Doc. IV, n. 14-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dai fatti, avanzata dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari il 6 agosto 2015, nell'ambito del procedimento penale n. 14377/11 RGNR - n. 16305/11 RG GIP (Doc. IV, n. 14).

Premessa.

Nel procedimento penale in questione, Silvio Berlusconi risulta imputato del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale: egli avrebbe indotto Gianpaolo Tarantini a tacere informazioni a sua conoscenza e a rendere dichiarazioni mendaci e reticenti nel corso degli interrogatori che il predetto era chiamato a rendere, in qualità di indagato, dinanzi all'autorità giudiziaria. Secondo l'accusa, tramite offerte e promesse di versamento di denaro e altre utilità, Gianpaolo Tarantini sarebbe stato indotto, in particolare, a mentire nel dichiarare che Berlusconi non avesse corrisposto compensi ad alcune donne presentategli da Tarantini e ad essere reticente circa i contatti avviati, per il tramite di Berlusconi, con i vertici del Dipartimento della Protezione Civile, del Gruppo Finmeccanica e delle società ad esso collegate.
Quanto all'oggetto della domanda di autorizzazione, il pubblico ministero ha elencato sedici intercettazioni in relazione alle quali avanzare la richiesta di autorizzazione alla Camera, mentre la difesa dell'interessato ha chiesto di potere utilizzare in funzione difensiva settantatré conversazioni (nelle quali sono comprese le sedici indicate dall'accusa), ritenendo che da esse possano essere desunti elementi per accertare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato.
Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha ritenuto sussistere i requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 per i risultati di tutte le settantatré intercettazioni indicate dalle parti, anche in considerazione della concorde richiesta delle medesime di utilizzare alcune di esse, trasmettendo quindi alla Camera dei deputati la domanda di autorizzazione in esame.

L'oggetto dell'esame parlamentare.

Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, che ha delineato i margini del sindacato parlamentare in materia, dovranno essere esaminati i soli elementi addotti dall'autorità giudiziaria a supporto della richiesta. In particolare, occorre tenere presente come sia estraneo alle competenze della Giunta e, quindi, dell'Assemblea, ogni sindacato di merito sulla fondatezza delle accuse mosse all'indagato e come le valutazioni dell'organo parlamentare debbano invece concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
Il caso in esame presenta, peraltro, una peculiarità. La Camera, infatti, deve valutare la sussistenza dei predetti requisiti con riferimento a due distinti procedimenti penali, poiché le intercettazioni sono state captate, tra il mese di settembre del 2008 e il mese di maggio del 2009, nell'ambito di un procedimento diverso da quello dal quale proviene la richiesta di autorizzazione. Vi è un primo procedimento penale, nel quale sono state captate le intercettazioni, che riguarda delitti previsti dalla «legge Merlin», in tema di induzione e sfruttamento della prostituzione, nel quale risulta imputato Tarantini - insieme ad altri soggetti - e non Berlusconi (n. 9322/09 RGNR, pendente presso il Tribunale di Bari). A questo primo procedimento occorre avere riguardo per valutare la natura, casuale o meno, delle intercettazioni. Queste ultime sono state successivamente acquisite nel diverso processo dove Berlusconi risulta imputato del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, dal quale scaturisce la domanda di autorizzazione in esame (n. 14377/11 RGNR, pendente sempre presso il Tribunale di Bari). A questo secondo procedimento occorre avere riguardo per valutare la sussistenza del requisito della necessità processuale delle intercettazioni.

La giurisprudenza costituzionale sulla natura casuale delle intercettazioni.

Prima di passare al vaglio della motivazione dell'ordinanza in merito alla sussistenza del requisito della casualità delle intercettazioni, appare utile richiamare alcuni significativi passaggi della giurisprudenza costituzionale in materia, che trova i suoi pilastri, in particolare, nelle sentenze n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010.
La Camera alla quale viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare, anzitutto, quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere «casuale» o «occasionale» di eventuali intercettazioni di parlamentari che interloquiscano con tali soggetti) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire elementi indiziari a carico del parlamentare, per accertarne eventuali responsabilità penali, tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (in tal caso le intercettazioni non sarebbero «casuali», bensì «mirate»).
Se non si trattasse di intercettazioni casuali il giudice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, previa sospensione di operazioni di captazione eventualmente già in corso; nel caso di intercettazioni casuali, invece, è necessario chiedere l'autorizzazione (postuma) per utilizzare i risultati delle intercettazioni già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge, com'è avvenuto nel caso di specie.
Al fine di verificare la casualità dell'intercettazione e, dunque, per escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, il giudice deve tener conto di alcuni elementi valutativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra il parlamentare ed il soggetto terzo sottoposto ad intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
Quando, come nel caso in esame, l'attività di captazione è articolata e prolungata nel tempo, la verifica dell'occasionalità dell'intercettazione deve farsi particolarmente stringente. Infatti, se anche non vi fosse l'iniziale intento di captare le conversazioni di un parlamentare, qualora nel corso dell'attività di intercettazione emergano non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga nell'autorità giudiziaria un «mutamento di obiettivi» dell'indagine: nel senso che le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate a captare non più soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. In tal caso ogni «casualità» iniziale verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero «mirate» (risultando quindi acquisite illegittimamente in assenza di preventiva autorizzazione parlamentare).

La motivazione dell'ordinanza sulla casualità delle intercettazioni.

L'ordinanza in esame sembra muoversi in quest'ambito concettuale nel motivare in merito alla natura casuale delle intercettazioni.
In sostanza, il giudice richiedente evidenzia come le intercettazioni in questione, captate tra il 2008 e il 2009, rappresentino una minima percentuale del complesso delle conversazioni captate e provengano da un diverso procedimento relativo ad attività illecite ascritte a Gianpaolo Tarantini. Al termine delle indagini relative a quel procedimento, compendiate nell'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011, nessun indizio di reato si è ritenuto di rilevare a carico di Silvio Berlusconi e, pertanto, nessun addebito penale è stato elevato a suo carico. D'altra parte, secondo la prospettazione dell'autorità giudiziaria, il ruolo rivestito da Berlusconi nello specifico contesto investigativo, che riguardava reati in materia di prostituzione, era quello del «cliente» delle donne presentategli da Tarantini: pertanto nessun indizio di reato è emerso, né sarebbe potuto mai emergere, a carico di Berlusconi, posto che le condotte a lui riferite non sono penalmente rilevanti.
Per questi motivi, l'autorità giudiziaria ritiene che le conversazioni siano state legittimamente captate e che le intercettazioni abbiano natura casuale.
Nell'ordinanza si precisa che solo in un secondo momento, e in diversi contesti processuali, quando ormai le operazioni di captazione si erano da tempo concluse, sono emersi indizi di reato a carico dell'interessato. Ciò è avvenuto quando è stato possibile effettuare un confronto tra le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria da Tarantini e le intercettazioni in questione, come risultanti dalla citata informativa del giugno 2011. Da tale confronto sarebbero emerse divergenze tali da confermare la prospettazione dell'accusa secondo la quale Tarantini sarebbe stato indotto da Berlusconi a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Solo allora, secondo gli inquirenti, le intercettazioni sarebbero divenute elementi di prova anche a carico di Silvio Berlusconi, contribuendo alla formulazione della contestazione per il delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale ed alla conseguente iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta il 14 ottobre 2011 (circa due anni dopo il termine dell'attività di captazione, a conferma della natura casuale delle intercettazioni effettuate tra il 2008 e il 2009). Di qui l'obbligo di chiedere alla Camera l'autorizzazione (postuma) all'utilizzo processuale delle intercettazioni nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Le valutazioni della Giunta per le autorizzazioni sulla natura casuale delle intercettazioni.<|Pi|Pc>

La Giunta per le autorizzazioni ha esaminato la domanda di autorizzazione ad essa assegnata nelle sedute del 16 settembre, del 1o, 7, 14, 22 e 29 ottobre e del 4 novembre 2015.
Il dibattito sulla natura, casuale o meno, delle intercettazioni è stato particolarmente ampio e si è focalizzato sul confronto tra la motivazione dell'ordinanza e i documenti presenti agli atti, alla luce dei citati criteri della giurisprudenza costituzionale.
L'interessato, ritualmente invitato a fornire i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, non ha esercitato tale facoltà e non ha fornito, quindi, elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli presenti agli atti.
L'esame ha avuto ad oggetto, in particolare, alcuni documenti riconducibili al procedimento nel quale hanno avuto corso le operazioni di captazione, al fine di verificare se Silvio Berlusconi fosse mai stato un obiettivo dell'indagine: si tratta dei numerosi decreti di proroga delle intercettazioni e dell'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011, che riassume gli esiti dell'indagine.
Si è osservato, quindi, come nei decreti di proroga e nelle allegate note di polizia giudiziaria, non vi fosse menzione della persona di Silvio Berlusconi né di alcuna delle intercettazioni oggetto della domanda di autorizzazione.

a) Secondo un primo orientamento, che ritengo in linea di principio condivisibile, tale circostanza appare inusuale ed avrebbe meritato ulteriori approfondimenti. Dalla mancata menzione dell'interessato e delle intercettazioni si potrebbe infatti inferire, in via alternativa, che le intercettazioni in questione fossero manifestamente irrilevanti e che, quindi, dovessero essere distrutte già nel procedimento nel quale sono state acquisite, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, ovvero che la documentazione a disposizione della Giunta non fosse sufficiente per compiere una valutazione approfondita circa la natura, occasionale o mirata, delle intercettazioni.
In base a questo orientamento, infatti, anche la citata informativa del 23 giugno 2011 - che pure contiene alcuni riferimenti alla persona di Silvio Berlusconi e alle intercettazioni in esame - è apparsa nel complesso inconcludente ai fini dell'accertamento della natura delle intercettazioni stesse. Ne sono conseguite, pertanto, due proposte di integrazione documentale presentate dall'onorevole Chiarelli, poi respinte dalla Giunta: una relativa a tutti gli atti di indagine del procedimento nel quale le intercettazioni sono state captate e l'altra, formulata in via subordinata, con l'indicazione dettagliata degli specifici atti da acquisire.
Inoltre, nel contesto di una digressione tecnico-giuridica di carattere generale, che riflette un mio personale convincimento e che trascende comunque l'esame del caso di specie, traducendosi pertanto nel mero auspicio di un futuro approfondimento, ho avuto modo di esprimere ai colleghi della Giunta le mie perplessità sulla ricorrente interpretazione data della giurisprudenza costituzionale in materia, in particolare circa il requisito della «casualità», nel senso di ritenere, adottando un criterio estensivo molto favorevole all'attività investigativa (il quale in sostanza fa coincidere la non casualità con l'emersione di indizi di reato nei confronti del parlamentare captato), che le operazioni di captazione a carico di un terzo che interloquisca con un parlamentare possano di fatto proseguire per un periodo di tempo teoricamente indefinito, fintanto che non emergano elementi indiziari a carico di quest'ultimo.
Ribadisco anche dinanzi a questa Assemblea di ritenere tale impostazione non del tutto rispondente allo spirito dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che ha lo scopo di garantire la funzionalità del Parlamento nel suo complesso e di consentire al singolo parlamentare di svolgere liberamente la propria attività politica, quindi vietando di sottoporre ad intercettazioni le sue conversazioni senza previa autorizzazione, anche e soprattutto - a mio giudizio - quando non emergano indizi di reato a suo carico. Pur riconoscendo l'esistenza di una delicata problematica relativa al bilanciamento fra le esigenze legate alla raccolta delle prove a carico del terzo interlocutore non parlamentare e la guarentigia invece riservata al parlamentare dalla norma costituzionale, ritengo che anche le operazioni di captazione di conversazioni che si svolgono prima dell'emersione di indizi di reato debbano essere interrotte quando non siano «assolutamente casuali».

b) Nel corso del dibattito in Giunta è peraltro emerso un diverso orientamento maggioritario, di sostanziale condivisione della motivazione dell'ordinanza, fondato sulla considerazione che la condotta di Silvio Berlusconi nel procedimento nel quale sono state captate le intercettazioni, consistente nella frequentazione delle donne presentategli da Tarantini, non è penalmente rilevante.
Se ciò è vero - si è affermato - non si può ritenere né che Berlusconi sia stato ab origine un bersaglio delle intercettazioni, né che successivamente vi sia stato un mutamento della direzione degli atti di indagine, poiché a carico dell'interessato non è emerso - e non sarebbe potuto emergere - alcun quadro indiziario, proprio in considerazione del tipo di fattispecie per le quali si procedeva.
La circostanza che il nome dell'interessato non appaia nei decreti di proroga delle intercettazioni e nelle relative informative di polizia giudiziaria si spiegherebbe proprio in considerazione dell'assenza di un'ipotesi investigativa nei confronti di Berlusconi e della mancata emersione di indizi di reato a suo carico. Da tale circostanza, inoltre, non sarebbe possibile inferire l'irrilevanza delle intercettazioni e, comunque, la Giunta non potrebbe sostituirsi al giudice in questa valutazione. Il richiamo all'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003 sarebbe quindi inconferente, proprio perché la norma, senza prevedere alcuna forma di automatismo, subordina la distruzione delle intercettazioni ad una previa valutazione, rimessa esclusivamente al giudice, in ordine alla rilevanza o irrilevanza delle stesse intercettazioni.
Secondo questa prospettazione ogni integrazione istruttoria sarebbe superflua. Infatti, l'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011 è stata considerata determinante ed esaustiva, poiché da essa emergerebbe con chiarezza come l'interessato non sia mai stato obiettivo d'indagine e come le intercettazioni in esame, applicando i principi enunciati in materia dalla Corte costituzionale, abbiano natura casuale.
Per questi motivi la Giunta si è quindi orientata, a maggioranza, nel senso della sussistenza del requisito della casualità delle intercettazioni e dell'adeguatezza della documentazione già disponibile ai fini del relativo accertamento, respingendo ogni proposta di integrazione istruttoria.

Le valutazioni della Giunta per le autorizzazioni sulla necessità probatoria.

Con specifico riferimento al requisito della necessità probatoria, la Corte costituzionale ha individuato gli ambiti di valutazione che competono, rispettivamente, al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare. In particolare, la Camera deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi sui quali la richiesta si fonda - ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare» - e che l'asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità» (sentenza n. 188 del 2010).
Il giudice richiedente argomenta sul punto illustrando come i risultati delle intercettazioni, riguardando taluni specifici argomenti di prova, siano attinenti al capo d'imputazione. Ritiene, inoltre, che la concorde richiesta di utilizzazione di alcune intercettazioni attesti univocamente la loro necessità processuale, sia per corroborare l'assunto accusatorio, che per consentire alla difesa di argomentare sulle interlocuzioni dirette del parlamentare e fornire interpretazioni o prospettazioni alternative, che altrimenti sarebbero precluse.
A tale riguardo si osserva come dal dibattito non siano emersi elementi di contrasto in ordine alla sussistenza del requisito della necessità di utilizzare le intercettazioni nel giudizio nel quale ha origine la domanda di autorizzazione.
La Giunta si è anche posta la questione del se ed in quale misura la valutazione della difesa dell'interessato, che - come accennato in premessa - ha chiesto in giudizio l'utilizzo processuale di tutte le intercettazioni oggetto della domanda di autorizzazione, potesse incidere sulla valutazione in ordine alla sussistenza del requisito della necessità processuale. Si è quindi osservato come la guarentigia prevista dalla Costituzione sia posta a garanzia della funzionalità della Camera nel suo complesso e non del singolo deputato. La Giunta, pertanto, ha ritenuto di dover compiere un vaglio dei requisiti di legalità costituzionale dell'ordinanza del tutto autonomo da ogni valutazione che potesse attenere alla strategia processuale dell'interessato.

Considerazioni conclusive del relatore.

Proprio la circostanza che tanto l'accusa quanto la difesa abbiano chiesto di utilizzare in giudizio le intercettazioni consentiva di presagire un dibattito sereno e non condizionato da divisioni di parte, inducendomi ad assumere le funzioni di relatore, nella certezza di potere svolgere nel migliore dei modi il ruolo di garanzia che mi è affidato in quanto presidente della Giunta.
In ossequio a tale ruolo, che ho inteso svolgere con assoluta imparzialità e rigore, e prescindendo dai miei accennati dubbi di carattere teorico sull'interpretazione della giurisprudenza costituzionale, in seguito alla reiezione della proposta di integrazione istruttoria - che pure, a mio avviso, sarebbe potuta in ipotesi risultare utile ai fini della decisione - mi sono comunque determinato, anziché a rinunciare alle funzioni di relatore, ad assumere l'onere di presentare una proposta che riflettesse gli intendimenti della maggioranza dei componenti della Giunta.

La deliberazione della Giunta.

Sulla base di un prevalente orientamento che ha ravvisato la sussistenza del requisito della casualità delle intercettazioni, e non essendo emersi contrasti circa la sussistenza del requisito della necessità probatoria, la Giunta, nella seduta del 4 novembre 2015, ha quindi deliberato, a maggioranza, di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti.

Ignazio LA RUSSA, relatore


ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 16 settembre, 1o, 7, 14, 22 e 29 ottobre e 4 novembre 2015

Mercoledì 16 settembre 2015.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che, con nota pervenuta il 6 agosto 2015, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 14377/11 RGNR - n. 16305/11 RG GIP. La domanda è stata quindi assegnata alla competente Giunta per le autorizzazioni.
Avverte che svolgerà personalmente le funzioni di relatore e che, se non vi sono obiezioni, procederà ad illustrare oggi stesso la relazione introduttiva.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) ritiene che l'inizio dell'esame della domanda di autorizzazione potrebbe iniziare la prossima settimana. Ciò consentirebbe ai membri della Giunta di conoscere in modo più approfondito il contenuto dell'ordinanza e della documentazione allegata.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, rinvia pertanto lo svolgimento della relazione alla prossima seduta.

Giovedì 1o ottobre 2015.

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, ricorda che, con nota pervenuta il 6 agosto 2015, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio BERLUSCONI, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 14377/11 RGNR - n. 16305/11 RG GIP. La domanda è stata assegnata in pari data alla competente Giunta per le autorizzazioni.
Fa presente come l'interessato sia stato ritualmente avvisato della facoltà di rendere alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni, anche tramite il deposito di una nota scritta, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento.
Procede, quindi, ad illustrare la relazione.
Osserva come dall'ordinanza trasmessa dal GUP del Tribunale di Bari si apprenda che Silvio Berlusconi, nel procedimento in esame, è imputato del delitto di cui all'articolo 377-bis c.p. (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).
In particolare, Berlusconi avrebbe indotto Gianpaolo Tarantini a tacere informazioni a sua conoscenza ed a rendere dichiarazioni mendaci e reticenti nel corso degli interrogatori che il predetto veniva chiamato a rendere, in qualità di indagato, nei procedimenti penali avviati nei suoi confronti dalla Procura di Bari, nonché negli interrogatori resi all'autorità giudiziaria di Napoli in epoca successiva al suo arresto (avvenuto il 1o settembre 2011, in esecuzione di un'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Napoli).
Secondo l'ordinanza, l'induzione sarebbe avvenuta con offerte e promesse di versamento di denaro e altre utilità poi effettivamente corrisposte (tra le quali quelle di assicurargli a proprie spese la difesa tecnica nei procedimenti penali cui era sottoposto; di procurargli, attraverso Valter Lavitola, una fittizia occupazione al fine di consentirgli di ottenere l'autorizzazione al lavoro durante la sottoposizione alla misura cautelare degli arresti domiciliari; di mettergli a disposizione la somma di euro 500.000 per finanziare future attività imprenditoriali). Tramite i predetti mezzi, Gianpaolo Tarantini sarebbe stato indotto a:

a) negare che Berlusconi avesse corrisposto a donne, già reclutate dal Tarantini per sfruttarne la prostituzione in favore di Berlusconi, compensi in cambio di prestazioni sessuali;

b) tacere tutte le circostanze relative ai contatti avviati, tramite l'intermediazione del Berlusconi (all'epoca Presidente del Consiglio), con le figure apicali del Dipartimento della Protezione Civile, del Gruppo Finmeccanica e delle società ad esso collegate, al fine di concretizzare l'affidamento di pubbliche commesse a società orbitanti nella sfera di interesse del Tarantini;

c) tacere circostanze relative alla sussistenza da parte di Berlusconi di interessi diretti e indiretti (in particolare interessi di Paolo Berlusconi) in relazione alla concretizzazione del progetto delineato nel precedente punto b) e, conseguentemente, a tacere le regioni per le quali Berlusconi avrebbe convocato Tarantini a Palazzo Grazioli dopo la mezzanotte del 13 novembre 2008.

Nel medesimo procedimento è imputato anche Valter Lavitola, che avrebbe concorso con Berlusconi ad indurre Gianpaolo Tarantini a mentire e a rendere dichiarazioni mendaci e reticenti.
L'ordinanza illustra in modo analitico e diffuso la particolare complessità delle indagini e delle vicende processuali.
Ai fini dell'esame della Giunta, tuttavia, ci si può limitare a tenere presente quanto segue:

1) nel procedimento penale dal quale è scaturita l'ordinanza in esame, ciò che rileva penalmente è la condotta di Berlusconi, che avrebbe indotto Gianpaolo Tarantini a mentire o a tacere su determinati fatti e circostanze (articolo 377-bis);

2) i fatti e le circostanze, sui quali Tarantini avrebbe taciuto o mentito sono oggetto di accertamento penale nell'ambito di altri procedimenti penali, relativi ad altre ipotesi delittuose (diverse dall'articolo 377-bis), pendenti presso le autorità giudiziarie di Bari e di Napoli, nell'ambito dei quali Berlusconi non è né indagato, né imputato (lo sono altri soggetti, fra i quali il Tarantini);

3) le intercettazioni oggetto della richiesta di autorizzazione provengono da uno di questi diversi procedimenti: quello pendente a Bari nei confronti di Tarantini; e tanto l'accusa, quanto la difesa del Berlusconi, ne chiedono l'utilizzo processuale, ritenendole necessarie al fine di dimostrare la fondatezza, ovvero la infondatezza, del capo di imputazione che ipotizza il reato di cui all'articolo 377-bis c.p.

In particolare, il Pubblico Ministero ha elencato sedici intercettazioni in relazione alle quali avanzare alla Camera dei Deputati la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione; la difesa di Berlusconi ha chiesto invece di poter utilizzare in funzione difensiva settantatré conversazioni (nelle quali sono comprese le sedici indicate dal PM). Tali intercettazioni, secondo l'assunto della difesa, sarebbero di particolare rilevanza in punto di «non consapevolezza» da parte di Berlusconi della pretesa attività di prostituzione svolta dalle ragazze inviate da Tarantini e della asserita attività di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione svolta da quest'ultimo, ritenendosi che questo accertamento sia centrale anche al fine di verificare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato.
Il giudice richiedente illustra ed argomenta gli elementi sui quali si fonda la richiesta di autorizzazione all'utilizzo processuale delle intercettazioni (ex articolo 6 della legge n. 140 del 2003).
Quanto alla qualifica soggettiva, si evidenzia come Berlusconi abbia rivestito la carica di deputato nella XVI Legislatura (29 aprile 2008 - 15 novembre 2013) e come egli sia stato eletto senatore nella XVII Legislatura, decadendo però dalla carica il 27 novembre 2013.
Le intercettazioni in questione si sono svolte tra il mese di settembre 2008 e il mese di maggio 2009, quando Berlusconi era deputato. Pertanto, poiché l'interessato era deputato quando le intercettazioni sono state effettuate, mentre oggi non riveste la carica di parlamentare, la richiesta di autorizzazione appare correttamente indirizzata alla Camera dei deputati, sussistendone la competenza.
Ciò è conforme all'orientamento unitario recentemente assunto dalle Giunte di Camera e Senato, secondo il quale l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 attribuisce alla Camera alla quale il parlamentare «apparteneva» al tempo delle intercettazioni, la competenza relativa alle richieste riferite ai soli soggetti che non siano più parlamentari. Se invece il soggetto fosse ancora un parlamentare, sarebbe competente la Camera alla quale egli «appartiene» al momento della richiesta di autorizzazione.
Quanto alla natura casuale dell'intercettazioni l'Autorità Giudiziaria sottolinea, in particolare, come esse attengano ad un diverso procedimento relativo ad attività illecite ascritte a Gianpaolo Tarantini. Al termine delle indagini relative a quel procedimento, compendiate in una informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011, nessun indizio di reato si è ritenuto di rilevare a carico di Berlusconi e, pertanto, nessun addebito penale è stato elevato a suo carico. In sostanza - si afferma nell'ordinanza - le intercettazioni provengono da un procedimento nel quale Berlusconi, per quanto interlocutore di conversazioni intercettate, non è mai stato obiettivo di indagine. Solo in un secondo momento, dal raffronto tra le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dal Tarantini ed il contenuto delle intercettazioni in questione, indicate ed esaminate nella predetta informativa del 23 giugno 2011, sarebbero emersi gli elementi che porteranno all'iscrizione dell'interessato nel registro degli indagati il 14 ottobre 2011 (circa due anni dopo il termine dell'attività di intercettazione) ed alla formulazione della contestazione a carico di Berlusconi per il delitto di cui all'articolo 377-bis c.p., nell'autonomo procedimento oggi in esame.
Ritiene che queste argomentazioni debbano essere oggetto di un approfondito esame, invitando i membri della Giunta a fornire spunti di riflessione. Sottolinea, in particolare, come la circostanza che entrambe le parti abbiano richiesto l'utilizzazione processuale delle intercettazioni (richiesta che, peraltro, converge solo su una parte di esse) non debba indurre a ritenere che si tratti di un «caso semplice» e che ci si possa esimere da un'attenta analisi anche in ordine alla natura, casuale o meno, delle intercettazioni.
Il GUP argomenta, inoltre, sulla necessità processuale delle intercettazioni indicate dalla parte pubblica, illustrando come i risultati delle intercettazione siano strettamente attinenti al capo d'imputazione.
Le conversazioni - si legge nell'ordinanza - hanno ad oggetto fatti e circostanze che riguardano due importanti argomenti di prova: fatti e circostanze che il Pubblico Ministero deve dimostrare. In particolare, che il Tarantini: a) abbia mentito nel dichiarare che Berlusconi non avesse corrisposto compensi alle donne che Tarantini medesimo aveva «reclutato»; b) sia stato reticente circa i contatti avviati, per il tramite di Berlusconi, con i vertici del Dipartimento della Protezione Civile, del Gruppo Finmeccanica e delle società ad esso collegate.
L'autorità giudiziaria osserva, inoltre, come la concorde richiesta di utilizzazione di alcune intercettazioni attesti univocamente la loro necessità processuale, sia per corroborare l'assunto accusatorio, che per consentire alla difesa di argomentare delle interlocuzioni dirette del parlamentare e fornire interpretazioni o prospettazioni alternative, che altrimenti sarebbero precluse.
Concordando la Giunta, fissa all'interessato il termine di lunedì 5 ottobre prossimo per comunicare alla Giunta se intenda esercitare la facoltà di rendere i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento; nel caso in cui egli intenda esercitare tale facoltà, fissa il termine di mercoledì 14 ottobre per rendere i predetti chiarimenti personalmente o tramite il deposito di una nota scritta.
Chiede, quindi, se vi siano interventi.

Anna ROSSOMANDO (PD) preannuncia che, se non sorgeranno questioni di particolare complessità nel corso della discussione, si limiterà ad effettuare un intervento conclusivo a nome del proprio Gruppo.

Ignazio LA RUSSA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Mercoledì 7 ottobre 2015.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1o ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, ricorda che nella precedente seduta la Giunta ha fissato al deputato interessato dei termini per manifestare l'intenzione di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento e, quindi, per presentare una nota scritta ovvero per essere audito dalla Giunta.
Nessuna comunicazione è pervenuta dall'onorevole Berlusconi entro i termini previsti.
Invita, quindi, i colleghi ad aprire la discussione sulla domanda di autorizzazione in oggetto, riservandosi di presentare una proposta all'esito del dibattito.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Mercoledì 14 ottobre 2015.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 7 ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nelle precedenti sedute è stata illustrata la relazione introduttiva e che l'onorevole Berlusconi, ritualmente avvisato della possibilità di rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, non ha inteso esercitare tale facoltà.
Ritiene quindi che possa iniziare la discussione sul merito della domanda di autorizzazione.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) intervenendo sull'ordine dei lavori, rileva l'esigenza di un maggiore coordinamento dei lavori della Giunta con quello della Commissione Giustizia, poiché la frequente concomitanza degli orari di seduta spesso crea delle difficoltà ai deputati che fanno parte di entrambi gli organi. Invita, in particolare, la collega Rossomando a porre la medesima questione presso la Commissione Giustizia.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, dichiara di condividere l'intervento dell'onorevole Chiarelli, ricordando di avere già posto la questione e di avere riscontrato come non sia semplice raggiungere accordi che evitino la sovrapposizione tra gli orari di seduta della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) con riferimento alla domanda di autorizzazione in esame, fa presente di avere approfondito, nell'ambito della documentazione che l'Autorità giudiziaria ha trasmesso alla Giunta, il contenuto delle informative di polizia giudiziaria e dei decreti di proroga delle operazioni di captazione.
Precisa che si tratta di settantatré intercettazioni (delle quali settanta effettuate col n. RIT 1340/08 e tre captate col n. RIT 51/09), sottolineando come sia difficile immaginare la natura occasionale di un numero tanto elevato di captazioni. Evidenzia, comunque, come il compito della Giunta sia quello di valutarne la natura casuale e la necessità processuale, indipendentemente dalla strategia processuale adottata dal deputato interessato - che nel caso di specie ha richiesto di utilizzare le intercettazioni - poiché l'immunità non è posta a tutela del singolo parlamentare ma della funzionalità del Parlamento nel suo complesso.
Fa quindi presente di non aver trovato, nei predetti documenti, alcun riferimento né alla persona di Silvio Berlusconi né alle intercettazioni in questione. Pertanto, delle due l'una: o tali intercettazioni erano irrilevanti - e avrebbero dovuto essere distrutte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003 - ovvero la documentazione a disposizione della Giunta non è sufficiente per compiere una valutazione approfondita della natura, casuale o meno, delle intercettazioni. Ritiene pertanto necessario acquisire tutti gli atti di indagine relativi al procedimento, diverso da quello oggi in esame, nel quale sono state disposte le intercettazioni.

Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che la prospettazione dell'onorevole Chiarelli, pur presentando taluni spunti interessanti, non sia nel complesso condivisibile.
Certamente la Giunta deve accertare la natura casuale delle intercettazioni, e la loro necessità processuale, indipendentemente dalla strategia processuale adottata dal deputato interessato. Tuttavia, nel caso di specie, non si può non tenere conto del fatto che le intercettazioni in questione siano state disposte nell'ambito di un diverso procedimento che riguardava Tarantini e Lavitola, nell'ambito del quale Silvio Berlusconi rivestiva la posizione di persona offesa. Questa considerazione dovrebbe consentire di superare o, comunque, di dare una spiegazione ai rilievi del collega Chiarelli, senza che la Giunta si addentri nella valutazione della rilevanza o irrilevanza della prova, che spetta esclusivamente al giudice.
Ciò premesso, ritiene evidente che la Giunta debba accertare se nel corso delle indagini sia intervenuto un «mutamento di obiettivo», in applicazione dei principi enucleati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Se a tal fine fosse necessario acquisire ulteriori e specifici documenti, non si opporrebbe alla proposta di richiedere all'autorità giudiziaria un'integrazione istruttoria. Non ritiene, invece, di poter condividere una richiesta generica e indistinta di acquisizione di un intero fascicolo di indagine.

Paola CARINELLI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Rossomando.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, ritiene che i rilievi mossi dall'onorevole Chiarelli pongano delle questioni serie e delicate, che meritano di essere approfondite. Occorre, quindi, verificare se nelle informative di polizia giudiziaria e nei relativi decreti di proroga delle operazioni di captazione non vi fosse alcun riferimento, oltre che alla persona di Silvio Berlusconi, anche alle conversazioni intercettate oggetto della richiesta di autorizzazione in esame.

Gianfranco CHIARELLI (FI-PdL) conferma di non aver trovato, nei citati documenti, alcun riferimento né alla persona di Silvio Berlusconi né alle intercettazioni in questione.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, ritiene che questo fatto sia inusuale e debba essere approfondito. Condivide, peraltro, i rilievi dell'onorevole Rossomando in ordine all'opportunità di non formulare una richiesta istruttoria generica, invitando il collega Chiarelli ad identificare specifici elementi documentali dei quali ritenga necessaria l'acquisizione in modo che se ne possa discutere nella prossima seduta.

Paola CARINELLI (M5S) invita il Presidente ad organizzare i lavori della Giunta al fine di garantire tempi certi per la conclusione dell'esame della domanda di autorizzazione in questione.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, assicura che non tollererebbe alcun comportamento meramente dilatorio. Nella prossima seduta la Giunta deciderà se avanzare o meno una richiesta di integrazione istruttoria. Se la relativa proposta sarà presentata e approvata, occorrerà attendere che la documentazione richiesta sia trasmessa alla Giunta. Altrimenti fisserà un termine per decidere sulla domanda di autorizzazione.

Giovedì 22 ottobre 2015.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 14 ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, ricorda come nella precedente seduta l'onorevole Chiarelli abbia evidenziato l'opportunità che la Giunta deliberasse una richiesta di integrazione istruttoria, ritenendo insufficiente la documentazione presente agli atti ai fini della valutazione della natura, casuale o meno, delle intercettazioni in questione. In particolare, il collega Chiarelli riteneva necessario acquisire tutti gli atti di indagine relativi al procedimento penale nel quale sono state captate le conversazioni che avevano come interlocutore anche Silvio Berlusconi, all'epoca deputato. Nel corso del dibattito è però emersa l'esigenza che un'eventuale proposta di integrazione istruttoria fosse formulata in modo più specifico e, quindi, fosse riferita ad atti del procedimento specificamente indicati.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) rileva come l'ordinanza in esame precisi che le investigazioni afferenti al procedimento nel quale le intercettazioni in questione sono state captate (n. 9322/09, pendente presso il Tribunale di Bari) si trovino compendiate in un'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011. Tale informativa non è presente nella documentazione cartacea trasmessa dal giudice richiedente. Agli atti, peraltro, sono presenti anche dei supporti informatici contenenti una rilevante mole di documenti: si tratta di centinaia di pagine contenute in files che risultano, tuttavia, privi di un'indicizzazione chiara e sistematica che renda la consultazione agevole e veloce. In ogni caso, da un'ulteriore disamina dei predetti supporti, effettuata nella giornata di ieri, ha potuto verificare che all'interno di un file denominato «626-Atti PP 9322-09.21-Proc-Bari.pdf» è contenuta proprio la voluminosa informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011.
Osserva come nell'informativa siano presenti passaggi riferiti a Silvio Berlusconi, ritenendo peraltro che tale documento non contenga nel complesso elementi concludenti ai fini della verifica della natura delle intercettazioni che la Giunta è chiamata a compiere.
Conferma quindi la propria convinzione in ordine alla necessità di acquisire tutti gli atti di indagine relativi al citato procedimento n. 9322/09, nell'ambito del quale sono state effettuate le intercettazioni.
In subordine, indica una serie di specifici atti che ritiene comunque indispensabile acquisire:

a) Volume n. 1: sottofascicolo richieste tabulato (indicato come C, 1-28);

b) Volume n. 2 (RIT 1337/08, 1340/08 e RIT 1342/08), Volume n. 3 (RIT 1343/08, RIT 1724/08, RIT 2181/08, RIT 51/09 e RIT 343/09) e Volume n. 4 (RIT 344/09, RIT 345/09 e RIT 1121/09);

c) 23/6/2011: Annotazione finale di P.G. n. 0323591/11 e Allegati dal n. 1 al n. 96;

d) Volume n. 5: Allegati dal n. 97 al n. 676; 28/7/2011 - Seguito dell'annotazione n. 0323591/11 del 23/6/2011 di P.G. della Guardia di Finanza n. 0386800/11;

e) Note D.I.G.O.S. relative alle trascrizioni riassuntive delle conversazioni intercettate sulle utenze in uso a Lavitola, rispettivamente, al 7/7/2011, al 12/7/2011 e al 18/7/2011;

f) 22/9/2011 - Trasmissione atti P.P. 9322/09 mod. 21 alla Procura della Repubblica di Napoli: nomine e revoche, verbali di interrogatorio di Gianpaolo Tarantini (29/7/2009, 16/6/2010 e 15/7/2010); C.N.R. conclusiva della Guardia di Finanza (Bari) e A.C.I.

Lascia comunque a disposizione dei componenti della Giunta un elenco con la descrizione dettagliata dei predetti documenti.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, ricorda come nella precedente seduta sia emerso un orientamento contrario all'acquisizione di tutti gli atti di indagine relativi al procedimento nell'ambito del quale sono state captate le conversazioni. Ove tale orientamento sia confermato, si potrà aprire la discussione sulla richiesta dell'onorevole Chiarelli di acquisire gli specifici documenti indicati.

Anna ROSSOMANDO (PD) conferma la contrarietà del proprio gruppo in relazione a richieste di integrazione documentale generiche e indistinte, come quella riferita a tutti gli atti di indagine del procedimento n. 9322/09. Quanto, invece, alla richiesta più specifica, avanzata in via subordinata dal collega Chiarelli, manifesta la propria perplessità in ordine allo scopo dell'acquisizione degli atti indicati, atteso che non appare chiara la correlazione tra gli stessi e l'accertamento che la Giunta è chiamata a svolgere in merito alla natura, casuale o meno, delle intercettazione ed alla necessità processuale.
Evidenzia come si tratti di atti concernenti un procedimento relativo ad attività illecite di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione ascritte a Gianpaolo Tarantini, per le quali sono state chiamate in causa molte persone. In tale contesto, la condotta di Silvio Berlusconi, consistente nella frequentazione delle donne presentategli da Tarantini, non è penalmente rilevante. Per tale motivo non si può ritenere né che Berlusconi sia stato ab origine l'obiettivo delle intercettazioni né che successivamente vi sia stato un mutamento della direzione degli atti di indagine, poiché a carico di Berlusconi non è emerso - né sarebbe potuto emergere - un quadro indiziario in relazione al tipo di fattispecie per le quali si procedeva.
Non deve meravigliare, dunque, quanto evidenziato dal collega Chiarelli nella precedente seduta, ovvero la circostanza che il nome dell'interessato non appaia nei decreti di proroga delle intercettazioni e nelle relative informative di polizia giudiziaria. Questo dato, infatti, si spiega proprio in considerazione dell'assenza di un'ipotesi investigativa nei confronti dell'interessato e della mancata emersione di indizi di reato a suo carico.
Proprio al fine di dissipare ogni dubbio al riguardo, ritiene che possa essere utile un'approfondita lettura della informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011, alla quale si riferiva l'onorevole Chiarelli. Non si opporrebbe, quindi, alla concessione di tempi tecnici strettamente necessari per un simile approfondimento. A nome del gruppo del PD, tuttavia, non ritiene si debbano accogliere le richieste di integrazione istruttoria formulate dal collega Chiarelli, che appaiono di dubbia utilità per gli scopi della Giunta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, trae spunto dall'intervento dell'onorevole Rossomando per introdurre una digressione tecnico-giuridica che, seppure non connessa in modo specifico al caso in esame, offre spunti di riflessione che, a suo giudizio, meriterebbero di essere approfonditi, eventualmente anche in un'autonoma sede.
Si tratta dell'ormai invalsa abitudine, da parte della magistratura, di considerare che le operazioni di captazione a carico di un terzo che interloquisca con un parlamentare possano proseguire fintanto che non emergano elementi indiziari a carico di quest'ultimo. Secondo questa prospettazione, il momento dell'emersione di un quadro indiziario a carico del parlamentare rappresenta uno spartiacque: le operazioni di captazione eseguite prima di tale momento sono legittime, ma l'utilizzo processuale dei risultati delle intercettazioni (qualificate come «casuali») presuppone l'autorizzazione postuma prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003; con l'emersione di indizi di reato, invece, si ha un mutamento della direzione dell'atto di indagine, le intercettazioni cessano di essere «casuali» e, pertanto, le operazioni di captazione devono essere sospese e non possono legittimamente proseguire senza l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 4 della citata legge n. 140. In altri termini, non basta la mera circostanza della comunicazione tra il terzo ed il parlamentare per comportare la sospensione delle attività di captazione e la conseguente richiesta di autorizzazione preventiva, essendo invece a tal fine necessario che l'autorità procedente ravvisi un quadro indiziario a carico del parlamentare.
Reputa che tale impostazione non sia del tutto rispondente allo spirito dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che ha la funzione di consentire al parlamentare di svolgere liberamente la propria attività politica e rappresenta una garanzia finalizzata ad evitare che le conversazioni del parlamentare siano sottoposte ad intercettazioni telefoniche senza previa autorizzazione, anche e soprattutto - deve ritenersi - quando non emergano indizi di reato a suo carico. Pur riconoscendo l'esistenza di una delicata problematica relativa al bilanciamento fra le esigenze legate alla raccolta delle prove a carico del terzo interlocutore non parlamentare e la tutela invece riservata al parlamentare dalla norma costituzionale, ritiene che anche le operazioni di captazione di conversazioni che si svolgono prima dell'emersione di indizi di reato, quando non siano assolutamente casuali, debbano essere interrotte.
Se così non fosse, bisognerebbe riconoscere - con evidente inversione dell'ordine logico - che il parlamentare che non commette reati possa essere sottoposto ad intercettazioni «casuali» per un periodo di tempo teoricamente illimitato, dovendosi solo richiedere l'autorizzazione postuma per l'utilizzo processuale di tali intercettazioni, mentre il parlamentare sul quale gravi un quadro indiziario goda della più ampia garanzia rappresentata dall'autorizzazione preventiva.
Ritiene conclusivamente che una simile interpretazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, e degli articoli 4 e 6 della legge n. 140 del 2003 - interpretazione che sembra peraltro avvalorata da alcune sentenze della Corte costituzionale - non possa essere applicata acriticamente, per una sorta di «abitudine», bensì sottoposta ad un'attenta valutazione.

Paola CARINELLI (M5S) ribadisce quanto già affermato in più occasioni in ordine alle proposte di integrazione istruttoria, ritenendo inaccettabile che ad ogni seduta sia consentita la presentazione di una nuova proposta, poiché ciò si traduce in una dilatazione dei tempi di esame e decisione della Giunta. Invita quindi il Presidente a programmare i lavori in modo puntuale, al fine di garantire tempi certi per la deliberazione finale.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, ricorda come questa Giunta sia nota per non avere mai assunto atteggiamenti dilatori e per non essersi mai sottratta al dovere di decidere, talvolta anche in tempi estremamente rapidi.

Daniele FARINA (SEL) non si oppone alle acquisizioni documentali richieste dall'onorevole Chiarelli.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) ritiene che il dibattito sulla necessità di un'integrazione documentale non sia obiettivo in quanto condizionato da taluni pregiudizi sulla persona di Silvio Berlusconi, perché ritiene evidente che alla Giunta manchino elementi di valutazione a causa dell'insufficienza della documentazione di cui dispone. Ritiene altrettanto evidente che le intercettazioni oggetto di esame siano manifestamente irrilevanti e che, pertanto, dovessero essere distrutte a norma dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003. Respinge, quindi, ogni illazione sulla presunta natura dilatoria delle sue richieste istruttorie, sottolineando, tra l'altro, come il tempo necessario per l'acquisizione dei documenti sarebbe ininfluente, giacché il processo penale in questione è sospeso, così come i relativi termini di prescrizione.
Poiché è stata ritenuta utile la lettura dell'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011 si domanda, infine, per quale motivo non dovrebbe essere utile l'acquisizione del seguito di quell'informativa, del 28 luglio 2011, oppure della nota conclusiva del 22 settembre 2011, sempre della Guardia di Finanza, che verosimilmente integrano l'informativa del giugno 2011. Entrambi questi documenti sono indicati alle lettere d) ed f) della sua richiesta di integrazione documentale.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, preso atto di quanto emerso da dibattito e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per la prossima settimana, al fine di consentire ai componenti della Giunta di approfondire il contenuto dell'ordinanza della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011 e di verificare se dai supporti informatici trasmessi dal giudice richiedente sia possibile, nonostante la prospettata difficoltà di consultazione, estrarre ulteriori documenti utili all'esame della Giunta.

Giovedì 29 ottobre 2015.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 22 ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, ricorda come nella precedente seduta sia stata formulata dal collega Chiarelli una proposta di integrazione istruttoria con la dettagliata indicazione di numerosi documenti che egli ritiene necessario acquisire.
Dal dibattito è poi emersa la disponibilità a chiedere l'acquisizione di ulteriori atti del procedimento penale solo ed esclusivamente ove sia delineata una chiara correlazione funzionale tra l'atto da acquisire e la specificità dell'accertamento che la Giunta è chiamata a svolgere.
Fa presente che, all'esito di ulteriori riscontri effettuati, non risulta che gli atti indicati dal collega Chiarelli siano presenti né tra i documenti cartacei né, per quanto è stato possibile verificare, nei supporti informatici allegati all'ordinanza.
Ritiene quindi che la Giunta debba sciogliere definitivamente il nodo dell'integrazione istruttoria, stabilendo se sia necessario o meno acquisire ulteriori documenti.

Anna ROSSOMANDO (PD) ribadisce come la proposta di integrazione istruttoria le appaia priva di adeguata motivazione in ordine al necessario nesso funzionale tra documenti dei quali si chiede l'acquisizione e accertamento che la Giunta è chiamata a svolgere in merito alla natura casuale e alla necessità processuale delle intercettazioni.
Ricorda come le intercettazioni siano state captate nell'ambito di un procedimento che riguarda delitti previsti dalla legge Merlin, in tema di prostituzione, dove è imputato Tarantini (insieme ad altri soggetti) e non silvio Berlusconi, e come l'integrazione istruttoria dovrebbe avere lo scopo di valutare se in quel procedimento vi sia stato un mutamento dell'obiettivo di indagine. Tuttavia, sotto questo profilo, ritiene determinante la lettura dell'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011, dalla quale emerge chiaramente come l'interessato non sia mai stato obiettivo di indagine in quel procedimento e come le intercettazioni siano, pertanto, casuali. Solo in un secondo momento, e in diversi contesti processuali, all'esito del confronto tra le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria da Tarantini e le intercettazioni in questione, sono emerse delle divergenze tali da condurre alla formulazione, a carico di Berlusconi, della contestazione per il delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale.
Dopo avere descritto la natura e le funzioni dei decreti di proroga delle intercettazioni, illustra le ragioni per le quali non appaia significativa la circostanza che in essi non vi sia un riferimento alla persona di Silvio Berlusconi.
Ritiene inconferente il richiamo all'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, al fine di sostenere che le intercettazioni in questione fossero irrilevanti e dovessero essere distrutte. La norma richiamata, infatti, prevede che le intercettazioni debbano essere distrutte solo se ed in quanto il giudice le abbia ritenute irrilevanti e la Giunta non può sostituirsi al giudice in questa valutazione.
Osserva, infine, come la circostanza che la difesa dell'interessato abbia chiesto l'utilizzo processuale delle intercettazioni non incida sull'accertamento che la Giunta deve comunque compiere, dato che l'immunità è posta a tutela dell'organo e non del singolo parlamentare. Ritiene, tuttavia, che si tratti di un dato significativo.

Paola CARINELLI (M5S) nel condividere l'intervento della collega Rossomando, auspica che la Giunta possa concludere quanto prima la fase istruttoria e passare alla fase deliberativa.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, osserva come, a suo giudizio, non emergano elementi certi né nel senso che l'acquisizione di taluni documenti sia indispensabile né nel senso opposto. Esprime, peraltro, le proprie perplessità sul fatto che le intercettazioni in questione non siano state distrutte nell'ambito del procedimento nel quale sono state acquisite.
Ritiene che sarebbe stato utile che il collega Chiarelli fosse presente oggi in seduta, proprio per sviluppare e argomentare le tematiche alla base della sua richiesta di integrazione istruttoria alla luce di quanto emerso dal dibattito.
Pone quindi in votazione la proposta dell'onorevole Chiarelli di richiedere l'acquisizione di ulteriori documenti processuali.

La Giunta respinge la proposta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, si riserva di presentare alla Giunta, nel corso della prossima seduta, una proposta sul merito della domanda di autorizzazione.
Rinvia quindi il seguito dell'esame.

Mercoledì 4 novembre 2015.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 29 ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, Presidente e relatore, precisa preliminarmente come, nel formulare la presente proposta, ritenga di dovere interpretare le funzioni di relatore senza poter dimenticare di essere anche il presidente della Giunta e di svolgere, quindi, un ruolo istituzionale di garanzia. Pertanto, intende attenersi ad un criterio di massima imparzialità e rigore, dando conto della complessità delle problematiche e della diversità delle prospettazioni. La proposta finale sarà quindi conforme all'orientamento prevalente emerso nel corso del dibattito, anche se non corrispondente al suo personale convincimento.
Ricorda che con nota pervenuta il 6 agosto 2015, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 14377/11 RGNR - n. 16305/11 RG GIP.
Nel procedimento penale in questione, Silvio Berlusconi risulta imputato del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale: egli avrebbe indotto Gianpaolo Tarantini a tacere informazioni a sua conoscenza e a rendere dichiarazioni mendaci e reticenti nel corso degli interrogatori che il predetto era chiamato a rendere, in qualità di indagato, dinanzi all'autorità giudiziaria. Secondo l'accusa, tramite offerte e promesse di versamento di denaro e altre utilità, Gianpaolo Tarantini sarebbe stato indotto, in particolare, a mentire nel dichiarare che Berlusconi non avesse corrisposto compensi ad alcune donne presentategli da Tarantini e ad essere reticente circa i contatti avviati, per il tramite di Berlusconi, con i vertici del Dipartimento della Protezione Civile, del Gruppo Finmeccanica e delle società ad esso collegate.
Per una descrizione più analitica della vicenda processuale e del contenuto dell'ordinanza rinvia alla sua relazione introduttiva, illustrata nella seduta del 1o ottobre 2015.
Ricorda come la Giunta abbia la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta. Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, esula dalle competenze di quest'organo ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'interessato. Le valutazioni della Giunta devono, dunque, concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
A tale proposito, osserva che l'interessato, ritualmente invitato a fornire i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento, non ha esercitato tale facoltà e non ha fornito, quindi, elementi di valutazione ulteriori rispetto a quelli presenti agli atti.
Osserva inoltre come, nel caso in esame, la Giunta debba valutare la sussistenza dei predetti requisiti con riferimento a due distinti procedimenti penali, poiché le intercettazioni sono state captate, tra il mese di settembre del 2008 e il mese di maggio del 2009, nell'ambito di un procedimento diverso da quello dal quale proviene la richiesta di autorizzazione. Vi è un primo procedimento penale, nel quale sono state captate le intercettazioni, che riguarda delitti previsti dalla «legge Merlin», in tema di induzione e sfruttamento della prostituzione, nel quale risulta imputato Tarantini - insieme ad altri soggetti - e non Berlusconi (n. 9322/09 RGNR, pendente presso il Tribunale di Bari). A questo primo procedimento occorre avere riguardo per valutare la natura, casuale o meno, delle intercettazioni. Queste ultime sono state successivamente acquisite nel diverso processo dove Berlusconi risulta imputato del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, dal quale scaturisce la domanda di autorizzazione in esame (n. 14377/11 RGNR, pendente sempre presso il Tribunale di Bari). A questo secondo procedimento occorre avere riguardo per valutare la sussistenza del requisito della necessità processuale delle intercettazioni.
Quanto all'oggetto della domanda di autorizzazione, il pubblico ministero ha elencato sedici intercettazioni in relazione alle quali avanzare la richiesta di autorizzazione alla Camera, mentre la difesa di Berlusconi ha chiesto di potere utilizzare in funzione difensiva settantatré conversazioni (nelle quali sono comprese le sedici indicate dal PM), ritenendo che da esse possano essere desunti elementi per accertare l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato.
Il giudice richiedente ha ritenuto sussistere il requisito della necessità processuale per i risultati di tutte le settantatré intercettazioni indicate dalle parti, anche in considerazione della concorde richiesta delle medesime di utilizzare alcune di esse.
Nel corso del dibattito si è dunque posta la questione del se ed in quale misura la valutazione della difesa dell'interessato, che ha chiesto in giudizio l'utilizzo processuale di tutte le intercettazioni oggetto della domanda di autorizzazione, possa incidere sulla valutazione della Giunta in ordine alla sussistenza dei requisiti della casualità e, in particolare, della necessità processuale delle intercettazioni. Si è quindi osservato come la guarentigia prevista dalla Costituzione sia posta a garanzia della funzionalità della Camera nel suo complesso e non del singolo deputato. Pertanto la Giunta ha il dovere di compiere un vaglio dei requisiti di legalità costituzionale dell'ordinanza del tutto autonomo da ogni valutazione che possa attenere alla strategia processuale dell'interessato.
Prima di passare al vaglio della motivazione dell'ordinanza in merito alla sussistenza del requisito della casualità delle intercettazioni, ritiene utile richiamare alcuni significativi passaggi della giurisprudenza costituzionale in materia, che trova i suoi pilastri, in particolare, nelle sentenze n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010.
La Camera alla quale viene rivolta una richiesta di autorizzazione deve verificare, anzitutto, quale sia la «direzione dell'atto di indagine», ossia se lo stesso sia rivolto sul piano teleologico-funzionale esclusivamente nei confronti di terzi destinatari delle intercettazioni (con conseguente configurabilità del carattere «casuale» o «occasionale» di eventuali intercettazioni di parlamentari che interloquiscano con tali soggetti) o, viceversa, se sia finalizzato a carpire elementi indiziari a carico del parlamentare, per accertarne eventuali responsabilità penali, tramite sottoposizione a controllo di utenze telefoniche di terzi (in tal caso le intercettazioni non sarebbero «casuali», bensì «mirate»).
Se non si trattasse di intercettazioni casuali il giudice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, previa sospensione di operazioni di captazione eventualmente già in corso; nel caso di intercettazioni casuali, invece, è necessario chiedere l'autorizzazione (postuma) per utilizzare i risultati delle intercettazioni già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge, com'è avvenuto nel caso di specie.
Al fine di verificare la casualità dell'intercettazione e, dunque, per escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, il giudice deve tener conto di alcuni elementi valutativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra il parlamentare ed il soggetto terzo sottoposto ad intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare.
Quando, come nel caso in esame, l'attività di captazione è articolata e prolungata nel tempo, la verifica dell'occasionalità dell'intercettazione deve farsi particolarmente stringente. Infatti, se anche non vi fosse l'iniziale intento di captare le conversazioni di un parlamentare, qualora nel corso dell'attività di intercettazione emergano non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga nell'autorità giudiziaria un «mutamento di obiettivi» dell'indagine: nel senso che le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate a captare non più soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. In tal caso ogni «casualità» iniziale verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero «mirate» (risultando quindi acquisite illegittimamente in assenza di preventiva autorizzazione parlamentare).
Osserva come l'ordinanza in esame sembri muoversi in quest'ambito concettuale nel motivare in merito alla natura casuale delle intercettazioni.
In sostanza, il giudice richiedente evidenzia come le intercettazioni in questione, captate tra il 2008 e il 2009, rappresentino una minima percentuale del complesso delle conversazioni captate e provengano da un diverso procedimento relativo ad attività illecite ascritte a Gianpaolo Tarantini. Al termine delle indagini relative a quel procedimento, compendiate nell'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011, nessun indizio di reato si è ritenuto di rilevare a carico di Berlusconi e, pertanto, nessun addebito penale è stato elevato a suo carico. D'altra parte, secondo la prospettazione dell'autorità giudiziaria, il ruolo rivestito da Berlusconi nello specifico contesto investigativo, che riguardava reati in materia di prostituzione, era quello del «cliente»: pertanto nessun indizio di reato è emerso, né sarebbe potuto mai emergere, a carico di Berlusconi, posto che le condotte a lui riferite non sono penalmente rilevanti.
Per questi motivi, l'autorità giudiziaria ritiene che le conversazioni siano state legittimamente captate e che le intercettazioni abbiano natura casuale.
Nell'ordinanza si precisa che solo in un secondo momento e in diversi contesti processuali, quando ormai le operazioni di captazione si erano da tempo concluse, sono emersi indizi di reato a carico di Berlusconi. Ciò è avvenuto quando è stato possibile effettuare un confronto tra le dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria da Tarantini e le intercettazioni in questione, come risultanti dalla citata informativa del giugno 2011. Da tale confronto sarebbero emerse divergenze tali da confermare la prospettazione dell'accusa secondo la quale Tarantini sarebbe stato indotto da Berlusconi rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria. Solo allora, secondo gli inquirenti, le intercettazioni sarebbero divenute elementi di prova anche a carico di Berlusconi, contribuendo alla formulazione della contestazione per il delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale ed alla conseguente iscrizione nel registro degli indagati, avvenuta il 14 ottobre 2011 (circa due anni dopo il termine dell'attività di captazione, a conferma della natura casuale delle intercettazioni effettuate tra il 2008 e il 2009). Di qui l'obbligo di chiedere alla Camera l'autorizzazione (postuma) all'utilizzo processuale delle intercettazioni nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 241 del 2003.
Rileva come il dibattito della Giunta sulla natura, casuale o meno, delle intercettazioni sia stato ampio e si sia focalizzato sul confronto tra la motivazione dell'ordinanza e i documenti presenti agli atti, alla luce dei citati criteri della giurisprudenza costituzionale.
L'esame, segnatamente, ha avuto ad oggetto alcuni documenti riconducibili al procedimento nel quale hanno avuto corso le operazioni di captazione: i decreti di proroga delle intercettazioni e l'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011, che riassume gli esiti dell'indagine.
Si è osservato, quindi, come nei decreti di proroga e nelle allegate note di polizia giudiziaria, non vi fosse menzione della persona di Silvio Berlusconi né di alcuna delle intercettazioni oggetto della domanda di autorizzazione.

a) Secondo un primo orientamento, che ritengo in linea di principio condivisibile, tale circostanza appare inusuale ed avrebbe meritato ulteriori approfondimenti. Dalla mancata menzione dell'interessato e delle intercettazioni si potrebbe infatti inferire, in via alternativa, che le intercettazioni in questione fossero manifestamente irrilevanti e, quindi, dovessero essere distrutte già nel procedimento nel quale sono state acquisite, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003; ovvero che la documentazione a disposizione della Giunta non sia sufficiente per compiere una valutazione approfondita circa la natura, occasionale o mirata, delle intercettazioni.
Secondo questo orientamento, infatti, neanche la citata informativa del 23 giugno 2011 - che pure contiene alcuni riferimenti alla persona di Silvio Berlusconi e alle intercettazioni in esame - appare nel complesso concludente ai fini dell'accertamento della natura delle intercettazioni stesse. Ne sono conseguite, pertanto, due richieste di integrazione documentale presentate dall'onorevole Chiarelli: una relativa a tutti gli atti di indagine del procedimento nel quale le intercettazioni sono state captate e l'altra, formulata in via subordinata, caratterizzata dall'indicazione dettagliata degli specifici atti da acquisire.
Inoltre, nel contesto di una digressione tecnico-giuridica di carattere generale, che riflette un suo personale convincimento e che trascende l'esame del caso di specie, traducendosi pertanto nel mero auspicio di un futuro approfondimento, ha espresso perplessità sulla ricorrente interpretazione data alla giurisprudenza costituzionale in materia, nel senso di ritenere che le operazioni di captazione a carico di un terzo che interloquisca con un parlamentare possano proseguire per un periodo di tempo teoricamente indefinito, fintanto che non emergano elementi indiziari a carico di quest'ultimo. Ribadisce di ritenere tale impostazione non del tutto rispondente allo spirito dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che ha lo scopo di garantire la funzionalità del Parlamento nel suo complesso, consentendo però al singolo parlamentare di svolgere liberamente la propria attività politica e, quindi, vietando di sottoporre ad intercettazioni le sue conversazioni senza previa autorizzazione, anche e soprattutto - a suo giudizio - quando non emergano indizi di reato a suo carico. Pur riconoscendo l'esistenza di una delicata problematica relativa al bilanciamento fra le esigenze legate alla raccolta delle prove a carico del terzo interlocutore non parlamentare e la guarentigia invece riservata al parlamentare dalla norma costituzionale, ritiene che anche le operazioni di captazione di conversazioni che si svolgono prima dell'emersione di indizi di reato, quando non siano assolutamente casuali, debbano essere interrotte.

b) Nel corso del dibattito in Giunta è peraltro emerso un diverso orientamento maggioritario, di sostanziale condivisione della motivazione dell'ordinanza, fondato sulla considerazione che la condotta di Silvio Berlusconi, nel procedimento nel quale sono state captate le intercettazioni, consistente nella frequentazione delle donne presentategli da Tarantini, non è penalmente rilevante.
Se ciò è vero - si è affermato - non si può ritenere né che Berlusconi sia stato ab origine un bersaglio delle intercettazioni, né che successivamente vi sia stato un mutamento della direzione degli atti di indagine, poiché a carico dell'interessato non è emerso - e non sarebbe potuto emergere - alcun quadro indiziario, proprio in considerazione del tipo di fattispecie per le quali si procedeva.
La circostanza che il nome dell'interessato non appaia nei decreti di proroga delle intercettazioni e nelle relative informative di polizia giudiziaria si spiegherebbe proprio in considerazione dell'assenza di un'ipotesi investigativa nei confronti di Berlusconi e della mancata emersione di indizi di reato a suo carico. Da tale circostanza, inoltre, non sarebbe possibile inferire l'irrilevanza delle intercettazioni e, comunque, la Giunta non potrebbe sostituirsi al giudice in questa valutazione. Il richiamo all'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003 sarebbe quindi inconferente, proprio perché, senza prevedere alcun automatismo, subordina la distruzione delle intercettazioni ad una previa valutazione, rimessa esclusivamente al giudice, in ordine rilevanza o irrilevanza delle stesse intercettazioni.
Secondo questa prospettazione ogni integrazione istruttoria sarebbe superflua. Infatti, l'informativa della Guardia di Finanza del 23 giugno 2011 viene considerata determinante ed esaustiva, poiché da essa emergerebbe con chiarezza come l'interessato non sia mai stato obiettivo d'indagine e come le intercettazioni in esame, applicando i principi enunciati in materia dalla Corte costituzionale, abbiano natura casuale.
Per questi motivi la Giunta si è quindi orientata, a maggioranza, nel senso della sussistenza del requisito della casualità delle intercettazioni e dell'adeguatezza della documentazione già disponibile ai fini del relativo accertamento, respingendo ogni proposta di integrazione istruttoria.
Con riferimento al requisito della necessità probatoria, ricorda come la Corte costituzionale abbia individuato gli ambiti di valutazione che competono, rispettivamente, al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare. In particolare, la Camera deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi sui quali la richiesta si fonda - ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare» - e che l'asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità» (sentenza n. 188 del 2010).
Il giudice richiedente argomenta sul punto illustrando come i risultati delle intercettazioni, riguardando taluni specifici argomenti di prova, siano attinenti al capo d'imputazione. Ritiene, inoltre, che la concorde richiesta di utilizzazione di alcune intercettazioni attesti univocamente la loro necessità processuale, sia per corroborare l'assunto accusatorio, che per consentire alla difesa di argomentare sulle interlocuzioni dirette del parlamentare e fornire interpretazioni o prospettazioni alternative, che altrimenti sarebbero precluse.
A tale proposito osserva come nel corso del dibattito in Giunta non siano emersi elementi di contrasto in ordine alla sussistenza del requisito della necessità di utilizzare le intercettazioni nel giudizio nel quale ha origine la domanda di autorizzazione.
Ciò premesso, sottolinea come la circostanza che tanto l'accusa quanto la difesa abbiano chiesto di utilizzare in giudizio le intercettazioni consentisse di presagire un dibattito sereno e non condizionato da divisioni di parte, inducendolo pertanto ad assumere le funzioni di relatore, nella certezza di potere svolgere nel migliore dei modi un ruolo di garanzia.
Ribadisce peraltro che - a suo giudizio - sarebbe stato utile acquisire almeno una parte della documentazione indicata dall'onorevole Chiarelli, poiché ritiene che taluni aspetti rilevanti ai fini della valutazione della natura effettivamente casuale delle intercettazioni non siano stati sufficientemente approfonditi. Sarebbe stato utile conoscere, ad esempio, se le intercettazioni in questione siano state effettivamente utilizzate nei confronti di Tarantini e, in caso contrario, perché non siano state distrutte: allo stato, infatti, si può solo presumere che siano state utilizzate, in quanto evidentemente non sono state distrutte.
Ricorda come, in ossequio al ruolo di garanzia del quale è investito e nonostante i suoi dubbi sulla sussistenza del requisito della casualità, in seguito alla reiezione della proposta di integrazione istruttoria si sia comunque determinato ad assumere l'onere di presentare una proposta che riflettesse gli intendimenti della maggioranza dei componenti della Giunta. La rinuncia a svolgere le funzioni di relatore e la nomina di un nuovo relatore, d'altra parte, avrebbero determinato un rinvio della deliberazione della Giunta su una domanda di autorizzazione trasmessa alla Camera il 6 agosto scorso.
In conclusione, preso atto della formazione di un orientamento prevalente nel senso della sussistenza del requisito della casualità delle intercettazioni, formula una proposta volta alla concessione dell'autorizzazione.

Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) preannuncia il voto contrario sulla proposta formulata dal presidente La Russa. Pur apprezzando come egli abbia esercitato le funzioni di relatore, ritiene che la sua proposta rappresenti più una resa che una forma di ossequio all'orientamento espresso dalla maggioranza. Rileva come questa fosse un'occasione nella quale si sarebbe potuto discutere in modo sereno e approfondito della sussistenza o meno del requisito della casualità delle intercettazioni, al di là delle divisioni di parte. Tuttavia, ritiene evidente che i colleghi della Giunta mostrino una sensibilità ben diversa nel trattare questioni a loro più vicine, che non riguardano Silvio Berlusconi. Occorre, a suo giudizio, un'attenta riflessione sul ruolo della Giunta, per stabilire se questa debba solo assecondare le richieste della magistratura oppure valutare in modo autonomo come applicare l'articolo 68 della Costituzione.

La Giunta approva la proposta con 14 voti favorevoli ed un voto contrario.

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