PDL 2550
XVII LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2550
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
PORTA, GIANNI FARINA, FEDI, GARAVINI, LA MARCA, AMODDIO, BARUFFI, CAPONE, CHAOUKI, D'INCECCO, FITZGERALD NISSOLI, GNECCHI, MELILLI, MIOTTO, QUARTAPELLE PROCOPIO, RIBAUDO, TACCONI, TERROSI, VALIANTE, ZACCAGNINI
Destinazione dei proventi del diritto previsto dall'articolo 7-bis della tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, al miglioramento dei servizi consolari e all'accelerazione dell'esame dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana
Presentata il 17 luglio 2014
Onorevoli Colleghi! La legge 23 giugno 2014, n. 89, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico di contabilità di Stato e di tesoreria», introducendo una modifica alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, ha stabilito un diritto consolare, da riscuotere da parte degli uffici diplomatici e consolari, di 300 euro a carico della persona maggiorenne che faccia domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il contributo, non previsto inizialmente nel decreto-legge emanato dal Governo, è stato inserito nel provvedimento in sede parlamentare, precisamente al Senato della Repubblica, in forza di un emendamento presentato durante il procedimento di conversione, con la motivazione di recuperare in questo modo risorse da destinare allo smaltimento dell'arretrato delle pratiche relative alle domande di cittadinanza giacenti presso diversi consolati.
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Si tratta, com’è noto, di uno dei più gravi problemi evidenziati dall'amministrazione italiana decentrata all'estero, che si è tradotto nell'accumulo di centinaia di migliaia di pratiche inevase, soprattutto, ma non esclusivamente, in America Latina. Dopo i buoni risultati ottenuti agli inizi del nuovo millennio con l'applicazione di specifiche
task force allo smaltimento dell'arretrato, si è tornati a tempi di attesa che si contano ormai ad anni, spesso a diversi anni. Nello stato in cui i consolati italiani si trovano, a causa della diminuzione del loro numero a seguito delle misure di «razionalizzazione» già adottate, dei sempre nuovi carichi di lavoro che devono sopportare e della progressiva, ma costante, diminuzione del personale, non è pensabile che a tale stato di cose si possa far fronte con misure ordinarie.
Nei passaggi formali di conversione del decreto-legge in oggetto non è stato possibile inserire un esplicito riferimento alla destinazione positiva di tale contributo, sicché agli occhi degli utenti esso è apparso come un ulteriore balzello messo a carico dei cittadini, per di più senza alcuna sicurezza di poter ottenere in cambio un miglioramento dei servizi consolari.
Alcuni parlamentari, tra i quali i presentatori di questa proposta di legge, si sono immediatamente attivati per rendere esplicita la finalizzazione delle somme percepite al miglioramento dei servizi e allo smaltimento delle pratiche giacenti. In occasione dell'approvazione della legge alla Camera dei deputati è stato presentato un emendamento che chiedeva l'istituzione di un fondo presso ciascun consolato, nel quale riversare le somme percepite da utilizzare per i servizi prestati dagli stessi consolati. L'apposizione della questione di fiducia sul provvedimento ha fatto decadere, ai sensi del Regolamento, l'emendamento. Nella stessa circostanza sono stati presentati diversi ordini del giorno sull'argomento, accolti con modifiche o come raccomandazioni dal Governo. Uno di essi, d'iniziativa dei primi firmatari della presente proposta di legge, richiedente la destinazione delle risorse percepite alla contrattualizzazione
in loco di personale da adibire ai servizi consolari, è stato accolto dal Governo.
Per dare sviluppo a questa linea interpretativa del provvedimento e certezze ai cittadini che sono chiamati a sobbarcarsi un tale sacrificio (si ricorda che 300 euro in alcune realtà dell'America Latina rappresentano un onere non irrilevante) si presenta questa proposta di legge, con l'intento di collaborare con il Governo nel facilitare una giusta e corretta utilizzazione dei proventi derivanti da questo nuovo diritto consolare.
D'altro canto, quanto si propone in questa proposta di legge è del tutto in linea con alcune misure già adottate e con alcune esperienze consolidate. La procedura che si propone, volta a riassegnare al Ministero degli affari esteri le risorse confluite presso il Ministero dell'economia e delle finanze, perché dal Ministro degli affari esteri siano riallocate presso i consolati percipienti, è stata infatti già adottata, con risultati molto apprezzati, nel caso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, precisamente a proposito delle somme percepite dai musei e dai siti di interesse culturale e paesaggistici, che sono state restituite alle strutture operanti nel territorio.
All'articolo 1 si propone di ridurre da 300 a 100 euro l'importo del diritto consolare da versare per l'esame della domanda di cittadinanza presentata, in considerazione di due ragioni essenziali: la comparazione con il trattamento stabilito per gli stranieri che facciano domanda di cittadinanza italiana, ai quali si richiede il versamento di 200 euro; l'eccessiva onerosità del contributo in alcune aree, come l'America meridionale, dove il livello dei redditi e gli effetti del tasso di cambio rendono penalizzante l'entità del versamento.
L'articolo 2 dispone la riassegnazione al Ministero degli affari esteri da parte del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme percepite per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana avanzate da persone maggiorenni, come recitava l'emendamento presentato alla citata
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legge di conversione del decreto-legge n. 66 del 2014, nella misura di 100 euro per ciascuna domanda.
L'articolo 3 prevede l'emanazione di un decreto del Ministro degli affari esteri, con il quale le entrate pervenute al Ministero dell'economia e delle finanze sono trasferite ai consolati in proporzione alle somme da ciascuno di essi percepite.
L'articolo 4 precisa che la destinazione dei fondi assegnati ai consolati è finalizzata al miglioramento dei servizi consolari, prevedendo per la loro utilizzazione un'assoluta priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento delle domande arretrate.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'importo del diritto consolare per la domanda di riconoscimento della cittadinanza).
1. All'articolo 7-bis della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100,00».
Art. 2.
(Riassegnazione dei proventi al Ministero degli affari esteri).
1. I proventi derivanti dai versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 7-bis della tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnati, nell'esercizio relativo all'anno in cui è effettuato il versamento, allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, secondo i criteri e nella misura fissati dal medesimo decreto.
Art. 3.
(Trasferimento delle risorse ai consolati).
1. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, trasferisce ai consolati le risorse iscritte nel suo stato di previsione ai sensi dell'articolo 2, in proporzione agli importi riscossi dagli uffici operanti in ciascuna circoscrizione consolare ai sensi dell'articolo 7-bis della tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.
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Art. 4.
(Destinazione delle risorse).
1. Le somme trasferite ai consolati ai sensi dell'articolo 3 sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche relative alle domande di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici.