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PDL 1926

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1926



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

VARGIU, BALDUZZI, CAPUA, CATANIA, CIMMINO, DAMBRUOSO, GALGANO, LIBRANDI, MATARRESE, MAZZIOTTI DI CELSO, MOLEA, MONCHIERO, RABINO, ANDREA ROMANO, SOTTANELLI, TINAGLI, VECCHIO, VEZZALI, VITELLI, ZANETTI, FITZGERALD NISSOLI, GIGLI, SCHIRÒ

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernenti l'esercizio del diritto di voto in luogo diverso da quello di residenza, nonché alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, per l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini temporaneamente domiciliati all'estero

Presentata il 7 gennaio 2014


      

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Onorevoli Colleghi! Adeguare le procedure elettorali alle esigenze della modernità è una delle priorità che la politica non può tralasciare nel dibattito in corso sulla riforma elettorale, specie quando in gioco c’è il diritto di voto di milioni di cittadini italiani.
      Capire il tempo in cui si vive è un dovere delle istituzioni rappresentative a cui spetta il compito di deritualizzare l'istituto elettorale rendendolo aperto e realmente fruibile in linea con una società ormai compiutamente flessibile e globalizzata.
      La frequenza e la densità degli spostamenti interni e della mobilità internazionale costringono infatti a ripensare il requisito fisso della residenza come unico criterio per il reale esercizio del diritto di voto, sancito dalla Costituzione all'articolo 48.
      Sono almeno 800.000 i cittadini cosiddetti «fuorisede» all'interno del territorio italiano. Tra questi, secondo il Ministero
 

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dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ben 300.000 sono studenti, mentre all'estero sono 20.000 gli studenti dell'Erasmus concretamente impossibilitati a esprimere il proprio voto. Le cifre riportate non tengono conto, poi, del gran numero di lavoratori e di altri studenti temporaneamente domiciliati all'estero e formalmente residenti in Italia.
      A fronte di questi dati, negli ultimi anni, non solo a ridosso delle consultazioni elettorali, si è manifestato da più parti in forme diverse il bisogno di nuove norme per procedure di voto più agili e semplici, al passo con i tempi e nel pieno rispetto della doverosa segretezza.
      Le diverse iniziative promosse in questa direzione non hanno finora portato a una reale riforma del sistema di voto: nella XVI legislatura progetti di legge dal contenuto simile si sono fermati alla semplice assegnazione, con conseguente annuncio, alla competente Commissione parlamentare.
      La presente proposta di legge intende dunque dare nuovo impulso a una necessaria innovazione del procedimento elettorale vigente in modo da liberare in tutte le sue potenzialità il diritto di voto dei cittadini italiani sia in Italia che all'estero e costruire un modello di partecipazione elettorale più agevole.
      Confermare procedure elettorali obsolete e rituali, ma facilmente innovabili negherebbe ai tanti fuorisede – e più in generale agli elettori che non si trovano all'interno della regione di residenza nei giorni del voto – la possibilità di esprimere il proprio voto e di partecipare in piena democrazia alla formazione della «volontà generale».
      Inoltre, il cambiamento auspicato avrebbe come effetto la riduzione non solo di quell'astensione fisica ormai crescente, ma anche dei costi a carico dei cittadini costretti a spostarsi per esercitare il proprio diritto di voto. Tale beneficio, seppur lato, non è trascurabile dal momento che coinvolgerebbe prevalentemente gli elettori più giovani e provenienti dalle zone tendenzialmente più povere della popolazione.
      Sarebbero le elezioni europee le prime consultazioni elettorali interessate dalla presente proposta di legge: una sfida non solo simbolica da vincere per un Paese più dinamico, che sappia correre su gambe leggere e veloci.
      Il capo I della presente proposta di legge reca le finalità della stessa. Il Capo II è dedicato agli elettori che non si trovano all'interno della regione di residenza nei giorni del voto e introduce la pratica dell’early vote, ormai consolidata in molti Paesi europei, applicandola alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle consultazioni referendarie e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
      In poche parole, si apre la possibilità di votare, su richiesta, in un giorno tra il ventunesimo e il quattordicesimo precedente alla data della votazione ordinaria, affidando il processo alle prefetture - uffici territoriali del Governo.
      Oggetto delle misure previste nel capo III sono invece i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente, per motivi di lavoro o di studio. Nelle more di una più complessiva riforma del voto all'estero, si prevede che i cittadini italiani temporaneamente all'estero possano comunicare al Ministero degli affari esteri, in occasione della singola elezione, la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli esteri «Dove siamo nel mondo».
      Tali cittadini, pur restando iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, potranno esercitare all'estero il proprio diritto di voto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
FINALITÀ

Art. 1.

      1. La presente legge reca disposizioni per favorire l'esercizio del diritto di voto, conformemente ai princìpi di uguaglianza, libertà e segretezza.

Capo II
DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO IN LUOGO DIVERSO DA QUELLO DI RESIDENZA NEL TERRITORIO ITALIANO

Art. 2.

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 4, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato»;

          b) all'articolo 30 è aggiunto, in fine, il seguente numero:
      «10-bis) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis, e sei buste di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 30-bis»;

          c) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:
      «Art. 30-bis. – 1. Ogni prefettura – ufficio territoriale del Governo che ha ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-bis e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

              a) predisporre le cabine elettorali in un locale della prefettura – ufficio territoriale del Governo idoneo;

 

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              b) stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

              c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica, per il referendum popolare e per i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) del presente comma in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-bis;

              d) predisporre moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestano che il votante ha espresso il voto presso l'ufficio della prefettura – ufficio territoriale del Governo, personalmente, in segretezza e in libertà; tali moduli presentano un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

              e) predisporre buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b); le buste presentano un apposito spazio per l'indicazione del nome, del cognome, del comune di residenza, della sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché della prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per la circoscrizione elettorale; le buste sono corredate di appositi sigilli antimanomissione;

              f) stampare un prospetto delle liste delle circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che ha necessità di consultarlo»;

          d) all'articolo 31:

              1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;

 

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              2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-bis, 41-quater, 41-quinquies, 41-sexies, 45, 45-bis, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

              a) la dicitura “scheda per il voto anticipato”;

              b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;

              c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito»;

              e) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinaria e della votazione anticipata».

Art. 3.

      1. Al titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, sono premessi i seguenti articoli:
      «Art. 41-bis. – 1. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli da 41-ter a 41-sexies.
      2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle consultazioni referendarie e alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

      Art. 41-ter – 1. L'elettore che intende esercitare il voto anticipato, dopo l'emanazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 11 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla prefettura – ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno

 

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della regione di residenza dell'elettore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile nel sito istituzionale del Ministero dell'interno e presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

      Art. 41-quater – 1. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della votazione ordinaria, l'elettore che ne ha fatto richiesta si reca alla prefettura – ufficio territoriale del Governo presso cui ha richiesto di poter votare e:

          a) riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 30-bis;

          b) entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la busta di cui alla lettera a);

          c) consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio, dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 30-bis, lo compila e lo sottoscrive.

      2. Il funzionario di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento, li inserisce nella busta di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 30-bis, annotando sulla stessa il nome, il cognome, il comune, la sezione elettorale di appartenenza del votante e la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente per il comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile, provvede all'apposizione del sigillo antimanomissione sulla busta, la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

 

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      Art. 41-quinquies – 1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni prefettura – ufficio territoriale del Governo presso cui si sono svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare in base alla prefettura – ufficio territoriale del Governo di destinazione le buste di cui comma 2 dell'articolo 41-quater, a inserirle in appositi plichi e a inviarle alla prefettura – ufficio territoriale del Governo di destinazione mediante plico raccomandato con ricevuta di ritorno, allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

      Art. 41-sexies – 1. Ogni prefettura – ufficio territoriale del Governo, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-quinquies, apre e assegna in base all'ufficio di sezione di destinazione le buste di cui al comma 2 dell'articolo 41-quater, provvede a inserirle in una busta recante la dicitura «voto anticipato» e ad accorparle al materiale di ogni sezione, che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.
      2. Qualora un plico contenente schede votate anticipatamente sia consegnato alla prefettura – ufficio territoriale del Governo dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire le buste e il verbale allegato al plico è inviato all'ufficio circoscrizionale per il rilevamento dei dati statistici sui voti anticipati non sottoposti a scrutinio da utilizzare per l'eventuale miglioramento delle procedure di voto anticipato».

Art. 4.

      1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 45 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «Nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola

 

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scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-quinquies, un numero di schede pari a quello degli scrutatori, del presidente di sezione e del segretario del seggio non è siglato e timbrato»;

          b) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:
      «Art. 45-bis – 1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione:

          a) apre, se presente, il plico della prefettura – ufficio territoriale del Governo contenente le schede votate anticipatamente;

          b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è iscritto nei registri elettorali;

          c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e la correttezza del modulo di accompagnamento;

          d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, le generalità dei votanti che hanno espresso il loro voto anticipato;

          e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che siano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

      2. Se qualcuna delle verifiche di cui al comma 1 non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il presidente del seggio annulla le schede e ne fa menzione nel registro e il votante qualora torni nel seggio può esprimere nuovamente il proprio voto».

Art. 5.

      1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

 

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1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 48:

              1) dopo il primo comma è inserito il seguente:
      «Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio esprimono il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a riempimento e la busta di cui all'articolo 30, numero 10-bis)»;

              2) al secondo comma, le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma»;

          b) all'articolo 55, primo comma, le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;

          c) all'articolo 67, primo comma, numero 3), dopo le parole: «o la firma dello scrutatore,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-bis e 31,»;

          d) all'articolo 68, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:
      «3-ter. Il presidente del seggio provvede a timbrare e a firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata»;

          e) all'articolo 70:

              1) al primo comma, le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-bis, 41-quater, 58, 59 e 62»;

              2) al secondo comma, le parole: «che non siano quelle prescritte dall'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-bis e 31».

 

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Capo III
DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI ITALIANI TEMPORANEAMENTE DOMICILIATI ALL'ESTERO

Art. 6.

      1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, comma 1» sono inserite le seguenti: «nonché i cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero almeno da trenta giorni al momento dell'indizione delle votazioni, iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 5, comma 2, a condizione che il domicilio all'estero disti almeno 300 chilometri dal comune di residenza e che si protragga per almeno tre mesi successivi all'indizione delle votazioni»;

          b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
      «1-bis. Possono esercitare il diritto di cui al comma 1 i cittadini italiani domiciliati all'estero, anche temporaneamente, per motivi di lavoro o di studio».

Art. 7.

      1. Dopo l'articolo 4 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è inserito il seguente:
      «Art. 4-bis. – 1. I cittadini italiani di cui all'articolo 1, iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica mantengono tale iscrizione. In occasione di ogni consultazione elettorale ciascun elettore di cui al citato articolo 1 può esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero dandone comunicazione, mediante atto scritto o posta certificata, al comune italiano di residenza entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni.

 

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      2. I comuni sono tenuti a comunicare, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno dato comunicazione di cui al comma 1. Almeno dieci giorni prima della data a decorrere dalla quale hanno inizio le votazioni nella circoscrizione Estero, il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori al Ministero degli affari esteri al fine della trasmissione degli stessi agli uffici diplomatici e consolari di domicilio degli elettori, che provvedono a inserire gli stessi negli elenchi speciali di cui all'articolo 5, comma 2».

Art. 8.

      1. All'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Ciascun ufficio diplomatico o consolare provvede a istituire un registro costantemente aggiornato dei cittadini italiani temporaneamente domiciliati all'estero, utilizzando le comunicazioni di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
      1-ter. In occasione di ogni consultazione elettorale, l'ufficio diplomatico o consolare provvede a istituire, altresì, un elenco speciale recante i nominativi dei cittadini tra quelli già inseriti nel registro di cui al comma 1-bis del presente articolo, che hanno espresso volontà di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero con la comunicazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
      1-quater. I cittadini italiani temporaneamente all'estero possono comunicare al Ministero degli affari esteri la loro presenza temporanea all'estero attraverso l'iscrizione al portale del Ministero degli esteri «Dove siamo nel mondo», indicando il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo del domicilio, la data di ingresso nel Paese di domicilio e l'indicazione del periodo di permanenza presso il domicilio, l'indirizzo di residenza, il comune di registrazione nelle liste elettorali, nonché ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. Fermo

 

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restando il carattere opzionale della comunicazione di cui al presente comma, questi è da considerare obbligatoria in caso di volontà del cittadino di esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero. In tale ipotesi, l'iscrizione al portale deve avvenire entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. Il nominativo è automaticamente cancellato dal registro di cui al comma 1-bis al termine del periodo di permanenza»;

          b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I cittadini che, sebbene risultino iscritti nel registro di cui al comma 1-bis del presente articolo non hanno fatto pervenire la comunicazione nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 4-bis, comma 2, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto»;

          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
      «2-bis. Ai fini della determinazione delle liste elettorali di cui al comma 1, si tiene altresì conto dei dati degli elenchi speciali di cui al comma 1-ter».

Art. 9.

      1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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