Doc. XVIII, N. 48
COMMISSIONI RIUNITE IX (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)
DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (COM(2016)176 final)
Approvato il 28 settembre 2016
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (CC)M(2016)176 final).
DOCUMENTO FINALE APPROVATO
Le Commissioni IX e X,
esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale (CC)M(2016)176 final),
considerato che:
tutti i settori dell'economia fanno sempre più affidamento sulle tecnologie digitali, che si evolvono molto rapidamente, superando la velocità di cambiamento dei settori e delle industrie tradizionali; pertanto, la definizione tempestiva e armonizzata di norme per le TIC è necessaria per consentire all'industria europea di competere e di immettere nuovi prodotti sul mercato mondiale;
d'altra parte, il valore dei sistemi digitali deriva sempre più da applicazioni e dati transettoriali e dalla convergenza di tecnologie, il che rende più difficili i processi di definizione delle norme tecniche, per cui occorrono soluzioni interoperabili basate su sistemi e interfacce aperti;
in alcuni settori (ad esempio l’Internet of things) attualmente coesiste una proliferazione di norme tecniche con diverse comunità coinvolte nella definizione delle stesse; pertanto, in tali casi risulta fondamentale procedere alla mappatura di tutte le norme tecniche pertinenti per consentire agli organismi di normazione di orientarsi in tale complessità;
l'introduzione di norme tecniche comuni, indipendenti dal produttore, dai dettagli tecnici o dal Paese d'origine, costituisce il fondamento per un mercato unico digitale efficace, poiché assicura che le tecnologie possano integrarsi in modo fluido e affidabile. Esse dovrebbero garantire l'interoperabilità, promuovere l'innovazione e l'abbassamento delle barriere all'ingresso nel mercato unico digitale, anche per l'accesso ai mezzi di comunicazione e ai contenuti didattici e culturali; viceversa, la persistenza di norme tecniche nazionali discordanti può rallentare in modo significativo l'innovazione e mettere le imprese europee in posizione di svantaggio nei confronti del resto del mondo;
l'industria 4.0 si basa sull'interoperabilità e i processi possono essere suddivisi anche tra soggetti appartenenti a diversi Stati membri, pertanto la definizione degli standard diventa fondamentale per creare dei pilastri nel nuovo modello di produrre e offre a chi li controlla un vantaggio competitivo enorme;
è importante che la normazione delle TIC continui ad essere principalmente volontaria, ottenuta per consenso e basata su principi di trasparenza, apertura, imparzialità e coerenza, tuttavia un elenco più chiaro di priorità per la normazione delle TIC potrà motivare gli organismi di normazione nazionali nel settore delle TIC a lavorare con più partenariati intersettoriali, Pag. 3rafforzando la cooperazione con gli organismi europei di normazione;
rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprimono una valutazione positiva,
con le seguenti osservazioni:
a) in linea generale, si può rilevare che la comunicazione prefigura un complesso di iniziative a largo spettro che, rispetto alla disciplina vigente – il regolamento (UE) n. 1025/2012 – non si limitano a definire il quadro giuridico generale dell'attività di normazione, ma individuano specifici settori di intervento prioritario e specifici obiettivi riferiti a ciascuno dei medesimi settori. In tal senso, risulta opportuno valutare se la materia possa essere interamente demandata alle norme tecniche cui la comunicazione rinvia ovvero se si debba, almeno per taluni aspetti, ipotizzare in via cautelativa l'individuazione di una disciplina di rango legislativo che fissi parametri e obiettivi e disponga le opportune risorse da assegnare, anche al fine di garantire maggiore trasparenza nei processi di definizione delle regole e di consentire agli Stati membri di monitorare e valutare il dettaglio delle regole che si prefigura di adottare;
b) in particolare, occorre evitare che a livello europeo vengano definiti standard che riproducano o privilegino alcuni sistemi nazionali, con il rischio di non tener conto delle peculiarità dei tessuti produttivi dei diversi Stati membri e di precostituire situazioni potenzialmente distorsive della concorrenza, che avvantaggino alcuni a scapito di altri;
c) a tale scopo, è necessario che il Governo italiano non trascuri il tema della standardizzazione, che può rappresentare un'opportunità importante per le nostre imprese, per l'industria 4.0 e per la crescita dell'intero Paese, e che nelle diverse sedi in cui si definirà il contenuto della normazione vengano sempre rappresentate con la necessaria efficacia le esigenze prioritarie del sistema produttivo nazionale;
d) considerate le implicazioni che alcuni aspetti, soltanto apparentemente tecnici della normazione, potrebbero avere sui diritti alla vita privata e alla protezione dei dati personali, nonché sulla libertà d'impresa e sul diritto di proprietà, è necessario garantire un'adeguata ed efficace tutela di tali diritti.