PDL 2523
XVII LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2523
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
QUINTARELLI, COPPOLA, BARGERO, BONACCORSI, BRUNO BOSSIO, CAPUA, CARROZZA, DALLAI, MARCO DI MAIO, GALGANO, MALPEZZI, RAMPI, TINAGLI, VARGIU, BALDUZZI, BOMBASSEI, CIMMINO, DAMBRUOSO, MATARRESE, MOLEA, VECCHIO, SOTTANELLI
Disposizioni concernenti l'aggiornamento professionale e il reinserimento di giornalisti tramite organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Presentata l'8 luglio 2014
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge è finalizzata al potenziamento dell'attività editoriale ed è posta a garanzia della pluralità dell'informazione attraverso l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
Tale potenziamento si rende quanto mai necessario in un momento come quello attuale, in cui molti giornalisti, primariamente della carta stampata ma anche di altri mezzi di comunicazione, si trovano ad affrontare loro malgrado interruzioni del rapporto di lavoro a causa della perdurante crisi del settore.
Uno dei principali fattori della crisi dei mezzi tradizionali è il progressivo spostamento di risorse pubblicitarie dai predetti mezzi tradizionali a
internet, dove i contenuti generati dagli utenti sono destinatari di una quota crescente del
budget pubblicitario.
In questo difficile momento di transizione verso il digitale le attuali misure di sostegno all'editoria si focalizzano sul sostegno alle imprese editoriali non toccando il vero nocciolo della questione, che consiste nella necessità di un adeguamento radicale delle competenze del personale.
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Al fine di promuovere il pluralismo dell'informazione, oltre a quella generata dagli utenti, è opportuno favorire l'aggiornamento professionale dei giornalisti in chiave digitale e
on line, nonché il loro reinserimento professionale. Un buon mezzo in tale senso sono le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in ragione del ridotto aggravio burocratico e amministrativo, nonché del favorevole quadro normativo a loro sostegno.
Nello specifico, alle ONLUS è data la possibilità di inserire negli atti costitutivi e nei propri statuti anche la finalità dello svolgimento dell'attività editoriale a garanzia della pluralità dell'informazione tramite l'utilizzo della stampa ovvero di mezzi informatici e telematici.
Con il presente provvedimento è data la possibilità alle ONLUS che svolgono attività editoriale di assumere giornalisti che abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro con gli editori di testate giornalistiche cui erano addetti a seguito di licenziamento per motivi economici o comunque di risoluzione del rapporto per motivi economici e che versino in situazione di disoccupazione e non siano titolari di trattamenti pensionistici.
Il finanziamento delle ONLUS avviene richiedendo al pubblico donazioni nelle forme consentite dalla legge, anche mediante le tecniche del
crowdfunding, cioè utilizzando la pratica di micro-finanziamento dal basso mobilitando persone e risorse per sostenere gli sforzi di persone e di organizzazioni.
La proposta di legge è composta da due articoli: l'articolo 1 contiene disposizioni in merito alle ONLUS a carattere editoriale ed editoriale telematico, incidendo sulla possibilità di nuovi inserimenti nelle finalità statutarie e dell'atto costitutivo, mentre l'articolo 2 dispone relativamente al finanziamento delle nuove disposizioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attività editoriale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
1. Le organizzazioni non lavorative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono inserire nei propri statuti o atti costitutivi la finalità dello svolgimento dell'attività editoriale a garanzia della pluralità dell'informazione tramite l'utilizzo della stampa nonché di mezzi informatici e telematici. Le ONLUS, per la realizzazione di tale finalità, devono assumere giornalisti che abbiano risolto il proprio rapporto di lavoro con gli editori di testate giornalistiche cui erano addetti a seguito di licenziamento per motivi economici o, comunque, per risoluzione del rapporto per motivi economici che versino in situazione di disoccupazione e che non siano titolari di trattamenti pensionistici.
2. I giornalisti assunti ai sensi del comma 1 percepiscono una retribuzione massima non superiore all'importo minimo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, aumentato del 20 per cento.
3. I giornalisti soci, associati, partecipanti, fondatori o amministratori della ONLUS hanno diritto alla retribuzione di cui al comma 2 solo a condizione che siano assunti come lavoratori subordinati dalla medesima ONLUS.
4. Le ONLUS di cui al presente articolo hanno l'obbligo di iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) tenuto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 2.
(Finanziamento delle ONLUS).
1. Le ONLUS di cui all'articolo 1 provvedono al loro finanziamento anche
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tramite la richiesta di donazioni, nelle forme consentite dalla legislazione vigente, e anche mediante il ricorso al finanziamento collettivo denominato
crowdfunding.
2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a versare alla ONLUS un contributo pari a 1 euro per ogni euro ricevuto in donazione ai sensi del comma 1. Il contributo è attribuito in seguito ad apposita richiesta presentata dal rappresentante legale dell'ONLUS, secondo la modulistica predisposta dal citato Dipartimento. L'importo complessivo dei contributi concessi alle ONLUS non può superare 20 milioni di euro annui.
3. Ai fini della concessione del contributo di cui al comma 2, il rappresentante legale dell'ONLUS è tenuto a dimostrare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, l'effettiva percezione delle donazioni, la regolarità del pagamento dei contributi previdenziali, la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo, l'iscrizione al ROC e la registrazione presso il tribunale competente per territorio.
4. I contributi di cui al comma 2 pos- sono essere richiesti ogni anno per l'anno precedente.
5. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Qualora le risorse del citato Fondo non garantiscano la copertura dell'onere di cui al presente comma, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri procede alla revisione dei contributi di cui al comma 2.