PDL 1986
XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1986
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CAMPANA, SPERANZA, BOSSA, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CASELLATO, CENSORE, CHAOUKI, CIMBRO, DE MICHELI, GULLO, INCERTI, MANFREDI, MANZI, MARCHI, MARZANO, META, MURER, PETITTI, RAMPI, SCALFAROTTO, SCUVERA, VENITTELLI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico
Presentata il 23 gennaio 2014
Onorevoli Colleghi! Negli ultimi anni il fenomeno del bullismo e del bullismo informatico hanno fatto da sfondo a molti casi di cronaca, con risvolti talvolta drammatici. Il nostro ordinamento non prevede disposizioni specifiche in tal senso per prevenire il fenomeno, tranne alcune disposizioni alquanto generiche contenute nel decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 (conosciuto come legge sul femminicidio).
Tuttavia, bisogna prendere in considerazione il fatto che gli atti che connotano il fenomeno del bullismo informatico sono compiuti, nella grande maggioranza dei casi, da soggetti minorenni e talvolta di anni inferiori a 14, per i quali il nostro ordinamento giuridico non riconosce l'imputabilità.
Il cyberbullismo o ciberbullismo (ossia bullismo informatico) è il termine che indica atti di bullismo e di molestia effettuati tramite mezzi elettronici come l’
e-mail, la messaggistica istantanea, i
blog, i
telefoni cellulari, i cercapersone o i siti
web.
Il termine
cyberbullying è stato coniato dall'educatore canadese Bill Belsey. I giuristi anglofoni distinguono di solito tra il
cyberbullying (cyberbullismo), che avviene tra minorenni, e il
cyberharassment (cybermolestia)
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che avviene tra adulti o tra un adulto e un minorenne. Tuttavia nell'uso corrente
cyberbullying viene utilizzato indifferentemente per entrambi. Come il bullismo nella vita reale, il cyberbullismo può a volte costituire una violazione del codice civile, del codice penale e, per quanto riguarda il nostro ordinamento, anche del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, meglio noto come codice della privacy.
Rispetto al bullismo tradizionale nella vita reale, l'uso dei mezzi elettronici conferisce al cyberbullismo alcune caratteristiche proprie quali anonimato del molestatore: in realtà, questo anonimato è illusorio, infatti ogni comunicazione elettronica lascia delle tracce. Per la vittima però è difficile risalire da sola al proprio molestatore; inoltre, a fronte dell'anonimato del cyberbullo, spiacevoli cose sul conto della vittima (spesse volte descritta in modo manifesto, altre in modo solo apparentemente non rintracciabile) possono essere inoltrate a un ampio numero di persone; difficile reperibilità: se il cyberbullismo avviene via sms,
e-mail, o in un
forum on line privato, ad esempio, è più difficile reperirlo e rimediarvi; indebolimento delle remore etiche: le due caratteristiche precedenti, abbinate con la possibilità di essere «un'altra persona»
on line (vedi giochi di ruolo), possono indebolire le remore etiche; spesso la gente fa e dice
on line cose che non farebbe o direbbe nella vita reale; assenza di limiti spaziotemporali: mentre il bullismo tradizionale avviene di solito in luoghi e momenti specifici (ad esempio in contesto scolastico), il bullismo informatico investe la vittima ogni volta che si collega al mezzo elettronico utilizzato dal bullo informatico.
Come nel bullismo tradizionale, però, il prevaricatore suole prendere di mira chi è ritenuto «diverso», solitamente per aspetto estetico, timidezza, orientamento, sessuale, abbigliamento non convenzionale e così via. Gli esiti di tali molestie sono, com’è facile immaginare l'erosione di qualsivoglia volontà di aggregazione e il conseguente isolamento, implicando esso a sua volta danni psicologici non indifferenti, come la depressione o, nei casi peggiori, ideazioni e intenzioni suicide. Spesso i molestatori, soprattutto se giovani, non si rendono effettivamente conto di quanto ciò possa nuocere all'altrui persona.
La psicologia mondiale propone le seguenti categorie di cyberbullismo:
flaming: messaggi
on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un
forum; molestie
(harassment): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno; denigrazione: sparlare di qualcuno per danneggiare gratuitamente e con cattiveria la sua reputazione, via
e-mail, messaggistica istantanea, gruppi su
social network eccetera; sostituzione di persona
(impersonation): farsi passare per un'altra
persona per spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili; rivelazioni
(exposure): pubblicare informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona; inganno
(trickery): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici; esclusione: escludere deliberatamente una persona da un gruppo
on line per provocare in essa un sentimento di emarginazione;
cyber persecuzione
(cyberstalking): molestie e denigrazioni ripetute e minacciose mirate a incutere paura.
Secondo un’ indagine del Censis, il 22,3 per cento delle famiglie denuncia frequenti atti di bullismo nelle classi frequentate dai figli; il 27,6 per cento episodi isolati, mentre il 50,1 per cento non rileva il problema. Nella maggioranza dei casi i genitori segnalano offese ripetute ai danni dell'alunno. I furti di oggetti personali si verificano nel 21,4 per cento delle classi. A questo proposito tra le misure di prevenzione si predispone la realizzazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di una campagna di informazione da diffondere nelle scuole e uno spot video da trasmettere sui canali RAI in fascia di garanzia al fine di raggiungere il maggior numero di ragazzi. All'estero questo primo tipo di intervento
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ha consentito alle vittime di prendere coscienza del proprio problema e denunciare.
Il
Formerly National Children's Home ha svolto due ricerche in Inghilterra. Nella prima, del 2002, i ricercatori hanno rilevato che un quarto degli studenti, di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, sono stati vittime di cyberbullismo, attraverso telefono cellulare o computer, mentre il 16 per cento ha ricevuto messaggi di testo offensivi. In un successivo studio su 770 studenti di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, il 20 per cento ha affermato di essere stato cyberbullizzato, mentre l'11 per cento ha dichiarato di avere inviato messaggi minacciosi a qualcuno.
Gli studiosi Noret e Rivers nel 2006 hanno svolto una ricerca nel Regno Unito su 11.000 studenti, di età compresa tra gli 11 e i 15 anni, ai quali fu chiesto se avessero mai ricevuto sms o
e-mail offensive o minacciose. Il 6,5 per cento ha riferito che è successo almeno una volta. Il dato è più elevato nel campione delle ragazze rispetto a quello dei ragazzi.
Smith e altri, sempre nel Regno Unito, nel 2006 hanno svolto un dettagliato studio su 92 studenti, di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, provenienti da 14 scuole di Londra. Nello studio il cyberbullismo è stato suddiviso in sette differenti categorie: 1) sms, 2) immagini e
video clip (attraverso cellulare), 3) chiamate telefoniche, 4)
e-mail, 5)
chat rooms, 6)
istant messaging (via cellulare), 7)
web site. Il 22 per cento degli studenti hanno riferito di essere stati vittime di cyberbullismo almeno una volta, mentre il 7 per cento più volte. Le forme più comuni di cyberbullismo sono risultate le telefonate (mute o sgradevoli) e le
e-mail offensive, mentre il bullismo in
chat rooms è risultato il meno frequente.
Olweus (Norvegia, 2005) ha svolto una ricerca su 4.000 studenti, rilevando che il 3,6 per cento di studenti e il 2 per cento delle studentesse hanno subito cyberbullismo (due, tre volte o più al mese).
Slonje e Smith (Svezia, 2006) hanno svolto un ricerca su 360 adolescenti tra i 12 e i 20 anni. La ricerca ha evidenziato che il 12 per cento è stato cyberbullizzato una o due volte, mentre il 10 per cento ha dichiarato di aver agito prepotenze
on line.
Salmivalli (Finlandia, 2007), in una ricerca rivolta a 6.500 studenti, di età compresa tra i 9 e gli 11 anni, ha rilevato che il 2 per cento degli studenti e il 2,4 delle studentesse è vittima di cyberbullismo (una o due volte al mese).
Vandebosh (Belgio, 2007) ha svolto una ricerca su 2.052 studenti e ha rilevato che il 62 per cento è stato vittima di cyberbullismo.
Van den Eijnden, Vermulst, Rooij e Meerkerk (Olanda, 2006) hanno svolto una ricerca su 4.500 studenti, di età compresa tra gli 11 e i 15 anni. Il 17 per cento ha riferito di essere stato vittima di cyberbullismo una volta al mese ed il 3 per cento una volta a settimana.
Kapatzia e Syngollitou (Grecia, 2007) hanno svolto una ricerca su 544 studenti, di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Le vittime di cyberbullismo sono risultate il 15 per cento (una o due volte al mese), il 6 per cento (due o tre volte al mese), mentre i cyberbulli il 9 per cento (una o due volte al mese) e il 7 per cento (due o tre volte al mese).
Li (Canada, 2006) ha svolto un'indagine su 264 studenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Circa il 25 per cento riferisce di aver subito
cyberbullismo, mentre il 17 per cento afferma di aver
cyberbullizzato un coetaneo. In un recente studio, Beran e Li (2007) hanno scoperto che la percentuale di studenti vittime di cyberbullismo è salita al 35 per cento.
Campbell e Gardner (Australia, 2005) hanno riscontrato che il 14 per cento di 120 studenti di otto anni è stato oggetto di
cyberbullismo mentre l'11 per cento ha
cyberbullizzato un compagno nell'ultimo anno.
Ybarra e Mitchell (USA, 2004) hanno svolto una ricerca su 1501 studenti di età compresa tra i 10 e i 17 anni che usano regolarmente
internet. Il 12 per cento ha riferito di essere diventato aggressivo con qualcuno,
on line, mentre il 4 per cento afferma di aver subito aggressioni. Il 3 per cento dichiara, inoltre, di aver qualche volta subito cyberbullismo, altre volte di
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essersi comportato aggressivamente
on line. Gli autori ipotizzano, allora, che alcune vittime di bullismo (reale) possano usare
internet per attaccare gli altri, e vendicarsi
on line delle offese subite nella vita reale.
Ybarra, Mitchell, Wolak e Finkelhor (USA, 2006), in uno studio di
follow up, hanno trovato che la percentuale di studenti vittime di cyberbullismo era salita al 9 per cento.
Raskauskas e Stoltz (USA, 2007) in uno studio su 84 studenti, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, hanno riscontrato che il 49 per cento ha subito cyberbullismo, mentre il 21 per cento ha riferito di essere un cyberbullo.
Patchin e Hinduja (USA, 2006, 2007) in uno studio su 1388 studenti, di età compresa tra i 6 e i 17 anni, hanno rilevato che il 34 per cento sono stati vittime di cyberbullismo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni del bullismo e del bullismo informatico in tutte le loro manifestazioni, con azioni di carattere preventivo e repressivo.
Art. 2.
1. Sono atti di bullismo:
a) i comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e derisioni;
b) le voci diffamatorie e le false accuse;
c) i piccoli furti, le minacce, la violenza privata, le aggressioni;
d) le offese che hanno ad oggetto l'orientamento sessuale, la razza, la lingua, la religione, l'opinione politica, le condizioni personali e sociali della vittima;
e) le lesioni personali volontarie e il danneggiamento di cose altrui.
Art. 3.
1. Sono considerati atti di bullismo informatico:
a) i messaggi on line violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum;
b) la spedizione reiterata di messaggi insultanti mirati a ferire la vittima; offendere qualcuno al fine di danneggiarlo gratuitamente e con cattiveria via e-mail, messaggistica istantanea o sui social network;
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c) la sostituzione di persona al fine spedire messaggi o pubblicare testi reprensibili;
d) la pubblicazione di informazioni private o imbarazzanti su un'altra persona;
e) l'ottenimento della fiducia di qualcuno con l'inganno al fine di pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via mezzi elettronici;
f) l'esclusione deliberata di una persona da gruppi on-line al fine di provocare un sentimento di emarginazione;
g) le molestie e le denigrazioni minacciose mirate a incutere timore.
h) la registrazione con apparecchi elettronici di video o di audio degli atti di bullismo di cui all'articolo 2 e la pubblicazione degli stessi sui siti internet.
Art. 4.
1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con le condotte previste dagli articoli 2 e 3, cagiona un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenera un fondato timore per la propria incolumità.
2. Se il soggetto è minore di anni 18, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice penale.
3. Se il soggetto è minore di anni 14, i genitori e i dirigenti scolastici sono tenuti a predisporre un piano di lavoro straordinario a servizio negli istituti scolastici di appartenenza, oltre l'orario scolastico, secondo le modalità più consone e nel rispetto della persona.
Art. 5.
1. Qualora, con gli atti previsti dagli articoli 2 e 3, un minore abbia arrecato danni a una struttura scolastica, egli è chiamato a ripararli. Nei casi di danneggiamento grave i genitori o il tutore, tenuto conto delle condizioni economiche della
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famiglia, sono tenuti alla riparazione economica del danno in solido con l'istituto scolastico.
Art. 6.
1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza degli atti di cui agli articoli 2 e 3 informa prioritariamente le famiglie dei soggetti coinvolti; convoca una riunione con i soggetti coinvolti e uno psicologo della Associazione sanitaria locale di competenza al fine di esaminare la situazione e predisporre percorsi ad personam per l'assistenza alla vittima e la rieducazione del bullo; nei casi più gravi è tenuto a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.