Doc. XXII, n. 53




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni del Mezzogiorno d'Italia, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di monitorare l'andamento dei più significativi indicatori delle regioni del Mezzogiorno d'Italia, avendo riguardo, in modo particolare, all'economia, alla società, alla cultura, alla sanità, alle istituzioni, all'uso degli strumenti di sviluppo rivenienti dai fondi strutturali europei, ai flussi emigratori e immigratori, alle condizioni demografiche e ad ogni altro dato utile volto a consentire una conoscenza puntuale delle condizioni del Mezzogiorno d'Italia, al fine di predisporre interventi destinati a promuoverne una piena emancipazione e il raggiungimento degli standard delle regioni più avanzate dell'Unione europea.
3. La Commissione adempie al compito a essa attribuito ai sensi del comma 2 avvalendosi dei dati e della collaborazione di istituzioni, enti locali, centri e istituti di ricerca, pubblici e privati, università, associazioni, sindacati, organi giudiziari, mezzi di comunicazione di massa e istituti di credito, nonché mediante audizioni di personalità del mondo della cultura, dell'economia e della società civile e di ogni altro strumento utile per una compiuta informazione sulle condizioni del Mezzogiorno d'Italia.

Art. 2.
(Durata della Commissione).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati un rapporto semestrale sulle risultanze delle indagini e una relazione finale. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 3.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da quaranta deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione ha facoltà di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente proposta di inchiesta parlamentare.
3. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.
(Organizzazione dei lavori).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
3. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 35.000 per l'anno 2015 e a euro 25.000 per l'anno 2016, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.


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