1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni socio-economiche e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di:
a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica in relazione a:
1) la diversa struttura urbanistica e la densità spaziale delle periferie nonché le diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi;
2) la composizione sociale dei quartieri periferici;
3) le realtà produttive presenti nei territori delle periferie, nonché i tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario;
4) le forme di marginalità e di esclusione sociali;
5) i livelli di istruzione e culturali e il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;
6) la distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e la situazione della mobilità;
7) la distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive;
8) la presenza di migranti, delle loro etnie e delle diverse realtà culturali e religiose, le strutture e le politiche messe in atto dalle realtà locali nei confronti degli stranieri, nonché la presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato volte alla mediazione culturale e all'inclusione dei migranti;
9) la presenza di forme di criminalità spontanee, organizzate e minorili, nonché la presenza di strutture e le modalità delle Forze di polizia per il controllo del territorio e per la garanzia della sicurezza;
b) accertare il ruolo delle istituzioni locali (regioni, comuni, aree metropolitane, municipalità o circoscrizioni e comitati di quartiere), le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie, nonché la presenza di organismi di base e di cittadinanza attiva che promuovono tale partecipazione;
c) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni locali, dalle associazioni locali di cittadini, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, nonché dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, al fine di favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;
d) riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere normativo, al fine di promuovere la rigenerazione delle aree periferiche in particolare delle aree metropolitane.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, la Commissione si avvale della collaborazione degli enti locali, delle istituzioni, di istituti di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere, delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale, nonché delle Forze di polizia.
1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.
3. La Commissione nella prima seduta elegge l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.
4. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.
4. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.
5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.
1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. La sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura di 50.000 euro.
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