Doc. XXII, nn. 46-51-A




RELAZIONE

Onorevoli Colleghi! - Con le proposte di cui ai Documenti XXII, n. 46 e n. 51, i colleghi Amoddio e Zappulla in qualità di primi firmatari (ma l'iniziativa è sottoscritta nel complesso da decine di parlamentari di più gruppi) hanno proposto di istituire una Commissione di inchiesta della Camera dei deputati sulla tragica morte del militare di leva Emanuele Scieri, avvenuta il 13 agosto 1999, presso la caserma «Gamerra» di Pisa, dove lo stesso Scieri era giunto dopo aver concluso la fase di addestramento delle reclute presso la caserma «Lupi di Toscana» a Firenze.
Rammento sinteticamente come si svolsero i fatti. Il 13 agosto 1999, esaurite le formalità di rito, alle reclute provenienti dalla caserma «Lupi», tra cui Emanuele Scieri, venne concessa la libera uscita, che, stando a quanto successivamente emerso dall'indagine compiuta dalla competente procura della Repubblica, il giovane Emanuele trascorse passeggiando per il centro di Pisa con alcuni commilitoni.
Alle 22,15 Emanuele Scieri rientrò in caserma, ma la sera i militari addetti al contrappello accertarono che non era presente in camerata. Nei giorni seguenti, nonostante di lui non si avessero notizie, nessuno alla caserma Gamerra si attivò per cercarlo. Solo alle 13,50 di lunedì 16 agosto quattro allievi paracadutisti in servizio al magazzino-casermaggio si accorsero che il suo corpo senza vita giaceva ai piedi della scala della torretta di prosciugamento dei paracadute.
Né le indagini svolte dalle autorità militari, né quelle della magistratura ordinaria hanno mai fatto luce sui contorni della vicenda. Ancora oggi la verità dei fatti non è stata accertata.
La proposta di inchiesta che si sottopone all'esame dell'Assemblea trae origine dalla necessità di fare emergere la verità su questa tragica vicenda.
La proposta si compone di cinque articoli.
Quanto alla durata, la Commissione è istituita per la durata residua della legislatura in corso. Quanto invece ai compiti, la Commissione ha i seguenti: stabilire la dinamica dei fatti, per accertare le cause e i motivi della morte di Emanuele Scieri e raccogliere gli elementi utili per l'identificazione dei responsabili; appurare se vi siano responsabilità di coloro che erano preposti al controllo all'interno della caserma «Gamerra» ed effettuare un'indagine approfondita sulla gestione della medesima caserma, in particolare accertando l'eventuale esistenza di direttive diffuse da parte di ufficiali, sottufficiali o graduati della caserma atte a rendere operanti comportamenti gravemente lesivi del codice penale militare e dei regolamenti militari.
Entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori - ma anche prima, qualora vi siano casi di particolare gravità e urgenza che lo rendano necessario - la Commissione dovrà presentare all'Assemblea una relazione. È espressamente previsto che possano essere presentate relazioni di minoranza.
La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. Entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, la Commissione è convocata dal Presidente della Camera per la costituzione del suo ufficio di presidenza, che avviene mediante l'elezione del presidente, di un vicepresidente e di un segretario.
La Commissione - come previsto dalla Costituzione - procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie dell'inchiesta. Può altresì richiedere copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso o conclusi presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. Per le testimonianze da rendere davanti alla Commissione si applicano le disposizioni pertinenti del codice penale.
Quanto alla disciplina del segreto, è previsto - sulla falsariga di quanto stabilito per altre commissioni monocamerali di inchiesta - che la Commissione debba mantenere il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia siano coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi. La Commissione può stabilire quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
I componenti la Commissione e il personale che vi lavora o che collabora con essa o comunque viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio di atti o fatti coperti dal segreto sono obbligati a mantenere la segretezza.
Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge di riferimento (legge 3 agosto 2007, n. 124). Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. È precisato che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non sono tenuti a comunicare alla Commissione le fonti delle loro informazioni.
Venendo all'organizzazione dei lavori della Commissione e alla copertura finanziaria, il testo che la Commissione difesa sottopone all'Assemblea prevede che l'attività e il funzionamento della Commissione di inchiesta siano disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa, prima dell'inizio dei lavori, fermo restando quanto previsto dal regolamento della Camera (articolo 142) in merito alle missioni fuori sede delle commissioni di inchiesta. Modifiche delle norme regolamentari possono essere proposte da ogni componente. Le sedute della Commissione sono pubbliche, fermo restando che tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Per l'esercizio delle sue funzioni, è previsto che la Commissione fruisca di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
Quanto alle spese di funzionamento della Commissione, queste sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 15.000 euro per l'anno 2015 e di 100.000 euro per ciascuno degli anni successivi compresi nella XVII legislatura. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
Nel corso dell'esame in sede referente si è registrata la convergenza pressoché unanime dei gruppi sulla proposta di inchiesta. Rispetto alle proposte iniziali (di cui ai Documenti XXII, n. 46 e n. 51) il testo elaborato dalla Commissione difesa si caratterizza principalmente per il non prevedere tra i compiti della Commissione di inchiesta quello di indagare sulle pratiche di nonnismo e sulle condotte ad esso correlate in epoca antecedente e successiva alla sospensione del servizio di leva obbligatorio. La Commissione difesa ha infatti ritenuto che includere il fenomeno del nonnismo tra gli oggetti dell'inchiesta avrebbe disperso l'attenzione della Commissione di inchiesta, impedendole di concentrarsi sull'obiettivo principale, vale a dire quello di fare luce sulla morte di Emanuele Scieri.
Quanto alle Commissioni competenti in sede consultiva, le Commissioni affari costituzionali e giustizia hanno espresso pareri favorevoli; la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con una osservazione, che è stata recepita nel testo mediante un emendamento del relatore.

Andrea CAUSIN, Relatore.


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