Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato 1

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2510

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2510



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

MURA, FARAONE, CANI, BARGERO, CAPONE, CAPOZZOLO, DE MENECH, FOLINO, GULLO, MANZI, MARCHETTI, MARROCU, MIOTTO, PES, SANI, FRANCESCO SANNA, GIOVANNA SANNA, SCANU, VENITTELLI, ZAPPULLA

Introduzione del reddito di insediamento e altre disposizioni per favorire la residenza nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti situati nelle aree svantaggiate e nelle zone interne

Presentata il 2 luglio 2014


      

torna su
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge, attraverso l'istituzione del reddito di insediamento e di altre misure agevolative, favorisce la residenza dei cittadini nei piccoli comuni, con una popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, situati nelle aree svantaggiate, nelle zone interne e nelle aree rurali, in particolare nei territori soggetti a decremento demografico. Lo spopolamento e l'impoverimento di vaste aree interne e rurali – soprattutto pedemontane, montane e insulari – hanno assunto caratteri strutturali delineando un'Italia che possiamo definire del «disagio insediativo», che interessa tutto l'arco alpino, soprattutto ligure, piemontese, lombardo e friulano, e che si concentra lungo la dorsale appenninica ligure, tosco-emiliana e centro-meridionale, nelle parti montuose e interne della Sardegna e della Sicilia.
      Il disagio abitativo è riscontrabile anche in Calabria, e in Abruzzo e interessa pesantemente la Basilicata, dove circa 100 comuni sono a rischio progressivo di estinzione. Anche le aree interne delle Marche e della Toscana meridionale sono interessate da un fenomeno che rischia di frammentare ancora di più un territorio nazionale caratterizzato da profonde differenze sotto il profilo economico, sociale e culturale.
      Le aree che presentano i maggiori indici di decremento demografico sono in genere quelle più lontane dai principali centri di erogazione dei servizi, quelle con i più bassi livelli di dotazione infrastrutturale. Queste
 

Pag. 2

due condizioni, da sole, condizionano in negativo un possibile percorso di vita in queste comunità, tanto da indurre, i più giovani alla fuga.
      A partire dagli anni sessanta, le zone interne del Paese hanno visto l'avvio di fenomeni di emigrazione non compensati da altrettanti importanti fenomeni di immigrazione, fino ad arrivare a problemi di spopolamento e di desertificazione umana e produttiva che hanno modificato pesantemente le dinamiche di sviluppo delle comunità medesime. In molte regioni del centro e del meridione, in Sardegna in particolare, nei prossimi trenta anni, se non interverrà un'inversione di tendenza, molti piccoli comuni delle zone interne scompariranno definitivamente, con tutte le implicazioni che ne conseguono.
      I sistemi regionali, e quindi quello nazionale, possono diventare competitivi solo se si superano i pesanti squilibri territoriali che ancora permangono fra le diverse aree del Paese. All'interno della più generale dicotomia nord-sud, si propongono ulteriori e caratterizzanti sperequazioni fra zone rurali e zone urbane, fra zone interne e zone costiere.
      In queste specifiche porzioni di territorio si propongono spesso fenomeni speculari: alti livelli di antropizzazione nelle città e più in generale nelle zone costiere; desertificazione produttiva e umana nelle zone interne e rurali; irrazionale consumo del suolo nelle zone urbane e costiere; abbandono del suolo nelle zone interne e rurali. Gli uni e gli altri fenomeni sono alla base di molti dei disastri ambientali, dei problemi di dissesto idrogeologico e di inquinamento che caratterizzano la nostra epoca. Da questi derivano costi sociali ed economici ingenti, non più sostenibili. Le stesse risorse, e forse un quantitativo molto inferiore, potrebbero essere utilizzate per interventi volti a predisporre l'inversione di tendenza di fenomeni (il concentramento e la desertificazione nelle loro più svariate accezioni) che, se non affrontati con interventi strutturali e strategici, rischiano di ostacolare una possibile ripresa del nostro Paese.
      Un disagio che rischia di divenire profondo con la crescente rarefazione dei servizi al cittadino: servizi pubblici accorpati per il contenimento dei costi (uffici postali, presìdi territoriali scolastici, sanità e altro); insufficiente manutenzione del territorio; esercizi commerciali privi di una domanda adeguata per la loro sopravvivenza. Dunque, come la questione sanità, che rappresenta forse la prima preoccupazione per chi vive in contesti isolati, così i servizi territoriali rappresentano una condizione di vivibilità essenziale, peraltro riconosciuta e supportata dalla stessa Unione europea.
      Fenomeni di disagio si ripetono in numerosi Stati dell'Unione europea, che hanno già avviato politiche locali e generali di intervento per riportare le popolazioni nei piccoli comuni e, in particolare, in quelli localizzati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate. Le azioni, pur nella loro diversità, muovono da una comune convinzione che lo «sviluppo locale passa per il rafforzamento della più importante delle ricchezze che è la risorsa umana». I piccoli comuni rappresentano, inoltre, un patrimonio. Il mantenimento di un'adeguata rete di servizi territoriali e di esercizi commerciali nei territori dei piccoli comuni costituisce una delle condizioni per una loro rivitalizzazione economica.
      La presente proposta di legge ha l'obiettivo di segnare altresì un percorso chiaro e dettagliato per la valorizzazione di una ricchezza sociale, culturale, ambientale ed economica che è la peculiarità di molti piccoli comuni che si trovano in una condizione di disagio abitativo. I piccoli comuni, nonostante la fragilità e gli elementi di incertezza, rimangono nell'immaginario dei cittadini come possibili bastioni di difesa alla crisi economica e dei valori. Lo stesso Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha più volte sottolineato come i piccoli comuni e i borghi siano «elemento essenziale per attuare i valori della democrazia e di pari dignità contenuti nella nostra Costituzione», soprattutto per il «singolare patrimonio di
 

Pag. 3

tradizioni e di cultura che le piccole comunità esprimono».
      L'abbandono di queste realtà territoriali e il loro definitivo degrado significano la perdita di presìdi vitali dal punto di vista del mantenimento dei paesaggi, dell'ambiente e della coesione sociale. È per questo che anche i centri storici negli ultimi anni sono stati oggetto di un'importante azione di valorizzazione nella consapevolezza che la riqualificazione fisica vada affiancata anche dalla promozione delle attività produttive, culturali, formative, turistiche e commerciali e dal coinvolgimento delle comunità insediate. Occorre, pertanto, intervenire con soluzioni immediate e strutturali. Non sfugge all'attenzione che sono necessarie due tipologie di interventi:

          a) di carattere sistemico sulle infrastrutture e sul mercato del lavoro;

          b) di incentivazione alla residenzialità presso le aree interne del Paese.

      Vivere nelle zone interne e nelle aree svantaggiate del Paese non è facile, così come non lo è decidere di restarci e di costruirvi un progetto di vita. Ancor meno lo è assumere la decisione di abbandonare la città e di trasferirsi in questi comuni. Lo Stato, nel tentativo di dare supporto a un nuovo modello di sviluppo e di rapporto fra l'uomo e il territorio, può e deve incentivare la vita in queste zone del Paese. In particolare, in un momento di crisi economica così generale e diffusa, può essere impostata una rivisitazione dello Stato sociale secondo un modello di welfare generativo, fondato cioè sulla corrispondenza tra esigibilità di diritti e di doveri di solidarietà. Nella prospettiva solidaristica insita nella Costituzione, è presente la convinzione che agli appartenenti alla collettività possano essere imposti doveri a vantaggio della collettività intera e la possibilità che a fronte dell'erogazione di una prestazione da parte dello Stato (reddito di insediamento e incentivi alla nuova residenzialità) debba corrispondere, da parte dei soggetti beneficiari, una controprestazione (andare a vivere in contesti territoriali da rigenerare) che produca utilità sociale e sviluppo.
      Il reddito di insediamento, così come delineato dalla presente proposta di legge, è una misura di incentivazione della residenza rivolta a un numero ampio di soggetti, compresi quelli che si trovano in una condizione di precarietà lavorativa, disoccupazione o stato di inoccupazione permanente o temporaneo, di povertà e di esclusione sociale tale da determinare un rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali, al mantenimento proprio e dei figli. La filosofia di questa proposta di legge è quella di agevolare il ritorno e la nuova residenzialità nei piccoli comuni per una platea ampia di beneficiari la cui scelta di vita è quella di ripopolare territori in forte calo demografico ma con grandi potenzialità sotto il profilo dello sviluppo economico locale.
      Il reddito di insediamento non è un ammortizzatore sociale ma una possibilità che si concede a chi vuole fare una scelta di vita legata alle proprie radici o a un territorio che si sceglie come luogo dove abitare e lavorare per un determinato periodo di tempo. Ciò che caratterizza lo strumento è proprio la finalità della residenzialità accompagnata da misure che non si esauriscono con il reddito di insediamento. Le agevolazioni, infatti, possono consistere in agevolazioni di varia natura, predisposte dai comuni, e in trasferimenti monetari integrativi del reddito. Tali incentivi, come prevede la proposta di legge, possono sostituirsi in tutto o in parte al reddito di insediamento. Quest'ultimo è erogato per una durata massima di tre anni, il tempo che si ritiene necessario per consentire ai beneficiari di avviare un'attività imprenditoriale, artigianale o comunque legata alle produzioni del territorio. Particolare rilevanza è data alle persone e alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà economica, a quelle esposte al rischio della marginalità sociale e ai soggetti che si trovano in una condizione di disabilità fisica o mentale.
      La presente proposta di legge prova dunque a dare risposta a uno dei fenomeni

 

Pag. 4

che maggiormente determinano la marginalizzazione delle zone interne e delle aree svantaggiate del Paese. Il decremento demografico che a lungo andare produrrà l'estinzione di intere comunità e l'impossibilità che alcune fra le maggiori potenzialità del nostro Paese, l'ambiente, la cultura, l'agricoltura di qualità, e l'artigianato, che sono patrimonio delle comunità residenti nelle zone più interne del Paese, possano essere messe a valore e utilizzate per ridare impulso, in un'ottica di sostenibilità, alla crescita e allo sviluppo dello stesso Paese.
      In Italia, oltre agli interventi previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (cosiddetta «legge sulla montagna»), non si intravedono a oggi altri strumenti di sistema a sostegno dello sviluppo delle politiche di accoglienza nei piccoli comuni.
      L'obiettivo della presente proposta di legge è di migliorare le condizioni di vita nelle aree del «disagio insediativo», nella consapevolezza delle grandi potenzialità dei piccoli comuni situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate, che costituiscono un patrimonio di valore inestimabile e di importanza fondamentale per la salvaguardia dell'identità storico-culturale dell'intero Paese.
      La proposta di legge, pertanto, promuove l'adozione di misure atte a incentivare le attività produttive insediate in tali comuni. Mantenere e riprendere le produzioni tipiche significa salvaguardare il territorio e la sua biodiversità per invertire la tendenza allo spopolamento e per incentivare le nuove residenzialità nei piccoli comuni che riscoprono il valore della terra, dei sapori e degli antichi saperi. Valorizzare le produzioni tipiche nei piccoli comuni significa indicare opzioni di nuova occupazione e di attività di formazione di figure professionali anche innovative, ponendo le basi anche per nuove forme di turismo.
      Non solo: attraverso gli interventi di sviluppo locale finanziati dai fondi europei, è possibile rafforzare inoltre i servizi essenziali di salute, istruzione e mobilità.
 

Pag. 5


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge, ai sensi degli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, definiti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza e contrastando lo spopolamento nelle aree svantaggiate e nelle zone interne, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.
      2. La presente legge favorisce, attraverso l'istituto del reddito di insediamento, il ritorno e la residenza dei soggetti nei piccoli comuni, situati nelle zone svantaggiate e nelle zone interne, in particolare nei territori soggetti a decremento demografico.
      3. La presente legge favorisce, altresì, l'adozione di misure atte a incentivare le attività produttive insediate nei piccoli comuni, con particolare riferimento alla tutela attiva del territorio, e delle comunità locali, nonché alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali, del turismo sostenibile, dei sistemi agroalimentari e tipici, delle filiere di energia rinnovabile, dei saperi e dell'artigianato. Anche attraverso gli interventi di sviluppo locale finanziati dai fondi dell'Unione europea, la presente legge reca disposizioni per il miglioramento dei servizi essenziali di salute,

 

Pag. 6

istruzione e mobilità nei piccoli comuni, situati nelle aree svantaggiate e nelle aree interne.
      4. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono misure ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per l'attenzione delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 2.
(Ambito di applicazione e definizioni).

      1. La presente legge si applica ai comuni, con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate definite ai sensi del presente articolo, di seguito denominati «piccoli comuni».
      2. Ai fini di cui alla presente legge, per zone interne si intendono zone significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali quali l'istruzione, la salute o la mobilità, dotate di notevoli risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura nonché, soggette a processi di marginalizzazione dovuti a un significativo calo o invecchiamento demografico. Esse rappresentano una vasta e maggioritaria parte del territorio nazionale non pianeggiante, fortemente policentrica, e con diffuso declino della superficie coltivata e spesso coincidono con le aree di cui al comma 3.
      3. Ai fini di cui alla presente legge, per aree svantaggiate si intendono le aree caratterizzate da svantaggi naturali pregiudizievoli per lo sviluppo economico e sociale e, in particolare, le aree di montagna, le aree minacciate dallo spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale e, nonché le aree nelle quali ricorrono svantaggi specifici.
      4. Ai fini di cui alla presente legge i piccoli comuni sono compresi in una delle seguenti tipologie:

          a) comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;

 

Pag. 7

          b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e da basso livello di benessere;

          c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

          d) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

          e) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

          f) comuni collocati in aree caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

          g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;

          h) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;

          i) comuni appartenenti alle unioni dei comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con esclusione di quelli dotati di entrate derivanti dal pagamento dell'imposta municipale propria superiori ad una media di 500 euro per abitante.

      5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e la Conferenza Stato città e autonomie locali, è definito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

 

Pag. 8

l'elenco dei piccoli comuni di cui al comma 4. L'elenco è aggiornato ogni cinque anni.
      6. Lo schema del decreto di cui al comma 5 è trasmesso alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

      7. L'individuazione dei piccoli comuni ai sensi del comma 4 è effettuata tenendo conto:

          a) dei livelli di povertà;

          b) della diversità delle condizioni economiche, demografiche e sociali;

          c) della varietà delle forme di assistenza già attuate dai comuni;

          d) della necessità di un'adeguata distribuzione nel territorio nazionale dei comuni, al fine di garantire l'effettiva rappresentatività dell'intero territorio nazionale.

      8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei piccoli comuni ai sensi del comma 4.

Art. 3.
(Istituto del reddito di insediamento).

      1. Al fine di incentivare la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, è istituito il reddito di insediamento per i soggetti che si trovano in una condizione di precarietà lavorativa, disoccupazione o stato di inoccupazione permanente o temporaneo, di povertà o di esclusione sociale tale da determinare un rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere, per cause psichiche, fisiche o sociali al mantenimento proprio e dei figli.
      2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le misure per incentivare la nuova residenzialità possono altresì consistere in agevolazioni di varia natura, predisposte dai piccoli comuni, e in trasferimenti

 

Pag. 9

monetari integrativi del reddito. Tali misure possono sostituirsi in tutto o in parte al reddito di insediamento.
      3. Il reddito di insediamento è destinato ai soggetti che, per le loro particolari condizioni fisiche o psichiche, necessitano di uno strumento di integrazione sociale o di autonomia economica finalizzato al trasferimento della propria residenza nei piccoli comuni.
      4. Il reddito di insediamento è erogato per un anno e la sua durata non può essere superiore a tre anni. Può essere rinnovato solo previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi da parte dei piccoli comuni.
      5. Ai fini dell'accesso al reddito di insediamento, è riconosciuta priorità ai soggetti che si trovano in situazione di difficoltà economica, a quelli esposti al rischio di marginalità sociale e quelli che si trovano in una condizione di disabilità fisica o mentale.

Art. 4.
(Accesso al reddito di insediamento).

      1. Ai fini dell'accesso al reddito di insediamento i soggetti destinatari devono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia stabilita dall'articolo 6. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone la soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza indicata dall'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. Il reddito di insediamento è destinato prioritariamente ai soggetti che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      3. I soggetti destinatari devono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, sia immobiliare,

 

Pag. 10

fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia indicata dal comune.
      4. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal soggetto richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini dell'imposta nel reddito delle persone fisiche. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati, ai fini delle misure previste dalla presente legge, in una percentuale pari al 75 per cento.
      5. Con una dichiarazione sottoscritta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità previsti dalla presente legge alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione è allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.
      6. Ai soggetti in età lavorativa, non occupati e abili al lavoro, sono richieste la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso al centro per l'impiego. Il requisito dell'iscrizione non è temporaneamente richiesto per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico o di formazione professionale e per coloro che attendono alla cura di figli di età inferiore a tre anni o di persone con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      7. Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito di insediamento e beneficiare delle misure di cui alla presente legge anche gli stranieri che alla data di entrata in vigore della medesima siano legalmente residenti da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni, in un piccolo comune.
      8. Con la dichiarazione di cui al comma 5, il soggetto richiedente dichiara altresì di
 

Pag. 11

avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito di insediamento possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella del nucleo familiare.

Art. 5.
(Titolarità dell'erogazione del reddito di insediamento e dell'attuazione delle misure per incentivare nuova residenzialità).

      1. La titolarità dell'erogazione del reddito di insediamento e delle misure per incentivare la nuova residenzialità di cui alla presente legge è attribuita al piccolo comune nel cui territorio i soggetti intendono trasferire la propria residenza ai sensi della medesima legge. A tale fine il piccolo comune:

          a) definisce le modalità di presentazione della domanda, prevedendo un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta;

          b) stabilisce le modalità di verifica e di controllo successivo della sussistenza dei requisiti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge;

          c) procede al controllo e alla verifica degli obblighi dei soggetti beneficiari del reddito di insediamento e delle misure per incentivare la nuova residenzialità;

          d) riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze sui costi derivanti dall'erogazione del reddito di insediamento, con particolare riferimento alle erogazioni monetarie e ai costi di gestione e di realizzazione degli interventi personalizzati per la nuova residenzialità.

      2. Il piccolo comune cura la tenuta di una adeguata documentazione relativa ai soggetti destinatari, agli interventi promossi, alla loro durata, alle singole modalità di cessazione e ai motivi della proroga.

 

Pag. 12


      3. Il piccolo comune prevede, inoltre, che ai fini dell'erogazione del reddito di insediamento, anche su iniziativa di enti e di organizzazioni di volontariato e del privato sociale, a provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati a farlo.
      4. Il piccolo comune effettua i controlli sulla dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 5, e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tale fine, il piccolo comune può avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, ai quali può chiedere ulteriori accertamenti.

Art. 6.
(Supporto del reddito di insediamento).

      1. L'ammontare del reddito di insediamento è pari alla differenza tra la soglia di 640 euro mensili per l'anno 2015, di euro 660 euro mensili per l'anno 2016 e di 680 euro mensili per l'anno 2017 e il reddito mensile percepito da coloro che intendono trasferire la propria residenza nei piccoli comuni. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone la soglia è determinata sulla base della scala di equivalenza indicata all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      2. L'erogazione del reddito di insediamento ha inizio dalla data di accoglimento della domanda. Il piccolo comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, sentiti i componenti del nucleo familiare.

Art. 7.
(Obblighi).

      1. I soggetti destinatari del reddito di insediamento hanno l'obbligo di:

          a) comunicare tempestivamente al piccolo comune ogni variazione, anche

 

Pag. 13

derivante dalla mutata composizione del nucleo familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e, comunque, di confermare ogni anno, in caso di proroga, il persistere delle condizioni stesse;

          b) per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, di accettare un'eventuale offerta di lavoro, anche a tempo determinato, conforme alle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.

      2. Il piccolo comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, l'erogazione del reddito di insediamento e delle misure di cui alla presente legge sulla base della gravità della violazione degli obblighi ivi previsti e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente.
      3. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), comporta la revoca del reddito di insediamento e delle misure di cui alla presente legge. In ogni caso il piccolo comune tiene conto della situazione del nucleo familiare, con particolare riferimento alla presenza di minori.
      4. I soggetti destinatari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il piccolo comune riutilizza le finalità di cui alla presente legge.

Art. 8.
(Diritti).

      1. I soggetti la cui domanda di ammissione al reddito di insediamento non è stata accolta possono ricorrere entro trenta giorni. Possono altresì ricorrere nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza, di sospensione o di riduzione del reddito di insediamento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

 

Pag. 14


      2. Il piccolo comune, sentiti i soggetti di cui al comma 1, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Art. 9.
(Fondo per l'incentivazione della residenza nei piccoli comuni).

      1. Al fine di incentivare la residenza nei piccoli comuni nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
      2. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere comunque adottato.

Art. 10.
(Misure per l'incentivazione della nuova residenzialità).

      1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 9, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore, i piccoli comuni assolte le domande di ammissione al

 

Pag. 15

reddito di insediamento, possono adottare specifiche misure in favore dei soggetti che intendono spostare la residenza nei rispettivi territori comunali, quali:

          a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto o al possesso di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei piccoli comuni;

          b) incentivi in favore degli ex soggetti residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, dei piccoli comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;

          c) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

          d) contributo per l'acquisto di materiale didattico e sostegno all'educazione per la prima infanzia, con contributi per l'ingresso in asili nido, scuole dell'infanzia e primarie;

          e) istituzione di una carta, gestita dal piccolo comune, che prevede, attraverso accordi con le realtà economiche locali, sconti e agevolazioni rivolti ai soggetti e alle famiglie di nuova residenza;

          f) sostegno per la spesa alimentare e per le spese domestiche da effettuare negli esercizi commerciali situati nel piccolo comune di residenza;

          g) bonus per l'energia, il gas e l'acqua concessi dal piccolo comune, con priorità a soggetti e a famiglie numerose di nuova residenza ed economicamente svantaggiati;

          h) contributi per l'acquisto di beni di prima necessità, alimentari e no, per la prima infanzia. Incentivi per l'acquisto dei pannolini lavabili;

          i) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione

 

Pag. 16

dei prodotti agroalimentari tradizionali, per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e per la tutela delle produzioni di qualità delle tradizioni alimentari locali;

          l) sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai saperi locali.

Art. 11.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

torna su
 

Pag. 17

Allegato 1
(Articolo 4, comma 1)

SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componentiParametro
11,00;
21,87;
32,04;
42,46;
52,85.

        Maggiorazione dello 0,35 per cento per ogni ulteriore componente.

        Maggiorazione dello 0,4 per cento in caso di assenza del coniuge e di presenza di figli minori.

        Maggiorazione dello 0,6 per cento per ogni componente con handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, o con invalidità superiore al 66 per cento.

        Maggiorazione dello 0,2 per cento per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge Allegato 1
torna su