1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e sul livello di sicurezza della rete ferroviaria italiana, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di accertare:
a) le cause che hanno provocato l'incidente e il disastro ferroviario di Viareggio;
b) le inefficienze della rete ferroviaria italiana, evidenziando, con un'apposita mappatura, le specifiche località particolarmente critiche e i livelli attuali e quelli programmati per la manutenzione e il controllo della sicurezza della rete e dei mezzi di trasporto ferroviario, specie con riferimento alla circolazione di merci pericolose;
c) le responsabilità di ogni soggetto coinvolto, con particolare riferimento alla Rete ferroviaria italiana (RFI), anche in relazione agli altri incidenti avvenuti sulla rete ferroviaria italiana, nonché ai soggetti pubblici preposti alla vigilanza e all'esercizio dei poteri di prevenzione, controllo e sanzionatori nell'ambito del settore del trasporto ferroviario e ai soggetti preposti alla sicurezza e alla vigilanza della rete ferroviaria;
d) se nello svolgimento delle indagini giudiziarie e dei procedimenti giurisdizionali si siano verificate interferenze e sviamenti, volti a pregiudicare l'accertamento dei fatti e delle connesse responsabilità.
3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati sullo stato dell'inchiesta ogni volta che lo ritiene opportuno e comunque annualmente. Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta una relazione alla Camera dei deputati. Sono ammesse relazioni di minoranza. La Commissione formula, inoltre, proposte in merito agli interventi di carattere legislativo e amministrativo necessari per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato finalizzata a evitare il ripetersi di vicende analoghe a quella di Viareggio.
1. La Commissione è composta da venticinque deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
4. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
5. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
6. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 5, quarto periodo.
7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 si applicano anche per le elezioni suppletive.
8. La Commissione conclude i suoi lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento.
1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Qualora risultino notizie di reato, la Commissione ne informa l'autorità giudiziaria.
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 372 del codice penale.
2. Per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.
3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti da segreto.
3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della Commissione.
4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 6, commi 2 e 6.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione, nel limite annuo massimo di 50.000 euro, sono posti a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della sua attività.
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