Doc. XXII, n. 13-A




TESTO
della proposta di inchiesta parlamentare
TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).
Art. 1.
(Istituzione della Commissione).
1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione» con il compito di accertare: 1. Identico.
a) eventuali nuovi elementi che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di Via Fani, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;  
b) eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera a) riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.  
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. 2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
Art. 2.
(Durata della Commissione).
Art. 2.
(Durata della Commissione).
1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dal suo insediamento e presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini. 1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.
Art. 3.
(Composizione).
Art. 3.
(Composizione).
1. La Commissione è composta da trenta deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo. 1. La Commissione è composta da trenta deputati, scelti dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare. 2. Identico.
3. Il presidente della Commissione è eletto a maggioranza dei presenti tra i componenti della Commissione. 3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari. 4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.
Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).
Art. 4.
(Audizioni a testimonianza).
1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 1. Identico.
2. Nell'inchiesta che concerne fatti eversivi dell'ordine costituzionale non è opponibile il segreto di Stato di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio o quello bancario. 2. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
3. Non possono essere oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si è venuti a conoscenza per ragioni della propria professione, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 3. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
Art. 5.
(Richiesta di atti e di documenti).
Art. 5.
(Richiesta di atti e di documenti).
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie degli atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 1. La Commissione può richiedere copie degli atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. 2. Identico.
3. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività. 3. Identico.
Art. 6.
(Segreto).
Art. 6.
(Segreto).
1. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta. 1. Identico.
2. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta. 2. Identico.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano, se il fatto non costituisce più grave reato, a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione. Soppresso.
Art. 7.
(Collaborazioni).
Art. 7.
(Collaborazioni).
1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie. Identico.
Art. 8.
(Organizzazione interna).
Art. 8.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. Con il regolamento interno è stabilito anche il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 30.000 euro l'anno, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. 2. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari ad euro 10.000 per l'anno 2013, ad euro 30.000 per l'anno 2014 e ad euro 15.000 per l'anno 2015, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Art. 9.
(Entrata in vigore).
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Soppresso.


Frontespizio Pareri