1. È istituita, per la durata della XVII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla cessione dei beni produttivi della società Alitalia - Linee aeree italiane Spa alla Compagnia aerea italiana Spa, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare e definire:
a) quali siano state le ragioni che, nell'aprile del 2008, hanno portato Air France-KLM, a ritirare l'offerta di acquisto di Alitalia - Linee aeree italiane Spa e se in tale ritiro abbiano avuto un ruolo accordi con forze politiche o economiche italiane, o loro suggerimenti;
b) quali e quanti siano i debiti di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, attualmente in liquidazione;
c) il ruolo svolto da Intesa San Paolo nell'operazione, nonché il complesso di interessi che il gruppo aveva o ha attualmente con gli altri soggetti politici ed economici attori nella cessione;
d) il ruolo svolto da Banca Leonardo, nominata come advisor nella quantificazione del valore dei beni ceduti da Alitalia - Linee aeree italiane Spa alla Compagnia aerea italiana Spa, con particolare riferimento alla sua compagine sociale;
e) il valore dei beni effettivamente ceduti da Alitalia - Linee aeree italiane Spa alla Compagnia aerea italiana Spa;
f) l'esatta cifra che la Compagnia aerea italiana Spa ha pagato per poter acquisire i beni produttivi di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, tenendo distinti gli esborsi in denaro dagli accolli e da ogni altra forma di versamento;
g) quale sia il reale costo sostenuto dallo Stato in seguito alla messa in liquidazione di Alitalia - Linee aeree italiane Spa. e la successiva cessione dei beni alla Compagnia aerea italiana Spa;
h) quali rapporti sociali e contrattuali legano Alitalia - Compagnia aerea italiana Spa, e Air One controllata da AP Holding;
i) la struttura esatta delle varie società del gruppo Alitalia, con particolare attenzione ai rapporti contrattuali che prevedono l'utilizzo di aeromobili di società appartenenti a quel gruppo o anche a compagnie aeree diverse da Alitalia per l'effettuazione dei servizi di trasporto dei passeggeri;
l) il ruolo svolto dall'informazione e dai principali gruppi editoriali nel riportare con esattezza le vicende relative alla messa in liquidazione di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, con particolare riferimento alle notizie riportate sul ruolo svolto dai lavoratori;
m) l'impatto occupazionale della cessione degli asset da Alitalia - Linee aeree italiane Spa alla Compagnia aerea italiana Spa e delle operazioni di parziale riesumazione e riavvio delle attività, anche con riferimento all'indotto, alle condizioni di lavoro, alla sicurezza, ai diritti dei rappresentanti sindacali, al trattamento delle lavoratrici madri e dei lavoratori con familiari disabili;
n) quali siano stati gli incrementi tariffari per i viaggiatori in seguito all'insediamento della Compagnia aerea italiana Spa sulle rotte di Alitalia - Linee aeree italiane Spa.
1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.
2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.
3. L'Ufficio di Presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i sui componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma precedente.
5. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un altro semestre, dal Presidente della Camera, su motivata richiesta della Commissione stessa.
6. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte. È ammessa la presentazione di una relazione di minoranza.
1. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento a maggioranza dei suoi membri.
2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
4. Le spese di funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
5. Nessuna indennità spetta ai membri, al presidente e ai vice presidenti della Commissione.
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
3. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 siano coperti dal segreto.
5. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 4 e 6.
2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.
Frontespizio |
Relazione |