Doc. XXII, n. 52




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione e compiti di una Commissione parlamentare di inchiesta).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'attività di affidamento di minori a comunità e istituti, anche a seguito delle vicende occorse presso la comunità «Il Forteto» di Firenze, di seguito denominata «Commissione», finalizzata ad accertare e a definire i fatti avvenuti in quel contesto e in altri contesti analoghi o simili in tutto il territorio nazionale, nonché a individuare le eventuali lacune nella legislazione nazionale che hanno permesso il verificarsi, e il protrarsi, di fatti contrari agli obiettivi perseguiti dalla legislazione statale in materia di tutela e promozione dei minori.
2. In particolare, la Commissione verifica:
a) il rispetto e l'applicazione dei princìpi di tutela e di promozione dei diritti dei minori in merito all'attività di affidamento;
b) la programmazione e l'attuazione degli interventi di carattere ordinario e straordinario, aventi natura finanziaria, economica e sociale o comunque destinati a garantire le piene tutela e promozione dei diritti dei minori affidati a comunità e istituti ovvero a nuclei familiari;
c) l'accertamento di eventuali responsabilità da parte delle istituzioni e dei servizi sociali nella violazione dei princìpi di tutela e di promozione dei diritti dei minori nell'ambito delle procedure di affidamento degli stessi a comunità e istituti, ovvero a famiglie collegate a realtà di disagio e pericolo o comunque inadeguate a garantire un corretto sviluppo della personalità degli stessi minori.

3. La Commissione, alla fine del suo mandato, redige un documento unitario volto ad assicurare il perseguimento e l'attuazione delle buone politiche sugli affidamenti, che delinei i limiti del sistema nazionale e tracci l'eventuale necessità di adeguamento della legislazione nazionale vigente ai princìpi di tutela e di promozione dei diritti dei minori, rilevando altresì l'eventuale mancato rispetto degli impegni stabiliti dall'Unione europea e operando un riordino degli organi e degli organismi territorialmente competenti.

Art. 2.
(Obiettivi).

1. La Commissione, in particolare, persegue i seguenti obiettivi:
a) in collaborazione con i competenti organi regionali, elabora uno studio che per ciascuna regione analizzi gli indirizzi applicati in materia di affidamento, con particolare riguardo all'accertamento della presenza dei seguenti fattori:
1) presenza o no di un coordinamento organizzativo, a livello di zona socio-sanitaria, fra i servizi sociali dei comuni e i servizi dell'azienda sanitaria locale per lo sviluppo di percorsi assistenziali integrati;
2) avvenuta individuazione o no da parte degli organi competenti a livello di zona socio-sanitaria delle aree definite degli interventi minorili e procedure di nomina dei responsabili di coordinamento delle attività professionali;
3) adeguata promozione delle relazioni comunitarie e sviluppo del lavoro di rete istituzionale e professionale e con gli altri soggetti sociali che operano nel settore dei minori e della solidarietà interfamiliare;
4) superamento della parcellizzazione degli interventi per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, da impostare e realizzare con l'impegno di operatori sociali, sanitari e educativi e condividendo obiettivi, responsabilità, interventi e risorse;
5) avvenuta attribuzione all'assistente sociale dei comuni territorialmente competenti della presa in carico del caso, con la responsabilità della predisposizione del progetto individuale e con l'impegno di facilitare l'apporto integrato delle altre competenze professionali necessarie per lo sviluppo del percorso socio-assistenziale;
6) valutazione delle modalità di attribuzione di eventuali finanziamenti e riconoscimenti da parte delle istituzioni a comunità e istituti, anche informali, coinvolti a vario titolo nei processi di affidamenti;
b) in collaborazione con le regioni in cui si ravvisi la mancata applicazione della normativa nazionale e in particolare con gli uffici territorialmente competenti, sentiti le associazioni locali interessate e gli organi giudiziari e di polizia territorialmente competenti, elabora un rapporto per tracciare il percorso assistenziale dell'affidamento di minori, mettendo in evidenza le eventuali criticità dei servizi operanti per l'idoneo sviluppo del percorso affidatario;
c) analizza i dati statistici su questioni relative a qualsiasi forma di abuso o violazione dei diritti dei minori all'interno delle comunità e istituti, ovvero delle famiglie di affidamento, al fine di studiarne le cause profonde e gli effetti, l'esito delle denunce, la frequenza e le percentuali delle condanne, la durata dei relativi processi, nonché l'efficacia delle misure adottate per il contrasto della violenza sui minori. A tale fine, anche mediante l'opportuno coordinamento con i competenti organi di Governo, elabora una proposta di metodologia uniforme di raccolta dei dati da parte delle istituzioni giudiziarie, dei tribunali, delle corti e delle procure in tutto il territorio nazionale.

Art. 3.
(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da dodici deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Con gli stessi criteri di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.
3. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera tra i componenti della Commissione appartenenti ai gruppi di opposizione.
4. Il presidente della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
5. L'ufficio di presidenza è composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario. Il vicepresidente e il segretario sono eletti dai componenti della Commissione a scrutinio segreto.
6. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione può chiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi prodotti, detenuti o comunque acquisiti in materie attinenti ai compiti e agli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2.
5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi dei commi 3 e 4 sono coperti da segreto, nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 6.

Art. 6.
(Audizioni a testimonianza).

1. Per il conseguimento dei suoi compiti e dei suoi obiettivi istituzionali la Commissione, anche mediante teleconferenza o comunque con l'adozione dei mezzi più idonei al contenimento delle spese e alla massima partecipazione in tutto il territorio nazionale, può procedere ad audizioni di personalità esperte nei settori di sua competenza, di rappresentanti di associazioni e sindacati e di altri soggetti ritenuti idonei a consentire l'acquisizione di puntuali cognizioni, utili allo svolgimento dei compiti e degli obiettivi della Commissione stessa.
2. Ai fini di cui all'articolo 2, a richiesta della Commissione le regioni forniscono i dati e gli elementi necessari riguardanti l'attuazione del programma di affidamento di minori e dei singoli progetti di competenza delle amministrazioni locali, degli enti pubblici e delle imprese pubbliche e private di carattere locale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
5. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

Art. 7.
(Organizzazione interna).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 40.000 euro e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.


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