PDL 1230
XVII LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1230
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TENTORI, BRAGA
Introduzione dell'educazione di genere nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione
Presentata il 19 giugno 2013
Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge si prefigge di affrontare il problema delle discriminazioni contro ogni diversità, in particolare quella di genere, e di combattere ogni forma di violenza nei confronti dei soggetti che più vi sono esposti, con provvedimenti che incidano profondamente nella cultura delle nuove generazioni, attraverso un'azione positiva volta a sviluppare nella formazione degli studenti il rispetto dei princìpi di parità e di non discriminazione.
Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario promuovere nel sistema educativo processi formativi che comprendano lo sviluppo del rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare della parità tra uomini e donne, insieme all'esercizio della tolleranza quale espressione di diritto-dovere, nell'ambito dei princìpi democratici di cittadinanza (articoli 1, 2, 3, 4, 29, 37 e 51 della Costituzione).
Obiettivo prioritario per l'intera società italiana, che si avvia a diventare multietnica, deve essere l'affermazione dell'uguaglianza dei diritti, nella tutela di ogni diversità e nella salvaguardia della dignità e della libertà della persona, innanzitutto nella sua dimensione di genere.
La presente proposta di legge si prefigge di raggiungere tali obiettivi attraverso l'introduzione, tra le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, di percorsi educativi non tradizionali volti all'eliminazione degli stereotipi di genere che ostacolano di fatto l'esercizio paritario dei diritti degli uomini e delle
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donne, alla valorizzazione delle differenze, alla prevenzione dei conflitti e alla loro risoluzione in modo pacifico.
In particolare è necessario favorire una formazione che permetta a ogni studente di decidere e di costruire la propria identità, nella serena accettazione del proprio genere, e in modo da assumere una concezione della realtà che integri, la conoscenza e la valorizzazione etica della stessa.
Gli obiettivi della presente proposta di legge sono coerenti con le linee di indirizzo della risoluzione 2006/2132(INI) del Parlamento europeo, del 13 marzo 2007, assunta sulla base della comunicazione della Commissione europea COM(2006)0092 «Una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006/2010», della decisione 2001/51/CE del Consiglio del 20 dicembre 2000, delle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 e dei Consigli europei degli ultimi anni, del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 maggio 2001, del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002, del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003 e del Patto europeo per la parità di genere adottato dal Consiglio europeo il 23 e 24 marzo 2006 a Bruxelles, nonché della comunicazione COM(2010) 0491 della Commissione, del 21 settembre 2009.
Nel giugno 2013, inoltre, con il voto unanime del Parlamento italiano, il nostro Paese ha ratificato in via definitiva la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Questo passaggio importante costituisce un punto di riferimento per la realizzazione di politiche efficaci, cui dovranno seguire provvedimenti per la messa in atto della ratifica stessa, operando su tanti fronti contemporaneamente e quindi includendo anche azioni di carattere culturali quali quelle previste dalla presente proposta di legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione di genere nelle attività didattiche).
1. È istituito, nel sistema nazionale educativo di istruzione, l'insegnamento dell'educazione di genere.
2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, i piani dell'offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado prevedono l'adozione di misure educative volte all'eliminazione degli stereotipi di genere, che garantiscano l'esercizio paritario dei diritti tra uomini e donne nonché la libera espressione dello specifico di ciascun genere e che comprendano attività finalizzate a promuovere il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e l'esercizio della tolleranza e della libertà nell'ambito dei princìpi democratici di coabitazione, affinché l'educazione sia volta alla soppressione degli ostacoli che limitano di fatto la complementarità tra i due generi sia nell'ambito della coppia sia nella società, come previsto dalle linee di indirizzo della risoluzione 2006/2132(INI) del Parlamento europeo, del 13 marzo 2007, su una tabella di marcia per la parità tra donne e uomini 2006-2010, e dalla comunicazione COM(2010)0491 della Commissione, del 21 settembre 2010, sulla strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015.
Art. 2.
(Affidamento dell'insegnamento dell'educazione di genere).
1. Le tematiche inerenti all'educazione di genere non costituiscono materia curricolare a sè stante, ma sono parte integrante
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degli orientamenti educativi e dei programmi di insegnamento.
2. I consigli d'istituto nominano tra i docenti un referente dell'educazione di genere, con il compito di promuovere azioni e iniziative mirate al rispetto e all'applicazione nel sistema educativo dei valori relativi ai princìpi di uguaglianza dei diritti tra uomini e donne, in collaborazione con figure e con organismi di parità preposti alle politiche per le pari opportunità. Il referente è tenuto a coordinare la programmazione inerente all'educazione di genere secondo le modalità didattico-organizzative previste dal piano dell'offerta formativa.
3. I contenuti e le modalità delle tematiche di cui al comma 2 devono essere adeguati all'età degli studenti e al loro diverso grado di maturità psico-fisica e devono tenere conto delle diverse proposte in un quadro di pluralismo culturale.
Art. 3.
(Aggiornamento dei docenti).
1. Nell'ambito delle finalità della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, indica i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti.
2. Per la formazione dei docenti, le università, nel predisporre i corsi di laurea per gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, e le scuole di specializzazione, per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, tengono conto delle finalità della presente legge.
Art. 4.
(Direttiva di attuazione).
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
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di concerto con il Ministro per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili, adotta una direttiva recante le norme per l'attuazione delle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3.
Art. 5.
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, incrementando, in pari misura, le dotazioni del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, istituito dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
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