PDL 2322
XVII LEGISLATURA
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 2322
|
Pag. 1
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
VEZZALI, FITZGERALD NISSOLI, PELLEGRINO, VALERIA VALENTE
Modifica all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di frequenza del corso per l'iscrizione nell'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali
Presentata il 23 aprile 2014
Onorevoli Colleghi! La disciplina legislativa vigente in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali è costituita essenzialmente dalle disposizioni della legge 15 maggio 1997, n. 127, successivamente riordinate nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, specificamente, nel capo II del titolo IV della parte prima (articoli da 97 a 106). La modifica all'articolo 98 prevista dalla presente proposta di legge è necessaria per offrire la possibilità ai vincitori del concorso per l'accesso al corso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, che già sono dipendenti pubblici, di frequentare il corso senza doversi licenziare.
L'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale è preceduto da un
iter selettivo particolarmente duro. Il Ministero dell'interno, cui di recente è stata nuovamente trasferita la competenza della gestione dell'albo nazionale, bandisce un concorso per l'ammissione di un certo numero di borsisti a un successivo corso. In particolare, è ammesso al corso un numero di borsisti superiore del 30 per cento rispetto al numero di segretari da iscrivere all'albo nazionale alla fine del corso. Attualmente si sta svolgendo la procedura del quinto corso selettivo di formazione (COA V). Al riguardo, il Ministero dell'interno ha pubblicato la graduatoria
Pag. 2
dei 260 ammessi al corso il 23 dicembre 2013, corso che dovrebbe iniziare nei prossimi mesi. Una peculiarità di questo corso è pertanto la necessità di un'altra selezione durante il corso, oltre a quella già fatta con il concorso. Nel caso del COA V, su 260 borsisti saranno iscritti all'albo nazionale 200 segretari. Sessanta persone quindi, dopo un concorso bandito nel 2009 e un successivo corso di un anno che, nella migliore delle ipotesi, terminerà nel 2015, non saranno iscritte all'albo nazionale. Peraltro, anche la stessa iscrizione all'albo nazionale non comporterà per i 200 soggetti un'automatica assunzione in servizio presso un comune o una provincia, per via della speciale normativa riguardante i segretari, che devono necessariamente essere nominati da un sindaco, con ciò determinando una prevedibile e ulteriore dilatazione dei tempi di immissione in servizio.
Alla luce del fatto che l'assunzione è tutt'altro che certa, appare necessario inserire nell'ordinamento una tutela per i dipendenti pubblici che partecipano al corso, garantendo loro la possibilità di essere collocati di diritto in aspettativa su domanda e di poter conservare così il posto di lavoro.
A legislazione vigente, il dipendente pubblico che accede al corso per segretari presso la Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno (SSAI) ha due alternative: chiedere un'aspettativa, verosimilmente per motivi personali e familiari, la cui concessione però è subordinata al parere favorevole dell'amministrazione ed è tutt'altro che scontata, oppure licenziarsi correndo il rischio, qualora non sia tra i vincitori, di perdere il vecchio posto di lavoro e di non riuscire a ottenere il nuovo.
Una tutela ben diversa è invece offerta dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 272 del 2004 a chi è ammesso al corso per l'accesso alla qualifica di dirigente presso le amministrazioni centrali tenuto dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA). I commi 2 e 3 dell'articolo 16 del citato regolamento prevedono, infatti, che:
«2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici è corrisposto, a cura dell'amministrazione di appartenenza, il trattamento economico in godimento, senza alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto sarà rimborsato dall'amministrazione di destinazione del dipendente all'amministrazione che lo ha anticipato. Qualora il trattamento economico del dipendente sia inferiore a millecinquecento euro mensili, la Scuola nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione.
3. Gli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti pubblici sono collocati a disposizione della Scuola nazionale dell'amministrazione con il riconoscimento dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti di legge».
Una tutela molto ampia è quindi offerta dall'ordinamento ai dipendenti pubblici ammessi a frequentare il corso presso la SNA per l'accesso alla qualifica di dirigente delle amministrazioni statali. Una tutela che prevede, oltre la conservazione del posto di lavoro, anche un congruo trattamento economico.
Per i dipendenti pubblici ammessi a frequentare il corso per segretari comunali presso la SSAI, invece, è prevista solo la concessione di una borsa di studio, ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, e non è previsto nessun diritto all'aspettativa con conservazione del posto di lavoro come invece avviene per i borsisti presso la SNA.
Tale vuoto normativo causa un'evidente e irragionevole disparità di trattamento tra due categorie (i dipendenti pubblici borsisti presso la SNA e i dipendenti pubblici borsisti presso la SSAI), entrambe, chiamate a concorrere, con le loro competenze professionali già acquisite e con quelle da acquisire durante il corso di formazione, al miglioramento della macchina amministrativa del Paese.
Si tenga inoltre presente che il ruolo del segretario comunale e provinciale, anche in forza delle recenti novità normative, è certamente equiparabile, per responsabilità
Pag. 3
e funzioni, seppure nella sua specialità, a quello di un dirigente pubblico nel particolare ambito delle autonomie locali. È sufficiente citare, in questa sede, la legge n. 190 del 2012, in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che, all'articolo 1, comma 7, recita: «(...) l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa motivata determinazione».
Appare evidente, quindi, l'intenzione del legislatore di equiparare e assimilare la figura professionale dei segretari provinciali e comunali a quella dei dipendenti pubblici con inquadramento dirigenziale, pur mantenendo la distinzione tra i due profili (si veda, a tale proposito, la sentenza di merito del tribunale civile di Roma, I sezione lavoro, in persona del giudice dottoressa Carlotta Calvosa, all'udienza del 17 ottobre 2013).
Il corso è strutturato in due differenti fasi. Per i primi nove mesi i corsisti sono impegnati in lezioni frontali,
e-learning e prove intermedie, negli ultimi tre mesi, invece, il corsista effettua un tirocinio a tempo pieno presso uno o più comuni affiancando un segretario comunale titolare e nel frattempo deve anche redigere una tesi e sostenere un esame finale di abilitazione. Com’è evidente, quindi, il corso prevede un intenso impegno non meno gravoso di quello richiesto ai partecipanti al corso presso la SNA. Con particolare riferimento ai tre mesi di tirocinio è evidente che il corsista deve necessariamente astenersi da ogni altra attività lavorativa ed è inevitabilmente obbligato a chiedere un'aspettativa per motivi personali al proprio datore di lavoro pubblico, sempre che l'amministrazione sia disposta a concederla.
Concludendo, lo scopo della modifica all'articolo 98 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è quello di inserire nell'ordinamento una norma che garantisca una tutela economica analoga a quella garantita ai borsisti presso la SNA o, in subordine, almeno la collocazione di diritto (e quindi non a discrezione dell'amministrazione di appartenenza) in aspettativa, eventualmente anche senza retribuzione, a chi frequenta il corso per segretari comunali e provinciali.
Pag. 4
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. il dipendente pubblico ammesso al corso di cui al comma 5 è collocato a domanda, di diritto, in congedo straordinario per il periodo di durata del corso e fino all'esame finale di abilitazione, con conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, previa rinuncia alla borsa di studio erogata dall'ente di formazione. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. L'aspettativa di cui al presente comma è attribuita di diritto e non incide su eventuali aspettative richieste dal dipendente pubblico per motivi diversi».