della proposta di inchiesta parlamentare |
della Commissione |
(Istituzione della Commissione). |
(Istituzione della Commissione). |
| 1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione» con il compito di accertare: | 1. Identico. |
| a) eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro; | |
| b) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute. | |
| 2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. | 2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. |
(Durata della Commissione). |
(Durata della Commissione). |
| 1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento e presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini. | 1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza. |
(Composizione). |
(Composizione). |
| 1. La Commissione è composta da trenta deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo. | 1. La Commissione è composta da trenta deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare. |
| 2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. | 2. Identico. |
| 3. Il presidente della Commissione è eletto a maggioranza dei presenti tra i componenti della Commissione. | 3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. |
| 4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari. | 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati. |
(Audizioni a testimonianza). |
(Audizioni a testimonianza). |
| 1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. | 1. Identico. |
| 2. Nell'inchiesta che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale non è opponibile il segreto di Stato di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio o quello bancario. | 2. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. |
| 3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. | 3. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. |
(Richiesta di atti e di documenti). |
(Richiesta di atti e di documenti). |
| 1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie degli atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. | 1. La Commissione può richiedere copie degli atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. |
| 2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. | 2. Identico. |
| 3. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività. | 3. Identico. |
(Segreto). |
(Segreto). |
| 1. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta. | 1. Identico. |
| 2. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta. | 2. Identico. |
| 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano, se il fatto non costituisce più grave reato, a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione. | Soppresso. |
(Collaborazioni). |
(Collaborazioni). |
| 1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie. | Identico. |
(Organizzazione interna). |
(Organizzazione interna). |
| 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. | 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. Con il regolamento interno è stabilito anche il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. |
| 2. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 30.000 euro l'anno, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. | 2. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari ad euro 10.000 per l'anno 2013, ad euro 30.000 per l'anno 2014 e ad euro 15.000 per l'anno 2015, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. |
(Entrata in vigore). |
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| 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. | Soppresso. |
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