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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3162 |
a) il carattere di lingua del romanès e di lingua diversa dalla lingua nazionale ufficiale dello Stato;
b) il numero di parlanti del romanès, di gran lunga inferiore a quello dei parlanti la lingua nazionale ufficiale dello Stato;
c) il carattere di lingua storica del romanès, essendo tale lingua presente nel territorio italiano fin dal XIV secolo.
Pur se limitato alla sfera culturale, il riconoscimento del romanès risulta infatti opportuno e urgente per tre ragioni principali:
1) da un punto di vista giuridico e politico, esso non farebbe che attuare, pur con grande e grave ritardo, uno dei princìpi fondamentali della Carta costituzionale, ossia l'articolo 6, ove si legge: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». L'articolo ha dato origine alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 («Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche»), entrata in vigore nel 2000, la quale esclude tuttavia alcune comunità linguistiche minoritarie, tra cui la minoranza romanì, in ragione del supposto carattere nomade e non territoriale di tale gruppo etnico. Questo argomento deve essere opportunamente rimesso in discussione se non rimosso: è infatti facilmente dimostrabile come, in seno alla minoranza romanì, il nomadismo sia in realtà minoritario rispetto alla grande maggioranza della popolazione residente in modo stanziale in Italia; si segnala, inoltre, come l'obbligatorietà del requisito di territorialità per il riconoscimento dello status di minoranza linguistica non sia formulato nella Costituzione e come, anche nell'ambito della legge n. 482 del 1988, esso sia riferito alla sola dimensione comunale (non regionale). Soprattutto, l'articolo 6 della Costituzione è ispirato al principio generale del pluralismo quale riparazione storica nei confronti delle minoranze oppresse durante il regime fascista e nazifascista. Proprio per questa ragione, la minoranza romanì – il cui genocidio durante la Seconda guerra mondiale (Porrajmos) è stato riconosciuto dal Governo tedesco solo nel 1980, ed attende ancora di essere pienamente riconosciuto dallo Stato italiano – avrebbe dovuto essere già da tempo riconosciuta quale minoranza linguistica storica ai sensi della Costituzione;
2) dal punto di vista della costruzione dell'identità europea e dell'adesione ai princìpi di difesa degli elementi patrimoniali caratterizzanti la cultura europea, il riconoscimento contenuto nella proposta di legge consentirebbe all'Italia di allinearsi alle direttrici consolidate a livello continentale e internazionale: la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992), la Convenzione – quadro per la protezione delle minoranze nazionali (1995), adottati dal Consiglio d'Europa – e, nel caso della citata Convenzione – quadro, firmata e ratificata ai sensi della legge n. 302 del 1997 –, e la risoluzione 2013/2007 (INI) del Parlamento europeo sulle lingue europee minacciate di estinzione e sulla diversità linguistica in seno all'Unione (nota come «Rapporto Alfonsi», approvata il 18 giugno 2013);
3) dal punto di vista sociale, infine, il riconoscimento della lingua-cultura romanì interverrebbe positivamente in un momento storico caratterizzato da quanto mai significative fratture sociali e da una preoccupante assenza di dialogo, elementi che lo Stato ha il dovere improcrastinabile di affrontare e di ricomporre. Il riconoscimento, infatti, agirebbe su due livelli:
all'interno delle comunità romanès (rom, sinte, kalè, manousches e romanichels) sarebbe lo strumento più efficace per raggiungere una comune identità socio-culturale;
all'esterno della minoranza romanì sarebbe un importante veicolo di legittimazione culturale e politica.
Una vasta e accreditata letteratura scientifica nell'ambito delle scienze umane dimostra, del resto, come ogni processo d'integrazione, per risultare virtuoso e portare alla pacificazione sociale, debba implicare un principio di reciprocità nel riconoscimento, e quindi nella valorizzazione delle varie parti, e non un'assimilazione forzata – e, fatalmente, incompiuta e portatrice di conflitti.
1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione, la Repubblica tutela la minoranza romanì presente nel proprio territorio riconoscendola come minoranza linguistica storica.
2. La Repubblica riconosce e valorizza la lingua e la cultura della minoranza romanì quale patrimonio culturale dello Stato italiano.
3. All'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, le parole: «e il sardo» sono sostituite dalle seguenti: «, il sardo e il romanì».
1. Ai fini della presente legge, per minoranza romanì si intende l'insieme di varietà socio-linguistiche, sufficientemente omogenee, proprio delle comunità romanì: rom, sinte, kalè, manousches, romanichels e relativi sottogruppi presenti nel territorio della Repubblica.
2. La minoranza romanì è riconosciuta quale gruppo linguistico-culturale unitario.
3. La Repubblica promuove il lavoro di standardizzazione della lingua romanì, al fine di facilitarne lo studio e la trasmissione intergenerazionale. Promuove, altresì, il patrimonio linguistico e culturale delle comunità romanì locali.
1. Le regioni storicamente interessate dalla significativa presenza nel proprio territorio della minoranza romanì ne promuovono, con apposite norme, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio linguistico-culturale, anche al fine di contrastare fenomeni di marginalizzazione ed
1. I comuni e le regioni storicamente interessati dalla presenza della minoranza romanì promuovono la realizzazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle comunità romanì. Possono altresì stipulare appositi accordi o convenzioni per trasmissioni giornalistiche o programmi sulla lingua e sulla cultura della minoranza romanì. Possono inoltre determinare provvidenze per l'editoria, per gli organi di stampa che utilizzino la lingua della minoranza romanì, nonché per le associazioni radicate nel territorio che abbiano come finalità la salvaguardia della lingua e cultura romanì.
1. Ai sensi degli articoli 6 e 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università dei territori comunali e regionali interessati dalla presenza storica della minoranza romanì, nell'ambito della loro autonomia e degli ordinari stanziamenti di bilancio, assumono ogni iniziativa, compresa l'istituzione di corsi di lingua e di cultura romanì, finalizzata ad agevolare la ricerca scientifica e le attività culturali e formative a sostegno degli obiettivi della presente legge.
1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge mediante il ricorso alle loro ordinarie disponibilità di bilancio, nonché agli eventuali stanziamenti residui dei fondi destinati alle minoranze linguistiche e ai finanziamenti
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