Doc. XVIII, N. 52

I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO, SULLA:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016) 270 final)

Approvato il 16 novembre 2016

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Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016) 270 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

   La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione);
   considerato che:
    negli ultimi anni l'Unione europea ha dovuto fronteggiare flussi di migranti in costante aumento ed ha stentato a individuare strategie coerenti ed organiche per gestire un fenomeno che ha ormai assunto carattere strutturale e non più soltanto emergenziale;
    in particolare, il ritardo che ha contrassegnato la definizione, a livello europeo, di politiche efficaci in materia ha inevitabilmente sottoposto i Paesi più esposti ai flussi tra cui, per evidenti ragioni geografiche, l'Italia, a una pressione rilevantissima e oggettivamente insostenibile;
    l'evidente sperequazione prodottasi all'interno dell'Unione europea e i ripetuti drammatici incidenti che hanno provocato la morte di migliaia di persone nel tentativo di raggiungere via mare il territorio dell'Unione europea hanno finalmente indotto la Commissione europea a prospettare una serie di misure per una più giusta ripartizione degli oneri connessi al controllo delle frontiere esterne, ai salvataggi, alla prima accoglienza, al riconoscimento e alla gestione delle domande di asilo;
    la gravità delle situazioni prodottesi, oltre che in Italia, in Grecia e lungo la cosiddetta rotta dei Balcani ha suggerito alla Commissione europea di attivare sistemi di redistribuzione (ricollocazione e reinsediamento) dei richiedenti protezione tra tutti gli Stati membri, in attuazione delle previsioni dei Trattati che stabiliscono che la politica europea in materia di migrazioni e asilo deve ispirarsi agli obiettivi della solidarietà e della corresponsabilizzazione;
    tali misure, tuttavia, non hanno trovato se non un assai deludente riscontro sul piano pratico per la riluttanza di alcuni Stati membri a prendere effettivamente in carico i richiedenti asilo loro assegnati;
    ciononostante, assai opportunamente la Commissione europea ha sostanzialmente confermato i suoi orientamenti proponendo misure ispirate alla medesima ratio, nell'ambito della riforma complessiva del regolamento cosiddetto Dublino, di cui alla proposta di regolamento in esame, che stabilisce i criteri di ripartizione della competenza degli Stati membri per quanto riguarda la trattazione delle domande di asilo nell'Unione europea;
    meritano quindi apprezzamento larga parte delle misure previste dal Capo VII della proposta che, pur non stravolgendo i criteri che regolano la competenza degli Stati membri in materia di asilo Pag. 3previsti nel vigente regolamento Dublino (ed, in particolare, il principio dello Stato di primo approdo), delineano un nuovo meccanismo automatico di redistribuzione da attivarsi ogniqualvolta un Paese stia trattando un numero sproporzionato di richieste di asilo, secondo un sistema di assegnazione di quote riferite alle dimensioni e alla ricchezza di ciascun Stato membro;
    suscitano, invece, forti preoccupazioni le reazioni negative che gli stessi Paesi, restii all'applicazione dei programmi di ricollocazione e reinsediamento precedentemente definiti dalla Commissione europea, hanno già manifestato o sono in procinto di assumere (repubblica Ceca, repubblica Slovacca, Romania, Ungheria e Polonia) sia in sede di Consiglio che presso i rispettivi Parlamenti che hanno approvato pareri motivati sulla proposta di regolamento in oggetto;
    risulta quindi necessaria una azione molto forte da parte della Commissione europea e dei Paesi più esposti al fenomeno per garantire la piena applicazione delle decisioni già adottate per distribuire più equamente il carico dei flussi migratori e delle connesse richieste di asilo;
    appaiono altresì apprezzabili le disposizioni, contenute nel Capo VI della proposta, che abbreviano i termini delle procedure di esame delle domande di protezione, così come per la presentazione di eventuali ricorsi da parte dei richiedenti asilo;
    accanto agli aspetti positivi, che possono segnare un progresso significativo rispetto alla disciplina vigente, la proposta in oggetto presenta tuttavia alcune criticità che impediscono di dare una valutazione positiva del testo. Suscitano in particolare forti perplessità le disposizioni ex articolo 3 della proposta, secondo le quali lo Stato membro in cui sia stata presentata la domanda di asilo sarebbe tenuto in via preliminare a valutarne l'ammissibilità; tale previsione, non contenuta nella disciplina vigente, appare suscettibile di attribuire un ulteriore onere amministrativo eccessivamente gravoso per gli Stati di primo approdo, tra cui l'Italia;
    per gli stessi motivi, suscita perplessità anche la previsione per cui lo Stato membro manterrebbe la sua competenza anche nel caso di ulteriori dichiarazioni o domande dello stesso soggetto ovvero nel caso in cui il richiedente abbia lasciato il territorio degli Stati membri o se ne sia allontanato;
    occorre inoltre valutare attentamente la coerenza della previsione, di cui all'articolo 10, relativa ai minori non accompagnati, in base alla quale la competenza sarebbe attribuita allo Stato membro in cui il minore ha presentato per la prima volta la domanda, salvo che ciò non corrisponda all'interesse superiore del minore, con le più recenti pronunce della Corte di giustizia. Anche in questo caso, infatti, esiste il rischio di un significativo aggravio degli adempimenti a carico dei Paesi di primo approdo;
    osservato, relativamente al citato meccanismo di solidarietà per la ripartizione dei richiedenti asilo, di cui al capo VII della proposta in oggetto, che appare necessaria una significativa riduzione della soglia del 150 per cento (al di sopra della quale scatterebbe il meccanismo automatico di redistribuzione) in modo da consentire un più ampio ricorso alla ricollocazione a favore dei Paesi di primo ingresso e rilevato che appare inoltre necessario rivedere i meccanismi di redistribuzione, includendo tra i criteri di riferimento altri elementi quali il tasso di disoccupazione, la complessiva pressione migratoria, le spese sostenute dallo Stato membro dal 2013 a oggi e la situazione delle finanze pubbliche del paese di riferimento;
    osservato, inoltre, che non appare in ogni caso accettabile, in quanto palesemente contraddittoria con i principi di solidarietà e corresponsabilizzazione stabiliti nei Trattati, la previsione in base alla quale uno Stato membro può sottrarsi totalmente dall'obbligo di partecipare al Pag. 4meccanismo di redistribuzione previa corresponsione del contributo di 250 mila euro per richiedente asilo non preso in carico; la partecipazione allo sforzo di ricollocazione dovrebbe rimanere obbligatoria per una quota prestabilita, che qui si propone nella misura del 75 per cento e la facoltà di compensare finanziariamente la mancata partecipazione dovrebbe essere consentita solo per la quota non obbligatoria; in ogni caso, le misure alternative alla ricollocazione dovrebbero essere regolate sulla base di meccanismi specifici, trasparenti e predeterminati, evitando accordi e decisioni individuali, e l'eventuale inadempimento dovrà essere sanzionabile dalla Commissione anche attraverso un meccanismo di infrazione;
    rilevato che occorre in ogni caso, come già sottolineato, correggere il testo proposto evitando di porre a carico dello Stato di primo ingresso l'obbligo di vagliare preliminarmente l'ammissibilità delle domande visto che tale procedura costituirebbe un aggravio piuttosto che una semplificazione tale da determinare un aumento dei tempi di attesa per l'esame della domanda di asilo;
    evidenziato che, analogamente, occorre modificare le disposizioni di cui all'articolo 3 che stabiliscono la persistenza della competenza di uno stesso Stato membro nelle diverse fasi procedurali e in presenza di fatti nuovi. Tali disposizioni determinano, di fatto, un rafforzamento dell'incidenza del principio del primo ingresso, con la conseguenza di penalizzare gli Stati membri, tra cui l'Italia, che costituiscono Paesi di frontiera;
    sottolineato che i criteri in base ai quali si individua lo Stato competente, previsti al capo III, dovrebbero essere modificati facendo prevalere, piuttosto che il principio di primo ingresso, una chiave di distribuzione che rifletta le dimensioni, la ricchezza e la capacità di assorbimento degli Stati membri;
    rilevato che occorre modificare le disposizioni concernenti le domande di asilo dei minori, contenute nell'articolo 10, in modo da garantirne la coerenza con le pronunce adottate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (con particolare riferimento alle decisioni nelle cause C-648/11 e 648/2013) per cui, ove il minore non accompagnato presenti domanda di asilo in più di uno Stato membro, la competenza è posta a carico dello Stato in cui egli si trova;
    considerata la fondamentale rilevanza delle proposte di modifica del documento in esame testé richiamate ed evidenziato che in assenza di tali misure non è possibile valutare positivamente il documento medesimo;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime

UNA VALUTAZIONE NEGATIVA.