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PDL 1237

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1237



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PAOLO NICOLÒ ROMANO, BECHIS, BRESCIA

Istituzione del Garante dei diritti degli animali

Presentata il 19 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! L'Italia è uno dei Paesi con la più avanzata normativa in materia di diritti degli animali. Dalla prima legge 12 giugno 1913, n. 611, recante «Provvedimenti per la protezione degli animali», alle leggi 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo», e 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio», per arrivare all'accordo del 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003, e alla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate», molto è stato fatto sul piano legislativo a dimostrazione della volontà del legislatore di dotarsi di strumenti normativi sempre più efficaci per contrastare i maltrattamenti degli animali e per costruire un rapporto più maturo e consapevole con il mondo animale. E questo grazie anche alla notevole pressione esercitata dall'opinione pubblica, mossa da una migliore conoscenza etologica della vita animale e da una maggiore sensibilità verso la loro sofferenza, come si evince anche dal crescente numero di associazioni animaliste presenti nel territorio che si occupano della loro tutela.
      Però, purtroppo, anche le leggi più avanzate trovano difficile applicazione se i soggetti istituzionali, economici e culturali
 

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di un determinato territorio non si attivano per il loro pieno rispetto e questo, a maggior ragione, nel nostro Paese dove, in alcune zone, persistono situazioni di palese degrado e illegalità che si concretizzano in realtà quali canili lager, combattimenti di cani, branchi di cani randagi, traffico illegale di animali e alti livelli di abbandoni e di denunce per maltrattamenti di animali che impongono una seria riflessione. È chiaro che le cause di tali situazioni vanno individuate in una deresponsabilizzazione collettiva delle istituzioni e della società civile, che trattano questi problemi con superficialità e con lassismo e, in taluni casi, rimuovendoli del tutto.
      Bisogna comprendere che la questione animalista ha risvolti sanitari, ambientali, commerciali, culturali, sportivi e territoriali che non possono essere affrontati esclusivamente dalle associazioni animaliste o dai pochi avveduti amministratori, ma che devono essere presi in carico da tutte le istituzioni pubbliche o private e a tutti i livelli. Per questa ragione con la presente proposta di legge si istituisce (articolo 1) il Garante dei diritti degli animali, di seguito «Garante». Il Garante rappresenta una figura di alto profilo istituzionale che (articolo 4), qualora si palesi la necessità di una corretta applicazione della normativa nazionale ed europea in materia di tutela e benessere degli animali, prevede all'effettuazione di controlli e, se necessario, interviene direttamente nelle attività degli enti, istituzioni e soggetti pubblici e privati che operano, per ragioni di profitto o no, con e sugli animali. Il Garante può altresì segnalare al Governo e alle Camere ulteriori iniziative legislative in grado di migliorare la normativa in materia di diritti degli animali e la sua applicazione, nonché promuovere, in collaborazione con le associazioni animaliste e ambientaliste, campagne di informazione e di sensibilizzazione. Inoltre può ricevere le segnalazioni e i reclami di privati cittadini, informandone gli organi competenti, e può costituirsi come parte civile nei giudizi riguardanti il maltrattamento di animali (articolo 5). Infine, redige una relazione annuale sulle attività svolte e sui dati raccolti relativi alle denunce e alle condizioni di vita degli animali (articolo 6). Per migliorare il coordinamento e l'armonizzazione dei vari uffici e per attingere ai finanziamenti europei, oltre a eventuali sovvenzioni statali, si prevede (articolo 8) l'istituzione della Conferenza nazionale annuale dei garanti dei diritti degli animali. In tal modo si avrà anche il vantaggio di permettere una visione sinergica dei problemi relativi all'applicazione della normativa sui diritti degli animali, avendo piena contezza di tutto ciò che avviene a livello nazionale, regionale e locale.
      Il Garante, in quanto figura istituzionalizzata, può assicurare un effettivo coordinamento tra i diversi soggetti pubblici e privati, rappresentando l'anello di congiunzione con le autorità preposte all'applicazione delle leggi e dei regolamenti; per queste ragioni molte amministrazioni regionali, provinciali e comunali hanno già istituito al loro interno una tale figura. Con l'approvazione della presente proposta di legge lo Stato e le amministrazioni regionali e locali compiranno un passo notevole nella reale tutela del mondo animale e nei confronti dei tanti cittadini che chiedono che tali diritti siano finalmente affermati.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del Garante dei diritti degli animali).

      1. È istituito a livello nazionale, con autonoma rappresentanza a tutti i livelli istituzionali, il Garante dei diritti degli animali, di seguito denominato «Garante».

Art. 2.
(Nomina e durata in carica del Garante. Istituzione degli uffici dei garanti dei diritti degli animali degli enti locali).

      1. Il Garante è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, tra persone di notoria indipendenza e di comprovata professionalità, competenza ed esperienza nel settore dei diritti degli animali.
      2. Il Garante dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
      3. Al Garante non compete nessuna indennità e la carica non può essere cumulata con altre cariche di carattere elettivo.
      4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province e i comuni provvedono all'istituzione del garante dei diritti degli animali la cui nomina è adottata con deliberazione della competente giunta. Nel caso in cui non si pervenga alla nomina nel termine di cui al periodo precedente, ad essa provvede, in via provvisoria, il Garante.
      5. In caso di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, può essere istituito un solo garante di cui al comma 4 per più comuni limitrofi, purché la

 

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popolazione complessiva non superi il numero di 50.000 abitanti.

Art. 3.
(Sede e personale del Garante).

      1. Il Garante ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
      2. Il personale del Garante è composto da dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altre amministrazioni pubbliche in numero idoneo per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 4 e, comunque, non superiore a dieci unità.
      3. I garanti regionali, provinciali e comunali di cui all'articolo 2, comma 4, operano nelle sedi e con i mezzi posti a loro disposizione dalle amministrazioni competenti.
      4. Il Garante e i garanti regionali, provinciali e comunali possono avvalersi della collaborazione di personale volontario, il cui numero è stabilito in relazione ai compiti da espletare e la cui scelta è effettuata in base a criteri previsti dal Garante o garanti competenti.

Art. 4.
(Compiti del Garante).

      1. Il Garante svolge i seguenti compiti:

          a) vigila sull'applicazione della normativa internazionale, europea, nazionale e regionale vigente in materia di tutela dei diritti degli animali e a tal fine esercita l'attività ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale;

          b) vigila sull'attività degli enti, delle istituzioni e dei soggetti pubblici o privati che operano con gli animali e, in caso di fatti o di comportamenti che configurano reati, provvede a denunciarli o a segnalarli all'autorità giudiziaria;

          c) segnala al Governo, alle Camere, alle regioni e agli enti locali l'opportunità di provvedimenti legislativi o regolamentari finalizzati a garantire una più adeguata tutela dei diritti degli animali;

 

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          d) promuove e realizza campagne di informazione ed educative nonché eventi di sensibilizzazione in materia di tutela dei diritti degli animali, anche in collaborazione con le associazioni animaliste e con eventuali soggetti patrocinatori, pubblici o privati;

          e) riceve le segnalazioni e i reclami dei privati cittadini, provvedendo, ove necessario, a informarne gli organi competenti;

          f) partecipa alla formazione e alla realizzazione dell'attività degli organi statali e regionali nelle materie inerenti gli animali e a tal fine realizza periodiche attività di valutazione e di intervento in particolare con i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli esteri, per le politiche europee e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          g) esercita, su delega del prefetto, attività di tutela degli animali in specifiche attività anche in sostituzione di eventuali enti locali inadempienti.

Art. 5.
(Costituzione di parte civile).

      1. Il Garante e i garanti regionali, provinciali e comunali possono costituirsi parte civile nei modi e nelle forme previsti dalla legge nei giudizi riguardanti le violazioni di legge contro gli animali.

Art. 6.
(Relazione annuale del Garante).

      1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante presenta al Governo e alle Camere una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, nella quale sono elencati i dati relativi:

          a) agli animali oggetto di allevamento zootecnico e di altri tipo di allevamento;

 

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          b) agli animali detenuti nei canili pubblici e privati nonché agli animali randagi;

          c) alle risorse finanziarie utilizzate per l'espletamento delle attività dello stesso Garante e alla loro destinazione per aree di intervento;

          d) alla mappa dei servizi pubblici e privati territoriali e alle relative risorse destinate alla tutela dei diritti degli animali;

          e) alle denunce presentate per i reati di uccisione, di maltrattamento e di abbandono di animali e all'eventuale costituzione come parte civile ai sensi dell'articolo 5;

          f) alle condizioni di vita degli animali.

      2. Ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 del presente articolo, il Garante si avvale della collaborazione degli uffici statistici delle amministrazioni pubbliche e della Conferenza nazionale annuale dei garanti dei diritti degli animali di cui all'articolo 8, nonché dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 3 del presente articolo.
      3. I garanti regionali, acquisiti dai garanti provinciali e comunali i dati relativi ai rispettivi ambiti territoriali di competenza, presentano, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Garante una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, recante i dati di cui al comma 1.

Art. 7.
(Finanziamento).

      1. Al finanziamento delle attività del Garante e dei garanti regionali, provinciali e comunali si provvede mediante finanziamenti dello Stato e dell'Unione europea, nonché mediante donazioni, lasciti ed elargizioni da parte di soggetti pubblici o privati. Il rendiconto delle spese sostenute è riportato nella relazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

 

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Art. 8.
(Conferenza nazionale annuale dei garanti di diritti degli animali).

      1. Al fine di assicurare il coordinamento delle rispettive attività, è istituita la Conferenza nazionale annuale dei garanti dei diritti degli animali, composta dal Garante e dai garanti regionali, provinciali e comunali.


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