Doc. XXII, n. 27




PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata di diciotto mesi, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con i compiti di: accertare l'adeguatezza del Piano di interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie, di seguito denominato «Piano carceri» anche provvedendo al confronto tra la sua versione originaria e le successive varianti; valutare l'eventuale differenza tra i costi degli appalti del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia e i costi degli appalti della struttura commissariale; esaminare le modalità di pubblicizzazione, valutazione e aggiudicazione degli appalti relativi alle infrastrutture carcerarie; accertare l'esistenza di eventuali interessi non istituzionali nell'assegnazione e nella gestione di appalti e subappalti e la congruità delle decisioni assunte ai livelli politico e amministrativo; individuare strutture o situazioni in cui si siano verificate anomalie nelle modalità di gestione delle risorse finanziarie nazionali e eventualmente europee stanziate; valutare la correttezza delle procedure di affidamento dei lavori, i motivi di eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori appaltati e subappaltati, il rispetto del livello di qualità dei materiali e dei costi indicati nei preventivi a confronto con gli stati di avanzamento dei lavori, l'attività di controllo sul rispetto della legalità, nonché l'efficacia dell'attività di contrasto di eventuali infiltrazioni criminali.

Art. 2.
(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente della Camera dei deputati tra i componenti della stessa Commissione.
3. Il presidente convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza entro dieci giorni dalla nomina dei componenti.
4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3, del Regolamento della Camera dei deputati.
5. La Commissione presenta all'Assemblea della Camera dei deputati una relazione ogni volta che lo ritenga necessario e comunque ogni sei mesi e al termine dei suoi lavori.

Art. 3.
(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:
a) indagare sulle scelte operate dai soggetti istituzionali preposti all'attuazione del Piano carceri e alla gestione delle carceri, con particolare riferimento all'ampliamento di alcuni padiglioni carcerari esistenti, verificando se tali scelte siano state prese esclusivamente nell'interesse dei detenuti e del bene pubblico;
b) accertare la regolarità delle modalità di pubblicazione dei bandi per le assunzioni interne e per le consulenze dell'Ufficio del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, nonché della selezione dei candidati e dei consulenti e delle relative assunzioni;
c) accertare la regolarità delle procedure di invito, pubblicazione e aggiudicazione degli appalti e dei subappalti per gli interventi previsti dal Piano carceri;
d) verificare i motivi di eventuali ritardi nei lavori appaltati, nonché il rispetto del livello di qualità dei materiali prescritto dal contratto di appalto o subappalto e dei costi indicati nei preventivi in relazione agli stati di avanzamento dei lavori;
e) indagare su eventuali casi di mala gestione nonché su eventuali sprechi o inefficienze nell'utilizzo delle risorse e dei fondi, nazionali e dell'Unione europea, stanziati per gli interventi previsti nel Piano carceri;
f) accertare se il Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria avrebbe potuto utilizzare i mezzi e il personale del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) ai fini dell'espletamento di servizi e di consulenze senza necessità di ricorrere a soggetti esterni;
g) valutare l'applicazione e l'adeguatezza delle procedure di controllo sugli interventi di ristrutturazione previsti nel Piano carceri, verificando altresì i risultati di tali controlli;
h) valutare se il Piano carceri rappresenti la soluzione ottimale per risolvere le emergenze della situazione carceraria, in primo luogo il sovraffollamento delle strutture;
i) verificare lo stato dei lavori nel corso dell'attuazione del Piano carceri, individuando le eventuali responsabilità qualora si accerti l'utilizzo di materiali scadenti, l'esistenza di carenze nella progettazione o la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte;
l) valutare se ricorrano gli estremi di eventuali reati connessi alla realizzazione definitiva degli interventi previsti nel Piano carceri, indagando anche sui motivi che hanno portato all'eventuale ribasso dei costi rispetto all'importo preventivato;
m) accertare le risorse erogate per il finanziamento del Piano carceri e il loro utilizzo, nonché l'esistenza di eventuali commistioni tra affari, appalti e criminalità organizzata o no e il loro grado di infiltrazione nelle procedure di aggiudicazione dei lavori riguardanti il Piano carceri;
n) verificare le iniziative messe in atto per garantire il controllo e il monitoraggio di tutte le procedure di assegnazione dei lavori riguardanti il Piano carceri, nonché tutte le attività propedeutiche e preliminari ad esse;
o) indagare sull'eventuale differenza tra i costi per gli appalti sostenuti dal DAP e i costi sostenuti dall'Ufficio del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i medesimi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.
3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.
5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 5.
(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.'

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori della Commissione).

1. L'attività della Commissione è esercitata ai sensi degli articoli 140, 141 e 142 del Regolamento della Camera dei deputati.
2. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
3. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
6. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di euro 60.000 per l'intera durata dell'inchiesta. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare un incremento delle spese di cui al periodo precedente, in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.


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