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PDL 985

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 985



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GOZI, GIACHETTI

Modifica all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari

Presentata il 17 maggio 2013


      

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Onorevoli Colleghi! Con la presente proposta di legge, già presentata nella scorsa legislatura dall'onorevole Bernardini e altri, si intende modificare la normativa vigente in materia di visite agli istituti penitenziari.
      La legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà», stabilisce, all'articolo 67, quali figure istituzionali, religiose e ispettive possono visitare gli istituti penitenziari senza autorizzazione.
      Tra queste non sono individuate le figure dei presidenti delle province e dei sindaci dei comuni nel cui territorio sono situati gli istituti penitenziari, né altre figure istituzionali che invece possono svolgere un utile ruolo in questo campo.
      Con la presente proposta di legge si vuole porre rimedio a questa lacuna normativa, anche alla luce delle ragioni e degli scopi di tali visite, ben specificati dal regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, tra i quali, in particolare, la verifica delle condizioni di vita dei detenuti.
      Se partiamo proprio dalle finalità indicate dal citato regolamento, il riconoscimento del ruolo dei presidenti delle province e dei sindaci appare come una esigenza funzionale, se non addirittura una necessità. Come si può parlare, infatti,
 

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delle condizioni di un istituto penitenziario prescindendo dai problemi sanitari, per i quali la massima autorità locale è il sindaco, o dalle relazioni con la provincia e con il comune sugli aspetti urbanistici ed edilizi?
      Inoltre vi sono anche le questioni degli affidamenti esterni e delle iniziative di formazione e di inserimento lavorativo che coinvolgono appieno le amministrazioni penitenziarie, le province e i comuni.
      Nel nostro Paese sono numerosi i casi in cui gli enti locali, le cooperative e le associazioni del terzo settore interagiscono con le case circondariali per attivare iniziative e progetti tesi al recupero e al pieno reintegro dei detenuti nella società.
      È pertanto necessario consentire ai sindaci, ai presidenti delle province e agli assessori delegati, l'ingresso agli istituti penitenziari senza necessità di autorizzazione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo la lettera d) del primo comma dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserita la seguente:

          «d-bis) il presidente della provincia, il sindaco e gli assessori delegati degli enti nel cui territorio è situato l'istituto penitenziario».


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