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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3513 |
Articolo 1 – (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).
Lo scopo delle disposizioni dei primi commi è quello di poter disporre, anche per l'anno 2016, delle risorse per le assunzioni riferite ad anni precedenti che non sono state utilizzate nei tempi previsti.
Il comma 1, che modifica il decreto-legge n. 216 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2011, alla lettera a), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Si tratta di assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca, riferite a budget del 2008 e del 2009.
Il comma 1, lettera b), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni del personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in specifiche amministrazioni pubbliche e il termine per le relative autorizzazioni all'assunzione. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non
a non interrompere il percorso di eventuale valorizzazione professionale di questo personale che, secondo quanto previsto dal predetto decreto-legge n. 101 del 2013, può partecipare a procedure selettive indette da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, atteso il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato che interessa città metropolitane e province;
a non creare disparità di trattamento, con il rischio di un possibile contenzioso anche in sede europea, con i restanti precari «storici» delle amministrazioni pubbliche che hanno già i rapporti di lavoro prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge n. 190 del 2014;
a mantenere una linea di continuità con la proroga del termine già disposta dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, e dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, che è appositamente richiamato anche in relazione alla possibilità che fornisce di poter prorogare pure in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno;
a consentire alle città metropolitane e alle province di proseguire i rapporti di lavoro del personale interessato al fine di garantire il livello dei servizi, atteso che le predette amministrazioni sono, in questa fase, destinatarie di un blocco generalizzato delle assunzioni a tempo indeterminato.
Il superamento del limite di trentasei mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato, per il periodo in esame, non appare contrario alla disciplina europea e nazionale del lavoro a tempo determinato, in considerazione della ratio del suddetto limite e dell'eccezionalità della situazione degli enti di area vasta e del relativo personale. Occorre infatti considerare che il limite alla durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato – che il legislatore nazionale ha ritenuto di fissare in trentasei mesi – è volto a tutelare i lavoratori dipendenti, impedendo ai datori di lavoro di utilizzare il lavoro flessibile per esigenze permanenti, per le quali essi possono assumere dipendenti a tempo indeterminato: si impedisce il superamento del limite non al fine della cessazione del rapporto di lavoro, ma al fine della sua conversione in rapporto a tempo indeterminato (conversione che, nel settore privato, avviene automaticamente dopo il superamento del limite temporale). Nel caso degli enti di area vasta, in considerazione della radicale riforma che attualmente investe la loro struttura e le loro funzioni, con il conseguente drastico ridimensionamento del personale e con il processo di mobilità in corso, la stessa possibilità dell'abuso del rapporto di lavoro a tempo determinato è esclusa, in quanto i suddetti enti devono cedere funzioni e personale. A questa eccezionalità è legata la previsione, altrettanto eccezionale, del blocco totale delle assunzioni. L'applicazione del limite di trentasei mesi, in questo contesto e in questa fase di transizione (con il processo
Articolo 2. (Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).
Il comma 1, con riferimento a quanto disposto in materia di processo amministrativo digitale dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, prevede una proroga di sei mesi del termine di decorrenza dell'obbligo della sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti con firma digitale, per corrispondere all'esigenza di disporre dei tempi tecnici per l'adeguamento delle strutture informatiche.
Il comma 2 introduce il comma 1-bis nell'articolo 13 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010, prevedendo, in attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, un periodo di sperimentazione, presso i tribunali amministrativi regionali e il Consiglio di Stato, delle nuove disposizioni introdotte dall'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del medesimo articolo 13, a partire dalla data di entrata in vigore di tale decreto e fino al 30 giugno 2016, stante la previsione di entrata in vigore del processo amministrativo telematico alla data del 1o luglio 2016. Dispone, inoltre, che siano gli organi della giustizia amministrativa a indicare le modalità attuative della sperimentazione.
Articolo 3. (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico).
Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2016 il termine, originariamente stabilito al 31 dicembre 2010 e più volte prorogato, per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra televisioni e giornali, previsto dall'articolo 43 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.
Il comma 2, da un lato, proroga il servizio di cosiddetta interrompibilità del carico elettrico per grandi consumatori elettrici in territori insulari, già operante e in scadenza al 31 dicembre 2015 [lettera a)]. Trattasi di un meccanismo che, a fronte della disponibilità dell'impresa ad accettare l'interruzione della fornitura nel caso di emergenza elettrica nazionale, garantisce alla medesima una riduzione dei costi pari a 170.000 euro/MW, misura quest'ultima valutata compatibile dalla Direzione generale della concorrenza della Commissione europea; dall'altro lato, interviene sugli extracosti per le imprese che operano in alta e in altissima tensione derivanti dai cosiddetti oneri di sistema, dando mandato all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di adeguare i meccanismi tariffari alle norme europee, così ottemperando alle richieste giunte dalle istituzioni europee, al fine di scongiurare l'apertura di un'eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia [lettera b)].
La ratio unitaria è in sintesi quella di assicurare la tenuta del sistema elettrico nazionale e l'adeguamento della normativa
Articolo 4. (Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa).
Il comma 1 fa riferimento all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26, che disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini.
Tale disposizione, prevista per l'anno finanziario 2002, è stata resa applicabile, con successivi interventi normativi di proroga dei termini, fino a tutto il 2015 e viene ora ulteriormente prorogata per l'anno 2016.
È da rilevare che la procedura di cui al citato articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 sostituisce la procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), che affida la competenza all'attivazione del meccanismo sostitutivo all'organo regionale di controllo, non più esistente.
Il comma 2 interviene sull'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che fissa al 31 dicembre 2015 il termine di attuazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica. In particolare, la disposizione in esame stabilisce che l'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici venga completato entro sei mesi dall'adozione del decreto interministeriale, previsto dal medesimo articolo 10-bis, con il quale sono definite e articolate, con scadenze differenziate, le predette prescrizioni in materia di prevenzione degli incendi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2016 il termine previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Per effetto del quadro normativo vigente, dal 1o gennaio 2016, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani.
Tuttavia il comma 4-quinquies del citato articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha previsto che «Con decreto del
Articolo 5 – (Proroga di termini in materia di distretti turistici).
L'articolo interviene in materia di termini per l'istituzione dei distretti turistici,
Articolo 6 – (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute).
Il comma 1 fa riferimento al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, che ha recepito la direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, in materia di requisiti minimi di formazione della gente di mare.
In particolare, l'articolo 11, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 71 del 2015 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro della salute, da adottare sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che disciplini i contenuti, i metodi e i mezzi di insegnamento, nonché le procedure di qualificazione dei docenti dei corsi di formazione della gente di mare e le relative norme di qualità. Il comma 3 dello stesso articolo 11 ha inoltre introdotto una norma transitoria sul rinnovo dei certificati, assegnando un termine di otto mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo per provvedere al rinnovo dei certificati che sono stati rilasciati da oltre cinque anni. Al riguardo, si rileva che le norme vigenti non contemplano un termine di scadenza dei certificati e neppure disciplinano una procedura di rinnovo, con la conseguenza che i certificati di validità ultraquinquennale potrebbero essere considerati scaduti e in tale ipotesi si verrebbe a creare un danno agli oltre diecimila lavoratori marittimi che vedrebbero scaduto il proprio certificato di addestramento senza sapere come rinnovarlo in assenza della disciplina ministeriale.
Pertanto, la disposizione in esame stabilisce che il termine di otto mesi, previsto al citato comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 71 del 2015 per il rinnovo dei predetti certificati, sia prorogato di dieci mesi, onde consentire ai lavoratori marittimi di rinnovare i certificati in parola secondo le modalità stabilite dalla normativa in via di definizione, anche al fine di poter meglio provvedere ai predetti adempimenti senza che venga pregiudicata l'operatività del personale marittimo interessato.
Il comma 2 è volto a posticipare di un anno il termine del 1o gennaio 2015, per l'adozione del decreto finalizzato a rivedere l'attuale sistema e il metodo della remunerazione della filiera del farmaco, tenendo conto della complessità della procedura prescritta dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito,
al 30 settembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, per l'assistenza specialistica e protesica;
al 31 dicembre 2016 il termine di validità delle tariffe massime di riferimento individuate dal decreto del Ministro della salute 18 ottobre 2012, per l'assistenza ospedaliera.
Il comma 4 è finalizzato a consentire, anche per l'anno 2015, in via transitoria ed eccezionale, l'utilizzo delle risorse finanziarie, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, accantonate per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, ai sensi dell'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tal fine si estende al predetto anno 2015 la procedura di cui al quinto periodo del citato comma 67-bis, prevista per l'anno 2014, pur sempre nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo del comma medesimo, ferma restando la misura percentuale della quota premiale, individuata nello
Articolo 7 – (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).
Il comma 1, attesa la situazione di particolare restringimento del credito in cui versa l'economia del Paese, dovuta alla crisi economica, proroga al 31 luglio 2016 il termine previsto dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, che ha previsto l'innalzamento al 20 per cento della percentuale dell'importo contrattuale da anticipare alle imprese al momento dell'installazione del cantiere, dietro prestazione di idonea garanzia, e da recuperare gradualmente nel corso dei lavori. Tale anticipazione, assieme a una modulazione degli stati di avanzamento dei lavori ravvicinata nel tempo, potrebbe costituire un volàno di risorse finanziarie che permetterebbe alle imprese di onorare puntualmente i propri impegni nei confronti dei dipendenti e dei fornitori ricorrendo solo in minima parte al difficile e costoso credito bancario.
Il comma 2 interessa i commi 9-bis, primo e secondo periodo, e 15-bis dell'articolo 253 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, prorogando al 31 luglio 2016 il termine ivi previsto (31 dicembre 2015) in materia di dimostrazione del possesso dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici e dei prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura e di ingegneria ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento.
Attesa la particolare congiuntura economica, le proroghe in esame, nel favorire un'agevolazione della dimostrazione del possesso dei requisiti per un periodo più lungo, risultano necessarie al fine di contrastare gli effetti della crisi del mercato che ha investito anche il settore delle costruzioni, consentendo di fatto una più ampia partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici.
I commi 3 e 4 prevedono la proroga al 31 luglio 2016 dei termini di cui all'articolo 189, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006 e all'articolo 357, comma 27, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa dei partecipanti alle gare di appalto, l'attestazione di una società organismo di attestazione (SOA) in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori, al fine di consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a un contraente generale e di eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso e inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di «semplificazione» non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica soprattutto nel settore delle costruzioni, che ha prodotto una contrazione nel settore degli appalti.
Il comma 5 proroga sino al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del decreto con cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 73 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente, di cui all'articolo 3 della legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21. Detta proroga si rende necessaria sia in quanto tale termine si presenta di natura perentoria (la norma utilizza la locuzione «entro e
un contratto di programma – parte servizi (CdP-S) che disciplina le attività di manutenzione straordinaria nonché le attività di safety security e di navigazione ferroviaria prestate dal gestore secondo standard concordati, con le relative coperture finanziarie;
un contratto di programma – parte investimenti (CdP-I) che disciplina gli investimenti ferroviari da realizzare a carico del gestore per lo sviluppo e l'adeguamento tecnologico della rete ferroviaria.
Il CdP-S 2012-2014, attualmente in vigore, è già in regime di proroga per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo contratto. Nelle more, con la norma in esame si interviene per autorizzare il gestore a continuare a svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria utilizzando così le somme disponibili per l'anno 2016, pari a 750 milioni di euro per gli interventi di manutenzione straordinaria e a 976 milioni di euro per gli interventi di manutenzione ordinaria. Tale misura risulta necessaria in considerazione dell'importanza di dette attività anche ai fini della sicurezza del trasporto nonché di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, atteso che in assenza della suddetta proroga non sarebbe possibile il pagamento degli stipendi. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, conseguentemente, a corrispondere le risorse già stanziate per tali finalità per l'anno 2016, necessarie per il pagamento delle attività in parola.
Il comma 10 proroga al 30 aprile 2016 il termine del 12 gennaio 2016 fissato dall'articolo 1, comma 165, della legge n. 107 del 2015, entro cui gli enti beneficiari dei programmi di edilizia scolastica devono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei relativi lavori, pena la revoca del finanziamento stesso.
L'introduzione di tale termine perentorio, infatti, sta creando notevole difficoltà a numerosi enti beneficiari (comuni e province) che non riusciranno a rispettare la predetta scadenza in assenza di una programmazione, effettuata in tempi congrui, delle attività necessarie per pervenire all'aggiudicazione provvisoria dei lavori.
Il comma 11 proroga i termini per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, stabiliti nei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativi agli interventi di edilizia scolastica finanziati attraverso l'operazione dei mutui stipulati, tra gli altri, con la Banca europea per gli investimenti.
Articolo 8 – (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).
Il comma 1 interviene in materia di Sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) prorogando al 31 dicembre 2016 il cosiddetto regime di doppio binario di cui al comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativamente agli obblighi di tenuta in modalità cartacea ed elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati e del modello unico di dichiarazione ambientale, nonché alle relative sanzioni.
La norma, inoltre, modifica il comma 9-bis del citato articolo 11 al fine di prorogare al 31 dicembre 2016 il termine di efficacia del contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la società Selex Se-Ma in data 14 dicembre 2009 e successiva integrazione contrattuale del 10 novembre 2010.
L'estensione della durata del contratto garantisce la prosecuzione del SISTRI da
a) il gestore dell'impianto presenta all'autorità competente, entro il 30 giugno 2014, nell'ambito delle ordinarie procedure di rinnovo periodico dell'autorizzazione ovvero, se nessun rinnovo periodico è previsto entro tale data, nell'ambito di una richiesta di aggiornamento presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, una dichiarazione scritta contenente l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 17.500 ore operative tra il 1o gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, informandone contestualmente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, il gestore presenta all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un documento in cui è riportata la registrazione delle ore operative utilizzate dal 1o gennaio 2016;
c) nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non meno severi di quelli che l'impianto deve rispettare alla data del 31 dicembre 2015 ai sensi dell'autorizzazione, del presente Titolo e del Titolo III-bis alla Parte Seconda;
d) l'impianto non ha ottenuto l'esenzione prevista all'Allegato II, parte I, paragrafo 2, alla Parte Quinta.».
Emerge, dunque, che il gestore deve avere già presentato la dichiarazione di impegno di cui alla lettera a), in quanto il termine previsto è già scaduto (30 giugno 2014), mentre il documento di cui alla lettera b) deve essere presentato per la prima volta entro il 31 maggio 2017.
Passando all'analisi del comma 5 dell'articolo 273, questo prevede che «L'autorizzazione può consentire che, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023, gli impianti di combustione anteriori al 2002 con potenza termica nominale totale non superiore a 200 MW siano in esercizio senza rispettare i valori limite di emissione di cui al comma 3, ove ricorrano le seguenti condizioni:
a) almeno il 50 per cento della produzione di calore utile dell'impianto, calcolata come media mobile su ciascun periodo di cinque anni a partire dal quinto anno antecedente l'autorizzazione, è fornito ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o di acqua calda; il gestore è tenuto a presentare all'autorità competente e, comunque, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dal 2017, un documento in cui è indicata la percentuale di produzione di calore utile dell'impianto destinata a tale fornitura;
b) nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2023 si applicano valori limite di emissione non
Dal dettato normativo emerge che l'onere di presentazione del documento di cui alla lettera b), che grava sul gestore, dovrà essere adempiuto entro il 31 maggio 2017.
Si evidenzia inoltre che la proroga è subordinata alla condizione che siano state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4 della parte I dell'allegato II ovvero della parte II dell'allegato II. E invero i paragrafi 3.3 e 3.4 della parte I dell'allegato II prevedono che l'autorità competente possa autorizzare gli impianti multicombustibili a produrre emissioni di combustibili in deroga ai valori limite di cui al paragrafo 3.2 subordinatamente alla ricorrenza di alcuni presupposti concreti, dettagliatamente specificati nelle norme, e lo stesso dicasi per le previsioni di cui alla parte II dell'allegato II, disciplinante i valori limite di emissione di biossido di zolfo.
Il comma 3 proroga al 29 febbraio 2016 l'entrata in vigore del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/kg. Al riguardo si evidenzia che il predetto divieto, contenuto nell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (attuazione della direttiva sulle discariche dei rifiuti), non è di matrice europea, ma è una misura introdotta nel citato decreto legislativo di recepimento al fine di incentivare il recupero energetico dei rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/kg. Tuttavia la disposizione non è mai stata applicata – in virtù delle numerose proroghe susseguitesi negli anni, da ultimo quella al 31 dicembre 2015, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 11 del 2015 – in quanto l'Italia non è dotata di una rete di impianti di recupero energetico tale da poter assorbire l'intero flusso di rifiuti con tale specifico PCI, che è attualmente destinato in discarica.
Infatti, nel disegno di legge recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» (cosiddetto collegato ambientale - atto Camera n. 2093-B), approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati il 22 dicembre 2015, è prevista l'abrogazione della lettera p) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 36 del 2003. Tuttavia, considerati i termini ordinari di vacatio legis, sussiste la necessità di provvedere a una proroga dell'entrata in vigore del divieto, al fine di scongiurare – a partire dal 1o gennaio 2016 e fino all'entrata in vigore del «collegato ambientale» – l'impossibilità di conferire in discarica i rifiuti che attualmente hanno la suddetta destinazione. In assenza di tale disposizione di proroga si determinerebbero una crisi dell'intero sistema nazionale di gestione dei rifiuti e la necessità di inviare tali rifiuti al di fuori dei confini nazionali. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto interviene sulle modalità di organizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti limitatamente alla fattispecie in questione.
Articolo 9. – (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).
A seguito della soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), già Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), stabilita ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del conseguente assorbimento della struttura e delle competenze relative all'ippica nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, si sono registrate notevoli difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente (pagamenti in favore degli operatori del settore, premi al traguardo,
Articolo 10 – (Proroga di termini in materia economica e finanziaria).
Il comma 1 è diretto a prorogare al 30 giugno 2016 il termine previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, a norma della quale «a decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate».
Il termine del 31 dicembre 2012 è stato successivamente così prorogato:
al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;
al 31 dicembre 2015 dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile
Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
Il citato articolo 3-bis, al comma 1, che reca una novella, stabilisce che, ai combustibili impiegati in impianti di produzione combinata di energia e calore si debbano applicare le aliquote di accisa previste dal punto 11 della tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, rideterminate in relazione a specifici coefficienti da individuare con un decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Tale rideterminazione dovrebbe avvenire, secondo quanto previsto dal citato articolo 3-bis, attraverso la fissazione di specifici coefficienti moltiplicativi delle predette aliquote di accisa di cui al punto 11 della tabella A.
Il successivo comma 2 del citato articolo 3-bis, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, stabilisce anche che, fino al 31 dicembre 2015, per la suddetta produzione combinata di energia elettrica e calore, debbano continuare ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, per la determinazione dei quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica.
Il comma 3 proroga per l'anno 2016 la norma di cui all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 192 del 2014, che stabilisce, ferme restando le previgenti misure di contenimento della spesa, che negli anni 2013, 2014 e 2015 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, eccezione fatta per quelli destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In quest'ultima evenienza, il collegio dei revisori dei conti o, per le amministrazioni statali, l'ufficio centrale di bilancio verificano preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del medesimo comma 141.
Come accennato, il decreto-legge n. 192 del 2014 ha modificato il comma 141 proprio per prorogare per l'intero anno 2015 la riduzione delle spese per mobili e arredi.
La proroga risulta pertanto opportuna, stante il perdurare di una difficile situazione finanziaria per il comparto pubblico, in un'ottica di razionalizzazione della spesa e di completo sfruttamento dell'esistente patrimonio rappresentato da mobili e arredi. Tra l'altro, va considerato che le somme rivenienti dalla disposizione in discorso e relative agli enti pubblici vanno versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 142, della legge n. 228 del 2012.
Il comma 4 fa riferimento alla disciplina del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come integrato dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, di recepimento della direttiva 2004/39/CE relativa al mercato degli strumenti finanziari (MIFID), che prevede l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un organismo nominato dal Ministro dell'economia
Articolo 11 – (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).
Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2016 l'incarico del Commissario delegato per gli interventi di ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate a seguito degli eventi alluvionali verificatisi in Sardegna nel novembre 2013, attribuito al Presidente dell'ANAS Spa dal comma 123 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014). L'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015, ha previsto la prosecuzione di tale incarico commissariale fino al completamento dei predetti interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.
Il comma 2 proroga al 30 settembre 2016 il termine, previsto dall'articolo 8, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, entro il quale devono entrare in esercizio, per accedere agli incentivi, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Analogamente, è prorogato al 30 settembre 2016 il termine, stabilito dal terzo periodo del medesimo comma 7, entro il quale devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012, per accedere agli incentivi.
Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2016 l'Unità tecnico-amministrativa (UTA) che è stata istituita, con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, per il compimento, a seguito della cessazione dello stato di emergenza dei rifiuti nella regione Campania, delle attività di definizione
Articolo 12 – (Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).
L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2012, che è intervenuto sulla disciplina del sostegno pubblico all'editoria, prevede l'obbligo di tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali, da ottenere mediante la realizzazione di una rete informatica che colleghi l'intera rete di vendita. La stessa disposizione prevede che, a sostegno di questo progetto di informatizzazione, possa essere riconosciuto agli edicolanti un credito d'imposta, a fronte delle spese sostenute.
Sulla disposizione originaria hanno inciso due successive modifiche – la prima con l'articolo 1, comma 334, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), la seconda con l'articolo 1, comma 185, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – che hanno spostato in avanti il termine di scadenza dell'obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali; conseguentemente, anche il periodo di riferimento per l'effettuazione degli investimenti tecnologici assistiti dal credito d'imposta è stato spostato in avanti. Con il secondo intervento, il termine di scadenza per l'adempimento dell'obbligo della tracciabilità è fissato al 31 dicembre 2015 e quindi anche il periodo utile per effettuare i relativi investimenti risulta fissato in coincidenza con il 2015.
Le proroghe del termine e lo spostamento del periodo utile per usufruire del credito d'imposta sono stati necessari in considerazione delle difficoltà e dei ritardi che hanno caratterizzato il raggiungimento dei necessari accordi tra i diversi operatori della filiera interessati (editori, distributori, rivenditori) e quindi il progetto e la realizzazione della rete informatica che, collegando gli operatori, consentirà di tracciare in tempo reale le vendite e le rese.
Attualmente, il progetto è in una fase più avanzata di realizzazione, posto che l'accordo tra editori e distributori è stato siglato il 26 maggio 2015; attualmente è in corso il Tavolo tecnico che consentirà la necessaria condivisione del progetto da parte dei rivenditori. Nel frattempo, il decreto attuativo del Presidente del Consiglio dei ministri – da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – previsto dalla disposizione in argomento è in corso di emanazione. Tuttavia, è evidente che l'adozione del decreto – che disciplina le modalità (anche tecniche) di fruizione del credito d'imposta – non potrà più esplicare alcun sostanziale effetto per l'anno 2015, ormai inutilmente decorso.
Con la disposizione in esame si creano le condizioni per consentire un'effettiva fruibilità della misura di sostegno, in favore di investimenti tecnologici che certamente potranno essere effettuati dagli operatori del settore nel corso dell'anno 2016.













1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2015;
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
c) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «verificatesi nell'anno 2013», sono inserite le seguenti: «nell'anno 2014» e le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
5. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
6. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
7. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
8. All'articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Fino all'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2016».
9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
10. All'articolo 16-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dal 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o luglio 2016».
2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.».
1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:
a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 euro/MW.”;
b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonché applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.».
1. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, n. 35, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016.
5. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1o ottobre 2012, n. 177, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016».
1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole: «sono rinnovati entro 8 mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati entro 18 mesi».
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1o gennaio 2017».
3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente:
«16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15,
4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2015».
1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
3. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11, è prorogato al 31 luglio 2016.
5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
7. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
9. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previste, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.».
10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2016».
11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto ai sensi del predetto articolo per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016.
1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016»;
b) al comma 9-bis, le parole: «stabilito al 31 dicembre 2015» e le parole: «sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31 dicembre 2016» e «sino al 31 dicembre 2016».
2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
«3-bis. Il termine del 1o gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1o gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1o gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a
3-ter. Il termine del 1o gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1o gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1o gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1o gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto».
3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016».
1. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti,».
1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «negli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016».
4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016».
5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2016».
6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016».
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «di previsione 2013, 2014 e 2015,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,».
8. All'articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1
2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2015.
Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando
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