consiglio Nazionale dei Giovani, a decorrere dalla data di adozione dello statuto di cui all'articolo 3, comma 2, subentra al Forum nazionale dei Giovani nella rappresentanza presso il Forum Europeo della Gioventù.
Art. 37-quater.
(Composizione e funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e disposizioni transitorie)
1. Il Consiglio Nazionale dei Giovani è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.
2. Alla prima assemblea generale del Consiglio Nazionale dei Giovani partecipano le associazioni aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al Forum Nazionale dei Giovani costituito con atto del 29 febbraio 2004. La prima assemblea generale, da tenersi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di funzionamento del Consiglio Nazionale dei Giovani e ne approva lo statuto ed i regolamenti. In ogni caso, tali modalità di funzionamento garantiscono l'effettiva rappresentanza dei giovani e la democraticità e si conformano alle disposizioni di cui al paragrafo 3.1.1 dello Statuto del Forum Europeo della Gioventù approvato dall'Assemblea generale del 26 aprile 2014 e all'articolo 28 dello Statuto del Forum Nazionale dei Giovani adottato con delibera dell'Assemblea del 29 novembre 2008.
Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 29,8 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
37. 036. Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Villani.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Incremento fondo per servizio civile)
1. Le risorse per il servizio civile nazionale, confluite nel fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono incrementate di 252 milioni di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente:
a) all’articolo 55 sopprimere il comma 1;
b) all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 183 milioni.
37. 029. Bonomo, Quartapelle Procopio, Ceccanti, Boschi, Carnevali, Pezzopane.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo per il servizio civile nazionale)
1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile, al Fondo nazionale per il servizio civile, di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, sono assegnati 97.289.496 euro per l'anno 2019.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate, di cui al comma 434 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
37. 035. Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia)
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i commi 1250, 1251 e 1252 sono sostituiti dai seguenti:
«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è volto a finanziare interventi in materia di politiche per la famiglia, per favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla natalità, alla maternità e alla paternità, al fine prioritario del contrasto della crisi demografica, nonché misure di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari. In particolare, il Fondo è utilizzato per finanziare:
a) l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
b) l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
c) l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;
d) l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonché l'acquisizione proposte e indicazioni utili per il piano e la verifica successiva della sua efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
e) interventi volti a valorizzare il ruolo dei consultori familiari e dei centri per la famiglia, nonché a realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;
f) interventi volti alla prevenzione di ogni abuso sessuale nei confronti dei minori e al contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nonché progetti volti ad assicurare adeguati percorsi di sostegno, anche di natura economica, ai minori orfani a causa di crimini domestici e alle loro famiglie, affidatarie o adottive;
g) progetti finalizzati alla protezione e alla presa in carico dei minori vittime di violenza assistita, nonché interventi a favore delle famiglie in cui sono presenti minori vittime di violenza assistita;
h) interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento alle situazioni di vulnerabilità socio-economica e al disagio minorile, anche con riferimento al contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
i) interventi per il sostegno dei genitori separati e divorziati, anche attraverso lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla loro presa in carico;
l) interventi per incentivare la diffusione della figura professionale dell'assistente familiare;
m) iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con almeno tre figli minori, ivi compresa la carta della famiglia di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
n) iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, ivi comprese le azioni di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
o) interventi volti a favorire i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. A tal fine il Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2002, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di azioni al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
p) attività di informazione e comunicazione in materia di politiche per la famiglia;
q) interventi che diffondano e valorizzino, anche attraverso opportune sinergie, le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni, al fine di agevolare il mutuo scambio, la condivisione e il sostegno di esperienze virtuose e buone pratiche;
r) interventi in materia di adozione e affidamenti volti a tutelare il superiore interesse del minore e a sostenere le famiglie affidatarie o adottive, anche al fine di sostenere il percorso successivo all'adozione.
1251. Il Ministro per la famiglia e le disabilità si avvale, altresì, del Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, realizzare e promuovere politiche a favore della famiglia.
1252. Il Ministro per la famiglia e le disabilità, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede alla razionalizzazione degli Osservatori di cui al comma 1250, lettere a), b) e c), anche mediante il riordino dell'organizzazione e del funzionamento degli stessi.
1253. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità, con proprio decreto, ai fini del finanziamento del funzionamento degli Osservatori di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1250 e dell'attuazione delle misure di competenza statale definite nell'ambito dei correlati Piani nazionali, nonché per il finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della famiglia. Per le restanti finalità di cui ai commi 1250 e 1251, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è ripartito dal Ministro per la famiglia e le disabilità con proprio decreto, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2002, n. 131».
2. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16 dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro».
b) all'articolo 32, comma 1, le parole «nei primi suoi dodici anni di vita» sono sostituite dalle seguenti: «nei suoi primi sedici anni di vita»;
c) all'articolo 34, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di tre mesi».
4. Al fine di sostenere i soggetti che, in conseguenza di crisi familiari, versano in condizioni di vulnerabilità socio-economica, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno per le crisi familiari». Il Fondo è diretto a favorire l'accesso al credito, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie alle banche e agli intermediari finanziari, in favore dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno il cui valore dell'ISEE è pari o inferiore a euro 15.000 annui ovvero in favore del genitore che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni con disabilità grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del soggetto che vi era tenuto. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021. Con decreto del Ministro per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso al Fondo e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo stesso, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie. Per la gestione del Fondo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale di CONSAP Spa.
5. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 391 è sostituito dal seguente:
«391. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell'Unione europea regolarmente residenti nel territorio italiano, con almeno tre figli conviventi di età non superiore a 26 anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per le politiche della famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La carta consente l'accesso a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati aderenti all'iniziativa. I soggetti che partecipano all'iniziativa, i quali concedono sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato, possono valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari».
6. All'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, il 81, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. I datori di lavoro pubblici e privati che stipulino accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero ai lavoratori con figli in condizioni di disabilità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
7. All'articolo 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, le parole: «per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019»; al secondo periodo, le parole: «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018 e 2019»; al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019».
8. All'articolo 12, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 800 euro per ogni figlio con disabilità».
9. Il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative. Il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
Conseguentemente:
a) all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 con le seguenti: 75 e le parole: 430 con le seguenti: 375;
b) all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 198 milioni e le parole: e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti:, di 390 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
37. 037. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Segnana, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi, Patassini, Saltamartini, Caparvi.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni per la promozione delle politiche per la famiglia)
1. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, gli importi del predetto assegno sono aumentati del 20 per cento per ciascuna delle fasce del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al medesimo comma 125.
2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1, inviando relazioni mensili al Ministro per la famiglia e le disabilità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 204 milioni di euro per l'anno 2019 e di 240 milioni di euro per l'anno 2020, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 6.496 milioni per l'anno 2019, a 6.760 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
37. 033. Panizzut, Boldi, De Martini, Foscolo, Lazzarini, Locatelli, Segnana, Tiramani, Ziello, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Stabilizzazione e innovazione dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori)
1. Per rispondere con continuità alla richiesta di giovani con un'alta specializzazione tecnica e tecnologica necessaria allo sviluppo economico e alla competitività del sistema produttivo italiano, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come incrementato all'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite tra le regioni e assegnate in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca assegna le risorse di cui al comma 1, entro il 31 maggio di ciascun anno, direttamente agli Istituti Tecnici Superiori, già funzionanti nell'anno formativo 2018/2019, che hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori definiti nell'allegato tecnico dell'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, così come modificato dall'accordo in sede di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, nell'annualità formativa precedente.
3. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle regioni ai piani triennali di attività degli Istituti Tecnici Superiori per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziate. Gli Istituti Tecnici Superiori possono comprendere, nei suddetti piani, anche ulteriori percorsi e attività, coerenti con l'ambito tecnologico di riferimento, finanziati da soggetti pubblici e privati per potenziare la propria offerta formativa, previa comunicazione al competente assessorato della regione e all'ufficio scolastico regionale.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato regioni a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono attualizzati, anche ai fini dell'istituzione di nuovi Istituti Tecnici Superiori o dell'eventuale accorpamento di quelli già istituiti, gli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, nonché i criteri di valutazione dei piani di attività realizzati, con particolare riferimento agli esiti occupazionali dei giovani specializzati e alla rispondenza alle esigenze di innovazione tecnologica e organizzativa delle filiere produttive a vari livelli territoriali.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37. 032. Fogliani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Colmellere, Patassini, Saltamartini, Caparvi.
Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)
1. Al fine di garantire l'attuazione della legge 3 marzo 2009, n. 18, e dell'articolo 9, comma 1, lettera a), sull'accessibilità nei trasporti, e all'articolo 20, sulla mobilità personale, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il «Fondo per l'accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità». Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati all'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui all'articolo 381, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è inoltre alimentato dalle sanzioni amministrative di cui all'articolo 188, comma 4 e 5, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni amministrative di cui al secondo periodo sono incrementate del cento per cento delle misure edittali previste. Le somme del Fondo, non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Con decreto del Ministro per le infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito l'Automobile Club d'Italia – A.C.I. e le Associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono definiti annualmente gli interventi finalizzati alla prevenzione dell'uso indebito dell'autorizzazione di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nonché per l'innovazione tecnologica delle strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone con disabilità di cui al comma 1, secondo periodo.
Conseguentemente:
a) allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma 2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000.
2020:
CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000
2021:
CP: +10.000.000;
CS: +10.000.000.
b) allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: –10.000.000;
CS: –10.000.000.
2020:
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
2021:
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.
37. 018. Dall'Osso, Misiti, Grippa, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Angiola, Aprile, Aresta, Ascari, Azzolina, Baldino, Barbuto, Massimo Enrico Baroni, Barzotti, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Bologna, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Cunial, Currò, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, D'Arrando, Sabrina De Carlo, De Giorgi, De Girolamo, De Lorenzis, De Lorenzo, De Toma, Deiana, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, D'Incà, D'Ippolito, Donno, Dori, D'Orso, D'Uva, Ehm, Emiliozzi, Ermellino, Faro, Federico, Ficara, Flati, Ilaria Fontana, Forciniti, Frate, Frusone, Gagnarli, Galantino, Galizia, Gallinella, Gallo, Giannone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Giuliodori, Grande, Grimaldi, Grippa, Gubitosa, Ianaro, Invidia, Iorio, Iovino, L'Abbate, Lapia, Lattanzio, Licatini, Liuzzi, Lombardo, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Macina, Maglione, Mammì, Alberto Manca, Maniero, Manzo, Maraia, Mariani, Marino, Martinciglio, Marzana, Masi, Melicchio, Menga, Migliorino, Misiti, Nappi, Nesci, Nitti, Olgiati, Orrico, Pallini, Palmisano, Papiro, Parentela, Parisse, Paxia, Penna, Perantoni, Perconti, Pignatone, Provenza, Raduzzi, Raffa, Ricciardi, Rizzo, Rizzone, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Rospi, Roberto Rossini, Ruggiero, Ruocco, Giovanni Russo, Saitta, Salafia, Sapia, Sarli, Sarti, Scagliusi, Scanu, Scerra, Scutellà, Segneri, Serritella, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siragusa, Sodano, Spadoni, Spessotto, Sportiello, Suriano, Sut, Termini, Terzoni, Testamento, Torto, Trano, Traversi, Tripiedi, Elisa Tripodi, Trizzino, Troiano, Tucci, Tuzi, Vallascas, Varrica, Vianello, Vignaroli, Villani, Vizzini, Volpi Leda, Zanichelli, Zennaro, Zolezzi, Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Bordo, Boschi, Bossio, Braga, Buratti, Campana, Cantini, Cantone Carla, Cardinale, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Di Maio Marco, Enrico, Fassino, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Gribaudo, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Manca Gavino, Mancini, Marattin, Maria Ferri, Martina, Mauri, Melilli, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morani, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nobili, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Pagano Ubaldo, Paita, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Romano Andrea, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini, Polverini, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Siracusano, Maria Tripodi, Fassina.
ART. 38.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: (ACF) inserire le seguenti: adottata ai sensi del presente articolo;
2) sostituire le parole: relativi alla sottoscrizione e al collocamento di azioni emesse con le seguenti: o in ragione della violazione degli analoghi obblighi previsti dalla normativa ratione temporis vigente o, comunque, dei principi generali dell'ordinamento, connessi alla, o comunque prestati in occasione della o finalizzati alla compravendita di azioni, quote di partecipazione e, fatto salvo quanto previsto dai commi 12 e 12-bis, altri strumenti finanziari successivamente convertiti o rimborsati in azione emessi;
3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al comma 6, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 al Fondo di cui al presente comma affluiscono, altresì, le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) al comma 2:
1) le parole da: che siano fino a: acquistato le azioni sono sostituite dalle seguenti: che hanno acquistato gli strumenti;
2) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per risparmiatori si intendono gli investitori in possesso degli strumenti di cui al comma 1, diversi dalle controparti qualificate di cui all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.;
c) al comma 3:
1) alla lettera a), sostituire le parole: le azioni relativamente alle con le seguenti: gli strumenti di cui al comma 1 relativamente ai, le parole: state acquistate con le seguenti: stati in origine acquistati, le parole: avvalendosi della prestazione di servizi di investimento da parte con le seguenti: per il tramite e dopo le parole: da questa controllate inserire le seguenti: al momento dell'operazione contestata;
2) alla lettera b) sostituire le parole: le azioni relativamente alle con le seguenti: gli strumenti di cui al comma 1 relativamente ai e la parola: detenute con la seguente: detenuti;
3) sostituire la lettera e) con la seguente:
e) il ristoro dovrà tenere conto di altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dei dividendi e delle cedole percepiti accertati nelle sentenze o nelle pronunce di cui al comma 1. A tal fine, i risparmiatori hanno l'obbligo di produrre apposita documentazione o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti l'effettivo percepimento di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché dalla corresponsione di dividendi e cedole;
4) sostituire la lettera f) con la seguente:
f) resta impregiudicato il diritto per i risparmiatori di cui al presente articolo di agire in giudizio per il risarcimento della parte di danno eccedente il ristoro corrisposto ai sensi del presente articolo;
d) al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A tal fine presso il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, che per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 è incrementato in misura corrispondente, e costituita una cabina di coordinamento la cui dotazione organica è di complessive dieci unità, tra cui una unità con funzioni di livello dirigenziale non generale, alla quale spetta il compito di coordinare e compiere le attività necessarie ad assicurare l'erogazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze degli importi spettanti ai risparmiatori di cui ai commi da 1 a 11 in relazione alle comunicazioni ricevute ai sensi del presente comma nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ristoro, informandone entro il 31 dicembre di ciascun anno la Presidenza del Consiglio dei ministri. La cabina di coordinamento ha anche il compito di assicurare un permanente collegamento con le associazioni rappresentative dei risparmiatori di cui al presente articolo. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze istituisce anche un'apposita casella di posta elettronica dedicata, dandone evidenza sul proprio sito internet. Le dieci unità sono individuate, mediante apposito interpello, tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale di cui al presente comma è collocato ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Decorso il termine di cui al citato articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997, senza che l'amministrazione o ente di appartenenza abbia adottato il provvedimento di fuori ruolo o di comando o altro istituto equivalente, lo stesso si intende assentito qualora sia intervenuta la manifestazione di disponibilità da parte degli interessati che prendono servizio alla data indicata nella richiesta. Nel caso di impossibilità, per mancanza di adesioni al relativo interpello, di destinare all'esigenza di cui al presente comma personale appartenente alle amministrazioni indicate nel presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026 contratti di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di dieci unità di personale. Al funzionamento della cabina di coordinamento, nel limite massimo di spesa di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 90, comma 2. Con il decreto di cui al comma 9 sono definite le modalità di costituzione della cabina di coordinamento e i compiti specifici che dovrà svolgere.;
e) al comma 7:
1) dopo le parole: maggio 2016 inserire le seguenti: in quanto compatibile;
2) dopo le parole: nell'anno 2018. inserire le seguenti: A tal fine la CONSOB individua il Presidente del collegio arbitrale che deve assicurare il coordinamento operativo tra i Collegi istituti ai sensi del presente comma anche allo scopo di garantire l'uniformità delle decisioni rispetto a fattispecie analoghe.;
3) dopo le parole: ciascun caso inserire le seguenti: anche senza contraddittorio;
4) dopo le parole: Tali modalità semplificate inserire le seguenti: che prevedono, in particolare, che la presentazione della domanda possa avvenire anche attraverso una modulistica predefinita che individua le fattispecie da contrassegnare, ove effettivamente ricorrenti, che ammettono alla pronuncia dell'ACF;
5) sostituire le parole: quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: il 28 febbraio 2019;
6) dopo le parole: CONSOB stessa. inserire le seguenti: Resta ferma la possibilità per il risparmiatore di presentare un articolato ricorso nell'ambito del quale può svolgere le argomentazioni ritenute opportune secondo le modalità stabilite dalla CONSOB entro il predetto termine;
7) dopo le parole: altrimenti recuperabili. inserire le seguenti: Agli eventuali ulteriori oneri si fa fronte ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
8) sostituire le parole: alle azioni con le seguenti: agli strumenti e la parola: acquisite con la seguente: acquisiti;
9) dopo le parole: 25-bis. del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 inserire le seguenti: In tali ultimi casi si applica la normativa all'epoca vigente in merito alla compravendita degli strumenti di cui al comma 1 nonché ai principi generali dell'ordinamento. Per le finalità di cui al presente articolo non rileva la prescrizione dei diritti conseguenti agli acquisti degli strumenti di cui al comma 1.;
f) dopo il comma 7, inserire il seguente:
7-bis. Al fine di procedere, mediante concorsi pubblici, al potenziamento dell'attività di vigilanza a tutela dei risparmiatori, la dotazione della pianta organica della CONSOB è incrementata di 25 unità. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
g) sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Al fine di agevolare il processo di rimborso a favore dei risparmiatori di cui ai commi 1 e 5 e consentire il rispetto del criterio cronologico di presentazione delle domande previsto dal comma 4, i risparmiatori a corredo della domanda dovranno trasmettere idonea documentazione a sostegno delle proprie pretese con le modalità definite dalla CONSOB ai sensi del comma 7. Nelle ipotesi in cui il risparmiatore dichiari di non essere in possesso della documentazione inerente i diritti fatti valere o l'ACF ritenga la domanda presentata incompleta, tale documentazione potrà essere acquisita dai soggetti in possesso della stessa anche con le modalità previste con apposito protocollo stipulato dalla CONSOB e dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Le modalità per l'acquisizione della documentazione occorrente per l'adozione della decisione dell'ACF e che il risparmiatore non è in grado di produrre e che si trova nella disponibilità delle banche in liquidazione, o delle banche dalle medesime controllate all'epoca delle operazioni, o delle banche cessionarie di attività e passività delle stesse, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Nell'ipotesi in cui il Fondo interbancario di tutela dei depositi non riesca a reperire la documentazione richiesta o non riesca a trasmetterla nei tempi previsti per una rapida trattazione delle domande, la decisione dell'ACF, purché vi sia almeno una prova documentale del possesso degli strumenti di cui al comma 1, così come previsto al comma 3, lettera b), del presente articolo, potrà essere adottata sulla base di quanto dichiarato, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di presentazione delle domande medesime.;
h) al comma 11 sostituire le parole: e il secondo periodo sono soppressi con le seguenti: periodo è soppresso.
i) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Al fine di evitare disparità di trattamento a fronte di situazioni analoghe, i risparmiatori rientranti nella definizione di cui al comma 2 e in precedenza esclusi, in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione di cui al presente articolo, acquistati nell'ambito delle compravendite di cui ai commi 1 e 3, lettere a) e b) e in precedenza esclusi, sono ammessi alle procedure previste dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dal decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017 n. 121. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
38. 6. Coin, Covolo, Pretto, Colmellere, Comencini, Fantuz, Fogliani, Giacometti, Lazzarini, Paternoster, Racchella, Stefani, Turri, Valbusa, Vallotto, Zordan, Raffaelli, Latini, Paolini, Patassini, Legnaioli, Lolini, Potenti, Ziello, Bellachioma, D'Eramo, Tomasi, Cestari.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 525 milioni con le seguenti: 650 milioni;
b) al comma 3, lettera d), dopo le parole: la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento inserire le seguenti:, a titolo di acconto,;
c) al comma 3, dopo la lettera d), inserire le seguenti:
« d-bis) nel caso in cui l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risulti inferiore a 15.000 euro, la misura del ristoro erogato di cui alla lettera d) è pari al cento per cento;
d-ter) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito, come definito alla lettera d-bis), risulti compreso tra 15.001 e 35.000 euro»;
d) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro;
e) al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d), d-bis) e d-ter) e sopprimere il secondo periodo;
f) al comma 6, dopo le parole: per aumentare la misura percentuale dei rimborsi inserire le seguenti: e, in via prioritaria per i risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d);
g) al comma 7, sostituire le parole da: prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande fino a: si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia, con le seguenti: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettere d-bis) e d-ter). Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 60 milioni di euro per l'anno 2019, 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
38. 4. Marattin, Padoan, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Moretto, Rotta, Enrico Borghi, Morgoni, Vazio, Cantini.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, lettera d), dopo le parole: la misura del ristoro erogato è pari al 30 per cento inserire le seguenti:, a titolo di acconto,;
b) al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:
« d-bis) la misura del ristoro erogato a titolo di acconto di cui alla lettera d) è incrementata in base all'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le seguenti soglie reddituali:
1) al 60 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 25.001 e 35.000 euro;
2) al 70 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti compreso tra 15.001 e 25.000 euro;
3) all'80 per cento nel caso in cui l'ammontare del reddito risulti inferiore a 15.000 euro»;
c) al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che garantisce che vengano esaminate in via prioritaria quelle presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro.
d) al comma 5, primo periodo sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d) e d-bis) e sopprimere il secondo periodo;
e) al comma 6, dopo le parole: per aumentare la misura percentuale dei rimborsi inserire le seguenti: e il limite massimo complessivo del ristoro di cui al comma 3, lettera d),;
f) al comma 7 sostituire le parole da: prevedendo uno o più collegi specializzati per la trattazione delle domande fino a: si applica il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia, con le seguenti: prevedendo un numero congruo di collegi specializzati che garantiscano la trattazione, in via prioritaria, delle domande presentate dai risparmiatori che hanno un ammontare di reddito complessivo nell'anno 2017 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro, in base alle soglie reddituali individuate al comma 3, lettera d-bis). Per le domande presentate dai risparmiatori con un ammontare di reddito superiore a 35.000 si applica, a parità di situazioni, il criterio cronologico dell'adozione della pronuncia.
38. 3. Marattin, Padoan, Boccia, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Moretto, Rotta, Enrico Borghi, Morgoni, Vazio, Cantini.
Al comma 3, sopprimere la lettera f).
*38. 20. Vazio.
Al comma 3, sopprimere la lettera f).
*38. 19. Pastorino, Fassina.
Al comma 3, sopprimere la lettera f).
*38. 23. Rizzetto, Lucaselli, Rampelli, Bucalo, Zucconi.
Al comma 3, sopprimere la lettera f).
*38. 14. D'Ettore.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. Al fine di tutelare e sostenere le persone fisiche vittime del delitto di usura, all'articolo 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il Fondo provvede altresì alla erogazione dei suddetti mutui a favore di persone fisiche vittime del delitto di usura, che risultano parti offese nel relativo procedimento penale».
6-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 11, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: –5.000.000;
2020: –5.000.000;
2021: –5.000.000.
38. 5. Martinciglio, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
12-bis. Al fine di ristorare i risparmiatori in possesso di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in liquidazione di cui al presente articolo, acquistati entro il 12 giugno 2014 presso intermediari diversi da quelli di cui al comma 1, ivi comprese le banche appartenenti ai gruppi bancari, di cui le banche in liquidazione risultavano essere capogruppo alla data di acquisto degli strumenti finanziari stessi, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un «fondo strumenti finanziari subordinati» con una dotazione iniziale di euro 50.000.000 per l'anno 2019. Il fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria e fino al suo esaurimento. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 al fondo affluiscono, le disponibilità finanziarie della contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 33 del 2009. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli anni successivi. Al ristoro possono accedere anche i risparmiatori di cui al presente comma in possesso dei medesimi strumenti finanziari acquistati nell'ambito di operazioni di compravendita sul mercato secondario in cui la banca in liquidazione abbia svolto solo un'attività di intermediazione tra acquirente e venditore, senza aver instaurato alcun rapporto negoziale diretto. A tal fine si applica la procedura già prevista per l'erogazione dell'indennizzo forfettario nella misura stabilita per casi analoghi, fermo restando quanto previsto dal comma 12-ter, ovvero quella di cui al comma 12, per quanto compatibile. All'onere derivante dal presente comma per l'anno 2019, pari a 50.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sono stabilite le misure di attuazione del presente comma, con particolare riguardo alle modalità di erogazione del ristoro da parte del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai risparmiatori di cui al comma 12.
12-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze monitora i ristori erogati ai sensi del comma 12-bis al fine di consentire una verifica delle risorse occorrenti per l'erogazione della misura di ristoro agli aventi diritto, in caso di incapienza della dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 12-bis, nonché per aumentare la misura percentuale dei rimborsi all'esito del processo avviato ai sensi del presente comma, tenendo conto delle risorse effettivamente disponibili.
38. 26. Crosetto, Lollobrigida, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Nell'ambito delle misure a tutela dei risparmiatori, al fine di potenziare la funzione di vigilanza della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), anche in conseguenza dell'attuazione dei compiti derivanti dal recepimento della direttiva (UE) 2016/2341, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019. All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
38. 9. Pretto, Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
12-bis. Sono nulli i patti di quota lite che abbiano per oggetto somme erogate dal Fondo previsto dal comma 1 del presente articolo.
38. 13. Zanettin, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis.
(Principio di risarcibilità del contribuente)
1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.
2. Il risarcimento è stabilito nella misura del 30 per cento della somma richiesta.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: –2.000.000;
2020: –2.000.000;
2021: –2.000.000.
38. 01. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate»;
c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta»;
d) all'articolo 30, le parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'1 per cento».
2. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2019 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: –3.000.000;
2020: –3.000.000;
2021: –3.000.000.
38. 02. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:
Art. 38-bis.
(Limiti di pignorabilità)
1. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
«2-quater. Le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione possono essere pignorati dall'agente della riscossione in misura pari a un sesto del reddito complessivo dichiarato dal debitore nel periodo d'imposta precedente e comunque non oltre l'importo dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà e moltiplicato per dodici.
2-quinquies. Il limite di pignorabilità di cui al comma 2-quater si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito affidato all'agente della riscossione:
a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);
b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».
2. All'articolo 545 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, dopo la parola: «licenziamento,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo alle persone fisiche per l'attività svolta nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;
b) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il quinto pignorabile delle somme e dei crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione è computato avendo riferimento al reddito complessivo dichiarato nel periodo d'imposta precedente e comunque nei limiti dell'importo dell'assegno sociale mensile, aumentato della metà e moltiplicato per dodici»;
c) all'ottavo comma, dopo la parola: «quiescenza,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;
d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente:
«il limite di pignorabilità di cui ai commi terzo e ottavo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:
a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);
b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».
3. All'articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo la parola: «licenziamento,» sono inserite le seguenti: «le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Il limite di pignorabilità di cui al presente articolo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:
a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);
b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».
38. 03. Ruocco, Gusmeroli.
ART. 39.
Al comma 2, dopo le parole: sono ripartite tra le regioni aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alle regioni meridionali e insulari, al fine di una attuazione uniforme sul territorio nazionale.
39. 8. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di superare la sperequazione esistente sul territorio nazionale, nella ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente occorre tenere conto delle condizioni di appropriatezza e del livello qualitativo e di efficienza nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi contemplati nei livelli essenziali di assistenza (LEA), nonché delle condizioni delle infrastrutture tecnologiche esistenti, connessi ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie.
39. 9. Nesci, Troiano, Sarli, Massimo Enrico Baroni, Sportiello, Provenza.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Al fine della riduzione dei tempi di attesa degli accertamenti diagnostici da effettuare tramite risonanza magnetica, le strutture sanitarie private non convenzionate che effettuano risonanza magnetiche alle spalle, alle anche e ai segmenti del rachide vertebrale con apparecchiature con valori di campo magnetico non superiori a 0,5 Tesla senza la preventiva autorizzazione, versano nelle casse dello Stato il 5 per cento dei proventi.
39. 1. Tiramani.
Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive finalizzate ad un programma di riduzione delle liste di attesa e a progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal Decreto Interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: 9.000 con le seguenti: 8.500.
39. 09. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
ART. 40.
Al comma 1, sostituire le seguenti parole: è confermato in 114.435 milioni di euro con le seguenti: è determinato per l'anno 2019 in 115.435 in milioni di euro. Quota parte dell'incremento è vincolato alla piena attuazione dei Nuovi Livelli essenziali di assistenza così come definiti da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e all'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 420 della legge n. 205 del 2017.
Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019;
b) sopprimere l'articolo 55;
c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
40. 32. Carnevali, De Filippo, Campana, Ubaldo Pagano, Pini, Rizzo Nervo, Schirò, Siani.
Al comma 1, sostituire le parole: è confermato in 114.335 milioni di euro con le seguenti: è stabilito in 114.950 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire la parola: 9.000 con la seguente: 8.385.
40. 2. Lorenzin, Toccafondi, Soverini, Boschi.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: «socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi».
40. 6. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di dare attuazione alle misure previste alla lettera a), del comma 3, è rifinanziato il Fondo di cui al comma 804, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per 60 milioni nel 2019, per 120 milioni nel 2020 e per 180 milioni a decorrere dal 2021.
Conseguentemente, all'articolo 55, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 125 milioni;
b) sostituire le parole: 430 milioni a decorrere dal 2020 con le seguenti: 310 milioni per l'anno 2020 e 250 milioni decorrere dal 2021.
40. 3. Frassini, Pretto, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2019, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2019 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
40. 45. Paolo Russo, Carfagna, Sarro, Pentangelo, Casciello, Fasano, Fascina, Ferraioli, Cosimo Sibilia.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 8. Fiorini, Bond, Gelmini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 73. Lacarra, Boccia, Ubaldo Pagano, Bordo.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 75. Silvestroni, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 78. Lorenzin, Boschi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 35. Polverini, Zangrillo, Gelmini.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 71. Epifani, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
*40. 66. Moretto, Benamati, De Micheli, Zardini.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 400, della legge n. 232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto di medicinali innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021.
4-ter. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 232 del 2016 per il rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno gli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.135 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.830 milioni di euro annui a decorrere dal 2020;
b) sopprimere l'articolo 55;
c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
40. 28. De Filippo, Boschi, Carnevali, Campana, Pini, Ubaldo Pagano, Siani, Schirò, Rizzo Nervo, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: «per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è soppressa;
b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Conseguentemente:
a) all'articolo 21, comma 2 sostituire le parole: dotazione pari a 6.700 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dal 2020, con le seguenti: dotazione pari a 6.535 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6.835 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
b) sopprimere l'articolo 55;
c) sopprimere l'articolo 90, comma 2.
40. 29. Rizzo Nervo, Carnevali, De Filippo, Schirò, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. In via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 i dispositivi anticoncezionali, medici e ormonali ed i contraccettivi meccanici o di barriera, sono aggiunti ai livelli essenziali di assistenza (LEA). La gratuità dei contraccettivi è garantita a una delle seguenti condizioni:
a) persone di età inferiore a 26 anni;
b) persone con Isee inferiore a 25.000 euro;
c) coloro che sono beneficiari di protezione internazionale;
d) sieropositivi; a coloro che hanno malattie sessualmente trasmissibili;
e) portatori di HPV;
f) donne, entro sei mesi dall'interruzione volontaria di gravidanza;
g) donne post partum entro i dodici mesi dal parto.
Il Ministro della salute, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto disciplina le modalità di attuazione del presente comma.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 5.000.000;
2020: – 5.000.000.
40. 33. Pini, Carnevali, Morani, Quartapelle Procopio, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2019, le tariffe massime relative alle prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».
*40. 56. Pentangelo, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al comma 16 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del decreto di cui all'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 8-sexies, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria svolta dalla commissione istituita dall'articolo 9, comma 1, dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 luglio 2014, individua con proprio decreto, entro il 30 giugno 2019, le tariffe massime relative alle prestazioni incluse per la prima volta nei livelli essenziali di assistenza dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.».
*40. 76. Caiata, Vitiello, Cecconi, Benedetti, Tasso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di valorizzare il servizio e la presenza presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale del personale del Comparto sanitario non medico, e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 21 milioni di euro per l'anno 2019, di 24,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 30,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 38,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 47,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 56 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio dello stesso comparto e non destinati ad altri settori.
Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 è ridotto di 21 milioni di euro per l'anno 2019, di 24,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 30,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 38,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 47,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 56 milioni di euro per l'anno 2025 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
40. 77. Cecconi, Caiata, Vitiello, Benedetti, Tasso.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»
40. 80. Locatelli, Foscolo, Segnana, Navarra.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Istituzione Fondo per la prevenzione alle dipendenze)
1. Al fine di prevenire e contrastare la diffusione di dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti, alcoliche e al gioco d'azzardo patologico (GAP), sia tra i minori che tra gli adulti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per la prevenzione alle dipendenze. Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Le regioni si potranno avvalere delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze.
2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, da svolgere, sui territori regionali, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio per la salute connessi all'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e al gioco d'azzardo patologico e sui servizi predisposti dalle strutture socio-sanitarie pubbliche e da quelle private autorizzate e accreditate per affrontare il problema delle dipendenze. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
3. Nell'ambito del sito internet istituzionale del Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri è dedicata una specifica sezione alle informazioni sul trattamento delle dipendenze, sulle strutture a cui rivolgersi, suddivise per zona di residenza, e sulle reti di servizi di cui al comma 2.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programma, presso le scuole di ogni ordine e grado, attività formative e progetti finalizzati al contrasto delle dipendenze. Nella programmazione delle attività formative di cui al presente comma, le scuole si avvalgono della collaborazione delle istituzioni locali e dei servizi territoriali delle strutture socio-sanitarie pubbliche, anche attraverso la partecipazione alle attività di strutture private autorizzate e accreditate ed esperti operatori del settore delle dipendenze. All'attuazione del presente comma si provvede senza nuovi e maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: pari a 8.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
40. 01. Lorenzin, Toccafondi, Lupi, Soverini, Boschi.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Il Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ulteriormente incrementato di 150 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2019-2021.
Conseguentemente, all'articolo 80, sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 0,85 per cento.
40. 02. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
1. Il Fondo nazionale politiche sociali (FNPS) di cui all'articolo 59, comma 44 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Conseguentemente, all'articolo 80 sostituire le parole: 0,5 per cento con le seguenti: 1,25 per cento.
40. 010. Rostan, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Abrogazione superticket ed esenzione degli inoccupati)
1. Nelle more della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e delle esenzioni di cui all'articolo 8 del Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 approvato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, al fine di contenere gli effetti distorsivi e le iniquità del sistema in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono soppresse le seguenti parole: «, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro.» e la lettera p-bis) è soppressa;
b) all'articolo 17, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è soppresso l'ultimo periodo;
c) all'articolo 8, comma 16, terzo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, le parole: «i disoccupati» sono sostituite dalle seguenti: «i non occupati», in coerenza con quanto previsto dall'articolo 19, comma 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a sopprimere a decorrere dal 1o gennaio 2018 la quota fissa sulla ricetta di 10 euro di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ogni altra forma di compartecipazione al costo delle prestazioni adottata in luogo della quota fissa sulla ricetta.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 1, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard al quale concorre lo Stato è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88 aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
2. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
40. 012. Rostan, Fassina, Fornaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Incremento del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali)
1. Al fine di contrastare il progressivo e preoccupante aumento del fenomeno delle dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti tra le fasce giovanili, la dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 100 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. L'incremento di 100 milioni di euro annuali nel triennio dovrà essere destinato specificatamente agli interventi previsti nel comma 2, lettera h) dell'articolo 22 della legge 8 Novembre 2000, n. 328 per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei sintetici e dal ritorno del consumo di eroina con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose. La quota aggiuntiva di 100 milioni di euro annuali per il triennio è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di conferenza unificata utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: pari a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: pari a 8.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e a 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
40. 022. Bellucci, Lollobrigida, Gemmato.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Finanziamento dell'ISMETT)
1. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*40. 023. Navarra, Boschi.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Finanziamento dell'ISMETT)
1. In ragione di quanto già disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al medesimo comma 607, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».
*40. 041. Trizzino, Faro, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:
Art. 40-bis.
(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)
1. La dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 425 milioni di euro a decorrere dal 2020.
40. 039. Amitrano, Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Villani, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
ART. 41.
Al comma 1, sostituire le parole: di 22,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 45 milioni di euro per l'anno 2020, di 68,4 milioni di euro per l'anno 2021, di 91,8 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 con le seguenti: di 33,75 milioni di euro per l'anno 2019, di 67,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 102,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 137,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
Conseguentemente, all'articolo 55, al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni e: 430 milioni, rispettivamente con le seguenti: 170 milioni e: 350 milioni.
41. 8. Pedrazzini, Mugnai, Occhiuto, Minardo, Novelli, Versace, Bagnasco, Pella, Cannizzaro, Bond, Brambilla, Mandelli, Prestigiacomo, D'Ettore, D'Attis, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Accise sui tabacchi)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 le variazioni della tassazione sui tabacchi di cui all'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono stabilite in misura tale da assicurare un gettito su base annua, rispetto ai 125 milioni di euro previsti dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il maggiore gettito di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento del fondo per i farmaci oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Le risorse già vincolate a copertura della dotazione del predetto fondo dall'articolo 1, comma 393, della legge n. 232 del 2016, per un importo pari a 600 milioni di euro, a decorrere dal gennaio 2019 confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
41. 02. Lorenzin, Madia, Toccafondi, Boschi.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di assunzione e stabilizzazione docenti universitari per i corsi professioni sanitarie)
1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da pubblicare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge le università, a decorrere dall'anno 2019, sono autorizzate, in deroga alle loro facoltà assunzionali e al fine di strutturare il corpo docenti in Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche nel sistema universitario per l'insegnamento ai corsi delle professioni sanitarie, all'assunzione e stabilizzazione di docenti interni o esterni abilitati fino alla spesa massima di 2 milioni di euro.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
41. 03. Cecconi, Caiata, Vitiello, Benedetti, Tasso.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disposizioni in materia di efficientamento telematico del Ministero della salute)
1. Al fine di rendere più efficace, efficiente e trasparente il sistema di relazioni e comunicazioni telematiche del Ministero della salute con le organizzazioni sanitarie e con i soggetti che operano nel settore della salute è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 0,3 milioni;
2020: – ;
2021: – .
41. 026. Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
1. Per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche nell'ottica dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della «Rete oncologica» del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro agli IRCCS della «Rete cardiovascolare» del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente si provvede a carico del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al successivo articolo 55. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, alla «Missione 2: Ricerca e innovazione, «Programma 2.1: ricerca per il settore della sanità pubblica».
41. 07. Saccani Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Marrocco, Palmieri, Mandelli, Rossello, Ruffino, Zanettin, Minardo, Cristina, Caon, Cappellacci, Cosimo Sibilia, Anna Lisa Baroni, Ferraioli, Casino, Squeri, Musella, Gagliardi, Fatuzzo, Cannatelli, Fitzgerald Nissoli, Pella.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Pubblicità sanitaria)
1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all'oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari escludendo qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona ed al suo diritto ad una corretta informazione sanitaria.
2. In presenza di comunicazioni con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, gli ordini professionali sanitari territoriali o le rispettive Federazioni, verificano preventivamente la correttezza delle informative sanitarie proposte dagli interessati con apposita istanza autorizzandone l'impiego nel termine di trenta giorni, decorso il quale le predette informative possono essere diffuse, rimanendo in tal caso comunque salvo il controllo successivo, con connessa facoltà di emissione di motivato provvedimento ordinistico, locale o centrale, che ne inibisca la diffusione.
3. In caso di violazione delle disposizioni sull'informativa sanitaria, gli ordini territoriali, anche su segnalazioni delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per l'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di Direttore sanitario iscritto all'albo territoriale in cui hanno sede operativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
41. 018. Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Tiramani, Ziello.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Disciplina dei rapporti di lavoro del personale della ricerca sanitaria presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali)
Al comma 432 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo le parole: «procedura selettiva pubblica» sono inserite le seguenti: «ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica,»;
b) dopo le parole: «un'anzianità di servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero di titolarità di borsa,».
41. 021. Tomasi, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Bellachioma.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 167 «Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie»)
1. Alla legge 19 agosto 2016, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono aggiunte le seguenti: «, le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
b) all'articolo 2, dopo le parole: «malattie metaboliche ereditarie» sono aggiunte le seguenti: «, le malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
c) all'articolo 4, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.na.s.) e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista della patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie.»;
d) all'articolo 3, comma 4, lettera e):
1) dopo le parole: «patologie metaboliche ereditarie» sono aggiunte le seguenti: «, le patologie neuromuscolari su base genetica, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
e) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e genetica»;
f) all'articolo 6:
1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la diagnosi delle malattie neuromuscolari genetiche, le immunodeficienze congenite severe e le malattie da accumulo lisosomiale»;
2) al comma 2, le parole: «valutati in 25.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «valutati in 29.715.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2019» e la parola: «15.715.000» è sostituita dalla seguente: «19.715.000».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
41. 023. Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:
Art. 41-bis.
(Risorse per il Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)
Il fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, istituito dall'articolo 1, comma 388, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000;
2020: –;
2021: –.
41. 024. Lapia, Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
ART. 42.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «26 miliardi di euro» con le seguenti: «28 miliardi di euro»;
b) al comma 2 sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»; le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro»; le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».
*42. 4. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sostituire le parole: «26 miliardi di euro» con le seguenti: «28 miliardi di euro»;
b) al comma 2 sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»; le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro»; le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».
*42. 6. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Carnevali.
Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo:
«L'incremento di cui al presente articolo vincolato per 50 milioni di euro alla riqualificazione tecnologica dei servizi di radioterapia di interesse oncologico, mediante l'acquisto di apparecchiature innovative di ultima generazione e dei relativi sistemi informativi».
42. 8. Colla, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il camma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata “adroterapia” è autorizzato un contributo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019, a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e 2021 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui al comma 1. Ai fini della concessione del predetto contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il piano degli investimenti in conto capitale da effettuare per il perseguimento degli scopi istituzionali del Centro. IL CNAO si impegna a rendicontare alla fine di ogni anno il processo di avanzamento progettuale, l'erogazione delle somme è effettuata per stati di avanzamento lavori».
42. 3. Grimoldi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. L'autorizzazione di spesa prevista nella sezione II «Rifinanziamenti, definanziamenti, e riprogrammazioni delle dotazioni previste a legislazioni vigente articolo 23, comma 3, lettera b) legge 190/1996» – 22.18 Istruzione del secondo ciclo – Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – di cui all'articolo 1, comma 70 della legge 27 dicembre 2017 n. 205, è incrementata di 37 milioni per ciascun anno del triennio 2019-2021.
Conseguentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55 della presente legge.
42. 5. Frassini, Ribolla, Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da destinare alla regione Veneto, per il completamento del programma di riqualificazione della rete ospedaliera ed il riequilibrio territoriale, nonché per la valorizzazione del relativo patrimonio immobiliare sanitario, sociosanitario (Programmazione 2018-2023).
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2019, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
42. 9. Bond.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Manutenzione straordinaria e rafforzamento della sicurezza delle sedi all'estero)
1. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese e di rafforzare le misure di sicurezza delle sedi all'estero, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per la manutenzione straordinaria degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro nel 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.
*42. 03. Borghese.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Manutenzione straordinaria e rafforzamento della sicurezza delle sedi all'estero)
1. Per migliorare i servizi consolari forniti ai cittadini e alle imprese e di rafforzare le misure di sicurezza delle sedi all'estero, è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2019 e di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2020 per la manutenzione straordinaria degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 2 milioni di euro nel 2019 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2020.
*42. 034. Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
41-quinquies) dispositivi medici cd. «defibrillatori semiautomatici;».
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 183 milioni e le parole: 430 milioni con le seguenti: 428 milioni.
42. 09. Osnato, Foti, Acquaroli, Lucaselli.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Incremento del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico)
1. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
2. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies, del decreto-legge n. 416 del 1989.
42. 015. Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Piattaforma italiana del fosforo)
1. Al fine di preservare il ciclo biogeochimico del fosforo, prevenire l'eutrofizzazione ingravescente e import del fosforo favorendone il recupero dal settore zootecnico, da quello della depurazione civile e da altre fonti di sostanza organica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 122 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziato per un importo pari ad euro 200.000 per l'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
2019: –200.000.
42. 031. Zolezzi, Vignaroli, Varrica, Daga, Deiana, D'Ippolito, Federico, Ilaria Fontana, Licatini, Alberto Manca, Maraia, Ricciardi, Rospi, Terzoni, Traversi, Vianello, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Disposizioni in materia di controllo di prevenzione incendi negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede ad una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi soggetti al controllo di prevenzione incendi. Il Ministero provvede altresì alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate con le modalità e i tempi stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di ultimazione della ricognizione. Il medesimo decreto prevede opportune misure di sicurezza equivalente, eseguibili negli istituti, luoghi della cultura e sedi del Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini dell'eventuale adeguamento alle norme di prevenzione incendi da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto di cui al precedente periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a valere sulle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.
42. 032. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Misure di prevenzione del disturbo da gioco d'azzardo)
1. Al fine di rendere effettive le norme degli enti locali che disciplinano l'orario di funzionamento degli apparecchi di cui all'articolo 11, comma 6, lettera a) e b), del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero di monitorarne il rispetto e di irrogare le relative sanzioni, gli enti locali si potranno avvalere di una rete interna di tipo informatico predisposta dalla Sogei. All'attuazione della presente disposizione, i cui oneri sono valutati in 30.000 euro per l'anno 2019, provvede l'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane nell'ambito delle risorse disponibili nel proprio bilancio.
42. 033. Massimo Enrico Baroni, Francesco Silvestri, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Nesci, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Zennaro.
ART. 43.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Modifiche al codice civile in materia di donazioni)
1. All'articolo 561, comma primo, del codice civile, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «n. 8 dell'art. 2652», sono aggiunte le seguenti: «e salvo che all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento della costituzione di ipoteca volontaria sul bene donato abbiano rinunciato all'azione di restituzione prevista dall'articolo 563 con atto annotato a margine della trascrizione della donazione».
2. All'articolo 563 del codice civile, dopo l'ultimo comma sono aggiunti i seguenti: «Il diritto ad agire in restituzione è rinunciabile anche durante la vita del donante. Se all'apertura della successione tutti i legittimari risultanti dai registri di stato civile al momento dell'alienazione del bene donato hanno rinunciato all'azione di restituzione, la stessa non può essere richiesta dai legittimari ulteriori nei confronti degli aventi causa dal donatario.».
3. All'articolo 2652 del codice civile, all'inizio del secondo periodo del n. 8, sono aggiunte le seguenti parole: «Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo 563,».
4. All'articolo 2655 del codice civile, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Si deve, inoltre, annotare, in margine alla trascrizione della relativa donazione, la rinuncia alla azione di restituzione prevista dall'articolo 563 codice civile,».
5. All'articolo 769 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Decorsi 20 anni dalla conclusione del contratto, la donazione diviene irrevocabile.».
6. All'articolo 804 del codice civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «L'azione non può essere proposta decorsi 20 anni dalla donazione.».
43. 05. Tomasi, Cantalamessa, Bisa, Tateo, Boniardi, Di Muro, Marchetti, Paolini, Potenti, Turri.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. All'articolo 11 della legge n. 4 dell'11 gennaio 2018, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le seguenti finalità a valere su tale incremento:
a) una quota pari a 2 milioni di euro annui è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa secondo le disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;
b) una quota pari a 10 milioni di euro annui è destinata, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 5, comma 4 della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modificazioni, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità fissati con apposito decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».
Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 12 milioni di euro a decorrere dal 2019.
43. 015. Carfagna.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Misura a sostegno dei soggetti assegnatari di beni confiscati alla Mafia)
1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
2. Le somme del Fondo non utilizzate o impegnate nell'anno precedente sono destinate, nel limite di 10 milioni, ai soggetti a cui è assegnato in concessione un bene confiscato ai sensi dell'articolo 48 lettere c) e c-bis), del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011. Le somme sono utilizzate esclusivamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene assegnato.
3. Con regolamento adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1 e per l'assegnazione delle risorse ai soggetti di cui al secondo comma. Lo schema del regolamento di cui al presente comma, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dal comma 2 dell'articolo 90 della presente legge.
43. 020. Caso, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 021. La II Commissione.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
1. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 010. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Miceli, Bordo, Annibali, Boschi.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese per la funzionalità e l'efficienza del sistema giudiziario e per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario)
1. Per le finalità di cui agli articoli 19 e 27 della legge n. 354 del 1975, è autorizzata rispettivamente la spesa di 600 mila euro e di 500 mila euro per ciascuno anni 2019, 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
43. 022. La II Commissione.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 024. La II Commissione.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Fondo per il recupero dell'efficienza del sistema giudiziario)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*43. 013. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese per gli uffici giudiziari)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**43. 023. La II Commissione.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Spese per gli uffici giudiziari)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 526, della legge n. 190 del 2014, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**43. 012. Bazoli, Verini, Morani, Vazio, Ferri, Annibali, Miceli, Bordo.
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:
Art. 43-bis.
(Incremento spese per investimenti regione siciliana)
1. Dal 2019 al 2025 la regione siciliana riqualifica la propria spesa attraverso il progressivo aumento degli investimenti incrementando gli impegni complessivi per gli investimenti in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente.
2. Sono abrogati i commi 510, 511 e 512 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e il comma 829 e il primo periodo del comma 830 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
43. 02. Prestigiacomo, Bartolozzi, Germanà, Siracusano, Minardo, Scoma.
ART. 44.
Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) al secondo periodo, dopo le parole: «spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali», sono aggiunte le seguenti: «inserite nel conto economico consolidato come individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni,» e le parole: «un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva, sono sostituite dalle seguenti: «un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale non inferiore al 45 per cento.».
44. 2. Fassina, Conte, Fornaro, Pastorino, Palazzotto, Rostan, Occhionero, Speranza, Stumpo, Fratoianni, Muroni.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Promozione dei processi di economia circolare nella produzione di prodotti energetici e biochimici da rifiuti)
1. Al fine di favorire i processi di economia circolare utili al conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione dei prodotti energetici, quali biocarburanti anche avanzati, e dei prodotti bio-chimici, gli impianti di produzione di tali prodotti alimentati da rifiuti costituiscono impianti di recupero di preminente interesse nazionale ai sensi dell'articolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Per le stesse finalità, costituiscono altresì impianti di preminente interesse nazionale gli impianti di produzione dei prodotti di cui al primo capoverso alimentati da prodotti derivanti dal recupero dei rifiuti (materie prime seconde) o da sottoprodotti derivanti da produzioni realizzate a partire da materie prime rinnovabili.
2. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottati i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti degli impianti di cui al comma 1, ove non già definiti a livello europeo o nazionale, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al periodo precedente, le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti di trattamento dei rifiuti volti alla produzione dei prodotti di cui al primo comma contengono altresì i criteri di verifica delle condizioni di cui all'articolo 184-ter specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto derivanti dai processi di trattamento autorizzati e definiscono i valori limite per le sostanze inquinanti, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.
3. Alla luce del progresso tecnologico, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministeri dello sviluppo economico e della salute, sono integrate le norme tecniche specifiche e i princìpi/standard di riferimento di cui al decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998 in relazione alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi per la produzione di prodotti energetici e bio-chimici.
4. Al fine di contenere il consumo di suolo non antropizzato, per l'individuazione delle aree di realizzazione degli impianti di recupero è data priorità alle aree di pertinenza di discariche o di siti contaminati ed alle aree industriali dismesse o parzialmente dismesse. A tal fine, all'articolo 248 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di consentire, il riutilizzo delle aree per progetti di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione contenendo il consumo di suolo non antropizzato, nel caso di interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente, la certificazione di cui al periodo precedente, limitatamente alla matrice suolo, può, su richiesta del proponente, essere rilasciata a stralcio in relazione alle aree, individuate catastalmente, in cui gli interventi di bonifica dei suoli siano già stati completati a condizione che gli interventi e le opere di investimento, riconversione, rilancio o riqualificazione siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento e l'esecuzione della bonifica della falda, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area. La previsione di cui al periodo precedente è applicabile, su richiesta del proponente, anche per il rilascio da parte dell'autorità competente del nulla osta al riutilizzo di aree in cui la contaminazione rilevata nella matrice suolo risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica approvata dall'autorità competente.».
44. 07. Saltamartini, Andreuzza, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Risorse per Ferrovie dello Stato)
1. La dotazione del fondo di cui al comma 11-sexies dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è incrementata di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2019: –4 milioni;
2020: –4 milioni;
2021: –4 milioni.
44. 05. Sozzani.
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:
Art. 44-bis.
(Riserva per il Mezzogiorno – Ripristino della cosiddetta «Clausola Ciampi»)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019 le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale della spesa in conto capitale, sia ordinaria che straordinaria, tendenzialmente pari al 45 per cento del totale di tale spesa, e di destinare alle medesime regioni almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al presente comma. La verifica del mantenimento degli impegni di spesa è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale che invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ogni anno.
44. 011. Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Attis, Cannizzaro, D'Ettore, Pella, Paolo Russo.
ART. 45.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
0a) al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nelle aree di crisi complessa, come stabilito da decreto del Ministero dello sviluppo economico, confinanti con Abruzzo e Campania».
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 fino alla fine del comma con le seguenti: 238 milioni per l'anno 2019, 361 milioni di euro per l'anno 2020 e 353 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
45. 1. Latini, Gerardi, Zicchieri, Eva Lorenzoni, Segneri, Cataldi, Ilaria Fontana, Frusone, Patassini.
Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
« 0a) Al comma 1, dopo la parola: «Sicilia» sono aggiunte le seguenti: «, nonché nelle aree di crisi industriale complessa, come stabilito da decreto del Ministero dello sviluppo economico, confinanti con Abruzzo e Campania.»».
45. 4. Gabriele Lorenzoni, Cataldi, Frusone.
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Credito d'imposta per investimenti nelle regioni meno sviluppate e in transizione)
1. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni meno sviluppate e in transizione, così come individuate dalla normativa europea, è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita del 50 per cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.
2. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 1, nel limite massimo di 5 milioni di euro per le piccole imprese, di 15 milioni di euro per le medie imprese e di 20 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Il credito d'imposta è cumulabile con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio.
4. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima.
5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.
6. Il credito di imposta è concesso, secondo l'ordine delle richieste, fino ad esaurimento delle risorse messe a disposizione, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2.020.
7. All'onere recato, stimato in 1.000 milioni di euro per il 2019 e in 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 21, comma 1.
45. 01. Lucaselli.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese per il riequilibrio dei tassi di occupazione maschile e femminile)
1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che, dal 1o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, di personale appartenente al sesso con il più basso tasso di occupazione nella regione in cui ha sede l'azienda è attribuito un credito d'imposta di importo pari all'imposta sul reddito, calcolata sul valore della retribuzione erogata, per ciascuna unità lavorativa aggiuntiva del sesso indicato, risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori di tale sesso rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori del medesimo sesso occupati nei dodici mesi precedenti la data di assunzione.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 si applica alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta si applica avendo riguardo al numero complessivo delle assunzioni aggiuntive di personale del sesso determinato ai sensi del comma 1, realizzate in ciascun periodo d'imposta rispetto al precedente.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito e utilizzato in quote annuali di pari importo. Esso è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale esso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali è utilizzato. Il credito d'imposta non concorre alla formazione dei reddito agli effetti delle imposte sui redditi né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1o gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l'assunzione. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del quarto periodo sono stanziati in apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio».
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è sempre revocato:
a) in caso di riduzione del numero annuo dei lavoratori del sesso determinato ai sensi del comma 1 impiegati nell'azienda con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) se i nuovi contratti di lavoro a tempo determinato hanno durata inferiore a un anno.
5. Nei casi di cui al comma 4, il credito d'imposta indebitamente utilizzato è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica una delle ipotesi ivi indicate.
6. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al comma 1 per il mancato rispetto di alcuna delle condizioni richieste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
7. Possono beneficiare del credito d'imposta di cui al presente articolo soltanto le imprese operanti in almeno una delle otto regioni italiane in cui è più basso il tasso di occupazione del sesso meno rappresentato, secondo quanto annualmente rilevato dall'istituto nazionale di statistica.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede a valere sulla quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
45. 06. Carfagna, Prestigiacomo, Gelmini, Occhiuto, Casciello, Cristina, Bartolozzi, Battilocchio, Benigni, Bergamini, Biancofiore, Cappellacci, D'Ettore, Fasano, Fatuzzo, Ferraioli, Fiorini, Fitzgerald Nissoli, Gagliardi, Germanà, Giacometto, Giacomoni, Mandelli, Marin, Marrocco, Mazzetti, Milanato, Novelli, Ripani, Rossello, Rotondi, Ruffino, Sozzani, Palmieri, Pella, Pentangelo, Pettarin, Pittalis, Rosso, Saccani Jotti, Sarro, Scoma, Squeri.
Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:
Art. 45-bis.
(Nuove disposizioni per il rilancio economico e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (cosiddetto Shock IRES))
1. Al fine di promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni ricomprese nell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) realizzando gli obiettivi dell'aumento e del miglioramento della qualità degli investimenti in capitale fisico e umano e dell'adattabilità ai cambiamenti economici e sociali, le imprese in attività ivi ubicate alla data di entrata in vigore della presente legge e le nuove imprese che avviano nelle citate Regioni un'attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2021, possono fruire dell'esenzione integrale dell'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi tre periodi d'imposta, nei limiti delle risorse stabilite nel successivo comma 4.
2. Il godimento del beneficio di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:
c) le imprese di cui al comma 1 devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni dalla data del riconoscimento del beneficio, pena la revoca retroattiva del beneficio concesso e goduto;
d) almeno il 50 per cento delle unità di personale assunto dalla data del riconoscimento del beneficio deve risultare già residente nelle Regioni ricomprese dell'Obiettivo Europeo «Convergenza» (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).
3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 2 miliardi di euro per l'anno nell'anno 2019, 2020, 2021 e 2022 si provvede attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 5. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
45. 08. Prestigiacomo, Occhiuto, Bartolozzi, Battilocchio, Biancofiore, Casino, D'Attis, Fascina, Fatuzzo, Ferraioli, Fitzgerald Nissoli, Labriola, Marin, Napoli, Orsini, Palmieri, Pittalis, Pettarin, Rotondi, Ruffino, Sarro, Silli, Scoma, Siracusano, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Angelucci, Cattaneo, Benigni, Paolo Russo.
ART. 46.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno alle edicole)
1. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 4 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis ». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
Conseguentemente, all'articolo 21 della presente legge, primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui, con le seguenti: 8.955 milioni di euro annui.
46. 02. Mollicone, Frassinetti, Lucaselli, Rampelli.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno alle edicole)
1. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alte eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1.500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo del 24 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento dei direttore della medesima Agenzia.
3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con la dotazione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, che viene ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro a decorrere dal 2020.
Conseguentemente all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 con: 225 e le parole: 400 con: 350.
46. 010. Casciello, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno alle edicole)
1. A decorrere dall'anno 2019 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici con codice Ateco principale 47.62.10 è riconosciuto, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il decreto di cui al comma 3, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta di cui al presente comma è stabilito nella misura massima di 1500 euro per i punti vendita esclusivi, di 750 euro per le altre tipologie di punti vendita della stampa così come individuati dall'articolo 2 comma 3 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170. Tale limite è raddoppiato per gli esercenti che costituiscono l'unico punto di vendita della stampa nel comune.
2. Gli esercizi di cui al comma 1 possono accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
3. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative dei commi 1 e 2 anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90 comma 2.
46. 023. Pretto, Cestari, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno e sviluppo nel settore dei beni e delle attività culturali)
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono diciotto anni di età nel 2019, è assegnata, nel rispetto del limite massimo di spesa di 235 milioni di euro, una carta elettronica, utilizzabile per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, anche tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza.
2. Al fine di sostenere il settore dello spettacolo dal vivo, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2019.
3. Per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni in favore in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ripartiti secondo le medesime modalità previste dall'articolo 11, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
4. Al fine di rafforzare il sostegno alle fondazioni lirico-sinfoniche è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di 12,5 milioni di euro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo con la finalità di sostenere le azioni e i progetti proposti dalle fondazioni lirico-sinfoniche avuto riguardo esclusivamente alla riduzione del debito esistente.
5. Al fine di sostenere la valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale delle arti applicate, con particolare riferimento alla moda, al design e alla grafica, per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative promosse dal Ministero per i beni e le attività culturali.
6. Al fine di sostenere la realizzazione di interventi per riqualificazione e il recupero delle periferie urbane, anche attraverso progetti di arte contemporanea, con particolare riguardo alle città metropolitane e ai comuni capoluogo di provincia, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nel 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
7. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2019 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2019, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
8. Al fine di proseguire l'attività di digitalizzazione del patrimonio culturale, per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
9. Per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo a Matera, designata capitale europea della cultura per il 2019, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro nell'anno 2019 da parte del Ministero per i beni e le attività culturali.
10. In occasione del decimo anniversario degli eventi sismici del 2009, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2019 per la realizzazione di un programma speciale di iniziative culturali a L'Aquila e nel territorio colpito dal terremoto.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2019, si provvede a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all'articolo 1 comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni.
46. 025. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 46 aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Misure di sostegno per il libro e la lettura)
1. Al fine di favorire e sostenere il libro e la lettura quale mezzo per la conoscenza, la cultura e la crescita sociale, sono previsti i seguenti interventi:
a) all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole «con dotazione annua pari a 4 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti: con dotazione annua pari a 6 milioni di euro,»;
b) all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole «di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,» sono sostituite dalle seguenti: «di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019,».
Conseguentemente, all'articolo 59, comma 9, all'elenco n. 1, allegato alla presente legge sopprimere la denominazione legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 247 milioni di euro per l'anno 2019 e di 395,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
46. 016. Franceschini, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Prestipino, Rossi, Pezzopane.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Rifinanziamento iniziative per la conservazione della Memoria e per le attività culturali delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia)
1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019.
2. Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n. 92, il contributo a favore dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) e il contributo a favore della Società di studi fiumani sono incrementati di 100.000 euro per ciascuno degli enti, a decorrere dall'anno 2019.
Conseguentemente all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 244 milioni di euro per l'anno 2019 e di 394 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
46. 011. Rosato, Serracchiani, Quartapelle Procopio, Fassino.
Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Salvaguardia patrimonio culturale immateriale Unesco)
1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani tutelati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) nonché del patrimonio culturale immateriale, come definito dalla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 8 marzo 2017, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2019.
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
46. 012. Paolo Russo.
ART. 47.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero dei beni e delle attività culturali tramite gli albi regionali istituiti presso ogni Regione o Provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.
Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, sostituite la cifra: 250 con la seguente: 240 e sostituire la cifra: 400 con la seguente: 390.
47. 8. Emanuela Rossini, Gebhard, Plangger, Schullian.
ART. 48.
Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.
48. 2. Rossi, Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Nobili, Pezzopane.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente:
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Sport e Salute Spa con le seguenti: CONI Servizi Spa;
sopprimere i commi 3 e 4.
48. 9. Crosetto, Lucaselli.
Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI:
a) per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana in misura non inferiore a 40 milioni;
b) per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, al sostegno delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva in misura non inferiore a 260 milioni;
c) è destinata alla Coni Servizi Spa la quota eccedente l'utilizzo finalizzato agli impegni di cui alle lettere a) e b).
Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il CONI può rimodulare gli importi di cui al comma 2, secondo periodo.
48. 4. Marin, Gelmini, Versace, Giacometto, Aprea, Casciello, Palmieri, Saccani Jotti, Bond, Pella, Pettarin.
Al comma 5, lettera d), sostituire le parole: da nonché fino a minutaggio, con le seguenti: nonché i criteri di determinazione della somma dei minuti effettivamente giocati, per ogni singola partita, dai giovani calciatori di cui al comma 1, lettera c-bis).
48. 1. Tuzi, Carbonaro, Casa, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Torto, Villani, Belotti, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
8-bis. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per le aree demaniali in concessione, le società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal CONI non sono considerati soggetti passivi ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione alle aree da esse direttamente gestite.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni con le seguenti: di 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni.
48. 3. Barelli, Marin.
Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:
8-bis. Il comma 407 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
«407. Al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione delle persone con disabilità mentale ed intellettiva, il contributo per l'attuazione del programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, “Special Olympics Italia” e per lo sviluppo dei predetti progetti di integrazione in tutto il territorio nazionale, è fissato in euro 800.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021».
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
2019: – 800.000;
2020: – 800.000;
2021: – 800.000.
48. 11. Ciaburro, Lucaselli, Pella.
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
Art. 48-bis.
1. Il Fondo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, è incrementato, per la concessione di contributi per interessi sui mutui per finalità sportive, nella misura di euro 12.829.176,71 nell'anno 2019, a valere sulle disponibilità iscritte nel bilancio dell'istituto per il credito sportivo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 17 novembre 2004.
48. 010. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
ART. 49.
Sostituire i commi da 1 a 3 con i seguenti:
1. Al fine di favorire la crescita sostenibile dell'attività agricola, lo sviluppo sociale ed economico, la crescita demografica e per combattere lo spopolamento nelle aree rurali, è istituito un Piano nazionale delle aree rurali interne. In coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e con gli obiettivi di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Piano nazionale è finalizzato al finanziamento dei seguenti interventi, dando priorità ai giovani agricoltori ed alle imprese agricole a conduzione femminile:
a) promuovere misure per tutelare la maternità delle lavoratrici, delle imprenditrici, e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall'attivazione di agri asili ed agri nidi, di servizi di sostituzione, nel rispetto delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica del servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati;
b) attivare e potenziare il servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e introdurre incentivi per l'acquisto di abbonamenti di viaggio al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità;
c) promuovere interventi per l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, prevedendo agevolazioni fiscali per imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali;
d) favorire l'economia agricola circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, anche attraverso attività di formazione e informazione agli operatori e ai cittadini;
e) incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola e la progettazione territoriale anche attraverso il sostegno e la creazione di distretti del cibo.
2. Il Piano di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché della selezione dei progetti medesimi.
3. All'attuazione del Piano di cui al comma 2 provvede l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) nei limiti delle risorse di cui al comma 4.
4. Per l'attuazione del Piano nazionale a sostegno sviluppo sociale ed economico delle aree rurali sono stanziati 20 milioni di euro per l'anno 2019, 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa europea, nazionale o regionale. Il Piano è aggiornato ogni tre anni sulla base delle risorse disponibili di cui al presente comma.
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 360 milioni di euro per l'anno 2020 e di 320 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
49. 74. Cenni, Gadda, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, De Menech, Pezzopane.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o agli interventi di ristoro dei danni causati dalle gelate dal 26 al 28 febbraio 2018 nelle provincie di Bari, Barletta-Andria-Trani, Rieti e Roma.
49. 142. Luca De Carlo, Trancassini, Gemmato, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 208. Caretta, Ciaburro, Luca De Carlo, Lucaselli.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 79. Incerti, Gadda, Cenni, Cardinale, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Portas, Pezzopane.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 85. Anna Lisa Baroni, Nevi, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino, Sozzani.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 29. Paolo Russo, Occhiuto, Mandelli, Prestigiacomo, D'Attis, D'Ettore, Cannizzaro, Pella.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 110.».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: – 2.000.000;
2020: – 2.000.000;
2021: – 2.000.000.
*49. 105. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Per l'anno 2019 l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: di 245 milioni di euro per l'anno 2019.
49. 26. Gallinella, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gagnarli, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. Al fine di rafforzare l'operatività e l'efficacia del Sistema nazionale di garanzia con particolare riferimento al Fondo di garanzia per la prima casa, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, in merito al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole: «versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche a valere su risorse di soggetti terzi e anche al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo.»;
2) dopo le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo,» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le condizioni di mantenimento dell'efficacia della garanzia del Fondo nei casi di cessione dei mutui,».
49. 35. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Patassini, Saltamartini, Caparvi.
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
4-bis. Gli stanziamenti di cui al comma 126, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementati di 3 milioni di euro per il 2019 e di 3 milioni di euro per il 2020 al fine di concedere alle aziende agricole danneggiate dal batterio Xylella fastidiosa sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori per interventi di contenimento del batterio e di ripristino in buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità e i criteri per la concessione dell'agevolazione di cui al presente comma.
4-ter. Al fine di assicurare il proseguimento delle attività di ricerca volte a contrastare il batterio Xylella fastidiosa il fondo di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2019.
Conseguentemente, alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -4.000.000;
2020: -3.000.000.
49. 27. L'Abbate, Cassese, Cunial, Cadeddu, Cillis, Cimino, Del Sesto, Gagnarli, Gallinella, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modifiche: «le parole: “è incrementato di 1 milione di euro, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fermo lo stanziamento già disposto per l'anno 2018, il Fondo è incrementato di 9 milioni di euro, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021”».
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: è incrementato di 241 milioni di euro per l'anno 2019 e di 391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
49. 109. Boccia, Lacarra, Bordo, Ubaldo Pagano, Gadda, Cardinale, Cenni, Critelli, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018)
1. Per l'anno 2019, è istituito il Fondo nazionale per le zone agricole e montane colpite dagli eventi calamitosi del mese di ottobre e novembre 2018, con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 da destinare al finanziamento dei seguenti progetti:
a) interventi a sostegno delle aziende agricole, zootecniche e forestali danneggiate tra i quali: rimozione dei danni da tempesta; recupero dei depositi di mezzi agricoli, delle serre e dei capannoni di stoccaggio; interventi di messa in sicurezza dei territori interessati; messa in sicurezza delle aree a valle; ripristino della viabilità agro-forestale; impiego di prodotti fitosanitari; salvaguardia dei prati destinati a pascolo e recupero dei terrazzamenti; ripristino degli agriturismi danneggiati; manutenzione di vie di comunicazione pubbliche sollecitate dal trasporto di legname;
b) misure finanziarie a favore dei proprietari di aree boschive quali: sostegno allo smercio dei grossi quantitativi di legname; realizzazione di vie d'esbosco principali; realizzazione di piazzali di deposito del legname; recupero delle strutture turistiche montane; prestazioni straordinarie per ripristinare la normale agibilità degli spazi forestali; crediti d'investimento per l'acquisizione di macchinari e veicoli per fronteggiare l'emergenza.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 1, si provvede, entro il 31 gennaio 2019 con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il decreto può essere comunque adottato.
Conseguentemente all'articolo 21, comma 2, sostituire le parole: 6.700 milioni di euro con le seguenti: 5.900 milioni di euro.
49. 051. De Menech, Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Rotta, Incerti, Portas, Zardini, Pellicani, Moretto, Zan, Pezzopane.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Gelate regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018)
1. Le imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.
2. La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
49. 073. Sasso, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Istituzione del fondo per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica)
1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati da fauna selvatica omeoterma alle produzioni agricole, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per gli indennizzi dei danni provocati da fauna selvatica omeoterma con una dotazione di 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione e le modalità di accesso al Fondo, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 235 milioni di euro per l'anno 2019 e 385 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
49. 071. Golinelli, Zanotelli, Coin, Gastaldi, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Aumento percentuali di compensazione del legno)
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili al legno e alla legna da ardere sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, in misura non superiore al 10 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro annui.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2 della presente legge.
49. 05. Schullian, Plangger, Gebhard, Emanuela Rossini.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni per rafforzare l'attività dell'Ispettorato centrale repressione frodi)
1. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, per una quota pari al cinquanta per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Programma «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» afferente la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al fine di potenziare l'operatività dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.
2. Alle minori entrate derivanti dal comma 1 valutate in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
49. 010. Schullian, Gallinella.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Interventi per la tutela del territorio e per l'agricoltura in aree montane)
1. Al fine di adeguare i costi sostenuti dalle imprese ai dati macroeconomici di cui all'articolo 298 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle predette annualità, in misura non superiore al 10 per cento per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, che esercitano l'attività di allevamento nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri di individuazione delle attività di allevamento che si considerano effettivamente svolte nonché i requisiti di permanenza minima rispetto al ciclo di vita degli animali nei predetti territori montani. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 18 milioni di euro annui.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 232 milioni di euro per l'anno 2019 e 382 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
49. 080. Lolini, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)
1. Al fine di incentivare il ricambio generazionale in agricoltura e di promuovere l'attività agricolo biologica, una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e una quota del 50 per cento dei terreni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono concesse gratuitamente, per un periodo non inferiore a trent'anni, a giovani contadini italiani con meno di 45 anni che gestiscono un'impresa agricola o che si impegnino a costituirla.
2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, di seguito denominato Fondo, destinato al finanziamento, in coerenza con la Comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea sugli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica come definite nel Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico.
3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui al Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti, dei progetti e delle iniziative che possono essere finanziati.
4. Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attuazione del Piano Strategico Nazionale per lo sviluppo del sistema biologico alle commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.
5. Il Fondo è alimentato con le entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 come rideterminati dal comma 5.
6. A decorrere dal 1o gennaio 2019 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto già disposto dal medesimo articolo, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H400, H410, H411, H412, H413 di cui al Regolamento (CE) n. 1227/2008 del 16 dicembre 2008. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede all'aggiornamento del decreto 22 febbraio 2007 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, ai fini dell'inserimento dei prodotti fitosanitari di cui al precedente periodo.
7. I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come rideterminati dal comma 6 del presente articolo, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al medesimo comma 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi di cui all'articolo 59, commi 2 e 2-bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi e le disponibilità esistenti negli stessi alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
49. 020. Benedetti.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento settore frutta a guscio)
1. È istituito un fondo presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il rifinanziamento dei piani di settore della frutta a guscio, con una dotazione di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021.
2. Una quota pari al 40 per cento della dotazione di cui al comma 1 è riservata, per la sola annualità 2019, al sostegno di progetti di recupero e rilancio del settore castanicolo nazionale.
3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli aggiornamenti dei piani e la ripartizione delle risorse finanziarie attivabili per l'esecuzione delle azioni previste dagli stessi.
Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
2019: –500.000;
2020: –500.000;
2021: –500.000.
49. 045. Del Sesto, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Progetti innovativi spreco alimentare)
1. Il fondo di cui all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
Conseguentemente, all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 183 milioni di euro per l'anno 2019, 428 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
49. 049. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Pezzopane.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Rifinanziamento Fondo aiuti alimentari)
1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.
Conseguentemente all'articolo 55, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 180 milioni di euro per l'anno 2019, 425 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
49. 050. Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, Incerti, Portas, Pezzopane, De Carlo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Misure di sostegno al reddito per i pescatori)
1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera non superiore a quanto previsto dai massimali mensili dei trattamenti di integrazione salariale previsti dall'INPS divisi forfettariamente per 26.
2. L'indennità di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito, è moltiplicata per il numero delle giornate di pesca effettivamente non lavorate, ivi inclusi i sabati.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'Indennità di cui al presente comma.
4. Eventuali residui delle somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza sono riportate all'esercizio successivo per la medesima finalità.
49. 063. Critelli, Gadda, Cenni, Cardinale, D'Alessandro, Dal Moro, Incerti, Portas.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico).
1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2019 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.
2. Le somme assegnate al pertinente capitolo di bilancio non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2019, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 239 milioni.
49. 069. Viviani, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Contributo per l'effettuazione di pesca sportiva)
1. Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis.
(Disciplina della pesca sportiva e ricreativa)
1. La pesca non professionale per fini sportivi e ricreativi a mare è subordinata ad una comunicazione obbligatoria al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e al pagamento di un contributo annuale compreso tra un minimo di 10 euro ed un massimo di 100 euro commisurato alta tipologia della pesca sportiva praticata ed alla tipologia della imbarcazione utilizzata.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini, condizioni, modalità ed esenzioni per l'attuazione del presente articolo.
3. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
4. I proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui al comma 2 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati per l'ottanta per cento ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Il restante venti per cento è versato al fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad attività di ricerca scientifica sullo stato degli habitat marini e sul monitoraggio dello stato della risorsa ittica e della sua salvaguardia, nonché alle attività di promozione di pesca sportiva e ricreativa marittima.
5. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, con decreto del Ministro è istituito, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il “Tavolo Blu” della pesca sportiva nelle acque marittime, con compiti consultivi in ordine alla legislazione in materia di pesca sportivo-ricreativa in mare e di valorizzazione e sviluppo della pesca sportiva sostenibile e del turismo pescasportivo nelle acque marittime, nonché in ordine alla destinazione delle risorse, di cui al primo periodo del comma 4. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al primo periodo del comma 4, nonché la composizione del “Tavolo Blu”».
49. 067. Lo Monte, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lolini, Vallotto, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Sostegno economico alla natalità)
1. A decorrere dal 1o gennaio 2019, al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, alle future madri cittadine italiane o di uno Stato membro dell'Unione europea o di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni e per i loro figli anche adottivi, residenti in Italia, è riconosciuto:
a) un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 960 euro. Il premio di cui alla presente lettera, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o alla nascita, all'atto dell'adozione o dell'affidamento preadottivo, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente il premio sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui;
b) un assegno di importo pari a 960 euro annui, per ogni figlio nato o adottato, erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno di cui alla presente lettera è corrisposto, a domanda, dall'INPS fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, a domanda, dall'INPS, che provvede alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato;
c) un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato ad undici mensilità per ogni figlio nato o adottato, e finalizzato al pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché di forme di supporto ed assistenza presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private ed è riconosciuto a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dello stesso richiedente sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
2. I premi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, né rilevano in sede di verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi 353 e 355 sono abrogati.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.
5. Il beneficio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), è riconosciuto nel limite massimo di 344 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1.330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
6. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del comma 1, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alla previsione di spesa di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, si provvede a rideterminare l'importo dell'assegno di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e i valori dell'ISEE di cui al comma 1, primo periodo. L'INPS provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione si provvede con quota parte delle maggiori entrate provenienti dalla seguente disposizione:
dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Soppressione di sussidi ambientalmente dannosi)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», il numero 19 (fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1.984, n. 748; organismi considerati utili per la lotta biologica in agricoltura) è soppresso.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti fitosanitari) sono soppressi.
3. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
49. 025. Boldrini, Fassina.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Incentivi impianti biogas)
1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 49. 046. Paolo Russo, Nevi, Anna Lisa Baroni, Brunetta, Caon, Fasano, Spena, Sandra Savino.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Incentivi impianti biogas)
1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica garantendo una maggiore sostenibilità ambientale, gli impianti di biogas fino a 300 KW continuano ad accedere agli incentivi previsti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla base delle modalità e delle procedure definite dal decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel limite di un costo medio annuo pari a 5,8 miliardi di euro calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto interministeriale. Gli impianti localizzati nelle aree vulnerabili da nitrati e che sono alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento, con una soglia massima del 20 per cento di prodotti derivanti da colture dedicate, hanno priorità di accesso agli incentivi. Dall'attuazione della presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
* 49. 088. Gastaldi, Coin, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Modulazione delle accise in base ai quantitativi prodotti)
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 3-bis con il seguente:
«3-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge n. 1354 del 1962, l'accertamento del prodotto finito viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di scarico di magazzino, di cui al comma 7-bis, secondo le seguenti riduzioni d'imposta applicate in base all'ammontare di produzione effettuata ogni anno:
< 5.000 hl/anno – riduzione del 50 per cento;
< 10.000 hl/anno – riduzione del 40 per cento;
< 20.000 hl/anno – riduzione del 30 per cento;
< 40.000 hl/anno – riduzione del 20 per cento»;
b) dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Per i birrifici di cui al comma 4-bis, articolo 2, della legge n. 1354 del 1962, il volume di ciascuna partita di birra da sottoporre a tassazione è dato dalla birra immessa in consumo esclusivamente sulla base dei dati giornalieri contenuti nel registro di magazzino, nel quale si assume in carico il prodotto finito in fase di condizionamento, il prodotto andato perduto nonché i quantitativi estratti giornalmente per l'immissione in consumo diretta ovvero tramite la vendita ad altre imprese. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite modalità particolari per l'esercizio dei controlli, senza, tuttavia, imporre ulteriori oneri amministrativi rispetto alla tenuta del registro di carico e scarico della produzione effettuata di cui al periodo precedente».
2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
49. 043. Gagnarli, Cadeddu, Cassese, Cillis, Cimino, Cunial, Del Sesto, Gallinella, L'Abbate, Lombardo, Maglione, Alberto Manca, Maraia, Marzana, Parentela, Pignatone, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Credito d'imposta per la tracciabilità del Made in Italy agroalimentare)
1. Al fine di garantire massima trasparenza delle informazioni ai consumatori sulla tracciabilità degli alimenti, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché alle piccole e medie imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, è riconosciuto, nel limite di spesa di cui al comma 3, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese per nuovi investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, nel periodo d'imposta 2019 e nei due successivi, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche e tecnologiche, anche blockchain, finalizzate al potenziamento della tracciabilità del Made in Italy agroalimentare.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 1 e del presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa e al relativo monitoraggio.
3. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2019, 10 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2, della presente legge.
49. 052. D'Alessandro, Gadda, Cenni, Boschi, Cardinale, Critelli, Dal Moro, Incerti, Portas, De Menech.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Norma di interpretazione autentica in materia di TARI)
1. L'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che tra le aree scoperte il cui possesso o la cui detenzione a qualsiasi titolo costituisce presupposto per l'assoggettamento ad imposizione non sono inclusi i terreni agricoli destinati all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
49. 075. Gastaldi, Coin, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Interventi per il ripristino ambientale e per il sostegno della filiera del legno)
1. Al fine di promuovere il ripristino ambientale delle aree colpite dagli eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018, nonché di incentivare e sostenere la ripresa economica dei relativi territori, a favore dei soggetti pubblici o privati in qualunque forma costituiti che posseggono o conducono fondi colpiti dai suddetti eventi è riconosciuto un contributo in forma di « voucher» per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi, nella misura pari al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti.
2. Alle imprese che acquistano alberi o tronchi ai fini di un reimpiego produttivo, caduti ovvero abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi di cui al comma precedente, è riconosciuto un credito d'imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pari al trenta per cento del costo di acquisto, a condizione che venga certificata la provenienza del legname dalle zone di cui al comma precedente e riconosciuto un corrispettivo almeno pari ai costi medi di produzione.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.
4. L'attuazione della presente disposizione non può comportare oneri superiori a 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 15 della presente legge.
49. 079. Zanotelli, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Gallinella.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Fondo per la riduzione del costo dell'energia)
1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE recepito per il tramite dell'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo Energivori. Nel triennio 2019-2021 le risorse destinate al Fondo ammontano a 800 milioni di euro all'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dello sviluppo economico individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali al fine di compensare le agevolazioni concesse per il tramite della rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 210 del 2015, come convertito con legge n. 21 del 2016.
2. A partire dal 1o gennaio 2019, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia non sono considerate un onere generale di sistema. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il servizio idrico, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
49. 030. Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Istituzione di un fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane)
1. Al fine di assicurare la tutela, la valorizzazione, il monitoraggio e la diffusione della conoscenza delle foreste italiane, anche in applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, è istituito in seno al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Fondo per le foreste italiane, con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. A valere sulle risorse di cui al comma 1, per un importo di 4 milioni di euro annui, in via sperimentale, per il triennio 2019, 2020 e 2021, per le imprese della filiera del legno che operano sopra i 600 metri di altitudine e che provvedono alla gestione e manutenzione continua del territorio valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, si applica un'aliquota sostitutiva del 15 per cento per il pagamento delle imposte gravanti sul reddito di impresa ai fini Irpef e Ires.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, da adottarsi previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma precedente.
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, stimati in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 242 milioni di euro per l'anno 2019 e 392 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
49. 090. Liuni, Gastaldi, Coin, Golinelli, Lo Monte, Lolini, Vallotto, Viviani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
Art. 49-bis.
(Disposizioni per i comuni montani e parzialmente montani)
1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza» la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni, ubicati in tutto o in parte oltre la quota di 600 metri di altezza, atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali.
2. I terreni, con esclusione di quelli delle aree boschive, individuati dalle particelle per i quali, anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità, non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati dalle particelle del catasto terreni, inseriti nel registro comunale di cui al precedente comma, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al precedente comma rilasciata dal Comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso.
5. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
6. La individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali ai sensi del comma 3.
7. Sono fatte salve le norme in materia di terreni silenti e associazioni di scopo previste dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
8. Per le esigenze della ricognizione di cui al comma 1, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un fondo al quale sono assegnate risorse pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Con decreto di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di accesso al fondo da parte dei comuni interessati.
Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: - 100.000;
2020: - 100.000;
2021; - 100.000.
49. 092. Lolini, Coin, Gastaldi, Golinelli, Liuni, Lo Monte, Vallotto, Viviani, Zanotelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:
Art. 49-bis.
1. Al fine di favorire la filiera del grano duro, con riferimento alla stipula di accordi contrattuali anche pluriennali, di filiera tra produttori e imprese di trasformazione, all'accesso semplificato al credito, ivi compreso il credito di esercizio, mediante copertura di quota parte dei tassi di interesse e accensione della garanzia dello Stato in favore dei produttori, all'adozione di incentivi e premi di produzione legati ai parametri qualitativi del grano e di sostegno ai prezzi, nel rispetto delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da assegnare al Fondo di cui all'articolo 23-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, per le finalità del presente articolo. Con decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuate le modalità applicative del presente articolo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2019: -5.000.000;
2020: -5.000.000;
2021: -5.000.000.
49. 0103. Spena.
ART. 50.
Al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: 1o gennaio 2018 con le seguenti: 1o gennaio 2016.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 1 a 11 sono posti a carico, nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse dei programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».
50. 12. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Al comma 2, lettere a) e b), sopprimere le seguenti parole: ad eccezione delle Università telematiche.
Conseguentemente, al comma 12, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli oneri relativi agli interventi di cui ai commi da 1 a 11 sono posti a carico, nel limite di 55 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro per l'anno 2020, delle risorse del programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».
50. 13. Conte, Fassina.
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: ad eccezione fino alla fine del periodo.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 183 milioni e le parole: 430 milioni annui a decorrere dal 2020 con le seguenti parole: 428 milioni per l'anno 2020 e 430 milioni annui a decorrere dal 2020.
50. 8. Foti, Lucaselli.
ART. 51.
Sopprimerlo.
*51. 26. Magi, Fusacchia.
Sopprimerlo.
*51. 21. Madia, Boschi, Navarra.
Sopprimerlo.
*51. 17. Zanettin.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, articolo 1, comma 5, le parole da: «partecipate» fino alla fine del comma, sono sostituite con la seguente: «controllate».
51. 3. Lucchini, Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Al comma 1 premettere il seguente:
01. All'articolo 4, comma 2, dopo la lettera e) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è aggiunta la lettera: « f) le società pubbliche o a partecipazione pubblica che svolgono attività di produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, tenuti ad adottare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 febbraio 2017, possono costituire società miste a maggioranza pubblica, per la ricerca e la sperimentazione in campo di nuovi prodotti fitosanitari ecosostenibili o biologici, al fine di tutelare l'ambiente acquatico e l'acqua potabile, la salute e gli ecosistemi naturali, in conformità al Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La scelta per la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
51. 20. Sozzani.
Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-bis) aggiungere il seguente:
5-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel quinquennio precedente alla ricognizione.
*51. 1. Terzoni, Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Berardini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino.
Al comma 1, dopo il capoverso comma 5-bis) aggiungere il seguente:
5-ter. Per i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel quinquennio precedente alla ricognizione.
*51. 23. Terzoni, Zennaro, Gabriele Lorenzoni, Berardini.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Patent Box)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui ai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito regime di patent box, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di indicare le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico in apposita e idonea documentazione indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale legge.
2. In via opzionale, il regime documentale di cui al comma precedente può essere adottato anche in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili ai sensi dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni dei successivi commi. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 disciplina anche il contenuto della documentazione prevista in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili. Resta ferma la possibilità di accedere, in qualsiasi ipotesi, al ruling preventivo su opzione dei soggetti interessati, unitamente alla comunicazione dell'opzione con la dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di rettifica del reddito escluso ai sensi dell'articolo 1, comma 39, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1 deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella relativa dichiarazione dei redditi, anche integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, purché, tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 44 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In assenza di detta comunicazione, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di ruling in corso all'entrata in vigore della presente legge a condizione che non sia terminata la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 ove instaurata. In caso di opzione, la documentazione di cui al comma 1 dovrà riportare anche l'applicazione del regime per gli anni pregressi.
5. La quota di reddito agevolabile relativo a periodi d'imposta per i quali è decorso il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, sussistendo gli altri presupposti necessari alla fruizione del beneficio, è indicata nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non si applica l'articolo 2, comma 8-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di stabilire il regime transitorio nonché le modalità di comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di opzione documentale.
**51. 04. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Patent Box)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui ai commi da 37 a 43, dell'articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito regime di patent box, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di indicare le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico in apposita e idonea documentazione indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale legge.
2. In via opzionale, il regime documentale di cui al comma precedente può essere adottato anche in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili ai sensi dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni dei successivi commi. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 disciplina anche il contenuto della documentazione prevista in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili. Resta ferma la possibilità di accedere, in qualsiasi ipotesi, al ruling preventivo su opzione dei soggetti interessati, unitamente alla comunicazione dell'opzione con la dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di rettifica del reddito escluso ai sensi dell'articolo 1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1 deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella relativa dichiarazione dei redditi, anche integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, purché, tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 44 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In assenza di detta comunicazione, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di ruling in corso all'entrata in vigore della presente legge a condizione che non sia terminata la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 ove instaurata. In caso di opzione, la documentazione di cui al comma 1 dovrà riportare anche l'applicazione del regime per gli anni pregressi.
5. La quota di reddito agevolabile relativo a periodi d'imposta per i quali è decorso il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, sussistendo gli altri presupposti necessari alla fruizione del beneficio, è indicata nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non si applica l'articolo 2, comma 8-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di stabilire il regime transitorio nonché le modalità di comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di opzione documentale.
**51. 01. La VI Commissione.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Patent Box)
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui ai commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di seguito regime di patent box, in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali agevolabili, possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling di cui articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di indicare le informazioni necessarie alla determinazione del contributo economico in apposita e idonea documentazione indicata in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione di tale legge.
2. In via opzionale, il regime documentale di cui al comma precedente può essere adottato anche in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili ai sensi dei commi da 37 a 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2014, n. 190, rendendosi in tal caso applicabili le disposizioni dei successivi commi. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 disciplina anche il contenuto della documentazione prevista in caso di utilizzo indiretto dei beni immateriali agevolabili. Resta ferma la possibilità di accedere, in qualsiasi ipotesi, al ruling preventivo su opzione dei soggetti interessati, unitamente alla comunicazione dell'opzione con la dichiarazione annuale dei redditi.
3. In caso di rettifica del reddito escluso ai sensi dell'articolo 1, comma 39 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso, sia con riferimento all'ammontare dei componenti positivi di reddito, ivi inclusi quelli impliciti derivanti dall'utilizzo diretto dei beni indicati, sia con riferimento ai criteri e alla individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al comma 1 deve darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria nella relativa dichiarazione dei redditi, anche integrativa, presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, purché, tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 44 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In assenza di detta comunicazione, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle procedure di ruling in corso all'entrata in vigore della presente legge a condizione che non sia terminata la procedura prevista dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 ove instaurata. In caso di opzione, la documentazione di cui al comma 1 dovrà riportare anche l'applicazione del regime per gli anni pregressi.
5. La quota di reddito agevolabile relativo a periodi d'imposta per i quali è decorso il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, sussistendo gli altri presupposti necessari alla fruizione del beneficio, è indicata nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Non si applica l'articolo 2, comma 8-bis del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
6. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni attuative e le modalità di applicazione del presente articolo, anche al fine di stabilire il regime transitorio nonché le modalità di comunicazione all'amministrazione finanziaria in caso di opzione documentale.
**51. 019. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Start-up)
1. Al fine di incentivare e sostenere la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, è escluso per i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle medesime società».
2. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2019, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 febbraio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2019, 39 milioni di euro per l'anno 2020 e 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
*51. 017. Centemero, Ribolla, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Gerardi, Ferrari, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Tomasi.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Start-up)
1. Al fine di incentivare e sostenere la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, è escluso per i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle medesime società».
2. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2019, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 febbraio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2019, 39 milioni di euro per l'anno 2020 e 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
*51. 02. La VI Commissione.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Start-up)
1. Al fine di incentivare e sostenere la crescita delle start-up innovative, all'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. L'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, è escluso per i soci delle società a responsabilità limitata che partecipano al lavoro aziendale in via abituale e prevalente per i primi cinque anni dalla costituzione delle medesime società».
2. Al fine di allargare anche alle piccole e medie imprese innovative di acquistare le perdite delle start-up partecipate, al comma 76 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole: «scambio di informazioni» sono inserite le seguenti: «ovvero, in via sperimentale per il solo anno 2019, a condizione che la società cessionaria o la società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, sia una piccola e media impresa innovativa, come definita dall'articolo 4 del decreto-legge 24 febbraio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33».
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per l'anno 2019, 39 milioni di euro per l'anno 2020 e 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2, della presente legge.
*51. 03. Centemero, Gusmeroli, Cavandoli, Covolo, Ferrari, Gerardi, Alessandro Pagano, Paternoster, Tarantino, Trano.
Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:
Art. 51-bis.
(Modifica al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175)
1. Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), le parole: «la produzione di energia da fonti rinnovabili» sono sostituite dalle seguenti: «la produzione, la distribuzione e la vendita di energia da fonti rinnovabili, nonché l'efficientamento energetico».
51. 018. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 52.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Tempo pieno nella scuola primaria)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 2.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 226,73 milioni nel 2019, di 328,63 milioni nel 2020, di 322,92 milioni nel 2021, di 325,75 milioni nel 2022, di 325,42 milioni nel 2023, di 324,55 milioni nel 2024, di 323,59 milioni nel 2025, di 321,93 milioni nel 2026, di 319,59 milioni nel 2027 e di 318,90 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
52. 01. La VII Commissione.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Tempo pieno nella scuola primaria)
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la graduale generalizzazione del tempo pieno nella scuola primaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato in misura corrispondente a 1.000 posti aggiuntivi nella scuola primaria.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 238,36 milioni nel 2019, di 364,3 milioni nel 2020, di 361,46 milioni nel 2021, di 362,88 milioni nel 2022, di 362,71 milioni nel 2023, di 362,28 milioni nel 2024, di 361,8 milioni nel 2025, di 360,96 milioni nel 2026, di 359,8 milioni nel 2027 e di 359,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.
52. 017. Marzana, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Esonero dall'insegnamento per i collaboratori dei dirigenti scolastici reggenti)
1. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 168 milioni di euro per l'anno 2019 e di 404 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
*52. 02. La VII Commissione.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Esonero dall'insegnamento per i collaboratori dei dirigenti scolastici reggenti)
1. Dall'anno scolastico 2019/2020, in ciascuna istituzione scolastica di dimensioni superiori ai limiti di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sia affidata in reggenza, è esonerato dall'insegnamento un docente individuato dal dirigente reggente tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai docenti esonerati si applica l'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: di 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 168 milioni di euro per l'anno 2019 e di 404 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
*52. 012. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo per la gratuità della ristorazione nella scuola primaria statale)
1. Al fine di fornire pasti di elevata qualità nutrizionale, adeguati alle diverse esigenze nutrizionali, psicologiche e relazionali della comunità infantile, e di garantire, in deroga al regime di compartecipazione alla spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la gratuità del servizio di mensa per le alunne e gli alunni degli istituti comprensivi e equiparati statali che attivano il tempo pieno, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e dell'università un Fondo, denominato «Fondo per la gratuità della ristorazione nella scuola primaria statale», destinato al finanziamento della copertura integrale del costo sostenuto dai comuni per l'offerta del servizio gratuito di mensa, ed alimentato dal maggior gettito derivante da un incremento dell'imposizione fiscale a carico dei produttori di bevande contenenti elevati livelli di zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali e dei superalcolici di cui al successivo articolo 88-bis.
2. La gratuità del servizio di mensa è garantito a condizione che il nucleo familiare di appartenenza dell'alunno richiedente il servizio sia in una condizione economica corrispondente ad un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui.
3. Possono avanzare richiesta di accesso alle risorse del «Fondo» di cui al comma 1, tutti i comuni che gestiscono direttamente il servizio di refezione scolastica presso le scuole statali primarie che attivano il tempo pieno, per la copertura integrale delle relative spese effettivamente dagli stessi sostenute, previo presentazione al Ministero dell'istruzione e dell'università di un progetto di erogazione del servizio fondato su parametri di qualità e riferibili: a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute; b) all'offerta di alimenti a filiera corta; c) all'utilizzo di alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata; d) all'utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili.
4. Le risorse accreditate ai comuni richiedenti, ai sensi del presente articolo, sono da ritenersi aggiuntive e non sostitutive di altre forme di contribuzione o sostegno finanziario da parte dello Stato al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione e dell'università vengono stabiliti termini, piani di ripartizione e modalità di erogazione ai richiedenti, delle risorse del «Fondo» di cui al comma 1.
Conseguentemente, dopo l'articolo 88, aggiungere il seguente:
Art. 88-bis.
(Tassa sulle bibite gassose)
1. Nell'ambito di politiche finalizzate ad un rafforzamento di campagne di prevenzione per la salute e di promozione di corretti stili di vita, a decorrere dal 1o gennaio 2019 è introdotto un contributo a carico dei produttori di bevande analcoliche con zuccheri aggiunti e con edulcoranti, in ragione di 7,16 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato, nonché a carico di produttori di superalcolici in ragione di 50 euro per ogni 100 litri immessi sul mercato.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, vengono definiti modalità e termini di applicazione del contributo di cui al comma precedente.
52. 04. Fratoianni, Pastorino, Fassina, Boldrini.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Apertura degli istituti scolastici in giugno e in luglio)
1. Sulla base delle proprie esigenze didattiche ed organizzative le amministrazioni comunali possono determinare l'apertura degli istituti scolastici di propria competenza, anche nei mesi di giugno e luglio. I genitori degli alunni che partecipano alle attività didattiche, formative ed educative si fanno carico delle eventuali spese aggiuntive. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
52. 09. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio, Fusacchia.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Fondo scuole paritarie con alunni disabili)
1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 616, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, a decorrere dall'anno 2019 è incrementato di ulteriori 48 milioni di euro annui.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
52. 010. Toccafondi, Lorenzin, Lupi, Colucci, Tondo, Sangregorio.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Docenti di sostegno)
1. L'organico dell'autonomia, previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10.000 posti per il sostegno agli alunni con disabilità a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a ripartire le unità di cui al comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. con le seguenti: è incrementato di 117 milioni di euro per l'anno 2019.
52. 016. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi, Pezzopane.
Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Destinazione di quota parte del Fondo unico di giustizia alle misure di contrasto alla dispersione scolastica)
1. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
« b-bis) in misura non inferiore al tre per cento, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per misure di contrasto al fenomeno della dispersione scolastica».
52. 018. Casa, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Sasso, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
ART. 54.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Misure in favore degli studenti con disabilità presso le istituzioni AFAM)
1. Al fine di consentire anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti di cui all'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e degli studenti con invalidità superiore al 66 per cento, nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento, il Fondo per il funzionamento e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM è incrementato di euro 0,5 milioni per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2019, ripartiti tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti presso di esse iscritti.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: di 249,5 milioni nel 2019 e di 399,5 milioni annui a decorrere dal 2020.
54. 067. Belotti, Carbonaro, Nitti, Casa, Acunzo, Azzolina, Bella, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Testamento, Tuzi, Villani, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Patassini, Saltamartini, Caparvi.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Rimborsi tariffe postali agevolate per prodotti editoriali)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio del ministri provvede al rimborso in favore della società Poste italiane S.p.a. nonché degli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale di cui agli articolo 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni complessivamente applicate, nel limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I rimborsi sono effettuati sulla base di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dalla società Poste italiane S.p.a., attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni effettuate sulla base del presente decreto e corredata da un dettagliato elenco delle riduzioni applicate a favore di ogni soggetto avente titolo».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A, ovvero agli operatori titolari di licenza individuale o autorizzazione generale per i servizi resi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente».
54. 04. Ferraioli, Pettarin, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. Al fine di sostenere il settore della produzione e promozione della musica Jazz, è autorizzata la spesa di 750.000 euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione del programma di Governo, di cui all'articolo 55, comma 1.
54. 01. La VII Commissione.
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Promozione musica Jazz)
1. Al fine di sostenere il settore della produzione e promozione della musica jazz, è autorizzata la spesa di 750.000 euro annui per gli anni 2019, 2020 e 2021 da ripartire a favore di progetti selezionati sulla base di appositi bandi annuali del Ministero per i beni e le attività culturali.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: di 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: di 249,25 milioni nel 2019, di 399,25 milioni all'anno nel 2020 e 2021, e di 400 milioni a decorrere dal 2022.
54. 068. Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Villani, Belotti, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)
1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nell'anno 2021 con un importo di 50 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*54. 02. La III Commissione.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Proroga del Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero)
1. Il Fondo per il potenziamento della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero, di cui all'articolo 1, commi 587 e 588, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato nell'anno 2021 con un importo di 50 milioni di euro. Al relativo oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*54. 08. Sangregorio, Lupi, Colucci, Tondo.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)
1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale, sono assegnate all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ulteriori somme pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni di euro, fino alla fine del comma, con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
**54. 03. La III Commissione.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo)
1. Al fine di rafforzare le attività di aiuto allo sviluppo e cooperazione internazionale, sono assegnate all'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo ulteriori somme pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni di euro, fino alla fine del comma, con le seguenti: 230 milioni di euro per l'anno 2019, di 380 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
**54. 036. Quartapelle Procopio, De Maria, Scalfarotto, Fassino, Guerini, Minniti.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Liberalizzazione dell'autotrasporto internazionale di merci in transito in Italia attraverso i porti pugliesi)
1. A decorrere dal 1o marzo 2019 sono liberalizzati gli autotrasporti internazionali di merci in transito sul territorio italiano attraverso i porti presenti nei territori delle Autorità portuali del Mar Ionio e del Mar Adriatico Meridionale.
2. Gli autotrasporti internazionali cui è fatto riferimento sono quelli eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, che transitano in Italia per essere imbarcati nei porti di cui al comma 1, ovvero eseguiti con veicoli esteri, carichi o vuoti, sbarcati nei porti di cui al comma 1 e destinati a raggiungere un Paese estero. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai veicoli interi, ai rimorchi e ai container.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina le modalità e i criteri di accertamento dell'ammissibilità del transito in regime di liberalizzazione, di controllo e di irrogazione di sanzioni amministrative.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo discendono oneri pari a 22 milioni di euro per l'anno 2019 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, con le seguenti: 228 milioni di euro per l'anno 2019 e di 370 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
54. 040. D'Attis, Sisto, Elvira Savino, Labriola.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva)
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2019 e 2020 finanzia progetti innovativi per favorire la mobilità collettiva per scopi didattici, per la valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico, architettonico e per contribuire allo sviluppo del turismo sociale ecocompatibile, specie in favore delle fasce di popolazioni più deboli e a ridotta capacità motoria, con l'impiego di veicoli a ridotto impatto ambientale e ad elevata capacità di trasporto.
2. Gli enti locali, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, favoriscono l'accesso, il transito e la fermata nelle diverse aree dei centri abitati dei veicoli con minore impatto ambientale e a più elevata capacità di trasporto di linea e non di linea, consentendo a tali veicoli l'uso e l'accesso delle infrastrutture comuni come lo scalo ferroviario, portuale, aeroportuale e, ove compatibile, anche per fasce orarie, l'uso delle corsie preferenziali e delle altre agevolazioni per i servizi pubblici di linea.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 discendono oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 1.000.000;
2020. – 1.000.000.
54. 045. Sozzani, Spena.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Rideterminazione del canone di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale)
1. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1o gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1o gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dell'articolo 1, comma 202, della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a «aree scoperte» e «specchi acquei».
2. Con l'opzione di cui al comma 1 i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello rideterminato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automaticamente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.
3. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 1 e 2, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.
4. Ai rapporti concessori di cui al precedente comma 1, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24 novembre 2003, si applicano le misure stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio.
54. 066. Andreuzza, Viviani, Raffaelli, Saltamartini, Bazzaro, Binelli, Colla, Dara, Patassini, Pettazzi, Piastra, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019, il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incremento di 10 milioni di euro.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 240 milioni di euro per l'anno 2019 e di 390 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
54. 020. Misiti, Dall'Osso, Grippa, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Angiola, Aprile, Aresta, Ascari, Azzolina, Baldino, Barbuto, Massimo Enrico Baroni, Barzotti, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Bologna, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Cunial, Currò, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, D'Arrando, Sabrina De Carlo, De Giorgi, De Girolamo, De Lorenzis, De Lorenzo, De Toma, Deiana, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, D'Incà, D'Ippolito, Donno, Dori, D'Orso, D'Uva, Ehm, Emiliozzi, Ermellino, Faro, Federico, Ficara, Flati, Ilaria Fontana, Forciniti, Frate, Frusone, Gagnarli, Galantino, Galizia, Gallinella, Gallo, Giannone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Giuliodori, Grande, Grimaldi, Grippa, Gubitosa, Ianaro, Invidia, Iorio, Iovino, L'Abbate, Lapia, Lattanzio, Licatini, Liuzzi, Lombardo, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Macina, Maglione, Mammì, Alberto Manca, Maniero, Manzo, Maraia, Mariani, Marino, Martinciglio, Marzana, Masi, Melicchio, Menga, Migliorino, Misiti, Nappi, Nesci, Nitti, Olgiati, Orrico, Pallini, Palmisano, Papiro, Parentela, Parisse, Paxia, Penna, Perantoni, Perconti, Pignatone, Provenza, Raduzzi, Raffa, Ricciardi, Rizzo, Rizzone, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Rospi, Roberto Rossini, Ruggiero, Ruocco, Giovanni Russo, Saitta, Salafia, Sapia, Sarli, Sarti, Scagliusi, Scanu, Scerra, Scutellà, Segneri, Serritella, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siragusa, Sodano, Spadoni, Spessotto, Sportiello, Suriano, Sut, Termini, Terzoni, Testamento, Torto, Trano, Traversi, Tripiedi, Elisa Tripodi, Trizzino, Troiano, Tucci, Tuzi, Vallascas, Varrica, Vianello, Vignaroli, Villani, Vizzini, Volpi Leda, Zanichelli, Zennaro, Zolezzi, Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Bordo, Boschi, Bossio, Braga, Buratti, Campana, Cantini, Cantone Carla, Cardinale, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Di Maio Marco, Enrico, Fassino, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Gribaudo, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Manca Gavino, Mancini, Marattin, Maria Ferri, Martina, Mauri, Melilli, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morani, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nobili, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Pagano Ubaldo, Paita, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Romano Andrea, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini, Polverini, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Siracusano, Maria Tripodi, Fassina.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità)
1. Nelle more del riordino e della revisione organica della disciplina per il diritto al lavoro dei disabili, la dotazione del fondo di cui all'articolo 131 comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2019, di 50 milioni per l'anno 2020 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2021.
2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 205 milioni per l'anno 2019, 350 milioni per l'anno 2020 e 345 milioni a decorrere dall'anno 2021.
54. 022. Dall'Osso, Misiti, Boschi, Marattin, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Angiola, Aprile, Aresta, Ascari, Azzolina, Baldino, Barbuto, Massimo Enrico Baroni, Barzotti, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Bologna, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Cunial, Currò, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, D'Arrando, Sabrina De Carlo, De Giorgi, De Girolamo, De Lorenzis, De Lorenzo, De Toma, Deiana, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, D'Incà, D'Ippolito, Donno, Dori, D'Orso, D'Uva, Ehm, Emiliozzi, Ermellino, Faro, Federico, Ficara, Flati, Ilaria Fontana, Forciniti, Frate, Frusone, Gagnarli, Galantino, Galizia, Gallinella, Gallo, Giannone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Giuliodori, Grande, Grimaldi, Grippa, Gubitosa, Ianaro, Invidia, Iorio, Iovino, L'Abbate, Lapia, Lattanzio, Licatini, Liuzzi, Lombardo, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Macina, Maglione, Mammì, Alberto Manca, Maniero, Manzo, Maraia, Mariani, Marino, Martinciglio, Marzana, Masi, Melicchio, Menga, Migliorino, Misiti, Nappi, Nesci, Nitti, Olgiati, Orrico, Pallini, Palmisano, Papiro, Parentela, Parisse, Paxia, Penna, Perantoni, Perconti, Pignatone, Provenza, Raduzzi, Raffa, Ricciardi, Rizzo, Rizzone, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Rospi, Roberto Rossini, Ruggiero, Ruocco, Giovanni Russo, Saitta, Salafia, Sapia, Sarli, Sarti, Scagliusi, Scanu, Scerra, Scutellà, Segneri, Serritella, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siragusa, Sodano, Spadoni, Spessotto, Sportiello, Suriano, Sut, Termini, Terzoni, Testamento, Torto, Trano, Traversi, Tripiedi, Elisa Tripodi, Trizzino, Troiano, Tucci, Tuzi, Vallascas, Varrica, Vianello, Vignaroli, Villani, Vizzini, Volpi Leda, Zanichelli, Zennaro, Zolezzi, Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Bordo, Boschi, Bossio, Braga, Buratti, Campana, Cantini, Cantone Carla, Cardinale, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Di Maio Marco, Enrico, Fassino, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Gribaudo, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Manca Gavino, Mancini, Marattin, Maria Ferri, Martina, Mauri, Melilli, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morani, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nobili, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Pagano Ubaldo, Paita, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Romano Andrea, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini, Polverini, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Siracusano, Maria Tripodi, Fassina.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche)
1. A decorrere dall'anno 2019, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 82, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
54. 023. Misiti, Dall'Osso, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Angiola, Aprile, Aresta, Ascari, Azzolina, Baldino, Barbuto, Massimo Enrico Baroni, Barzotti, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Bologna, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Cunial, Currò, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, D'Arrando, Sabrina De Carlo, De Giorgi, De Girolamo, De Lorenzis, De Lorenzo, De Toma, Deiana, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, D'Incà, D'Ippolito, Donno, Dori, D'Orso, D'Uva, Ehm, Emiliozzi, Ermellino, Faro, Federico, Ficara, Flati, Ilaria Fontana, Forciniti, Frate, Frusone, Gagnarli, Galantino, Galizia, Gallinella, Gallo, Giannone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Giuliodori, Grande, Grimaldi, Grippa, Gubitosa, Ianaro, Invidia, Iorio, Iovino, L'Abbate, Lapia, Lattanzio, Licatini, Liuzzi, Lombardo, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Macina, Maglione, Mammì, Alberto Manca, Maniero, Manzo, Maraia, Mariani, Marino, Martinciglio, Marzana, Masi, Melicchio, Menga, Migliorino, Misiti, Nappi, Nesci, Nitti, Olgiati, Orrico, Pallini, Palmisano, Papiro, Parentela, Parisse, Paxia, Penna, Perantoni, Perconti, Pignatone, Provenza, Raduzzi, Raffa, Ricciardi, Rizzo, Rizzone, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Rospi, Roberto Rossini, Ruggiero, Ruocco, Giovanni Russo, Saitta, Salafia, Sapia, Sarli, Sarti, Scagliusi, Scanu, Scerra, Scutellà, Segneri, Serritella, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siragusa, Sodano, Spadoni, Spessotto, Sportiello, Suriano, Sut, Termini, Terzoni, Testamento, Torto, Trano, Traversi, Tripiedi, Elisa Tripodi, Trizzino, Troiano, Tucci, Tuzi, Vallascas, Varrica, Vianello, Vignaroli, Villani, Vizzini, Volpi Leda, Zanichelli, Zennaro, Zolezzi, Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Bordo, Boschi, Bossio, Braga, Buratti, Campana, Cantini, Cantone Carla, Cardinale, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Di Maio Marco, Enrico, Fassino, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Gribaudo, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Manca Gavino, Mancini, Marattin, Maria Ferri, Martina, Mauri, Melilli, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morani, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nobili, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Pagano Ubaldo, Paita, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Romano Andrea, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini, Polverini, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Siracusano, Maria Tripodi, Fassina.
Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:
Art. 54-bis.
(Disposizioni per l'incremento del Fondo per il caregiver familiare)
1. Il Fondo per il sostegno di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
2. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni per l'anno 2019, 350 milioni per l'anno 2020 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2021.
54. 021. Misiti, Dall'Osso, Grippa, Boschi, Marattin, Acunzo, Adelizzi, Davide Aiello, Piera Aiello, Alaimo, Alemanno, Amitrano, Angiola, Aprile, Aresta, Ascari, Azzolina, Baldino, Barbuto, Massimo Enrico Baroni, Barzotti, Battelli, Bella, Berardini, Berti, Bilotti, Bologna, Brescia, Bruno, Buompane, Businarolo, Cabras, Cadeddu, Cancelleri, Luciano Cantone, Cappellani, Carabetta, Carbonaro, Carelli, Carinelli, Casa, Caso, Cassese, Cataldi, Maurizio Cattoi, Chiazzese, Cillis, Cimino, Ciprini, Colletti, Corda, Corneli, Costanzo, Cubeddu, Cunial, Currò, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, D'Arrando, Sabrina De Carlo, De Giorgi, De Girolamo, De Lorenzis, De Lorenzo, De Toma, Deiana, Del Grosso, Del Monaco, Del Sesto, Di Lauro, Di Sarno, Di Stasio, Dieni, D'Incà, D'Ippolito, Donno, Dori, D'Orso, D'Uva, Ehm, Emiliozzi, Ermellino, Faro, Federico, Ficara, Flati, Ilaria Fontana, Forciniti, Frate, Frusone, Gagnarli, Galantino, Galizia, Gallinella, Gallo, Giannone, Giarrizzo, Giordano, Giuliano, Giuliodori, Grande, Grimaldi, Grippa, Gubitosa, Ianaro, Invidia, Iorio, Iovino, L'Abbate, Lapia, Lattanzio, Licatini, Liuzzi, Lombardo, Lorefice, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Macina, Maglione, Mammì, Alberto Manca, Maniero, Manzo, Maraia, Mariani, Marino, Martinciglio, Marzana, Masi, Melicchio, Menga, Migliorino, Misiti, Nappi, Nesci, Nitti, Olgiati, Orrico, Pallini, Palmisano, Papiro, Parentela, Parisse, Paxia, Penna, Perantoni, Perconti, Pignatone, Provenza, Raduzzi, Raffa, Ricciardi, Rizzo, Rizzone, Romaniello, Paolo Nicolò Romano, Rospi, Roberto Rossini, Ruggiero, Ruocco, Giovanni Russo, Saitta, Salafia, Sapia, Sarli, Sarti, Scagliusi, Scanu, Scerra, Scutellà, Segneri, Serritella, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siragusa, Sodano, Spadoni, Spessotto, Sportiello, Suriano, Sut, Termini, Terzoni, Testamento, Torto, Trano, Traversi, Tripiedi, Elisa Tripodi, Trizzino, Troiano, Tucci, Tuzi, Vallascas, Varrica, Vianello, Vignaroli, Villani, Vizzini, Volpi Leda, Zanichelli, Zennaro, Zolezzi, Annibali, Anzaldi, Ascani, Bazoli, Benamati, Berlinghieri, Boccia, Bonomo, Bordo, Boschi, Bossio, Braga, Buratti, Campana, Cantini, Cantone Carla, Cardinale, Carè, Carnevali, Ceccanti, Cenni, Ciampi, Colaninno, Critelli, Dal Moro, D'Alessandro, De Filippo, De Luca, De Maria, De Menech, De Micheli, Del Barba, Del Basso De Caro, Delrio, Di Giorgi, Di Maio Marco, Enrico, Fassino, Fiano, Fragomeli, Franceschini, Fregolent, Gadda, Gariglio, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giorgis, Gribaudo, Guerini, Incerti, La Marca, Lacarra, Lepri, Librandi, Losacco, Lotti, Madia, Manca Gavino, Mancini, Marattin, Maria Ferri, Martina, Mauri, Melilli, Miceli, Migliore, Minniti, Mor, Morani, Morassut, Moretto, Morgoni, Mura, Nardi, Navarra, Nobili, Noja, Orfini, Orlando, Padoan, Pagani, Pagano Ubaldo, Paita, Pellicani, Pezzopane, Piccoli Nardelli, Pini, Pizzetti, Pollastrini, Portas, Prestipino, Quartapelle Procopio, Raciti, Rizzo Nervo, Romano Andrea, Rosato, Rossi, Rotta, Scalfarotto, Schirò, Sensi, Serracchiani, Siani, Topo, Ungaro, Vazio, Verini, Viscomi, Zan, Zardini, Polverini, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Ettore, D'Attis, Siracusano, Maria Tripodi, Fassina.
ART. 55.
Al comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: di 125 milioni di euro per il 2019, di 370 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. In considerazione della particolare autonomia, al comune di Roma capitale è attribuito un contributo di 60 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2021 da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione delle strade.
55. 7. Giachetti, Nobili.
Al comma 1 sostituire la parola: 185 con la seguente: 35 e sostituire la parola: 430 con la seguente: 280.
Conseguentemente:
all'articolo 68, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 1, comma 870 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2018» e dopo le parole: «300 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 100 e sostituire la parola: 400 con la seguente: 250.
55. 5. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Vietina, Musella.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 179 milioni;
2) sostituire le parole da: e di 430 milioni fino a: 2020, con le seguenti:, di 424 milioni per gli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni a decorrere dal 2022.
Conseguentemente, alla Tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1 L'Italia nell'Europa e nel mondo, Programma 1.5, Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
2020:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
2021:
CP: + 6.000.000;
CS: + 6.000.000.
55. 1. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 183 milioni;
2) sostituire le parole da: e di 430 milioni fino a: 2020, con le seguenti:, di 428 milioni per gli anni 2020 e 2021 e di 430 milioni a decorrere dal 2022.
Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 18 Giovani e Sport, Programma 18.1, attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2020:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2021
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
55. 2. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
1) sostituire le parole: 185 milioni con le seguenti: 183 milioni;
2) sostituire le parole: 430 milioni con le seguenti: 428 milioni.
Conseguentemente, alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 18 Giovani e Sport, Programma 18.1, attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
2019:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2020:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
2021:
CP: + 2.000.000;
CS: + 2.000.000.
55. 3. Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In particolare, a valere sul fondo di cui al primo periodo, l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 è destinato al Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, per l'indennizzo delle vittime.;
b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Per le vittime di reati violenti intenzionali l'indennizzo da corrispondere a ciascun avente diritto è pari al 50 per cento dell'importo liquidato dal giudice penale a titolo provvisionale con un tetto massimo di euro cinquantamila. L'indennizzo sarà corrisposto nella misura di euro quarantamila nel caso risulti ignoto l'autore del reato o nel caso non sia stata chiesta una provvisionale in sede penale, ma si sia ottenuta in tale fase ma condanna generica al risarcimento del danno.
1-ter. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Tale somma è destinata esclusivamente in favore delle vittime di reati violenti intenzionali per l'erogazione di spese mediche, assistenziali e per l'acquisto di presidi sanitari necessari alla vittima a causa della violenza subita. All'onere derivante dal presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1.
1-quater. La domanda di accesso a quanto previsto al comma 1-ter non è alternativa alla domanda di accesso al solo indennizzo previsto al comma 1, ma i relativi benefici sono cumulabili.
1-quinquies. Con regolamento, adottato tramite decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1-ter, per l'accesso agli interventi mediante le stesse finanziati e che dovranno comprendere anche l'erogazione dei farmaci di fascia C.
55. 4. Tomasi, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione degli utenti delle due ruote motorizzate, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento delle spese documentate, sostenute per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.
2. La suddetta detrazione spetta esclusivamente per l'acquisto di suddetti dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN pubblicati dal CEN (European Commitee for Standardization): EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. Sono altresì compresi nel perimetro della detrazione i protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, in conformità alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
3. La misura si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020, 2021. Ove il predetto limite sia superato la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino a concorrenza del limite medesimo.
Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le parole: 182 milioni di euro per l'anno 2019 e di 427 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
55. 042. Fidanza, Rotelli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. I piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, assicurano che le aree concesse a soggetti privati siano sottoposte a un piano di ammodernamento delle attrezzature e delle strutture in conformità a criteri di edilizia sostenibile ed ecocompatibile e in adattamento con i cambiamenti climatici.
2. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011, n. 180.
3. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni.
4. Le concessioni di cui al comma precedente, vigenti al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 194 del 31 dicembre 2009, convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il cui rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, hanno una durata non inferiore a trenta anni, aumentata a quaranta nel caso di gestione diretta della concessione da parte del titolare e a cinquanta se il reddito del concessionario è esclusivamente o prevalentemente prodotto dall'attività esercitata a mezzo della concessione con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.
55. 07. Fidanza, Zucconi, Lollobrigida, Rizzetto, Lucaselli, Mandelli, Bergamini, D'Attis, Fiorini, Mulè, Mugnai, Ripani, Polidori, Rampelli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Finanziamento rinnovo parco ferroviario regionale)
1. Al fine di attribuire le risorse aggiuntive di cui all'articolo 15, comma 1, legge 4 dicembre 2017, n. 172, per opere e programmi non ancora finanziati, il CIPE provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla integrazione della delibera CIPE del 7 agosto 2017 recante lo schema di contratto di programma 2017-2021 – parte investimenti, destinando una quota pari a 200 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021 al rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale.
Conseguentemente all'articolo 80 sostituire le parole: dello 0,5 con le seguenti: dell'1.
55. 021. Stumpo, Fassina, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Istituzione Fondo recupero immobili pubblici e privati inutilizzati)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti il «Fondo per il recupero e riuso abitativo degli immobili delle amministrazioni pubbliche e di privati inutilizzati», da almeno cinque anni, da destinare alle famiglie in disagio economico e sociale impossibilitate ad accedere alla locazione attraverso l'offerta di mercato, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dal 2019, al fine di consentire la definizione del piano di riuso degli immobili pubblici e privati inutilizzati, i Prefetti, gli enti locali e le Regioni anche in coordinamento tra loro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge effettuano una mappatura degli immobili di proprietà del demanio civile e militare, delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali e delle regioni e degli enti pubblici o a partecipazione pubblica alla cabina di regia di cui al comma 2 del presente articolo, anche al fine di individuare le necessarie risorse economiche per procedere al piano di recupero o autorecupero e riuso degli immobili inutilizzati.
2. L'eventuale non effettuazione della mappatura da parte dei soggetti di cui al comma 1 sarà interpretato come mancanza di effettivo fabbisogno abitativo e non saranno oggetto di finanziamento di cui al fondo istituito dal comma 1 del presente articolo, dei progetti di riuso degli immobili.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita una cabina di regia, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti composta dal Ministro delle infrastrutture e trasporti o un suo delegato, dal Ministro dell'economia e commercio o da un suo delegato, da un rappresentante di Federcasa, associazione enti gestori immobili di edilizia residenziale pubblica, da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, da un rappresentante dell'agenzia dei beni confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata, tre rappresentanti delle Regioni e tre rappresentanti dell'Anci, nonché dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini maggiormente rappresentativi. L'istituzione della cabina di regia non dovrà comportare oneri per la finanza pubblica e la partecipazione non dà diritto a indennità o rimborsi a qualsiasi titolo.
4. La cabina di regia di cui al comma 3 dovrà svolgere in particolare i seguenti compiti:
a) individuare gli immobili da finanziare con le risorse di cui al fondo istituito al comma 1 sulla base della mappatura effettuata nei termini di cui al comma 1;
b) monitorare l'effettivo utilizzo delle risorse di cui al Fondo e dell'utilizzo degli immobili oggetto di recupero a favore di nuclei famigliari in disagio economico e abitativo aventi i requisiti per l'accesso alla assegnazione di una casa di edilizia residenziale pubblica come definiti dalla legge regionale in materia;
c) inviare una relazione annuale alle competenti commissioni parlamentari con l'indicazione analitica delle risorse erogate, di quelle impegnate, del numero di alloggi oggetto dei programmi di recupero per il riuso e il numero di famiglie che ne hanno usufruito.
Conseguentemente, all'articolo 80 le parole: dello 0,5 sono sostituite con le seguenti: dell'1.
55. 026. Fassina, Muroni, Pastorino, Fornaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Aliquote agevolate per i veicoli destinati ai disabili)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019.
* 55. 030. Benamati, Moretto, De Micheli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Iva agevolate per i veicoli destinati ai disabili)
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, ovvero i veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ibrida, adattati ad invalidi, per ridotte o impedite capacità motorie anche prodotti in serie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di euro 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2019.
* 55. 032. Pentangelo, Versace, Paolo Russo, Sarro, Germanà.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Incentivi per la geotermia)
1. In coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanato ai sensi dell'articolo 24, comma 9, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è definita la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da impianti geotermici che facciano ricorso a tecnologie avanzate nonché le modalità di accesso ai meccanismi di incentivazione per i bandi avviati nel triennio 2019-2021.
55. 068. Ziello, Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato, D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
In favore del Museo della civiltà istriano-fiumano-dalmata e dell'Archivio museo storico di Fiume, di cui alla legge 30 marzo 2004, n. 92, è riconosciuto un contributo aggiuntivo pari a 100.000 euro annui a decorrere dal 2019.
Conseguentemente, all'articolo 18, comma 5, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 24,9 milioni.
55. 040. Rampelli, Fidanza, Lollobrigida, Lucaselli.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Esenzione pedaggio autostradale per le ambulanze).
1. Al comma 2 dell'articolo 373 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) i veicoli con targa C.R.I., i veicoli delle associazioni di volontariato e i veicoli di altri enti del terzo settore di natura non commerciale, di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, impegnati nello svolgimento di attività istituzionali e provvisti di apposito contrassegno approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione e del Ministro dei lavori pubblici;.
2. Le Società Concessionarie autostradali tengono conto delle modifiche apportate dal comma 1 e ne danno attuazione.».
Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati complessivamente in 300.000 euro annui, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole da: 250 milioni fino alla fine, con le seguenti: 249,7 milioni per l'anno 2019 e di 399,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
55. 061. Capitanio, Maccanti, Morelli, Cecchetti, Donina, Fogliani, Giacometti, Tombolato, Zordan, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Misure per favorire le connessioni ferroviarie)
1. Al fine di garantire investimenti nel campo infrastrutturale dedicati alla realizzazione di connessioni ferroviarie, in grado di attivare finanziamenti europei, che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovraregionale, con priorità al sistema portuale/aeroportuale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, destinato alle Regioni, con la dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2021. Possono essere finanziate esclusivamente opere che prevedono un cofinanziamento a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 15 della presente legge.
55. 063. Maccanti, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per il ripianamento e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinate alle unità operative del genio con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.
Conseguentemente alla tabella B, voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 10.000.000;
2020: – 10.000.000;
2021: – 10.000.000.
55. 066. Rizzo, Aresta, Chiazzese, Corda, Del Monaco, Dall'Osso, D'Uva, Ermellino, Frusone, Galantino, Iorio, Iovino, Giovanni Russo, Roberto Rossini, Traversi, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Disposizioni urgenti per interventi sulle giacenze straordinarie di pneumatici fuori uso derivanti da flussi irregolari nel mercato del ricambio)
1. Al fine di garantire, in via d'urgenza e nelle more del completamento della revisione organica della normativa di settore, misure idonee a superare l'attuale situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento ai pneumatici fuori uso generati nel mercato del ricambio, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il 30 giugno 2019, ciascun soggetto obbligato ai sensi del decreto 11 aprile 2011, n. 82, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede, nel rispetto della normativa di settore, alla raccolta e gestione di una extra quantità in peso di pneumatici fuori uso pari al cinque per cento del rispettivo quantitativo annuale in peso dovuto, ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, per l'anno 2018. I predetti soggetti obbligati provvedono agli oneri di cui al presente articolo attraverso la rideterminazione del rispettivo contributo ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 228, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la durata del periodo di cui sopra.».
55. 067. Benvenuto, Lucchini, Badole, Gobbato, Binelli, Parolo, D'Eramo, Raffaelli, Valbusa, Patassini, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:
Art. 55-bis.
(Incentivo fiscale per l'acquisto di abbigliamento protettivo certificato per uso motociclistico)
1. Con l'obiettivo di favorire la sicurezza stradale e la protezione dei motociclisti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda una quota pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di protezioni per uso motociclistico a salvaguardia degli arti e delle loro estremità, del torace e della schiena, nel limite complessivo di spesa di 2.000 euro per ciascun soggetto intestatario di motoveicolo o motociclo.
2. Con apposito provvedimento da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute, disciplina le modalità attuative dell'incentivo fiscale di cui al comma precedente, nonché individua le protezioni per uso motociclistico per le quali vale l'incentivo, fermo restando quanto previsto dal comma successivo.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta esclusivamente per l'acquisto di dispositivi di sicurezza per uso motociclistico marchiati e certificati CE e conformi agli standard europei EN13595, EN1621-1, EN1621-2, EN1621-3, EN1621-4, EN13594, EN13634. È altresì ammissibile ai fini della detrazione l'acquisto di protettori gonfiabili ad attivazione elettronica per uso motociclistico purché marchiati e certificati CE, di seconda categoria, da ente notificato, conformemente alla Direttiva 89/686/CE e successive modificazioni.
4. La misura di cui al comma 1 si applica nel limite di spesa di 3 milioni di euro per le spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Ove il predetto limite sia superato, la misura dell'agevolazione è proporzionalmente ridotta sino alla concorrenza del limite medesimo.
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
2019: – 3.000.000;
2020: – 3.000.000;
2021: – 3.000.000.
55. 062. Morelli, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 56.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari sono svolti, dalle istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente con personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Dalla predetta data, i posti accantonati nell'organico dei collaboratori scolastici sono nuovamente disponibili e sono riservati al personale delle imprese di pulizia, impegnato presso le scuole nell'erogazione dei predetti servizi senza soluzione di continuità dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, sino ad agosto 2020. Il predetto personale partecipa a una apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio. Il personale che supera la selezione è assunto, anche a tempo parziale, nel profilo di collaboratore scolastico, nel limite di una maggiore spesa non superiore a quella già prevista, per lo svolgimento dei medesimi servizi, dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disciplinata l'attuazione del presente comma.
1-ter. Al fine di ridurre la consistenza del personale dipendente dalle imprese di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per politiche attive del lavoro, anche in deroga ai requisiti vigenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è disciplinata l'attuazione del presente comma.
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: , di 194 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 con le seguenti: e di 94 milioni di euro per il 2020.
*56. 1. La VII Commissione.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, i servizi di pulizia e gli altri servizi ausiliari sono svolti, dalle istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente con personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici. Dalla predetta data, i posti accantonati nell'organico dei collaboratori scolastici sono nuovamente disponibili e sono riservati al personale delle imprese di pulizia, impegnato presso le scuole nell'erogazione dei predetti servizi senza soluzione di continuità dall'entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, sino ad agosto 2020. Il predetto personale partecipa a una apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio. Il personale che supera la selezione è assunto, anche a tempo parziale, nel profilo di collaboratore scolastico, nel limite di una maggiore spesa non superiore a quella già prevista, per lo svolgimento dei medesimi servizi, dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è disciplinata l'attuazione del presente comma.
1-ter. Al fine di ridurre la consistenza del personale dipendente dalle imprese di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per politiche attive del lavoro, anche in deroga ai requisiti vigenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è disciplinata l'attuazione del presente comma.
Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: , di 194 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e di 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2021 con le seguenti: e di 94 milioni di euro per il 2020.
*56. 9. Fusacchia, Toccafondi, Gallo, Villani, Carbonaro.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, finalizzato all'erogazione di finanziamenti per gli interventi di demolizione di opere abusive disposti dal prefetto. L'erogazione dei finanziamenti avviene, nel limite delle dotazioni annuali finanziaria del fondo, sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni.
2-ter. Al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis 1., l'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente: «Art. 41. (L). – (Demolizione di opere abusive). – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto e alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31 l'elenco delle opere non sanabili, per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto, nel termine previsto, alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di duecentosettanta giorni, entro il quale l'amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31. Entro il mese di dicembre di ogni anno, le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Negli elenchi sono indicati, in particolare, i nomi dei proprietari e degli eventuali occupanti abusivi, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresi la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, a imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della difesa.
4. Le modalità previste dal comma 3 per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive possono essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale, che vi provvede nel termine di duecentosettanta giorni previsto dal primo periodo del comma 1».
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 220 milioni di euro per l'anno 2019, di 370 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 400 milioni a decorrere dall'anno 2022.
56. 8. Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morassut, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, all'articolo 90, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019, di 350 milioni di euro per l'anno 2020 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
56. 7. Morassut, Braga, Buratti, Del Basso De Caro, Morgoni, Orlando, Pellicani, Pezzopane, De Micheli.
Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:
Art. 56-bis.
1. Allo scopo di assicurare il proseguimento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
56. 05. Ehm, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 57.
Sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Il Ministero dell'interno pone in essere processi di razionalizzazione ed efficientamento della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione al fine di potenziare le strutture di accoglienza diffuse sul territorio. Al fine di efficientare la spesa, anche in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, il Ministero dell'interno, con apposito regolamento, definisce i capitolati di spesa atti a garantire, oltre ai servizi minimi di vitto e alloggio, adeguati programmi di inserimento lavorativo e di apprendimento della lingua italiana e di assistenza psicologica, in particolare per i soggetti più vulnerabili, e risparmi di spesa per un ammontare pari ad almeno 100 milioni per l'anno 2019, 150 milioni per l'anno 2020 e 200 milioni annui a decorrere dal 2021.
2-bis. Al fine di garantire l'efficientamento della spesa e il risparmio da essa derivante anche nell'erogazione dei servizi, il Ministero dell'interno con il regolamento di cui al comma precedente, individua altresì i servizi che possono essere erogati su scala territoriale, superando il meccanismo del finanziamento pro-capite/pro-die. Gli eventuali ulteriori risparmi ottenuti da questa modalità confluiscono in apposito Fondo da istituirsi presso il Ministero dell'interno e da destinarsi ad iniziative di promozione culturale negli istituti di formazione di ogni ordine e grado sul tema dell'importanza dell'interscambio culturale e della conoscenza della nostra Costituzione.
2-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
Conseguentemente, all'articolo 90, sopprimere il comma 2.
57. 11. Migliore, Fiano.
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Al fine di ridurre e rendere sostenibile la spesa complessiva per l'accoglienza, nell'ambito del programma nazionale FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione) sono finanziati prioritariamente gli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 2 lettera c) del regolamento UE n. 516/2014. A tale scopo la dotazione finanziaria del FAMI, ivi compreso il cofinanziamento statale, è destinata nella misura dell'80 per cento alle misure di accompagnamento delle procedure di rimpatrio e alle misure di rimpatrio di cui agli articoli 11 e 12 del citato regolamento UE n. 516/2014 e per il restante 20 per cento alle altre misure previste dal regolamento medesimo in tema di asilo e integrazione.
3-ter. Il Ministero dell'interno, in accordo con le Prefetture e sentita la Conferenza Stato Regioni, stabilisce quote di rimpatrio obbligatorie annue per singola Regione definite all'interno di bandi specifici, a tale scopo preposti, redatti dalle Prefetture.
57. 10. Bignami, Vietina.
Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 221 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 371 milioni.
57. 5. Anzaldi, Piccoli Nardelli, Ascani, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi, Pezzopane.
Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni con le seguenti: 220 milioni e le parole: 400 milioni con le seguenti: 370 milioni.
57. 13. Gelmini, Casciello, Aprea, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, D'Ettore, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis.
Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 370 milioni.
57. 36. Fornaro, Fassina, Pastorino.
Sopprimere i commi 15 e 16.
Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole: 185 milioni di euro per l'anno 2019 e di 430 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 con le seguenti: 147.645.393 euro per l'anno 2019 e di 397.645.393 euro annui a decorrere dal 2022.
57. 33. Ungaro, De Luca, Schirò, Quartapelle Procopio.
Sopprimere il comma 15.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente deposizione pari a 35.354.607 euro per l'anno 2019 e di 32.354.607 euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
57. 9. Valentini, Vito, Biancofiore, Cappellacci, Carfagna, Fitzgerald Nissoli, Gelmini, Napoli, Orsini, Maria Tripodi, Fascina, Gregorio Fontana, Perego Di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo.
Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con: 193 e la parola: 400 con la seguente: 343.
57. 15. Gelmini, Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 193,48 milioni di euro per l'anno 2019 e di 343,48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*57. 4. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Sopprimere i commi 18, 19, 20 e 21.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire le parole: 250 milioni di euro per l'anno 2019 e di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 con le seguenti: 193,48 milioni di euro per l'anno 2019 e di 343,48 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
*57. 34. Delrio, Ascani, Marattin, Anzaldi, Boccia, Boschi, Ciampi, De Micheli, Di Giorgi, Franceschini, Madia, Melilli, Navarra, Padoan, Piccoli Nardelli, Prestipino, Rossi, Pezzopane.
Al comma 18, sostituire le parole: percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento con le seguenti: percorsi in alternanza scuola-cittadinanza.
57. 44. Fusacchia.
Al comma 18, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi di istruzione professionale per il conseguimento di diplomi quinquennali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 61 del 2017 nonché nel triennio iniziale dei percorsi di istruzione e formazione professionale per il conseguimento di qualifiche triennali e di diplomi professionali quadriennali, realizzati dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 61 del 2017.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con le seguenti: 225 e la parola: 400 con: 370.
57. 20. Aprea, Casciello, Marin, Marrocco, Palmieri, Saccani Jotti, Mandelli, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore.
Al comma 22, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I risparmi di spesa pari allo stanziamento iscritto sul relativo fondo pari a 22 milioni nel 2019 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020 sono destinati ad incrementare il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
Conseguentemente, all'articolo 90, comma 2, sostituire la parola: 250 con la seguente: 228 e la parola: 400 con la seguente: 330.
57. 2. Ascani, Piccoli Nardelli, Anzaldi, Ciampi, Di Giorgi, Franceschini, Prestipino, Rossi.
Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:
Art. 57-bis.
1. A decorrere dall'anno 2019, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 30 settembre 1993, n. 388, è ridotta di euro 824.607.
2. L'articolo 1, comma 619, e l'allegato 6 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono abrogati.
3. A decorrere dall'anno 2019, il contributo di cui alla legge 13 aprile 1999, n. 111 e alla legge 17 maggio 2005, n. 91 assume la natura di contributo obbligatorio.
57. 020. Sabrina De Carlo, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro.
ART. 58.
Al comma 1, lettera o), numero 2), dopo le parole: almeno tre annualità di servizio aggiungere le seguenti: prestato con il prescritto titolo di studio.
58. 1. Misiti, Adelizzi, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Sodano, Trizzino, Zennaro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, o ancora hanno in corso un contenzioso avverso il decreto direttoriale n. 499 del 20 luglio 2015 per l'ammissione al corso intensivo per accesso al ruolo di dirigente scolastico ai sensi del comma 87 e seguenti, sono prorogati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione di ottanta ore e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
58. 23. D'Attis, Paolo Russo, Casciello, Pentangelo, Sarro.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di garantite il regolare funzionamento di tutte le istituzioni scolastiche ed educative, sono abrogate con decorrenza dall'anno scolastico 2019/2020 le vigenti disposizioni che impediscono l'assegnazione in via esclusiva di un dirigente Scolastico e di un direttore SGA alle scuole sottodimensionate. Conseguentemente l'organico dei dirigenti scolastici e dei direttori SGA è incrementato di 300 unità per ciascuna delle categorie indicate.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1 primo periodo, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui con le seguenti: 8.964 milioni di euro annui.
58. 10. Frassinetti, Mollicone, Bucalo, Lucaselli, Rampelli.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. In deroga alla normativa vigente, al fine di tutelare le esigenze di razionalità ed economicità dell'azione amministrativa, i soggetti privi di titolo abilitante nelle classi di concorso per le quali non sono stati indetti periodicamente i necessari corsi abilitanti che hanno superato positivamente tutte le fasi delle procedure suppletive dei concorsi indetti con decreti del direttore generale n. 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016 – Concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno sono collocati nelle relative graduatorie di merito ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.
58. 16. Paolo Russo, D'Attis, Casciello, Pentangelo, Sarro.
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
5-bis. All'articolo 1, comma 95, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «personale docente» sono inserite le seguenti: «e personale educativo».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 6 milioni di euro nel 2019 e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2020.
58. 2. Sasso, Belotti, Basini, Colmellere, Fogliani, Furgiuele, Latini, Patelli, Racchella, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:
Art. 58-bis.
(Disposizioni in materia di inclusione scolastica)
1. Nell'anno 2019 è autorizzata la spesa di euro 5,03 milioni al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in favore delle istituzioni scolastiche.
2. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2019»;
b) all'articolo 19, ovunque ricorrano, le parole: «1o gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2019»;
c) all'articolo 20, comma 4, le parole: «pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 ed a euro 15,11 milioni a decorrere dall'anno 2020».
3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 5,03 milioni in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento nell'anno 2019, si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa derivanti dal comma 2.
58. 07. Villani, Carbonaro, Acunzo, Azzolina, Bella, Casa, Frate, Gallo, Lattanzio, Mariani, Marzana, Melicchio, Nitti, Testamento, Tuzi, Belotti, Basini, Fogliani, Furgiuele, Patelli, Racchella, Sasso, Latini, Colmellere, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Torto, Boschi, Marattin.
ART. 59.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 60 milioni di euro nel 2019 e 531 milioni di euro nel periodo 2020-2031.
59. 32. Ferro, Foti, Lollobrigida, Deidda, Lucaselli.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Al fine del raggiungimento nel triennio 2019-2021 e del successivo mantenimento dell'obiettivo del 2 per cento nel rapporto risorse Difesa/PIL, così come richiesto in ambito NATO, le spese militari sono incrementate di 5 miliardi di euro nel 2019, di 8 miliardi di euro nel 2020 e di 11 miliardi di euro annui a decorrere dal 2021.
Conseguentemente, all'articolo 21 apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole: 9.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 con le seguenti: 8.810 milioni di euro nel 2019, 5.820 milioni di euro nel 2020 e 2.820 milioni di euro annui a decorrere dal 2021;
b) sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
59. 17. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.
*59. 19. La IV Commissione.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto è adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 536-bis del decreto legislativo n. 66 del 2010.
*59. 16. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
6-bis. All'articolo 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il numero «45,07» è sostituito dal seguente: «50».
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
59. 40. Acquaroli, Lucaselli, Rampelli.
Sostituire il comma 7 con i seguenti:
7. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2018/2019, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
7-bis. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2019, può essere utilizzata per:
a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.
7-ter. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
7-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
7-quinquies. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 270 milioni di euro per l'anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
7-sexies. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.
59. 24. Marrocco, Aprea, Casciello, Marin, Palmieri, Saccani Jotti, Occhiuto, Pella, Prestigiacomo, Paolo Russo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Mandelli.
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
7-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019»;
b) al secondo periodo, le parole: «e a quattro giorni per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «, a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019»;
c) al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle parole: «Per gli anni 2018 e 2019»;
d) all'ultimo periodo, dopo le parole: «valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018» sono aggiunte le seguenti: «e a 61,2 milioni di euro per l'anno 2019» e le parole: «e a 41,2 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, a 41,2 milioni di euro per l'anno 2018 e a 62,4 milioni di ero per l'anno 2019».
Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 90, comma 2, è ridotto di 62,4 milioni di euro nel 2019.
59. 2. Amitrano, Zanichelli, Pallini, Tripiedi, Davide Aiello, Ciprini, Costanzo, De Lorenzo, Cubeddu, Giannone, Invidia, Perconti, Segneri, Siragusa, Tucci, Vizzini, Faro, Adelizzi, Angiola, Buompane, D'Incà, Donno, Flati, Gubitosa, Gabriele Lorenzoni, Lovecchio, Manzo, Misiti, Sodano, Trizzino, Zennaro, Villani.
Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:
9-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 7-vicies-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai fini della riduzione degli oneri amministrativi e di semplificazione delle modalità di richiesta, gestione e rilascio della carta d'identità elettronica il Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750 mila euro a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa su tutto il territorio nazionale, che siano Identity Provider e che abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia Digitale. Per le finalità di cui al periodo precedente, gli addetti alle procedure definite dalla convenzione sono incaricati del pubblico servizio è sono autorizzati a procedere all'identificazione degli interessati, con l'osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni. Il richiedente la carta di identità elettronica corrisponderà all'incaricato l'importo del corrispettivo previsto dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 maggio 2016 comprensivo dei diritti fissi e di segreteria, questi ultimi restano di spettanza del soggetto convenzionato, il quale riverserà, con le modalità stabilite dalla convenzione con il Ministero dell'interno i soli corrispettivi, comprensivi di IVA, delle carte di identità elettroniche rilasciate».
9-ter. Al comma 1 dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da: «con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri» a «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis dell'articolo 7-vicies-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».
9-quater. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 750 mila euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 90, comma 2.
59. 5. Vanessa Cattoi, Bellachioma, Cestari, Frassini, Pretto, Ribolla, Tomasi.
Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse sono destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale».
59. 01. Magi, Fusacchia.
Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
All'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, con esclusione, in ogni caso, delle attività ricettive destinate ad offrire alloggio od ospitalità dietro il pagamento di un prezzo».
59. 03. Magi, Fusacchia.
Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'Interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, il programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose è definanziato per i corrispondenti importi.
59. 04. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 59 è inserito il seguente:
Art. 59-bis.
(Sussidi ambientalmente favorevoli)
1. Con decreto del Ministero dell'economia delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche ed operative per la riallocazione dei «Sussidi ambientalmente dannosi» a favore dei «Sussidi ambientalmente favorevoli», così come indicati nel «Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli», reso noto in data 23 febbraio 2017, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo Cop 21 Agenda 2030 ONU», dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento al Catalogo dei Sussidi del Ministero ambiente, previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, nonché da eventuali altre entrate. Il CIPE è incaricato della gestione e del reimpiego dei fondi di cui al citato Fondo ai fini di sviluppo sostenibile, con particolare riguardo alla nuova occupazione permanente, destinando altresì una parte delle risorse non inferiore al 20 per cento ad azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse e prevedendo, altresì, un piano specifico per l'agricoltura.
3. Il processo riallocativo avrà inizio dal 1° gennaio 2019 e dovrà concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2025.
59. 05. Pastorino, Muroni, Fassina.
Dopo l'articolo 59 aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile dopo le parole «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» sono aggiunte le parole: «che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro».
59. 06. Meloni, Lollobrigida, Crosetto, Lucaselli.
Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:
Art. 59-bis.
(Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria)
1. Al fine di pervenire alla progressiva abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, a decorrere dal 1o gennaio 2020:
a) la legge 7 agosto 1990, n. 230 è abrogata;
b) all'articolo 1, comma 1247, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppresse le seguenti parole: «, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250»;
c) gli articoli da 1 a 24 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono abrogati;
d) all'articolo 2, comma 2, legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono soppresse le seguenti parole «la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici,»;
e) l'articolo 2, comma 2, legge 26 ottobre 2016, n. 198 è abrogato;
f) la legge 6 giugno 1978, n. 291 è abrogata;
g) la legge 4 aprile 1953, n. 246 è abrogata.
2. Con riferimento all'annualità 2019 i criteri di calcolo del contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sono così modificati;
a) al comma 8, lettera a) la cifra «300.000» è sostituita dalla seguente: «30.000». la cifra «500.000» è sostituita dalla seguente: «50.000»; alla lettera b) la cifra «700.000» è sostituita dalla seguente «70.000», la cifra «1.500.000» è sostituita dalla seguente: «150.000»; alla lettera c) la cifra «2.500.000» è sostituita dalla seguente: «250.000»;
b) al comma 9, la cifra «1.000.000» è sostituita dalla seguente: «100.000», la cifra «2.500.000» è sostituita dalla seguente «250.000»;
c) al comma 10, lettera a) le parole «0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici» sono sostituite dalle seguenti: «0,35 euro per copia venduta»; alla lettera c) le parole «0,35 euro per copia venduta» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 euro per copia venduta, se quotidiani, e 0,25 euro, se periodici»;
d) al comma 11 secondo periodo, la cifra «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «350.000»;
e) al comma 13, la cifra «300.000» è sostituita dalla seguente: «30.000», la cifra «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «350.000»;
f) al comma 15, dopo le parole «complessivamente erogabile» vengono inserite le seguenti: «non può essere superiore ad un importo massimo di 500.000 euro e...».
3. Con riferimento al contributo diretto alle imprese che editano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche relativo all'annualità 2019 si applicano i limiti di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, di conseguenza all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 il secondo periodo è soppresso.
4. Sono soppressi i commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni, il comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 198 del 26 ottobre 2016 e il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49.
5. La legge 4 aprile 1953, n. 246 è abrogata. Dopo l'articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è inserito il seguente: «Art. 9-bis. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, è stabilita la destinazione di un contributo a favore dell'Associazione della stampa estera in Italia, con sede in Roma».
6. È abrogato l'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278 e successive modificazioni. Limitatamente all'anno 2019, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6 della legge n. 198 del 26 ottobre 2016, è stabilita la destinazione di un contributo ai quotidiani in lingua slovena, di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nei limiti delle risorse disponibili e fino all'importo massimo di 516.456,90.
7. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione e diffusione della cultura e del pluralismo dell'informazione, dell'innovazione tecnologica e digitale e della libertà di stampa, con uno o più decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata e dal basso, dell'innovazione digitale e sociale, dell'uso dei media, nonché progetti volti a sostenere il settore della distribuzione editoriale anche avviando processi di innovazione digitale, a valere sul fondo per il pluralismo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.
59. 08. Varrica.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
(Incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo n. 95 del 2017)
1. Al fine di fronteggiare esigenze di carattere operativo e di valorizzare l'attuazione di specifici programmi e il raggiungimento di qualificati obiettivi, a decorrere dall'anno 2019, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'incremento del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 90, comma 2.
59. 010. Maria Tripodi, Vito, Fascina, Gregorio Fontana, Perego di Cremnago, Ripani, Siracusano, Mandelli, Prestigiacomo, Cannizzaro, D'Attis, D'Ettore, Occhiuto, Pella, Paolo Russo, Fiorini.
Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:
Art. 59-bis.
1. All'articolo 27, comma 3, lettera d), della legge 14 novembre 2016, n. 220, dopo le parole: «della fondazione Cineteca di Bologna» sono aggiunte le seguenti: «nonché della Fondazione Cineteca Italiana di Milano e della Cineteca del Friuli di Gemona del Friuli».
59. 011. Panizzut, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi.
ART. 60.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «entro il 31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 gennaio dell'esercizio di riferimento»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
60. 1. Marattin.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.» sono sostituite con le seguenti: «a decorrere dal 2019 è pari almeno all'85 per cento dell'importo».
60. 2. Marattin, Miceli
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8-bis. Ai comuni è attribuito un contributo di 564 milioni di euro a decorrere dal 2019 che confluisce nella dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
8-ter. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 564 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
c) quanto a 164 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1.
60. 3. Marattin, Boccia, Boschi, De Micheli, Madia, Melilli, Navarra, Padoan.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 26, primo periodo, le parole: «e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2018 e 2019»;
b) al comma 26, secondo periodo, le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019»;
c) al comma 28 le parole: «Per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018 e 2019».
60. 4. Boschi.
Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Nuova IMU)
1. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, è istituita un'imposta municipale sugli immobili (Nuova IMU) che sostituisce l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI).
2. La nuova IMU si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando, per le province autonome di Trento e di Bolzano, la facoltà di modificarla nel rispetto dell'articolo 80 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
3. Il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili. Il possesso di un'abitazione principale o assimilata, come definita alla lettera b) del comma 4, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.
4. Per le abitazioni date in comodato d'uso gratuito alle condizioni di cui al comma 3, lettera 0a) dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 si applica la riduzione del 50 per cento della base imponibile.
5. L'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale è pari al 7,6 per mille e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento. Il limite di cui al periodo precedente può essere superato dai comuni che nell'anno 2018 hanno applicato in misura superiore allo 0,4 per mille la maggiorazione di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un ammontare non superiore alla differenza tra maggiorazione effettivamente applicata e 0,4 per mille.
6. L'imposta di cui al comma 1 relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e all'imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 assicurando la neutralità finanziarla nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009.
7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, pari a 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, per l'importo di 350 milioni euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 55, comma 1 della presente legge, e per l'importo di 400 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 90, comma 2 della presente legge.
60. 04. Fragomeli, Marattin.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Termini e modalità della contabilità economico-patrimoniale)
1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1».
b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7.».
2. I comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico patrimoniale e non redigere il bilancio consolidato a decorrere dal 2019 con riferimento all'anno 2018.
60. 046. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
(Facoltatività del DUP e semplificazione piano dei conti per i piccoli comuni)
1. All'articolo 1 comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118», e le parole da: «al fine», fino al termine del periodo sono soppresse;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 e sostituito con il seguente: «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».
2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.
60. 047. Pella, Occhiuto, Prestigiacomo, Mandelli, D'Ettore, D'Attis, Cannizzaro, Paolo Russo, Zangrillo, Vietina, Musella.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. Per gli enti locali che hanno adottato la procedura semplificata di cui all'articolo 258 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel caso in cui il mancato raggiungimento del saldo obiettivo è diretta conseguenza del pagamento dei debiti residui mediante utilizzo di quota dell'avanzo accantonato.
60. 054. Cestari, Tiramani, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Pretto, Frassini, Ribolla, Tomasi, Saltamartini, Patassini, Foscolo.
Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:
Art. 60-bis.
1. A decorrere dal 2019 i servizi pubblici focali di interesse economico generale a rete sono organizzati per ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne definiscono il perimetro, anche al fine di favorire i processi di aggregazione dei gestori, e ne istituiscono o designano gli enti di governo degli stessi.
2. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali non può essere inferiore a quella del territorio provinciale. Nel caso in cui, in applicazione della disciplina previgente, le regioni abbiano individuato ambiti o bacini di dimensione inferiore, le stesse provvedono ad adeguarne il perimetro entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente legge. Sono in ogni caso fatte salve le procedure concorrenziali di affidamento già avviate. In caso di violazione del presente comma, si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
3. Le funzioni di organizzazione dei servizi a rete, ivi compresa la scelta della modalità di gestione, la determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, l'affidamento della gestione, la stipula del contratto di servizio e la relativa vigilanza e il controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali definiti ai sensi del comma 1.
4. Nel caso in cui il perimetro dell'ambito o bacino territoriale ottimale coincida con il territorio della città metropolitana o dell'ente di area vasta, le funzioni dell'ente di governo sono svolte dalla medesima città metropolitana o dall'ente di area vasta.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai servizi di trasporto pubblico locale, al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239.