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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4641 |
1) self-archiving (cosiddetta via verde) ovvero la ripubblicazione in archivi istituzionali e disciplinari ad accesso aperto di opere già apparse in forme editoriali tradizionali (solitamente dopo un periodo di «embargo», cioè quello durante il quale la rivista detiene i diritti di pubblicazione del manoscritto). Tale metodo consente agli autori di scegliere liberamente la rivista su cui pubblicare e, in seguito (o contestualmente, in base alla tipologia di contratto di cessione dei diritti stipulato con la casa editrice o alla normativa vigente), di caricare autonomamente il prodotto della propria ricerca in repository o directory OA;
2) pubblicazione in riviste e collane di libri che nascono ad accesso aperto (cosiddetta via aurea), ovvero fruibili gratuitamente dal lettore. Spesso, però, si tratta di riviste author pay i cui costi di pubblicazione sono molto gravosi. Tale sistema, che lascia agli editori (e non agli autori) la pubblicazione gratuita dell'informazione scientifica, è stata perseguita nel Regno Unito fin dalle prime fasi, salvo poi la registrazione di molti passi indietro a causa dell'alto costo (oltre che del problema della scarsa libertà lasciata agli autori, invitati a pubblicare solo su determinate riviste).
Per quanto riguarda la legislazione sull'OA, sono tre i principali modelli normativi: quello statunitense, quello spagnolo e quello tedesco:
1) modello degli Stati Uniti d'America (USA) [Division G, Title II, Section 218 of PL 110-161 (Consolidated Appropriations Act, 2008) e Division F Section 217 of PL 111-8 (Omnibus Appropriations Act, 2009)]. Negli USA tutti i soggetti finanziati dai National institutes of health devono ripubblicare su PubMed Central, l'archivio biomedico OA dei NIH, non oltre dodici mesi dalla pubblicazione ufficiale dalla prima pubblicazione, la versione elettronica dei manoscritto passato attraverso il processo di referaggio e accettato per la pubblicazione dall'editore. L'assolvimento dell'obbligo è sottoposto all'attuazione da parte del soggetto finanziato di una policy che sia compatibile con il copyright. Quest'ultimo presupposto è di fondamentale importanza per comprendere la natura della norma. Essa infatti è una norma obbligatoria programmatica, cioè impone al soggetto finanziato (ad esempio un'università) la predisposizione di una regolamentazione per l'attuazione dell'obbligo. Come dire che il ricercatore non deve essere lasciato solo dalla propria istituzione nella gestione dei diritti d'autore;
2) modello spagnolo [articulo 37 (Difusión en acceso abierto) della Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnologia y la Innovación]. Anche il modello spagnolo si basa su una norma obbligatoria e programmatica che mira alla ripubblicazione in archivi aperti. La principale differenza rispetto al modello americano è la portata non settoriale della norma: essa riguarda non solo l'area biomedica ma tutte le aree scientifiche. Contiene un'esplicita limitazione oggettiva del suo campo di applicazione: concerne solo pubblicazioni seriali o periodiche. La norma prende le mosse dalla promozione della creazione da parte degli enti pubblici del «Sistema spagnolo di scienza, tecnologia e innovazione» di archivi ad accesso aperto individuali o comuni, interoperabili con gli archivi esistenti in campo internazionale. Pone poi l'obbligo, in capo al personale impegnato in una ricerca finanziata per più della metà con fondi del bilancio dello Stato, di pubblicare il più presto possibile e comunque non oltre dodici mesi dalla prima pubblicazione la versione finale accettata dall'editore in un archivio disciplinare o istituzionale ad accesso aperto. Disposizione degna di nota è quella che rende la versione del contributo scientifico pubblicata negli archivi ad accesso aperto suscettibile di essere presa in considerazione nelle procedure di valutazione dell'amministrazione pubblica;
3) modello tedesco [la legge 1° ottobre 2013 (BGBI. I S. 3714), Gesetz zur Nutzung verwaister und vergriffener Werke und einer weiteren Ànderung des Urheberrechtsgesetzes, che ha aggiunto un quarto comma al paragrafo 38 della legge tedesca sul diritto d'autore (Urheberrechtsgesetz o UrhG)]. Il modello tedesco è molto rilevante perché è l'unico che prende le mosse dall'ostacolo a monte della via verde all'accesso aperto: il diritto d'autore. Per garantire la praticabilità della via verde il legislatore tedesco, nell'ambito di una più ampia riforma del diritto d'autore, conferisce all'autore di un contributo scientifico generato nel contesto di un'attività di ricerca finanziata almeno per la metà con risorse pubbliche (e pubblicato in una raccolta che esce periodicamente almeno due volte all'anno) il diritto di rendere pubblicamente accessibile per scopi non commerciali il medesimo contributo, nella versione accettata del manoscritto, dopo il termine di dodici mesi dalla prima pubblicazione. Il meccanismo giuridico opera anche qualora l'autore abbia ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo al curatore o all'editore della prima pubblicazione. Inoltre l'accordo che ne escluda l'operatività è nullo. In altri termini, si tratta di una disposizione imperativa, inderogabile per via contrattuale.
In Germania, dunque, l'autore di un contributo scientifico che ha avuto origine nell'ambito di un'attività di ricerca e di insegnamento finanziata almeno per metà da fondi pubblici ed è pubblicato in una collezione che esce periodicamente almeno due volte l'anno ha il diritto (anche se ha concesso all'editore o al curatore un diritto d'uso esclusivo) di rendere pubblicamente accessibile, dopo la scadenza di dodici mesi dalla prima pubblicazione, il contributo nella versione del manoscritto accettato, fintanto che non serva a uno scopo commerciale. Un accordo divergente a scapito dell'autore è senza effetto.
Pochi mesi dopo che, nel giugno 2013, il Gruppo OA della Commissione biblioteche della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) tentasse di colmare il grave vuoto legislativo italiano emanando le «Linee guida per la redazione di policy e regolamenti universitari in materia di accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati della ricerca» (mentre venivano creati numerosi repository e directory di open data e venivano approvati, presso gli atenei italiani, regolamenti in autonomia, e dunque disomogenei, sul libero accesso), il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, concernente «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo», è intervenuto sull'argomento nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4:
«2. I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro
a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente;
b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali.
2-bis. Le previsioni del comma 2 non si applicano quando i diritti sui risultati delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione godono di protezione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
3. Al fine di ottimizzare le risorse disponibili e di facilitare il reperimento e l'uso dell'informazione culturale e scientifica, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottano strategie coordinate per l'unificazione delle banche dati rispettivamente gestite, quali quelle riguardanti l'anagrafe nazionale della ricerca, il deposito legale dei documenti digitali e la documentazione bibliografica.
4. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
In questa norma, che parla di «articoli» e non di pubblicazioni scientifiche escludendo i libri di testo, non vi è una pianificazione finanziaria atta a incentivare l'adesione all'OA (ad esempio iniziative sul finanziamento di archivi istituzionali conformi idonei a perseguire la cosiddetta «via verde», ovvero quella perseguita dalla comunità accademica internazionale dato che, «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica», risulta comunque impraticabile la «via aurea»). I termini temporali massimi (diciotto e ventiquattro mesi) per la ripubblicazione si pongono oltre i parametri fissati dalla citata raccomandazione europea (sei e dodici mesi), così come oltre tutti i limiti temporali rinvenibili nei modelli di riferimento (USA, Spagna, Germania).
Al di là del problema sistemico dovuto alle resistenze di una parte dell'editoria e del mondo accademico più conservatore, una legislazione più efficace e precipua potrebbe dare una sterzata all'OA anche in Italia, così da uscire da una situazione pericolosamente stagnante.
La presente proposta di legge consta di un solo articolo ed è così strutturata: il comma 1, lettera a), numero 1), con l'aggiunta delle parole «e a fini non commerciali» al comma 2 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2013, ha lo scopo di sottolineare la natura del tutto non commerciale dell'accesso aperto alla comunicazione scientifica ed è atto a eliminare una specifica, presente nel medesimo comma 2, riguardante i periodici a carattere scientifico oggetto delle disposizioni; il numero 2) sostituisce la lettera a) del comma 2, al fine di rendere oggetto delle nuove disposizioni anche il materiale audio e visivo a carattere scientifico e sottolineando che l'utente finale (o lettore) sarà legittimato a consultare l'informazione scientifica nei tempi e nei luoghi a lui più consoni; il numero 3) sostituisce lettera b) del comma 2 sostanzialmente allineando, per chi sceglie la «via verde» del self-archiving, i periodi di «embargo» delle pubblicazioni in archivi ad accesso aperto, la normativa italiana alla raccomandazione europea; la lettera b) inserisce un comma al medesimo articolo al fine di annullare qualsiasi forma contrattuale stipulata sia dall'editore di
1. All'articolo 4 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) all'alinea, dopo le parole: «adottano, nella loro autonomia» sono inserite le seguenti: «e a fini non commerciali» e le parole: «che abbiano almeno due uscite annue» sono soppresse;
2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della prima pubblicazione, in modo tale che l'articolo e l'eventuale materiale audio e video a esso allegato siano accessibili a titolo gratuito dal luogo e nel momento scelti individualmente dall'utente»;
3) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro sei mesi dalla prima pubblicazione per le pubblicazioni delle aree disciplinari scientifico-tecnico-mediche e dodici mesi per le aree disciplinari umanistiche e delle scienze sociali»;
b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. È nullo il contratto di edizione se l'editore della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera a), ha ceduto il diritto di sfruttamento a terzi. Il contratto di edizione è altresì nullo se uno o più autori della pubblicazione realizzata secondo le modalità di cui al comma 2, lettera b), hanno ceduto il diritto di sfruttamento esclusivo
c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, istituisce una Commissione per la divulgazione dell'informazione scientifica, al fine di selezionare le migliori forme di diffusione della più recente informazione culturale e scientifica a favore della collettività, da trasmettere attraverso il canale radiotelevisivo pubblico. La trasmissione relativa all'informazione culturale e scientifica deve essere prevista all'interno del contratto nazionale di servizio stipulato con la società RAI – Radiotelevisione italiana Spa ai sensi del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177».
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