XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2680



 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017

Presentato il 23 ottobre 2014
 

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      Onorevoli Deputati! Il disegno di legge di approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2015-2017 è redatto in coerenza con le disposizioni della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge n. 39 del 2011. Le previsioni di spesa sono predisposte secondo il criterio della legislazione vigente (specifiche indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono state fornite nella circolare della Ragioneria generale dello Stato del 12 maggio 2014, n. 16, concernente l'Assestamento del bilancio di previsione e Budget rivisto per l'anno 2014 – Previsioni di bilancio per il 2015 e per il triennio 2015-2017 e Budget per il triennio 2015-2017). Tali previsioni sono coerenti con il quadro macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014 e si collocano in un percorso di progressivo risanamento finanziario già avviato negli esercizi precedenti.
      L'evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione in esame sconta gli interventi di contenimento della spesa operati nel passato, le ulteriori azioni di razionalizzazione della stessa intraprese dal Governo e gli effetti dei provvedimenti di urgenza disposti dal Governo nel corso del 2014, volti principalmente al sostegno dell'economia, dell'occupazione e del reddito delle famiglie, nonché alla razionalizzazione della spesa pubblica.
      I recenti provvedimenti con effetti sul triennio di previsione sono stati numerosi: si richiamano tra essi l'attivazione delle risorse disponibili per lo sblocco delle opere già avviate o immediatamente cantierabili, il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dell'assicurazione sociale per l'impiego, la riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per le imprese, la proroga del pagamento del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Il presente disegno di legge recepisce, inoltre, gli effetti derivanti dall'attuazione dell'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di riaccertamento dei residui.
      I principali saldi del quadro generale riassuntivo del presente disegno di legge di bilancio sono esposti nella Tavola 1. Per la competenza e al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), il saldo netto da finanziare (pari alla differenza tra entrate e spese finali) presenta nel 2015 un peggioramento rispetto alla previsione della precedente legge di bilancio e all'assestamento per l'esercizio 2014, con un disavanzo previsto pari a -46,9 miliardi di euro. Nel successivo biennio mostra, tuttavia, un significativo miglioramento con un valore atteso pari a -22,7 miliardi nel 2016 e a -15,4 miliardi nel 2017, riflettendo sia un aumento delle entrate finali sia una riduzione delle spese finali e, in particolare, di quelle in conto capitale. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare mostra un disavanzo pari a -106,6 miliardi di euro nel 2015, a -80,7 miliardi nel 2016 e a -73,4 miliardi nel 2017. Le differenze rispetto al corrispondente saldo di competenza sono dovute prevalentemente al fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di entrata e i corrispondenti importi degli incassi.
      L'avanzo primario in termini di competenza presenta valori positivi crescenti nel triennio, passando da 40,5 miliardi di euro nel 2015 a 67,3 miliardi nel 2016 e 74,9 miliardi nel 2017, in corrispondenza di una spesa per interessi solo leggermente crescente. Il risparmio pubblico (la somma delle entrate tributarie ed extra-tributarie diminuita delle spese correnti) risulta negativo nel 2015, con un valore di -11,3 miliardi di euro nel 2015, ma mostra valori positivi e crescenti nel successivo biennio con 6,5 miliardi nel 2016 e 10,4

 

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miliardi nel 2017. Il miglioramento atteso è spiegato sia dall'incremento previsto per le entrate tributarie, sia dalla riduzione delle spese correnti e di conto capitale.
      Le entrate finali del bilancio dello Stato ammontano a 506,4 miliardi di euro nel 2015, a 517,2 miliardi nel 2016 e a 525,5 miliardi nell'ultimo anno del triennio di previsione. Rispetto alle previsioni assestate per l'anno 2014, pari a 517,8 miliardi, le entrate finali 2015 registrano una riduzione complessiva di 11,4 miliardi così ripartita: entrate tributarie: -6,6 miliardi; extra tributarie: -4,7 miliardi; alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali: -128 milioni.
      Per quanto riguarda le entrate di natura tributaria, pari a 442 miliardi di euro, 453 miliardi e 462 miliardi al netto dei rimborsi dell'IVA, rispettivamente in ciascuno degli anni considerati, la previsione sconta la dinamica delle variabili macroeconomiche, nonché gli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno. Per le entrate extra-tributarie, la stima presenta un profilo pressoché costante nel triennio 2015-2017, attestandosi ad un valore pari a circa 62 miliardi di euro annui. Le entrate da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti sono previste per gli importi di 1,8 miliardi nel 2015, 1,8 miliardi nel 2016 e 1,3 miliardi nel 2017.
      Le spese finali si attestano a 553,3 miliardi di euro nel 2015, con una riduzione complessiva di circa 6,1 miliardi rispetto alle previsioni assestate per il 2014, principalmente per effetto della contrazione della spesa in conto capitale. Per gli anni successivi, gli stanziamenti di bilancio si riducono progressivamente a 539,9 miliardi nel 2016 e a 540,9 miliardi nel 2017. Le uscite correnti, al netto degli interessi, si contraggono grazie agli interventi correttivi adottati negli ultimi esercizi, passando dai 428,5 miliardi di euro del 2015 ai 419 miliardi del 2016 per poi risalire leggermente, a 423,4 miliardi, nel 2017.
      Si prevedono oneri per interessi leggermente crescenti, da 87,5 miliardi di euro del 2015 a circa 90,3 miliardi nei due anni successivi, risentendo sia del profilo atteso dei rendimenti dei titoli pubblici, sia del pagamento degli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti. La spesa in conto capitale presenta riduzioni significative, diminuendo dai 58 miliardi di euro delle previsioni assestate del 2014 a 37,4 miliardi nel 2015 fino a 27,2 miliardi nel 2017, anche per l'azzeramento di alcuni fondi che sono tipicamente proposti al rifinanziamento con la legge di stabilità o in corso d'anno.
 

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      Il bilancio dello Stato è articolato in missioni e programmi, ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica); i programmi costituiscono le unità di voto. Tale classificazione consente di evidenziare l'allocazione delle risorse in relazione alle funzioni e agli obiettivi perseguiti attraverso la spesa pubblica. Il disegno di legge di bilancio 2015-2017, pur confermando rispetto alla legge di bilancio 2014 il numero delle missioni in 34, presenta una profonda revisione delle unità di voto nell'articolazione e nella numerosità: il loro numero è ora pari a 181. Tali modifiche conseguono prevalentemente dalla riorganizzazione effettuata da diversi Ministeri sulla base del processo avviato dal decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

 

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legge n. 135 del 2012, e ulteriormente accelerato con il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, che ha avuto impatto rilevante sulla struttura degli stati di previsione. Variazioni nelle denominazioni di alcune missioni e di numerosi programmi hanno consentito di mettere in luce la rilevanza che il Governo assegna ad alcune politiche. Il contenuto di molteplici programmi, anche a parità di denominazione, è mutato anche per una collocazione delle voci di spesa che meglio rappresenta le finalità dei singoli capitoli del bilancio sottostanti. Le principali modifiche sono illustrate nella Sezione I della presente relazione, accompagnate da un approfondimento sui principali programmi destinati alla spesa in conto capitale.
      Al fine di offrire una rappresentazione sintetica della complessiva allocazione delle risorse del bilancio tra le principali politiche, gli stanziamenti delle missioni, riclassificati in coerenza con la struttura del bilancio per il 2014, sono stati raggruppati in otto categorie tematiche. Circa il 30 per cento delle risorse del disegno di legge del bilancio 2015-2017, al netto delle regolazioni contabili e debitorie, sono destinate al finanziamento delle politiche di «Previdenza, assistenza, e altre politiche di sostegno» (in media sul triennio, il 18 per cento della spesa) e «Salute ed istruzione» (in media il 15 per cento della spesa); oltre il 45 per cento è assorbito dai «Servizi istituzionali e generali», che includono anche gli interessi passivi sul debito pubblico, e circa il 15 per cento è ripartito in misura quasi equivalente tra «Servizi pubblici collettivi» (ordine pubblico, sicurezza, giustizia e difesa) e «Trasferimenti a enti territoriali». Il restante 6 per cento delle risorse si divide tra i «Fondi da ripartire» (1 per cento) e gli «Affari economici», che assorbono il restante 5 per cento della spesa, mentre una quota residuale (0,5 per cento) è attribuita alla categoria «Cultura, ambiente e qualità della vita».
      Più nel dettaglio, al netto delle regolazioni contabili e debitorie ed escludendo la missione «Debito pubblico», le risorse complessivamente stanziate in bilancio per il 2015 risultano allocate per una quota pari al 46 per cento nelle missioni: «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (25,6 per cento) e «Politiche previdenziali» (20,7 per cento). La prima, che include le risorse per il finanziamento dei programmi concernenti l'attuazione del federalismo fiscale e il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria, mostra una dinamica decrescente nel triennio. La seconda comprende i trasferimenti agli istituti di previdenza per il contributo dello Stato al pagamento delle pensioni e delle altre prestazioni sociali in denaro e mostra un'evoluzione leggermente crescente. Un ulteriore 34 per cento della spesa è rappresentato dalla somma degli stanziamenti per le missioni «Istruzione scolastica» (9 per cento), «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» (8 per cento), «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (7,1 per cento), « L'Italia in Europa e nel mondo» (5,7 per cento) e «Difesa e sicurezza del territorio» (4 per cento), che presentano un andamento sostanzialmente stabile lungo il triennio di previsione. Le rimanenti missioni rappresentano ciascuna meno del 2,3 per cento delle spese del bilancio.
      L'evoluzione della spesa attribuita alle categorie tematiche dal 2014 (previsioni iniziali e assestate) al triennio 2015-2017 è sintetizzata nelle Figure 1 e 2, che rappresentano rispettivamente gli stanziamenti di competenza e la cassa.
 

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      Rispetto alle previsioni assestate per il 2014, in termini di variazione assoluta, la spesa del 2015 presenta nel complesso una crescita di 5,6 miliardi di euro, risultato di alcune missioni in incremento e di altre in diminuzione. A parità di struttura del disegno di legge di bilancio 2015-2017, le missioni che vedono un significativo apporto di risorse sono: «Debito pubblico» (+8,5 miliardi di euro), «Politiche previdenziali» (+3,6 miliardi) e «Competitività e sviluppo delle imprese» (+3,7 miliardi). Tali missioni hanno un profilo crescente lungo tutto il triennio di previsione. Le missioni che, invece, presentano una notevole riduzione degli stanziamenti sono: «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» (-4,9 miliardi), «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto» (-2,5 miliardi), «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (-1,3 miliardi) e «Difesa e sicurezza del territorio» (-1,2 miliardi).
      Le Tavole 2 e 3 della Sezione I presentano, per ciascuna missione, le previsioni iniziali e assestate relative all'anno 2014 e la spesa a legislazione vigente per il triennio 2015-2017, in termini di competenza e di cassa, al netto delle regolazioni contabili e debitorie. Il confronto tra gli anni è reso più significativo tramite la riclassificazione delle voci di spesa del bilancio 2014 secondo la struttura per missioni e programmi del disegno di legge di bilancio 2015-2017.

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Le principali disposizioni legislative e i riflessi sul bilancio.

      Il presente disegno di legge di bilancio comprende gli effetti delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi esercizi nonché delle rimodulazioni proposte dalle amministrazioni sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente. Di seguito sono indicate le principali misure predisposte nel corso del 2014 e altri interventi rilevanti per la predisposizione delle previsioni a legislazione vigente.

Principali provvedimenti a sostegno e rilancio dell'economia, dell'occupazione e del reddito delle famiglie.

      Numerosi sono stati gli ulteriori interventi volti al rilancio dell'economia: bonus fiscale per i lavoratori dipendenti, riduzione delle aliquote dell'IRAP per le imprese, proroga del pagamento della TASI (decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014), credito d'imposta per gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi. Al fine di sostenere la ripresa economica, sono state previste misure per l'attivazione delle risorse disponibili per lo sblocco delle opere già avviate o immediatamente cantierabili (decreto-legge n. 133 del 2014). A favore dell'occupazione sono stati disposti gli interventi di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dell'assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) (citato decreto-legge n. 133 del 2014).
      È stato inoltre previsto l'avvio di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi iscritti in bilancio, al fine di consentire la cancellazione di quelli ormai non più esigibili dai terzi e la conseguente iscrizione di nuovi stanziamenti in bilancio (decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014). Sono state altresì previste misure per la lotta all'evasione fiscale (decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014).
      È stato infine dato impulso alle riforme, attraverso l'adozione di misure volte alla semplificazione e all'aumento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni (decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014). In particolare, sono state introdotte misure per migliorare l'organizzazione della pubblica amministrazione e, in particolare, favorire il ricambio generazionale e la mobilità.

 

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Principali provvedimenti in favore dei settori dell'ambiente, della cultura e del settore agricolo.

      Con riferimento alla tutela ambientale, sono stati finanziati interventi per la ricostruzione conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria (decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014). Svariate sono state altresì le misure intraprese per il rilancio del settore culturale e del turismo, tra le quali si segnalano l'incremento del fondo di rotazione per le fondazioni lirico-sinfoniche, il finanziamento degli interventi di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici, previsti nel Piano strategico «Grandi progetti beni culturali», il riconoscimento di crediti d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura, per l'adeguamento delle sale cinematografiche e per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi (decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014). Sono state inoltre previste misure per il rilancio del settore agricolo, quali il riconoscimento di crediti d'imposta per le imprese agricole e l'ampliamento delle deduzioni dall'IRAP per l'impiego di lavoratori nel settore agricolo.

Flessibilità di bilancio.

      In tema di flessibilità di bilancio si richiamano le disposizioni dall'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013, che ha ampliato le forme di flessibilità previste dall'articolo 23 della legge n. 196 del 2009 e dall'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012, prorogando la possibilità di proporre variazioni compensative anche tra programmi appartenenti a missioni di spesa diverse, come stabilito dall'articolo 2, comma l, del decreto-legge n. 78 del 2010.
      Questa maggiore flessibilità a favore delle amministrazioni, unitamente a quella introdotta per la prima volta dall'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014, nasce dall'esigenza di evitare la formazione di debiti fuori bilancio e consentire il rispetto della direttiva dell'Unione europea 2011/7/UE in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali.

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Le previsioni a legislazione vigente: criteri adottati.

      L'impostazione del progetto di bilancio ha assunto come quadro di riferimento generale le ipotesi di evoluzione del bilancio statale di competenza coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.

Entrate.

      Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2015 e per gli anni successivi.
      Con riferimento alle entrate di natura tributaria, e in particolare a quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, si rappresenta che le stesse sono in linea con le previsioni tendenziali contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza.
      Le previsioni sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi: tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime contenute nel Documento di economia e finanza si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa l'anno base per la previsione del triennio successivo; la revisione di quest'ultimo è poi determinata

 

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anche in considerazione del nuovo quadro macroeconomico e degli effetti delle manovre fiscali.
      Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

          con riferimento all'anno in corso:

              sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli del bilancio), con particolare riferimento alle imposte autoliquidate [imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), imposta sui redditi delle società (IRES)], alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;

              elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;

              considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;

          con riferimento agli anni successivi:

              calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;

              tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;

              considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

      In particolare, le previsioni aggiornate per il triennio 2015-2017 sono state elaborate in base:

          agli effetti del nuovo quadro macroeconomico;

          agli effetti correlati a fattori legislativi intervenuti successivamente alle previsioni contenute nel Documento di economia e finanza (in particolare dei seguenti provvedimenti: decreto-legge n. 47 del 2014, decreto-legge n. 66 del 2014, decreto-legge n. 83 del 2014, decreto-legge n. 90 del 2014, decreto-legge n. 91 del 2014, decreto-legge n. 133 del 2014).

      Per quanto riguarda le altre entrate, si è tenuto conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché dei numerosi effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente.
      La struttura classificatoria delle entrate è stata formulata in ossequio a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009 ed è sostanzialmente in linea con quella adottata per il bilancio 2014. La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dello schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, definito in base alle classificazioni adottate per costruzione dei conti del settore della pubblica amministrazione secondo i criteri di contabilità nazionale (si veda, al riguardo, l'indicazione del relativo codice, posta tra parentesi in prossimità di ciascun capitolo e articolo).

Spese.

      Per le spese, la previsione tiene conto di tutte le disposizioni legislative entrate in vigore nel 2014. Prescindendo dalla voce relativa agli interessi, i fattori di variazione rispetto alle previsioni assestate 2014 possono essere ricondotti a due distinte tipologie di spesa:

          le spese aventi natura obbligatoria (oneri inderogabili), la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione. In sostanza, si tratta di risorse finanziarie non rimodulabili, per le quali l'amministrazione non ha la possibilità di esercitare un effettivo controllo, in via amministrativa, sulle variabili che concorrono

 

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alla loro quantificazione (articolo 21, comma 6, della legge n. 196 del 2009, così come interpretato dall'articolo 10, comma 15, del decreto-legge n. 98 del 2011);

          le spese non aventi natura obbligatoria, ossia le spese rimodulabili, che possono essere rimodulate da ciascuna amministrazione tra missioni del proprio stato di previsione e, nell'ambito di ciascuna missione, tra i relativi programmi di spesa, tenendo conto delle proprie finalità strategiche e istituzionali.

      In ordine alla previsione della spesa per interessi, le ipotesi assunte derivano dall'analisi delle tendenze in atto per la struttura del debito, dall'evoluzione dei tassi di interesse, dal fabbisogno e dalle indicazioni fornite nel Documento di economia e finanza 2014 e nella relativa Nota di aggiornamento.
      Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

          a) con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre del 2014 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;

          b) con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel Documento di economia e finanza 2014 e nella relativa Nota di aggiornamento.

      Circa i redditi da lavoro dipendente, lo stanziamento della contribuzione aggiuntiva è stato calcolato considerando l'aliquota del 16 per cento, fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 luglio 2000.

      Relativamente ai trasferimenti agli enti previdenziali iscritti in bilancio, gli stanziamenti tengono conto delle autorizzazioni di spesa disposte con i nuovi provvedimenti legislativi approvati dal Parlamento per tale comparto.
      In particolare, si fa presente che, per i trasferimenti al soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), lo stanziamento del capitolo relativo alle «anticipazioni di bilancio» è stato determinato in funzione del fabbisogno previsto (in linea con le ipotesi indicate nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza circa l'evoluzione della spesa pensionistica e dei contributi sociali), nonché delle disponibilità finanziarie giacenti sui conti di tesoreria.

SEZIONE I
IL BILANCIO DELLO STATO PER MISSIONI E PROGRAMMI

      Il bilancio dello Stato è articolato in missioni e programmi, ai sensi degli articoli 21 e 25 della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica); i programmi costituiscono le unità di voto. Tale classificazione consente di evidenziare l'allocazione delle risorse in relazione alle funzioni e agli obiettivi perseguiti attraverso la spesa pubblica. Il disegno di legge di bilancio 2015-2017, pur confermando in 34 il numero delle missioni della legge di bilancio 2014, presenta – come si è detto – una profonda revisione delle unità di voto, conseguente alla riorganizzazione effettuata da diversi Ministeri sulla base del processo avviato dal decreto-legge n. 95 del 2012, e ulteriormente accelerato con il comma 4 dell'articolo 16 decreto-legge n. 66 del 2014. Sulla riorganizzazione delle amministrazioni sono intervenuti altresì i decreti-legge n. 101 del 2013 e n. 150 del 2013, fissando al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per la riorganizzazione dei singoli Ministeri. Successivamente il citato decreto-legge n. 66 del 2014 ha spostato la data al 15 luglio 2014, mentre il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 3, comma 4-bis, è ulteriormente intervenuto prorogando il termine fino al 15 ottobre 2014.

 

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      Dette riorganizzazioni hanno avuto rilevante impatto sulla struttura degli stati di previsione della spesa, con riferimento in particolare all'individuazione, al contenuto e all'articolazione dei programmi di spesa. Tale occasione ha anche consentito, attraverso le variazioni nelle denominazioni di alcune missioni e di numerosi programmi, di mettere in luce la rilevanza che il Governo assegna ad alcune politiche e di affinare la rappresentazione delle stesse, tramite una collocazione delle voci di spesa che meglio delinea le finalità dei singoli capitoli del bilancio. Le modifiche rispetto alla struttura della precedente legge di bilancio riflettono inoltre una diversa impostazione nell'attuazione delle politiche, come nel caso della coesione territoriale, la cui competenza passa alla Presidenza del Consiglio dei ministri e a un'apposita Agenzia indipendente, istituita dal decreto-legge n. 101 del 2013.
      Il disegno di legge di bilancio per il triennio 2015-2017 individua 16 nuovi programmi di spesa e sopprime 9 programmi precedentemente specificati, portando le unità di voto complessivamente da 174 a 181. Tale incremento rispecchia la maggiore numerosità dei centri di responsabilità (CDR), il cui numero, per effetto delle riorganizzazioni, è passato da 93 a 118, con un aumento di 25 unità rispetto al 2014. Ciò è dovuto alla scelta, operata da alcuni Ministeri ristrutturati, di organizzarsi in direzioni generali e non più in dipartimenti.

      Il numero di programmi condivisi tra centri di responsabilità è invece diminuito da 14 a 10. Su quest'ultimo aspetto prosegue dunque il percorso già definito nei princìpi della delega al Governo per la riforma del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, con riferimento all'articolo 40, comma 2, lettera b), numero 2), della legge n. 196 del 2009, secondo cui ciascun programma di spesa deve essere affidato a un unico centro di responsabilità amministrativa.
      I programmi di spesa includono generalmente le spese di fabbisogno dell'amministrazione, in termini di personale e di forniture di beni e servizi, necessari per svolgere le funzioni e attuare gli interventi settoriali individuati dal programma stesso. Comprendono pertanto voci di spesa caratterizzate da diverse categorie di natura economica. I principali programmi destinati a finanziare interventi in conto capitale sono brevemente descritti nel Riquadro 1.
      Per consentire una maggiore confrontabilità dei dati tra le previsioni del nuovo triennio e quelle precedenti a seguito delle modifiche di struttura delle missioni e dei programmi, è stata effettuata una riclassificazione riconducendo le singole unità gestionali del bilancio (i piani gestionali) dell'esercizio 2014 alla classificazione per missioni e programmi adottata nel disegno di legge di bilancio 2015-2017.

 

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      Le principali modifiche rispetto alla struttura della legge di bilancio per il 2014 sono illustrate di seguito.
      La missione 32 (Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche) riflette in sostanza le nuove organizzazioni dei Ministeri. In particolare, il programma trasversale 32.3 (Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza) ha visto una ricollocazione delle proprie attività in relazione alla nuova articolazione dei centri di responsabilità del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
      La missione 17 (Ricerca e innovazione) è stata oggetto di una profonda rivisitazione dei contenuti, nella direzione di una più stringente individuazione delle risorse finalizzate a quest'area. In particolare, i programmi precedentemente caratterizzati da interventi in materia energetica e della didattica sono stati soppressi e ricollocati in altre missioni, in considerazione del fatto che erano destinati alle finalità delle politiche settoriali, piuttosto che alla finalità di ricerca e innovazione. Il programma destinato alla ricerca in materia di beni e attività culturali, nonché quello in materia di sanità pubblica, sono stati leggermente rivisti nella stessa prospettiva. Infine, i due programmi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che finanziano rispettivamente la ricerca scientifica di base e quella applicata sono stati accorpati in una nuova unità di voto. Tale accorpamento tiene anche conto del fatto che le risorse per la ricerca applicata sono finanziate prevalentemente da un apposito fondo rotativo e, pertanto, non trovano un'evidenza completa nel bilancio.
      La riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico ha comportato diversi cambiamenti nella definizione del contenuto dei suoi programmi specifici, con effetti in particolare sulle seguenti missioni:

          la missione 10 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) ha acquisito voci di spesa precedentemente attribuite alla ricerca nel settore energetico;

          la missione 11 (Competitività e sviluppo delle imprese) ha accolto interventi precedentemente compresi nella missione dedicata alle politiche nel campo delle comunicazioni;

          la missione 15 (Comunicazioni) ha visto una rilevante articolazione interna ai propri programmi, evidenziando con una nuova unità di voto le attività svolte a livello territoriale;

          la missione 13 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto), modificata anche nella denominazione, e la missione 14 (Infrastrutture pubbliche e logistica), oltre a subire una riorganizzazione nell'ambito dei rispettivi programmi, sono state interessate da una ricollocazione relativa delle risorse riguardanti opere stradali e ferroviarie. In particolare, gli interventi in favore dei sistemi ferroviari per l'alta velocità, per i passanti ferroviari e le infrastrutture per la mobilità al servizio del nuovo polo esterno della Fiera di Milano sono collocati ora nell'ambito della missione 13.

      La missione 4 (L'Italia in Europa e nel mondo), per effetto della riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha perso gli interventi precedentemente finalizzati a scambi internazionali in campo scientifico e tecnologico e in campo culturale e dell'educazione, con la soppressione di due unità di voto (di esigua dimensione finanziaria), fatte confluire rispettivamente nei programmi settoriali della ricerca e dell'istruzione.
      La missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) ha visto la soppressione dell'unità di voto precedentemente dedicata alle azioni di prevenzione e riduzione dell'inquinamento elettromagnetico e agli interventi sui sistemi

 

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di comunicazione elettronica, ricollocando le corrispondenti risorse nell'ambito della missione delle Comunicazioni e, in parte minore, nella missione della Ricerca e innovazione. Le modifiche più rilevanti della missione derivano tuttavia dalla ristrutturazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che ha messo in evidenza, tramite due nuove unità di voto, le azioni di «Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti» e quelle destinate a contrastare il cambiamento climatico, tramite il programma «Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili».
      La missione 20 (Tutela della salute), oltre a ricomprendere nella configurazione attuale gli interventi precedentemente collocati in uno specifico programma della missione «Ricerca e innovazione», è stata oggetto di una completa rivisitazione interna. L'unico programma che ha mantenuto la denominazione e la composizione precedente è il 20.5 (Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario). Sono stati invece rivisti interamente tutti gli altri programmi precedentemente attribuiti a tale missione (con cambiamenti nelle denominazioni) per dare maggiore evidenza alla diversificazione di compiti svolti tramite sette nuove unità di voto (di esigua entità finanziaria):

          20.6 «Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale»

          20.7 «Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure»

          20.8 «Sicurezza degli alimenti e nutrizione»

          20.9 «Attività consultiva per la tutela della salute»

          20.10 «Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale»

          20.11 «Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie»

          20.12 «Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali».

      La missione 21 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici), per effetto della ristrutturazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e turismo, ha visto modifiche nell'articolazione dei programmi e una diversa collocazione di alcune voci, ora attribuite alla missione dei servizi e affari generali. Il principale cambiamento è volto a mettere in luce, con una nuova unità di voto 21.16 (Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane), gli interventi a sostegno dell'arte contemporanea e delle periferie urbane, precedentemente attribuiti ad altri programmi della stessa missione (relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale, dell'architettura e dell'arte contemporanea, ma anche nell'ambito della missione dedicata alla ricerca). Diversi altri programmi della stessa missione hanno cambiato denominazione, per evidenziare le attività di valorizzazione del patrimonio oltre che quelle di tutela o perché ne sono stati rivisti i contenuti, come nel caso delle seguenti unità di voto:

          21.12 «Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio»

          21.13 «Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale»

          21.14 «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale»

          21.15 «Tutela del patrimonio culturale».

      La missione 22 (Istruzione scolastica) è stata solo marginalmente interessata da modifiche nei contenuti, in quanto ha assorbito voci di spesa precedentemente collocate sotto programmi (ora soppressi) destinati alla ricerca per la didattica e alla cooperazione in materia culturale. Invece, alcuni interventi per il diritto allo studio precedentemente inclusi sotto l'omonimo

 

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programma sono stati più appropriatamente attribuiti alla missione 23 (Istruzione universitaria e formazione post-universitaria).
      La missione 23 (Istruzione universitaria e formazione post-universitaria), oltre a rilevare un cambiamento nella denominazione della precedente analoga missione, volto a mettere in luce la rilevanza della formazione terziaria non universitaria, ha operato una razionalizzazione nei contenuti dei propri programmi (a parità di denominazioni) e visto un apporto di interventi per il diritto allo studio precedentemente attribuiti alla missione relativa all'istruzione scolastica.
      La missione 24 (Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia) non evidenzia significativi cambiamenti di contenuto quanto nella denominazione dei programmi di spesa 24.2 «Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazione» e 24.12 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva». Quest'ultimo programma ha anche acquisito competenze in materia di soggetti disagiati e disabili, precedentemente attribuite alla missione per le politiche del lavoro, e mette in luce, con il cambiamento di denominazione, le finalità di contrasto della povertà.
      La missione 26 (Politiche per il lavoro), rispetto alla sua configurazione nella legge di bilancio 2014, ha riordinato i propri programmi in materia di politiche attive e passive del lavoro, ripartendo gli interventi in due distinti programmi 26.6 (Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione) e 26.10 (Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione). Per le politiche passive sono stati sostanzialmente mantenuti gli interventi relativi a quest'ambito nel precedente programma mentre le competenze in materia di politiche attive sono state ampliate acquisendo interventi precedentemente attribuiti ad altri programmi della medesima missione, e in particolare quello riguardante i servizi e i sistemi informativi per il lavoro (ora soppresso).
      La missione 27 (Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti), pur non mostrando cambiamenti di contenuto, ha accorpato le voci di spesa dedicate ai flussi migratori e alla garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale nel programma 27.2 (Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale) (che è stata modificata nella denominazione), con la soppressione del programma precedentemente individuato per la gestione dei flussi migratori.
      La missione 28 (Sviluppo e riequilibrio territoriale) evidenzia una modifica nella denominazione dell'unico programma presente al suo interno, divenuto 28.4 (Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica). La modifica è stata determinata dalla nuova strategia in materia di politiche di sviluppo orientata a rafforzare l'azione di programmazione e coordinamento degli investimenti finanziati dai Fondi strutturali europei (finanziati da un fondo rotativo e, pertanto, non trovano evidenza nel bilancio) e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, tramite la costituenda Agenzia per la coesione territoriale (istituita dal decreto-legge n. 101 del 2013) che ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio. Le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sono state collocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli interventi destinati alla ricostruzione nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo sono stati ricollocati nell'ambito del programma 19.1 (Edilizia abitativa e politiche residenziali).
 

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Riquadro 1 – I principali programmi di spesa che finanziano interventi in conto capitale.

      La spesa in conto capitale prevista a legislazione vigente nel disegno di legge di bilancio 2015-2017 è concentrata in 20 programmi prevalentemente destinati a investimenti, che rappresentano da soli circa il 45 per cento del totale della spesa per investimenti (pari a circa 39 miliardi di euro nel 2015, 30,5 miliardi di euro nel 2016 e 26,5 miliardi di euro nel 2017). Tali programmi sono affidati in prevalenza a quattro ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle infrastrutture e trasporti, Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
      Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine di rilevanza finanziaria, sono presenti:

          il programma 3.01 (Erogazioni ad enti territoriali per interventi di settore), destinato al piano di rientro finanziario del comune di Roma (500 milioni di euro annui per il triennio) e al Fondo per l'agevolazione dei piani di rientro dei comuni in gestione commissariale (36 milioni di euro nel 2015 e 37 milioni di euro nel biennio 2016-2017);

          il programma 14.08 (Opere pubbliche ed infrastrutture), quasi interamente destinato a interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica (611 milioni di euro nel 2015, 1 miliardo di euro nel 2016 e 522 milioni di euro nel 2017);

          il programma 17.15 (Ricerca di base ed applicata) finanzia l'Istituto italiano di tecnologia (circa 96 milioni di euro annui per il triennio) ed il Fondo integrativo speciale per la ricerca – FIRST (circa 24 milioni di euro nel 2015 e circa 26 milioni di euro nel 2016-17);

          il programma 19.01 (Edilizia abitativa e politiche territoriali) (1,2 miliardi di euro nel 2015, 560 milioni di euro nel 2016 e 330 milioni di euro nel 2017) che include il Fondo di garanzia per i mutui per l'acquisto della prima casa (192 milioni di euro nel 2015 e 188 nel 2016) e interventi e contributi (anche sotto forma di credito di imposta) destinati alla ricostruzione e al sostegno della popolazione interessata dal sisma in Abruzzo (1 miliardo di euro nel 2015, 372 milioni di euro nel 2016 e 328 milioni di euro nel 2017);

          il programma 28.4 (Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica), sostanzialmente acquisisce da tale Ministero dello sviluppo economico il Fondo per lo sviluppo e la coesione, con una dotazione finanziaria di 6,6 miliardi di euro nel 2015 che si riduce a 2,2 miliardi di euro nel 2016 e a 997 milioni nel 2017.

      Nell'ambito delle competenze del Ministero dello sviluppo economico:

          il programma 11.5 (Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo) include i contributi agli investimenti destinati principalmente al settore aeronautico e marittimo, a tutela degli interessi di difesa nazionale per uno stanziamento di competenza complessivo pari a circa 2,5 miliardi di euro nel 2015, 2,4 miliardi di euro nel 2016 e 2,6 miliardi di euro nel 2017, i restanti interventi finanziano gli incentivi all'acquisto di veicoli (40 milioni di euro nel 2015);

          il programma 11.7 (Incentivazione del sistema produttivo) è caratterizzato dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (circa 696 milioni di euro nel 2015 e 704 milioni di euro nel 2016), dai finanziamenti a favore delle zone franche urbane – ZFU (75 milioni di euro nel 2015 e 100 milioni di euro nel 2016), e dai contributi per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale (47 milioni di euro nel 2015 e 95 milioni di euro nel 2016).

      Per la parte del bilancio dello Stato affidata alla gestione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

          il programma 13.05 (Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario) finanzia opere come la linea ferroviaria Torino-Lione (circa 243 milioni di euro nel 2015,

 

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circa 141 milioni di euro nel 2016 e circa 103 milioni di euro nel 2017) e interventi in favore della società Rete ferroviaria italiana per la sicurezza ferroviaria (circa 273 milioni di euro nel 2015 e circa 60 milioni di euro nel 2016);

          il programma 14.10 (Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità) finanzia il Fondo per le opere strategiche, nonché il Fondo progetti, e le risorse per la realizzazione del sistema MOSE, per un valore complessivo pari a circa 2,6 miliardi di euro nel 2015, circa 2,3 miliardi di euro nel 2016 e circa 1,9 miliardi di euro nel 2017;

          il programma 14.11 (Sistemi stradali, autostradali ed intermodali) è destinato a interventi per lo sviluppo delle infrastrutture stradali complessivamente pari a circa 1,1 miliardi di euro nel 2014, 973 milioni di euro nel 2016 e 1,3 miliardi di euro nel 2017, tra cui i principali interventi sono contributi alla realizzazione delle superstrade Pedemontana veneta, di Formia e Piemontese, per il sistema autostradale e per l'ANAS (circa 783 milioni di euro, 595 milioni di euro nel 2016 e 98 milioni nel 2017), nonché il Fondo per la continuità dei cantieri (293 milioni di euro nel 2015, 232 milioni di euro nel 2016 e 1,2 miliardi nel 2017);

          il programma 17.06 (Ricerca nel settore dei trasporti) principalmente destina risorse a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e del Centro studi di tecnica navale (4,1 milioni di euro nel biennio 2015-16 e circa 1,6 milioni di euro nel 2017).

      Nel caso delle risorse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

          il programma 17.22 (Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata) include i finanziamenti per il Fondo ordinario enti ed istituzioni di ricerca (1,74 miliardi di euro annui nel triennio) e il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica – FIRST (120 milioni annui nel triennio), oltre a versare la quota di contribuzione annuale italiana al Centro Europeo per la Ricerca Nucleare (CERN) per circa 120 milioni di euro annui per il triennio;

          il programma 22.01 (Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica) presenta una rilevante componente di spesa in conto capitale poiché finanzia il Fondo unico per l'edilizia scolastica (320 milioni di euro nel 2015 e 20 milioni nel biennio successivo) e i contributi alle regioni per l'ammortamento di mutui per l'edilizia scolastica (40 milioni di euro annui per il triennio).

      Alcuni programmi minori in termini di rilevanza finanziaria sono anch'essi destinati integralmente alla spesa in conto capitale, si tratta di: 4.16 (Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale) per la realizzazione di progetti infrastrutturali in Libia (circa 102 mila euro annui nel triennio); 8.4 (Interventi per pubbliche calamità) per complessivi 100,4 milioni di euro annui nel biennio 2015-16 (56 milioni di euro nel 2017) finanziano la prosecuzione di interventi volti alla ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, e Calabria colpiti da eventi sismici; 17.11 (Ricerca tecnologica nel settore della difesa), che finanzia con 58 milioni di euro annui per il triennio le spese di ricerca scientifica, comprese quelle inerenti all'assistenza al volo, e il programma 18.14 (Sostegno allo sviluppo sostenibile) che, con 37 milioni di euro annui nel biennio 2015-16 e circa 34 milioni di euro nel 2017), finanzia mutui per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale ed interventi per il monitoraggio del rischio sismico.
      Infine, si segnala il programma 29.04 (Regolamentazione e vigilanza nel settore finanziario) del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione finanziaria di 202 milioni di euro annui nel biennio 2015-16 e circa 2 milioni di euro nel 2017), che è quasi integralmente destinato al versamento in un'apposita contabilità speciale di risorse a copertura dell'eventuale escussione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane.

 

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SEZIONE II
IL BILANCIO DELLO STATO: ANALISI ECONOMICA

Il bilancio di competenza dello Stato per il 2015.

1. Entrate.

      Le nuove previsioni per le entrate finali, al netto dei rimborsi dell'IVA, poste a raffronto con quelle assestate 2014, sono analizzate per titoli e categorie nella Tavola 1.
      Nel complesso, risulta una variazione negativa pari a 11.424 milioni di euro, così ripartita: milioni 6.637 per le entrate tributarie, milioni 4.659 per le entrate extra-tributarie e milioni 128 per quelle derivanti dall'alienazione e ammortamento di beni patrimoniali. Con riferimento alle entrate tributarie, la variazione negativa rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio 2014 è da imputarsi alla riduzione del gettito delle imposte sul patrimonio e sul reddito (-13.654 milioni), solo parzialmente compensata dall'aumento delle imposte indirette (+7.017 milioni). L'incremento di queste ultime è dovuto, prevalentemente, alle tasse e imposte sugli affari (+6.516 milioni).
      Nell'ambito delle entrate diverse da quelle tributarie, la riduzione interessa principalmente i proventi dei servizi pubblici minori (-5.807 milioni di euro), dovuta alla revisione delle stime per alcuni proventi, relativi, in particolare, alle sanzioni di natura non tributaria.
      La riduzione della predetta categoria è in parte contenuta dall'incremento della categoria relativa agli interessi su anticipazioni e crediti vari del Tesoro (+1.189 milioni di euro) e di quello relativo alla voce riguardante recuperi, rimborsi e contributi (+494 milioni).
      Alla Tavola 2 sono esposte le previsioni per il triennio 2015-2017 relative al gettito dei principali tributi, suddivise tra entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione ed entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo.
      In particolare, le entrate tributarie, al netto dei rimborsi dell'IVA, presentano una dinamica crescente nel triennio, attestandosi a 441.982 milioni di euro nel 2015, 452.913 milioni nel 2016 e 461.980 milioni nel 2017. Tale evoluzione caratterizza, soprattutto, le entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione, a fronte di una sostanziale invarianza degli introiti connessi all'attività di accertamento e controllo.
      Per l'IRPEF, il gettito atteso nel 2015 è complessivamente pari a 176.960 milioni di euro, mentre per l'IRES la stima ammonta a 42.399 milioni. Tra le imposte indirette, il principale tributo, l'IVA, si stima nel prossimo anno di importo pari a 108.126 milioni.
      In termini di variazioni, nel 2015 rispetto alla previsione assestata per il 2014, per i principali tributi, è da evidenziare la diminuzione del gettito dell'IRPEF (-9.412 milioni di euro) e dell'IRES (-7.960 milioni). Per il primo tributo, la riduzione è da attribuirsi quasi totalmente alla componente relativa all'attività di accertamento e controllo (-9.048 milioni), mentre per il secondo prevalentemente alla dinamica attesa per la componente derivante dall'attività ordinaria di gestione (-6.210 milioni). Relativamente al gettito dell'IVA, in aumento di 7.664 milioni di euro rispetto alla previsione assestata per il 2014, la quasi totalità dell'incremento è imputabile all'attività di accertamento e controllo (+7.491 milioni).
      Ulteriori elementi sulla complessiva evoluzione delle entrate finali sono contenuti nella nota integrativa allo stato di previsione dell'entrata per l'anno 2015.

 

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2. Spese.

      Per la spesa, le previsioni di competenza per operazioni finali sono analizzate per categorie economiche nella Tavola 3, a raffronto con le previsioni iniziali e assestate del 2014. Al fine di agevolare la lettura dei dati, si richiama l'attenzione sul fatto che le disposizioni normative previste dal decreto-legge n. 66 del 2014 sono state recepite nel bilancio per il 2014 in una fase successiva alla chiusura dell'assestamento. Pertanto gli effetti finanziari prodotti sul bilancio dal suddetto decreto-legge n. 66 del 2014 vengono interamente colti attraverso le variazioni tra il 2014 e le previsioni risultanti dalla spesa 2015.

Parte corrente.

      Le spese correnti presentano una previsione di spesa maggiore, rispetto all'assestato 2014, di 14.695 milioni di euro. Le principali variazioni riguardano:

          i trasferimenti alle amministrazioni locali, in particolare quelli relativi alle regioni, con una previsione in aumento di 14.590 milioni di euro. Tale variazione positiva è legata in gran parte a regolazioni contabili delle entrate erariali con le regioni a statuto speciale e le province autonome, relative anche ad anni precedenti, che, nel complesso, aumentano di 12.613 milioni di euro, attestandosi a 32.175 milioni nel 2015; per le regolazioni relative alla Regione siciliana è previsto un incremento di 11.027 milioni, quelle verso la regione Friuli Venezia Giulia di 2.357 milioni, mentre per le province autonome di Trento e di Bolzano l'importo per il 2015 risulta diminuito di 771 milioni a causa di trasferimenti erariali più elevati nel 2014 e collegati a importi relativi a esercizi precedenti. Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario si prevedono nel 2015 maggiori trasferimenti per 4.281 milioni di euro relativi a somme da erogare a titolo di compartecipazione all'IVA. Il complesso delle poste illustrate determina un aumento dei trasferimenti alle regioni in parte compensato dal venir meno di interventi previsti fino a tutto il 2014 che non vengono più finanziati nel 2015. Si tratta, in particolare, delle risorse da trasferire alle regioni per l'incentivazione del patto di stabilità interno verticale (-1.272 milioni), della devoluzione alle province autonome di Trento e di Bolzano del gettito di entrate erariali ad esse spettanti (-862 milioni), del Fondo per le non autosufficienze (-350 milioni), del sostegno alle scuole paritarie (-220 milioni);

          i trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private, per i quali la maggiore previsione, rispetto all'assestato 2014, per complessivi 1.735 milioni di euro è dovuta a un aumento complessivo alle famiglie pari a 1.891 milioni di euro, sotto descritto nelle principali componenti, e a una prevista diminuzione di 156 milioni relativamente ai trasferimenti alle istituzioni sociali private, dovuta principalmente alla riduzione dei trasferimenti ai patronati per 132 milioni di euro. Il citato incremento dei trasferimenti alle famiglie è dovuto agli effetti derivanti dall'applicazione del decreto-legge n. 66 del 2014 che all'articolo 1, comma 5, dispone il riconoscimento di un credito ai percettori di redditi da lavoro dipendente, che determina un aumento di 765 milioni, e all'articolo 50, comma 6, dispone l'istituzione di un apposito fondo destinato a rendere strutturale la riduzione del cuneo fiscale a favore dei lavoratori dipendenti, cui è attribuibile un aumento pari a 1.930 milioni;

          i trasferimenti agli enti di previdenza e assistenza sociale presentano previsioni superiori di 2.835 milioni di euro rispetto a quelle del bilancio assestato 2014. La crescita è spiegata prevalentemente da oltre 2 miliardi di euro di maggiori trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazione di bilancio per la copertura del fabbisogno di spesa, 932 milioni destinati al ripiano dei debiti quantificati in seguito al riaccertamento straordinario dei residui passivi effettuato ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 66 del 2014, circa 550 milioni per

 

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agevolazioni contributive, sotto contribuzioni e esoneri, 468 milioni di aumento per la tutela dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica disposta dal decreto-legge n. 201 del 2011. A fronte di tali aumenti va rilevata la diminuzione di 1.145 milioni del Fondo sociale per occupazione e formazione;

          per i trasferimenti alle imprese, la prevista crescita di 545 milioni di euro è principalmente inerente a regolazioni contabili legate a previsioni di compensazioni che verranno effettuate da istituti finanziari (+2.000 milioni), in parte compensati da una prevista riduzione dei crediti d'imposta (-784 milioni) e del Fondo per gli interventi a favore del settore dell'autotrasporto (-330 milioni);

          le altre spese correnti registrano un aumento degli stanziamenti per il 2015 rispetto all'assestato per il 2014 pari a 725 milioni di euro, risultante dalla somma algebrica di alcune variazioni positive e negative, di cui le principali sono:

              circa 500 milioni aggiuntivi relativi al fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso con la Banca d'Italia, finanziato ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 66 del 2014;

              un aumento di 332 milioni relativi al fondo da ripartire per la riduzione della pressione fiscale, previsto dall'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013;

              un'integrazione pari a 125 milioni destinata a incrementare le risorse per l'equa riparazione dei danni subìti in caso di violazione del termine ragionevole del processo;

              una riduzione di 304 milioni delle risorse destinate al Fondo per le politiche sociali, che determina il quasi completo azzeramento di tale fondo.

      Le variazioni positive sopra descritte sono parzialmente compensate da variazioni negative, di cui le principali sono relative a:

          trasferimenti agli enti locali, la cui contrazione, rispetto all'assestato 2014, pari a 1.791 milioni di euro, è dovuta principalmente alla riduzione di 891 milioni del Fondo di solidarietà comunale e al venir meno di contributi ai comuni previsti per il 2014 (attribuzione ai comuni del mancato gettito dell'IMU relativo agli immobili di proprietà comunale per 270 milioni e contributo per detrazione dalla TASI per le abitazioni principali e le relative pertinenze per 500 milioni);

          interessi, ridottisi di 2.127 milioni di euro;

          consumi intermedi, la cui contrazione, pari a 1.104 milioni di euro, è dovuta principalmente alla riduzione dei consumi intermedi del Ministero della difesa (-771 milioni) e alla riduzione delle altre spese di funzionamento delle amministrazioni (-373 milioni);

          trasferimenti alle amministrazioni centrali, che registrano una minore previsione per 661 milioni di euro, a causa della riduzione dei trasferimenti alle Agenzie fiscali (-529 milioni) e alla Presidenza del Consiglio dei ministri (-131 milioni).

Conto capitale.

      Le spese in conto capitale a legislazione vigente 2015, rispetto all'assestato dell'esercizio 2014, si riducono di 20.760 milioni di euro. Tali riduzioni hanno interessato in particolare:

          l'acquisizione di attività finanziarie, la cui riduzione, pari a 17.576 milioni di euro, è per gran parte imputabile al venir meno di interventi, quali il contributo per la sottoscrizione del capitale del Meccanismo europeo di stabilità, pari a 2.866 milioni, e i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti locali, delle regioni e del Servizio sanitario nazionale, pari complessivamente a 14.453 milioni;

          i contributi per investimenti a imprese, la cui contrazione di 2.608 milioni

 

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di euro è in larga misura ascrivibile al profilo dello stanziamento delle somme riguardanti la società Ferrovie dello Stato Spa (-1.692 milioni), ai crediti d'imposta (-338 milioni) e alla Simest (-250 milioni);

          gli investimenti fissi lordi registrano una riduzione di 1.034 milioni di euro, dovuta principalmente alla riduzione degli investimenti per la Difesa (546 milioni) e per la realizzazione dell'evento Expo di Milano (324 milioni).

 

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2. Il bilancio di cassa dello Stato per il 2015.

      Negli ultimi anni le previsioni in termini di cassa hanno assunto una importanza sempre più rilevante, in considerazione, da un lato, del fatto che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale e, dall'altro, delle recenti iniziative legislative in materia di programmazione dei pagamenti.
      In particolare, per la cassa si rammentano le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 10 (modificato dall'articolo 6, comma 11-quater, del decreto-legge n. 35 del 2013), e commi da 12 a 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché le circolari applicative n. 1 e n. 28 del 2013 che impongono, a decorrere dal 2013, ai dirigenti responsabili, la predisposizione di un piano finanziario dei pagamenti, in relazione agli impegni assunti, indicando le dotazioni di cassa strettamente occorrenti per effettuare i pagamenti previsti nel piano medesimo, comprendendo anche i capitoli i cui pagamenti avvengono mediante l'emissione di ruoli di spesa fissa.
      Nella formulazione delle medesime previsioni si è inoltre tenuto conto sia della massa dei residui che si prevede si formeranno sulla base degli andamenti dei pagamenti, sia della riduzione dei termini di perenzione per la conservazione dei residui passivi (da tre a due anni), per le spese di parte corrente e in conto capitale, disposta dall'articolo 10, comma 8, del decreto-legge n. 98 del 2011. Come per la competenza, anche le previsioni di cassa devono essere triennali, per l'intera massa acquisibile o spendibile e per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017.
      Per le eventuali ulteriori esigenze di cassa che le amministrazioni dovessero evidenziare nel corso dell'esercizio rispetto allo stanziamento di bilancio, nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa (articolo 29 della legge n. 196 del 2009), il cui stanziamento ammonta a 9 miliardi di euro per il 2015.
      Va ricordato che in sede di impostazione del bilancio triennale di cassa, la determinazione del potenziale di entrata e di spesa presenta necessariamente notevoli margini di incertezza per ciò che attiene alla componente residui.
      Il bilancio di cassa per il 2015 conclude, per le operazioni di natura finale, con previsioni di incassi e pagamenti, rispettivamente, pari a 457.910 milioni e a 564.545 milioni di euro, a fronte di una massa acquisibile di 822.351 milioni e di una massa spendibile di 578.223 milioni di euro (si confrontino le Tavole 4 e 5). I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa, per l'anno 2015, previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 55,7 per cento per le entrate finali e al 97,6 per cento per le spese finali.
      In sede di predisposizione del bilancio 2015, la previsione dei residui è stata operata sulla base della valutazione sulla presunta consistenza dei residui passivi all'inizio del nuovo esercizio, tenuto conto delle norme di riduzione della conservazione dei residui in bilancio e in linea con gli importi che si prevede possano essere definitivamente accertati in sede di rendiconto dell'anno 2014.
      Influiscono sulla valutazione i fenomeni delle «economie» e delle «eccedenze», con riferimento alla gestione di competenza, e delle «perenzioni» e «prescrizioni» per quanto concerne la gestione dei residui. Tali fenomeni, come è noto, possono quantificarsi solo dopo alcuni mesi dalla chiusura dell'esercizio, risultando il loro accertamento l'ultima operazione precedente alla definitiva parifica del consuntivo da parte della Corte dei conti.

 

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3. I cambiamenti nel bilancio dello Stato con l'introduzione del SEC 2010.

      Il bilancio dello Stato, come stabilito all'articolo 25, comma 3, della legge n. 196 del 2009, adotta le classificazioni economiche e funzionali definite nei conti nazionali. Con l'introduzione del nuovo sistema SEC 2010 a livello nazionale, in coerenza con l'adozione di esso da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione europea, sono stati adottati alcuni cambiamenti in linea con le stime dei conti nazionali. Il SEC 2010 – come già avvenuto per il precedente sistema SEC 95, di cui al regolamento (CE) n. 2223/1996 del Consiglio – è stato adottato con il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso riguarda il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali dell'Unione europea, fissando il complesso dei princìpi e delle metodologie da applicare nella costruzione dei conti economici nazionali, anche attraverso specifiche regole per i diversi settori istituzionali in cui è articolata l'economia degli Stati membri dell'Unione europea. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) a livello nazionale, come gli istituti del sistema statistico europeo, si è occupato dell'attuazione delle nuove regole dei conti nazionali, delle quali sono qui riassunte quelle rilevanti per la finanza pubblica, che non sempre determinano revisioni delle classificazioni del bilancio.
      Le principali innovazioni introdotte dall'ISTAT in base alle definizioni del SEC 2010 riguardano la contabilizzazione delle spese per armamenti militari e delle spese per ricerca e sviluppo tra gli investimenti, la ridefinizione del perimetro delle amministrazioni pubbliche, il diverso trattamento di alcuni crediti fiscali, il trattamento della terza risorsa dell'Unione europea basata sull'IVA.
      Le spese per armamenti militari sono considerate nel SEC 2010 come investimenti utilizzati per la difesa nazionale, innovando rispetto al precedente trattamento che le includeva all'interno dei consumi intermedi. L'impatto di tale nuovo trattamento sul bilancio dello Stato è limitato, in quanto nel bilancio la quota più rilevante di tale spesa era già considerata come spesa d'investimento, compresa quindi all'interno del titolo II sia per la spesa sostenuta direttamente dal Ministero della difesa come investimenti propri sia per la quota a carico del Ministero dello sviluppo economico, attraverso l'attivazione dei mutui operanti con contributi pluriennali. La quota di spesa riclassificata, invece, da consumi intermedi a investimenti ammonta a 95 milioni di euro nel 2015 e rappresenta uno dei motivi della differenza che si rileva tra il titolo I e il titolo II, confrontando il dato risultante nell'assestamento di bilancio per il 2014 con la quantificazione in base al disegno di legge di bilancio per il 2015.
      Le risorse destinate alla ricerca e sviluppo sono trattate nel SEC 2010 come spese per investimenti in quanto contribuiscono all'accumulazione di capacità produttiva dell'intero sistema economico e dei singoli settori istituzionali cui tale spesa fa capo, attraverso la formazione di capitale intangibile; nel SEC 95 tali spese erano considerate come parte dei consumi intermedi per il sistema delle imprese e come spese di produzione per le amministrazioni pubbliche operanti nel campo della ricerca. La rappresentazione economica del SEC 2010 ai fini delle statistiche di finanza pubblica richiede la creazione di un circuito figurativo che permette di considerare la spesa per ricerca e sviluppo come investimenti dello Stato, che ne risulta il finanziatore. Il nuovo trattamento non determina, allo stato attuale, modifiche nelle classificazioni del bilancio in quanto lo Stato direttamente non produce servizi di ricerca e sviluppo ma li finanzia attraverso il trasferimento per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca.
      Le modifiche apportate, in base al nuovo sistema dei conti, al perimetro delle amministrazioni pubbliche dipendono da un ampliamento delle tipologie di verifica effettuate sull'attività delle unità stesse e sul controllo esercitato nei loro confronti da altre amministrazioni pubbliche, mirate a valutare le condizioni di concorrenzialità in cui si trovano a operare le

 

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unità. I risultati di tali verifiche hanno determinato un allargamento delle unità comprese nel settore stesso, includendo alcune società che operano prevalentemente, se non esclusivamente, per altre amministrazioni pubbliche, compreso lo Stato. Allo stato attuale, non sono state apportate modifiche alle classificazioni di bilancio in mancanza di informazioni attendibili e standardizzate per tutte le unità istituzionali interessate.
      Le innovazioni introdotte dal SEC 2010 riguardanti il trattamento di alcuni crediti fiscali e il trattamento della terza risorsa dell'Unione europea basata sull'IVA non hanno richiesto alcuna riclassificazione nel bilancio, poiché tali poste già sono trattate in bilancio in coerenza con le nuove regole. Infatti, i crediti fiscali in questione figurano in bilancio come spesa per trasferimenti dello Stato ai beneficiari dei crediti stessi, famiglie e imprese; d'altro canto, in coerenza con tale registrazione, le entrate fiscali sono contabilizzate in bilancio al lordo di tali crediti. Per quanto concerne i finanziamenti italiani per il bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, la contabilizzazione nel bilancio dello Stato prevede già che ciascuna delle risorse sia evidenziata separatamente e al lordo da eventuali corrispondenti entrate, ivi compresa la componente di natura tributaria concernente il contributo corrisposto in base all'IVA nazionale.

SEZIONE III
LE NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO

      Nell'ambito degli adempimenti per la definizione del progetto di bilancio per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017, particolare rilevanza assumono le Note integrative disciplinate dall'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), ai sensi del quale ciascuno stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato deve essere corredato di una Nota integrativa contenente le informazioni relative alla programmazione dell'impiego delle risorse pubbliche per il triennio di riferimento.
      La Nota integrativa agli stati di previsione della spesa costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero, in coerenza con il quadro di riferimento socioeconomico e istituzionale nel quale opera, con gli obiettivi di finanza pubblica e gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione (DEF e relativa Nota di aggiornamento) e con le priorità politiche assegnate da ciascun Ministro, illustra i criteri di formulazione delle previsioni finanziarie in relazione ai programmi di spesa, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori per misurarli.
      Le note integrative si pongono, inoltre, in relazione diretta con il sistema di obiettivi ed indicatori adottati dalle amministrazioni nell'ambito del proprio sistema di gestione delle performance, di cui al decreto legislativo n. 150 del 2009.
      Negli ultimi anni il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha operato costantemente sia per fornire alle amministrazioni centrali il necessario supporto tecnico e metodologico per la compilazione delle Note sia per sensibilizzare le amministrazioni stesse sull'importanza della compilazione delle Note integrative, la cui responsabilità è affidata ai singoli centri di responsabilità amministrativa, che operano con il supporto e il coordinamento – nell'ambito di ciascuna amministrazione – degli organismi indipendenti di valutazione (OIV) istituiti dal citato decreto legislativo n. 150 del 2009. Alla luce di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
      Per quanto riguarda il supporto tecnico e metodologico, sono stati definiti e aggiornati, attraverso apposite linee guida allegate alle circolari di previsione annuali (da ultimo la n. 16 del 2014), i criteri da utilizzare per la formulazione delle Note, ed è stato predisposto e costantemente aggiornato un sistema di acquisizione automatizzata delle informazioni da parte

 

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delle amministrazioni, accessibile attraverso la pagina iniziale del sito internet della Ragioneria generale dello Stato (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit--i/Bilancio_di_previsione/Note_integrative/),che ha permesso di semplificare l'intero processo di compilazione, elaborazione e trasmissione delle Note stesse, e, al contempo, di incrementare il grado di omogeneità delle informazioni.
      Per la definizione degli indicatori da associare agli obiettivi delle Note integrative le amministrazioni si sono potute avvalere anche degli indicatori associati ai programmi di spesa individuati nell'ambito delle attività di collaborazione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i Ministeri di spesa di cui all'articolo 39 della legge n. 196 del 2009 e pubblicati sul sito della Ragioneria generale dello Stato all'indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Pubblicazioni/Analisi_e_valutazione_della_Spesa/Indicatori-dei-programmi/.
      La Nota integrativa delle spese è articolata, secondo l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in due sezioni:

          la prima sezione contiene il piano degli obiettivi correlati a ciascun programma e i relativi indicatori di risultato, riporta le informazioni relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le priorità politiche; espone gli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa che le amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, in coerenza con il programma generale dell'azione di Governo; indica le risorse destinate a ciascun obiettivo e riporta gli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, i criteri e i parametri utilizzati per la loro quantificazione;

          la seconda sezione, relativa ai programmi e alle corrispondenti risorse finanziarie, illustra «il contenuto di ciascun programma di spesa ed i criteri utilizzati per formulare le previsioni, con particolare riguardo alle varie tipologie di spesa ed ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale». Nella sostanza, devono essere inserite le modalità e i criteri impiegati per la quantificazione dei fabbisogni relativi ai singoli programmi di spesa e, in particolare, le scelte operate dall'amministrazione, tenuto conto dei vincoli imposti dalle misure volte alla revisione e al contenimento della spesa pubblica.

      L'insieme degli obiettivi della prima sezione definiti dai centri di responsabilità per il triennio di previsione costituisce il «Piano degli obiettivi» dell'amministrazione stessa.
      Ogni obiettivo fa riferimento a una missione e a un programma e per ciascuno di essi sono indicati:

          la natura strategica o strutturale dell'obiettivo, allo scopo di differenziare le risorse finanziarie destinate al perseguimento di finalità direttamente discendenti dalle priorità politiche e di chiara rilevanza strategica da quelle destinate ad attività di carattere ordinario e continuativo;

          le risorse finanziarie destinate, in ciascun anno del triennio, alla realizzazione dell'obiettivo;

          uno o più indicatori (fino a un massimo di quattro), per misurare il grado di raggiungimento dei risultati attesi nel corso del triennio; gli indicatori sono classificati secondo una tipologia standard (indicatori di realizzazione fisica, di output, di outcome e di realizzazione finanziaria) e devono essere corredati dell'indicazione dell'algoritmo di calcolo, della fonte del dato, dell'unità di misura, oltre all'informazione relativa al valore target che dovrà assumere l'indicatore in ciascuno dei tre anni di piano.

      I valori delle Note integrative al disegno di legge di bilancio 2015-2017 sono rappresentati dai seguenti documenti e prospetti, che sono allegati a ciascuno stato di previsione della spesa:

          il quadro di riferimento, un documento testuale predisposto dall'OIV di ciascuna amministrazione, che illustra lo scenario socio-economico, i vincoli e i

 

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riferimenti normativi e istituzionali, oltre ad ogni altro aspetto organizzativo e operativo che caratterizza il periodo oggetto di previsione per l'amministrazione;

          un prospetto riepilogativo del piano degli obiettivi dell'amministrazione, con l'elenco degli obiettivi classificati per missioni, programmi e centri di responsabilità e le risorse finanziarie associate;

          le schede obiettivo con le informazioni di dettaglio e gli indicatori individuati per ciascun obiettivo.

      Come ampiamente richiamato in altre parti della presente relazione (si confrontino la Sezione I e la Sezione IV), in coincidenza con la formulazione delle previsioni per il triennio 2015-2017 le amministrazioni centrali dello Stato sono state interessate da significativi interventi di riorganizzazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
      Per quanto riguarda le Note integrative, le riorganizzazioni hanno comportato la necessità di rivedere, per il triennio 2015-2017, gli obiettivi e i correlati indicatori già definiti in occasione della precedente previsione triennale 2014-2016, in tutti i casi in cui tali obiettivi erano riferiti a centri di responsabilità amministrativa o a programmi di spesa che sono stati soppressi o modificati a seguito delle riorganizzazioni.
      Di seguito si riportano due grafici che rappresentano, in estrema sintesi e con riferimento alla somma di tutte le amministrazioni centrali dello Stato, la composizione delle risorse finanziarie rispetto agli obiettivi e la suddivisione degli indicatori utilizzati per tipologia.
      Nel primo grafico, in particolare, è illustrata la ripartizione delle risorse finanziarie tra obiettivi strategici e strutturali sul triennio di riferimento, con la quota rappresentata da obiettivi prevalentemente composti da risorse finanziarie che lo Stato trasferisce ad altre amministrazioni, alle imprese e alle famiglie.
      Il maggior peso, tra gli obiettivi strutturali, di quelli costituiti prevalentemente da trasferimenti, è spiegabile con la presenza dei finanziamenti ordinari dello Stato ad altri enti e amministrazioni pubbliche, centrali o territoriali, nonché ad organismi internazionali.
      Il secondo grafico mostra la distribuzione percentuale degli indicatori per tipologia. Si evidenzia la prevalenza degli indicatori di output, che sono circa il 42 per cento del totale (all'incirca lo stesso valore delle Note integrative allegate alle previsioni 2014-2016) e sono rappresentativi – attraverso diverse unità di misura – del volume dei servizi erogati nell'ambito dei vari obiettivi. Gli indicatori di realizzazione fisica, che rappresentano una misura dell'avanzamento fisico degli obiettivi, di norma rispetto ad un valore obiettivo di riferimento, costituiscono circa il 35 per cento del totale degli indicatori utilizzati (stesso valore delle Note integrative 2014-2016). Gli indicatori di realizzazione finanziaria, che sono pari a circa il 18 per cento degli indicatori (come nel 2014-2016), sono di solito applicati ad obiettivi nei quali la spesa costituisce l'oggetto stesso della prestazione, come è il caso degli obiettivi costituiti prevalentemente da erogazioni di contributi e trasferimenti ad altre amministrazioni, ad imprese e a famiglie; gli indicatori rappresentativi dell’outcome, pari al 5 per cento circa, misurano l'impatto degli obiettivi sulla collettività di riferimento e sono i più complessi da definire e da rilevare.
      Il costante sforzo compiuto negli ultimi anni da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per accrescere la qualità delle Note integrative e l'efficienza degli strumenti a supporto ha condotto ad un sensibile miglioramento dei dati trasmessi, in termini di significatività, trasparenza e completezza, particolarmente evidente per alcune amministrazioni. Permangono, tuttavia, alcune criticità nell'individuare correttamente la relazione fra priorità politiche e obiettivi e fra programmi e obiettivi, nell'associare puntualmente le risorse finanziarie agli obiettivi, nella scelta degli indicatori e, in particolare, nell'utilizzo di indicatori di

 

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outcome, anche se si registra negli anni uno sforzo, da parte delle amministrazioni, di individuare indicatori maggiormente rappresentativi dei servizi erogati e degli impatti sulla collettività di riferimento.

 

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SEZIONE IV
BUDGET ECONOMICO-ANALITICO 2015-2017

Il Budget economico analitico.

      La legge n. 196 del 2009, di riforma della contabilità e finanza pubblica, rafforza il ruolo della contabilità economica analitica dello Stato, introdotto dalla legge di delega n. 94 del 1997 e dal successivo decreto legislativo n. 279 del 1997, disponendo che, in fase di previsione, il Budget dei costi costituisce allegato dello Stato di previsione della spesa di ciascuna amministrazione centrale (articolo 21).
      Le informazioni raccolte tramite la contabilità economica consentono la conoscenza dei fenomeni amministrativi e la verifica dei risultati ottenuti (accountability) da parte della dirigenza, favorendo l'orientamento dell'azione amministrativa verso un percorso indirizzi → obiettivi → risorse → risultati.
      La contabilità economica analitica applica, infatti, il criterio della competenza economica e misura i costi, intesi come valore monetario delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) che si prevede di acquisire ed utilizzare a titolo oneroso in un arco di tempo triennale, rilevati in base alla loro natura (piano dei conti), alla responsabilità organizzativa (centri di costo) e alla destinazione (missioni e programmi).
      La formulazione del budget economico analitico è parte del più ampio ciclo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie e l'individuazione di obiettivi e indicatori inseriti nella Nota integrativa.
      I titolari dei singoli centri di responsabilità amministrativa assumono un ruolo chiave nelle previsioni economiche, in quanto, ai sensi dell'articolo 23 della citata legge di contabilità, ai responsabili della gestione dei programmi è assegnato il compito di elaborare le proposte in merito agli obiettivi prefissati e di quantificare le risorse necessarie per il loro raggiungimento. In sede di formulazione del budget economico, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa coordinano le previsioni economiche – in termini di fabbisogni di risorse umane e strumentali – dei centri di costo sottostanti (direzioni generali) e costruiscono, in coerenza con queste, le previsioni finanziarie dei programmi di competenza, nell'ambito dei vincoli posti dalla manovra di finanza pubblica avvalendosi anche delle informazioni relative ai costi sostenuti nei periodi precedenti.
      Dal punto di vista della natura, la contabilità economica analitica utilizza un piano dei conti a tre livelli, comune a tutte le amministrazioni centrali dello Stato, che fornisce una rappresentazione uniforme e di dettaglio delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) acquisite dalle amministrazioni stesse, mentre la contabilità finanziaria utilizza i capitoli di spesa, che hanno codifica e articolazione diversa da Ministero a Ministero e sono distinti per oggetto di spesa. Si confronti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007, con il quale è stato aggiornato il Piano dei conti di cui alla Tabella B del decreto legislativo n. 279 del 1997. Nell'ambito del processo di armonizzazione contabile disposto dalla legge n. 196 del 2009 è prevista l'adozione, da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, di un piano dei conti integrato finanziario-economico-patrimoniale, che include una sezione dedicata alle voci di costo. Per le amministrazioni centrali dello Stato, con l'attuazione della delega di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009 (i cui nuovi termini sono fissati al 31 dicembre 2015 dalla legge n. 89 del 2014), si provvederà ad aggiornare le attuali voci del piano dei conti della contabilità analitica.
      Dal punto di vista della destinazione, la contabilità economica analitica condivide con la contabilità finanziaria dello Stato l'utilizzo della classificazione per missioni e programmi, introdotta, per via amministrativa,

 

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a partire dal bilancio di previsione dello Stato 2008 e successivamente confermata dalla legge n. 196 del 2009.
      Dal punto di vista della responsabilità organizzativa, la contabilità economica analitica opera a livello di centri di costo, che sono costituiti, secondo l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997, «in coerenza con i centri di responsabilità amministrativa e ne seguono l'evoluzione, anche in relazione ai provvedimenti di riorganizzazione»; i centri di responsabilità, a loro volta, costituiscono elementi di riferimento della contabilità finanziaria e corrispondono, secondo l'articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri (dipartimenti o direzioni generali), oltre ai gabinetti e agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, così come definite dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
      Per quanto riguarda i criteri in base ai quali sono definiti i centri di costo, occorre distinguere fra strutture periferiche e strutture centrali e, nell'ambito di queste ultime, fra Ministeri a base dipartimentale e Ministeri a base direzionale:

          per le strutture centrali, i centri di costo corrispondono agli uffici dirigenziali di livello generale i quali, nei Ministeri organizzati per dipartimenti, corrispondono alle direzioni generali sottostanti i dipartimenti, mentre nei Ministeri organizzati per direzioni generali coincidono con le stesse direzioni;

          per gli uffici periferici dei Ministeri l'individuazione dei centri di costo dipende dalla articolazione, dai compiti e dalle responsabilità assegnati agli stessi uffici dal quadro normativo e regolamentare vigente; la corrispondenza fra centri di costo e uffici dirigenziali di livello generale resta, anche in questo caso, il criterio generale di riferimento (Direzioni regionali, Comandi regionali, interregionali e provinciali di corpi di polizia e forze armate; Uffici scolastici regionali; Ragionerie territoriali dello Stato; Questure; Prefetture; Sedi diplomatiche italiane presso Stati esteri e organismi internazionali, eccetera). È in atto da alcuni anni, in concorso con le amministrazioni interessate, una progressiva sostituzione di centri di costo aggregati, inizialmente utilizzati per accogliere i costi di un insieme di uffici periferici dello stesso tipo, con centri di costo che individuano puntualmente le singole strutture periferiche.
      Come anticipato nella sezione II, in coincidenza con la formulazione delle previsioni per il triennio 2015-2017 le amministrazioni centrali dello Stato sono state interessate da significativi interventi di riorganizzazione, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
      Indicazioni in merito ai tempi e alle modalità per la revisione delle strutture organizzative, da attuare in condivisione con le amministrazioni centrali e sulla base dei regolamenti di organizzazione sono state fornite con la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 11 del 2014 e con la successiva circolare di previsione n. 16 del 2014; sono stati rivisti, in particolare, l'articolazione dei centri di responsabilità amministrativa e dei centri di costo, oltre al contenuto e all'articolazione dei programmi di spesa.
      I termini per la presentazione dei regolamenti di riorganizzazione, già scaduti il 28 febbraio 2014 e inizialmente prorogati fino al 15 luglio 2014 dal decreto-legge n. 66 del 2014, sono stati ulteriormente prorogati al 15 ottobre 2014 dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, al solo fine di realizzare ulteriori riduzioni della spesa attraverso interventi di riordino dei Ministeri. Tenuto conto delle proroghe concesse, nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2015-2017 i Ministeri che non hanno ancora adottato formalmente i relativi provvedimenti sono inclusi con la struttura organizzativa in vigore nel 2014. Di seguito è riportato un riepilogo dei Ministeri con gli estremi dei provvedimenti di riorganizzazione adottati o in via di adozione.

 

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Ministero

Estremi dei provvedimenti di riorganizzazione
Min. dell'economia e delle finanze D.P.C.M. 27 febbraio 2013 n. 67 (GU n. 139 del 27 febbraio 2013)
Min. dello sviluppo economico D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158 (GU n. 19 del 24 gennaio 2014)
Min. del lavoro e delle politiche sociali D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121 (GU n. 196 del 25 agosto 2014)
Min. della giustizia Presentato schema di D.P.C.M. entro i termini del 15 ottobre
Min. degli affari esteri e della cooperazione internazionale È stata modificata la rete degli uffici all'estero in costanza del regolamento previgente. La legge 11 agosto 2014 n. 125 ha cambiato la denominazione del Ministero e ha istituito l'Agenzia per la cooperazione internazionale allo sviluppo.
Min. dell'istruzione, dell'università e della ricerca D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98 (GU n. 161 del 14 luglio 2014)
Min. dell'interno I termini per l'adozione del D.P.C.M. sono stati prorogati al 31 dicembre 2014 dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014 (articolo 21-bis)
Min. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare D.P.C.M. 10 luglio 2014, n. 142 (G.U. n. 232 del 6 ottobre 2014)
Min. delle infrastrutture
e dei trasporti
D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 72 (G.U. n. 106 dell'8 maggio 2014)
Min. della difesa D.P.C.M. 11 gennaio 2013 e decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del 12 febbraio 2013 (personale militare); D.P.C.M. 22 gennaio 2013 (personale civile)
Min. delle politiche agricole alimentari e forestali D.P.C.M. 27 febbraio 2013 n. 105 (GU n. 218 del 17 settembre 2013)
Min. dei beni e delle attività culturali e del turismo Schema di D.P.C.M. approvato dal Consiglio dei ministri il 29 agosto 2014, trasmesso alla Corte dei conti per la definitiva approvazione
Min. della salute D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 59 (GU n. 82 dell'8 aprile 2014)

      Ulteriori interventi di modifica sulla struttura dei centri di costo periferici sono stati operati sul sistema di contabilità economica analitica, proseguendo l'attività di sostituzione di centri di costo aggregati con centri di costo rappresentativi di singole strutture periferiche.
      Si sintetizzano di seguito le evoluzioni dei centri di responsabilità e dei centri di costo che dal 2014 hanno interessato le amministrazioni centrali dello Stato.

 

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Amministrazioni
Centri di responsabilità amministrativa Centri di costo

2014-16
(Legge di Bilancio)

2015-17
(Ddl di bilancio)

2014-16
(Legge di Bilancio)

2015-17
(Ddl di bilancio)
Min. dell'economia e delle finanze

7

7

77

293
Min. dello sviluppo economico

6

17

25

24
Min. del lavoro e delle politiche sociali

12

12

15

15
Min. della giustizia (*)

5

5

50

50
Min. degli affari esteri e della cooperazione internazionale

13

13

232

228
Min. dell'istruzione, dell'università e della ricerca

4

4

36

33
Min. dell'interno (*)

6

6

196

196
Min. dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

7

9

9

11
Min. delle infrastrutture e dei trasporti

5

5

40

34
Min. della difesa

7

7

36

36
Min. delle politiche agricole alimentari e forestali

5

5

13

13
Min. dei beni e delle attività culturali e del turismo

11

14

38

58
Min. della salute

5

14

20

18
Totale

93

118

787

1.009
(*) Ministeri esposti con la struttura ante riorganizzazione – cfr. tabella precedente

      I centri di responsabilità amministrativa registrano un incremento complessivo in ragione, tra l'altro, del passaggio di alcune amministrazioni (Ministeri della salute e dello sviluppo economico) da un'organizzazione per dipartimenti ad una per direzioni generali; la soppressione dei dipartimenti ha comportato una riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale con contestuale incremento dei centri di responsabilità amministrativa.
      L'incremento dei centri di costo, invece, più che alla modifica del numero di strutture dirigenziali sottostanti, è legato ad una più trasparente e dettagliata rappresentazione delle unità organizzative periferiche; è il caso, ad esempio, del Ministero dell'economia e delle finanze, per il quale sono stati aperti di centri di costo corrispondenti alle Ragionerie territoriali dello Stato e alle Commissioni tributarie territoriali; in altri casi, le modifiche al numero dei centri di costo derivano dalla razionalizzazione delle strutture periferiche (Ministero degli affari esteri, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) conseguenti alle riorganizzazioni adottate ai sensi del citato decreto-legge n. 95 del 2012, articolo 2, comma 10.
      Per quanto riguarda le modifiche intervenute sui programmi di spesa, sono stati istituiti 16 nuovi programmi, 9 sono stati soppressi, 29 sono stati parzialmente modificati nella descrizione e nel contenuto.
      In totale, si è passati da 174 programmi del 2014 a 181 programmi per il triennio 2015-17, mentre le missioni di spesa sono rimaste 34.
      Le modifiche più rilevanti sui programmi hanno interessato le seguenti missioni di spesa:

          010 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

          011 – Competitività e sviluppo delle imprese

 

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          015 – Comunicazioni

          017 – Ricerca e innovazione

          018 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

          020 – Tutela della salute

          021 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici.

      Si tratta dei programmi che fanno riferimento ai Ministeri che hanno subìto i più significativi interventi di riorganizzazione, in particolare quelli che sono passati da una struttura dipartimentale ad una direzionale (Ministeri dello sviluppo economico e della salute); in tali casi, d'intesa con le amministrazioni, si è proceduto all'istituzione di nuovi programmi in conseguenza dell'incremento del numero dei centri di responsabilità del bilancio, nel rispetto della prescrizione dell'articolo 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009, secondo la quale «La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa».
      A tale proposito, è opportuno segnalare che nella struttura organizzativa direzionale adottata da alcune amministrazioni (Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare) sono presenti più direzioni generali alle quali è attribuito lo stesso programma 32.3 (Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza), che risulta condiviso fra più centri di responsabilità del bilancio.
      Il Budget economico si articola nelle sezioni di seguito rappresentate (non sono inclusi nel Budget economico gli stanziamenti del bilancio finanziario relativi ai rimborsi e alle restituzioni di imposte ai cittadini e alle imprese, ai rimborsi della quota capitale, esclusi gli interessi, dei prestiti contratti dallo Stato, alle anticipazioni e alle regolazioni contabili e alle altre poste rettificative del bilancio finanziario, in quanto relativi a spese che, pur rientrando naturalmente nel calcolo del fabbisogno da finanziare per l'anno da parte del bilancio dello Stato, non hanno alcun corrispettivo di natura economica):

          costi propri delle amministrazioni centrali: sono i costi di funzionamento, ossia il valore delle risorse umane e strumentali (beni e servizi) direttamente impiegate nell'anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali, previsti con il criterio della competenza economica;

          costi dislocati (Trasferimenti): sono le risorse finanziarie che lo Stato prevede di trasferire, attraverso i ministeri, ad altre amministrazioni pubbliche (enti pubblici, enti territoriali), a organismi internazionali, alle famiglie o ad istituzioni private ed a cui non corrisponde, per i Ministeri eroganti, alcuna controprestazione; gli importi esposti nel Budget economico, in questo caso, coincidono con gli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario;

          oneri finanziari: sono gli interessi che lo Stato prevede di corrispondere nell'anno per il finanziamento dei suoi fabbisogni;

          fondi da assegnare: comprendono i fondi di riserva, i fondi speciali e altri fondi da ripartire, ossia risorse finanziarie la cui destinazione finale sarà stabilita solo al momento della loro assegnazione in base a sopravvenute esigenze gestionali o all'approvazione di provvedimenti legislativi.

      Le previsioni relative ai costi propri sono formulate in coerenza con le corrispondenti previsioni finanziarie, trovando riscontro nelle risorse finanziarie incluse nel disegno di legge di bilancio 2015-2017. La coerenza fra previsioni economiche e finanziarie viene intesa come necessità, da parte delle amministrazioni, di tener conto dell'ammontare di risorse finanziarie utilizzabili e delle disposizioni finalizzate al contenimento della spesa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
      Per quanto riguarda, in particolare, le previsioni di costi propri, la componente relativa al costo del personale è la più

 

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significativa e deriva da un meccanismo di calcolo basato sulla moltiplicazione dei costi medi unitari annui per la quantità di risorse umane che le amministrazioni prevedono di impiegare nel triennio di riferimento (espresse in anni/persona per posizione economica-contratto della qualifica). I costi medi unitari, per la parte relativa alle componenti fisse, sono predeterminati sul sistema informatico dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e non sono modificabili dagli utenti, mentre il valore medio unitario delle componenti accessorie è inserito dalle singole amministrazioni, in quanto dipende da parametri che variano da un'amministrazione all'altra.
      A tale proposito vanno segnalate le iniziative avviate negli ultimi anni per migliorare la qualità dei dati attraverso la costante verifica con i dati degli esercizi precedenti e la progressiva integrazione delle previsioni economiche e finanziarie del personale. Le previsioni quantitative del personale sono inserite un'unica volta nel Budget economico per poi affluire automaticamente, dopo le integrazioni necessarie a ricondurre le previsioni economiche (anni/persona che si prevede di utilizzare nel triennio di riferimento) a quelle finanziarie (anni/persona che si prevede di pagare), al Sistema conoscitivo del personale (SICO), per la predisposizione degli allegati al disegno di legge di bilancio relativi alla spesa di personale.
      Dai differenti criteri applicati nella rappresentazione degli eventi secondo l'approccio economico e quello finanziario risultano delle differenze o disallineamenti (temporali, strutturali o sistemici) che sono evidenziati attraverso l'operazione di riconciliazione. Tale operazione, effettuata in via automatica a cura del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche avvalendosi di informazioni fornite dai centri di responsabilità, consente di riconciliare le previsioni dei costi propri (personale, beni e servizi) formulate dai centri di costo con gli stanziamenti in conto competenza del bilancio di previsione.
      La formulazione del Budget 2015-2017 tiene conto delle disposizioni di diversi provvedimenti legislativi succedutisi negli ultimi anni che hanno comportato, a vario titolo, interventi di contenimento della spesa i cui riferimenti sono contenuti nella circolare di previsione n. 16 del 2014, tra cui gli obiettivi di riduzione del personale di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 95 del 2012.

Le Tavole del Budget economico.

      Per la rappresentazione dei valori del Budget dello Stato si utilizzano due tipologie di tavole:

          1. Tavole riepilogative dei costi per ciascun Ministero, allegate ai relativi stati di previsione della spesa;

          2. Tavole riepilogative a livello dello Stato, di seguito allegate, che forniscono una visione d'insieme di tutti i valori economici del Budget in oggetto secondo la natura dei costi (Tavola A, che espone i costi del triennio di previsione, e Tavola B, che espone lo scostamento tra i costi previsti nel 2015 e gli anni precedenti 2014 e 2013), la destinazione dei costi (Tavola C, che espone i costi su tutte le missioni, e Tavola D, che sintetizza in forma grafica i costi delle principali missioni); sono previste inoltre, altre due Tavole che rappresentano, rispettivamente, gli anni/persona, i costi delle retribuzioni e i costi medi pro capite per il triennio di previsione (Tavola E) e la riconciliazione dei costi con gli stanziamenti del bilancio finanziario per il triennio (Tavola F).

      La tavola A, nella prima parte, riporta i costi propri delle amministrazioni centrali, distinti in costi del personale, costi di gestione, costi straordinari e speciali e ammortamenti per gli anni 2015, 2016 e 2017.
      Come si evince dalla tabella, l'andamento dei costi propri nel triennio presenta un aumento tra il primo e il secondo anno, per poi diminuire nel terzo anno di previsione. L'aggregato che influisce

 

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maggiormente su tale variazione è rappresentato dai costi di gestione.
      In particolare:

          il costo del personale è lievemente decrescente nel triennio, in conseguenza sia delle disposizioni sul blocco del turn-over sia delle norme sul blocco dei rinnovi contrattuali;

          i costi di gestione mostrano un aumento tra gli anni 2015 e 2016, per poi diminuire decisamente nel 2017. L'incremento del 2016 dipende dall'avanzamento di alcuni programmi di acquisto di armi e armamenti della Difesa, che nel sistema di contabilità economica sono stati registrati come acquisti per beni di consumo, secondo i criteri classificatori del SEC 95, nelle more dell'adeguamento ai nuovi criteri del SEC 2010 (in occasione dell'aggiornamento del budget alla legge di bilancio 2015-2017) secondo i quali gli acquisti in oggetto saranno classificati come investimenti e soggetti ad ammortamento [si confronti il regolamento (UE) n. 549/2013, allegato A, § 1.51 e § 3.127]. Al netto dell'acquisto di armi e armamenti, i costi di gestione mostrano una significativa riduzione nel triennio, riscontrabile anche rispetto agli anni 2014 e 2013 (Tavola B), quale probabile conseguenza dei provvedimenti adottati per la razionalizzazione delle spese per acquisto di beni e servizi;

          i costi straordinari e speciali presentano un andamento stabile per i primi due anni del triennio per poi mostrare un leggero aumento nel 2017 determinato dai costi relativi all'esborso da contenzioso; nel macroaggregato, sono, infatti, inclusi i costi previsti per contenziosi verso i cittadini e le imprese e, in misura preponderante, costi per servizi di natura finanziaria a carico dello Stato, che non rientrano fra gli ordinari costi di funzionamento delle strutture amministrative e possono seguire dinamiche diverse da questi; vi rientrano, fra gli altri, i compensi corrisposti alla società Poste italiane Spa e alla Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, ai centri di assistenza fiscale e alla società Equitalia Spa, agli intermediari per la collocazione sul mercato dei titoli del debito pubblico, eccetera;

          gli ammortamenti, relativi a beni durevoli acquisiti negli anni precedenti e ancora in uso e a beni durevoli che si prevede di acquisire nel triennio, mostrano, un andamento in leggero aumento per tutti e tre gli anni in esame.

      Nella seconda parte della stessa Tavola A sono riportati i costi dello Stato non riferibili ai singoli centri di costo (costi dislocati, ossia le risorse che lo Stato prevede di trasferire nel triennio ad altre amministrazioni pubbliche, alle imprese e alle famiglie oneri finanziari e fondi da assegnare).
      I dati esposti evidenziano:

          una diminuzione nel secondo anno dei trasferimenti correnti, che però presentano un leggero aumento nel terzo anno, mentre sono visibili tra il 2015 e il 2016 e il 2017 forti riduzioni dei trasferimenti in conto capitale (contributi agli investimenti e altri trasferimenti in conto capitale);

          una moderata crescita degli oneri finanziari sul debito dello Stato nel triennio;

          un andamento decrescente dei fondi da assegnare rispetto al 2015, più contenuto nel 2017.

      In merito agli importi dei costi propri e dei costi dislocati per missione, che sono presentati in colonne separate nella Tavola C, si possono distinguere:

          missioni perseguite prevalentemente mediante l'utilizzo di costi dislocati, tra le quali le più rilevanti sono le seguenti: 03 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali), che accoglie i trasferimenti a regioni, province e comuni non vincolati a specifiche destinazioni o effettuati in attuazione del federalismo fiscale; 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) (trasferimenti di carattere sociale a categorie svantaggiate o a sostegno della famiglia); 25 (Politiche previdenziali) (trasferimenti a enti previdenziali, sostegno dello Stato

 

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alle gestioni previdenziali). In alcuni casi la prevalenza finanziaria dei trasferimenti si verifica anche in presenza di missioni perseguite direttamente dalle amministrazioni centrali come, ad esempio, per la missione 04 (L'Italia in Europa e nel mondo), che accoglie sia gli oneri delle funzioni svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale attraverso le strutture centrali e la rete diplomatica e consolare, sia i trasferimenti a Stati esteri e organismi internazionali in attuazione della politica di cooperazione internazionale del nostro Paese, nonché il contributo finanziario al bilancio dell'Unione europea a carico dell'Italia;

          missioni perseguite prevalentemente mediante l'impiego diretto di risorse umane e strumentali da parte dei Ministeri, con una prevalenza dei costi propri rispetto ai costi dislocati. È il caso, in particolare, delle missioni 05 (Difesa e sicurezza del territorio) (che accoglie i costi per l'operatività delle Forze armate), 06 (Ordine pubblico e sicurezza) (costi delle attività delle forze di polizia); 07 (Giustizia) (costi dei tribunali e degli uffici giudiziari civili, penali e minorili, e della amministrazione penitenziaria; 22 (Istruzione scolastica) (che include i costi delle strutture scolastiche statali, ivi incluso il personale docente).

 

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SEZIONE V
L'ECOBILANCIO DELLO STATO

Premessa.

      La legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità e finanza pubblica, all'articolo 36, comma 6, ha stabilito che in allegato al Rendiconto generale dello Stato siano illustrate le «risultanze delle spese relative ai Programmi aventi natura o contenuti ambientali» definite come «le risorse impiegate per finalità di protezione dell'ambiente, riguardanti attività di tutela, conservazione, ripristino e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale». Per quanto riguarda le modalità di attuazione, il citato articolo prevede che le amministrazioni forniscano al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie secondo schemi contabili e modalità di rappresentazione, stabiliti con determinazione del Ragioniere generale dello Stato, coerenti con gli indirizzi e i regolamenti comunitari in materia. Metodologia, criteri contabili e classificazioni utilizzati per l'identificazione delle spese ambientali sono descritti nella determinazione del Ragioniere generale dello Stato n. 39816 del 2011 (nel sito della Ragioneria generale dello Stato al seguente indirizzo: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/L'ECORENDICONTO DELLO STATO). Le menzionate disposizioni introdotte dalla legge n. 196 del 2009 sono state applicate per la prima volta all'esercizio finanziario del 2010.
      Sebbene la legge n. 196 del 2009 non preveda l'illustrazione delle spese a finalità ambientale così individuate, si è ritenuto opportuno tenere in considerazione le prescrizioni della nuova previsione normativa anche nel documento allegato alla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio. Pertanto, già dal 2011, le spese ambientali individuate con le stesse modalità sono state rappresentate anche in fase di disegno di legge di bilancio per gli esercizi finanziari 2012-2014.

 

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      Le definizioni e le classificazioni di riferimento per la identificazione e la classificazione delle spese ambientali sono quelle adottate per il Sistema europeo per la raccolta dell'informazione economica sull'ambiente SERIEE (Système Européen de Rassemblement de l'Information Economique sur l'Environnement), che individua due tipologie di spese ambientali tra loro complementari (l'articolazione delle classificazioni CEPA e della CRUMA è riportata nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato):

          le spese per la «protezione dell'ambiente», classificate secondo la classificazione CEPA (Classification of Environmental Protection Activities and Expenditure – Classificazione delle attività e delle spese per la protezione dell'ambiente);

          le spese per l’«uso e gestione delle risorse naturali», classificate secondo la classificazione CRUMA (Classification of Resource Use and Management Activities and Expenditures – Classificazione delle attività e delle spese per l'uso e gestione delle risorse naturali).

      I dati di base sono stati rilevati a livello di singoli piani gestionali in cui si articolano i capitoli del bilancio dello Stato. L'aggregato di spesa cui si fa riferimento è la spesa primaria (corrispondente alla spesa complessiva depurata dalla componente degli interessi passivi, dei redditi da capitale e del rimborso delle passività finanziarie) per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali effettuate a beneficio della collettività, dalla quale sono pertanto escluse le spese che le amministrazioni sostengono per la produzione di servizi ambientali ad uso interno (si tratta di spese che le amministrazioni centrali dello Stato sostengono per la produzione di servizi ambientali a proprio uso e consumo sia quando rivestono il ruolo di produttori sia quando rivestono il ruolo di utilizzatori. Pertanto sono escluse dal calcolo, ad esempio, le spese sostenute dalle amministrazioni per lo smaltimento dei propri rifiuti, sia nel caso in cui tale servizio sia stato svolto con strutture proprie, sia nel caso in cui tale servizio sia stato acquistato da soggetti terzi). L'ammontare delle spese ambientali può risultare sottostimato in virtù dell'esistenza di una serie di piani gestionali per i quali, allo stato attuale delle informazioni disponibili alle amministrazioni, non è stato possibile individuare con sufficiente precisione la destinazione finale della spesa e del o l'esatto ammontare destinato a finalità ambientali. In mancanza di tali informazioni, ai fini dell'aggregazione dei dati, tali piani gestionali sono stati esclusi.
      Le informazioni di seguito illustrate sono volte a fornire un quadro delle previsioni di spesa ambientale per gli esercizi finanziari 2015-2017. Tale quadro potrà subire variazioni in corso di esercizio per effetto delle usuali operazioni di gestione del bilancio.

Risorse finanziarie stanziate per la spesa primaria ambientale dello Stato nel bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2015-2017.

Settori ambientali di intervento e natura economica della spesa.

      Le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e gestione delle risorse naturali secondo il disegno di legge di bilancio ammontano a circa 2,2 miliardi di euro nel 2015, pari allo 0,4 per cento della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse rimangono sostanzialmente stabili nel 2016 e subiscono una lieve riduzione nel 2017 (rispettivamente, 0,4 per cento e 0,3 per cento del bilancio dello Stato). Si tratta delle risorse iniziali stanziate in conto competenza per il triennio 2015-2017 (cfr. Tavola 1 in Appendice). Rispetto agli stanziamenti iniziali destinati alle stesse finalità nel 2014, pari a oltre 1,5 miliardi di euro, si registra un incremento del 4 per cento circa per il 2015.
      Gli stanziamenti iniziali di competenza rappresentano solo una parte delle risorse finanziarie effettivamente destinate a finalità

 

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ambientali nel corso dell'esercizio. Tenendo conto di quanto si è verificato in precedenti esercizi, gli stanziamenti di bilancio possono aumentare per effetto di variazioni in corso di esercizio. Nel 2013, ad esempio, variazioni intervenute in corso d'esercizio hanno prodotto stanziamenti definitivi maggiori di 1,4 miliardi di euro rispetto a quelli iniziali. Inoltre, la spesa ambientale appare caratterizzata da una sensibile quota di residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti: nel 2013 circa il 27,3 per cento delle risorse a disposizione (massa spendibile) per finalità ambientali è provenuta per l'appunto da residui accertati all'inizio dell'esercizio.
      I settori in cui si concentra la maggior parte – circa il 65,5 per cento – delle risorse iniziali destinate alla spesa primaria ambientale del 2015 sono i seguenti: «protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie», «protezione della biodiversità e del paesaggio» e «uso e gestione delle acque interne»; tali settori assorbono rispettivamente il 38,7 per cento, il 18,4 per cento e l'8,4 per cento (Grafico 1). Inoltre, una quota ulteriore, pari al 16 per cento si ripartisce, altresì, in «altre attività di protezione dell'ambiente» (6,2 per cento), «gestione delle acque reflue» (5,2 per cento) e «uso e gestione della flora e della fauna selvatica» (4,6 per cento).
      Per gli anni 2016 e 2017 la spesa primaria ambientale continua ad essere principalmente finalizzata alla «protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie» e alla «protezione della biodiversità e del paesaggio», che assorbono per i due anni rispettivamente il 58,5 per cento e il 43,7 per cento della spesa primaria ambientale annuale.

 

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      Una quota rilevante degli stanziamenti iniziali di competenza è costituita da trasferimenti ad altri operatori (amministrazioni pubbliche, imprese, famiglie e istituzioni sociali private): nel complesso tali trasferimenti rappresentano il 52,1 per cento degli stanziamenti iniziali nel 2015, composto per il 41,9 per cento da trasferimenti in conto capitale e per il 10,2 per cento da trasferimenti di parte corrente. La percentuale complessiva dei trasferimenti resta pressappoco costante nel 2016 e si riduce al 35,8 per cento nel 2017. I trasferimenti in conto capitale sono destinati prevalentemente alla «protezione e risanamento del suolo, delle acque del sottosuolo e di superficie», all’«uso e gestione delle acque interne» e alla «ricerca e sviluppo per l'uso e gestione delle risorse naturali». Seguono la «gestione dei rifiuti» e la «ricerca e sviluppo per la protezione dell'ambiente».

Spesa primaria ambientale per Ministero e per missione.

      La maggior parte delle risorse destinate a finalità ambientali è assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (29,9 per cento nel 2015), al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (27,3 per cento), e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (21,6 per cento) che insieme assorbono circa il 78,9 per cento del totale degli stanziamenti iniziali. Inoltre, complessivamente circa il 20,8 per cento delle risorse iniziali si distribuisce tra il Ministero dell'economia e delle finanze (9 per cento), il Ministero dell'interno (8,1 per cento) e il Ministero dello sviluppo economico (3,6 per cento) (Grafico 2).

 

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      La distribuzione della spesa primaria ambientale tra le diverse missioni discende dalle diverse competenze dei ministeri in materia ambientale (Tavola 2 in Appendice).
      La quota maggiore di risorse per finalità ambientali riguarda la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» (31,8 per cento nel 2015, 32,8 per cento nel 2016 e 36,6 per cento nel 2017), nella quale rientra la maggior parte delle attività del Ministero dell'ambiente che ha competenza su tutti i settori ambientali di intervento. Sono incluse in questa missione anche alcune attività del Corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tra le quali quelle relative alla salvaguardia della biodiversità, sorveglianza e custodia del patrimonio naturale protetto e le risorse del Ministero dell'economia e delle finanze destinate prevalentemente alla concessione di mutui per attività di natura ambientale.
      Nella missione «Infrastrutture pubbliche e logistica» (20 per cento delle risorse nel 2015, 22,0 per cento nel 2016 e 8,4 per cento nel 2017), che rappresenta la seconda per importanza, sono comprese le risorse destinate per la realizzazione del sistema Mose, l'aggiornamento degli studi sulla laguna di Venezia e la realizzazione delle opere strategiche di captazione ed adduzione di risorse idriche.
      La spesa ambientale della missione «Ordine pubblico e sicurezza» (11,9 per cento nel 2015, 11,3 per cento nel 2016 e 15,2 per cento nel 2017) è costituita in prevalenza dalle attività in materia ambientale del Corpo delle Capitanerie di porto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      La missione «Soccorso civile» (con una spesa ambientale pari a 11,1 per cento delle spese ambientali previste nel 2015, 10,6 per cento nel 2016 e 15 per cento nel 2017) comprende prevalentemente le attività ambientali del Dipartimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del Ministero dell'interno, riguardanti principalmente la prevenzione e lo spegnimento degli incendi forestali, la prevenzione dei rischi industriali e dei rischi di incidenti rilevanti e il controllo e il monitoraggio delle radiazioni attraverso la gestione della rete nazionale di ricaduta della radioattività e altre attività ambientali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, condotte dal Corpo forestale dello Stato.
      La spesa ambientale della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» (che rappresenta il 6,4 per cento per il 2015, il 6,2 per cento per il 2016 e lo 0,2 per cento per il 2017) è finalizzata in buona parte agli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      La spesa ambientale della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (6,4 per cento nel 2015, 6,1 per cento nel 2016 e 8,4 per cento nel 2017) riguarda principalmente le attività di tutela ambientale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

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APPENDICE

I dati dell'eco-bilancio

 

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ALLEGATO

Le classificazioni della spesa ambientale

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

      1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2015, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».
      3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2015, in 79.000 milioni di euro.
      4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,

 

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dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2015, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
      5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2015, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
      7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 550 milioni di euro e 9.000 milioni di euro.
      8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
 

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indicate nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, e alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
      11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero
 

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dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
      13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
      15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia,
 

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degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
      16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2015, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nell'ambito del programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
      17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
      18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza
 

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di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
      19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
      20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
      21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nell'ambito dei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le
 

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amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
      22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2015, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
      23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
      24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
 

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e delle finanze per l'anno finanziario 2015, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
      25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
      26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
      27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 75 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014.
      28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle
 

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scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
      29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.
      30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
      31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione
 

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economica», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, e successive modificazioni.
      32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
      2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese e al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
      3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del

 

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decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
      2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2015, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
      3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta

 

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del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nell'ambito del programma «Amministrazione penitenziaria» e del programma «Giustizia minorile», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2015.

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
      2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per l'anno finanziario 2015, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Appendice n. 1).
      3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti

 

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programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2015, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.
      4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2015.
      5. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2015, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal
 

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Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella della legge di stabilità, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, primo periodo, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
      7. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

 

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      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
      4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2015, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni di bilancio compensative, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per il riparto delle somme di
 

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cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 5.

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
      2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2015, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

 

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n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
      5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
      6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2015, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
      7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2015, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Garanzia dei diritti e interventi
 

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per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
      12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
 

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del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
      13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, anche per l'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2015, in

 

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conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
      4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2015, è fissato in 136 unità.

 

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      5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2015, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
      6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
      7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2015, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
 

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      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
      2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:

          a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

              1) Esercito n. 71;

              2) Marina n. 16;

              3) Aeronautica n. 52;

              4) Carabinieri n. 0;

          b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1

 

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dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

              1) Esercito n. 0;

              2) Marina n. 50;

              3) Aeronautica n. 9;

          c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:

              1) Esercito n. 98;

              2) Marina n. 15;

              3) Aeronautica n. 20.

      3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è fissata, per l'anno 2015, come segue:

          1) Esercito n. 291;

          2) Marina n. 270;

          3) Aeronautica n. 246;

          4) Carabinieri n. 90.

      4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:

          1) Esercito n. 420

          2) Marina n. 242;

          3) Aeronautica n. 265.

      5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma l dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15

 

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marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2015, come segue:

          l) Esercito n. 480;

          2) Marina n. 201;

          3) Aeronautica n. 140.

      6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aeree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2015, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
      7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
      8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario

 

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2015, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2015, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di competenza e di

 

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cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.
      3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
      5. Per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso
 

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al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2015 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
      7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
 

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      9. Per l'anno finanziario 2015 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
 

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Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, rispettivamente per la parte corrente e per il conto capitale dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli, iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», relativi al Fondo unico dello spettacolo.
      3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2015, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti e alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole

 

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e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 2015, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, in ordine al trasferimento delle funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di turismo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero
della salute e disposizioni relative).

      1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2015.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2015, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma

 

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«Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

      1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 829.709.811.344, in euro 798.862.620.465 e in euro 836.316.076.932 in termini di competenza, nonché in euro 840.950.462.251, in euro 808.390.964.560 e in euro 845.858.096.928 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2015-2017.

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

      1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2015-2017, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

      1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» del programma «Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica», nell'ambito

 

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della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2015, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
      4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi.
      5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2014 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
 

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      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
      7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
      8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
 

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n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
      10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
      11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
      12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2015, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi e iniziative finalizzati al benessere del personale.
      13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni
 

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compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
      14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
      15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentori degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2015, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi e i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro e agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.
      16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività
 

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finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
      17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
      18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
      19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2014, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
      20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di
 

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modifica e integrazione delle stesse, individuati e approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
      21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
      22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
      23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle
 

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risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazioni unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione.
      24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
      25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2015-2017 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

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