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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4373 |
Dalle disposizioni del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 1 reca disposizioni di carattere ordinamentale relative all'abrogazione della vigente disciplina in materia di lavoro accessorio.
A tale riguardo, si rappresenta che dalla soppressione di tale istituto non possono desumersi direttamente diminuzioni degli attuali livelli occupazionali, essendo presumibile che le prestazioni di lavoro acquisite tramite voucher verranno acquisite attraverso le ulteriori, numerose forme contrattuali disponibili a legislazione vigente (contatto a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoro intermittente, collaborazioni eccetera).
Le modifiche della legislazione vigente previste dal presente articolo, pertanto, non sono suscettibili di determinare effetti apprezzabili sui saldi di finanza pubblica, con riferimento a possibili variazioni di entrate di tipo contributivo o fiscale.
A tale proposito, giova ricordare, ancora, che – ai sensi della disciplina oggetto di abrogazione (articolo 49, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2015) – il compenso percepito dai prestatori di lavoro accessorio è esente da qualsiasi imposizione fiscale, mentre sul piano contributivo si applicano aliquote inferiori a quelle previste per le altre tipologie di rapporto di lavoro (autonomo o subordinato). Ciò determina, tra l'altro, che a fronte di un numero di ore lavorate e compensate tramite voucher inferiore alle ore lavorare in esecuzione delle altre correnti forme contrattuali si producono effetti negativi dal punto del complesso delle entrate contributive.
L'articolo 1 non determina, in conclusione, effetti finanziari diretti a carico della finanza pubblica.
D'altro canto, nelle diverse occasioni in cui l'istituto dei voucher ha subìto modifiche tali da ampliarne l'utilizzo non sono stati scontati effetti positivi per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda, da ultimo, l'importo spettante all'INPS, a titolo di rimborso spese, in qualità di concessionario del servizio di gestione dei voucher, si precisa che la minor entrata sarà compensata dal risparmio di spesa per la gestione del servizio stesso.
Per quel che concerne poi la responsabilità solidale in materia di appalti, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dispone che le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di superare l'istituto del lavoro accessorio al fine di contrastare pratiche elusive, nonché di modificare la disciplina della responsabilità solidale negli appalti al fine di elevare ulteriormente l'efficacia delle tutele in favore dei lavoratori, in coerenza con la recente evoluzione della disciplina in materia di contratti pubblici;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
1. Gli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono abrogati.
2. I buoni per prestazioni di lavoro accessorio richiesti alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017.
1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,» sono soppresse;
b) il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 2017
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri.
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Visto, il Guardasigilli: Orlando.
(*) Si veda anche l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2017.
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