Doc. XXII, n. 74




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato dei servizi di assistenza sanitaria di emergenza e urgenza, di seguito denominata «Commissione», con il compito di verificare lo stato di tali servizi nel territorio nazionale, controllando il corretto funzionamento dell'allarme e soccorso territoriale, del pronto soccorso ospedaliero e del dipartimento di emergenza e accettazione.

Art. 2.
(Compiti della Commissione).

  1. La Commissione verifica lo stato di attuazione delle politiche sanitarie e socio-sanitarie nel territorio nazionale, controllando la qualità dell'offerta di servizi ai cittadini utenti, in particolar modo di pronto soccorso, lo standard delle condizioni di accesso, nonché la gestione del rischio clinico e la sicurezza delle cure.
  2. La Commissione verifica, in particolare:
   a) lo stato di attuazione e di funzionamento, nel territorio nazionale, del numero di emergenza 118, dell'organizzazione ospedaliera di pronto soccorso e dell'area dell'emergenza e urgenza;
   b) la qualità delle prestazioni sanitarie di pronto soccorso e il corretto funzionamento del dipartimento di emergenza e accettazione;
   c) la qualificazione dell'assistenza ospedaliera anche in ordine all'alta specialità;
   d) i dati e la casistica sulle infezioni relative all'area dell'emergenza e urgenza registrate negli ospedali;
   e) lo stato di realizzazione delle reti di assistenza sanitaria territoriale e domiciliare, anche sotto il profilo della garanzia della continuità assistenziale e della riduzione dei ricoveri impropri;
   f) lo stato di conservazione e degli standard tecnologici delle strutture ospedaliere presenti nel territorio nazionale, al fine di verificarne i livelli di sicurezza, affidabilità, efficienza e conforto, nonché di prevedere, ove necessario, la riqualificazione delle strutture esistenti indicando nuovi modelli di progettazione, realizzazione e gestione.

Art. 3.
(Composizione e durata della Commissione).

  1. La Commissione, istituita per la durata di un anno, è composta da dodici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
  3. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di opposizione.
  4. Il presidente della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  5. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario. Il vicepresidente e il segretario sono eletti dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.
  6. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  4. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi prodotti, detenuti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1.
  5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.

Art. 6.
(Audizioni a testimonianza).

  1. Per il conseguimento dei suoi compiti istituzionali la Commissione, anche mediante teleconferenza o comunque con l'adozione dei mezzi più idonei al contenimento delle spese e alla massima partecipazione nel territorio nazionale, può procedere ad audizioni di personalità esperte nei settori di sua competenza, di rappresentanti di associazioni e sindacati e di altri soggetti ritenuti idonei a consentire l'acquisizione di puntuali cognizioni, utili allo svolgimento dei compiti della Commissione stessa.
  2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  5. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
  4. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 75.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.


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