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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2566 |
1. Negli edifici adibiti a pubbliche funzioni che dispongono di cortili o di spazi comuni l'amministrazione riserva, nell'ambito delle ordinarie attività di gestione dei medesimi edifici, un'apposita area destinata al parcheggio delle biciclette.
2. È compito delle amministrazioni locali assicurare che, negli edifici di nuova realizzazione adibiti a pubbliche funzioni, sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 20 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza dell'immobile, ove previsti. Agli edifici di cui al periodo precedente nei quali non è prevista la realizzazione di aree di parcheggio si applica quanto previsto al comma 1.
1. È compito delle amministrazioni locali assicurare che in ogni stazione metropolitana e ferroviaria di nuova realizzazione sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 20 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza, ove previsti. Nelle stazioni di cui al periodo precedente che non prevedono la realizzazione di apposite aree di parcheggio è compito delle amministrazioni locali assicurare che siano comunque previste apposite aree da destinare al parcheggio delle biciclette.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni locali individuano, in
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i regolamenti edilizi comunali devono prevedere:
a) per ogni immobile a uso privato di nuova realizzazione, che sia riservata al parcheggio delle biciclette una quota non inferiore al 10 per cento della superficie dei posti auto di pertinenza, ove previsti;
b) per gli edifici a uso privato già esistenti, interventi di adeguamento dei cortili e degli spazi comuni al fine di consentire il parcheggio delle biciclette.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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