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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2510 |
a) di carattere sistemico sulle infrastrutture e sul mercato del lavoro;
b) di incentivazione alla residenzialità presso le aree interne del Paese.
Vivere nelle zone interne e nelle aree svantaggiate del Paese non è facile, così come non lo è decidere di restarci e di costruirvi un progetto di vita. Ancor meno lo è assumere la decisione di abbandonare la città e di trasferirsi in questi comuni. Lo Stato, nel tentativo di dare supporto a un nuovo modello di sviluppo e di rapporto fra l'uomo e il territorio, può e deve incentivare la vita in queste zone del Paese. In particolare, in un momento di crisi economica così generale e diffusa, può essere impostata una rivisitazione dello Stato sociale secondo un modello di welfare generativo, fondato cioè sulla corrispondenza tra esigibilità di diritti e di doveri di solidarietà. Nella prospettiva solidaristica insita nella Costituzione, è presente la convinzione che agli appartenenti alla collettività possano essere imposti doveri a vantaggio della collettività intera e la possibilità che a fronte dell'erogazione di una prestazione da parte dello Stato (reddito di insediamento e incentivi alla nuova residenzialità) debba corrispondere, da parte dei soggetti beneficiari, una controprestazione (andare a vivere in contesti territoriali da rigenerare) che produca utilità sociale e sviluppo.
Il reddito di insediamento, così come delineato dalla presente proposta di legge, è una misura di incentivazione della residenza rivolta a un numero ampio di soggetti, compresi quelli che si trovano in una condizione di precarietà lavorativa, disoccupazione o stato di inoccupazione permanente o temporaneo, di povertà e di esclusione sociale tale da determinare un rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali, al mantenimento proprio e dei figli. La filosofia di questa proposta di legge è quella di agevolare il ritorno e la nuova residenzialità nei piccoli comuni per una platea ampia di beneficiari la cui scelta di vita è quella di ripopolare territori in forte calo demografico ma con grandi potenzialità sotto il profilo dello sviluppo economico locale.
Il reddito di insediamento non è un ammortizzatore sociale ma una possibilità che si concede a chi vuole fare una scelta di vita legata alle proprie radici o a un territorio che si sceglie come luogo dove abitare e lavorare per un determinato periodo di tempo. Ciò che caratterizza lo strumento è proprio la finalità della residenzialità accompagnata da misure che non si esauriscono con il reddito di insediamento. Le agevolazioni, infatti, possono consistere in agevolazioni di varia natura, predisposte dai comuni, e in trasferimenti monetari integrativi del reddito. Tali incentivi, come prevede la proposta di legge, possono sostituirsi in tutto o in parte al reddito di insediamento. Quest'ultimo è erogato per una durata massima di tre anni, il tempo che si ritiene necessario per consentire ai beneficiari di avviare un'attività imprenditoriale, artigianale o comunque legata alle produzioni del territorio. Particolare rilevanza è data alle persone e alle famiglie che si trovano in situazione di difficoltà economica, a quelle esposte al rischio della marginalità sociale e ai soggetti che si trovano in una condizione di disabilità fisica o mentale.
La presente proposta di legge prova dunque a dare risposta a uno dei fenomeni
1. La presente legge, ai sensi degli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, definiti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, di garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza e contrastando lo spopolamento nelle aree svantaggiate e nelle zone interne, nonché di tutelarne e di valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico.
2. La presente legge favorisce, attraverso l'istituto del reddito di insediamento, il ritorno e la residenza dei soggetti nei piccoli comuni, situati nelle zone svantaggiate e nelle zone interne, in particolare nei territori soggetti a decremento demografico.
3. La presente legge favorisce, altresì, l'adozione di misure atte a incentivare le attività produttive insediate nei piccoli comuni, con particolare riferimento alla tutela attiva del territorio, e delle comunità locali, nonché alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali, del turismo sostenibile, dei sistemi agroalimentari e tipici, delle filiere di energia rinnovabile, dei saperi e dell'artigianato. Anche attraverso gli interventi di sviluppo locale finanziati dai fondi dell'Unione europea, la presente legge reca disposizioni per il miglioramento dei servizi essenziali di salute,
1. La presente legge si applica ai comuni, con popolazione pari o inferiore a 3.000 abitanti, situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate definite ai sensi del presente articolo, di seguito denominati «piccoli comuni».
2. Ai fini di cui alla presente legge, per zone interne si intendono zone significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali quali l'istruzione, la salute o la mobilità, dotate di notevoli risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per natura nonché, soggette a processi di marginalizzazione dovuti a un significativo calo o invecchiamento demografico. Esse rappresentano una vasta e maggioritaria parte del territorio nazionale non pianeggiante, fortemente policentrica, e con diffuso declino della superficie coltivata e spesso coincidono con le aree di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui alla presente legge, per aree svantaggiate si intendono le aree caratterizzate da svantaggi naturali pregiudizievoli per lo sviluppo economico e sociale e, in particolare, le aree di montagna, le aree minacciate dallo spopolamento e nelle quali è necessario conservare l'ambiente naturale e, nonché le aree nelle quali ricorrono svantaggi specifici.
4. Ai fini di cui alla presente legge i piccoli comuni sono compresi in una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;
b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica e da basso livello di benessere;
c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
d) comuni caratterizzati da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
e) comuni caratterizzati da scarsità dei flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
f) comuni collocati in aree caratterizzate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio ovvero caratterizzato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;
h) comuni comprendenti frazioni che presentano le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando in tali casi gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;
i) comuni appartenenti alle unioni dei comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, con esclusione di quelli dotati di entrate derivanti dal pagamento dell'imposta municipale propria superiori ad una media di 500 euro per abitante.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e la Conferenza Stato città e autonomie locali, è definito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
7. L'individuazione dei piccoli comuni ai sensi del comma 4 è effettuata tenendo conto:
a) dei livelli di povertà;
b) della diversità delle condizioni economiche, demografiche e sociali;
c) della varietà delle forme di assistenza già attuate dai comuni;
d) della necessità di un'adeguata distribuzione nel territorio nazionale dei comuni, al fine di garantire l'effettiva rappresentatività dell'intero territorio nazionale.
8. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei piccoli comuni ai sensi del comma 4.
1. Al fine di incentivare la residenza nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, è istituito il reddito di insediamento per i soggetti che si trovano in una condizione di precarietà lavorativa, disoccupazione o stato di inoccupazione permanente o temporaneo, di povertà o di esclusione sociale tale da determinare un rischio di marginalità sociale e impossibilitati a provvedere, per cause psichiche, fisiche o sociali al mantenimento proprio e dei figli.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, le misure per incentivare la nuova residenzialità possono altresì consistere in agevolazioni di varia natura, predisposte dai piccoli comuni, e in trasferimenti
1. Ai fini dell'accesso al reddito di insediamento i soggetti destinatari devono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia stabilita dall'articolo 6. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone la soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza indicata dall'allegato 1 annesso alla presente legge.
2. Il reddito di insediamento è destinato prioritariamente ai soggetti che hanno a carico figli minori o figli con handicap in situazione di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
3. I soggetti destinatari devono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, sia immobiliare,
1. La titolarità dell'erogazione del reddito di insediamento e delle misure per incentivare la nuova residenzialità di cui alla presente legge è attribuita al piccolo comune nel cui territorio i soggetti intendono trasferire la propria residenza ai sensi della medesima legge. A tale fine il piccolo comune:
a) definisce le modalità di presentazione della domanda, prevedendo un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta;
b) stabilisce le modalità di verifica e di controllo successivo della sussistenza dei requisiti, nel rispetto delle disposizioni della presente legge;
c) procede al controllo e alla verifica degli obblighi dei soggetti beneficiari del reddito di insediamento e delle misure per incentivare la nuova residenzialità;
d) riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze sui costi derivanti dall'erogazione del reddito di insediamento, con particolare riferimento alle erogazioni monetarie e ai costi di gestione e di realizzazione degli interventi personalizzati per la nuova residenzialità.
2. Il piccolo comune cura la tenuta di una adeguata documentazione relativa ai soggetti destinatari, agli interventi promossi, alla loro durata, alle singole modalità di cessazione e ai motivi della proroga.
1. L'ammontare del reddito di insediamento è pari alla differenza tra la soglia di 640 euro mensili per l'anno 2015, di euro 660 euro mensili per l'anno 2016 e di 680 euro mensili per l'anno 2017 e il reddito mensile percepito da coloro che intendono trasferire la propria residenza nei piccoli comuni. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone la soglia è determinata sulla base della scala di equivalenza indicata all'allegato 1 annesso alla presente legge.
2. L'erogazione del reddito di insediamento ha inizio dalla data di accoglimento della domanda. Il piccolo comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, sentiti i componenti del nucleo familiare.
1. I soggetti destinatari del reddito di insediamento hanno l'obbligo di:
a) comunicare tempestivamente al piccolo comune ogni variazione, anche
b) per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, di accettare un'eventuale offerta di lavoro, anche a tempo determinato, conforme alle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.
2. Il piccolo comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, l'erogazione del reddito di insediamento e delle misure di cui alla presente legge sulla base della gravità della violazione degli obblighi ivi previsti e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente.
3. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera b), comporta la revoca del reddito di insediamento e delle misure di cui alla presente legge. In ogni caso il piccolo comune tiene conto della situazione del nucleo familiare, con particolare riferimento alla presenza di minori.
4. I soggetti destinatari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il piccolo comune riutilizza le finalità di cui alla presente legge.
1. I soggetti la cui domanda di ammissione al reddito di insediamento non è stata accolta possono ricorrere entro trenta giorni. Possono altresì ricorrere nel medesimo termine coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza, di sospensione o di riduzione del reddito di insediamento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.
1. Al fine di incentivare la residenza nei piccoli comuni nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. All'individuazione degli interventi da finanziare, nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al comma 1, si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Lo schema del decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere comunque adottato.
1. A valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 9, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore, i piccoli comuni assolte le domande di ammissione al
a) contributi ai soggetti passivi dei tributi riferiti all'acquisto o al possesso di immobili destinati ad abitazione principale o ad attività economiche nei piccoli comuni;
b) incentivi in favore degli ex soggetti residenti che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, dei piccoli comuni di cui all'articolo 2, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, ovvero avviare nei medesimi comuni un'attività economica;
c) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;
d) contributo per l'acquisto di materiale didattico e sostegno all'educazione per la prima infanzia, con contributi per l'ingresso in asili nido, scuole dell'infanzia e primarie;
e) istituzione di una carta, gestita dal piccolo comune, che prevede, attraverso accordi con le realtà economiche locali, sconti e agevolazioni rivolti ai soggetti e alle famiglie di nuova residenza;
f) sostegno per la spesa alimentare e per le spese domestiche da effettuare negli esercizi commerciali situati nel piccolo comune di residenza;
g) bonus per l'energia, il gas e l'acqua concessi dal piccolo comune, con priorità a soggetti e a famiglie numerose di nuova residenza ed economicamente svantaggiati;
h) contributi per l'acquisto di beni di prima necessità, alimentari e no, per la prima infanzia. Incentivi per l'acquisto dei pannolini lavabili;
i) contributi per la produzione, la valorizzazione e la commercializzazione
l) sostegno contributivo e fiscale per l'avvio di nuove attività produttive legate all'agricoltura, all'agroalimentare, all'artigianato e ai saperi locali.
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
Allegato 1
(Articolo 4, comma 1)
| Numero dei componenti | Parametro |
| 1 | 1,00; |
| 2 | 1,87; |
| 3 | 2,04; |
| 4 | 2,46; |
| 5 | 2,85. |
Maggiorazione dello 0,35 per cento per ogni ulteriore componente.
Maggiorazione dello 0,4 per cento in caso di assenza del coniuge e di presenza di figli minori.
Maggiorazione dello 0,6 per cento per ogni componente con handicap di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, o con invalidità superiore al 66 per cento.
Maggiorazione dello 0,2 per cento per nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d'impresa.
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