Doc. XVIII, N. 39

COMMISSIONI RIUNITE IX (TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI) E X (ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SU:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final)

Approvato il 18 maggio 2016

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Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final)

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  Le Commissioni IX e X,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015)633 final) e la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)634 final),
   considerato che:
    il mercato dei prodotti a contenuto digitale nell'Unione europea è in rapida espansione, in particolare per quanto riguarda i settori delle applicazioni mobili, della musica e dei videogiochi;
    tuttavia attualmente circa il 56 per cento di coloro che accedono a contenuti online transfrontalieri incontra difficoltà di accesso o di download;
    allo stato attuale, non ci sono rimedi specifici a livello dell'Unione europea per i difetti del prodotto a contenuto digitale. In particolare, gli utenti non sono adeguatamente tutelati quando non riescono a scaricare i prodotti, quando i prodotti sono incompatibili con altri hardware/software ovvero quando gli stessi non funzionano correttamente o addirittura danneggiano il computer; tali limiti discendono in larga parte dal fatto che per lo più si tratta di contratti per adesione tipizzati;
    i contratti per la fornitura di prodotti a contenuto digitale hanno una qualificazione diversa nei vari Stati membri (contratti di servizio, di locazione, di vendita), e prevedono rimedi diversificati a tutela del consumatore, tali da ingenerare incertezze sul piano giuridico nelle imprese che intendano operare a livello transfrontaliero riguardo ai loro obblighi e negli utenti in merito ai loro diritti;
    la proposta reca disposizioni sulla conformità del contenuto digitale, sui rimedi a disposizione dei consumatori in caso di difetto di conformità del contenuto digitale con le previsioni contrattuali e sulle modalità per l'esercizio di tali rimedi;
    la proposta di direttiva non pregiudica le disposizioni nazionali relative ad aspetti che non sono disciplinati dalla stessa (norme sulla formazione e la validità dei contratti e sulla liceità del contenuto) e si applica a tutti i contenuti digitali, indipendentemente dal supporto utilizzato per la loro trasmissione (supporto durevole, download effettuato dal consumatore, trasmissione in streaming);Pag. 3
è previsto che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali;
    nell'ottica di una piena armonizzazione, la proposta di direttiva impedisce che gli Stati membri impongano ulteriori prescrizioni formali o sostanziali inerenti agli aspetti disciplinati, incluse quelle volte a garantire al consumatore un livello di tutela diverso, più o meno favorevole;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   esprimono una valutazione positiva sulla Comunicazione (COM(2015)633 final);
   esprimono altresì una valutazione positiva sulla proposta di direttiva (COM(2015)634 final),
   con la seguente condizione:
    relativamente alla previsione che i contenuti digitali possono essere forniti anche in cambio di una controprestazione non pecuniaria consistente nel consenso all'accesso a dati personali, occorre garantire l'esclusione della configurabilità della pratica del cosiddetto profiling commerciale, ossia dell'insieme delle attività che, attraverso l'elaborazione dei dati conferiti, consentono all'azienda di «etichettare» il cliente, mediante operazioni di classificazione basate sulla selezione dei suoi gusti e preferenze. In tema di profiling, il nuovo Regolamento in materia di dati personali ha rafforzato la tutela dell'utente, con particolare riferimento al diritto di opposizione e ha ribadito la necessità – anche nel mondo online – di chiedere un consenso informato e libero. Allo scopo di evitare che tali garanzie possano essere compromesse dalla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, concernente l'ambito di applicazione della direttiva, nella parte in cui prevede anche una controprestazione «non pecuniaria sotto forma di dati personali o qualsiasi altro dato», potrebbe risultare opportuna una riformulazione che si limiti ad evidenziare la gratuità o meno del contenuto digitale fornito. In particolare, appare essenziale garantire una adeguata tutela dei minori, i cui dati, in ogni caso, non dovranno essere oggetto di trasferimento o cessione, a prescindere dalla titolarità del contratto;
   e con le seguenti osservazioni:
    a) è opportuno garantire che la piena armonizzazione delle norme, che esclude la possibilità che uno Stato membro possa adottare disposizioni di maggior tutela del consumatore, non comporti un arretramento rispetto agli standard di tutela attualmente assicurati;
    b) è opportuno chiarire l'estensione del sistema risarcitorio, affinché non sia limitato alla sola perdita economica, ma esteso anche alle componenti non patrimoniali del danno.