Doc. IV, n. 16-A





  Onorevoli Colleghi ! – La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro, avanzata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 14 aprile 2016, nell'ambito del procedimento penale n. 56502/10 RGNR – n. 33575/15 RG GIP (Doc. IV, n. 16).
  La Giunta per le autorizzazioni ha esaminato la domanda nelle sedute del 27 aprile, 4, 11 e 18 maggio, 15, 22, 28 e 29 giugno 2016.
  Nella seduta del 4 maggio 2016 la Giunta ha ritenuto sussistere la competenza della Camera dei deputati a decidere sulla domanda in titolo in quanto Luigi Cesaro è deputato in carica ed era deputato all'epoca delle conversazioni intercettate: nel 2012 e, quindi, nel corso della XVI legislatura. La Giunta, segnatamente, ha ritenuto che non costituisca impedimento formale allo svolgimento dell'esame la circostanza che la domanda di autorizzazione contenuta nell'ordinanza risulti rivolta all'altro ramo del Parlamento. Tale domanda, infatti, è stata trasmessa in un primo momento al Senato, che ha declinato la propria competenza restituendo gli atti all'Autorità giudiziaria, e poi alla Camera dei deputati, con nota di trasmissione sottoscritta dal medesimo magistrato che ha emesso l'ordinanza, contenente la corretta indicazione della Camera competente.
  Dalla lettura della citata ordinanza, con la quale l'Autorità giudiziaria chiede l'autorizzazione ex articolo 6 della legge n. 140 del 2003, si apprende che l'interessato, all'epoca dei fatti Presidente della provincia di Napoli, è indagato per avere concorso – secondo l'ipotesi accusatoria – nei delitti di turbativa d'asta e corruzione, nell'ambito di una vicenda che riguarda le procedure d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel comune di Forio, al fine di favorire la società CITE.
  Come più volte ribadito, nel delineare i margini del sindacato parlamentare in materia, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito come sia estraneo alle competenze della Camera ogni sindacato di merito sulla fondatezza delle accuse mosse all'indagato. Nella sentenza n. 74 del 2013, la Corte Costituzionale chiarisce che la normativa in materia «non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa». La Camera, quindi, non potrebbe svolgere un «processo parallelo», sovrapponendosi in modo surrettizio all'Autorità giudiziaria, ma deve attenersi al proprio specifico ambito di competenza, che – sempre secondo la costante giurisprudenza costituzionale – riguarda unicamente la verifica degli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
  Anche in questa occasione, dunque, la Giunta non è entrata nel merito processuale, confermando di essere sempre molto rispettosa dell'autonomia della giurisdizione, che, dopo la riforma dell'articolo 68 della Costituzione, avvenuta nel 1993, può senz'altro aprire indagini a carico di un parlamentare senza la necessità di una preventiva autorizzazione della Camera competente.
  Questo dato non può essere revocato in dubbio.
  Tuttavia, qualora nell'ambito di tali indagini ritenga di disporre intercettazioni che coinvolgono il parlamentare, l'Autorità giudiziaria deve necessariamente rispettare alcune regole: quelle stabilite dal predetto articolo 68 della Costituzione e dagli articoli 4 e 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale. Regole secondo le quali, come meglio si dirà, in alcuni casi è necessaria un'autorizzazione preventiva, mentre in altri casi è necessaria un'autorizzazione postuma della Camera competente.
  Il proprium dell'esame parlamentare – giova ribadirlo – è circoscritto alla verifica del rispetto di queste specifiche regole, non potendosi in alcun modo estendere agli ambiti tipici della giurisdizione e, segnatamente, alle valutazioni circa la fondatezza delle contestazioni mosse all'indagato. Solo in via incidentale tali contestazioni potrebbero rilevare ai fini dell'esame parlamentare e, dunque, per la descrizione dettagliata delle stesse si fa rinvio a quanto esposto dal giudice richiedente (Doc. IV, n. 16).
  Nel corso dell'esame presso la Giunta è stato svolto, anzitutto, un accurato esame della motivazione dell'ordinanza.
  Il giudice richiedente chiarisce come, nell'ambito di una più ampia indagine in materia di aggiudicazione di appalti nel campo della gestione della raccolta dei rifiuti in Campania, siano state attivate intercettazioni, in particolare, su utenze dei coindagati Oscar Rumolo e Carlo Savoia. Dunque, « dalla captazione di talune conversazioni sull'utenza in uso a Savoia Carlo intercorse a far data dal 4 gennaio 2012, venivano registrati contatti con Cesaro Luigi e poi tra lo stesso Cesaro e Rumolo Oscar».
  Nell'ordinanza, inoltre, si precisa come: «la questione si risolva nella valutazione di davvero poche conversazioni, puntualmente riportate nella richiesta dei PP.MM. (...). Trattasi, in particolare, delle conversazioni svoltesi nella data del 4 gennaio 2012 tra Savoia Carlo ed il Cesaro (progr. n. 33) e tra Rumolo Oscar ed il Cesaro (progr. n. 7529); nonché il 7 gennaio 2012 sempre tra Savoia e Cesaro (progr. n. 91). Le residue intercettazioni in epoca precedente ed in quella successiva attengono al più ampio contesto dei rapporti intercorrenti tra tutti i protagonisti della vicenda. Venendo, quindi, al merito della questione, non può non osservarsi che trattasi di un numero davvero esiguo di conversazioni oggetto di interesse. Deve, inoltre osservarsi che le stesse isolatamente considerate non contengono elementi indiziari nei confronti del Cesaro (...)».
  Ne consegue che l'oggetto della richiesta di autorizzazione è rappresentato da tre intercettazioni di conversazioni, captate su utenze di terzi, cui ha partecipato Luigi Cesaro nell'arco temporale di quattro giorni, tra il 4 e il 7 gennaio 2012, e ritenute dall'Autorità giudiziaria casuali e necessarie.
  Dall'esame della documentazione allegata all'ordinanza in esame, peraltro, sono emerse dodici intercettazioni nelle quali Luigi Cesaro è stato captato come interlocutore (in due casi in quanto «intervenuto» nel corso di una conversazione tra terzi): la prima risale al 31 ottobre 2011 e l'ultima risale al 23 giugno 2012. Se, quindi, le tre intercettazioni che si chiede di poter utilizzare in giudizio sono state captate in un periodo di quattro giorni, la complessiva attività di intercettazione che ha coinvolto (anche) il parlamentare si è sviluppata nell'arco di circa otto mesi ed ha consentito la captazione di almeno dodici conversazioni dell'interessato.
  Al fine di verificare la rispondenza dell'attività di captazione alla normativa in materia sono stati seguiti i criteri enucleati dalla Consulta. Pertanto, si è posta la questione di stabilire quale fosse la «direzione dell'atto di indagine» e, quindi, se Luigi Cesaro fosse un «obiettivo» dell'attività di indagine condotta tramite lo specifico mezzo di prova costituito dalle intercettazioni. Tale accertamento presuppone che si verifichi, in concreto, se al momento in cui le operazioni di captazione sulle utenze di terzi sono state autorizzate o prorogate – e, dunque, ex ante – gli inquirenti non avessero intenzione né immaginassero di captare le conversazioni del parlamentare, e ciò sia avvenuto solo casualmente, ovvero se intendessero intercettare proprio le conversazioni del parlamentare, ricorrendo quindi ad un meccanismo «indiretto» ed elusivo della garanzia dell'autorizzazione preventiva.
  Questo, infatti, è lo spartiacque indicato dalla giurisprudenza costituzionale per valutare se le intercettazioni «indirette» (cioè disposte su utenze di terzi) che hanno coinvolto anche il parlamentare fossero «mirate» e, pertanto, riconducibili al regime dell'autorizzazione preventiva di cui dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, ovvero «casuali» e, quindi, sottoponibili al regime dell'autorizzazione postuma, ai fini dell'utilizzazione in giudizio, come previsto dall'articolo 6 della medesima legge.
  Il tema, pertanto, non è se si possa o meno intercettare un parlamentare, ma il rispetto della legge, al quale sono tenuti in primo luogo coloro che esercitano una funzione legislativa, e qualunque operatore della giustizia, ancor prima di un qualunque cittadino.
  La Corte costituzionale appare molto chiara al proposito, allorché afferma che: « (...) si può ritenere che il nulla osta successivo della Camera all'utilizzazione del mezzo probatorio sia imposto dall'esigenza di evitare una surrettizia elusione della garanzia dell'autorizzazione preventiva: elusione che si realizzerebbe allorché, attraverso la sottoposizione ad intercettazione di utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi – ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare – si intendano captare, in realtà, le comunicazioni di quest'ultimo. Al riguardo, va infatti osservato che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta – ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi.  (...) La disciplina dell'autorizzazione preventiva (...) deve ritenersi destinata (...) a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti (...)» (sentenza n. 390 del 2007).
  La Corte precisa, inoltre, che, qualora l'attività di captazione sia articolata e prolungata nel tempo, «la verifica della “occasionalità” delle intercettazioni deve farsi, di necessità, particolarmente stringente. Ove, infatti, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi: nel senso che – in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. Quando ciò accadesse, ogni «casualità» verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero “mirate” (...), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell'articolo 4» (sentenza n. 113 del 2010).
  Al fine di approfondire l'esame della natura occasionale delle intercettazioni, si è ritenuto necessario acquisire le valutazioni di Luigi Cesaro in ordine alla vicenda che lo riguarda, nonché ulteriori atti del procedimento penale.
  L'interessato, informato della facoltà di rendere i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, ha presentato una nota difensiva contenente argomentazioni circa la natura abituale dei suoi rapporti di interlocuzione con i soggetti intercettati. Nota della quale la Giunta ha preso atto nella seduta del 18 maggio 2016.
  La Giunta, peraltro, già nella seduta del 4 maggio 2016, aveva formulato una richiesta di integrazione istruttoria, alla quale l'Autorità giudiziaria ha dato puntuale riscontro.
  Poiché nell'ordinanza in esame si chiede di autorizzare l'utilizzo processuale di tre intercettazioni captate tra il 4 e il 7 gennaio 2012, nell'ambito della copiosa documentazione ricevuta assumono particolare rilevanza gli atti del procedimento che risalgono ad una data anteriore a quella delle predette intercettazioni: è da questi atti, infatti, che si può comprendere ex ante quale fosse la direzione dell'atto di indagine e lo scopo delle intercettazioni.
  Si è quindi potuto rilevare come il decreto di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e comunicazioni in caso d'urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli il 28 novembre 2011 e convalidato in pari data dal Giudice per le indagini preliminari, contenga nella motivazione le seguenti affermazioni:
  « (...) appare indispensabile sulla scorta delle emergenze sin qui acquisite estendere le intercettazioni alle utenze in uso a De Siano Domenico, Capone Donato, Rando Vincenzo e Regine Francesco, perché è verosimile che i soggetti di cui si chiede l'intercettazione comunicando tra loro e con terzi, attraverso il mezzo telefonico, forniscano utili spunti investigativi assolutamente necessari per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione delle singole responsabilità, procurando un esito favorevole per le indagini, con particolare riferimento alla ipotizzabile interferenza politica in relazione alle gare di appalto di cui si tratta manovrate da una regia diretta da Cesaro Luigi – Presidente della Provincia – attraverso i consiglieri De Siano e Capone (...)».
  Nel relativo decreto di convalida, il Giudice per le indagini preliminari ritiene « ampiamente condivisibili le argomentazioni svolte dal P.M. nel suo provvedimento, da intendersi in tale sede integralmente richiamate».
  Le stesse argomentazioni, con identica formulazione, sono state in seguito riprodotte nelle motivazioni delle richieste di proroga delle intercettazioni emesse dalla Procura della Repubblica il 9 e il 22 dicembre 2011, entrambe condivise ed accolte dal Giudice per le indagini preliminari.
  Dunque, il tema della casualità delle intercettazioni – che potrebbe intersecarsi con il tema della effettiva terzietà del giudice nell'attuale sistema processuale accusatorio – sembra essere stato trattato con qualche incertezza, nel caso di specie, dalla magistratura inquirente.
  Infatti, secondo il pubblico ministero che il 15 gennaio 2016 ha avanzato la richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni, « solo accidentalmente sono emersi spunti investigativi nei confronti di Cesaro Luigi, il cui coinvolgimento nell'indagine è dovuto solo all'occasionale implicazione nelle investigazioni a carico di terzi».
  Al contrario, per il pubblico ministero che tra i mesi di novembre e dicembre del 2011 ha richiesto la convalida e poi la proroga delle operazioni di captazione, le intercettazioni dovevano essere disposte allo scopo di « procura[re] un esito favorevole per le indagini, con particolare riferimento alla ipotizzabile interferenza politica in relazione alle gare di appalto di cui si tratta manovrate da una regia diretta da Cesaro Luigi».
  In conclusione, dall'interpretazione letterale degli atti acquisiti dalla Giunta in seguito alla citata istanza di integrazione istruttoria, è emerso per tabulas, e senza possibili margini di interpretazione, che Luigi Cesaro era obiettivo dell'attività di captazione sin dal novembre 2011 e che le intercettazioni, per quanto disposte sulle utenze di terzi, erano dichiaratamente ed espressamente finalizzate a captare le conversazioni dell'interlocutore parlamentare, al fine di confermare un'ipotesi accusatoria già presente a suo carico.
 Secondo l'orientamento largamente maggioritario emerso in Giunta, l'occasionalità delle intercettazioni non trova alcun elemento per essere suffragata e la natura «non casuale» delle intercettazioni appare talmente evidente da rendere superfluo ogni ulteriore approfondimento in tema di necessità processuale.
  Conformemente all'orientamento della Corte costituzionale, che considera determinante l'accertamento dell'obiettivo reale dell'atto di indagine, si è ritenuto che le intercettazioni in questione dovessero essere preventivamente autorizzate dalla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e che non sussistano i presupposti per concedere l'autorizzazione postuma di cui all'articolo 6 della predetta legge.
  Per questi motivi la Giunta, nella seduta del 29 giugno 2016, ha deliberato, con 12 voti favorevoli e 2 contrari, di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo processuale delle intercettazioni di conversazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro.

Marco DI LELLO, relatore


ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 27 aprile, 4, 11, 18 maggio e 15, 22, 28, e 29 giugno 2016

Mercoledì 27 aprile 2016 Comunicazioni del Presidente.

Su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che con nota pervenuta il 14 aprile 2016, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro, nell'ambito del procedimento penale n. 56502/10 RGNR – n. 33575/15 RG GIP.
  La domanda è stata assegnata il 5 aprile 2016 a questa Giunta.
  Nomina per lo svolgimento delle funzioni di relatore l'onorevole Marco Di Lello.

Mercoledì 4 maggio 2016

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).
(Esame e rinvio).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda di avere comunicato, nella seduta del 27 aprile scorso, che con nota pervenuta il 14 aprile 2016, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro, nell'ambito del procedimento penale n. 56502/10 RGNR – n. 33575/15 RG GIP. La domanda è stata quindi assegnata a questa Giunta.
  Osserva preliminarmente come la Camera dei deputati sia senz'altro competente a decidere sulla domanda, in quanto Luigi Cesaro è deputato in carica ed era deputato all'epoca dei fatti, nella XVI legislatura.
  La domanda di autorizzazione contenuta nell'ordinanza, peraltro, risulta rivolta all'altro ramo del Parlamento ed e stata in un primo momento trasmessa al Senato che, rilevata la propria incompetenza, ha restituito gli atti all'autorità giudiziaria. Quest'ultima ha quindi trasmesso l'ordinanza a questa Camera, con nota di trasmissione sottoscritta dal medesimo magistrato che ha emesso l'ordinanza, contenente la corretta indicazione della Camera competente.
  Ciò premesso, osserva come la nota di trasmissione valga a rettificare quanto erroneamente indicato nell'ordinanza e come, per quanto compete alla Giunta, non sussistano impedimenti formali allo svolgimento dell'esame.

  La Giunta concorda.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, prima di dare la parola al relatore, al fine di conciliare la facoltà spettante all'interessato di rendere chiarimenti alla Giunta con il principio di economia procedurale e, quindi, per garantire che il procedimento si svolga in tempi certi, propone alla Giunta di indicare all'interessato il termine di martedì 10 maggio per comunicare alla Giunta l'eventuale volontà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, intendendosi – in difetto di tale comunicazione – che egli abbia rinunciato all'esercizio di tale facoltà; il termine di mercoledì 18 maggio 2016 per rendere i predetti chiarimenti alla Giunta, personalmente o tramite l'invio di una nota difensiva.

  La Giunta concorda.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà quindi la parola al relatore, onorevole Marco Di Lello.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), relatore, osserva come dalla lettura dell'ordinanza e della documentazione ad essa allegata emerga, in via preliminare, la necessità di inoltrare all'autorità giudiziaria una richiesta di integrazione istruttoria.
  Propone quindi alla Giunta di acquisire dall'autorità giudiziaria, in copia, i decreti con i quali sono state autorizzate e prorogate le operazioni di captazione relative al procedimento penale in oggetto, che risultano iniziate tra i mesi di ottobre e novembre 2011, corredati dalle relative informative di polizia giudiziaria; nonché ogni eventuale ulteriore atto del procedimento dal quale si possano evincere le modalità, i tempi di svolgimento, gli obiettivi e le risultanze delle attività di osservazione svolte dalla polizia giudiziaria, alle quali fa riferimento tanto l'ordinanza in esame quanto l'ordinanza cautelare dell'11 gennaio 2016.
  Si riserva di svolgere una compiuta relazione sui fatti e sulle questioni di competenza della Giunta, all'esito dell'esame della richiesta documentazione e della prospettazione difensiva dell'interessato.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Giunta approva la proposta del relatore all'unanimità dei presenti.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame.

Mercoledì 11 maggio 2016

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 4 maggio 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella precedente seduta, su proposta del relatore, la Giunta ha deliberato di richiedere all'autorità giudiziaria la trasmissione di ulteriori documenti processuali. La richiesta di integrazione istruttoria è stata trasmessa al giudice richiedente.
  Ricorda altresì che il relatore si è riservato di integrare la propria relazione in seguito all'esame della predetta documentazione e della prospettazione difensiva dell'interessato.
  A tale proposito, fa presente che l'interessato ha comunicato l'intenzione di avvalersi della facoltà di rendere chiarimenti alla Giunta, secondo i termini e le modalità indicati dalla Giunta medesima. Ricorda che, a tal fine, era stato indicato il termine ordinatorio del 18 maggio prossimo.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Mercoledì 18 maggio 2016

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'11 maggio 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che la Giunta è in attesa dell'ulteriore documentazione processuale richiesta all'autorità giudiziaria.
  Comunica che l'interessato ha trasmesso una nota difensiva, invitando i colleghi a prenderne visione.
  Ricorda che il relatore si è riservato di integrare la propria relazione in seguito all'esame della predetta documentazione processuale e della prospettazione difensiva dell'interessato.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Mercoledì 15 giugno 2016

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 maggio 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che l'autorità giudiziaria ha trasmesso l'ulteriore documentazione processuale richiesta dalla Giunta.
  Ricorda che il relatore, onorevole Di Lello, si era riservato di integrare la propria relazione in seguito all'esame della predetta documentazione processuale e della memoria difensiva dell'interessato.
  Dà quindi la parola al relatore.

  Marco DI LELLO (Misto-M.PPA-Mod), relatore, osserva come dalle contestazioni riportate nell'ordinanza trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, che saranno sintetizzate avendo riguardo ai profili d'interesse della Giunta, Luigi Cesaro, deputato in carica e deputato all'epoca dei fatti, risulta indagato per avere concorso, secondo l'ipotesi accusatoria, nei delitti di turbativa d'asta e corruzione.
  Quanto al delitto di turbativa d'asta, risulta che Vincenzo Rando, presidente della commissione di gara indetta dal comune di Forio, in concorso con altri soggetti, avrebbe turbato le procedure d'appalto per l'affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti nel predetto comune, al fine di favorire la società CITE.
  Ciò avrebbe fatto «anche su istigazione di Rumolo Oscar (dirigente del settore tributi presso il Comune di Lacco Ameno e presidente della commissione di gara) a sua volta destinatario di specifiche richieste da parte di Cesaro Luigi (Presidente della Provincia di Napoli ed esponente di spicco del PDL della Campania) e De Siano Domenico (Consigliere Comunale presso il comune di Lacco Ameno nonché consigliere provinciale) (...) in concorso altresì con Gallo Carmine e Savoia Carlo (rispettivamente legale rappresentante e consulente commerciale del consorzio CITE)».
  Il capo in esame, in particolare, contiene la contestazione di cinque condotte specifiche.
  Le prime quattro sarebbero consistite, in sintesi: nel consentire alla società CITE di partecipare alla gara benché priva di un requisito previsto dal bando a pena di esclusione; nel modificare, su richiesta degli interessati e dopo il termine stabilito per la presentazione delle offerte, il suddetto requisito, senza darne adeguata pubblicità a tutti gli interessati; nell'annullare l'intera procedura di gara, all'esito di contenzioso amministrativo proposto dal controinteressato EGO ECO s.r.l. (seconda impresa classificata), mentre il giudice amministrativo si era limitato a pronunciarsi per l'annullamento dei provvedimenti di ammissione alla gara e successiva aggiudicazione a favore della CITE; nell'indire ulteriore procedura di gara (che poi sarà vinta, una seconda volta, dalla stessa CITE), anziché procedere all'aggiudicazione a favore della seconda classificata.
  La quinta condotta contestata riguarderebbe anche l'interessato, consistendo «nell'attribuire punteggi superiori al consorzio ditta CITE, a seguito dell'intervento di Cesaro Luigi, che agiva per il tramite di Rumolo, il quale, a sua volta, agiva previa intesa con De Siano, il tutto sulla scorta di accordi corruttivi di cui al capo che segue».
  Dalla lettura del successivo capo risulta che Luigi Cesaro sarebbe uno dei concorrenti nel delitto di corruzione in quanto: «in concorso e previa intesa con De Siano Domenico e Rumolo Oscar, prima accettava la promessa e poi effettivamente riceveva da Savoia Carlo (che a sua volta agiva su mandato e nell'interesse di Gallo Carmine) somme di denaro». Si precisa che tali somma di denaro sono «non quantificate». Ciò al fine «di compiere atti contrari ai doveri dei rispettivi uffici, consistenti nell'assicurare (...), con l'intervento di Rando Vincenzo, l'aggiudicazione della gara (...) al consorzio CITE».
  L'ordinanza in esame chiarisce che i fatti contestati a Luigi Cesaro si inseriscono in una più ampia e complessa vicenda, ricostruita in un'ordinanza cautelare emessa in data 11 gennaio 2016 dal medesimo giudice richiedente, applicativa di misure cautelari nei confronti degli altri coindagati. A tale ordinanza, presente agli atti della Giunta, il giudice rinvia per una più accurata ricostruzione dei fatti e, in particolare, degli elementi indiziari a carico dell'interessato.
  Il giudice richiedente precisa che nell'ambito di una più ampia indagine in materia di aggiudicazione di appalti nel campo della gestione della raccolta dei rifiuti, venivano attivate intercettazioni su utenze dei coindagati Vittorio Ciummo (titolare della società EGO ECO s.r.l.) e Oscar Rumolo; e poi, una volta emerso il coinvolgimento del Consorzio Interprovinciale Trasporti Ecoambientali (CITE), su quelle dei coindagati Carmine Gallo e Carlo Savoia. Pertanto, «dalla captazione di talune conversazioni sull'utenza in uso a Savoia Carlo intercorse a far data dal 4 gennaio 2012, venivano registrati contatti con Cesaro Luigi e poi tra lo stesso Cesaro e Rumolo Oscar».
  L'ordinanza contiene un'articolata motivazione sulla natura casuale delle intercettazioni e sulla relativa necessità processuale, nonché un'ampia disamina della giurisprudenza in materia, e precisa altresì che: «(...) l'autorizzazione riguarda, invero, soltanto quelle intercettazioni che vedono il Cesaro quale interlocutore e non già quelle nelle quali altri facciano riferimento a circostanze che in qualche misura lo possano riguardare. (...) appare evidente che la questione si risolva nella valutazione di davvero poche conversazioni, puntualmente riportate nella richiesta dei PP.MM., e sulle quali si è peraltro concentrata la discussione della difesa. Trattasi, in particolare, delle conversazioni svoltesi nella data del 4 gennaio 2012 tra Savoia Carlo ed il Cesaro (progr. n. 33) e tra Romulo Oscar ed il Cesaro (progr. n. 7529); nonché il 7 gennaio 2012 sempre tra Savoia e Cesaro (progr. n. 91). Le residue intercettazioni in epoca precedente ed in quella successiva attengono al più ampio contesto dei rapporti intercorrenti tra tutti i protagonisti della vicenda. Venendo, quindi, al merito della questione, non può non osservarsi che trattasi di un numero davvero esiguo di conversazioni oggetto di interesse. Deve, inoltre osservarsi che le stesse isolatamente considerate non contengono elementi indiziari nei confronti del Cesaro (...)».
  Ne consegue che l'oggetto della richiesta di autorizzazione, come precisato dal giudice richiedente, è rappresentato da tre intercettazioni di conversazioni, ritenute casuali e necessarie, captate su utenze di terzi, cui ha partecipato Luigi Cesaro nell'arco temporale di quattro giorni, tra il 4 e il 7 gennaio 2012.
  Quanto, invece, all'estensione della complessiva attività di captazione che ha riguardato il parlamentare – rilevante per l'accertamento che la Giunta deve compiere al fine di verificare la natura casuale delle intercettazioni –, occorre riferirsi alla documentazione allegata all'ordinanza in esame.
  La citata ordinanza cautelare dell'11 gennaio 2016 precisa che le attività di intercettazione sono iniziate nel novembre 2011.
  Alla richiesta, rivolta dal pubblico ministero al GIP, di inoltrare alla Camera competente la richiesta di autorizzazione ad acta, sono allegate le trascrizioni di ventisette intercettazioni di conversazioni captate tra il 21 ottobre 2011 e il 23 giugno 2012. Il pubblico ministero precisa che si tratta sia di intercettazioni «casuali» (alle quali ha quindi preso parte Cesaro) sia di intercettazioni nelle quali l'interlocutore (persona diversa dal parlamentare) espone quale nuncius il pensiero e i desiderata dell'interessato.
  In dodici di queste intercettazioni (fra le quale vi sono le tre oggetto della richiesta di autorizzazione) Luigi Cesaro risulta essere un interlocutore (in due casi in quanto «intervenuto» nel corso di una conversazione tra terzi): la prima intercettazione risale al 31 ottobre 2011, mentre l'ultima risale al 23 giugno 2012.
  Se, quindi, le intercettazioni che si chiede di poter utilizzare in giudizio sono state captate nell'arco di quattro giorni, la complessiva attività di intercettazione che ha coinvolto anche il parlamentare si è sviluppata nell'arco di circa otto mesi.
  Ricordo che la giurisprudenza costituzionale, nel delineare i margini del sindacato parlamentare in materia, ha chiarito come sia estraneo alle competenze della Camera e, dunque, di questa Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza delle accuse mosse all'indagato e come le valutazioni dell'organo parlamentare debbano invece concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
  Quanto alla valutazione sulla natura casuale, si tratta di verificare che il soggetto intercettato non fosse Luigi Cesaro, deputato all'epoca delle conversazioni intercettate, ma che costui sia stato captato in modo casuale in quanto colloquiante con altri soggetti indagati, le cui utenze siano state sottoposte a controllo. Se non si trattasse di intercettazioni casuali, infatti, il giudice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e non l'autorizzazione postuma per utilizzare le intercettazioni già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge.
  Il giudizio sulla casualità delle intercettazioni, dunque, si forma in base alla verifica non già della mera titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della «direzione dell'atto d'indagine»: si vedano, in particolare, le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010.
  Secondo la Corte costituzionale «(...) si può ritenere che il nulla osta successivo della Camera all'utilizzazione del mezzo probatorio sia imposto dall'esigenza di evitare una surrettizia elusione della garanzia dell'autorizzazione preventiva: elusione che si realizzerebbe allorché, attraverso la sottoposizione ad intercettazione di utenze telefoniche o luoghi appartenenti formalmente a terzi – ma che possono presumersi frequentati dal parlamentare – si intendano captare, in realtà, le comunicazioni di quest'ultimo. Al riguardo, va infatti osservato che la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta – ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi». Inoltre, «(...) La disciplina dell'autorizzazione preventiva (...) deve ritenersi destinata (...) a trovare applicazione tutte le volte in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell'attività di captazione, ancorché questa abbia luogo monitorando utenze di diversi soggetti (...)» (sentenza n. 390 del 2007).
  La Corte precisa che, qualora l'attività di captazione sia articolata e prolungata nel tempo, «la verifica dell’“occasionalità” delle intercettazioni deve farsi, di necessità, particolarmente stringente. Ove, infatti, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi: nel senso che – in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. Quando ciò accadesse, ogni “casualità” verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero “mirate” (...), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell'articolo 4.» (sentenza n. 113 del 2010).
  Al fine di approfondire l'esame della natura occasionale delle intercettazioni, la Giunta, nella seduta del 4 maggio 2016, ha formulato una richiesta di integrazione istruttoria, alla quale l'Autorità giudiziaria ha dato puntuale riscontro.
  Poiché nell'ordinanza si chiede di autorizzare l'utilizzo processuale di tre intercettazioni captate tra il 4 e il 7 gennaio 2012, nell'ambito della copiosa documentazione ricevuta assumono particolare rilevanza gli atti del procedimento che risalgono ad una data anteriore a quella delle predette intercettazioni.
  Si è quindi potuto rilevare come il decreto di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e comunicazioni in caso d'urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli il 28 novembre 2011 e convalidato in pari data dal Giudice per le indagini preliminari, contenga nella motivazione le seguenti affermazioni:
  «(...) appare indispensabile sulla scorta delle emergenze sin qui acquisite estendere le intercettazioni alle utenze in uso a De Siano Domenico, Capone Donato, Rando Vincenzo e Regine Francesco, perché è verosimile che i soggetti di cui si chiede l'intercettazione comunicando tra loro e con terzi, attraverso il mezzo telefonico, forniscano utili spunti investigativi assolutamente necessari per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione delle singole responsabilità, procurando un esito favorevole per le indagini, con particolare riferimento alla ipotizzabile interferenza politica in relazione alle gare di appalto di cui si tratta manovrate da una regia diretta da Cesaro Luigi – Presidente della Provincia – attraverso i consiglieri De Siano e Capone (...)».
  Nel relativo decreto di convalida, il Giudice per le indagini preliminari ritiene «ampiamente condivisibili le argomentazioni svolte dal P.M. nel suo provvedimento, da intendersi in tale sede integralmente richiamate».
  Le stesse argomentazioni, con identica formulazione, sono state in seguito riprodotte nelle motivazioni delle richieste di proroga delle intercettazioni emesse dalla Procura della Repubblica il 9 e il 22 dicembre 2011, entrambe condivise ed accolte dal Giudice per le indagini preliminari.
  Dall'interpretazione letterale di quanto precede si può dunque desumere che, almeno dal 28 novembre 2011, le attività di intercettazione fossero finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni dei titolari dell'utenza, ma soprattutto quelle dell'interlocutore parlamentare. E che, in particolare, le intercettazioni delle utenze dei soggetti richiamati siano state disposte e poi prorogate anche allo scopo, espressamente dichiarato e prevalente, di confermare un'ipotesi accusatoria già presente a carico di Luigi Cesaro. Questi, pertanto, risulta essere un «obiettivo di indagine» sin dall'inizio delle operazioni di captazione, che risale, appunto, al mese di novembre del 2011. Con le conseguenze che la Giunta vorrà trarre sotto il profilo della natura, «casuale» o «mirata», delle tre intercettazioni oggetto della richiesta di autorizzazione e, più in generale, di tutte le altre intercettazioni captate dopo la data del 28 novembre 2011 e nelle quali Luigi Cesaro è stato un interlocutore.
  Invita quindi i colleghi della Giunta ad approfondire la lettura della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e la memoria difensiva prodotta dall'interessato, riservandosi di presentare una compiuta proposta all'esito del dibattito.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ritiene che la relazione sia molto chiara e completa. Chiede, quindi, se vi siano interventi.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che le questioni prospettate dal relatore siano molto chiare, riservandosi comunque di esaminare con attenzione la documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria prima di esprimere la posizione del proprio gruppo.

  Vittorio FERRARESI (M5S) si riserva di visionare la documentazione del procedimento penale.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rileva come la peculiarità del caso in esame sia rappresentata dal fatto che le intercettazioni in questione sono state disposte su utenze di coindagati, ma al dichiarato scopo di accertare eventuali responsabilità di un parlamentare.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Mercoledì 22 giugno 2016

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 15 giugno 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, onorevole Di Lello, ha esposto la propria relazione, riservandosi di formulare una compiuta proposta alla Giunta all'esito del dibattito.
  Chiede quindi se vi siano iscritti a parlare.

  Vittorio FERRARESI (M5S) chiede di rinviare il dibattito e l'eventuale votazione alla prossima seduta, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento dell'esame della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria. Si riserva di intervenire in sede di dichiarazioni di voto.

  Anna ROSSOMANDO (PD) non si oppone alla richiesta del collega Ferraresi e preannuncia che interverrà a nome del proprio gruppo in sede di dichiarazioni di voto.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, preso atto di quanto emerso nel corso della seduta, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mercoledì 28 giugno 2016

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (Doc. IV, n. 16).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 giugno 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda come nella precedente seduta l'esame sia stato rinviato per consentire ai membri della Giunta di approfondire ulteriormente la lettura della documentazione trasmessa dall'autorità giudiziaria e come i rappresentanti dei gruppi del PD e del M5S si sono riservati di intervenire in dichiarazione di voto.
  Rileva, quindi, come i tempi appaiano maturi perché la Giunta concluda l'esame della domanda in titolo. Peraltro, tenuto conto della ristrettezza dei tempi disponibili per lo svolgimento dell'odierna seduta, ritiene che si possa invitare il relatore a formulare la proposta alla Giunta per poi valutare, all'esito, se procedere oggi stesso alle dichiarazioni di voto ed alla votazione di tale proposta oppure rinviare la conclusione dell'esame ad altra seduta da convocare in tempi brevi.

  Anna ROSSOMANDO (PD) e Paola CARINELLI (M5S) condividono i rilievi del presidente sull'organizzazione dei lavori della Giunta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà quindi la parola al relatore.

  Marco DI LELLO (Misto-M.PPA-Mod), relatore, si richiama integralmente la relazione esposta nella seduta del 15 giugno scorso.
  Ricorda che l'oggetto della richiesta di autorizzazione, come precisato dal giudice richiedente, è rappresentato da tre intercettazioni di conversazioni, captate su utenze di terzi, cui ha partecipato Luigi Cesaro nell'arco temporale di quattro giorni, tra il 4 e il 7 gennaio 2012.
  Tuttavia, dall'esame nella documentazione allegata all'ordinanza in esame sono risultate dodici intercettazioni nelle quali Luigi Cesaro è stato captato come interlocutore: la prima risale al 31 ottobre 2011 e l'ultima risale al 23 giugno 2012. Se, quindi, le intercettazioni che si chiede di poter utilizzare in giudizio sono state captate nell'arco di quattro giorni, la complessiva attività di intercettazione che ha coinvolto (anche) il parlamentare si è sviluppata nell'arco di circa otto mesi.
  Il tema della casualità delle intercettazioni sembra essere stato trattato con qualche incertezza dalla magistratura inquirente, posto che, come si legge nell'ordinanza in esame, secondo il pubblico ministero che ha avanzato la richiesta volta ad ottenere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni: «solo accidentalmente sono emersi spunti investigativi nei confronti di Cesaro Luigi, il cui coinvolgimento nell'indagine è dovuto solo all'occasionale implicazione nelle investigazioni a carico di terzi».
  In seguito alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dalla Giunta, puntualmente riscontrata dall'autorità giudiziaria, si è infatti potuto rilevare come il decreto di autorizzazione all'intercettazione di conversazioni e comunicazioni in caso d'urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli il 28 novembre 2011 e convalidato in pari data dal Giudice per le indagini preliminari, contenga nella motivazione delle affermazioni che sembrano contrastare con l'asserita natura accidentale del coinvolgimento dell'interessato nell'indagine:
  «(...) appare indispensabile sulla scorta delle emergenze sin qui acquisite estendere le intercettazioni alle utenze in uso a De Siano Domenico, Capone Donato, Rando Vincenzo e Regine Francesco, perché è verosimile che i soggetti di cui si chiede l'intercettazione comunicando tra loro e con terzi, attraverso il mezzo telefonico, forniscano utili spunti investigativi assolutamente necessari per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione delle singole responsabilità, procurando un esito favorevole per le indagini, con particolare riferimento alla ipotizzabile interferenza politica in relazione alle gare di appalto di cui si tratta manovrate da una regia diretta da Cesaro Luigi – Presidente della Provincia – attraverso i consiglieri De Siano e Capone (...)».

  Nel relativo decreto di convalida, il Giudice per le indagini preliminari ritiene «ampiamente condivisibili le argomentazioni svolte dal P.M. nel suo provvedimento, da intendersi in tale sede integralmente richiamate».
  Le stesse argomentazioni, con identica formulazione, sono state in seguito riprodotte nelle motivazioni delle richieste di proroga delle intercettazioni emesse dalla Procura della Repubblica il 9 e il 22 dicembre 2011, entrambe condivise ed accolte dal Giudice per le indagini preliminari.
  Evidenzia come gli atti del procedimento penale presi in esame siano logicamente e cronologicamente anteriori alle intercettazioni in questione, costituendone il presupposto: si tratta, quindi, di atti particolarmente rilevanti perché consentono di comprendere le valutazioni operate ex ante dagli inquirenti in ordine allo scopo delle intercettazioni e, quindi, agli obiettivi di indagine.
  Dall'interpretazione letterale di quanto precede si può dunque desumere chiaramente, per tabulas, che Luigi Cesaro era obiettivo di indagine, poiché le intercettazioni, per quanto disposte sulle utenze di terzi, erano dichiaratamente finalizzate a captare soprattutto le conversazioni dell'interlocutore parlamentare, al fine di confermare un'ipotesi accusatoria già presente a suo carico. Non vi è dunque alcuna casualità né accidentalità nelle intercettazioni che si vorrebbero utilizzare in giudizio.
  In conformità all'orientamento della Corte costituzionale, ed a quello di questa Giunta, che considera determinante l'accertamento dell'obiettivo reale dell'indagine, risulta evidente che le intercettazioni in questione dovessero essere preventivamente autorizzate dalla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e che non sussistano i presupposti per concedere l'autorizzazione postuma di cui all'articolo 6 della predetta legge.
  Per questi motivi formula una proposta volta al diniego dell'autorizzazione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, chiede se vi siano interventi. Nessuno chiedendo di intervenire, sospende brevemente la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata per oggi.

  La seduta, sospesa alle 13.20, è ripresa alle 13.30.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che nel corso della riunione appena conclusa dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi presenti hanno concordato circa l'opportunità di rinviare lo svolgimento delle dichiarazioni di voto e della votazione sulla proposta formulata dal relatore ad apposita seduta che sarà convocata alle ore 10.15 di domani, 29 giugno 2016. Ciò in considerazione, da un lato, del ritardo con il quale si è aperta la seduta a causa di un impedimento personale del presidente e, dall'altro, di concomitanti impegni di alcuni membri della Giunta presso altri organi della Camera e, comunque, in vista dell'imminente discussione della questione di fiducia.
  Nel corso della predetta riunione è stato anche affrontato il tema della fisiologica possibilità che talvolta si verifichino ritardi nell'inizio delle sedute della Giunta a causa di impedimenti o imprevisti che riguardino il presidente. Si è quindi sottolineata l'importanza dell'assidua partecipazione alle sedute da parte dei vicepresidenti della Giunta che, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento, sostituiscono il presidente in caso di assenza o di impedimento.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 13.35.

Mercoledì 29 giugno 2016

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni nei confronti del deputato Luigi Cesaro (doc. IV, n. 16).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 28 giugno 2016.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha formulato una proposta volta al diniego dell'autorizzazione e che, come concordato, oggi si svolgeranno le dichiarazioni di voto e la votazione su tale proposta.
  Chiede pertanto se vi siano interventi in dichiarazione di voto.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) ritiene che si tratti di un classico caso di intercettazioni «mirate», con evidente violazione dell'articolo 68 della Costituzione. Quanto emerge dagli atti appare indiscutibile ed ulteriori approfondimenti sarebbero superflui. Preannuncia il voto favorevole sulla proposta di diniego dell'autorizzazione formulata dal relatore.

  Mariano RABINO (SCpI) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di diniego dell'autorizzazione formulata dal relatore.

  Paola CARINELLI (M5S) osserva che il relatore, nell'illustrare la sua proposta, si è basato su due elementi – a suo dire fondamentali – per riconoscere la violazione del principio dell'articolo 68 della Costituzione da parte dei magistrati e, quindi, giungere a proporre alla Giunta il diniego della richiesta di utilizzo di intercettazioni.
  In primo luogo, egli sostiene che, nel momento in cui il magistrato afferma che «(...) appare indispensabile sulla scorta delle emergenze sin qui acquisite estendere le intercettazioni alle utenze in uso a De Siano Domenico, Capone Donato, Rando Vincenzo e Regine Francesco, perché è verosimile che i soggetti di cui si chiede l'intercettazione comunicando tra loro e con terzi, attraverso il mezzo telefonico, forniscano utili spunti investigativi assolutamente necessari per la ricostruzione dei fatti e l'individuazione delle singole responsabilità, procurando un esito favorevole per le indagini, con particolare riferimento alla ipotizzabile interferenza politica in relazione alle gare di appalto di cui si tratta manovrate da una regia diretta da Cesaro Luigi – Presidente della Provincia – attraverso i consiglieri De Siano e Capone (...)», automaticamente ne discenda che il magistrato intendesse intercettare indirettamente il Cesaro.
  A tale proposito, rileva come nessuna autorizzazione preventiva sia più richiesta per l'apertura di una indagine a carico di un parlamentare e considera quindi rientrare nel pieno diritto e nel rispetto della legge la volontà del magistrato di acquisire tutte le prove che possano supportare la ricerca della verità nell'ambito dell'indagine che ha avviato.
  Evidenzia come, sempre nella relazione illustrata nella seduta del 15 giugno scorso, il collega Di Lello faccia riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, nella quale la Consulta afferma, tra l'altro, che «(...) quello che conta – ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, Cost. – non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine (...)».
  Ritiene quindi necessario porre l'attenzione alla direzione dell'atto di indagine e non all'indagine in sé. Nel caso di specie, l'atto di indagine, cioè la captazione delle comunicazioni telefoniche, è riferito a soggetti diversi dal parlamentare; infatti, la direzione dell'atto di indagine è volta ad acquisire, dalle conversazioni effettuate dai soggetti a vario titolo coinvolti nell'indagine stessa, gli elementi utili a provare o confutare il coinvolgimento del parlamentare, e non già ad intercettare in modo diretto le conversazioni di quest'ultimo, che avvengono casualmente e in modo occasionale.
  Inoltre, sottolinea come non si evinca in alcun modo, contrariamente a quanto affermato nella relazione, che «le attività di intercettazione fossero finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni dei titolari dell'utenza, ma soprattutto quelle dell'interlocutore parlamentare». Lo stesso relatore definisce Luigi Cesaro come «obiettivo di indagine» e non già come «obiettivo dello specifico atto di indagine», dove per atto di indagine deve intendersi, nel caso di specie, la captazione delle conversazioni telefoniche suddette.
  Quanto alla casualità ed occasionalità delle intercettazioni oggetto della richiesta di autorizzazione, osserva poi che esse sono solamente tre, captate tra il 4 e il 7 gennaio 2012, in un arco temporale ristretto, tale da non rendere possibile per il magistrato valutare, prima della loro effettuazione, che le stesse coinvolgessero un parlamentare. Peraltro, ricorda che la trascrizione avviene sempre qualche giorno dopo l'effettiva captazione, che prevede l'annotazione nel cosiddetto «brogliaccio» degli elementi base della conversazione.
  In relazione a tale aspetto, fa presente come il relatore evidenzi – adducendo che questo è sintomo dell'intenzionalità del magistrato di eludere le previsioni dell'articolo 68 della Costituzione – che l'attività di captazione ha avuto una durata di otto mesi, e in quegli otto mesi solo in dodici occasioni il parlamentare era coinvolto nelle conversazioni in veste di interlocutore; tra queste dodici, in due casi, in modo del tutto casuale, Cesaro si trovava fisicamente vicino ad uno degli intercettati.
  Precisa che le attività di intercettazione sono iniziate nel novembre 2011 e terminate il 23 giugno 2012; praticamente, in media, meno di una volta al mese – considerando che tre captazioni sono avvenute in pochissimi giorni – il Cesaro si intratteneva in conversazioni con uno dei soggetti sottoposti a captazione telefonica, che era quindi distribuita tra più soggetti. Si tratterebbe, quindi, di un'attività di intercettazione tutt'altro che continuativa e prevedibile: di fatto, nell'arco di otto mesi, ciascun interlocutore sarebbe stato contattato forse una sola volta, con ciò confermando l'occasionalità e la casualità di tale attività.
  In conclusione, ritiene evidente che nell'intenzione del magistrato non ci fosse fin dall'inizio la volontà di utilizzare quelle intercettazioni che hanno casualmente visto coinvolto come interlocutore Luigi Cesaro; solo in un momento successivo, a seguito dell'acquisizione di ulteriori elementi di prova, quelle captazioni – che inizialmente sembravano non rilevare a fini probatori – hanno assunto un elevato interesse per la definizione dell'indagine e quindi, solo successivamente, il magistrato si è trovato nella condizione di dover chiedere l'autorizzazione al loro utilizzo.
  Sulla base di tali considerazioni, ritiene che le intercettazioni che hanno visto coinvolto Luigi Cesaro sono evidentemente casuali e occasionali e presentano tutte le caratteristiche perché ne possa essere autorizzato l'utilizzo. Per i motivi sopra esposti, preannuncia che il suo gruppo voterà in senso contrario alla proposta del relatore.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nel replicare alla collega Carinelli, osserva come, dopo la riforma dal 1993, nessuno possa impedire che si svolgano indagini nei confronti del parlamentare. Tuttavia, non è possibile raggiungere la prova tramite intercettazioni non autorizzate. Rileva come la peculiarità del caso di specie sia rappresentata dal fatto che venga dichiarato apertis verbis che l'obiettivo dell'indagine è un parlamentare e che si voglia raggiungere la prova di eventuali responsabilità penali del parlamentare in modo indiretto, ma non casuale, disponendo intercettazioni di conversazioni sulle utenze di terzi.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ricorda preliminarmente come non rientri nelle competenze della Giunta esprimere valutazioni sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria e, quindi, sulle eventuali responsabilità penali. Anche in questa occasione, dunque, la Giunta non è assolutamente entrata nel merito processuale, confermando di essere sempre molto rispettosa dell'autonomia della giurisdizione, che dovrà seguire il suo percorso.
  Con riferimento all'intervento della collega Carinelli, osserva come non esista un atto d'indagine fine a se stesso e come le intercettazioni costituiscano senza dubbio un mezzo di prova. Pertanto la Procura della Repubblica di Napoli ha formato una richiesta motivata, con individuazione di fatti, circostanze e responsabilità non fine a se stessa, ma esplicitamente finalizzata ad arrivare alla conclusione dell'indagine con una ipotesi accusatoria a carico dell'interessato. La chiarezza della motivazione appare disarmante, anche alla luce della normativa in materia, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale, che pone quale parametro la direzione delle indagini e vieta di disporre intercettazioni senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza qualora un parlamentare sia obiettivo di indagine. La violazione della legge appare evidente e, data la chiarezza della predetta motivazione, non residua alcuno spazio logico-deduttivo. Si tratta di un classico caso in cui l'occasionalità non trova alcun elemento per essere suffragata, essendo smentita per tabulas.
  Passando all'esame dell'ordinanza, osserva come il giudice richiedente più volte ribadisca come la richiesta di autorizzazione riguardi solo tre intercettazioni e come queste non abbiano una grande rilevanza processuale. Vi sarebbe, quindi, da discutere anche in punto di necessità processuale, che è l'altro requisito di cui la Giunta deve tenere conto nel valutare se concedere o meno l'autorizzazione. L'approfondimento della sussistenza di questo requisito, tuttavia, appare superfluo in considerazione di quanto è emerso dagli atti in ordine alla mancanza di occasionalità.
  Per questi motivi, a nome del gruppo del PD, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di diniego dell'autorizzazione formulata dal relatore.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore, orientata nel senso del diniego dell'autorizzazione richiesta.

  La Giunta approva la proposta del relatore, con 12 voti favorevoli e 2 voti contrari, conferendo altresì al deputato Di Lello il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

Frontespizio