La VII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte recanti «Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie », come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente (Doc. XXII, n. 65 e Doc. XXII, n. 69);
uditi la relazione della deputata Rocchi nella seduta del 19 luglio 2016 e il dibattito svoltosi nella seduta del 21 luglio 2016, ai cui resoconti si rinvia integralmente;
visto altresì il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti;
considerato, sul piano generale, che l'oggetto dell'inchiesta proposta tocca molteplici profili, i quali spaziano dal degrado e dal disagio sociale delle città e delle loro periferie fino alle implicazioni legate alla presenza di organizzazioni criminali e alla maggiore presenza di stranieri residenti;
constatato altresì che, in tale contesto, l'inchiesta si interesserebbe di svariati aspetti urbanistici, sociali, culturali e di alfabetizzazione, di integrazione etnica e religiosa dei migranti, con particolare attenzione, tra gli altri, ai minori e alle donne e con riguardo anche all'attuazione di politiche per l'effettivo diritto al culto di tutte le confessioni religiose;
visto che nell'articolo 1 della proposta di delibera si parla a più riprese di città, periferie e aree metropolitane, senza tuttavia chiarirne con sufficiente precisione la nozione e le relative caratteristiche;
verificato, pertanto, che l'inchiesta parlamentare proposta interessa un insieme di materie molto vasto, eterogeneo e non sempre coerente. Si tratta altresì di argomenti che a tratti appaiono ispirati ad un'impostazione ideologica, per cui migrazioni, presenza di stranieri, degrado e criminalità vadano di pari passo, concezione che la Commissione cultura respinge drasticamente. Tanto più che, con riferimento ai pericoli di radicalizzazione religiosa, pendono alla Camera e sono in procinto di essere trattate proposte legislative volte a prevedere misure di monitoraggio e contrasto;
ritenuto, inoltre, che all'indagine che si vuole condurre sarebbero state più adatte le ordinarie procedure conoscitive e non lo strumento dell'inchiesta parlamentare;
considerato, a tale riguardo, che la Camera dei deputati già dispone delle informazioni assunte durante l'attività conoscitiva che ha accompagnato l'esame di diverse proposte di legge, tra le quali – per esempio – gli atti Camera 2039 Governo ed abbinate, recanti contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, e 3594 Governo di delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). La Commissione cultura, del resto, quanto all'abbandono scolastico menzionato nell'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5, ha svolto un'indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica, il cui documento conclusivo è stato approvato il 21 ottobre 2014 e, conseguentemente, pubblicato. Peraltro, appare improprio che gli aspetti di attuazione dell'autonomia scolastica secondo la legislazione vigente e in particolare la legge n. 107 del 2015 siano oggetto dei poteri dell'inchiesta parlamentare;
considerato ancora, quanto alla criminalità organizzata, che la legge n. 87 del 2013 ha già istituito per questa legislatura una Commissione d'inchiesta sulle mafie, con la cui attività fatalmente l'istituenda commissione finirebbe per interferire,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 1, comma 2, lettera a), alinea, si sopprimano le parole da: «stato del degrado» fino a «in relazione a»;
2) all'articolo 1, comma 2, lettera a), si sopprimano i numeri 5 e 9;
3) all'articolo 1, comma 2, si sopprima la lettera e).
La XI Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato del Doc. XXII, n. 65, e del Doc. XXII, n. 69, recante l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie;
preso atto che l'articolo 1 attribuisce, tra l'altro, alla Commissione di inchiesta il compito di accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, dedicando particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica, alle implicazioni sociali e alla sicurezza;
considerato che, in tale ambito, si segnala in particolare l'esigenza di considerare le realtà produttive presenti nei territori delle periferie, i tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, nonché le forme di marginalità e di esclusione sociali;
osservato che la crisi economica affrontata dal nostro Paese negli ultimi anni ha radicalmente trasformato il tessuto sociale delle città e che, sulla base dei più recenti dati diffusi dall'ISTAT, è significativa l'incidenza della povertà tra le famiglie che risiedono nei comuni che compongono le aree metropolitane;
ritenuto opportuno prestare particolare attenzione, nell'ambito dell'inchiesta, anche ai temi legati alla disoccupazione giovanile e femminile e alla scarsa partecipazione al mercato del lavoro delle fasce di popolazione giovanile,
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito, l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, lettera a), al fine di prevedere che:
a) nell'ambito del numero 3), si richiami l'esigenza di approfondire specificamente i temi legati alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono iscritti a percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale (cosiddetti NEET);
b) nell'ambito del numero 4), si richiami l'esigenza di considerare anche l'incidenza della povertà in termini assoluti e relativi.
La XII Commissione,
esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII n. 65 Lupi e abbinata, recante: Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie;
rappresentata l'esigenza per cui la Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni, tenga conto di tutte le problematiche connesse alla povertà, affrontate recentemente da questa Commissione attraverso l'esame del disegno di legge in materia di contrasto alla povertà (C. 3594);
rilevato che, all'articolo 1, comma 1, lettera a), sembra sussistere un collegamento diretto tra la presenza di organizzazioni criminali ed una maggiore presenza di stranieri residenti, che la Commissione reputa non corretto;
evidenziato altresì, al comma 2, lettera e), che il collegamento tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e l'adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista, di qualsiasi natura, appare anch'esso improprio,
esprime
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito ad espungere, all'articolo 1, comma 2, lettera e), il collegamento tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e l'adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista, di qualsiasi natura;
e la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, all'articolo 1, comma 2, lettera a), il collegamento diretto tra la presenza di organizzazioni criminali ed una maggiore presenza di stranieri residenti.
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;
preso atto che il testo prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie;
rilevato che l'articolo 5, comma 3, che disciplina le forme di collaborazione con la Commissione, richiama diverse istituzioni pubbliche ed organizzazioni della società civile, senza però citare espressamente le Regioni,
esprime
con la seguente condizione:
all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «si avvale della collaborazione» siano aggiunte le seguenti: «delle Regioni,»;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), appare opportuno sostituire le parole: «istituzioni locali» con le seguenti: «istituzioni territoriali
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