Onorevoli Colleghi ! - La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo, avanzata dal GIP del Tribunale di Napoli il 13 novembre 2015, nell'ambito del procedimento penale n. 51253/13 RGNR - n. 5472/14 RG GIP (doc. IV, n. 15).
La Giunta, nella seduta del 18 novembre 2015, ha preliminarmente deliberato la restituzione all'Autorità giudiziaria degli atti relativi alla posizione del senatore Antonio Milo, in quanto non idonei a radicare la competenza della Camera dei deputati.
L'esame ha dunque ad oggetto esclusivamente la posizione di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, che nel procedimento in questione risulta indagato per i delitti di concorso esterno in associazione per delinquere e truffa aggravata.
L'inchiesta ruota attorno alle condotte dei soggetti che hanno amministrato il Centro Fisioterapico «Fisiodomus S.r.l.» e, in particolare, per quanto di interesse, di Alì Rashed Mohmoud Rashid Al Amleh, gestore di fatto del Centro, titolare delle utenze intercettate e interlocutore dell'onorevole Marco Pugliese.
Secondo gli inquirenti, la Fisiodomus S.r.l., nonostante avesse dismesso ogni attività sin dal maggio 2010, avrebbe di fatto continuato ad operare, rilasciando in maniera sistematica certificati, attestati e fatture riferite a prestazioni fisioterapiche in realtà mai effettuate. Tale documentazione avrebbe consentito, per un verso, alla Fisiodomus di apparire fittiziamente operativa e, per altro verso, a Marco Pugliese di ottenere l'indebito rimborso dell'importo di 3.960 euro da parte del servizio sanitario integrativo della Camera dei deputati.
Con riferimento alle predette contestazioni, l'Autorità giudiziaria chiede l'autorizzazione all'utilizzo di sette intercettazioni di conversazioni e di una intercettazione di comunicazioni (via SMS), avvenute tra il 16 dicembre 2012 e il 5 marzo 2013.
La Giunta per le Autorizzazioni ha esaminato il merito della domanda nelle sedute del 25 novembre, del 2 e 16 dicembre 2015 e del 13 gennaio 2016.
L'interessato ha rinunciato alla facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.
Come più volte ribadito, la giurisprudenza costituzionale, nel delineare i margini del sindacato parlamentare in materia, ha chiarito come sia estraneo alle competenze della Camera competente ogni sindacato di merito sulla fondatezza delle accuse mosse all'indagato e come le valutazioni dell'organo parlamentare debbano invece concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
Secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, il giudizio sulla casualità delle intercettazioni si forma in base alla verifica non già della mera titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della «direzione dell'atto d'indagine» (sentenza n. 390 del 2007). Inoltre, al fine di verificare la «casualità» dell'intercettazione e, dunque, per escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, il giudice deve tener conto di alcuni elementi valutativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra il parlamentare ed il soggetto terzo sottoposto ad intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (sentenze nn. 113 e 114 del 2010).
Quanto alla natura casuale delle intercettazioni, l'ordinanza in esame appare adeguatamente motivata, anche tenuto conto che le operazioni di captazione si riferiscono ad un arco temporale non particolarmente ampio (circa due mesi e quindici giorni) e che - come si legge nell'ordinanza stessa - non era emerso nessun rapporto di vicinanza tra il Rashid e l'interessato «di intensità tale da far immaginare che l'intercettazione del Rashid potesse essere un modo indiretto per intercettare le conversazioni del Pugliese».
D'altra parte, l'esame della documentazione integrativa trasmessa dall'Autorità giudiziaria su richiesta della Giunta - deliberata nella seduta del 25 novembre 2011 - e, in particolare, il riscontro delle note di polizia giudiziaria e dei decreti di proroga delle operazioni di captazione, sembra confermare che - nel periodo di riferimento - l'indagine non avesse come target direttamente Marco Pugliese.
Quanto al requisito della necessità processuale, il giudice richiedente ritiene che il legame tra i risultati delle intercettazioni ed i fatti contestati sia così evidente da considerare tali intercettazioni non solo necessarie, ma addirittura «indispensabili». Nell'ordinanza si legge, infatti che: «Il principale elemento di prova a sostegno dell'impostazione accusatoria è costituito dalle operazioni di intercettazione telefonica. (...) Gli esiti delle indagini (...) rendono indispensabile, a parere di questo giudice, l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate».
Più in generale, la motivazione dell'ordinanza appare argomentata in maniera «non implausibile» e «coerente con l'impianto accusatorio», risultando quindi conforme ai principi enucleati in materia dalla Corte costituzionale (sentenze n. 188 del 2010 e n. 74 del 2013).
Per questi motivi la Giunta, nella seduta del 13 gennaio 2016, ha deliberato di concedere l'autorizzazione richiesta, all'unanimità dei presenti.
Paola CARINELLI, relatrice
ALLEGATO
Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che, con nota pervenuta il 13 novembre 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco PUGLIESE, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio MILO nell'ambito del procedimento penale n. 51253/13 RGNR - n. 5472/14 RG GIP. La domanda è stata assegnata in pari data alla Giunta per le autorizzazioni (doc. IV, n. 15).
Nella parte dispositiva dell'ordinanza si richiede l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni sia alla Camera che al Senato. Si pone, dunque, una questione preliminare di competenza, dovendosi distinguere la posizione di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti e non più parlamentare, da quella di Antonio Milo, che attualmente ricopre la carica di senatore.
Rileva che, secondo i criteri di ripartizione della competenza tra Camera e Senato desumibili dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, la Camera alla quale il parlamentare «apparteneva» al tempo delle intercettazioni è competente in relazione alle sole richieste riferite ai soggetti che non siano più parlamentari. Se invece il soggetto è un parlamentare, è competente la Camera alla quale egli «appartiene» al momento della richiesta di autorizzazione.
Pertanto la Camera è competente ad esaminare la sola posizione di Marco Pugliese, che era deputato all'epoca delle conversazioni intercettate e che attualmente non è un membro del Parlamento. All'ordinanza trasmessa alla Camera, d'altra parte, sono state allegate le sole intercettazioni relative a Marco Pugliese.
Propone, dunque, preliminarmente la restituzione all'Autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi alla posizione del senatore Milo, in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati.
La Giunta approva all'unanimità.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, nomina per lo svolgimento delle funzioni di relatore la deputata Carinelli. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame.
(Esame e rinvio).
Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che, con nota pervenuta il 13 novembre 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, e del senatore Antonio Milo nell'ambito del procedimento penale n. 51253/13 RGNR - n. 5472/14 RG GIP. La domanda è stata assegnata in pari data alla Giunta per le autorizzazioni (doc. IV, n. 15).
Nella seduta del 18 novembre scorso la Giunta ha deliberato la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria relativamente alla posizione del senatore Milo. L'esame della Giunta avrà quindi ad oggetto esclusivamente la posizione di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti.
Paola CARINELLI (M5S), relatrice, osserva come dall'ordinanza in esame risulti che Marco pugliese, deputato all'epoca dei fatti, è indagato (insieme al senatore Milo) per i delitti di concorso esterno in associazione per delinquere e truffa aggravata.
L'inchiesta, sotto il profilo soggettivo, è molto più ampia e ruota attorno alle condotte di altri soggetti che hanno amministrato il Centro Fisioterapico «Fisiodomus S.r.l» (si segnala, in particolare, la persona di Alì Rashed Mohmoud Rashid Al Amleh, gestore di fatto del centro, titolare delle utenze intercettate e interlocutore dell'onorevole Marco Pugliese).
Secondo gli inquirenti, la Fisiodomus S.r.l., nonostante avesse dismesso ogni attività sin dal maggio 2010, ha di fatto continuato ad operare rilasciando, in maniera sistematica, certificati, attestati e fatture riferite a prestazioni fisioterapiche in realtà mai effettuate.
In particolare, con delibera del 30 settembre 2010 la ASL Napoli 3 revocava l'accreditamento della società Fisiodomus che, da quel momento, non poteva più operare in regime di convenzione e, sostanzialmente, cessava del tutto ogni attività, anche di carattere privato. Contestualmente risulta che i dipendenti siano stati collocati in cassa integrazione e che l'immobile condotto in locazione per lo svolgimento dell'attività sia stato sostanzialmente abbandonato. In questo periodo i gestori della Fisiodomus si sarebbero adoperati per mantenere fittiziamente in vita il centro, attraverso condotte illecite volte a recuperare i crediti maturati nel confronti del Servizio sanitario nazionale e per ottenere un nuovo provvedimento di accreditamento. Tali soggetti avrebbero rilasciato sistematicamente certificati, attestati e fatture riferite a prestazioni mai eseguite a favore, tra l'altro, di Marco Pugliese.
La documentazione in questione avrebbe consentito, per un verso, alla Fisiodomus di apparire fittiziamente operativa e, per altro verso, a Marco Pugliese di ottenere l'indebito rimborso del relativo importo, da parte del servizio sanitario integrativo della Camera dei deputati, nella misura di euro 3.960.
Nell'ordinanza in esame, peraltro, si legge che i delitti ascritti all'interessato «si inseriscono nella più ampia e complessa vicenda ricostruita nell'ordinanza cautelare emessa da questo giudice in data 12.2.2015, che si allega alla presente richiesta costituendone parte integrante». Si legge anche che Marco Pugliese si sarebbe fatto rilasciare da Alì Rashed fatture, per se stesso e per alcuni familiari: «prestazioni che sulla scorta degli approfondimenti investigativi (anche diversi dalle intercettazioni) puntualmente evidenziati nella richiamata ordinanza di custodia cautelare cui ci si riporta integralmente, non sono state in realtà mai effettuate».
L'ordinanza cautelare del 12 febbraio 2015 non risulta peraltro trasmessa alla Camera in allegato all'ordinanza in esame. Costituendone «parte integrante» ritiene che la Giunta non possa esimersi dall'acquisirla.
Ciò premesso in ordine ai fatti contestati, ricorda che la Giunta ha la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta. Come più volte affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'interessato.
Le valutazioni di quest'organo devono, dunque, concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
Prima di passare al vaglio della motivazione dell'ordinanza in merito alla sussistenza del requisito della casualità delle intercettazioni, ritiene utile richiamare alcuni significativi passaggi della giurisprudenza costituzionale in materia, che trova i suoi pilastri, in particolare, nelle sentenze n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010.
La Camera alla quale viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare, anzitutto, quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere «casuale» o «occasionale» di eventuali intercettazioni di parlamentari che interloquiscano con tali soggetti) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire elementi indiziari a carico del parlamentare, per accertarne eventuali responsabilità penali, tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (in tal caso le intercettazioni non sarebbero «casuali», bensì «mirate»).
Se non si trattasse di intercettazioni casuali il giudice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, previa sospensione di operazioni di captazione eventualmente già in corso; nel caso di intercettazioni casuali, invece, è necessario chiedere l'autorizzazione (postuma) per utilizzare i risultati delle intercettazioni già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge, com’è avvenuto nel caso di specie.
Al fine di verificare la casualità dell'intercettazione e, dunque, per escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, il giudice deve tener conto di alcuni elementi valutativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra il parlamentare ed il soggetto terzo sottoposto ad intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
Sul punto della casualità delle intercettazioni il giudice richiedente motiva come segue: «(...) La Procura della Repubblica di Napoli veniva autorizzata all'esecuzione di attività di intercettazione nei confronti di Ali’ Rashed. Durante l'esecuzione di tale attività investigativa venivano registrate, dunque, occasionalmente, conversazioni intercorse tra il soggetto intercettato ed il Pugliese ed il Milo (...) le intercettazioni non richiedevano alcuna autorizzazione da parte del Parlamento, atteso che non era emerso nessun rapporto di vicinanza tra il Rashid e i due parlamentari di intensità tale da far immaginare che l'intercettazione che l'intercettazione del Rashid potesse essere un modo indiretto per intercettare le conversazioni del Pugliese e del Milo. È però certo che (...) al fine di poter utilizzarne il contenuto nei confronti di costoro, si debba ricorrere alla disciplina di cui all'articolo 6 della legge n. 140/2003».
Con riferimento al requisito della necessità probatoria, ricorda come la Corte costituzionale abbia individuato gli ambiti di valutazione che competono, rispettivamente, al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare.
In particolare, la Camera deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda - ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare» - e che l'asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità» (sentenza n. 188 del 2010). La Corte precisa ulteriormente che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 »non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa» (sentenza n. 74 del 2013).
Sul requisito della necessità probatoria, l'ordinanza in esame motiva riportando uno stralcio della sopracitata ordinanza cautelare: «(...) Il principale elemento di prova a sostegno dell'impostazione accusatoria è costituito dalle operazioni di intercettazione telefonica.
Il tenore delle conversazioni monitorate è chiarissimo: risulta, infatti, di tutta evidenza come nessuna prestazione sia stata mai eseguita ed espletata nei confronti dei suddetti Parlamentari (ovvero dei loro familiari) né dall'Ali’ né da nessun altro soggetto legato alla Fisiodomus».
L'ordinanza conclude affermando che: «Gli esiti delle indagini (...) rendono indispensabile, a parere di questo giudice, l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate».
L'oggetto della domanda di autorizzazione non è specificamente indicato nell'ordinanza. Alla nota con la quale l'ordinanza è stata trasmessa alla Camera sono stati peraltro allegati dei verbali di trascrizione di intercettazioni relative a Alì Rashed e Marco Pugliese, che trovano riscontro nell'indice contenuto nella richiesta del Pubblico ministero, anch'essa allegata alla predetta nota.
In seguito all'esame della documentazione trasmessa è stato quindi possibile determinare l'oggetto della richiesta, rappresentato da sette intercettazioni di conversazioni e da una intercettazione di comunicazioni (via SMS), avvenute nel corso della XVI legislatura, tra il 16 dicembre 2012 e 5 marzo 2013, quando Marco Pugliese era deputato in carica.
Per completezza, precisa che nessun verbale di trascrizione di intercettazioni relative al senatore Milo è stato trasmesso alla Camera. D'altro canto, è opportuno ricordare che nella seduta del 18 novembre u.s. la Giunta, secondo i criteri di ripartizione di competenza tra Camera e Senato desumibili dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, abbia deliberato la restituzione alla Autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi alla posizione del senatore Milo, in quanto inidonei a determinare la competenza della Giunta stessa e della Camera dei deputati.
Nel riservarsi di formulare all'esito del dibattito una compiuta proposta sul merito della domanda, ribadisce di ritenere necessaria l'acquisizione dell'ordinanza di custodia cautelare del 12 febbraio 2015, citata dall'ordinanza in esame quale sua «parte integrante». Rimette, inoltre, alla valutazione della Giunta l'opportunità di acquisire contestualmente anche i provvedimenti con i quali sono state autorizzate e prorogate le operazioni di captazione (corredate dalle eventuali note di polizia giudiziaria che ne costituiscano il presupposto). Ricorda che l'esperienza dimostra come talvolta, nel corso dell'esame della Giunta, sia emersa la necessità di acquisire tali documenti ai fini di un più esaustivo esame della natura casuale delle intercettazioni. Posto che una richiesta di integrazione documentale appare comunque necessaria per l'acquisizione dell'ordinanza cautelare, ritiene opportuno acquisire «in unica soluzione» tutta la documentazione utile.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, si dichiara favorevole alla proposta di integrazione di atti avanzata dalla relatrice, precisando come la stessa abbia ad oggetto tanto l'ordinanza di custodia cautelare del 12 febbraio 2015, della quale si fa menzione nell'ordinanza in esame, quanto i decreti di autorizzazione e proroga delle operazioni di captazione, corredati dalle relative note di polizia giudiziaria.
Anna ROSSOMANDO (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta della relatrice.
Gianfranco CHIARELLI (Misto-CR) condivide la proposta di integrazione documentale.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi altri interventi, pone in votazione la proposta di integrazione documentale della relatrice.
La Giunta approva all'unanimità.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, anche tenendo conto dei tempi necessari perché l'Autorità giudiziaria riscontri la richiesta di integrazione documentale, propone di fissare all'interessato: il termine di lunedì 30 novembre 2015 per comunicare alla Giunta l'eventuale volontà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, intendendosi - in difetto di tale comunicazione - che egli abbia rinunciato all'esercizio di tale facoltà; il termine massimo di mercoledì 9 dicembre 2015 per rendere i predetti chiarimenti alla Giunta, personalmente o tramite l'invio di una nota difensiva.
La Giunta concorda.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia il seguito dell'esame.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 novembre 2015.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella precedente seduta la Giunta, su proposta della relatrice, ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria l'invio di ulteriore documentazione. Tale documentazione è stata prontamente trasmessa, è composta da circa tremila pagine ed è a disposizione dei componenti della Giunta.
Avverte, inoltre, che l'onorevole Pugliese è stato ritualmente avvisato della facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento e dei termini indicati dalla Giunta per conciliare l'esercizio di tale facoltà con il principio di economia procedurale. L'interessato ha peraltro rinunciato ad avvalersi della predetta facoltà.
Non essendovi interventi rinvia il seguito dell'esame.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 2 dicembre 2015.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che la Giunta, su proposta della relatrice, ha deliberato di richiedere all'Autorità giudiziaria l'invio di ulteriore documentazione.
La documentazione è stata prontamente trasmessa ed è stata visionata dalla relatrice, alla quale dà la parola.
Paola CARINELLI (M5S), relatrice, fa presente che il giudice richiedente ha trasmesso la documentazione oggetto della richiesta di integrazione istruttoria della Giunta e, segnatamente, un'ordinanza di custodia cautelare che risulta depositata in cancelleria il 25 febbraio 2015 (corrispondente a quella richiamata dall'ordinanza in esame quale sua «parte integrante») e i decreti di proroga delle operazioni di captazione corredati dalle relative note di polizia giudiziaria.
Quanto alla citata ordinanza cautelare, osserva come essa consenta di avere un quadro più preciso e dettagliato della vicenda giudiziaria in esame e del complessivo materiale probatorio acquisito.
Più in generale, da una prima lettura della copiosa documentazione trasmessa emerge come, nel corso di indagini svolte nel 2012 in relazione a vicende che riguardavano l'ex deputato Alfonso Papa, siano emersi indizi di reato a carico di Alì Rashed Mohmoud Rashid Al Omleh, le cui utenze sono state sottoposte ad intercettazione. Ha quindi iniziato a delinearsi, parallelamente al principale filone di indagine, anche la vicenda relativa alla società Fisiodomus, che ha dato origine nel 2013 ad un diverso procedimento penale.
Ha quindi sommariamente esaminato i documenti che dovrebbero essere di maggiore interesse per la Giunta, prestando particolare attenzione al periodo nel quale sono state captate le intercettazioni e le comunicazioni oggetto della domanda di autorizzazione (dal mese di dicembre 2012 al mese di marzo 2013), per verificare se allora fosse già emerso un quadro indiziario a carico dell'interessato.
A suo giudizio si può ragionevolmente ritenere che Marco Pugliese sia stato intercettato occasionalmente, in quanto interlocutore di Alì Rashed, non avendo rilevato elementi che possano fare ritenere l'emersione di un quadro indiziario o comunque di un'ipotesi investigativa a carico dell'interessato nel periodo preso in considerazione.
Si riserva comunque di approfondire la lettura della documentazione acquisita dalla Giunta, invitando i colleghi a fare altrettanto. In particolare, ritiene opportuno riesaminare il contenuto dei file trasmessi dopo la loro conversione in un formato elettronico che ne consenta una più agevole consultazione, anche tramite ricerche testuali.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 16 dicembre 2015.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che, con riferimento alla domanda in oggetto, la Giunta ha deliberato di restituire gli atti relativi alla posizione del senatore Milo. L'oggetto dell'esame è quindi rappresentato dalla sola posizione di Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, il quale ha rinunciato ad avvalersi della facoltà di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera.
Ricorda altresì che nella precedente seduta la relatrice Carinelli si era riservata di approfondire l'esame della documentazione trasmessa dall'Autorità giudiziaria, invitando gli altri colleghi che vi avessero interesse a fare altrettanto. Non essendovi osservazioni a tale proposito, la relatrice presenterà oggi una proposta alla Giunta.
Paola CARINELLI (M5S), relatrice, per la descrizione dettagliata della vicenda processuale rinvia alla sua relazione introduttiva ed al contenuto dell'ordinanza in esame.
Ricorda, quindi, che Marco Pugliese, deputato all'epoca dei fatti, risulta indagato per i delitti di concorso esterno in associazione per delinquere e truffa aggravata.
L'inchiesta ruota attorno alle condotte di altri soggetti che hanno amministrato il Centro Fisioterapico «Fisiodomus S.r.l» e, in particolare, per quanto di interesse della Giunta, di Alì Rashed Mohmoud Rashid Al Amleh, gestore di fatto del centro, titolare delle utenze intercettate e interlocutore dell'onorevole Marco Pugliese.
Secondo gli inquirenti, la Fisiodomus S.r.l., nonostante avesse dismesso ogni attività sin dal mese di maggio del 2010, avrebbe di fatto continuato ad operare rilasciando, in maniera sistematica, certificati, attestati e fatture riferite a prestazioni fisioterapiche in realtà mai effettuate. Tale documentazione avrebbe consentito, per un verso, alla Fisiodomus di apparire fittiziamente operativa e, per altro verso, a Marco Pugliese di ottenere l'indebito rimborso dell'importo di euro 3.960 dal servizio sanitario integrativo della Camera dei deputati.
Con riferimento alle predette contestazioni, l'Autorità giudiziaria chiede l'autorizzazione all'utilizzo di sette intercettazioni di conversazioni e di una intercettazione di comunicazioni (via SMS), avvenute tra il 16 dicembre 2012 e il 5 marzo 2013, quando Marco Pugliese era deputato.
Ricorda che la Giunta ha la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta. Come più volte affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'interessato.
Le valutazioni di quest'organo devono, dunque, concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
Quanto alla natura casuale delle intercettazioni, ritiene che l'ordinanza sia adeguatamente motivata, anche tenuto conto che le operazioni di captazione si riferiscono ad un arco temporale non particolarmente ampio e che, come si legge nell'ordinanza medesima, non era emerso nessun rapporto di vicinanza tra il Rashid e l'interessato «di intensità tale da far immaginare che l'intercettazione del Rashid potesse essere un modo indiretto per intercettare le conversazioni del Pugliese».
D'altra parte, l'esame della documentazione integrativa trasmessa dall'Autorità giudiziaria e, segnatamente, delle note di polizia giudiziaria e dei decreti di proroga delle operazioni di captazione, sembra confermare che, nel periodo di riferimento, non vi sia stato alcun «mutamento dell'obiettivo di indagine» e che, dunque, l'indagine non avesse come target direttamente Marco Pugliese.
Quanto alla necessità processuale, rileva come l'ordinanza sia motivata in modo certamente «coerente con l'impianto accusatorio» e «non implausibile»: appare, quindi, conforme ai principi enucleati in materia dalla Corte costituzionale (in particolare, nelle sentenze nn. 188 del 2010 e 74 del 2013).
Il giudice richiedente, peraltro, osserva come il nesso tra i risultati delle intercettazioni ed i fatti contestati sia così evidente, da ritenere le intercettazioni stesse non solo necessarie ma addirittura «indispensabili». Nell'ordinanza si legge, infatti che: «Il principale elemento di prova a sostegno dell'impostazione accusatoria è costituito dalle operazioni di intercettazione telefonica. (...) Gli esiti delle indagini (...) rendono indispensabile, a parere di questo giudice, l'utilizzo delle conversazioni casualmente intercettate».
Per queste ragioni formula una proposta volta alla concessione dell'autorizzazione.
Anna ROSSOMANDO (PD) dichiara di condividere le argomentazioni della relatrice e sottolinea come l'approfondimento da essa compiuto sulla ulteriore documentazione trasmessa dall'Autorità giudiziaria abbia dissipato ogni perplessità.
Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta della relatrice, orientata alla concessione dell'autorizzazione.
La Giunta approva la proposta con 13 voti favorevoli, conferendo altresì alla deputata Carinelli il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.
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