Doc. IV-ter, N. 16-A
RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatrice: CARINELLI)
sulla
RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
nei confronti di
FRANCESCO BARBATO
deputato all'epoca dei fatti
(procedimento n. 12078/14 RG TRIB. – n. 60924/10 RGNR – n. 3415/14 RG GIP)
PERVENUTA DAL TRIBUNALE DI MILANO – IV SEZIONE PENALE
il 16 dicembre 2015
Presentata alla Presidenza il 30 marzo 2016
Onorevoli Colleghi ! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità pervenuta dal tribunale di Milano nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti.
La Giunta ha dedicato all'esame della questione le sedute del 22 dicembre 2015, 27 gennaio, 3, 17 e 24 febbraio, 2 e 9 marzo 2016.
Al fine di consentire ai colleghi di maturare un giudizio sul delicato bilanciamento tra l'interesse al pieno svolgimento della funzione giurisdizionale e la tutela delle prerogative costituzionali riconosciute ai parlamentari dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, si riassumono i principali elementi della vicenda giudiziaria da cui trae origine il presente procedimento.
La vicenda origina da affermazioni dell'allora deputato Francesco Barbato, risalenti al 15 gennaio 2009, allorché sul Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo dal titolo: “Barbato: Tonino, attento a questi nomi - Il caso. L'esponente IdV: Di Pietro a Napoli per la questione morale? Si guardi da Marazzo e Silvestro”.
In particolare, dal capo d'imputazione riportato nel decreto che dispone il giudizio, risulta che «la giornalista Alessandra Arachi ha realizzato un'intervista all'esponente del partito politico “Italia dei valori”, Francesco Barbato, nel corso del quale lo stesso dichiarava che il membro del Consiglio regionale della Regione Campania e del partito “Italia dei valori” Silvestro Cosimo fosse solito mettere a disposizione il badge magnetico e la paletta segnaletica della Regione Campania al suo assistente Ciro Campana, il quale in auto blu trasportava due soggetti affiliati ai clan mafiosi di Pomigliano d'Arco (circostanza non corrispondente al vero)».
L'interessato risulta dunque imputato (in concorso con la citata giornalista) di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, per avere offeso l'onore di Ciro Campana, querelante e persona offesa.
La Giunta ha ascoltato l'interessato nella seduta del 17 febbraio 2016 e, all'esito dell'audizione, al fine di svolgere un più approfondito esame della questione, ha deliberato di acquisire dall'Autorità giudiziaria il fascicolo completo del procedimento penale.
La Giunta ha quindi svolto un'attenta attività istruttoria, che ha avuto ad oggetto sia gli atti di indagine relativi al procedimento penale, limitatamente agli aspetti di competenza, sia la documentazione trasmessa dall'onorevole Barbato al fine di dimostrare la sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e la sua attività parlamentare.
Con riferimento agli atti del procedimento penale, è stato possibile individuare elementi che consentono di approfondire e chiarire quanto in realtà già emerge dalla mera lettura del capo d'imputazione. In particolare, il fatto che il querelante disponesse di un badge magnetico e di una paletta segnaletica della Regione Campania sembra trovare riscontri nelle attività investigative svolte dagli inquirenti. Non spetta però alla Camera esprimere valutazioni sulla legittimità del titolo di detenzione di tali oggetti. Il fatto che il querelante in auto blu trasportasse due soggetti affiliati ai clan mafiosi è invece indicato nel capo d'imputazione come Pag. 3«non corrispondente al vero» e, in effetti, non sembra trovare riscontri nelle attività investigative.
È, inoltre, emerso come le dichiarazioni rese dall'interessato sembrino trovare la propria fonte in un articolo pubblicato il 30 ottobre 2008 sul sito online del Corriere del Mezzogiorno, dal titolo «Amico dei clan gira su un'auto blu fornita dal capogruppo Idv alla regione».
Dagli atti parlamentari tipici prodotti da Francesco Barbato risulta invece come egli abbia partecipato, individualmente e unitamente ad altri deputati, all'attività parlamentare della XVI legislatura volta a segnalare al Governo vicende locali che riguarderebbero anche la commistione tra politica e clan malavitosi, nonché a modificare la normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di rimborsi e contributi pubblici ai partiti. Nessuno degli atti prodotti contiene un riferimento alla vicenda riportata nelle dichiarazioni extra moenia, come peraltro espressamente dichiarato dall'interessato nel corso della sua audizione.
Applicando il criterio indicato dalla costante giurisprudenza costituzionale si dovrebbe riconoscere l'insussistenza del nesso funzionale, non essendo ravvisabile una sostanziale corrispondenza tra il contenuto di un atto parlamentare tipico e il contenuto delle dichiarazioni extra moenia (si vedano, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale nn. 305 del 2013, 55 e 221 del 2014).
Secondo la tesi difensiva dell'interessato, tuttavia, nella verifica del nesso funzionale dovrebbero essere applicati criteri più elastici di quelli indicati dalla Corte costituzionale, qualora le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato – pur avendo ad oggetto fatti e vicende che non trovano puntuali riscontri in atti parlamentari tipici – siano comunque riferibili a specifiche tematiche che il medesimo deputato abbia trattato in sede parlamentare in modo non generico, bensì specifico, ricorrente e sistematico. Nel corso dell'audizione, in particolare, Francesco Barbato ha sostenuto come la sua attività parlamentare nella XVI legislatura sia stata caratterizzata da un impegno costante e quotidiano nel contrasto della criminalità organizzata e degli sprechi della «casta»; come questi specifici temi abbiano, pertanto, determinato la sua stessa «identità politica»; come le dichiarazioni rese extra moenia, in quanto volte a denunciare una vicenda riconducibile alle predette tematiche, costituiscano, da un lato, un «tassello» della sua attività parlamentare e, dall'altro, un'espressione della sua stessa identità politica. Secondo questa prospettazione, pertanto, per dimostrare la sussistenza del nesso funzionale sarebbe sufficiente produrre atti parlamentari tipici dai quali risulti che il deputato abbia trattato intra moenia talune tematiche in modo ricorrente e sistematico, per poi evidenziare una generica attinenza del contenuto delle dichiarazioni extra moenia alle predette tematiche.
La tesi difensiva dell'interessato non è stata condivisa, poiché è apparsa eccessivamente estensiva dall'ambito di applicazione della prerogativa.
È comunque emersa l'esigenza di aprire un'attenta riflessione sugli orientamenti della Giunta in materia di insindacabilità, nel corso della quale vi è stata una sostanziale condivisione nel ritenere che il criterio della corrispondenza di contenuto tra la dichiarazione extra moenia e l'atto parlamentare tipico, enucleato dalla giurisprudenza costituzionale, potrebbe rivelarsi – in alcuni casi – particolarmente restrittivo e formale (tanto da potere indurre al previo esercizio di attività parlamentare al mero fine di precostituire la copertura dell'immunità in vista di future dichiarazioni), nonché limitativo dell'attività politica svolta in via ordinaria dal parlamentare.
Si è anche ricordato come la Giunta, pur tenendo conto del criterio indicato dalla Corte costituzionale, ne abbia talvolta operato un temperamento, valutando caso per caso la sussistenza del nesso funzionale, anche al di là di un'immediata e puntuale corrispondenza di contenuto tra la dichiarazione extra moenia e l'atto parlamentare tipico (si è citato, in particolare, il recente «caso Formisano» di cui al Doc. IV-ter, n. 12-A).Pag. 4
Con specifico riferimento al caso di specie, si è però osservato che, per quanto si voglia dibattere sui possibili margini degli ambiti applicativi dell'immunità, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti occorra sempre e comunque tenere conto di alcuni limiti inderogabili, come quello secondo il quale non possono essere ricondotte alla funzione parlamentare le attribuzioni di fatti determinati, oggettivamente diffamatori e indimostrati (in questo senso si esprime anche il documento recante i Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare, approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009).
Tale limite non potrebbe venir meno per il solo motivo che l'identità politica di un parlamentare venga a coincidere con un'attività di denuncia nell'ambito di tematiche capaci di attirare in modo particolarmente intenso l'interesse dell'opinione pubblica, come quelle trattate in modo ricorrente e sistematico dall'interessato nel corso del suo mandato parlamentare. Al contrario, in un simile contesto più che mai, l'elevata potenziale offensività delle dichiarazioni dovrebbe essere controbilanciata da una scrupolosa previa verifica della veridicità dei fatti. L'insindacabilità, in altri termini, proprio in considerazione della sua ratio più profonda, volta a tutelare la funzionalità del Parlamento nel suo complesso contro eventuali ingerenze di altri poteri dello Stato, non può essere invocata – come se fosse un privilegio personale – dal deputato che non abbia adeguatamente verificato la veridicità dei fatti oggetto delle proprie dichiarazioni.
Ne consegue che le dichiarazioni extra moenia dell'interessato risulterebbero comunque sindacabili: sia applicando il criterio formale enucleato dalla giurisprudenza costituzionale, poiché non risultano avere un contenuto corrispondente a quello di un atto parlamentare tipico, sia applicando criteri più sostanziali, poiché consistono nell'attribuzione di fatti determinati e oggettivamente diffamatori, che risultano anche indimostrati.
Per queste ragioni la Giunta per le autorizzazioni, nella seduta del 9 marzo 2016, con il voto unanime dei presenti, ha deliberato di proporre all'Assemblea di considerare la prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, non applicabile alle opinioni espresse da Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti, conferendo alla sottoscritta il mandato di predisporre la presente relazione.
Paola CARINELLI, relatrice
Pag. 5ALLEGATO
Estratto dei resoconti sommari della sedute della Giunta per le autorizzazioni del 22 dicembre 2015, 27 gennaio, 3, 17 e 24 febbraio e 2 e 9 marzo 2016
Martedì 22 dicembre 2015
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che il 16 dicembre 2015 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale di Milano, IV Sezione penale, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (n. 12078/14 RG TRIB – n. 60924/10 RGNR – n. 3415/14 RG GIP) nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Gli atti sono stati quindi assegnati alla Giunta.
Nomina per lo svolgimento delle funzioni di relatrice la deputata Francesca Businarolo.
Mercoledì 27 gennaio 2016
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
(Esame e rinvio).
La Giunta inizia l'esame della richiesta in titolo.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel richiamarsi alle proprie comunicazioni del 22 dicembre scorso, ricorda che il 16 dicembre 2015 – ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 – dal tribunale di Milano, IV Sezione penale, è pervenuta, unitamente alla comunicazione che il procedimento è stato sospeso, copia degli atti relativi ad un procedimento penale (n. 12078/14 RG TRIB – n. 60924/10 RGNR – n. 3415/14 RG GIP) nei confronti di Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti, affinché la Camera deliberi se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Gli atti sono stati quindi assegnati a questa Giunta.
Oggi inizierà l'esame di merito con lo svolgimento della relazione della relatrice.
Prima di dare la parola alla relatrice, al fine di conciliare la facoltà riconosciuta all'interessato di rendere chiarimenti alla Giunta con il principio di economia procedurale e, quindi, per garantire una migliore programmazione dei tempi del procedimento, propone di indicare all'interessato: il termine di martedì 2 febbraio per comunicare alla Giunta l'eventuale volontà di avvalersi della facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, intendendosi – in difetto di tale comunicazione – che egli abbia rinunciato all'esercizio di tale facoltà; il termine massimo di mercoledì 10 febbraio per rendere i predetti chiarimenti alla Giunta, personalmente o tramite l'invio di una nota difensiva.
La Giunta concorda.
Francesca BUSINAROLO (M5S), relatrice, riferisce che la domanda in titolo riguarda affermazioni dell'allora deputato Francesco Barbato risalenti al 15 gennaio 2009, allorché sul Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo dal titolo: «Barbato: Tonino, attento a questi nomi – Il caso. L'esponente IdV: Di Pietro a Napoli per la questione morale ? Si guardi da Marazzo e Silvestro».
In particolare, dal capo d'imputazione riportato nel decreto che dispone il giudizio, risulta che: «la giornalista Alessandra Arachi ha realizzato un'intervista all'esponente del partito politico “Italia dei valori”, Francesco Barbato, nel corso del quale lo stesso dichiarava che il membro del Consiglio regionale della Regione Campania e del partito “Italia dei valori” Silvestro Cosimo fosse solito mettere a disposizione il badge magnetico e la paletta segnaletica della Regione Campania al suo assistente Ciro Campagna, il quale in auto blu trasportava due soggetti affiliati ai clan mafiosi di Pomigliano d'Arco (circostanza non corrispondente al vero)».
L'interessato risulta dunque imputato (in concorso con la giornalista Aracri) di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, per avere offeso l'onore di Ciro Campagna, querelante e persona offesa.
La questione viene all'esame della Giunta in quanto, con ordinanza dello scorso 11 dicembre 2015, il Tribunale di Milano – nel respingere l'eccezione sollevata in giudizio dall'interessato e volta a far valere l'insindacabilità delle predette affermazioni – ha trasmesso gli atti alla Camera per le conseguenti deliberazioni e sospeso il procedimento penale, secondo quanto disposto dall'articolo 3, commi 4 e 5, della legge n. 140 del 2003.
Come più volte ricordato anche dalla Corte costituzionale, il compito della Giunta consiste nella verifica della sussistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia dall'interessato e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento: alla sussistenza di tale nesso è infatti è subordinata la prerogativa dell'insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Dunque, l'estensione dell'insindacabilità delle opinioni espresse al di fuori dell'ambito dei lavori degli organi parlamentari non può essere automatica: occorre verificare in concreto se le dichiarazioni in questione possano essere identificate come espressione dell'esercizio di attività parlamentare.
Il nesso funzionale garantisce il necessario bilanciamento fra valori costituzionali contrapposti e di pari rilevanza: da un lato, l'esigenza di salvaguardia dell'autonomia e libertà delle assemblee parlamentari dalle possibili interferenze di altri poteri (in particolare, di quello giudiziario) e, dall'altro, l'esigenza di garanzia del diritto dei singoli alla tutela della loro dignità di persone.
La necessità di identificare un punto di equilibrio fra i predetti valori porta ad escludere che l'insindacabilità possa coprire la complessiva attività politica posta in essere dal parlamentare (poiché ciò trasformerebbe la prerogativa dell'immunità funzionale in un privilegio personale) e a delimitare l'area di operatività dell'insindacabilità in correlazione all'esercizio di funzioni parlamentari. Pertanto, il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentare manifesta nel più esteso ambito dell'attività politica, per i quali non vale l'immunità, e le opinioni invece coperte da tale garanzia, è costituito dalla inerenza delle opinioni all'esercizio delle funzioni parlamentari.
La Corte costituzionale, interpretando in modo rigoroso il dettato dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, ha precisato che, per riconoscere l'esistenza di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare e l'espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento, è necessario il concorso di due requisiti:
a) un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna Pag. 7tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativa della prima;
b) una sostanziale corrispondenza di significato tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al di là delle formule letterali usate, non essendo sufficiente né una semplice comunanza di argomenti, né un mero «contesto politico» entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi, né il riferimento alla generica attività parlamentare o l'inerenza a temi di rilievo generale, seppur dibattuti in Parlamento, né, infine, un generico collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale (sentenze nn. 305 del 2013, 55 e 221 del 2014).
In quest'ottica, pertanto, al fine di accertare la sussistenza del nesso funzionale, occorre che vi sia, se non una puntuale coincidenza testuale, comunque una sostanziale corrispondenza tra le dichiarazioni rese extra moenia dal parlamentare e il contenuto di atti parlamentari tipici del parlamentare medesimo, anteriori o contestuali a tali dichiarazioni.
Tornando all'esame del caso di specie, è possibile rilevare come la difesa dell'interessato, nella memoria recante l'eccezione di insindacabilità, abbia ritenuto che le dichiarazioni in questione rappresentino esercizio di attività di critica e denuncia politica, connesse alla funzione di parlamentare e, in quanto tali, insindacabili. Barbato, segnatamente, si rivolgerebbe al leader del proprio partito, Antonio Di Pietro, che era in visita a Napoli per affrontare la «questione morale». Secondo questa prospettazione, qualunque dichiarazione riguardante la «questione morale» (e con essa la critica e la denuncia) sarebbe direttamente attinente alla funzione parlamentare e, quindi, coperta dalla garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Una posizione, quella della difesa di Barbato, che si reputa necessario segnalare come non propriamente coerente con la giurisprudenza costituzionale.
Il giudice richiedente, nel respingere l'eccezione, ha pertanto ritenuto che le dichiarazioni «non presentavano alcun evidente nesso funzionale con l'attività coperta dalla prerogativa invocata», richiamando a tale proposito la giurisprudenza costituzionale (in particolare, le sopracitate sentenze nn. 305 del 2013 e 55 del 2014).
Ciò premesso, si riserva di formulare una proposta alla Giunta all'esito dell'eventuale audizione e dell'esame delle eventuali produzioni documentali dell'interessato e, comunque, all'esito del dibattito.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.
Mercoledì 3 febbraio 2016
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
(Seguito dell'esame e rinvio – Sostituzione del relatore).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 gennaio 2016.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che l'onorevole Francesca Businarolo ha comunicato di essere impossibilitata a proseguire nello svolgimento delle funzioni di relatrice.
Dopo avere ringraziato la collega Businarolo per il lavoro svolto, nomina quale nuova relatrice la deputata Paola Carinelli.
Fa presente, inoltre, che l'interessato ha comunicato l'intenzione di avvalersi della facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, chiedendo la fissazione della data e dell'ora della sua audizione dinanzi a questa Giunta.
Anche al fine di consentire alla deputata Carinelli di prendere visione degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria e di approfondire la questione in esame, propone di fissare, per l'audizione di Francesco Pag. 8Barbato, la data di mercoledì 17 febbraio 2016, al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea, orario nel quale ordinariamente questa Giunta si riunisce.
La Giunta concorda.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.
Mercoledì 17 febbraio 2016
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 3 febbraio 2016.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nel corso della seduta odierna avrà luogo l'audizione di Francesco Barbato. Prima di introdurre l'audizione, dà la parola alla deputata Carinelli, che ha sostituito l'onorevole Businarolo nello svolgimento delle funzioni di relatrice.
Paola CARINELLI (M5S), relatrice, dichiara di condividere la relazione svolta dalla collega Businarolo nella seduta del 27 gennaio 2015, alla quale si riporta integralmente. Illustra, quindi, brevemente il contenuto della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità.
(Viene introdotto Francesco Barbato)
Francesco BARBATO ringrazia il presidente e i componenti della Giunta per l'opportunità di rendere chiarimenti sulla vicenda che lo riguarda, precisando come questa sia la prima volta che decide di invocare l'insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Dichiara di essere consapevole della profonda differenza che sussiste tra l'accertamento giurisdizionale e le valutazioni che questa Giunta è chiamata a svolgere. In questa sede non si potrebbe mai svolgere una sorta di processo parallelo ed è per questo motivo che si limiterà a chiedere alla Giunta una valutazione sull'esercizio della funzione da lui svolta come parlamentare e sul nesso tra tale funzione e le sue dichiarazioni rese extra moenia. Ogni riferimento ai fatti e alle contestazioni oggetto del procedimento penale sarà strettamente connesso alla verifica della sussistenza del nesso funzionale e, dunque, circoscritto agli ambiti di competenza della Giunta.
Riassume brevemente la sua storia politica, sottolineando come da sempre le tematiche politiche che egli ha sostenuto e che lo hanno caratterizzato politicamente siano la lotta alla camorra, il contrasto della mafia, il contrasto della «casta» e dei privilegi politici. Si tratta di quelli che egli definisce «cavalli di battaglia», cioè di tematiche specifiche che hanno determinato la sua stessa «identità politica» e che lo hanno indotto, tra l'altro, ad aderire allora al partito di Italia dei valori, proprio perché si presentava quale partito identificato dallo slogan «basta casta».
A riprova del fatto che la sua attività parlamentare si è focalizzata sin dal primo momento sui predetti temi specifici cita, a titolo esemplificativo, due proposte di legge, delle quali è cofirmatario, presentate proprio all'inizio della XVI legislatura: la n. 1067, recante «Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali» (presentata il 16 maggio 2008) e la n. 1105, recante «Misure per il contrasto della criminalità organizzata. Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico delle misure di prevenzione. Disposizioni per il potenziamento degli uffici giudiziari e sul patrocinio a spese dello Stato» (presentata il 21 maggio 2008).
Sottolinea, peraltro, come nel corso di tutta la precedente legislatura l'esercizio della sua funzione parlamentare si sia incentrata sulla lotta alla criminalità organizzata ed ai privilegi della politica, come riscontrabile in numerosi atti parlamentari tipici. Ritiene, in particolare, di Pag. 9essere uno dei deputati che più si sono battuti su questi temi.
È consapevole di come la giurisprudenza costituzionale, sostanzialmente in linea con i precedenti di questa Giunta, richieda, ai fini della sussistenza del nesso funzionale, una sostanziale corrispondenza tra il contenuto di un atto parlamentare tipico e le dichiarazioni rese extra moenia, escludendo la sussistenza del nesso qualora tali dichiarazioni siano invece riconducibili a tematiche generiche di interesse parlamentare. Ritiene, tuttavia, che una simile interpretazione dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, se applicata con eccessivo rigore, possa limitare sensibilmente l'ordinaria attività del parlamentare. Infatti, tra i due estremi, ovvero la sostanziale corrispondenza delle dichiarazioni extra moenia con l'atto parlamentare tipico (caso nel quale il nesso funzionale sussisterebbe sempre) e la mera riconducibilità delle stesse ad un tema generico di interesse parlamentare (caso nel quale il nesso funzionale non sussisterebbe mai), esiste una zona intermedia nella quale nella maggior parte delle volte si colloca l'attività ordinaria dei membri del Parlamento. Si tratta, segnatamente, dell'attività svolta con riferimento a quelle tematiche specifiche che determinano la stessa «identità politica» di ciascun parlamentare. Dunque, la sussistenza del nesso funzionale dovrebbe essere riconosciuta anche quando le dichiarazioni extra moenia, come nel suo caso, siano riconducibili a tali tematiche specifiche, riscontrabili da atti parlamentari tipici.
Fa presente, quindi, come con le dichiarazioni in questione intendesse segnalare come all'interno di Italia dei Valori vi fossero dei soggetti che operavano secondo principi opposti a quelli di un partito che si poneva in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata. Dichiarazioni che si sono rivelate efficaci, tanto è vero che dopo la loro pubblicazione Cosimo Silvestro si è dimesso da Italia dei Valori.
Ritiene opportuno chiarire ulteriormente il contenuto delle dichiarazioni oggetto dell'intervista mediante una ricostruzione dei fatti. Per quanto a lui risulti: Ciro Campana fu fermato dai carabinieri di Castello di Cisterna mentre era alla guida di un'auto blu della Regione Campania; a seguito delle indagini svolte successivamente dai carabinieri, è emerso che egli non era un dipendente della Regione Campania né tantomeno svolgeva il ruolo di collaboratore del gruppo «Italia dei valori»; insieme al signor Campana nell'auto erano presenti altre due persone che, secondo quanto emerge da un rapporto dei carabinieri di Castello di Cisterna, erano affiliati al clan camorristico dei Foria, attivo a Pomigliano D'Arco. Ricorda anche che alcuni mesi fa, i carabinieri hanno confiscato alcuni beni del clan dei Foria.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, chiede precisazioni in merito all'identità delle due persone menzionate. Rileva, inoltre, come nel capo di imputazione riportato nel decreto che dispone il rinvio a giudizio di Francesco Barbato, il querelante sia erroneamente indicato come Ciro Campagna, mentre il suo nome risulta essere Ciro Campana.
Francesco BARBATO, pur non conoscendo i nomi, chiarisce che un rapporto dei carabinieri di Castello di Cisterna definisce queste due persone come vicine al clan dei Foria.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, osserva che, ai fini delle valutazioni della Giunta, potrebbe essere utile anche acquisire tutti gli atti del procedimento penale, compreso il citato rapporto dei carabinieri di Castello di Cisterna. Quest'ultimo, segnatamente, potrebbe risultare utile al fine di operare un riscontro circa la veridicità delle dichiarazioni appena rese dall'audito. Fa presente, infatti, che le stesse contrastano con quanto affermato nella querela presentata dal signor Campana, che nega di aver subito controlli da parte delle forze dell'ordine accompagnandosi a persone intranee a clan camorristici.
Francesco BARBATO chiarisce che sono notizie anche apparse sui giornali, Pag. 10che egli ha acquisito anche dagli organi di stampa.
Nel ribadire che la sua attività di deputato è stata caratterizzata da un impegno costante per contrastare, da un lato, la criminalità organizzata e, dall'altro, gli sprechi della «casta», ritiene che una testimonianza di tale impegno sia contenuta negli atti parlamentari da lui presentati e negli interventi da lui svolti sia in Aula che nelle commissioni, e che desidererebbe porre a disposizione della Giunta.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi obiezioni, fissa nella giornata di martedì 23 febbraio 2016 il termine per la trasmissione degli atti parlamentari e di ogni ulteriore documentazione che l'interessato ritenga utile sottoporre alla Giunta.
Danilo LEVA (PD), chiede se l'audito abbia mai presentato atti parlamentari o svolto interventi che abbiano avuto specificatamente ad oggetto la vicenda concernente la querela.
Francesco BARBATO chiarisce di non aver presentato atti parlamentari o svolto interventi concernenti in modo specifico i fatti in questione, sottolineando tuttavia come la sua attività parlamentare si sia sempre specificamente contraddistinta proprio per il tentativo di contrastare vicende come quella da lui denunciata nell'intervista e di evidenziare i rapporti tra politica e criminalità organizzata, tra istituzioni e malaffare.
Franco VAZIO (PD) richiama l'esigenza, ai fini della verifica della sussistenza del nesso funzionale tra le attività parlamentari e le dichiarazioni rese extra moenia, che nella documentazione che verrà trasmessa vi sia un richiamo preciso alle vicende in questione.
Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che l'audito certamente conosca la giurisprudenza di questa Giunta.
Francesco BARBATO ribadisce come le sue affermazioni, che sono state poi oggetto di querela e che riguardano fatti specifici, siano state comunque accompagnate da un'attività parlamentare quotidiana mirata al contrasto della criminalità organizzata e agli sprechi della politica. Ritiene che all'interno di una siffatta attività parlamentare rientri anche la denuncia di un fatto specifico, che ne rappresenta un tassello.
(Francesco Barbato si allontana dall'aula)
Ignazio LA RUSSA, Presidente, preso atto di quanto emerso nel corso dell'audizione, al fine di consentire alla Giunta un più approfondito esame della questione, propone di chiedere all'Autorità giudiziaria la trasmissione della documentazione completa relativa al procedimento penale, con particolare riferimento agli atti di indagine e ai rapporti dei carabinieri di Castello di Cisterna.
Paola CARINELLI (M5S), relatrice, condivide la proposta del presidente.
La Giunta approva la proposta di integrazione documentale.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame.
Mercoledì 24 febbraio 2016
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 17 febbraio 2016.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella seduta precedente la Giunta ha deliberato di richiedere la trasmissione della documentazione completa relativa al Pag. 11procedimento penale in questione. L'Autorità giudiziaria ha prontamente trasmesso tale documentazione, che è a disposizione del componenti della Giunta.
Comunica inoltre che l'interessato ha trasmesso una serie di atti parlamentari tipici che ritiene utili al fine di verificare la sussistenza di un nesso funzionale tra la sua attività parlamentare e le dichiarazioni rese extra moenia, riservandosi altresì di produrre ulteriore documentazione entro domani.
Paola CARINELLI (M5S), relatrice, si riserva di esaminare la documentazione pervenuta.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame.
Mercoledì 2 marzo 2016
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 24 febbraio 2016.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e quella prodotta dall'interessato sono a disposizione dei componenti della Giunta.
Dà quindi la parola alla relatrice Carinelli per le sue valutazioni in merito alla documentazione ricevuta dalla Giunta.
Paola CARINELLI (M5S), relatrice, osserva come la documentazione trasmessa dall'Autorità giudiziaria possa fornire solo taluni limitati elementi che potrebbero essere utili ai fini della valutazione della Giunta, che è volta unicamente a verificare la sussistenza o l'insussistenza del nesso funzionale tra la dichiarazione (come riportata nel capo d'imputazione) e l'attività parlamentare svolta dall'interessato.
Ricorda, in particolare, come non spetti alla Giunta sostituirsi al giudice nel valutare la fondatezza e veridicità dei fatti contestati all'interessato, né esprimere valutazioni su fatti e circostanze che riguardano il querelante e che si pongano al di fuori della cornice delineata dalle dichiarazioni rese extra moenia dall'interessato.
Ciò premesso, osserva in primo luogo come le dichiarazioni dell'interessato riproducano sostanzialmente il contenuto di un articolo di stampa, pubblicato il 30 ottobre 2008 sul sito online del Corriere del Mezzogiorno, dal titolo «Amico dei clan gira su un'auto blu fornita dal capogruppo Idv alla regione», che rappresenta un chiaro esempio di «giornalismo d'inchiesta».
Inoltre, la lettura del fascicolo del procedimento consente di meglio comprendere l'oggetto delle dichiarazioni in questione, come riportate nel capo di imputazione, secondo il quale l'interessato ha affermato:
a) che «il membro del Consiglio regionale della Regione Campania e del partito Italia dei valori Silvestro Cosimo fosse solito mettere a disposizione il badge magnetico e la paletta segnaletica della Regione Campania al suo assistente Ciro Campana»: questi fatti sembrerebbero trovare taluni riscontri nelle indagini svolte dagli inquirenti;
b) che «il querelante Campana in auto blu trasportava due soggetti affiliati ai clan mafiosi di Pomigliano d'Arco»: tale circostanza, indicata nel capo d'imputazione come «non corrispondente al vero», in effetti non sembra trovare puntuale riscontro nelle indagini svolte.
L'interessato ha trasmesso della documentazione afferente al procedimento penale, peraltro coincidente con parte della documentazione già trasmessa dall'autorità giudiziaria. E ha trasmesso inoltre alcuni atti parlamentari tipici della XVI legislatura, che dovranno essere esaminati dalla Giunta per verificare la sussistenza di un nesso funzionale tra la sua attività Pag. 12parlamentare e le dichiarazioni da lui rese extra moenia.
Si tratta di due proposte di legge, delle quali l'interessato risulta cofirmatario: la n. 1105 (in materia di contrasto alla criminalità organizzata) e la n. 1067 (in tema di rimborso delle spese per le consultazioni elettorali).
Vi sono poi due interrogazioni a risposta scritta presentate da Barbato: la n. 4-06537 (relativa ad asseriti legami tra una candidata alle elezioni regionali del 2010 e clan malavitosi in Campania) e la n. 4-15544 (su vicende relative a clan camorristici).
È stata inoltre prodotta la mozione n. 1-01123, presentata da vari deputati dei gruppi di Italia del Valori – fra i quali l'interessato – e di Futuro e Libertà per il terzo polo, relativa al procedimento penale avente ad oggetto la cosiddetta «trattativa Stato-mafia».
Sono stati trasmessi, infine, alcuni emendamenti alla legge di Stabilità 2013, in materia di erogazione di rimborsi e contributi pubblici ai partiti.
Dagli atti tipici prodotti si può desumere che l'interessato ha partecipato, individualmente ed insieme ad altri deputati, all'attività parlamentare della XVI legislatura volta a segnalare al Governo vicende locali che riguardano anche la commistione tra politica e clan malavitosi, nonché a modificare la normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di rimborsi e contributi pubblici ai partiti.
Nessuno degli atti parlamentari tipici contiene un riferimento alla vicenda riportata nelle dichiarazioni extra moenia in esame.
Applicando la costante giurisprudenza costituzionale, non essendo ravvisabile una sostanziale corrispondenza tra contenuto di un atto parlamentare tipico e il contenuto delle dichiarazioni extra moenia, si dovrebbe riconoscere l'insussistenza del nesso funzionale.
L'interessato, tuttavia, sostiene che i principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale possano essere applicati con maggiore elasticità, qualora le dichiarazioni extra moenia siano riconducibili a quelle specifiche tematiche, documentate da atti parlamentari tipici, che hanno contribuito a delineare l'identità politica di un determinato deputato: nel suo caso si tratterebbe, appunto, dei temi della lotta alla criminalità organizzata ed ai privilegi della «casta». E poiché le dichiarazioni extra moenia in esame sarebbero riconducibili proprio a quelle specifiche tematiche, sussisterebbe un nesso funzionale con l'attività parlamentare da lui svolta e documentata dagli atti prodotti.
Secondo tale prospettazione, dunque, non sarebbe necessaria una sostanziale corrispondenza tra contenuto della dichiarazione extra moenia e contenuto dell'atto parlamentare tipico, ma sarebbe sufficiente la possibilità di ricondurre la dichiarazione extra moenia (non a tematiche generali di interesse parlamentare, bensì) ad asserite tematiche parlamentari specifiche e tali da delineare l'identità politica del parlamentare.
Allo stato, si limita ad esprimere forti perplessità sulla tesi difensiva dell'interessato, che in realtà si discosta molto dalla giurisprudenza costituzionale e che, ove accolta, consentirebbe a qualunque deputato si sia occupato, nel corso della sua attività parlamentare, di lotta alla criminalità organizzata e ai privilegi della casta, di avvalersi dell'insindacabilità per qualunque dichiarazione extra moenia che sia genericamente riconducibile a quei temi.
Inoltre, anche a volere ritenere – in via di mera ipotesi – che quei temi definiscano in qualche modo l'identità politica dell'interessato, osserva che non sono sufficientemente specifici da consentire di distinguere tale identità da quella di molti altri deputati che nella medesima legislatura si sono occupati degli stessi temi (si pensi, ad esempio, a tutti i deputati che insieme a Barbato hanno sottoscritto la mozione e le proposte di legge prodotte dall'interessato).
Si riserva di formulare una proposta all'esito del dibattito.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che l'esame dell'istanza dell'onorevole Barbato Pag. 13possa essere un'occasione per aprire una nuova riflessione sull'orientamento della Giunta in tema di insindacabilità, che a suo giudizio è divenuto forse troppo restrittivo, quantomeno laddove si sia deciso di seguire in modo pedissequo la giurisprudenza costituzionale. Rileva come, storicamente, si sia passati da una fase nella quale, in sostanza, qualsiasi dichiarazione era coperta dall'insindacabilità, ad una fase di assoluta restrizione dell'immunità alle sole ipotesi di corrispondenza di contenuto tra la dichiarazione extra moenia e l'atto parlamentare tipico. Precisa come si tratti della sua opinione personale, ma ritiene che i tempi siano maturi perché la Giunta inizi a riflettere sulla possibilità di estendere il proprio orientamento, eventualmente riconoscendo anche ad attività parlamentari atipiche la capacità di creare un nesso funzionale con le dichiarazioni extra moenia o, comunque, sulla possibilità di configurare una più elastica nozione di nesso funzionale.
Con riferimento al caso di specie, osserva come, da un lato, sia un dato pacifico e notorio che l'interessato abbia focalizzato la propria attività politica sulla denuncia, in particolare, della criminalità organizzata nella sua regione, e come, dall'altro, non sia possibile ravvisare un nesso tra gli specifici fatti, oggetto delle sue dichiarazioni, e il contenuto di atti parlamentari tipici.
Si tratta di un caso che presenta delle peculiarità e che, anche alla luce della richiamata esigenza di una riflessione sull'orientamento della Giunta, merita di essere esaminato con particolare attenzione.
Franco VAZIO (PD) nel condividere l'opportunità di svolgere una riflessione sulle tematiche richiamate dal Presidente, richiama gli approfondimenti compiuti dalla Giunta, in questa legislatura, nel corso dell'esame dell'istanza di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Aniello Formisano.
Ricorda, infatti, che nel corso della discussione era stato posto in evidenza come, in tema di insindacabilità, occorra operare un bilanciamento che tenga conto, da un lato, della necessità di rinvenire il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e le attività riferibili ai lavori parlamentari, come richiesto anche dalla giurisprudenza costituzionale, e, dall'altro, di evitare una restrizione penalizzante dell'attività parlamentare e dell'azione politica che si verrebbe a creare qualora si pretendesse una totale e completa sovrapposizione della comunicazione resa esternamente rispetto ai lavori parlamentari. D'altra parte, quest'ultima interpretazione restrittiva potrebbe indurre al previo esercizio di attività parlamentare al mero fine di precostituire la copertura dell'immunità in vista di future dichiarazione extra moenia. È emerso, comunque, un orientamento volto ad evitare di riconnettere l'immunità parlamentare ad opinioni riconducibili ad una generica attività politica, al fine di evitare di estendere oltremodo l'ambito di applicazione della prerogativa parlamentare.
In conclusione, ritiene che siffatte valutazioni possano costituire un quadro di riferimento utile anche con riferimento alle decisioni da assumere rispetto alla domanda di insindacabilità in esame.
Anna ROSSOMANDO (PD) rileva che la Giunta, pur tenendo conto dei principi enucleati dalla Corte costituzionale in tema di insindacabilità, ha talvolta operato un temperamento, valutando caso per caso la presenza del nesso funzionale. Nel condividere l'intervento dell'onorevole Vazio, sottolinea, tuttavia, come sia sempre necessario un esame particolarmente scrupoloso quando si tratta di dichiarazioni aventi ad oggetto l'attribuzione di un fatto determinato.
Daniele FARINA (SI-SEL) nel condividere il rilievo del Presidente secondo il quale l'orientamento della Giunta appare restrittivo, osserva come il problema di meglio delineare i confini dell'insindacabilità si ponga in ogni legislatura, richiamando, in particolare, il documento recante i «Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», approvato Pag. 14dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009.
Ritiene, tuttavia, che, per quanto si voglia dilatare l'ambito di applicazione dell'immunità in questione, vi siano alcuni criteri che non possono essere derogati, come, segnatamente, quello secondo il quale non possono considerarsi collegabili alla funzione parlamentare le attribuzioni di fatti determinati oggettivamente diffamatori e indimostrati. Rileva, quindi, come nel caso di specie sia ravvisabile proprio l'affermazione di un fatto specifico, diffamatorio e ritenuto non rispondente al vero, in quanto non riscontrato dagli organi inquirenti.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi altri interventi rinvia il seguito dell'esame.
Mercoledì 9 marzo 2016
DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 2 marzo 2016.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come nella precedente seduta si sia svolto un dibattito che ha riguardato l'ampiezza dell'ambito di applicazione dell'insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
Si è potuto riscontrare come, da un lato, si possa sostenere una tesi più restrittiva, che si ispira alla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale il nesso funzionale sussisterebbe soltanto qualora vi fosse una sostanziale corrispondenza di contenuto tra la dichiarazione extra moenia ed un atto parlamentare tipico.
Dall'altro lato, si è anche registrato in Giunta un orientamento secondo il quale, ove non sia possibile riscontrare un'immediata e puntuale corrispondenza di contenuto tra opinioni espresse extra moenia e un atto parlamentare tipico, non per questo si dovrebbe ritenere – in modo acritico, quasi in virtù di un automatismo – che il nesso funzionale sia inesistente. In tale situazione occorrerebbe, invece, valutare caso per caso se possa comunque ravvisarsi la sussistenza di un nesso funzionale, sulla base di un'analisi più generale dell'attività parlamentare svolta dall'interessato ed applicando criteri di natura più sostanziale nell'individuazione di un legame tra tale attività e la dichiarazione extra moenia.
Secondo questa tesi, la possibilità di rinvenire un nesso funzionale troverebbe un limite qualora, come nel caso di specie, siano attribuiti fatti determinati, oggettivamente diffamatori e indimostrati.
Con riferimento a tale ultima considerazione, peraltro, precisa di ritenere che la verifica della sostanziale corrispondenza di contenuto tra dichiarazione extra moenia e atto tipico e, quindi, l'identificazione di un nesso funzionale in applicazione del più restrittivo criterio indicato dalla Corte costituzionale, consenta comunque di considerare insindacabili anche le dichiarazioni consistenti nell'attribuzione di fatti oggettivamente diffamatori. Auspica, quindi, che in futuro la Giunta possa ulteriormente approfondire questa ed altre tematiche parimenti delicate e complesse. Si riferisce, a titolo esemplificativo, al caso in cui un deputato riferisca, extra moenia, dichiarazioni rese da un suo collega intra moenia, nel corso di un dibattito parlamentare.
Dà quindi la parola alla relatrice Carinelli, che ha predisposto una proposta da presentare alla Giunta.
Paola CARINELLI (M5S), relatrice, ricorda come la domanda in titolo riguardi affermazioni dell'allora deputato Francesco Barbato risalenti al 15 gennaio 2009, allorché sul Corriere della Sera è stato pubblicato un articolo dal titolo: «Barbato: Tonino, attento a questi nomi – Il caso. L'esponente IdV: Di Pietro a Napoli per la questione morale ? Si guardi da Marazzo e Silvestro».Pag. 15
In particolare, dal capo d'imputazione riportato nel decreto che dispone il giudizio, risulta che «la giornalista Alessandra Arachi ha realizzato un'intervista all'esponente del partito politico «Italia dei valori», Francesco Barbato, nel corso del quale lo stesso dichiarava che il membro del Consiglio regionale della Regione Campania e del partito «Italia dei valori» Silvestro Cosimo fosse solito mettere a disposizione il badge magnetico e la paletta segnaletica della Regione Campania al suo assistente Ciro Campana, il quale in auto blu trasportava due soggetti affiliati ai clan mafiosi di Pomigliano d'Arco (circostanza non corrispondente al vero)».
L'interessato risulta dunque imputato (in concorso con la giornalista Arachi) di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, per avere offeso l'onore di Ciro Campagna, querelante e persona offesa.
La Giunta, dopo avere ascoltato l'interessato, ha svolto un'attenta attività istruttoria, che ha avuto ad oggetto sia gli atti di indagine relativi al procedimento penale in oggetto – limitatamente agli aspetti di competenza – trasmessi dall'autorità giudiziaria su richiesta della Giunta medesima, sia la documentazione trasmessa dall'onorevole Barbato al fine di dimostrare la sussistenza di un nesso funzionale tra le predette dichiarazioni extra moenia e la sua attività parlamentare.
Con riferimento agli atti del procedimento penale, è stato possibile individuare elementi che consentono di approfondire e chiarire quanto in realtà già emerge dalla lettura del capo d'imputazione. Il fatto che il querelante disponesse di un badge magnetico e di una paletta segnaletica della Regione Campania sembra trovare riscontro nelle attività investigative svolte dagli inquirenti. Spetterà eventualmente all'autorità giudiziaria ogni valutazione in ordine alla legittimità del titolo di detenzione di tali oggetti. Il fatto che il querelante in «auto blu» trasportasse due soggetti affiliati ai clan mafiosi è indicato nel capo d'imputazione come «non corrispondente al vero». In effetti, tale fatto non sembra trovare riscontro nelle attività investigative.
Le dichiarazioni rese dall'interessato, inoltre, sembrano trovare la propria fonte in un articolo pubblicato il 30 ottobre 2008 sul sito online del Corriere del Mezzogiorno, dal titolo «Amico dei clan gira su un'auto blu fornita dal capogruppo Idv alla regione». Articolo il cui contenuto, alla luce delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale in questione – e per quanto di interesse della Giunta – non appare del tutto conforme, sotto il profilo della veridicità dei fatti esposti, alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di limiti al diritto di cronaca.
Dagli atti parlamentari tipici prodotti dall'interessato, si può desumere come questi abbia partecipato, individualmente e con altri deputati, all'attività parlamentare della XVI legislatura volta a segnalare al Governo vicende locali che riguardano anche la commistione tra politica e clan malavitosi, nonché a modificare la normativa vigente in materia di contrasto alla criminalità organizzata e di rimborsi e contributi pubblici ai partiti.
Nessuno degli atti prodotti contiene, peraltro, un riferimento alla vicenda riportata nelle dichiarazioni extra moenia in esame.
Applicando in modo pedissequo la costante giurisprudenza costituzionale si dovrebbe riconoscere l'insussistenza del nesso funzionale, non essendo ravvisabile una sostanziale corrispondenza tra il contenuto di un atto parlamentare tipico e il contenuto delle dichiarazioni.
Nel corso dell'esame in Giunta, tuttavia, è emersa l'esigenza di effettuare un ulteriore approfondimento, poiché si è evidenziato come la tesi della necessaria corrispondenza di contenuto tra un atto tipico e la dichiarazione extra moenia, sostenuta dalla Corte Costituzione, potrebbe rivelarsi in alcuni casi eccessivamente formale (tanto da potere indurre al previo esercizio di attività parlamentare al mero fine di precostituire la copertura dell'immunità in vista di future dichiarazioni) e limitativa dell'attività politica svolta in via ordinaria dal parlamentare. Pag. 16
Si è ricordato come la Giunta, pur tenendo conto dei principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, ne abbia talvolta operato un temperamento, valutando caso per caso la presenza del nesso funzionale, anche al di là di una immediata e puntuale corrispondenza di contenuto della dichiarazione extra moenia con un atto parlamentare tipico (si è citato, in particolare, il recente «caso Formisano»).
Si è però osservato – e ritiene che questo sia il punto dirimente – che, per quanto si voglia dilatare l'ambito di applicazione dell'immunità in questione, nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti occorra sempre e comunque tenere conto di alcuni limiti inderogabili, come quello secondo il quale non possono essere ricondotte alla funzione parlamentare le attribuzioni di fatti determinati, oggettivamente diffamatori e indimostrati (in questo senso si esprime anche il documento recante i «Criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare», approvato dalla Giunta nella seduta del 14 gennaio 2009).
Tale limite non potrebbe venir meno per il solo motivo che l'identità politica di un parlamentare venga a coincidere con un'attività di denuncia nell'ambito di tematiche capaci di attirare in modo particolarmente intenso l'interesse dell'opinione pubblica, come quelle trattate in via prevalente dall'interessato, poiché, anzi – in questo caso più che mai – l'elevata potenziale offensività di dichiarazioni che il parlamentare intenda rendere, anche extra moenia, dovrebbe essere controbilanciata da una scrupolosa previa verifica della veridicità dei fatti. L'insindacabilità, in altri termini, proprio in considerazione della sua ratio più profonda, volta a tutelare la funzionalità del Parlamento nel suo complesso contro eventuali ingerenze di altri poteri, non può essere invocata – come se fosse un privilegio personale – dal parlamentare che non abbia adeguatamente verificato la veridicità dei fatti oggetto delle proprie dichiarazioni.
Ne consegue che le dichiarazioni extra moenia dell'interessato risulterebbero comunque sindacabili: sia applicando il criterio formale enucleato dalla giurisprudenza costituzionale, poiché non risultano avere un contenuto corrispondente a quello di un atto parlamentare tipico, sia applicando criteri più sostanziali, poiché consistono nell'attribuzione di fatti determinati e oggettivamente diffamatori, che risultano anche indimostrati.
Per tali ragioni si è orientata nel senso di considerare inapplicabile la prerogativa dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione alle dichiarazioni rese extra moenia da Francesco Barbato, deputato all'epoca dei fatti.
Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere pienamente la proposta della relatrice, che riassume le osservazioni svolte nella precedente seduta e sintetizza l'orientamento della Giunta, rispondendo anche all'invito – rivolto dal Presidente – ad un approfondimento della tematica del nesso funzionale tra le dichiarazioni extra moenia e l'attività parlamentare. Ritiene infatti che si sia chiarito come la Giunta – che è molto attenta al rispetto della prerogativa dell'insindacabilità, anche in relazione ad attività di denuncia svolte dal deputato sul territorio –, pur non volendo applicare in modo acritico lo schema consolidato della giurisprudenza costituzionale, non intenda comunque esimersi dall'identificare alcuni limiti inderogabili alla possibilità di rilevare la sussistenza del nesso funzionale con riferimento alle dichiarazioni extra moenia.
Preannuncia, pertanto, il voto favorevole del suo gruppo.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, osserva come non fosse semplice identificare un nesso funzionale tra le dichiarazioni in questione e la documentazione prodotta dall'interessato, che appare molto generica e priva di riferimenti non solo alla vicenda specifica, ma anche alle persone indicate nelle dichiarazioni stesse. Sottolinea come la Giunta non sia entrata nel merito, spettando al giudice accertare se i fatti integrino o meno il reato di diffamazione. Ritiene peraltro opportuno precisare che, a suo giudizio, da un'analisi della documentazione Pag. 17trasmessa dall'autorità giudiziaria, si può rilevare come buona parte delle affermazioni di Barbato appaia veritiera, mentre un'altra parte non è provato che lo fosse. Fatta questa precisazione dichiara, per quanto di specifico interesse della Giunta, di condividere la proposta della collega Carinelli.
Nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice, orientata nel senso dell'inapplicabilità della prerogativa prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, dunque, della sindacabilità.
La Giunta approva la proposta della relatrice, con il voto unanime dei presenti, conferendo altresì alla deputata Carinelli il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.