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PDL 488

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 488



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAPARINI, GIANLUCA PINI, GIOVANNI FAVA, MOLTENI, FEDRIGA, MATTEO BRAGANTINI, GRIMOLDI, ALLASIA, CAON, RONDINI

Delega al Governo per la separazione dei modelli bancari

Presentata il 22 marzo 2013


      

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Onorevoli Colleghi! La genesi della pesante crisi economico-finanziaria che ha investito i mercati di tutto il mondo ha aperto la discussione sulla patrimonializzazione degli istituti di credito e sugli eccessivi livelli di rischio che questi ultimi assumono; il crac di Lehman Brothers ha fatto drammaticamente emergere l'abuso della leva finanziaria da parte degli istituti di credito e il problema della qualità degli strumenti finanziari detenuti dalle banche stesse; i 613 miliardi di dollari di debito dell'istituto americano hanno portato all'avvio del procedimento fallimentare e, dopo il caso Lehman, altri colossi legati al credito e alla finanza immobiliare quali Fannie Mae e Freddie Mac sono stati salvati dall'intervento del Tesoro statunitense; alla crisi finanziaria si sono aggiunti, in Europa, gli effetti della crisi dei debiti sovrani, che ha colpito diversi Stati.
      Sicuramente gli effetti della crisi del sistema finanziario avrebbero potuto essere più contenuti se il principio della separazione tra banche commerciali e banche d'affari fosse stato in vigore nel nostro Paese. Obiettivo della presente proposta di legge è riproporre tale principio attraverso una delega al Governo, in modo che venga valorizzato il modello di banca tradizionale, che raccoglie depositi dai cittadini ed eroga credito ai cittadini stessi e al sistema produttivo. Il sistema produttivo è la principale vittima del modello di «banca universale» e della crisi finanziaria: il tessuto imprenditoriale, costituito in Italia per più del 95 per cento da piccole e medie imprese, ha risentito e continua a risentire del fenomeno del credit crunch, un fenomeno che sta portando alla chiusura di molte imprese che non ricevono dagli istituti di credito il necessario e, in
 

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questo periodo, vitale supporto finanziario per il proprio ciclo produttivo. I nuovi accordi europei in tema di patrimonializzazione delle banche, necessari per tentare di ridare stabilità a un sistema finanziario sull'orlo del collasso, stanno costringendo le banche a continue ricapitalizzazioni che, insieme a un sempre più prudenziale approccio degli istituti di credito, sta «strozzando le imprese».
      Una crisi provocata dalle banche sta distruggendo l'economia reale, sta mettendo in ginocchio la gente comune, colpita da manovre economiche procicliche che aumentano la pressione fiscale diretta e indiretta, causano l'aumento indiscriminato dei prezzi, anche dei prodotti di prima necessità, con una significativa perdita di potere di acquisto da parte delle famiglie. Se è vero che in questa fase i tassi di interesse sono molto bassi, è vero anche che gli spread sui mutui e sui prestiti sono a livelli mai visti prima: le banche stanno ribaltando sui cittadini e sulle imprese i costi della crisi e delle loro operazioni speculative. Per evitare quindi di ricadere nei drammatici errori commessi negli ultimi venti anni e per salvaguardare l'economia reale dalla finanza occorre separare le attività delle banche d'affari e stabilire precise distinzioni delle partecipazioni azionarie, ma anche del management, fino ad arrivare a un diverso trattamento fiscale che avvantaggi le banche tradizionali rispetto a quelle d'affari.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e delega al Governo).

      1. La presente legge è finalizzata a stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali.
      2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

      1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e quelle delle banche d'affari;

          b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione

 

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mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

          c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

          d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

          e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

Art. 3.
(Pareri delle Commissioni parlamentari).

      1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo comma 2, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.

Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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