Doc. IV, n. 13-A





Onorevoli Colleghi! - La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dai fatti, avanzata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia il 20 luglio 2015, nell'ambito del procedimento penale n. 546/13 RGNR - n. 1055/15 RG GIP (Doc. IV, n. 13).
Nel procedimento in questione, Giacomo Chiappori risulta indagato per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, commesso nella sua qualità di sindaco del comune di Diano Marina (IM). Secondo l'ipotesi accusatoria il contratto di appalto per il servizio annuale di manutenzione ordinaria del verde pubblico, affidato alla cooperativa sociale «Il Cammino» nel 2010, sarebbe stato prorogato, sul falso presupposto della necessità ed urgenza, nelle more della redazione degli atti tecnico-amministrativi per l'espletamento della nuova gara d'appalto, con ciò aggirandosi il limite per gli affidamenti diretti dei servizi pubblici in favore delle società cooperative. L'interessato avrebbe quindi ricevuto per sé l'utilità costituita dall'esecuzione di lavori nella sua azienda, da parte della predetta cooperativa sociale, al costo accertato di 1.836 euro, oltre IVA, che risulterebbero solo parzialmente pagati, nella misura di 1.000 euro.
Con riferimento a tale contestazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia, ritenendo sussistenti i requisiti di cui all'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo processuale di tre intercettazioni telefoniche captate sull'utenza di un terzo, alle quali ha preso parte Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti.
La Giunta per le Autorizzazioni ha esaminato la domanda di autorizzazione nelle sedute del 30 luglio, del 1, 7, 21 e 29 ottobre e del 4 novembre 2015.
L'interessato è stato audito dalla Giunta nella seduta del 21 ottobre 2015.
Come più volte ribadito, si osserva, in via preliminare, che la giurisprudenza costituzionale, nel delineare i margini del sindacato parlamentare in materia, ha chiarito come sia estraneo alle competenze della Camera competente ogni sindacato di merito sulla fondatezza delle accuse mosse all'indagato e come le valutazioni dell'organo parlamentare debbano invece concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
Secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale, il giudizio sulla casualità delle intercettazioni si forma in base alla verifica non già della mera titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della «direzione dell'atto d'indagine» (sentenza n. 390 del 2007). Inoltre, al fine di verificare la «casualità» dell'intercettazione e, dunque, per escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, il giudice deve tener conto di alcuni elementi valutativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra il parlamentare ed il soggetto terzo sottoposto ad intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (sentenze nn. 113 e 114 del 2010).
Quanto alla natura delle intercettazioni, il giudice richiedente rileva che le comunicazioni telefoniche in questione sono state tutte captate, durante il febbraio 2013, sull'utenza in uso a un terzo; che Giacomo Chiappori è stato iscritto nel registro degli indagati il 13 febbraio 2015, per i reati oggi in contestazione, ben dopo l'ultima comunicazione intercettata; che le intercettazioni sono in minimo numero e riguardano un breve arco di tempo (dal 20 al 28 febbraio 2013).
Sotto questo profilo l'ordinanza appare motivata in modo conforme sia al dettato costituzionale che ai principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale, e gli elementi dedotti inducono a ritenere verosimile che l'interessato non fosse obiettivo di indagine e che le intercettazioni in questione siano state captate in modo occasionale.
Di ciò sembra fornire conferma anche la richiesta di autorizzazione a disporre le intercettazioni, formulata dalla Procura della Repubblica il 9 gennaio 2013 e allegata agli atti, nella quale non vi è alcun riferimento all'interessato, a carico del quale, dunque, al momento di disporre le operazioni di captazione, non sembrava emergere alcun elemento indiziario.
Con riferimento al requisito della necessità probatoria, la Corte costituzionale ha individuato gli ambiti di valutazione che competono, rispettivamente, al giudice richiedente e alla Camera competente.
In particolare, la Camera deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi sui quali la richiesta si fonda - ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la "necessità" di quanto si chiede di autorizzare» - e che l'asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità» (sentenza n. 188 del 2010). La Corte precisa, inoltre, che la legge n. 140 del 2003 «non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa» (sentenza n. 74 del 2013).
Ciò premesso, si osserva come l'ordinanza in esame sembri dedicare al requisito della necessità processuale il solo passaggio della motivazione nel quale si afferma che: «le conversazioni in questione appaiono utili alla valutazione complessiva di tutti gli elementi (sia a favore che contro) posti dal P.M. a base delle indagini».
In realtà, posto che tutti gli elementi di prova raccolti possono essere in astratto «utili» al giudice che si trovi a valutare la fondatezza delle prospettazioni delle parti, nulla si dice in ordine al diverso e specifico requisito della «necessità» processuale, la cui sussistenza è essenziale ai fini della concessione della richiesta autorizzazione.
Pur non volendosi in alcun modo effettuare un riesame di dati processuali già vagliati dal giudice, ma solo al fine di verificare la coerenza della richiesta di autorizzazione con l'impianto accusatorio, si osserva come dalla lettura delle conversazioni intercettate sembrino emergere elementi generici che, di per sé, non appaiono immediatamente e univocamente riconducibili ai fatti contestati. Ne consegue che, al fine di verificare la sussistenza della necessità di utilizzare in giudizio i risultati di quelle intercettazioni, sarebbe stato opportuno che dalla motivazione risultasse la descrizione di un «contesto» (composto da elementi di prova, riscontri ed opportune argomentazioni logico-giuridiche) nel cui ambito apprezzare sia la sussistenza di un nesso tra i fatti oggetto di contestazione e le conversazioni intercettate, sia lo specifico valore probatorio di queste ultime.
Dalla motivazione, tuttavia, non emergono proprio gli elementi sui quali dovrebbe basarsi l'accertamento che la Camera è chiamata a svolgere. Non risulta l'indicazione delle specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e della loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare. Non si ravvisa, dunque, alcun elemento sul quale poter fondare una valutazione in merito alla sussistenza del requisito della necessità processuale delle intercettazioni.
Per questi motivi la Giunta, nella seduta del 4 novembre 2015, ha deliberato, a maggioranza, di proporre il diniego dell'autorizzazione all'utilizzo processuale delle intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti.

Anna ROSSOMANDO, relatrice


ALLEGATO

Estratto dei resoconti sommari delle sedute della Giunta per le autorizzazioni del 30 luglio, 1o, 7, 21 e 29 ottobre e 4 novembre 2015

Giovedì 30 luglio 2015.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte che, con nota pervenuta il 20 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 546/13 RGNR - n. 1055/15 RG GIP. La domanda è stata assegnata in pari data alla Giunta per le autorizzazioni.
Dall'ordinanza si apprende che l'interessato è indagato per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, commesso nella sua qualità di sindaco del comune di Diano Marina (IM). Secondo l'ipotesi accusatoria il contratto di appalto per il servizio annuale di manutenzione ordinaria del verde pubblico, affidato alla cooperativa sociale «Il Cammino» nel 2010, sarebbe stato prorogato sul falso presupposto della necessità ed urgenza nelle more della redazione degli atti tecnico-amministrativi per l'espletamento della nuova gara d'appalto, con ciò aggirandosi il limite per gli affidamenti diretti dei servizi pubblici in favore delle società cooperative. L'interessato avrebbe quindi ricevuto per sé l'utilità consistente nell'esecuzione, da parte della predetta cooperativa sociale, di lavori nella sua azienda, del costo accertato di 1.836 euro, oltre IVA, che risultano tuttavia solo parzialmente pagati, nella misura di 1.000 euro.
Con riferimento ai fatti contestati, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia chiede l'autorizzazione all'utilizzo di tre intercettazioni telefoniche.
Si riserva, quindi, di nominare il deputato al quale attribuire l'incarico di svolgere le funzioni di relatore.

Giovedì 1o ottobre 2015.

(Esame e rinvio).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che, con nota pervenuta il 20 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 546/13 RGNR - n. 1055/15 RG GIP. La domanda è stata assegnata in pari data alla Giunta per le autorizzazioni.
Avverte altresì che l'interessato è stato ritualmente avvisato della facoltà di rendere alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni, anche tramite il deposito di una nota scritta, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento.

Anna ROSSOMANDO, relatrice, osserva come l'interessato sia indagato per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, commesso nella sua qualità di sindaco del comune di Diano Marina. Secondo l'ipotesi accusatoria il contratto di appalto per il servizio annuale di manutenzione ordinaria del verde pubblico, affidato alla cooperativa sociale «Il Cammino» nel 2010, sarebbe stato prorogato, sul falso presupposto della necessità ed urgenza, nelle more della redazione degli atti tecnico-amministrativi per l'espletamento della nuova gara d'appalto, con ciò aggirandosi il limite per gli affidamenti diretti dei servizi pubblici in favore delle società cooperative. L'interessato avrebbe quindi ricevuto per sé l'utilità costituita dall'esecuzione, da parte della predetta cooperativa sociale, di lavori nella sua azienda, del costo accertato di 1.836 euro, oltre IVA, che risulterebbero solo parzialmente pagati, nella misura di 1.000 euro.
Con riferimento a tale contestazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia chiede l'autorizzazione all'utilizzo di tre intercettazioni telefoniche.
Per quanto concerne le valutazioni di competenza di questa Giunta, che riguardano la natura casuale delle intercettazioni e la necessità del loro utilizzo processuale, il giudice richiedente motiva come segue.
Quanto al requisito della casualità, il giudice osserva come l'iscrizione dell'interessato nel registro degli indagati sia avvenuta il 13 febbraio 2015, circa due anni dopo la captazione delle conversazioni (che risalgono, rispettivamente, al 20, 26 e 28 febbraio 2013). Depone, inoltre, nel senso della natura casuale e fortuita, il fatto che sia stato captato un numero molto limitato di conversazioni in un arco di tempo estremamente ristretto.
Quanto al requisito della necessità, il giudice rileva come le conversazioni captate riguardino fatti di cui all'imputazione contestata e appaiano utili alla valutazione complessiva di tutti gli elementi (sia a favore che contro) posti dal PM a base dell'indagine.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Mercoledì 7 ottobre 2015.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1o ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che l'onorevole Chiappori ha comunicato la propria disponibilità ad essere audito dalla Giunta per rendere i chiarimenti di cui all'articolo 18, primo comma, del Regolamento.
Concordando la Giunta, fissa il termine del 21 ottobre prossimo per l'audizione del deputato interessato.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Mercoledì 21 ottobre 2015.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1o ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che, con nota pervenuta il 20 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 546/13 RGNR - n. 1055/15 RG GIP.
Dopo avere riassunto il contenuto dell'ordinanza, avverte che l'interessato, ritualmente informato della facoltà di rendere alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento, ha comunicato la propria disponibilità ad essere audito nella seduta odierna.

(Viene introdotto Giacomo Chiappori).

Giacomo CHIAPPORI nel ringraziare il Presidente e i componenti della Giunta, desidera in primo luogo manifestare il proprio rammarico per la circostanza che l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non sia stata notificata né a lui né tantomeno al suo legale. Precisa, infatti, di essere venuto a conoscenza dell'ordinanza solo a seguito della comunicazione della Giunta in relazione all'odierna audizione.
Fa presente che, per quanto a lui risulti, non è competenza della giunta comunale prorogare i contratti; peraltro, tale affermazione sarebbe confermata dal fatto che alcune proroghe sono state disposte anche senza la deliberazione della giunta comunale. Rileva come nel settore manutentivo del verde pubblico si siano avvicendati ben tre funzionari tra cui, ad interim, il segretario comunale, specificando anche di non aver partecipato ad alcune sedute della giunta comunale.
Ritiene necessario chiarire che non desidera presentare delle giustificazioni ai componenti di questa Giunta per influenzare la loro decisione, ma semplicemente esporre i fatti. Specifica che i funzionari hanno motivato la necessità della proroga adducendo che nel frattempo era in preparazione il bando di gara d'appalto per la manutenzione del verde pubblico. Ricorda, tuttavia, che il segretario comunale, nel momento in cui è diventato responsabile del procedimento, ha affermato di non aver trovato alcuna istruttoria con riferimento al predetto bando di gara. Pertanto, i funzionari precedentemente incaricati si erano solo adoperati per concedere le proroghe. Ha ritenuto quindi di predisporre la domanda per aderire al bando di gara emanato dalla Regione, che si è concluso nel 2015 con l'aggiudicazione della gara.
Non nasconde la sua amarezza per la vicenda in esame e per l'accusa mossa nei suoi confronti di avere - lui, e non i funzionari - concesso delle proroghe per beneficiare di uno sconto di circa 700 o 800 euro. Si tratta di un'accusa di corruzione che ritiene particolarmente lesiva della sua integrità morale. Ritiene la vicenda paradossale sia nella sua genesi che nel suo procedere e tale da porre in luce con precisione due aspetti. Il primo concerne l'inefficienza, molte volte, dei funzionari con i quali un sindaco deve rapportarsi. Il secondo riguarda la disinvoltura con la quale la magistratura procede in virtù del fatto che non paga il conto dei danni morali e materiali che arreca, muovendo delle accuse senza neanche comprendere bene le situazioni prese in esame. Reputa, infatti, paradossale che la magistratura abbia avviato un'indagine nei suoi confronti che, a suo avviso, risulta sicuramente costosa, visto che la magistratura ha dovuto far ricorso ad un consulente esterno, per accertare il costo dei lavori contestati, nonché ad intercettazioni - che peraltro reputa non occasionali -, a pedinamenti ed appostamenti. Ricorda che la vicenda riguarda la potatura di ventitré alberi che, come ha già dichiarato al magistrato, lui stesso abitualmente effettua anche per un costo minore rispetto alla cifra indicata nell'ordinanza. Si domanda, comunque, in base a quali criteri sia stata calcolata quella cifra. In conclusione, ritiene la vicenda in esame vergognosa e insensata, e ricorda di essere stato sempre, e ancor più nella veste di amministratore pubblico, rispettoso della legalità e delle istituzioni.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, desidera conoscere le motivazioni in base alle quali ritiene le intercettazioni non occasionali.

Giacomo CHIAPPORI ricorda che la magistratura stava svolgendo delle intercettazioni telefoniche delle conversazioni di un assessore della giunta comunale per motivi diversi rispetto alle accuse mosse nei suoi confronti. Ad una di quelle intercettazioni, nella quale anch'egli compare, è seguita un'altra intercettazione che reputa mirata nei suoi confronti e che non può essere considerata occasionale, visto che poi sono state svolte anche altre attività investigative nei suoi confronti.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, fa presente che, trattandosi di tre sole intercettazioni ravvicinate nel tempo, sarebbe necessario specificare in base a quali criteri non possano essere considerate occasionali. Peraltro chiede all'audito maggiori chiarimenti rispetto alle presunte attività di pedinamento.

Giacomo CHIAPPORI specifica che si tratta di una sua deduzione, considerato che nell'ordinanza sono state indicate con precisione le modalità con le quali sono state svolte le operazioni di potatura.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, chiede precisazioni rispetto alla determinazione del costo dell'esecuzione dei lavori di potatura riportato nell'ordinanza.

Giacomo CHIAPPORI chiarisce che, a suo avviso, la determinazione del costo potrebbe essere il frutto di un'attività di consulenza.

(Giacomo Chiappori si allontana dall'aula).

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.

Giovedì 29 ottobre 2015.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 21 ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda che nella precedente seduta si è svolta l'audizione del deputato interessato.
Con riferimento al caso in esame desidera svolgere talune considerazioni.
Pur non volendo entrare nelle valutazioni di merito sulla fondatezza dell'accusa, che certamente spettano solo al giudice, osserva, tuttavia, come il giudice richiedente, nel motivare in ordine al requisito della «necessità» dell'utilizzo processuale delle intercettazioni, non indichi, in particolare, le ragioni per le quali si ritiene che l'asserita utilità ricevuta da Chiappori nel 2013 sia connessa ad un contratto di appalto affidato nel 2010 o, comunque, a proroghe dello stesso che sarebbero state disposte dai funzionari del Comune in un periodo che appare di molto anteriore all'asserita percezione dell'utilità. Ritiene quindi che la questione debba essere approfondita.
Osserva come l'ordinanza sembri dedicare al requisito della necessità processuale quella parte della motivazione nella quale si afferma che: «le conversazioni in questione appaiono utili alla valutazione complessiva di tutti gli elementi (sia a favore che contro) posti dal P.M. a base delle indagini».
Ritiene che in realtà, posto che tutti gli elementi di prova raccolti possono essere in astratto «utili» al giudice che si trovi a valutare la fondatezza delle prospettazioni delle parti, nulla si dica in ordine al diverso e specifico requisito della «necessità» processuale, la cui sussistenza è essenziale ai fini della concessione della richiesta autorizzazione.
La giurisprudenza della Corte costituzionale, i cui principi sono stati più volte ribaditi anche da questa Giunta, richiede invece che la motivazione dell'ordinanza, seguendo un percorso logico-giuridico quantomeno «non irragionevole», indichi le specifiche emergenze probatorie disponibili e la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare. Ciò al fine di porre la Camera competente in condizione di apprezzare compiutamente i requisiti di legalità costituzionale dell'ordinanza, cioè la sua conformità all'articolo 68 della Costituzione ed alla legge n. 140 del 2003, che ne costituisce attuazione.
Ciò premesso, esprime perplessità sul fatto che l'ordinanza, sul punto della necessità processuale, sia stata motivata in modo conforme ai predetti principi.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, dichiara di avere apprezzato l'intervento del Presidente, del quale terrà conto nella proposta che formulerà nella prossima seduta.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Mercoledì 4 novembre 2015.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 29 ottobre 2015.

Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà la parola alle relatrice, che nella precedente seduta ha preannunciato la presentazione di una proposta alla Giunta.

Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, osserva preliminarmente come, prescindendo dalla sproporzione nella complessità dei procedimenti, si passi dall'esame di una questione - quella appena decisa dalla Giunta - nella quale si è apprezzata un'ordinanza ampiamente motivata, con l'indicazione dettagliata degli elementi sui quali la richiesta si fonda, all'esame di una diversa questione, nella quale invece l'ordinanza appare motivata in modo estremamente sintetico sul punto della necessità dell'utilizzo probatorio.
Ricorda che, con nota pervenuta il 20 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 546/13 RGNR - n. 1055/15 RG GIP
Nel procedimento in questione, Giacomo Chiappori risulta indagato per il delitto di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, commesso nella sua qualità di sindaco del comune di Diano Marina (IM). Secondo l'ipotesi accusatoria il contratto di appalto per il servizio annuale di manutenzione ordinaria del verde pubblico, affidato alla cooperativa sociale «Il Cammino» nel 2010, sarebbe stato prorogato, sul falso presupposto della necessità ed urgenza, nelle more della redazione degli atti tecnico-amministrativi per l'espletamento della nuova gara d'appalto, con ciò aggirandosi il limite per gli affidamenti diretti dei servizi pubblici in favore delle società cooperative. L'interessato avrebbe quindi ricevuto per sé l'utilità costituita dall'esecuzione, da parte della predetta cooperativa sociale, di lavori nella sua azienda, del costo accertato di 1.836 euro, oltre IVA, che risulterebbero solo parzialmente pagati, nella misura di 1.000 euro.
Con riferimento a tale contestazione, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Imperia ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo di tre intercettazioni telefoniche captate sull'utenza di un terzo, alle quali ha preso parte Giacomo Chiappori, deputato all'epoca dei fatti.
L'interessato è stato audito dalla Giunta nella seduta del 21 ottobre 2015.
Ciò premesso in punto di fatto, ricorda che la Giunta ha la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta, mentre esula dalle sue competenze ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'interessato. Le valutazioni di quest'organo devono, dunque, concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
Come più volte affermato dalla Corte costituzionale, il giudizio sulla casualità delle intercettazioni si forma in base alla verifica non già della mera titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della «direzione dell'atto d'indagine» (sentenza n. 390 del 2007). Inoltre, al fine di verificare la «casualità» dell'intercettazione e, dunque, per escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, il giudice deve tener conto di alcuni elementi valutativi quali, ad esempio, i rapporti intercorrenti tra il parlamentare ed il soggetto terzo sottoposto ad intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (sentenze nn. 113 e 114 del 2010).
Quanto alla natura delle intercettazioni, il giudice richiedente rileva che le comunicazioni telefoniche in questione sono state tutte captate, durante il febbraio 2013, sull'utenza in uso ad altro indagato; che Giacomo Chiappori è stato iscritto nel registro degli indagati il 13 febbraio 2015, per i reati oggi in contestazione, ben dopo l'ultima comunicazione intercettata; che le intercettazioni sono in minimo numero e riguardano un breve arco di tempo (dal 20 al 28 febbraio 2013).
Sotto questo profilo l'ordinanza appare motivata in modo conforme ai principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale e gli elementi dedotti inducono a ritenere verosimile che l'interessato non fosse obiettivo di indagine e che le intercettazioni in questione siano state captate in modo occasionale.
Di ciò sembra fornire conferma anche la richiesta di autorizzazione a disporre le intercettazioni, formulata dalla Procura della Repubblica il 9 gennaio 2013 e allegata agli atti, nella quale non vi è alcun riferimento alla persona di Chiappori, a carico del quale, dunque, al momento di disporre le operazioni di captazione, non sembrava emergere alcun elemento indiziario.
Con riferimento al requisito della necessità probatoria, ricorda come la Corte costituzionale abbia individuato gli ambiti di valutazione che competono, rispettivamente, al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare.
In particolare, la Camera deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi sui quali la richiesta si fonda - ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare» - e che l'asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità» (sentenza n. 188 del 2010). La Corte precisa, inoltre, che la legge n. 140 del 2003 «non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa» (sentenza n. 74 del 2013).
Ciò premesso, rileva come l'ordinanza sembri dedicare al requisito della necessità processuale il solo passaggio della motivazione nel quale si afferma che: «le conversazioni in questione appaiono utili alla valutazione complessiva di tutti gli elementi (sia a favore che contro) posti dal P.M. a base delle indagini».
In realtà, posto che tutti gli elementi di prova raccolti possono essere in astratto «utili» al giudice che si trovi a valutare la fondatezza delle prospettazioni delle parti, nulla si dice in ordine al diverso e specifico requisito della «necessità» processuale, la cui sussistenza è essenziale ai fini della concessione della richiesta autorizzazione.
Pur non volendosi in alcun modo effettuare un riesame di dati processuali già vagliati dal giudice, ma solo al fine di verificare la coerenza della richiesta di autorizzazione con l'impianto accusatorio, si osserva come dalla lettura delle conversazioni intercettate sembrino emergere elementi generici che, di per sé, non appaiono immediatamente e univocamente riconducibili ai fatti contestati. Ne consegue che, al fine di verificare la sussistenza della necessità di utilizzare in giudizio i risultati di tali intercettazioni, sarebbe stato opportuno che dalla motivazione risultasse la descrizione di un «contesto» (composto da elementi di prova, riscontri e motivazioni logico-giuridiche) nel cui ambito apprezzare sia la sussistenza di un nesso tra i fatti oggetto di imputazione e le conversazioni intercettate, sia lo specifico valore probatorio di queste ultime.
Dalla motivazione, tuttavia, non emergono - come invece richiesto dalla giurisprudenza costituzionale - proprio gli elementi sui quali dovrebbe basarsi l'accertamento di questa Giunta e della Camera. Non risulta l'indicazione delle specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e della loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare. Non si ravvisa, dunque, alcun elemento sul quale poter fondare una valutazione in merito alla sussistenza del requisito della necessità processuale delle intercettazioni.
Tanto premesso, formula una proposta volta al diniego dell'autorizzazione.

Giulia GRILLO (M5S) dichiara di comprendere in parte le argomentazioni della relatrice sulla sinteticità dell'ordinanza e preannuncia, pertanto, il voto di astensione del proprio gruppo.

La Giunta approva la proposta con 8 voti favorevoli e 2 astensioni.

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