PDL 2501
XVII LEGISLATURA
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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2501
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
NICCHI, PANNARALE, RICCIATTI, MELILLA
Modifica dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore su disegni e modelli, per l'attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/09
Presentata il 30 giugno 2014
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce da un’ iniziativa fortemente sentita e sollecitata da numerose aziende operanti nel comparto del
design industriale che oggi, purtroppo, non riescono più a produrre prodotti di
design considerati di «pubblico dominio».
In particolare si propone di modificare l'articolo 239 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, di seguito «codice», avente ad oggetto la protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali (articolo 2, numero 10, legge n. 633 del 1941), in attuazione della sentenza del 27 gennaio 2011 della Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-189/2009) in risposta al rinvio pregiudiziale da parte del tribunale di Milano (nel cosiddetto «caso Fios»), concernente la compatibilità dell'articolo 239 del codice con la direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e, dunque, la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del
design industriale ai sensi della legge sul diritto d'autore (in attuazione della citata direttiva) con il diritto europeo.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, infatti, affermando che gli Stati membri non possono negare l'accesso alla tutela di diritto d'autore alle opere di
design che presentano i requisiti per l'ottenimento di tale tutela ai sensi della legge sul
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diritto d'autore, a prescindere dal momento in cui questi sono diventati di pubblico dominio, ha tuttavia precisato (paragrafo 32 della motivazione) che «ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 98/71 solo un disegno o modello che sia stato oggetto di una registrazione in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro, in conformità delle disposizioni di tale direttiva, può beneficiare, ai sensi della medesima, della protezione concessa dalla normativa sul diritto d'autore di tale Stato membro».
Prosegue la Corte (paragrafo 33) che «ne consegue che i disegni e modelli che, prima della data di entrata in vigore della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 98/71 nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro, erano di pubblico dominio a causa della mancata registrazione non rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo».
La stessa sentenza della Corte ha affermato che «non si può escludere che la protezione del diritto d'autore per le opere che possano costituire disegni o modelli non registrati possa risultare da altre direttive in materia di diritto d'autore e, in particolare, dalla direttiva 2001/29, se ricorrono le condizioni per la sua applicazione, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio» (paragrafo 34).
Con la presente proposta di legge, quindi, sostituendo l'articolo 239 del codice, si prevede che la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo quest'attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché l'attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.
Al riguardo si evidenzia, infine, che durante la discussione del disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013-
bis» (AC n. 1864-A) presso la Camera dei deputati è stato approvato in Assemblea l'ordine del giorno Pannarale, Nicchi e Ricciatti n. 9/1864-A/16, nel quale si sottolineava come l'insieme delle imprese interessate – e quindi operanti nel comparto del
design industriale – lavora da decenni in un ambito di totale e pieno rispetto delle norme in vigore, contribuendo in tal modo al buon nome del
Made in Italy con produzioni di qualità, con professionalità, competenza e creatività, caratterizzando interi distretti industriali. Inoltre, è stato evidenziato come tali aziende abbiano oggi bisogno di un intervento normativo specifico, perché non hanno ancora avuto risposte in relazione alla gravissima crisi economica che sta colpendo tutto il comparto del
design industriale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al fine di attuare la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 nella causa C-168/2009 e di garantire la compatibilità della normativa italiana sulla protezione del design industriale con le disposizioni contenute nella direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, l'articolo 239 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 230. – (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). – 1. La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, non comprende le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano di pubblico dominio in quanto precedentemente non registrate come disegni o modelli. I terzi che hanno fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale precedentemente registrate come disegni e modelli e divenute di pubblico dominio alla data del 19 aprile 2001 non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché l'attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso».
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