Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che la IV Commissione (Difesa) propone all'Assemblea prevede l'istituzione presso la Camera dei deputati di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini. In particolare, la Commissione dovrà prestare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico.
In Commissione si è svolto un proficuo e costruttivo dibattito, che ha visto tutti i gruppi convergere su un testo unificato delle due proposte iniziali, presentate dal gruppo di Sinistra ecologia libertà (Doc. XXII, n. 9, Duranti e altri) e dal gruppo del Movimento 5 Stelle (Doc. XXII, n. 39, Lorefice e altri).
In passato le Camere hanno già svolto inchieste parlamentari su questa materia. In particolare, nella XVI legislatura è stata costituita al Senato una Commissione di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni.
Nella XV legislatura era stata invece costituita, sempre al Senato, una Commissione di inchiesta sulla stessa materia, ma chiamata a indagare sui casi di morte o di grave malattia riguardanti non solo il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di stoccaggio di munizionamenti, ma anche le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale.
Il testo elaborato dalla Commissione difesa si compone di sei articoli.
L'articolo 1, al comma 1, dispone l'istituzione della Commissione e ne definisce i compiti.
L'inchiesta che la Commissione istituenda è chiamata a svolgere riguarda innanzitutto i casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione alla esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini. La Commissione dovrà poi indagare sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi, sull'adeguatezza della raccolta e delle analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare e sulle modalità della loro somministrazione, sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, sui rischi associati alla presenza di gas radon e di materiali contenenti amianto negli ambienti in cui il personale militare presta servizio, nonché sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate agli oggetti dell'indagine.
Per quanto riguarda il compito di indagare sulle modalità della somministrazione di vaccini al personale militare e sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati, il provvedimento precisa che la Commissione dovrà tenere conto dei risultati del progetto SIGNUM (l'acronimo sta per «Studio sull'impatto genotossico nelle unità militari»). Si tratta di uno studio promosso dal Ministro della difesa nel 2004 al fine di identificare possibili fattori di rischio nella popolazione militare impegnata nell'operazione «Antica Babilonia», in teatro iracheno. Come si legge nella relazione finale del gruppo di esperti incaricati dello studio, «la scelta dell'Iraq è stata giustificata dall'impiego significativo di munizionamenti contenenti uranio impoverito oltre che dalla presenza di insediamenti industriali a rischio di inquinamento ambientale».
Il comma 2 dell'articolo 1 prevede esplicitamente che la nuova Commissione fondi la sua attività sulle conclusioni conseguite dalle due Commissioni di inchiesta istituite al Senato nelle passate legislature e che promuova l'attuazione delle proposte contenute nelle relazioni finali di quelle Commissioni. Tale disposizione intende fondamentalmente sgombrare il campo dagli equivoci chiarendo che con l'istituzione di una nuova Commissione di inchiesta su questa materia non si vuole sovvertire o mettere in discussione i risultati delle precedenti Commissioni di inchiesta, bensì riprenderli e approfondirli per fare sempre più e sempre meglio luce sui contorni di un fenomeno che suscita giustamente preoccupazione e allarme. Si tratta di un punto importante, sul quale si è registrato nel corso del dibattito in Commissione difesa un consenso ampio tra i gruppi.
L'articolo 2 disciplina composizione e durata della Commissione, che sarà formata da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in modo da garantire - nel rispetto dell'articolo 82, secondo comma, della Costituzione - una rappresentanza proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari. È previsto inoltre che sia comunque assicurata la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo.
Lo stesso articolo 2 disciplina nelle forme consuete il procedimento di costituzione della Commissione, che avviene attraverso l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari eletti secondo le norme stabilite dal Regolamento della Camera (articolo 20, commi 2, 3 e 4) per l'elezione degli organi di presidenza delle Commissioni permanenti.
L'articolo 3, che definisce poteri e limiti della Commissione, ribadisce al comma 1 quanto previsto dall'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, ossia che la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Viene precisato, sulla falsariga di quanto stabilito per altre Commissioni di inchiesta monocamerali, che la Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione né alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 prevedono che la Commissione possa richiedere a organi e uffici della pubblica amministrazione e all'autorità giudiziaria copie di atti e di documenti e disciplinano le modalità di acquisizione degli stessi. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, il comma 9 fa rinvio alle disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
I commi 5, 6, 7, 8 e 10 dettano norme per assicurare, dove necessario, la riservatezza delle informazioni acquisite o degli atti prodotti dalla Commissione. In particolare, la Commissione può stabilire che determinati atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. La Commissione deve mantenere il segreto funzionale sugli atti e sui documenti trasmessi in copia da pubbliche amministrazioni o dall'autorità giudiziaria, finché gli stessi sono coperti da segreto nei termini precisati dagli organi e uffici che li hanno trasmessi. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. Quanto al segreto d'ufficio, professionale e bancario, il provvedimento in esame chiarisce che si applicano le norme vigenti in materia, ferma restando l'opponibilità del segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato, e che, parimenti, anche per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla disciplina in materia (legge 3 agosto 2007, n. 124). I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie e concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, è tenuta a mantenere il segreto, ove previsto.
L'articolo 4 fissa in ventiquattro mesi la durata della Commissione e prevede che questa riferisca alla Camera non solo al termine dei propri lavori, con una relazione finale, ma anche dopo un anno di attività, con una relazione intermedia. Oltre che a riferire sui risultati della propria attività, la Commissione è chiamata anche a formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa nazionale e dei trattati internazionali vigenti in materia, anche individuando misure di prevenzione e di assistenza che possono essere adottate, nonché sull'adeguatezza dei vigenti istituti di indennizzo, di natura previdenziale e di sostegno al reddito. È previsto espressamente il diritto di presentare relazioni di minoranza.
L'articolo 5 dispone in merito all'organizzazione dei lavori della Commissione, prevedendo innanzitutto l'adozione di un regolamento interno, il quale potrà prevedere la costituzione di uno o più comitati. La Commissione potrà avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che riterrà necessarie, in particolare di quelle di esperti nelle materie di interesse dell'inchiesta, fermo restando che le collaborazioni non dovranno superare un numero massimo, che sarà stabilito dal regolamento interno.
L'articolo 6, infine, provvede allo stanziamento delle risorse per il funzionamento della Commissione, che sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno dei due anni di attività della Commissione. Per la precisione, si tratta di 50.000 euro per il secondo semestre del 2015, di 100.000 euro per il 2016 e di altri 50.000 per il primo semestre del 2017.
Quanto ai pareri espressi dalle quattro Commissioni cui il provvedimento era assegnato in sede consultiva, la Commissione affari costituzionali e la Commissione giustizia hanno espresso parere favorevole. La Commissione bilancio e la Commissione affari sociali hanno espresso entrambe parere favorevole con un'osservazione ciascuna. L'osservazione della Commissione bilancio, che aveva una valenza meramente tecnica, è stata recepita. Quanto invece all'osservazione della Commissione affari sociali, è apparso preferibile rinviare alla fase di discussione in Assemblea la valutazione in merito al suo eventuale recepimento. La Commissione affari sociali ha proposto che la Commissione di inchiesta indaghi anche sull'incidenza epidemiologica delle malattie correlate all'eventuale esposizione ad agenti patogeni nella popolazione civile residente in prossimità di zone in cui si svolge l'attività dei poligoni di tiro o di siti di deposito di munizioni ubicati in Italia. Si tratta di una proposta rispetto alla quale non è stata sollevata in sede referente alcuna obiezione in linea di principio - si tratta per inciso di un compito già previsto per la Commissione di inchiesta attiva al Senato nella XV legislatura - ma che deve essere più approfonditamente valutata, in quanto amplia in modo significativo l'ambito di indagine della Commissione istituenda, che è comunque chiamata a completare il proprio lavoro nell'arco di due anni.
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