1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave Moby Prince, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione ha, in particolare, il compito di:
a) determinare i tempi di sopravvivenza minimi e massimi delle vittime del disastro imbarcate sulla nave Moby Prince, attraverso il riesame della documentazione medico-legale prodotta dai consulenti tecnici nel procedimento giudiziario, integrata dalla documentazione fotografica e video realizzata all'interno della nave Moby Prince nel corso dei primi sopralluoghi;
b) accertare le circostanze della collisione tra la nave Moby Prince e la petroliera Agip Abruzzo, chiarendo in particolare:
1) la posizione e l'orientamento della petroliera Agip Abruzzo al momento del sinistro;
2) la rotta tenuta dalla nave Moby Prince;
3) il comportamento del personale della petroliera Agip Abruzzo nell'immediatezza della collisione e successivamente ad essa, anche in relazione alle conseguenze di esso rispetto allo svolgimento e all'esito delle operazioni di soccorso sulla nave Moby Prince;
4) se a bordo delle navi Agip Abruzzo e Moby Prince si siano verificati, prima della collisione, eventi a questa ricollegabili con nesso di causalità;
5) la natura e la quantità del carico presente nelle cisterne 6 e 7 della petroliera Agip Abruzzo;
6) se l'impianto anti-incendio della petroliera Agip Abruzzo sia entrato in funzione a seguito della collisione;
c) accertare, mediante l'esame della documentazione esistente e delle testimonianze, le condizioni in cui navigava la nave Moby Prince, con particolare riferimento allo stato degli organi di governo, dei sistemi di sicurezza e delle apparecchiature di comunicazione radiotelegrafiche, e il loro eventuale rapporto di causalità con la determinazione dell'evento e con le sue conseguenze;
d) accertare lo svolgimento delle operazioni di soccorso svolte dalla capitaneria di Porto di Livorno nella notte del sinistro e nei giorni seguenti, valutando l'esistenza di eventuali responsabilità nella direzione delle medesime;
e) accertare, anche mediante l'esame di documentazione in possesso delle autorità civili o militari italiane o di Stati esteri, la presenza di altre navi nella rada del porto di Livorno nella notte in cui si sono verificati gli eventi, con particolare riferimento a navi militari o ausiliarie delle Forze armate degli Stati Uniti d'America, e le loro eventuali correlazioni con lo svolgimento degli eventi;
f) accertare se nello svolgimento delle indagini giudiziarie e dei procedimenti giurisdizionali si siano verificate interferenze o sviamenti, volti a pregiudicare l'accertamento dei fatti e delle connesse responsabilità.
3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. Al termine dei propri lavori, la Commissione presenta una relazione alla Camera dei deputati. Sono ammesse relazioni di minoranza.
1. La Commissione è composta da venticinque deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
2. Il presidente della Commissione è scelto dal Presidente della Camera dei deputati al di fuori dei componenti della Commissione.
3. La Commissione elegge al proprio interno un vice presidente e un segretario.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
4. Per i segreti di ufficio, professionale e bancario, si applicano le norme in vigore. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. Qualora risultino notizie di reato, la Commissione ne informa l'autorità giudiziaria.
1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad istruttorie o ad altre inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione ed ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di consulenti e di esperti di sua scelta.
4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione, nel limite annuo massimo di 50.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
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