1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e sul livello di sicurezza della rete ferroviaria italiana di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di verificare:
a) le cause che hanno provocato l'incidente e il disastro ferroviario di Viareggio e le eventuali responsabilità dei soggetti preposti alla sicurezza e alla vigilanza della rete ferroviaria;
b) i livelli attuali e quelli programmati per la manutenzione e il controllo della sicurezza dei mezzi di trasporto ferroviario coinvolti nel disastro ferroviario di Viareggio;
c) se i controlli e le procedure di sicurezza in riferimento al trasporto di materiali pericolosi siano stati eseguiti correttamente e se, in ogni caso, possano ritenersi adatti a scongiurare ulteriori incidenti;
d) le eventuali inefficienze della rete ferroviaria italiana evidenziando, con un'apposita mappatura, le specifiche località particolarmente critiche nonché i criteri con cui vengono svolti i controlli per la manutenzione e per la sicurezza del materiale rotabile e della rete.
3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati sullo stato dell'inchiesta ogni volta che lo ritiene opportuno. Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta una relazione alla Camera dei deputati. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione formula, inoltre, proposte in merito agli interventi di carattere Pag. 6legislativo e amministrativo necessari per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato finalizzata a evitare il ripetersi di vicende analoghe a quella di Viareggio.
1. La Commissione è composta da dodici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Il presidente della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
5. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario. Il vicepresidente e il segretario sono eletti dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.Pag. 7
3. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi prodotti, detenuti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti e agli obiettivi di cui all'articolo 1.
5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 5 e 6.
2. La violazione del segreto è punita ai sensi delle leggi vigenti.
1. Per il conseguimento dei suoi compiti e dei suoi obiettivi istituzionali la Commissione, anche mediante teleconferenza o Pag. 8comunque con l'adozione dei mezzi più idonei al contenimento delle spese e alla massima partecipazione in tutto il territorio nazionale, può procedere ad audizioni di personalità esperte nei settori di sua competenza, di rappresentanti di associazioni e sindacati e di altri soggetti ritenuti idonei a consentire l'acquisizione di puntuali cognizioni, utili allo svolgimento dei compiti e degli obiettivi della Commissione stessa.
2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
3. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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