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PDL 2558

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2558



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

NICCHI, RICCIATTI, PANNARALE, MELILLA, FRANCO BORDO, DURANTI, CARLO GALLI, COSTANTINO, FOLINO, FRATOIANNI, MARCON, PELLEGRINO, SCOTTO, ZACCAGNINI, PLACIDO

Introduzione dell'articolo 31-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di certificazione di fatti e circostanze richiesti da Stati esteri a fine di adozione internazionale

Presentata il 22 luglio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Negli ultimi anni l'adozione internazionale ha avuto un forte sviluppo rispetto all'adozione nazionale.
      Questo fenomeno è stato riscontrato in tutti i Paesi economicamente sviluppati. Le migliorate condizioni socio-economiche portano, infatti, alla riduzione del numero dei bambini abbandonati in tali Paesi, mentre il calo delle nascite fa aumentare le richieste di adozione che si indirizzano verso i Paesi meno sviluppati.
      Presentare la domanda per un'adozione internazionale significa dare la propria disponibilità ad accogliere un bambino proveniente da uno Stato estero che non ha potuto essere aiutato all'interno della sua famiglia né essere adottato nel suo Paese di origine.
      Le coppie italiane che decidono di adottare un minore straniero devono seguire una procedura di adozione particolarmente complessa, volta a garantire l'interesse del minore a vivere in una famiglia adeguata alle sue caratteristiche e necessità.
      L'interesse dei coniugi, ossia quello di costituire una famiglia, è pertanto considerato secondario rispetto all'interesse del minore.
      La Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, è il principale strumento per garantire
 

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i diritti dei bambini e i diritti di chi desidera adottarli, nonché per sconfiggere qualsiasi traffico di minori che possa instaurarsi a scopo di adozione.
      La Convenzione è stata resa esecutiva in Italia dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha anche modificato la legge 4 maggio 1983, n. 184, introducendo nuove disposizioni per regolare la procedura di adozione internazionale.
      Il principio di base su cui si fondano la Convenzione e la legge italiana è quello della sussidiarietà: pertanto, l'adozione deve essere l'ultima strada da percorrere per realizzare l'interesse di un minore e deve essere autorizzata solo quando non vi sono possibilità di aiutarlo all'interno della sua famiglia, se esistente, e del suo Paese di origine.
      L'adozione internazionale ha quindi una grande valenza civile e solidaristica nei confronti dell'infanzia abbandonata nei Paesi più poveri e consiste nel dare accoglienza, amore e una famiglia a un bambino originario di un altro Paese, privo di una famiglia, proveniente da un'altra cultura, con lingua e con tradizioni diverse.
      I suoi riferimenti culturali sono diversi da quelli italiani; perciò i genitori adottivi devono possedere competenze e sensibilità maggiori rispetto a quelle richieste normalmente.
      L'adozione internazionale è l'adozione di un minore il cui stato di abbandono e di adottabilità è dichiarato dalle autorità competenti del Paese straniero di origine. La procedura di adozione si svolge quindi, almeno in parte, presso le autorità dello Stato estero.
      Come si è accennato, l'adozione, sia nazionale sia internazionale, è regolata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha dato esecuzione alla Convenzione de L'Aja e che, novellando la citata legge n. 184 del 1983, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
      Oltre alla normativa internazionale e nazionale, per l'adozione internazionale bisogna tuttavia fare riferimento anche alla normativa dello Stato di provenienza del minore e agli specifici trattati eventualmente vigenti in materia tra tale Stato e l'Italia.
      La differenza tra la procedura per l'adozione nazionale e quella per l'adozione internazionale consiste, dunque, nel potere che l'autorità dello Stato estero di origine del minore ha rispetto agli enti autorizzati italiani che si occupano di fornire i servizi per la coppia italiana che intende adottare.
      Gli aspiranti genitori adottivi possono dare la loro disponibilità sia per l'adozione nazionale sia per quella internazionale verso uno specifico Paese straniero. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento tra la coppia e il minore in una delle due distinte procedure (nazionale o internazionale) viene sospesa l'altra, anche se in alcuni casi il competente tribunale per i minorenni può permettere alla coppia di concludere l'adozione con entrambe le procedure.
      L'organo istituzionale preposto a esaminare le domande di adozione nazionale e internazionale è il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza dei richiedenti. All'ufficio di cancelleria civile si presenta la cosiddetta «dichiarazione di disponibilità» all'adozione, più comunemente detta «domanda di adozione». Gli aspiranti genitori adottivi non sono titolari del diritto a ottenere un bambino ma possono solo esprimere la propria disponibilità ad adottarne uno. I procedimenti sono seguiti dai servizi socio-assistenziali territoriali, organi composti da psicologi e da assistenti sociali dell'azienda sanitaria locale e dei comuni, ma spetta al tribunale per i minorenni emettere il decreto di idoneità o di non idoneità all'adozione della coppia.
      I requisiti per la richiesta di adozione internazionale sono gli stessi previsti per quella nazionale, stabiliti dall'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
      Tuttavia, nel caso di adozione internazionale, lo Stato estero può prevedere criteri più restrittivi rispetto alla legge italiana, oppure richiedere l'esibizione di atti o di documenti ovvero la sussistenza
 

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di particolari circostanze che, spesso, non trovano precisa corrispondenza nel nostro ordinamento giuridico.
      Per ovviare alle difficoltà di ordine procedurale che possono derivare da tale circostanza e per semplificare l’iter delle adozioni internazionali, con la presente proposta di legge si introduce nella legge 4 maggio 1983, n. 184, l'articolo 31-bis che autorizza i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio a rilasciare, anche in deroga alla normativa vigente e con esenzione da ogni imposta, tassa, spesa e diritto, certificati che attestano l'esistenza di qualunque requisito, fatto o circostanza richiesti dallo Stato estero a fine di adozione internazionale, purché l'oggetto della certificazione risponda al vero e non sia contrario a disposizioni penali o all'ordine pubblico.
      Si evidenzia, in fine, che la presente proposta di legge riproduce il contenuto di un'analoga proposta di legge – a prima firma del deputato Massimo Donadi (Atto Camera n. 5272) – presentata durante la XVI legislatura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 31 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
      «Art. 31-bis – 1. I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio sono autorizzati a rilasciare agli aspiranti all'adozione, che hanno ottenuto il decreto di idoneità, certificati che, anche in deroga alla normativa vigente, attestano l'esistenza di qualunque requisito, fatto o circostanza richiesti dallo Stato estero a fine di adozione internazionale, a condizione che l'oggetto della certificazione risponda al vero e non sia contrario a disposizioni penali o all'ordine pubblico.
      2. Per il rilascio dei certificati di cui al comma 1 si applicano le esenzioni previste dall'articolo 82, primo comma».

Art. 2.

      1. L'articolo 31-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, entra in vigore il giorno successivo a quello della data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


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