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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 3317 |
a) ridefinire i requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai
b) razionalizzare le competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e ridurne il numero dei componenti.
Con i successivi articoli 4 e 5 viene disposta l'applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di alcune disposizioni per il riordino dei contributi attraverso la modificazione di norme vigenti e la previsione di nuove norme.
Si prevede che, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2015, diventi operativo il limite massimo al contributo in termini di incidenza percentuale del contributo stesso sul totale dei ricavi dell'impresa previsto tra i criteri direttivi della delega; pertanto già a partire dai contributi per l'anno 2015, che si erogano nel 2016, il contributo all'editoria non potrà superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo.
Inoltre, sempre a decorrere dai contributi relativi all'anno 2015, viene rimossa la riserva del 5 per cento dell'importo stanziato per i contributi diretti, prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2012, per le imprese editrici di periodici esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali senza fini di lucro (imprese di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250); in virtù di tale soppressione, quindi, la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi per il 2015.
Vengono altresì dettate nuove disposizioni in materia procedimentale, che saranno operative già a decorrere dai contributi relativi all'anno 2015, aventi la finalità di anticipare la tempistica nei pagamenti dei contributi alle imprese editrici. In particolare viene previsto che, alla data di presentazione della domanda di contributo (dal 1o al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo), le imprese producano una parte dei documenti istruttori comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione al contributo, sulla base dei quali l'ufficio provvede alla liquidazione in anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo; viene invece confermata la data del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo per la presentazione degli altri documenti e certificati, relativi al bilancio di esercizio e ai prospetti dei costi e delle vendite, all'esito del cui esame sarà effettuato il pagamento del saldo, entro il termine di conclusione del procedimento. È stabilito che, al momento dei pagamenti delle due rate di contributo, le imprese devono risultare in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con i versamenti dei contributi previdenziali e non essere inadempienti all'esito della verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Vengono introdotte alcune modificazioni con decorrenza dal 1o gennaio 2016, riguardanti:
a) l'abrogazione del comma 7-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 63 del 2012 che prevede la possibilità, per le cooperative che subentrano al contratto di cessione in uso della testata ovvero che acquistano la testata beneficiaria dei contributi entro il 2011, di prescindere dal requisito temporale di anzianità dei cinque anni ai fini dell'ammissione al contributo. Tale abrogazione è motivata, da un lato, dalla circostanza che con la riforma il termine di anzianità è ridotto a due anni e quindi la disposizione contenuta nel comma 7-bis ha meno ragione di essere e, dall'altro, risponde all'esigenza di evitare che attraverso la costituzione della nuova impresa, subentrata nell'edizione della testata, come soggetto nuovo e del tutto distinto rispetto alla precedente impresa, possano in qualche modo essere
b) la definizione di prodotto editoriale da intendere, in conformità a quanto sancito dal Consiglio di Stato (sezione III) nella sentenza n. 4665 del 2013, come prodotto identificativo della testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione.
Infine l'articolo 5 introduce, con decorrenza dal 1o gennaio 2016, nuove disposizioni per la vendita dei giornali concernenti l'applicazione del principio della parità di trattamento per i punti di vendita esclusivi; in particolare si limita la parità di trattamento alle sole pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.
1. Al fine di assicurare l'attuazione dei princìpi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di seguito denominato «Fondo».
2. Il Fondo ha durata quinquennale e ad esso affluiscono le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
1. Il Fondo è ripartito annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato, tra le finalità indicate all'articolo 3 ed è volto alla definizione di un quadro coerente di misure orientate a favorire la pluralità e l'indipendenza dell'informazione, l'innovazione dell'offerta informativa, in particolare nel campo digitale, nonché la capacità delle imprese di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo.
1. Per garantire maggiori coerenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, in un contesto di perdurante crisi del settore e di ridefinizione delle strutture, dei processi e dei modelli imprenditoriali che producono e diffondono informazione arricchendo il panorama dell'informazione pluralista e indipendente, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari ammettendo al finanziamento:
1) le sole imprese editrici di quotidiani e periodici che, in possesso degli altri requisiti di legge, esercitano un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, che concorre a garantire il diritto dei cittadini a essere informati da una pluralità di fonti al fine di esercitare in modo libero e consapevole i diritti civili e politici sanciti dalla Costituzione;
2) le sole imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio, gli enti senza fini di lucro e, per un periodo di tre
b) mantenimento del finanziamento degli organi di stampa espressione delle minoranze linguistiche secondo la disciplina vigente;
c) esclusione dal finanziamento degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico e, comunque, delle pubblicazioni che non contribuiscono in modo prevalente e significativo alla funzione informativa di carattere generale in materia politica, economica o sociale;
d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa come cooperativa giornalistica e di edizione della testata;
2) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo, come condizione necessaria per ricevere i finanziamenti;
e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;
2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta;
3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso;
4) previsione di criteri che collegano l'entità del contributo anche alle politiche occupazionali e all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
5) previsione di limiti massimi al contributo liquidabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa nella misura massima del 50 per cento;
f) previsione di requisiti di accesso e di regole di liquidazione dei contributi diretti quanto il più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di liquidare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;
h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, autonome e indipendenti;
i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
l) con riferimento allo stadio finale del canale distributivo rappresentato dalle edicole, in considerazione della rilevanza operativa in termini di servizio di prossimità per i consumatori e di copertura territoriale per gli editori, nonché dei livelli occupazionali diretti del settore:
1) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni e mitigando gli effetti negativi di breve termine;
2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento dei punti di vendita all'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale;
3) promozione di iniziative di concentrazione strategica dei punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali commerciali;
4) completamento dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;
m) iniziative volte a promuovere la lettura dei quotidiani on line nelle scuole di ogni ordine e grado mediante la previsione di agevolazioni e di accordi con gli editori;
n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti più uniforme alla normativa generale in materia, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad
a) ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso ai prepensionamenti;
b) razionalizzazione delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e riduzione del numero dei componenti fino a un massimo di diciotto consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti.
6. I decreti legislativi di cui al comma 4 del presente articolo sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i
1. All'articolo 2 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, alinea, le parole: «il contributo, che non può comunque superare quello riferito all'anno 2010,» sono sostituite dalle seguenti: «il contributo, che non può comunque superare il 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi dell'impresa editrice, riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo,»;
b) al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il contributo è erogato in due rate annuali. La prima rata è versata entro il 30 maggio mediante anticipo di una somma pari al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dai contributi relativi all'anno 2015.
3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2015, le domande per l'ammissione al sostegno pubblico all'editoria, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa editoriale, sono presentate, per via telematica e con firma digitale, dal 1o al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, secondo le modalità pubblicate nel sito internet istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le domande devono essere corredate dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario, il numero dei giornalisti dipendenti associati, la mutualità prevalente, il divieto di distribuzione degli utili, l'anzianità di costituzione e di edizione della testata, la periodicità e il numero delle uscite, l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo previste dall'articolo 3, comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'iscrizione al registro delle imprese, gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali, la proprietà o la gestione della testata. Le imprese editoriali devono inoltre far pervenire nel medesimo termine un campione di numeri della testata edita. Entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo, le imprese editoriali richiedenti il contributo devono produrre il bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali, i prospetti dei costi e delle
a) il comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, è abrogato;
b) all'articolo 1, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il prodotto editoriale è identificato dalla testata intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione».
1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato. Per pubblicazioni regolari si intendono quelle che hanno già effettuato la registrazione presso il tribunale, che sono diffuse al pubblico con periodicità regolare, che rispettano tutti gli obblighi previsti dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e che recano stampati sul prodotto e in posizione visibile la data e la periodicità effettiva, il codice a barre e la data di prima immissione nel mercato.
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