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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 631-980-1707-1807-1847-A |
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 631 Ferranti ed abb., recante «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari»;
preso atto che il nuovo testo della proposta di legge n. 631 è volto, in particolare, a limitare l'ambito di applicazione della custodia cautelare in carcere, intervenendo con una serie di modifiche al codice di procedura penale;
rilevato che il testo è riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che rientra nell'ambito delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
esaminato il nuovo testo in titolo alla luce di quanto previsto, in particolare, dall'articolo 13 della Costituzione, in relazione ai limiti dell'inviolabilità della libertà personale, nonché in ordine all'articolo 3, riguardante il principio di uguaglianza e di ragionevolezza, e all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione relativo al principio di presunzione di innocenza;
tenuto conto, in particolare, che gli articoli 4, 5 e 6 del provvedimento intervengono sull'articolo 275 c.p.p., in ordine ai criteri di scelta delle misure cautelari, con la finalità di escludere sia la custodia in carcere sia gli arresti domiciliari quando il giudice ritenga che la eventuale sentenza di condanna non verrà eseguita in carcere (articolo 4), nonché la possibilità di adottare in maniera cumulativa misure coercitive o interdittive (articolo 5); inoltre, l'articolo 6 – intervenendo sul secondo e terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. – limita la presunzione di idoneità della misura carceraria in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza di esigenze cautelari in ordine ai soli delitti di associazione sovversiva (articolo 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (articolo 416-bis c.p.);
rilevato che il nuovo terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p. prevede poi – in caso di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari per il rimanente catalogo di reati (previsto dalle disposizioni vigenti) – l'applicazione di una clausola di salvaguardia, prevedendo – in ordine ai reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p. (esclusi i tre di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis c.p.), per il reato di omicidio, induzione alla prostituzione minorile, pornografia minorile (esclusa la cessione del materiale, anche gratuita), turismo sessuale e, salvo l'assenza di circostanze attenuanti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo – la possibilità di applicare la custodia
ricordato in particolare che, con la sentenza n. 57 del 2013, la Corte costituzionale ha nuovamente evidenziato che, una volta riconosciuta la perdurante pericolosità dell'indagato o dell'imputato del delitto specificamente previsto dall'articolo 416-bis c.p., è legittimo presumere che solo la custodia in carcere sia idonea a contrastarla efficacemente;
preso atto che il medesimo articolo 6 inserisce un nuovo comma 3-bis all'articolo 275 al fine di precisare l'obbligo del giudice – nel disporre la custodia cautelare in carcere – di spiegare i motivi dell'eventuale inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici di cui all'articolo 275-bis, comma 1);
rilevato che gli articoli 6-bis e 6-ter sopprimono, rispettivamente: il comma 1-ter dell'articolo 276 c.p.p., ovvero l'obbligo da parte del giudice di revocare gli arresti domiciliari ed applicare la custodia in carcere in caso di trasgressione del divieto di allontanarsi dalla propria abitazione; il comma 5-bis dell'articolo 284 c.p.p., che preclude al giudice la concessione degli arresti domiciliari al condannato per evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede;
preso atto che l'articolo 6-quater novella l'articolo 292 c.p.p. relativo al contenuto dell'ordinanza di custodia cautelare con la finalità di rafforzare gli obblighi di motivazione da parte del giudice, prevedendo in particolare che la mancanza di «autonoma valutazione» è considerata motivo di annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di riesame (articolo 309, comma 9, come modificato dall'articolo 8-bis, comma 3);
tenuto conto che l'articolo 8-bis interviene sugli articolo 309 e 324 c.p.p. prevedendo in particolare, relativamente al riesame presso il cd. tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, rilevanti modifiche ai commi 6, 8-bis, 9 e 10 e l'inserimento di un comma 9-bis,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 6, comma 1, in riferimento al «secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 c.p.p.» valuti la Commissione l'opportunità di inserire dopo le parole: «acquisiti elementi» le seguenti: «specifici in
b) appare opportuno specificare maggiormente il contenuto dell'articolo 8-quinquies.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 631 Ferranti e abb. «Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personale», quale risultante dagli emendamenti approvati,
esprime
con la seguente osservazione:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di reinserire nel testo la disposizione volta a modificare l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico sugli stupefacenti, riducendo la pena per alcuni illeciti di lieve entità e, conseguentemente, l'applicabilità delle misure cautelari.
TESTO | |
1. All'articolo 274, comma 1, lettere a) e c), del codice di procedura penale, le parole: «della persona sottoposta alle indagini o» sono soppresse. | |
1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale». | 1. All'articolo 274, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede ». |
1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale». | 1. All'articolo 274, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, dopo la parola: «concreto» sono inserite le seguenti: «e attuale» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del reato e dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede». |
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente: | Vedi articoli 1 e 2 |
| «1-bis. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta esclusivamente dalla gravità del reato imputato. | |
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| Nei casi di cui alla lettera c) del medesimo comma 1, la sussistenza della situazione di pericolo non può essere desunta esclusivamente dalle modalità del fatto per cui si procede e la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non può essere desunta unicamente dalle circostanze del fatto addebitato». | |
1. Il comma 2-bis dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: | 1. Identico: |
| «2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena». | «2-bis. Non può essere applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena o se ritiene che all'esito del giudizio l'esecuzione della pena possa essere sospesa ai sensi dell'articolo 656, comma 5». |
1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate». | 1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate». |
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari». | 1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Salvo quanto previsto dal secondo |
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| periodo del presente comma, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del presente codice nonché in ordine ai delitti di cui agli articoli 575, 600-bis, primo comma, 600-ter, escluso il quarto comma, 600-quinquies e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari, o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure ». | |
| 2. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è soppresso. | 2. Identico. |
| 3. Dopo il comma 3 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è inserito il seguente: | |
| «3-bis. Nel disporre la custodia cautelare in carcere il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonea, nel caso concreto, la misura degli arresti domiciliari con le procedure di controllo di cui all'articolo 275-bis, comma 1». | |
1. All'articolo 276 del codice di procedura penale il comma 1-ter è abrogato. | |
1. Il comma 5-bis dell'articolo 284 del codice di procedura penale è abrogato. | |
1. All'articolo 292, comma 2, lettera c), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione». | |
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| 2. All'articolo 292, comma 2, lettera c-bis), del codice di procedura penale, dopo le parole: «l'esposizione» sono inserite le seguenti: «e l'autonoma valutazione». | |
1. All'articolo 299, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «, anche per fatti sopravvenuti,» sono sostituite dalle seguenti: «per ragioni sopravvenute». | 1. All'articolo 299, comma 4, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o applica congiuntamente altra misura coercitiva o interdittiva». |
| 2. Il comma 3-ter dell'articolo 299 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: | |
| «3-ter. Qualora la richiesta si fondi su fatti sopravvenuti e la persona sottoposta alla misura ne faccia richiesta, il giudice dispone l'interrogatorio della medesima». | |
1. All'articolo 308, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi». | 1. Identico. |
| 2. Al comma 2 dell'articolo 308 del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso. | |
| 3. Il comma 2-bis dell'articolo 308 del codice di procedura penale è abrogato. | |
1. Al comma 6, primo periodo, dell'articolo 309 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l'imputato può chiedere di comparire personalmente». | |
| 2. Al comma 8-bis dell'articolo 309 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'imputato che ne abbia fatto richiesta ai sensi del comma 6 ha diritto di comparire personalmente». | |
| 3. Al comma 9 dell'articolo 309 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il tribunale annulla il provvedimento impugnato se la | |
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| motivazione manca o non contiene l'autonoma valutazione, a norma dell'articolo 292, delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa». | |
| 4. All'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo il comma 9 è inserito il seguente: | |
| «9-bis. Su richiesta formulata personalmente dall'imputato entro due giorni dalla notificazione dell'avviso, il tribunale differisce la data dell'udienza da un minimo di cinque ad un massimo di dieci giorni se vi siano giustificati motivi. In tal caso il termine per la decisione e quello per il deposito dell'ordinanza sono prorogati nella stessa misura». | |
| 5. Al comma 10 dell'articolo 309 del codice di procedura penale, dopo le parole: «entro il termine prescritto» sono inserite le seguenti: «ovvero l'ordinanza del tribunale non è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione». | |
| 6. Al comma 7 dell'articolo 324 del codice di procedura penale, le parole: «articolo 309 commi 9» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 309, commi 9, 9-bis». | |
1. All'articolo 310, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione». | |
1. All'articolo 311, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «il pubblico ministero che ha chiesto l'applicazione della misura» sono soppresse. | |
| 2. All'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero | |
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| che ha richiesto l'applicazione della misura, eccetto che contro la decisione, emessa a norma dell'articolo 310, di conferma del provvedimento che abbia rigettato, o dichiarato inammissibile, una sua richiesta». | |
1. All'articolo 311 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente: | |
| «5-bis. Se è stata annullata con rinvio, su ricorso dell'imputato, un'ordinanza che ha disposto o confermato la misura coercitiva ai sensi dell'articolo 309, comma 9, il giudice decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti e l'ordinanza è depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione. Se la decisione ovvero il deposito dell'ordinanza non intervengono entro i termini prescritti, l'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva perde efficacia, salvo che l'esecuzione sia sospesa ai sensi dell'articolo 310, comma 3». | |
1. All'articolo 73, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». | Soppresso. |
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