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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 69 |
1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina per l'accesso all'attività di costruttore edile.
2. L'esercizio delle attività in edilizia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori del settore dell'edilizia al mercato, nonché a garantire la tutela dei consumatori e dei lavoratori assicurando l'unità giuridica dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.
3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle persone fisiche e giuridiche, residenti o stabilite in altri Paesi dell'Unione europea nonché in Paesi terzi, che intendono esercitare l'attività di costruttore edile nel settore privato nel territorio dello Stato italiano.
4. Sono fatte salve le competenze riconosciute alle regioni ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione e sono previste forme di concertazione e d'intesa con le autonomie regionali ai fini dell'attuazione della presente legge.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano allo svolgimento delle seguenti attività:
a) interventi di costruzione, di ristrutturazione, di restauro, di risanamento
b) lavori di completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi, interventi di manutenzione ordinaria, nonché lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS7 e OS8, individuate dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni.
2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate in forma di impresa individuale, societaria o cooperativistica ai sensi della legislazione vigente, e sono eseguite tramite le tipologie contrattuali disciplinate dalle norme vigenti, ivi compresi i contratti di appalto e di subappalto. L'impresa può avere come scopo l'esercizio delle attività di cui alla lettera a) del comma 1, ivi comprese le opere di cui alla lettera b) del medesimo comma 1, oppure lo svolgimento delle sole opere di completamento e di finitura di cui alla medesima lettera b).
3. Restano escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le imprese che esercitano prevalentemente attività di installazione di impianti disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, attività di promozione e di sviluppo di progetti immobiliari, attività di restauro, conservazione e manutenzione di beni culturali disciplinate dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, attività di produzione di elementi prefabbricati destinati all'utilizzo nei processi di fabbricazione edilizia, nonché le altre imprese che non applicano i contratti collettivi
1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita la sezione speciale dell'edilizia, articolata in due sottosezioni, di cui una corrispondente all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e l'altra all'esercizio delle sole attività di cui al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), alla quale sono tenuti a iscriversi tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, esercitano una delle attività previste dal citato articolo 2.
1. Ai fini della presente legge l'esercizio dell'attività di costruttore edile è subordinato
1. L'esercizio dell'attività di costruttore edile è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:
a) l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011;
b) l'insussistenza di sentenze definitive di condanna, di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze
c) l'insussistenza di sentenze penali definitive di condanna a pena detentiva superiore a due anni per delitti commessi nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.
2. I requisiti stabiliti dal comma 1 devono essere posseduti dal titolare, dal legale rappresentante pro-tempore e dagli amministratori, nel caso di società, e dal responsabile tecnico di cui all'articolo 4.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 non può esercitare l'attività di cui alla presente legge qualora abbia riportato una condanna pronunziata con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, salvo che sia intervenuta la riabilitazione o l'applicazione di una delle altre cause di estinzione della pena:
a) per i reati concernenti la violazione di norme in materia di lavoro, di previdenza e di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro che hanno comportato una condanna definitiva a una pena detentiva superiore a due anni;
b) per i reati previsti dagli articoli 256, 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
c) per i reati previsti dagli articoli 175 e 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
d) per i reati previsti dall'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
1. Il responsabile tecnico di cui all'articolo 4 deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti ovvero al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri ed esercizio della professione da almeno due anni;
b) laurea in ingegneria o in architettura ovvero laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico presso un'università statale o legalmente riconosciuta, diploma di istruzione tecnica o professionale, certificato di specializzazione tecnica superiore con indirizzo relativo al settore dell'edilizia e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di ottanta ore, ridotta a quaranta ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) esperienza lavorativa svolta presso imprese operanti nel settore dell'edilizia con la qualifica di operaio qualificato o di livello superiore per un periodo di almeno quarantotto mesi negli ultimi sette anni e frequenza di un corso di apprendimento della durata minima di centocinquanta ore; ai fini dello svolgimento delle attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
d) frequenza di un corso di formazione professionale, e superamento del relativo esame, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, della durata di duecentocinquanta ore, ridotta a centoventicinque ore per le attività di completamento, manutenzione e finitura, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
2. Limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), i periodi di esperienza lavorativa di cui alla lettera c) del comma 1, oltre che nella forma del rapporto di lavoro subordinato, possono consistere nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa, mediante l'affiancamento al responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante, di un addetto dell'impresa operante secondo le diverse tipologie contrattuali previste dalla legge o di un associato in partecipazione, equivalente come mansioni o monte ore all'attività prevista dalla contrattazione collettiva per l'operaio qualificato.
3. I titoli di studio nonché i certificati e gli attestati di esperienza lavorativa di cui al comma 1, conseguiti in Stati non appartenenti all'Unione europea, sono considerati equivalenti a quelli conseguiti in Italia solo nel caso in cui esistono accordi di reciprocità.
4. Al termine del corso di apprendimento di cui al comma 1, lettere b) e c), deve essere sostenuto, con esito positivo, l'esame per l'abilitazione professionale alla qualifica di responsabile tecnico.
1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
a) urbanistica, edilizia e bioedilizia;
b) normativa tributaria;
c) normativa contrattuale di settore per i lavoratori e legislazione previdenziale e assistenziale;
d) salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro;
e) normativa ambientale;
f) risparmio ed efficienza energetica;
g) normativa tecnica;
h) uso dei macchinari, delle attrezzature e degli impianti;
i) tutela dei consumatori;
l) contrattualistica privata;
m) organizzazione e gestione d'impresa.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi di apprendimento e delle prove di esame sono posti a carico dei soggetti richiedenti.
5. In caso di mancata adozione delle disposizioni regionali entro il termine previsto dal comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico o del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in conformità alle relative disposizioni di attuazione previste dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
1. All'atto dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3 deve essere documentata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera conformi ai requisiti di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, adeguati in relazione all'attività da esercitare e acquisiti mediante contratti di vendita, noleggio, concessione in uso o locazione finanziaria che, limitatamente alle attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), devono avere un valore minimo di 15.000 euro.
2. Per le attività previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), deve essere dimostrata la disponibilità di attrezzature di lavoro e di mezzi d'opera necessari all'esercizio dell'attività per un valore minimo di 7.500 euro.
1. Alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono attribuiti i seguenti compiti:
a) verifica dei requisiti richiesti dalla presente legge per l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3;
b) controllo periodico, mediante verifiche annuali anche a campione, sulla sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);
c) coordinamento e funzionamento del sistema della sezione speciale dell'edilizia;
d) comunicazione, alle casse edili di riferimento competenti, dell'avvenuta iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia.
2. Agli oneri sostenuti a seguito dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 si fa fronte con i fondi introitati con un diritto annuale corrisposto alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tramite versamento su un conto corrente appositamente istituito.
3. Il diritto annuale è determinato per ciascun esercizio finanziario in modo da garantire la copertura integrale dei nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.
1. Le regioni, sentite le organizzazioni delle imprese del settore maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono prevedere sistemi premianti a favore delle piccole e medie imprese del settore che applicano le misure previste all'articolo 11, commi 3-bis e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.
1. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 13, l'esercizio dell'attività di costruttore edile è sospeso qualora venga meno anche uno solo dei requisiti richiesti dagli articoli 4, 5, 6 7 e 9. In caso di morte o di inabilità temporanea o permanente del responsabile tecnico e in assenza di figure alternative come definite dall'articolo 4, comma 3, è consentito ricorrere alla nomina, per un periodo non superiore a novanta giorni, di un nuovo responsabile tecnico che può essere individuato anche in deroga alla prescrizione di cui all'articolo 4, comma 4.
2. L'attività di costruttore edile può essere ripresa solo se, entro i novanta giorni successivi al venire meno di uno dei requisiti di cui al comma 1, sono comunicati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura gli elementi per la verifica della sussistenza delle condizioni di cui al citato comma 1. In caso di mancata comunicazione l'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia decade.
1. Le imprese operanti nel settore dell'edilizia alla data di entrata in vigore della presente legge, regolarmente iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, o all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, sono autorizzate a continuare a svolgere la propria attività per un periodo di dodici mesi a condizione che comunichino alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 8 della presente legge, il nominativo del responsabile tecnico da individuare, anche in deroga ai
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa iscrizione al
1. Il direttore dei lavori è il soggetto responsabile del controllo della sussistenza dell'iscrizione alla sezione speciale dell'edilizia di cui all'articolo 3. In caso di affidamento delle attività di cui all'articolo 2 a soggetti non abilitati ai sensi della presente legge, il direttore dei lavori è punito, salvo che dimostri di aver agito in buona fede, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e comunque sulla base dei criteri previsti dagli articoli 10 e 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e ne è data comunicazione all'ordine professionale competente. La reiterazione per più di due volte della violazione delle disposizioni di cui alla presente legge comporta la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo compreso tra sei e trentasei mesi.
2. In caso di lavori eseguiti in mancanza del direttore dei lavori, le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate al committente, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.
3. In caso di lavori eseguiti in regime di subappalto, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dell'appaltatore, salvo che dimostri di aver agito in buona fede nell'affidamento dei lavori.
1. Al fine di assicurare una costante attività di monitoraggio sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni alla medesima legge è tempestivamente comunicato dai comuni alla
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 10 e 14, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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