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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1237 |
1. È istituito a livello nazionale, con autonoma rappresentanza a tutti i livelli istituzionali, il Garante dei diritti degli animali, di seguito denominato «Garante».
1. Il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali.
2. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
3. Al Garante non compete nessuna indennità e la carica non può essere cumulata con altre cariche di carattere elettivo.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province e i comuni provvedono all'istituzione del garante dei diritti degli animali la cui nomina è adottata con deliberazione della competente giunta. Nel caso in cui non si pervenga alla nomina nel termine di cui al periodo precedente, ad essa provvede, in via provvisoria, il Garante.
5. In caso di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, può essere istituito un solo garante di cui al comma 4 per più comuni limitrofi, purché la
1. Il Garante ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il personale del Garante è composto da dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche in numero idoneo per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 4 e, comunque, non superiore a dieci unità.
3. I garanti regionali, provinciali e comunali di cui all'articolo 2, comma 4, operano nelle sedi e con i mezzi posti a loro disposizione dalle amministrazioni competenti.
4. Il Garante e i garanti regionali, provinciali e comunali possono avvalersi della collaborazione di personale volontario, il cui numero è stabilito in relazione ai compiti da espletare e la cui scelta è effettuata in base a criteri previsti dal Garante o garanti competenti.
1. Il Garante svolge i seguenti compiti:
a) vigila sull'applicazione della normativa internazionale, europea, nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei diritti degli animali e a tal fine esercita l'attività ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale;
b) vigila sull'attività degli enti, delle istituzioni e dei soggetti pubblici o privati che operano con gli animali e, in caso di fatti o di comportamenti che configurano reati, provvede a denunciarli o a segnalarli all'autorità giudiziaria;
c) segnala al Governo, alle Camere, alle regioni e agli enti locali l'opportunità di provvedimenti legislativi o regolamentari finalizzati a garantire una più adeguata tutela dei diritti degli animali;
d) promuove e realizza campagne di informazione ed educative nonché eventi di sensibilizzazione in materia di tutela dei diritti degli animali, anche in collaborazione con le associazioni animaliste e con eventuali soggetti patrocinatori, pubblici o privati;
e) riceve le segnalazioni e i reclami dei privati cittadini, provvedendo, ove necessario, a informarne gli organi competenti;
f) partecipa alla formazione e alla realizzazione dell'attività degli organi statali e regionali nelle materie inerenti gli animali e a tal fine realizza periodiche attività di valutazione e di intervento in particolare con i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli esteri, per le politiche europee e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
g) esercita, su delega del prefetto, attività di tutela degli animali in specifiche attività anche in sostituzione di eventuali enti locali inadempienti.
1. Il Garante e i garanti regionali, provinciali e comunali possono costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge nei giudizi riguardanti le violazioni di legge contro gli animali.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta al Governo e alle Camere una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale sono elencati i dati relativi:
a) agli animali oggetto di allevamento zootecnico e di altri tipo di allevamento;
b) agli animali detenuti nei canili pubblici e privati nonché agli animali randagi;
c) alle risorse finanziarie utilizzate per l'espletamento delle attività dello stesso Garante e alla loro destinazione per aree di intervento;
d) alla mappa dei servizi pubblici e privati territoriali e alle relative risorse destinate alla tutela dei diritti degli animali;
e) alle denunce presentate per i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali e all'eventuale costituzione come parte civile ai sensi dell'articolo 5;
f) alle condizioni di vita degli animali.
2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Garante si avvale della collaborazione degli uffici statistici delle amministrazioni pubbliche e della Conferenza nazionale annuale dei garanti dei diritti degli animali di cui all'articolo 8, nonché dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I garanti regionali, acquisiti dai garanti provinciali e comunali i dati relativi ai rispettivi ambiti territoriali di competenza, presentano, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Garante una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, recante i dati di cui al comma 1.
1. Al finanziamento delle attività del Garante e dei garanti regionali, provinciali e comunali si provvede mediante finanziamenti dello Stato e dell'Unione europea, nonché mediante donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti pubblici o privati. Il rendiconto delle spese sostenute è riportato nella relazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).
1. Al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività, è istituita la Conferenza nazionale annuale dei garanti dei diritti degli animali, composta dal Garante e dai garanti regionali, provinciali e comunali.
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