della proposta di inchiesta parlamentare |
della Commissione |
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Art. 1.
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Art. 1.
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1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di un anno, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», per verificare il livello di digitalizzazione e innovazione raggiunto nelle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche alla luce delle spese pubbliche complessivamente destinate al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), al fine di raccogliere dati aggiornati e individuare possibili soluzioni, anche legislative, per adeguare lo stato dell'innovazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei. |
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita, per la durata di un anno, non prorogabile, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», per verificare il livello di digitalizzazione e innovazione raggiunto nelle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche alla luce delle spese pubbliche complessivamente destinate al settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), al fine di raccogliere dati aggiornati e individuare possibili soluzioni, anche legislative, per adeguare lo stato dell'innovazione e della digitalizzazione della pubblica amministrazione al livello degli altri Paesi europei. |
| 2. È compito della Commissione, in particolare: | 2. Identico: |
| a) verificare la quantità, la tipologia e l'efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle ICT da parte delle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche al fine di individuare i possibili sprechi ed investimenti errati; | a) verificare le risorse finanziarie stanziate ed il loro utilizzo, nonché la quantità, la tipologia e l'efficacia degli investimenti effettuati nel corso degli anni nel settore delle ICT da parte delle pubbliche amministrazioni, sia statali che locali, anche al fine di individuare i possibili sprechi ed investimenti errati; |
| b) effettuare una comparazione tra la spesa pubblica nel settore delle ICT nei maggiori Paesi europei e l'Italia, nonché un'analisi sulle tendenze in atto; | b) identica; |
| c) esaminare lo stato di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali e locali, anche verificando | c) esaminare, anche verificando i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni, lo stato |
| i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni; | di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali e locali, con riferimento, tra l'altro, al livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, all'utilizzo di software open source, all'apertura dei dati e al loro utilizzo, all'interoperabilità e all'interconnessione delle banche dati, al livello di sicurezza e allo stato di attuazione del disaster recovery e al livello di accettazione di pagamenti elettronici; |
| d) monitorare il livello di digitalizzazione e di investimento nelle singole realtà regionali; | d) identica; |
| e) esaminare l'esistenza di possibili interventi di razionalizzazione della spesa nel settore delle ICT. | e) identica. |
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Art. 2.
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Art. 2.
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1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. |
1. Identico. |
| 2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione. | 2. Identico. |
| 3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. | 3. Identico. |
| 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati | 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera dei deputati. |
| che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. | |
| 5. La Commissione, entro un anno dalla sua costituzione, presenta una relazione alla Camera dei deputati sulle risultanze delle indagini. | 5. La Commissione, al termine dei propri lavori e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, presenta una relazione alla Camera dei deputati sulle risultanze delle indagini. |
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Art. 3.
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Art. 3.
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1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. |
Identico. |
| 2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità di cui all'articolo 1. | |
| 3. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. | |
| 4. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. | |
| 5. La Commissione mantiene il segreto funzionale fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e dagli uffici che li hanno trasmessi. | |
| 6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, an | |
| che in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. | |
| 7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. | |
| 8. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. | |
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Art. 4.
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Art. 4.
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1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale. |
Identico. |
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Art. 5.
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Art. 5.
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1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno. |
1. Identico. |
| 2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1. | 2. Identico. |
| 3. Tutte le sedute sono pubbliche. Tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. | 3. Identico. |
| 4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. | 4. Identico. |
| 5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. | 5. Identico. |
| 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. | 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, di cui 25.000 euro per l'anno 2016 e 25.000 euro per l'anno 2017, e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. |
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