Doc. XVIII, N. 69
COMMISSIONE II (GIUSTIZIA)
DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SULLA:
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final)
Approvato il 24 maggio 2017
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final).
DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA II COMMISSIONE
La II Commissione Giustizia,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final),
rilevato che:
la Camera dei deputati ha approvato pressoché all'unanimità in data 1o febbraio 2017 il disegno di legge C. 3671-bis, recante la delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, attualmente all'esame del Senato (S. 2681), basato sul lavoro della cosiddetta Commissione ministeriale Rordorf, con l'obiettivo di riformare le procedure concorsuali, secondo le seguenti linee guida: introduzione, nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, di una fase preventiva di «allerta», finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita; facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che pregiudicano la celerità delle procedure concorsuali; revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – prevedendo un sistema di garanzie mobiliari non possessorie; eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale, prevedendo, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria; rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti; sostanziale eliminazione come procedura concorsuale, della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa; previsione di una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni; modifica della normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per tenere conto dell'esperienza maturata dall'introduzione di tale istituto con la legge n. 3 del 2012; introduzione di una specifica disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, che va a colmare una lacuna dell'attuale legge fallimentare;
osservato che:
la proposta di direttiva in discussione si ispira alla ratio di ricorrere al fallimento ovvero alla liquidazione delle imprese come soluzione di ultima istanza per privilegiare tutte le procedure che possono favorire il salvataggio delle imprese che presentino una potenzialità di ripresa;Pag. 3
l'obiettivo perseguito, quindi, è quello di fornire una risposta flessibile ed efficace alla situazione di grave difficoltà in cui versa il mondo imprenditoriale, determinata non solo dalla crisi economico-finanziaria, ma anche dall'assenza di procedure idonee a preservare, mediante meccanismi di allerta precoce la sopravvivenza delle imprese economicamente sostenibili;
in tale ambito la proposta di direttiva mira sostanzialmente a consolidare una «cultura del salvataggio», che aiuti le imprese economicamente sostenibili a ristrutturarsi ed a continuare ad operare, incanalando nel contempo quelle senza possibilità di sopravvivenza verso una rapida liquidazione, e che offra agli imprenditori onesti una seconda opportunità;
ritenuto che:
i principi ispiratori del disegno di legge approvato dalla Camera siano conformi alla ratio della proposta di direttiva in esame, prevedendo, anche rispetto alla direttiva stessa, strumenti ancora più incisivi di tutela sia del debitore che delle diverse categorie di creditori, e privilegiando l'ottica di salvaguardia della continuità aziendale;
per tali ragioni appare opportuno modificare la proposta di direttiva inserendovi alcuni degli strumenti previsti dal richiamato disegno di legge;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;
esprime una valutazione favorevole alla proposta di direttiva presentata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (COM (2016) 723 final), con le seguenti condizioni:
a) all'articolo 1, paragrafo 2, precisare che le procedure di cui al paragrafo 1 non si applica agli enti pubblici che non esercitano attività di impresa;
b) all'articolo 2, paragrafo 2, precisare che il piano può prevedere anche la vendita dell'impresa e che quindi per continuità si intenda anche la continuità indiretta;
c) all'articolo 5 paragrafo 3, chiarire che i casi in cui lo Stato membro può imporre la nomina di un professionista esperto in procedimenti di ristrutturazione non sono tassativi;
d) all'articolo 6, prevedere la facoltà per gli Stati membri di prevedere l'automaticità della sospensione delle procedure esecutive (automatic stay), per il primo periodo. Prevedere che la sospensione possa essere concessa quando necessario per garantire il rispetto della parità di trattamento fra creditori dello stesso rango e il buon funzionamento della procedura;
e) estendere la deroga dell'articolo 7, paragrafo 3, prevista per il paragrafo 1, anche al paragrafo 2 e quindi prevedere la possibilità per il creditore di presentare istanza di fallimento quando il debitore presenta crisi di liquidità, al fine di accelerare la liquidazione ed evitare nocumento al patrimonio del debitore. Prevedere inoltre che gli Stati membri possano prevedere che il debitore possa essere autorizzato a sospendere o a sciogliere un contratto pendente;
f) all'articolo 9, chiarire che siano fatte salve giustificate privazioni del voto in ragione della tenuità del pregiudizio per i creditori. Al paragrafo 2, stabilire che gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di inserire in una distinta classe i creditori muniti di garanzie reali o personali concesse a loro favore da soggetti diversi dal debitore;
g) all'articolo 11, chiarire che, ferma l'iniziativa del debitore, anche il terzo può presentare proposte concorrenti;
h) all'articolo 12, prevedere la possibilità che il piano contempli per il socio Pag. 4di piccole e medie imprese di fornire un contributo per la ristrutturazione in forma non monetaria (come già previsto dal Considerando 29 della proposta di Direttiva;
i) all'articolo 13, paragrafo 2, sopprimere la lettera b), il cui contenuto è già previsto della lettera a);
l) all'articolo 16, prevedere la facoltà per gli Stati membri di configurare il beneficio della prededuzione per i crediti dei professionisti, disponendo la stabilità di tale beneficio nell'eventuale successiva procedura di insolvenza; sostituire al paragrafo 2 l'espressione «procedure di liquidazione» con la seguente: «procedure di insolvenza».