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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2250 |
1. La Repubblica riconosce il valore civile e la funzione di utilità sociale delle organizzazioni comunitarie sociali disciplinate dalla presente legge denominate comunità intenzionali.
2. Le comunità intenzionali sono formazioni attraverso le quali, oltre ad esprimersi le personalità dei cittadini, si contribuisce alla realizzazione dei valori di solidarietà sociale, civile, economica e culturale, alla tutela dell'ambiente e al perseguimento di obiettivi di ricerca etica, interiore e spirituale.
3. La funzione sociale delle comunità intenzionali è espressa altresì dallo svolgimento di compiti e attività in favore della collettività con momenti di risparmio della spesa pubblica.
4. Le comunità intenzionali sono aggregazioni di persone fisiche le quali condividono consapevolmente un progetto di vita, caratterizzato dalla ricerca etica e spirituale e fondato su forme di comunione dei beni, collettività delle decisioni, solidarietà e sostegno reciproco tra gli aderenti, attuato mediante forme di convivenza continuativa, anche legate a un determinato territorio o a momenti di valorizzazione degli usi civici.
1. Le regioni e i comuni disciplinano nel dettaglio le modalità di realizzazione e le procedure autorizzatorie delle comunità intenzionali, determinando altresì i parametri, i requisiti, le ulteriori eventuali restrizioni del rapporto tra area agricola e parte edificata, i controlli, il contenuto di
a) l'effettivo raggiungimento dello scopo, prevedendo all'uopo sanzioni e cautele;
b) la connessione logistica e funzionale della comunità intenzionale con le aree agricole;
c) la prevalente destinazione dei prodotti agricoli ai residenti nella comunità intenzionale;
d) la coltivazione nella comunità intenzionale secondo i princìpi dell'agricoltura biologica e biodinamica.
1. Le comunità intenzionali sono costituite con atto pubblico rogato da un notaio e hanno i seguenti requisiti:
a) almeno dieci membri, compresi i minori, all'atto della presentazione della domanda;
b) un progetto di vita comunitaria caratterizzato dalle finalità di cui all'articolo 1, da attuare mediante forme di convivenza continuativa tra gli aderenti, specificamente previste e indicate;
c) lo svolgimento di attività di utilità sociale, da indicare nell'atto costitutivo;
d) la previsione di un ordinamento interno ispirato ai princìpi di uguaglianza e di pari opportunità tra gli aderenti, con indicazione dell'elettività delle cariche, dell'obbligo del bilancio etico-sociale, dei criteri di ammissione, recesso ed esclusione del membro con la relativa regolamentazione dei rapporti tra la comunità e il membro, nonché delle modalità di scioglimento e degli obblighi devolutivi.
2. Le comunità intenzionali in possesso dei requisiti di cui al comma 1 possono chiedere l'iscrizione nel Registro nazionale delle comunità intenzionali, di seguito denominato «Registro intenzionale» istituito presso il Ministero dell'interno; l'iscrizione è deliberata in favore delle comunità intenzionali che ne fanno domanda a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo e purché risulti che le comunità siano esistenti e operanti da almeno due anni.
3. L'iscrizione nel Registro nazionale attribuisce alla comunità intenzionale la personalità giuridica nonché tutti i diritti, gli obblighi, i benefìci e le qualità previste dalla legge in favore di tali soggetti e per i rapporti da essa disciplinati.
4. L'iscrizione nel Registro nazionale attribuisce altresì alla comunità intenzionale un trattamento normativo e fiscale equiparato a quello degli enti senza scopo di lucro e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
5. Il Registro nazionale è tenuto e vigilato da uno speciale ufficio denominato Osservatorio nazionale per le comunità intenzionali istituito, con proprio decreto, dal Ministro dell'interno e del quale fa parte un rappresentante nazionale delle stesse comunità.
1. Le comunità intenzionali traggono le loro risorse economiche da:
a) quote e contributi degli associati;
b) donazioni, lasciti, eredità ed erogazioni liberali;
c) contributi di amministrazioni o di enti pubblici;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi in favore di terzi privati o pubblici;
e) proventi di cessioni di beni derivanti da attività economiche svolte tramite prestazioni d'opera degli associati, di carattere commerciale, artigianale o agricolo;
f) altre entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento della comunità intenzionale;
g) misure di cofinanziamento a valere sui fondi strutturali diretti e indiretti.
2. Le comunità intenzionali, indipendentemente dagli obblighi fiscali e tributari, sono tenute per almeno tre anni alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui al comma 1.
3. Le comunità intenzionali hanno l'obbligo di rendicontazione delle proprie entrate e uscite tramite bilanci annuali.
4. Le comunità intenzionali sono tenute a reinvestire al proprio interno i proventi derivanti dalle attività economiche svolte, coerentemente con le finalità istituzionali e con il divieto di distribuire tra i membri gli utili eventualmente maturati.
1. Le comunità intenzionali possono sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi in favore di terzi a titolo oneroso.
1. Le comunità intenzionali possono ricevere in comodato dalle pubbliche amministrazioni beni pubblici mobili e immobili per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
2. Le comunità intenzionali possono altresì stipulare con enti pubblici territoriali locali specifiche convenzioni per la costruzione o l'ampliamento di strutture già edificate.
3. Le comunità utilizzano preferibilmente strutture immobiliari già esistenti. Non è consentita un'attività di nuova edificazione nei comuni dove siano presenti immobili inutilizzati o dove non sia stato fatto il censimento del patrimonio edilizio. Eventuali nuove edificazioni non possono avere un indice di edificabilità fondiaria superiore a 0,03 metri cubi per metro quadro.
4. Una quota della volumetria totale della comunità intenzionale, non superiore al 15 per cento, può essere destinata a piccole attività produttive, commerciali e di servizi, integrate e complementari tra loro.
1. Ai sensi degli articoli 2659 e 2660 del codice civile, le comunità intenzionali possono acquisire la proprietà dei terreni necessari alla propria costituzione e al proprio funzionamento, con l'obbligo di
1. La gestione dei beni e dei rifiuti prodotti nell'ambito della comunità intenzionale è finalizzata:
a) a privilegiare operazioni di riparazione dei beni non ancora divenuti rifiuti o il riutilizzo di essi;
b) a ridurre a monte la produzione dei rifiuti urbani, assimilati e speciali;
c) alla promozione delle operazioni di riciclo, con particolare riferimento al riciclo di materia della frazione organica dei rifiuti, anche provenienti da lavorazioni agricole.
2. Nell'ambito degli interventi di prevenzione di cui al comma 1, è privilegiato il ricorso all'uso di beni e di imballaggi idonei ad un utilizzo durevole rispetto a un utilizzo di beni e di imballaggi monouso.
1. I membri che prestano la loro attività lavorativa presso la comunità intenzionale in maniera continuativa e prevalente hanno diritto al mantenimento in base alla condizione patrimoniale della comunità stessa e in modo che sia garantito un livello corrispondente a quello definito dall'articolo 36 della Costituzione e dall'articolo 230-bis del codice civile.
2. La comunità intenzionale ha comunque la facoltà di organizzare forme di lavoro diversificate con i trattamenti fiscali autonomi di cui all'articolo 10.
1. Le comunità intenzionali possono stabilire rapporti di lavoro al loro interno
1. Ai soggetti che gestiscono le comunità intenzionali si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
1. I membri delle comunità internazionali hanno tra loro diritti e doveri di natura mutualistica e solidaristica equiparati a quelli previsti per i componenti della famiglia disciplinati dal codice civile.
1. In caso di successione nel patrimonio di un membro di una comunità intenzionale riconosciuta per morte del medesimo, in mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta alla comunità intenzionale di appartenenza in deroga all'articolo 586 del codice civile.
1. Il membro ha il diritto di recedere dalla comunità intenzionale in ogni momento
1. L'iscrizione nel Registro nazionale è consentita, su domanda da presentare al Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coloro che a tale data dimostrino di avere svolto da almeno due anni le attività di cui all'articolo 3 e di possedere i requisiti ivi previsti, anche sotto forma di altri istituti giuridici previsti dall'ordinamento.
2. Entro un anno dalla data di iscrizione nel Registro nazionale i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a provvedere alla loro trasformazione in comunità internazionale secondo le forme e i requisiti stabiliti dalla presente legge.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alle comunità intenzionali si applica la disciplina delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383.
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