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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 45 |
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, finanziate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
2. Nell'ambito delle missioni di cui al comma 1, possono essere previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo.
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita dalla legge di bilancio.
2. Possono essere autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, gli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione locale sono realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.
1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni all'estero possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1.
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni all'estero è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo,
1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978,
1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 6 e 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.
1. Per le esigenze connesse con le missioni all'estero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 890, comma 3, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 987 del citato codice, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.
1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni all'estero sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 1103, 1107, 1111, 1115, 1119, 1123, 1127, 1135, 1140, 1144, 1148, 1152, 1156, 1160, 1164, 1168, 1172, 1176, 1180, 1184, 1188, 1192, 1197, 1201, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1230 e 1235 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni all'estero ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.
1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.
2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e di urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni all'estero, di revisione generale
1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 312 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, escluso il materiale di armamento da effettuare nell'ambito delle missioni all'estero.
1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all'estero sono
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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