Onorevoli Colleghi! - La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dai fatti, avanzata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova il 2 luglio 2015, nell'ambito del procedimento penale n. 382/11 RGNR - n. 2762/15 RG GIP (doc. IV, n. 11).
Dall'ordinanza con la quale l'Autorità giudiziaria chiede l'autorizzazione ex articolo 6 della legge n. 140 del 2003, risulta che nel procedimento in questione sono stati formulati tre capi d'imputazione a carico dell'interessato. Il primo e il secondo si riferiscono ad ipotesi di concorso in truffa aggravata per il conferimento di erogazioni pubbliche e di concorso in peculato. Con il terzo, che riguarda il solo Ascierto, si contesta il delitto di millantato credito: in base alla ricostruzione degli inquirenti, infatti, costui, abusando della qualità di deputato, avrebbe millantato credito presso pubblici uffici con taluni imprenditori coimputati, al fine di ricevere in cambio da essi prestazioni d'opera gratuite o a prezzo di favore nell'ambito delle opere edilizie nella casa di sua proprietà.
Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Padova, segnatamente, chiede l'autorizzazione all'utilizzazione processuale di trentuno intercettazioni di conversazioni, captate su utenze in uso a terzi, alle quali ha preso parte Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti. Le conversazioni sono state captate per un periodo di poco superiore a un anno: dalla prima intercettazione del 12 febbraio 2011 all'ultima del 24 febbraio 2012.
La Giunta per le Autorizzazioni ha esaminato la domanda di autorizzazione nelle sedute dell'8, 15, 23 e 30 luglio, 1 e 29 ottobre, 11, 18 e 25 novembre e 2 dicembre 2015.
L'interessato è stato audito dalla Giunta nella seduta del 23 luglio 2015.
Come più volte ribadito, si osserva, in via preliminare, che la giurisprudenza costituzionale, nel delineare i margini del sindacato parlamentare in materia, ha chiarito come sia estraneo alle competenze della Camera ogni sindacato di merito sulla fondatezza delle accuse mosse all'indagato e come le valutazioni dell'organo parlamentare debbano invece concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
Quanto alla valutazione sulla natura casuale, si tratta di verificare che il soggetto intercettato non fosse Filippo Ascierto, deputato all'epoca delle conversazioni intercettate, ma che costui sia stato captato casualmente in quanto colloquiante con altri soggetti indagati. Se non si trattasse di intercettazioni casuali, infatti, il giudice avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione preventiva alla Camera, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003, e non l'autorizzazione postuma per utilizzare le intercettazioni già captate, ai sensi dell'articolo 6 della stessa legge.
Il giudizio sulla casualità delle intercettazioni, dunque, si forma in base alla verifica non già della mera titolarità o disponibilità dell'utenza captata, ma della «direzione dell'atto d'indagine»: si vedano, in argomento, le sentenze della Corte costituzionale n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010.
La Corte precisa che, soprattutto quando l'attività di captazione - come nel caso di specie - è articolata e prolungata nel tempo, la verifica dell'occasionalità dell'intercettazione deve farsi particolarmente stringente. Infatti, se anche non vi fosse l'iniziale intento di captare le conversazioni di un parlamentare, qualora nel corso dell'attività di intercettazione emergano non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga nell'autorità giudiziaria un «mutamento di obiettivi» dell'indagine: nel senso che le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. In tal caso ogni «casualità» iniziale verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero «mirate» (risultando quindi acquisite illegittimamente in assenza di preventiva autorizzazione parlamentare).
Proprio al fine di approfondire l'esame della natura occasionale delle intercettazioni, la Giunta, nella seduta del 23 luglio 2015, ha formulato una richiesta di integrazione istruttoria, alla quale l'Autorità giudiziaria ha dato un primo riscontro il 20 ottobre 2015, completando poi la trasmissione degli atti richiesti il successivo 19 novembre, tramite l'invio delle note di polizia giudiziaria richiamate nella motivazione dei decreti di proroga delle operazioni di captazione.
Dall'esame dell'informativa della Guardia di Finanza del 28 febbraio 2011 è quindi emerso che gli inquirenti - già in quella data - avevano delineato, a carico di Filippo Ascierto, un'ipotesi investigativa precisa e dettagliata, contenente tutti gli elementi che in un secondo momento si sarebbero tradotti nella contestazione del delitto di millantato credito. Tale informativa, con il relativo contenuto, è stata immediatamente portata a conoscenza dell'Autorità giudiziaria, che ha quindi concesso la proroga delle operazioni di captazione.
Dalla predetta nota di polizia giudiziaria del 28 febbraio 2011, pertanto, emerge a carico dell'interessato un quadro indiziario tale da determinare un mutamento dell'obiettivo dell'indagine, che da quel momento si è rivolta (anche) a Filippo Ascierto, al fine di accertarne le eventuali responsabilità penali. A conferma del concreto realizzarsi di questo mutamento, si osserva come solo un mese dopo, nella successiva informativa della Guardia di Finanza del 28 marzo 2011, l'interessato sia considerato un conclamato obiettivo di indagine, tanto è vero che la prosecuzione delle attività di captazione ha consentito agli inquirenti di sottoporre ad un attento controllo anche gli spostamenti e gli incontri del parlamentare.
Ciò premesso, si può ragionevolmente sostenere che, almeno a partire dal 28 febbraio 2011, le intercettazioni nei confronti di Filippo Ascierto abbiano cessato di essere «casuali». Ne consegue che solo per le prime otto intercettazioni indicate nell'ordinanza, in quanto anteriori a quella data, è possibile valutare se concedere l'autorizzazione, sempre che in relazione alle stesse sussista anche il requisito della necessità processuale.
A tale proposito, sul presupposto della sussistenza di un nesso tra i risultati delle predette intercettazioni e la contestazione del fatto, per come prospettato dagli inquirenti, si può ritenere che il giudice richiedente abbia motivato la necessità dell'utilizzo processuale in termini di «non implausibilità». Tanto basta, secondo i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, perché la Camera concluda in senso favorevole le valutazioni di propria competenza in ordine alla sussistenza del requisito della necessità processuale, con riferimento alle otto intercettazioni in questione.
Per questi motivi la Giunta, nella seduta del 2 dicembre 2015, ha deliberato, a maggioranza, di proporre l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle sole intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti, captate anteriormente alla data del 28 febbraio 2011, precisando come le stesse siano identificate nell'ordinanza con i seguenti riferimenti: 1. 1375 del 12.2.2011, 2. 1698 del 15.2.2011, 3. 5625 del 17.2.2011, 4. 2018 del 18.2.2011, 5. 2162 del 21.2.2011, 6. 2241 del 22.2.2011, 7. 2353 del 23.2.2011 e 8. 8202 del 26.2.2011.
Si intende che l'autorizzazione dovrà essere invece negata per le restanti intercettazioni indicate nell'ordinanza.
Gianfranco CHIARELLI, relatore
ALLEGATO
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 15 luglio 2015.
La Giunta concorda all'unanimità.
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 23 luglio 2015.
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 30 luglio 2015.
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 1o ottobre 2015.
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 29 ottobre 2015.
La Giunta approva la proposta del relatore.
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'11 novembre 2015.
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 18 novembre 2015.
La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 25 novembre 2015.
La Giunta approva la proposta con 10 voti favorevoli ed un'astensione, conferendo altresì all'onorevole Chiarelli il mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.
Al riguardo, comunica di avere affidato l'incarico di svolgere le funzioni di relatore al deputato Gianfranco Chiarelli.
(Esame e rinvio).
Chiede quindi al relatore, onorevole Chiarelli, se preferisca illustrare la propria relazione in questa o nella prossima seduta.
Comunica, quindi, che l'interessato, invitato a rendere i chiarimenti ritenuti opportuni ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, ha richiesto per iscritto di potere essere audito nella prossima settimana, al fine di poter disporre del tempo necessario alla predisposizione di una memoria, con allegata documentazione, da sottoporre alla valutazione della Giunta. Ha inoltre richiesto, ove possibile, di mostrare alla Giunta un filmato DVD per meglio far comprendere ai componenti della Giunta «la sua totale estraneità ai fatti».
Concordando la Giunta, non ravvisa ostacoli allo svolgimento dell'audizione nella seduta che sarà convocata per la prossima settimana e ritiene che il DVD contenente il filmato possa essere più utilmente incluso nella documentazione allegata alla memoria della quale l'interessato ha preannunciato il deposito, per essere posto a disposizione dei membri della Giunta che intendessero prenderne visione.
Ricorda peraltro - come più volte chiarito dalla giurisprudenza costituzionale - che non spetta alla Giunta sostituirsi al giudice nella valutazione della fondatezza dell'imputazione, né il riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria, dovendosi essa limitare alla verifica della natura casuale delle intercettazioni e della necessità del loro utilizzo processuale. Non rientra, dunque, negli ambiti di competenza della Giunta accertare se l'interessato sia o meno estraneo ai fatti contestati, costituendo questo il proprium dell'accertamento giurisdizionale che si svolge dinanzi all'Autorità giudiziaria.
Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.
(Seguito dell'esame e rinvio).
L'interessato, ritualmente informato della facoltà di rendere alla Giunta i chiarimenti ritenuti opportuni ha comunicato la propria disponibilità ad essere audito nella seduta odierna.
Avverte quindi che, dopo la relazione del collega Chiarelli, avrà luogo l'audizione di Filippo Ascierto.
Il primo riguarda il reato previsto dall'articolo 110 e 640-bis c.p. (concorso in truffa aggravata per il conferimento di erogazioni pubbliche), poiché, nella qualità di presidente nazionale dell'associazione «Andromeda - Onlus» e di promotore di una manifestazione pubblica, in concorso con altri soggetti, con artifici e raggiri (consistenti nella predisposizione di un preventivo fittizio di 2.000 euro e di una conseguente fattura di pari importo) avrebbe indotto in errore i funzionari del Comune di Padova, dal quale otteneva un contributo di 2.000 euro per l'allestimento della predetta manifestazione pubblica, a fronte di costi effettivi molto inferiori.
Il secondo capo d'imputazione riguarda il reato previsto dall'articolo 110 e 316 c.p. (concorso in peculato), poiché Filippo Ascierto, nella qualità di presidente della «Andromeda-Onlus» (finanziata da contributi dello Stato, di altri enti e istituzioni pubbliche e di privati allo scopo esclusivo di sostenere attività o progetti di interesse pubblico) e promotore di una manifestazione pubblica, e Luana Levis, in qualità di presidente dell'associazione «Andromeda - Regione Veneto - Onlus», in concorso con altri soggetti, avrebbero distratto dalle casse dell'associazione la somma di 15.000 euro, sempre ricorrendo al meccanismo del preventivo fittizio e della conseguente fatturazione per spese di allestimento della predetta manifestazione pubblica, a fronte di costi effettivi molto inferiori. La somma distratta sarebbe stata quindi destinata all'esecuzione di lavori edilizi nella casa di proprietà di Ascierto e Levis.
Il terzo capo di imputazione riguarda, invece, il solo Ascierto, per il delitto di millantato credito (articolo 346 c.p., aggravato ai sensi dell'articolo 61, primo comma, n. 9), c.p.) poiché costui, abusando della qualità di deputato, avrebbe millantato credito presso pubblici uffici con taluni imprenditori coimputati, al fine di ricevere in cambio da essi prestazioni d'opera gratuite o a prezzo di favore nell'ambito delle opere edilizie nella casa di proprietà sua e di Luana Levis.
Sotto il profilo procedurale, osserva che le operazioni di captazione si sono svolte in un periodo temporale alquanto lungo, che si estende dal gennaio 2011 al 2012 avanzato, e che il rinvio a giudizio di Ascierto risale al 19 giugno 2014.
Ricorda, quindi, che la Giunta ha la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta. Come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, esula dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'interessato. Le valutazioni di quest'organo devono, dunque, concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
Quanto alla natura casuale delle intercettazioni, l'ordinanza è motivata nel senso di attribuire rilievo alla circostanza che le comunicazioni telefoniche fossero state tutte occasionalmente captate su utenze in uso a terzi, principalmente i coimputati Aldo Luciano Marcon e Manuel Marcon (e, comunque, non a soggetti con cui fosse noto che Ascierto convivesse o avesse stabili relazioni affettive), in un arco temporale alquanto lungo, che va dal gennaio 2011 al 2012 avanzato; che le trentuno telefonate intercettate siano numericamente minimali rispetto alle migliaia di telefonate intercorse durante il predetto periodo, nel quale si collocano in modo del tutto sporadico.
Peraltro, al fine di verificare se l'atto sia o meno rivolto in concreto ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, appare maggiormente significativa un'altra parte dell'ordinanza, laddove si fa riferimento alle informative di polizia giudiziaria ed all'iscrizione nel registro degli indagati.
L'ordinanza, segnatamente, cita una prima informativa del 14 gennaio 2011, riferendo che essa «non riguardava in alcun modo Ascierto né era ipotizzabile allora che lo stesso potesse essere destinatario di iscrizione a modello 21 (il 14.1.11 furono iscritti a registro notizie di reato gli odierni imputati Marcon Aldo Luciano, Marcon Manuel e Unizzi Roberto)».
Carattere decisivo, tuttavia, viene attribuito dal G.U.P. ad una seconda informativa: «solo dopo la lettura e lo studio dell'informativa di P.G. 21.3.2012, che riassumeva e raccordava tutta l'attività d'indagine esperita, i PM procedevano in data 17.5.2012 ad iscrivere Ascierto Filippo» nel registro degli indagati.
Quanto al secondo presupposto di applicazione dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, tale disposizione prevede che il giudice richieda l'autorizzazione alla Camera competente qualora «ritenga necessario utilizzare le intercettazioni» a fini probatori.
La Corte Costituzionale ha avuto modo di individuare gli ambiti di valutazione che, rispetto al requisito della necessità probatoria, competono rispettivamente al giudice richiedente e alla Camera di appartenenza del parlamentare. In particolare, come chiarito dalla Corte nella sentenza n. 74 del 2013, la norma in commento «non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria. Consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa».
Sul requisito della necessità probatoria, l'ordinanza motiva come segue: «le conversazioni in questione sono del tutto rilevanti alla valutazione complessiva di tutti gli elementi (sia a favore che contro) posti dal PM a base della sua richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Ascierto Filippo; (...) tutte le 31 conversazioni (...) appaiono rilevanti in tale contesto ai fini della valutazione dell'ipotesi accusatoria (tant'è che la Difesa dell'imputato Ascierto ne ha eccepito l'inutilizzabilità ma non ha richiesto la cd. «udienza stralcio», prevista esclusivamente nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 140 del 2003, il giudice ritenga irrilevanti in tutto o in parte le conversazioni captate e quindi laddove il giudice dovesse ritenere di effettuare lo «stralcio» di alcune conversazioni».
Si riserva di esprimere ogni ulteriore valutazione all'esito dell'audizione dell'interessato, limitandosi, per il momento, ad osservare come nella documentazione trasmessa alla Camera non siano presenti le due informative di polizia giudiziaria del 2011 e del 2012 - cui la motivazione attribuisce rilevanza determinante - ed i provvedimenti con i quali sono state autorizzate e prorogate le operazioni di intercettazione, durate quasi due anni.
(Viene introdotto Filippo Ascierto).
L'interessato desidera far conoscere alla Giunta alcune anomalie che si verificano nell'amministrazione della giustizia in Italia. Si tratta di vicende difficili da spiegare: solo chi le vive o le ha vissute personalmente può comprenderle. Come il fatto che una persona vittima di una truffa sia trattata come un truffatore, che un benefattore venga trattato come un corrotto, infangandone l'immagine per dare risalto ad un'indagine di scarso rilievo.
Si tratta di anomalie del nostro sistema. Infatti, considera già di per sé un'anomalia che la Giunta sia chiamata oggi, e non quattro anni fa, ad esprimersi in merito all'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni disposte dalla Procura di Padova nel corso di un'indagine sugli appalti pubblici nella città di Padova denominata «Pantano».
Secondo il Pubblico ministero egli avrebbe commesso, in concorso con altri soggetti, una serie di reati non legati agli appalti pubblici, bensì ad una manifestazione realizzata contro gli spacciatori che infestavano una zona di Padova e, precisamente, via Anelli. Reputa la vicenda giudiziaria assurda e ritiene difficile poter credere che una manifestazione contro la droga possa offrire lo spunto per condurre un'inchiesta di natura totalmente differente.
Espone, pertanto, i fatti per come si sono realmente svolti dal suo punto di vista. Nell'esercizio del suo mandato parlamentare e, quindi, di rappresentante del territorio, per più di tre anni egli ha occupato fisicamente e istituzionalmente una zona di Padova, tristemente famosa per lo spaccio di sostanze stupefacenti, con il fine di allontanare da quel luogo gli spacciatori. La sua attività era quella di organizzare una serie di manifestazioni tese a consentire ai cittadini padovani di riappropriarsi di quel territorio che ormai era nelle mani dei pusher. Ogni giorno circa 800 spacciatori distribuivano droga a migliaia di giovani e spesso avevano il sopravvento sulle istituzioni attraverso atti di violenza e di intimidazione. Chi aveva un'attività in quel posto o era costretto a chiuderla o sosteneva perdite d'esercizio notevoli. Il valore delle case era quasi nullo perché nessuno era disposto ad acquistare un immobile in quella zona. Ebbene, decise di aprire lì, tra gli spacciatori, il suo ufficio politico perché voleva dare ai cittadini una speranza e la certezza che insieme si potesse fare qualcosa per cambiare la situazione. Ha organizzato decine e decine di manifestazioni proprio per occupare il territorio, perché riteneva che la presenza dei cittadini onesti e coraggiosi, nello stesso luogo degli spacciatori, potesse allontanare questi ultimi. Ha realizzato, con associazioni vicine, come Andromeda Onlus, vere e proprie rassegne agroalimentari per offrire, gratuitamente, degustazioni di prodotti a tutto il quartiere, con lo scopo di riportare i cittadini a riconquistare il territorio perduto.
Dopo tre anni e mezzo di vere e proprie battaglie è stato centrato un obiettivo importante. Con l'aiuto delle istituzioni, tra cui l'amministrazione comunale (di centrosinistra), e quello delle associazioni di categoria della città - Associazione dei commercianti ASCOM, Confesercenti, Camera di commercio e altre - i criminali sono stati sconfitti. Il quartiere è tornato tranquillo e gli spacciatori sono spariti.
In questo contesto ha pensato di organizzare, con l'associazione Andromeda, una manifestazione in occasione dei 150 anni dell'unità d'Italia chiamata «150 anni di bontà italiana». Il progetto era quello di far diventare, per alcuni giorni, il quartiere di via Anelli un posto elegante con una serie di stand enogastronomici. Con l'ausilio del Ministero delle politiche agricole, sono stati contattati i maggiori produttori di prodotti tipici italiani che poi hanno partecipato all'evento.
Al centro di questa aerea espositiva, di circa un chilometro quadrato, che comprendeva i luoghi dove fisicamente gli spacciatori esercitavano la loro attività criminale, è stato ideato un punto di ristorazione in cui accogliere, per una sera, le massime autorità cittadine. La manifestazione è stata realizzata proprio così come era stata pensata. Parteciparono all'evento il Prefetto ed i vertici delle Forze dell'ordine, i vertici delle associazioni locali di categoria e molti cittadini. In tre giorni passarono per «150 anni di bontà» italiana circa 3.000 persone e ciascuno poteva assaggiare gratuitamente i prodotti tipici promossi.
La manifestazione aveva avuto i massimi patrocini locali e quello del Ministero delle politiche agricole. Il Comune di Padova, che era tra i patrocinanti, aveva messo a disposizione per la manifestazione la cifra di 2.000 euro per la messa in sicurezza dell'intera area. Egli si era assunto l'impegno di sovrintendere ai lavori di allestimento. Negli ultimi giorni, per velocizzare i lavori ed in vista dell'inaugurazione della manifestazione, ha fatto intervenire tutti gli artigiani che conosceva e che sapeva disponibili: non sarebbe stato di certo possibile bandire una gara d'appalto in pochi giorni.
Per dare il via alla manifestazione, tutta l'area doveva essere transennata e messa in sicurezza. Per tale ultimo adempimento, e soprattutto perché era già a sua disposizione, scelse la ditta del signor Manuel Marcon, che da alcune settimane eseguiva dei lavori idraulici presso la sua abitazione. Questa impresa aveva tutte le carte in regola, sotto il profilo delle certificazioni, per rilasciare la dichiarazione di messa in sicurezza dell'area. Era convinto che potesse risolvere velocemente il problema e, quindi, la chiamò per realizzare tale adempimento. L'assessore alla sicurezza del comune di Padova aveva fatto sapere che per i lavori in materia di sicurezza l'ente avrebbe pagato direttamente l'importo della fattura, nella misura massima di 2.000 euro, alla ditta fornitrice. Il signor Marcon, eseguiti i lavori e rilasciata la certificazione, fatturò al comune di Padova la somma di 2.000 euro. Che fu poi pagata.
Questi sono i fatti accaduti nel 2011.
Nel 2014 scatta l'operazione giudiziaria «Pantano» che i media definiscono come «il malaffare nella pubblica amministrazione della città di Padova».
Alcune ditte, tra loro collegate, tra le quali quella del Marcon, vengono accusate di vincere gli appalti pubblici a danno di altre. Egli viene coinvolto perché, secondo gli inquirenti, la fattura di 2.000 euro per la messa in sicurezza della manifestazione, fatta nel 2011, era stata «gonfiata» dal Marcon.
La tesi dell'Autorità giudiziaria è sostenuta da un'intercettazione telefonica tra il Marcon e la Levis - presidente dell'associazione organizzatrice dell'evento e, allora, sua compagna - durante la quale si sentiva, in sottofondo, la sua voce chiedere un preventivo per i lavori da eseguire. In base a tale presupposto, gli venivano contestati i reati indicati nell'ordinanza oggi all'esame della Giunta, per la fattura emessa dal Marcon.
Di tale fatto non si ritiene minimamente colpevole. Si domanda, comunque, di quanto sarebbe stata «gonfiata» la fattura di 2.000 euro: sottraendo dai 2.000 euro l'Iva di 400 euro, si domanda quale sia la cifra in eccesso rispetto ai 1.600 euro rimanenti. Ma anche a voler ipotizzare una che tale fattura sia stata emessa per un importo effettivo inferiore, trattandosi di un rapporto diretto tra l'imprenditore ed il comune di Padova che, tra l'altro, avrebbe avuto il compito di controllare prima di pagare, egli non ne era a conoscenza e, tutt'al più, potrebbe essere stato truffato.
Si domanda come sia possibile finire coinvolto nella vicenda giudiziaria relativa agli appalti pubblici della città di Padova per avere organizzato una manifestazione contro gli spacciatori ed avere svolto un'opera civica di costante contrasto all'uso delle sostanze stupefacenti.
Ritiene che, in realtà, se si vogliono le luci della ribalta, allora è necessario il nome che fa notizia: pensa di essere stato usato per fare da cassa di risonanza ad una indagine di scarsa rilevanza. Infatti, tale indagine vedeva coinvolte figure minori dell'amministrazione di enti pubblici e personaggi secondari dell'imprenditoria padovana.
Per questa inchiesta si sono spese somme notevoli in intercettazioni ed altre attività di indagine, però i risultati non sono altro che un reato di corruzione posto in essere da un'impiegata del comune di Padova, che avrebbe ricevuto uno scaldabagno, e da un colonnello dell'esercito, che avrebbe dovuto avere 500 euro per un appalto, somma che non ha mai ricevuto. Tutto questo non avrebbe mai fatto notizia né a livello locale né, tantomeno, a livello nazionale e, quindi, potrebbe sorgere il dubbio che coinvolgere la sua persona sia servito per fare clamore.
A seguito di una conferenza stampa organizzata appositamente per pubblicizzare questa operazione, hanno iniziato a parlarne i telegiornali nazionali ed i quotidiani di tutta Italia. Senza un nome conosciuto o un politico, non ne avrebbe parlato nessuno. Per mesi, sui quotidiani di Padova, negli articoli che riguardavano l'indagine «Pantano», sono comparsi sempre e solo il suo nome e la sua fotografia. Molte delle notizie, compresa quella riguardante il suo avviso di garanzia, sono state diffuse dai quotidiani on line prima ancora che i fatti avvenissero. Queste anticipazioni sono uscite o dalla Procura o dagli organi investigativi.
Non discute dell'operato del magistrato e non è nel suo stile farlo. Qualche dubbio sui suoi ex colleghi delle Forze di polizia potrebbe però averlo. Ritiene che qualcuno abbia abusato delle sue funzioni al fine di infangare un suo collega: il maresciallo dell'Arma dei carabinieri più che il parlamentare. E, quanto ai motivi, ve ne sono tanti: invidia professionale, rivalsa, o anche vanità per una pagina di giornale. Si domanda quante persone sappiano che, in realtà, egli non ha nulla a che vedere con questa vicenda di appalti e che, invece, egli ha liberato un quartiere della città di Padova dagli spacciatori. Pochi. In particolare, i cittadini di Padova che lo conoscono e hanno sostenuto le sue battaglie. La maggior parte delle persone, tuttavia, segue le notizie date dai media.
Precisa di avere esposto alla Giunta le sue considerazioni sui fatti non tanto per impedire l'utilizzo processuale delle intercettazioni, dal quale egli ritiene di non avere nulla da temere, quanto per sottolineare le tante fughe di notizie dalla Procura, perché si possa avviare una riflessione su eventuali anomalie investigative, sui costi dell'indagine per l'amministrazione della Giustizia e sulla correttezza o meno di tutto ciò che è stato fatto nei suoi confronti.
(Filippo Ascierto si allontana dall'aula)
(Seguito dell'esame e rinvio).
La richiesta di integrazione documentale è stata trasmessa il 24 luglio scorso all'Autorità giudiziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La documentazione richiesta non risulta ancora pervenuta.
Avverte altresì che l'onorevole Ascierto ha trasmesso una memoria difensiva datata 16 febbraio 2015 - invero già presente nel fascicolo allegato all'ordinanza, in quanto depositata nel corso del procedimento penale -, ritenendo che questa sia rilevante ai fini della decisione che la Giunta dovrà adottare.
Nel disporre che la memoria sia messa a disposizione dei componenti della Giunta, osserva come il documento in questione argomenti circa la natura non casuale delle intercettazioni sulla base di un'analisi delle due informative di polizia giudiziaria oggetto della richiesta di integrazione documentale.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Fa presente che la documentazione è pervenuta alla segreteria della Giunta il 20 ottobre scorso ed invita i colleghi ad approfondirne il contenuto poiché da essa sembrano emergere elementi utili al fine della valutazione circa la natura, casuale o meno, delle intercettazioni.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Tale documentazione, tuttavia, non risulta completa e appare utile solo in parte ai fini dell'accertamento che la Giunta deve compiere, soprattutto in relazione alla natura, causale o meno, delle intercettazioni in questione. Ha avuto modo di constatare, infatti, che i provvedimenti con i quali si autorizzano e prorogano le operazioni di intercettazione sono motivati con un rinvio per relationem a specifiche note della Guardia di Finanza. Tali note, che sostanzialmente rappresentano la motivazione e, quindi, costituiscono parte integrante dei predetti decreti, non sono state trasmesse insieme al resto della documentazione.
Propone, pertanto, che si inviti il giudice richiedente a completare la trasmissione dei documenti oggetto della richiesta di integrazione istruttoria già formulata dalla Giunta il 23 luglio scorso, tramite l'invio delle note di polizia giudiziaria alle quali si riferiscono i provvedimenti che autorizzano e prorogano le operazioni di captazione.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Comunica pertanto di avere provveduto il 12 novembre scorso ad inoltrare tale richiesta all'autorità giudiziaria.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame.
(Seguito dell'esame e rinvio).
Dà quindi la parola al relatore Chiarelli.
Ricorda, preliminarmente, che è stata richiesta dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Padova l'autorizzazione all'utilizzazione processuale di trentuno intercettazioni di conversazioni alle quali ha preso parte Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti. Le conversazioni sono state captate per un periodo di poco superiore a un anno: dalla prima intercettazione del 14 gennaio 2011 all'ultima intercettazione del 24 febbraio 2012.
È dunque con riferimento a questo arco temporale che occorre verificare - secondo i criteri enucleati dalla giurisprudenza costituzionale - se, eventualmente, nonostante fossero sotto controllo le utenze di terzi, Filippo Ascierto fosse ab origine uno dei bersagli delle intercettazioni ovvero se lo sia divenuto in un secondo momento, in seguito ad un «mutamento della direzione dell'atto di indagine» che potrebbe essere derivato, in particolare, dall'emersione di indizi di reato a carico dell'ex deputato.
Ai fini delle opportune valutazioni in merito all'eventuale emersione di un quadro indiziario, ricorda che le ipotesi di reato per le quali si procede nei confronti dell'onorevole Ascierto sono la truffa aggravata per il conferimento di erogazioni pubbliche, il peculato ed il millantato credito.
Fa presente quindi di avere esaminato le numerose note di polizia giudiziaria che costituiscono i presupposti dei decreti di proroga delle intercettazioni e di avere verificato che nell'informativa della Guardia di finanza del 28 febbraio 2011 (poco più di un mese dopo la prima intercettazione del 14 gennaio) gli inquirenti avevano già delineato una precisa e dettagliata ipotesi investigativa a carico di Filippo Ascierto: ipotesi investigativa della quale l'Autorità giudiziaria è venuta a conoscenza allorché ha concesso la proroga delle operazioni di captazione e che, in un secondo momento, si tradurrà nella contestazione del delitto di millantato credito.
Ritiene, infatti, che dalla lettura dell'informativa risulti di tutta evidenza come, in quella data, gli inquirenti avessero già ricostruito gli elementi di prova disponibili e i risultati delle intercettazioni precedentemente effettuate, nel senso di ipotizzare che Ascierto millantasse credito presso pubblici uffici con taluni imprenditori coimputati, al fine di ricevere in cambio da essi prestazioni d'opera gratuite o a prezzo di favore nell'ambito delle opere edilizie nella casa di sua proprietà.
Non intende esprimere alcuna valutazione né sul merito della vicenda processuale né sulle condotte ascritte all'interessato. Tuttavia, per quanto di competenza della Giunta, ritiene si possa ragionevolmente affermare che, almeno a partire dal 28 febbraio 2011, le intercettazioni nei confronti di Filippo Ascierto abbiano cessato di essere «casuali», poiché nella citata nota di polizia giudiziaria viene delineato un chiaro e circostanziato quadro indiziario a suo carico.
Si è dunque di fronte ad una richiesta di autorizzazione all'utilizzazione processuale di otto intercettazioni (captate dal 14 gennaio 2011 al 26 febbraio 2011) che potrebbero essere casuali. A partire dal 28 febbraio 2011 è però emerso un quadro indiziario a carico di Ascierto, che è stato portato a conoscenza dell'Autorità giudiziaria. Ciononostante le intercettazioni sono proseguite e si chiede di autorizzarne altre ventitré (captate dal 7 marzo 2011 al 24 febbraio 2012) che, a suo giudizio, non possono essere considerate casuali.
Per completezza osserva come, a suo giudizio, nell'informativa della Guardia di Finanza del 28 marzo 2011 Filippo Ascierto risulti essere addirittura un obiettivo evidente dell'indagine, atteso che, proseguendo nelle attività di captazione, gli inquirenti dimostrano di avere sottoposto ad un attento controllo anche gli spostamenti e gli incontri del parlamentare. Ritiene probabile che il parlamentare sia stato anche sottoposto a pedinamenti.
Ciò premesso, ritiene che i tempi siano maturi perché la Giunta deliberi sul merito della domanda, anche nella seduta odierna. Tuttavia, ove i colleghi esprimessero l'esigenza di effettuare una più approfondita lettura della documentazione, potrebbe riservarsi di formulare una proposta nel corso della prossima seduta.
(Seguito dell'esame e conclusione).
Dall'ordinanza in esame risultano tre capi d'imputazione a carico dell'interessato, che descrive sommariamente. Il primo e il secondo si riferiscono ad ipotesi di concorso in truffa aggravata per il conferimento di erogazioni pubbliche e per concorso in peculato. Il terzo, che riguarda il solo Ascierto, per il delitto di millantato credito. In base alla ricostruzione degli inquirenti, infatti, costui, abusando della qualità di deputato, avrebbe millantato credito presso pubblici uffici con taluni imprenditori coimputati, al fine di ricevere in cambio da essi prestazioni d'opera gratuite o a prezzo di favore nell'ambito delle opere edilizie nella casa di sua proprietà.
Ricorda come la Giunta abbia la funzione di formulare all'Assemblea una proposta motivata per concedere o negare l'autorizzazione richiesta. Esula, tuttavia, dalle competenze della Giunta ogni sindacato di merito sulla fondatezza o meno delle accuse mosse all'interessato. Le valutazioni di quest'organo devono, dunque, concentrarsi sugli elementi prodotti dall'autorità giudiziaria per dimostrare la natura «casuale» delle intercettazioni e la «necessità» del loro utilizzo processuale.
Quanto alla natura casuale delle intercettazioni, ritiene utile richiamare alcuni significativi passaggi della giurisprudenza costituzionale in materia, che trova i suoi pilastri, in particolare, nelle sentenze n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010.
La Corte costituzionale precisa che, soprattutto quando l'attività di captazione - come nel caso di specie - è articolata e prolungata nel tempo, la verifica dell'occasionalità dell'intercettazione deve farsi particolarmente stringente. Infatti, se anche non vi fosse l'iniziale intento di captare le conversazioni di un parlamentare, qualora nel corso dell'attività di intercettazione emergano non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga nell'autorità giudiziaria un «mutamento di obiettivi» dell'indagine: nel senso che le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. In tal caso ogni «casualità» iniziale verrebbe evidentemente meno e le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero «mirate» (risultando quindi acquisite illegittimamente in assenza di preventiva autorizzazione parlamentare).
Proprio al fine di approfondire l'esame della natura occasionale delle intercettazioni, la Giunta ha richiesto all'Autorità giudiziaria di inviare ulteriore documentazione e, in particolare, le note di polizia giudiziaria richiamate nella motivazione dei decreti di proroga delle operazioni di captazione.
Dall'esame dell'informativa della Guardia di Finanza del 28 febbraio 2011 è quindi emerso che gli inquirenti - già in quella data - avevano delineato, a carico di Filippo Ascierto, un'ipotesi investigativa precisa e dettagliata, contenente tutti gli elementi che in un secondo momento si sarebbero tradotti nella contestazione del delitto di millantato credito. Tale informativa è stata immediatamente portata a conoscenza dell'Autorità giudiziaria, che ha quindi concesso la proroga delle operazioni di captazione.
Dalla nota di polizia giudiziaria del 28 febbraio 2011, pertanto, emerge a carico dell'interessato un quadro indiziario tale da determinare un mutamento dell'obiettivo dell'indagine, che da quel momento si è rivolta (anche) a Filippo Ascierto, al fine di accertarne le eventuali responsabilità penali. A conferma del concreto realizzarsi di questo mutamento, osserva come solo un mese dopo, nella successiva informativa della Guardia di Finanza del 28 marzo 2011, l'interessato sia considerato un conclamato obiettivo di indagine, tanto è vero che la prosecuzione delle attività di captazione ha consentito agli inquirenti di sottoporre ad un attento controllo anche gli spostamenti e gli incontri del parlamentare.
Ciò premesso, per quanto di competenza della Giunta, ritiene si possa ragionevolmente affermare che, almeno a partire dal 28 febbraio 2011, le intercettazioni nei confronti di Filippo Ascierto abbiano cessato di essere «casuali». Ne consegue che solo per le prime otto intercettazioni indicate nell'ordinanza, in quanto anteriori a quella data, si potrà valutare se concedere l'autorizzazione, sempre che in relazione alle stesse sussista anche il requisito della necessità processuale.
A tale proposito, sul presupposto della sussistenza di un nesso tra i risultati delle predette intercettazioni ed il fatto contestato, per come prospettato dagli inquirenti, si può ritenere che il giudice richiedente abbia motivato la necessità dell'utilizzo processuale in termini di «non implausibilità». Tanto basta, secondo i principi enucleati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010, perché questa Giunta concluda in senso favorevole le valutazioni di propria competenza in ordine alla sussistenza del requisito della necessità processuale, con riferimento alle prime otto intercettazioni indicate nell'ordinanza.
Formula pertanto una proposta volta a concedere l'autorizzazione all'utilizzo processuale delle sole intercettazioni di conversazioni nei confronti di Filippo Ascierto, deputato all'epoca dei fatti, captate anteriormente alla data del 28 febbraio 2011, precisando come le stesse siano identificate nell'ordinanza con i seguenti riferimenti: 1. 1375 del 12.2.2011, 2. 1698 del 15.2.2011, 3. 5625 del 17.2.2011, 4. 2018 del 18.2.2011, 5. 2162 del 21.2.2011, 6. 2241 del 22.2.2011, 7. 2353 del 23.2.2011 e 8. 8202 del 26.2.2011.
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