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PDL 1169

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1169



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

ZACCAGNINI, GAGNARLI

Modifiche all'articolo 842 del codice civile e all'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia

Presentata il 6 giugno 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Il presente provvedimento interviene in maniera concreta e radicale sull'articolo 842 del codice civile, che permette ai cacciatori l'ingresso nei fondi privati per l'esercizio della propria attività venatoria e, contestualmente, modifica quanto previsto dai commi 3 e 11 dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia.
      L'articolo 842 del codice civile rappresenta una particolarità o, se vogliamo, un'anomalia giuridica pressoché unica in Europa: una sostanziale rinuncia al diritto della proprietà privata – sancito e garantito dalla Costituzione – di fronte alla concessione di esercitare la caccia. Un paradosso se si pensa che lo stesso diritto alla proprietà privata rimane completamente garantito di fronte a chi mette in atto ogni altra azione, anche più rispondente all'evoluzione della cultura e del costume, come, ad esempio, l'osservazione degli animali selvatici.
      L'articolo 842 del codice civile, dunque, comporta una discriminazione tra i cittadini, generando un'ingiustificata disparità di trattamento di situazioni analoghe, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
      Com’è evidente, oggi sono mutati profondamente parametri e valori caratterizzanti l'epoca nella quale l'articolo 842 è stato redatto e anche nella legislazione si è affermato sempre più decisamente il principio di tutela delle risorse ambientali e della biodiversità, che nella materia
 

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«caccia» si è tradotto in una limitazione e in una regolamentazione più severe del prelievo venatorio, anche in sede internazionale.
      Il contenuto dell'articolo 842 del codice civile appare dunque anacronistico ed estraneo in sempre maggior misura alla sensibilità dell'opinione pubblica.
      Nella comune sensibilità e nella legislazione del nostro, come di altri Paesi, è maturata la consapevolezza dei gravi danni che può provocare una caccia indiscriminata; ne sono una dimostrazione le limitazioni temporali soggettive e oggettive stabilite proprio dalla legge n. 157 del 1992. Le limitazioni che si possono (e si devono) apportare al diritto di proprietà sono dunque più giustificate se attengono alla tutela delle specie selvatiche e dell'ambiente perché non vi è dubbio che l'interesse pubblico sia sicuramente prevalente sull'impulso ricreativo di una concessione, quella venatoria, esercitata ormai da meno dell'1 per cento della popolazione italiana e solamente a fini ludici e ricreativi.
      Chi, inoltre, teme una privatizzazione della caccia legata all'abrogazione della citata norma del codice civile si dimentica che è chiaramente definita nella legge nazionale la quota destinata all'attività venatoria in riserva, che non può superare il 15 per cento del territorio; c'e poi da rilevare che nessuno può disporre a suo piacimento della fauna selvatica, che, come recita l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, è «patrimonio indisponibile dello Stato» che lo tutela nell'interesse della collettività. Cade dunque anche la preoccupazione di una «caccia per i ricchi» e di una caccia «per i poveri».
      L'obiettivo di questa proposta di legge è, quindi, quello duplice di proteggere la fauna dall'attività venatoria incontrollata e incontrollabile, nonché di garantire l'incolumità e la sicurezza dei cittadini, assicurando e rafforzando al contempo il loro diritto alla proprietà privata.
      Infine, è importante ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha più volte sancito che, in caso di contrasto tra concessione venatoria e proprietà privata, l'interesse primario da tutelare si individua nel diritto, per ogni cittadino, a usufruire delle sue proprietà. Appare pertanto necessaria l'abrogazione dei commi primo e secondo dell'articolo 842 del codice civile che consente ai cacciatori, e solo a loro, di entrare nei fondi privati senza il consenso del proprietario, considerando altresì che questa limitazione del diritto di proprietà solleva forti perplessità di ordine costituzionale.
      Pertanto, con l'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, si dispone l'abrogazione del primo e del secondo comma dell'articolo 842 del codice civile.
      L'articolo 2 modifica il comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157 del 1992: in particolare si allunga da 30 a 45 giorni il periodo nel quale il proprietario di un fondo può fare richiesta di opposizione all'esercizio dell'attività venatoria nel proprio terreno, dopo la pubblicazione del piano faunistico-venatorio. Si sopprime, inoltre, il secondo periodo del comma 11 dello stesso articolo 3, che fa riferimento esplicito all'articolo 842 del codice civile.
      L'articolo 3 stabilisce la data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 842 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi primo e secondo sono abrogati;

          b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pesca».

Art. 2.

      1. All'articolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni» e la parola: «richiesta» è sostituita dalla seguente: «opposizione»;

          b) al comma 4, le parole: «La richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «L'opposizione»;

          c) al comma 11, il secondo periodo è soppresso.

Art. 3.

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

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